Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a L’interessato, il (…) aprile 2023, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. A.b Interrogato durante un’audizione tenutasi il (…) ottobre 2023 circa i motivi che lo avrebbero condotto all’espatrio, il richiedente ha in sostanza dichiarato che il (…) egli sarebbe stato fermato da poliziotti in borghese, che lo avrebbero controllato e perquisito, nonché minacciato di morte e che in caso di ritorno temerebbe di essere arrestato visto che sarebbe indagato per propaganda terroristica. Nel corso dei suoi anni d’università (dal […] al […]) avrebbe partecipato a diverse manifestazioni e sarebbe stato vittima di attacchi da parte di esponenti dell’(…) ([…]). Dal (…) sarebbe inoltre membro del sindacato (…) “(…)”, ed avrebbe preso parte a diversi scioperi organizzati dallo stesso. Avrebbe anche partecipato a varie riunioni del par- tito HDP (Partito Democratico dei Popoli), frequentando la sede distrettuale sita a B._______, senza tuttavia esserne membro. A supporto della sua identità e dei suoi asserti, egli ha prodotto l’originale della sua carta d’identità (cfr. mezzo di prova della SEM [MdP] n. 1/2), non- ché, in copia: il modulo di adesione al sindacato (…) (cfr. MdP n. 2/2), la lettera della polizia di C._______ del (…) con il rapporto d’indagine riguar- dante le condivisioni dell’interessato sui social media (cfr. MdP n. 3/13), e lo scritto della polizia della (…) di B._______ del (…) con il verbale di polizia annesso (cfr. MdP n. 4/3). A.c Il 27 ottobre 2023, l’interessato ha presentato il parere al progetto di decisione negativo della SEM. B. Con decisione del 30 ottobre 2023 – notificata il giorno stesso (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-26/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo, nonché ha pronun- ciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del medesimo provvedimento. Nella sua decisione, l’autorità inferiore ha ritenuto innanzitutto che il rischio che egli venga arrestato al momento del suo rientro in Turchia, sarebbe debole, in quanto dagli atti non emergerebbe alcun indizio che le autorità penali avrebbero emesso un mandato d’arresto o un mandato di presenta- zione nei suoi confronti. Inoltre, egli non avrebbe alcuna condanna né pre- cedenti giudiziari nel suo Paese, nonché non presenterebbe un profilo
D-6608/2023 Pagina 3 politico importante, e quindi la probabilità che egli sia punito con una pena detentiva da espiare in caso di condanna – ciò che attualmente non sa- rebbe prevedibile e che comunque non dovrebbe superare i due anni – sarebbe soltanto debole. Altresì, la SEM ha osservato come l’eventuale pronuncia di una condanna sospesa condizionalmente o il riporto della pro- nuncia della sentenza, non potrebbero essere delle misure ritenute perti- nenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato, a causa della limita- zione nel tempo e dalla mancanza d’intensità sufficiente. L’autorità succi- tata ha poi concluso come il parere presentato dall’interessato non modifi- casse la sua valutazione. Segnatamente, il fatto che egli vorrebbe inoltrare dell’ulteriore documentazione, non sarebbe supportata da alcun elemento concreto e si fonderebbe su mere supposizioni di parte. Inoltre i fermi, gli insulti ed i pestaggi subiti da parte della polizia turca, sarebbero riconduci- bili a molestie commesse sulla maggior parte dei cittadini curdi, e che per prassi costante, non equivarrebbe ad un motivo sufficiente per il riconosci- mento della qualità di rifugiato. In un passo successivo, la SEM ha consi- derato che l’esecuzione dell’allontanamento del richiedente fosse ammis- sibile, esigibile – sia dal profilo della situazione politica e di sicurezza della Turchia sia dal profilo individuale – nonché possibile. C. L’interessato ha impugnato la suddetta decisione con ricorso del 29 no- vembre 2023 (cfr. risultanze processuali) dinnanzi al Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: il Tribunale), proponendone l’annullamento ed in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In primo subordine, ha chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria, ed in secondo subordine la restituzione degli atti alla SEM perché proceda ad un nuovo esame delle sue allegazioni ed al completamento dell’istruttoria. Contestualmente, ha formulato istanza d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. In primo luogo, nel suo gravame, il ricorrente ha lamentato un accerta- mento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore in particolare in merito al giudizio sulla rilevanza delle sue allegazioni e circa gli ostacoli all’esecuzione del suo allontanamento. Invero, trattando il caso di specie in procedura celere invece che in proce- dura ampliata, l’autorità inferiore non avrebbe atteso l’ulteriore documen- tazione ed accertato i successivi sviluppi per l’indagine aperta nei confronti dell’insorgente, provocando anche una lesione del suo diritto alla difesa per i termini stretti che caratterizzerebbero la procedura celere. In secondo luogo, al contrario di quanto argomentato dall’autorità sindacata, il
D-6608/2023 Pagina 4 ricorrente ha considerato che il suo profilo di rischio sia elevato, sia a causa del suo impegno politico sia per quanto da egli vissuto in passato. Quindi, il rischio che egli venga arrestato in caso di rientro in Turchia, non potrebbe essere escluso, anzi lui avrebbe il timore fondato di subire delle persecu- zioni rilevanti. Inoltre, presentando la situazione che vigerebbe attualmente nel suddetto Paese in rapporto ai diritti umani e contro gli oppositori politici, che si sarebbe a mente sua drasticamente deteriorata in seguito al tentato colpo di stato del 2016, ha concluso che il rischio che egli possa subire un processo iniquo ed ingiusto sarebbe particolarmente elevato. Altresì, an- che la condanna ad una pena detentiva superiore a quella indicata dalla SEM nella sua decisione, sarebbe da tacciare come sproporzionata e con- traria alle prescrizioni di diritto internazionale. Al contrario infatti di quanto concluso nella decisione impugnata, e sulla base degli ulteriori mezzi di prova da lui inoltrati con il ricorso, si potrebbe evincere che l’indagine nei suoi confronti sarebbe tutt’ora aperta e che egli sarebbe ricercato dalle au- torità turche perché venga interrogato in merito al reato di propaganda ter- roristica, nonché che venga arrestato ed accusato ingiustamente nel caso di un ritorno in patria, rischiando una condanna superiore a cinque anni di detenzione. Da ultimo, l’insorgente ha avversato anche la conclusione dell’autorità inferiore circa l’ammissibilità e l’esigibilità dell’esecuzione della misura d’allontanamento, ritenendo come egli verrebbe esposto in Turchia a pene o trattamenti contrari all’art. 3 CEDU. Al ricorso, l’interessato ha annesso, in copia e con le relative tradu- zioni/schede descrittive: lo scritto del (…) della (…) alla (…); quattro scher- mate video ricavate dal portale degli avvocati UYAP; una chiavetta USB contenente un filmato inerente a dei passaggi di accesso al portale preci- tato; nonché uno scritto del sedicente avv. D._______. D. Tramite la decisione incidentale del 3 gennaio 2024, il Tribunale ha segna- tamente accolto l’istanza di concessione d’assistenza giudiziaria del ricor- rente, a condizione però che fosse dimostrata con un’attestazione d’indi- genza, da produrre entro il 15 gennaio 2024, o in caso contrario al versa- mento, nel medesimo termine, di un anticipo sulle presumibili spese pro- cessuali di CHF 750.–. Con scritto del 12 gennaio 2024, l’insorgente ha prodotto l’attestazione d’indigenza richiesta. Nella medesima missiva, egli ha inoltre riportato di un’ispezione e perquisizione al domicilio della madre da parte di (…) agenti della polizia antiterrorismo, che lo avrebbero ricer- cato, minacciando pure sua madre nel caso egli non si fosse arreso.
D-6608/2023 Pagina 5 E. Il 20 febbraio 2024, l’autorità inferiore ha presentato la sua risposta al ri- corso. In essa viene innanzitutto contestato che la SEM non abbia accura- tamente accertato i fatti riguardanti il caso dell’insorgente, ribadendo come anche dai mezzi di prova prodotti con il ricorso, si confermerebbe la valu- tazione esposta nella decisione impugnata, ovvero che l’indagine a carico del ricorrente sarebbe soltanto in fase preliminare. L’autorità inferiore ha inoltre ribadito come sarebbe altamente improbabile che il ricorrente, in Turchia, rischi in un futuro prossimo di essere oggetto di una misura di per- secuzione determinante ai sensi dell’asilo. Concernente poi le affermazioni di ricerche al suo domicilio, essendo state riportate da terzi, manchereb- bero di verosimiglianza e non sarebbero atte a provare l’esistenza di un timore fondato di persecuzioni. F. Nella sua replica del 15 marzo 2024, il ricorrente ha dapprima sostenuto che proprio poiché l’indagine aperta nei suoi confronti si troverebbe ancora in una fase iniziale, non potrebbe essere escluso che egli d’un canto venga condannato ad una pena detentiva sproporzionata, e d’altro canto, che l’esito di tale inchiesta non sia rilevante né per la valutazione dei motivi d’asilo né per l’esigibilità dell’esecuzione del suo allontanamento. Peraltro, l’autorità inferiore nelle sue osservazioni responsive, si sarebbe concen- trata a torto unicamente su uno dei fattori di rischio che contribuirebbero a rendere il suo profilo particolarmente elevato, e non invece sul complesso dei diversi elementi. Ha inoltre prospettato l’inoltro futuro al Tribunale di ulteriore documentazione concernente l’inchiesta in corso. G. Per mezzo della sua duplica del 28 marzo 2024, l’autorità inferiore ha es- senzialmente confermato le osservazioni e conclusioni contenute nella de- cisione avversata. La stessa è stata trasmessa per conoscenza dal Tribu- nale al ricorrente, con ordinanza del 5 aprile 2024, dove si è pronunciata pure la chiusura dello scambio di scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
D-6608/2023 Pagina 6
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Nel ricorso, viene in limine sollevato l’accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti della causa da parte della SEM, contestual- mente alla trattazione erronea della stessa nella procedura celere invece che in quella ampliata. Tali censure formali sono respinte per i motivi che seguono.
E. 3.1.1 Nella procedura d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 3.1.2 Concernente lo smistamento tra la procedura celere ai sensi dell’art. 26c LAsi e la procedura ampliata di cui all’art. 26d LAsi, il Tribunale si è già espresso in merito nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5,
D-6608/2023 Pagina 7 alla quale, per i suoi principi, si può quindi senz’altro rinviare per ulteriori dettagli. Inoltre, nella medesima sentenza, il Tribunale ha statuito come non vi sia alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d’asilo nella procedura celere o in quella ampliata (cfr. DTAF 2020 VI/5 con- sid. 9.2).
E. 3.2 Tornando alla presente disamina, l’autorità inferiore ha ritenuto di trat- tare la medesima in procedura celere. Procedere che il Tribunale non può che sottoscrivere. Difatti, a differenza di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame, l’autorità inferiore non aveva alcun obbligo di attendere gli sviluppi, del tutto ipotetici, dell’inchiesta a suo carico in Turchia, essendo rilevato come l’unico documento da lui concretamente menzionato nel pa- rere che avrebbe voluto inoltrare ulteriormente all’autorità inferiore, fosse uno scritto del suo legale turco (cfr. n. 23/4). In precedenza, nella sua au- dizione sui motivi d’asilo, egli aveva invece negato di avere ulteriori docu- menti da presentare, a parte quanto già prodotto (cfr. n. 18/11, D9 seg., pag. 3), essendo peraltro che aveva asserito come sul suo profilo (…) non sarebbero stati visibili gli stessi, in quanto il dossier sarebbe ancora in fase d’inchiesta (cfr. ibidem, D24 segg., pag. 6). L’autorità inferiore, nella deci- sione avversata, ha del resto formulato, in un apprezzamento anticipato delle prove, le sue conclusioni circa tale proposta di prove future (cfr. p.to II, pag. 7 seg.), dimostrando quindi di aver preso in considerazione tali as- serti dell’insorgente. Per di più, a differenza di quanto lamentato dal ricor- rente nel suo memoriale ricorsuale, si evince dal provvedimento impu- gnato, che la SEM abbia correttamente tenuto conto di tutti gli elementi fattuali rilevanti per esprimersi, sia circa la rilevanza delle dichiarazioni dell’insorgente (cfr. p.to II, pag. 6 segg.), sia in merito all’esecuzione del suo allontanamento (cfr. p.to III, pag. 9 seg.). Che poi il ricorrente, con le sue motivazioni successive nel gravame, intenda in realtà contestare l’ap- prezzamento svolto dall’autorità inferiore nel merito, non evidenzia alcuna violazione del principio inquisitorio e di stabilimento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti per la causa da parte della stessa. Il ricor- rente ha del resto avuto ampia possibilità di presentare tutta la sua docu- mentazione, di cui sarebbe entrato in possesso soltanto dopo l’emissione della decisione avversata, nonché le sue argomentazioni in proposito, con il ricorso, sufficientemente corposo, o successivamente in fase ricorsuale. L’autorità inferiore, in merito, ha pure potuto prendere posizione. Visto quanto precede, non si ravvede dunque nella trattazione del suo caso in procedura celere invece che in quella ampliata, alcuna violazione del suo diritto alla difesa.
D-6608/2023 Pagina 8
E. 3.3 Le censure formali mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato, devono quindi essere respinte. Di conseguenza, non esiste alcun motivo per annullare la decisione avversata e restituire gli atti alla SEM, come ri- chiesto in secondo subordine nel ricorso dall’insorgente.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.
E. 4.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 5.1 Dopo esame degli atti all’incarto, a mente del Tribunale, è a giusto titolo che la SEM ha considerato irrilevanti le allegazioni del ricorrente, motivo per cui, per evitare ripetizioni, si rinvia dapprima alle pertinenti considera- zioni dell’autorità inferiore contenute nella decisione impugnata e alla lett. B della presente, con le aggiunte che seguono.
E. 5.2 Dalla documentazione inoltrata dal ricorrente si evince come nei con- fronti dell’insorgente, in Turchia, è stata aperta nel corso del (…) un’inchie- sta per propaganda ad un’organizzazione terroristica (dossier n. “[…]”), e che dal (…) egli è ricercato quale sospettato nell’inchiesta per essere
D-6608/2023 Pagina 9 interrogato (cfr. MdP n. 3/13 e 4/4; allegati 3-6 al ricorso). Tale inchiesta sarebbe tutt’ora aperta (cfr. allegati 4-6 al ricorso). Ora, il Tribunale, pur denotando che la documentazione a supporto di tale inchiesta aperta a suo nome si fonda in modo preponderante su dei documenti prodotti soltanto in copia dal ricorrente, dei quali non si può quindi in alcun modo accertarne l’autenticità ed in quanto copie, risultano essere facilmente falsificabili e modificabili. Tuttavia, poiché la maggior parte della medesima risulta es- sere coerente e non contenere degli indizi di falsificazione manifesti, anche con gli asserti resi dall’insorgente e gli ulteriori mezzi di prova da lui depo- sitati, il Tribunale parte dal presupposto che la stessa inchiesta sia verosi- mile per l’analisi che verrà eseguita dappresso.
E. 5.2.1 Un procedimento penale per un reato di diritto comune può costituire una persecuzione ai sensi del diritto d’asilo solo in casi eccezionali. Ciò è il caso, tra l’altro, se tale reato viene imputato a una persona al fine di per- seguitarla sulla base delle sue caratteristiche esterne o interne, ovvero la razza, la religione, la nazionalità, l’appartenenza a un particolare gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, o ancora se la situazione di un autore che ha effettivamente commesso un reato è significativamente aggravata da tale motivo (cosiddetto “politmalus”; si veda per le possibili sue tre co- stellazioni DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; sentenze del Tribunale E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.2, E-3593/2021 dell’8 giu- gno 2023 consid. 5.2).
E. 5.2.2 A seguito del tentato colpo di Stato del luglio 2016 e la successiva imposizione dello stato d’emergenza, le autorità turche hanno intrapreso azioni rigorose contro i critici e gli oppositori reali e percepiti del regime. Segnatamente, veri o supposti membri di organizzazioni classificati come pericolosi dal regime, rimangono a rischio di essere perseguiti dalle auto- rità di sicurezza turche ed in loro custodia di subire dei maltrattamenti o torture. Accuse fittizie di terrorismo e detenzioni troppo lunghe e arbitrarie risultano essere all’ordine del giorno in Turchia. Migliaia di persone stanno affrontando indagini e accuse penali a causa della loro attività sui social media. Anche la giustizia turca è soggetta a pressioni politiche, il che rende difficile condurre processi equi e indipendenti. A causa di tale contesto il Tribunale, nella sua attuale prassi, ritiene come nella singola fattispecie, le persone a cui viene rimproverato di sostenere le organizzazioni classificate come terroristiche, abbiano un timore fondato di persecuzione (cfr. DTAF 2013/25 consid. 5.2.2, 5.4.1 e 5.4.2; sentenze del Tribunale E-2549/2021 precitata consid. 6.3 con ulteriori rif. cit., E-3593/2021 preci- tata consid. 6.1). A questo proposito, occorre tuttavia ancora sottolineare che una minoranza di attivisti (curdi), si dedica anche alla lotta violenta ed
D-6608/2023 Pagina 10 utilizza per farlo mezzi illegali e terroristici. Sembra legittimo per uno Stato perseguire penalmente quest’ultimo gruppo, allorché invece risulta illegit- timo reprimere qualsiasi attività pro-curda o criminalizzare le persone che si battono legalmente per i diritti dei curdi (cfr. DTAF 2013/25 consid. 5.4.1).
E. 5.2.3.1 Tornando ora alla presente disamina, si osserva dapprima, come a ragione denotato dall’autorità inferiore anche nella sua risposta al ricorso, che la procedura aperta nei confronti del ricorrente, si trova unicamente nella sua fase d’inchiesta rispettivamente in istruttoria, con l’emissione di un ordine d’arresto/d’accompagnamento contro di lui con lo scopo d’inter- rogare il ricorrente sulle indagini condotte. Riguardo all’attuale stadio della procedura d’inchiesta, non v’è però alcun indizio che supporti la tesi che le autorità turche proseguiranno la procedura aperta con un’imputazione ri- spettivamente con una condanna, così come, di conseguenza quale sarà il loro contenuto (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-2547/2023 del 12 luglio 2023 consid. 3.5 con rif. cit.). Anche dalla docu- mentazione finora prodotta dall’insorgente – ed in tal senso si ritiene di non dover attenderne dell’ulteriore ipotetica come in modo generico proposto dal ricorrente nella sua replica – i cui documenti più recenti inerenti all’in- chiesta risalgono al (…) (cfr. MdP n. 3/13 e 4/3), non si desume una con- clusione differente da quanto sopra espresso, a differenza di quanto soste- nuto dall’insorgente nel gravame e dal suo legale turco nella missiva an- nessa al ricorso. Pure le dichiarazioni del ricorrente che egli avrebbe ap- preso dalla madre di essere stato ricercato dalla polizia al suo domicilio in due occasioni (la prima […] dopo il suo arrivo in Svizzera, cfr. n. 18/11, D11, pag. 4; e la seconda il […], dove gli agenti avrebbero effettuato anche una perquisizione del domicilio e minacciato la madre, cfr. scritto del ricorrente del 12 gennaio 2024), non modificano il suddetto apprezzamento. Ciò in quanto, essendo circostanze riportate da terze persone risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E- 801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni). Inoltre, tali asserti risultano per- lomeno in parte incoerenti rispetto al contenuto di alcuni documenti pre- sentati dal ricorrente. Difatti, è soltanto a partire dal (…) che è stato emesso il mandato di cattura/d’accompagnamento del ricorrente al fine di essere interrogato dalla procura, nonché l’unica visita della polizia al domicilio fa- migliare dell’insorgente effettivamente supportata da un relativo docu- mento è quella che sarebbe avvenuta ad (…), dove gli agenti riportano di non aver trovato nessuno nonché che avrebbero contattato telefonica- mente il fratello del ricorrente che avrebbe riportato loro che egli si trovava
D-6608/2023 Pagina 11 all’estero da (…) o (…), in E._______ o in Svizzera. Tuttavia, stupisce che di tali circostanze il ricorrente non ne abbia mai accennato nelle sue dichia- razioni. Inoltre appare quantomeno singolare che gli agenti si sarebbero recati, secondo i suoi asserti, già nell’(…) a ricercarlo al suo domicilio, al- lorché il mandato e le ricerche effettivamente supportate dalla documenta- zione sarebbero avvenute soltanto successivamente. Tali elementi fanno giungere alla conclusione che le visite domiciliari degli agenti di polizia ri- portate al ricorrente da sua madre, siano inverosimili.
E. 5.2.3.2 Altresì, agli occhi del Tribunale, l’apertura di una procedura penale nei confronti del ricorrente, appare essere legittima dal profilo dello stato di diritto (cfr. supra consid. 5.2.2). Invero, dal rapporto di polizia del (…) pro- dotto dall’insorgente (cfr. MdP n. 3/13), si evince che egli ha condiviso nel corso del (…) (dal […] al […]), svariate fotografie e contenuti, che hanno quale tematica azioni di organizzazioni militanti contro il regime turco (PKK [Partito dei Lavoratori del Kurdistan] / KCK [Unione delle Comunità Curde]) o che elogiano rispettivamente commemorano membri di tali organizza- zioni. Il ricorrente con un comportamento simile, dà per lo meno l’impres- sione di supportare tali azioni, ciò che d’altronde egli non ha smentito nelle sue dichiarazioni rese in proposito (cfr. n. 18/11, D29 segg., pag. 6 seg.), anzi ha riferito che avrebbe condiviso ciò in cui egli credeva (cfr. ibidem, D33, pag. 7). A tal proposito, si rimarca ancora, come anche nel diritto sviz- zero, vi siano dei reati penali che puniscono la pubblica istigazione alla violenza (art. 259 CP [RS 311]: “Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza”) o il sostegno ad un’organizzazione criminale e terroristica (art. 260ter cpv. 1 lett. b CP; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-2549/2021 precitata consid. 6.5.2).
E. 5.2.3.3 Seppure non possa in alcun modo escludersi, visti sia gli atti di causa sia la situazione in patria sopra descritta, che nel caso in cui il ricor- rente ritornasse nel suo Paese d’origine la procedura d’indagine venga pro- seguita. Tuttavia, egli potrà avere in tale ambito la possibilità di esplicare i motivi della sua attività nei social media, peraltro conclusasi definitiva- mente già nel (…) non avendo egli proseguito oltre con la stessa (cfr.
n. 18/11, D35 seg., pag. 7; MdP n. 3/13). Invero, malgrado quanto già con- siderato sopra, nelle sue dichiarazioni, egli ha anche asserito che avrebbe fatto delle condivisioni del PKK, poiché i combattenti di tale organizzazione avrebbero salvato le donne ed i bambini dall’ISIS e per questo la loro lotta sarebbe stata a mente sua rispettabile, come pure che avrebbe condiviso contenuti relativi all’attualità politica (cfr. n. 18/11, D30, pag. 6 e D32, pag. 7). Tali argomenti potranno essere sollevati da lui anche dinnanzi alle autorità di perseguimento penale turche. Dal suo conto (…) riportato nel
D-6608/2023 Pagina 12 MdP n. 3/13, si evince poi che egli abbia unicamente condiviso delle infor- mazioni in merito ad azioni militari svolte dalla predetta organizzazione ri- spettivamente che mostravano militanti della stessa, senza tuttavia che egli abbia mai commentato o analizzato effettivamente le stesse. Pertanto, lo stesso conto, non riporta l’attitudine di un vero attivista politico. Altresì, egli non soltanto in passato non è mai stato coinvolto in procedure giudiziarie (cfr. n. 18/11, D31, pag. 7), ma non ha mai dichiarato di avere fatto parte del PKK o che membri famigliari ne facessero parte. Tutte le predette con- siderazioni, lasciano spazio sufficiente all’ipotesi che il ricorrente riesca a convincere le autorità turche della mancanza di serietà del contenuto poli- tico del suo conto (…). In tal senso, non si può seguire il ricorrente, laddove nel suo gravame egli ritiene che nel caso di un suo ritorno in Turchia, ver- rebbe molto probabilmente arrestato ed accusato ingiustamente, come pure punito con una pena detentiva superiore ai cinque anni di carcere che risulterebbe essere sproporzionata (cfr. p.to 31, pag. 7 del ricorso). È in- vece con verosimiglianza preponderante vero il contrario, ovvero che egli a causa della procedura d’inchiesta pendente non debba aspettarsi alcuna condanna ad una pena detentiva elevata e sproporzionata rispettivamente non abbia da temere, con notevole verosimiglianza, alcuna persecuzione determinante ai sensi dell’asilo.
E. 5.2.3.4 Anche considerando gli altri elementi all’incarto, il giudizio sul pro- filo di rischio dell’insorgente, non muta rispetto a quanto sopra edotto. In- vero, i fermi di polizia e le custodie cautelari che l’insorgente avrebbe su- bito, dove in un’occasione sarebbe stato anche malmenato e maltrattato dagli agenti a seguito della quale sarebbe pure stato pedinato da questi ultimi, sarebbero avvenuti tra il (…) ed il (…). In seguito, allorché egli avrebbe partecipato agli scioperi ed alle manifestazioni negli anni universi- tari e per il sindacato (…), di cui è membro, ha negato rispettivamente non ha allegato di aver subito dei pregiudizi particolari da parte delle autorità turche (cfr. n. 18/11, D40 segg., pag. 7 segg.), a parte l’essere stato vittima di due attacchi da (…) del (…) (cfr. ibidem, D48, pag. 8 seg.). Tali avveni- menti non appaiono del resto avere alcuna relazione con l’inchiesta che è stata aperta nel 2023 unicamente per le sue condivisioni social, e con gli eventi che sarebbero a lui successi nel (…) nel suo Paese, e che lo avreb- bero convinto effettivamente all’espatrio (cfr. ibidem, D11 segg., pag. 3 seg.). Gli stessi, risultano quindi d’intensità insufficiente, rispettivamente per delle circostanze accadutigli dove il nesso di causalità materiale fa di- fetto (per quest’ultimo si veda a titolo esemplificativo la sentenza del Tribu- nale D-6341/2019 del 25 gennaio 2022 consid. 8.3 e 9.1). Difatti, il suo ti- more di essere perseguitato al momento dell’espatrio, era ingenerato
D-6608/2023 Pagina 13 esclusivamente da quanto avrebbe vissuto nel (…) del (…) e non da quanto gli sarebbe successo sino ad allora (cfr. n. 18/11, D12 segg., pag. 4). L’evento da lui allegato soltanto nel parere, che nel 2019 sarebbe stato fermato dalla polizia assieme ad altre persone mentre partecipava ad una manifestazione a sostegno dei curdi in carcere, dove sarebbe stato insul- tato e picchiato e rilasciato dopo tre ore, anche volendo prescindere dalla sua tempestività e verosimiglianza, non muta in alcun modo quanto prece- dentemente osservato. A ciò si aggiunge che, se è notorio che la minoranza curda subisca delle discriminazioni e altre vessazioni, tali problematiche non raggiungono in generale – come neppure all’occorrenza – l’intensità sufficiente per l’applicazione dell’art. 3 LAsi, non avendo il Tribunale fino ad oggi riconosciuta alcuna persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. segnatamente le sentenze del Tribunale D-5940/2023 del 16 novem- bre 2023 consid. 5.1, E-5325/2023 del 26 ottobre 2023 consid. 3.2). In tal senso, neppure l’appartenenza del ricorrente all’etnia curda, di per sé, può condurre ad un diverso apprezzamento. La predetta conclusione è inoltre maggiormente supportata dal fatto che egli avrebbe lasciato la Turchia in modo legale, con il suo passaporto, per via aerea. Tale circostanza è inoltre un indizio importante nel senso che egli, al momento dell’espatrio, in realtà non nutrisse alcun timore fondato, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, di subire dei pregiudizi de- terminanti in materia d’asilo, altrimenti non avrebbe lasciato la Turchia nel modo più controllato esistente. Inoltre, il predetto fatto, risulta confermare che, almeno fino al suo espatrio, egli non aveva mai interessato in modo particolare le autorità del suo Paese d’origine. Altresì, anche le circostanze che egli sia membro del sindacato (…) e che sia un mero simpatizzante del partito HDP, avendo unicamente frequentato la sede del partito e partecipato a delle riunioni, senza peraltro esserne membro né aver svolto alcun ruolo attivo nello stesso (cfr. n. 18/11, D44 segg., pag. 8) – fatti che il Tribunale non mette in dubbio – non sono in grado di ribaltare la conclusione a cui giunge la scrivente autorità, ovvero che egli non abbia alcun profilo di rischio elevato a causa del suo impegno politico che l’abbia posto nel mirino delle autorità prima del suo espatrio, come preteso invece dal ricorrente nel gravame, o successivamente. Per di più, tale conclusione è confermata anche dal fatto che tale suo supporto e partecipazione a degli eventi del sindacato e del partito precitati, non ap- paiono avere alcuna relazione con l’inchiesta aperta nei suoi confronti dalle autorità turche, la quale è limitata alle sue pubblicazioni nei social media. In ogni caso, anche se egli fosse conosciuto dalle autorità turche quale
D-6608/2023 Pagina 14 simpatizzante del partito HDP o di sostegno al sindacato (…), ciò non sa- rebbe sufficiente ad ammettere un timore oggettivamente fondato di essere esposto, in un prossimo futuro e nel caso di un suo ritorno in Turchia, ad una persecuzione determinante ai sensi dell’asilo (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-5499/2023 del 5 aprile 2024, pag. 9 con ulte- riore rif. cit.).
E. 5.3 Riassumendo, anche tenuto conto delle riserve sopra citate in merito alla situazione in Turchia (cfr. supra consid. 5.2.2), il ricorrente non è riu- scito a dimostrare o perlomeno a rendere verosimile in modo preponde- rante di essere esposto, nel caso di un suo rientro in Turchia, ed in un prossimo futuro, a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. La SEM ha quindi a ragione negato la qualità di rifugiato al ricorrente e respinto la sua domanda d’asilo.
E. 6 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento.
E. 7 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adem- pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvi- soria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 8.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
D-6608/2023 Pagina 15 internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 8.2 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata ricono- sciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 5), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente negli asserti ricor- suali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione gene- rale dei diritti dell’uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dell’insor- gente (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-994/2024 del
E. 8.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile ex art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi. 9. 9.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica. 9.2 Pur tenendo conto della situazione sul piano politico e di sicurezza, così come degli sviluppi dopo il tentato colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Tur- chia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o
D-6608/2023 Pagina 16 violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all’etnia curda (ad esclusione delle province di Hakkari e di Sirnak [cfr. a tal proposito DTAF 2013/2 consid. 9.6]; ex multis le sentenze del Tribunale E-1327/2024 del 17 aprile 2024 consid. 8.3.2, D-3665/2022 dell’11 gennaio 2024 consid. 10.2 con ulteriori rif. cit.). 9.3 Per quanto concerne poi l’esigibilità individuale dell’esecuzione dell’al- lontanamento, il Tribunale si allinea all’apprezzamento svolto per il ricor- rente dall’autorità inferiore, alla quale si può senz’altro rinviare per evitare inutili ridondanze (cfr. decisione avversata, p.to III/2, pag. 9 seg.), non avendo del resto l’insorgente sollevato alcunché di concreto nel suo gra- vame su tale punto. 9.4 Sui succitati presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento del ricor- rente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 9.2 Pur tenendo conto della situazione sul piano politico e di sicurezza, così come degli sviluppi dopo il tentato colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (ad esclusione delle province di Hakkari e di Sirnak [cfr. a tal proposito DTAF 2013/2 consid. 9.6]; ex multis le sentenze del Tribunale E-1327/2024 del 17 aprile 2024 consid. 8.3.2, D-3665/2022 dell'11 gennaio 2024 consid. 10.2 con ulteriori rif. cit.).
E. 9.3 Per quanto concerne poi l'esigibilità individuale dell'esecuzione dell'allontanamento, il Tribunale si allinea all'apprezzamento svolto per il ricorrente dall'autorità inferiore, alla quale si può senz'altro rinviare per evitare inutili ridondanze (cfr. decisione avversata, p.to III/2, pag. 9 seg.), non avendo del resto l'insorgente sollevato alcunché di concreto nel suo gravame su tale punto.
E. 9.4 Sui succitati presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10 Da ultimo, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della neces- saria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità va confermata ed il ricorso respinto.
E. 12 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 13 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell’istruzione accolto l’istanza di concessione dell’assi- stenza giudiziaria dell’insorgente, con decisione incidentale del
D-6608/2023 Pagina 17 3 gennaio 2024, nonché che dagli atti non risulta che il ricorrente abbia su- bito un cambiamento della sua situazione finanziaria, egli è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 14 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6608/2023 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6608/2023 Sentenza del 16 maggio 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Grégory Sauder, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, rappresentato dalla MLaw Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 30 ottobre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, il (...) aprile 2023, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Interrogato durante un'audizione tenutasi il (...) ottobre 2023 circa i motivi che lo avrebbero condotto all'espatrio, il richiedente ha in sostanza dichiarato che il (...) egli sarebbe stato fermato da poliziotti in borghese, che lo avrebbero controllato e perquisito, nonché minacciato di morte e che in caso di ritorno temerebbe di essere arrestato visto che sarebbe indagato per propaganda terroristica. Nel corso dei suoi anni d'università (dal [...] al [...]) avrebbe partecipato a diverse manifestazioni e sarebbe stato vittima di attacchi da parte di esponenti dell'(...) ([...]). Dal (...) sarebbe inoltre membro del sindacato (...) "(...)", ed avrebbe preso parte a diversi scioperi organizzati dallo stesso. Avrebbe anche partecipato a varie riunioni del partito HDP (Partito Democratico dei Popoli), frequentando la sede distrettuale sita a B._______, senza tuttavia esserne membro. A supporto della sua identità e dei suoi asserti, egli ha prodotto l'originale della sua carta d'identità (cfr. mezzo di prova della SEM [MdP] n. 1/2), nonché, in copia: il modulo di adesione al sindacato (...) (cfr. MdP n. 2/2), la lettera della polizia di C._______ del (...) con il rapporto d'indagine riguardante le condivisioni dell'interessato sui social media (cfr. MdP n. 3/13), e lo scritto della polizia della (...) di B._______ del (...) con il verbale di polizia annesso (cfr. MdP n. 4/3). A.c Il 27 ottobre 2023, l'interessato ha presentato il parere al progetto di decisione negativo della SEM. B. Con decisione del 30 ottobre 2023 - notificata il giorno stesso (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-26/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento. Nella sua decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto innanzitutto che il rischio che egli venga arrestato al momento del suo rientro in Turchia, sarebbe debole, in quanto dagli atti non emergerebbe alcun indizio che le autorità penali avrebbero emesso un mandato d'arresto o un mandato di presentazione nei suoi confronti. Inoltre, egli non avrebbe alcuna condanna né precedenti giudiziari nel suo Paese, nonché non presenterebbe un profilo politico importante, e quindi la probabilità che egli sia punito con una pena detentiva da espiare in caso di condanna - ciò che attualmente non sarebbe prevedibile e che comunque non dovrebbe superare i due anni - sarebbe soltanto debole. Altresì, la SEM ha osservato come l'eventuale pronuncia di una condanna sospesa condizionalmente o il riporto della pronuncia della sentenza, non potrebbero essere delle misure ritenute pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato, a causa della limitazione nel tempo e dalla mancanza d'intensità sufficiente. L'autorità succitata ha poi concluso come il parere presentato dall'interessato non modificasse la sua valutazione. Segnatamente, il fatto che egli vorrebbe inoltrare dell'ulteriore documentazione, non sarebbe supportata da alcun elemento concreto e si fonderebbe su mere supposizioni di parte. Inoltre i fermi, gli insulti ed i pestaggi subiti da parte della polizia turca, sarebbero riconducibili a molestie commesse sulla maggior parte dei cittadini curdi, e che per prassi costante, non equivarrebbe ad un motivo sufficiente per il riconoscimento della qualità di rifugiato. In un passo successivo, la SEM ha considerato che l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente fosse ammissibile, esigibile - sia dal profilo della situazione politica e di sicurezza della Turchia sia dal profilo individuale - nonché possibile. C. L'interessato ha impugnato la suddetta decisione con ricorso del 29 novembre 2023 (cfr. risultanze processuali) dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), proponendone l'annullamento ed in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In primo subordine, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria, ed in secondo subordine la restituzione degli atti alla SEM perché proceda ad un nuovo esame delle sue allegazioni ed al completamento dell'istruttoria. Contestualmente, ha formulato istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. In primo luogo, nel suo gravame, il ricorrente ha lamentato un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore in particolare in merito al giudizio sulla rilevanza delle sue allegazioni e circa gli ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento. Invero, trattando il caso di specie in procedura celere invece che in procedura ampliata, l'autorità inferiore non avrebbe atteso l'ulteriore documentazione ed accertato i successivi sviluppi per l'indagine aperta nei confronti dell'insorgente, provocando anche una lesione del suo diritto alla difesa per i termini stretti che caratterizzerebbero la procedura celere. In secondo luogo, al contrario di quanto argomentato dall'autorità sindacata, il ricorrente ha considerato che il suo profilo di rischio sia elevato, sia a causa del suo impegno politico sia per quanto da egli vissuto in passato. Quindi, il rischio che egli venga arrestato in caso di rientro in Turchia, non potrebbe essere escluso, anzi lui avrebbe il timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti. Inoltre, presentando la situazione che vigerebbe attualmente nel suddetto Paese in rapporto ai diritti umani e contro gli oppositori politici, che si sarebbe a mente sua drasticamente deteriorata in seguito al tentato colpo di stato del 2016, ha concluso che il rischio che egli possa subire un processo iniquo ed ingiusto sarebbe particolarmente elevato. Altresì, anche la condanna ad una pena detentiva superiore a quella indicata dalla SEM nella sua decisione, sarebbe da tacciare come sproporzionata e contraria alle prescrizioni di diritto internazionale. Al contrario infatti di quanto concluso nella decisione impugnata, e sulla base degli ulteriori mezzi di prova da lui inoltrati con il ricorso, si potrebbe evincere che l'indagine nei suoi confronti sarebbe tutt'ora aperta e che egli sarebbe ricercato dalle autorità turche perché venga interrogato in merito al reato di propaganda terroristica, nonché che venga arrestato ed accusato ingiustamente nel caso di un ritorno in patria, rischiando una condanna superiore a cinque anni di detenzione. Da ultimo, l'insorgente ha avversato anche la conclusione dell'autorità inferiore circa l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione della misura d'allontanamento, ritenendo come egli verrebbe esposto in Turchia a pene o trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Al ricorso, l'interessato ha annesso, in copia e con le relative traduzioni/schede descrittive: lo scritto del (...) della (...) alla (...); quattro schermate video ricavate dal portale degli avvocati UYAP; una chiavetta USB contenente un filmato inerente a dei passaggi di accesso al portale precitato; nonché uno scritto del sedicente avv. D._______. D. Tramite la decisione incidentale del 3 gennaio 2024, il Tribunale ha segnatamente accolto l'istanza di concessione d'assistenza giudiziaria del ricorrente, a condizione però che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza, da produrre entro il 15 gennaio 2024, o in caso contrario al versamento, nel medesimo termine, di un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.-. Con scritto del 12 gennaio 2024, l'insorgente ha prodotto l'attestazione d'indigenza richiesta. Nella medesima missiva, egli ha inoltre riportato di un'ispezione e perquisizione al domicilio della madre da parte di (...) agenti della polizia antiterrorismo, che lo avrebbero ricercato, minacciando pure sua madre nel caso egli non si fosse arreso. E. Il 20 febbraio 2024, l'autorità inferiore ha presentato la sua risposta al ricorso. In essa viene innanzitutto contestato che la SEM non abbia accuratamente accertato i fatti riguardanti il caso dell'insorgente, ribadendo come anche dai mezzi di prova prodotti con il ricorso, si confermerebbe la valutazione esposta nella decisione impugnata, ovvero che l'indagine a carico del ricorrente sarebbe soltanto in fase preliminare. L'autorità inferiore ha inoltre ribadito come sarebbe altamente improbabile che il ricorrente, in Turchia, rischi in un futuro prossimo di essere oggetto di una misura di persecuzione determinante ai sensi dell'asilo. Concernente poi le affermazioni di ricerche al suo domicilio, essendo state riportate da terzi, mancherebbero di verosimiglianza e non sarebbero atte a provare l'esistenza di un timore fondato di persecuzioni. F. Nella sua replica del 15 marzo 2024, il ricorrente ha dapprima sostenuto che proprio poiché l'indagine aperta nei suoi confronti si troverebbe ancora in una fase iniziale, non potrebbe essere escluso che egli d'un canto venga condannato ad una pena detentiva sproporzionata, e d'altro canto, che l'esito di tale inchiesta non sia rilevante né per la valutazione dei motivi d'asilo né per l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. Peraltro, l'autorità inferiore nelle sue osservazioni responsive, si sarebbe concentrata a torto unicamente su uno dei fattori di rischio che contribuirebbero a rendere il suo profilo particolarmente elevato, e non invece sul complesso dei diversi elementi. Ha inoltre prospettato l'inoltro futuro al Tribunale di ulteriore documentazione concernente l'inchiesta in corso. G. Per mezzo della sua duplica del 28 marzo 2024, l'autorità inferiore ha essenzialmente confermato le osservazioni e conclusioni contenute nella decisione avversata. La stessa è stata trasmessa per conoscenza dal Tribunale al ricorrente, con ordinanza del 5 aprile 2024, dove si è pronunciata pure la chiusura dello scambio di scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Nel ricorso, viene in limine sollevato l'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti della causa da parte della SEM, contestualmente alla trattazione erronea della stessa nella procedura celere invece che in quella ampliata. Tali censure formali sono respinte per i motivi che seguono. 3.1 3.1.1 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 3.1.2 Concernente lo smistamento tra la procedura celere ai sensi dell'art. 26c LAsi e la procedura ampliata di cui all'art. 26d LAsi, il Tribunale si è già espresso in merito nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale, per i suoi principi, si può quindi senz'altro rinviare per ulteriori dettagli. Inoltre, nella medesima sentenza, il Tribunale ha statuito come non vi sia alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d'asilo nella procedura celere o in quella ampliata (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2). 3.2 Tornando alla presente disamina, l'autorità inferiore ha ritenuto di trattare la medesima in procedura celere. Procedere che il Tribunale non può che sottoscrivere. Difatti, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, l'autorità inferiore non aveva alcun obbligo di attendere gli sviluppi, del tutto ipotetici, dell'inchiesta a suo carico in Turchia, essendo rilevato come l'unico documento da lui concretamente menzionato nel parere che avrebbe voluto inoltrare ulteriormente all'autorità inferiore, fosse uno scritto del suo legale turco (cfr. n. 23/4). In precedenza, nella sua audizione sui motivi d'asilo, egli aveva invece negato di avere ulteriori documenti da presentare, a parte quanto già prodotto (cfr. n. 18/11, D9 seg., pag. 3), essendo peraltro che aveva asserito come sul suo profilo (...) non sarebbero stati visibili gli stessi, in quanto il dossier sarebbe ancora in fase d'inchiesta (cfr. ibidem, D24 segg., pag. 6). L'autorità inferiore, nella decisione avversata, ha del resto formulato, in un apprezzamento anticipato delle prove, le sue conclusioni circa tale proposta di prove future (cfr. p.to II, pag. 7 seg.), dimostrando quindi di aver preso in considerazione tali asserti dell'insorgente. Per di più, a differenza di quanto lamentato dal ricorrente nel suo memoriale ricorsuale, si evince dal provvedimento impugnato, che la SEM abbia correttamente tenuto conto di tutti gli elementi fattuali rilevanti per esprimersi, sia circa la rilevanza delle dichiarazioni dell'insorgente (cfr. p.to II, pag. 6 segg.), sia in merito all'esecuzione del suo allontanamento (cfr. p.to III, pag. 9 seg.). Che poi il ricorrente, con le sue motivazioni successive nel gravame, intenda in realtà contestare l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore nel merito, non evidenzia alcuna violazione del principio inquisitorio e di stabilimento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti per la causa da parte della stessa. Il ricorrente ha del resto avuto ampia possibilità di presentare tutta la sua documentazione, di cui sarebbe entrato in possesso soltanto dopo l'emissione della decisione avversata, nonché le sue argomentazioni in proposito, con il ricorso, sufficientemente corposo, o successivamente in fase ricorsuale. L'autorità inferiore, in merito, ha pure potuto prendere posizione. Visto quanto precede, non si ravvede dunque nella trattazione del suo caso in procedura celere invece che in quella ampliata, alcuna violazione del suo diritto alla difesa. 3.3 Le censure formali mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato, devono quindi essere respinte. Di conseguenza, non esiste alcun motivo per annullare la decisione avversata e restituire gli atti alla SEM, come richiesto in secondo subordine nel ricorso dall'insorgente. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5. 5.1 Dopo esame degli atti all'incarto, a mente del Tribunale, è a giusto titolo che la SEM ha considerato irrilevanti le allegazioni del ricorrente, motivo per cui, per evitare ripetizioni, si rinvia dapprima alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore contenute nella decisione impugnata e alla lett. B della presente, con le aggiunte che seguono. 5.2 Dalla documentazione inoltrata dal ricorrente si evince come nei confronti dell'insorgente, in Turchia, è stata aperta nel corso del (...) un'inchiesta per propaganda ad un'organizzazione terroristica (dossier n. "[...]"), e che dal (...) egli è ricercato quale sospettato nell'inchiesta per essere interrogato (cfr. MdP n. 3/13 e 4/4; allegati 3-6 al ricorso). Tale inchiesta sarebbe tutt'ora aperta (cfr. allegati 4-6 al ricorso). Ora, il Tribunale, pur denotando che la documentazione a supporto di tale inchiesta aperta a suo nome si fonda in modo preponderante su dei documenti prodotti soltanto in copia dal ricorrente, dei quali non si può quindi in alcun modo accertarne l'autenticità ed in quanto copie, risultano essere facilmente falsificabili e modificabili. Tuttavia, poiché la maggior parte della medesima risulta essere coerente e non contenere degli indizi di falsificazione manifesti, anche con gli asserti resi dall'insorgente e gli ulteriori mezzi di prova da lui depositati, il Tribunale parte dal presupposto che la stessa inchiesta sia verosimile per l'analisi che verrà eseguita dappresso. 5.2.1 Un procedimento penale per un reato di diritto comune può costituire una persecuzione ai sensi del diritto d'asilo solo in casi eccezionali. Ciò è il caso, tra l'altro, se tale reato viene imputato a una persona al fine di perseguitarla sulla base delle sue caratteristiche esterne o interne, ovvero la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza a un particolare gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, o ancora se la situazione di un autore che ha effettivamente commesso un reato è significativamente aggravata da tale motivo (cosiddetto "politmalus"; si veda per le possibili sue tre costellazioni DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; sentenze del Tribunale E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.2, E-3593/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 5.2). 5.2.2 A seguito del tentato colpo di Stato del luglio 2016 e la successiva imposizione dello stato d'emergenza, le autorità turche hanno intrapreso azioni rigorose contro i critici e gli oppositori reali e percepiti del regime. Segnatamente, veri o supposti membri di organizzazioni classificati come pericolosi dal regime, rimangono a rischio di essere perseguiti dalle autorità di sicurezza turche ed in loro custodia di subire dei maltrattamenti o torture. Accuse fittizie di terrorismo e detenzioni troppo lunghe e arbitrarie risultano essere all'ordine del giorno in Turchia. Migliaia di persone stanno affrontando indagini e accuse penali a causa della loro attività sui social media. Anche la giustizia turca è soggetta a pressioni politiche, il che rende difficile condurre processi equi e indipendenti. A causa di tale contesto il Tribunale, nella sua attuale prassi, ritiene come nella singola fattispecie, le persone a cui viene rimproverato di sostenere le organizzazioni classificate come terroristiche, abbiano un timore fondato di persecuzione (cfr. DTAF 2013/25 consid. 5.2.2, 5.4.1 e 5.4.2; sentenze del Tribunale E-2549/2021 precitata consid. 6.3 con ulteriori rif. cit., E-3593/2021 precitata consid. 6.1). A questo proposito, occorre tuttavia ancora sottolineare che una minoranza di attivisti (curdi), si dedica anche alla lotta violenta ed utilizza per farlo mezzi illegali e terroristici. Sembra legittimo per uno Stato perseguire penalmente quest'ultimo gruppo, allorché invece risulta illegittimo reprimere qualsiasi attività pro-curda o criminalizzare le persone che si battono legalmente per i diritti dei curdi (cfr. DTAF 2013/25 consid. 5.4.1). 5.2.3 5.2.3.1 Tornando ora alla presente disamina, si osserva dapprima, come a ragione denotato dall'autorità inferiore anche nella sua risposta al ricorso, che la procedura aperta nei confronti del ricorrente, si trova unicamente nella sua fase d'inchiesta rispettivamente in istruttoria, con l'emissione di un ordine d'arresto/d'accompagnamento contro di lui con lo scopo d'interrogare il ricorrente sulle indagini condotte. Riguardo all'attuale stadio della procedura d'inchiesta, non v'è però alcun indizio che supporti la tesi che le autorità turche proseguiranno la procedura aperta con un'imputazione rispettivamente con una condanna, così come, di conseguenza quale sarà il loro contenuto (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-2547/2023 del 12 luglio 2023 consid. 3.5 con rif. cit.). Anche dalla documentazione finora prodotta dall'insorgente - ed in tal senso si ritiene di non dover attenderne dell'ulteriore ipotetica come in modo generico proposto dal ricorrente nella sua replica - i cui documenti più recenti inerenti all'inchiesta risalgono al (...) (cfr. MdP n. 3/13 e 4/3), non si desume una conclusione differente da quanto sopra espresso, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame e dal suo legale turco nella missiva annessa al ricorso. Pure le dichiarazioni del ricorrente che egli avrebbe appreso dalla madre di essere stato ricercato dalla polizia al suo domicilio in due occasioni (la prima [...] dopo il suo arrivo in Svizzera, cfr. n. 18/11, D11, pag. 4; e la seconda il [...], dove gli agenti avrebbero effettuato anche una perquisizione del domicilio e minacciato la madre, cfr. scritto del ricorrente del 12 gennaio 2024), non modificano il suddetto apprezzamento. Ciò in quanto, essendo circostanze riportate da terze persone risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni). Inoltre, tali asserti risultano perlomeno in parte incoerenti rispetto al contenuto di alcuni documenti presentati dal ricorrente. Difatti, è soltanto a partire dal (...) che è stato emesso il mandato di cattura/d'accompagnamento del ricorrente al fine di essere interrogato dalla procura, nonché l'unica visita della polizia al domicilio famigliare dell'insorgente effettivamente supportata da un relativo documento è quella che sarebbe avvenuta ad (...), dove gli agenti riportano di non aver trovato nessuno nonché che avrebbero contattato telefonicamente il fratello del ricorrente che avrebbe riportato loro che egli si trovava all'estero da (...) o (...), in E._______ o in Svizzera. Tuttavia, stupisce che di tali circostanze il ricorrente non ne abbia mai accennato nelle sue dichiarazioni. Inoltre appare quantomeno singolare che gli agenti si sarebbero recati, secondo i suoi asserti, già nell'(...) a ricercarlo al suo domicilio, allorché il mandato e le ricerche effettivamente supportate dalla documentazione sarebbero avvenute soltanto successivamente. Tali elementi fanno giungere alla conclusione che le visite domiciliari degli agenti di polizia riportate al ricorrente da sua madre, siano inverosimili. 5.2.3.2 Altresì, agli occhi del Tribunale, l'apertura di una procedura penale nei confronti del ricorrente, appare essere legittima dal profilo dello stato di diritto (cfr. supra consid. 5.2.2). Invero, dal rapporto di polizia del (...) prodotto dall'insorgente (cfr. MdP n. 3/13), si evince che egli ha condiviso nel corso del (...) (dal [...] al [...]), svariate fotografie e contenuti, che hanno quale tematica azioni di organizzazioni militanti contro il regime turco (PKK [Partito dei Lavoratori del Kurdistan] / KCK [Unione delle Comunità Curde]) o che elogiano rispettivamente commemorano membri di tali organizzazioni. Il ricorrente con un comportamento simile, dà per lo meno l'impressione di supportare tali azioni, ciò che d'altronde egli non ha smentito nelle sue dichiarazioni rese in proposito (cfr. n. 18/11, D29 segg., pag. 6 seg.), anzi ha riferito che avrebbe condiviso ciò in cui egli credeva (cfr. ibidem, D33, pag. 7). A tal proposito, si rimarca ancora, come anche nel diritto svizzero, vi siano dei reati penali che puniscono la pubblica istigazione alla violenza (art. 259 CP [RS 311]: "Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza") o il sostegno ad un'organizzazione criminale e terroristica (art. 260ter cpv. 1 lett. b CP; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-2549/2021 precitata consid. 6.5.2). 5.2.3.3 Seppure non possa in alcun modo escludersi, visti sia gli atti di causa sia la situazione in patria sopra descritta, che nel caso in cui il ricorrente ritornasse nel suo Paese d'origine la procedura d'indagine venga proseguita. Tuttavia, egli potrà avere in tale ambito la possibilità di esplicare i motivi della sua attività nei social media, peraltro conclusasi definitivamente già nel (...) non avendo egli proseguito oltre con la stessa (cfr. n. 18/11, D35 seg., pag. 7; MdP n. 3/13). Invero, malgrado quanto già considerato sopra, nelle sue dichiarazioni, egli ha anche asserito che avrebbe fatto delle condivisioni del PKK, poiché i combattenti di tale organizzazione avrebbero salvato le donne ed i bambini dall'ISIS e per questo la loro lotta sarebbe stata a mente sua rispettabile, come pure che avrebbe condiviso contenuti relativi all'attualità politica (cfr. n. 18/11, D30, pag. 6 e D32, pag. 7). Tali argomenti potranno essere sollevati da lui anche dinnanzi alle autorità di perseguimento penale turche. Dal suo conto (...) riportato nel MdP n. 3/13, si evince poi che egli abbia unicamente condiviso delle informazioni in merito ad azioni militari svolte dalla predetta organizzazione rispettivamente che mostravano militanti della stessa, senza tuttavia che egli abbia mai commentato o analizzato effettivamente le stesse. Pertanto, lo stesso conto, non riporta l'attitudine di un vero attivista politico. Altresì, egli non soltanto in passato non è mai stato coinvolto in procedure giudiziarie (cfr. n. 18/11, D31, pag. 7), ma non ha mai dichiarato di avere fatto parte del PKK o che membri famigliari ne facessero parte. Tutte le predette considerazioni, lasciano spazio sufficiente all'ipotesi che il ricorrente riesca a convincere le autorità turche della mancanza di serietà del contenuto politico del suo conto (...). In tal senso, non si può seguire il ricorrente, laddove nel suo gravame egli ritiene che nel caso di un suo ritorno in Turchia, verrebbe molto probabilmente arrestato ed accusato ingiustamente, come pure punito con una pena detentiva superiore ai cinque anni di carcere che risulterebbe essere sproporzionata (cfr. p.to 31, pag. 7 del ricorso). È invece con verosimiglianza preponderante vero il contrario, ovvero che egli a causa della procedura d'inchiesta pendente non debba aspettarsi alcuna condanna ad una pena detentiva elevata e sproporzionata rispettivamente non abbia da temere, con notevole verosimiglianza, alcuna persecuzione determinante ai sensi dell'asilo. 5.2.3.4 Anche considerando gli altri elementi all'incarto, il giudizio sul profilo di rischio dell'insorgente, non muta rispetto a quanto sopra edotto. Invero, i fermi di polizia e le custodie cautelari che l'insorgente avrebbe subito, dove in un'occasione sarebbe stato anche malmenato e maltrattato dagli agenti a seguito della quale sarebbe pure stato pedinato da questi ultimi, sarebbero avvenuti tra il (...) ed il (...). In seguito, allorché egli avrebbe partecipato agli scioperi ed alle manifestazioni negli anni universitari e per il sindacato (...), di cui è membro, ha negato rispettivamente non ha allegato di aver subito dei pregiudizi particolari da parte delle autorità turche (cfr. n. 18/11, D40 segg., pag. 7 segg.), a parte l'essere stato vittima di due attacchi da (...) del (...) (cfr. ibidem, D48, pag. 8 seg.). Tali avvenimenti non appaiono del resto avere alcuna relazione con l'inchiesta che è stata aperta nel 2023 unicamente per le sue condivisioni social, e con gli eventi che sarebbero a lui successi nel (...) nel suo Paese, e che lo avrebbero convinto effettivamente all'espatrio (cfr. ibidem, D11 segg., pag. 3 seg.). Gli stessi, risultano quindi d'intensità insufficiente, rispettivamente per delle circostanze accadutigli dove il nesso di causalità materiale fa difetto (per quest'ultimo si veda a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-6341/2019 del 25 gennaio 2022 consid. 8.3 e 9.1). Difatti, il suo timore di essere perseguitato al momento dell'espatrio, era ingenerato esclusivamente da quanto avrebbe vissuto nel (...) del (...) e non da quanto gli sarebbe successo sino ad allora (cfr. n. 18/11, D12 segg., pag. 4). L'evento da lui allegato soltanto nel parere, che nel 2019 sarebbe stato fermato dalla polizia assieme ad altre persone mentre partecipava ad una manifestazione a sostegno dei curdi in carcere, dove sarebbe stato insultato e picchiato e rilasciato dopo tre ore, anche volendo prescindere dalla sua tempestività e verosimiglianza, non muta in alcun modo quanto precedentemente osservato. A ciò si aggiunge che, se è notorio che la minoranza curda subisca delle discriminazioni e altre vessazioni, tali problematiche non raggiungono in generale - come neppure all'occorrenza - l'intensità sufficiente per l'applicazione dell'art. 3 LAsi, non avendo il Tribunale fino ad oggi riconosciuta alcuna persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. segnatamente le sentenze del Tribunale D-5940/2023 del 16 novembre 2023 consid. 5.1, E-5325/2023 del 26 ottobre 2023 consid. 3.2). In tal senso, neppure l'appartenenza del ricorrente all'etnia curda, di per sé, può condurre ad un diverso apprezzamento. La predetta conclusione è inoltre maggiormente supportata dal fatto che egli avrebbe lasciato la Turchia in modo legale, con il suo passaporto, per via aerea. Tale circostanza è inoltre un indizio importante nel senso che egli, al momento dell'espatrio, in realtà non nutrisse alcun timore fondato, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, di subire dei pregiudizi determinanti in materia d'asilo, altrimenti non avrebbe lasciato la Turchia nel modo più controllato esistente. Inoltre, il predetto fatto, risulta confermare che, almeno fino al suo espatrio, egli non aveva mai interessato in modo particolare le autorità del suo Paese d'origine. Altresì, anche le circostanze che egli sia membro del sindacato (...) e che sia un mero simpatizzante del partito HDP, avendo unicamente frequentato la sede del partito e partecipato a delle riunioni, senza peraltro esserne membro né aver svolto alcun ruolo attivo nello stesso (cfr. n. 18/11, D44 segg., pag. 8) - fatti che il Tribunale non mette in dubbio - non sono in grado di ribaltare la conclusione a cui giunge la scrivente autorità, ovvero che egli non abbia alcun profilo di rischio elevato a causa del suo impegno politico che l'abbia posto nel mirino delle autorità prima del suo espatrio, come preteso invece dal ricorrente nel gravame, o successivamente. Per di più, tale conclusione è confermata anche dal fatto che tale suo supporto e partecipazione a degli eventi del sindacato e del partito precitati, non appaiono avere alcuna relazione con l'inchiesta aperta nei suoi confronti dalle autorità turche, la quale è limitata alle sue pubblicazioni nei social media. In ogni caso, anche se egli fosse conosciuto dalle autorità turche quale simpatizzante del partito HDP o di sostegno al sindacato (...), ciò non sarebbe sufficiente ad ammettere un timore oggettivamente fondato di essere esposto, in un prossimo futuro e nel caso di un suo ritorno in Turchia, ad una persecuzione determinante ai sensi dell'asilo (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-5499/2023 del 5 aprile 2024, pag. 9 con ulteriore rif. cit.). 5.3 Riassumendo, anche tenuto conto delle riserve sopra citate in merito alla situazione in Turchia (cfr. supra consid. 5.2.2), il ricorrente non è riuscito a dimostrare o perlomeno a rendere verosimile in modo preponderante di essere esposto, nel caso di un suo rientro in Turchia, ed in un prossimo futuro, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. La SEM ha quindi a ragione negato la qualità di rifugiato al ricorrente e respinto la sua domanda d'asilo.
6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
7. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 8.2 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 5), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente negli asserti ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-994/2024 del 10 aprile 2024 consid. 8.2.2), come neppure il suo stato di salute. 8.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile ex art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 9. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.2 Pur tenendo conto della situazione sul piano politico e di sicurezza, così come degli sviluppi dopo il tentato colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (ad esclusione delle province di Hakkari e di Sirnak [cfr. a tal proposito DTAF 2013/2 consid. 9.6]; ex multis le sentenze del Tribunale E-1327/2024 del 17 aprile 2024 consid. 8.3.2, D-3665/2022 dell'11 gennaio 2024 consid. 10.2 con ulteriori rif. cit.). 9.3 Per quanto concerne poi l'esigibilità individuale dell'esecuzione dell'allontanamento, il Tribunale si allinea all'apprezzamento svolto per il ricorrente dall'autorità inferiore, alla quale si può senz'altro rinviare per evitare inutili ridondanze (cfr. decisione avversata, p.to III/2, pag. 9 seg.), non avendo del resto l'insorgente sollevato alcunché di concreto nel suo gravame su tale punto. 9.4 Sui succitati presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
10. Da ultimo, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
11. Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità va confermata ed il ricorso respinto.
12. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell'istruzione accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 3 gennaio 2024, nonché che dagli atti non risulta che il ricorrente abbia subito un cambiamento della sua situazione finanziaria, egli è dispensato dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
14. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: