Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) marzo 2022. A.b A seguito di ricerche intraprese dalla SEM, si è rivelato che il richie- dente aveva ottenuto un visto (…) valido dal (…) al (…). Pertanto, con il medesimo, in data (…) aprile 2022 si è svolto il colloquio Dublino. Dopo aver ricevuto una risposta negativa dalla B._______ il 27 aprile 2022 alla sua richiesta di presa in carico del ricorrente del 22 aprile 2022, l’autorità elvetica preposta ha chiesto alla B._______ il riesame della loro posizione in data 27 aprile 2022. Tuttavia, non avendo ricevuto una risposta dalle au- torità (…) entro il termine regolamentare alla predetta richiesta, con deci- sione del 12 maggio 2022, la SEM ha statuito che la procedura Dublino si fosse conclusa e che la domanda d’asilo dell’interessato sarebbe stata esaminata in Svizzera. A.c Il (…) agosto 2022 si è così tenuta con l’interessato l’audizione circa i suoi motivi d’asilo. In tale ambito il richiedente ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, asserito di essere cittadino turco di etnia curda e origine ar- mena. Avrebbe vissuto ad C._______ dalla nascita fino al (…), allorché egli e la sua famiglia, a causa delle continue molestie e discriminazioni ricevute per la loro appartenenza etnica da parte di persone di fede musulmana, si sarebbero trasferiti a D._______. Ivi, avrebbero vissuto, cercando di na- scondere la loro identità curda-armena. Il richiedente avrebbe potuto finire le scuole (…) ed iniziare il (…), interrompendolo a seguito di attacchi che avrebbe subito da giovani nazionalisti del (…) ([…]). Sarebbe tuttavia riu- scito a portare a termine il (…) a distanza e ad accedere all’(…), che avrebbe però dovuto sospendere per svolgere il servizio militare. Anche durante il militare egli avrebbe subito delle pressioni e discriminazioni, in quanto avrebbero pensato che egli fosse del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) nonché avrebbe ricevuto incarichi di secondo rango. In se- guito non avrebbe finito gli studi (…) a causa di diversi problemi famigliari, dovendo occuparsi d’un canto del fratello, E._______, che avrebbe subito diverse custodie cautelari nonché una condanna al carcere di (…) fino al (…) per (…); e d’altro canto dei suoi genitori, che sarebbero, a volte, incorsi in problematiche a causa della loro partecipazione alle attività dell’HDP (Partito Democratico dei Popoli). Anche lui, come i suoi genitori ed il fratello E._______, sarebbe stato iscritto al partito HDP, partecipando alle riunioni e alle attività organizzate dal medesimo. Per questo, egli sarebbe stato preso in custodia cautelare (…) o (…) volte e rilasciato dopo (…), nel corso
D-7274/2023 Pagina 3 delle quali lo avrebbero offeso, picchiato e minacciato. Il giorno dopo le elezioni turche del (…), vinte dal (…), egli avrebbe condiviso un messaggio nel suo profilo contrario a quest’ultimo. Il (…), la polizia avrebbe fatto irru- zione in casa sua e lo avrebbero condotto al (…) di D._______, dove sa- rebbe stato posto in custodia cautelare per (…) giorni, con l’accusa di in- sulto al presidente. Ivi avrebbe subito minacce, pressioni e sarebbe stato picchiato. In seguito, sarebbe stato interrogato dalla procura di D._______, ed il medesimo giorno avrebbe deposto dinnanzi al giudice dei provvedi- menti coercitivi di D._______. Questi avrebbe deciso di svolgere il pro- cesso in regime di libertà vigilata, ovvero l’interessato avrebbe dovuto re- carsi in polizia una volta alla settimana per firmare. L’(…) sarebbe stato condannato dalla (…) ad una pena di (…) di carcere. Nel (…) del (…) avrebbe intrapreso un primo tentativo di espatrio verso la B._______, fal- lito, a seguito del quale avrebbe fatto rientro in Turchia. Il (…), la decisione di secondo grado della (…) del (…), sarebbe stata confermata definitiva- mente dalla (…). Con il timore di essere incarcerato, egli si sarebbe quindi trasferito dapprima ad F._______ da una zia, ed in seguito il (…), avrebbe lasciato il suo Paese d’origine. Poco dopo il suo arrivo in Svizzera, il suo legale turco gli avrebbe riferito che il suo dossier sarebbe stato rinviato dalla (…) al (…) per eseguire la decisione il (…), e che per questo sarebbe stato emanato un mandato di accompagnamento coattivo per il suo arre- sto. Da quando sarebbe espatriato, la polizia si recherebbe di continuo al suo domicilio familiare, a chiedere di lui. A sostegno della sua identità il richiedente ha depositato agli atti la sua carta d’identità. In seguito, da un controllo doganale sulla posta in entrata in Svizzera, sarebbe stato rinvenuto il suo passaporto (cfr. [atto della SEM]
n. [{…}]-61/12). Egli avrebbe inoltre prodotto la seguente documentazione in copia: l’estratto del registro civile (cfr. elenco delle prove della SEM, mezzo di prova [MdP] n. 1); il certificato di residenza (cfr. MdP n. 2); la sen- tenza motivata del (…) di D._______ dell’(…) (cfr. MdP n. 3); la decisione del (…) di D._______ del (…) (cfr. MdP n. 4); la decisione della (…) del (…) (cfr. MdP n. 5); la conferma del passaggio in giudicato del (…) (cfr. MdP
n. 6); il mandato di cattura emesso dal (…) di D._______ il (…) (cfr. MdP
n. 7); l’estratto dell’istituto delle assicurazioni sociali (cfr. MdP n. 8); il ver- bale di perquisizione domiciliare del (…) (cfr. MdP n. 9). A.d Il 26 agosto 2022, la causa è stata assegnata dalla SEM alla proce- dura ampliata. A.e Nell’ambito della procedura ricorsuale per ritardo ingiustificato e/o de- negata giustizia, iniziata dall’insorgente con atto ricorsuale del
D-7274/2023 Pagina 4 30 agosto 2023 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), invitata a presentare una risposta contro il medesimo da parte del Tribunale, la SEM, con scritto del 26 settembre 2023 (cfr. n. 54/3) ha presentato il riassunto dell’analisi interna effettuata sui documenti conse- gnati dal ricorrente (concernente i MdP n. 3–7; cfr. n. 44/4 e 60/6). Questi ultimi, sarebbero risultati contraffatti, presentando singolarmente più indizi di falsificazione. La SEM ha quindi dato la possibilità all’interessato di espri- mersi circa tali risultanze, nonché sul fatto che il passaporto turco dell’inte- ressato, nel frattempo pervenuto all’autorità inferiore, sarebbe un docu- mento originale al contrario di quanto da lui dichiarato in audizione (cfr.
n. 54/3). Il ricorrente ha inoltrato la sua presa di posizione il 9 ottobre 2023, allegando anche uno scritto del suo supposto legale turco del 4 otto- bre 2023 (cfr. MdP n. 10). Con sentenza D-4660/2023 del 12 ottobre 2023, il Tribunale ha respinto il ricorso per ritardata giustizia succitato. B. Tramite la decisione del 30 novembre 2023 – notificata il 1° dicembre 2023 (cfr. n. 63/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interes- sato, ha respinto la sua domanda d’asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del precitato provvedimento. Nella stessa, l’autorità inferiore ha dapprima osservato come i documenti presentati dall’interessato a comprova della procedura giudiziaria in Turchia e della sua condanna per il reato di insulto al presidente, siano stati l’oggetto di un’analisi interna, della quale i risultati gli sono stati sottoposti nell’ambito del diritto di essere sentito del 26 settembre 2023 e riportati an- che nella stessa decisione. La conclusione degli esperti della SEM è stata che si tratterebbe di falsificazioni totali, visti i tanti elementi di contraffazione rilevati, rimasti senza alcuna spiegazione da parte del richiedente, e per questo ancora più schiaccianti. Peraltro, lo scritto del suo legale, che pre- senterebbe meramente il resoconto del suo iter giudiziario, coinciderebbe con la sua narrazione, ciò che desterebbe ancora maggior sospetto circa la verosimiglianza delle sue dichiarazioni. La SEM è quindi giunta alla con- clusione che i succitati suoi asserti, non siano credibili. Inoltre, ulteriori ele- menti d’inverosimiglianza del suo racconto, l’autorità inferiore li ha rilevati dall’analisi del passaporto turco, che risulterebbe essere autentico; circo- stanza che non combacerebbe invece con le allegazioni dell’interessato rilasciate in merito. Proseguendo, la SEM ha ritenuto come le molestie e le ingiustizie di cui egli sarebbe stato vittima da parte delle autorità turche a causa della sua etnia curda e di origine armena, tra le quali in particolare
D-7274/2023 Pagina 5 le custodie cautelari subite, non avrebbero un’intensità superiore alle diffi- coltà alle quali sarebbe esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia. Tali pregiudizi, non sarebbero pertanto rilevanti, per il riconosci- mento della qualità di rifugiato. Anche per quanto concerne l’esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, non vi sarebbero degli impedi- menti né dal profilo della situazione del suo Paese d’origine, né da quello personale, e la stessa risulterebbe quindi ammissibile, esigibile e possibile. C. L’interessato ha impugnato la suddetta decisione con ricorso del 28 dicem- bre 2023 (cfr. risultanze processuali) al Tribunale, chiedendo, in via princi- pale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera, ed in via subordinata, la concessione dell’ammissione provvi- soria, per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, nella persona della MLaw Elisabetta Luda. Nell’ambito testé evocato, il ricorrente ha innanzitutto sottolineato la bontà delle sue allegazioni in merito alla procedura giudiziaria conclusasi con una sua condanna in Turchia, che sarebbero state confermate dal suo legale turco. Inoltre, né la rappresentanza legale né lui disporrebbero delle cono- scenze specifiche per analizzare i mezzi di prova ritenuti dei falsi dalla SEM, ed una contro-analisi risulterebbe finanziariamente troppo gravosa. Inoltre, anche alla luce dei nuovi documenti da lui prodotti con il gravame, le condizioni di verosimiglianza delle sue dichiarazioni sarebbero da valu- tare come adempiute. Altresì, pure dal profilo della pertinenza, i suoi asserti ed i nuovi documenti dimostrerebbero l’esistenza di un fondato timore di persecuzione, in particolare raggiungendo l’intensità necessaria per il rico- noscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. Infine, l’in- sorgente ha ritenuto come, nel suo caso, l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe ammissibile, in quanto risulterebbe segnatamente contrario all’art. 3 CEDU. Inoltre, la SEM non avrebbe minimamente valutato la si- tuazione dello stato di salute del ricorrente, in quanto il medesimo soffri- rebbe, secondo gli atti, di una patologia complessa ai reni. La gravità della patologia, malgrado il servizio sanitario di cui disporrebbe la Turchia, oste- rebbe ad un suo ritorno in patria secondo dignità. Di conseguenza, a lui, dovrebbe perlomeno essere concessa l’ammissione provvisoria. Quale nuova documentazione, l’insorgente ha inoltrato in copia: il verbale per la deposizione del (…); il verbale di colloquio con il procuratore pubblico
D-7274/2023 Pagina 6 del (…); il verbale di consegna volontario e di conservazione del (…); il verbale d’identificazione delle generalità del (…); il verbale d’indagine del (…); due rapporti d’indagine della (…) di G._______ del (…) per il reato di propaganda per l’organizzazione terroristica rispettivamente per insulti al Presidente della Repubblica con dei rapporti d’indagine open source del (…); la decisione d’incompetenza della (…) del (…) ; lo scritto della (…) di H._______ dell’(…); la decisione d’incompetenza del (…) della di D._______; il verbale di polizia del (…); lo scritto del (…) della polizia di- strettuale di H._______, all’avv. I._______ inerenti alle procedure pendenti a carico dell’interessato; il verbale d’indagine (non datato) del (…) di D._______ (cfr. per le traduzioni di questi ultimi documenti l’atto n. 75/55). D. D.a Tramite la decisione incidentale del 10 gennaio 2024, il Tribunale ha osservato come il ricorrente sia autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e lo ha invitato, entro il 25 gennaio 2024, a presentare gli originali e la traduzione in una lingua ufficiale svizzera dei documenti allegati in copia ed in lingua straniera al ricorso, nonché ad illu- strarne le modalità di ottenimento, come ne sarebbe venuto a conoscenza e per quali motivi gli stessi sarebbero stati prodotti soltanto con il ricorso. Inoltre, il ricorrente è stato invitato a produrre un’attestazione d’indigenza, nonché il Tribunale ha statuito come l’esito della domanda di assistenza giudiziaria totale, verrà deciso in prosieguo di procedura o con la decisione finale. D.b Il ricorrente, con scritto del 25 gennaio 2024, ha prodotto la dichiara- zione d’indigenza richiesta, nonché una breve descrizione della documen- tazione inoltrata con il ricorso, in quanto a causa della situazione finanziaria dell’insorgente, una traduzione letterale degli stessi non sarebbe possibile. La rappresentante legale dell’interessato ha terminato la missiva osser- vando che: “Sarà mia cura inoltrarvi, non appena a mie mani, i mezzi di prova in formato originale, che il ricorrente dovrebbe ricevere nei prossimi giorni”. E. Tramite lo scritto del 6 marzo 2024, il ricorrente ha prodotto quali nuovi do- cumenti, in copia: il mandato di accompagnamento coattivo del (…) e lo scritto dell’avv. I._______ del 10 febbraio 2024 (cfr. per le traduzioni degli stessi documenti l’atto n. 75/55). F. L’11 aprile 2024, la SEM ha inoltrato la sua risposta al ricorso. Nella stessa,
D-7274/2023 Pagina 7 l’autorità predetta ha in particolare rilevato come nel ricorso non venga pro- ferito alcun commento rispetto alla procedura giudiziaria menzionata di- nanzi all’autorità di prime cure, né sull’inoltro dei mezzi di prova falsificati o sull’inverosimiglianza dei motivi fino ad allora addotti. Invero, la nuova do- cumentazione presentata, peraltro che solleverebbe qualche dubbio ri- spetto alla tempistica di presentazione, riguarderebbe tutt’altre procedure giudiziarie. Proseguendo, l’autorità sindacata, pur osservando che la que- stione dell’autenticità dei documenti rimarrebbe aperta, in quanto un’analisi della loro autenticità, in mancanza di caratteristiche di sicurezza verificabili, non potrebbe essere effettuata, ha rilevato come i nuovi documenti riguar- dino delle procedure aperte nei confronti del ricorrente, che si troverebbero unicamente in una fase iniziale. Pertanto, non si potrebbe conoscere l’esito delle stesse, visto anche che spesso le autorità giudiziarie turche, archivie- rebbero questo tipo d’inchieste. Per quanto delle misure di fermo destinate all’interrogatorio dell’insorgente siano possibili, tuttavia la tesi di un’incar- cerazione espressa dal legale turco dell’insorgente non sarebbe sosteni- bile. Inoltre, anche tenuto conto del basso profilo del ricorrente e dell’inve- rosimiglianza dei suoi problemi precedenti con le autorità turche, non sus- sisterebbero elementi oggettivi per concludere circa la probabilità di perse- cuzioni in caso di un suo rientro in patria. L’autorità inferiore, esaminando più concretamente la natura e la tempistica di alcuni post consegnati, che avrebbero dato luogo all’apertura d’inchieste, ha ritenuto siano pure ravvi- sabili degli indizi di un abuso di diritto da parte dell’insorgente, come pure ha espresso la possibilità che le procedure in corso, ancora in fase iniziale, siano forse legittime. In tale ultimo caso, il ricorrente non potrebbe avvalersi di una persecuzione nei suoi confronti di tipo politico e le procedure giudi- ziarie aperte risulterebbero irrilevanti ai sensi dell’asilo. Infine, per quanto attiene alla situazione di salute dell’interessato, la stessa non sarebbe osta- tiva all’esecuzione del suo allontanamento, in quanto egli avrebbe convis- suto già nel suo Paese con la malattia renale cronica allegata nonché i medicamenti prescritti sarebbero facilmente reperibili anche in Turchia. G. Nella sua replica del 6 maggio 2024, il ricorrente ha in primo luogo ribadito come non disponendo delle conoscenze specifiche per analizzare i mezzi di prova ritenuti dei falsi dall’autorità inferiore, l’unico suo strumento a di- sposizione sarebbe stato quello di rivolgersi al suo legale turco, che avrebbe confermato la sua situazione giudiziaria in Turchia. In secondo luogo, l’insorgente ha sottolineato come i nuovi mezzi di prova siano atti a dimostrare come egli si troverebbe nel collimatore delle autorità turche e che, visto che l’autorità resistente non potrebbe esprimersi con sicurezza circa l’autenticità o meno dei medesimi, la valutazione andrebbe fatta a suo
D-7274/2023 Pagina 8 favore, ovvero secondo il principio “in dubio pro refugio”. Data l’autenticità dei documenti presentati, al contrario di quanto addotto dalla SEM, tenuto conto del profilo del ricorrente sarebbe molto più probabile che le inchieste aperte nei suoi confronti, conducano ad una decisione d’incarcerazione, considerati i suoi precedenti problemi con le autorità, che andrebbero rite- nuti verosimili. Inoltre, egli ha respinto ogni addebito relativo ad un abuso di diritto, in quanto le sue condivisioni sui social media, farebbero parte della sua attività politica già iniziata in patria. Alla replica, il ricorrente ha annesso tre nuovi documenti in copia ed in lin- gua straniera (la cui traduzione, a cura della SEM, è disponibile ai n. 84/2, 85/2 e 86/2), e meglio: il mandato di accompagnamento coattivo del (…), la richiesta di mandato di accompagnamento coattivo della (…) di H._______ del (...), altra decisione del (…) di H._______ del (…). H. Il 27 maggio 2024, la SEM ha potuto presentare la sua duplica. Nell’ambito della stessa, l’autorità inferiore si è dapprima soffermata sull’impossibilità di effettuare un’analisi materiale seria sulla documentazione inoltrata dal ricorrente, anche di quella più recentemente prodotta, in quanto non pre- senterebbe sufficienti criteri oggettivi di sicurezza. Ciò però non significhe- rebbe che andrebbero considerati come autentici, in quanto potrebbero come non potrebbero esserlo. Pertanto, è per questo motivo che, in man- canza della possibilità di un’analisi oggettiva di tali documenti, la SEM aveva proceduto ad una nuova analisi del timore fondato del ricorrente nel caso di un suo ritorno in patria nella sua risposta al ricorso, pure nell’eve- nienza che i nuovi documenti inoltrati fossero autentici. Anche alla luce di questi, vi sarebbe l’assenza di un timore fondato di persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo, tenuto conto come le uniche problematiche avute dal ricorrente con le autorità turche siano ascrivibili alle custodie cautelari da lui subite, che non sarebbero comunque pertinenti, e del suo profilo di ri- schio di scarsa rilevanza. Per quanto attiene al sospetto di un abuso di diritto da parte del ricorrente espresso dalla SEM, la detta autorità ha in particolare denotato con quale velocità avrebbero reagito le autorità turche alle condivisioni del ricorrente dell’(…), con la produzione d’innumerevoli atti in fase d’inchiesta, dopo soltanto qualche giorno. Peraltro, essendo che le precedenti problematiche con la giustizia turca sono state ritenute inve- rosimili, apparirebbe difficile credere che il ricorrente pubblicasse del ma- teriale simile allorché si sarebbe trovato ancora in Turchia, senza che nes- suna procedura venisse aperta. La possibilità di un abuso di diritto da parte sua, rimarrebbe pertanto aperta quale pista, anche se ininfluente sulla pro- cedura d’asilo.
D-7274/2023 Pagina 9 I. L’insorgente ha colto la possibilità di presentare la sua triplica in data 13 giugno 2024. Nella sua missiva, egli ha osservato come la richiesta di emissione di un mandato di accompagnamento coattivo del (…) si riferi- rebbe ad un reato compiuto nel (…) e pertanto prima dell’arrivo in Svizzera. Le sue attività sarebbero quindi poi continuate, conducendo alla prosecu- zione ed all’apertura di altri procedimenti giudiziari a suo carico. Altresì, le custodie cautelari da lui subite in passato, andrebbero considerate non prese a sé stanti, ma unitamente alle procedure pendenti. La triplica è stata trasmessa dal Tribunale per conoscenza alla SEM con ordinanza del 20 giugno 2024, nella quale si è pure decretata la conclusione dello scam- bio di scritti. J. Infine, con scritto del 12 agosto 2024, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale una copia di un documento in lingua straniera datato (…), asserendo trat- tarsi dell’avviso di ricerca inviato dal ministero pubblico al dipartimento di polizia competente. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside- randi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
D-7274/2023 Pagina 10 decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Il ricorrente, nel suo gravame, lamenta che la SEM nella sua decisione non avrebbe per nulla valutato il suo stato di salute in punto all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. p.to 3, pag. 5 del ricorso). Con tale censura, egli si prevale quindi, implicitamente, di un accertamento incompleto ed ine- satto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del prin- cipio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1) e di una carente motivazione della decisione avversata (cfr. DTF 139 V 496 con- sid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Inoltre, in tale contesto, si rammenta come un accertamento inesatto o incompleto della fattispecie pertinente – in par- ticolare in violazione della massima inquisitoria – può comportare simulta- neamente una violazione del diritto di essere sentito (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale D-1357/2019 del 19 agosto 2019 consid. 4.2.2; e per tutto ex multis la sentenza del Tribunale E-4795/2021 del 7 giu- gno 2024 consid. 3). Ora tale censura formale va analizzata a titolo preli- minare, in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione av- versata (cfr. DTF 149 I 91 consid. 3.2).
E. 3.2 Seppure risulti dalla decisione avversata, come l’autorità inferiore non abbia effettivamente riportato delle visite mediche che il ricorrente avrebbe effettuato il 4 aprile 2022 (cfr. n. 13/3), per dolore allo stomaco ed (…) con dolore e (…) – queste ultime problematiche dichiarate dall’insorgente an- che durante il colloquio Dublino (cfr. n. 14/2) – per le quali sono seguite delle ulteriori visite ed un intervento (…) (cfr. n. 24/2, 28/2, 29/2 e 30/2); nonché dei referti del giugno 2023 che attesterebbero di una probabile ma- lattia renale cronica (cfr. n. 50/15). Tuttavia, non corrisponde alla realtà af- fermare che la SEM non si sia espressa in merito al suo stato di salute nella decisione avversata. Invero, la predetta autorità, ha ritenuto come il ricorrente fosse in “buona salute” e, malgrado si dia atto che tale conclu- sione è del tutto succinta, essa risulta sufficiente tenuto conto della rile- vanza di tale aspetto sotto il profilo dell’ammissibilità e dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. infra consid. 8.2 e 9.3.2; cfr. anche in proposito DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1), visti gli atti all’inserto e la completa assenza di più recente documentazione medica che attesterebbe della sussistenza di qualsivoglia problematica medica. Peraltro, se una violazione del
D-7274/2023 Pagina 11 principio inquisitorio da parte della SEM fosse anche ritenuta dal Tribunale, con la consequenziale violazione anche del diritto di essere sentito dell’in- sorgente (cfr. per il suo contenuto la sentenza del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1), quest’ultimo sarebbe stato comunque com- pletamente sanato in fase ricorsuale. Invero, sia l’autorità inferiore, sia il ricorrente si sono potuti esprimere compiutamente circa il suo stato di sa- lute in fase ricorsuale. In particolare la SEM, nella sua risposta al ricorso, ha ritenuto come gli atti medici riconducibili ad una probabile malattia re- nale prodotti dall’insorgente nel gravame, siano di pertinenza oggettiva- mente relativa, in quanto egli avrebbe già convissuto con tale patologia in Turchia ed i tre medicamenti prescrittigli sarebbero di ampia diffusione e facilmente reperibili anche nel suo Paese d’origine.
E. 3.3 Da tutto quanto sopra considerato, risulta quindi che l’autorità inferiore ha soddisfatto al suo obbligo istruttorio, accertando in modo esatto e com- pleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), nonché mo- tivando sufficientemente il provvedimento impugnato e che il diritto di es- sere sentito dell’insorgente consequenziale sia stato rispettato dall’autorità inferiore, rispettivamente sanato in fase ricorsuale. La censura formale mossa nei confronti del provvedimento impugnato dal ricorrente deve quindi essere respinta.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.
E. 4.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
D-7274/2023 Pagina 12 non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 5.1 Dopo un attento esame degli atti all’incarto, agli occhi del Tribunale, è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili ed irrilevanti i motivi d’asilo fatti valere dall’insorgente dinnanzi all’autorità di prime cure, ragione per la quale, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA) dapprima alle corrette e pertinenti considerazioni espo- ste dall’autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 4 segg.) ed al riassunto fatto della stessa supra alla lett. B. Neppure le censure sollevate in sede ricorsuale sono atte a confutare quanto ivi rilevato. Invero, in primo luogo si denota come il ricorrente sia nel suo gravame sia nelle sue memorie successive, si sia limitato a criticare per la maggior parte le considerazioni e conclusioni dell’autorità sindacata, senza tuttavia presentare argomenti fondati a favore di un’interpretazione diversa della fattispecie. Difatti, per quanto attiene ai suoi timori di essere incarcerato ed addirittura ucciso a causa delle condivisioni che egli avrebbe postato sul suo profilo social il (…), e che avrebbero dato luogo ad una procedura penale per il reato di insulti al Presidente della Repubblica che sarebbe sfociata nella sua condanna a (…) di pena detentiva, con anche la relativa emissione di un mandato di cattura il (…) ai fini dell’esecuzione della predetta condanna (cfr. n. 36/11, D32, pag. 5 seg.; D60, pag. 10; cfr. anche MdP n. 3–7 e n. 10), gli stessi non risultano verosimili. Tali suoi as- serti, si basano infatti essenzialmente su delle copie di documenti giudiziari (cfr. MdP n. 3-7), che sono stati ritenuti da un esame degli stessi da parte della SEM dei falsi. Come rettamente già spiegato da quest’ultima sia nel suo scritto del 26 settembre 2023 al ricorrente (cfr. n. 54/3), sia nella deci- sione avversata (cfr. p.to II/1, pag. 4 segg.) anche il Tribunale – che si alli- nea alle corrette, complete e convincenti considerazioni presentate nella decisione avversata dall’autorità inferiore in merito – ritiene che la docu- mentazione giudiziaria presentata dall’insorgente in tale contesto, con- tenga vari ed importanti segni di falsificazione. Per gli stessi, si può quindi senz’altro rinviare al contenuto della decisione impugnata (cfr. p.to II/1, pag. 4 segg.), onde evitare inutili ripetizioni. Il ricorrente, a parte insistere sull’autenticità della medesima documentazione prodotta, non ha fornito né nella sua risposta al diritto di essere sentito del 9 ottobre 2023 (cfr. n. 56/4), né in fase ricorsuale, nessuna informazione supplementare per rendere credibile la stessa, ad esempio come il suo legale se la sia procurata, o
D-7274/2023 Pagina 13 ancora alcun elemento concreto atto a dissipare i tanti elementi di falsità già sollevati dalla SEM nel suo scritto del 26 settembre 2023 (cfr. n. 54/3). Sul punto in questione, sia nel suo ricorso, sia nella sua replica, il ricorrente si è accontentato unicamente di asserire che egli non disporrebbe delle competenze specifiche per l’analisi dei documenti dichiarati dei falsi dall’autorità inferiore, e per questo la sua unica possibilità, sarebbe stata quella di rivolgersi al suo legale turco. Quest’ultimo però, nel suo scritto del 4 ottobre 2023 annesso alla risposta al diritto di essere sentito del 9 otto- bre 2023 (cfr. MdP n. 10), non ha fatto altro che ripercorrere i passi proce- durali già narrati in audizione dal ricorrente, senza tuttavia aggiungere nulla di concreto e fondato riguardo all’autenticità dei documenti trasmessi. Inol- tre si denota come sia nel suo ricorso che nelle sue memorie successive, l’insorgente abbia fondato le sue considerazioni su delle nuove procedure d’inchiesta, non attinenti a quelle precedentemente allegate, di cui ha pro- dotto svariata documentazione in fase ricorsuale per attestarle. Tale com- portamento, non può che instillare degli ulteriori dubbi circa la veridicità di quanto narrato dall’insorgente dinanzi all’autorità inferiore ed all’autenticità dei documenti da lui presentati precedentemente. Peraltro, anche riguardo al reperimento del suo passaporto originale da parte delle autorità doga- nali, egli nell’intento di spiegare lo stesso posto dinnanzi alla conclusione da parte dell’autorità inferiore (cfr. n. 54/3, pag. 2), è risultato incoerente (cfr. n. 56/4, pag. 1) rispetto a quanto addotto in precedenza (cfr. n. 36/11, D16 segg., pag. 3). Ciò che quindi, assieme agli elementi che si evoche- ranno dappresso, mette ulteriormente in questione la credibilità del ricor- rente stesso.
E. 5.2.1 Per quanto concerne poi i nuovi mezzi di prova presentati con il ri- corso, gli stessi sono attinenti, come giustamente denotato anche dalla SEM nella sua risposta al ricorso, a tre procedure in fase d’istruzione: una per propaganda per organizzazione terroristica, una per insulti al Presi- dente della Repubblica, ed un’altra per insulto alla memoria di J._______ per dei post che il ricorrente avrebbe pubblicato in diverse date, in partico- lare nel periodo (…) (cfr. segnatamente lo scritto del […] della […] di H._______ all’avv. I._______ e lo scritto del […] del legale predetto, cfr.
n. 75/55). Ora, rispetto ai medesimi documenti, l’insorgente, oltre a produrli e menzionarli nel suo ricorso, non ha apportato nessun dettaglio maggiore riguardo ai predetti, in particolare di come egli sarebbe venuto a cono- scenza ed in possesso dei medesimi, nemmeno dopo esplicita richiesta del Tribunale (cfr. decisione incidentale del 10 gennaio 2024), e neppure quali fatti sarebbero alla base di tali inchieste da parte delle autorità turche, quindi la loro contestualizzazione. Tale mancanza di ogni qualsivoglia
D-7274/2023 Pagina 14 spiegazione rispetto a degli elementi concreti che avrebbero comportato l’avvio delle procedure di cui il ricorrente si è accontentato di produrre uni- camente i documenti con un breve descrittivo in fase ricorsuale, già di per sé solleva dei dubbi importanti circa l’effettivo suo vissuto di tali eventi.
E. 5.2.2 Inoltre, il Tribunale non può esimersi dal rilevare come anche i docu- menti d’inchiesta prodotti in copia dall’insorgente in fase ricorsuale, pre- sentino degli elementi nel loro contenuto che fanno dubitare dell’autenticità dei medesimi. In particolare, sia nella lettera del (…) della (…) di H._______ sia nello scritto del presunto legale turco del ricorrente del (…), si evince come sarebbe stata aperta una pratica per il reato di insulto pub- blico al ricordo di J._______ in data (…) (secondo la traduzione effettuata dalla SEM, n. 75/55); tuttavia tale fattispecie non è presente in alcuno dei documenti d’inchiesta presentati dal ricorrente. Inoltre, sempre nella preci- tata lettera del (…) della (…) di H._______, vengono nominate una serie di pratiche che sarebbero state aperte prima del (…), che non trovano però riscontro nei documenti d’inchiesta prodotti, che paiono far partire tutte le inchieste da una denuncia che un tale K._______ avrebbe fatto il (…) presso la centrale di polizia L._______ (cfr. il verbale per la deposizione del […]; il verbale del colloquio con il procuratore pubblico del […]; il verbale di consegna volontario e di conservazione del […]; il verbale d’indagine del […]; la decisione d’incompetenza del […] della […] di G._______; lo scritto del […] della […] di G._______; il rapporto d’indagine open source e il rap- porto d’indagine open source del […]; il rapporto di trasmissione del […] della […] di G._______). Inoltre, l’indirizzo di domicilio riportato in diversi verbali di polizia, non coincide totalmente (si riporta il […], […]) con quanto invece presente nel certificato di residenza prodotto dal medesimo insor- gente (cfr. MdP n. 2, dove invece risulta che egli risiedeva al […], […]). Ancora, nel mandato di accompagnamento coattivo del (…), vi è un indi- rizzo differente, rispetto a quello invece apposto negli altri documenti e di- chiarato dall’insorgente. Nella decisione d’incompetenza del (…) della (…) e nella richiesta di mandato d’accompagnamento coattivo del (…) della (…) di H._______, si cita poi un reato d’insulti al Presidente della Repubblica che sarebbe stato commesso addirittura il (…), di cui però non vi è traccia né nell’ulteriore documentazione d’inchiesta presentata, né – ciò che sor- prende maggiormente – nel mandato d’accompagnamento coattivo fatto spiccare in data (…). Infine, nel mandato di accompagnamento coattivo datato (…), vi è citata una frase che non dovrebbe essere presente in tale documento. Ora, i tanti indizi d’incoerenza e d’inautenticità testé rilevati, fanno seria- mente dubitare il Tribunale, che anche i nuovi documenti prodotti
D-7274/2023 Pagina 15 dall’insorgente in fase ricorsuale, a cui si aggiunge la sua mancanza totale di argomentazione rispetto ai medesimi (cfr. supra consid. 5.2.1) e la già compromessa sua credibilità (cfr. supra consid. 5.1), siano dei falsi.
E. 5.2.3 Tuttavia, anche volendo lasciare aperta la questione dell’autenticità dei documenti sopra citati prodotti dal ricorrente in fase ricorsuale, si osserva, come a ragione denotato dall’autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, che le procedure che sarebbero state aperte nei confronti del ricorrente, si trovano unicamente nella loro fase d’inchiesta rispettivamente in istruttoria, con l’emissione di due mandati di accompagnamento coattivo contro di lui con lo scopo d’interrogare l’insorgente sulle indagini condotte. Riguardo all’attuale stadio delle procedure d’inchiesta, non v’è però alcun indizio concreto che supporti la tesi espressa dal ricorrente in fase ricorsuale, che le autorità turche proseguiranno le stesse fino ad una sua incarcerazione o ad una sua condanna, così come, di conseguenza, quale sarà il loro contenuto (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-19/2024 del 27 marzo 2024 consid. 6.3). In tale contesto, v’è inoltre luogo di rammentare, che la sola possibilità teorica di essere giudicato – o incarcerato come da lui sostenuto in fase ricorsuale e descritto anche nella lettera del suo legale turco del 10 febbraio 2024 – come è il caso dell’insorgente, non è sufficiente per riconoscergli una rilevanza ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato, in quanto è necessario che sussista l’elevata possibilità, ed in un prossimo futuro, di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1422/2024 del 13 maggio 2024 consid. 7.3). Tale conclusione non muta neppure alla luce del più recente supposto avviso di ricerca del (…) emanato nei suoi confronti e prodotto dal ricorrente con lo scritto del 12 agosto 2024. Peraltro, non si può seguire l’insorgente, laddove nel suo ricorso, per rendere credibili i documenti presentati in fase ricorsuale, ha esposto la tesi che egli avrebbe effettuato delle attività politiche già nel (…) – quindi prima del suo arrivo in Svizzera – e quivi le sue attività sarebbero proseguite nel tempo, ciò che avrebbe comportato l’apertura di altri procedimenti giudiziari nei suoi confronti. Difatti, di una tale attività politica e d’opposizione – con pubblicazioni nei social media – oltreché a quanto già ritenuto inverosimile sopra nel suo narrato (cfr. consid. 5.1), egli non ne aveva mai fatto parola nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo (cfr. n. 36/11, D26 segg., pag. 4 segg.), e ciò fino alla sua replica del 6 maggio 2024. Anzi, stupisce come egli abbia negato di avere ulteriori procedimenti penali pendenti contro di lui (cfr. n. 36/11, D23, pag. 4), salvo quanto già ritenuto inverosimile (cfr. supra consid. 5.1), e poi tutto d’un tratto, e senza maggiore spiegazione da parte dell’insorgente in merito al suo comportamento, che le autorità turche
D-7274/2023 Pagina 16 si siano attivate celermente a partire dal mese di (…) del (…), anche per un reato che egli avrebbe compiuto nel (…), allorché egli risiedeva ancora in Turchia (cfr. n. 36/11, D14 e D19, pag. 3). Pertanto l’insorgente, non avendo reso credibile di avere dei precedenti penali, se anche le autorità turche dovessero procedere nei suoi confronti, lo tratterebbero quale autore al suo primo reato e quindi, con verosimiglianza preponderante, secondo la prassi dei tribunali turchi, un’eventuale pena detentiva nei suoi confronti, dovrebbe essere pronunciata con la sospensione condizionale (cfr. art. 51 del Codice penale turco) o la sentenza essere rimandata (cfr. art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco; cfr. sentenze del Tribunale E-1422/2024 del 13 maggio 2024 consid. 7.3, D-224/2023 del 3 maggio 2024 consid. 6.3.3, E-3593/2021 dell’8 giugno 2023 consid. 6.3.6). Inoltre, come rettamente denotato dall’autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, dalla documentazione all’inserto prodotta dall’insorgente in fase ricorsuale, si può desumere che con verosimiglianza preponderante egli abbia voluto provocare scientemente le procedure penali a suo carico a causa delle sue condivisioni e commenti social, anche minacciosi, virulenti ed offensivi, per potersi prevalere di motivi soggettivi insorti dopo l’espatrio e ricevere la qualità di rifugiato in Svizzera. Tale conclusione è maggiormente supportata dal fatto che egli stesso avrebbe fornito alla persona che lo avrebbe poi denunciato, non solo il suo nome e cognome ed il luogo dal quale egli proviene, ma pure la fotografia della sua patente. Ciò che appare un ulteriore indizio per ritenere come con tale suo comportamento, egli volesse in realtà essere facilmente individuato dalle autorità del suo Paese d’origine. Tale procedere, risulta tuttavia un abuso di diritto, al quale non può essere riconosciuta alcuna protezione. Avendo provocato in modo abusivo le diverse inchieste penali, il ricorrente ha accettato consapevolmente di dover affrontare alcuni inconvenienti al suo ritorno in Turchia (ad esempio, un arresto temporaneo per un interrogatorio sulla base di un mandato). In questo contesto, è in grado di scongiurare eventuali ulteriori svantaggi che potrebbero minacciarlo con mezzi adeguati, come un’eventuale incriminazione, l’apertura di un procedimento giudiziario o, in particolare, una possibile – ma non probabile – condanna ad una pena detentiva più lunga e incondizionata. Altresì, l’azione penale in relazione ai suoi post sui social media, potrebbe essere legittima dal profilo dello stato di diritto anche nei confronti del diritto svizzero (ad esempio dichiarazioni ed immagini potenzialmente diffamatorie o ingiuriose, o il sostegno ad un’organizzazione criminale e terroristica; cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-3442/2024 del
D-7274/2023 Pagina 17 16 luglio 2024 consid. 5.1.1, E-1957/2024 del 29 maggio 2024, D-6608/2023 del 16 maggio 2024 consid. 5.2.3.2).
E. 5.3 Proseguendo nell’analisi, le supposte visite di polizia al domicilio fami- liare del ricorrente dopo il suo espatrio, non modificano in alcun modo il predetto apprezzamento. Difatti, le stesse non sono state circostanziate da elementi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza (cfr. n. 36/11, D13, pag. 3 e D33, pag. 7), ed avendo già ritenuto sia gli asserti dell’insor- gente in proposito alle sue vicende giudiziarie inverosimili sia la documen- tazione presentata dall’insorgente come non autentica, l’interessamento della polizia turca nei suoi confronti non risulta neppure essere credibile. Per quanto concerne la copia del verbale di perquisizione domiciliare del (…) (cfr. MdP n. 9), si rimanda a quanto già considerato dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6), in quanto anche il Tribunale, man- cando il documento di qualsivoglia elemento specifico che ne possa atte- stare l’autenticità e tenuto conto del narrato dell’insorgente non credibile, il Tribunale lo ritiene come di nessun valore probatorio. Peraltro, escluso il predetto documento, le ricerche presso il suo domicilio, gli sarebbero state riportate da terze persone e, in quanto tali, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio se- condo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è suffi- ciente a stabilire un fondato timore di persecuzioni).
E. 5.4 Altresì, egli non presenta alcun profilo politico particolare. Difatti, alla luce delle conclusioni d’inverosimiglianza ed irrilevanza già sopra conside- rate in relazione alle procedure d’inchiesta e penali conclusesi nei suoi con- fronti, da parte delle autorità turche, il ricorrente avrebbe subito unicamente e direttamente (…) o (…) custodie cautelari a causa della sua partecipa- zione alle riunioni o alle attività del partito HDP. Tuttavia, tali custodie cau- telari, durante le quali gli agenti lo avrebbero offeso, picchiato e minacciato, si sarebbero concluse con il suo rilascio dopo (…) (cfr. n. 36/11, D48 segg., pag. 8). Le stesse non appaiono pertanto avere un’intensità sufficiente per essere qualificabili come persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Del resto, queste non sarebbero state alla base del suo espatrio dalla Turchia, essendo deducibile dai suoi asserti invece come sarebbe stata la conferma della sua condanna – e già ritenuta inverosimile – che lo avrebbe determi- nato alla partenza dal suo Paese d’origine (cfr. n. 36/11, D19 segg., pag. 3 seg.; D32, pag. 5 seg.). Inoltre, all’interno del partito HDP, per quanto egli abbia addotto di essere iscritto quale membro – asserto comunque non supportato da alcun mezzo di prova – (cfr. n. 36/11, D47 seg., pag. 8) non esercitava alcuna funzione dirigenziale o di particolare rilievo, essendo
D-7274/2023 Pagina 18 come avrebbe meramente partecipato a delle riunioni e a delle attività or- ganizzate dal medesimo partito. Pertanto non si vede, ora come prima, al- cun indizio che porti a concludere che egli abbia subito o subirebbe in fu- turo in caso di ritorno in Turchia delle persecuzioni determinanti in materia d’asilo, e neppure che egli possa venire arrestato, a causa delle sue preci- tate attività in seno al partito HDP o che queste ultime acuiscano il suo profilo di rischio di poter subire in futuro dei pregiudizi determinanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 5.5 Riguardo poi alle molestie ed ingiustizie che egli avrebbe subito, come i suoi famigliari, a causa della sua appartenenza alla minoranza curda e di origine armena, segnatamente dovendo abbandonare il suo luogo d’ori- gine, C._______, essendo incorso in problematiche al (…) e durante il ser- vizio militare, dove sarebbe stato discriminato (cfr. n. 36/11, D30, pag. 4 seg.), alla stessa stregua dell’autorità inferiore anche il Tribunale non li ri- tiene rilevanti. Invero, i problemi da lui riscontrati, non divergono sostan- zialmente da quelli che normalmente deve affrontare la popolazione curda in Turchia, che è esposta a diverse discriminazioni e vessazioni a causa dello Stato o della popolazione d’etnia turca. Tali problematiche non rag- giungono tuttavia in generale – come neppure è il caso di specie – l’inten- sità prevista all’art. 3 LAsi, il Tribunale non avendo del resto fino ad oggi riconosciuta alcuna persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-3028/2024 del 26 giugno 2024 pag. 7, E-3009/2024 del 27 maggio 2024 consid. 4.2). Difatti il ricorrente, nono- stante le problematiche allegate, ha potuto trasferirsi con la sua famiglia a D._______, dove è rimasto fino al suo espatrio, malgrado il timore di subire dei pregiudizi a causa della sua identità – che avrebbe tenuta nascosta – (cfr. n. 36/11, D30, pag. 4 seg.) ed avrebbe potuto terminare il (…) a di- stanza, nonché accedere all’(…) di M._______ e lavorare nel (…) dopo aver svolto il servizio militare (cfr. n. 36/11, D30, pag. 5). Pertanto, mal- grado le problematiche ed i disagi che egli avrebbe dovuto subire da parte di terze persone, che non risultano in ogni caso averlo condotto all’espatrio, le stesse non rappresentano per la loro intensità insufficiente dei pregiudizi determinanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 5.6 Da ultimo, egli non può prevalersi neppure di una persecuzione riflessa, a causa dei famigliari. Invero, quantunque i suoi genitori ed il fratello come lui sarebbero simpatizzanti del partito HDP, che i genitori si sarebbero re- cati a delle attività di tale partito e che un fratello avrebbe scontato (…) di carcere per (…), tuttavia non risulta dai suoi asserti che essi siano (tutt’ora) attivi politicamente in modo importante. Invero, all’uscita dal carcere, il fra- tello avrebbe iniziato a lavorare nel (…) e non avrebbe alcun procedimento
D-7274/2023 Pagina 19 aperto a suo carico (cfr. n. 36/11, D36 segg., pag. 7). Mentre che i genitori
– il padre sarebbe nel frattempo deceduto (cfr. ibidem, D43, pag. 8), salvo per una partecipazione limitata dalla madre a delle attività partitiche, non si sarebbero impegnati se non in modo del tutto marginale (cfr. n. 36/11, D43, pag. 8). Altresì, risulta dalle dichiarazioni del ricorrente, che i suoi famigliari continuano a vivere ai loro rispettivi domicili in Turchia, indisturbati – salvo per le visite di polizia presso il domicilio della moglie e dei figli, già ritenute inverosimili ed irrilevanti (cfr. supra consid. 5.3). Pertanto, non si ravvede per quale motivo egli dovrebbe entrare nel mirino delle autorità turche a causa dei suddetti famigliari, tesi del resto che egli non sostiene.
E. 5.7 Visto quanto precede, si può senz’altro concludere che le allegazioni ricorsuali dell’insorgente, per la maggior parte del tutto generiche ed incon- sistenti, non sono in grado di capovolgere la decisione corretta dell’autorità inferiore. Riassumendo il ricorrente, con i suoi asserti inverosimili ed irrile- vanti ed i documenti prodotti ritenuti dei falsi rispettivamente non probanti le sue dichiarazioni, non è quindi riuscito a dimostrare o perlomeno a ren- dere verosimile in modo preponderante di essere esposto, nel caso di un suo rientro in Turchia, ed in un prossimo futuro, a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. V’è pertanto da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata in relazione al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato all’insorgente ed al respingimento della sua domanda d’asilo.
E. 6 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 7 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non
D-7274/2023 Pagina 20 adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 8.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 8.2 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata rico- nosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 4), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente negli asserti ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 feb- braio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situa- zione generale dei diritti dell’uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione dell’insorgente (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-5385/2021 del 3 luglio 2024 con- sid. 7.2.5, E-2092/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.2.3). Altresì, le proble- matiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2- 9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 9.3.2).
D-7274/2023 Pagina 21
E. 8.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 9.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
E. 9.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali del luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese, nonché degli sviluppi dopo il tentativo di colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giu- risprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’in- tegralità del territorio (escluse le province di N._______ e di O._______, dove il Tribunale già da molto tempo ritiene che l’esecuzione dell’allonta- namento sia inesigibile, cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6), neppure per gli ap- partenenti all’etnia curda (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E- 2092/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.3.1, E-1965/2024 del 27 giu- gno 2024 consid. 8.3.3). Inoltre il ricorrente proviene da D._______, nell’omonima provincia, che non risulta essere una delle province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 che hanno interessato il sud-est della Turchia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11).
E. 9.3 Il ricorrente non può prevalersi neppure di motivi ostativi individuali.
E. 9.3.1 Invero dapprima va evidenziato come egli è un giovane uomo, con una buona formazione (avendo terminato il […]) e con una solida espe- rienza professionale nell’ambito della (…) (cfr. n. 36/11, D30, pag. 5). La sua famiglia, prima del suo espatrio avrebbe avuto (…) – che il padre avrebbe, in seguito alla sua partenza, venduto ad uno (…) – (cfr. ibidem, D51 seg., pag. 9) e tutt’ora il fratello E._______ sarebbe proprietario di un altro (…) (cfr. ibidem, D39, pag. 7). Inoltre, in Turchia egli dispone di una solida rete famigliare, vivendo tutt’ora la moglie, il figlio e la figlia del ricor- rente in patria, a D._______, con i quali risulta essere in regolare contatto (cfr. ibidem, D12 seg., pag. 3); come pure ivi risiederebbero anche in par- ticolare la madre ed il fratello succitato del ricorrente (cfr. ibidem, D30, pag. 5), nonché una zia si troverebbe ad F._______ (cfr. ibidem, D32,
D-7274/2023 Pagina 22 pag. 6). Tutti elementi che portano a concludere come egli potrà reinserirsi in breve tempo nel mercato del lavoro e potrà sopperire ai suoi bisogni primari, rivolgendosi ai suoi famigliari presenti in patria, in caso di neces- sità.
E. 9.3.2 Anche il suo stato di salute, al contrario di quanto da lui affermato nel ricorso dove solleva di soffrire di una grave e complessa patologia ai reni (cfr. p.to 3, pag. 5 del ricorso), non risulta costituire un ostacolo all’esecu- zione del suo allontanamento. Invero, come già sopra evinto (cfr. supra consid. 3.2), il ricorrente ha in passato ricevuto delle cure mediche e delle terapie per dei dolori allo stomaco e delle problematiche di (…) (cfr. n. 13/3, 14/2, 24/2, 28/2 e 29/2) – per le quali ha subito anche un intervento (cfr.
n. 29/2 e 30/2) – come pure per una rinite (cfr. n. 24/2). Gli è stata inoltre rilasciata una prescrizione per degli occhiali a causa di una miopia (cfr.
n. 14/2 e 24/2). Nell’audizione sui motivi che è seguita, egli ha riferito che, dopo aver subito l’operazione in Svizzera, ora starebbe bene di salute ed avrebbe preso appuntamento soltanto per una nuova prescrizione di oc- chiali (cfr. n. 36/11, D4 seg., pag. 2). Infine, egli è stato ricoverato elettiva- mente per l’esecuzione di una biopsia renale diagnostica dal 21 giu- gno 2023 al 22 giugno 2023 presso l’(…), dove gli è stata diagnosticata una probabile malattia renale cronica G4A3 su malattia glomerulare in corso di accertamenti (cfr. n. 50/15), senza segni diretti o indiretti per una stenosi in arteria renale destra e sinistra (cfr. referto angiologico rapido del 31 maggio 2023, n. 50/15), con la continuazione della terapia a base di Triatec 5 mg, Amlodipin Mepha 5 mg, Dafalgan 1 g, già assunta prima dell’ammissione in ospedale (cfr. n. 50/15). Ulteriore documentazione me- dica agli atti, neppure prodotta in fase ricorsuale, non ve ne è. Sulla scorta di quanto precede, non si evince che il ricorrente soffra di problemi medici di una gravità tale, che l’esecuzione del suo allontanamento in Turchia por- rebbe concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine secondo la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sen- tenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 mag- gio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trat- tamenti che possono essere proseguiti unicamente in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e re- lativi riferimenti). Invero, se egli dovesse necessitare anche in futuro di cure per la patologia renale di cui sarebbe affetto, come sostenuto ancora nel ricorso, egli potrà senz’altro proseguire le stesse, come pure ricevere i me- dicamenti di cui necessita, in Turchia; Stato che dispone di un sistema
D-7274/2023 Pagina 23 sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3). Altresì, in caso di bisogno, egli potrà portare con sé una riserva di medicamenti al momento della par- tenza e presentare, se del caso, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 LAsi ed in particolare una richiesta di aiuto individuale come previsto dagli art. 73 segg. dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312) in vista di ottenere, per un lasso di tempo adeguato, delle eventuali cure mediche.
E. 9.4 In considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento è pure ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI in re- lazione all’art. 44 LAsi).
E. 10 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il pro- filo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricor- rente, che dispone sia del suo passaporto – nel frattempo scaduto – che della sua carta d’identità tutt’ora valida, potrà procurarsi ogni ulteriore do- cumento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Ne discende che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata, e la concessione di un’am- missione provvisoria all’interessato, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).
E. 12 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprez- zamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censura- bile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguente- mente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
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E. 14 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è tutt’ora indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudi- ziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 15 Infine, essendo il ricorrente dispensato dal pagamento delle spese proces- suali, in applicazione dell’art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, occorre accogliere anche la richiesta di gratuito patrocinio dell’insorgente, con la nomina a quest’ultimo della MLaw Elisabetta Luda, in qualità di patrocinatrice d’uffi- cio. V’è pertanto da riconoscere alla predetta un’indennità per patrocinio d’ufficio, ad esclusione delle prestazioni già indennizzate alla rappresen- tante legale secondo l’art. 102l LAsi. La tariffa oraria, è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati, e da 100 a 150 franchi per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d’avvocato (art. 12 TS-TAF che rinvia all’art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non ven- gono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). In casu la patrocinatrice d’ufficio non ha inoltrato una nota d’onorario. Per- tanto, ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 TS-TAF, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa in complessivi CHF 800.– (disborsi e indennità sup- plementare in rapporto all’IVA compresi; art. 9 cpv. 1 TS-TAF, art. 10 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF; art. 11 cpv. 1 TS-TAF e art. 12 TS-TAF).
E. 16 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), ed è quindi definitiva.
D-7274/2023 Pagina 25 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e della concessione del gratuito patrocinio, con la nomina della MLaw Elisabetta Luda in qualità di patrocinatrice d’uf- ficio, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d’ufficio del ricorrente un’indennità di CHF 800.– a titolo di spese di patrocinio. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7274/2023 Sentenza del 19 agosto 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Lorenz Noli, Susanne Bolz-Reimann, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, rappresentato dalla MLaw Elisabetta Luda, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 novembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2022. A.b A seguito di ricerche intraprese dalla SEM, si è rivelato che il richiedente aveva ottenuto un visto (...) valido dal (...) al (...). Pertanto, con il medesimo, in data (...) aprile 2022 si è svolto il colloquio Dublino. Dopo aver ricevuto una risposta negativa dalla B._______ il 27 aprile 2022 alla sua richiesta di presa in carico del ricorrente del 22 aprile 2022, l'autorità elvetica preposta ha chiesto alla B._______ il riesame della loro posizione in data 27 aprile 2022. Tuttavia, non avendo ricevuto una risposta dalle autorità (...) entro il termine regolamentare alla predetta richiesta, con decisione del 12 maggio 2022, la SEM ha statuito che la procedura Dublino si fosse conclusa e che la domanda d'asilo dell'interessato sarebbe stata esaminata in Svizzera. A.c Il (...) agosto 2022 si è così tenuta con l'interessato l'audizione circa i suoi motivi d'asilo. In tale ambito il richiedente ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, asserito di essere cittadino turco di etnia curda e origine armena. Avrebbe vissuto ad C._______ dalla nascita fino al (...), allorché egli e la sua famiglia, a causa delle continue molestie e discriminazioni ricevute per la loro appartenenza etnica da parte di persone di fede musulmana, si sarebbero trasferiti a D._______. Ivi, avrebbero vissuto, cercando di nascondere la loro identità curda-armena. Il richiedente avrebbe potuto finire le scuole (...) ed iniziare il (...), interrompendolo a seguito di attacchi che avrebbe subito da giovani nazionalisti del (...) ([...]). Sarebbe tuttavia riuscito a portare a termine il (...) a distanza e ad accedere all'(...), che avrebbe però dovuto sospendere per svolgere il servizio militare. Anche durante il militare egli avrebbe subito delle pressioni e discriminazioni, in quanto avrebbero pensato che egli fosse del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) nonché avrebbe ricevuto incarichi di secondo rango. In seguito non avrebbe finito gli studi (...) a causa di diversi problemi famigliari, dovendo occuparsi d'un canto del fratello, E._______, che avrebbe subito diverse custodie cautelari nonché una condanna al carcere di (...) fino al (...) per (...); e d'altro canto dei suoi genitori, che sarebbero, a volte, incorsi in problematiche a causa della loro partecipazione alle attività dell'HDP (Partito Democratico dei Popoli). Anche lui, come i suoi genitori ed il fratello E._______, sarebbe stato iscritto al partito HDP, partecipando alle riunioni e alle attività organizzate dal medesimo. Per questo, egli sarebbe stato preso in custodia cautelare (...) o (...) volte e rilasciato dopo (...), nel corso delle quali lo avrebbero offeso, picchiato e minacciato. Il giorno dopo le elezioni turche del (...), vinte dal (...), egli avrebbe condiviso un messaggio nel suo profilo contrario a quest'ultimo. Il (...), la polizia avrebbe fatto irruzione in casa sua e lo avrebbero condotto al (...) di D._______, dove sarebbe stato posto in custodia cautelare per (...) giorni, con l'accusa di insulto al presidente. Ivi avrebbe subito minacce, pressioni e sarebbe stato picchiato. In seguito, sarebbe stato interrogato dalla procura di D._______, ed il medesimo giorno avrebbe deposto dinnanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi di D._______. Questi avrebbe deciso di svolgere il processo in regime di libertà vigilata, ovvero l'interessato avrebbe dovuto recarsi in polizia una volta alla settimana per firmare. L'(...) sarebbe stato condannato dalla (...) ad una pena di (...) di carcere. Nel (...) del (...) avrebbe intrapreso un primo tentativo di espatrio verso la B._______, fallito, a seguito del quale avrebbe fatto rientro in Turchia. Il (...), la decisione di secondo grado della (...) del (...), sarebbe stata confermata definitivamente dalla (...). Con il timore di essere incarcerato, egli si sarebbe quindi trasferito dapprima ad F._______ da una zia, ed in seguito il (...), avrebbe lasciato il suo Paese d'origine. Poco dopo il suo arrivo in Svizzera, il suo legale turco gli avrebbe riferito che il suo dossier sarebbe stato rinviato dalla (...) al (...) per eseguire la decisione il (...), e che per questo sarebbe stato emanato un mandato di accompagnamento coattivo per il suo arresto. Da quando sarebbe espatriato, la polizia si recherebbe di continuo al suo domicilio familiare, a chiedere di lui. A sostegno della sua identità il richiedente ha depositato agli atti la sua carta d'identità. In seguito, da un controllo doganale sulla posta in entrata in Svizzera, sarebbe stato rinvenuto il suo passaporto (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-61/12). Egli avrebbe inoltre prodotto la seguente documentazione in copia: l'estratto del registro civile (cfr. elenco delle prove della SEM, mezzo di prova [MdP] n. 1); il certificato di residenza (cfr. MdP n. 2); la sentenza motivata del (...) di D._______ dell'(...) (cfr. MdP n. 3); la decisione del (...) di D._______ del (...) (cfr. MdP n. 4); la decisione della (...) del (...) (cfr. MdP n. 5); la conferma del passaggio in giudicato del (...) (cfr. MdP n. 6); il mandato di cattura emesso dal (...) di D._______ il (...) (cfr. MdP n. 7); l'estratto dell'istituto delle assicurazioni sociali (cfr. MdP n. 8); il verbale di perquisizione domiciliare del (...) (cfr. MdP n. 9). A.d Il 26 agosto 2022, la causa è stata assegnata dalla SEM alla procedura ampliata. A.e Nell'ambito della procedura ricorsuale per ritardo ingiustificato e/o denegata giustizia, iniziata dall'insorgente con atto ricorsuale del 30 agosto 2023 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), invitata a presentare una risposta contro il medesimo da parte del Tribunale, la SEM, con scritto del 26 settembre 2023 (cfr. n. 54/3) ha presentato il riassunto dell'analisi interna effettuata sui documenti consegnati dal ricorrente (concernente i MdP n. 3-7; cfr. n. 44/4 e 60/6). Questi ultimi, sarebbero risultati contraffatti, presentando singolarmente più indizi di falsificazione. La SEM ha quindi dato la possibilità all'interessato di esprimersi circa tali risultanze, nonché sul fatto che il passaporto turco dell'interessato, nel frattempo pervenuto all'autorità inferiore, sarebbe un documento originale al contrario di quanto da lui dichiarato in audizione (cfr. n. 54/3). Il ricorrente ha inoltrato la sua presa di posizione il 9 ottobre 2023, allegando anche uno scritto del suo supposto legale turco del 4 ottobre 2023 (cfr. MdP n. 10). Con sentenza D-4660/2023 del 12 ottobre 2023, il Tribunale ha respinto il ricorso per ritardata giustizia succitato. B. Tramite la decisione del 30 novembre 2023 - notificata il 1° dicembre 2023 (cfr. n. 63/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del precitato provvedimento. Nella stessa, l'autorità inferiore ha dapprima osservato come i documenti presentati dall'interessato a comprova della procedura giudiziaria in Turchia e della sua condanna per il reato di insulto al presidente, siano stati l'oggetto di un'analisi interna, della quale i risultati gli sono stati sottoposti nell'ambito del diritto di essere sentito del 26 settembre 2023 e riportati anche nella stessa decisione. La conclusione degli esperti della SEM è stata che si tratterebbe di falsificazioni totali, visti i tanti elementi di contraffazione rilevati, rimasti senza alcuna spiegazione da parte del richiedente, e per questo ancora più schiaccianti. Peraltro, lo scritto del suo legale, che presenterebbe meramente il resoconto del suo iter giudiziario, coinciderebbe con la sua narrazione, ciò che desterebbe ancora maggior sospetto circa la verosimiglianza delle sue dichiarazioni. La SEM è quindi giunta alla conclusione che i succitati suoi asserti, non siano credibili. Inoltre, ulteriori elementi d'inverosimiglianza del suo racconto, l'autorità inferiore li ha rilevati dall'analisi del passaporto turco, che risulterebbe essere autentico; circostanza che non combacerebbe invece con le allegazioni dell'interessato rilasciate in merito. Proseguendo, la SEM ha ritenuto come le molestie e le ingiustizie di cui egli sarebbe stato vittima da parte delle autorità turche a causa della sua etnia curda e di origine armena, tra le quali in particolare le custodie cautelari subite, non avrebbero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali sarebbe esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia. Tali pregiudizi, non sarebbero pertanto rilevanti, per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Anche per quanto concerne l'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, non vi sarebbero degli impedimenti né dal profilo della situazione del suo Paese d'origine, né da quello personale, e la stessa risulterebbe quindi ammissibile, esigibile e possibile. C. L'interessato ha impugnato la suddetta decisione con ricorso del 28 dicembre 2023 (cfr. risultanze processuali) al Tribunale, chiedendo, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, ed in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria, per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, nella persona della MLaw Elisabetta Luda. Nell'ambito testé evocato, il ricorrente ha innanzitutto sottolineato la bontà delle sue allegazioni in merito alla procedura giudiziaria conclusasi con una sua condanna in Turchia, che sarebbero state confermate dal suo legale turco. Inoltre, né la rappresentanza legale né lui disporrebbero delle conoscenze specifiche per analizzare i mezzi di prova ritenuti dei falsi dalla SEM, ed una contro-analisi risulterebbe finanziariamente troppo gravosa. Inoltre, anche alla luce dei nuovi documenti da lui prodotti con il gravame, le condizioni di verosimiglianza delle sue dichiarazioni sarebbero da valutare come adempiute. Altresì, pure dal profilo della pertinenza, i suoi asserti ed i nuovi documenti dimostrerebbero l'esistenza di un fondato timore di persecuzione, in particolare raggiungendo l'intensità necessaria per il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Infine, l'insorgente ha ritenuto come, nel suo caso, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile, in quanto risulterebbe segnatamente contrario all'art. 3 CEDU. Inoltre, la SEM non avrebbe minimamente valutato la situazione dello stato di salute del ricorrente, in quanto il medesimo soffrirebbe, secondo gli atti, di una patologia complessa ai reni. La gravità della patologia, malgrado il servizio sanitario di cui disporrebbe la Turchia, osterebbe ad un suo ritorno in patria secondo dignità. Di conseguenza, a lui, dovrebbe perlomeno essere concessa l'ammissione provvisoria. Quale nuova documentazione, l'insorgente ha inoltrato in copia: il verbale per la deposizione del (...); il verbale di colloquio con il procuratore pubblico del (...); il verbale di consegna volontario e di conservazione del (...); il verbale d'identificazione delle generalità del (...); il verbale d'indagine del (...); due rapporti d'indagine della (...) di G._______ del (...) per il reato di propaganda per l'organizzazione terroristica rispettivamente per insulti al Presidente della Repubblica con dei rapporti d'indagine open source del (...); la decisione d'incompetenza della (...) del (...) ; lo scritto della (...) di H._______ dell'(...); la decisione d'incompetenza del (...) della di D._______; il verbale di polizia del (...); lo scritto del (...) della polizia distrettuale di H._______, all'avv. I._______ inerenti alle procedure pendenti a carico dell'interessato; il verbale d'indagine (non datato) del (...) di D._______ (cfr. per le traduzioni di questi ultimi documenti l'atto n. 75/55). D. D.a Tramite la decisione incidentale del 10 gennaio 2024, il Tribunale ha osservato come il ricorrente sia autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e lo ha invitato, entro il 25 gennaio 2024, a presentare gli originali e la traduzione in una lingua ufficiale svizzera dei documenti allegati in copia ed in lingua straniera al ricorso, nonché ad illustrarne le modalità di ottenimento, come ne sarebbe venuto a conoscenza e per quali motivi gli stessi sarebbero stati prodotti soltanto con il ricorso. Inoltre, il ricorrente è stato invitato a produrre un'attestazione d'indigenza, nonché il Tribunale ha statuito come l'esito della domanda di assistenza giudiziaria totale, verrà deciso in prosieguo di procedura o con la decisione finale. D.b Il ricorrente, con scritto del 25 gennaio 2024, ha prodotto la dichiarazione d'indigenza richiesta, nonché una breve descrizione della documentazione inoltrata con il ricorso, in quanto a causa della situazione finanziaria dell'insorgente, una traduzione letterale degli stessi non sarebbe possibile. La rappresentante legale dell'interessato ha terminato la missiva osservando che: "Sarà mia cura inoltrarvi, non appena a mie mani, i mezzi di prova in formato originale, che il ricorrente dovrebbe ricevere nei prossimi giorni". E. Tramite lo scritto del 6 marzo 2024, il ricorrente ha prodotto quali nuovi documenti, in copia: il mandato di accompagnamento coattivo del (...) e lo scritto dell'avv. I._______ del 10 febbraio 2024 (cfr. per le traduzioni degli stessi documenti l'atto n. 75/55). F. L'11 aprile 2024, la SEM ha inoltrato la sua risposta al ricorso. Nella stessa, l'autorità predetta ha in particolare rilevato come nel ricorso non venga proferito alcun commento rispetto alla procedura giudiziaria menzionata dinanzi all'autorità di prime cure, né sull'inoltro dei mezzi di prova falsificati o sull'inverosimiglianza dei motivi fino ad allora addotti. Invero, la nuova documentazione presentata, peraltro che solleverebbe qualche dubbio rispetto alla tempistica di presentazione, riguarderebbe tutt'altre procedure giudiziarie. Proseguendo, l'autorità sindacata, pur osservando che la questione dell'autenticità dei documenti rimarrebbe aperta, in quanto un'analisi della loro autenticità, in mancanza di caratteristiche di sicurezza verificabili, non potrebbe essere effettuata, ha rilevato come i nuovi documenti riguardino delle procedure aperte nei confronti del ricorrente, che si troverebbero unicamente in una fase iniziale. Pertanto, non si potrebbe conoscere l'esito delle stesse, visto anche che spesso le autorità giudiziarie turche, archivierebbero questo tipo d'inchieste. Per quanto delle misure di fermo destinate all'interrogatorio dell'insorgente siano possibili, tuttavia la tesi di un'incarcerazione espressa dal legale turco dell'insorgente non sarebbe sostenibile. Inoltre, anche tenuto conto del basso profilo del ricorrente e dell'inverosimiglianza dei suoi problemi precedenti con le autorità turche, non sussisterebbero elementi oggettivi per concludere circa la probabilità di persecuzioni in caso di un suo rientro in patria. L'autorità inferiore, esaminando più concretamente la natura e la tempistica di alcuni post consegnati, che avrebbero dato luogo all'apertura d'inchieste, ha ritenuto siano pure ravvisabili degli indizi di un abuso di diritto da parte dell'insorgente, come pure ha espresso la possibilità che le procedure in corso, ancora in fase iniziale, siano forse legittime. In tale ultimo caso, il ricorrente non potrebbe avvalersi di una persecuzione nei suoi confronti di tipo politico e le procedure giudiziarie aperte risulterebbero irrilevanti ai sensi dell'asilo. Infine, per quanto attiene alla situazione di salute dell'interessato, la stessa non sarebbe ostativa all'esecuzione del suo allontanamento, in quanto egli avrebbe convissuto già nel suo Paese con la malattia renale cronica allegata nonché i medicamenti prescritti sarebbero facilmente reperibili anche in Turchia. G. Nella sua replica del 6 maggio 2024, il ricorrente ha in primo luogo ribadito come non disponendo delle conoscenze specifiche per analizzare i mezzi di prova ritenuti dei falsi dall'autorità inferiore, l'unico suo strumento a disposizione sarebbe stato quello di rivolgersi al suo legale turco, che avrebbe confermato la sua situazione giudiziaria in Turchia. In secondo luogo, l'insorgente ha sottolineato come i nuovi mezzi di prova siano atti a dimostrare come egli si troverebbe nel collimatore delle autorità turche e che, visto che l'autorità resistente non potrebbe esprimersi con sicurezza circa l'autenticità o meno dei medesimi, la valutazione andrebbe fatta a suo favore, ovvero secondo il principio "in dubio pro refugio". Data l'autenticità dei documenti presentati, al contrario di quanto addotto dalla SEM, tenuto conto del profilo del ricorrente sarebbe molto più probabile che le inchieste aperte nei suoi confronti, conducano ad una decisione d'incarcerazione, considerati i suoi precedenti problemi con le autorità, che andrebbero ritenuti verosimili. Inoltre, egli ha respinto ogni addebito relativo ad un abuso di diritto, in quanto le sue condivisioni sui social media, farebbero parte della sua attività politica già iniziata in patria. Alla replica, il ricorrente ha annesso tre nuovi documenti in copia ed in lingua straniera (la cui traduzione, a cura della SEM, è disponibile ai n. 84/2, 85/2 e 86/2), e meglio: il mandato di accompagnamento coattivo del (...), la richiesta di mandato di accompagnamento coattivo della (...) di H._______ del (...), altra decisione del (...) di H._______ del (...). H. Il 27 maggio 2024, la SEM ha potuto presentare la sua duplica. Nell'ambito della stessa, l'autorità inferiore si è dapprima soffermata sull'impossibilità di effettuare un'analisi materiale seria sulla documentazione inoltrata dal ricorrente, anche di quella più recentemente prodotta, in quanto non presenterebbe sufficienti criteri oggettivi di sicurezza. Ciò però non significherebbe che andrebbero considerati come autentici, in quanto potrebbero come non potrebbero esserlo. Pertanto, è per questo motivo che, in mancanza della possibilità di un'analisi oggettiva di tali documenti, la SEM aveva proceduto ad una nuova analisi del timore fondato del ricorrente nel caso di un suo ritorno in patria nella sua risposta al ricorso, pure nell'evenienza che i nuovi documenti inoltrati fossero autentici. Anche alla luce di questi, vi sarebbe l'assenza di un timore fondato di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo, tenuto conto come le uniche problematiche avute dal ricorrente con le autorità turche siano ascrivibili alle custodie cautelari da lui subite, che non sarebbero comunque pertinenti, e del suo profilo di rischio di scarsa rilevanza. Per quanto attiene al sospetto di un abuso di diritto da parte del ricorrente espresso dalla SEM, la detta autorità ha in particolare denotato con quale velocità avrebbero reagito le autorità turche alle condivisioni del ricorrente dell'(...), con la produzione d'innumerevoli atti in fase d'inchiesta, dopo soltanto qualche giorno. Peraltro, essendo che le precedenti problematiche con la giustizia turca sono state ritenute inverosimili, apparirebbe difficile credere che il ricorrente pubblicasse del materiale simile allorché si sarebbe trovato ancora in Turchia, senza che nessuna procedura venisse aperta. La possibilità di un abuso di diritto da parte sua, rimarrebbe pertanto aperta quale pista, anche se ininfluente sulla procedura d'asilo. I. L'insorgente ha colto la possibilità di presentare la sua triplica in data 13 giugno 2024. Nella sua missiva, egli ha osservato come la richiesta di emissione di un mandato di accompagnamento coattivo del (...) si riferirebbe ad un reato compiuto nel (...) e pertanto prima dell'arrivo in Svizzera. Le sue attività sarebbero quindi poi continuate, conducendo alla prosecuzione ed all'apertura di altri procedimenti giudiziari a suo carico. Altresì, le custodie cautelari da lui subite in passato, andrebbero considerate non prese a sé stanti, ma unitamente alle procedure pendenti. La triplica è stata trasmessa dal Tribunale per conoscenza alla SEM con ordinanza del 20 giugno 2024, nella quale si è pure decretata la conclusione dello scambio di scritti. J. Infine, con scritto del 12 agosto 2024, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale una copia di un documento in lingua straniera datato (...), asserendo trattarsi dell'avviso di ricerca inviato dal ministero pubblico al dipartimento di polizia competente. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Il ricorrente, nel suo gravame, lamenta che la SEM nella sua decisione non avrebbe per nulla valutato il suo stato di salute in punto all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. p.to 3, pag. 5 del ricorso). Con tale censura, egli si prevale quindi, implicitamente, di un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1) e di una carente motivazione della decisione avversata (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Inoltre, in tale contesto, si rammenta come un accertamento inesatto o incompleto della fattispecie pertinente - in particolare in violazione della massima inquisitoria - può comportare simultaneamente una violazione del diritto di essere sentito (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale D-1357/2019 del 19 agosto 2019 consid. 4.2.2; e per tutto ex multis la sentenza del Tribunale E-4795/2021 del 7 giugno 2024 consid. 3). Ora tale censura formale va analizzata a titolo preliminare, in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione avversata (cfr. DTF 149 I 91 consid. 3.2). 3.2 Seppure risulti dalla decisione avversata, come l'autorità inferiore non abbia effettivamente riportato delle visite mediche che il ricorrente avrebbe effettuato il 4 aprile 2022 (cfr. n. 13/3), per dolore allo stomaco ed (...) con dolore e (...) - queste ultime problematiche dichiarate dall'insorgente anche durante il colloquio Dublino (cfr. n. 14/2) - per le quali sono seguite delle ulteriori visite ed un intervento (...) (cfr. n. 24/2, 28/2, 29/2 e 30/2); nonché dei referti del giugno 2023 che attesterebbero di una probabile malattia renale cronica (cfr. n. 50/15). Tuttavia, non corrisponde alla realtà affermare che la SEM non si sia espressa in merito al suo stato di salute nella decisione avversata. Invero, la predetta autorità, ha ritenuto come il ricorrente fosse in "buona salute" e, malgrado si dia atto che tale conclusione è del tutto succinta, essa risulta sufficiente tenuto conto della rilevanza di tale aspetto sotto il profilo dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. infra consid. 8.2 e 9.3.2; cfr. anche in proposito DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1), visti gli atti all'inserto e la completa assenza di più recente documentazione medica che attesterebbe della sussistenza di qualsivoglia problematica medica. Peraltro, se una violazione del principio inquisitorio da parte della SEM fosse anche ritenuta dal Tribunale, con la consequenziale violazione anche del diritto di essere sentito dell'insorgente (cfr. per il suo contenuto la sentenza del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1), quest'ultimo sarebbe stato comunque completamente sanato in fase ricorsuale. Invero, sia l'autorità inferiore, sia il ricorrente si sono potuti esprimere compiutamente circa il suo stato di salute in fase ricorsuale. In particolare la SEM, nella sua risposta al ricorso, ha ritenuto come gli atti medici riconducibili ad una probabile malattia renale prodotti dall'insorgente nel gravame, siano di pertinenza oggettivamente relativa, in quanto egli avrebbe già convissuto con tale patologia in Turchia ed i tre medicamenti prescrittigli sarebbero di ampia diffusione e facilmente reperibili anche nel suo Paese d'origine. 3.3 Da tutto quanto sopra considerato, risulta quindi che l'autorità inferiore ha soddisfatto al suo obbligo istruttorio, accertando in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), nonché motivando sufficientemente il provvedimento impugnato e che il diritto di essere sentito dell'insorgente consequenziale sia stato rispettato dall'autorità inferiore, rispettivamente sanato in fase ricorsuale. La censura formale mossa nei confronti del provvedimento impugnato dal ricorrente deve quindi essere respinta. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5. 5.1 Dopo un attento esame degli atti all'incarto, agli occhi del Tribunale, è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili ed irrilevanti i motivi d'asilo fatti valere dall'insorgente dinnanzi all'autorità di prime cure, ragione per la quale, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA) dapprima alle corrette e pertinenti considerazioni esposte dall'autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 4 segg.) ed al riassunto fatto della stessa supra alla lett. B. Neppure le censure sollevate in sede ricorsuale sono atte a confutare quanto ivi rilevato. Invero, in primo luogo si denota come il ricorrente sia nel suo gravame sia nelle sue memorie successive, si sia limitato a criticare per la maggior parte le considerazioni e conclusioni dell'autorità sindacata, senza tuttavia presentare argomenti fondati a favore di un'interpretazione diversa della fattispecie. Difatti, per quanto attiene ai suoi timori di essere incarcerato ed addirittura ucciso a causa delle condivisioni che egli avrebbe postato sul suo profilo social il (...), e che avrebbero dato luogo ad una procedura penale per il reato di insulti al Presidente della Repubblica che sarebbe sfociata nella sua condanna a (...) di pena detentiva, con anche la relativa emissione di un mandato di cattura il (...) ai fini dell'esecuzione della predetta condanna (cfr. n. 36/11, D32, pag. 5 seg.; D60, pag. 10; cfr. anche MdP n. 3-7 e n. 10), gli stessi non risultano verosimili. Tali suoi asserti, si basano infatti essenzialmente su delle copie di documenti giudiziari (cfr. MdP n. 3-7), che sono stati ritenuti da un esame degli stessi da parte della SEM dei falsi. Come rettamente già spiegato da quest'ultima sia nel suo scritto del 26 settembre 2023 al ricorrente (cfr. n. 54/3), sia nella decisione avversata (cfr. p.to II/1, pag. 4 segg.) anche il Tribunale - che si allinea alle corrette, complete e convincenti considerazioni presentate nella decisione avversata dall'autorità inferiore in merito - ritiene che la documentazione giudiziaria presentata dall'insorgente in tale contesto, contenga vari ed importanti segni di falsificazione. Per gli stessi, si può quindi senz'altro rinviare al contenuto della decisione impugnata (cfr. p.to II/1, pag. 4 segg.), onde evitare inutili ripetizioni. Il ricorrente, a parte insistere sull'autenticità della medesima documentazione prodotta, non ha fornito né nella sua risposta al diritto di essere sentito del 9 ottobre 2023 (cfr. n. 56/4), né in fase ricorsuale, nessuna informazione supplementare per rendere credibile la stessa, ad esempio come il suo legale se la sia procurata, o ancora alcun elemento concreto atto a dissipare i tanti elementi di falsità già sollevati dalla SEM nel suo scritto del 26 settembre 2023 (cfr. n. 54/3). Sul punto in questione, sia nel suo ricorso, sia nella sua replica, il ricorrente si è accontentato unicamente di asserire che egli non disporrebbe delle competenze specifiche per l'analisi dei documenti dichiarati dei falsi dall'autorità inferiore, e per questo la sua unica possibilità, sarebbe stata quella di rivolgersi al suo legale turco. Quest'ultimo però, nel suo scritto del 4 ottobre 2023 annesso alla risposta al diritto di essere sentito del 9 ottobre 2023 (cfr. MdP n. 10), non ha fatto altro che ripercorrere i passi procedurali già narrati in audizione dal ricorrente, senza tuttavia aggiungere nulla di concreto e fondato riguardo all'autenticità dei documenti trasmessi. Inoltre si denota come sia nel suo ricorso che nelle sue memorie successive, l'insorgente abbia fondato le sue considerazioni su delle nuove procedure d'inchiesta, non attinenti a quelle precedentemente allegate, di cui ha prodotto svariata documentazione in fase ricorsuale per attestarle. Tale comportamento, non può che instillare degli ulteriori dubbi circa la veridicità di quanto narrato dall'insorgente dinanzi all'autorità inferiore ed all'autenticità dei documenti da lui presentati precedentemente. Peraltro, anche riguardo al reperimento del suo passaporto originale da parte delle autorità doganali, egli nell'intento di spiegare lo stesso posto dinnanzi alla conclusione da parte dell'autorità inferiore (cfr. n. 54/3, pag. 2), è risultato incoerente (cfr. n. 56/4, pag. 1) rispetto a quanto addotto in precedenza (cfr. n. 36/11, D16 segg., pag. 3). Ciò che quindi, assieme agli elementi che si evocheranno dappresso, mette ulteriormente in questione la credibilità del ricorrente stesso. 5.2 5.2.1 Per quanto concerne poi i nuovi mezzi di prova presentati con il ricorso, gli stessi sono attinenti, come giustamente denotato anche dalla SEM nella sua risposta al ricorso, a tre procedure in fase d'istruzione: una per propaganda per organizzazione terroristica, una per insulti al Presidente della Repubblica, ed un'altra per insulto alla memoria di J._______ per dei post che il ricorrente avrebbe pubblicato in diverse date, in particolare nel periodo (...) (cfr. segnatamente lo scritto del [...] della [...] di H._______ all'avv. I._______ e lo scritto del [...] del legale predetto, cfr. n. 75/55). Ora, rispetto ai medesimi documenti, l'insorgente, oltre a produrli e menzionarli nel suo ricorso, non ha apportato nessun dettaglio maggiore riguardo ai predetti, in particolare di come egli sarebbe venuto a conoscenza ed in possesso dei medesimi, nemmeno dopo esplicita richiesta del Tribunale (cfr. decisione incidentale del 10 gennaio 2024), e neppure quali fatti sarebbero alla base di tali inchieste da parte delle autorità turche, quindi la loro contestualizzazione. Tale mancanza di ogni qualsivoglia spiegazione rispetto a degli elementi concreti che avrebbero comportato l'avvio delle procedure di cui il ricorrente si è accontentato di produrre unicamente i documenti con un breve descrittivo in fase ricorsuale, già di per sé solleva dei dubbi importanti circa l'effettivo suo vissuto di tali eventi. 5.2.2 Inoltre, il Tribunale non può esimersi dal rilevare come anche i documenti d'inchiesta prodotti in copia dall'insorgente in fase ricorsuale, presentino degli elementi nel loro contenuto che fanno dubitare dell'autenticità dei medesimi. In particolare, sia nella lettera del (...) della (...) di H._______ sia nello scritto del presunto legale turco del ricorrente del (...), si evince come sarebbe stata aperta una pratica per il reato di insulto pubblico al ricordo di J._______ in data (...) (secondo la traduzione effettuata dalla SEM, n. 75/55); tuttavia tale fattispecie non è presente in alcuno dei documenti d'inchiesta presentati dal ricorrente. Inoltre, sempre nella precitata lettera del (...) della (...) di H._______, vengono nominate una serie di pratiche che sarebbero state aperte prima del (...), che non trovano però riscontro nei documenti d'inchiesta prodotti, che paiono far partire tutte le inchieste da una denuncia che un tale K._______ avrebbe fatto il (...) presso la centrale di polizia L._______ (cfr. il verbale per la deposizione del [...]; il verbale del colloquio con il procuratore pubblico del [...]; il verbale di consegna volontario e di conservazione del [...]; il verbale d'indagine del [...]; la decisione d'incompetenza del [...] della [...] di G._______; lo scritto del [...] della [...] di G._______; il rapporto d'indagine open source e il rapporto d'indagine open source del [...]; il rapporto di trasmissione del [...] della [...] di G._______). Inoltre, l'indirizzo di domicilio riportato in diversi verbali di polizia, non coincide totalmente (si riporta il [...], [...]) con quanto invece presente nel certificato di residenza prodotto dal medesimo insorgente (cfr. MdP n. 2, dove invece risulta che egli risiedeva al [...], [...]). Ancora, nel mandato di accompagnamento coattivo del (...), vi è un indirizzo differente, rispetto a quello invece apposto negli altri documenti e dichiarato dall'insorgente. Nella decisione d'incompetenza del (...) della (...) e nella richiesta di mandato d'accompagnamento coattivo del (...) della (...) di H._______, si cita poi un reato d'insulti al Presidente della Repubblica che sarebbe stato commesso addirittura il (...), di cui però non vi è traccia né nell'ulteriore documentazione d'inchiesta presentata, né - ciò che sorprende maggiormente - nel mandato d'accompagnamento coattivo fatto spiccare in data (...). Infine, nel mandato di accompagnamento coattivo datato (...), vi è citata una frase che non dovrebbe essere presente in tale documento. Ora, i tanti indizi d'incoerenza e d'inautenticità testé rilevati, fanno seriamente dubitare il Tribunale, che anche i nuovi documenti prodotti dall'insorgente in fase ricorsuale, a cui si aggiunge la sua mancanza totale di argomentazione rispetto ai medesimi (cfr. supra consid. 5.2.1) e la già compromessa sua credibilità (cfr. supra consid. 5.1), siano dei falsi. 5.2.3 Tuttavia, anche volendo lasciare aperta la questione dell'autenticità dei documenti sopra citati prodotti dal ricorrente in fase ricorsuale, si osserva, come a ragione denotato dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, che le procedure che sarebbero state aperte nei confronti del ricorrente, si trovano unicamente nella loro fase d'inchiesta rispettivamente in istruttoria, con l'emissione di due mandati di accompagnamento coattivo contro di lui con lo scopo d'interrogare l'insorgente sulle indagini condotte. Riguardo all'attuale stadio delle procedure d'inchiesta, non v'è però alcun indizio concreto che supporti la tesi espressa dal ricorrente in fase ricorsuale, che le autorità turche proseguiranno le stesse fino ad una sua incarcerazione o ad una sua condanna, così come, di conseguenza, quale sarà il loro contenuto (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-19/2024 del 27 marzo 2024 consid. 6.3). In tale contesto, v'è inoltre luogo di rammentare, che la sola possibilità teorica di essere giudicato - o incarcerato come da lui sostenuto in fase ricorsuale e descritto anche nella lettera del suo legale turco del 10 febbraio 2024 - come è il caso dell'insorgente, non è sufficiente per riconoscergli una rilevanza ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato, in quanto è necessario che sussista l'elevata possibilità, ed in un prossimo futuro, di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1422/2024 del 13 maggio 2024 consid. 7.3). Tale conclusione non muta neppure alla luce del più recente supposto avviso di ricerca del (...) emanato nei suoi confronti e prodotto dal ricorrente con lo scritto del 12 agosto 2024. Peraltro, non si può seguire l'insorgente, laddove nel suo ricorso, per rendere credibili i documenti presentati in fase ricorsuale, ha esposto la tesi che egli avrebbe effettuato delle attività politiche già nel (...) - quindi prima del suo arrivo in Svizzera - e quivi le sue attività sarebbero proseguite nel tempo, ciò che avrebbe comportato l'apertura di altri procedimenti giudiziari nei suoi confronti. Difatti, di una tale attività politica e d'opposizione - con pubblicazioni nei social media - oltreché a quanto già ritenuto inverosimile sopra nel suo narrato (cfr. consid. 5.1), egli non ne aveva mai fatto parola nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. n. 36/11, D26 segg., pag. 4 segg.), e ciò fino alla sua replica del 6 maggio 2024. Anzi, stupisce come egli abbia negato di avere ulteriori procedimenti penali pendenti contro di lui (cfr. n. 36/11, D23, pag. 4), salvo quanto già ritenuto inverosimile (cfr. supra consid. 5.1), e poi tutto d'un tratto, e senza maggiore spiegazione da parte dell'insorgente in merito al suo comportamento, che le autorità turche si siano attivate celermente a partire dal mese di (...) del (...), anche per un reato che egli avrebbe compiuto nel (...), allorché egli risiedeva ancora in Turchia (cfr. n. 36/11, D14 e D19, pag. 3). Pertanto l'insorgente, non avendo reso credibile di avere dei precedenti penali, se anche le autorità turche dovessero procedere nei suoi confronti, lo tratterebbero quale autore al suo primo reato e quindi, con verosimiglianza preponderante, secondo la prassi dei tribunali turchi, un'eventuale pena detentiva nei suoi confronti, dovrebbe essere pronunciata con la sospensione condizionale (cfr. art. 51 del Codice penale turco) o la sentenza essere rimandata (cfr. art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco; cfr. sentenze del Tribunale E-1422/2024 del 13 maggio 2024 consid. 7.3, D-224/2023 del 3 maggio 2024 consid. 6.3.3, E-3593/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 6.3.6). Inoltre, come rettamente denotato dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, dalla documentazione all'inserto prodotta dall'insorgente in fase ricorsuale, si può desumere che con verosimiglianza preponderante egli abbia voluto provocare scientemente le procedure penali a suo carico a causa delle sue condivisioni e commenti social, anche minacciosi, virulenti ed offensivi, per potersi prevalere di motivi soggettivi insorti dopo l'espatrio e ricevere la qualità di rifugiato in Svizzera. Tale conclusione è maggiormente supportata dal fatto che egli stesso avrebbe fornito alla persona che lo avrebbe poi denunciato, non solo il suo nome e cognome ed il luogo dal quale egli proviene, ma pure la fotografia della sua patente. Ciò che appare un ulteriore indizio per ritenere come con tale suo comportamento, egli volesse in realtà essere facilmente individuato dalle autorità del suo Paese d'origine. Tale procedere, risulta tuttavia un abuso di diritto, al quale non può essere riconosciuta alcuna protezione. Avendo provocato in modo abusivo le diverse inchieste penali, il ricorrente ha accettato consapevolmente di dover affrontare alcuni inconvenienti al suo ritorno in Turchia (ad esempio, un arresto temporaneo per un interrogatorio sulla base di un mandato). In questo contesto, è in grado di scongiurare eventuali ulteriori svantaggi che potrebbero minacciarlo con mezzi adeguati, come un'eventuale incriminazione, l'apertura di un procedimento giudiziario o, in particolare, una possibile - ma non probabile - condanna ad una pena detentiva più lunga e incondizionata. Altresì, l'azione penale in relazione ai suoi post sui social media, potrebbe essere legittima dal profilo dello stato di diritto anche nei confronti del diritto svizzero (ad esempio dichiarazioni ed immagini potenzialmente diffamatorie o ingiuriose, o il sostegno ad un'organizzazione criminale e terroristica; cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 5.1.1, E-1957/2024 del 29 maggio 2024, D-6608/2023 del 16 maggio 2024 consid. 5.2.3.2). 5.3 Proseguendo nell'analisi, le supposte visite di polizia al domicilio familiare del ricorrente dopo il suo espatrio, non modificano in alcun modo il predetto apprezzamento. Difatti, le stesse non sono state circostanziate da elementi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza (cfr. n. 36/11, D13, pag. 3 e D33, pag. 7), ed avendo già ritenuto sia gli asserti dell'insorgente in proposito alle sue vicende giudiziarie inverosimili sia la documentazione presentata dall'insorgente come non autentica, l'interessamento della polizia turca nei suoi confronti non risulta neppure essere credibile. Per quanto concerne la copia del verbale di perquisizione domiciliare del (...) (cfr. MdP n. 9), si rimanda a quanto già considerato dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 6), in quanto anche il Tribunale, mancando il documento di qualsivoglia elemento specifico che ne possa attestare l'autenticità e tenuto conto del narrato dell'insorgente non credibile, il Tribunale lo ritiene come di nessun valore probatorio. Peraltro, escluso il predetto documento, le ricerche presso il suo domicilio, gli sarebbero state riportate da terze persone e, in quanto tali, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni). 5.4 Altresì, egli non presenta alcun profilo politico particolare. Difatti, alla luce delle conclusioni d'inverosimiglianza ed irrilevanza già sopra considerate in relazione alle procedure d'inchiesta e penali conclusesi nei suoi confronti, da parte delle autorità turche, il ricorrente avrebbe subito unicamente e direttamente (...) o (...) custodie cautelari a causa della sua partecipazione alle riunioni o alle attività del partito HDP. Tuttavia, tali custodie cautelari, durante le quali gli agenti lo avrebbero offeso, picchiato e minacciato, si sarebbero concluse con il suo rilascio dopo (...) (cfr. n. 36/11, D48 segg., pag. 8). Le stesse non appaiono pertanto avere un'intensità sufficiente per essere qualificabili come persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Del resto, queste non sarebbero state alla base del suo espatrio dalla Turchia, essendo deducibile dai suoi asserti invece come sarebbe stata la conferma della sua condanna - e già ritenuta inverosimile - che lo avrebbe determinato alla partenza dal suo Paese d'origine (cfr. n. 36/11, D19 segg., pag. 3 seg.; D32, pag. 5 seg.). Inoltre, all'interno del partito HDP, per quanto egli abbia addotto di essere iscritto quale membro - asserto comunque non supportato da alcun mezzo di prova - (cfr. n. 36/11, D47 seg., pag. 8) non esercitava alcuna funzione dirigenziale o di particolare rilievo, essendo come avrebbe meramente partecipato a delle riunioni e a delle attività organizzate dal medesimo partito. Pertanto non si vede, ora come prima, alcun indizio che porti a concludere che egli abbia subito o subirebbe in futuro in caso di ritorno in Turchia delle persecuzioni determinanti in materia d'asilo, e neppure che egli possa venire arrestato, a causa delle sue precitate attività in seno al partito HDP o che queste ultime acuiscano il suo profilo di rischio di poter subire in futuro dei pregiudizi determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.5 Riguardo poi alle molestie ed ingiustizie che egli avrebbe subito, come i suoi famigliari, a causa della sua appartenenza alla minoranza curda e di origine armena, segnatamente dovendo abbandonare il suo luogo d'origine, C._______, essendo incorso in problematiche al (...) e durante il servizio militare, dove sarebbe stato discriminato (cfr. n. 36/11, D30, pag. 4 seg.), alla stessa stregua dell'autorità inferiore anche il Tribunale non li ritiene rilevanti. Invero, i problemi da lui riscontrati, non divergono sostanzialmente da quelli che normalmente deve affrontare la popolazione curda in Turchia, che è esposta a diverse discriminazioni e vessazioni a causa dello Stato o della popolazione d'etnia turca. Tali problematiche non raggiungono tuttavia in generale - come neppure è il caso di specie - l'intensità prevista all'art. 3 LAsi, il Tribunale non avendo del resto fino ad oggi riconosciuta alcuna persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-3028/2024 del 26 giugno 2024 pag. 7, E-3009/2024 del 27 maggio 2024 consid. 4.2). Difatti il ricorrente, nonostante le problematiche allegate, ha potuto trasferirsi con la sua famiglia a D._______, dove è rimasto fino al suo espatrio, malgrado il timore di subire dei pregiudizi a causa della sua identità - che avrebbe tenuta nascosta - (cfr. n. 36/11, D30, pag. 4 seg.) ed avrebbe potuto terminare il (...) a distanza, nonché accedere all'(...) di M._______ e lavorare nel (...) dopo aver svolto il servizio militare (cfr. n. 36/11, D30, pag. 5). Pertanto, malgrado le problematiche ed i disagi che egli avrebbe dovuto subire da parte di terze persone, che non risultano in ogni caso averlo condotto all'espatrio, le stesse non rappresentano per la loro intensità insufficiente dei pregiudizi determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.6 Da ultimo, egli non può prevalersi neppure di una persecuzione riflessa, a causa dei famigliari. Invero, quantunque i suoi genitori ed il fratello come lui sarebbero simpatizzanti del partito HDP, che i genitori si sarebbero recati a delle attività di tale partito e che un fratello avrebbe scontato (...) di carcere per (...), tuttavia non risulta dai suoi asserti che essi siano (tutt'ora) attivi politicamente in modo importante. Invero, all'uscita dal carcere, il fratello avrebbe iniziato a lavorare nel (...) e non avrebbe alcun procedimento aperto a suo carico (cfr. n. 36/11, D36 segg., pag. 7). Mentre che i genitori - il padre sarebbe nel frattempo deceduto (cfr. ibidem, D43, pag. 8), salvo per una partecipazione limitata dalla madre a delle attività partitiche, non si sarebbero impegnati se non in modo del tutto marginale (cfr. n. 36/11, D43, pag. 8). Altresì, risulta dalle dichiarazioni del ricorrente, che i suoi famigliari continuano a vivere ai loro rispettivi domicili in Turchia, indisturbati - salvo per le visite di polizia presso il domicilio della moglie e dei figli, già ritenute inverosimili ed irrilevanti (cfr. supra consid. 5.3). Pertanto, non si ravvede per quale motivo egli dovrebbe entrare nel mirino delle autorità turche a causa dei suddetti famigliari, tesi del resto che egli non sostiene. 5.7 Visto quanto precede, si può senz'altro concludere che le allegazioni ricorsuali dell'insorgente, per la maggior parte del tutto generiche ed inconsistenti, non sono in grado di capovolgere la decisione corretta dell'autorità inferiore. Riassumendo il ricorrente, con i suoi asserti inverosimili ed irrilevanti ed i documenti prodotti ritenuti dei falsi rispettivamente non probanti le sue dichiarazioni, non è quindi riuscito a dimostrare o perlomeno a rendere verosimile in modo preponderante di essere esposto, nel caso di un suo rientro in Turchia, ed in un prossimo futuro, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. V'è pertanto da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata in relazione al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente ed al respingimento della sua domanda d'asilo.
6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
7. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 8.2 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 4), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente negli asserti ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'insorgente (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-5385/2021 del 3 luglio 2024 consid. 7.2.5, E-2092/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.2.3). Altresì, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 9.3.2). 8.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali del luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese, nonché degli sviluppi dopo il tentativo di colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio (escluse le province di N._______ e di O._______, dove il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia inesigibile, cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6), neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-2092/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.3.1, E-1965/2024 del 27 giugno 2024 consid. 8.3.3). Inoltre il ricorrente proviene da D._______, nell'omonima provincia, che non risulta essere una delle province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 che hanno interessato il sud-est della Turchia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11). 9.3 Il ricorrente non può prevalersi neppure di motivi ostativi individuali. 9.3.1 Invero dapprima va evidenziato come egli è un giovane uomo, con una buona formazione (avendo terminato il [...]) e con una solida esperienza professionale nell'ambito della (...) (cfr. n. 36/11, D30, pag. 5). La sua famiglia, prima del suo espatrio avrebbe avuto (...) - che il padre avrebbe, in seguito alla sua partenza, venduto ad uno (...) - (cfr. ibidem, D51 seg., pag. 9) e tutt'ora il fratello E._______ sarebbe proprietario di un altro (...) (cfr. ibidem, D39, pag. 7). Inoltre, in Turchia egli dispone di una solida rete famigliare, vivendo tutt'ora la moglie, il figlio e la figlia del ricorrente in patria, a D._______, con i quali risulta essere in regolare contatto (cfr. ibidem, D12 seg., pag. 3); come pure ivi risiederebbero anche in particolare la madre ed il fratello succitato del ricorrente (cfr. ibidem, D30, pag. 5), nonché una zia si troverebbe ad F._______ (cfr. ibidem, D32, pag. 6). Tutti elementi che portano a concludere come egli potrà reinserirsi in breve tempo nel mercato del lavoro e potrà sopperire ai suoi bisogni primari, rivolgendosi ai suoi famigliari presenti in patria, in caso di necessità. 9.3.2 Anche il suo stato di salute, al contrario di quanto da lui affermato nel ricorso dove solleva di soffrire di una grave e complessa patologia ai reni (cfr. p.to 3, pag. 5 del ricorso), non risulta costituire un ostacolo all'esecuzione del suo allontanamento. Invero, come già sopra evinto (cfr. supra consid. 3.2), il ricorrente ha in passato ricevuto delle cure mediche e delle terapie per dei dolori allo stomaco e delle problematiche di (...) (cfr. n. 13/3, 14/2, 24/2, 28/2 e 29/2) - per le quali ha subito anche un intervento (cfr. n. 29/2 e 30/2) - come pure per una rinite (cfr. n. 24/2). Gli è stata inoltre rilasciata una prescrizione per degli occhiali a causa di una miopia (cfr. n. 14/2 e 24/2). Nell'audizione sui motivi che è seguita, egli ha riferito che, dopo aver subito l'operazione in Svizzera, ora starebbe bene di salute ed avrebbe preso appuntamento soltanto per una nuova prescrizione di occhiali (cfr. n. 36/11, D4 seg., pag. 2). Infine, egli è stato ricoverato elettivamente per l'esecuzione di una biopsia renale diagnostica dal 21 giugno 2023 al 22 giugno 2023 presso l'(...), dove gli è stata diagnosticata una probabile malattia renale cronica G4A3 su malattia glomerulare in corso di accertamenti (cfr. n. 50/15), senza segni diretti o indiretti per una stenosi in arteria renale destra e sinistra (cfr. referto angiologico rapido del 31 maggio 2023, n. 50/15), con la continuazione della terapia a base di Triatec 5 mg, Amlodipin Mepha 5 mg, Dafalgan 1 g, già assunta prima dell'ammissione in ospedale (cfr. n. 50/15). Ulteriore documentazione medica agli atti, neppure prodotta in fase ricorsuale, non ve ne è. Sulla scorta di quanto precede, non si evince che il ricorrente soffra di problemi medici di una gravità tale, che l'esecuzione del suo allontanamento in Turchia porrebbe concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine secondo la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti che possono essere proseguiti unicamente in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). Invero, se egli dovesse necessitare anche in futuro di cure per la patologia renale di cui sarebbe affetto, come sostenuto ancora nel ricorso, egli potrà senz'altro proseguire le stesse, come pure ricevere i medicamenti di cui necessita, in Turchia; Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3). Altresì, in caso di bisogno, egli potrà portare con sé una riserva di medicamenti al momento della partenza e presentare, se del caso, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi ed in particolare una richiesta di aiuto individuale come previsto dagli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312) in vista di ottenere, per un lasso di tempo adeguato, delle eventuali cure mediche. 9.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è pure ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
10. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, che dispone sia del suo passaporto - nel frattempo scaduto - che della sua carta d'identità tutt'ora valida, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
11. Ne discende che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria all'interessato, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).
12. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è tutt'ora indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
15. Infine, essendo il ricorrente dispensato dal pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, occorre accogliere anche la richiesta di gratuito patrocinio dell'insorgente, con la nomina a quest'ultimo della MLaw Elisabetta Luda, in qualità di patrocinatrice d'ufficio. V'è pertanto da riconoscere alla predetta un'indennità per patrocinio d'ufficio, ad esclusione delle prestazioni già indennizzate alla rappresentante legale secondo l'art. 102l LAsi. La tariffa oraria, è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati, e da 100 a 150 franchi per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d'avvocato (art. 12 TS-TAF che rinvia all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). In casu la patrocinatrice d'ufficio non ha inoltrato una nota d'onorario. Pertanto, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 TS-TAF, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa in complessivi CHF 800.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 9 cpv. 1 TS-TAF, art. 10 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF; art. 11 cpv. 1 TS-TAF e art. 12 TS-TAF).
16. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), ed è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e della concessione del gratuito patrocinio, con la nomina della MLaw Elisabetta Luda in qualità di patrocinatrice d'ufficio, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d'ufficio del ricorrente un'indennità di CHF 800.- a titolo di spese di patrocinio.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: