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D-4594/2024

D-4594/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-21 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) no- vembre 2022. A seguito di una procedura Dublino – nell’ambito della quale si è svolto l’usuale colloquio con il richiedente il (…) novembre 2022 – ter- minata con la decisione della SEM di esaminare la domanda d’asilo del richiedente in Svizzera in data 6 dicembre 2022, quest’ultimo è stato sen- tito riguardo ai suoi motivi d’asilo in una preposta audizione, tenutasi il (…) gennaio 2023. In quest’ultimo contesto l’interessato ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, dichiarato di essere espatriato dalla Turchia il (…), in quanto avrebbe avuto timore di essere ricercato dallo Stato a causa di un suo ac- count (…) che sarebbe stato bloccato, nonché per le minacce – anche di denuncia – che avrebbe ricevuto da parte di fascisti o nazionalisti turchi su un suo profilo (…), a causa delle condivisioni sullo stesso che egli avrebbe effettuato in difesa dei diritti dei curdi, della loro lingua e della loro cultura. Il (…), avrebbe appreso che per le sue condivisioni effettuate nell’(…) del medesimo anno, la gendarmeria turca lo avrebbe cercato al suo domicilio. Invero, vi sarebbe pendente nei suoi confronti un fascicolo d’inchiesta per il reato di propaganda al terrorismo ed in particolare l’(…) sarebbe stato spiccato un ordine d’accompagnamento coattivo nei suoi confronti. Inoltre a causa di uno zio (…), che sarebbe espatriato in B._______, la gendar- meria turca sarebbe di continuo giunta alla loro abitazione, per effettuare delle perquisizioni, profferendo anche minacce, in quanto pensava che lo zio (…) avesse aderito al PKK (acronimo in italiano per: Partito dei Lavora- tori del Kurdistan). Inoltre, nel (…) avrebbe aderito al partito HDP (acronimo in italiano per: Partito Democratico dei Popoli), partecipando alle loro riu- nioni ed alle festività del Newroz, nonché recandosi nei villaggi per fare propaganda per il partito o partecipando ai lavori delle elezioni, andando presso la sede del partito o nelle caffetterie per discutere con la gente. Dopo il suo espatrio, il suo legale turco gli avrebbe comunicato che sareb- bero state aperte due nuove procedure d’inchiesta, in particolare per insulti alla Repubblica, ed insulti al Presidente della Repubblica. Nel caso di un suo ritorno in patria, egli teme di essere arrestato e condannato ingiusta- mente ad una pena sproporzionata, nonché di subire delle torture. A.b A comprova della sua identità e delle sue dichiarazioni, il richiedente ha presentato nel corso della procedura d’istruzione dinanzi alla SEM, la copia della sua carta d’identità nonché i seguenti documenti in copia: il ver- bale del colloquio con il procuratore pubblico (non datato); il rapporto

D-4594/2024 Pagina 3 d’indagine della gendarmeria del (…); lo scritto della Prefettura di C._______ alla (…) del (…); lo scritto della Prefettura di C._______ del (…); il mandato di accompagnamento coattivo dell’(…) per il reato previsto all’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo; il rapporto di trasmissione del (…); l’iscrizione al partito HDP; tre fotografie dell’interessato; schermate video; lo scritto del capo del quartiere; lo scritto dell’avvocato turco dell’in- teressato; varie schermate con contenuti di messaggi e video in (…); il rap- porto d’indagine della gendarmeria del (…); il verbale del (…); il rapporto di trasmissione del (…); l’atto d’accusa del (…); il mandato di accompagna- mento coattivo del (…) per il reato previsto all’art. 299 cpv. 1 del Codice penale turco; la decisione di ammissione del (…) e il mandato di accompa- gnamento coattivo del (…) per il reato previsto all’art. 301 cpv. 1 del Codice penale turco. B. Tramite la decisione del 21 giugno 2024 – notificata il 25 giugno 2024 – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, altresì pronunciandone l’allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del precitato provvedimento. C. L’interessato ha impugnato la succitata decisione con ricorso del 19 lu- glio 2024, in tedesco (cfr. risultanze processuali), al Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: il Tribunale), proponendone l’annullamento, ed a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. A titolo eventuale ha invece postulato la concessione dell’ammis- sione provvisoria, per inammissibilità o perlomeno inesigibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento. Contestualmente ha presentato istanza di con- cessione dell’esenzione dal versamento dell’anticipo sulle presumibili spese processuali. Al ricorso, quale nuovo documento, è stata allegata la procura per il mandato di rappresentanza legale datata 15 luglio 2024. D. Nella sua decisione incidentale dell’8 agosto 2024, il Tribunale ha dap- prima statuito che il procedimento si svolge in italiano, nonché ha osservato come il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclu- sione della procedura. Ha in seguito respinto la sua domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo spese sulle presunte spese processuali, invitandolo parimenti a versare, entro il 23 agosto 2024, un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.–. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dall’insorgente il 14 agosto 2024 (cfr. ri- sultanze processuali).

D-4594/2024 Pagina 4 E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside- randi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto l’insorgente versato tempestivamente l’anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale dell’8 agosto 2024. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

E. 4.1 Nella sua decisione, l’autorità inferiore ha dapprima ritenuto superfluo esaminare se, i documenti inoltrati dal ricorrente a supporto della proce- dura giudiziaria, che sarebbe stata aperta nei suoi confronti per il reato d’insulti al Presidente, presentino indizi oggettivi di falsificazione. Ciò in quanto le sue allegazioni non sarebbero pertinenti ai sensi dell’asilo per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Invero, egli non sarebbe stato con- dannato in Turchia, né avrebbe dei precedenti giudiziari, come neppure presenterebbe un profilo politico di rilievo. Pertanto, anche considerato che nel suo Paese d’origine, spesso verrebbero avviate delle procedure

D-4594/2024 Pagina 5 d’inchiesta/d’istruzione, ma pure spesso le stesse verrebbero archiviate senza seguito, la probabilità che egli venga punito con una pena detentiva da espiare in caso di condanna – quest’ultima che permarrebbe impreve- dibile – sarebbe debole. Tuttavia, anche nell’ipotesi in cui egli sarebbe con- dannato a scontare una pena detentiva, sarebbe alquanto verosimile che egli non verrebbe costretto a espiarla in carcere. Altresì, il mandato di ac- compagnamento coattivo emesso per il reato sopra citato, avrebbe lo scopo d’interrogarlo e poi rilasciarlo. Pertanto, nel suo caso concreto, si potrebbe escludere un rischio sistematico di maltrattamenti o torture nell’esecuzione del mandato di accompagnamento coattivo, e ciò anche tenuto conto della situazione dei diritti dell’uomo vigente in Turchia. Con riferimento al precitato procedimento giudiziario in corso, per il fatto che i suoi contributi in (…) sarebbero tutti posteriori al suo espatrio e stretta- mente connessi allo stesso ed alla sua domanda d’asilo in Svizzera, non- ché che per le sue altre attività politiche compiute per il partito HDP egli non avrebbe un profilo politico di rilievo che lo avrebbe posto nel collima- tore delle autorità turche, la SEM è giunta alla conclusione che, molto ve- rosimilmente, egli avrebbe scatenato intenzionalmente la procedura pe- nale nei suoi confronti al fine di creare dei motivi soggettivi per ottenere protezione in Svizzera. Un tale comportamento andrebbe però qualificato come abuso di diritto, che non meriterebbe alcuna protezione. Inoltre, pro- vocando abusivamente l’apertura di un’istruzione penale, egli avrebbe ac- cettato manifestamente e consapevolmente di dover affrontare possibili in- convenienti in caso di ritorno in patria. Dipoi, gli atti all’incarto, permette- rebbero di concludere che le accuse mosse nei suoi confronti non risulte- rebbero infondate, in quanto le sue pubblicazioni sui social media potreb- bero essere senza dubbio qualificate come diffamatorie nei confronti del presidente turco D._______. Concernente poi le procedure d’inchiesta per i reati di propaganda all’organizzazione terroristica nonché di denigrazione della nazione turca, dello Stato, della Repubblica e degli organi giudiziari turchi, la documentazione presentata per i suddetti reati non conterrebbe alcuna caratteristica di sicurezza verificabile né nessuna indicazione di na- tura materiale, e quindi non avrebbe che un valore probatorio molto limi- tato, in quanto facilmente falsificabile o acquistabile in Turchia. La que- stione dell’autenticità dei documenti giudiziari presentati in tale contesto, potrebbe tuttavia essere lasciata aperta, per i motivi esposti successiva- mente nella decisione della SEM. Invero, allo stadio in cui si troverebbero le due inchieste, non sarebbe possibile stabilire se, al loro termine, egli sarà incriminato, portato davanti ad un tribunale o successivamente con- dannato per un motivo determinante in materia d’asilo. Peraltro, i due man- dati di accompagnamento coattivo presentati in tale contesto, non sareb- bero formalmente dei mandati d’arresto, bensì entrambi non

D-4594/2024 Pagina 6 specificherebbero se l’intenzione dell’autorità sarebbe quella d’interrogare l’interessato in fase d’inchiesta oppure quella di arrestarlo. Inoltre, anche per le procedure d’inchiesta aperte per i succitati reati, l’autorità inferiore, ha ribadito pure in tale contesto quanto già affermato in precedenza per la procedura aperta per il reato di offesa al Presidente della Repubblica, sia in particolare con riferimento al fatto che i reati sarebbero stati compiuti a seguito dell’espatrio del ricorrente e che l’insieme degli atti al suo incarto avvalorerebbero la tesi di un abuso di diritto da parte sua, sia circa la con- clusione che le accuse a suo carico non sarebbero illegittime in base allo stato di diritto. Proseguendo nell’analisi, l’autorità sindacata ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente ammissibile, esigibile – sia dal lato della situazione attualmente presente in Turchia sia dal lato individuale del ricorrente – nonché possibile.

E. 4.2 Dal canto suo, il ricorrente nel suo gravame contesta le conclusioni esposte dalla SEM. Invero, a causa delle sue attività in favore del partito HDP, egli sarebbe già più volte stato posto sotto pressione – anche con minacce di serie conseguenze nel caso egli avesse continuato nelle sue attività di sostegno partitico – preso in giro, infastidito ed intimorito da parte della polizia turca. Altresì, anche a causa dello zio (…), egli si sarebbe ri- trovato sotto continua pressione. Già prima del suo espatrio, il ricorrente avrebbe inoltre postato diversi contributi nei social media che loderebbero la lotta della popolazione curda condotta sotto la guida del PKK/YPG (acro- nimo in italiano per: Unità di Protezione Popolare), e che avrebbero dato luogo all’apertura di due procedure d’istruzione a suo carico (sostegno ad un’organizzazione terroristica e insulto al Presidente). Peraltro sia prima sia dopo il suo espatrio, la gendarmeria si sarebbe recata qualche volta al suo domicilio per chiedere di lui. Tali circostanze avrebbero fatto sì che egli sentisse sempre più una pressione psichica, che sarebbe divenuta insop- portabile con il tempo ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi. Ciò che l’avrebbe in- fine determinato all’espatrio, in quanto non avrebbe più potuto condurre una vita in sicurezza. A tal proposito, la SEM non avrebbe tenuto in consi- derazione la situazione del ricorrente succitata nella motivazione della de- cisione avversata. Proseguendo, l’insorgente osserva come a causa delle due procedure d’istruzione aperte a suo carico egli rischia di essere stato classificato, e nel caso di controlli al suo ritorno in patria, rischierebbe quindi di subire delle misure d’intensità rilevante ai sensi dell’asilo. In tale contesto, anche citando alcune fonti, egli solleva come nel caso in cui una persona è ritenuta “terrorista” dalle autorità turche, possa temere di essere arrestata ingiustamente, di subire degli atti di tortura o altri trattamenti

D-4594/2024 Pagina 7 inumani, né possa attendersi una procedura giudiziaria corretta. Ciò sa- rebbe anche il caso del ricorrente, nell’ipotesi di un suo rientro in patria, dove potrebbe temere con verosimiglianza preponderante, di subire an- cora delle persecuzioni rilevanti da parte delle autorità turche. Inoltre, vista la sua rete famigliare, vi sarebbe pure nei suoi confronti da ritenere una persecuzione riflessa rilevante ai sensi dell’asilo, nel caso di un suo rientro in Turchia. Dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento, egli osserva come a causa delle accuse che penderebbero su di lui, egli sarebbe minacciato di subire degli atti di tortura o trattamenti inumani durante l’arresto, nonché una con- danna detentiva sproporzionata, senza un procedimento giudiziario cor- retto, nel caso di un suo ritorno in patria. Pertanto l’esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, risulterebbe inammissibile.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.

E. 5.3 In conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l’asilo non è accor- dato quale compensazione per dei pregiudizi subiti, ma sulla base di un bisogno avverato di protezione. Pertanto, il riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi implica l’esistenza di un bisogno di protezione at- tuale, sulla base della situazione prevalente al momento della decisione (o, in caso di ricorso, al momento della pronuncia della sentenza).

E. 5.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,

D-4594/2024 Pagina 8 non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6.1 Nel caso concreto, è a ragione che la SEM ha considerato che le di- chiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni richieste per il rico- noscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 6.2 In primo luogo il Tribunale rileva che le vicende che l’interessato ha narrato che sarebbero successe allorché egli andava a scuola, ovvero che degli insegnanti e dei compagni lo avrebbero preso in giro per il suo nome nonché discriminato (cfr. n. 34/13, D23, pag. 4), oltreché l’evento in cui la gendarmeria avrebbe (…) nel (…) (cfr. ibidem, D24, pag. 5), non sono per- tinenti in materia d’asilo, in quanto manca il legame di causalità temporale (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) con la sua partenza dalla Turchia, av- venuta soltanto il (…) (cfr. ibidem, D12, pag. 3). Altresì, anche l’arrivo di agenti della gendarmeria allorché egli (…), che avrebbero accusato lui e la sua famiglia di aiutare il PKK, o ancora che agenti di polizia lo avrebbero preso in giro per il nome che portava allorché effettuavano dei controlli stra- dali (cfr. ibidem, D23, pag. 4 seg.), risultano essere delle circostanze che, per la mancanza d’intensità sufficiente ai sensi dell’art. 3 LAsi, non sono pertinenti in materia d’asilo. Peraltro, i motivi che lo avrebbero determinato all’espatrio, non avevano in realtà nulla, o ben poco, a che vedere con i predetti eventi (cfr. ibidem, D25 segg., pag. 5 seg.).

E. 6.3 In secondo luogo, il ricorrente non può prevalersi né della sua apparte- nenza all’etnia curda (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 4; n. 34/13, D23, pag. 4 e D28, pag. 6) né della sua qualità di membro del partito HDP e delle attività effettuate per il medesimo partito, perché gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato.

E. 6.3.1 Invero, seppure sia notorio che i membri della popolazione curda in Turchia siano oggetto di misure discriminatorie e vessatorie di ogni sorta, il semplice fatto di essere curdo (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 4) non costituisce un elemento sufficiente, di per sé solo, per fondare un timore di persecu- zione futura ai sensi dell’art. 3 LAsi. In conformità con la giurisprudenza costante del Tribunale, in particolare nulla permette di considerare che le esigenze molto elevate per ammettere una persecuzione collettiva (cfr. a tal proposito la DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rif. cit.; 2011/16 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata) siano realizzate (cfr. ex multis la sentenza del

D-4594/2024 Pagina 9 Tribunale D-7109/2023 del 14 novembre 2024 consid. 3.3), anche tenuto conto dell’attuale situazione politica in Turchia (cfr. sentenza del Tribunale E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 [pubblicata quale sentenza di riferi- mento] consid. 7.1).

E. 6.3.2 Per quanto poi attiene alle sue attività politiche, vi è luogo di consta- tare che il ricorrente non ha mai occupato una posizione o una funzione particolare o di rilievo in seno al partito HDP, partito per il quale egli era un semplice membro a partire dal (…) del (…) (cfr. n. 34/13, D32 e D34, pag. 6). Egli non si è in ogni caso particolarmente esposto, partecipando alle riunioni del partito, alle feste del Newroz, facendo le pulizie presso la sede del partito in alcune occasioni, o ancora andando a promuovere il partito nei villaggi o nelle caffetterie o presso la sede del partito durante le elezioni discutendo con le persone (cfr. n. 34/13, D23, pag. 4; D33, pag. 6 e D35 seg., pag. 6). Del tutto nuove appaiono poi le allegazioni ricorsuali dell’insorgente, allorché egli osserva come a causa del suo impegno poli- tico per il partito HDP, sarebbe stato posto sotto pressione, molestato, inti- midito e minacciato di gravi conseguenze nel caso avesse continuato ad impegnarsi per il predetto partito da parte della polizia turca (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 4). Invero, di tali asserti – messi poi in collegamento diretto con il partito politico precitato – non v’è traccia alcuna nelle sue dichiarazioni esposte nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo. Agli stessi non può per- tanto essere dato alcun credito. Malgrado ciò, si osserva in proposito che se anche il ricorrente fosse conosciuto da parte delle autorità turche, in particolare dalla polizia, quale membro del partito HDP, ciò non costitui- rebbe una ragione sufficiente per ammettere un timore oggettivamente fon- dato di essere esposto, in un prossimo futuro, ad una persecuzione rile- vante, in caso di un suo ritorno in patria (cfr. sentenza del Tribunale D- 443/2024 del 9 febbraio 2024, pag. 9).

E. 6.3.3.1 Il ricorrente allega poi esplicitamente (anche nel suo ricorso, cfr. p.to 2, pag. 6) che egli, come la sua famiglia d’origine, si sarebbe trovato già da tempo perseguitato e sotto pressione da parte delle autorità turche, a causa di uno zio (…) che avrebbero pensato avesse aderito al PKK, che porterebbe il suo (…) e che sarebbe espatriato in B._______ (cfr. n. 34/13, D23, pag. 4; D82 segg., pag. 10 seg.). L’insorgente ritiene che, nel caso di un suo ritorno in patria, egli subirà ancora delle persecuzioni riflesse a causa dello zio (…).

E. 6.3.3.2 A tal proposito, il Tribunale rammenta dapprima come la correspon- sabilità familiare (“Sippenhaft”) – in quanto facoltà legale d’impegnare la

D-4594/2024 Pagina 10 responsabilità di tutta una famiglia per il delitto commesso da uno dei suoi membri – non esiste in Turchia. Al contrario, può succedere che le autorità turche esercitino delle pressioni e delle rappresaglie nei confronti dei mem- bri famigliari di una persona ricercata, sia allorché li sospettino di contatti stretti con la medesima, sia con lo scopo di assicurarsi che non abbiano l’intenzione d’intraprendere delle attività politiche illegali. Tali pregiudizi possono costituire una persecuzione riflessa determinante ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi; essendo tuttavia determinante apprezzare in ogni caso concreto, il rischio di persecuzione riflessa in funzione di ele- menti concreti che potrebbero fondare oggettivamente un tale timore (cfr. sentenza del Tribunale D-7109/2023 succitata consid. 3.5.1).

E. 6.3.3.3 Ora, nella presente disamina, le condizioni poste dalla giurispru- denza per riconoscere l’esistenza di un rischio di persecuzione riflessa nel caso del ricorrente non sono riunite. Invero, le perquisizioni che sarebbero state condotte al suo domicilio in Turchia a causa dello zio (…), nonché le minacce, gli insulti e le parolacce rivolte nei confronti suoi e della sua fami- glia da parte della gendarmeria da svariati anni, sempre a causa di tale zio (…), e che ancora si produrrebbero nei confronti dei suoi famigliari rimasti in patria, non possono essere ritenute come rilevanti ai sensi dell’asilo. In- vero, i suoi famigliari, malgrado tali vessazioni e minacce, continuerebbero a vivere al loro domicilio abituale in Turchia, effettuando le loro attività abi- tuali – ad esempio il fratello che andrebbe a (…) – e salvo tali visite da parte della gendarmeria, non avrebbero subito materialmente alcun pre- giudizio in tutti questi anni, dalla supposta appartenenza di uno zio (…) al PKK, ad esempio non essendo mai stati arrestati o imprigionati. Altresì il ricorrente, come già sopra considerato, non presenta alcun profilo politico di rilievo, né ha mai subito delle procedure penali prima del suo espatrio o ancora non è mai stato condannato, né ha subito degli arresti da parte delle autorità turche (cfr. n. 34/13, D23, pag. 4; D24 segg., pag. 5 seg.). Per- tanto, non si ravvede per quale motivo egli dovrebbe entrare nel mirino delle autorità turche a causa del suddetto zio (…) – che tra l’altro il ricor- rente non saprebbe neppure dove si troverebbe (cfr. ibidem, D85, pag. 11)

– nel caso di un suo ritorno in patria, e subire delle persecuzioni di suffi- ciente intensità ai sensi dell’art. 3 LAsi, tali da risultare pertinenti ai sensi dell’asilo.

E. 6.3.3.4 Per quanto attiene poi alle minacce di denuncia e al proferimento di “parolacce pesanti” nei suoi confronti da parte di fascisti o nazionalisti turchi a causa delle sue condivisioni su (…) (cfr. ibidem, D25 segg., pag. 5 segg.), alle stesse non può certo essere riconosciuto alcuna persecuzione d’intensità determinante ai sensi dell’asilo. Invero, non soltanto le

D-4594/2024 Pagina 11 medesime, rimaste del tutto vaghe nella narrazione dell’insorgente, deri- vano da persone terze – e quindi non da organi statali – le quali, sono rimaste sconosciute al ricorrente, né sono mai state denunciate dal mede- simo alle preposte autorità turche. A queste ultime viene difatti di principio riconosciuta una capacità di protezione contro violenze o minacce perpe- trate da terze persone (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-1521/2024 del 28 marzo 2024, pag. 8). Il ricorrente non ha del resto dimostrato in al- cun modo che contro le stesse egli non avrebbe potuto ricevere la neces- saria protezione dalle autorità turche, se sollecitate. Peraltro, tali minacce, che sarebbero state proferite unicamente nel contesto dei social media quale reazione ad alcune condivisioni effettuate dal ricorrente – di cui il ricorrente ha prodotto alcune schermate video con i messaggi (cfr. MdP

n. 13/9) – il ricorrente non ha provato in alcun modo quando tali messaggi sarebbero intervenuti, in quanto la documentazione prodotta agli atti, non porta alcuna data. Non è quindi possibile risalire tramite la stessa a sapere se le predette condivisioni sarebbero avvenute prima, come sostiene il ri- corrente, o dopo il suo espatrio. Altresì, visto il tenore e le circostanze in cui sono avvenute, le stesse non rappresentano di certo dei pregiudizi di sufficiente intensità, perché possa essergli riconosciuta una qualche rile- vanza dal profilo dell’asilo.

E. 6.3.3.5 D’altronde, anche il solo fatto che il suo account (…) sarebbe stato bloccato, come da lui osservato (cfr. n. 34/13, D24, pag. 5), anche fosse un’evenienza ritenuta credibile ed una misura effettivamente adottata dalle autorità turche, non risulta essere, agli occhi del Tribunale, una misura di sufficiente intensità, atta a far ritenere che egli potesse avere il fondato timore di essere esposto a dei seri pregiudizi da parte delle stesse, prima del suo espatrio.

E. 6.4 Per i succitati motivi, anche considerando in modo generale e con- giunto le circostanze sopra evinte dal ricorrente, il Tribunale non può poi seguire la tesi da lui espressa nel suo gravame, che egli avrebbe subito una pressione psichica insopportabile prima dell’espatrio da parte delle au- torità turche, che lo avrebbe condotto all’espatrio (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 4 seg.). Invero, come risulta chiaramente dai suoi asserti espressi nel corso dell’audizione federale, in realtà i motivi d’asilo che lo avrebbero portato effettivamente all’espatrio, sono da ricondurre principalmente ed essenzial- mente al fatto che il suo account (…) sarebbe stato bloccato a seguito di alcune condivisioni che egli avrebbe fatto sul suo profilo (…), nonché che prevalentemente nel (…) del (…) egli avrebbe ricevuto delle minacce – an- che di denunciarlo alle autorità – da parte di fascisti o nazionalisti turchi sempre tramite (…) a causa di sue condivisioni a favore dei diritti dei curdi

D-4594/2024 Pagina 12 (cfr. n. 34/13, D17 segg., pag. 3 seg.; D24 segg., pag. 5; D38 segg., pag. 7 seg.), ciò che è già stato del resto ritenuto irrilevante da parte del Tribunale (cfr. supra consid. 6.3.3.4 e seg.).

E. 7.1 Il ricorrente si è inoltre prevalso di tre procedure d’inchiesta nell’ambito dell’audizione federale, depositando anche diversa documentazione a sup- porto (cfr. n. 34/13, D15 segg., pag. 3; D55 segg., pag. 8; D90, pag. 11; mezzi di prova [di seguito MdP] nell’incarto della SEM n. 2/2-22/2), che sa- rebbero state aperte nei suoi confronti da parte delle autorità turche a causa delle condivisioni social da lui effettuate per i reati di: fare propa- ganda per l’organizzazione terroristica PKK/KCK e YPG/PYD ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca; per offesa al Presidente della Repubblica turca ai sensi dell’art. 299 del codice penale turco; non- ché per denigrazione della nazione turca, dello Stato della Repubblica turca e degli organi giudiziari secondo l’art. 301 cpv. 1 del codice penale turco. Resta quindi da esaminare se, il ricorrente, rischia di essere l’oggetto di misure determinanti ai sensi dell’asilo per tali ragioni.

E. 7.2 Ora, con le sue perlopiù generiche argomentazioni ricorsuali, l’interes- sato non è in grado di far giungere il Tribunale ad un’altra conclusione ri- spetto a quella esposta dalla SEM nella decisione impugnata, che non ri- tiene che l’apertura delle predette procedure d’inchiesta, siano dei motivi sufficienti per riconoscere al ricorrente la qualità di rifugiato.

E. 7.2.1 Invero, nella sua recente sentenza coordinata E-4103/2024 dell’8 no- vembre 2024, lo scrivente Tribunale è giunto alla conclusione che il solo fatto che in Turchia vengano condotte delle procedure d’inchiesta statali per i reati di offesa al Presidente della Repubblica turca e/o per propaganda per l’organizzazione terroristica – anche combinati – contro una persona, non sono sufficienti per il riconoscimento di un timore fondato di subire, con verosimiglianza preponderante e in un prossimo futuro, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza di riferimento precitata con- sid. 8, ed in particolare consid. 8.7.3 e 8.8). Nella medesima sentenza, il Tribunale ha altresì statuito che occorre esaminare nel singolo caso se, a causa delle procedure concrete condotte, vi siano indizi per la persona in- teressata di subire una persecuzione collegata ad un politmalus individuale (cfr. per la nozione, le possibili sue tre costellazioni, enunciate nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), oppure se vi siano motivi che potrebbero condurre nel caso concreto ad una lunga pena detentiva. Fattori di rischio in tal senso risulterebbero segnatamente – accanto al numero delle proce- dure d’inchiesta pendenti – delle precedenti condanne, così come un

D-4594/2024 Pagina 13 profilo politico esposto della persona interessata, o ancora indizi particolari derivanti dall’espressione dei contenuti nei social media nelle circostanze concrete (cfr. sentenza coordinata E-4103/2024 precitata consid. 8.7.4). Al- tresì, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, un ordine di compari- zione, non risulta essere ancora indizio di un rischio sistematico di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo (cfr. sentenze del Tribunale E-4313/2024 del 19 novembre 2024 consid. 5, E-3879/2024 del 10 lu- glio 2024, pag. 5). Peraltro, in Svizzera negli ultimi tempi è stata più volta riportata dai media la notizia di pratiche d’abuso da parte di richiedenti l’asilo turchi, nell’ambito delle procedure d’asilo svizzere. In tal senso, si può partire dal presupposto che anche i tribunali turchi siano a conoscenza di tale problematica, ovvero che alcuni dei loro connazionali, a seguito dell’espatrio, si attivino nei social media e prendano parte a delle manife- stazioni di stampo politico nel Paese che li accoglie, per potersi creare dei vantaggi nella procedura d’asilo con lo scopo di assicurarsi un diritto di soggiorno nell’Europa occidentale (cfr. sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 succitata consid. 8.7.5).

E. 7.2.2 Tornando ora al caso concreto, dalla documentazione agli atti risulta che le tre inchieste nei confronti del ricorrente, si trovano ancora in una fase iniziale, avendo emanato contro di lui al momento soltanto dei mandati di accompagnamento coattivo – ai fini d’interrogatorio (cfr. MdP n. 21/2) o di arresto in alcuni casi senza specificazione maggiore (cfr. MdP n. 6/2 e

n. 22/2) – nonché è stato presentato da parte della procura generale di E._______ l’atto di accusa datato (…), per il solo reato di offesa al Presi- dente della Repubblica (cfr. MdP n. 19/4) ed aperto un procedimento giu- diziario nei suoi confronti con decisione del (…) (cfr. n. 20/2). Allo stato at- tuale degli atti, rimane quindi del tutto aperto, se per gli altri due reati, la procura pubblica promuoverà effettivamente l’accusa contro di lui e delle procedure giudiziarie verranno effettivamente aperte nei suoi confronti. Inoltre, del tutto aperti rimangono gli esiti – e ciò per tutti i reati di cui sono state aperte le suddette tre procedure d’inchiesta – a sapere se il giudice competente riterrà fondate tali accuse, se poi egli nel seguito (a causa di motivi rilevanti per l’asilo) verrà veramente condannato a delle pene (d’in- tensità rilevante ai sensi dell’asilo), nonché se tali decisioni verranno effet- tivamente confermate dalle istanze ricorsuali turche (cfr. tra le tante la sen- tenza del Tribunale D-4042/2024 del 16 ottobre 2024 consid. 7.2 con ulte- riori rif. cit.). Invero, il Tribunale, ha già riconosciuto più volte nella sua giu- risprudenza come la possibilità per delle inchieste condotte per delitti simili, di sfociare in una reale condanna penale della persona interessata, siano molto basse, rispettivamente basse (cfr. sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 succitata consid. 8.3 seg. e consid. 9.2). Ulteriore indizio forte

D-4594/2024 Pagina 14 della poca verosimiglianza che le predette procedure abbiano un seguito giudiziario, lo si evince dal fatto che l’udienza per il reato dell’offesa al Pre- sidente della Repubblica, era stata fissata già il (…) (cfr. MdP n. 20/2), e da allora per tale procedura il ricorrente non ha più prodotto agli atti ulte- riore documentazione né ha allegato in fase ricorsuale qualsivoglia ele- mento concreto, che faccia presagire che vi sia stato un seguito nella pre- detta procedura, né men che meno nelle altre procedure d’inchiesta, i cui ultimi atti d’indagine agli atti all’inserto, risultano risalire a molto prima, ov- vero al (…) del (…).

E. 7.2.3 Altresì, come denotato a giusta ragione dall’autorità sindacata nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 5 e pag. 8), dalle svariate condivisioni di immagini e di video, specialmente che raffigurano persone appartenenti al PKK o all’YPG (anche armate; cfr. n. 42/19, 57/2, 58/3, 59/327; MdP

n. 3/21 e 14/15), il ricorrente può dare l’impressione che egli realmente ap- provi e lodi le azioni violente compiute dai combattenti rispettivamente che sostenga la lotta armata contro le autorità di sicurezza turche. Inoltre in particolare nelle sue condivisioni, egli ha qualificato il presidente D._______ quale terrorista ed assassino con anche delle vignette satiriche e caricaturali che lo rappresentano ad esempio paragonandolo ad F._______ o a (…) (cfr. n. 57/2 e 59/327; MdP n. 14/15). In tali circostanze, l’apertura di procedure d’inchiesta ai sensi degli art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca, art. 299 e art. 301 cpv. 1 del codice penale turco, non possono essere ritenute, fin dall’inizio, come illegittime (cfr. nello stesso senso la sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 succitata con- sid. 9.3). Su tale punto, si rileva come l’azione penale in relazione ai suoi post sui social media, potrebbe difatti pure essere legittima anche dal pro- filo del diritto svizzero (ad esempio dichiarazioni ed immagini potenzial- mente diffamatorie o ingiuriose, o il sostegno ad un’organizzazione crimi- nale terroristica; cfr. sentenza del Tribunale D-7274/2023 del 19 ago- sto 2024 consid. 5.2.3 con ulteriori rif. cit.).

E. 7.2.4 L’autorità inferiore nella decisione avversata, ha inoltre giustamente denotato come le condivisioni sui social media, che sono state l’oggetto delle procedure d’inchiesta succitate da parte delle autorità turche, sono tutte successive al suo espatrio, come pure le indagini eseguite dalle stesse (cfr. MdP n. 2/2-22/2). Ciò che tra l’altro risulta chiaramente anche dalle dichiarazioni rese in audizione dal ricorrente (cfr. n. 34/13, D18 segg., pag. 3; D29, pag. 6; D55 segg., pag. 8 seg. e D90, pag. 11). Inoltre il ricor- rente non è mai stato oggetto di altre procedure penali né di condanne nel suo Paese d’origine (cfr. ibidem, D29 segg., pag. 6), e frattanto egli verrà trattato quale “autore al suo primo reato” nella commisurazione di

D-4594/2024 Pagina 15 un’eventuale pena. La SEM ha inoltre a ragione osservato come dalla do- cumentazione depositata agli atti e dalle dichiarazioni del ricorrente, le con- divisioni effettuate riguardano per lo più fotografie e video che provengono da altre fonti, con nessuno o brevi commenti da parte dell’insorgente e con pochi o nessun “like”. Come poi visto sopra, il ricorrente non dispone di alcun profilo politico particolare derivante dalle sue attività per il partito HDP (cfr. supra consid. 6.3.2) o ancora di rischio a causa dello zio (…) (cfr. supra consid. 6.3.3). Ne discende quindi che il suo impegno politico dopo il suo espatrio – con le svariate condivisioni nel suo profilo (…) – non appare palesemente l’espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già esistente in patria (cfr. art. 3 cpv. 4 LAsi). Tutto ciò non dovrebbe sfuggire neppure alle autorità penali o giudiziarie turche.

E. 7.2.5 Sulla scorta di quanto precede, si osserva come le ricerche che avrebbero svolto le autorità di polizia al domicilio dei genitori e della moglie in Turchia, come pure presso il capo villaggio, chiedendo di lui (cfr.

n. 34/13, D55 segg., pag. 8; D91, pag. 11) – che sarebbero avvenute se- guendo le sue dichiarazioni ed anche coerentemente con la documenta- zione presentata soltanto a seguito del suo espatrio, e non invece come indicato in modo dissonante nel ricorso, anche prima della sua partenza dalla Turchia (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 4 seg.) – in quanto circostanze ripor- tategli da terze persone, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di perse- cuzioni). Inoltre, a parte che la moglie ora avrebbe molto timore della gen- darmeria, nonché che non starebbe bene psicologicamente – quest’ultima circostanza fra l’altro per nulla supportata con degli elementi di prova con- creti – (cfr. n. 34/13, D91, pag. 11), il ricorrente non ha riportato di ulteriori conseguenze che tali supposti atti da parte della gendarmeria turca avreb- bero avuto nei suoi confronti rispettivamente in quelli dei suoi famigliari. Infine, per quanto dalla documentazione presentata non si possa effettiva- mente escludere che vi siano state delle visite di polizia presso il suo do- micilio, a seguito dell’apertura delle inchieste a suo carico, la ripetitività di tali visite di polizia non sono state rese verosimili dal ricorrente, con ele- menti concreti e circostanziati.

E. 7.2.6 Altresì, per quanto attiene all’esistenza di una scheda-dati (“ein Da- tenblatt/eine Fiche”) nei confronti di persone che risulterebbero politica- mente scomode e che verrebbero arrestate, non si vede dall’argomenta- zione generica proposta in merito nel ricorso dall’insorgente (cfr. p.to 2, pag. 6), come tale circostanza si riferirebbe anche a lui direttamente,

D-4594/2024 Pagina 16 essendo che egli non ha mai subito alcun arresto o procedura penale prima dell’espatrio, ed al momento contro di lui sono pendenti unicamente delle procedure d’inchiesta rispettivamente giudiziaria nel caso di un’unica infra- zione.

E. 8 Visto tutto quanto precede, il ricorrente non ha provato, o per lo meno reso verosimile con probabilità preponderante, che egli, nel caso di un suo ri- torno in patria possa avere il timore di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. In tal senso non può quindi essere dato alcun credito ai suoi timori espressi nell’ambito dell’audizione federale e reiterati anche nel ri- corso, in particolare in relazione al fatto di poter essere arrestato ed incar- cerato immantinente e di subire degli atti di tortura, o dei trattamenti inu- mani o degradanti, o ancora un processo iniquo ed una condanna ingiusta da parte delle autorità turche, nel caso di un suo rientro in Turchia (cfr.

n. 34/13, D89, pag. 11 e D95, pag. 12; ricorso, p.to 3, pag. 7 segg.). L’au- torità inferiore ha quindi a ragione negato la qualità di rifugiato al ricorrente e respinto la sua domanda d’asilo.

E. 9 Sulla base di quanto precede, possono quindi essere lasciate aperte le questioni a sapere se la documentazione presentata dal ricorrente nel corso della procedura di prima istanza sia autentica o meno (ciò che l’au- torità inferiore ha – per lo meno parzialmente – messo in discussione; cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 6 seg.), come pure se le procedure d’in- chiesta aperte in Turchia siano state avviate dal ricorrente intenzional- mente – da solo o con l’aiuto di terze persone – al fine di crearsi dei motivi soggettivi ed ottenere così protezione in Svizzera, configurandosi tale pro- cedere in un abuso di diritto (ciò che la SEM ritiene nel caso di specie, cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 5 e pag. 8; cfr. anche nello stesso senso la sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 succitata consid. 9.6).

E. 10 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

D-4594/2024 Pagina 17

E. 11 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adem- pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvi- soria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 12.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 12.2 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento ha osservato che, nel caso concreto, il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 5-9), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente ne- gli asserti ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 feb- braio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situa- zione generale dei diritti dell’uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione dell’insorgente (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-1633/2024 del 22 novembre 2024 consid. 8.3, D-6584/2024 del 20 novembre 2024 consid. 8.1.4).

D-4594/2024 Pagina 18

E. 12.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 13.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 13.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scon- tri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in di- verse province del sud-est del Paese nonché degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all’etnia curda (cfr. sentenze del Tribunale D-6584/2024 del 20 novembre 2024 consid. 8.2.2, D-7095/2024 del 20 novembre 2024 consid. 9.3.1; sentenza di riferimento E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3 e sentenza coordinata E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 13 con ulteriori rif. cit.). Inoltre, il Tribunale, nella sua sentenza di riferimento E-1308/2023 del 19 marzo 2024, è giunto alla conclusione che non vi sia da riconoscere una generale inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nelle undici re- gioni della Turchia interessate dal terremoto del febbraio 2023. La situa- zione di richiedenti l’asilo che provengono da tali regioni, andrà esaminata in ogni caso specifico (cfr. sentenza di riferimento E-1308/2023 precitata consid. 11.2 seg.).

E. 13.3 Il ricorrente proviene da un villaggio sito nella provincia di C._______ (cfr. n. 34/13, D66 segg., pag. 9), provincia che è stata toccata fortemente dal terremoto del febbraio del 2023. Tuttavia, dalle sue dichiarazioni si evince come l’abitazione nella quale viveva con la moglie ed i figli, i genitori, il fratello e la sorella maggiore, esista ancora. Invero risulta come i predetti parenti vivano ancora nel medesimo villaggio (cfr. ibidem, D23, pag. 5; D72 segg., pag. 10). Inoltre, l’insorgente ha dichiarato che la sua famiglia sta- rebbe economicamente bene, avendo (…), queste ultime che (…) (cfr. ibi- dem, D79 seg., pag. 10). Altresì egli avrebbe finito le scuole (…) ed avrebbe un’ampia esperienza professionale quale (…) (cfr. ibidem, D76 segg., pag. 10). Nel suo Paese d’origine, dispone inoltre – oltreché dei pa- renti succitati – anche di cugini paterni che vivrebbero ad G._______,

D-4594/2024 Pagina 19 presso i quali in passato aveva già soggiornato (cfr. ibidem, D66 pag. 9; D69 segg., pag. 9 seg.). In proposito, occorre rilevare come seppure d’un canto egli abbia sostenuto che, a seguito della procedura d’inchiesta, tutti i suoi parenti avrebbero interrotto i rapporti con lui (cfr. ibidem, D23, pag. 4; D64, pag. 9); tuttavia d’altro canto è palese dai suoi asserti come tali suoi affermazioni risultino contraddittorie con le notizie ed i contatti che egli ha tutt’ora con almeno alcuni membri della sua famiglia (cfr. ibidem, D23, pag. 5; D54 segg., pag. 8 e D89, pag. 11). Pertanto, a fronte di quanto pre- cede, egli nel caso di ritorno nel suo Paese d’origine, potrà contare su una rete sociale, la quale potrà senz’altro aiutarlo, in caso di necessità per i suoi bisogni essenziali. Altresì, i problemi psicologici e di memoria che egli ha addotto dinnanzi all’autorità inferiore (cfr. ibidem, D4 segg., pag. 2), non sono mai stati supportati da documentazione medica. Tuttavia gli stessi, come pure l’ipertensione arteriosa per la quale egli starebbe assumendo un medicamento (cfr. ibidem, D5 e D10, pag. 2; n. 26/2, 27/2 e 28/2), non risultano essere di una gravità tale da rendere inesigibile l’esecuzione del suo allontanamento secondo la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicem- bre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Rispettiva- mente, non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativa- mente di trattamenti che possono essere proseguiti unicamente in Sviz- zera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). Inoltre, se egli dovesse necessitare in fu- turo di cure mediche, anche dal profilo psichiatrico, lui potrà senz’altro ot- tenerle in Turchia, Stato che dispone di un sistema sanitario in linea gene- rale equiparabile agli standard europei (cfr. sentenza del Tribunale D- 4042/2024 del 16 ottobre 2024 consid. 9 con ulteriori rif. cit.). Visto quanto precede, il ricorrente poi sarà senz’altro in grado di riprendere la sua attività lavorativa come (…) in breve tempo, non essendoci dei problemi di salute che lo renderebbero inabile al lavoro. Pertanto, in una valutazione d’in- sieme, si giunge alla conclusione che nel caso di un ritorno dell’insorgente in patria, egli non si ritroverà, per dei motivi individuali di natura economica, sociale o medica, in una situazione d’emergenza esistenziale.

E. 13.4 In considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontana- mento del ricorrente, risulta pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 14 In ultima analisi, nemmeno sussistono degli impedimenti dal profilo della

D-4594/2024 Pagina 20 possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della neces- saria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 15 Ne discende che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata, e la concessione di un’am- missione provvisoria all’interessato, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

E. 16 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprez- zamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censura- bile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguente- mente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 17 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 14 agosto 2024.

E. 18 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4594/2024 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 14 ago- sto 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4594/2024 Sentenza del 21 febbraio 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Deborah D'Aveni, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, rappresentato dal lic. iur. Serif Altunakar, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 21 giugno 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2022. A seguito di una procedura Dublino - nell'ambito della quale si è svolto l'usuale colloquio con il richiedente il (...) novembre 2022 - terminata con la decisione della SEM di esaminare la domanda d'asilo del richiedente in Svizzera in data 6 dicembre 2022, quest'ultimo è stato sentito riguardo ai suoi motivi d'asilo in una preposta audizione, tenutasi il (...) gennaio 2023. In quest'ultimo contesto l'interessato ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, dichiarato di essere espatriato dalla Turchia il (...), in quanto avrebbe avuto timore di essere ricercato dallo Stato a causa di un suo account (...) che sarebbe stato bloccato, nonché per le minacce - anche di denuncia - che avrebbe ricevuto da parte di fascisti o nazionalisti turchi su un suo profilo (...), a causa delle condivisioni sullo stesso che egli avrebbe effettuato in difesa dei diritti dei curdi, della loro lingua e della loro cultura. Il (...), avrebbe appreso che per le sue condivisioni effettuate nell'(...) del medesimo anno, la gendarmeria turca lo avrebbe cercato al suo domicilio. Invero, vi sarebbe pendente nei suoi confronti un fascicolo d'inchiesta per il reato di propaganda al terrorismo ed in particolare l'(...) sarebbe stato spiccato un ordine d'accompagnamento coattivo nei suoi confronti. Inoltre a causa di uno zio (...), che sarebbe espatriato in B._______, la gendarmeria turca sarebbe di continuo giunta alla loro abitazione, per effettuare delle perquisizioni, profferendo anche minacce, in quanto pensava che lo zio (...) avesse aderito al PKK (acronimo in italiano per: Partito dei Lavoratori del Kurdistan). Inoltre, nel (...) avrebbe aderito al partito HDP (acronimo in italiano per: Partito Democratico dei Popoli), partecipando alle loro riunioni ed alle festività del Newroz, nonché recandosi nei villaggi per fare propaganda per il partito o partecipando ai lavori delle elezioni, andando presso la sede del partito o nelle caffetterie per discutere con la gente. Dopo il suo espatrio, il suo legale turco gli avrebbe comunicato che sarebbero state aperte due nuove procedure d'inchiesta, in particolare per insulti alla Repubblica, ed insulti al Presidente della Repubblica. Nel caso di un suo ritorno in patria, egli teme di essere arrestato e condannato ingiustamente ad una pena sproporzionata, nonché di subire delle torture. A.b A comprova della sua identità e delle sue dichiarazioni, il richiedente ha presentato nel corso della procedura d'istruzione dinanzi alla SEM, la copia della sua carta d'identità nonché i seguenti documenti in copia: il verbale del colloquio con il procuratore pubblico (non datato); il rapporto d'indagine della gendarmeria del (...); lo scritto della Prefettura di C._______ alla (...) del (...); lo scritto della Prefettura di C._______ del (...); il mandato di accompagnamento coattivo dell'(...) per il reato previsto all'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo; il rapporto di trasmissione del (...); l'iscrizione al partito HDP; tre fotografie dell'interessato; schermate video; lo scritto del capo del quartiere; lo scritto dell'avvocato turco dell'interessato; varie schermate con contenuti di messaggi e video in (...); il rapporto d'indagine della gendarmeria del (...); il verbale del (...); il rapporto di trasmissione del (...); l'atto d'accusa del (...); il mandato di accompagnamento coattivo del (...) per il reato previsto all'art. 299 cpv. 1 del Codice penale turco; la decisione di ammissione del (...) e il mandato di accompagnamento coattivo del (...) per il reato previsto all'art. 301 cpv. 1 del Codice penale turco. B. Tramite la decisione del 21 giugno 2024 - notificata il 25 giugno 2024 - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, altresì pronunciandone l'allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del precitato provvedimento. C. L'interessato ha impugnato la succitata decisione con ricorso del 19 luglio 2024, in tedesco (cfr. risultanze processuali), al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), proponendone l'annullamento, ed a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. A titolo eventuale ha invece postulato la concessione dell'ammissione provvisoria, per inammissibilità o perlomeno inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente ha presentato istanza di concessione dell'esenzione dal versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali. Al ricorso, quale nuovo documento, è stata allegata la procura per il mandato di rappresentanza legale datata 15 luglio 2024. D. Nella sua decisione incidentale dell'8 agosto 2024, il Tribunale ha dapprima statuito che il procedimento si svolge in italiano, nonché ha osservato come il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Ha in seguito respinto la sua domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo spese sulle presunte spese processuali, invitandolo parimenti a versare, entro il 23 agosto 2024, un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.-. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dall'insorgente il 14 agosto 2024 (cfr. risultanze processuali). E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto l'insorgente versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale dell'8 agosto 2024. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie. 4. 4.1 Nella sua decisione, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto superfluo esaminare se, i documenti inoltrati dal ricorrente a supporto della procedura giudiziaria, che sarebbe stata aperta nei suoi confronti per il reato d'insulti al Presidente, presentino indizi oggettivi di falsificazione. Ciò in quanto le sue allegazioni non sarebbero pertinenti ai sensi dell'asilo per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Invero, egli non sarebbe stato condannato in Turchia, né avrebbe dei precedenti giudiziari, come neppure presenterebbe un profilo politico di rilievo. Pertanto, anche considerato che nel suo Paese d'origine, spesso verrebbero avviate delle procedure d'inchiesta/d'istruzione, ma pure spesso le stesse verrebbero archiviate senza seguito, la probabilità che egli venga punito con una pena detentiva da espiare in caso di condanna - quest'ultima che permarrebbe imprevedibile - sarebbe debole. Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui egli sarebbe condannato a scontare una pena detentiva, sarebbe alquanto verosimile che egli non verrebbe costretto a espiarla in carcere. Altresì, il mandato di accompagnamento coattivo emesso per il reato sopra citato, avrebbe lo scopo d'interrogarlo e poi rilasciarlo. Pertanto, nel suo caso concreto, si potrebbe escludere un rischio sistematico di maltrattamenti o torture nell'esecuzione del mandato di accompagnamento coattivo, e ciò anche tenuto conto della situazione dei diritti dell'uomo vigente in Turchia. Con riferimento al precitato procedimento giudiziario in corso, per il fatto che i suoi contributi in (...) sarebbero tutti posteriori al suo espatrio e strettamente connessi allo stesso ed alla sua domanda d'asilo in Svizzera, nonché che per le sue altre attività politiche compiute per il partito HDP egli non avrebbe un profilo politico di rilievo che lo avrebbe posto nel collimatore delle autorità turche, la SEM è giunta alla conclusione che, molto verosimilmente, egli avrebbe scatenato intenzionalmente la procedura penale nei suoi confronti al fine di creare dei motivi soggettivi per ottenere protezione in Svizzera. Un tale comportamento andrebbe però qualificato come abuso di diritto, che non meriterebbe alcuna protezione. Inoltre, provocando abusivamente l'apertura di un'istruzione penale, egli avrebbe accettato manifestamente e consapevolmente di dover affrontare possibili inconvenienti in caso di ritorno in patria. Dipoi, gli atti all'incarto, permetterebbero di concludere che le accuse mosse nei suoi confronti non risulterebbero infondate, in quanto le sue pubblicazioni sui social media potrebbero essere senza dubbio qualificate come diffamatorie nei confronti del presidente turco D._______. Concernente poi le procedure d'inchiesta per i reati di propaganda all'organizzazione terroristica nonché di denigrazione della nazione turca, dello Stato, della Repubblica e degli organi giudiziari turchi, la documentazione presentata per i suddetti reati non conterrebbe alcuna caratteristica di sicurezza verificabile né nessuna indicazione di natura materiale, e quindi non avrebbe che un valore probatorio molto limitato, in quanto facilmente falsificabile o acquistabile in Turchia. La questione dell'autenticità dei documenti giudiziari presentati in tale contesto, potrebbe tuttavia essere lasciata aperta, per i motivi esposti successivamente nella decisione della SEM. Invero, allo stadio in cui si troverebbero le due inchieste, non sarebbe possibile stabilire se, al loro termine, egli sarà incriminato, portato davanti ad un tribunale o successivamente condannato per un motivo determinante in materia d'asilo. Peraltro, i due mandati di accompagnamento coattivo presentati in tale contesto, non sarebbero formalmente dei mandati d'arresto, bensì entrambi non specificherebbero se l'intenzione dell'autorità sarebbe quella d'interrogare l'interessato in fase d'inchiesta oppure quella di arrestarlo. Inoltre, anche per le procedure d'inchiesta aperte per i succitati reati, l'autorità inferiore, ha ribadito pure in tale contesto quanto già affermato in precedenza per la procedura aperta per il reato di offesa al Presidente della Repubblica, sia in particolare con riferimento al fatto che i reati sarebbero stati compiuti a seguito dell'espatrio del ricorrente e che l'insieme degli atti al suo incarto avvalorerebbero la tesi di un abuso di diritto da parte sua, sia circa la conclusione che le accuse a suo carico non sarebbero illegittime in base allo stato di diritto. Proseguendo nell'analisi, l'autorità sindacata ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ammissibile, esigibile - sia dal lato della situazione attualmente presente in Turchia sia dal lato individuale del ricorrente - nonché possibile. 4.2 Dal canto suo, il ricorrente nel suo gravame contesta le conclusioni esposte dalla SEM. Invero, a causa delle sue attività in favore del partito HDP, egli sarebbe già più volte stato posto sotto pressione - anche con minacce di serie conseguenze nel caso egli avesse continuato nelle sue attività di sostegno partitico - preso in giro, infastidito ed intimorito da parte della polizia turca. Altresì, anche a causa dello zio (...), egli si sarebbe ritrovato sotto continua pressione. Già prima del suo espatrio, il ricorrente avrebbe inoltre postato diversi contributi nei social media che loderebbero la lotta della popolazione curda condotta sotto la guida del PKK/YPG (acronimo in italiano per: Unità di Protezione Popolare), e che avrebbero dato luogo all'apertura di due procedure d'istruzione a suo carico (sostegno ad un'organizzazione terroristica e insulto al Presidente). Peraltro sia prima sia dopo il suo espatrio, la gendarmeria si sarebbe recata qualche volta al suo domicilio per chiedere di lui. Tali circostanze avrebbero fatto sì che egli sentisse sempre più una pressione psichica, che sarebbe divenuta insopportabile con il tempo ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. Ciò che l'avrebbe infine determinato all'espatrio, in quanto non avrebbe più potuto condurre una vita in sicurezza. A tal proposito, la SEM non avrebbe tenuto in considerazione la situazione del ricorrente succitata nella motivazione della decisione avversata. Proseguendo, l'insorgente osserva come a causa delle due procedure d'istruzione aperte a suo carico egli rischia di essere stato classificato, e nel caso di controlli al suo ritorno in patria, rischierebbe quindi di subire delle misure d'intensità rilevante ai sensi dell'asilo. In tale contesto, anche citando alcune fonti, egli solleva come nel caso in cui una persona è ritenuta "terrorista" dalle autorità turche, possa temere di essere arrestata ingiustamente, di subire degli atti di tortura o altri trattamenti inumani, né possa attendersi una procedura giudiziaria corretta. Ciò sarebbe anche il caso del ricorrente, nell'ipotesi di un suo rientro in patria, dove potrebbe temere con verosimiglianza preponderante, di subire ancora delle persecuzioni rilevanti da parte delle autorità turche. Inoltre, vista la sua rete famigliare, vi sarebbe pure nei suoi confronti da ritenere una persecuzione riflessa rilevante ai sensi dell'asilo, nel caso di un suo rientro in Turchia. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, egli osserva come a causa delle accuse che penderebbero su di lui, egli sarebbe minacciato di subire degli atti di tortura o trattamenti inumani durante l'arresto, nonché una condanna detentiva sproporzionata, senza un procedimento giudiziario corretto, nel caso di un suo ritorno in patria. Pertanto l'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, risulterebbe inammissibile. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 5.3 In conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l'asilo non è accordato quale compensazione per dei pregiudizi subiti, ma sulla base di un bisogno avverato di protezione. Pertanto, il riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi implica l'esistenza di un bisogno di protezione attuale, sulla base della situazione prevalente al momento della decisione (o, in caso di ricorso, al momento della pronuncia della sentenza). 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Nel caso concreto, è a ragione che la SEM ha considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.2 In primo luogo il Tribunale rileva che le vicende che l'interessato ha narrato che sarebbero successe allorché egli andava a scuola, ovvero che degli insegnanti e dei compagni lo avrebbero preso in giro per il suo nome nonché discriminato (cfr. n. 34/13, D23, pag. 4), oltreché l'evento in cui la gendarmeria avrebbe (...) nel (...) (cfr. ibidem, D24, pag. 5), non sono pertinenti in materia d'asilo, in quanto manca il legame di causalità temporale (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) con la sua partenza dalla Turchia, avvenuta soltanto il (...) (cfr. ibidem, D12, pag. 3). Altresì, anche l'arrivo di agenti della gendarmeria allorché egli (...), che avrebbero accusato lui e la sua famiglia di aiutare il PKK, o ancora che agenti di polizia lo avrebbero preso in giro per il nome che portava allorché effettuavano dei controlli stradali (cfr. ibidem, D23, pag. 4 seg.), risultano essere delle circostanze che, per la mancanza d'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 3 LAsi, non sono pertinenti in materia d'asilo. Peraltro, i motivi che lo avrebbero determinato all'espatrio, non avevano in realtà nulla, o ben poco, a che vedere con i predetti eventi (cfr. ibidem, D25 segg., pag. 5 seg.). 6.3 In secondo luogo, il ricorrente non può prevalersi né della sua appartenenza all'etnia curda (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 4; n. 34/13, D23, pag. 4 e D28, pag. 6) né della sua qualità di membro del partito HDP e delle attività effettuate per il medesimo partito, perché gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato. 6.3.1 Invero, seppure sia notorio che i membri della popolazione curda in Turchia siano oggetto di misure discriminatorie e vessatorie di ogni sorta, il semplice fatto di essere curdo (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 4) non costituisce un elemento sufficiente, di per sé solo, per fondare un timore di persecuzione futura ai sensi dell'art. 3 LAsi. In conformità con la giurisprudenza costante del Tribunale, in particolare nulla permette di considerare che le esigenze molto elevate per ammettere una persecuzione collettiva (cfr. a tal proposito la DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rif. cit.; 2011/16 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata) siano realizzate (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-7109/2023 del 14 novembre 2024 consid. 3.3), anche tenuto conto dell'attuale situazione politica in Turchia (cfr. sentenza del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 7.1). 6.3.2 Per quanto poi attiene alle sue attività politiche, vi è luogo di constatare che il ricorrente non ha mai occupato una posizione o una funzione particolare o di rilievo in seno al partito HDP, partito per il quale egli era un semplice membro a partire dal (...) del (...) (cfr. n. 34/13, D32 e D34, pag. 6). Egli non si è in ogni caso particolarmente esposto, partecipando alle riunioni del partito, alle feste del Newroz, facendo le pulizie presso la sede del partito in alcune occasioni, o ancora andando a promuovere il partito nei villaggi o nelle caffetterie o presso la sede del partito durante le elezioni discutendo con le persone (cfr. n. 34/13, D23, pag. 4; D33, pag. 6 e D35 seg., pag. 6). Del tutto nuove appaiono poi le allegazioni ricorsuali dell'insorgente, allorché egli osserva come a causa del suo impegno politico per il partito HDP, sarebbe stato posto sotto pressione, molestato, intimidito e minacciato di gravi conseguenze nel caso avesse continuato ad impegnarsi per il predetto partito da parte della polizia turca (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 4). Invero, di tali asserti - messi poi in collegamento diretto con il partito politico precitato - non v'è traccia alcuna nelle sue dichiarazioni esposte nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo. Agli stessi non può pertanto essere dato alcun credito. Malgrado ciò, si osserva in proposito che se anche il ricorrente fosse conosciuto da parte delle autorità turche, in particolare dalla polizia, quale membro del partito HDP, ciò non costituirebbe una ragione sufficiente per ammettere un timore oggettivamente fondato di essere esposto, in un prossimo futuro, ad una persecuzione rilevante, in caso di un suo ritorno in patria (cfr. sentenza del Tribunale D-443/2024 del 9 febbraio 2024, pag. 9). 6.3.3 6.3.3.1 Il ricorrente allega poi esplicitamente (anche nel suo ricorso, cfr. p.to 2, pag. 6) che egli, come la sua famiglia d'origine, si sarebbe trovato già da tempo perseguitato e sotto pressione da parte delle autorità turche, a causa di uno zio (...) che avrebbero pensato avesse aderito al PKK, che porterebbe il suo (...) e che sarebbe espatriato in B._______ (cfr. n. 34/13, D23, pag. 4; D82 segg., pag. 10 seg.). L'insorgente ritiene che, nel caso di un suo ritorno in patria, egli subirà ancora delle persecuzioni riflesse a causa dello zio (...). 6.3.3.2 A tal proposito, il Tribunale rammenta dapprima come la corresponsabilità familiare ("Sippenhaft") - in quanto facoltà legale d'impegnare la responsabilità di tutta una famiglia per il delitto commesso da uno dei suoi membri - non esiste in Turchia. Al contrario, può succedere che le autorità turche esercitino delle pressioni e delle rappresaglie nei confronti dei membri famigliari di una persona ricercata, sia allorché li sospettino di contatti stretti con la medesima, sia con lo scopo di assicurarsi che non abbiano l'intenzione d'intraprendere delle attività politiche illegali. Tali pregiudizi possono costituire una persecuzione riflessa determinante ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi; essendo tuttavia determinante apprezzare in ogni caso concreto, il rischio di persecuzione riflessa in funzione di elementi concreti che potrebbero fondare oggettivamente un tale timore (cfr. sentenza del Tribunale D-7109/2023 succitata consid. 3.5.1). 6.3.3.3 Ora, nella presente disamina, le condizioni poste dalla giurisprudenza per riconoscere l'esistenza di un rischio di persecuzione riflessa nel caso del ricorrente non sono riunite. Invero, le perquisizioni che sarebbero state condotte al suo domicilio in Turchia a causa dello zio (...), nonché le minacce, gli insulti e le parolacce rivolte nei confronti suoi e della sua famiglia da parte della gendarmeria da svariati anni, sempre a causa di tale zio (...), e che ancora si produrrebbero nei confronti dei suoi famigliari rimasti in patria, non possono essere ritenute come rilevanti ai sensi dell'asilo. Invero, i suoi famigliari, malgrado tali vessazioni e minacce, continuerebbero a vivere al loro domicilio abituale in Turchia, effettuando le loro attività abituali - ad esempio il fratello che andrebbe a (...) - e salvo tali visite da parte della gendarmeria, non avrebbero subito materialmente alcun pregiudizio in tutti questi anni, dalla supposta appartenenza di uno zio (...) al PKK, ad esempio non essendo mai stati arrestati o imprigionati. Altresì il ricorrente, come già sopra considerato, non presenta alcun profilo politico di rilievo, né ha mai subito delle procedure penali prima del suo espatrio o ancora non è mai stato condannato, né ha subito degli arresti da parte delle autorità turche (cfr. n. 34/13, D23, pag. 4; D24 segg., pag. 5 seg.). Pertanto, non si ravvede per quale motivo egli dovrebbe entrare nel mirino delle autorità turche a causa del suddetto zio (...) - che tra l'altro il ricorrente non saprebbe neppure dove si troverebbe (cfr. ibidem, D85, pag. 11) - nel caso di un suo ritorno in patria, e subire delle persecuzioni di sufficiente intensità ai sensi dell'art. 3 LAsi, tali da risultare pertinenti ai sensi dell'asilo. 6.3.3.4 Per quanto attiene poi alle minacce di denuncia e al proferimento di "parolacce pesanti" nei suoi confronti da parte di fascisti o nazionalisti turchi a causa delle sue condivisioni su (...) (cfr. ibidem, D25 segg., pag. 5 segg.), alle stesse non può certo essere riconosciuto alcuna persecuzione d'intensità determinante ai sensi dell'asilo. Invero, non soltanto le medesime, rimaste del tutto vaghe nella narrazione dell'insorgente, derivano da persone terze - e quindi non da organi statali - le quali, sono rimaste sconosciute al ricorrente, né sono mai state denunciate dal medesimo alle preposte autorità turche. A queste ultime viene difatti di principio riconosciuta una capacità di protezione contro violenze o minacce perpetrate da terze persone (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-1521/2024 del 28 marzo 2024, pag. 8). Il ricorrente non ha del resto dimostrato in alcun modo che contro le stesse egli non avrebbe potuto ricevere la necessaria protezione dalle autorità turche, se sollecitate. Peraltro, tali minacce, che sarebbero state proferite unicamente nel contesto dei social media quale reazione ad alcune condivisioni effettuate dal ricorrente - di cui il ricorrente ha prodotto alcune schermate video con i messaggi (cfr. MdP n. 13/9) - il ricorrente non ha provato in alcun modo quando tali messaggi sarebbero intervenuti, in quanto la documentazione prodotta agli atti, non porta alcuna data. Non è quindi possibile risalire tramite la stessa a sapere se le predette condivisioni sarebbero avvenute prima, come sostiene il ricorrente, o dopo il suo espatrio. Altresì, visto il tenore e le circostanze in cui sono avvenute, le stesse non rappresentano di certo dei pregiudizi di sufficiente intensità, perché possa essergli riconosciuta una qualche rilevanza dal profilo dell'asilo. 6.3.3.5 D'altronde, anche il solo fatto che il suo account (...) sarebbe stato bloccato, come da lui osservato (cfr. n. 34/13, D24, pag. 5), anche fosse un'evenienza ritenuta credibile ed una misura effettivamente adottata dalle autorità turche, non risulta essere, agli occhi del Tribunale, una misura di sufficiente intensità, atta a far ritenere che egli potesse avere il fondato timore di essere esposto a dei seri pregiudizi da parte delle stesse, prima del suo espatrio. 6.4 Per i succitati motivi, anche considerando in modo generale e congiunto le circostanze sopra evinte dal ricorrente, il Tribunale non può poi seguire la tesi da lui espressa nel suo gravame, che egli avrebbe subito una pressione psichica insopportabile prima dell'espatrio da parte delle autorità turche, che lo avrebbe condotto all'espatrio (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 4 seg.). Invero, come risulta chiaramente dai suoi asserti espressi nel corso dell'audizione federale, in realtà i motivi d'asilo che lo avrebbero portato effettivamente all'espatrio, sono da ricondurre principalmente ed essenzialmente al fatto che il suo account (...) sarebbe stato bloccato a seguito di alcune condivisioni che egli avrebbe fatto sul suo profilo (...), nonché che prevalentemente nel (...) del (...) egli avrebbe ricevuto delle minacce - anche di denunciarlo alle autorità - da parte di fascisti o nazionalisti turchi sempre tramite (...) a causa di sue condivisioni a favore dei diritti dei curdi (cfr. n. 34/13, D17 segg., pag. 3 seg.; D24 segg., pag. 5; D38 segg., pag. 7 seg.), ciò che è già stato del resto ritenuto irrilevante da parte del Tribunale (cfr. supra consid. 6.3.3.4 e seg.). 7. 7.1 Il ricorrente si è inoltre prevalso di tre procedure d'inchiesta nell'ambito dell'audizione federale, depositando anche diversa documentazione a supporto (cfr. n. 34/13, D15 segg., pag. 3; D55 segg., pag. 8; D90, pag. 11; mezzi di prova [di seguito MdP] nell'incarto della SEM n. 2/2-22/2), che sarebbero state aperte nei suoi confronti da parte delle autorità turche a causa delle condivisioni social da lui effettuate per i reati di: fare propaganda per l'organizzazione terroristica PKK/KCK e YPG/PYD ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca; per offesa al Presidente della Repubblica turca ai sensi dell'art. 299 del codice penale turco; nonché per denigrazione della nazione turca, dello Stato della Repubblica turca e degli organi giudiziari secondo l'art. 301 cpv. 1 del codice penale turco. Resta quindi da esaminare se, il ricorrente, rischia di essere l'oggetto di misure determinanti ai sensi dell'asilo per tali ragioni. 7.2 Ora, con le sue perlopiù generiche argomentazioni ricorsuali, l'interessato non è in grado di far giungere il Tribunale ad un'altra conclusione rispetto a quella esposta dalla SEM nella decisione impugnata, che non ritiene che l'apertura delle predette procedure d'inchiesta, siano dei motivi sufficienti per riconoscere al ricorrente la qualità di rifugiato. 7.2.1 Invero, nella sua recente sentenza coordinata E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, lo scrivente Tribunale è giunto alla conclusione che il solo fatto che in Turchia vengano condotte delle procedure d'inchiesta statali per i reati di offesa al Presidente della Repubblica turca e/o per propaganda per l'organizzazione terroristica - anche combinati - contro una persona, non sono sufficienti per il riconoscimento di un timore fondato di subire, con verosimiglianza preponderante e in un prossimo futuro, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 8, ed in particolare consid. 8.7.3 e 8.8). Nella medesima sentenza, il Tribunale ha altresì statuito che occorre esaminare nel singolo caso se, a causa delle procedure concrete condotte, vi siano indizi per la persona interessata di subire una persecuzione collegata ad un politmalus individuale (cfr. per la nozione, le possibili sue tre costellazioni, enunciate nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), oppure se vi siano motivi che potrebbero condurre nel caso concreto ad una lunga pena detentiva. Fattori di rischio in tal senso risulterebbero segnatamente - accanto al numero delle procedure d'inchiesta pendenti - delle precedenti condanne, così come un profilo politico esposto della persona interessata, o ancora indizi particolari derivanti dall'espressione dei contenuti nei social media nelle circostanze concrete (cfr. sentenza coordinata E-4103/2024 precitata consid. 8.7.4). Altresì, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, un ordine di comparizione, non risulta essere ancora indizio di un rischio sistematico di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze del Tribunale E-4313/2024 del 19 novembre 2024 consid. 5, E-3879/2024 del 10 luglio 2024, pag. 5). Peraltro, in Svizzera negli ultimi tempi è stata più volta riportata dai media la notizia di pratiche d'abuso da parte di richiedenti l'asilo turchi, nell'ambito delle procedure d'asilo svizzere. In tal senso, si può partire dal presupposto che anche i tribunali turchi siano a conoscenza di tale problematica, ovvero che alcuni dei loro connazionali, a seguito dell'espatrio, si attivino nei social media e prendano parte a delle manifestazioni di stampo politico nel Paese che li accoglie, per potersi creare dei vantaggi nella procedura d'asilo con lo scopo di assicurarsi un diritto di soggiorno nell'Europa occidentale (cfr. sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 succitata consid. 8.7.5). 7.2.2 Tornando ora al caso concreto, dalla documentazione agli atti risulta che le tre inchieste nei confronti del ricorrente, si trovano ancora in una fase iniziale, avendo emanato contro di lui al momento soltanto dei mandati di accompagnamento coattivo - ai fini d'interrogatorio (cfr. MdP n. 21/2) o di arresto in alcuni casi senza specificazione maggiore (cfr. MdP n. 6/2 e n. 22/2) - nonché è stato presentato da parte della procura generale di E._______ l'atto di accusa datato (...), per il solo reato di offesa al Presidente della Repubblica (cfr. MdP n. 19/4) ed aperto un procedimento giudiziario nei suoi confronti con decisione del (...) (cfr. n. 20/2). Allo stato attuale degli atti, rimane quindi del tutto aperto, se per gli altri due reati, la procura pubblica promuoverà effettivamente l'accusa contro di lui e delle procedure giudiziarie verranno effettivamente aperte nei suoi confronti. Inoltre, del tutto aperti rimangono gli esiti - e ciò per tutti i reati di cui sono state aperte le suddette tre procedure d'inchiesta - a sapere se il giudice competente riterrà fondate tali accuse, se poi egli nel seguito (a causa di motivi rilevanti per l'asilo) verrà veramente condannato a delle pene (d'intensità rilevante ai sensi dell'asilo), nonché se tali decisioni verranno effettivamente confermate dalle istanze ricorsuali turche (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-4042/2024 del 16 ottobre 2024 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Invero, il Tribunale, ha già riconosciuto più volte nella sua giurisprudenza come la possibilità per delle inchieste condotte per delitti simili, di sfociare in una reale condanna penale della persona interessata, siano molto basse, rispettivamente basse (cfr. sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 succitata consid. 8.3 seg. e consid. 9.2). Ulteriore indizio forte della poca verosimiglianza che le predette procedure abbiano un seguito giudiziario, lo si evince dal fatto che l'udienza per il reato dell'offesa al Presidente della Repubblica, era stata fissata già il (...) (cfr. MdP n. 20/2), e da allora per tale procedura il ricorrente non ha più prodotto agli atti ulteriore documentazione né ha allegato in fase ricorsuale qualsivoglia elemento concreto, che faccia presagire che vi sia stato un seguito nella predetta procedura, né men che meno nelle altre procedure d'inchiesta, i cui ultimi atti d'indagine agli atti all'inserto, risultano risalire a molto prima, ovvero al (...) del (...). 7.2.3 Altresì, come denotato a giusta ragione dall'autorità sindacata nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 5 e pag. 8), dalle svariate condivisioni di immagini e di video, specialmente che raffigurano persone appartenenti al PKK o all'YPG (anche armate; cfr. n. 42/19, 57/2, 58/3, 59/327; MdP n. 3/21 e 14/15), il ricorrente può dare l'impressione che egli realmente approvi e lodi le azioni violente compiute dai combattenti rispettivamente che sostenga la lotta armata contro le autorità di sicurezza turche. Inoltre in particolare nelle sue condivisioni, egli ha qualificato il presidente D._______ quale terrorista ed assassino con anche delle vignette satiriche e caricaturali che lo rappresentano ad esempio paragonandolo ad F._______ o a (...) (cfr. n. 57/2 e 59/327; MdP n. 14/15). In tali circostanze, l'apertura di procedure d'inchiesta ai sensi degli art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca, art. 299 e art. 301 cpv. 1 del codice penale turco, non possono essere ritenute, fin dall'inizio, come illegittime (cfr. nello stesso senso la sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 succitata consid. 9.3). Su tale punto, si rileva come l'azione penale in relazione ai suoi post sui social media, potrebbe difatti pure essere legittima anche dal profilo del diritto svizzero (ad esempio dichiarazioni ed immagini potenzialmente diffamatorie o ingiuriose, o il sostegno ad un'organizzazione criminale terroristica; cfr. sentenza del Tribunale D-7274/2023 del 19 agosto 2024 consid. 5.2.3 con ulteriori rif. cit.). 7.2.4 L'autorità inferiore nella decisione avversata, ha inoltre giustamente denotato come le condivisioni sui social media, che sono state l'oggetto delle procedure d'inchiesta succitate da parte delle autorità turche, sono tutte successive al suo espatrio, come pure le indagini eseguite dalle stesse (cfr. MdP n. 2/2-22/2). Ciò che tra l'altro risulta chiaramente anche dalle dichiarazioni rese in audizione dal ricorrente (cfr. n. 34/13, D18 segg., pag. 3; D29, pag. 6; D55 segg., pag. 8 seg. e D90, pag. 11). Inoltre il ricorrente non è mai stato oggetto di altre procedure penali né di condanne nel suo Paese d'origine (cfr. ibidem, D29 segg., pag. 6), e frattanto egli verrà trattato quale "autore al suo primo reato" nella commisurazione di un'eventuale pena. La SEM ha inoltre a ragione osservato come dalla documentazione depositata agli atti e dalle dichiarazioni del ricorrente, le condivisioni effettuate riguardano per lo più fotografie e video che provengono da altre fonti, con nessuno o brevi commenti da parte dell'insorgente e con pochi o nessun "like". Come poi visto sopra, il ricorrente non dispone di alcun profilo politico particolare derivante dalle sue attività per il partito HDP (cfr. supra consid. 6.3.2) o ancora di rischio a causa dello zio (...) (cfr. supra consid. 6.3.3). Ne discende quindi che il suo impegno politico dopo il suo espatrio - con le svariate condivisioni nel suo profilo (...) - non appare palesemente l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già esistente in patria (cfr. art. 3 cpv. 4 LAsi). Tutto ciò non dovrebbe sfuggire neppure alle autorità penali o giudiziarie turche. 7.2.5 Sulla scorta di quanto precede, si osserva come le ricerche che avrebbero svolto le autorità di polizia al domicilio dei genitori e della moglie in Turchia, come pure presso il capo villaggio, chiedendo di lui (cfr. n. 34/13, D55 segg., pag. 8; D91, pag. 11) - che sarebbero avvenute seguendo le sue dichiarazioni ed anche coerentemente con la documentazione presentata soltanto a seguito del suo espatrio, e non invece come indicato in modo dissonante nel ricorso, anche prima della sua partenza dalla Turchia (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 4 seg.) - in quanto circostanze riportategli da terze persone, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzioni). Inoltre, a parte che la moglie ora avrebbe molto timore della gendarmeria, nonché che non starebbe bene psicologicamente - quest'ultima circostanza fra l'altro per nulla supportata con degli elementi di prova concreti - (cfr. n. 34/13, D91, pag. 11), il ricorrente non ha riportato di ulteriori conseguenze che tali supposti atti da parte della gendarmeria turca avrebbero avuto nei suoi confronti rispettivamente in quelli dei suoi famigliari. Infine, per quanto dalla documentazione presentata non si possa effettivamente escludere che vi siano state delle visite di polizia presso il suo domicilio, a seguito dell'apertura delle inchieste a suo carico, la ripetitività di tali visite di polizia non sono state rese verosimili dal ricorrente, con elementi concreti e circostanziati. 7.2.6 Altresì, per quanto attiene all'esistenza di una scheda-dati ("ein Datenblatt/eine Fiche") nei confronti di persone che risulterebbero politicamente scomode e che verrebbero arrestate, non si vede dall'argomentazione generica proposta in merito nel ricorso dall'insorgente (cfr. p.to 2, pag. 6), come tale circostanza si riferirebbe anche a lui direttamente, essendo che egli non ha mai subito alcun arresto o procedura penale prima dell'espatrio, ed al momento contro di lui sono pendenti unicamente delle procedure d'inchiesta rispettivamente giudiziaria nel caso di un'unica infrazione.

8. Visto tutto quanto precede, il ricorrente non ha provato, o per lo meno reso verosimile con probabilità preponderante, che egli, nel caso di un suo ritorno in patria possa avere il timore di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. In tal senso non può quindi essere dato alcun credito ai suoi timori espressi nell'ambito dell'audizione federale e reiterati anche nel ricorso, in particolare in relazione al fatto di poter essere arrestato ed incarcerato immantinente e di subire degli atti di tortura, o dei trattamenti inumani o degradanti, o ancora un processo iniquo ed una condanna ingiusta da parte delle autorità turche, nel caso di un suo rientro in Turchia (cfr. n. 34/13, D89, pag. 11 e D95, pag. 12; ricorso, p.to 3, pag. 7 segg.). L'autorità inferiore ha quindi a ragione negato la qualità di rifugiato al ricorrente e respinto la sua domanda d'asilo.

9. Sulla base di quanto precede, possono quindi essere lasciate aperte le questioni a sapere se la documentazione presentata dal ricorrente nel corso della procedura di prima istanza sia autentica o meno (ciò che l'autorità inferiore ha - per lo meno parzialmente - messo in discussione; cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 6 seg.), come pure se le procedure d'inchiesta aperte in Turchia siano state avviate dal ricorrente intenzionalmente - da solo o con l'aiuto di terze persone - al fine di crearsi dei motivi soggettivi ed ottenere così protezione in Svizzera, configurandosi tale procedere in un abuso di diritto (ciò che la SEM ritiene nel caso di specie, cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 5 e pag. 8; cfr. anche nello stesso senso la sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 succitata consid. 9.6).

10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

11. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12. 12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 12.2 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento ha osservato che, nel caso concreto, il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 5-9), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente negli asserti ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'insorgente (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-1633/2024 del 22 novembre 2024 consid. 8.3, D-6584/2024 del 20 novembre 2024 consid. 8.1.4). 12.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 13. 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 13.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese nonché degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. sentenze del Tribunale D-6584/2024 del 20 novembre 2024 consid. 8.2.2, D-7095/2024 del 20 novembre 2024 consid. 9.3.1; sentenza di riferimento E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3 e sentenza coordinata E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13 con ulteriori rif. cit.). Inoltre, il Tribunale, nella sua sentenza di riferimento E-1308/2023 del 19 marzo 2024, è giunto alla conclusione che non vi sia da riconoscere una generale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici regioni della Turchia interessate dal terremoto del febbraio 2023. La situazione di richiedenti l'asilo che provengono da tali regioni, andrà esaminata in ogni caso specifico (cfr. sentenza di riferimento E-1308/2023 precitata consid. 11.2 seg.). 13.3 Il ricorrente proviene da un villaggio sito nella provincia di C._______ (cfr. n. 34/13, D66 segg., pag. 9), provincia che è stata toccata fortemente dal terremoto del febbraio del 2023. Tuttavia, dalle sue dichiarazioni si evince come l'abitazione nella quale viveva con la moglie ed i figli, i genitori, il fratello e la sorella maggiore, esista ancora. Invero risulta come i predetti parenti vivano ancora nel medesimo villaggio (cfr. ibidem, D23, pag. 5; D72 segg., pag. 10). Inoltre, l'insorgente ha dichiarato che la sua famiglia starebbe economicamente bene, avendo (...), queste ultime che (...) (cfr. ibidem, D79 seg., pag. 10). Altresì egli avrebbe finito le scuole (...) ed avrebbe un'ampia esperienza professionale quale (...) (cfr. ibidem, D76 segg., pag. 10). Nel suo Paese d'origine, dispone inoltre - oltreché dei parenti succitati - anche di cugini paterni che vivrebbero ad G._______, presso i quali in passato aveva già soggiornato (cfr. ibidem, D66 pag. 9; D69 segg., pag. 9 seg.). In proposito, occorre rilevare come seppure d'un canto egli abbia sostenuto che, a seguito della procedura d'inchiesta, tutti i suoi parenti avrebbero interrotto i rapporti con lui (cfr. ibidem, D23, pag. 4; D64, pag. 9); tuttavia d'altro canto è palese dai suoi asserti come tali suoi affermazioni risultino contraddittorie con le notizie ed i contatti che egli ha tutt'ora con almeno alcuni membri della sua famiglia (cfr. ibidem, D23, pag. 5; D54 segg., pag. 8 e D89, pag. 11). Pertanto, a fronte di quanto precede, egli nel caso di ritorno nel suo Paese d'origine, potrà contare su una rete sociale, la quale potrà senz'altro aiutarlo, in caso di necessità per i suoi bisogni essenziali. Altresì, i problemi psicologici e di memoria che egli ha addotto dinnanzi all'autorità inferiore (cfr. ibidem, D4 segg., pag. 2), non sono mai stati supportati da documentazione medica. Tuttavia gli stessi, come pure l'ipertensione arteriosa per la quale egli starebbe assumendo un medicamento (cfr. ibidem, D5 e D10, pag. 2; n. 26/2, 27/2 e 28/2), non risultano essere di una gravità tale da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento secondo la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Rispettivamente, non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti che possono essere proseguiti unicamente in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). Inoltre, se egli dovesse necessitare in futuro di cure mediche, anche dal profilo psichiatrico, lui potrà senz'altro ottenerle in Turchia, Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. sentenza del Tribunale D-4042/2024 del 16 ottobre 2024 consid. 9 con ulteriori rif. cit.). Visto quanto precede, il ricorrente poi sarà senz'altro in grado di riprendere la sua attività lavorativa come (...) in breve tempo, non essendoci dei problemi di salute che lo renderebbero inabile al lavoro. Pertanto, in una valutazione d'insieme, si giunge alla conclusione che nel caso di un ritorno dell'insorgente in patria, egli non si ritroverà, per dei motivi individuali di natura economica, sociale o medica, in una situazione d'emergenza esistenziale. 13.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

14. In ultima analisi, nemmeno sussistono degli impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

15. Ne discende che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria all'interessato, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

16. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 14 agosto 2024.

18. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 14 agosto 2024.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: