Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) maggio 2024. A.b Il (…) luglio 2024 egli è stato sentito, nell’ambito di una prima audi- zione, riguardo ai suoi motivi d’asilo. Quest’ultima è stata poi completata con l’audizione tenutasi il (…) settembre 2024. Nel predetto contesto il richiedente ha, in sostanza e per quanto qui di ri- lievo, dichiarato che la sua famiglia sarebbe stata sempre perseguitata e conosciuta dalle autorità turche. Invero, allorché egli avrebbe avuto (…) anni, nel (…), dei soldati turchi avrebbero sparato contro la loro casa, (…). A causa di tale attacco, il fratello maggiore B._______ si sarebbe recato in montagna nel (…) e sarebbe deceduto nel (…). Nel (…), vi sarebbe stata un’altra sparatoria contro la loro casa da parte delle autorità turche, con (…). Nel (…) sarebbe stato avviato un procedimento contro la sua famiglia da parte del (…), in quanto ritenevano che il fratello B._______ avesse (…). A loro volta, la sua famiglia avrebbe avviato una procedura contro il (…), a causa dell’uccisione del predetto fratello. Tuttavia, tali procedure sa- rebbero state chiuse, in quanto essendo la persona accusata (ovvero suo fratello) deceduta, la richiesta di risarcimento sarebbe stata ritirata. L’inte- ressato, insieme ad un fratello, avrebbe pubblicato nei social media dei lavori a favore della protezione dei valori e delle arti del popolo armeno e curdo. Tuttavia, per tali attività, egli assieme al fratello sarebbero stati por- tati alla stazione della gendarmeria, picchiati ed accusati di essere spie degli armeni. Dal periodo in cui avrebbe frequentato l’università, l’interes- sato avrebbe inoltre partecipato attivamente alle manifestazioni ed alle at- tività del partito HDP (acronimo in italiano di: Partito Democratico dei Po- poli), non essendone però membro ufficiale. Durante delle manifestazioni di protesta e delle marce alle quali avrebbe partecipato dopo il (…), egli sarebbe stato più volte picchiato dalla polizia ed in un’occasione avrebbe riportato pure la rottura del naso. Nel (…), una sua cugina, C._______, sarebbe deceduta ad D._______ combattendo contro l’ISIS. Nel (…), il ri- chiedente sarebbe stato licenziato dal suo posto di lavoro presso (…) senza alcuna motivazione. A seguito di una procedura da lui aperta contro il suo licenziamento, la (…) gli avrebbe dato ragione, e avrebbe così potuto essere reintegrato nel suo posto di lavoro nell’(…) del (…). Nel (…) egli si sarebbe recato a E._______ per partecipare assieme al fratello F._______ ai lavori per le elezioni comunali durante una settimana. Tornato ad G._______ il (…), in aeroporto, sarebbe stato trattenuto in una cella dalla
D-5949/2024 Pagina 3 polizia, interrogato ed accusato di aver portato il pane nei villaggi e di aver aiutato il PKK (acronimo in italiano per: Partito dei Lavoratori del Kurdistan). Lo avrebbero anche questionato circa il fratello H._______ che si trove- rebbe attualmente in Svizzera (cfr. dossier della SEM N […]), nonché gli avrebbero chiesto di collaborare con loro, minacciandolo altrimenti di morte e della stessa fine del fratello maggiore B._______. In seguito sarebbe stato rilasciato. Il (…) egli sarebbe stato convocato presso la direzione di polizia provinciale di I._______, G._______, dove gli sarebbe stata seque- strata la sua tessera di lavoro presso (…). Il medesimo giorno, sarebbe stato licenziato per la seconda volta dal suo posto di lavoro. A seguito di ciò, iniziando ad avere paura e dopo aver parlato con il suo avvocato turco ed alcuni suoi amici del partito, si sarebbe nascosto per (…) o (…) giorni ad G._______, prima di espatriare illegalmente dal suo Paese d’origine il (…). Dopo il suo espatrio, le autorità turche avrebbero aperto due procedi- menti d’indagine nei suoi confronti, a causa di sue condivisioni sui social media, per i reati d’insulto al Presidente della Repubblica e di offesa alla Repubblica. Nel caso di un suo rientro in Turchia, egli teme di essere arre- stato, processato e condannato a dieci o quindici anni di reclusione, non- ché di essere ucciso. A.c A comprova della sua identità e delle sue dichiarazioni, il richiedente ha presentato, nel corso della procedura d’istruzione dinanzi alla SEM, l’ori- ginale della sua carta d’identità, nonché i seguenti documenti in copia: lo scritto del 24 giugno 2024 dell’avvocato turco J._______; lo scritto (non da- tato) degli avvocati J._______ e K._______; la procura conferita dall’inte- ressato agli avvocati precitati del 18 maggio 2024; lo scritto del Partito dell’Uguaglianza e della Democrazia dei Popoli (DEM) del 4 giugno 2024; diversi articoli di giornale relativi a famigliari dell’interessato; tre stampe di fotografie; la comunicazione del (…) dell’(…) del (…); la decisione dell’(…) dell’(…); la decisione incidentale del (…) del (…), (…); il documento di no- tifica e verbale di ricezione; la schermata video di SMS ricevuti dall’interes- sato da parte delle assicurazioni sociali; stampe di diverse condivisioni del richiedente su (…); il rapporto d’indagine del (…) della polizia provinciale di L._______; il verbale di colloquio della polizia di L._______ con il procu- ratore pubblico del (…); il verbale di colloquio tra le forze dell’ordine e il procuratore pubblico del (…); il rapporto di trasmissione della (…) di L._______ alla Procura generale di L._______ del (…); e la decisione di competenza del (…) della Procura generale di M._______. A.d Il 10 settembre 2024, l’interessato ha inoltrato all’autorità inferiore il suo parere in merito al progetto di decisione negativo della SEM del 9 set- tembre 2024.
D-5949/2024 Pagina 4 B. Tramite la decisione dell’11 settembre 2024 – notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-28/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, ed ha altresì pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del pre- detto provvedimento. C. L’interessato ha impugnato la succitata decisione con ricorso del 20 set- tembre 2024 (cfr. risultanze processuali), al Tribunale amministrativo fede- rale (di seguito: il Tribunale), proponendone l’annullamento, ed a titolo prin- cipale ha chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In primo subordine, ha invece postulato che gli sia concessa l’ammissione provvisoria in Svizzera, ed in secondo subordine, che gli atti siano restituiti alla SEM per complemento istruttorio e per un nuovo esame delle sue allegazioni in procedura ampliata. Contestual- mente, ha presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, “anche in considerazione della minore età del ricorrente” (cfr. con- clusioni ricorsuali, cifra 5, pag. 13 del ricorso). Al ricorso, sono stati an- nessi, oltre alla copia della decisione impugnata, i seguenti documenti, in copia: lo scritto dell’avvocato J._______ del 16 settembre 2024 in turco con la relativa scheda descrittiva/di traduzione allegata; gli F2 dell’11 set- tembre 2024 rispettivamente del 17 settembre 2024 inerenti allo stato di salute psichico del ricorrente (già nel frattempo assunti agli atti della SEM sub n. 31/2 rispettivamente n. 32/2). D. Nella sua decisione incidentale del 3 ottobre 2024, il Tribunale ha dapprima concluso come il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. In seguito, osservando nei suoi considerandi che nel caso concreto il ricorrente non risulta essere minorenne, e che quindi egli non possa prevalersi di giurisprudenza afferente invece ai minori d’età per essere esonerato dall’anticipo sulle presumibili spese proces- suali, come argomentato e concluso nel suo ricorso, nonché che le censure ricorsuali sembrano prive di probabilità di successo, il giudice istruttore in- caricato della pratica, ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria parziale del ricorrente, invitandolo parimenti a versare, entro il 14 ottobre 2024, un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.–. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dall’insorgente in data 11 ottobre 2024 (cfr. risultanze processuali).
D-5949/2024 Pagina 5 E. Con scritto del 14 ottobre 2024, il ricorrente ha osservato come avrebbe provveduto al pagamento dell’anticipo spese richiesto l’11 ottobre 2024, al- legando a comprova la ricevuta di pagamento postale. F. Tramite la missiva del 14 novembre 2024, il ricorrente ha inoltrato al Tribu- nale dell’ulteriore documentazione, e meglio: il rapporto di trasmissione della polizia della provincia di L._______ alla Procura di L._______ del (…) (già trasmesso dall’insorgente nell’ambito della procedura dinanzi all’auto- rità di prima istanza, cfr. sub mezzo di prova [di seguito: MdP] n. 16); lo scritto del (…) della Procura di M._______ alla polizia di provincia di G._______; la decisione di unione del (…) della Procura di M._______; e il piano dei medicamenti prescritti all’insorgente del 5 novembre 2024. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, in particolare la diversa docu- mentazione medica presente agli atti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto l’insorgente versato tempestivamente l’anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 3 ottobre 2024. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
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E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 4.1 Nel ricorso, in secondo subordine, viene sollevato l’accertamento in- completo ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti della causa da parte della SEM (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), nonché un difetto di motivazione della decisione avversata (per l’obbligo di motivazione cfr. DTF 136 I 229 con- sid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2), conte- stualmente alla trattazione erronea della stessa nella procedura celere in- vece che in quella ampliata, provocando anche una lesione del diritto alla difesa del ricorrente. Tali censure sono respinte per i motivi seguenti.
E. 4.2 Concernente lo smistamento tra la procedura celere ai sensi dell’art. 26c LAsi e la procedura ampliata di cui all’art. 26d LAsi, il Tribunale si è già espresso in merito nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale, per i suoi principi, si può quindi senz’altro rinviare per ulteriori dettagli. Inoltre, nella medesima sentenza, il Tribunale ha statuito come non vi sia alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d’asilo nella procedura celere o in quella ampliata (cfr. DTAF 2020 VI/5 con- sid. 9.2).
E. 4.3 Venendo alla presente disamina, l’autorità inferiore ha ritenuto di trat- tare la medesima in procedura celere. Procedere che il Tribunale non può che avallare. Invero, la SEM, sebbene tra la presentazione della domanda d’asilo dell’insorgente – intervenuta il (…) maggio 2024 – e l’audizione del (…) luglio 2024 ai sensi dell’art. 26 cpv. 3 LAsi (cfr. n. 14/12), abbia fatto trascorrere più dei 21 giorni prescritti d’ordine per tale passo procedurale (art. 26 cpv. 1 LAsi), ha tuttavia proceduto quanto prima all’audizione sui motivi d’asilo dell’insorgente il (…) settembre 2024 (cfr. n. 22/10) – a com- plemento della precedente – nonché all’emanazione della decisione avver- sata nei termini previsti legalmente (art. 26c LAsi e art. 37 cpv. 2 LAsi). Al contrario di quanto sostenuto nel ricorso dall’insorgente, il Tribunale ritiene che l’autorità inferiore non aveva alcun obbligo di attendere gli eventuali ulteriori sviluppi, del tutto ipotetici, delle due inchieste a suo carico in Turchia, e quindi pure di eventuale ulteriore documentazione che egli
D-5949/2024 Pagina 7 avrebbe potuto produrre in causa. Difatti egli, nel corso della sua audizione sui motivi d’asilo, ha osservato di aver già consegnato tutta la documenta- zione in suo possesso (cfr. n. 22/10, D5, pag. 2) e né in tale contesto né nel ricorso, lui ha concretamente menzionato quali documenti intendesse ancora produrre. L’autorità inferiore, nella decisione avversata, ha del resto formulato, in un apprezzamento anticipato delle prove, le sue conclusioni anche circa l’eventualità della presenza di un mandato d’accompagna- mento coattivo spiccato nei suoi confronti, come pure della possibilità che egli venga interrogato al suo ritorno in Turchia (cfr. p.to II, pag. 7 seg. della decisione impugnata), dimostrando quindi di aver preso in considerazione anche tali asserti dell’insorgente, per addivenire alle sue conclusioni. Pe- raltro, nella decisione avversata, la SEM ha espresso a sufficienza – ed anche se indirettamente – i motivi per i quali non avrebbe trasferito il caso alla procedura ampliata, anche a seguito del parere e della proposta ivi contenuta in tal senso (cfr. p.to II, pag. 6 segg.). Il ricorrente ha del resto avuto ampia possibilità di presentare tutta la sua documentazione, di cui sarebbe entrato in possesso soltanto dopo l’emissione della decisione av- versata, nonché le sue argomentazioni in proposito, con il ricorso, sufficien- temente corposo, o successivamente in fase ricorsuale. Visto quanto pre- cede, non si ravvede dunque nella trattazione del suo caso in procedura celere, invece che in quella ampliata, alcuna violazione del suo diritto alla difesa. Inoltre, a differenza di quanto motivato dall’insorgente nel suo gra- vame (cfr. ricorso, pag. 10), si evince dalla decisione avversata, come l’au- torità sindacata abbia tenuto conto per la sua definizione del suo stato di salute presente prima dell’emissione del provvedimento impugnato (cfr. p.to III, pag. 9 della decisione avversata). L’autorità inferiore si è inoltre in particolare espressa riguardo alle possibilità di cura presenti in Turchia per tutte le malattie. Che poi, in concomitanza con la data d’emissione della decisione avversata o a seguito della stessa, il ricorrente abbia effettuato delle ulteriori visite mediche dove è stata confermata la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, e richiesto la presa in carico psicologica oltreché psichiatrica dello stesso (cfr. n. 31/2, 32/2, 33/2 e 34/3), nonché è stata posta la diagnosi di deficit da vitamina D (cfr. n. 33/2), con la prescrizione di un trattamento medicamentoso, non risultano all’evidenza circostanze violanti per la SEM il suo obbligo inquisitorio o il suo dovere di motivazione.
E. 4.4 Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale non vede quindi come il caso dovesse essere attribuito alla procedura ampliata, in particolare per attendere la produzione di ulteriore supposta documentazione futura da parte del ricorrente, disponendo la SEM, al momento dell’emissione della decisione impugnata, di tutti gli elementi rilevanti per la causa per determi- narsi con cognizione di causa, come è il caso pure per lo scrivente
D-5949/2024 Pagina 8 Tribunale. Per il resto, la decisione impugnata risulta essere sufficiente- mente motivata. Le censure formali mosse dal ricorrente al provvedimento sindacato, devono quindi essere respinte. Di conseguenza, non esiste al- cun motivo per annullare la decisione e restituire gli atti alla SEM, come richiesto in secondo subordine nel ricorso dall’insorgente.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.
E. 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
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E. 6.1 In primo luogo il ricorrente si prevale di un timore fondato di essere arrestato, incarcerato ed ucciso in caso di ritorno in patria, a causa delle due procedure d’inchiesta che sarebbero state aperte nei suoi confronti dalle autorità turche in esito a delle sue condivisioni nei social media per i reati di: insulto al Presidente della Repubblica turca ai sensi dell’art. 299 Codice penale turco e di offesa al popolo turco, alla Repubblica, alle istitu- zioni e agli organi dello Stato secondo l’art. 301 Codice penale turco (cfr.
n. 22/10, D9 segg., pag. 3; MdP n. 13-17).
E. 6.2.1 Ora, con le sue argomentazioni ricorsuali, l’insorgente non è in grado di far giungere il Tribunale ad un’altra conclusione rispetto a quella esposta dalla SEM nella decisione impugnata, che non ritiene che l’apertura delle predette procedure d’inchiesta, siano dei motivi sufficienti per riconoscere al ricorrente la qualità di rifugiato. Innanzitutto, si osserva come il Tribunale, nella sua recente sentenza coor- dinata E-4103/2024 dell’8 novembre 2024, sia giunto alla conclusione che il solo fatto che in Turchia vengano condotte delle procedure d’inchiesta statali per i reati di offesa al Presidente della Repubblica turca e/o per pro- paganda per l’organizzazione terroristica – anche combinati – contro una persona, non sono sufficienti per il riconoscimento di un timore fondato di subire, con probabilità preponderante e in un prossimo futuro, delle perse- cuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza coordinata precitata consid. 8, ed in particolare i consid. 8.7.3 e 8.8). Nella stessa sentenza, il Tribunale ha altresì statuito che occorre esaminare nel singolo caso se, a causa delle procedure concrete condotte, vi siano indizi per la persona in- teressata di subire una persecuzione collegata ad un politmalus individuale (cfr. per la nozione di politmalus, le sue possibili tre costellazioni enunciate nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), oppure se vi siano motivi che potreb- bero condurre, nel caso concreto, ad una lunga pena detentiva. Fattori di rischio in tal senso risulterebbero segnatamente essere – accanto al nu- mero delle procedure d’inchiesta pendenti – delle precedenti condanne, così come un profilo politico esposto della persona interessata, o ancora indizi particolari derivanti dall’espressione dei contenuti nei social media nelle circostanze concrete (cfr. sentenza coordinata E-4103/2024 precitata consid. 8.7.4). Altresì, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, un or- dine di comparizione, non risulta essere ancora indizio di un rischio siste- matico di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo (cfr. sentenze del Tribunale E-4313/2024 del 19 novembre 2024 consid. 5, E-3879/2024 del 10 luglio 2024, pag. 5). Peraltro in Svizzera, negli ultimi tempi, è stata
D-5949/2024 Pagina 10 più volta riportata dai media la notizia di pratiche d’abuso da parte di richie- denti l’asilo turchi, nell’ambito delle procedure d’asilo svizzere. In tal senso, si può partire dal presupposto che anche i tribunali turchi siano a cono- scenza di tale problematica, ovvero che alcuni dei loro connazionali, a se- guito dell’espatrio, si attivino nei social media e prendano parte a delle ma- nifestazioni di stampo politico nel Paese che li accoglie, per potersi creare dei vantaggi nella procedura d’asilo con lo scopo di assicurarsi un diritto di soggiorno nell’Europa occidentale (cfr. sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 precitata consid. 8.7.5).
E. 6.2.2 Tornando alla presente disamina, sia dalle allegazioni del ricorrente sia dalla documentazione agli atti, risulta che le due inchieste aperte in Turchia nei suoi confronti, si trovano ancora ad uno stadio iniziale, essendo che le stesse sono tutt’ora nella fase d’indagine, senza che sia stata intra- presa ancora alcuna azione legale concreta contro di lui (cfr. n. 22/10, D6 segg., pag. 2 segg.; D41 seg., pag. 8; MdP n. 13-17). Anche se il Tribunale ritenesse veritiero che contro il ricorrente sarebbe stato emanato un man- dato di accompagnamento coattivo, come sostenuto dall’avvocato turco dell’insorgente nella sua lettera del 24 giugno 2024 (cfr. MdP n. 1) o in quella annessa al ricorso del 16 settembre 2024, o ancora dal ricorrente anche nel gravame, allo stato attuale degli atti, rimane comunque del tutto aperto il loro esito. Difatti, per i suddetti reati, non si sa all’ora attuale se la procura pubblica promuoverà effettivamente l’accusa contro di lui e se delle procedure giudiziarie verranno realmente aperte nei suoi confronti. Altresì, del tutto aperti rimangono i loro eventuali esiti, ovvero a sapere se il giudice competente riterrà fondate le accuse mosse contro di lui, se poi egli nel seguito (a causa di motivi rilevanti per l’asilo) verrà veramente condannato a delle pene (d’intensità rilevante ai sensi dell’asilo), nonché se tali deci- sioni verranno effettivamente confermate dalle istanze ricorsuali turche (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-4042/2024 del 16 ottobre 2024 con- sid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Il Tribunale ha difatti già più volte riconosciuto nella sua giurisprudenza come la possibilità per delle inchieste condotte per delitti simili, di sfociare in una reale condanna penale della persona interessata, siano molto basse, rispettivamente basse (cfr. sentenza coor- dinata del Tribunale E-4103/2024 precitata consid. 8.3 seg. e consid. 9.2). Sulla scorta di quanto precede, non si può quindi seguire il ricorrente, lad- dove nel suo ricorso ritiene che: “[…] le condanne risulterebbero comunque nel casellario giudiziario […] e sarebbero per lui una macchia indelebile […]” (cfr. ricorso, pag. 8), in quanto non soltanto che egli venga condan- nato, ma anche che si proceda realmente in giustizia contro di lui, riman- gono delle mere supposizioni di parte, non fondate su alcun elemento con- creto e circostanziato.
D-5949/2024 Pagina 11
E. 6.2.3 Altresì, come osservato a ragione dall’autorità sindacata nella deci- sione impugnata (cfr. p.to II, pag. 5), dalle condivisioni e dai messaggi che egli ha pubblicato nei social media, si rilevano anche delle frasi ingiuriose, offensive e minacciose nei confronti in particolare del Presidente N._______ come pure verso il (…) O._______ (cfr. MdP n. 12-17). In tali circostanze, ed a differenza di quanto tenta di spiegare il ricorrente nel suo gravame (cfr. ricorso, pag. 10), l’apertura di procedure d’inchiesta contro di lui ai sensi degli art. 299 e 301 cpv. 1 del Codice penale turco, non possono essere ritenute, sin dall’inizio, come illegittime (cfr. nello stesso senso la sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 precitata consid. 9.3). Su tale punto, si rileva come al contrario di quanto da lui motivato nel ricorso (cfr. pag. 10) – ed anche se con dei titoli del reato differenti – l’azione pe- nale in relazione ai suoi messaggi e contenuti pubblicati nei social media, potrebbe pure essere legittima anche dal profilo del diritto svizzero (ad esempio per dichiarazioni potenzialmente diffamatorie o ingiuriose; cfr. sentenza del Tribunale D-7274/2023 del 19 agosto 2024 consid. 5.2.3 con ulteriori rif. cit.).
E. 6.2.4 Peraltro le condivisioni sui social media, che sono oggetto delle due procedure d’inchiesta succitate, risultano essere tutte successive all’espa- trio del ricorrente dalla Turchia, come pure le indagini eseguite dalle auto- rità turche (cfr. MdP n. 12-17; scritto della Procura di M._______ del […] e decisione di unione del […] della Procura di M._______). Pertanto, anche fosse ritenuto verosimile che l’insorgente abbia effettuato delle condivisioni sui social media di contenuto politico e di critica del governo turco anche prima del suo espatrio, come da lui soltanto allegato (cfr. n. 22/10, D14 segg., pag. 4 seg.), ma mai provato con elementi concreti e fondati, il Tri- bunale ritiene che prima del suo espatrio per le predette condivisioni egli non fosse in alcun modo entrato nel mirino delle autorità turche. Ciò che è dimostrato anche dal fatto che prima del suo espatrio il ricorrente non è mai stato oggetto di procedure d’inchiesta nei suoi confronti (cfr. n. 22/10, D15, pag. 4). Anzi, ha potuto in particolare laurearsi in (…) ed esercitare, dal (…) del (…) al (…) del (…) ed ancora dall’(…) del (…) al (…) del (…), fino a (…) giorni prima dell’espatrio, l’attività di (…) presso (…) (cfr.
n. 14/12, D10 segg., pag. 3 seg.). Per di più, si osserva come dai docu- menti presentati, i messaggi e contenuti pubblicati, riguardano un periodo di tempo limitato – ovvero tutti concentrati nel (…) dell’anno (…) – con un numero relativamente basso di visualizzazioni, di messaggi di risposta e di “like” (cfr. MdP n. 12-17). Ne discende quindi che il suo impegno politico dopo il suo espatrio – con le varie condivisioni effettuate – non appare pa- lesemente l’espressione o la continuazione di una convinzione o di un
D-5949/2024 Pagina 12 orientamento già esistente in patria (cfr. art. 3 cpv. 4 LAsi). Tutto ciò, non dovrebbe sfuggire neppure alle autorità penali o giudiziarie turche.
E. 6.3 In secondo luogo, l’insorgente non presenta alcun fattore di rischio par- ticolare, che possa far ritenere che egli possa subire un politmalus a causa delle procedure d’inchiesta condotte nei suoi confronti, nel caso dovesse rientrare nel suo Paese d’origine.
E. 6.3.1 Innanzitutto, concernente le attività politiche che egli avrebbe svolto in patria a favore del partito HDP, vi è luogo di constatare che l’insorgente non ha mai occupato una posizione o una funzione particolare o di rilievo in seno allo stesso, non essendone peraltro neppure membro ufficiale (cfr.
n. 14/12, D49 segg., pag. 9). Invero egli non ha dimostrato o reso verosi- mile di essersi particolarmente esposto effettuando delle attività d’informa- zione nei villaggi per i cittadini durante le elezioni comunali del (…), o an- cora per aver partecipato ai festeggiamenti del Newroz, alle feste del 1° maggio, o ancora a proteste e marce varie (cfr. n. 14/12, D49 segg., pag. 9). Il fatto che egli sarebbe stato picchiato diverse volte durante delle manifestazioni di protesta e delle marce dalla polizia, in modo del tutto ge- nerale come altri partecipanti alle stesse, senza subire ulteriori conse- guenze dal profilo giudiziario (cfr. n. 14/12, D52 segg., pag. 9 seg.), risul- tano essere delle circostanze che possono essere assimilabili a delle ves- sazioni ed ingiustizie alle quali vanno incontro in modo generale persone di etnia curda in Turchia, ma che non raggiungono l’intensità sufficiente per rappresentare una persecuzione determinate ai sensi dell’art. 3 LAsi. An- che il fermo e l’interrogatorio che il ricorrente avrebbe subito all’aeroporto di G._______ il (…), anche se dal profilo soggettivo potrebbe essere com- prensibile che abbia instillato un certo timore nel ricorrente di subire delle persecuzioni da parte delle autorità turche, viste le minacce di morte e le pressioni perché egli collaborasse con loro alle quali sarebbe stato con- frontato in tale contesto da parte di (…) agenti (cfr. n. 14/12, D46 segg., pag. 8 seg.; n. 22/10, D22, pag. 5); tuttavia dal profilo oggettivo non risulta essere di sufficiente intensità perché possa essere riconosciuto al mede- simo episodio una qualche rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi. Invero, a se- guito del medesimo interrogatorio, il ricorrente è stato rilasciato senza ul- teriori conseguenze di particolare rilievo nei suoi confronti. Lo stesso evento risulta quindi essere circoscritto ad un unico episodio e concluso. Lo scritto del partito DEM del 4 giugno 2024 (cfr. MdP n. 4), non modifica in alcun modo le predette conclusioni, in quanto non soltanto risulta essere un documento di parte, bensì contiene pure delle incoerenze rispetto a quanto dichiarato dall’insorgente, segnatamente che a causa della sua par- tecipazione alle attività elettorali del (…), egli sarebbe stato “ripetutamente
D-5949/2024 Pagina 13 preso in custodia cautelare dalla polizia e sottoposto a maltrattamenti”. Ciò che non corrisponde a quanto invece asserito dall’insorgente, che ha par- lato di un unico episodio d’arresto, e che ha quale conseguenza di rendere tale documento ancor meno fedefacente e di nessun valore probatorio. Che poi il ricorrente, il (…) sia stato convocato dalla polizia provinciale di G._______, che gli avrebbe in tale contesto ritirato la sua tessera di lavoro, nonché il medesimo giorno il ricorrente sarebbe stato licenziato dal suo posto di lavoro presso (…), non risultano essere delle circostanze che fac- ciano ritenere fondato, con verosimiglianza preponderante ed in un futuro prossimo, il rischio per il ricorrente di subire delle persecuzioni determinanti ai sensi dell’asilo da parte delle autorità turche. Invero, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente anche nel suo gravame (cfr. ricorso, pag. 10), a seguito del suo primo licenziamento presso (…), egli aveva po- tuto impugnare tale licenziamento ed in ultima istanza gli era stata data ragione, con la conseguenza che era stato reintegrato a partire dall’(…) del (…) nel posto lavorativo precedente. Nel frattempo, egli aveva comunque potuto reperire un’attività lucrativa in un’altra (…). Fra l’altro dai documenti presentati dall’insorgente, si rileva come anche contro la decisione che egli ha ricevuto il (…) di non rinnovare la sua tessera di (…) e del permesso di lavoro (cfr. MdP n. 10), egli avrebbe potuto intentare un procedimento giu- diziario, se riteneva che il medesimo licenziamento intervenuto il (…) fosse illecito, come già fatto positivamente per il precedente. Il fatto poi che in un SMS ricevuto da parte dell’assicurazione sociale del suo ultimo datore di lavoro, sarebbe stato indicato il codice 27 (cfr. MdP n. 11; n. 14/12, D55 segg., pag. 10; n. 22/10, D35 segg., pag. 7), non è atto a provare in alcun modo, né a rendere verosimile, che l’insorgente riscontrerebbe delle diffi- coltà insormontabili nel reperimento di un’attività lavorativa, in particolare nel settore privato, e ciò per dei motivi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Conclusione che del resto il ricorrente non sostiene neppure nelle sue di- chiarazioni, allegando soltanto che potrebbe creargli dei “problemi nei miei confronti e non potrei trovare facilmente lavoro né nel settore privato e nemmeno in quello statale” (cfr. n. 22/10, D35, pag. 7). Fra l’altro, in punto al suo licenziamento, egli ha più volte sottolineato come i motivi che lo avrebbero condotto all’espatrio, non siano dovuti in alcun modo al suo li- cenziamento o alle limitazioni sociali ed economiche che quest’ultimo gli avrebbe imposto (cfr. n. 14/12, D40, pag. 6; D42, pag. 8; D61, pag. 11), bensì sarebbe dovuto alle vessazioni che egli avrebbe subito da parte delle autorità turche per le sue attività politiche e per quelle effettuate da membri della sua famiglia (cfr. n. 14/12, D40 segg., pag. 6 segg.).
E. 6.3.2 Anche le vicende che l’interessato ha narrato che sarebbero suc- cesse nella sua vita a causa delle autorità turche, che avrebbero preso di
D-5949/2024 Pagina 14 mira la sua famiglia nucleare – ovvero segnatamente due sparatorie contro la loro casa che avrebbero portato al (…) di (…) nel (…) e nel (…), o ancora la procedura aperta nei confronti della sua famiglia nel (…) a seguito dell’(…), di cui suo fratello B._______ sarebbe stato ritenuto responsabile, oppure che durante la sepoltura del predetto fratello i soldati avrebbero puntato le armi verso la tomba, nonché che dei soldati avrebbero danneg- giato più volte la tomba del precitato fratello (cfr. n. 14/12, D41, pag. 7; D48, pag. 9; MdP n. 5) – non sono rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Invero le stesse mancano palesemente del legame di causalità temporale con l’espatrio avvenuto nel mese di (…) del (…). Inoltre, anche se le vessazioni da parte delle autorità turche a causa della loro appartenenza all’etnia curda nonché per i legami famigliari con alcuni membri che sarebbero stati dei combattenti della resistenza curda o dei dissidenti politici, fossero ef- fettivamente perdurate nel tempo, come più volte sostenuto dall’insorgente
– sebbene in modo del tutto generico e non supportato da elementi concreti e sostanziati – le stesse non possono essere qualificate d’intensità suffi- ciente per fondare un timore di persecuzione futura ai sensi dell’art. 3 LAsi. Ciò in quanto rientrano nei pregiudizi che normalmente subiscono in modo generale le persone di etnia curda in Turchia. A tal proposito occorre ancora osservare come i suoi famigliari, malgrado le supposte vessazioni e mi- nacce che avrebbero subito e che perdurerebbero ancora oggi, continuino a vivere ai loro domicili abituali in Turchia, senza aver subito dei pregiudizi materiali (ad esempio l’arresto) in tutti questi anni, anche a causa di fami- gliari combattenti – e nel frattempo deceduti – o espatriati per motivi politici. In tal senso, neppure può essere riconosciuta l’esistenza di un rischio di persecuzione riflessa (cfr. per la sua definizione la sentenza del Tribunale D-7109/2023 del 14 novembre 2024 consid. 3.5.1 con ulteriori rif. cit.) per il ricorrente, in ragione del fatto che suo fratello B._______ avrebbe com- battuto e sarebbe diventato “martire” nel (…), o ancora che una cugina (…) avrebbe combattuto contro l’ISIS e sarebbe stata uccisa nel (…), o che uno zio (…) a causa delle attività politiche sarebbe stato incarcerato per molti anni (cfr. n. 14/12, D41, pag. 7 seg.). Come difatti dichiarato dallo stesso ricorrente, tali parenti sarebbero nel frattempo deceduti, alcuni già molti anni addietro, e non si vede quindi l’interesse che avrebbero le autorità turche di perseguire il ricorrente a causa di tali legami famigliari. Per il resto, alla luce di quanto precede e come a giusta ragione osservato dalla SEM nella decisione avversata, il fatto che il fratello H._______ si trovi attual- mente in Svizzera quale richiedente l’asilo non giustifica una valutazione diversa. Invero, anche in considerazione della storia famigliare e degli aspetti comuni del vissuto dei fratelli, l’esame del Tribunale si basa sull’in- sieme degli elementi presenti all’incarto per ogni singola procedura.
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E. 6.3.3 Sulla scorta di quanto precede, si osserva come le ricerche che avrebbero svolto – e svolgerebbero tutt’ora regolarmente (secondo lo scritto dell’avvocato turco del ricorrente del 16 settembre 2024 prodotto con il ricorso) – le autorità di polizia presso il domicilio dei suoi genitori e di altri famigliari, dopo il suo espatrio, in quanto circostanze riportategli da terze persone o evincibili da dichiarazioni di terzi (cfr. MdP n. 2 e scritto dell’avvocato turco del ricorrente del 16 settembre 2024), risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio se- condo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è suffi- ciente per stabilire un fondato timore di persecuzioni). Ciò, a prescindere dalla tardività o meno di tali asserti. Inoltre, il ricorrente non ha riportato di ulteriori conseguenze concrete che i detti supposti atti da parte di membri della polizia o della gendarmeria avrebbero avuto nei suoi confronti o in quelli dei suoi famigliari, che continuerebbero a risiedere ai loro rispettivi domicili. Infine, per quanto dalla documentazione presentata non si possa effettivamente escludere che vi siano state delle visite di polizia presso le abitazioni dei suoi famigliari, a seguito dell’apertura delle inchieste a suo carico, la ripetitività e quanto sarebbe capitato in tali contesti, non sono stati resi verosimili dal ricorrente, con elementi concreti e circostanziati.
E. 6.4 Alla luce di tutto quanto precede, occorre constatare che il ricorrente non è riuscito nell’intento di provare, o per lo meno di rendere verosimile con probabilità preponderante, che egli, nel caso di un suo ritorno in patria possa avere il timore di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. In tal senso, non può quindi essere dato alcun credito, perlomeno dal profilo oggettivo, ai timori da lui espressi nell’ambito dell’audizione federale e rei- terati anche nel ricorso, in relazione al fatto che in caso di un suo rientro in Turchia egli verrebbe arrestato, processato e condannato ad una lunga pena detentiva, o ancora che egli subirebbe dei trattamenti inumani o de- gradanti o degli atti di tortura, o addirittura la morte, da parte delle autorità turche nell’eventualità di un arresto o di una detenzione. L’autorità inferiore ha quindi a ragione negato la qualità di rifugiato al predetto e respinto la sua domanda d’asilo. Altresì, sulla scorta di quanto precede, una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, come solleva il ricorrente nel gravame (cfr. ricorso, pag. 10), non può essergli riconosciuta sulla base delle dichiarazioni irrilevanti ed inverosimili da lui rese.
E. 6.5 Sulla base di quanto sopra considerato, possono quindi essere lasciate aperte le questioni a sapere se la documentazione presentata dal ricor- rente nel corso della procedura di prima istanza e con il ricorso a supporto dell’apertura delle inchieste penali a suo carico, sia autentica o meno;
D-5949/2024 Pagina 16 come pure se le precitate procedure d’inchiesta siano state avviate dal ri- corrente intenzionalmente – da solo o con l’aiuto di terze persone – al fine di crearsi dei motivi soggettivi ed ottenere così protezione in Svizzera, con- figurandosi tale procedere in un abuso di diritto (cfr. anche nello stesso senso la sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 precitata con- sid. 9.6).
E. 7 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 8 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adem- pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvi- soria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 9.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giu- risprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate- ria d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 9.2 Innanzitutto, a ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento ha os- servato che, nel caso concreto, il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le per- sone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili né agli atti all’inserto né negli asserti ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: CAT) nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti
D-5949/2024 Pagina 17 dell’uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo vigente in Turchia, non risulta es- sere ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione dell’insorgente (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-1633/2024 del 22 novembre 2024 consid. 8.3, D-6584/2024 del 20 novembre 2024 consid. 8.1.4).
E. 9.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso la Tur- chia risulta essere ammissibile ai sensi delle norme internazionali applica- bili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 10.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
E. 10.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scon- tri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in di- verse province del sud-est del Paese nonché degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all’etnia curda (cfr. sentenze del Tribunale E-2796/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 8.2, D-6584/2024 del 20 novembre 2024 consid. 8.2.2; sentenza coordinata E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 13 con ulteriori rif. cit.). Inoltre, l’interessato proviene da P._______, G._______, sito nella provincia di G._______, regione che non è stata toccata direttamente dai terremoti oc- corsi in Turchia nel febbraio 2023, e la sua famiglia nucleare vive invece a L._______ E._______, sito nella provincia di L._______, pure regione non interessata dai predetti terremoti (cfr. per la lista delle regioni turche inte- ressate dai predetti sismi la sentenza del Tribunale E-2552/2024 del 27 maggio 2024 consid. 9.3.3).
E. 10.3 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile all’incarto alcun elemento dal quale si possa dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta del ricorrente. A tal propo- sito, v’è infatti da rimarcare come l’interessato è ancora giovane, senza carico famigliare e dispone di una buona formazione, essendosi in partico- lare laureato in (…) all’(…) di Q._______, nonché di esperienza
D-5949/2024 Pagina 18 professionale quale (…) (cfr. n. 14/12, D10 segg., pag. 3 seg.). Nel suo Paese d’origine, egli dispone inoltre di una nutrita rete famigliare – in par- ticolare i suoi genitori nonché dei fratelli, che vivrebbero a L._______ E._______ rispettivamente ad G._______, con i quali risulta essere in con- tatto regolare (cfr. n. 14/12, D20 segg., pag. 4) – sulla quale potrà senz’al- tro contare, nel caso di necessità, per i suoi bisogni essenziali. Riguardo alle censure sollevate nel ricorso dall’insorgente, in punto alle difficoltà che egli riscontrerebbe nel suo Paese d’origine a causa dei licenziamenti già ivi occorsi, come pure che non potrebbe fare affidamento sulla sua famiglia, in quanto alcuni membri sarebbero attivisti politici (cfr. ricorso, pag. 11), le stesse non sono in grado di modificare le conclusioni del Tribunale già pre- cedentemente esposte in proposito (cfr. supra consid. 6.3.1-6.3.3).
E. 10.4 Rimane ancora da esaminare se dei motivi medici siano suscettibili di rendere l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente inesigibile. Ora, sia dagli atti all’inserto, sia dalla documentazione prodotta dall’interessato in fase ricorsuale, risulta che egli soffre attualmente di un disturbo post- traumatico da stress per il quale è stato preso in carico con delle visite psichiatriche e psicologiche, nonché gli è stato prescritto un trattamento medicamentoso (cfr. n. 17/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/3 ed il piano dei medica- menti del 5 novembre 2024 annesso allo scritto del ricorrente del 14 no- vembre 2024). Altresì, un bilancio internistico è risultato nella norma, come pure una visita oftalmologica ha escluso la diagnosi di glaucoma, impo- stando tuttavia un trattamento con Optava gocce oculari nonché la prescri- zione di occhiali da vista (cfr. n. 26/4 e 31/2). Recentemente poi, a causa di una diagnosi da deficit di Vitamina D, gli è stato prescritto un trattamento a base della medesima vitamina (cfr. n. 33/2 e il piano dei medicamenti del 5 novembre 2024 annesso allo scritto del ricorrente del 14 novem- bre 2024). Tali problematiche mediche, pur non sminuendole, non sono classificabili come di una gravità tale secondo la giurisprudenza topica resa in materia, che farebbe concludere per l’inesigibilità del suo allontana- mento verso la Turchia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Inoltre, i trattamenti e le cure mediche a lui necessarie, anche dal profilo psichiatrico e psicologico, potranno senz’altro essere proseguite in Turchia, Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equi- parabile agli standard europei.
E. 10.5 Pertanto, in una valutazione d’insieme, si giunge alla conclusione che nel caso di un ritorno dell’insorgente in patria, egli non si ritroverà, per dei
D-5949/2024 Pagina 19 motivi individuali di natura economica, sociale o medica, in una situazione d’emergenza esistenziale. L’esecuzione dell’allontanamento, risulta quindi essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 11 Nemmeno sussistono in specie degli impedimenti dal profilo della possibi- lità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente – il quale di- spone di una carta d’identità originale tutt’ora valida (cfr. MdP n. 1) – potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 con- sid. 12).
E. 12 Ne discende che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata, e la concessione di un’am- missione provvisoria all’interessato, come concluso in primo subordine nel ricorso dall’insorgente, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).
E. 13 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprez- zamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censura- bile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguente- mente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 14 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo, versato l’11 ottobre 2024.
E. 15 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-5949/2024 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato l’11 otto- bre 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5949/2024 Sentenza del 24 febbraio 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Giulia Marelli, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, rappresentato da Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM dell'11 settembre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2024. A.b Il (...) luglio 2024 egli è stato sentito, nell'ambito di una prima audizione, riguardo ai suoi motivi d'asilo. Quest'ultima è stata poi completata con l'audizione tenutasi il (...) settembre 2024. Nel predetto contesto il richiedente ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, dichiarato che la sua famiglia sarebbe stata sempre perseguitata e conosciuta dalle autorità turche. Invero, allorché egli avrebbe avuto (...) anni, nel (...), dei soldati turchi avrebbero sparato contro la loro casa, (...). A causa di tale attacco, il fratello maggiore B._______ si sarebbe recato in montagna nel (...) e sarebbe deceduto nel (...). Nel (...), vi sarebbe stata un'altra sparatoria contro la loro casa da parte delle autorità turche, con (...). Nel (...) sarebbe stato avviato un procedimento contro la sua famiglia da parte del (...), in quanto ritenevano che il fratello B._______ avesse (...). A loro volta, la sua famiglia avrebbe avviato una procedura contro il (...), a causa dell'uccisione del predetto fratello. Tuttavia, tali procedure sarebbero state chiuse, in quanto essendo la persona accusata (ovvero suo fratello) deceduta, la richiesta di risarcimento sarebbe stata ritirata. L'interessato, insieme ad un fratello, avrebbe pubblicato nei social media dei lavori a favore della protezione dei valori e delle arti del popolo armeno e curdo. Tuttavia, per tali attività, egli assieme al fratello sarebbero stati portati alla stazione della gendarmeria, picchiati ed accusati di essere spie degli armeni. Dal periodo in cui avrebbe frequentato l'università, l'interessato avrebbe inoltre partecipato attivamente alle manifestazioni ed alle attività del partito HDP (acronimo in italiano di: Partito Democratico dei Popoli), non essendone però membro ufficiale. Durante delle manifestazioni di protesta e delle marce alle quali avrebbe partecipato dopo il (...), egli sarebbe stato più volte picchiato dalla polizia ed in un'occasione avrebbe riportato pure la rottura del naso. Nel (...), una sua cugina, C._______, sarebbe deceduta ad D._______ combattendo contro l'ISIS. Nel (...), il richiedente sarebbe stato licenziato dal suo posto di lavoro presso (...) senza alcuna motivazione. A seguito di una procedura da lui aperta contro il suo licenziamento, la (...) gli avrebbe dato ragione, e avrebbe così potuto essere reintegrato nel suo posto di lavoro nell'(...) del (...). Nel (...) egli si sarebbe recato a E._______ per partecipare assieme al fratello F._______ ai lavori per le elezioni comunali durante una settimana. Tornato ad G._______ il (...), in aeroporto, sarebbe stato trattenuto in una cella dalla polizia, interrogato ed accusato di aver portato il pane nei villaggi e di aver aiutato il PKK (acronimo in italiano per: Partito dei Lavoratori del Kurdistan). Lo avrebbero anche questionato circa il fratello H._______ che si troverebbe attualmente in Svizzera (cfr. dossier della SEM N [...]), nonché gli avrebbero chiesto di collaborare con loro, minacciandolo altrimenti di morte e della stessa fine del fratello maggiore B._______. In seguito sarebbe stato rilasciato. Il (...) egli sarebbe stato convocato presso la direzione di polizia provinciale di I._______, G._______, dove gli sarebbe stata sequestrata la sua tessera di lavoro presso (...). Il medesimo giorno, sarebbe stato licenziato per la seconda volta dal suo posto di lavoro. A seguito di ciò, iniziando ad avere paura e dopo aver parlato con il suo avvocato turco ed alcuni suoi amici del partito, si sarebbe nascosto per (...) o (...) giorni ad G._______, prima di espatriare illegalmente dal suo Paese d'origine il (...). Dopo il suo espatrio, le autorità turche avrebbero aperto due procedimenti d'indagine nei suoi confronti, a causa di sue condivisioni sui social media, per i reati d'insulto al Presidente della Repubblica e di offesa alla Repubblica. Nel caso di un suo rientro in Turchia, egli teme di essere arrestato, processato e condannato a dieci o quindici anni di reclusione, nonché di essere ucciso. A.c A comprova della sua identità e delle sue dichiarazioni, il richiedente ha presentato, nel corso della procedura d'istruzione dinanzi alla SEM, l'originale della sua carta d'identità, nonché i seguenti documenti in copia: lo scritto del 24 giugno 2024 dell'avvocato turco J._______; lo scritto (non datato) degli avvocati J._______ e K._______; la procura conferita dall'interessato agli avvocati precitati del 18 maggio 2024; lo scritto del Partito dell'Uguaglianza e della Democrazia dei Popoli (DEM) del 4 giugno 2024; diversi articoli di giornale relativi a famigliari dell'interessato; tre stampe di fotografie; la comunicazione del (...) dell'(...) del (...); la decisione dell'(...) dell'(...); la decisione incidentale del (...) del (...), (...); il documento di notifica e verbale di ricezione; la schermata video di SMS ricevuti dall'interessato da parte delle assicurazioni sociali; stampe di diverse condivisioni del richiedente su (...); il rapporto d'indagine del (...) della polizia provinciale di L._______; il verbale di colloquio della polizia di L._______ con il procuratore pubblico del (...); il verbale di colloquio tra le forze dell'ordine e il procuratore pubblico del (...); il rapporto di trasmissione della (...) di L._______ alla Procura generale di L._______ del (...); e la decisione di competenza del (...) della Procura generale di M._______. A.d Il 10 settembre 2024, l'interessato ha inoltrato all'autorità inferiore il suo parere in merito al progetto di decisione negativo della SEM del 9 settembre 2024. B. Tramite la decisione dell'11 settembre 2024 - notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-28/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, ed ha altresì pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del predetto provvedimento. C. L'interessato ha impugnato la succitata decisione con ricorso del 20 settembre 2024 (cfr. risultanze processuali), al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), proponendone l'annullamento, ed a titolo principale ha chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In primo subordine, ha invece postulato che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera, ed in secondo subordine, che gli atti siano restituiti alla SEM per complemento istruttorio e per un nuovo esame delle sue allegazioni in procedura ampliata. Contestualmente, ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, "anche in considerazione della minore età del ricorrente" (cfr. conclusioni ricorsuali, cifra 5, pag. 13 del ricorso). Al ricorso, sono stati annessi, oltre alla copia della decisione impugnata, i seguenti documenti, in copia: lo scritto dell'avvocato J._______ del 16 settembre 2024 in turco con la relativa scheda descrittiva/di traduzione allegata; gli F2 dell'11 settembre 2024 rispettivamente del 17 settembre 2024 inerenti allo stato di salute psichico del ricorrente (già nel frattempo assunti agli atti della SEM sub n. 31/2 rispettivamente n. 32/2). D. Nella sua decisione incidentale del 3 ottobre 2024, il Tribunale ha dapprima concluso come il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. In seguito, osservando nei suoi considerandi che nel caso concreto il ricorrente non risulta essere minorenne, e che quindi egli non possa prevalersi di giurisprudenza afferente invece ai minori d'età per essere esonerato dall'anticipo sulle presumibili spese processuali, come argomentato e concluso nel suo ricorso, nonché che le censure ricorsuali sembrano prive di probabilità di successo, il giudice istruttore incaricato della pratica, ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria parziale del ricorrente, invitandolo parimenti a versare, entro il 14 ottobre 2024, un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.-. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dall'insorgente in data 11 ottobre 2024 (cfr. risultanze processuali). E. Con scritto del 14 ottobre 2024, il ricorrente ha osservato come avrebbe provveduto al pagamento dell'anticipo spese richiesto l'11 ottobre 2024, allegando a comprova la ricevuta di pagamento postale. F. Tramite la missiva del 14 novembre 2024, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale dell'ulteriore documentazione, e meglio: il rapporto di trasmissione della polizia della provincia di L._______ alla Procura di L._______ del (...) (già trasmesso dall'insorgente nell'ambito della procedura dinanzi all'autorità di prima istanza, cfr. sub mezzo di prova [di seguito: MdP] n. 16); lo scritto del (...) della Procura di M._______ alla polizia di provincia di G._______; la decisione di unione del (...) della Procura di M._______; e il piano dei medicamenti prescritti all'insorgente del 5 novembre 2024. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, in particolare la diversa documentazione medica presente agli atti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto l'insorgente versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 3 ottobre 2024. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie. 4. 4.1 Nel ricorso, in secondo subordine, viene sollevato l'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti della causa da parte della SEM (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), nonché un difetto di motivazione della decisione avversata (per l'obbligo di motivazione cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2), contestualmente alla trattazione erronea della stessa nella procedura celere invece che in quella ampliata, provocando anche una lesione del diritto alla difesa del ricorrente. Tali censure sono respinte per i motivi seguenti. 4.2 Concernente lo smistamento tra la procedura celere ai sensi dell'art. 26c LAsi e la procedura ampliata di cui all'art. 26d LAsi, il Tribunale si è già espresso in merito nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale, per i suoi principi, si può quindi senz'altro rinviare per ulteriori dettagli. Inoltre, nella medesima sentenza, il Tribunale ha statuito come non vi sia alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d'asilo nella procedura celere o in quella ampliata (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2). 4.3 Venendo alla presente disamina, l'autorità inferiore ha ritenuto di trattare la medesima in procedura celere. Procedere che il Tribunale non può che avallare. Invero, la SEM, sebbene tra la presentazione della domanda d'asilo dell'insorgente - intervenuta il (...) maggio 2024 - e l'audizione del (...) luglio 2024 ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 LAsi (cfr. n. 14/12), abbia fatto trascorrere più dei 21 giorni prescritti d'ordine per tale passo procedurale (art. 26 cpv. 1 LAsi), ha tuttavia proceduto quanto prima all'audizione sui motivi d'asilo dell'insorgente il (...) settembre 2024 (cfr. n. 22/10) - a complemento della precedente - nonché all'emanazione della decisione avversata nei termini previsti legalmente (art. 26c LAsi e art. 37 cpv. 2 LAsi). Al contrario di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore non aveva alcun obbligo di attendere gli eventuali ulteriori sviluppi, del tutto ipotetici, delle due inchieste a suo carico in Turchia, e quindi pure di eventuale ulteriore documentazione che egli avrebbe potuto produrre in causa. Difatti egli, nel corso della sua audizione sui motivi d'asilo, ha osservato di aver già consegnato tutta la documentazione in suo possesso (cfr. n. 22/10, D5, pag. 2) e né in tale contesto né nel ricorso, lui ha concretamente menzionato quali documenti intendesse ancora produrre. L'autorità inferiore, nella decisione avversata, ha del resto formulato, in un apprezzamento anticipato delle prove, le sue conclusioni anche circa l'eventualità della presenza di un mandato d'accompagnamento coattivo spiccato nei suoi confronti, come pure della possibilità che egli venga interrogato al suo ritorno in Turchia (cfr. p.to II, pag. 7 seg. della decisione impugnata), dimostrando quindi di aver preso in considerazione anche tali asserti dell'insorgente, per addivenire alle sue conclusioni. Peraltro, nella decisione avversata, la SEM ha espresso a sufficienza - ed anche se indirettamente - i motivi per i quali non avrebbe trasferito il caso alla procedura ampliata, anche a seguito del parere e della proposta ivi contenuta in tal senso (cfr. p.to II, pag. 6 segg.). Il ricorrente ha del resto avuto ampia possibilità di presentare tutta la sua documentazione, di cui sarebbe entrato in possesso soltanto dopo l'emissione della decisione avversata, nonché le sue argomentazioni in proposito, con il ricorso, sufficientemente corposo, o successivamente in fase ricorsuale. Visto quanto precede, non si ravvede dunque nella trattazione del suo caso in procedura celere, invece che in quella ampliata, alcuna violazione del suo diritto alla difesa. Inoltre, a differenza di quanto motivato dall'insorgente nel suo gravame (cfr. ricorso, pag. 10), si evince dalla decisione avversata, come l'autorità sindacata abbia tenuto conto per la sua definizione del suo stato di salute presente prima dell'emissione del provvedimento impugnato (cfr. p.to III, pag. 9 della decisione avversata). L'autorità inferiore si è inoltre in particolare espressa riguardo alle possibilità di cura presenti in Turchia per tutte le malattie. Che poi, in concomitanza con la data d'emissione della decisione avversata o a seguito della stessa, il ricorrente abbia effettuato delle ulteriori visite mediche dove è stata confermata la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, e richiesto la presa in carico psicologica oltreché psichiatrica dello stesso (cfr. n. 31/2, 32/2, 33/2 e 34/3), nonché è stata posta la diagnosi di deficit da vitamina D (cfr. n. 33/2), con la prescrizione di un trattamento medicamentoso, non risultano all'evidenza circostanze violanti per la SEM il suo obbligo inquisitorio o il suo dovere di motivazione. 4.4 Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale non vede quindi come il caso dovesse essere attribuito alla procedura ampliata, in particolare per attendere la produzione di ulteriore supposta documentazione futura da parte del ricorrente, disponendo la SEM, al momento dell'emissione della decisione impugnata, di tutti gli elementi rilevanti per la causa per determinarsi con cognizione di causa, come è il caso pure per lo scrivente Tribunale. Per il resto, la decisione impugnata risulta essere sufficientemente motivata. Le censure formali mosse dal ricorrente al provvedimento sindacato, devono quindi essere respinte. Di conseguenza, non esiste alcun motivo per annullare la decisione e restituire gli atti alla SEM, come richiesto in secondo subordine nel ricorso dall'insorgente. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 In primo luogo il ricorrente si prevale di un timore fondato di essere arrestato, incarcerato ed ucciso in caso di ritorno in patria, a causa delle due procedure d'inchiesta che sarebbero state aperte nei suoi confronti dalle autorità turche in esito a delle sue condivisioni nei social media per i reati di: insulto al Presidente della Repubblica turca ai sensi dell'art. 299 Codice penale turco e di offesa al popolo turco, alla Repubblica, alle istituzioni e agli organi dello Stato secondo l'art. 301 Codice penale turco (cfr. n. 22/10, D9 segg., pag. 3; MdP n. 13-17). 6.2 6.2.1 Ora, con le sue argomentazioni ricorsuali, l'insorgente non è in grado di far giungere il Tribunale ad un'altra conclusione rispetto a quella esposta dalla SEM nella decisione impugnata, che non ritiene che l'apertura delle predette procedure d'inchiesta, siano dei motivi sufficienti per riconoscere al ricorrente la qualità di rifugiato. Innanzitutto, si osserva come il Tribunale, nella sua recente sentenza coordinata E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, sia giunto alla conclusione che il solo fatto che in Turchia vengano condotte delle procedure d'inchiesta statali per i reati di offesa al Presidente della Repubblica turca e/o per propaganda per l'organizzazione terroristica - anche combinati - contro una persona, non sono sufficienti per il riconoscimento di un timore fondato di subire, con probabilità preponderante e in un prossimo futuro, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza coordinata precitata consid. 8, ed in particolare i consid. 8.7.3 e 8.8). Nella stessa sentenza, il Tribunale ha altresì statuito che occorre esaminare nel singolo caso se, a causa delle procedure concrete condotte, vi siano indizi per la persona interessata di subire una persecuzione collegata ad un politmalus individuale (cfr. per la nozione di politmalus, le sue possibili tre costellazioni enunciate nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), oppure se vi siano motivi che potrebbero condurre, nel caso concreto, ad una lunga pena detentiva. Fattori di rischio in tal senso risulterebbero segnatamente essere - accanto al numero delle procedure d'inchiesta pendenti - delle precedenti condanne, così come un profilo politico esposto della persona interessata, o ancora indizi particolari derivanti dall'espressione dei contenuti nei social media nelle circostanze concrete (cfr. sentenza coordinata E-4103/2024 precitata consid. 8.7.4). Altresì, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, un ordine di comparizione, non risulta essere ancora indizio di un rischio sistematico di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze del Tribunale E-4313/2024 del 19 novembre 2024 consid. 5, E-3879/2024 del 10 luglio 2024, pag. 5). Peraltro in Svizzera, negli ultimi tempi, è stata più volta riportata dai media la notizia di pratiche d'abuso da parte di richiedenti l'asilo turchi, nell'ambito delle procedure d'asilo svizzere. In tal senso, si può partire dal presupposto che anche i tribunali turchi siano a conoscenza di tale problematica, ovvero che alcuni dei loro connazionali, a seguito dell'espatrio, si attivino nei social media e prendano parte a delle manifestazioni di stampo politico nel Paese che li accoglie, per potersi creare dei vantaggi nella procedura d'asilo con lo scopo di assicurarsi un diritto di soggiorno nell'Europa occidentale (cfr. sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 precitata consid. 8.7.5). 6.2.2 Tornando alla presente disamina, sia dalle allegazioni del ricorrente sia dalla documentazione agli atti, risulta che le due inchieste aperte in Turchia nei suoi confronti, si trovano ancora ad uno stadio iniziale, essendo che le stesse sono tutt'ora nella fase d'indagine, senza che sia stata intrapresa ancora alcuna azione legale concreta contro di lui (cfr. n. 22/10, D6 segg., pag. 2 segg.; D41 seg., pag. 8; MdP n. 13-17). Anche se il Tribunale ritenesse veritiero che contro il ricorrente sarebbe stato emanato un mandato di accompagnamento coattivo, come sostenuto dall'avvocato turco dell'insorgente nella sua lettera del 24 giugno 2024 (cfr. MdP n. 1) o in quella annessa al ricorso del 16 settembre 2024, o ancora dal ricorrente anche nel gravame, allo stato attuale degli atti, rimane comunque del tutto aperto il loro esito. Difatti, per i suddetti reati, non si sa all'ora attuale se la procura pubblica promuoverà effettivamente l'accusa contro di lui e se delle procedure giudiziarie verranno realmente aperte nei suoi confronti. Altresì, del tutto aperti rimangono i loro eventuali esiti, ovvero a sapere se il giudice competente riterrà fondate le accuse mosse contro di lui, se poi egli nel seguito (a causa di motivi rilevanti per l'asilo) verrà veramente condannato a delle pene (d'intensità rilevante ai sensi dell'asilo), nonché se tali decisioni verranno effettivamente confermate dalle istanze ricorsuali turche (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-4042/2024 del 16 ottobre 2024 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Il Tribunale ha difatti già più volte riconosciuto nella sua giurisprudenza come la possibilità per delle inchieste condotte per delitti simili, di sfociare in una reale condanna penale della persona interessata, siano molto basse, rispettivamente basse (cfr. sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 precitata consid. 8.3 seg. e consid. 9.2). Sulla scorta di quanto precede, non si può quindi seguire il ricorrente, laddove nel suo ricorso ritiene che: "[...] le condanne risulterebbero comunque nel casellario giudiziario [...] e sarebbero per lui una macchia indelebile [...]" (cfr. ricorso, pag. 8), in quanto non soltanto che egli venga condannato, ma anche che si proceda realmente in giustizia contro di lui, rimangono delle mere supposizioni di parte, non fondate su alcun elemento concreto e circostanziato. 6.2.3 Altresì, come osservato a ragione dall'autorità sindacata nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 5), dalle condivisioni e dai messaggi che egli ha pubblicato nei social media, si rilevano anche delle frasi ingiuriose, offensive e minacciose nei confronti in particolare del Presidente N._______ come pure verso il (...) O._______ (cfr. MdP n. 12-17). In tali circostanze, ed a differenza di quanto tenta di spiegare il ricorrente nel suo gravame (cfr. ricorso, pag. 10), l'apertura di procedure d'inchiesta contro di lui ai sensi degli art. 299 e 301 cpv. 1 del Codice penale turco, non possono essere ritenute, sin dall'inizio, come illegittime (cfr. nello stesso senso la sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 precitata consid. 9.3). Su tale punto, si rileva come al contrario di quanto da lui motivato nel ricorso (cfr. pag. 10) - ed anche se con dei titoli del reato differenti - l'azione penale in relazione ai suoi messaggi e contenuti pubblicati nei social media, potrebbe pure essere legittima anche dal profilo del diritto svizzero (ad esempio per dichiarazioni potenzialmente diffamatorie o ingiuriose; cfr. sentenza del Tribunale D-7274/2023 del 19 agosto 2024 consid. 5.2.3 con ulteriori rif. cit.). 6.2.4 Peraltro le condivisioni sui social media, che sono oggetto delle due procedure d'inchiesta succitate, risultano essere tutte successive all'espatrio del ricorrente dalla Turchia, come pure le indagini eseguite dalle autorità turche (cfr. MdP n. 12-17; scritto della Procura di M._______ del [...] e decisione di unione del [...] della Procura di M._______). Pertanto, anche fosse ritenuto verosimile che l'insorgente abbia effettuato delle condivisioni sui social media di contenuto politico e di critica del governo turco anche prima del suo espatrio, come da lui soltanto allegato (cfr. n. 22/10, D14 segg., pag. 4 seg.), ma mai provato con elementi concreti e fondati, il Tribunale ritiene che prima del suo espatrio per le predette condivisioni egli non fosse in alcun modo entrato nel mirino delle autorità turche. Ciò che è dimostrato anche dal fatto che prima del suo espatrio il ricorrente non è mai stato oggetto di procedure d'inchiesta nei suoi confronti (cfr. n. 22/10, D15, pag. 4). Anzi, ha potuto in particolare laurearsi in (...) ed esercitare, dal (...) del (...) al (...) del (...) ed ancora dall'(...) del (...) al (...) del (...), fino a (...) giorni prima dell'espatrio, l'attività di (...) presso (...) (cfr. n. 14/12, D10 segg., pag. 3 seg.). Per di più, si osserva come dai documenti presentati, i messaggi e contenuti pubblicati, riguardano un periodo di tempo limitato - ovvero tutti concentrati nel (...) dell'anno (...) - con un numero relativamente basso di visualizzazioni, di messaggi di risposta e di "like" (cfr. MdP n. 12-17). Ne discende quindi che il suo impegno politico dopo il suo espatrio - con le varie condivisioni effettuate - non appare palesemente l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già esistente in patria (cfr. art. 3 cpv. 4 LAsi). Tutto ciò, non dovrebbe sfuggire neppure alle autorità penali o giudiziarie turche. 6.3 In secondo luogo, l'insorgente non presenta alcun fattore di rischio particolare, che possa far ritenere che egli possa subire un politmalus a causa delle procedure d'inchiesta condotte nei suoi confronti, nel caso dovesse rientrare nel suo Paese d'origine. 6.3.1 Innanzitutto, concernente le attività politiche che egli avrebbe svolto in patria a favore del partito HDP, vi è luogo di constatare che l'insorgente non ha mai occupato una posizione o una funzione particolare o di rilievo in seno allo stesso, non essendone peraltro neppure membro ufficiale (cfr. n. 14/12, D49 segg., pag. 9). Invero egli non ha dimostrato o reso verosimile di essersi particolarmente esposto effettuando delle attività d'informazione nei villaggi per i cittadini durante le elezioni comunali del (...), o ancora per aver partecipato ai festeggiamenti del Newroz, alle feste del 1° maggio, o ancora a proteste e marce varie (cfr. n. 14/12, D49 segg., pag. 9). Il fatto che egli sarebbe stato picchiato diverse volte durante delle manifestazioni di protesta e delle marce dalla polizia, in modo del tutto generale come altri partecipanti alle stesse, senza subire ulteriori conseguenze dal profilo giudiziario (cfr. n. 14/12, D52 segg., pag. 9 seg.), risultano essere delle circostanze che possono essere assimilabili a delle vessazioni ed ingiustizie alle quali vanno incontro in modo generale persone di etnia curda in Turchia, ma che non raggiungono l'intensità sufficiente per rappresentare una persecuzione determinate ai sensi dell'art. 3 LAsi. Anche il fermo e l'interrogatorio che il ricorrente avrebbe subito all'aeroporto di G._______ il (...), anche se dal profilo soggettivo potrebbe essere comprensibile che abbia instillato un certo timore nel ricorrente di subire delle persecuzioni da parte delle autorità turche, viste le minacce di morte e le pressioni perché egli collaborasse con loro alle quali sarebbe stato confrontato in tale contesto da parte di (...) agenti (cfr. n. 14/12, D46 segg., pag. 8 seg.; n. 22/10, D22, pag. 5); tuttavia dal profilo oggettivo non risulta essere di sufficiente intensità perché possa essere riconosciuto al medesimo episodio una qualche rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, a seguito del medesimo interrogatorio, il ricorrente è stato rilasciato senza ulteriori conseguenze di particolare rilievo nei suoi confronti. Lo stesso evento risulta quindi essere circoscritto ad un unico episodio e concluso. Lo scritto del partito DEM del 4 giugno 2024 (cfr. MdP n. 4), non modifica in alcun modo le predette conclusioni, in quanto non soltanto risulta essere un documento di parte, bensì contiene pure delle incoerenze rispetto a quanto dichiarato dall'insorgente, segnatamente che a causa della sua partecipazione alle attività elettorali del (...), egli sarebbe stato "ripetutamente preso in custodia cautelare dalla polizia e sottoposto a maltrattamenti". Ciò che non corrisponde a quanto invece asserito dall'insorgente, che ha parlato di un unico episodio d'arresto, e che ha quale conseguenza di rendere tale documento ancor meno fedefacente e di nessun valore probatorio. Che poi il ricorrente, il (...) sia stato convocato dalla polizia provinciale di G._______, che gli avrebbe in tale contesto ritirato la sua tessera di lavoro, nonché il medesimo giorno il ricorrente sarebbe stato licenziato dal suo posto di lavoro presso (...), non risultano essere delle circostanze che facciano ritenere fondato, con verosimiglianza preponderante ed in un futuro prossimo, il rischio per il ricorrente di subire delle persecuzioni determinanti ai sensi dell'asilo da parte delle autorità turche. Invero, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente anche nel suo gravame (cfr. ricorso, pag. 10), a seguito del suo primo licenziamento presso (...), egli aveva potuto impugnare tale licenziamento ed in ultima istanza gli era stata data ragione, con la conseguenza che era stato reintegrato a partire dall'(...) del (...) nel posto lavorativo precedente. Nel frattempo, egli aveva comunque potuto reperire un'attività lucrativa in un'altra (...). Fra l'altro dai documenti presentati dall'insorgente, si rileva come anche contro la decisione che egli ha ricevuto il (...) di non rinnovare la sua tessera di (...) e del permesso di lavoro (cfr. MdP n. 10), egli avrebbe potuto intentare un procedimento giudiziario, se riteneva che il medesimo licenziamento intervenuto il (...) fosse illecito, come già fatto positivamente per il precedente. Il fatto poi che in un SMS ricevuto da parte dell'assicurazione sociale del suo ultimo datore di lavoro, sarebbe stato indicato il codice 27 (cfr. MdP n. 11; n. 14/12, D55 segg., pag. 10; n. 22/10, D35 segg., pag. 7), non è atto a provare in alcun modo, né a rendere verosimile, che l'insorgente riscontrerebbe delle difficoltà insormontabili nel reperimento di un'attività lavorativa, in particolare nel settore privato, e ciò per dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Conclusione che del resto il ricorrente non sostiene neppure nelle sue dichiarazioni, allegando soltanto che potrebbe creargli dei "problemi nei miei confronti e non potrei trovare facilmente lavoro né nel settore privato e nemmeno in quello statale" (cfr. n. 22/10, D35, pag. 7). Fra l'altro, in punto al suo licenziamento, egli ha più volte sottolineato come i motivi che lo avrebbero condotto all'espatrio, non siano dovuti in alcun modo al suo licenziamento o alle limitazioni sociali ed economiche che quest'ultimo gli avrebbe imposto (cfr. n. 14/12, D40, pag. 6; D42, pag. 8; D61, pag. 11), bensì sarebbe dovuto alle vessazioni che egli avrebbe subito da parte delle autorità turche per le sue attività politiche e per quelle effettuate da membri della sua famiglia (cfr. n. 14/12, D40 segg., pag. 6 segg.). 6.3.2 Anche le vicende che l'interessato ha narrato che sarebbero successe nella sua vita a causa delle autorità turche, che avrebbero preso di mira la sua famiglia nucleare - ovvero segnatamente due sparatorie contro la loro casa che avrebbero portato al (...) di (...) nel (...) e nel (...), o ancora la procedura aperta nei confronti della sua famiglia nel (...) a seguito dell'(...), di cui suo fratello B._______ sarebbe stato ritenuto responsabile, oppure che durante la sepoltura del predetto fratello i soldati avrebbero puntato le armi verso la tomba, nonché che dei soldati avrebbero danneggiato più volte la tomba del precitato fratello (cfr. n. 14/12, D41, pag. 7; D48, pag. 9; MdP n. 5) - non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero le stesse mancano palesemente del legame di causalità temporale con l'espatrio avvenuto nel mese di (...) del (...). Inoltre, anche se le vessazioni da parte delle autorità turche a causa della loro appartenenza all'etnia curda nonché per i legami famigliari con alcuni membri che sarebbero stati dei combattenti della resistenza curda o dei dissidenti politici, fossero effettivamente perdurate nel tempo, come più volte sostenuto dall'insorgente - sebbene in modo del tutto generico e non supportato da elementi concreti e sostanziati - le stesse non possono essere qualificate d'intensità sufficiente per fondare un timore di persecuzione futura ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ciò in quanto rientrano nei pregiudizi che normalmente subiscono in modo generale le persone di etnia curda in Turchia. A tal proposito occorre ancora osservare come i suoi famigliari, malgrado le supposte vessazioni e minacce che avrebbero subito e che perdurerebbero ancora oggi, continuino a vivere ai loro domicili abituali in Turchia, senza aver subito dei pregiudizi materiali (ad esempio l'arresto) in tutti questi anni, anche a causa di famigliari combattenti - e nel frattempo deceduti - o espatriati per motivi politici. In tal senso, neppure può essere riconosciuta l'esistenza di un rischio di persecuzione riflessa (cfr. per la sua definizione la sentenza del Tribunale D-7109/2023 del 14 novembre 2024 consid. 3.5.1 con ulteriori rif. cit.) per il ricorrente, in ragione del fatto che suo fratello B._______ avrebbe combattuto e sarebbe diventato "martire" nel (...), o ancora che una cugina (...) avrebbe combattuto contro l'ISIS e sarebbe stata uccisa nel (...), o che uno zio (...) a causa delle attività politiche sarebbe stato incarcerato per molti anni (cfr. n. 14/12, D41, pag. 7 seg.). Come difatti dichiarato dallo stesso ricorrente, tali parenti sarebbero nel frattempo deceduti, alcuni già molti anni addietro, e non si vede quindi l'interesse che avrebbero le autorità turche di perseguire il ricorrente a causa di tali legami famigliari. Per il resto, alla luce di quanto precede e come a giusta ragione osservato dalla SEM nella decisione avversata, il fatto che il fratello H._______ si trovi attualmente in Svizzera quale richiedente l'asilo non giustifica una valutazione diversa. Invero, anche in considerazione della storia famigliare e degli aspetti comuni del vissuto dei fratelli, l'esame del Tribunale si basa sull'insieme degli elementi presenti all'incarto per ogni singola procedura. 6.3.3 Sulla scorta di quanto precede, si osserva come le ricerche che avrebbero svolto - e svolgerebbero tutt'ora regolarmente (secondo lo scritto dell'avvocato turco del ricorrente del 16 settembre 2024 prodotto con il ricorso) - le autorità di polizia presso il domicilio dei suoi genitori e di altri famigliari, dopo il suo espatrio, in quanto circostanze riportategli da terze persone o evincibili da dichiarazioni di terzi (cfr. MdP n. 2 e scritto dell'avvocato turco del ricorrente del 16 settembre 2024), risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzioni). Ciò, a prescindere dalla tardività o meno di tali asserti. Inoltre, il ricorrente non ha riportato di ulteriori conseguenze concrete che i detti supposti atti da parte di membri della polizia o della gendarmeria avrebbero avuto nei suoi confronti o in quelli dei suoi famigliari, che continuerebbero a risiedere ai loro rispettivi domicili. Infine, per quanto dalla documentazione presentata non si possa effettivamente escludere che vi siano state delle visite di polizia presso le abitazioni dei suoi famigliari, a seguito dell'apertura delle inchieste a suo carico, la ripetitività e quanto sarebbe capitato in tali contesti, non sono stati resi verosimili dal ricorrente, con elementi concreti e circostanziati. 6.4 Alla luce di tutto quanto precede, occorre constatare che il ricorrente non è riuscito nell'intento di provare, o per lo meno di rendere verosimile con probabilità preponderante, che egli, nel caso di un suo ritorno in patria possa avere il timore di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. In tal senso, non può quindi essere dato alcun credito, perlomeno dal profilo oggettivo, ai timori da lui espressi nell'ambito dell'audizione federale e reiterati anche nel ricorso, in relazione al fatto che in caso di un suo rientro in Turchia egli verrebbe arrestato, processato e condannato ad una lunga pena detentiva, o ancora che egli subirebbe dei trattamenti inumani o degradanti o degli atti di tortura, o addirittura la morte, da parte delle autorità turche nell'eventualità di un arresto o di una detenzione. L'autorità inferiore ha quindi a ragione negato la qualità di rifugiato al predetto e respinto la sua domanda d'asilo. Altresì, sulla scorta di quanto precede, una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, come solleva il ricorrente nel gravame (cfr. ricorso, pag. 10), non può essergli riconosciuta sulla base delle dichiarazioni irrilevanti ed inverosimili da lui rese. 6.5 Sulla base di quanto sopra considerato, possono quindi essere lasciate aperte le questioni a sapere se la documentazione presentata dal ricorrente nel corso della procedura di prima istanza e con il ricorso a supporto dell'apertura delle inchieste penali a suo carico, sia autentica o meno; come pure se le precitate procedure d'inchiesta siano state avviate dal ricorrente intenzionalmente - da solo o con l'aiuto di terze persone - al fine di crearsi dei motivi soggettivi ed ottenere così protezione in Svizzera, configurandosi tale procedere in un abuso di diritto (cfr. anche nello stesso senso la sentenza coordinata del Tribunale E-4103/2024 precitata consid. 9.6).
7. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
8. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 9.2 Innanzitutto, a ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento ha osservato che, nel caso concreto, il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili né agli atti all'inserto né negli asserti ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: CAT) nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'insorgente (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-1633/2024 del 22 novembre 2024 consid. 8.3, D-6584/2024 del 20 novembre 2024 consid. 8.1.4). 9.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile ai sensi delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese nonché degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. sentenze del Tribunale E-2796/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 8.2, D-6584/2024 del 20 novembre 2024 consid. 8.2.2; sentenza coordinata E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13 con ulteriori rif. cit.). Inoltre, l'interessato proviene da P._______, G._______, sito nella provincia di G._______, regione che non è stata toccata direttamente dai terremoti occorsi in Turchia nel febbraio 2023, e la sua famiglia nucleare vive invece a L._______ E._______, sito nella provincia di L._______, pure regione non interessata dai predetti terremoti (cfr. per la lista delle regioni turche interessate dai predetti sismi la sentenza del Tribunale E-2552/2024 del 27 maggio 2024 consid. 9.3.3). 10.3 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile all'incarto alcun elemento dal quale si possa dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta del ricorrente. A tal proposito, v'è infatti da rimarcare come l'interessato è ancora giovane, senza carico famigliare e dispone di una buona formazione, essendosi in particolare laureato in (...) all'(...) di Q._______, nonché di esperienza professionale quale (...) (cfr. n. 14/12, D10 segg., pag. 3 seg.). Nel suo Paese d'origine, egli dispone inoltre di una nutrita rete famigliare - in particolare i suoi genitori nonché dei fratelli, che vivrebbero a L._______ E._______ rispettivamente ad G._______, con i quali risulta essere in contatto regolare (cfr. n. 14/12, D20 segg., pag. 4) - sulla quale potrà senz'altro contare, nel caso di necessità, per i suoi bisogni essenziali. Riguardo alle censure sollevate nel ricorso dall'insorgente, in punto alle difficoltà che egli riscontrerebbe nel suo Paese d'origine a causa dei licenziamenti già ivi occorsi, come pure che non potrebbe fare affidamento sulla sua famiglia, in quanto alcuni membri sarebbero attivisti politici (cfr. ricorso, pag. 11), le stesse non sono in grado di modificare le conclusioni del Tribunale già precedentemente esposte in proposito (cfr. supra consid. 6.3.1-6.3.3). 10.4 Rimane ancora da esaminare se dei motivi medici siano suscettibili di rendere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente inesigibile. Ora, sia dagli atti all'inserto, sia dalla documentazione prodotta dall'interessato in fase ricorsuale, risulta che egli soffre attualmente di un disturbo post-traumatico da stress per il quale è stato preso in carico con delle visite psichiatriche e psicologiche, nonché gli è stato prescritto un trattamento medicamentoso (cfr. n. 17/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/3 ed il piano dei medicamenti del 5 novembre 2024 annesso allo scritto del ricorrente del 14 novembre 2024). Altresì, un bilancio internistico è risultato nella norma, come pure una visita oftalmologica ha escluso la diagnosi di glaucoma, impostando tuttavia un trattamento con Optava gocce oculari nonché la prescrizione di occhiali da vista (cfr. n. 26/4 e 31/2). Recentemente poi, a causa di una diagnosi da deficit di Vitamina D, gli è stato prescritto un trattamento a base della medesima vitamina (cfr. n. 33/2 e il piano dei medicamenti del 5 novembre 2024 annesso allo scritto del ricorrente del 14 novembre 2024). Tali problematiche mediche, pur non sminuendole, non sono classificabili come di una gravità tale secondo la giurisprudenza topica resa in materia, che farebbe concludere per l'inesigibilità del suo allontanamento verso la Turchia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Inoltre, i trattamenti e le cure mediche a lui necessarie, anche dal profilo psichiatrico e psicologico, potranno senz'altro essere proseguite in Turchia, Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei. 10.5 Pertanto, in una valutazione d'insieme, si giunge alla conclusione che nel caso di un ritorno dell'insorgente in patria, egli non si ritroverà, per dei motivi individuali di natura economica, sociale o medica, in una situazione d'emergenza esistenziale. L'esecuzione dell'allontanamento, risulta quindi essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
11. Nemmeno sussistono in specie degli impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente - il quale dispone di una carta d'identità originale tutt'ora valida (cfr. MdP n. 1) - potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
12. Ne discende che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria all'interessato, come concluso in primo subordine nel ricorso dall'insorgente, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).
13. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo, versato l'11 ottobre 2024.
15. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato l'11 ottobre 2024.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: