Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) marzo 2023. A.b Il (…) ottobre 2023 il richiedente è stato sentito nell’ambito di un’audi- zione in particolare riguardo ai suoi motivi d’asilo. Nel corso della stessa egli ha, in sunto e per quanto qui rilevante, dichiarato di essere originario di B._______. Dal (…) in poi, avrebbe partecipato a riunioni, manifestazioni ed eventi vari del settore giovanile dell’HDP (acronimo in italiano per: Par- tito Democratico dei Popoli), del quale sarebbe anche stato membro. Nel (…), durante una marcia di protesta alla quale avrebbe preso parte, sa- rebbe stato picchiato da poliziotti intervenuti, ammanettato e trattenuto in custodia cautelare durante una notte, dove lo avrebbero pure schiaffeg- giato. In un’altra occasione, durante una manifestazione, la polizia interve- nuta lo avrebbe picchiato. In seguito, avrebbe iniziato a (…) quale (…), con il quale avrebbe organizzato anche dei (…) con il settore giovanile dell’HDP, (…), il cui ricavato sarebbe stato donato alle famiglie delle vittime di guerra o a bambini bisognosi. Egli avrebbe condiviso tali sue attività an- che sui social media. A causa del (…) che egli avrebbe (…), si sarebbe iniziato a dire di lui che era affiliato del PKK (acronimo in italiano per: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) o dell’YPG (acronimo in italiano per: Unità di Protezione Popolare), malgrado egli non avrebbe (avuto) alcun rapporto con il PKK. In due occasioni degli agenti di polizia sarebbero intervenuti e avrebbero (…) a causa (…). Il (…), un amico poliziotto, gli avrebbe riportato come sarebbe stata aperta una procedura d’inchiesta a suo carico, e sa- rebbe stata spiccata una decisione di accompagnamento coattivo nei suoi confronti il (…), mostrandogli una foto del portale (…). A causa di ciò, egli avrebbe deciso di espatriare e, il (…), in aereo, avrebbe lasciato il suolo turco. A seguito del suo espatrio, nell’(…) del 2023, vi sarebbe stata un’ir- ruzione con perquisizione da parte della polizia turca a casa sua. Inoltre, in un’occasione, (…) poliziotti in civile avrebbero minacciato suo padre. Nel caso di un ritorno in patria, egli teme di essere arrestato, incarcerato, o addirittura torturato o ucciso dalle autorità turche. A.c A supporto della sua identità e dei suoi asserti, egli ha depositato agli atti, l’originale della sua carta d’identità, ed in copia i seguenti documenti: - Formulario denunce via posta elettronica del (…) (cfr. nei mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1); - Denuncia alla procura generale di C._______ del (…) (cfr. MdP n. 2);
D-4042/2024 Pagina 3 - Rapporto d’indagine del (…) (cfr. MdP n. 3); - Distribuzione della denuncia della polizia del governatorato provinciale di B._______ del (…) (cfr. MdP n. 4); - Scritto dell’ufficio inchieste reati di terrorismo, contrabbando, narcotica, finanziari e criminalità organizzata (di seguito solo: ufficio inchieste reati di terrorismo) della procura generale all’(…) del (…) (cfr. MdP n. 5); - Scritto della polizia del governatorato distrettuale di C._______ all’uffi- cio inchieste reati di terrorismo dell’(…) (cfr. MdP n. 6); - Verbale d’indagine open source del (…) (cfr. MdP n. 7); - Verbale d’inchiesta dell’(…) (cfr. MdP n. 8); - Richiesta di mandato di accompagnamento coattivo della procura ge- nerale di C._______ del (…) (cfr. MdP n. 9); - Altra decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi di C._______, (…), del (…) (cfr. MdP n. 10); - Mandato di accompagnamento coattivo del giudice dei provvedimenti coercitivi di C._______, (…), del (…) (cfr. MdP n. 11); - Decisione di abbandono della procura generale di C._______ del (…) (cfr. MdP n. 12); - Rapporto di trasmissione alla procura generale di B._______ del (…) (cfr. MdP n. 13); - Decisione di separazione della procura generale dell’ufficio reati di ter- rorismo e criminalità organizzata della procura generale di B._______ del (…) (cfr. MdP n. 14); - Stampe di schermate video delle condivisioni del richiedente su (…) (cfr. MdP n. 15); - Carta d’identità della persona che ha denunciato il richiedente (cfr. MdP
n. 16); - Istanza di divorzio presentata dalla moglie del richiedente del (…) (cfr. MdP n. 17); - Lettera del sedicente legale turco dell’interessato del 5 gennaio 2024 (cfr. MdP n. 18). B. Tramite la decisione del 27 maggio 2024 – notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-38/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, altresì pronun- ciandone l’allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del predetto prov- vedimento. C. L’interessato ha impugnato la suddetta decisione con ricorso del 26 giu- gno 2024 (cfr. risultanze processuali), in lingua tedesca, al Tribunale
D-4042/2024 Pagina 4 amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), proponendone l’annulla- mento ed in via principale chiedendo il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell’asilo. A titolo eventuale, ha postulato la conces- sione dell’ammissione provvisoria, per inammissibilità, inesigibilità ed im- possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; e a titolo ancora più even- tuale, ha chiesto il rinvio degli atti all’autorità inferiore. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio. Al ricorso sono stati annessi quali nuovi documenti: l’attestazione d’indi- genza del 19 giugno 2024 e una pennetta USB contenente due video. D. Nella sua decisione incidentale del 3 luglio 2024, il Tribunale ha dapprima statuito che il procedimento si svolge in italiano, ha poi osservato che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la sua istanza di assistenza giudiziaria to- tale, invitandolo a versare, entro il 18 luglio 2024, un anticipo sulle presu- mibili spese processuali di CHF 750.–. Anticipo che è stato corrisposto tem- pestivamente dall’insorgente il 15 luglio 2024 (cfr. risultanze processuali). E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto l’insorgente versato tempestivamente l’anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 3 luglio 2024. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
D-4042/2024 Pagina 5
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 4.1 Nella propria decisione, l’autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni rese dall’insorgente come irrilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Invero i contatti che avrebbe avuto con le autorità turche, sa- rebbero stati degli episodi sporadici e non gli avrebbero causato gravi con- seguenze. Considerate poi le sue attività per il partito HDP, non sarebbe possibile escludere che gli episodi da lui invocati non si siano effettiva- mente prodotti, malgrado il predetto partito fosse legale. Tuttavia, il fatto che lui abbia svolto le attività allegate a favore dell’HDP e che le autorità si siano interessate a lui, non basterebbe per ammettere l’esistenza di un ti- more fondato di subire una persecuzione determinante in materia d’asilo. Dalle sue allegazioni emergerebbe come lui non occupava una posizione importante in seno al partito tale da esporlo ad una simile persecuzione. In tali circostanze, non sarebbe quindi probabile che i suoi timori di essere arrestato, torturato o addirittura ucciso si concretizzino. Concernente poi la procedura d’istruzione che sarebbe stata avviata contro di lui dalle autorità penali turche per propaganda per un’organizzazione terroristica, dapprima la SEM ha denotato che i documenti prodotti, non contenendo alcuna indi- cazione di natura materiale e limitandosi a riprendere degli elementi di composizione standard, sarebbero facilmente falsificabili e avrebbero un valore probatorio limitato. L’autorità inferiore ha quindi concluso che la que- stione dell’autenticità dei documenti giudiziari prodotti potesse essere la- sciata, in specie, aperta. Ha poi osservato che dai documenti depositati si evincerebbe come, ad oggi, non sarebbe stata intrapresa alcuna azione legale nei suoi confronti, malgrado l’apertura della procedura d’istruzione.
D-4042/2024 Pagina 6 Inoltre, il mandato d’accompagnamento e di citazione a comparire, sarebbe stato emesso ai fini d’interrogatorio, e poi al suo rilascio. Pertanto, sarebbe altamente improbabile che in Turchia egli rischi di essere l’oggetto, in un futuro prossimo, di misure di persecuzione determinanti ai sensi dell’asilo. Inoltre, visto le tempistiche di pubblicazione dei suoi post su (…), il loro contenuto e la loro poca popolarità, nonché le dichiarazioni contraddittorie da lui rese circa il mandato di accompagnamento spiccato nei suoi con- fronti, le predette circostanze sarebbero atte a rendere molto verosimile l’orchestrazione da parte sua di tali eventi, con lo scopo di crearsi dei motivi d’asilo soggettivi. Manovra che sarebbe qualificabile quale abuso di diritto, e per questo egli avrebbe accettato manifestamente e consapevolmente di dover affrontare possibili inconvenienti nel caso di un ritorno in Turchia. Infine, le accuse mosse nei suoi confronti, non sarebbero manifestamente infondate ed il perseguimento penale dei contenuti da lui pubblicati sarebbe legittimo in base allo Stato di diritto.
E. 4.2 Dal canto suo, l’insorgente nel suo memoriale ricorsuale, contesta di aver iniziato le procedure d’inchiesta rispettivamente di aver falsificato i do- cumenti delle procedure aperte a suo carico in Turchia. L’autenticità degli stessi, sarebbe provata anche dai due video prodotti con il ricorso, che sarebbero stati registrati dal suo avvocato turco, allorché sarebbe entrato nel suo (…). Inoltre egli ritiene, al contrario della SEM, che il mandato d’ar- resto spiccato nei suoi confronti, nella realtà turca comporterebbe l’audi- zione e poi la detenzione diretta. Altresì, come altri membri della sua fami- glia – tra i quali dei (…) che avrebbero ottenuto per gli stessi motivi un permesso in Svizzera – sarebbe dovuto fuggire dal suo Paese d’origine, dove sarebbe stato politicamente attivo. Infine, egli contesta la posizione espressa nella decisione avversata, allorché la SEM gli imputa di aver ap- provato la violenza tramite le sue pubblicazioni nei social media. Invero, egli appoggerebbe il fatto che ci si batterebbe, ma non che si uccidano delle persone. Egli sarebbe un (…) nel suo Paese, e soltanto per il fatto di (…), verrebbe subito additato come una persona che appoggia il terrori- smo.
E. 5 Preliminarmente si osserva come la conclusione ricorsuale in secondo su- bordine di ritrasmissione degli atti alla SEM, si limita alla motivazione che la vera minaccia che ci sarebbe nei confronti del ricorrente, non sarebbe stata sufficientemente tenuta in considerazione dall’autorità inferiore (cfr. p.to 3, pag. 4 del ricorso). Tale allegazione generica, e non meglio preci- sata, non soltanto si scontra con la motivazione chiara e completa su tutti gli elementi determinanti per la causa espressi nella decisione avversata
D-4042/2024 Pagina 7 dalla SEM (cfr. p.to II, pag. 4 segg. e p.to III, pag. 8 seg. della decisione impugnata), bensì è pure in realtà diretta contro l’apprezzamento svolto dall’autorità inferiore in specie. Pertanto, riguardando una questione di me- rito, e non formale, il Tribunale la considererà nel prosieguo. Non ravve- dendo quindi il Tribunale agli atti, e per i motivi che verranno esposti di seguito, alcun motivo per una cassazione della decisione avversata, la sud- detta conclusione ricorsuale viene totalmente respinta.
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.
E. 6.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 7.1 A seguito di un attento esame degli atti all’inserto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato irrilevanti le allegazioni del ricorrente. L’autorità inferiore ha infatti in modo chiaro, sufficiente e corretto, motivato nella decisione impugnata, perché le dichia- razioni dell’insorgente ed i suoi mezzi di prova non fossero atti ad adem- piere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Motivi per i quali, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia dapprima su tale punto alle
D-4042/2024 Pagina 8 pertinenti considerazioni dell’autorità inferiore, contenute nel provvedi- mento impugnato e riassunto sopra al consid. 4.1, con le aggiunte che se- guono.
E. 7.2 Riguardo all’autenticità o meno della documentazione presentata dall’insorgente dinanzi all’autorità inferiore, per attestare delle procedure d’inchiesta aperte a suo nome a causa delle sue pubblicazioni nei social media, tale questione può rimanere aperta – quindi in tal senso si rinuncia anche ad un esame del mezzo di prova offerto in fase ricorsuale dal ricor- rente, ovvero ai due video prodotti. Ciò in quanto dagli atti non si rileva alcun indizio che renda verosimile che il ricorrente possa subire una per- secuzione collegata ad un politmalus (si veda per la nozione, le possibili sue tre costellazioni, enunciate nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). Invero, come argomentato a ragione anche dalla SEM nella decisione avversata, in Turchia spesso vengono aperti dei procedimenti d’inchiesta o penali per offesa al Presidente della Repubblica turca o per propaganda all’organiz- zazione terroristica, ma altrettanto spesso vengono interrotti. Allo stato at- tuale degli atti, rimane del tutto aperto, se per i reati per i quali sono state aperte due inchieste nei confronti del ricorrente (ovvero per propaganda dell’organizzazione terroristica, cfr. in particolare i MdP n. 4–7, n. 9–13; e per offesa pubblica del popolo turco, dello Stato turco, del Parlamento turco, del governo turco e degli organi della magistratura dello Stato, cfr. MdP n. 14), la procura pubblica promuoverà effettivamente l’accusa contro di lui, se il giudice competente riterrà fondata una tale accusa ed una pro- cedura giudiziaria verrà effettivamente aperta nei suoi confronti, se poi egli nel seguito (a causa di motivi rilevanti per l’asilo) verrà veramente condan- nato ad una pena (d’intensità rilevante ai sensi dell’asilo), nonché se una tale decisione verrà effettivamente confermata dalle istanze ricorsuali tur- che (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-1422/2024 del 13 mag- gio 2024 consid. 7.2, D-1699/2024 del 17 aprile 2024 consid. 7.2, D-19/2024 del 27 marzo 2024 consid. 6.3).
E. 7.3 L’autorità inferiore ha del resto presentato nella decisione avversata in modo chiaro e convincente, al contrario di quanto genericamente allegato nel ricorso (cfr. pag. 3), per quali motivi anche il mandato di accompagna- mento coattivo del (…) spiccato nei suoi confronti con lo scopo d’interro- garlo per il reato di propaganda dell’organizzazione terroristica, ed al ter- mine dello stesso interrogatorio rilasciarlo (MdP n. 11), non lascino conclu- dere per degli atti di perseguimento imminenti nei suoi confronti da parte delle autorità turche (cfr. p.to II, pag. 6 seg. della decisione avversata).
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E. 7.4 Peraltro, dalle dichiarazioni rilsciate dall’insorgente, egli non risulta avere dei precedenti penali (cfr. n. 19/11, D30 segg., pag. 4 segg.), e quindi le autorità turche, nel caso dovessero effettivamente procedere nei suoi confronti, lo tratterebbero quale autore al suo primo reato. Pertanto, non si può partire dal presupposto che al ricorrente verrebbe inflitta una pena de- tentiva, come preteso in modo non sostanziato nel ricorso, o ancora una pena di reclusione da (…) come sostenuto nello scritto dell’avvocato turco dell’insorgente (cfr. MdP n. 18). Piuttosto, con verosimiglianza preponde- rante, secondo la prassi dei tribunali turchi, un’eventuale pena detentiva nei confronti dell’insorgente, dovrebbe essere pronunciata con la sospen- sione condizionale (cfr. art. 51 del Codice penale turco) o la sentenza es- sere rimandata (cfr. art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco; cfr. sentenze del Tribunale E-1422/2024 del 13 maggio 2024 consid. 7.3, D-224/2023 del 3 maggio 2024 consid. 6.3.3). Anche le supposte incur- sioni della polizia turca al domicilio famigliare dopo il suo espatrio, non mo- dificano in alcun modo tale apprezzamento. Difatti, al contrario di quanto sostenuto dall’insorgente sia nel suo ricorso, sia anche in modo incoerente nelle dichiarazioni rese dinnanzi all’autorità inferiore (cfr. n. 19/11, D36, pag. 6), il ricorrente ha, di fatto, raccontato di un unico episodio dove agenti di polizia si sarebbero recati al suo domicilio dopo il suo espatrio, proce- dendo anche ad una perquisizione (cfr. n. 19/11, D24, pag. 3; D47 segg., pag. 7), nonché che dopo (…) dal suo arrivo in Svizzera, (…) poliziotti in civile, avrebbero minacciato il padre (cfr. n. 19/11, D36, pag. 6). Per quanto dalla documentazione presentata non si possa escludere che vi sia stata effettivamente un’incursione della polizia presso il suo domicilio, a seguito dell’apertura dell’inchiesta a suo carico (cfr. MdP n. 8), né la ripetitività di tali visite di polizia né men che meno le minacce che sarebbero state rivolte a membri della sua famiglia, sono state rese verosimili, da elementi con- creti e circostanziati da parte del ricorrente. Altresì, in quanto circostanze riportate da terze persone, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 con- sid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzioni). Inoltre, a parte che la moglie con il figlio sarebbero andati a vivere con i genitori della stessa, il ricorrente non ha riportato di ulteriori conseguenze che tali supposti atti di polizia avrebbero avuto nei suoi con- fronti rispettivamente in quelli dei suoi famigliari. Le sue mere allegazioni che la moglie avrebbe chiesto il divorzio a causa degli stessi (cfr. n. 19/11, D63, pag. 9), tesi ripetuta anche con il ricorso (cfr. pag. 3), non sono fondati su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Invero, la mera produzione di una copia di una richiesta di divorzio unilaterale, che la mo- glie del ricorrente avrebbe inoltrato il (…) all’autorità competente (cfr. MdP
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n. 17), non è atta né ad attestare che effettivamente una tale procedura sia stata aperta, né men che meno che i motivi addotti per il divorzio – ovvero poiché il marito sarebbe ricercato per motivi politici ed avrebbe lasciato la Turchia – siano reali, non potendo escludere in alcun modo una collusione della stessa con il ricorrente. Peraltro, si rimarca come nello stesso docu- mento (cfr. MdP n. 17) si asserisca che il ricorrente avrebbe già richiesto in precedenza il divorzio dalla moglie, circostanza mai allegata invece dal ri- corrente. Elemento che ancor più lascia planare il dubbio che tale docu- mento sia stato confezionato ai soli fini della causa.
E. 7.5 Il ricorrente non ha inoltre esposto in modo convincente di presentare un profilo politico particolare. Invero, prima del suo espatrio, il ricorrente non aveva mai riscontrato nel suo Paese d’origine, alcuna problematica con le autorità turche a causa delle sue condivisioni. Il fatto che egli sia membro del partito del settore giovanile dell’HDP, come pure di aver preso parte in passato a manifestazioni, a riunioni, e ad altri eventi sostenuti ed organizzati dal predetto partito, nonché a (…) in accordo con lo stesso ero- gando i proventi dei medesimi alle famiglie vittime di guerra, non sono di- mostrative né dell’esercizio di una funzione dirigenziale né di particolare rilievo all’interno del partito. Egli non ha inoltre provato, né reso perlomeno verosimile, di avere attirato in modo particolare l’attenzione delle autorità turche. Invero, l’unico fermo di polizia che sarebbe avvenuto nel (…) a se- guito di una manifestazione alla quale avrebbe preso parte, nonché in altre due occasioni dove degli agenti di sicurezza lo avrebbero ammanettato e schiaffeggiato a causa (…), ed in un altro episodio, per lo stesso motivo, degli agenti di sicurezza avrebbero (…) e lo avrebbero mandato via (cfr.
n. 19/11, D61 seg., pag. 8 seg.; D64, pag. 9) – al di là della verosimiglianza di tali ultimi due episodi, che è messa in dubbio da suoi asserti contrari resi in materia (cfr. n. 19/11, D39 seg., pag. 6) – non risultano delle evenienze di sufficiente intensità per riconoscergli una rilevanza in materia d’asilo. Inoltre anche il nesso temporale con l’espatrio pare essere interrotto, es- sendo gli stessi avvenuti diversi anni prima (rispettivamente nel […] e nel […]) la sua partenza dalla Turchia, intervenuta il (…) (cfr. n. 19/11, D26, pag. 3). Del resto, la conclusione che egli non temesse alcunché da parte delle autorità turche al momento del suo espatrio, è sostenuta anche dalla circostanza che egli ha lasciato la Turchia, per via aerea – quindi nel modo più controllato che esista – e legalmente con il suo passaporto (cfr.
n. 19/11, D27 segg., pag. 4). Infine, per quanto attiene all’allegazione ge- nerica, ripetuta anche nel ricorso, che anche i suoi (…) presenti in Svizzera, sarebbero fuggiti per i suoi stessi motivi (cfr. n. 19/11, D59, pag. 8; ricorso, pag. 3); la stessa non è supportata da alcun indizio o ele- mento concreto a supporto, né evincibili dagli atti di causa né dai suoi
D-4042/2024 Pagina 11 asserti. Egli non può pertanto dedurre dai loro motivi alcuna circostanza a favore del riconoscimento per sé stesso della qualità di rifugiato.
E. 7.6 Visto quanto precede, si può senz’altro concludere che le allegazioni ricorsuali dell’insorgente, per la maggior parte del tutto generiche, non sono in grado di capovolgere la decisione corretta dell’autorità inferiore. Riassu- mendo, il ricorrente non è quindi riuscito a dimostrare, o perlomeno a ren- dere verosimile in modo preponderante, di essere esposto, nel caso di un suo rientro in Turchia, ed in un prossimo futuro, a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. La SEM ha quindi a ragione negato la qualità di rifugiato al ricorrente e respinto la sua domanda d’asilo.
E. 8 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 9 Nel provvedimento impugnato, l’autorità sindacata ha in modo completo e corretto esposto i motivi per i quali l’esecuzione dell’allontanamento dell’in- sorgente risulta essere ammissibile ed esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 1–3 LStrI (RS 142.20), anche ed in particolare rispetto alla situazione vigente in Turchia ed alla sua situazione personale (cfr. p.to III, pag. 8 seg. della decisione impugnata). Nel ricorso, l’insorgente, oltreché generica- mente censurare la conclusione dell’ammissibilità della misura, ha unica- mente riferito di problematiche psichiche, per le quali si dovrebbe giungere all’inesigibilità dell’esecuzione del suo allontanamento. Riguardo quest’ul- timo aspetto tuttavia egli, non apportando alcun elemento circostanziato e fondato – né essendo evincibili dagli atti all’inserto della documentazione medica che attesterebbe di qualsivoglia problematica di salute – non è in grado di capovolgere le conclusioni a cui è giunta la SEM. Pertanto, onde evitare ripetizioni ridondanti, si può senz’altro rinviare alla decisione avver- sata, con le uniche aggiunte che seguono. Il ricorrente proviene da B._______, nella provincia omonima, e quindi non risulta né essere una delle province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 che hanno in- teressato il sud-est della Turchia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11) né una delle due province (D._______ e E._______), dove il Tribunale ritiene che l’esecuzione dell’al- lontanamento sia inammissibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6). Dal profilo
D-4042/2024 Pagina 12 dell’esigibilità della misura, il suo stato di salute, non risulta neppure essere ostativo all’esecuzione del suo allontanamento. Difatti sia le problematiche psichiche asserite con il ricorso sia i dolori alla gamba allegati dinanzi all’autorità inferiore (cfr. n. 19/11, D3, pag. 2), come già visto sopra, non sono certificati da alcun atto medico all’incarto. Inoltre, anche se le stesse fossero ritenute verosimili, non sono classificabili come di una gravità tale, che l’esecuzione dell’allontanamento in Turchia del ricorrente porrebbe concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine secondo la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 mag- gio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Inoltre, se lui dovesse necessitare in futuro di cure, anche dal profilo psichiatrico, egli potrà senz’altro ottenerle in Turchia, Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sen- tenze del Tribunale D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3). Anche dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, non sussistono degli impe- dimenti, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispen- sabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Visto quanto precede, un’ammissione provvi- soria del ricorrente, non entra in considerazione (art. 83 cpv. 1–4 LStrI).
E. 10 Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha vio- lato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la de- cisione impugnata confermata.
E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 15 luglio 2024 dal ricorrente.
E. 12 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto
D-4042/2024 Pagina 13 pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4042/2024 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 15 luglio 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4042/2024 Sentenza del 16 ottobre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 maggio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2023. A.b Il (...) ottobre 2023 il richiedente è stato sentito nell'ambito di un'audizione in particolare riguardo ai suoi motivi d'asilo. Nel corso della stessa egli ha, in sunto e per quanto qui rilevante, dichiarato di essere originario di B._______. Dal (...) in poi, avrebbe partecipato a riunioni, manifestazioni ed eventi vari del settore giovanile dell'HDP (acronimo in italiano per: Partito Democratico dei Popoli), del quale sarebbe anche stato membro. Nel (...), durante una marcia di protesta alla quale avrebbe preso parte, sarebbe stato picchiato da poliziotti intervenuti, ammanettato e trattenuto in custodia cautelare durante una notte, dove lo avrebbero pure schiaffeggiato. In un'altra occasione, durante una manifestazione, la polizia intervenuta lo avrebbe picchiato. In seguito, avrebbe iniziato a (...) quale (...), con il quale avrebbe organizzato anche dei (...) con il settore giovanile dell'HDP, (...), il cui ricavato sarebbe stato donato alle famiglie delle vittime di guerra o a bambini bisognosi. Egli avrebbe condiviso tali sue attività anche sui social media. A causa del (...) che egli avrebbe (...), si sarebbe iniziato a dire di lui che era affiliato del PKK (acronimo in italiano per: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) o dell'YPG (acronimo in italiano per: Unità di Protezione Popolare), malgrado egli non avrebbe (avuto) alcun rapporto con il PKK. In due occasioni degli agenti di polizia sarebbero intervenuti e avrebbero (...) a causa (...). Il (...), un amico poliziotto, gli avrebbe riportato come sarebbe stata aperta una procedura d'inchiesta a suo carico, e sarebbe stata spiccata una decisione di accompagnamento coattivo nei suoi confronti il (...), mostrandogli una foto del portale (...). A causa di ciò, egli avrebbe deciso di espatriare e, il (...), in aereo, avrebbe lasciato il suolo turco. A seguito del suo espatrio, nell'(...) del 2023, vi sarebbe stata un'irruzione con perquisizione da parte della polizia turca a casa sua. Inoltre, in un'occasione, (...) poliziotti in civile avrebbero minacciato suo padre. Nel caso di un ritorno in patria, egli teme di essere arrestato, incarcerato, o addirittura torturato o ucciso dalle autorità turche. A.c A supporto della sua identità e dei suoi asserti, egli ha depositato agli atti, l'originale della sua carta d'identità, ed in copia i seguenti documenti:
- Formulario denunce via posta elettronica del (...) (cfr. nei mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1);
- Denuncia alla procura generale di C._______ del (...) (cfr. MdP n. 2);
- Rapporto d'indagine del (...) (cfr. MdP n. 3);
- Distribuzione della denuncia della polizia del governatorato provinciale di B._______ del (...) (cfr. MdP n. 4);
- Scritto dell'ufficio inchieste reati di terrorismo, contrabbando, narcotica, finanziari e criminalità organizzata (di seguito solo: ufficio inchieste reati di terrorismo) della procura generale all'(...) del (...) (cfr. MdP n. 5);
- Scritto della polizia del governatorato distrettuale di C._______ all'ufficio inchieste reati di terrorismo dell'(...) (cfr. MdP n. 6);
- Verbale d'indagine open source del (...) (cfr. MdP n. 7);
- Verbale d'inchiesta dell'(...) (cfr. MdP n. 8);
- Richiesta di mandato di accompagnamento coattivo della procura generale di C._______ del (...) (cfr. MdP n. 9);
- Altra decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi di C._______, (...), del (...) (cfr. MdP n. 10);
- Mandato di accompagnamento coattivo del giudice dei provvedimenti coercitivi di C._______, (...), del (...) (cfr. MdP n. 11);
- Decisione di abbandono della procura generale di C._______ del (...) (cfr. MdP n. 12);
- Rapporto di trasmissione alla procura generale di B._______ del (...) (cfr. MdP n. 13);
- Decisione di separazione della procura generale dell'ufficio reati di terrorismo e criminalità organizzata della procura generale di B._______ del (...) (cfr. MdP n. 14);
- Stampe di schermate video delle condivisioni del richiedente su (...) (cfr. MdP n. 15);
- Carta d'identità della persona che ha denunciato il richiedente (cfr. MdP n. 16);
- Istanza di divorzio presentata dalla moglie del richiedente del (...) (cfr. MdP n. 17);
- Lettera del sedicente legale turco dell'interessato del 5 gennaio 2024 (cfr. MdP n. 18). B. Tramite la decisione del 27 maggio 2024 - notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-38/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, altresì pronunciandone l'allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del predetto provvedimento. C. L'interessato ha impugnato la suddetta decisione con ricorso del 26 giugno 2024 (cfr. risultanze processuali), in lingua tedesca, al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), proponendone l'annullamento ed in via principale chiedendo il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. A titolo eventuale, ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria, per inammissibilità, inesigibilità ed impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; e a titolo ancora più eventuale, ha chiesto il rinvio degli atti all'autorità inferiore. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio. Al ricorso sono stati annessi quali nuovi documenti: l'attestazione d'indigenza del 19 giugno 2024 e una pennetta USB contenente due video. D. Nella sua decisione incidentale del 3 luglio 2024, il Tribunale ha dapprima statuito che il procedimento si svolge in italiano, ha poi osservato che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la sua istanza di assistenza giudiziaria totale, invitandolo a versare, entro il 18 luglio 2024, un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.-. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dall'insorgente il 15 luglio 2024 (cfr. risultanze processuali). E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto l'insorgente versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 3 luglio 2024. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni rese dall'insorgente come irrilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Invero i contatti che avrebbe avuto con le autorità turche, sarebbero stati degli episodi sporadici e non gli avrebbero causato gravi conseguenze. Considerate poi le sue attività per il partito HDP, non sarebbe possibile escludere che gli episodi da lui invocati non si siano effettivamente prodotti, malgrado il predetto partito fosse legale. Tuttavia, il fatto che lui abbia svolto le attività allegate a favore dell'HDP e che le autorità si siano interessate a lui, non basterebbe per ammettere l'esistenza di un timore fondato di subire una persecuzione determinante in materia d'asilo. Dalle sue allegazioni emergerebbe come lui non occupava una posizione importante in seno al partito tale da esporlo ad una simile persecuzione. In tali circostanze, non sarebbe quindi probabile che i suoi timori di essere arrestato, torturato o addirittura ucciso si concretizzino. Concernente poi la procedura d'istruzione che sarebbe stata avviata contro di lui dalle autorità penali turche per propaganda per un'organizzazione terroristica, dapprima la SEM ha denotato che i documenti prodotti, non contenendo alcuna indicazione di natura materiale e limitandosi a riprendere degli elementi di composizione standard, sarebbero facilmente falsificabili e avrebbero un valore probatorio limitato. L'autorità inferiore ha quindi concluso che la questione dell'autenticità dei documenti giudiziari prodotti potesse essere lasciata, in specie, aperta. Ha poi osservato che dai documenti depositati si evincerebbe come, ad oggi, non sarebbe stata intrapresa alcuna azione legale nei suoi confronti, malgrado l'apertura della procedura d'istruzione. Inoltre, il mandato d'accompagnamento e di citazione a comparire, sarebbe stato emesso ai fini d'interrogatorio, e poi al suo rilascio. Pertanto, sarebbe altamente improbabile che in Turchia egli rischi di essere l'oggetto, in un futuro prossimo, di misure di persecuzione determinanti ai sensi dell'asilo. Inoltre, visto le tempistiche di pubblicazione dei suoi post su (...), il loro contenuto e la loro poca popolarità, nonché le dichiarazioni contraddittorie da lui rese circa il mandato di accompagnamento spiccato nei suoi confronti, le predette circostanze sarebbero atte a rendere molto verosimile l'orchestrazione da parte sua di tali eventi, con lo scopo di crearsi dei motivi d'asilo soggettivi. Manovra che sarebbe qualificabile quale abuso di diritto, e per questo egli avrebbe accettato manifestamente e consapevolmente di dover affrontare possibili inconvenienti nel caso di un ritorno in Turchia. Infine, le accuse mosse nei suoi confronti, non sarebbero manifestamente infondate ed il perseguimento penale dei contenuti da lui pubblicati sarebbe legittimo in base allo Stato di diritto. 4.2 Dal canto suo, l'insorgente nel suo memoriale ricorsuale, contesta di aver iniziato le procedure d'inchiesta rispettivamente di aver falsificato i documenti delle procedure aperte a suo carico in Turchia. L'autenticità degli stessi, sarebbe provata anche dai due video prodotti con il ricorso, che sarebbero stati registrati dal suo avvocato turco, allorché sarebbe entrato nel suo (...). Inoltre egli ritiene, al contrario della SEM, che il mandato d'arresto spiccato nei suoi confronti, nella realtà turca comporterebbe l'audizione e poi la detenzione diretta. Altresì, come altri membri della sua famiglia - tra i quali dei (...) che avrebbero ottenuto per gli stessi motivi un permesso in Svizzera - sarebbe dovuto fuggire dal suo Paese d'origine, dove sarebbe stato politicamente attivo. Infine, egli contesta la posizione espressa nella decisione avversata, allorché la SEM gli imputa di aver approvato la violenza tramite le sue pubblicazioni nei social media. Invero, egli appoggerebbe il fatto che ci si batterebbe, ma non che si uccidano delle persone. Egli sarebbe un (...) nel suo Paese, e soltanto per il fatto di (...), verrebbe subito additato come una persona che appoggia il terrorismo.
5. Preliminarmente si osserva come la conclusione ricorsuale in secondo subordine di ritrasmissione degli atti alla SEM, si limita alla motivazione che la vera minaccia che ci sarebbe nei confronti del ricorrente, non sarebbe stata sufficientemente tenuta in considerazione dall'autorità inferiore (cfr. p.to 3, pag. 4 del ricorso). Tale allegazione generica, e non meglio precisata, non soltanto si scontra con la motivazione chiara e completa su tutti gli elementi determinanti per la causa espressi nella decisione avversata dalla SEM (cfr. p.to II, pag. 4 segg. e p.to III, pag. 8 seg. della decisione impugnata), bensì è pure in realtà diretta contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in specie. Pertanto, riguardando una questione di merito, e non formale, il Tribunale la considererà nel prosieguo. Non ravvedendo quindi il Tribunale agli atti, e per i motivi che verranno esposti di seguito, alcun motivo per una cassazione della decisione avversata, la suddetta conclusione ricorsuale viene totalmente respinta. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 7. 7.1 A seguito di un attento esame degli atti all'inserto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato irrilevanti le allegazioni del ricorrente. L'autorità inferiore ha infatti in modo chiaro, sufficiente e corretto, motivato nella decisione impugnata, perché le dichiarazioni dell'insorgente ed i suoi mezzi di prova non fossero atti ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Motivi per i quali, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia dapprima su tale punto alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore, contenute nel provvedimento impugnato e riassunto sopra al consid. 4.1, con le aggiunte che seguono. 7.2 Riguardo all'autenticità o meno della documentazione presentata dall'insorgente dinanzi all'autorità inferiore, per attestare delle procedure d'inchiesta aperte a suo nome a causa delle sue pubblicazioni nei social media, tale questione può rimanere aperta - quindi in tal senso si rinuncia anche ad un esame del mezzo di prova offerto in fase ricorsuale dal ricorrente, ovvero ai due video prodotti. Ciò in quanto dagli atti non si rileva alcun indizio che renda verosimile che il ricorrente possa subire una persecuzione collegata ad un politmalus (si veda per la nozione, le possibili sue tre costellazioni, enunciate nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). Invero, come argomentato a ragione anche dalla SEM nella decisione avversata, in Turchia spesso vengono aperti dei procedimenti d'inchiesta o penali per offesa al Presidente della Repubblica turca o per propaganda all'organizzazione terroristica, ma altrettanto spesso vengono interrotti. Allo stato attuale degli atti, rimane del tutto aperto, se per i reati per i quali sono state aperte due inchieste nei confronti del ricorrente (ovvero per propaganda dell'organizzazione terroristica, cfr. in particolare i MdP n. 4-7, n. 9-13; e per offesa pubblica del popolo turco, dello Stato turco, del Parlamento turco, del governo turco e degli organi della magistratura dello Stato, cfr. MdP n. 14), la procura pubblica promuoverà effettivamente l'accusa contro di lui, se il giudice competente riterrà fondata una tale accusa ed una procedura giudiziaria verrà effettivamente aperta nei suoi confronti, se poi egli nel seguito (a causa di motivi rilevanti per l'asilo) verrà veramente condannato ad una pena (d'intensità rilevante ai sensi dell'asilo), nonché se una tale decisione verrà effettivamente confermata dalle istanze ricorsuali turche (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-1422/2024 del 13 maggio 2024 consid. 7.2, D-1699/2024 del 17 aprile 2024 consid. 7.2, D-19/2024 del 27 marzo 2024 consid. 6.3). 7.3 L'autorità inferiore ha del resto presentato nella decisione avversata in modo chiaro e convincente, al contrario di quanto genericamente allegato nel ricorso (cfr. pag. 3), per quali motivi anche il mandato di accompagnamento coattivo del (...) spiccato nei suoi confronti con lo scopo d'interrogarlo per il reato di propaganda dell'organizzazione terroristica, ed al termine dello stesso interrogatorio rilasciarlo (MdP n. 11), non lascino concludere per degli atti di perseguimento imminenti nei suoi confronti da parte delle autorità turche (cfr. p.to II, pag. 6 seg. della decisione avversata). 7.4 Peraltro, dalle dichiarazioni rilsciate dall'insorgente, egli non risulta avere dei precedenti penali (cfr. n. 19/11, D30 segg., pag. 4 segg.), e quindi le autorità turche, nel caso dovessero effettivamente procedere nei suoi confronti, lo tratterebbero quale autore al suo primo reato. Pertanto, non si può partire dal presupposto che al ricorrente verrebbe inflitta una pena detentiva, come preteso in modo non sostanziato nel ricorso, o ancora una pena di reclusione da (...) come sostenuto nello scritto dell'avvocato turco dell'insorgente (cfr. MdP n. 18). Piuttosto, con verosimiglianza preponderante, secondo la prassi dei tribunali turchi, un'eventuale pena detentiva nei confronti dell'insorgente, dovrebbe essere pronunciata con la sospensione condizionale (cfr. art. 51 del Codice penale turco) o la sentenza essere rimandata (cfr. art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco; cfr. sentenze del Tribunale E-1422/2024 del 13 maggio 2024 consid. 7.3, D-224/2023 del 3 maggio 2024 consid. 6.3.3). Anche le supposte incursioni della polizia turca al domicilio famigliare dopo il suo espatrio, non modificano in alcun modo tale apprezzamento. Difatti, al contrario di quanto sostenuto dall'insorgente sia nel suo ricorso, sia anche in modo incoerente nelle dichiarazioni rese dinnanzi all'autorità inferiore (cfr. n. 19/11, D36, pag. 6), il ricorrente ha, di fatto, raccontato di un unico episodio dove agenti di polizia si sarebbero recati al suo domicilio dopo il suo espatrio, procedendo anche ad una perquisizione (cfr. n. 19/11, D24, pag. 3; D47 segg., pag. 7), nonché che dopo (...) dal suo arrivo in Svizzera, (...) poliziotti in civile, avrebbero minacciato il padre (cfr. n. 19/11, D36, pag. 6). Per quanto dalla documentazione presentata non si possa escludere che vi sia stata effettivamente un'incursione della polizia presso il suo domicilio, a seguito dell'apertura dell'inchiesta a suo carico (cfr. MdP n. 8), né la ripetitività di tali visite di polizia né men che meno le minacce che sarebbero state rivolte a membri della sua famiglia, sono state rese verosimili, da elementi concreti e circostanziati da parte del ricorrente. Altresì, in quanto circostanze riportate da terze persone, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzioni). Inoltre, a parte che la moglie con il figlio sarebbero andati a vivere con i genitori della stessa, il ricorrente non ha riportato di ulteriori conseguenze che tali supposti atti di polizia avrebbero avuto nei suoi confronti rispettivamente in quelli dei suoi famigliari. Le sue mere allegazioni che la moglie avrebbe chiesto il divorzio a causa degli stessi (cfr. n. 19/11, D63, pag. 9), tesi ripetuta anche con il ricorso (cfr. pag. 3), non sono fondati su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Invero, la mera produzione di una copia di una richiesta di divorzio unilaterale, che la moglie del ricorrente avrebbe inoltrato il (...) all'autorità competente (cfr. MdP n. 17), non è atta né ad attestare che effettivamente una tale procedura sia stata aperta, né men che meno che i motivi addotti per il divorzio - ovvero poiché il marito sarebbe ricercato per motivi politici ed avrebbe lasciato la Turchia - siano reali, non potendo escludere in alcun modo una collusione della stessa con il ricorrente. Peraltro, si rimarca come nello stesso documento (cfr. MdP n. 17) si asserisca che il ricorrente avrebbe già richiesto in precedenza il divorzio dalla moglie, circostanza mai allegata invece dal ricorrente. Elemento che ancor più lascia planare il dubbio che tale documento sia stato confezionato ai soli fini della causa. 7.5 Il ricorrente non ha inoltre esposto in modo convincente di presentare un profilo politico particolare. Invero, prima del suo espatrio, il ricorrente non aveva mai riscontrato nel suo Paese d'origine, alcuna problematica con le autorità turche a causa delle sue condivisioni. Il fatto che egli sia membro del partito del settore giovanile dell'HDP, come pure di aver preso parte in passato a manifestazioni, a riunioni, e ad altri eventi sostenuti ed organizzati dal predetto partito, nonché a (...) in accordo con lo stesso erogando i proventi dei medesimi alle famiglie vittime di guerra, non sono dimostrative né dell'esercizio di una funzione dirigenziale né di particolare rilievo all'interno del partito. Egli non ha inoltre provato, né reso perlomeno verosimile, di avere attirato in modo particolare l'attenzione delle autorità turche. Invero, l'unico fermo di polizia che sarebbe avvenuto nel (...) a seguito di una manifestazione alla quale avrebbe preso parte, nonché in altre due occasioni dove degli agenti di sicurezza lo avrebbero ammanettato e schiaffeggiato a causa (...), ed in un altro episodio, per lo stesso motivo, degli agenti di sicurezza avrebbero (...) e lo avrebbero mandato via (cfr. n. 19/11, D61 seg., pag. 8 seg.; D64, pag. 9) - al di là della verosimiglianza di tali ultimi due episodi, che è messa in dubbio da suoi asserti contrari resi in materia (cfr. n. 19/11, D39 seg., pag. 6) - non risultano delle evenienze di sufficiente intensità per riconoscergli una rilevanza in materia d'asilo. Inoltre anche il nesso temporale con l'espatrio pare essere interrotto, essendo gli stessi avvenuti diversi anni prima (rispettivamente nel [...] e nel [...]) la sua partenza dalla Turchia, intervenuta il (...) (cfr. n. 19/11, D26, pag. 3). Del resto, la conclusione che egli non temesse alcunché da parte delle autorità turche al momento del suo espatrio, è sostenuta anche dalla circostanza che egli ha lasciato la Turchia, per via aerea - quindi nel modo più controllato che esista - e legalmente con il suo passaporto (cfr. n. 19/11, D27 segg., pag. 4). Infine, per quanto attiene all'allegazione generica, ripetuta anche nel ricorso, che anche i suoi (...) presenti in Svizzera, sarebbero fuggiti per i suoi stessi motivi (cfr. n. 19/11, D59, pag. 8; ricorso, pag. 3); la stessa non è supportata da alcun indizio o elemento concreto a supporto, né evincibili dagli atti di causa né dai suoi asserti. Egli non può pertanto dedurre dai loro motivi alcuna circostanza a favore del riconoscimento per sé stesso della qualità di rifugiato. 7.6 Visto quanto precede, si può senz'altro concludere che le allegazioni ricorsuali dell'insorgente, per la maggior parte del tutto generiche, non sono in grado di capovolgere la decisione corretta dell'autorità inferiore. Riassumendo, il ricorrente non è quindi riuscito a dimostrare, o perlomeno a rendere verosimile in modo preponderante, di essere esposto, nel caso di un suo rientro in Turchia, ed in un prossimo futuro, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. La SEM ha quindi a ragione negato la qualità di rifugiato al ricorrente e respinto la sua domanda d'asilo.
8. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
9. Nel provvedimento impugnato, l'autorità sindacata ha in modo completo e corretto esposto i motivi per i quali l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta essere ammissibile ed esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 1-3 LStrI (RS 142.20), anche ed in particolare rispetto alla situazione vigente in Turchia ed alla sua situazione personale (cfr. p.to III, pag. 8 seg. della decisione impugnata). Nel ricorso, l'insorgente, oltreché genericamente censurare la conclusione dell'ammissibilità della misura, ha unicamente riferito di problematiche psichiche, per le quali si dovrebbe giungere all'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. Riguardo quest'ultimo aspetto tuttavia egli, non apportando alcun elemento circostanziato e fondato - né essendo evincibili dagli atti all'inserto della documentazione medica che attesterebbe di qualsivoglia problematica di salute - non è in grado di capovolgere le conclusioni a cui è giunta la SEM. Pertanto, onde evitare ripetizioni ridondanti, si può senz'altro rinviare alla decisione avversata, con le uniche aggiunte che seguono. Il ricorrente proviene da B._______, nella provincia omonima, e quindi non risulta né essere una delle province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 che hanno interessato il sud-est della Turchia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11) né una delle due province (D._______ e E._______), dove il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia inammissibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6). Dal profilo dell'esigibilità della misura, il suo stato di salute, non risulta neppure essere ostativo all'esecuzione del suo allontanamento. Difatti sia le problematiche psichiche asserite con il ricorso sia i dolori alla gamba allegati dinanzi all'autorità inferiore (cfr. n. 19/11, D3, pag. 2), come già visto sopra, non sono certificati da alcun atto medico all'incarto. Inoltre, anche se le stesse fossero ritenute verosimili, non sono classificabili come di una gravità tale, che l'esecuzione dell'allontanamento in Turchia del ricorrente porrebbe concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine secondo la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Inoltre, se lui dovesse necessitare in futuro di cure, anche dal profilo psichiatrico, egli potrà senz'altro ottenerle in Turchia, Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3). Anche dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, non sussistono degli impedimenti, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Visto quanto precede, un'ammissione provvisoria del ricorrente, non entra in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).
10. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 15 luglio 2024 dal ricorrente.
12. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 15 luglio 2024.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: