Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L’interessato, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) gennaio 2023. A.b Il (…) settembre 2023 si è tenuta con il richiedente l’audizione circa i suoi motivi d’asilo. In tale ambito egli, di etnia curda e con ultimo domicilio in Turchia a B._______, ha riferito di essere stato membro del partito HDP (acronimo in turco per: Halkların Demokratik Partisi; in italiano: Partito De- mocratico dei Popoli) dal (…) al (…), dopodiché avrebbe cancellato la sua iscrizione al partito, ed avrebbe aiutato durante le elezioni, nei festeggia- menti del (…) e nei congressi dell’HDP, (…). Nel (…), suo fratello C._______, il più attivo della famiglia nel partito HDP, sarebbe deceduto a seguito di (…), ma anche dopo le indagini condotte e la decisione che avrebbe constatato la colpevolezza del fratello, non si saprebbe se egli sia stato ucciso intenzionalmente o senza motivo. Un altro fratello D.______., durante il suo servizio militare, sarebbe stato discriminato in quanto curdo da un suo superiore. Nell’anno (…), durante la sua partecipazione ad una manifestazione, l’interessato sarebbe stato arrestato e percosso da un po- liziotto ed in seguito caricato in una vettura e condotto da agenti di polizia in (…). Ivi, dopo aver dichiarato di essersi trovato alla manifestazione per caso mentre tornava dal lavoro ed il suo anno di nascita, sarebbe stato liberato e lasciato tornare a casa. In un’occasione egli si sarebbe recato con un amico al congresso del (…) (acronimo in turco per: […]; in italiano: […]), dove dei poliziotti avrebbero filmato o fatto dei video ai presenti. Il (…), degli agenti di polizia avrebbero fatto irruzione presso il suo domicilio, perquisendo la casa del fratello E._______ e dei genitori. L’interessato si sarebbe invece opposto alla perquisizione domiciliare del suo alloggio, in quanto gli agenti non avrebbero avuto un mandato. Tuttavia, il padre del richiedente, spaventato, avrebbe autorizzato gli agenti anche a perquisire la sua casa. Durante la perquisizione avrebbero rinvenuto a casa dell’inte- ressato una striscia con i colori rosso, giallo e verde. Il richiedente sarebbe stato condotto poi alla stazione di polizia, dove lo avrebbero interrogato circa i suoi legami con il partito HDP e in merito al fratello, nonché minac- ciato e percosso. Successivamente sarebbe stato rilasciato e con il padre si sarebbe recato all’ospedale per farsi dare un rapporto medico inerente alle percosse subite. A seguito di tale evento, dopo qualche giorno, avreb- bero fatto una riunione di famiglia, dove il padre dell’interessato gli avrebbe consigliato di partire con il fratello E._______ Pertanto con quest’ultimo, il (…), sarebbe espatriato dal suo Paese d’origine legalmente, per via aerea, da F._______, dopo che un avvocato sarebbe riuscito a far revocare il
D-4257/2025 Pagina 3 divieto d’espatrio pendente nei confronti del fratello. A causa delle condivi- sioni più esplicite che egli avrebbe effettuato dopo il suo espatrio sui suoi profili (…) e (…) – anche se avrebbe effettuato delle condivisioni anche prima della partenza dalla Turchia, di cui non ne disporrebbe in quanto sa- rebbero state tutte cancellate – sarebbe stato aperto un fascicolo nei suoi confronti per i reati d’insulto al Presidente della Repubblica e propaganda per organizzazione terroristica. Inoltre, sarebbero state effettuate due o tre operazioni dopo il suo espatrio e le autorità turche lo avrebbero ricercato. Nel caso di un suo ritorno in Turchia, egli teme di essere percosso, nonché torturato o ucciso, in quanto non si fiderebbe della giustizia turca. A supporto dei suoi asserti, egli ha consegnato gli originali della sua carta d’identità e del libretto di famiglia, come pure in copia: il certificato di matri- monio; 12 documenti relativi a dei procedimenti penali in Turchia; rapporti medici inerenti al fratello del ricorrente D.________.; un rapporto medico relativo al ricorrente datato (…); estratti dall’account (…) del ricorrente; 5 stampe di fotografie; due video che rappresenterebbero il ricorrente as- sieme al fratello E._______ (cfr. dossier della SEM N […] e sentenza del Tribunale del 22 luglio 2025 nelle cause congiunte D-4080/2025 e D- 4084/2025) durante la loro partecipazione a due manifestazioni in Svizzera (cfr. mezzi di prova agli atti della SEM [di seguito: MdP] n. 1/2- 19/2 e n. 24/3-25/2). A.c Il 10 ottobre 2023, la SEM ha deciso di trattare la domanda d’asilo dell’interessato in procedura ampliata. A.d Con scritto del 23 gennaio 2024, l’interessato ha inoltrato alla SEM, in copia, dell’ulteriore documentazione inerente a delle procedure istruttorie turche, nonché due stampe di schermate telefoniche con dei messaggi che egli avrebbe scambiato con la moglie (cfr. MdP n. 20/4-23/3). Nella mede- sima missiva egli ha chiesto all’autorità inferiore di voler effettuare la tradu- zione della documentazione e di inviargliene una copia, come pure ha ri- chiesto informazioni sullo stato della procedura, come già domandato con missiva del 14 novembre 2023. Tramite gli scritti del 15 maggio 2024 e del 22 ottobre 2024, l’interessato ha sollecitato nuovamente dalla SEM un ag- giornamento sullo stato della pratica. La risposta della predetta autorità è giunta il 17 aprile 2025 con la trasmissione della documentazione all’in- carto sottostante al diritto di consultazione. A.e Il 28 aprile 2025, la moglie ([G._______]) e la figlia ([H._______]) dell’interessato, hanno pure depositato una domanda d’asilo in Svizzera
D-4257/2025 Pagina 4 (cfr. atti della SEM n. […]-4/2 e 9/2). La loro domanda d’asilo è stata trattata nell’ambito di una procedura celere dalla SEM. B. Tramite la decisione del 2 giugno 2025 – notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-39/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, nonché ha ri- tenuto l’esecuzione del suo allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Tuttavia, ha sospeso il suo allontanamento fino alla crescita in giudicato della decisione separata della moglie e della figlia (ar- recante lo stesso numero di dossier N […]), trattata in procedura celere, pure emessa in medesima data, e il cui allontanamento è stato sospeso fino alla crescita in giudicato della decisione dell’interessato (cfr. atto della SEM n. […]-25/12). Nella sua decisione, la SEM ha dapprima considerato inverosimili i fermi di polizia, le percosse e le minacce subite dall’interessato, nonché l’opera- zione avvenuta presso il suo domicilio il (…) e quanto sarebbe successo in seguito, comprese le ulteriori visite di polizia, in quanto le sue allegazioni in merito si sarebbero contraddistinte per la loro stringatezza, lacunosità, nonché genericità. Inoltre, la narrazione fornita dell’incursione di polizia del (…), sarebbe stata resa dal ricorrente in modo incoerente e contraddittorio. Altresì l’autorità inferiore ha ritenuto i mezzi di prova depositati dall’insor- gente, inadeguati a corroborare le sue precedenti affermazioni. Nel prose- guo l’autorità inferiore ha ritenuto non rilevanti per la concessione della qualità di rifugiato i procedimenti d’inchiesta aperti nei suoi confronti, sia rispetto alla giurisprudenza resa in merito da parte del Tribunale, sia poiché egli non avrebbe dei precedenti penali e non presenterebbe un profilo po- litico particolare. Nel suo caso, non si sarebbe quindi in presenza di una probabilità considerevole che egli venga condannato ad una pena deten- tiva da scontare né vi sarebbero indizi dai quali si evincerebbe la possibilità di una detenzione preventiva imminente in un futuro prossimo, nel caso di un suo ritorno in Turchia, o ancora di un rischio sistematico di maltratta- menti o torture nell’esecuzione del mandato di accompagnamento. Altresì, in merito alle sue attività di pubblicazione e condivisione sui social media, egli sarebbe risultato oltremodo incoerente e contraddittorio, e visto anche come dal profilo temporale i suoi contributi sarebbero strettamente legati alla sua partenza e alla sua richiesta d’asilo in Svizzera nonché all’apertura di un’inchiesta nei suoi confronti, la SEM è giunta alla conclusione che molto verosimilmente l’interessato avrebbe consapevolmente fatto avviare o avviato la procedura penale nei suoi confronti, di modo da creare dei motivi soggettivi ed ottenere così protezione su suolo elvetico. Infine, dal
D-4257/2025 Pagina 5 profilo dell’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, sia dal profilo della situazione vigente attualmente in Turchia, sia dal profilo individuale – in quanto sussisterebbero degli elementi positivi alla sua reintegrazione nel Paese d’origine – nulla risulterebbe d’ostacolo al suo allontanamento. C. L’insorgente ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribu- nale o TAF) con un unico atto ricorsuale depositato assieme alla moglie ed alla figlia in data 12 giugno 2025, chiedendo, in via principale, l’annulla- mento di entrambe le decisioni emesse dalla SEM e la restituzione degli atti all’autorità inferiore per l’emanazione di un’unica decisione in proce- dura ampliata; in via subordinata che sia loro riconosciuta la qualità di rifu- giato e concesso l’asilo in Svizzera; e in via ancora più subordinata, che sia loro concessa l’ammissione provvisoria in Svizzera, in quanto l’esecu- zione dell’allontanamento non sarebbe ammissibile e/o ragionevolmente esigibile. Nel ricorso, si è inoltre postulata la concessione dell’assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese pro- cessuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio. Nel suo memoriale ricorsuale, l’insorgente ha dapprima richiesto la tratta- zione congiunta del suo caso con quello della moglie e della figlia, nell’am- bito di una procedura ampliata, in modo da coordinare i termini ricorsuali e rispettare il suo diritto alla difesa. Nel seguito, il ricorrente ha insistito sulla verosimiglianza dei suoi asserti, ritenuti completi, dettagliati e scevri da in- congruenze e contraddizioni e indicato come la SEM non avrebbe tenuto conto della sua scolarizzazione, che potrebbe aver influito sulla capacità di rendere efficace il suo eloquio, nonché che malgrado la sua padronanza della lingua turca, egli non sappia esprimersi con fluidità in quanto abituato ad usare il curdo. Per quanto concerne i mezzi di prova da lui presentati, questi sarebbero atti a supportare il suo particolare profilo di rischio, dimo- strando come lui sarebbe attivo politicamente e sostenitore della causa curda non solo in patria bensì anche all’estero. Al contrario poi dell’autorità inferiore, egli ritiene come non si potrebbe escludere che, una volta inter- rogato, egli venga arrestato arbitrariamente, anche tenuto conto della si- tuazione dei suoi familiari, essendo come i suoi fratelli C.________ e D.________ abbiano avuto dei problemi con le autorità ed il fratello E.________ sarebbe stato arrestato e risulterebbe tuttora destinatario di procedimenti penali aperti. Altresì, visti gli episodi di violenza pregressi da lui subiti, sussisterebbe un elevato rischio che egli possa essere nuova- mente oggetto di maltrattamenti e torture nel caso di un suo rimpatrio. Pe- raltro, in mancanza di una perizia, la documentazione giudiziaria da lui pre- sentata non potrebbe essere ritenuta falsificata. Inoltre, egli nell’effettuare
D-4257/2025 Pagina 6 le condivisioni sarebbe stato spinto dal desiderio di esercitare la sua libertà d’espressione, piuttosto che diffamare le autorità. Non ci sarebbe poi alcun motivo di ritenere che egli avrebbe provocato abusivamente l’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti. Nulla indicherebbe poi che i procedimenti penali aperti sarebbero stati archiviati, e sussisterebbe anche l’eventualità che egli venga arrestato in caso di recidiva o che nei suoi con- fronti vengano aperti dei nuovi dossier in futuro, tenuto conto anche dell’at- tività politica da lui svolta in Svizzera. Dal profilo dell’esecuzione dell’allon- tanamento, la stessa non sarebbe esigibile, in quanto vista l’accusa di pro- paganda per associazione terroristica che penderebbe su di lui, gli risulte- rebbe impossibile trovare lavoro ed il rischio di venire emarginato sarebbe particolarmente elevato. D. D.a Con decisioni incidentali separate del 18 giugno 2025, il giudice istrut- tore di entrambe le cause – quella del ricorrente trattata con il ruolo D-4257/2025 e quella della moglie e della figlia con il ruolo D-4263/2025 – ha dapprima osservato nei considerandi che, per il momento, non si do- vessero congiungere le cause, anche se il procedimento dell’insorgente sarebbe stato coordinato con quello della moglie e della figlia ed entrambe le procedure sarebbero state prese in considerazione per la trattazione delle cause. In seguito, ha autorizzato il ricorrente – rispettivamente la mo- glie e la figlia nella decisione incidentale separata – a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, respingendo l’istanza di assi- stenza giudiziaria totale presentata nel ricorso, ed invitando separatamente il ricorrente d’un canto, e d’altro canto la moglie e la figlia (cfr. decisione incidentale del 18 giugno 2025 di cui al ruolo del Tribunale D-4263/2025), a versare entro il 3 luglio 2025 un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, con in particolare la comminatoria d’inam- missibilità del ricorso nel caso d’inosservanza. D.b Tramite la missiva del 27 giugno 2025, il ricorrente – sempre assieme alla moglie ed alla figlia – ha in particolare chiesto la riconsiderazione delle decisioni incidentali del Tribunale del 18 giugno 2025, in punto al rifiuto di concessione dell’assistenza giudiziaria ed alla richiesta di versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali; ed in subordine che sia concessa una proroga di 10 giorni del termine per il versamento dell’anti- cipo richiesto, anche per poter tradurre la nuova documentazione annessa, al quale il ricorrente avrebbe avuto accesso soltanto il giorno prima dell’in- vio dello scritto. A supporto della stessa richiesta, è stata difatti allegata, in copia, della nuova documentazione giudiziaria, in lingua straniera e senza alcuna traduzione in una lingua ufficiale svizzera. Per il resto, il ricorrente
D-4257/2025 Pagina 7 con la moglie e la figlia, si sono riconfermati essenzialmente nelle loro con- clusioni di causa. E. Con scritto del 30 giugno 2025, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale della nuova documentazione in copia, in lingua straniera e senza alcuna tradu- zione. F. Tramite uno scritto spontaneo – senza il concorso del suo rappresentante legale e consegnato brevi manu dallo stesso al Tribunale il 1° luglio 2025 – il ricorrente ha proposto delle ulteriori osservazioni alla decisione della SEM, nonché ha annesso della parziale nuova documentazione, in copia ed in lingua straniera, riconfermandosi principalmente nelle conclusioni ri- corsuali e chiedendo una trattazione rapida della sua pratica. G. Con decisioni incidentali separate dell’8 luglio 2025, il Tribunale ha respinto l’istanza del 27 giugno 2025 presentata dal ricorrente assieme alla moglie e alla figlia (di cui al ruolo D-4263/2025), in punto alla riconsiderazione delle decisioni incidentali del 18 giugno 2025, come pure in subordine alla pro- roga del termine di versamento dell’anticipo spese, concedendo tuttavia ai medesimi un termine di grazia di tre giorni dalla notifica della rispettiva de- cisione incidentale, per ottemperare al versamento dell’anticipo spese ri- chiesto. Il ricorrente ha tempestivamente corrisposto lo stesso in data 11 lu- glio 2025, mentre che invece la moglie e la figlia dell’insorgente, non hanno dato seguito alla richiesta (cfr. atto TAF n. 7, nella pratica di cui al ruolo del Tribunale D-4263/2025). H. Per mezzo della sentenza D-4263/2025 del 23 luglio 2025, il Tribunale ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso inerente alla moglie e alla figlia del ricorrente, per mancanza di versamento dell’anticipo spese richiesto con decisione incidentale del 18 giugno 2025, ponendo a loro carico le spese processuali di CHF 250.–. I. I.a Con decisione incidentale del 24 luglio 2025, il giudice istruttore com- petente per la causa, ha invitato il ricorrente, entro l’8 agosto 2025, a pre- sentare la traduzione, in una lingua ufficiale svizzera, dei documenti alle- gati, in copia ed in lingua straniera, ai suoi scritti rispettivamente del 27 giu- gno 2025, 30 giugno 2025 e 1° luglio 2025, nonché ad illustrarne le
D-4257/2025 Pagina 8 modalità di ottenimento e le altre informazioni richieste ai sensi dei consi- derandi, con la comminatoria che in caso d’inosservanza, i documenti sa- ranno scartati senza esame di merito, rispettivamente si deciderà in base agli atti. I.b L’insorgente ha inoltrato quale risposta lo scritto datato 8 agosto 2025, dando seguito soltanto parzialmente alla richiesta di traduzione dei docu- menti richiesta con decisione incidentale del 24 luglio 2025 e producendo anche, in copia, quattro nuovi documenti (la richiesta di un mandato di cat- tura del […] della […]; il mandato di cattura del […] del […]; il verbale d’udienza del […] della […] e lo scritto della […] dell’[…] all’[…]), con le relative traduzioni in italiano annesse.
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 4 In limine, il Tribunale osserva che, a causa della pronuncia della sentenza
D-4257/2025 Pagina 9 d’inammissibilità nella causa D-4263/2025 del 23 luglio 2025 inerente alla moglie ed alla figlia del ricorrente (cfr. supra lett. H), le argomentazioni e le conclusioni ricorsuali relative alle stesse, risultano divenute senza oggetto. Pertanto, quanto legato soltanto alle medesime – segnatamente la tratta- zione congiunta delle cause in procedura ampliata e la rilevanza dei loro motivi d’asilo – non verrà trattato nel merito nella presente sentenza.
E. 5 Nel suo ricorso, e reiterata nello scritto del 27 giugno 2025, il ricorrente solleva a titolo preliminare una censura formale, chiedendo la restituzione degli atti all’autorità inferiore, perché la stessa emani una nuova decisione unificata (con quella della moglie e della figlia) in procedura ampliata, ri- spettando i termini legali per la presentazione del ricorso. Tale censura non può tuttavia essere accolta, in quanto il ricorrente, rappresentato da un pa- trocinatore legale cognito della materia d’asilo, ha in primo luogo scelto coscientemente di presentare un ricorso congiunto con la moglie e la figlia (causa del Tribunale di cui al ruolo D-4263/2025), quindi entro il termine ricorsuale di sette giorni, ed in secondo luogo non si ravvede come tale suo procedere avrebbe leso il suo diritto ad una difesa legale corretta, in quanto dal memoriale ricorsuale si evince come lo stesso sia sufficientemente mo- tivato ed articolato, né si deduce quali ulteriori elementi, il ricorrente non avrebbe potuto presentare nello stesso o negli scritti successivi che ha po- tuto far pervenire al Tribunale. Tale sua censura formale, del tutto prete- stuosa, deve pertanto essere disattesa e la richiesta di restituzione degli atti all’autorità inferiore formulata nel ricorso respinta.
E. 6.1 Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, ac- corda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.
D-4257/2025 Pagina 10
E. 6.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 7.1 In primo luogo il Tribunale, al contrario di quanto argomentato nel ri- corso dall’insorgente, ritiene di poter seguire la SEM nelle motivazioni della decisione avversata, laddove considera che le circostanze narrate dall’in- sorgente e poste alla base del suo espatrio – ovvero i fermi di polizia, la perquisizione ed il suo arresto del (…), come anche le successive visite della polizia turca – non siano state da lui rese verosimili.
E. 7.2 Innanzitutto, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale rileva nelle allegazioni rese dal ricorrente nel corso dell’audizione federale, una stringatezza generale ed una carenza di dettagli, malgrado gli sia stato spiegato in più momenti di essere dettagliato nell’esposizione dei suoi mo- tivi d’asilo, come pure egli ha indicato di aver compreso di dover essere il più preciso possibile (cfr. n. 16/19, D2 e D5, pag. 2; D76, pag. 8). Invero, malgrado gli sia stata offerta più volte la possibilità di fornire ulteriori ele- menti circa in particolare l’episodio che sarebbe avvenuto nel (…) e l’ope- razione di polizia che sarebbe intervenuta il (…) al suo domicilio, nell’am- bito della quale egli sarebbe pure stato arrestato, egli non è riuscito a for- nire dei dettagli (ulteriori) che si potrebbe invece attendere da una persona che avrebbe vissuto direttamente tali episodi (cfr. n. 16/19, D78 segg., pag. 11 seg.). Segnatamente, per quanto attiene alle circostanze in cui egli sarebbe stato percosso da un poliziotto ed arrestato dal medesimo, malgrado si ricono- sca, come dal ricorrente addotto nel suo gravame in modo generico (cfr. ricorso, pag. 9) che egli avrebbe rilasciato alcuni elementi di dettaglio (come dove si sarebbe trovato al momento dell’arresto e l’ora, dove sa- rebbe stato portato dai poliziotti, come si sarebbe comportato un poliziotto nei suoi confronti prima di rilasciarlo, o ancora che egli prima di recarsi a casa avrebbe comprato una bottiglietta d’acqua per lavarsi la faccia e qual- cosa da mangiare; cfr. n. 16/19, D77, pag. 9), ciò che potrebbe far propen- dere per un certo vissuto dell’episodio; tuttavia vi sono altri elementi che
D-4257/2025 Pagina 11 mettono in serio dubbio la veridicità dello stesso. Difatti, egli non ha chiarito in alcun modo la dinamica di come lui, che ha riferito di essere stato solo e peraltro alle (…), si sia rifugiato dietro ad (…) e poi sarebbe stato scoperto da un poliziotto (cfr. n. 16/19, D77, pag. 9). O ancora, appare del tutto poco credibile il comportamento tenuto dai poliziotti allorché egli sarebbe stato portato in (…), che si sarebbero accontentati della sua spiegazione fasulla
– ovvero che si sarebbe trovato per caso alla manifestazione tornando dal lavoro – e della sua data di nascita, perché lo rilasciassero (cfr. ibid., D77, pag. 9). Peraltro, egli avrebbe avuto ben (…) o (…), e quindi non sarebbe stato così giovane come da lui e da un poliziotto asserito (cfr. ibid., D77, pag. 9 e D79, pag. 11), né avrebbe avuto (…) anni come da lui incoerente- mente riferito (cfr. ibid., D79, pag. 11). Per quanto poi attiene all’operazione di polizia che sarebbe occorsa il (…) presso il suo domicilio, anche il Tribunale ritiene che la descrizione della stessa sia stata perlopiù generica e sbrigativa, in particolare con riferimento al motivo per il quale egli sarebbe stato arrestato e al suo interrogatorio in polizia, come pure alle violenze che egli avrebbe subito da parte degli agenti (cfr. n. 16/19, D77, pag. 10 seg.). Peraltro, allorché è stato questio- nato circa ulteriori dettagli del medesimo episodio, egli ha dapprima negato di averne ancora (cfr. ibid., D81 seg., pag. 11), salvo poi riferire soltanto che durante l’interrogatorio gli avrebbero mostrato una fotografia del con- gresso al quale egli avrebbe partecipato (cfr. ibid., D82, pag. 11), circo- stanza che egli non aveva per nulla addotto in precedenza. Altresì, anche il Tribunale rimarca che la sequenza in cui egli ha narrato l’operazione di polizia al suo domicilio, è risultata divergere, oltreché rispetto all’ora della (…) (una volta ha addotto trattarsi delle […], cfr. ibid., D77, pag.10; ed un’al- tra invece delle […] del […], cfr. ibid., D137, pag. 16), anche riguardo al momento in cui sarebbe stata fatta la perquisizione rispetto al suo arresto (cfr. ibid., D77, pag. 10 e D137, pag. 16) e all’autorizzazione o meno che avrebbe dato il padre di perquisire casa sua (cfr. ibid., D77, pag. 10 e D137, pag. 16). Rispetto a tali asserti incongruenti, il tentativo di giustificazione apportato dal ricorrente nel gravame, ovvero di confermare perlopiù la se- conda versione resa (cfr. ricorso, pag. 10), non gli è d’alcun soccorso, in quanto non riesce a spiegare le incoerenze delle due versioni rese del me- desimo evento. Riguardo a tale episodio, si rimarca infine come anche il comportamento degli agenti turchi presenti durante la perquisizione appare essere del tutto illogico, in quanto se in un primo momento avrebbero rotto la porta di casa e sarebbero entrati senza neppure bussare (cfr. ibid., D77, pag. 10), in seguito avrebbero però atteso che il padre del ricorrente desse loro il permesso di perquisire anche il domicilio dell’insorgente, prima di penetrarvi all’interno (cfr. ibid., D77, pag. 10). Non si vede quindi come,
D-4257/2025 Pagina 12 visto il loro comportamento precedente, non abbiano proceduto anche alla perquisizione dell’abitazione del ricorrente, senza alcun permesso formale. Infine, anche rispetto alle ulteriori visite di polizia effettuate al domicilio dell’insorgente, può essere prestata completa adesione alle motivazioni presenti nella decisione impugnata, alla quale può essere senz’altro rin- viato (cfr. p.to II, pag. 7), non avendo il ricorrente apportato neppure in fase ricorsuale degli elementi concreti e circostanziati che facciano giungere il Tribunale a diverso apprezzamento.
E. 7.3 La giustificazione avanzata in sede ricorsuale, secondo cui la stringa- tezza del suo narrato sarebbe dovuta alla sua limitata scolarizzazione, non- ché all’inferiore dimestichezza nell’uso del turco rispetto al curdo, idioma quest’ultimo che utilizzerebbe nella vita di tutti i giorni, non può essere se- guita. Infatti, nel corso dell’audizione federale egli ha dichiarato di com- prendere bene il turco (cfr. n. 16/19, D1, pag. 1), e non ha espresso alcuna difficoltà di sorta nel riportare i suoi motivi d’asilo, dovuti all’utilizzo del turco o ancora alla sua scolarizzazione. Inoltre, riguardo a quest’ultima circo- stanza, si rimarca come le diverse genericità, incoerenze e illogicità sopra rilevate (consid. 7.2), non possono essere spiegabili con un tale asserto inconsistente. Vieppiù si rimarca come il ricorrente sia stato più volte invi- tato a fornire maggiori dettagli in merito ai fatti che lo avrebbero spinto a lasciare la Turchia, ma non ha saputo aggiungere alcun elemento concreto né in sede di audizione, né successivamente, in fase ricorsuale, nono- stante il tempo trascorso e la possibilità d’integrare le proprie dichiarazioni con il ricorso.
E. 7.4 Pertanto, il Tribunale giunge alla conclusione che le dichiarazioni del ricorrente inerenti ai motivi che lo avrebbero condotto all’espatrio, siano da ritenere inverosimili. I mezzi di prova prodotti dal ricorrente a sostegno della propria domanda d’asilo, non risultano atti a condurre il Tribunale ad una conclusione diversa, in quanto non provano in alcun modo la veridicità o per lo meno la verosimiglianza dei fatti addotti dal ricorrente e posti a fon- damento del suo espatrio dal Paese d’origine, ovvero gli arresti di polizia e le violenze da lui subite da parte di agenti, o ancora le perquisizioni al suo domicilio. Per il resto, può senz’altro essere rinviato alla decisione della SEM, che risulta essere in merito sufficientemente corretta e completa (cfr. p.to II/2, pag. 10), non avendo del resto il ricorrente sollevato nulla in merito in fase ricorsuale, che possa infirmare la conclusione a cui è giunta l’auto- rità inferiore.
D-4257/2025 Pagina 13
E. 7.5.1 Gli altri elementi addotti dall’insorgente, ovvero segnatamente con ri- ferimento alle procedure penali che sarebbero attualmente a suo carico, i nuovi mezzi di prova prodotti in fase ricorsuale ed i timori avanzati dall’in- sorgente nel caso egli facesse ritorno in Turchia (cfr. n. 16/19, D141 seg., pag. 17), verranno analizzati di seguito.
E. 7.5.2.1 Riguardo alle procedure che sarebbero state aperte nei confronti dell’insorgente, occorre constatare come risulti dai mezzi di prova presen- tati dal ricorrente, che nei suoi confronti sarebbero state aperte delle inda- gini per offesa al Presidente della Repubblica e per propaganda a favore di un’organizzazione terroristica (cfr. MdP n. 1), con l’apertura di procedure penali tutt’ora in fase d’istruzione, a causa di alcune condivisioni social che il ricorrente avrebbe effettuato dopo il suo espatrio e che avrebbero dato luogo anche a mandati di perquisizione domiciliare e di accompagnamento coattivo rispettivamente di cattura ai fini d’interrogatorio del ricorrente (cfr. MdP n. 4-9, n. 11, n. 16-22; mezzi di prova annessi allo scritto del ricorrente dell’8 agosto 2025).
E. 7.5.2.2 Innanzitutto, rispetto alla documentazione che il ricorrente ha pro- dotto in tale contesto dinanzi alla SEM, come rimarcato a ragione nella decisione impugnata (cfr. p.to II/2, pag. 12) ed al contrario di quanto argo- mentato in modo del tutto generico nel ricorso (cfr. pag. 11 seg.), la stessa essendo stata prodotta in copia e non avendo alcun elemento di sicurezza verificabile che possa attestarne della loro autenticità, ha già di per sé un valore probatorio limitato. Inoltre, il Tribunale non si può esimere dal deno- tare come la detta documentazione presenti diversi elementi ed indizi di falsificazione, che vanno ancora maggiormente ad intaccare il valore pro- bante della stessa e la credibilità dell’insorgente. Segnatamente, in diversi documenti sono mancanti degli elementi che ci si potrebbe attendere siano presenti negli stessi, come il destinatario, il titolo, la data del documento e l’autorità che avrebbe emesso lo stesso (cfr. MdP n. 1, n. 4, n. 6, n. 7, n. 17,
n. 18 e n. 19). Altresì, anche dal profilo formale, diversi documenti presen- tano un layout del tutto inusuale, o in alcuni elementi del suo contenuto (cfr. MdP n. 4, n. 7, n. 17, n. 18, n. 19 e n. 21), o ancora il MdP n. 19, per quanto nel suo contenuto completamente identico al MdP n. 4, ne risulta total- mente diverso nella forma. Inoltre, vi sono dei documenti in cui i numeri d’inchiesta risultano essere difformi tra di loro, senza alcuna spiegazione apparente (cfr. ad esempio MdP n. 5, n. 6, n. 8), o in cui la data d’emissione del documento non risulta essere spiegabile nella sua sequenzialità (cfr. ad esempio MdP n. 8 e n. 16). Peraltro, riguardo al MdP n. 1, oltreché
D-4257/2025 Pagina 14 essere indicato soltanto un articolo del Codice penale turco relativo ad uno soltanto dei due reati menzionati nello stesso, anche la data in cui sarebbe stato commesso il reato (ovvero il […]) risulta essere incoerente sia con i MdP prodotti dal medesimo ricorrente, che danno atto di condivisioni e di perseguimento per le stesse, successive soltanto al suo espatrio, sia con i suoi stessi asserti rilasciati nell’ambito dell’audizione federale, dove egli ha negato categoricamente di aver effettuato delle condivisioni nell’anno (…) (cfr. n. 16/19, D111 seg., pag. 14). Infine, nel MdP n. 10, viene citata una decisione datata (…) della (…), che avrebbe quale oggetto la “cura e libertà vigilata per 1 anno”, di cui non è però mai stata fatta menzione dal ricor- rente nel corso della sua audizione federale – essendo tra l’altro stato an- cora nel Paese d’origine al momento della presunta emissione della sud- detta decisione – né men che meno se ne trova traccia agli atti di causa.
E. 7.5.2.3 Per quanto poi concerne i nuovi mezzi di prova presentati in fase ricorsuale, di cui alcuni presentati in doppio dall’insorgente e soltanto par- zialmente tradotti, malgrado la richiesta esplicita del Tribunale con deci- sione incidentale del 24 luglio 2025 (cfr. supra lett. I), gli stessi riguardano essenzialmente quattro procedure d’inchiesta. Ovvero, la n. (…), per il reato di offesa al Presidente della Repubblica; la n. (…), per il reato di pro- paganda a favore di un’organizzazione terroristica; la n. (…) dalla cui do- cumentazione prodotta con il ricorso non è evincibile l’imputazione; nonché la n. (…) per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terrori- stica. Ora, rispetto ai medesimi documenti, oltre a produrli soltanto in copia e a dare una breve descrizione a quali fascicoli la documentazione prodotta in fase ricorsuale sarebbe attinente, neppure con lo scritto dell’8 ago- sto 2025, il ricorrente ha apportato maggiori dettagli riguardo ai predetti. Invero, salvo descrivere come sarebbe riuscito, non senza difficoltà, ad in- caricare infine un avvocato in Turchia per trasmettere la documentazione inviata al Tribunale, e per questo l’avrebbe potuta inviare soltanto in fase ricorsuale, l’insorgente non ha apportato nessuna spiegazione circa i fatti che sarebbero alla base di tali inchieste da parte delle autorità turche, quindi la loro contestualizzazione. Riguardo poi all’avvocato turco che avrebbe incaricato soltanto recentemente, stupisce tale affermazione – per di più del tutto fumosa, poiché non specifica neppure il nominativo del le- gale coinvolto – in quanto la documentazione che egli aveva fatto pervenire dinanzi all’autorità inferiore, l’avrebbe ricevuta con l’ausilio di quello che egli aveva individuato quale suo avvocato (cfr. n. 16/19, D10 segg., pag. 3) e quindi non si spiega in alcun modo, né il ricorrente dà alcuna delucida- zione in merito, come egli avrebbe potuto incaricare soltanto ultimamente un legale turco per il reperimento della documentazione giudiziaria come indicato nel suo scritto dell’8 agosto 2025, affermazioni che risultano
D-4257/2025 Pagina 15 incoerenti con quanto da lui invece dichiarato in audizione (cfr. n. 16/19, D10 segg., pag. 3). Peraltro si denota che, salvo per l’inchiesta di cui al
n. (…), delle altre tre inchieste non v’è traccia nella documentazione pro- dotta invece dal ricorrente dinanzi all’autorità inferiore, e per questo ci si poteva attendere – vista anche la richiesta formulata esplicitamente in tal senso dal Tribunale nella decisione incidentale del 24 luglio 2025 – che egli specificasse meglio i contorni delle stesse. Altresì, analizzando più da vi- cino la documentazione prodotta in fase ricorsuale – di cui il Tribunale ri- terrà in particolare quella fatta tradurre dal ricorrente – oltreché produrre il ricorrente con lo scritto dell’8 agosto 2025 quattro nuovi documenti (cfr. su- pra lett. I.b), mai prodotti prima, in particolare i verbali d’udienza inoltrati con lo scritto dell’8 agosto 2025, risultano essere dissimili nel loro layout rispetto a quelli inoltrati dall’insorgente con gli scritti ricorsuali precedenti, nonché mancano completamente degli elementi (come il nome dell’impu- tato), che ci si potrebbe invece attendere che siano presenti in documenti di questo tipo. Altresì, nello scritto dell’(…) della (…) all’(…), si nomina un mandato di ricerca che sarebbe stato spiccato nei suoi confronti, per il reato di (…), reato che non è mai stato nominato dall’insorgente né risulta essere documentato in nessun altro mezzo di prova prodotto agli atti dall’insor- gente.
E. 7.5.2.4 Ora, i tanti indizi d’incoerenza, d’inautenticità e di mancanza di det- tagli testé rilevati rispetto alle procedure che sarebbero state aperte nei suoi confronti, fanno seriamente dubitare il Tribunale, che i documenti pro- dotti dall’insorgente, sia dinanzi all’autorità inferiore sia in fase ricorsuale, siano dei falsi. A tal proposito si rammenta che la falsificazione di docu- menti o l’utilizzo a scopo d’inganno degli stessi è un reato penale perse- guibile d’ufficio in Svizzera ai sensi dell’art. 251 CPS, e ciò anche se trattasi di documenti esteri (cfr. art. 255 CPS).
E. 7.6.1 Tuttavia, anche si volesse lasciare aperta la questione dell’autenticità dei documenti sopra citati prodotti dal ricorrente e, di riflesso quindi, l’effet- tiva esistenza di procedure penali aperte a suo carico, non si evincono co- munque dei motivi d’asilo rilevanti, per le ragioni che verranno esposte di seguito.
E. 7.6.2 Innanzitutto si osserva come il Tribunale, nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024, sia giunto alla conclu- sione che il solo fatto che in Turchia vengano condotte delle procedure d’inchiesta statali per i reati di offesa al Presidente della Repubblica turca e/o per propaganda a favore di un’organizzazione terroristica – anche
D-4257/2025 Pagina 16 combinati – contro una persona, non sono sufficienti per il riconoscimento di un timore fondato di subire, con probabilità preponderante, delle perse- cuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza di riferi- mento E-4103/2024 precitata consid. 8 ed in particolare i consid. 8.7.3 e 8.8). Nella stessa sentenza, il Tribunale ha altresì statuito che occorre esa- minare nel singolo caso se, a causa delle procedure concrete condotte, vi siano indizi per la persona interessata di subire una persecuzione collegata ad un politmalus individuale (cfr. per la nozione di politmalus, le sue possi- bili tre costellazioni enunciate nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), oppure se vi siano motivi che potrebbero condurre, nel caso concreto, ad una lunga pena detentiva. Fattori di rischio in tal senso risulterebbero segnata- mente essere – accanto al numero delle procedure d’inchiesta pendenti – delle precedenti condanne, così come un profilo politico esposto della per- sona interessata, o ancora indizi particolari derivanti dall’espressione dei contenuti nei social media nelle circostanze concrete (cfr. sentenza di rife- rimento E-4103/2024 precitata consid. 8.7.4). Altresì, secondo invalsa giu- risprudenza del Tribunale, un ordine di comparizione, non risulta essere ancora indizio di un rischio sistematico di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo (cfr. sentenze del TAF E-4313/2024 del 19 novem- bre 2024 consid. 5, E-3879/2024 del 10 luglio 2024, pag. 5). Peraltro in Svizzera, negli ultimi tempi, è stata più volte riportata dai media la notizia di pratiche d’abuso da parte di richiedenti l’asilo turchi, nell’ambito di pro- cedure d’asilo svizzere. In tal senso, si può partire dal presupposto che anche i tribunali turchi siano a conoscenza di tale problematica, ovvero che alcuni dei loro connazionali, a seguito dell’espatrio, si attivino nei social media e prendano parte a delle manifestazioni di stampo politico nel Paese che li accoglie, per potersi creare dei vantaggi nella procedura d’asilo con lo scopo di assicurarsi un diritto di soggiorno nell’Europa occidentale (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 precitata consid. 8.7.5).
E. 7.6.3 Tornando alla presente disamina, sia dalle allegazioni del ricorrente, sia dalla documentazione agli atti, risulta che le inchieste aperte in Turchia nei suoi confronti, si trovano tutt’ora nella fase istruttoria. Anche se il Tribu- nale ritenesse veritiero che contro di lui sarebbero stati emanati dei man- dati di accompagnamento coattivo rispettivamente di cattura ai fini d’inter- rogatorio, allo stato attuale degli atti, rimane del tutto aperto il loro esito. Invero, per i suddetti reati, non si sa all’ora attuale quale esito avranno le procedure giudiziarie aperte contro di lui, ovvero se il giudice competente riterrà fondate le accuse mosse contro di lui e se poi egli nel seguito (a causa di motivi rilevanti per l’asilo) verrà veramente condannato a delle pene (d’intensità rilevante ai sensi dell’asilo), nonché se tali decisioni ver- ranno effettivamente confermate dalle istanze ricorsuali turche (cfr. ex
D-4257/2025 Pagina 17 multis la sentenza del TAF D-4042/2024 del 16 ottobre 2024 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Il Tribunale ha difatti già più volte riconosciuto nella sua giurisprudenza come la possibilità per delle inchieste condotte per de- litti simili, di sfociare in una reale condanna penale della persona interes- sata, siano molto basse, rispettivamente basse (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 precitata consid. 8.3 seg. e consid. 9.2). Tale conclu- sione, nel suo caso appare essere vieppiù confermata dal fatto che perlo- meno due procedure d’inchiesta aperte nei confronti dell’insorgente (n. […] e n. […]) per offesa al Presidente della Repubblica, non hanno avuto alcun seguito recente, non avendo l’insorgente documentato più le stesse in fase ricorsuale. Pertanto, le procedure penali che interessano il ricorrente, non costituiscono di per sé un valido motivo d’asilo.
E. 7.6.4 Altresì, come osservato a ragione dall’autorità inferiore nella deci- sione impugnata (cfr. p.to II, pag. 13 seg.), dalle condivisioni e dai mes- saggi che egli ha pubblicato nei social media, si rilevano anche delle im- magini offensive e delle frasi ingiuriose nei confronti in particolare del pre- sidente turco I._______ (cfr. MdP n. 11), nonché immagini e contenuti vi- deo relativi al (…) o all’(…) (anche dove si scorgono persone armate; cfr. documentazione annessa agli scritti del 27 giugno 2025 e del 1° lu- glio 2025, atti TAF n. 4 e 6), per le quali il ricorrente può dare l’impressione che egli realmente approvi e lodi le azioni violente compiute dai combattenti rispettivamente sostenga la lotta armata contro le autorità di sicurezza tur- che. In tali circostanze, l’apertura di procedure d’inchiesta ai sensi degli art. (…) della legge antiterrorismo turca, nonché (…) del codice penale turco, non possono essere ritenute, fin dall’inizio, come illegittime (cfr. nello stesso senso anche la sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 succi- tata consid. 9.3).
E. 7.6.5 L’autorità inferiore nella decisione impugnata, ha inoltre rettamente denotato come le condivisioni sui social media, che sono state l’oggetto delle procedure d’inchiesta succitate da parte delle autorità turche, siano avvenute temporalmente soltanto a seguito del deposito della sua do- manda d’asilo in Svizzera il (…) (cfr. n. 2/2), come pure l’apertura delle pro- cedure d’inchiesta a suo carico. Ciò che risulta chiaramente anche dalle dichiarazioni rese in audizione dal ricorrente (cfr. n. 16/19, D87 segg., pag. 12 seg.; D123 seg., pag. 15). Pertanto, anche fosse ritenuto verosi- mile che l’insorgente abbia effettuato delle condivisioni sui social media di contenuto politico anche prima del suo espatrio, come da lui soltanto alle- gato (cfr. n. 16/19, D95 segg., pag. 13), ma mai provato con degli elementi concreti e fondati a differenza di quanto argomentato nel ricorso (cfr. pag. 13), il Tribunale ritiene che prima del suo espatrio, per le predette
D-4257/2025 Pagina 18 condivisioni egli non fosse in alcun modo entrato nel mirino delle autorità turche. Ciò che è dimostrato anche dal fatto che, prima del suo espatrio, il ricorrente non è mai stato oggetto di procedure d’inchiesta (cfr. n. 16/19, D123 seg., pag. 15). Anzi, ha potuto condurre la sua vita normalmente, an- che lavorando (…) fino al suo espatrio (cfr. n. 16/19, D25 segg., pag. 4), come pure partire legalmente dal suo Paese d’origine, per via aerea (cfr. ibid., D49 segg., pag. 6). Per di più, si osserva come dai documenti pre- sentati, i brevi messaggi e i contenuti pubblicati, riguardano dei periodi li- mitati nel tempo – ovvero concentrati tra il (…) e l’(…) del (…), a ridosso della presentazione della domanda d’asilo – nonché i contenuti pubblicati abbiano riscontrato soltanto in rare occasioni dei messaggi di “like”, ed in numero molto esiguo (cfr. MdP n. 11). A tal proposito, non si può in alcun modo seguire il ricorrente laddove nel suo scritto del 1° luglio 2025, allega che in un altro social network avrebbe condiviso, nel suo ruolo di (…), dei contenuti che avrebbero raggiunto milioni di persone (cfr. pag. 3). Invero, tali asserti, non sono per nulla supportati da mezzi di prova, ed anzi si scontrano con quanto da lui prodotto realmente in causa, ma pure risultano non coincidenti con le sue stesse allegazioni, in quanto egli non ha mai addotto di avere esercitato l’attività di (…) e men che meno di avere una formazione in tal senso (cfr. n. 16/19, D21 seg., pag. 4). Ne discende quindi che l’impegno politico del ricorrente dopo il suo espa- trio, non appare palesemente l’espressione o la continuazione di una con- vinzione o di un orientamento già esistente in patria (cfr. art. 3 cpv. 4 LAsi) e, vista invece la tempistica delle pubblicazioni che hanno dato avvio alle procedure d’inchiesta, possono essere rappresentative di un comporta- mento che costituisce effettivamente un abuso di diritto che non può essere di principio tutelato giuridicamente (cfr. sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024, pag. 7; D-7271/2023 del 2 maggio 2024, pag. 5; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3). Pertanto, il ricorrente ha de- liberatamente posto le basi fattuali per l’avvio delle inchieste penali nel suo Paese d’origine al fine di ottenere asilo in Svizzera.
E. 7.6.6 Peraltro, il ricorrente non dispone di alcun profilo politico particolare derivante dalle sue attività per il partito HDP, in quanto egli non soltanto ne è stato membro soltanto per (…) anni, concludendosi la sua affiliazione già nell’anno (…), bensì non esercitava alcuna funzione dirigenziale o di parti- colare rilievo al suo interno, avendo aiutato il partito durante le elezioni, per i festeggiamenti del (…) o ancora durante dei congressi, facendo altresì (…) (cfr. n. 16/19, D126 segg., pag. 15). Per quanto poi attiene alla sua partecipazione a due manifestazioni in Svizzera, di cui egli ha prodotto delle fotografie, in cui è raffigurato reggente delle bandiere in due di esse
D-4257/2025 Pagina 19 (cfr. MdP n. 12), nonché due video (cfr. MdP n. 14), le stesse non mutano in alcun modo l’apprezzamento succitato. Ciò in quanto, egli appare sol- tanto come un partecipante tra i molti, senza alcun ruolo di particolare rile- vanza, ed inoltre non ha dimostrato in alcun modo che di tali sue parteci- pazioni le autorità turche ne siano effettivamente venute a conoscenza.
E. 7.6.7 Egli non può prevalersi neppure di una persecuzione riflessa a causa di famigliari. Invero, seppure egli abbia affermato in modo generico che in famiglia essi sarebbero sostenitori dell’HDP, mentre che altri loro parenti dell’(…) (acronimo in turco per: […]; in italiano: […]); tuttavia non ha alle- gato nulla di concreto che faccia credere che i parenti tutt’ora in patria siano attivi politicamente in modo importante (cfr. n. 16/19, D43 seg., pag. 6). Pe- raltro, ad esclusione del fratello E._________, della moglie e dei figli di questi, come pure della moglie e della figlia del ricorrente, tutti gli altri suoi parenti – incluso il fratello D._______ – vivrebbero tutt’ora ai loro rispettivi domicili in Turchia, indisturbati. Per quanto poi concerne i suoi fratelli, si osserva come il fratello C.________ è deceduto a seguito di un (…) già nel (…), e quindi non si ravvede in che modo il ricorrente verrebbe preso di mira a causa sua. Altresì, per quanto successo all’altro fratello, D.________ durante il suo servizio militare ed a causa delle cure mediche che avrebbero dovuto essere supportate direttamente dalla famiglia del ri- corrente (cfr. n. 16/19, D77, pag. 10), si denota come gli allegati comporta- menti discriminatori esercitati nei confronti del fratello, non riguardino in alcun modo il ricorrente, e che la mancanza di supporto dal profilo econo- mico dello Stato turco non rientra in alcuno dei motivi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Infine, riguardo al fratello E.________, il ricorrente non è stato in grado di sostanziare in alcun modo come i presunti eventi vissuti dal fratello e la supposta sua partecipazione a congressi del partito HDP (cfr. n. 16/19, D125, pag. 15, D129 seg., pag. 16 e D136, pag. 16), pos- sano avere una rilevanza per i suoi motivi d’asilo. Peraltro, con sentenza del 22 luglio 2025 nelle cause congiunte D-4080/2025 e D-4084/2025, il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dal fratello E.________ unita- mente alla moglie J.________ e ai loro quattro figli. Pertanto, non si rav- vede per quale motivo, il ricorrente dovrebbe entrare nel mirino delle auto- rità turche a causa del predetto fratello.
E. 7.6.8 Infine, si osserva come le ricerche che avrebbero svolto le autorità turche al suo domicilio dopo il suo espatrio, chiedendo di lui (cfr. n. 16/19, D131, pag. 16; n. 28/10; MdP n. 23), in quanto circostanze riportategli da terze persone, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che ri- chiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è
D-4257/2025 Pagina 20 ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzioni). Altresì, il ricorrente in merito alle stesse, oltreché essere risultato del tutto generico, non circostanziando ad esempio i giorni in cui tali incursioni sa- rebbero avvenute, né descrivendo in alcun modo gli stessi episodi, i suoi asserti in merito risultano pure essere incoerenti (in quanto se d’un canto ha negato non ci fosse alcuna novità da quando è espatriato, cfr. n. 16/19, D36, pag. 5; d’altro canto ha invece poco più avanti addotto che vi sareb- bero state due o tre incursioni di polizia dopo il suo espatrio, cfr. n. 16/19, D131, pag.16). Pertanto anche la verosimiglianza di tali episodi risulta es- sere fortemente messa in dubbio.
E. 7.6.9 Alla luce di quanto precede, benché l’interessato rischi di essere ar- restato ai fini d’interrogatorio in caso di rimpatrio – visti anche i mandati di accompagnamento e di cattura emanati nei suoi confronti (cfr. MdP n. 5;
n. 6; n. 7; n. 18; mandato di cattura del […] e relazione preliminare della […] del […] che revoca il precedente mandato di cattura e ne ordina l’emis- sione di uno nuovo ai fini dell’interrogatorio del ricorrente, cfr. documenti allegati allo scritto dell’8 agosto 2025) –, non si può presumere ch’egli sarà probabilmente esposto al rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fon- damentali dell’uomo, come da lui genericamente sostenuto nel gravame. Infatti, a fronte in particolare dell’inverosimiglianza dei suoi asserti circa i contatti che egli avrebbe avuto in passato con le autorità turche (cfr. supra consid. 7.1-7.4), del suo irrilevante profilo politico (cfr. supra consid. 7.6.5), nonché del pubblico contenuto dei suoi social network – circostanze queste ultime che non dovrebbero sfuggire neppure alle autorità penali o giudizia- rie turche – è verosimile che le autorità turche non intendano proseguire le indagini rispettivamente le procedure penali aperte nei suoi confronti (cfr. ex multis le sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024, pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024), posto in particolare che in Turchia ven- gono spesso archiviate molte procedure d’istruzione (cfr. sentenza di rife- rimento del TAF E-4103/2024 precitata consid. 8.4, in part. consid. 8.4.4).
E. 7.6.10 Visto tutto quanto precede, il ricorrente non ha provato, o per lo meno reso verosimile con probabilità preponderante, che egli, nel caso di un suo ritorno in patria, possa avere il timore di subire, in un futuro pros- simo e con un’alta probabilità, persecuzioni determinanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 7.7 Riassumendo il ricorrente, con i suoi asserti inverosimili ed irrilevanti ed i documenti prodotti ritenuti falsificati rispettivamente non probanti le sue dichiarazioni o non pertinenti, non è quindi riuscito nell’intento di dimo- strare, o perlomeno di rendere verosimile in modo preponderante, di
D-4257/2025 Pagina 21 essere esposto, nel caso di un suo rientro in Turchia, ed in un prossimo futuro, a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. V’è pertanto da confer- mare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata in relazione al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato all’insorgente ed al respin- gimento della sua domanda d’asilo.
E. 8 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera, te- nuto in particolare conto come la moglie G._______ e la figlia H.________, destinatarie di una decisione d’asilo pure negativa divenuta nel frattempo e a seguito della sentenza del Tribunale D-4263/2025 del 23 luglio 2025 esecutiva ed entrata in forza di cosa giudicata, faranno ritorno assieme a lui in Turchia, rispettando quindi pienamente il principio dell’unità della fa- miglia (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 9.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 9.2.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esauri- sce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura).
E. 9.2.2 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento ha osservato che, nel caso concreto, il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra
D-4257/2025 Pagina 22 enucleati (cfr. consid. 6-7), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente ne- gli asserti ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi rif.). Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione del ricorrente (cfr. ex multis le sentenze del TAF D-3511/2025 del 24 luglio 2025 consid. 9.2.3; D-3434/2024 del 17 luglio 2025 consid. 8.2.5). Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in rel. all’art. 44 LAsi).
E. 9.3.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
E. 9.3.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese nonché degli sviluppi dopo il tentato colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all’etnia curda (cfr. sentenze del TAF D-3434/2024 preci- tata consid. 8.3.2; D-4718/2025 del 16 luglio 2025 consid. 8.3.2). Altresì un’inesigibilità generale dell’esecuzione dell’allontanamento nelle undici regioni della Turchia interessate dal terremoto del febbraio 2023 non è ri- conosciuta (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2 seg.).
E. 9.3.3 Il ricorrente proviene da B._______ (cfr. n. 16/19, D15 segg., pag. 3), sita nell’omonima provincia, che è stata toccata fortemente dal sisma del febbraio del 2023. Tuttavia, dalle sue dichiarazioni si evince come l’abita- zione nella quale viveva con la moglie e la figlia, è situata nello stesso edi- ficio dove tutt’ora vivono, in altro appartamento, i fratelli K.________ e L._______ ed i genitori (cfr. ibid., D19, pag. 3 e D31, pag. 5), anche se il ricorrente ha addotto, senza supportarlo con alcun mezzo di prova, che la casa sarebbe stata danneggiata dal terremoto (cfr. ibid., D37 segg.,
D-4257/2025 Pagina 23 pag. 5). Altresì l’insorgente ha dichiarato come la sua situazione finanziaria e quella della sua famiglia sarebbe buona; in particolare il fratello L._______ lavorerebbe, il padre avrebbe (…) e la sua famiglia deterrebbe (…) (cfr. ibid., D24, pag. 4; D29 seg., pag. 5). Con gli stessi egli intratter- rebbe buoni contatti. Oltre poi ai famigliari succitati, egli avrebbe nel suo Paese d’origine anche una sorella ed altri parenti (cfr. ibid., D19, pag. 3; D41 segg., pag. 5 seg.). Per di più, egli potrà fare ritorno in Turchia assieme alla moglie e la figlia, la cui decisione negativa della SEM è nel frattempo entrata in forza di cosa giudicata ed esecutiva (cfr. supra lett. B e H e con- sid. 8), non ravvisando quindi in tal senso alcuna violazione dal profilo dell’art. 8 CEDU. In tal senso, sarà cura della SEM d’istruire adeguata- mente l’autorità cantonale d’esecuzione, perché l’esecuzione dell’allonta- namento del ricorrente venga effettuata in coordinazione ed assieme a quella della moglie G._______ e della figlia H._______ Pertanto, a fronte di quanto precede, egli nel caso di ritorno nel suo Paese d’origine, potrà contare su una rete sociale, la quale potrà senz’altro aiutarlo, in caso di necessità per i suoi bisogni essenziali e quelli della sua famiglia. Inoltre, si constata come il ricorrente è giovane, in buona salute e con diverse espe- rienze professionali, in particolare in (…) ed in (…), nonché quale (…), ed (…); da quando è in Svizzera lavorerebbe invece quale (…) (cfr. n. 16/19, D22 segg., pag. 4). Visto tale contesto favorevole, nonché quanto già svi- luppato sopra circa l’inverosimiglianza e l’irrilevanza dei suoi motivi d’asilo, le censure sollevate in sede ricorsuale, quali l’asserito stigma sociale o le difficoltà nel reperire un lavoro, non risultano rilevanti.
E. 9.3.4 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in rel. all’art. 44 LAsi).
E. 9.4 In ultima analisi, nemmeno sussistono degli impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.5 Ne discende che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata, e la concessione di un’ammissione provvisoria all’interessato, non entra quindi in considera- zione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).
E. 10 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprez- zamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
D-4257/2025 Pagina 24 giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censura- bile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Di conseguenza, la deci- sione impugnata va confermata ed il ricorso respinto, per quanto non dive- nuto senza oggetto (cfr. supra consid. 4).
E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato l’11 luglio 2025.
E. 12 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.
D-4257/2025 Pagina 25 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Per quanto non divenuto senza oggetto, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato l’11 lu- glio 2025. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4257/2025 Sentenza del 23 settembre 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, rappresentato dalla MLaw Roberta Condemi, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2 giugno 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) gennaio 2023. A.b Il (...) settembre 2023 si è tenuta con il richiedente l'audizione circa i suoi motivi d'asilo. In tale ambito egli, di etnia curda e con ultimo domicilio in Turchia a B._______, ha riferito di essere stato membro del partito HDP (acronimo in turco per: Halklarin Demokratik Partisi; in italiano: Partito Democratico dei Popoli) dal (...) al (...), dopodiché avrebbe cancellato la sua iscrizione al partito, ed avrebbe aiutato durante le elezioni, nei festeggiamenti del (...) e nei congressi dell'HDP, (...). Nel (...), suo fratello C._______, il più attivo della famiglia nel partito HDP, sarebbe deceduto a seguito di (...), ma anche dopo le indagini condotte e la decisione che avrebbe constatato la colpevolezza del fratello, non si saprebbe se egli sia stato ucciso intenzionalmente o senza motivo. Un altro fratello D.______., durante il suo servizio militare, sarebbe stato discriminato in quanto curdo da un suo superiore. Nell'anno (...), durante la sua partecipazione ad una manifestazione, l'interessato sarebbe stato arrestato e percosso da un poliziotto ed in seguito caricato in una vettura e condotto da agenti di polizia in (...). Ivi, dopo aver dichiarato di essersi trovato alla manifestazione per caso mentre tornava dal lavoro ed il suo anno di nascita, sarebbe stato liberato e lasciato tornare a casa. In un'occasione egli si sarebbe recato con un amico al congresso del (...) (acronimo in turco per: [...]; in italiano: [...]), dove dei poliziotti avrebbero filmato o fatto dei video ai presenti. Il (...), degli agenti di polizia avrebbero fatto irruzione presso il suo domicilio, perquisendo la casa del fratello E._______ e dei genitori. L'interessato si sarebbe invece opposto alla perquisizione domiciliare del suo alloggio, in quanto gli agenti non avrebbero avuto un mandato. Tuttavia, il padre del richiedente, spaventato, avrebbe autorizzato gli agenti anche a perquisire la sua casa. Durante la perquisizione avrebbero rinvenuto a casa dell'interessato una striscia con i colori rosso, giallo e verde. Il richiedente sarebbe stato condotto poi alla stazione di polizia, dove lo avrebbero interrogato circa i suoi legami con il partito HDP e in merito al fratello, nonché minacciato e percosso. Successivamente sarebbe stato rilasciato e con il padre si sarebbe recato all'ospedale per farsi dare un rapporto medico inerente alle percosse subite. A seguito di tale evento, dopo qualche giorno, avrebbero fatto una riunione di famiglia, dove il padre dell'interessato gli avrebbe consigliato di partire con il fratello E._______ Pertanto con quest'ultimo, il (...), sarebbe espatriato dal suo Paese d'origine legalmente, per via aerea, da F._______, dopo che un avvocato sarebbe riuscito a far revocare il divieto d'espatrio pendente nei confronti del fratello. A causa delle condivisioni più esplicite che egli avrebbe effettuato dopo il suo espatrio sui suoi profili (...) e (...) - anche se avrebbe effettuato delle condivisioni anche prima della partenza dalla Turchia, di cui non ne disporrebbe in quanto sarebbero state tutte cancellate - sarebbe stato aperto un fascicolo nei suoi confronti per i reati d'insulto al Presidente della Repubblica e propaganda per organizzazione terroristica. Inoltre, sarebbero state effettuate due o tre operazioni dopo il suo espatrio e le autorità turche lo avrebbero ricercato. Nel caso di un suo ritorno in Turchia, egli teme di essere percosso, nonché torturato o ucciso, in quanto non si fiderebbe della giustizia turca. A supporto dei suoi asserti, egli ha consegnato gli originali della sua carta d'identità e del libretto di famiglia, come pure in copia: il certificato di matrimonio; 12 documenti relativi a dei procedimenti penali in Turchia; rapporti medici inerenti al fratello del ricorrente D.________.; un rapporto medico relativo al ricorrente datato (...); estratti dall'account (...) del ricorrente; 5 stampe di fotografie; due video che rappresenterebbero il ricorrente assieme al fratello E._______ (cfr. dossier della SEM N [...] e sentenza del Tribunale del 22 luglio 2025 nelle cause congiunte D-4080/2025 e D-4084/2025) durante la loro partecipazione a due manifestazioni in Svizzera (cfr. mezzi di prova agli atti della SEM [di seguito: MdP] n. 1/2-19/2 e n. 24/3-25/2). A.c Il 10 ottobre 2023, la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo dell'interessato in procedura ampliata. A.d Con scritto del 23 gennaio 2024, l'interessato ha inoltrato alla SEM, in copia, dell'ulteriore documentazione inerente a delle procedure istruttorie turche, nonché due stampe di schermate telefoniche con dei messaggi che egli avrebbe scambiato con la moglie (cfr. MdP n. 20/4-23/3). Nella medesima missiva egli ha chiesto all'autorità inferiore di voler effettuare la traduzione della documentazione e di inviargliene una copia, come pure ha richiesto informazioni sullo stato della procedura, come già domandato con missiva del 14 novembre 2023. Tramite gli scritti del 15 maggio 2024 e del 22 ottobre 2024, l'interessato ha sollecitato nuovamente dalla SEM un aggiornamento sullo stato della pratica. La risposta della predetta autorità è giunta il 17 aprile 2025 con la trasmissione della documentazione all'incarto sottostante al diritto di consultazione. A.e Il 28 aprile 2025, la moglie ([G._______]) e la figlia ([H._______]) dell'interessato, hanno pure depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atti della SEM n. [...]-4/2 e 9/2). La loro domanda d'asilo è stata trattata nell'ambito di una procedura celere dalla SEM. B. Tramite la decisione del 2 giugno 2025 - notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-39/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha ritenuto l'esecuzione del suo allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Tuttavia, ha sospeso il suo allontanamento fino alla crescita in giudicato della decisione separata della moglie e della figlia (arrecante lo stesso numero di dossier N [...]), trattata in procedura celere, pure emessa in medesima data, e il cui allontanamento è stato sospeso fino alla crescita in giudicato della decisione dell'interessato (cfr. atto della SEM n. [...]-25/12). Nella sua decisione, la SEM ha dapprima considerato inverosimili i fermi di polizia, le percosse e le minacce subite dall'interessato, nonché l'operazione avvenuta presso il suo domicilio il (...) e quanto sarebbe successo in seguito, comprese le ulteriori visite di polizia, in quanto le sue allegazioni in merito si sarebbero contraddistinte per la loro stringatezza, lacunosità, nonché genericità. Inoltre, la narrazione fornita dell'incursione di polizia del (...), sarebbe stata resa dal ricorrente in modo incoerente e contraddittorio. Altresì l'autorità inferiore ha ritenuto i mezzi di prova depositati dall'insorgente, inadeguati a corroborare le sue precedenti affermazioni. Nel proseguo l'autorità inferiore ha ritenuto non rilevanti per la concessione della qualità di rifugiato i procedimenti d'inchiesta aperti nei suoi confronti, sia rispetto alla giurisprudenza resa in merito da parte del Tribunale, sia poiché egli non avrebbe dei precedenti penali e non presenterebbe un profilo politico particolare. Nel suo caso, non si sarebbe quindi in presenza di una probabilità considerevole che egli venga condannato ad una pena detentiva da scontare né vi sarebbero indizi dai quali si evincerebbe la possibilità di una detenzione preventiva imminente in un futuro prossimo, nel caso di un suo ritorno in Turchia, o ancora di un rischio sistematico di maltrattamenti o torture nell'esecuzione del mandato di accompagnamento. Altresì, in merito alle sue attività di pubblicazione e condivisione sui social media, egli sarebbe risultato oltremodo incoerente e contraddittorio, e visto anche come dal profilo temporale i suoi contributi sarebbero strettamente legati alla sua partenza e alla sua richiesta d'asilo in Svizzera nonché all'apertura di un'inchiesta nei suoi confronti, la SEM è giunta alla conclusione che molto verosimilmente l'interessato avrebbe consapevolmente fatto avviare o avviato la procedura penale nei suoi confronti, di modo da creare dei motivi soggettivi ed ottenere così protezione su suolo elvetico. Infine, dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, sia dal profilo della situazione vigente attualmente in Turchia, sia dal profilo individuale - in quanto sussisterebbero degli elementi positivi alla sua reintegrazione nel Paese d'origine - nulla risulterebbe d'ostacolo al suo allontanamento. C. L'insorgente ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) con un unico atto ricorsuale depositato assieme alla moglie ed alla figlia in data 12 giugno 2025, chiedendo, in via principale, l'annullamento di entrambe le decisioni emesse dalla SEM e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per l'emanazione di un'unica decisione in procedura ampliata; in via subordinata che sia loro riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo in Svizzera; e in via ancora più subordinata, che sia loro concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera, in quanto l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile e/o ragionevolmente esigibile. Nel ricorso, si è inoltre postulata la concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio. Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente ha dapprima richiesto la trattazione congiunta del suo caso con quello della moglie e della figlia, nell'ambito di una procedura ampliata, in modo da coordinare i termini ricorsuali e rispettare il suo diritto alla difesa. Nel seguito, il ricorrente ha insistito sulla verosimiglianza dei suoi asserti, ritenuti completi, dettagliati e scevri da incongruenze e contraddizioni e indicato come la SEM non avrebbe tenuto conto della sua scolarizzazione, che potrebbe aver influito sulla capacità di rendere efficace il suo eloquio, nonché che malgrado la sua padronanza della lingua turca, egli non sappia esprimersi con fluidità in quanto abituato ad usare il curdo. Per quanto concerne i mezzi di prova da lui presentati, questi sarebbero atti a supportare il suo particolare profilo di rischio, dimostrando come lui sarebbe attivo politicamente e sostenitore della causa curda non solo in patria bensì anche all'estero. Al contrario poi dell'autorità inferiore, egli ritiene come non si potrebbe escludere che, una volta interrogato, egli venga arrestato arbitrariamente, anche tenuto conto della situazione dei suoi familiari, essendo come i suoi fratelli C.________ e D.________ abbiano avuto dei problemi con le autorità ed il fratello E.________ sarebbe stato arrestato e risulterebbe tuttora destinatario di procedimenti penali aperti. Altresì, visti gli episodi di violenza pregressi da lui subiti, sussisterebbe un elevato rischio che egli possa essere nuovamente oggetto di maltrattamenti e torture nel caso di un suo rimpatrio. Peraltro, in mancanza di una perizia, la documentazione giudiziaria da lui presentata non potrebbe essere ritenuta falsificata. Inoltre, egli nell'effettuare le condivisioni sarebbe stato spinto dal desiderio di esercitare la sua libertà d'espressione, piuttosto che diffamare le autorità. Non ci sarebbe poi alcun motivo di ritenere che egli avrebbe provocato abusivamente l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti. Nulla indicherebbe poi che i procedimenti penali aperti sarebbero stati archiviati, e sussisterebbe anche l'eventualità che egli venga arrestato in caso di recidiva o che nei suoi confronti vengano aperti dei nuovi dossier in futuro, tenuto conto anche dell'attività politica da lui svolta in Svizzera. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, la stessa non sarebbe esigibile, in quanto vista l'accusa di propaganda per associazione terroristica che penderebbe su di lui, gli risulterebbe impossibile trovare lavoro ed il rischio di venire emarginato sarebbe particolarmente elevato. D. D.a Con decisioni incidentali separate del 18 giugno 2025, il giudice istruttore di entrambe le cause - quella del ricorrente trattata con il ruolo D-4257/2025 e quella della moglie e della figlia con il ruolo D-4263/2025 - ha dapprima osservato nei considerandi che, per il momento, non si dovessero congiungere le cause, anche se il procedimento dell'insorgente sarebbe stato coordinato con quello della moglie e della figlia ed entrambe le procedure sarebbero state prese in considerazione per la trattazione delle cause. In seguito, ha autorizzato il ricorrente - rispettivamente la moglie e la figlia nella decisione incidentale separata - a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, respingendo l'istanza di assistenza giudiziaria totale presentata nel ricorso, ed invitando separatamente il ricorrente d'un canto, e d'altro canto la moglie e la figlia (cfr. decisione incidentale del 18 giugno 2025 di cui al ruolo del Tribunale D-4263/2025), a versare entro il 3 luglio 2025 un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con in particolare la comminatoria d'inammissibilità del ricorso nel caso d'inosservanza. D.b Tramite la missiva del 27 giugno 2025, il ricorrente - sempre assieme alla moglie ed alla figlia - ha in particolare chiesto la riconsiderazione delle decisioni incidentali del Tribunale del 18 giugno 2025, in punto al rifiuto di concessione dell'assistenza giudiziaria ed alla richiesta di versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali; ed in subordine che sia concessa una proroga di 10 giorni del termine per il versamento dell'anticipo richiesto, anche per poter tradurre la nuova documentazione annessa, al quale il ricorrente avrebbe avuto accesso soltanto il giorno prima dell'invio dello scritto. A supporto della stessa richiesta, è stata difatti allegata, in copia, della nuova documentazione giudiziaria, in lingua straniera e senza alcuna traduzione in una lingua ufficiale svizzera. Per il resto, il ricorrente con la moglie e la figlia, si sono riconfermati essenzialmente nelle loro conclusioni di causa. E. Con scritto del 30 giugno 2025, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale della nuova documentazione in copia, in lingua straniera e senza alcuna traduzione. F. Tramite uno scritto spontaneo - senza il concorso del suo rappresentante legale e consegnato brevi manu dallo stesso al Tribunale il 1° luglio 2025 - il ricorrente ha proposto delle ulteriori osservazioni alla decisione della SEM, nonché ha annesso della parziale nuova documentazione, in copia ed in lingua straniera, riconfermandosi principalmente nelle conclusioni ricorsuali e chiedendo una trattazione rapida della sua pratica. G. Con decisioni incidentali separate dell'8 luglio 2025, il Tribunale ha respinto l'istanza del 27 giugno 2025 presentata dal ricorrente assieme alla moglie e alla figlia (di cui al ruolo D-4263/2025), in punto alla riconsiderazione delle decisioni incidentali del 18 giugno 2025, come pure in subordine alla proroga del termine di versamento dell'anticipo spese, concedendo tuttavia ai medesimi un termine di grazia di tre giorni dalla notifica della rispettiva decisione incidentale, per ottemperare al versamento dell'anticipo spese richiesto. Il ricorrente ha tempestivamente corrisposto lo stesso in data 11 luglio 2025, mentre che invece la moglie e la figlia dell'insorgente, non hanno dato seguito alla richiesta (cfr. atto TAF n. 7, nella pratica di cui al ruolo del Tribunale D-4263/2025). H. Per mezzo della sentenza D-4263/2025 del 23 luglio 2025, il Tribunale ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso inerente alla moglie e alla figlia del ricorrente, per mancanza di versamento dell'anticipo spese richiesto con decisione incidentale del 18 giugno 2025, ponendo a loro carico le spese processuali di CHF 250.-. I. I.a Con decisione incidentale del 24 luglio 2025, il giudice istruttore competente per la causa, ha invitato il ricorrente, entro l'8 agosto 2025, a presentare la traduzione, in una lingua ufficiale svizzera, dei documenti allegati, in copia ed in lingua straniera, ai suoi scritti rispettivamente del 27 giugno 2025, 30 giugno 2025 e 1° luglio 2025, nonché ad illustrarne le modalità di ottenimento e le altre informazioni richieste ai sensi dei considerandi, con la comminatoria che in caso d'inosservanza, i documenti saranno scartati senza esame di merito, rispettivamente si deciderà in base agli atti. I.b L'insorgente ha inoltrato quale risposta lo scritto datato 8 agosto 2025, dando seguito soltanto parzialmente alla richiesta di traduzione dei documenti richiesta con decisione incidentale del 24 luglio 2025 e producendo anche, in copia, quattro nuovi documenti (la richiesta di un mandato di cattura del [...] della [...]; il mandato di cattura del [...] del [...]; il verbale d'udienza del [...] della [...] e lo scritto della [...] dell'[...] all'[...]), con le relative traduzioni in italiano annesse. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
4. In limine, il Tribunale osserva che, a causa della pronuncia della sentenza d'inammissibilità nella causa D-4263/2025 del 23 luglio 2025 inerente alla moglie ed alla figlia del ricorrente (cfr. supra lett. H), le argomentazioni e le conclusioni ricorsuali relative alle stesse, risultano divenute senza oggetto. Pertanto, quanto legato soltanto alle medesime - segnatamente la trattazione congiunta delle cause in procedura ampliata e la rilevanza dei loro motivi d'asilo - non verrà trattato nel merito nella presente sentenza.
5. Nel suo ricorso, e reiterata nello scritto del 27 giugno 2025, il ricorrente solleva a titolo preliminare una censura formale, chiedendo la restituzione degli atti all'autorità inferiore, perché la stessa emani una nuova decisione unificata (con quella della moglie e della figlia) in procedura ampliata, rispettando i termini legali per la presentazione del ricorso. Tale censura non può tuttavia essere accolta, in quanto il ricorrente, rappresentato da un patrocinatore legale cognito della materia d'asilo, ha in primo luogo scelto coscientemente di presentare un ricorso congiunto con la moglie e la figlia (causa del Tribunale di cui al ruolo D-4263/2025), quindi entro il termine ricorsuale di sette giorni, ed in secondo luogo non si ravvede come tale suo procedere avrebbe leso il suo diritto ad una difesa legale corretta, in quanto dal memoriale ricorsuale si evince come lo stesso sia sufficientemente motivato ed articolato, né si deduce quali ulteriori elementi, il ricorrente non avrebbe potuto presentare nello stesso o negli scritti successivi che ha potuto far pervenire al Tribunale. Tale sua censura formale, del tutto pretestuosa, deve pertanto essere disattesa e la richiesta di restituzione degli atti all'autorità inferiore formulata nel ricorso respinta. 6. 6.1 Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 7. 7.1 In primo luogo il Tribunale, al contrario di quanto argomentato nel ricorso dall'insorgente, ritiene di poter seguire la SEM nelle motivazioni della decisione avversata, laddove considera che le circostanze narrate dall'insorgente e poste alla base del suo espatrio - ovvero i fermi di polizia, la perquisizione ed il suo arresto del (...), come anche le successive visite della polizia turca - non siano state da lui rese verosimili. 7.2 Innanzitutto, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale rileva nelle allegazioni rese dal ricorrente nel corso dell'audizione federale, una stringatezza generale ed una carenza di dettagli, malgrado gli sia stato spiegato in più momenti di essere dettagliato nell'esposizione dei suoi motivi d'asilo, come pure egli ha indicato di aver compreso di dover essere il più preciso possibile (cfr. n. 16/19, D2 e D5, pag. 2; D76, pag. 8). Invero, malgrado gli sia stata offerta più volte la possibilità di fornire ulteriori elementi circa in particolare l'episodio che sarebbe avvenuto nel (...) e l'operazione di polizia che sarebbe intervenuta il (...) al suo domicilio, nell'ambito della quale egli sarebbe pure stato arrestato, egli non è riuscito a fornire dei dettagli (ulteriori) che si potrebbe invece attendere da una persona che avrebbe vissuto direttamente tali episodi (cfr. n. 16/19, D78 segg., pag. 11 seg.). Segnatamente, per quanto attiene alle circostanze in cui egli sarebbe stato percosso da un poliziotto ed arrestato dal medesimo, malgrado si riconosca, come dal ricorrente addotto nel suo gravame in modo generico (cfr. ricorso, pag. 9) che egli avrebbe rilasciato alcuni elementi di dettaglio (come dove si sarebbe trovato al momento dell'arresto e l'ora, dove sarebbe stato portato dai poliziotti, come si sarebbe comportato un poliziotto nei suoi confronti prima di rilasciarlo, o ancora che egli prima di recarsi a casa avrebbe comprato una bottiglietta d'acqua per lavarsi la faccia e qualcosa da mangiare; cfr. n. 16/19, D77, pag. 9), ciò che potrebbe far propendere per un certo vissuto dell'episodio; tuttavia vi sono altri elementi che mettono in serio dubbio la veridicità dello stesso. Difatti, egli non ha chiarito in alcun modo la dinamica di come lui, che ha riferito di essere stato solo e peraltro alle (...), si sia rifugiato dietro ad (...) e poi sarebbe stato scoperto da un poliziotto (cfr. n. 16/19, D77, pag. 9). O ancora, appare del tutto poco credibile il comportamento tenuto dai poliziotti allorché egli sarebbe stato portato in (...), che si sarebbero accontentati della sua spiegazione fasulla - ovvero che si sarebbe trovato per caso alla manifestazione tornando dal lavoro - e della sua data di nascita, perché lo rilasciassero (cfr. ibid., D77, pag. 9). Peraltro, egli avrebbe avuto ben (...) o (...), e quindi non sarebbe stato così giovane come da lui e da un poliziotto asserito (cfr. ibid., D77, pag. 9 e D79, pag. 11), né avrebbe avuto (...) anni come da lui incoerentemente riferito (cfr. ibid., D79, pag. 11). Per quanto poi attiene all'operazione di polizia che sarebbe occorsa il (...) presso il suo domicilio, anche il Tribunale ritiene che la descrizione della stessa sia stata perlopiù generica e sbrigativa, in particolare con riferimento al motivo per il quale egli sarebbe stato arrestato e al suo interrogatorio in polizia, come pure alle violenze che egli avrebbe subito da parte degli agenti (cfr. n. 16/19, D77, pag. 10 seg.). Peraltro, allorché è stato questionato circa ulteriori dettagli del medesimo episodio, egli ha dapprima negato di averne ancora (cfr. ibid., D81 seg., pag. 11), salvo poi riferire soltanto che durante l'interrogatorio gli avrebbero mostrato una fotografia del congresso al quale egli avrebbe partecipato (cfr. ibid., D82, pag. 11), circostanza che egli non aveva per nulla addotto in precedenza. Altresì, anche il Tribunale rimarca che la sequenza in cui egli ha narrato l'operazione di polizia al suo domicilio, è risultata divergere, oltreché rispetto all'ora della (...) (una volta ha addotto trattarsi delle [...], cfr. ibid., D77, pag.10; ed un'altra invece delle [...] del [...], cfr. ibid., D137, pag. 16), anche riguardo al momento in cui sarebbe stata fatta la perquisizione rispetto al suo arresto (cfr. ibid., D77, pag. 10 e D137, pag. 16) e all'autorizzazione o meno che avrebbe dato il padre di perquisire casa sua (cfr. ibid., D77, pag. 10 e D137, pag. 16). Rispetto a tali asserti incongruenti, il tentativo di giustificazione apportato dal ricorrente nel gravame, ovvero di confermare perlopiù la seconda versione resa (cfr. ricorso, pag. 10), non gli è d'alcun soccorso, in quanto non riesce a spiegare le incoerenze delle due versioni rese del medesimo evento. Riguardo a tale episodio, si rimarca infine come anche il comportamento degli agenti turchi presenti durante la perquisizione appare essere del tutto illogico, in quanto se in un primo momento avrebbero rotto la porta di casa e sarebbero entrati senza neppure bussare (cfr. ibid., D77, pag. 10), in seguito avrebbero però atteso che il padre del ricorrente desse loro il permesso di perquisire anche il domicilio dell'insorgente, prima di penetrarvi all'interno (cfr. ibid., D77, pag. 10). Non si vede quindi come, visto il loro comportamento precedente, non abbiano proceduto anche alla perquisizione dell'abitazione del ricorrente, senza alcun permesso formale. Infine, anche rispetto alle ulteriori visite di polizia effettuate al domicilio dell'insorgente, può essere prestata completa adesione alle motivazioni presenti nella decisione impugnata, alla quale può essere senz'altro rinviato (cfr. p.to II, pag. 7), non avendo il ricorrente apportato neppure in fase ricorsuale degli elementi concreti e circostanziati che facciano giungere il Tribunale a diverso apprezzamento. 7.3 La giustificazione avanzata in sede ricorsuale, secondo cui la stringatezza del suo narrato sarebbe dovuta alla sua limitata scolarizzazione, nonché all'inferiore dimestichezza nell'uso del turco rispetto al curdo, idioma quest'ultimo che utilizzerebbe nella vita di tutti i giorni, non può essere seguita. Infatti, nel corso dell'audizione federale egli ha dichiarato di comprendere bene il turco (cfr. n. 16/19, D1, pag. 1), e non ha espresso alcuna difficoltà di sorta nel riportare i suoi motivi d'asilo, dovuti all'utilizzo del turco o ancora alla sua scolarizzazione. Inoltre, riguardo a quest'ultima circostanza, si rimarca come le diverse genericità, incoerenze e illogicità sopra rilevate (consid. 7.2), non possono essere spiegabili con un tale asserto inconsistente. Vieppiù si rimarca come il ricorrente sia stato più volte invitato a fornire maggiori dettagli in merito ai fatti che lo avrebbero spinto a lasciare la Turchia, ma non ha saputo aggiungere alcun elemento concreto né in sede di audizione, né successivamente, in fase ricorsuale, nonostante il tempo trascorso e la possibilità d'integrare le proprie dichiarazioni con il ricorso. 7.4 Pertanto, il Tribunale giunge alla conclusione che le dichiarazioni del ricorrente inerenti ai motivi che lo avrebbero condotto all'espatrio, siano da ritenere inverosimili. I mezzi di prova prodotti dal ricorrente a sostegno della propria domanda d'asilo, non risultano atti a condurre il Tribunale ad una conclusione diversa, in quanto non provano in alcun modo la veridicità o per lo meno la verosimiglianza dei fatti addotti dal ricorrente e posti a fondamento del suo espatrio dal Paese d'origine, ovvero gli arresti di polizia e le violenze da lui subite da parte di agenti, o ancora le perquisizioni al suo domicilio. Per il resto, può senz'altro essere rinviato alla decisione della SEM, che risulta essere in merito sufficientemente corretta e completa (cfr. p.to II/2, pag. 10), non avendo del resto il ricorrente sollevato nulla in merito in fase ricorsuale, che possa infirmare la conclusione a cui è giunta l'autorità inferiore. 7.5 7.5.1 Gli altri elementi addotti dall'insorgente, ovvero segnatamente con riferimento alle procedure penali che sarebbero attualmente a suo carico, i nuovi mezzi di prova prodotti in fase ricorsuale ed i timori avanzati dall'insorgente nel caso egli facesse ritorno in Turchia (cfr. n. 16/19, D141 seg., pag. 17), verranno analizzati di seguito. 7.5.2 7.5.2.1 Riguardo alle procedure che sarebbero state aperte nei confronti dell'insorgente, occorre constatare come risulti dai mezzi di prova presentati dal ricorrente, che nei suoi confronti sarebbero state aperte delle indagini per offesa al Presidente della Repubblica e per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica (cfr. MdP n. 1), con l'apertura di procedure penali tutt'ora in fase d'istruzione, a causa di alcune condivisioni social che il ricorrente avrebbe effettuato dopo il suo espatrio e che avrebbero dato luogo anche a mandati di perquisizione domiciliare e di accompagnamento coattivo rispettivamente di cattura ai fini d'interrogatorio del ricorrente (cfr. MdP n. 4-9, n. 11, n. 16-22; mezzi di prova annessi allo scritto del ricorrente dell'8 agosto 2025). 7.5.2.2 Innanzitutto, rispetto alla documentazione che il ricorrente ha prodotto in tale contesto dinanzi alla SEM, come rimarcato a ragione nella decisione impugnata (cfr. p.to II/2, pag. 12) ed al contrario di quanto argomentato in modo del tutto generico nel ricorso (cfr. pag. 11 seg.), la stessa essendo stata prodotta in copia e non avendo alcun elemento di sicurezza verificabile che possa attestarne della loro autenticità, ha già di per sé un valore probatorio limitato. Inoltre, il Tribunale non si può esimere dal denotare come la detta documentazione presenti diversi elementi ed indizi di falsificazione, che vanno ancora maggiormente ad intaccare il valore probante della stessa e la credibilità dell'insorgente. Segnatamente, in diversi documenti sono mancanti degli elementi che ci si potrebbe attendere siano presenti negli stessi, come il destinatario, il titolo, la data del documento e l'autorità che avrebbe emesso lo stesso (cfr. MdP n. 1, n. 4, n. 6, n. 7, n. 17, n. 18 e n. 19). Altresì, anche dal profilo formale, diversi documenti presentano un layout del tutto inusuale, o in alcuni elementi del suo contenuto (cfr. MdP n. 4, n. 7, n. 17, n. 18, n. 19 e n. 21), o ancora il MdP n. 19, per quanto nel suo contenuto completamente identico al MdP n. 4, ne risulta totalmente diverso nella forma. Inoltre, vi sono dei documenti in cui i numeri d'inchiesta risultano essere difformi tra di loro, senza alcuna spiegazione apparente (cfr. ad esempio MdP n. 5, n. 6, n. 8), o in cui la data d'emissione del documento non risulta essere spiegabile nella sua sequenzialità (cfr. ad esempio MdP n. 8 e n. 16). Peraltro, riguardo al MdP n. 1, oltreché essere indicato soltanto un articolo del Codice penale turco relativo ad uno soltanto dei due reati menzionati nello stesso, anche la data in cui sarebbe stato commesso il reato (ovvero il [...]) risulta essere incoerente sia con i MdP prodotti dal medesimo ricorrente, che danno atto di condivisioni e di perseguimento per le stesse, successive soltanto al suo espatrio, sia con i suoi stessi asserti rilasciati nell'ambito dell'audizione federale, dove egli ha negato categoricamente di aver effettuato delle condivisioni nell'anno (...) (cfr. n. 16/19, D111 seg., pag. 14). Infine, nel MdP n. 10, viene citata una decisione datata (...) della (...), che avrebbe quale oggetto la "cura e libertà vigilata per 1 anno", di cui non è però mai stata fatta menzione dal ricorrente nel corso della sua audizione federale - essendo tra l'altro stato ancora nel Paese d'origine al momento della presunta emissione della suddetta decisione - né men che meno se ne trova traccia agli atti di causa. 7.5.2.3 Per quanto poi concerne i nuovi mezzi di prova presentati in fase ricorsuale, di cui alcuni presentati in doppio dall'insorgente e soltanto parzialmente tradotti, malgrado la richiesta esplicita del Tribunale con decisione incidentale del 24 luglio 2025 (cfr. supra lett. I), gli stessi riguardano essenzialmente quattro procedure d'inchiesta. Ovvero, la n. (...), per il reato di offesa al Presidente della Repubblica; la n. (...), per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica; la n. (...) dalla cui documentazione prodotta con il ricorso non è evincibile l'imputazione; nonché la n. (...) per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica. Ora, rispetto ai medesimi documenti, oltre a produrli soltanto in copia e a dare una breve descrizione a quali fascicoli la documentazione prodotta in fase ricorsuale sarebbe attinente, neppure con lo scritto dell'8 agosto 2025, il ricorrente ha apportato maggiori dettagli riguardo ai predetti. Invero, salvo descrivere come sarebbe riuscito, non senza difficoltà, ad incaricare infine un avvocato in Turchia per trasmettere la documentazione inviata al Tribunale, e per questo l'avrebbe potuta inviare soltanto in fase ricorsuale, l'insorgente non ha apportato nessuna spiegazione circa i fatti che sarebbero alla base di tali inchieste da parte delle autorità turche, quindi la loro contestualizzazione. Riguardo poi all'avvocato turco che avrebbe incaricato soltanto recentemente, stupisce tale affermazione - per di più del tutto fumosa, poiché non specifica neppure il nominativo del legale coinvolto - in quanto la documentazione che egli aveva fatto pervenire dinanzi all'autorità inferiore, l'avrebbe ricevuta con l'ausilio di quello che egli aveva individuato quale suo avvocato (cfr. n. 16/19, D10 segg., pag. 3) e quindi non si spiega in alcun modo, né il ricorrente dà alcuna delucidazione in merito, come egli avrebbe potuto incaricare soltanto ultimamente un legale turco per il reperimento della documentazione giudiziaria come indicato nel suo scritto dell'8 agosto 2025, affermazioni che risultano incoerenti con quanto da lui invece dichiarato in audizione (cfr. n. 16/19, D10 segg., pag. 3). Peraltro si denota che, salvo per l'inchiesta di cui al n. (...), delle altre tre inchieste non v'è traccia nella documentazione prodotta invece dal ricorrente dinanzi all'autorità inferiore, e per questo ci si poteva attendere - vista anche la richiesta formulata esplicitamente in tal senso dal Tribunale nella decisione incidentale del 24 luglio 2025 - che egli specificasse meglio i contorni delle stesse. Altresì, analizzando più da vicino la documentazione prodotta in fase ricorsuale - di cui il Tribunale riterrà in particolare quella fatta tradurre dal ricorrente - oltreché produrre il ricorrente con lo scritto dell'8 agosto 2025 quattro nuovi documenti (cfr. supra lett. I.b), mai prodotti prima, in particolare i verbali d'udienza inoltrati con lo scritto dell'8 agosto 2025, risultano essere dissimili nel loro layout rispetto a quelli inoltrati dall'insorgente con gli scritti ricorsuali precedenti, nonché mancano completamente degli elementi (come il nome dell'imputato), che ci si potrebbe invece attendere che siano presenti in documenti di questo tipo. Altresì, nello scritto dell'(...) della (...) all'(...), si nomina un mandato di ricerca che sarebbe stato spiccato nei suoi confronti, per il reato di (...), reato che non è mai stato nominato dall'insorgente né risulta essere documentato in nessun altro mezzo di prova prodotto agli atti dall'insorgente. 7.5.2.4 Ora, i tanti indizi d'incoerenza, d'inautenticità e di mancanza di dettagli testé rilevati rispetto alle procedure che sarebbero state aperte nei suoi confronti, fanno seriamente dubitare il Tribunale, che i documenti prodotti dall'insorgente, sia dinanzi all'autorità inferiore sia in fase ricorsuale, siano dei falsi. A tal proposito si rammenta che la falsificazione di documenti o l'utilizzo a scopo d'inganno degli stessi è un reato penale perseguibile d'ufficio in Svizzera ai sensi dell'art. 251 CPS, e ciò anche se trattasi di documenti esteri (cfr. art. 255 CPS). 7.6 7.6.1 Tuttavia, anche si volesse lasciare aperta la questione dell'autenticità dei documenti sopra citati prodotti dal ricorrente e, di riflesso quindi, l'effettiva esistenza di procedure penali aperte a suo carico, non si evincono comunque dei motivi d'asilo rilevanti, per le ragioni che verranno esposte di seguito. 7.6.2 Innanzitutto si osserva come il Tribunale, nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, sia giunto alla conclusione che il solo fatto che in Turchia vengano condotte delle procedure d'inchiesta statali per i reati di offesa al Presidente della Repubblica turca e/o per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica - anche combinati - contro una persona, non sono sufficienti per il riconoscimento di un timore fondato di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 precitata consid. 8 ed in particolare i consid. 8.7.3 e 8.8). Nella stessa sentenza, il Tribunale ha altresì statuito che occorre esaminare nel singolo caso se, a causa delle procedure concrete condotte, vi siano indizi per la persona interessata di subire una persecuzione collegata ad un politmalus individuale (cfr. per la nozione di politmalus, le sue possibili tre costellazioni enunciate nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), oppure se vi siano motivi che potrebbero condurre, nel caso concreto, ad una lunga pena detentiva. Fattori di rischio in tal senso risulterebbero segnatamente essere - accanto al numero delle procedure d'inchiesta pendenti - delle precedenti condanne, così come un profilo politico esposto della persona interessata, o ancora indizi particolari derivanti dall'espressione dei contenuti nei social media nelle circostanze concrete (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 precitata consid. 8.7.4). Altresì, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, un ordine di comparizione, non risulta essere ancora indizio di un rischio sistematico di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4313/2024 del 19 novembre 2024 consid. 5, E-3879/2024 del 10 luglio 2024, pag. 5). Peraltro in Svizzera, negli ultimi tempi, è stata più volte riportata dai media la notizia di pratiche d'abuso da parte di richiedenti l'asilo turchi, nell'ambito di procedure d'asilo svizzere. In tal senso, si può partire dal presupposto che anche i tribunali turchi siano a conoscenza di tale problematica, ovvero che alcuni dei loro connazionali, a seguito dell'espatrio, si attivino nei social media e prendano parte a delle manifestazioni di stampo politico nel Paese che li accoglie, per potersi creare dei vantaggi nella procedura d'asilo con lo scopo di assicurarsi un diritto di soggiorno nell'Europa occidentale (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 precitata consid. 8.7.5). 7.6.3 Tornando alla presente disamina, sia dalle allegazioni del ricorrente, sia dalla documentazione agli atti, risulta che le inchieste aperte in Turchia nei suoi confronti, si trovano tutt'ora nella fase istruttoria. Anche se il Tribunale ritenesse veritiero che contro di lui sarebbero stati emanati dei mandati di accompagnamento coattivo rispettivamente di cattura ai fini d'interrogatorio, allo stato attuale degli atti, rimane del tutto aperto il loro esito. Invero, per i suddetti reati, non si sa all'ora attuale quale esito avranno le procedure giudiziarie aperte contro di lui, ovvero se il giudice competente riterrà fondate le accuse mosse contro di lui e se poi egli nel seguito (a causa di motivi rilevanti per l'asilo) verrà veramente condannato a delle pene (d'intensità rilevante ai sensi dell'asilo), nonché se tali decisioni verranno effettivamente confermate dalle istanze ricorsuali turche (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-4042/2024 del 16 ottobre 2024 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Il Tribunale ha difatti già più volte riconosciuto nella sua giurisprudenza come la possibilità per delle inchieste condotte per delitti simili, di sfociare in una reale condanna penale della persona interessata, siano molto basse, rispettivamente basse (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 precitata consid. 8.3 seg. e consid. 9.2). Tale conclusione, nel suo caso appare essere vieppiù confermata dal fatto che perlomeno due procedure d'inchiesta aperte nei confronti dell'insorgente (n. [...] e n. [...]) per offesa al Presidente della Repubblica, non hanno avuto alcun seguito recente, non avendo l'insorgente documentato più le stesse in fase ricorsuale. Pertanto, le procedure penali che interessano il ricorrente, non costituiscono di per sé un valido motivo d'asilo. 7.6.4 Altresì, come osservato a ragione dall'autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 13 seg.), dalle condivisioni e dai messaggi che egli ha pubblicato nei social media, si rilevano anche delle immagini offensive e delle frasi ingiuriose nei confronti in particolare del presidente turco I._______ (cfr. MdP n. 11), nonché immagini e contenuti video relativi al (...) o all'(...) (anche dove si scorgono persone armate; cfr. documentazione annessa agli scritti del 27 giugno 2025 e del 1° luglio 2025, atti TAF n. 4 e 6), per le quali il ricorrente può dare l'impressione che egli realmente approvi e lodi le azioni violente compiute dai combattenti rispettivamente sostenga la lotta armata contro le autorità di sicurezza turche. In tali circostanze, l'apertura di procedure d'inchiesta ai sensi degli art. (...) della legge antiterrorismo turca, nonché (...) del codice penale turco, non possono essere ritenute, fin dall'inizio, come illegittime (cfr. nello stesso senso anche la sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 succitata consid. 9.3). 7.6.5 L'autorità inferiore nella decisione impugnata, ha inoltre rettamente denotato come le condivisioni sui social media, che sono state l'oggetto delle procedure d'inchiesta succitate da parte delle autorità turche, siano avvenute temporalmente soltanto a seguito del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera il (...) (cfr. n. 2/2), come pure l'apertura delle procedure d'inchiesta a suo carico. Ciò che risulta chiaramente anche dalle dichiarazioni rese in audizione dal ricorrente (cfr. n. 16/19, D87 segg., pag. 12 seg.; D123 seg., pag. 15). Pertanto, anche fosse ritenuto verosimile che l'insorgente abbia effettuato delle condivisioni sui social media di contenuto politico anche prima del suo espatrio, come da lui soltanto allegato (cfr. n. 16/19, D95 segg., pag. 13), ma mai provato con degli elementi concreti e fondati a differenza di quanto argomentato nel ricorso (cfr. pag. 13), il Tribunale ritiene che prima del suo espatrio, per le predette condivisioni egli non fosse in alcun modo entrato nel mirino delle autorità turche. Ciò che è dimostrato anche dal fatto che, prima del suo espatrio, il ricorrente non è mai stato oggetto di procedure d'inchiesta (cfr. n. 16/19, D123 seg., pag. 15). Anzi, ha potuto condurre la sua vita normalmente, anche lavorando (...) fino al suo espatrio (cfr. n. 16/19, D25 segg., pag. 4), come pure partire legalmente dal suo Paese d'origine, per via aerea (cfr. ibid., D49 segg., pag. 6). Per di più, si osserva come dai documenti presentati, i brevi messaggi e i contenuti pubblicati, riguardano dei periodi limitati nel tempo - ovvero concentrati tra il (...) e l'(...) del (...), a ridosso della presentazione della domanda d'asilo - nonché i contenuti pubblicati abbiano riscontrato soltanto in rare occasioni dei messaggi di "like", ed in numero molto esiguo (cfr. MdP n. 11). A tal proposito, non si può in alcun modo seguire il ricorrente laddove nel suo scritto del 1° luglio 2025, allega che in un altro social network avrebbe condiviso, nel suo ruolo di (...), dei contenuti che avrebbero raggiunto milioni di persone (cfr. pag. 3). Invero, tali asserti, non sono per nulla supportati da mezzi di prova, ed anzi si scontrano con quanto da lui prodotto realmente in causa, ma pure risultano non coincidenti con le sue stesse allegazioni, in quanto egli non ha mai addotto di avere esercitato l'attività di (...) e men che meno di avere una formazione in tal senso (cfr. n. 16/19, D21 seg., pag. 4). Ne discende quindi che l'impegno politico del ricorrente dopo il suo espatrio, non appare palesemente l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già esistente in patria (cfr. art. 3 cpv. 4 LAsi) e, vista invece la tempistica delle pubblicazioni che hanno dato avvio alle procedure d'inchiesta, possono essere rappresentative di un comportamento che costituisce effettivamente un abuso di diritto che non può essere di principio tutelato giuridicamente (cfr. sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024, pag. 7; D-7271/2023 del 2 maggio 2024, pag. 5; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3). Pertanto, il ricorrente ha deliberatamente posto le basi fattuali per l'avvio delle inchieste penali nel suo Paese d'origine al fine di ottenere asilo in Svizzera. 7.6.6 Peraltro, il ricorrente non dispone di alcun profilo politico particolare derivante dalle sue attività per il partito HDP, in quanto egli non soltanto ne è stato membro soltanto per (...) anni, concludendosi la sua affiliazione già nell'anno (...), bensì non esercitava alcuna funzione dirigenziale o di particolare rilievo al suo interno, avendo aiutato il partito durante le elezioni, per i festeggiamenti del (...) o ancora durante dei congressi, facendo altresì (...) (cfr. n. 16/19, D126 segg., pag. 15). Per quanto poi attiene alla sua partecipazione a due manifestazioni in Svizzera, di cui egli ha prodotto delle fotografie, in cui è raffigurato reggente delle bandiere in due di esse (cfr. MdP n. 12), nonché due video (cfr. MdP n. 14), le stesse non mutano in alcun modo l'apprezzamento succitato. Ciò in quanto, egli appare soltanto come un partecipante tra i molti, senza alcun ruolo di particolare rilevanza, ed inoltre non ha dimostrato in alcun modo che di tali sue partecipazioni le autorità turche ne siano effettivamente venute a conoscenza. 7.6.7 Egli non può prevalersi neppure di una persecuzione riflessa a causa di famigliari. Invero, seppure egli abbia affermato in modo generico che in famiglia essi sarebbero sostenitori dell'HDP, mentre che altri loro parenti dell'(...) (acronimo in turco per: [...]; in italiano: [...]); tuttavia non ha allegato nulla di concreto che faccia credere che i parenti tutt'ora in patria siano attivi politicamente in modo importante (cfr. n. 16/19, D43 seg., pag. 6). Peraltro, ad esclusione del fratello E._________, della moglie e dei figli di questi, come pure della moglie e della figlia del ricorrente, tutti gli altri suoi parenti - incluso il fratello D._______ - vivrebbero tutt'ora ai loro rispettivi domicili in Turchia, indisturbati. Per quanto poi concerne i suoi fratelli, si osserva come il fratello C.________ è deceduto a seguito di un (...) già nel (...), e quindi non si ravvede in che modo il ricorrente verrebbe preso di mira a causa sua. Altresì, per quanto successo all'altro fratello, D.________ durante il suo servizio militare ed a causa delle cure mediche che avrebbero dovuto essere supportate direttamente dalla famiglia del ricorrente (cfr. n. 16/19, D77, pag. 10), si denota come gli allegati comportamenti discriminatori esercitati nei confronti del fratello, non riguardino in alcun modo il ricorrente, e che la mancanza di supporto dal profilo economico dello Stato turco non rientra in alcuno dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infine, riguardo al fratello E.________, il ricorrente non è stato in grado di sostanziare in alcun modo come i presunti eventi vissuti dal fratello e la supposta sua partecipazione a congressi del partito HDP (cfr. n. 16/19, D125, pag. 15, D129 seg., pag. 16 e D136, pag. 16), possano avere una rilevanza per i suoi motivi d'asilo. Peraltro, con sentenza del 22 luglio 2025 nelle cause congiunte D-4080/2025 e D-4084/2025, il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dal fratello E.________ unitamente alla moglie J.________ e ai loro quattro figli. Pertanto, non si ravvede per quale motivo, il ricorrente dovrebbe entrare nel mirino delle autorità turche a causa del predetto fratello. 7.6.8 Infine, si osserva come le ricerche che avrebbero svolto le autorità turche al suo domicilio dopo il suo espatrio, chiedendo di lui (cfr. n. 16/19, D131, pag. 16; n. 28/10; MdP n. 23), in quanto circostanze riportategli da terze persone, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente per stabilire un fondato timore di persecuzioni). Altresì, il ricorrente in merito alle stesse, oltreché essere risultato del tutto generico, non circostanziando ad esempio i giorni in cui tali incursioni sarebbero avvenute, né descrivendo in alcun modo gli stessi episodi, i suoi asserti in merito risultano pure essere incoerenti (in quanto se d'un canto ha negato non ci fosse alcuna novità da quando è espatriato, cfr. n. 16/19, D36, pag. 5; d'altro canto ha invece poco più avanti addotto che vi sarebbero state due o tre incursioni di polizia dopo il suo espatrio, cfr. n. 16/19, D131, pag.16). Pertanto anche la verosimiglianza di tali episodi risulta essere fortemente messa in dubbio. 7.6.9 Alla luce di quanto precede, benché l'interessato rischi di essere arrestato ai fini d'interrogatorio in caso di rimpatrio - visti anche i mandati di accompagnamento e di cattura emanati nei suoi confronti (cfr. MdP n. 5; n. 6; n. 7; n. 18; mandato di cattura del [...] e relazione preliminare della [...] del [...] che revoca il precedente mandato di cattura e ne ordina l'emissione di uno nuovo ai fini dell'interrogatorio del ricorrente, cfr. documenti allegati allo scritto dell'8 agosto 2025) -, non si può presumere ch'egli sarà probabilmente esposto al rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo, come da lui genericamente sostenuto nel gravame. Infatti, a fronte in particolare dell'inverosimiglianza dei suoi asserti circa i contatti che egli avrebbe avuto in passato con le autorità turche (cfr. supra consid. 7.1-7.4), del suo irrilevante profilo politico (cfr. supra consid. 7.6.5), nonché del pubblico contenuto dei suoi social network - circostanze queste ultime che non dovrebbero sfuggire neppure alle autorità penali o giudiziarie turche - è verosimile che le autorità turche non intendano proseguire le indagini rispettivamente le procedure penali aperte nei suoi confronti (cfr. ex multis le sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024, pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024), posto in particolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte procedure d'istruzione (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-4103/2024 precitata consid. 8.4, in part. consid. 8.4.4). 7.6.10 Visto tutto quanto precede, il ricorrente non ha provato, o per lo meno reso verosimile con probabilità preponderante, che egli, nel caso di un suo ritorno in patria, possa avere il timore di subire, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.7 Riassumendo il ricorrente, con i suoi asserti inverosimili ed irrilevanti ed i documenti prodotti ritenuti falsificati rispettivamente non probanti le sue dichiarazioni o non pertinenti, non è quindi riuscito nell'intento di dimostrare, o perlomeno di rendere verosimile in modo preponderante, di essere esposto, nel caso di un suo rientro in Turchia, ed in un prossimo futuro, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. V'è pertanto da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata in relazione al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente ed al respingimento della sua domanda d'asilo.
8. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera, tenuto in particolare conto come la moglie G._______ e la figlia H.________, destinatarie di una decisione d'asilo pure negativa divenuta nel frattempo e a seguito della sentenza del Tribunale D-4263/2025 del 23 luglio 2025 esecutiva ed entrata in forza di cosa giudicata, faranno ritorno assieme a lui in Turchia, rispettando quindi pienamente il principio dell'unità della famiglia (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 9.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). 9.2.2 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento ha osservato che, nel caso concreto, il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 6-7), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente negli asserti ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi rif.). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione del ricorrente (cfr. ex multis le sentenze del TAF D-3511/2025 del 24 luglio 2025 consid. 9.2.3; D-3434/2024 del 17 luglio 2025 consid. 8.2.5). Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in rel. all'art. 44 LAsi). 9.3 9.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.3.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali dal luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese nonché degli sviluppi dopo il tentato colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. sentenze del TAF D-3434/2024 precitata consid. 8.3.2; D-4718/2025 del 16 luglio 2025 consid. 8.3.2). Altresì un'inesigibilità generale dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici regioni della Turchia interessate dal terremoto del febbraio 2023 non è riconosciuta (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2 seg.). 9.3.3 Il ricorrente proviene da B._______ (cfr. n. 16/19, D15 segg., pag. 3), sita nell'omonima provincia, che è stata toccata fortemente dal sisma del febbraio del 2023. Tuttavia, dalle sue dichiarazioni si evince come l'abitazione nella quale viveva con la moglie e la figlia, è situata nello stesso edificio dove tutt'ora vivono, in altro appartamento, i fratelli K.________ e L._______ ed i genitori (cfr. ibid., D19, pag. 3 e D31, pag. 5), anche se il ricorrente ha addotto, senza supportarlo con alcun mezzo di prova, che la casa sarebbe stata danneggiata dal terremoto (cfr. ibid., D37 segg., pag. 5). Altresì l'insorgente ha dichiarato come la sua situazione finanziaria e quella della sua famiglia sarebbe buona; in particolare il fratello L._______ lavorerebbe, il padre avrebbe (...) e la sua famiglia deterrebbe (...) (cfr. ibid., D24, pag. 4; D29 seg., pag. 5). Con gli stessi egli intratterrebbe buoni contatti. Oltre poi ai famigliari succitati, egli avrebbe nel suo Paese d'origine anche una sorella ed altri parenti (cfr. ibid., D19, pag. 3; D41 segg., pag. 5 seg.). Per di più, egli potrà fare ritorno in Turchia assieme alla moglie e la figlia, la cui decisione negativa della SEM è nel frattempo entrata in forza di cosa giudicata ed esecutiva (cfr. supra lett. B e H e consid. 8), non ravvisando quindi in tal senso alcuna violazione dal profilo dell'art. 8 CEDU. In tal senso, sarà cura della SEM d'istruire adeguatamente l'autorità cantonale d'esecuzione, perché l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente venga effettuata in coordinazione ed assieme a quella della moglie G._______ e della figlia H._______ Pertanto, a fronte di quanto precede, egli nel caso di ritorno nel suo Paese d'origine, potrà contare su una rete sociale, la quale potrà senz'altro aiutarlo, in caso di necessità per i suoi bisogni essenziali e quelli della sua famiglia. Inoltre, si constata come il ricorrente è giovane, in buona salute e con diverse esperienze professionali, in particolare in (...) ed in (...), nonché quale (...), ed (...); da quando è in Svizzera lavorerebbe invece quale (...) (cfr. n. 16/19, D22 segg., pag. 4). Visto tale contesto favorevole, nonché quanto già sviluppato sopra circa l'inverosimiglianza e l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo, le censure sollevate in sede ricorsuale, quali l'asserito stigma sociale o le difficoltà nel reperire un lavoro, non risultano rilevanti. 9.3.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in rel. all'art. 44 LAsi). 9.4 In ultima analisi, nemmeno sussistono degli impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 9.5 Ne discende che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria all'interessato, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).
10. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Di conseguenza, la decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto, per quanto non divenuto senza oggetto (cfr. supra consid. 4).
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato l'11 luglio 2025.
12. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per quanto non divenuto senza oggetto, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato l'11 luglio 2025.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: