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D-4080/2025

D-4080/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-22 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a. L’interessato 1 ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 1° gennaio 2023. A.b. L’interessato è stato sentito sui suoi motivi d’asilo nell’ambito di un’au- dizione tenutasi il 27 settembre 2023 secondo l’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) (cfr. atto SEM n. [(…)]-18/21 di se- guito: verbale 1). A.c. Con decisione del 10 ottobre 2023, la SEM ha deciso di trattare la domanda d’asilo dell’interessato 1 in procedura ampliata (atto SEM n. 19/1). A.d. In data 22 aprile 2025 l’interessata 2, moglie dell’interessato 1, ha pre- sentato una domanda d’asilo, insieme ai quattro figli della coppia. A.e. L’interessata 2 è stata sentita sui suoi motivi d’asilo il 13 maggio 2025, nell’ambito di un’audizione condotta ai sensi dell’art. 29 LAsi (cfr. atto SEM n, [(…)] -31/14 di seguito: verbale 2). A.f. Il 22 maggio 2025, la SEM ha trasmesso all’interessata 2 e ai suoi figli un progetto di decisione nell’ambito della procedura celere, invitandoli a presentare le proprie osservazioni. Il giorno seguente, 23 maggio 2025, gli interessati hanno fatto pervenire le osservazioni richieste. B. Con due decisioni datate 26 maggio 2025, la SEM non ha riconosciuto né all’interessato 1 né all’interessata 2 e ai figli la qualità di rifugiato, ha re- spinto le rispettive domande d’asilo e ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera, ritenendone l’esecuzione possibile, ammissibile e ragionevol- mente esigibile. Tuttavia, ha sospeso l’allontanamento di entrambi fino alla crescita in giudicato della rispettiva decisione separata dell’altro coniuge e dei figli. C. C.a. Con ricorso del 5 giugno 2025, gli insorgenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, TAF) chiedendo l’annulla- mento di entrambe le decisioni impugnate e la restituzione degli atti all’au- torità inferiore per l’emanazione di una decisione unica in procedura

D-4080/2025 Pagina 3 ampliata. In via subordinata, domandano il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo; in via ancor più subordinata, chiedono la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. I ricorrenti postu- lano inoltre la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patro- cinio, con protesta di spese e ripetibili. C.b. Al ricorso sono stati allegati oltre alle procure e alle decisioni impu- gnate tre nuovi mezzi di prova in copia e in lingua straniera.

Diritto 1. 1.1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il ricorso, presentato contro due decisioni in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza, ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi esposti di seguito, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). In tale caso, la sentenza è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi. 4. Per quanto concerne la congiunzione delle procedure relative al padre, da un lato, e alla moglie con i figli, dall’altro – entrambe riunite sotto lo stesso dossier SEM N (…) e oggetto delle presenti cause D-4080/2025 e D-4084/2025 – si osserva preliminarmente che, conformemente alla prassi

D-4080/2025 Pagina 4 del Tribunale, i ricorsi che si riferiscono alla medesima fattispecie, anche se introdotti separatamente, possono essere trattati congiuntamente in una sola procedura, e ciò in qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Nel caso concreto, si giustifica pertanto la decisione di congiungere le due procedure, atteso che esse si fondano sui medesimi presupposti di fatto e pongono questioni giuridiche identiche, riguardando membri dello stesso nucleo familiare. La trattazione congiunta risponde inoltre a criteri di economia procedurale. 5. Il ricorso solleva preliminarmente una censura formale, chiedendo la resti- tuzione degli atti all'autorità inferiore affinché emani una nuova decisione unificata in procedura ampliata, rispettando i termini legali per la presenta- zione del ricorso. Tuttavia, tale censura non può essere accolta, in quanto la ricorrente 2 ha fatto valere, in sostanza, i motivi d’asilo del marito. Non erano pertanto necessari ulteriori approfondimenti istruttori che giustificas- sero il passaggio alla procedura ampliata. Per quanto concerne la mancata concessione dei termini legali previsti dalla procedura ampliata, benché ciò non sia proceduralmente corretto, non ha arrecato alcuno svantaggio agli insorgenti, che hanno avuto più tempo per redigere un unico ricorso co- mune. Le due procedure sono inoltre trattate congiuntamente dinanzi al presente Tribunale. La censura formale e la richiesta di restituzione degli atti all’autorità inferiore sono pertanto respinte. 6. 6.1. Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, ac- corda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 6.2. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.

D-4080/2025 Pagina 5 6.3. A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 7. 7.1. Nel caso concreto, il ricorrente 1, cittadino turco di etnia curda origina- rio di G._______, ha dichiarato di aver lavorato fino al 2021 in una fabbrica di tappeti ed essere un sostenitore del partito HDP. Nel settembre 2020 sarebbe stato condannato in primo grado per i reati di offesa al Presidente e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, con conse- guente divieto di espatrio e imposizione della libertà vigilata per cinque anni. Ha affermato che in più occasioni sarebbe stato seguito e minacciato da agenti in borghese mentre accompagnava i figli a scuola. In particolare, il 7 luglio 2022, mentre rientrava da un incontro del partito, sarebbe stato prelevato e portato in un luogo isolato, dove sarebbe stato ammanettato, percosso e minacciato di morte da agenti che avrebbero cercato di costrin- gerlo a collaborare con loro. Dopo l’episodio, si sarebbe nascosto e suc- cessivamente la polizia avrebbe effettuato una perquisizione nella sua abi- tazione, arrestando il fratello. In seguito avrebbe tentato di lasciare la Tur- chia il (…) dicembre 2022, venendo inizialmente bloccato al controllo pas- saporti a causa del divieto di espatrio. Grazie all’intervento di un avvocato e al pagamento di una somma da parte della moglie, sarebbe riuscito a partire il (…) dicembre 2022 assieme al fratello. Una volta in Svizzera, avrebbe continuato la sua attività politica e sarebbe stato nuovamente per- seguito penalmente. 7.2. La ricorrente 2, moglie del ricorrente 1, di etnia curda originaria di H._______ e residente a G._______, ha riferito di aver vissuto con il marito in un’abitazione multifamiliare della famiglia di lui. Dopo l’espatrio del ma- rito, tra il 2023 e il 2025, la polizia si sarebbe recata otto volte presso il domicilio familiare per chiedere informazioni sul coniuge, senza però adot- tare alcuna misura coercitiva. In un’occasione del 2024, avrebbe filmato un’interazione tra la polizia e il suocero, avvenuta in modo cordiale. Ha aggiunto che in diverse occasioni sarebbe stata seguita da una vettura della polizia mentre accompagnava il figlio a scuola, senza che ciò com- portasse contatti diretti o molestie. La ricorrente ha ottenuto legalmente i

D-4080/2025 Pagina 6 passaporti per sé e per i figli e ha lasciato la Turchia nell’aprile 2025, di- chiarando di sentirsi insicura in patria in quanto donna sola. 7.3. I ricorrenti hanno allegato alla domanda d’asilo diversi mezzi di prova. In particolare, il ricorrente 1 ha prodotto documentazione riguardante i pro- cedimenti penali a suo carico, mentre la ricorrente 2 ha presentato il certi- ficato di matrimonio e una chiavetta USB contenente un video che ritrae un agente di polizia mentre pone domande sul marito. 8. 8.1. Nella decisione impugnata relativa al ricorrente 1, la SEM ha conside- rato inverosimili le minacce ricevute da parte delle forze di polizia, in parti- colare nel contesto dell’episodio al cimitero. Ha inoltre ritenuto che la con- danna a 21 mesi e 20 giorni sospesi per i reati di insulto al presidente e incitamento all’odio e all’ostilità non fosse rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, non essendo emersi indizi di una sanzione influenzata da motivazioni poli- tiche. La pena inflitta è stata considerata conforme al diritto turco e para- gonabile a sanzioni previste anche dal diritto penale svizzero. La SEM ha sottolineato che non risultava un obbligo di firma a carico del ricorrente 1. Quanto alle nuove procedure penali aperte nei suoi confronti, risulta agli atti un mandato di accompagnamento coattivo. Tuttavia, vista l’assenza di precedenti penali gravi e di un profilo politico rilevante, la SEM ha escluso la probabilità di una pena detentiva effettiva. Anche tali reati, che incitano alla violenza, sarebbero punibili in Svizzera. Le pubblicazioni del ricorrente sui social network non avrebbero avuto quasi alcun riscontro e sembrano temporalmente collegate alla domanda d’asilo, lasciando supporre che egli abbia consapevolmente provocato l’apertura della procedura penale in Tur- chia per creare motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Le nuove procedure penali sono pertanto state ritenute irrilevanti. In merito all’esecuzione dell’allontanamento, la SEM ha rilevato che il ricorrente gode di buona sa- lute, possiede esperienze professionali diversificate e mantiene buoni rap- porti con la famiglia. 8.2. Quanto alla decisione relativa alla ricorrente 2 e ai figli, la SEM ha ri- tenuto che il fatto che le autorità turche stessero cercando il ricorrente 1 non fosse rilevante, dato che la ricerca non era diretta contro di lei. Inoltre, ha considerato l’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente 2 come possibile, ammissibile ed esigibile, rilevando che ella gode di buona salute e che sarebbe allontanata insieme al marito, che potrebbe sostenerla eco- nomicamente. L’allontanamento dei figli minorenni è stato ritenuto con- forme all’interesse superiore del fanciullo.

D-4080/2025 Pagina 7 8.3. Gli insorgenti, nel loro ricorso congiunto, hanno sostenuto la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente 1, indicando che egli avrebbe difficoltà con i numeri e con il computo del tempo e che la sua lingua madre è il kurmanci, non il turco. Hanno inoltre rilevato che la narrazione dei fatti sarebbe stata coerente, soprattutto riguardo alle condanne subite e alla morte del fratello. Quanto alla pertinenza dei motivi d’asilo, gli insorgenti hanno affermato che le procedure penali sarebbero rilevanti in quanto, in caso di recidiva, il ricorrente verrebbe certamente condannato. Hanno aggiunto che egli è già stato vittima di torture e che sussisterebbe il rischio concreto che ciò si ripeta, anche a causa della sua attività politica online. A sostegno di tali affermazioni sono stati prodotti tre nuovi documenti giudiziari che interessano il ricorrente 1. Quanto ai motivi d’asilo della ricorrente 2, gli insorgenti hanno ritenuto che le visite della polizia alla sua abitazione avrebbero intimorito e terrorizzato lei e i figli, rendendo rilevante anche la sua domanda. 9. 9.1. Nel caso concreto, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale ravvisa, nelle dichiarazioni rese dal ricorrente 1 in corso di procedura, di- versi indizi d’inverosimiglianza, con riferimento alle violenze e minacce che egli avrebbe subito dalla Polizia e che l’avrebbero indotto ad espatriare. 9.2. Innanzitutto, nelle allegazioni rese dal ricorrente 1 nel corso dell’audi- zione federale, è rilevabile una stringatezza generale e una carenza di det- tagli, nonostante egli abbia indicato di aver capito che dovesse essere il più dettagliato possibile (cfr. verbale 1, D138 e D139). Al richiedente è stato chiesto a più riprese di fornire ulteriori dettagli circa gli episodi di minaccia e inseguimento da parte della polizia e nonostante tali opportunità egli non è riuscito a fornire i dettagli che si potrebbero attendere da una persona che ha vissuto direttamente tali episodi (cfr. verbale 1, D149, D151, D153, D154, D156-D158, D161, D162). Dalle dichiarazioni fornite dal ricorrente non è neppure stato possibile ricostruire un odine cronologico di quanto accadutogli. In relazione all’episodio asseritamente più grave, vale a dire le asserite torture che egli avrebbe subito dalla polizia presso il cimitero, nonostante le domande poste, le dichiarazioni dell’interessato sono rima- ste scevre di dettagli (cfr. verbale 1, D156-D157). 9.3. La giustificazione avanzata in sede ricorsuale, secondo cui il ricorrente 1 avrebbe una scarsa dimestichezza con i numeri, con il computo del tempo e con la lingua turca, non può essere accolta. Infatti, nel corso dell’audizione egli ha dichiarato di comprendere il turco e ha confermato di aver richiesto che il colloquio si svolgesse in tale lingua, e non in kurmanci

D-4080/2025 Pagina 8 (cfr. verbali 1, D12). La vaghezza delle sue dichiarazioni, in particolare per quanto riguarda gli episodi di minacce e maltrattamenti da parte delle au- torità turche, non può dunque essere spiegata con le supposte difficoltà linguistiche o cognitive. Il ricorrente è stato più volte invitato a fornire mag- giori dettagli in merito ai fatti che lo avrebbero spinto a lasciare il Paese, ma non ha saputo aggiungere elementi concreti né in sede di audizione (cfr. verbale 1, D150, D152, D155, D158, D162), né successivamente, no- nostante il tempo trascorso e la possibilità di integrare le proprie dichiara- zioni con il ricorso. Alla luce di ciò, il Tribunale giunge alla conclusione che tali dichiarazioni devono essere ritenute inverosimili. 9.4. I mezzi di prova prodotti dal ricorrente a sostegno della propria do- manda d’asilo non sono atti inoltre a dimostrare una persecuzione da parte delle autorità o le minacce e violenze subite presso il cimitero. 9.5. Pertanto, le dichiarazioni del ricorrente in relazione ai pedinamenti della polizia e delle minacce e torture subite, da egli indicate come motivo principale del proprio espatrio, non risultano verosimili. 10. 10.1. Gli altri aspetti verranno pertanto analizzati sotto il profilo della rile- vanza e ciò con particolare riferimento alla condanna passata, alle proce- dure penali attualmente a carico del ricorrente 1, i nuovi mezzi di prova prodotti con il ricorso e i timori da parte della richiedente 2 di subire ulteriori controlli da parte della polizia una volta in Patria a causa del marito. 10.2. Per quanto concerne la condanna passata inflitta al ricorrente 1 per i reati di insulto al Presidente e di incitamento all’odio pubblico, il Tribunale rileva che la pena pronunciata è stata sospesa condizionalmente e che dagli atti non risulta alcun obbligo di firma, circostanza che non è stata contestata in sede ricorsuale, limitandosi gli insorgenti a definire generica- mente al passato che egli sarebbe stato sottoposto ad un obbligo di firma (cfr. ricorso, pagina 3). In questo senso, il Tribunale condivide la valuta- zione dell’autorità inferiore. Infatti, non è emerso alcun elemento che indi- chi l’esistenza di un polit-malus, né la documentazione prodotta consente di ritenere che la condanna abbia avuto una connotazione politica. I reati in questione, peraltro, in considerazione della loro natura potenzialmente violenta, potrebbero essere oggetto di perseguimento anche in Svizzera. Inoltre, il ricorrente non presenta, come si vedrà in seguito, un particolare profilo politico tale da far ritenere che egli sia esposto a un rischio specifico di persecuzione. Alla luce di quanto precede, e rinviando per il resto alla

D-4080/2025 Pagina 9 decisione impugnata, il Tribunale conclude che tale condanna non riveste rilevanza ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. 10.3. Venendo ora alle nuove procedure aperte nei confronti dell’interes- sato 1, il Tribunale può rinunciare a pronunciarsi sull’autenticità dei nuovi documenti prodotti, così come sulle conclusioni dell’autorità inferiore circa l’inautenticità dei documenti precedentemente presentati. Anche ammet- tendo l’autenticità di tali documenti e, di riflesso, l’effettiva esistenza di una procedura penale pendente, non emergono comunque motivi d’asilo rile- vanti, per le ragioni che saranno esposte di seguito. Il primo dei documenti in questione è un atto d'accusa, redatto il 27 marzo 2024 dalla Procura della Repubblica di G._______, e indirizzato al Tribu- nale penale di primo grado. L'accusa riguarda un episodio di insulto aggra- vato e reiterato rivolto al Presidente della Repubblica. I contenuti incriminati si riferiscono a commenti legati alle vittime del terremoto e alla successiva ricostruzione nella regione. Il secondo documento in oggetto è un verbale di ordinanza preliminare all’udienza principale (Tensip Zaptı), emesso il 26 aprile 2024 dal 29° Tribunale penale di primo grado di Istanbul. A seguito dell’esame dell’atto d’accusa del 27 marzo 2024 emesso dalla Procura della Repubblica di G._______, il Tribunale ha disposto alcune misure pre- liminari procedurali. In primo luogo, l’ordine di arresto precedentemente emesso nella fase istruttoria – volto a ottenere l’audizione dell’imputato – è stato revocato. Tuttavia, dato che l’indirizzo dell’imputato non è stato ac- certato, ma permane la necessità di raccogliere le sue dichiarazioni, è stato emesso un nuovo ordine di accompagnamento coattivo, con istruzioni alla Procura per la sua esecuzione. L’udienza principale è stata fissata per l’11 ottobre 2024 alle ore 09:55. ll terzo documento in esame è un verbale d’udienza (Duruşma Tutanağı) redatto il 11 aprile 2025 dal 29° Tribunale penale di primo grado, nel contesto del fascicolo n. 2024/366. Nel verbale si prende atto che nessuno si è presentato all’udienza prevista, incluso l’imputato, e che non è stato possibile eseguire l’arresto disposto prece- dentemente. Durante l’udienza, l’atto d’accusa e la decisione formale di rinvio a giudizio sono stati letti a verbale, ma non è stato possibile proce- dere oltre per l’assenza dell’imputato. Il mandato di cattura precedente- mente emesso resta valido e attivo. Il Tribunale ha quindi fissato una nuova data per l’udienza principale, prevista per il 17 settembre 2025. 10.4. 10.4.1. Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale

D-4080/2025 Pagina 10 turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo).

10.4.2. Occorre rilevare che, in virtù di tale giurisprudenza, il semplice fatto che sia pendente un’inchiesta penale per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Pertanto, le procedure che interessano il ricorrente 1, non costituiscono di per sé un valido motivo d’asilo. A ciò si aggiunge che le procedure sono basate su molteplici condivisioni sui social network avvenute temporalmente correlate con il deposito della propria domanda d’asilo in Svizzera. In più, tali condivisioni hanno avuto una portata del tutto limitata, in quanto gli account del ricorrente disponevano di un quantitativo di follower molto esiguo, pari a 19 account (MdP 24 – rapporto d’indagine).

10.4.3. Inoltre, non si può escludere che la natura delle condivisioni effettuate dal ricorrente non sia tale da giustificare l’apertura di un’indagine penale in Turchia al fine di chiarire i fatti e determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il proprio diritto penale interno, nell’applicazione del quale le autorità svizzere non possono di principio interferire (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2). Benché l’interessato rischi di essere arrestato ai fini dell’interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può presumere ch’egli sarà probabilmente esposto al rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo. Infatti, a fronte del pubblico contenuto dei sui social network, è verosimile che le autorità penali turche non intendano proseguire l’indagine nei suoi confronti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3, D-736/2024 del 7 febbraio 2024; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), posto in particolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte procedure d’istruzione (cfr. sentenze del TAF D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1156/2024 del 27 marzo 2024 con altri riferimenti).

10.4.4. Altresì, con riferimento al procedimento penale per il reato di insulti giusta l’art. 125/2-4 e 53/1 del Codice penale turco oltre che per quello di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, si constata che il ricorrente ha lasciato la Turchia in un momento in cui l’inchiesta non era stata ancora avviata e gli asseriti reati non ancora commessi. Peraltro il reato che concernerebbe il richiedente si riferisce a condivisioni su social

D-4080/2025 Pagina 11 media effettuate da quest’ultimo e avvenute diversi mesi dopo l’arrivo del ricorrente in Svizzera (domanda d’asilo 1° gennaio 2023, pubblicazioni incriminate agosto-settembre 2023, a ridosso dell’audizione sui motivi d’asilo del 27 settembre 2023). Tale comportamento costituisce effettivamente un abuso di diritto che non può essere di principio tutelato giuridicamente (cfr. sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; D 7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2). Ciò posto, il ricorrente ha deliberatamente posto le basi fattuali per l’avvio dell’inchiesta penale nel suo Paese d’origine al fine di ottenere asilo in Svizzera.

10.4.5. Inoltre, va esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale legittimo ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [Politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D 3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7). In primo luogo e come giustamente rilevato dalla SEM, dagli atti all’incarto non emerge che il ricorrente abbia mai avuto un’attività politica di rilievo. Egli infatti si limitava a partecipare agli eventi di partito, trasportandovi le persone impossibilitate ad andarci. Egli partecipava ai festeggiamenti del Nowruz oltre che ad altri eventi e appendeva gli striscioni HDP (cfr. verbale 1, D198). In secondo luogo, nonostante gli episodi occorsi in Turchia, egli non ha mai avuto conseguenze sul piano penale sotto il profilo di una pena da scontare. Inoltre, tali eventi sono avvenuti a seguito di comportamenti assunti dal ricorrente stesso e non come forma di persecuzione da parte delle autorità.

10.4.6. Si aggiunga che, per quanto concerne i motivi sollevati dalla ricorrente 2 a sostegno della sua domanda, vale a dire le otto visite da parte della polizia e gli asseriti pedinamenti, ella e i figli non hanno subito alcuna conseguenza in quanto nulla è a loro accaduto. Per stessa ammissione della richiedente 2, la polizia ricercava il marito, nei confronti del quale sono state aperte delle procedure penali. Tali accadimenti non soddisfano i criteri e l’intensità per essere rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, anche sotto tale profilo, la SEM ha concluso correttamente il mancato riconoscimento della qualità di rifugiati alla ricorrente 2 e ai figli e ha respinto le loro domande d’asilo.

D-4080/2025 Pagina 12 10.5. Per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nelle decisioni impugnate alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA). Visto quanto precede, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente 1, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne discende, quindi, che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, va confermato il giudizio negativo delle decisioni impugnate. 11. 11.1. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 11.2. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 12. 12.1. Nelle proprie decisioni la SEM, dopo aver pronunciato l’allontana- mento dei ricorrenti, ha considerato l’esecuzione di tale provvedimento am- missibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 12.2. Al contrario, i ricorrenti ritengono che, vista l’apertura di una proce- dura penale nei confronti dell’interessato 1, egli sarebbe considerato quale un terrorista e pertanto stigmatizzato. Per questo motivo egli non riusci- rebbe a trovare lavoro e rischierebbe di essere emarginato dalla società e inoltre non potrebbero essere sostenuti dai propri familiari. Inoltre, la fami- glia ha venduto il proprio appartamento al fine di finanziare l’espatrio della richiedente 2 e dei figli. 12.3. 12.3.1. Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 della Legge federale sugli stra- nieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20) pre- vede che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 2 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una questa condizioni,

D-4080/2025 Pagina 13 la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrl). 12.3.2. L’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire alla volta dello Stato di origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrl). 12.3.3. A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esauri- sce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Com- missione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 con- sid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 12.3.4. A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata rico- nosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, non sono ravvisabili agli atti, ri- spettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 12.4. 12.4.1. Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrl, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica. 12.4.2. Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante

D-4080/2025 Pagina 14 l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novem- bre 2024 consid. 13.4.8). I ricorrenti provengono da Gaziantep, tuttavia gli stessi non hanno indicato di aver subito particolari conseguenze a causa dei terremoti. Inoltre, il 9 maggio 2023, lo stato d’emergenza nelle regioni sopracitate è stato revocato. 12.4.3. Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile alcun elemento dal quale si possa dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento impliche- rebbe una messa in pericolo concreta del ricorrente. A tal proposito, v’è infatti da rimarcare come l’interessato 1 è giovane, in buona salute e con diverse esperienze professionali, tra cui il falegname, fabbricante di cia- batte e di tappeti. Inoltre egli intrattiene ottimi rapporti con la sua famiglia, con cui si sosteneva reciprocamente quotidianamente e che potrà soste- nere la famiglia al suo ritorno in Turchia. Per quanto concerne la ricorrente 2, ella è giovane, in buona salute e intrattiene buoni rapporti con i familiari. Ella era attiva in un’attività di lavorazione delle noci. Le censure sollevate in sede ricorsuale, quali l’asserito stigma sociale o la difficoltà nel trovare un lavoro non risultano rilevanti. 12.4.4. A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl in relazione all’art. 44 LAsi). 12.4.5. Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrl in relazione all’art. 44 LAsi). 13. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto. 14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda processuale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo per le spese proces- suali, è divenuta senza oggetto.

D-4080/2025 Pagina 15 15. Visto quanto precede, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio vanno respinte in quanto le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. art. 65 cpv. 1 e cpv. 2 PA). Le spese processuali di CHF 750.- sono inoltre poste a carico dei ricorrenti soccombenti (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4080/2025 Pagina 16 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Le procedure D-4080/2025 e D-4084/2025 sono congiunte. 2. Il ricorso è respinto. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali oltre che di nomina di un patrocinatore d’uf- ficio, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Erwägungen (47 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato contro due decisioni in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza, ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi esposti di seguito, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). In tale caso, la sentenza è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 4 Per quanto concerne la congiunzione delle procedure relative al padre, da un lato, e alla moglie con i figli, dall’altro – entrambe riunite sotto lo stesso dossier SEM N (…) e oggetto delle presenti cause D-4080/2025 e D-4084/2025 – si osserva preliminarmente che, conformemente alla prassi

D-4080/2025 Pagina 4 del Tribunale, i ricorsi che si riferiscono alla medesima fattispecie, anche se introdotti separatamente, possono essere trattati congiuntamente in una sola procedura, e ciò in qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Nel caso concreto, si giustifica pertanto la decisione di congiungere le due procedure, atteso che esse si fondano sui medesimi presupposti di fatto e pongono questioni giuridiche identiche, riguardando membri dello stesso nucleo familiare. La trattazione congiunta risponde inoltre a criteri di economia procedurale.

E. 5 Il ricorso solleva preliminarmente una censura formale, chiedendo la resti- tuzione degli atti all'autorità inferiore affinché emani una nuova decisione unificata in procedura ampliata, rispettando i termini legali per la presenta- zione del ricorso. Tuttavia, tale censura non può essere accolta, in quanto la ricorrente 2 ha fatto valere, in sostanza, i motivi d’asilo del marito. Non erano pertanto necessari ulteriori approfondimenti istruttori che giustificas- sero il passaggio alla procedura ampliata. Per quanto concerne la mancata concessione dei termini legali previsti dalla procedura ampliata, benché ciò non sia proceduralmente corretto, non ha arrecato alcuno svantaggio agli insorgenti, che hanno avuto più tempo per redigere un unico ricorso co- mune. Le due procedure sono inoltre trattate congiuntamente dinanzi al presente Tribunale. La censura formale e la richiesta di restituzione degli atti all’autorità inferiore sono pertanto respinte.

E. 6.1 Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, ac- corda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.

D-4080/2025 Pagina 5

E. 6.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 7.1 Nel caso concreto, il ricorrente 1, cittadino turco di etnia curda origina- rio di G._______, ha dichiarato di aver lavorato fino al 2021 in una fabbrica di tappeti ed essere un sostenitore del partito HDP. Nel settembre 2020 sarebbe stato condannato in primo grado per i reati di offesa al Presidente e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, con conse- guente divieto di espatrio e imposizione della libertà vigilata per cinque anni. Ha affermato che in più occasioni sarebbe stato seguito e minacciato da agenti in borghese mentre accompagnava i figli a scuola. In particolare, il 7 luglio 2022, mentre rientrava da un incontro del partito, sarebbe stato prelevato e portato in un luogo isolato, dove sarebbe stato ammanettato, percosso e minacciato di morte da agenti che avrebbero cercato di costrin- gerlo a collaborare con loro. Dopo l’episodio, si sarebbe nascosto e suc- cessivamente la polizia avrebbe effettuato una perquisizione nella sua abi- tazione, arrestando il fratello. In seguito avrebbe tentato di lasciare la Tur- chia il (…) dicembre 2022, venendo inizialmente bloccato al controllo pas- saporti a causa del divieto di espatrio. Grazie all’intervento di un avvocato e al pagamento di una somma da parte della moglie, sarebbe riuscito a partire il (…) dicembre 2022 assieme al fratello. Una volta in Svizzera, avrebbe continuato la sua attività politica e sarebbe stato nuovamente per- seguito penalmente.

E. 7.2 La ricorrente 2, moglie del ricorrente 1, di etnia curda originaria di H._______ e residente a G._______, ha riferito di aver vissuto con il marito in un’abitazione multifamiliare della famiglia di lui. Dopo l’espatrio del ma- rito, tra il 2023 e il 2025, la polizia si sarebbe recata otto volte presso il domicilio familiare per chiedere informazioni sul coniuge, senza però adot- tare alcuna misura coercitiva. In un’occasione del 2024, avrebbe filmato un’interazione tra la polizia e il suocero, avvenuta in modo cordiale. Ha aggiunto che in diverse occasioni sarebbe stata seguita da una vettura della polizia mentre accompagnava il figlio a scuola, senza che ciò com- portasse contatti diretti o molestie. La ricorrente ha ottenuto legalmente i

D-4080/2025 Pagina 6 passaporti per sé e per i figli e ha lasciato la Turchia nell’aprile 2025, di- chiarando di sentirsi insicura in patria in quanto donna sola.

E. 7.3 I ricorrenti hanno allegato alla domanda d’asilo diversi mezzi di prova. In particolare, il ricorrente 1 ha prodotto documentazione riguardante i pro- cedimenti penali a suo carico, mentre la ricorrente 2 ha presentato il certi- ficato di matrimonio e una chiavetta USB contenente un video che ritrae un agente di polizia mentre pone domande sul marito.

E. 8.1 Nella decisione impugnata relativa al ricorrente 1, la SEM ha conside- rato inverosimili le minacce ricevute da parte delle forze di polizia, in parti- colare nel contesto dell’episodio al cimitero. Ha inoltre ritenuto che la con- danna a 21 mesi e 20 giorni sospesi per i reati di insulto al presidente e incitamento all’odio e all’ostilità non fosse rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, non essendo emersi indizi di una sanzione influenzata da motivazioni poli- tiche. La pena inflitta è stata considerata conforme al diritto turco e para- gonabile a sanzioni previste anche dal diritto penale svizzero. La SEM ha sottolineato che non risultava un obbligo di firma a carico del ricorrente 1. Quanto alle nuove procedure penali aperte nei suoi confronti, risulta agli atti un mandato di accompagnamento coattivo. Tuttavia, vista l’assenza di precedenti penali gravi e di un profilo politico rilevante, la SEM ha escluso la probabilità di una pena detentiva effettiva. Anche tali reati, che incitano alla violenza, sarebbero punibili in Svizzera. Le pubblicazioni del ricorrente sui social network non avrebbero avuto quasi alcun riscontro e sembrano temporalmente collegate alla domanda d’asilo, lasciando supporre che egli abbia consapevolmente provocato l’apertura della procedura penale in Tur- chia per creare motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Le nuove procedure penali sono pertanto state ritenute irrilevanti. In merito all’esecuzione dell’allontanamento, la SEM ha rilevato che il ricorrente gode di buona sa- lute, possiede esperienze professionali diversificate e mantiene buoni rap- porti con la famiglia.

E. 8.2 Quanto alla decisione relativa alla ricorrente 2 e ai figli, la SEM ha ri- tenuto che il fatto che le autorità turche stessero cercando il ricorrente 1 non fosse rilevante, dato che la ricerca non era diretta contro di lei. Inoltre, ha considerato l’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente 2 come possibile, ammissibile ed esigibile, rilevando che ella gode di buona salute e che sarebbe allontanata insieme al marito, che potrebbe sostenerla eco- nomicamente. L’allontanamento dei figli minorenni è stato ritenuto con- forme all’interesse superiore del fanciullo.

D-4080/2025 Pagina 7

E. 8.3 Gli insorgenti, nel loro ricorso congiunto, hanno sostenuto la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente 1, indicando che egli avrebbe difficoltà con i numeri e con il computo del tempo e che la sua lingua madre è il kurmanci, non il turco. Hanno inoltre rilevato che la narrazione dei fatti sarebbe stata coerente, soprattutto riguardo alle condanne subite e alla morte del fratello. Quanto alla pertinenza dei motivi d’asilo, gli insorgenti hanno affermato che le procedure penali sarebbero rilevanti in quanto, in caso di recidiva, il ricorrente verrebbe certamente condannato. Hanno aggiunto che egli è già stato vittima di torture e che sussisterebbe il rischio concreto che ciò si ripeta, anche a causa della sua attività politica online. A sostegno di tali affermazioni sono stati prodotti tre nuovi documenti giudiziari che interessano il ricorrente 1. Quanto ai motivi d’asilo della ricorrente 2, gli insorgenti hanno ritenuto che le visite della polizia alla sua abitazione avrebbero intimorito e terrorizzato lei e i figli, rendendo rilevante anche la sua domanda.

E. 9.1 Nel caso concreto, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale ravvisa, nelle dichiarazioni rese dal ricorrente 1 in corso di procedura, di- versi indizi d’inverosimiglianza, con riferimento alle violenze e minacce che egli avrebbe subito dalla Polizia e che l’avrebbero indotto ad espatriare.

E. 9.2 Innanzitutto, nelle allegazioni rese dal ricorrente 1 nel corso dell’audi- zione federale, è rilevabile una stringatezza generale e una carenza di det- tagli, nonostante egli abbia indicato di aver capito che dovesse essere il più dettagliato possibile (cfr. verbale 1, D138 e D139). Al richiedente è stato chiesto a più riprese di fornire ulteriori dettagli circa gli episodi di minaccia e inseguimento da parte della polizia e nonostante tali opportunità egli non è riuscito a fornire i dettagli che si potrebbero attendere da una persona che ha vissuto direttamente tali episodi (cfr. verbale 1, D149, D151, D153, D154, D156-D158, D161, D162). Dalle dichiarazioni fornite dal ricorrente non è neppure stato possibile ricostruire un odine cronologico di quanto accadutogli. In relazione all’episodio asseritamente più grave, vale a dire le asserite torture che egli avrebbe subito dalla polizia presso il cimitero, nonostante le domande poste, le dichiarazioni dell’interessato sono rima- ste scevre di dettagli (cfr. verbale 1, D156-D157).

E. 9.3 La giustificazione avanzata in sede ricorsuale, secondo cui il ricorrente 1 avrebbe una scarsa dimestichezza con i numeri, con il computo del tempo e con la lingua turca, non può essere accolta. Infatti, nel corso dell’audizione egli ha dichiarato di comprendere il turco e ha confermato di aver richiesto che il colloquio si svolgesse in tale lingua, e non in kurmanci

D-4080/2025 Pagina 8 (cfr. verbali 1, D12). La vaghezza delle sue dichiarazioni, in particolare per quanto riguarda gli episodi di minacce e maltrattamenti da parte delle au- torità turche, non può dunque essere spiegata con le supposte difficoltà linguistiche o cognitive. Il ricorrente è stato più volte invitato a fornire mag- giori dettagli in merito ai fatti che lo avrebbero spinto a lasciare il Paese, ma non ha saputo aggiungere elementi concreti né in sede di audizione (cfr. verbale 1, D150, D152, D155, D158, D162), né successivamente, no- nostante il tempo trascorso e la possibilità di integrare le proprie dichiara- zioni con il ricorso. Alla luce di ciò, il Tribunale giunge alla conclusione che tali dichiarazioni devono essere ritenute inverosimili.

E. 9.4 I mezzi di prova prodotti dal ricorrente a sostegno della propria do- manda d’asilo non sono atti inoltre a dimostrare una persecuzione da parte delle autorità o le minacce e violenze subite presso il cimitero.

E. 9.5 Pertanto, le dichiarazioni del ricorrente in relazione ai pedinamenti della polizia e delle minacce e torture subite, da egli indicate come motivo principale del proprio espatrio, non risultano verosimili.

E. 10.1 Gli altri aspetti verranno pertanto analizzati sotto il profilo della rile- vanza e ciò con particolare riferimento alla condanna passata, alle proce- dure penali attualmente a carico del ricorrente 1, i nuovi mezzi di prova prodotti con il ricorso e i timori da parte della richiedente 2 di subire ulteriori controlli da parte della polizia una volta in Patria a causa del marito.

E. 10.2 Per quanto concerne la condanna passata inflitta al ricorrente 1 per i reati di insulto al Presidente e di incitamento all’odio pubblico, il Tribunale rileva che la pena pronunciata è stata sospesa condizionalmente e che dagli atti non risulta alcun obbligo di firma, circostanza che non è stata contestata in sede ricorsuale, limitandosi gli insorgenti a definire generica- mente al passato che egli sarebbe stato sottoposto ad un obbligo di firma (cfr. ricorso, pagina 3). In questo senso, il Tribunale condivide la valuta- zione dell’autorità inferiore. Infatti, non è emerso alcun elemento che indi- chi l’esistenza di un polit-malus, né la documentazione prodotta consente di ritenere che la condanna abbia avuto una connotazione politica. I reati in questione, peraltro, in considerazione della loro natura potenzialmente violenta, potrebbero essere oggetto di perseguimento anche in Svizzera. Inoltre, il ricorrente non presenta, come si vedrà in seguito, un particolare profilo politico tale da far ritenere che egli sia esposto a un rischio specifico di persecuzione. Alla luce di quanto precede, e rinviando per il resto alla

D-4080/2025 Pagina 9 decisione impugnata, il Tribunale conclude che tale condanna non riveste rilevanza ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 10.3 Venendo ora alle nuove procedure aperte nei confronti dell’interes- sato 1, il Tribunale può rinunciare a pronunciarsi sull’autenticità dei nuovi documenti prodotti, così come sulle conclusioni dell’autorità inferiore circa l’inautenticità dei documenti precedentemente presentati. Anche ammet- tendo l’autenticità di tali documenti e, di riflesso, l’effettiva esistenza di una procedura penale pendente, non emergono comunque motivi d’asilo rile- vanti, per le ragioni che saranno esposte di seguito. Il primo dei documenti in questione è un atto d'accusa, redatto il 27 marzo 2024 dalla Procura della Repubblica di G._______, e indirizzato al Tribu- nale penale di primo grado. L'accusa riguarda un episodio di insulto aggra- vato e reiterato rivolto al Presidente della Repubblica. I contenuti incriminati si riferiscono a commenti legati alle vittime del terremoto e alla successiva ricostruzione nella regione. Il secondo documento in oggetto è un verbale di ordinanza preliminare all’udienza principale (Tensip Zaptı), emesso il 26 aprile 2024 dal 29° Tribunale penale di primo grado di Istanbul. A seguito dell’esame dell’atto d’accusa del 27 marzo 2024 emesso dalla Procura della Repubblica di G._______, il Tribunale ha disposto alcune misure pre- liminari procedurali. In primo luogo, l’ordine di arresto precedentemente emesso nella fase istruttoria – volto a ottenere l’audizione dell’imputato – è stato revocato. Tuttavia, dato che l’indirizzo dell’imputato non è stato ac- certato, ma permane la necessità di raccogliere le sue dichiarazioni, è stato emesso un nuovo ordine di accompagnamento coattivo, con istruzioni alla Procura per la sua esecuzione. L’udienza principale è stata fissata per l’11 ottobre 2024 alle ore 09:55. ll terzo documento in esame è un verbale d’udienza (Duruşma Tutanağı) redatto il 11 aprile 2025 dal 29° Tribunale penale di primo grado, nel contesto del fascicolo n. 2024/366. Nel verbale si prende atto che nessuno si è presentato all’udienza prevista, incluso l’imputato, e che non è stato possibile eseguire l’arresto disposto prece- dentemente. Durante l’udienza, l’atto d’accusa e la decisione formale di rinvio a giudizio sono stati letti a verbale, ma non è stato possibile proce- dere oltre per l’assenza dell’imputato. Il mandato di cattura precedente- mente emesso resta valido e attivo. Il Tribunale ha quindi fissato una nuova data per l’udienza principale, prevista per il 17 settembre 2025.

E. 10.4.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale

D-4080/2025 Pagina 10 turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo).

E. 10.4.2 Occorre rilevare che, in virtù di tale giurisprudenza, il semplice fatto che sia pendente un’inchiesta penale per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Pertanto, le procedure che interessano il ricorrente 1, non costituiscono di per sé un valido motivo d’asilo. A ciò si aggiunge che le procedure sono basate su molteplici condivisioni sui social network avvenute temporalmente correlate con il deposito della propria domanda d’asilo in Svizzera. In più, tali condivisioni hanno avuto una portata del tutto limitata, in quanto gli account del ricorrente disponevano di un quantitativo di follower molto esiguo, pari a 19 account (MdP 24 – rapporto d’indagine).

E. 10.4.3 Inoltre, non si può escludere che la natura delle condivisioni effettuate dal ricorrente non sia tale da giustificare l’apertura di un’indagine penale in Turchia al fine di chiarire i fatti e determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il proprio diritto penale interno, nell’applicazione del quale le autorità svizzere non possono di principio interferire (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2). Benché l’interessato rischi di essere arrestato ai fini dell’interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può presumere ch’egli sarà probabilmente esposto al rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo. Infatti, a fronte del pubblico contenuto dei sui social network, è verosimile che le autorità penali turche non intendano proseguire l’indagine nei suoi confronti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3, D-736/2024 del 7 febbraio 2024; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), posto in particolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte procedure d’istruzione (cfr. sentenze del TAF D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1156/2024 del 27 marzo 2024 con altri riferimenti).

E. 10.4.4 Altresì, con riferimento al procedimento penale per il reato di insulti giusta l’art. 125/2-4 e 53/1 del Codice penale turco oltre che per quello di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, si constata che il ricorrente ha lasciato la Turchia in un momento in cui l’inchiesta non era stata ancora avviata e gli asseriti reati non ancora commessi. Peraltro il reato che concernerebbe il richiedente si riferisce a condivisioni su social

D-4080/2025 Pagina 11 media effettuate da quest’ultimo e avvenute diversi mesi dopo l’arrivo del ricorrente in Svizzera (domanda d’asilo 1° gennaio 2023, pubblicazioni incriminate agosto-settembre 2023, a ridosso dell’audizione sui motivi d’asilo del 27 settembre 2023). Tale comportamento costituisce effettivamente un abuso di diritto che non può essere di principio tutelato giuridicamente (cfr. sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; D 7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2). Ciò posto, il ricorrente ha deliberatamente posto le basi fattuali per l’avvio dell’inchiesta penale nel suo Paese d’origine al fine di ottenere asilo in Svizzera.

E. 10.4.5 Inoltre, va esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale legittimo ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [Politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D 3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7). In primo luogo e come giustamente rilevato dalla SEM, dagli atti all’incarto non emerge che il ricorrente abbia mai avuto un’attività politica di rilievo. Egli infatti si limitava a partecipare agli eventi di partito, trasportandovi le persone impossibilitate ad andarci. Egli partecipava ai festeggiamenti del Nowruz oltre che ad altri eventi e appendeva gli striscioni HDP (cfr. verbale 1, D198). In secondo luogo, nonostante gli episodi occorsi in Turchia, egli non ha mai avuto conseguenze sul piano penale sotto il profilo di una pena da scontare. Inoltre, tali eventi sono avvenuti a seguito di comportamenti assunti dal ricorrente stesso e non come forma di persecuzione da parte delle autorità.

E. 10.4.6 Si aggiunga che, per quanto concerne i motivi sollevati dalla ricorrente 2 a sostegno della sua domanda, vale a dire le otto visite da parte della polizia e gli asseriti pedinamenti, ella e i figli non hanno subito alcuna conseguenza in quanto nulla è a loro accaduto. Per stessa ammissione della richiedente 2, la polizia ricercava il marito, nei confronti del quale sono state aperte delle procedure penali. Tali accadimenti non soddisfano i criteri e l’intensità per essere rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, anche sotto tale profilo, la SEM ha concluso correttamente il mancato riconoscimento della qualità di rifugiati alla ricorrente 2 e ai figli e ha respinto le loro domande d’asilo.

D-4080/2025 Pagina 12

E. 10.5 Per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nelle decisioni impugnate alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA). Visto quanto precede, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente 1, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne discende, quindi, che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, va confermato il giudizio negativo delle decisioni impugnate.

E. 11.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 11.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 12.1 Nelle proprie decisioni la SEM, dopo aver pronunciato l’allontana- mento dei ricorrenti, ha considerato l’esecuzione di tale provvedimento am- missibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 12.2 Al contrario, i ricorrenti ritengono che, vista l’apertura di una proce- dura penale nei confronti dell’interessato 1, egli sarebbe considerato quale un terrorista e pertanto stigmatizzato. Per questo motivo egli non riusci- rebbe a trovare lavoro e rischierebbe di essere emarginato dalla società e inoltre non potrebbero essere sostenuti dai propri familiari. Inoltre, la fami- glia ha venduto il proprio appartamento al fine di finanziare l’espatrio della richiedente 2 e dei figli.

E. 12.3.1 Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 della Legge federale sugli stra- nieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20) pre- vede che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 2 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una questa condizioni,

D-4080/2025 Pagina 13 la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrl).

E. 12.3.2 L’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire alla volta dello Stato di origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrl).

E. 12.3.3 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esauri- sce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Com- missione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 con- sid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 12.3.4 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata rico- nosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, non sono ravvisabili agli atti, ri- spettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

E. 12.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrl, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica.

E. 12.4.2 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante

D-4080/2025 Pagina 14 l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novem- bre 2024 consid. 13.4.8). I ricorrenti provengono da Gaziantep, tuttavia gli stessi non hanno indicato di aver subito particolari conseguenze a causa dei terremoti. Inoltre, il 9 maggio 2023, lo stato d’emergenza nelle regioni sopracitate è stato revocato.

E. 12.4.3 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile alcun elemento dal quale si possa dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento impliche- rebbe una messa in pericolo concreta del ricorrente. A tal proposito, v’è infatti da rimarcare come l’interessato 1 è giovane, in buona salute e con diverse esperienze professionali, tra cui il falegname, fabbricante di cia- batte e di tappeti. Inoltre egli intrattiene ottimi rapporti con la sua famiglia, con cui si sosteneva reciprocamente quotidianamente e che potrà soste- nere la famiglia al suo ritorno in Turchia. Per quanto concerne la ricorrente 2, ella è giovane, in buona salute e intrattiene buoni rapporti con i familiari. Ella era attiva in un’attività di lavorazione delle noci. Le censure sollevate in sede ricorsuale, quali l’asserito stigma sociale o la difficoltà nel trovare un lavoro non risultano rilevanti.

E. 12.4.4 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 12.4.5 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrl in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 13 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto.

E. 14 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda processuale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo per le spese proces- suali, è divenuta senza oggetto.

D-4080/2025 Pagina 15

E. 15 Visto quanto precede, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio vanno respinte in quanto le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. art. 65 cpv. 1 e cpv. 2 PA). Le spese processuali di CHF 750.- sono inoltre poste a carico dei ricorrenti soccombenti (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4080/2025 Pagina 16 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Le procedure D-4080/2025 e D-4084/2025 sono congiunte. 2. Il ricorso è respinto. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali oltre che di nomina di un patrocinatore d’uf- ficio, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Dispositiv
  1. A._______, nato l’(…),
  2. B._______, nata il (…)
  3. C._______, nato il (…),
  4. D._______, nata il (…),
  5. E._______, nata il (…),
  6. F._______, nata il (…), Turchia, patrocinati da Roberta Condemi, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 maggio 2025 / N (…). D-4080/2025 Pagina 2 Fatti: A. A.a. L’interessato 1 ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 1° gennaio 2023. A.b. L’interessato è stato sentito sui suoi motivi d’asilo nell’ambito di un’au- dizione tenutasi il 27 settembre 2023 secondo l’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) (cfr. atto SEM n. [(…)]-18/21 di se- guito: verbale 1). A.c. Con decisione del 10 ottobre 2023, la SEM ha deciso di trattare la domanda d’asilo dell’interessato 1 in procedura ampliata (atto SEM n. 19/1). A.d. In data 22 aprile 2025 l’interessata 2, moglie dell’interessato 1, ha pre- sentato una domanda d’asilo, insieme ai quattro figli della coppia. A.e. L’interessata 2 è stata sentita sui suoi motivi d’asilo il 13 maggio 2025, nell’ambito di un’audizione condotta ai sensi dell’art. 29 LAsi (cfr. atto SEM n, [(…)] -31/14 di seguito: verbale 2). A.f. Il 22 maggio 2025, la SEM ha trasmesso all’interessata 2 e ai suoi figli un progetto di decisione nell’ambito della procedura celere, invitandoli a presentare le proprie osservazioni. Il giorno seguente, 23 maggio 2025, gli interessati hanno fatto pervenire le osservazioni richieste. B. Con due decisioni datate 26 maggio 2025, la SEM non ha riconosciuto né all’interessato 1 né all’interessata 2 e ai figli la qualità di rifugiato, ha re- spinto le rispettive domande d’asilo e ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera, ritenendone l’esecuzione possibile, ammissibile e ragionevol- mente esigibile. Tuttavia, ha sospeso l’allontanamento di entrambi fino alla crescita in giudicato della rispettiva decisione separata dell’altro coniuge e dei figli. C. C.a. Con ricorso del 5 giugno 2025, gli insorgenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, TAF) chiedendo l’annulla- mento di entrambe le decisioni impugnate e la restituzione degli atti all’au- torità inferiore per l’emanazione di una decisione unica in procedura D-4080/2025 Pagina 3 ampliata. In via subordinata, domandano il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo; in via ancor più subordinata, chiedono la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. I ricorrenti postu- lano inoltre la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patro- cinio, con protesta di spese e ripetibili. C.b. Al ricorso sono stati allegati oltre alle procure e alle decisioni impu- gnate tre nuovi mezzi di prova in copia e in lingua straniera. Diritto
  7. 1.1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il ricorso, presentato contro due decisioni in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
  8. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza, ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
  9. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi esposti di seguito, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). In tale caso, la sentenza è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi.
  10. Per quanto concerne la congiunzione delle procedure relative al padre, da un lato, e alla moglie con i figli, dall’altro – entrambe riunite sotto lo stesso dossier SEM N (…) e oggetto delle presenti cause D-4080/2025 e D-4084/2025 – si osserva preliminarmente che, conformemente alla prassi D-4080/2025 Pagina 4 del Tribunale, i ricorsi che si riferiscono alla medesima fattispecie, anche se introdotti separatamente, possono essere trattati congiuntamente in una sola procedura, e ciò in qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Nel caso concreto, si giustifica pertanto la decisione di congiungere le due procedure, atteso che esse si fondano sui medesimi presupposti di fatto e pongono questioni giuridiche identiche, riguardando membri dello stesso nucleo familiare. La trattazione congiunta risponde inoltre a criteri di economia procedurale.
  11. Il ricorso solleva preliminarmente una censura formale, chiedendo la resti- tuzione degli atti all'autorità inferiore affinché emani una nuova decisione unificata in procedura ampliata, rispettando i termini legali per la presenta- zione del ricorso. Tuttavia, tale censura non può essere accolta, in quanto la ricorrente 2 ha fatto valere, in sostanza, i motivi d’asilo del marito. Non erano pertanto necessari ulteriori approfondimenti istruttori che giustificas- sero il passaggio alla procedura ampliata. Per quanto concerne la mancata concessione dei termini legali previsti dalla procedura ampliata, benché ciò non sia proceduralmente corretto, non ha arrecato alcuno svantaggio agli insorgenti, che hanno avuto più tempo per redigere un unico ricorso co- mune. Le due procedure sono inoltre trattate congiuntamente dinanzi al presente Tribunale. La censura formale e la richiesta di restituzione degli atti all’autorità inferiore sono pertanto respinte.
  12. 6.1. Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, ac- corda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 6.2. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. D-4080/2025 Pagina 5 6.3. A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
  13. 7.1. Nel caso concreto, il ricorrente 1, cittadino turco di etnia curda origina- rio di G._______, ha dichiarato di aver lavorato fino al 2021 in una fabbrica di tappeti ed essere un sostenitore del partito HDP. Nel settembre 2020 sarebbe stato condannato in primo grado per i reati di offesa al Presidente e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, con conse- guente divieto di espatrio e imposizione della libertà vigilata per cinque anni. Ha affermato che in più occasioni sarebbe stato seguito e minacciato da agenti in borghese mentre accompagnava i figli a scuola. In particolare, il 7 luglio 2022, mentre rientrava da un incontro del partito, sarebbe stato prelevato e portato in un luogo isolato, dove sarebbe stato ammanettato, percosso e minacciato di morte da agenti che avrebbero cercato di costrin- gerlo a collaborare con loro. Dopo l’episodio, si sarebbe nascosto e suc- cessivamente la polizia avrebbe effettuato una perquisizione nella sua abi- tazione, arrestando il fratello. In seguito avrebbe tentato di lasciare la Tur- chia il (…) dicembre 2022, venendo inizialmente bloccato al controllo pas- saporti a causa del divieto di espatrio. Grazie all’intervento di un avvocato e al pagamento di una somma da parte della moglie, sarebbe riuscito a partire il (…) dicembre 2022 assieme al fratello. Una volta in Svizzera, avrebbe continuato la sua attività politica e sarebbe stato nuovamente per- seguito penalmente. 7.2. La ricorrente 2, moglie del ricorrente 1, di etnia curda originaria di H._______ e residente a G._______, ha riferito di aver vissuto con il marito in un’abitazione multifamiliare della famiglia di lui. Dopo l’espatrio del ma- rito, tra il 2023 e il 2025, la polizia si sarebbe recata otto volte presso il domicilio familiare per chiedere informazioni sul coniuge, senza però adot- tare alcuna misura coercitiva. In un’occasione del 2024, avrebbe filmato un’interazione tra la polizia e il suocero, avvenuta in modo cordiale. Ha aggiunto che in diverse occasioni sarebbe stata seguita da una vettura della polizia mentre accompagnava il figlio a scuola, senza che ciò com- portasse contatti diretti o molestie. La ricorrente ha ottenuto legalmente i D-4080/2025 Pagina 6 passaporti per sé e per i figli e ha lasciato la Turchia nell’aprile 2025, di- chiarando di sentirsi insicura in patria in quanto donna sola. 7.3. I ricorrenti hanno allegato alla domanda d’asilo diversi mezzi di prova. In particolare, il ricorrente 1 ha prodotto documentazione riguardante i pro- cedimenti penali a suo carico, mentre la ricorrente 2 ha presentato il certi- ficato di matrimonio e una chiavetta USB contenente un video che ritrae un agente di polizia mentre pone domande sul marito.
  14. 8.1. Nella decisione impugnata relativa al ricorrente 1, la SEM ha conside- rato inverosimili le minacce ricevute da parte delle forze di polizia, in parti- colare nel contesto dell’episodio al cimitero. Ha inoltre ritenuto che la con- danna a 21 mesi e 20 giorni sospesi per i reati di insulto al presidente e incitamento all’odio e all’ostilità non fosse rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, non essendo emersi indizi di una sanzione influenzata da motivazioni poli- tiche. La pena inflitta è stata considerata conforme al diritto turco e para- gonabile a sanzioni previste anche dal diritto penale svizzero. La SEM ha sottolineato che non risultava un obbligo di firma a carico del ricorrente 1. Quanto alle nuove procedure penali aperte nei suoi confronti, risulta agli atti un mandato di accompagnamento coattivo. Tuttavia, vista l’assenza di precedenti penali gravi e di un profilo politico rilevante, la SEM ha escluso la probabilità di una pena detentiva effettiva. Anche tali reati, che incitano alla violenza, sarebbero punibili in Svizzera. Le pubblicazioni del ricorrente sui social network non avrebbero avuto quasi alcun riscontro e sembrano temporalmente collegate alla domanda d’asilo, lasciando supporre che egli abbia consapevolmente provocato l’apertura della procedura penale in Tur- chia per creare motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Le nuove procedure penali sono pertanto state ritenute irrilevanti. In merito all’esecuzione dell’allontanamento, la SEM ha rilevato che il ricorrente gode di buona sa- lute, possiede esperienze professionali diversificate e mantiene buoni rap- porti con la famiglia. 8.2. Quanto alla decisione relativa alla ricorrente 2 e ai figli, la SEM ha ri- tenuto che il fatto che le autorità turche stessero cercando il ricorrente 1 non fosse rilevante, dato che la ricerca non era diretta contro di lei. Inoltre, ha considerato l’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente 2 come possibile, ammissibile ed esigibile, rilevando che ella gode di buona salute e che sarebbe allontanata insieme al marito, che potrebbe sostenerla eco- nomicamente. L’allontanamento dei figli minorenni è stato ritenuto con- forme all’interesse superiore del fanciullo. D-4080/2025 Pagina 7 8.3. Gli insorgenti, nel loro ricorso congiunto, hanno sostenuto la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente 1, indicando che egli avrebbe difficoltà con i numeri e con il computo del tempo e che la sua lingua madre è il kurmanci, non il turco. Hanno inoltre rilevato che la narrazione dei fatti sarebbe stata coerente, soprattutto riguardo alle condanne subite e alla morte del fratello. Quanto alla pertinenza dei motivi d’asilo, gli insorgenti hanno affermato che le procedure penali sarebbero rilevanti in quanto, in caso di recidiva, il ricorrente verrebbe certamente condannato. Hanno aggiunto che egli è già stato vittima di torture e che sussisterebbe il rischio concreto che ciò si ripeta, anche a causa della sua attività politica online. A sostegno di tali affermazioni sono stati prodotti tre nuovi documenti giudiziari che interessano il ricorrente 1. Quanto ai motivi d’asilo della ricorrente 2, gli insorgenti hanno ritenuto che le visite della polizia alla sua abitazione avrebbero intimorito e terrorizzato lei e i figli, rendendo rilevante anche la sua domanda.
  15. 9.1. Nel caso concreto, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale ravvisa, nelle dichiarazioni rese dal ricorrente 1 in corso di procedura, di- versi indizi d’inverosimiglianza, con riferimento alle violenze e minacce che egli avrebbe subito dalla Polizia e che l’avrebbero indotto ad espatriare. 9.2. Innanzitutto, nelle allegazioni rese dal ricorrente 1 nel corso dell’audi- zione federale, è rilevabile una stringatezza generale e una carenza di det- tagli, nonostante egli abbia indicato di aver capito che dovesse essere il più dettagliato possibile (cfr. verbale 1, D138 e D139). Al richiedente è stato chiesto a più riprese di fornire ulteriori dettagli circa gli episodi di minaccia e inseguimento da parte della polizia e nonostante tali opportunità egli non è riuscito a fornire i dettagli che si potrebbero attendere da una persona che ha vissuto direttamente tali episodi (cfr. verbale 1, D149, D151, D153, D154, D156-D158, D161, D162). Dalle dichiarazioni fornite dal ricorrente non è neppure stato possibile ricostruire un odine cronologico di quanto accadutogli. In relazione all’episodio asseritamente più grave, vale a dire le asserite torture che egli avrebbe subito dalla polizia presso il cimitero, nonostante le domande poste, le dichiarazioni dell’interessato sono rima- ste scevre di dettagli (cfr. verbale 1, D156-D157). 9.3. La giustificazione avanzata in sede ricorsuale, secondo cui il ricorrente 1 avrebbe una scarsa dimestichezza con i numeri, con il computo del tempo e con la lingua turca, non può essere accolta. Infatti, nel corso dell’audizione egli ha dichiarato di comprendere il turco e ha confermato di aver richiesto che il colloquio si svolgesse in tale lingua, e non in kurmanci D-4080/2025 Pagina 8 (cfr. verbali 1, D12). La vaghezza delle sue dichiarazioni, in particolare per quanto riguarda gli episodi di minacce e maltrattamenti da parte delle au- torità turche, non può dunque essere spiegata con le supposte difficoltà linguistiche o cognitive. Il ricorrente è stato più volte invitato a fornire mag- giori dettagli in merito ai fatti che lo avrebbero spinto a lasciare il Paese, ma non ha saputo aggiungere elementi concreti né in sede di audizione (cfr. verbale 1, D150, D152, D155, D158, D162), né successivamente, no- nostante il tempo trascorso e la possibilità di integrare le proprie dichiara- zioni con il ricorso. Alla luce di ciò, il Tribunale giunge alla conclusione che tali dichiarazioni devono essere ritenute inverosimili. 9.4. I mezzi di prova prodotti dal ricorrente a sostegno della propria do- manda d’asilo non sono atti inoltre a dimostrare una persecuzione da parte delle autorità o le minacce e violenze subite presso il cimitero. 9.5. Pertanto, le dichiarazioni del ricorrente in relazione ai pedinamenti della polizia e delle minacce e torture subite, da egli indicate come motivo principale del proprio espatrio, non risultano verosimili.
  16. 10.1. Gli altri aspetti verranno pertanto analizzati sotto il profilo della rile- vanza e ciò con particolare riferimento alla condanna passata, alle proce- dure penali attualmente a carico del ricorrente 1, i nuovi mezzi di prova prodotti con il ricorso e i timori da parte della richiedente 2 di subire ulteriori controlli da parte della polizia una volta in Patria a causa del marito. 10.2. Per quanto concerne la condanna passata inflitta al ricorrente 1 per i reati di insulto al Presidente e di incitamento all’odio pubblico, il Tribunale rileva che la pena pronunciata è stata sospesa condizionalmente e che dagli atti non risulta alcun obbligo di firma, circostanza che non è stata contestata in sede ricorsuale, limitandosi gli insorgenti a definire generica- mente al passato che egli sarebbe stato sottoposto ad un obbligo di firma (cfr. ricorso, pagina 3). In questo senso, il Tribunale condivide la valuta- zione dell’autorità inferiore. Infatti, non è emerso alcun elemento che indi- chi l’esistenza di un polit-malus, né la documentazione prodotta consente di ritenere che la condanna abbia avuto una connotazione politica. I reati in questione, peraltro, in considerazione della loro natura potenzialmente violenta, potrebbero essere oggetto di perseguimento anche in Svizzera. Inoltre, il ricorrente non presenta, come si vedrà in seguito, un particolare profilo politico tale da far ritenere che egli sia esposto a un rischio specifico di persecuzione. Alla luce di quanto precede, e rinviando per il resto alla D-4080/2025 Pagina 9 decisione impugnata, il Tribunale conclude che tale condanna non riveste rilevanza ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. 10.3. Venendo ora alle nuove procedure aperte nei confronti dell’interes- sato 1, il Tribunale può rinunciare a pronunciarsi sull’autenticità dei nuovi documenti prodotti, così come sulle conclusioni dell’autorità inferiore circa l’inautenticità dei documenti precedentemente presentati. Anche ammet- tendo l’autenticità di tali documenti e, di riflesso, l’effettiva esistenza di una procedura penale pendente, non emergono comunque motivi d’asilo rile- vanti, per le ragioni che saranno esposte di seguito. Il primo dei documenti in questione è un atto d'accusa, redatto il 27 marzo 2024 dalla Procura della Repubblica di G._______, e indirizzato al Tribu- nale penale di primo grado. L'accusa riguarda un episodio di insulto aggra- vato e reiterato rivolto al Presidente della Repubblica. I contenuti incriminati si riferiscono a commenti legati alle vittime del terremoto e alla successiva ricostruzione nella regione. Il secondo documento in oggetto è un verbale di ordinanza preliminare all’udienza principale (Tensip Zaptı), emesso il 26 aprile 2024 dal 29° Tribunale penale di primo grado di Istanbul. A seguito dell’esame dell’atto d’accusa del 27 marzo 2024 emesso dalla Procura della Repubblica di G._______, il Tribunale ha disposto alcune misure pre- liminari procedurali. In primo luogo, l’ordine di arresto precedentemente emesso nella fase istruttoria – volto a ottenere l’audizione dell’imputato – è stato revocato. Tuttavia, dato che l’indirizzo dell’imputato non è stato ac- certato, ma permane la necessità di raccogliere le sue dichiarazioni, è stato emesso un nuovo ordine di accompagnamento coattivo, con istruzioni alla Procura per la sua esecuzione. L’udienza principale è stata fissata per l’11 ottobre 2024 alle ore 09:55. ll terzo documento in esame è un verbale d’udienza (Duruşma Tutanağı) redatto il 11 aprile 2025 dal 29° Tribunale penale di primo grado, nel contesto del fascicolo n. 2024/366. Nel verbale si prende atto che nessuno si è presentato all’udienza prevista, incluso l’imputato, e che non è stato possibile eseguire l’arresto disposto prece- dentemente. Durante l’udienza, l’atto d’accusa e la decisione formale di rinvio a giudizio sono stati letti a verbale, ma non è stato possibile proce- dere oltre per l’assenza dell’imputato. Il mandato di cattura precedente- mente emesso resta valido e attivo. Il Tribunale ha quindi fissato una nuova data per l’udienza principale, prevista per il 17 settembre 2025. 10.4. 10.4.1. Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale D-4080/2025 Pagina 10 turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). 10.4.2. Occorre rilevare che, in virtù di tale giurisprudenza, il semplice fatto che sia pendente un’inchiesta penale per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Pertanto, le procedure che interessano il ricorrente 1, non costituiscono di per sé un valido motivo d’asilo. A ciò si aggiunge che le procedure sono basate su molteplici condivisioni sui social network avvenute temporalmente correlate con il deposito della propria domanda d’asilo in Svizzera. In più, tali condivisioni hanno avuto una portata del tutto limitata, in quanto gli account del ricorrente disponevano di un quantitativo di follower molto esiguo, pari a 19 account (MdP 24 – rapporto d’indagine). 10.4.3. Inoltre, non si può escludere che la natura delle condivisioni effettuate dal ricorrente non sia tale da giustificare l’apertura di un’indagine penale in Turchia al fine di chiarire i fatti e determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il proprio diritto penale interno, nell’applicazione del quale le autorità svizzere non possono di principio interferire (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2). Benché l’interessato rischi di essere arrestato ai fini dell’interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può presumere ch’egli sarà probabilmente esposto al rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo. Infatti, a fronte del pubblico contenuto dei sui social network, è verosimile che le autorità penali turche non intendano proseguire l’indagine nei suoi confronti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3, D-736/2024 del 7 febbraio 2024; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), posto in particolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte procedure d’istruzione (cfr. sentenze del TAF D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1156/2024 del 27 marzo 2024 con altri riferimenti). 10.4.4. Altresì, con riferimento al procedimento penale per il reato di insulti giusta l’art. 125/2-4 e 53/1 del Codice penale turco oltre che per quello di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, si constata che il ricorrente ha lasciato la Turchia in un momento in cui l’inchiesta non era stata ancora avviata e gli asseriti reati non ancora commessi. Peraltro il reato che concernerebbe il richiedente si riferisce a condivisioni su social D-4080/2025 Pagina 11 media effettuate da quest’ultimo e avvenute diversi mesi dopo l’arrivo del ricorrente in Svizzera (domanda d’asilo 1° gennaio 2023, pubblicazioni incriminate agosto-settembre 2023, a ridosso dell’audizione sui motivi d’asilo del 27 settembre 2023). Tale comportamento costituisce effettivamente un abuso di diritto che non può essere di principio tutelato giuridicamente (cfr. sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; D 7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2). Ciò posto, il ricorrente ha deliberatamente posto le basi fattuali per l’avvio dell’inchiesta penale nel suo Paese d’origine al fine di ottenere asilo in Svizzera. 10.4.5. Inoltre, va esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale legittimo ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [Politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D 3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7). In primo luogo e come giustamente rilevato dalla SEM, dagli atti all’incarto non emerge che il ricorrente abbia mai avuto un’attività politica di rilievo. Egli infatti si limitava a partecipare agli eventi di partito, trasportandovi le persone impossibilitate ad andarci. Egli partecipava ai festeggiamenti del Nowruz oltre che ad altri eventi e appendeva gli striscioni HDP (cfr. verbale 1, D198). In secondo luogo, nonostante gli episodi occorsi in Turchia, egli non ha mai avuto conseguenze sul piano penale sotto il profilo di una pena da scontare. Inoltre, tali eventi sono avvenuti a seguito di comportamenti assunti dal ricorrente stesso e non come forma di persecuzione da parte delle autorità. 10.4.6. Si aggiunga che, per quanto concerne i motivi sollevati dalla ricorrente 2 a sostegno della sua domanda, vale a dire le otto visite da parte della polizia e gli asseriti pedinamenti, ella e i figli non hanno subito alcuna conseguenza in quanto nulla è a loro accaduto. Per stessa ammissione della richiedente 2, la polizia ricercava il marito, nei confronti del quale sono state aperte delle procedure penali. Tali accadimenti non soddisfano i criteri e l’intensità per essere rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, anche sotto tale profilo, la SEM ha concluso correttamente il mancato riconoscimento della qualità di rifugiati alla ricorrente 2 e ai figli e ha respinto le loro domande d’asilo. D-4080/2025 Pagina 12 10.5. Per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nelle decisioni impugnate alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA). Visto quanto precede, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente 1, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne discende, quindi, che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, va confermato il giudizio negativo delle decisioni impugnate.
  17. 11.1. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 11.2. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
  18. 12.1. Nelle proprie decisioni la SEM, dopo aver pronunciato l’allontana- mento dei ricorrenti, ha considerato l’esecuzione di tale provvedimento am- missibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 12.2. Al contrario, i ricorrenti ritengono che, vista l’apertura di una proce- dura penale nei confronti dell’interessato 1, egli sarebbe considerato quale un terrorista e pertanto stigmatizzato. Per questo motivo egli non riusci- rebbe a trovare lavoro e rischierebbe di essere emarginato dalla società e inoltre non potrebbero essere sostenuti dai propri familiari. Inoltre, la fami- glia ha venduto il proprio appartamento al fine di finanziare l’espatrio della richiedente 2 e dei figli. 12.3. 12.3.1. Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 della Legge federale sugli stra- nieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20) pre- vede che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 2 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una questa condizioni, D-4080/2025 Pagina 13 la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrl). 12.3.2. L’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire alla volta dello Stato di origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrl). 12.3.3. A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esauri- sce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Com- missione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 con- sid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 12.3.4. A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata rico- nosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, non sono ravvisabili agli atti, ri- spettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 12.4. 12.4.1. Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrl, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica. 12.4.2. Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante D-4080/2025 Pagina 14 l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novem- bre 2024 consid. 13.4.8). I ricorrenti provengono da Gaziantep, tuttavia gli stessi non hanno indicato di aver subito particolari conseguenze a causa dei terremoti. Inoltre, il 9 maggio 2023, lo stato d’emergenza nelle regioni sopracitate è stato revocato. 12.4.3. Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile alcun elemento dal quale si possa dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento impliche- rebbe una messa in pericolo concreta del ricorrente. A tal proposito, v’è infatti da rimarcare come l’interessato 1 è giovane, in buona salute e con diverse esperienze professionali, tra cui il falegname, fabbricante di cia- batte e di tappeti. Inoltre egli intrattiene ottimi rapporti con la sua famiglia, con cui si sosteneva reciprocamente quotidianamente e che potrà soste- nere la famiglia al suo ritorno in Turchia. Per quanto concerne la ricorrente 2, ella è giovane, in buona salute e intrattiene buoni rapporti con i familiari. Ella era attiva in un’attività di lavorazione delle noci. Le censure sollevate in sede ricorsuale, quali l’asserito stigma sociale o la difficoltà nel trovare un lavoro non risultano rilevanti. 12.4.4. A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl in relazione all’art. 44 LAsi). 12.4.5. Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrl in relazione all’art. 44 LAsi).
  19. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto.
  20. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda processuale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo per le spese proces- suali, è divenuta senza oggetto. D-4080/2025 Pagina 15
  21. Visto quanto precede, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio vanno respinte in quanto le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. art. 65 cpv. 1 e cpv. 2 PA). Le spese processuali di CHF 750.- sono inoltre poste a carico dei ricorrenti soccombenti (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
  22. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) D-4080/2025 Pagina 16 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
  23. Le procedure D-4080/2025 e D-4084/2025 sono congiunte.
  24. Il ricorso è respinto.
  25. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali oltre che di nomina di un patrocinatore d’uf- ficio, è respinta.
  26. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
  27. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4080/2025 e D-4084/2025 Sentenza del 22 luglio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliere Adriano Alari. Parti

1. A._______, nato l'(...),

2. B._______, nata il (...)

3. C._______, nato il (...),

4. D._______, nata il (...),

5. E._______, nata il (...),

6. F._______, nata il (...), Turchia, patrocinati da Roberta Condemi, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 maggio 2025 / N (...). Fatti: A. A.a. L'interessato 1 ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 1° gennaio 2023. A.b. L'interessato è stato sentito sui suoi motivi d'asilo nell'ambito di un'audizione tenutasi il 27 settembre 2023 secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) (cfr. atto SEM n. [(...)]-18/21 di seguito: verbale 1). A.c. Con decisione del 10 ottobre 2023, la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo dell'interessato 1 in procedura ampliata (atto SEM n. 19/1). A.d. In data 22 aprile 2025 l'interessata 2, moglie dell'interessato 1, ha presentato una domanda d'asilo, insieme ai quattro figli della coppia. A.e. L'interessata 2 è stata sentita sui suoi motivi d'asilo il 13 maggio 2025, nell'ambito di un'audizione condotta ai sensi dell'art. 29 LAsi (cfr. atto SEM n, [(...)] -31/14 di seguito: verbale 2). A.f. Il 22 maggio 2025, la SEM ha trasmesso all'interessata 2 e ai suoi figli un progetto di decisione nell'ambito della procedura celere, invitandoli a presentare le proprie osservazioni. Il giorno seguente, 23 maggio 2025, gli interessati hanno fatto pervenire le osservazioni richieste. B. Con due decisioni datate 26 maggio 2025, la SEM non ha riconosciuto né all'interessato 1 né all'interessata 2 e ai figli la qualità di rifugiato, ha respinto le rispettive domande d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, ritenendone l'esecuzione possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Tuttavia, ha sospeso l'allontanamento di entrambi fino alla crescita in giudicato della rispettiva decisione separata dell'altro coniuge e dei figli. C. C.a. Con ricorso del 5 giugno 2025, gli insorgenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, TAF) chiedendo l'annullamento di entrambe le decisioni impugnate e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per l'emanazione di una decisione unica in procedura ampliata. In via subordinata, domandano il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in via ancor più subordinata, chiedono la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. I ricorrenti postulano inoltre la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. C.b. Al ricorso sono stati allegati oltre alle procure e alle decisioni impugnate tre nuovi mezzi di prova in copia e in lingua straniera. Diritto 1. 1.1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il ricorso, presentato contro due decisioni in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza, ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi esposti di seguito, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). In tale caso, la sentenza è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

4. Per quanto concerne la congiunzione delle procedure relative al padre, da un lato, e alla moglie con i figli, dall'altro - entrambe riunite sotto lo stesso dossier SEM N (...) e oggetto delle presenti cause D-4080/2025 e D-4084/2025 - si osserva preliminarmente che, conformemente alla prassi del Tribunale, i ricorsi che si riferiscono alla medesima fattispecie, anche se introdotti separatamente, possono essere trattati congiuntamente in una sola procedura, e ciò in qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Nel caso concreto, si giustifica pertanto la decisione di congiungere le due procedure, atteso che esse si fondano sui medesimi presupposti di fatto e pongono questioni giuridiche identiche, riguardando membri dello stesso nucleo familiare. La trattazione congiunta risponde inoltre a criteri di economia procedurale.

5. Il ricorso solleva preliminarmente una censura formale, chiedendo la restituzione degli atti all'autorità inferiore affinché emani una nuova decisione unificata in procedura ampliata, rispettando i termini legali per la presentazione del ricorso. Tuttavia, tale censura non può essere accolta, in quanto la ricorrente 2 ha fatto valere, in sostanza, i motivi d'asilo del marito. Non erano pertanto necessari ulteriori approfondimenti istruttori che giustificassero il passaggio alla procedura ampliata. Per quanto concerne la mancata concessione dei termini legali previsti dalla procedura ampliata, benché ciò non sia proceduralmente corretto, non ha arrecato alcuno svantaggio agli insorgenti, che hanno avuto più tempo per redigere un unico ricorso comune. Le due procedure sono inoltre trattate congiuntamente dinanzi al presente Tribunale. La censura formale e la richiesta di restituzione degli atti all'autorità inferiore sono pertanto respinte. 6. 6.1. Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 6.2. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. 6.3. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 7. 7.1. Nel caso concreto, il ricorrente 1, cittadino turco di etnia curda originario di G._______, ha dichiarato di aver lavorato fino al 2021 in una fabbrica di tappeti ed essere un sostenitore del partito HDP. Nel settembre 2020 sarebbe stato condannato in primo grado per i reati di offesa al Presidente e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica, con conseguente divieto di espatrio e imposizione della libertà vigilata per cinque anni. Ha affermato che in più occasioni sarebbe stato seguito e minacciato da agenti in borghese mentre accompagnava i figli a scuola. In particolare, il 7 luglio 2022, mentre rientrava da un incontro del partito, sarebbe stato prelevato e portato in un luogo isolato, dove sarebbe stato ammanettato, percosso e minacciato di morte da agenti che avrebbero cercato di costringerlo a collaborare con loro. Dopo l'episodio, si sarebbe nascosto e successivamente la polizia avrebbe effettuato una perquisizione nella sua abitazione, arrestando il fratello. In seguito avrebbe tentato di lasciare la Turchia il (...) dicembre 2022, venendo inizialmente bloccato al controllo passaporti a causa del divieto di espatrio. Grazie all'intervento di un avvocato e al pagamento di una somma da parte della moglie, sarebbe riuscito a partire il (...) dicembre 2022 assieme al fratello. Una volta in Svizzera, avrebbe continuato la sua attività politica e sarebbe stato nuovamente perseguito penalmente. 7.2. La ricorrente 2, moglie del ricorrente 1, di etnia curda originaria di H._______ e residente a G._______, ha riferito di aver vissuto con il marito in un'abitazione multifamiliare della famiglia di lui. Dopo l'espatrio del marito, tra il 2023 e il 2025, la polizia si sarebbe recata otto volte presso il domicilio familiare per chiedere informazioni sul coniuge, senza però adottare alcuna misura coercitiva. In un'occasione del 2024, avrebbe filmato un'interazione tra la polizia e il suocero, avvenuta in modo cordiale. Ha aggiunto che in diverse occasioni sarebbe stata seguita da una vettura della polizia mentre accompagnava il figlio a scuola, senza che ciò comportasse contatti diretti o molestie. La ricorrente ha ottenuto legalmente i passaporti per sé e per i figli e ha lasciato la Turchia nell'aprile 2025, dichiarando di sentirsi insicura in patria in quanto donna sola. 7.3. I ricorrenti hanno allegato alla domanda d'asilo diversi mezzi di prova. In particolare, il ricorrente 1 ha prodotto documentazione riguardante i procedimenti penali a suo carico, mentre la ricorrente 2 ha presentato il certificato di matrimonio e una chiavetta USB contenente un video che ritrae un agente di polizia mentre pone domande sul marito. 8. 8.1. Nella decisione impugnata relativa al ricorrente 1, la SEM ha considerato inverosimili le minacce ricevute da parte delle forze di polizia, in particolare nel contesto dell'episodio al cimitero. Ha inoltre ritenuto che la condanna a 21 mesi e 20 giorni sospesi per i reati di insulto al presidente e incitamento all'odio e all'ostilità non fosse rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo emersi indizi di una sanzione influenzata da motivazioni politiche. La pena inflitta è stata considerata conforme al diritto turco e paragonabile a sanzioni previste anche dal diritto penale svizzero. La SEM ha sottolineato che non risultava un obbligo di firma a carico del ricorrente 1. Quanto alle nuove procedure penali aperte nei suoi confronti, risulta agli atti un mandato di accompagnamento coattivo. Tuttavia, vista l'assenza di precedenti penali gravi e di un profilo politico rilevante, la SEM ha escluso la probabilità di una pena detentiva effettiva. Anche tali reati, che incitano alla violenza, sarebbero punibili in Svizzera. Le pubblicazioni del ricorrente sui social network non avrebbero avuto quasi alcun riscontro e sembrano temporalmente collegate alla domanda d'asilo, lasciando supporre che egli abbia consapevolmente provocato l'apertura della procedura penale in Turchia per creare motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Le nuove procedure penali sono pertanto state ritenute irrilevanti. In merito all'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha rilevato che il ricorrente gode di buona salute, possiede esperienze professionali diversificate e mantiene buoni rapporti con la famiglia. 8.2. Quanto alla decisione relativa alla ricorrente 2 e ai figli, la SEM ha ritenuto che il fatto che le autorità turche stessero cercando il ricorrente 1 non fosse rilevante, dato che la ricerca non era diretta contro di lei. Inoltre, ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente 2 come possibile, ammissibile ed esigibile, rilevando che ella gode di buona salute e che sarebbe allontanata insieme al marito, che potrebbe sostenerla economicamente. L'allontanamento dei figli minorenni è stato ritenuto conforme all'interesse superiore del fanciullo. 8.3. Gli insorgenti, nel loro ricorso congiunto, hanno sostenuto la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente 1, indicando che egli avrebbe difficoltà con i numeri e con il computo del tempo e che la sua lingua madre è il kurmanci, non il turco. Hanno inoltre rilevato che la narrazione dei fatti sarebbe stata coerente, soprattutto riguardo alle condanne subite e alla morte del fratello. Quanto alla pertinenza dei motivi d'asilo, gli insorgenti hanno affermato che le procedure penali sarebbero rilevanti in quanto, in caso di recidiva, il ricorrente verrebbe certamente condannato. Hanno aggiunto che egli è già stato vittima di torture e che sussisterebbe il rischio concreto che ciò si ripeta, anche a causa della sua attività politica online. A sostegno di tali affermazioni sono stati prodotti tre nuovi documenti giudiziari che interessano il ricorrente 1. Quanto ai motivi d'asilo della ricorrente 2, gli insorgenti hanno ritenuto che le visite della polizia alla sua abitazione avrebbero intimorito e terrorizzato lei e i figli, rendendo rilevante anche la sua domanda. 9. 9.1. Nel caso concreto, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale ravvisa, nelle dichiarazioni rese dal ricorrente 1 in corso di procedura, diversi indizi d'inverosimiglianza, con riferimento alle violenze e minacce che egli avrebbe subito dalla Polizia e che l'avrebbero indotto ad espatriare. 9.2. Innanzitutto, nelle allegazioni rese dal ricorrente 1 nel corso dell'audizione federale, è rilevabile una stringatezza generale e una carenza di dettagli, nonostante egli abbia indicato di aver capito che dovesse essere il più dettagliato possibile (cfr. verbale 1, D138 e D139). Al richiedente è stato chiesto a più riprese di fornire ulteriori dettagli circa gli episodi di minaccia e inseguimento da parte della polizia e nonostante tali opportunità egli non è riuscito a fornire i dettagli che si potrebbero attendere da una persona che ha vissuto direttamente tali episodi (cfr. verbale 1, D149, D151, D153, D154, D156-D158, D161, D162). Dalle dichiarazioni fornite dal ricorrente non è neppure stato possibile ricostruire un odine cronologico di quanto accadutogli. In relazione all'episodio asseritamente più grave, vale a dire le asserite torture che egli avrebbe subito dalla polizia presso il cimitero, nonostante le domande poste, le dichiarazioni dell'interessato sono rimaste scevre di dettagli (cfr. verbale 1, D156-D157). 9.3. La giustificazione avanzata in sede ricorsuale, secondo cui il ricorrente 1 avrebbe una scarsa dimestichezza con i numeri, con il computo del tempo e con la lingua turca, non può essere accolta. Infatti, nel corso dell'audizione egli ha dichiarato di comprendere il turco e ha confermato di aver richiesto che il colloquio si svolgesse in tale lingua, e non in kurmanci (cfr. verbali 1, D12). La vaghezza delle sue dichiarazioni, in particolare per quanto riguarda gli episodi di minacce e maltrattamenti da parte delle autorità turche, non può dunque essere spiegata con le supposte difficoltà linguistiche o cognitive. Il ricorrente è stato più volte invitato a fornire maggiori dettagli in merito ai fatti che lo avrebbero spinto a lasciare il Paese, ma non ha saputo aggiungere elementi concreti né in sede di audizione (cfr. verbale 1, D150, D152, D155, D158, D162), né successivamente, nonostante il tempo trascorso e la possibilità di integrare le proprie dichiarazioni con il ricorso. Alla luce di ciò, il Tribunale giunge alla conclusione che tali dichiarazioni devono essere ritenute inverosimili. 9.4. I mezzi di prova prodotti dal ricorrente a sostegno della propria domanda d'asilo non sono atti inoltre a dimostrare una persecuzione da parte delle autorità o le minacce e violenze subite presso il cimitero. 9.5. Pertanto, le dichiarazioni del ricorrente in relazione ai pedinamenti della polizia e delle minacce e torture subite, da egli indicate come motivo principale del proprio espatrio, non risultano verosimili. 10. 10.1. Gli altri aspetti verranno pertanto analizzati sotto il profilo della rilevanza e ciò con particolare riferimento alla condanna passata, alle procedure penali attualmente a carico del ricorrente 1, i nuovi mezzi di prova prodotti con il ricorso e i timori da parte della richiedente 2 di subire ulteriori controlli da parte della polizia una volta in Patria a causa del marito. 10.2. Per quanto concerne la condanna passata inflitta al ricorrente 1 per i reati di insulto al Presidente e di incitamento all'odio pubblico, il Tribunale rileva che la pena pronunciata è stata sospesa condizionalmente e che dagli atti non risulta alcun obbligo di firma, circostanza che non è stata contestata in sede ricorsuale, limitandosi gli insorgenti a definire genericamente al passato che egli sarebbe stato sottoposto ad un obbligo di firma (cfr. ricorso, pagina 3). In questo senso, il Tribunale condivide la valutazione dell'autorità inferiore. Infatti, non è emerso alcun elemento che indichi l'esistenza di un polit-malus, né la documentazione prodotta consente di ritenere che la condanna abbia avuto una connotazione politica. I reati in questione, peraltro, in considerazione della loro natura potenzialmente violenta, potrebbero essere oggetto di perseguimento anche in Svizzera. Inoltre, il ricorrente non presenta, come si vedrà in seguito, un particolare profilo politico tale da far ritenere che egli sia esposto a un rischio specifico di persecuzione. Alla luce di quanto precede, e rinviando per il resto alla decisione impugnata, il Tribunale conclude che tale condanna non riveste rilevanza ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. 10.3. Venendo ora alle nuove procedure aperte nei confronti dell'interessato 1, il Tribunale può rinunciare a pronunciarsi sull'autenticità dei nuovi documenti prodotti, così come sulle conclusioni dell'autorità inferiore circa l'inautenticità dei documenti precedentemente presentati. Anche ammettendo l'autenticità di tali documenti e, di riflesso, l'effettiva esistenza di una procedura penale pendente, non emergono comunque motivi d'asilo rilevanti, per le ragioni che saranno esposte di seguito. Il primo dei documenti in questione è un atto d'accusa, redatto il 27 marzo 2024 dalla Procura della Repubblica di G._______, e indirizzato al Tribunale penale di primo grado. L'accusa riguarda un episodio di insulto aggravato e reiterato rivolto al Presidente della Repubblica. I contenuti incriminati si riferiscono a commenti legati alle vittime del terremoto e alla successiva ricostruzione nella regione. Il secondo documento in oggetto è un verbale di ordinanza preliminare all'udienza principale (Tensip Zapti), emesso il 26 aprile 2024 dal 29° Tribunale penale di primo grado di Istanbul. A seguito dell'esame dell'atto d'accusa del 27 marzo 2024 emesso dalla Procura della Repubblica di G._______, il Tribunale ha disposto alcune misure preliminari procedurali. In primo luogo, l'ordine di arresto precedentemente emesso nella fase istruttoria - volto a ottenere l'audizione dell'imputato - è stato revocato. Tuttavia, dato che l'indirizzo dell'imputato non è stato accertato, ma permane la necessità di raccogliere le sue dichiarazioni, è stato emesso un nuovo ordine di accompagnamento coattivo, con istruzioni alla Procura per la sua esecuzione. L'udienza principale è stata fissata per l'11 ottobre 2024 alle ore 09:55. ll terzo documento in esame è un verbale d'udienza (Duru ma Tutana i) redatto il 11 aprile 2025 dal 29° Tribunale penale di primo grado, nel contesto del fascicolo n. 2024/366. Nel verbale si prende atto che nessuno si è presentato all'udienza prevista, incluso l'imputato, e che non è stato possibile eseguire l'arresto disposto precedentemente. Durante l'udienza, l'atto d'accusa e la decisione formale di rinvio a giudizio sono stati letti a verbale, ma non è stato possibile procedere oltre per l'assenza dell'imputato. Il mandato di cattura precedentemente emesso resta valido e attivo. Il Tribunale ha quindi fissato una nuova data per l'udienza principale, prevista per il 17 settembre 2025. 10.4. 10.4.1. Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). 10.4.2. Occorre rilevare che, in virtù di tale giurisprudenza, il semplice fatto che sia pendente un'inchiesta penale per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica, non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Pertanto, le procedure che interessano il ricorrente 1, non costituiscono di per sé un valido motivo d'asilo. A ciò si aggiunge che le procedure sono basate su molteplici condivisioni sui social network avvenute temporalmente correlate con il deposito della propria domanda d'asilo in Svizzera. In più, tali condivisioni hanno avuto una portata del tutto limitata, in quanto gli account del ricorrente disponevano di un quantitativo di follower molto esiguo, pari a 19 account (MdP 24 - rapporto d'indagine). 10.4.3. Inoltre, non si può escludere che la natura delle condivisioni effettuate dal ricorrente non sia tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale in Turchia al fine di chiarire i fatti e determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il proprio diritto penale interno, nell'applicazione del quale le autorità svizzere non possono di principio interferire (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2). Benché l'interessato rischi di essere arrestato ai fini dell'interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può presumere ch'egli sarà probabilmente esposto al rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo. Infatti, a fronte del pubblico contenuto dei sui social network, è verosimile che le autorità penali turche non intendano proseguire l'indagine nei suoi confronti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3, D-736/2024 del 7 febbraio 2024; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), posto in particolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte procedure d'istruzione (cfr. sentenze del TAF D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1156/2024 del 27 marzo 2024 con altri riferimenti). 10.4.4. Altresì, con riferimento al procedimento penale per il reato di insulti giusta l'art. 125/2-4 e 53/1 del Codice penale turco oltre che per quello di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica, si constata che il ricorrente ha lasciato la Turchia in un momento in cui l'inchiesta non era stata ancora avviata e gli asseriti reati non ancora commessi. Peraltro il reato che concernerebbe il richiedente si riferisce a condivisioni su social media effettuate da quest'ultimo e avvenute diversi mesi dopo l'arrivo del ricorrente in Svizzera (domanda d'asilo 1° gennaio 2023, pubblicazioni incriminate agosto-settembre 2023, a ridosso dell'audizione sui motivi d'asilo del 27 settembre 2023). Tale comportamento costituisce effettivamente un abuso di diritto che non può essere di principio tutelato giuridicamente (cfr. sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; D 7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2). Ciò posto, il ricorrente ha deliberatamente posto le basi fattuali per l'avvio dell'inchiesta penale nel suo Paese d'origine al fine di ottenere asilo in Svizzera. 10.4.5. Inoltre, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale legittimo ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [Politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D 3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7). In primo luogo e come giustamente rilevato dalla SEM, dagli atti all'incarto non emerge che il ricorrente abbia mai avuto un'attività politica di rilievo. Egli infatti si limitava a partecipare agli eventi di partito, trasportandovi le persone impossibilitate ad andarci. Egli partecipava ai festeggiamenti del Nowruz oltre che ad altri eventi e appendeva gli striscioni HDP (cfr. verbale 1, D198). In secondo luogo, nonostante gli episodi occorsi in Turchia, egli non ha mai avuto conseguenze sul piano penale sotto il profilo di una pena da scontare. Inoltre, tali eventi sono avvenuti a seguito di comportamenti assunti dal ricorrente stesso e non come forma di persecuzione da parte delle autorità. 10.4.6. Si aggiunga che, per quanto concerne i motivi sollevati dalla ricorrente 2 a sostegno della sua domanda, vale a dire le otto visite da parte della polizia e gli asseriti pedinamenti, ella e i figli non hanno subito alcuna conseguenza in quanto nulla è a loro accaduto. Per stessa ammissione della richiedente 2, la polizia ricercava il marito, nei confronti del quale sono state aperte delle procedure penali. Tali accadimenti non soddisfano i criteri e l'intensità per essere rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, anche sotto tale profilo, la SEM ha concluso correttamente il mancato riconoscimento della qualità di rifugiati alla ricorrente 2 e ai figli e ha respinto le loro domande d'asilo. 10.5. Per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nelle decisioni impugnate alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). Visto quanto precede, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente 1, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne discende, quindi, che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, va confermato il giudizio negativo delle decisioni impugnate. 11. 11.1. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 11.2. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 12. 12.1. Nelle proprie decisioni la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti, ha considerato l'esecuzione di tale provvedimento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 12.2. Al contrario, i ricorrenti ritengono che, vista l'apertura di una procedura penale nei confronti dell'interessato 1, egli sarebbe considerato quale un terrorista e pertanto stigmatizzato. Per questo motivo egli non riuscirebbe a trovare lavoro e rischierebbe di essere emarginato dalla società e inoltre non potrebbero essere sostenuti dai propri familiari. Inoltre, la famiglia ha venduto il proprio appartamento al fine di finanziare l'espatrio della richiedente 2 e dei figli. 12.3. 12.3.1. Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 2 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una questa condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrl). 12.3.2. L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire alla volta dello Stato di origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrl). 12.3.3. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 12.3.4. A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, non sono ravvisabili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 12.4. 12.4.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrl, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.4.2. Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8). I ricorrenti provengono da Gaziantep, tuttavia gli stessi non hanno indicato di aver subito particolari conseguenze a causa dei terremoti. Inoltre, il 9 maggio 2023, lo stato d'emergenza nelle regioni sopracitate è stato revocato. 12.4.3. Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile alcun elemento dal quale si possa dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta del ricorrente. A tal proposito, v'è infatti da rimarcare come l'interessato 1 è giovane, in buona salute e con diverse esperienze professionali, tra cui il falegname, fabbricante di ciabatte e di tappeti. Inoltre egli intrattiene ottimi rapporti con la sua famiglia, con cui si sosteneva reciprocamente quotidianamente e che potrà sostenere la famiglia al suo ritorno in Turchia. Per quanto concerne la ricorrente 2, ella è giovane, in buona salute e intrattiene buoni rapporti con i familiari. Ella era attiva in un'attività di lavorazione delle noci. Le censure sollevate in sede ricorsuale, quali l'asserito stigma sociale o la difficoltà nel trovare un lavoro non risultano rilevanti. 12.4.4. A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl in relazione all'art. 44 LAsi). 12.4.5. Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrl in relazione all'art. 44 LAsi).

13. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto.

14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda processuale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo per le spese processuali, è divenuta senza oggetto.

15. Visto quanto precede, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio vanno respinte in quanto le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. art. 65 cpv. 1 e cpv. 2 PA). Le spese processuali di CHF 750.- sono inoltre poste a carico dei ricorrenti soccombenti (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Le procedure D-4080/2025 e D-4084/2025 sono congiunte.

2. Il ricorso è respinto.

3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali oltre che di nomina di un patrocinatore d'ufficio, è respinta.

4. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: