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D-3232/2024

D-3232/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-02 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3232/2024 Sentenza del 2 luglio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Marti; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato (...), Turchia, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 15 maggio 2024 / N (...) Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha depositato in Svizzera il 1° dicembre 2023, il verbale dell'audizione svolta il 3 maggio 2024 secondo l'art. 29 LAsi (RS 142.31; cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. (...)-24/12), il parere legale del 14 maggio 2024 relativo al progetto di decisione negativa della SEM del 13 maggio precedente (cfr. atti SEM n. 25/9 e 26/3), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura (cfr. mdp SEM n. 1-15), i documenti medici agli atti (cfr. atti SEM n. 15/2, 16/3, 17/3), la decisione del 15 maggio 2024, con la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, incaricando il Cantone di B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura, il ricorso datato 22 maggio 2024, con cui l'insorgente chiede l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e, in via subordinata, l'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; egli presenta altresì un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. artt. 6 e 105 LAsi e 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che, in materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA), che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, inoltre, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della verosimiglianza: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili; che la persona interessata dev'essere inoltre credibile; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che il ricorrente, cittadino turco, di etnia curda ed originario di C._______ (provincia di Mardin), ha sostanzialmente addotto che, il (...) novembre 2023, di rientro da una cena in famiglia, avrebbe appreso dalla vicina che la polizia si era recata presso il suo domicilio dicendo "Questa è l'abitazione di Selman Baris" (cfr. atto SEM n. 24/12 D46-47, D55); che a fronte di tale evento, considerato inoltre che negli anni precedenti avrebbe effettuato delle condivisioni dal tema politico sui social media, avrebbe quindi temuto per la sua incolumità e, in accordo con la moglie, avrebbe deciso di espatriare lasciando definitivamente la Turchia il (...) novembre 2023; che a partire dal mese di dicembre 2023 fino al gennaio 2024, avrebbe nuovamente effettuato delle condivisioni sul suo profilo Facebook a sostegno della causa curda, segnatamente del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK); che a seguito di una denuncia sporta da una persona a lui non nota, in Turchia sarebbe stato in seguito avviato un procedimento penale nei suoi confronti con l'imputazione di propaganda a favore dell'organizzazione terroristica armata ai sensi dell'art. 7 par. 2 della legge turca sull'antiterrorismo, ciò che sarebbe comprovato dai mezzi di prova versati agli atti; che, infine, il (...) marzo 2024 il Giudice dei provvedimenti coercitivi di Mardin avrebbe emesso nei suoi confronti un mandato di accompagnamento coattivo ai fini dell'interrogatorio; che, pertanto, in caso di ritorno in patria egli teme di essere catturato dalle autorità e messo in custodia cautelare (cfr. atto SEM n. 24/12 D59 e D103), che a sostegno della propria domanda, l'interessato ha versato agli atti, oltre alla carta d'identità in originale, le copie di documenti giudiziari relativi all'inchiesta penale avviata nei suoi confronti (cfr. mdp SEM n. 2-15), che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto inverosimili (cfr. art. 7 LAsi), poiché vaghe e poco sostanziate, le allegazioni afferenti alla presunta persecuzione di polizia antecedente all'espatrio; che, in particolare, posto che l'interessato non avrebbe avuto alcun problema con le autorità turche fino all'espatrio, occorrerebbe escludere un valido motivo di persecuzione e di fuga in ragione dell'episodio occorso il (...) novembre 2023, al quale egli non avrebbe neppure assistito personalmente; che, inoltre, il ricorrente non avrebbe saputo indicare quando sarebbero stati bloccati, prima della ricerca di polizia, i suoi account di Facebook e Twitter, sui quali effettuava le condivisioni politiche; che sotto il profilo della rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'avvio di una procedura d'inchiesta per propaganda a favore dell'organizzazione terroristica armata non sarebbe inoltre sufficiente per ammettere come altamente probabile che, in Turchia, l'interessato rischierebbe di essere oggetto, in un prossimo futuro, di una misura di persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che, in proposito, non sarebbe stata ancora condotta alcuna azione legale; che le pubblicazioni web alla base del procedimento penale risalirebbero dipoi ad un periodo posteriore all'espatrio, ciò che costituirebbe un abuso di diritto da parte del ricorrente al quale non andrebbe per questo concessa alcuna protezione giuridica ai fini dell'asilo; che non sarebbe inoltre credibile ch'egli avesse effettuato delle condivisioni a sfondo politico prima dell'espatrio; che la mera appartenenza all'etnia curda, non giustificherebbe un interesse nei suoi confronti da parte delle autorità turche; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, che, censurando una violazione del diritto federale, il ricorrente contesta tuttavia la valutazione dell'autorità opponente affermando, in maniera appellatoria e senza confrontarsi con la decisione avversata, di respingere le argomentazioni riguardo alla superficialità e alla mancata pertinenza delle accuse penali alle quali sarebbe esposto in patria; che a causa della paura ingenerata da quanto subìto nel suo Paese d'origine, non sarebbe stato inoltre in grado di ricordare maggiori dettagli ed essere più preciso nelle sue dichiarazioni durante l'audizione; che l'interesse delle autorità turche nei suoi confronti sarebbe altresì comprovato dal fatto ch'egli avrebbe già fatto delle pubblicazioni sui social media a partire dal 2014 e che gli sarebbero stati chiusi diversi conti personali online; che, inoltre, la SEM avrebbe dovuto considerare attentamente i mezzi probatori versati agli atti poiché "pur non essendo prove definitive [...] i documenti presentati forniscono un supporto plausibile" alle sue affermazioni (cfr. ricorso pag. 3); che in Turchia egli avrebbe poi subìto discriminazioni e persecuzioni in ragione della sua identità etnia curda e delle sue credenze religiose, le quali porrebbero un grave rischio per la sua vita, la sua integrità fisica e la sua libertà, posta anche all'attuale oppressione culturale nei confronti dei curdi; che, infine, tenuto conto dell'attuale situazione politica e della specifica situazione personale, l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che, anzitutto, a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, va confermata l'inverosimiglianza della ricerca di polizia avvenuta presso il domicilio del ricorrente il (...) novembre 2023, evento non vissuto personalmente ma riferito dalla vicina di casa (cfr. decisione avversata, pag. 4); che, infatti, per costante giurisprudenza, il semplice fatto di apprendere da terzi di essere ricercati non è sufficiente per fondare un timore oggettivo di persecuzione futura in caso di rientro in patria (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1333/2023 del 27 marzo 2024 consid. 7.3.4; D-4770/2020 del 29 agosto 2022; D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.2), che anche ammettendo il verificarsi dell'evento, le ragioni dell'espatrio si rivelano illogiche e poco plausibili, posto in particolare che, fino ad allora, egli non aveva mai interessato le autorità turche nonostante effettuasse delle condivisioni sui social media già dal 2014 e si sia visto bloccare, a più riprese, diversi suoi profili sui social media (cfr. atto SEM n. 24/12 D98); che non è quindi ragionevole ammettere che la sola notizia ricevuta il (...) novembre 2023 costituisca un concreto timore di persecuzione, a fronte del quale non restava altra soluzione che la fuga dal Paese; che, in esito, tale racconto si rivela inconcludente, che, inoltre, anche il presunto avvio di un'inchiesta penale per propaganda a favore dell'organizzazione terroristica armata non risulta pertinente per la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, anzitutto, i documenti giudiziari agli atti non contengono alcuna indicazione di natura materiale, ma si limitano a riprendere degli elementi standard di composizione, che, oltretutto, i fatti alla base dell'inchiesta sarebbero le pubblicazioni effettuate sul profilo Facebook nei mesi successivi al deposito della domanda d'asilo in Svizzera, ciò che costituisce, nel caso concreto, un abuso di diritto che non può essere tutelato giuridicamente con il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenze del TAF D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2); che, peraltro, anche l'interessato ha dichiarato di aver aperto il profilo Facebook dopo il suo espatrio (cfr. atto SEM n. 24/12 D98); che, ciò posto, va concluso che il ricorrente ha deliberatamente posto le basi fattuali per l'avvio dell'inchiesta penale nel suo Paese d'origine al fine di ottenere asilo in Svizzera, che, ad ogni buon conto, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effettuate dall'interessato (e.g. immagini di soldati armati del PKK con riferimenti ad azioni violente, cfr. atti SEM n. 8 e 12) è tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale in Turchia al fine di chiarire i fatti e determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2); che benché l'interessato rischi di essere arrestato ai fini dell'interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può presumere ch'egli sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo; che, infatti, non avendo precedenti penali, non si può presumere a priori ch'egli verrà condannato ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale poiché, secondo la prassi dei tribunali turchi, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 Türk Ceza Kanunu [TCK], Codice penale turco), rispettivamente il rinvio della procedura penale (cfr. art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco; cfr. in questo senso, sentenze TAF E-1156/2024 pagg. 9-10; E-90/2023 del 14 marzo 2023 consid. 6.1; D-2098/2021 del 24 novembre 2022 consid. 3 e 5.3.4); che, di riflesso, qualora dovesse essere promossa un'azione legale, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un Politmalus, che, in ogni modo, qualora le autorità dovessero proseguire il procedimento penale in oggetto, si può presumere che l'interessato avrà l'opportunità di spiegare le ragioni della sua attività sui social media - ossia l'ottenimento dell'asilo in Svizzera - e dimostrare la mancata serietà del contenuto politico delle sue pubblicazioni (cfr. sentenze TAF E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3, E-7253/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 6.2.2, E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.3, E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), che, ciò posto, l'attuale inchiesta penale in Turchia non risulta rilevante per la qualità di rifugiato (art. 3 LAsi), che, inoltre, a fronte del contenuto pubblico relativo al profilo Facebook dell'interessato e il numero limitato di pubblicazioni (cfr. mdp SEM n. 8 e 12), è verosimile che le autorità penali turche non intendano proseguire l'indagine nei confronti del ricorrente (cfr. ex pluris sentenze del TAF E1156/2024 del 27 marzo 2024; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3, D-736/2024 del 7 febbraio 2024; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), considerando altresì che, in Turchia, vengono archiviate molte procedure d'istruzione (cfr. sentenze del TAF D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1156/2024 del 27 marzo 2024 con altri riferimenti), che nei confronti dell'insorgente sarebbe stato dipoi pronunciato unicamente un mandato di accompagnamento coattivo ai fini dell'interrogatorio quale ultimo atto istruttorio (cfr. mdp SEM n. 15), ciò che non giustifica d'acchito una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, inoltre, le pretese discriminazioni che il ricorrente avrebbe patito in Turchia in ragione della sua etnia curda - sollevate soltanto in sede di ricorso - non sono rilevanti per l'asilo poiché, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1 e relativi riferimenti), che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni giuridiche indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, in esito, i motivi addotti dall'interessato non risultano pertanto verosimili e determinanti ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI), che il ricorrente afferma genericamente che l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera non sarebbe ragionevolmente esigibile, senza tuttavia addure una motivazione a sostegno della propria tesi (cfr. ricorso pagg. 5-6); che, ad ogni buon conto, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), considerato inoltre ch'egli gode di buona salute (cfr. atto SEM n. 28/15 D4 e l'assenza di documenti medici agli atti); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e irnak, dalle quali il ricorrente non proviene, verso le quali il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia generalmente inesigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; sentenze TAF D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1; E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.), che, nel caso concreto, l'interessato non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali, che, invero, egli è una persona adulta, giovane e sufficientemente istruita, avendo infatti concluso le scuole medie (cfr. atto SEM n. 24/12 D27); ch'egli gode di una valida esperienza professionale quale operaio e manovale (idem D27-43) e dispone in patria di una solida rete familiare composta dalla moglie con la figlia comune, dalla madre e i fratelli/sorelle (idem D23); che godendo inoltre di una buona salute generale, è infine verosimile ch'egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale (idem D8; atti SEM n. 15/2, 16/3, 17/3), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile, che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), essendo l'interessato anche in possesso di una valida carta d'identità turca, che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta neppure inadeguata in punto all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va inoltre respinta, che, ciò posto, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente sentenza è definitiva e non può, di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: