Asilo ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato il 2 luglio 2024.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2280/2024 Sentenza del 22 luglio 2024 Composizione Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dall'avv. Anita Hug, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 18 marzo 2024. Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha depositato in Svizzera il 9 gennaio 2024, il verbale dell'audizione approfondita sui motivi d'asilo svolta il 30 gennaio 2024 secondo l'art. 29 LAsi (RS 142.31; cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-18/17). la decisione del 27 febbraio 2024, con la quale la SEM ha assegnato la domanda d'asilo alla procedura ampliata (cfr. atto SEM n. 25/2), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura (cfr. mdp SEM n. 1-11), la decisione del 18 marzo 2024, con la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, revocando altresì l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso e incaricando il Cantone di B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura, il ricorso datato 15 aprile 2024 inoltrato al il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con cui l'insorgente postula l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo nonché, in via subordinata, l'ammissione provvisoria in Svizzera; sul piano procedurale, egli chiede la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, la decisione incidentale del 20 giugno 2024, con la quale il Tribunale ha restituito l'effetto sospensivo al ricorso, autorizzando il ricorrente ha soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, nonché respinto la domanda d'assistenza giudiziaria, invitando l'interessato a versare, entro il 5 luglio 2024, un anticipo di CHF 750.- corrispondenti alle presunte spese processuali, tempestivamente versato il 2 luglio 2024, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che, in materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; 2014/1 consid. 2; DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA), che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della verosimiglianza: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili; che la persona interessata dev'essere inoltre credibile; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che il ricorrente, originario di Istanbul dove avrebbe vissuto con la sua famiglia, ha sostanzialmente addotto di aver iniziato a partecipare nel 2020 alle attività organizzate dal Partito dei Lavoratori di Turchia (Türkiye çi Partisi), alleato del HDP, e di esserne divenuto membro nell'agosto 2023, fatto che gli avrebbe arrecato diversi problemi; che dopo un mese dall'iscrizione al partito, le autorità turche avrebbero emesso nei suoi confronti un mandato di accompagnamento coattivo per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata in ragione delle sue condivisioni su Twitter, mediante le quali egli avrebbe criticato il governo turco; che nell'agosto 2023, la madre lo avrebbe informato telefonicamente che la polizia lo aveva cercato presso l'abitazione familiare, evento che sarebbe comprovato da un verbale di perquisizione versato agli atti; che, lo stesso giorno, egli si sarebbe quindi nascosto per un periodo di tre mesi da un suo amico a C._______, nel corso del quale avrebbe organizzato la propria fuga dal Paese; che il 5 gennaio 2024, sarebbe quindi espatriato per raggiungere la Svizzera (cfr. atto SEM n. 18/17), che a sostegno della propria domanda, l'interessato ha versato agli atti, oltre alla carta d'identità in originale, diverse copie di documenti giudiziari relativi al procedimento penale con l'imputazione di propaganda all'organizzazione terroristica armata (cfr. mdp SEM n. 3-11), che nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che la mera partecipazione del ricorrente alle attività del Partito dei Lavoratori di Turchia, nonché l'affiliazione allo stesso, non sia sufficiente per ammettere l'esistenza di un timore fondato di una persecuzione determinante in materia d'asilo, posto anche ch'egli non avrebbe neppure occupato una posizione politica di rilievo; che, inoltre, la procedura penale d'istruzione avviata nei suoi confronti non sarebbe tale da condurre al riconoscimento della qualità di rifugiato; che, in particolare, i documenti prodotti non conterrebbero alcuna indicazione di natura materiale e, per di più, le autorità non avrebbero ancora intrapreso alcuna azione legale; che dal profilo temporale, le pubblicazioni effettuate su Twitter sarebbero dipoi strettamente legate alla sua partenza dalla Turchia, ciò che dimostrerebbe ch'egli ha avviato - o fatto avviare - consapevolmente la procedura penale al fine di creare dei motivi soggettivi d'asilo e ottenere l'asilo in Svizzera; che, in ogni caso, l'avvio di una procedura penale d'inchiesta per propaganda all'organizzazione terroristica armata non sarebbe sufficiente per ammettere che l'interessato rischierebbe molto probabilmente di essere oggetto, in un prossimo futuro, di una persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, che censurando una violazione del diritto federale, il ricorrente contesta tuttavia la valutazione dell'autorità opponente affermando, in maniera appellatoria e senza confrontarsi con la decisione avversata, che la sola appartenenza ad un partito legato al HDP sarebbe sufficiente per interessare le autorità penali turche; ch'egli non avrebbe inoltre avuto accesso agli atti del procedimento penale in Turchia; che, in ogni caso, le registrazioni sulla banca dati digitale UYAP non potrebbero essere manipolate o falsificate da un privato, sicché occorrerebbe considerare i mezzi di prova presentati come autentici; che, infine, il procedimento penale per propaganda all'organizzazione terroristica armata sarebbe estranea alle sue pubblicazioni effettuate sui social media, ma sarebbe invece strettamente legata alla sua appartenenza politica (cfr. ricorso punto 3), che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che, anzitutto, le ragioni dell'espatrio si rivelano illogiche e poco plausibili, posto in particolare che, fino ad allora, l'insorgente non aveva mai interessato le autorità turche (cfr. atto SEM n. 18/17 D118-119) nonostante effettuasse delle condivisioni sui social media già in precedenza e si fosse già visto chiudere due suoi profili (idem D94-100); che, pertanto, non è quindi ragionevole ammettere che la sola notizia ricevuta dalla madre - verosimilmente nell'agosto 2023 - costituisca un concreto timore di persecuzione, a fronte del quale non restava altra soluzione che la fuga dal Paese; che per costante giurisprudenza, il semplice fatto di apprendere da terzi di essere ricercati non è peraltro sufficiente per fondare un timore oggettivo di persecuzione futura in caso di rientro in patria (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1333/2023 del 27 marzo 2024 consid. 7.3.4; D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.2), che, ad ogni buon conto, come correttamente concluso dalla SEM, il presunto avvio di un'inchiesta penale per propaganda all'organizzazione terroristica armata non risulta in concreto pertinente per la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. decisione avversata, pagg. 3-6), che, anzitutto, i documenti giudiziari versati agli atti non contengono alcuna indicazione di natura materiale, ma si limitano a riprendere dei classici elementi di composizione; che, oltretutto, i fatti alla base dell'inchiesta sarebbero esclusivamente le pubblicazioni effettuate su Twitter nei mesi direttamente antecedenti all'espatrio e in un periodo in cui il ricorrente era già intenzionato ad espatriare (cfr. atto SEM n. 18/17 D43, D97-98; mdp SEM n. 3); che tale comportamento costituisce effettivamente un abuso di diritto che non può essere di principio tutelato giuridicamente (cfr. sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2); che, ciò posto, il ricorrente ha deliberatamente posto le basi fattuali per l'avvio dell'inchiesta penale nel suo Paese d'origine al fine di ottenere asilo in Svizzera e che, in ogni caso, non è fuggito in ragione di un concreto e sincero timore di persecuzioni legate al reato in parola, che, per difetto d'intensità, la mera appartenenza al Türkiye çi Partisi - formalizzata proprio nel mese in cui sarebbe avvenuta la perquisizione domiciliare - non è peraltro sufficiente per ammettere un timore di persecuzione in ragione delle sue opinioni politiche come rettamente esposto dall'autorità inferiore (cfr. decisione avversata pag. 3), che, inoltre, non va escluso che la natura delle pubblicazioni effettuate su Twitter - delle quali il ricorrente ne ha presentate soltanto 10 su più di 70 in totale (cfr. mdp SEM n. 5; atto SEM n. 18/17 D96) - è tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale in Turchia al fine di chiarire i fatti e determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il proprio diritto penale interno, nell'applicazione del quale le autorità svizzere non possono di principio interferire (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2); che, di riflesso, qualora dovesse essere promossa un'azione legale per propaganda dell'organizzazione terroristica armata, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo, che benché l'interessato rischi di essere arrestato ai fini dell'interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può inoltre presumere ch'egli sarà probabilmente esposto al rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo, che, infatti, a fronte del pubblico contenuto del profilo Twitter dell'interessato (cfr. mdp SEM n. 5), è verosimile che le autorità penali turche non intendano proseguire l'indagine nei suoi confronti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3, D-736/2024 del 7 febbraio 2024; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), posto in particolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte procedure d'istruzione (cfr. sentenze del TAF D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1156/2024 del 27 marzo 2024 con altri riferimenti), che nei confronti dell'insorgente è stato pronunciato unicamente un mandato di accompagnamento coattivo ai fini dell'interrogatorio quale ultimo atto istruttorio evincibile dall'incarto, ciò che non giustifica d'acchito una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, ad ogni buon conto, qualora le autorità dovessero proseguire il procedimento penale in oggetto, si può presumere che l'interessato avrà l'opportunità di spiegare le ragioni delle sua attività sui social media - ossia l'ottenimento dell'asilo in Svizzera - e dimostrare la mancata serietà del contenuto politico delle sue pubblicazioni, evitando così di incorrere in una pena eccesiva (cfr. ex pluris sentenze TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), che, infine, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale legittimo ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [Politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7); che l'interessato ha infatti dichiarato di aver unicamente partecipato alle manifestazioni organizzate dal partito e di essersi affiliato nell'agosto 2023; che tali implicazioni non configurano d'acchito un profilo politico suscettibile di ammettere un'effettiva intenzionalità di propaganda all'organizzazione terroristica armata, che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, visto quanto precede, l'inchiesta penale avviata nei confronti dell'insorgente per il reato succitato non risulta pertinente per la qualità di rifugiato (art. 3 LAsi), che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che in punto all'esecuzione dell'allontanamento, regolamentata dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20) per rinvio dell'art. 44 LAsi, il ricorrente non presenta alcuna puntuale censura, nonostante postuli l'ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. ricorso pag. 2), che, in assenza di specifiche contestazioni, si può pertanto rinunciare ad un'analisi specifica di tale aspetto e, di riflesso, rinviare al corretto apprezzamento giuridico espresso dalla SEM (cfr. decisione avversata pagg. 6-7; art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), confermando quindi che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta neppure inadeguata in punto all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che, visto l'esito della causa, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono integralmente prelevate dall'anticipo spese, di eguale importo, versato il 2 luglio 2024, che la presente sentenza è definitiva e non può, di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato il 2 luglio 2024.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: