Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadina burundese, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 6 settembre 2022.
A.b La SEM ha anzitutto svolto una procedura Dublino per la presa in ca- rico della ricorrente da parte della Croazia (cfr. art. 26b LAsi; cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito SEM] n. 16/2, 19/3, 25/1), come pure un primo colloquio personale Dublino il 20 ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. 18/2). Effettuati i dovuti accertamenti, con decisione del 29 novem- bre 2022 la SEM ha stabilito la fine della procedura Dublino e la trattazione della domanda d’asilo in procedura nazionale (cfr. atto SEM n. 26/1).
A.c Il 25 gennaio 2023 si è svolta l’audizione sui motivi d’asilo giusta l’art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto SEM
n. 33/17).
A sostegno della propria domanda, l’interessata ha sostanzialmente dichia- rato di essere originaria del Burundi e di etnia tutsi (cfr. atto SEM n. 33/17 D30, D68); di aver principalmente vissuto tra le città di Bujumbura e Ka- gimbu (idem D30); che nel 2015, durante il periodo delle manifestazioni per il terzo mandato del presidente Nkurunziza, tre ragazzi sarebbero entrati in casa sua e l’avrebbero battuta alla testa causandole anche una grave le- sione alla coscia sinistra, ciò dopo averle proferito “Sei qui seduta, come se non avessi niente da fare, noi conosciamo i vostri metodi di voi tutsi, sei appena andata a rifornire i manifestanti, a dar loro da mangiare”; che, per questo motivo, sarebbe stata dapprima ospedalizzata e, in seguito, sa- rebbe fuggita con la famiglia verso il Ruanda per due anni (idem D70), la- sciando così la casa a B._______, per poi ritornare in patria a Ngagara nel 2017 (idem D44, D71).
Nel 2017, la ricorrente e suo marito avrebbero infatti ricevuto una convo- cazione dalla Commissione Nazionale delle Terre e dei Beni del Burundi (C.N.T.B.), in quanto una persona di nome J. avrebbe sostenuto di essere la proprietaria della loro casa a B._______ (intestata al marito) che ave- vano acquistato nell’ambito di un’asta pubblica. Nello stesso anno, la C.N.T.B. comunale avrebbe stabilito che la casa apparteneva alla persona J. e, nel 2020, anche la C.N.T.B. provinciale avrebbe confermato la deci- sione succitata. La commissione in parola sarebbe stata inoltre
D-1333/2023 Pagina 3 maggioritariamente conformata da persone di etnia hutu, alla quale sa- rebbe appartenuta anche la controparte. Adito su ricorso, il tribunale di primo grado avrebbe dipoi annullato la decisione della C.N.T.B. provinciale e stabilito che il legittimo proprietario fosse il marito dell’insorgente. Nell’agosto 2022, il tribunale di secondo grado avrebbe tuttavia ribaltato la sentenza del tribunale inferiore, stabilendo definitivamente che la proprietà apparteneva a J.. L’interessata ha poi affermato di essere stata patrocinata da un avvocato soltanto nell’ambito della procedura giudiziaria. Essa avrebbe altresì voluto impugnare l’ultima decisione giudiziaria dinanzi al Ministero della Giustizia, ma che vi avrebbe rinunciato poiché il suo amico C._______ le avrebbe riferito che, in tal caso, la controparte avrebbe fatto di tutto per fermarla e che la ricorrente avrebbe quindi potuto morire (per quanto precede cfr. atto SEM n. 33/17 D68, D108-110, D130-131). L’amico C._______ avrebbe ottenuto tali informazioni in quanto amico di D._______, un intermediario che si confidava spesso con lui e che aiutava allo stesso tempo la controparte in causa (idem D68, D131). Il suo amico le avrebbe quindi consigliato di abbandonare la casa ed espatriare (idem D68). Ciò posto, il 14 settembre 2022, la ricorrente avrebbe quindi lasciato il Burundi per l’ultima volta, fino a giungere in Svizzera (idem D60). L’inte- ressata sarebbe fuggita da sola con uno zaino, lasciando i figli a casa senza informarli della sua fuga (idem D68). Dopo la partenza dal Paese, uno dei figli e l’amico C._______ l’avrebbero avvertita che delle persone sconosciute l’avrebbero cercata al suo domicilio a Ngagara in forza di un mandato d’arresto (idem D68, D91-94, D120-128; cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 7). La prima volta, sarebbe stato riferito loro che non v’era nessuno in casa ma, una settimana dopo l’espatrio, delle persone vestite in borghese e giunte in un’auto senza insegne e targhe si sarebbero nuovamente presentate a casa chiedendo dove si trovasse la ricorrente (idem D68). Analogamente, ancora un mese dopo quest’ultimo episodio, quattro persone si sarebbero nuovamente manifestate chiedendo informa- zioni su uno dei figli dell’insorgente. Quest’ultima ha dipoi allegato che, a seguito delle ricerche occorse dopo la sua fuga, avrebbe iniziato a soffrire di problemi di salute, temendo in particolare che le autorità avrebbero po- tuto sequestrare il figlio al fine di ottenere informazioni su di lei (idem D68), Ciò posto, avrebbe pertanto chiesto alle sorelle di accudire i figli fintanto che non fosse stata garantita la sicurezza di quest’ultimi (idem D68). L’interessata ha altresì dichiarato che non avrebbe mai avuto problemi con le autorità burundesi (idem D77) e che, dopo aver rifiutato le proposte del suo vecchio datore di lavoro e del capo del suo quartiere di aderire al partito del Consiglio Nazionale per la Difesa della Democrazia (C.N.D.D FDD), sarebbe stata accusata di far parte del partito dell’opposizione. Per questo
D-1333/2023 Pagina 4 motivo, le sarebbe stato inoltre rifiutato ogni servizio pubblico, quale il rila- scio di un libretto amministrativo attestante i residenti di un’immobile (idem D78, D80-89). In caso di ritorno in Burundi, a suo dire, verrebbe quindi arrestata e i suoi figli esposti a serie persecuzioni, in particolare a fronte del mandato di ricerca emesso nei suoi confronti (idem D125). Con riferimento al suo stato valetudinario, l’interessata ha allegato di sof- frire di problemi di insonnia e di forti dolori al ginocchio (idem D7-8); che assumerebbe inoltre dei medicamenti per l’insonnia e per le sue paure (idem D11); che, a seguito di un’operazione deputata alla rimozione di un tumore al collo dell’utero svolta in Svizzera, accuserebbe infine forti me- struazioni con perdite abbondanti di sangue (idem D14-21). A.d A sostegno della propria domanda d’asilo, l’interessata ha versato agli atti una fotocopia della sua carta d’identità (cfr. mdp SEM n. 8) e i seguenti mezzi di prova: – la fotocopia di un registro di una proprietà fondiaria (mdp SEM n. 1); – la fotocopia di un contratto di compravendita (cfr. mdp SEM n. 2); – le fotocopie di due decisioni della C.N.T.B. (cfr. mdp SEM n. 3-4); – la fotocopia di una decisione di un tribunale di primo grado (cfr. mdp SEM n. 5); – la fotocopia di una decisione di un tribunale di secondo grado (cfr. mdp SEM
n. 6); – la fotocopia di un avviso di ricerca (cfr. mdp SEM n. 7).
A.e Con parere legale datato 3 febbraio 2023, la rappresentante della ri- corrente si è espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM del 2 febbraio 2023. B. Con decisione del 6 febbraio 2023, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto alla richiedente la qualità di rifugiata, ha respinto la sua domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, con- siderando quest’ultima misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
C. C.a Avverso la decisione succitata, l’interessata insorge dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso datato 8 marzo 2023, chiedendo in via principale l’accoglimento del ricorso, l'annul- lamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di
D-1333/2023 Pagina 5 rifugiata e la concessione dell’asilo; a titolo subordinato, essa postula la restituzione degli atti alla SEM, affinché proceda ad un nuovo esame delle allegazioni nonché ad un completamento d’istruttoria, oppure l’accerta- mento dell’inammissibilità e dell’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento unitamente alla concessione dell’ammissione provvisoria in Sviz- zera. Essa presenta altresì un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentata dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo an- ticipo, con protesta di tasse e spese.
Al ricorso l’insorgente ha allegato i seguenti mezzi di prova:
– il foglio di informazioni mediche (di seguito: F2) del 20 febbraio 2023 (allegato
n. 3 al ricorso); – il foglio di informazioni mediche (di seguito: F2) del 7 marzo 2023 (allegato n. 4 al ricorso); – il verbale della Corte speciale delle Terre e degli altri Beni, con scheda descrittiva (allegato n. 5 al ricorso); – delega notarile alla ricorrente firmata dal marito per tutte le questioni afferenti alla casa di B._______ datata 10 ottobre 2020 (allegato n. 6 al ricorso).
C.b Con scritto datato 17 marzo 2023, la ricorrente ha versato agli atti ul- teriore documentazione medica nonché una copia del verbale di polizia re- lativo all’interrogatorio di una persona di nome K. B., indirizzato alla Pro- cura della Repubblica, nel quale la ricorrente verrebbe accusata di aver rapporti con i ribelli in Ruanda e di essere nel partito del “Congrès national pour la liberté” (C.N.L). Nello stesso documento verrebbe inoltre menzio- nato l’avis de récherche pronunciato nei confronti dell’interessata che sa- rebbe stato emesso nell’ambito della stessa indagine (cfr. atto TAF n. 3). C.c Con decisione incidentale del 22 marzo 2023 il Tribunale ha autoriz- zato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della pro- cedura e ha accolto la sua istanza di concessione dell’assistenza giudizia- ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, ordinando nel contempo lo scambio scritti tra le parti (cfr. atto TAF n. 4).
C.d Il 3 aprile 2023 la SEM ha presentato le proprie osservazioni al ricorso, nel merito delle quali la patrocinatrice ha in seguito replicato con scritto datato 21 aprile 2023, al quale ha accluso ulteriore documentazione me- dica. Il 12 maggio 2023 l’autorità inferiore ha presentato una duplica, tra- smessa per conoscenza alla ricorrente il 24 maggio 2023 (cfr. atti TAF n. 5, 7, 9).
D-1333/2023 Pagina 6 C.e Con scritti datati 25 luglio e 4 agosto 2023 e 25 gennaio 2024, la pa- trocinatrice del ricorrente ha infine trasmesso al Tribunale la più recente documentazione relativa alle affezioni mediche dell’interessata.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei paragrafi seguenti qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (57 Absätze)
E. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). L’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pagg. 11-20). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
D-1333/2023 Pagina 7
E. 3.1.1 Sotto il profilo dell’art. 7 LAsi, la SEM ritiene in particolare che la ri- corrente non abbia reso verosimile che esista effettivamente un mandato di ricerca pronunciato nei suoi confronti, che delle persone l’abbiano per questo cercata presso il suo domicilio in Burundi e neppure che essa sia concretamente perseguitata in ragione del suo coinvolgimento nella causa giudiziaria afferente all’immobile di B._______. Infatti, le relative allegazioni si fonderebbero soltanto su informazioni trasmesse tramite terze persone. Inoltre, la tesi per cui l’insorgente avrebbe condotto personalmente e per conto del marito la vertenza succitata, non risulterebbe verosimile in quanto nei documenti giudiziari versati agli atti non sarebbe segnatamente indicato il suo nome ma unicamente quello del marito (cfr. decisione impugnata, pag. 4-5). Inoltre, il racconto circa l’evento per cui delle persone si sareb- bero ripetutamente presentate a casa chiedendo di lei, sarebbe anch’esso stereotipato poiché fondato su informazioni di terzi e, quindi, riconducibili a supposizioni non verificabili. Infine, l’interessata non avrebbe reso verosi- mile di essere stata accusata di appartenere al partito di opposizione; a tale riguardo, le sue dichiarazioni risulterebbero infatti estremamente ge- neriche, in particolare a fronte dei vaghi esempi addotti e delle informazioni indirette ottenute (cfr. decisione impugnata, pag. 6).
E. 3.1.2 Analizzando la pertinenza delle ulteriori allegazioni, la SEM consi- dera dipoi che la composizione maggioritaria di persone di etnia hutu nella C.N.T.B. non sarebbe determinante, in quanto l’appartenenza della ricor- rente all’etnia tutsi non sarebbe di per sé un motivo d’asilo. Inoltre, dai mezzi di prova versati agli atti risulterebbe che l’interessata non è mai stata parte nel litigio procedurale per l’accertamento della proprietà dell’immo- bile. Pertanto, i documenti relativi al litigio succitato non sarebbero atti a dimostrare che la ricorrente abbia preso parte al medesimo e che, per que- sto motivo, abbia subìto o possa temere delle persecuzioni. Le sue allega- zioni non sarebbero quindi pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. decisione impugnata, pag. 7).
E. 3.1.3 Confrontandosi dipoi con il parere legale presentato, l’autorità infe- riore ritiene che l’eventuale ottenimento dello statuto di rifugiata in Ruanda non sia rilevante per la valutazione, giacché l’interessata è tornata in Bu- rundi con la famiglia nel 2017 lavorando nel suo negozio fino al suo espa- trio nel 2022. L’interessata avrebbe chiaramente indicato che il marito la- vorerebbe attualmente come ingegnere nell’ufficio di Bujumbura. Per l’au- torità opponente, non sussisterebbero inoltre valide ragioni per cui il marito della ricorrente potesse comparire sulle carte processuali come parte
D-1333/2023 Pagina 8 coinvolta nel contenzioso e firmare i documenti, senza essere tuttavia pre- sente agli atti istruttori. Anche se si ammettesse che l’interessata abbia condotto personalmente la causa, ciò non modificherebbe la valutazione dell’inverosimiglianza delle ricerche svolte nei suoi confronti in quanto rife- rite da terzi nella loro totalità. La SEM precisa inoltre che il contenzioso sulla proprietà della casa non sarebbe stato sempre perso e che, dopo la pronuncia della decisione positiva del tribunale di primo grado, la ricorrente non avrebbe subìto alcuna ripercussione. Infine, la tesi per cui anche l’ap- partenenza etnica dell’insorgente costituirebbe un aspetto fondamentale delle addotte accuse nei suoi confronti, non sarebbe mai emersa in sede di audizione, nonostante l’interessata sia stata più volte interrogata in me- rito (cfr. decisione impugnata, pagg. 8-9).
E. 3.1.4 Con riferimento all’allontanamento dell’interessata dalla Svizzera, la SEM ritiene infine che la località di Bujumbura non presenti una situazione securitaria sfavorevole e che non sussistano motivi individuali ostativi all’esigibilità dell’allontanamento. In particolare, la ricorrente disporrebbe di sufficienti appoggi familiari in patria nonché di solide formazioni ed espe- rienze professionali che le permetterebbero di reinserirsi nuovamente in Burundi. Inoltre, le sue affezioni di salute potrebbero essere curate a Bu- jumbura, dove potrebbe altresì acquistare i farmaci dei quali necessita (cfr. decisione impugnata, pagg. 11-12).
E. 3.2.1 Censurando un accertamento inesatto e incompleto dei fatti, nonché la violazione del diritto federale, l’insorgente avversa tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore.
E. 3.2.2 Anzitutto, posta la complessità del caso in rassegna, l’autorità infe- riore avrebbe erroneamente trattato la domanda d’asilo della richiedente secondo la procedura celere, anziché assegnarla alla procedura ampliata. In sintesi, in ragione dell’assenza di un interprete di lingua kirundi durante la prima audizione, della difficoltà per l’interessata ad esprimersi in fran- cese, della lunghezza del narrato e della situazione specifica del Burundi, la SEM avrebbe dovuto procedere ad una seconda audizione (cfr. ricorso pagg. 5-6). Inoltre, la SEM avrebbe dovuto istruire maggiormente la fatti- specie e fugare i suoi dubbi inerenti allo svolgimento concreto della proce- dura dinanzi alla C.N.T.B. e presso i tribunali, alla possibilità di un ulteriore grado di giudizio, al coinvolgimento attivo della ricorrente nella procedura di rivendicazione della proprietà di B._______, all’attuale situazione perso- nale del marito, agli episodi in cui l’insorgente sarebbe stata ricercata, non- ché all’esposizione della stessa alle accuse di natura politica in ragione del
D-1333/2023 Pagina 9 suo vissuto e della sua appartenenza etnica (cfr. ricorso, pag. 6). Avendo emesso la propria decisione soltanto il 6 febbraio 2023, l’autorità inferiore avrebbe altresì superato il limite legale di 140 giorni per il soggiorno mas- simo in un centro federale d’asilo. Infine, l’autorità opponente non avrebbe analizzato in maniera completa lo stato valetudinario della ricorrente, avendo segnatamente escluso la valutazione del disturbo post-traumatico da stress, unitamente alla relativa terapia farmacologica, diagnosticata il 31 gennaio 2023 (cfr. ricorso pagg. 7-8).
E. 3.2.3 Sulla verosimiglianza e la rilevanza delle proprie allegazioni, l’insor- gente ritiene, in particolare, di non aver mai affermato che il marito lavore- rebbe attualmente come ingegnere a Bujumbura, poiché avrebbe invece indicato ch’egli troverebbe attualmente alloggio in rifugi e alberghi poiché ricercato; che se, su questo punto, le sue dichiarazioni fossero state in qualche modo incoerenti, la SEM avrebbe dovuto chiederle un chiarimento o approfondire le circostanze “senza concludere rapidamente con un giu- dizio di inverosimiglianza” (cfr. ricorso, pag. 9). Con riferimento alla causa giudiziaria di B._______, le traduzioni dei mezzi di prova non avrebbero inoltre mai indicato che “il nome del marito compare come parte presente nel corso dei colloqui/udienza di fronte alla Commissione competente o al Tribunale” (idem pag. 9). Pertanto, la firma del marito non attesterebbe la sua presenza alle udienze del procedimento, né escluderebbe che la ricor- rente fosse invece presente (idem pag. 10). Ciononostante, il marito le avrebbe conferito in data 10 ottobre 2020 una procura di rappresentanza affinché potesse seguire insieme all’avvocato il contenzioso sull’immobile (cfr. allegato n. 5 al ricorso).
E. 3.2.4 Con il ricorso, l’interessata ha inoltre prodotto agli atti una copia cer- tificata conforme all’originale (rilasciata il 10 febbraio 2023) del verbale di un’udienza del 1° dicembre 2020 svolta dinanzi alla C.N.T.B., nel quale verrebbe anche dato atto della presenza della ricorrente (cfr. allegato n. 6 al ricorso). Quest’ultima ritiene inoltre di aver riportato nel dettaglio quattro episodi in occasione dei quali sarebbe stata accusata di far parte dell’op- posizione. La SEM non le avrebbe tuttavia chiesto di approfondire gli eventi narrati. L’insorgente afferma altresì di essere espatriata legalmente dal Paese poiché non sussisterebbe alcun divieto di espatrio nei suoi confronti, benché ricercata. Per questi motivi, le sue dichiarazioni sarebbero state analizzate in maniera inadeguata ed incompleta. Poiché verosimili, le stesse dovrebbero quindi essere valutate sotto il profilo della rilevanza in materia d’asilo. In particolare, conformemente a quanto contenuto in sva- riati rapporti di organizzazioni internazionali, occorrerebbe concludere che, a fronte del suo coinvolgimento nella procedura C.N.T.B., essa possa
D-1333/2023 Pagina 10 ragionevolmente temere di essere perseguitata in ragione della sua vo- lontà di proseguire la battaglia legale contro la controparte di etnia hutu (cfr. ricorso pagg. 14-15).
E. 3.2.5 In ultima analisi, la ricorrente contesta la decisione della SEM in punto all’esecuzione dell’allontanamento. In particolare, essa ritiene che il sistema sanitario burundese versi in condizioni allarmanti, non essendo garantito l’accesso alle cure psichiatriche e ai farmaci. Pertanto, conside- rati anche gli ultimi referti medici agli atti, il suo rinvio verso il Burundi non sarebbe ragionevolmente esigibile. A differenza di quanto ritenuto dalla SEM, la situazione di sicurezza nel Paese non si sarebbe inoltre stabiliz- zata. Infatti, dall’agosto 2020 sarebbero stati constatati in tutto il Burundi svariati atti di violenza, quali attacchi armati, violenze contro i civili, arresti e violazioni dei diritti umani e (cfr. ricorso, pag. 18). In caso di ritorno in Burundi, la ricorrente sarebbe quindi esposta ad una situazione di violenza generalizzata.
E. 3.3 Nelle proprie osservazioni, la SEM ritiene che il ricorso non contenga nuovi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della deci- sione avversata (cfr. atto TAF n. 5). In particolare, i nuovi documenti forniti dalla ricorrente conterrebbero ulteriori indizi d’inverosimiglianza, in quanto sussisterebbero delle discordanze tra essi e il racconto presentato, affe- renti segnatamente al nome dell’avvocato e all’identità delle parti in causa. Infatti, stando alla fotocopia della procura di rappresentanza, il marito dell’insorgente sarebbe stato in conflitto con una persona di nome E., il quale rappresentava sua figlia J. nel litigio giudiziario. Inoltre, anche la fo- tocopia del verbale di arresto relativo a K.M. (cfr. atto TAF n. 3) non dimo- strerebbe che la ricorrente è accusata di appartenere al partito dell’opposi- zione o che fosse ricercata, poiché trattasi di materiale scritto a mano, fo- tocopiato e facilmente falsificabile per il bisogno della causa. Quest’ultima considerazione varrebbe anche per gli altri mezzi di prova. L’autorità infe- riore ritiene inoltre che i chiari fatti addotti, così come gli aspetti rilevanti dei mezzi di prova, siano stati esaustivamente appurati e analizzati in sede di audizione nonostante quest’ultima non si sia svolta in lingua kirundi. Per quanto attiene all’esecuzione dell’allontanamento dalla Svizzera, la SEM indica inoltre ulteriori strutture mediche burundesi nelle quali sarebbe pos- sibile ottenere trattamenti di cura per il disturbo post-traumatico da stress e per le problematiche legate alla rottura del menisco. Infine, contraria- mente a quanto preteso dall’interessata, in Burundi non vigerebbe una si- tuazione di violenza generalizzata.
D-1333/2023 Pagina 11
E. 3.4 In sede di replica alle osservazioni della SEM (cfr. atto TAF n. 7), l’in- sorgente rileva segnatamente che l’avvocata E._______, indicata nella fo- tocopia del verbale d’udienza del 1° dicembre 2020 prodotta in sede ricor- suale, avrebbe unicamente prestato una consulenza legale nella prima fase della procedura dinanzi alla Commissione. La legale avrebbe succes- sivamente revocato il contratto di mandato e suggerito di rivolgersi all’av- vocato F._______, il quale avrebbe assunto il patrocinio nella fase giudi- ziaria dinanzi alla Commissione. Tale aspetto non inficerebbe comunque la verosimiglianza dei fatti addotti in precedenza.
E. 3.5 Con lo scritto di duplica (cfr. atto TAF n. 9), l’autorità inferiore rileva infine che la ricorrente avrebbe cambiato nuovamente la versione dei fatti, sia in relazione all’avvocato che l’avrebbe assistita sia in merito all’identità della controparte nel litigio per la casa, ciò che minerebbe ulteriormente la sua credibilità.
E. 4.1 La ricorrente rimprovera preliminarmente alla SEM di aver trattato la sua domanda d’asilo secondo la procedura celere, anziché in quella am- pliata, e censura un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridi- camente determinanti.
E. 4.2 In merito a queste censure formali, il Tribunale rileva d’ingresso che la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi) è già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio di cui alla DTAF 2020 VI/5. È dunque possibile rinviare a tale giurisprudenza per maggiori dettagli (cfr. anche, tra le altre, la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). Va tuttavia ribadito che non sussiste alcun diritto rivendicabile per la tratta- zione di una domanda d’asilo nella procedura celere o in quella ampliata (cfr. consid. 9.2 della sentenza del Tribunale succitata). Malgrado ciò, la trattazione di un caso nella procedura celere, invece che in quella ampliata, può comportare in alcuni casi, in connessione con il termine ricorsuale di sette giorni lavorativi, la violazione della garanzia della via giudiziaria ai sensi dell’art. 29a della Costituzione federale della Confederazione Sviz- zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), nonché la violazione dell’art. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in combinato dispo- sto con l’art. 3 CEDU (cfr. consid. 9 e 10 della sentenza di principio citata; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4134/2020 del 14 settembre 2020 consid. 5.2).
D-1333/2023 Pagina 12
E. 4.3 Nel caso in parola, l’autorità inferiore ha dapprima svolto una procedura Dublino per la presa in carico della ricorrente da parte della Croazia (cfr. art. 26b LAsi; cfr. atti SEM n. 16/2, 19/3, 25/1), come pure un primo collo- quio personale Dublino il 20 ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. 18/2) e diversi accertamenti medici (cfr. atti SEM n. 9/3, 10/1, 12/3, 13/2, 14/2, 17/2, 22/2, 23/1, 24/2). Tali atti istruttori, sono tutti da ascrivere alla fase preparatoria che si è conclusa con la decisione del 29 novembre 2022, mediante la quale la SEM ha stabilito la fine della procedura Dublino e la trattazione della domanda d’asilo in procedura nazionale (cfr. atto SEM n. 26/1). Ora, poiché la domanda d’asilo era stata presentata già in data 6 settembre 2022, appare pacifico che l’autorità opponente ha superato il termine di 21 giorni legalmente regolamentato per la fase preparatoria (cfr. art. 26 cpv. 1 LAsi). Anche la fase decisionale successiva ha sorpassato il termine legale previsto di otto giorni lavorativi per emanare una decisione di merito (art. 37 cpv. 2 LAsi), in quanto la prima audizione sui motivi d’asilo dell’interes- sata si è svolta 25 gennaio 2023 (cfr. atto SEM n. 33/17) e la decisione querelata è stata emanata il 6 febbraio 2023. L’interessata ha inoltre allog- giato nel Centro della confederazione per un periodo superiore ai 140 giorni previsti legalmente (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi). Alla luce di tali evenienze, la SEM avrebbe dovuto effettivamente optare per la procedura ampliata.
E. 4.4 Tuttavia, il Tribunale ritiene che tale dilazione della procedura si è ra- gionevolmente imposta, da un lato a fronte dei tempi dettati dalla procedura Dublino e, dall’altro, in considerazione degli accertamenti medici svolti prima della decisione avversata. Occorre infatti considerare che, a seguito della decisione attestante la trattazione della domanda in procedura nazio- nale, sono stati svolti sei accertamenti medici (cfr. atti SEM n. 27/2, 28/3, 29/2, 31/2, 32/2 e 34/29) e che la SEM ha indetto la convocazione della ricorrente nel mese successivo (cfr. atto SEM n. 30/2). Ciò considerato, il Tribunale ritiene inoltre che la scelta della procedura celere non ha com- portato per l’insorgente un accertamento incompleto dei fatti giuridica- mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi): dai motivi d’asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto all’audizione svolta il 25 gennaio 2024. Come si dirà meglio nel proseguo del presente giudizio, la SEM ha infatti debitamente analizzato tutti i mezzi di prova e valutato attentamente la verosimiglianza e la pertinenza dei fatti addotti, esprimendosi lungamente, anche con pun- tuale riferimento alle argomentazioni sollevate nel parere, sui motivi per i quali non fosse stato ritenuto un timore fondato di persecuzioni. In partico- lare, l’autorità opponente disponeva di sufficienti elementi per esprimersi sulla procedura di accertamento della proprietà a B._______, sulle ricerche che le autorità avrebbero svolto nei confronti dell’insorgente e sulle
D-1333/2023 Pagina 13 presunte accuse di appartenere all’opposizione (cfr. consid. 7). Ad ogni buon conto, il solo fatto di aver condotto l’audizione in francese anziché in kirundi, con il consenso dell’interessata, non comporta un vizio di proce- dura né tantomeno un accertamento errato ed incompleto dei fatti. In esito, le scelte procedurali compiute dalla SEM non hanno comportato per la ri- corrente alcuna violazione del suo diritto alla difesa. Essa è stata infatti rappresentata legalmente durante l’intera procedura e ha potuto presen- tare tutte le sue argomentazioni contrarie mediante il parere legale al pro- getto di decisione della SEM e, successivamente, con il ricorso in oggetto.
E. 4.5 Su questo punto, le censure si rivelano quindi infondate. La decisione avversata non va quindi annullata per ragioni procedurali.
E. 5 Oggetto del contendere è quindi sapere se, tenuto conto dei mezzi di prova agli atti e dell’attuale stato valetudinario della ricorrente, la decisione av- versata, con la quale la SEM ha negato la qualità di rifugiata e pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale.
E. 6.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro ele- menti costitutivi della “verosimiglianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo
D-1333/2023 Pagina 14 concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnata- mente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti (cfr. FANNY MAT- THEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des mi- grations, LAsi, 2015, N 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque de- terminare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino prepon- deranti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende invece nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segna- tamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon- gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’og- getto per la prima volta. Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecu- zioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 7.1 Il Tribunale dissente dalle argomentazioni esposte nel gravame. A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, non si ravvedono anzi- tutto valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell’autorità inferiore in merito all’inverosimiglianza delle allegazioni.
E. 7.2 In primo luogo, la ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficien- temente fondate. Come giustamente rilevato dalla SEM, il valore probatorio dell’avviso di ricerca che sarebbe stato pronunciato nei confronti
D-1333/2023 Pagina 15 dell’interessata dev’essere considerato molto debole; il documento in og- getto, presentato soltanto in fotocopia, può essere infatti facilmente alle- stito ai fini della causa e, in concreto, risulta parzialmente allestito a mano su un foglio strappato. Va poi considerato che tale mezzo di prova sarebbe stato tramandato da terze persone in formato fotografico, in quanto tra- smesso alla ricorrente da suo marito che lo avrebbe ricevuto dall’amico C._______ al quale, a sua volta, sarebbe stato inviato – sempre in formato fotografico – dal signor D._______ (cfr. atto SEM n. 33/17 D68, D120). Queste circostanze precludono ragionevolmente qualsivoglia verifica della sua autenticità. Lo stesso apprezzamento va esteso ai documenti prodotti in sede di ricorso, ovvero alla fotocopia del verbale dell’udienza del 1° di- cembre 2020, alla fotocopia del documento di delega nonché alla fotocopia del verbale di arresto del signor K.M. (cfr. atti TAF n. 2-4). Già solo per questo motivo, le allegazioni dell’interessata relative a delle circostanze potenzialmente dirimenti per il giudizio, quali la ricerca da parte delle auto- rità, il potere di rappresentanza nel contesto della vertenza fondiaria e le accuse di appartenenza all’opposizione, non si rivelano fondate e compro- vate.
E. 7.3.1 In secondo luogo, l’insorgente non ha fornito delle dichiarazioni suffi- cientemente concludenti. A titolo esemplificativo, essa ha dichiarato nel corso della sua audizione che, nell’ambito della vertenza sull’accertamento della proprietà dell’immobile, avrebbe condotto la causa assieme al marito senza l’appoggio di patrocinatori legali (cfr. atto SEM n. 33/17 D68), preci- sando poco dopo di aver seguito personalmente la causa affiancata da un avvocato di nome E._______, intervenuto soltanto nella procedura giudi- ziaria di secondo grado (idem D110 e 130). Tuttavia, in sede di ricorso, l’interessata afferma che il legale sarebbe intervenuto già all’inizio della procedura giudiziaria (cfr. ricorso, pag. 2 punto 1) e che il marito avrebbe inoltre conferito alla moglie e all’avvocato una procura di rappresentanza (cfr. allegato n. 5 al ricorso). Inoltre, confrontata con il fatto che il verbale d’udienza del 1° dicembre 2020 – prodotto con il ricorso – indicasse il nome di un altro legale (avv. F._______) rispetto a quello precedentemente di- chiarato, l’insorgente sostiene che l’avvocata E._______ avrebbe unica- mente prestato una consulenza legale nella prima fase della procedura di- nanzi alla Commissione, ossia in sede non giudiziaria, revocando succes- sivamente il mandato e suggerendo di rivolgersi all’avvocato F._______ per il proseguo della procedura (cfr. atto TAF n. 7). A ciò si aggiunge il fatto che la procura del marito a favore della ricorrente è datata al 10 ottobre 2020, quindi prima della pronuncia della decisione della C.N.T.B. provin- ciale del 26 ottobre 2020 (cfr. mdp SEM n. 5) e della procedura contenziosa
D-1333/2023 Pagina 16 dinanzi ai tribunali. Le svariate incongruenze nel racconto presentato risul- tano quindi manifeste, soprattutto in merito alle tempistiche del patrocinio legale nonché all’effettivo coinvolgimento dell’interessata nella vertenza. È infatti ragionevole ammettere che, qualora la ricorrente avesse effettiva- mente e sistematicamente condotto la vertenza in oggetto, non sarebbe incorsa in simili discordanze e avrebbe delineato un racconto più coerente. I documenti giudiziari prodotti agli atti, ad eccezione del verbale dell’udienza del 1° dicembre 2020 prodotto tardivamente e ritenuto inatten- dibile (cfr. consid. 7.2 supra), non indicano inoltre che l’insorgente abbia presenziato alle udienze dinanzi alla Commissione e ai tribunali.
E. 7.3.2 La ricorrente ha addotto delle allegazioni incongruenti anche in punto all’identità delle parti in causa. Infatti, per quanto si evince dalla fotocopia del documento di delega e dagli atti giudiziari prodotti dall’interessata, agli atti istruttori avrebbe preso parte la persona E. in rappresentanza della fi- glia J. (cfr. allegato n. 6 al ricorso; mdp SEM n. 3-6). In sede di audizione, la ricorrente non ha tuttavia mai accennato alla presenza di E. quale rap- presentante della controparte. Anzi, essa ha dichiarato che J. avrebbe “por- tato come testimoni sua mamma e suo fratello” (cfr. atto SEM n. 33/17 D68), senza tuttavia indicare che J. fosse rappresentata dalla madre, così come appare invece dai mezzi di prova agli atti. Anche tale elemento in- tacca quindi la credibilità dell’interessata.
E. 7.3.3 Se ne deduce che l’insorgente non ha mai condotto la causa in rap- presentanza del marito e che, di riflesso, non può esserle riconosciuto al- cun timore di persecuzioni legate alla vertenza fondiaria in parola.
E. 7.3.4 Posto inoltre che, per giurisprudenza costante, il semplice fatto di ap- prendere da terzi – in casu dal marito e dall’amico C._______ – che si è ricercati non è sufficiente per fondare un timore oggettivo di persecuzione futura in caso di rientro in patria (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-4770/2020 del 29 agosto 2022, D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.2), anche le allegazioni relative alle presunte ricerche presso il domicilio dell’interessata a Ngagara e alla presunta intenzione della controparte J. di attuare delle rappresaglie, non si dimostrano diri- menti per il giudizio poiché non attendibili e stereotipate. Si osserva, ad esempio, come la ricorrente ha dichiarato che il suo amico C._______ le avrebbe riferito di aver appreso dall’amico D._______, il quale conosce- rebbe a sua volta la controparte J., che sarebbe stato meglio non impu- gnare la decisione giudiziaria al fine di evitare ripercussioni per la sua inte- grità fisica (cfr. atto SEM n. 33/17 D68, D131). Con riferimento alle presunte ricerche avvenute dopo l’espatrio, si rileva invece che nel corso della sua
D-1333/2023 Pagina 17 audizione l’insorgente ha anzitutto affermato che, in una prima occasione, sarebbe stato uno dei figli ad averle telefonato per annunciarle che delle persone “erano venute a chiedergli se la mamma c’era”, precisando però che il figlio non avrebbe avuto alcuna interazione diretta (idem D92-94). Il fatto che queste persone si sarebbero presentate in forza di un mandato di ricerca lo avrebbe inoltre appreso dall’amico C._______. Nelle altre due occasioni, per contro, sarebbe stato suo marito a riferirle che il guardiano di casa avrebbe informato uno dei figli che delle persone si sarebbero nuo- vamente presentate chiedendo dove si trovasse la ricorrente e, in un’altra circostanza, suo figlio (cfr. atto SEM n. 33/17 D68, D96-97). Anche tali al- legazioni, in quanto dedotte da informazioni di terze persone, si rivelano manifestamente stereotipate e, in quanto tali, non sono suscettibili di ren- dere verosimile che delle persone si siano effettivamente presentate a casa dell’interessata dopo il suo espatrio, né che sia stato effettivamente emesso un mandato di ricerca nei suoi confronti.
E. 7.4.1 In terzo luogo, il Tribunale ritiene che la veridicità del suo racconto può essere messa in dubbio anche sulla base di una valutazione della plau- sibilità.
E. 7.4.2 In merito alle presunte accuse di appartenere al partito di opposi- zione, la ricorrente ha infatti presentato un narrato generico e privo di cre- dibili riferimenti personali. Essa si è limitata a dire che “[t]utte le persone che non fanno parte del partito al potere, le accusano di far parte del partito C.N.R. dell’opposizione” e che nel suo Paese “nessuno può dire di non appartenere a nessun partito politico” (cfr. atto SEM n. 33/17 D102 e D105). Inoltre, contrariamente a quanto avanzato nel gravame (cfr. ricorso, pag. 12), anche le allegazioni afferenti alla richiesta del capo cellula di aderire al partito C.N.D.D. FDD, alle presunte accuse mosse durante il forum delle donne, nonché alle presunte direttive commerciali che favorirebbero i membri del partito di maggioranza risultano estremamente generiche e non dimostrabili (cfr. atto SEM n. 33/17 D103-104). Ad ogni buon conto, la fo- tocopia del verbale manoscritto di polizia, relativo peraltro ad un procedi- mento afferente ad una terza persona, non è idonea a dimostrare le pre- sunte accuse allegate dalla ricorrente (cfr. allegato no. 7 al ricorso); quanto contenuto in tale documento non raggiunge comunque un’intensità suffi- ciente per ammettere un timore fondato di persecuzioni in caso di ritorno in patria. Su questo punto, può quindi essere fatto riferimento e prestata adesione alla valutazione giuridica intrapresa dall’autorità inferiore (cfr. de- cisione impugnata, punto II, cifra 1, pag. 6).
D-1333/2023 Pagina 18
E. 7.4.3 Pure le affermazioni relative all’addotto rifiuto del libretto per acce- dere ai servizi pubblici risultano effettivamente scarne ed inverosimili, avendo l’interessata menzionato soltanto alcuni minimi elementi. Dopo aver generalmente spiegato lo scopo del libretto in parola, essa ha infatti dichiarato che “[p]er ottenere questo libretto, bisogna pagare 3000 franchi in banca, cosa che ho fatto e mi hanno rilasciato la ricevuta. Con questa mi sono recata presso il capo di quartiere e gli ho chiesto il libretto, lui mi ha detto che erano finiti, che non ce n’erano più.” (cfr. atto SEM n. 33/17 D83) adducendo altresì che, in realtà, il capo quartiere “i libretti li aveva, perché questi venivano rilasciati alle persone del suo partito” e che, ciono- nostante, le avrebbe comunicato dopo due settimane che “i libretti non erano ancora arrivati” (idem D84, D86). Ciò posto, il Tribunale conclude che l’allegato rifiuto del rilascio del libretto amministrativo risulta una mera supposizione dell’insorgente, non verificabile e stereotipata. Infatti, la cir- costanza per cui un suo vicino le avrebbe riferito di aver invece ottenuto tale documento, non dimostra che le sia stato volutamente rifiutato (idem D85, D88). Anche su questi punti, le censure vanno quindi respinte.
E. 7.4.4 Posto il giudizio già espresso in merito alla vertenza fondiaria legata all’immobile di B._______ (cfr. consid. 7.3.1 supra), la plausibilità della reale facoltà di rappresentanza dell’insorgente risulta inoltre indebolita dal fatto che l’interessata ha prodotto soltanto in sede di ricorso la pretesa pro- cura conferita dal marito in suo favore. Non avendo inoltre mai accennato di tale documento nel corso della sua audizione (cfr. atto SEM n. 33/17 D108), è quindi effettivamente probabile che la procura versata agli atti sia stata confezionata ai fini di causa.
E. 7.4.5 L’assenza di qualsivoglia ragione di persecuzione è inoltre corrobo- rata dal fatto che il marito, il quale è parte nella vertenza giudiziaria a se- guito della quale la ricorrente pretende di temere delle persecuzioni rile- vanti per l’asilo, soggiorni attualmente in Burundi senza incorrere in alcuna rappresaglia. Infatti, la ricorrente è stata precisamente interrogata sulla si- tuazione di suo marito, in merito alla quale essa ha affermato ch’egli “non ha un indirizzo preciso, perché è ricercato e si sta nascondendo. Ogni tanto abita in hotel o in altri posti come rifugio” (cfr. atto SEM n. 33/17 D52), precisando tuttavia ch’egli sarebbe ancora in Burundi a lavorare quale in- gegnere indipendente (idem D53-56). Al contrario di quanto sostenuto nel gravame, con tali dichiarazioni l’interessata ha quindi chiaramente indicato che suo marito, benché “ricercato”, soggiorna ancora in patria svolgendo la propria attività lavorativa. Il fatto ch’egli viva nella provincia di Gitega e non frequenti più l’ufficio professionale a Bujumbura (idem D52; cfr. ricorso, pag. 14), non modifica la conclusione ch’egli soggiornerebbe e lavorerebbe
D-1333/2023 Pagina 19 attualmente in Burundi. Tali circostanze lasciano quindi inferire l’assenza e l’inverosimiglianza di un concreto motivo di persecuzione per l’interessata. Peraltro, né durante la sua audizione personale né in sede ricorsuale, la ricorrente ha precisato la natura delle repressioni che attualmente subi- rebbe il marito nonché gli elementi sulla base dei quali egli si riterrebbe perseguitato in patria. Inoltre, a sapere per quale motivo soltanto la ricor- rente è espatriata, quest’ultima si è limitata ad affermare “perché mio ma- rito era all’interno del Paese per lavoro, sono io con iI mio avvocato che abbiamo seguito la procedura giudiziaria” (cfr. atto SEM n. 33/17 D108). In questo senso, non è pertanto plausibile che la ricorrente sia effettivamente ricercata e perseguitata in ragione della causa fondiaria vertente sull’im- mobile intestato al marito.
E. 7.4.6 In ultima analisi, si rivela altresì inverosimile l’allegazione per cui la controparte J. frequenterebbe la stessa chiesa della moglie del presidente burundese. Ritenuto che anche tale dichiarazione si fonda su informazioni ottenute da terze persone (cfr. consid. 7.3.4 supra), l’interessata ha infatti unicamente affermato, in maniera del tutto generica, che “[u]na volta C._______ ci ha detto che la signora A._______ pregava nella stessa chiesa della moglie del presidente del Paese, G._______” (cfr. atto SEM n. 33/17 D68), precisando soltanto in sede di parere che la controparte can- terebbe anche nella corale insieme alla moglie del presidente e intratter- rebbe con quest’ultima una stretta amicizia (cfr. atto SEM n. 37/5 pag. 3). Agli atti non risulta tuttavia alcuna prova documentale a dimostrazione del racconto succitato.
E. 7.5 Nel complesso, il Tribunale giudica dunque che, tenuto conto delle pe- culiarità del caso in esame e degli atti di causa, l’insieme delle allegazioni succitate non può esser ritenuto verosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi.
E. 8 Quanto alla pertinenza delle ulteriori affermazioni della ricorrente (art. 3 LAsi), in particolare l’asserita persecuzione in ragione della sua etnia tutsi e della circostanza per cui la C.N.T.B. avrebbe adottato le proprie decisioni sulla base di questo aspetto (cfr. atto SEM n. 33/17 D68), si ribadisce quanto già esaminato nei paragrafi precedenti (cfr. consid. 7.2-7.4 supra). Posto che la ricorrente non ha reso verosimile il suo coinvolgimento nella causa giudiziaria relativa all’immobile intestato al marito, si preclude inoltre ogni valutazione della pertinenza di tale aspetto per il riconoscimento della qualità di rifugiata. Ad ogni buon conto, va rilevato che, per invalsa giuri- sprudenza, non sussiste in Burundi alcuna persecuzione collettiva contro le persone di etnia tutsi, in assenza di un particolare profilo a rischio, non
D-1333/2023 Pagina 20 dato nel caso concreto (cfr. ad esempio, le sentenze del Tribunale E- 5813/2023 del 26 gennaio 2024 consid. 6.4; E-3021/2023 del 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). Pertanto, contrariamente a quanto pretende la ricor- rente, il semplice fatto di appartenere all’etnia tutsi non costituisce di per sé un valido motivo d’asilo. Per il resto, il Tribunale si esime da una valuta- zione della rilevanza delle allegazioni già esaminate del presente giudizio in quanto ritenute inverosimili sotto il profilo dell’art. 7 LAsi.
In esito, il Tribunale conclude che le allegazioni della ricorrente non sono adatte a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiata.
E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata dalla ricorrente, è rego- lamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'ese- cuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove- nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio- nale pubblico della Svizzera.
E. 10.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che la ricorrente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere espo- sta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti per la qualità di rifugiato. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso il Burundi risulta di principio pacifica. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una proba- bilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposta ad una pena
D-1333/2023 Pagina 21 o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). In particolare, essa non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, [Grande Camera], 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti).
E. 10.2.3 Contrariamente a quanto indicato nel gravame, anche la situazione generale dei diritti umani in Burundi non è tal punto compromessa da ren- dere generalmente inammissibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. in questo senso le sentenze del Tribunale E-2031/2023 del 30 gennaio 2024 consid. 8.2.2; E-1766/2023 del 24 maggio 2023 consid. 7.3.2 con riferi- mento alla sentenza D-2162/2023 del 25 aprile 2023 pagina 6).
E. 10.2.4 Inoltre, non risulta che lo stato valetudinario dell’interessata – pure considerato sotto il profilo dell’esigibilità dell’allontanamento – sia così straordinario e grave da poter avere un influsso sull’ammissibilità dell’al- lontanamento secondo la restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). Non sussistono infatti validi elementi per concludere che, in Burundi, l’interessata sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, ra- pido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, compor- tante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita.
E. 10.2.5 Ne consegue che l’esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso il Burundi è ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.
E. 10.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
E. 10.3.2 Questa disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la vio- lence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità
D-1333/2023 Pagina 22 di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
E. 10.3.3 Per le persone in trattamento in Svizzera, l’esecuzione dell’allonta- namento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essen- ziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza, e quindi che lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati; sen- tenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.). Pertanto, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occor- renza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecu- zione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati; sentenza del Tribunale D- 1078/2023 consid. 7.3.2).
E. 10.3.4 Malgrado in alcune regioni del Paese sussista una fragile situazione della politica economica e di sicurezza (cfr. sentenza del Tribunale E- 1766/2023 del 24 maggio 2023 consid. 7.4.2; D-2162/2023 del 25 aprile 2023), in Burundi non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integrità del territorio (cfr. tra molte, le sentenze del Tribunale E-2031/2023 del 30 gennaio 2024 consid. 8.2.2; E-3021/2023 del 29 novembre 2023 consid. 9.2 e riferimenti). Ne consegue
D-1333/2023 Pagina 23 che, di principio, per l’insorgente resta ragionevolmente esigibile ritornare nel proprio Paese d’origine.
E. 10.3.5 Nel caso concreto, l’interessata ha frequentato le scuole e ha con- seguito diversi diplomi professionali, tra i quali quello universitario in (…) presso (…) (cfr. atto SEM n. 33/17 D30, D38, D39). Dal 2002 al 2007 ha lavorato presso la Banca burundese per il commercio e gli investimenti, per successivamente avviare a Bujumbura un’attività indipendente nel settore del commercio di (…), svolta fino al suo espatrio (idem D41-48). In Burundi si trovano inoltre suo marito e i suoi figli, i quali – quest’ultimi – soggiornano attualmente presso sua sorella e sua cognata (idem D49-59). La ricorrente dispone quindi di una valida esperienza professionale, che le permetterà di riprendere il suo (o un altro) lavoro in Burundi, nonché di un ampio sup- porto familiare che potrà certamente facilitare il suo reinserimento sociale in caso di rimpatrio.
Con riferimento alla sua situazione valetudinaria, il Tribunale presta ade- sione agli accertamenti e alle corrette valutazioni contenute nella decisione avversata, confermando quindi che le affezioni della ricorrente non sono tali da impedire l’esecuzione del suo allontanamento e che le infrastrutture e i farmaci necessari per il trattamento delle stesse sono accessibili nel suo Paese d’origine (cfr. decisione impugnata, pagg. 11-12). Alla stessa con- clusione si addiviene anche in considerazione dei più recenti documenti medici versati agli atti, segnatamente la conferma della diagnosi della sin- drome post-traumatica da stress, la relativa modifica del trattamento far- macologico e psicoterapeutico, nonché la diagnosi di frattura del menisco mediale unitamente ai trattamenti di fisioterapia. Infatti, sebbene in Burundi l’infrastruttura ospedaliera e le cure disponibili non raggiungono lo standard elvetico, sono disponibili le cure essenziali per i problemi menzionati. In particolare, il trattamento della sindrome post-traumatica da stress può es- sere trattato nei centri indicati nella decisione avversata ma anche presso il centre “Neuro Psychiatrique de Kamenge” a Bujumbura (cfr. http://www.cnpk.bi/ consultato il 27 marzo 2024), come correttamente indi- cato dall’autorità inferiore (cfr. atto TAF n. 5). Per quanto attiene invece alla rottura del menisco mediale e all’eventuale necessità di sedute di fisiotera- pia, l’interessata potrà inoltre rivolgersi al “Centre National de Référence en Kinésithérapie et Réadaptation médicale” (CNRKR; cfr. https://mini- sante.gov.bi/wp-content/uploads/pnilmcnt/mpr/Plan%20Strat%D0%92gi- que%202022-2026%20d%D0%92veloppement%20CNRKR%20-%20va- lid%D0%92%20%20MSPLS.pdf, nonché https://www.apefe.org/program- mation/burundi/461-inauguration-du-cnrkr.html, consultati il 27 marzo 2024), nonché alla clinica “CareConnect Physiotherapy” e al “Hôpital
D-1333/2023 Pagina 24 Prince Régent Charles” (cfr. http://hprc-burundi.bi/ consultato il 27 marzo
2024) tutti ubicati a Bujumbura. Lo stato di salute dell’insorgente non costi- tuisce quindi un elemento ostativo all’esecuzione del suo allontanamento verso il Burundi.
E. 10.3.6 Se necessario, la ricorrente potrà comunque presentare una do- manda di aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli artt. 73 segg. dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), al fine di finanziare le cure di salute a lei necessarie e di costituirsi una riserva di medicamenti che le permetterà di affrontare il periodo di transizione sino al suo reinserimento effettivo in Burundi.
E. 10.3.7 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insor- gente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).
E. 10.4 Neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della ne- cessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rim- patrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Visto quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento è da ritenere am- missibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un’ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI).
E. 12 Ne discende che la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accer- tato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d’apprezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento pronunciata.
E. 13 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale concesso l’assistenza giudi- ziaria con decisione incidentale del 22 marzo 2023, nel senso della di- spensa dal versamento delle spese di giustizia, non si prelevano spese processuali.
D-1333/2023 Pagina 25
E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1333/2023 Pagina 26 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1333/2023 Sentenza del 27 marzo 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Chiara Piras, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), Burundi, patrocinata da Bianca Sonnini, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 6 febbraio 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadina burundese, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 6 settembre 2022. A.b La SEM ha anzitutto svolto una procedura Dublino per la presa in carico della ricorrente da parte della Croazia (cfr. art. 26b LAsi; cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito SEM] n. 16/2, 19/3, 25/1), come pure un primo colloquio personale Dublino il 20 ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. 18/2). Effettuati i dovuti accertamenti, con decisione del 29 novembre 2022 la SEM ha stabilito la fine della procedura Dublino e la trattazione della domanda d'asilo in procedura nazionale (cfr. atto SEM n. 26/1). A.c Il 25 gennaio 2023 si è svolta l'audizione sui motivi d'asilo giusta l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto SEM n. 33/17). A sostegno della propria domanda, l'interessata ha sostanzialmente dichiarato di essere originaria del Burundi e di etnia tutsi (cfr. atto SEM n. 33/17 D30, D68); di aver principalmente vissuto tra le città di Bujumbura e Kagimbu (idem D30); che nel 2015, durante il periodo delle manifestazioni per il terzo mandato del presidente Nkurunziza, tre ragazzi sarebbero entrati in casa sua e l'avrebbero battuta alla testa causandole anche una grave lesione alla coscia sinistra, ciò dopo averle proferito "Sei qui seduta, come se non avessi niente da fare, noi conosciamo i vostri metodi di voi tutsi, sei appena andata a rifornire i manifestanti, a dar loro da mangiare"; che, per questo motivo, sarebbe stata dapprima ospedalizzata e, in seguito, sarebbe fuggita con la famiglia verso il Ruanda per due anni (idem D70), lasciando così la casa a B._______, per poi ritornare in patria a Ngagara nel 2017 (idem D44, D71). Nel 2017, la ricorrente e suo marito avrebbero infatti ricevuto una convocazione dalla Commissione Nazionale delle Terre e dei Beni del Burundi (C.N.T.B.), in quanto una persona di nome J. avrebbe sostenuto di essere la proprietaria della loro casa a B._______ (intestata al marito) che avevano acquistato nell'ambito di un'asta pubblica. Nello stesso anno, la C.N.T.B. comunale avrebbe stabilito che la casa apparteneva alla persona J. e, nel 2020, anche la C.N.T.B. provinciale avrebbe confermato la decisione succitata. La commissione in parola sarebbe stata inoltre maggioritariamente conformata da persone di etnia hutu, alla quale sarebbe appartenuta anche la controparte. Adito su ricorso, il tribunale di primo grado avrebbe dipoi annullato la decisione della C.N.T.B. provinciale e stabilito che il legittimo proprietario fosse il marito dell'insorgente. Nell'agosto 2022, il tribunale di secondo grado avrebbe tuttavia ribaltato la sentenza del tribunale inferiore, stabilendo definitivamente che la proprietà apparteneva a J.. L'interessata ha poi affermato di essere stata patrocinata da un avvocato soltanto nell'ambito della procedura giudiziaria. Essa avrebbe altresì voluto impugnare l'ultima decisione giudiziaria dinanzi al Ministero della Giustizia, ma che vi avrebbe rinunciato poiché il suo amico C._______ le avrebbe riferito che, in tal caso, la controparte avrebbe fatto di tutto per fermarla e che la ricorrente avrebbe quindi potuto morire (per quanto precede cfr. atto SEM n. 33/17 D68, D108-110, D130-131). L'amico C._______ avrebbe ottenuto tali informazioni in quanto amico di D._______, un intermediario che si confidava spesso con lui e che aiutava allo stesso tempo la controparte in causa (idem D68, D131). Il suo amico le avrebbe quindi consigliato di abbandonare la casa ed espatriare (idem D68). Ciò posto, il 14 settembre 2022, la ricorrente avrebbe quindi lasciato il Burundi per l'ultima volta, fino a giungere in Svizzera (idem D60). L'interessata sarebbe fuggita da sola con uno zaino, lasciando i figli a casa senza informarli della sua fuga (idem D68). Dopo la partenza dal Paese, uno dei figli e l'amico C._______ l'avrebbero avvertita che delle persone sconosciute l'avrebbero cercata al suo domicilio a Ngagara in forza di un mandato d'arresto (idem D68, D91-94, D120-128; cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 7). La prima volta, sarebbe stato riferito loro che non v'era nessuno in casa ma, una settimana dopo l'espatrio, delle persone vestite in borghese e giunte in un'auto senza insegne e targhe si sarebbero nuovamente presentate a casa chiedendo dove si trovasse la ricorrente (idem D68). Analogamente, ancora un mese dopo quest'ultimo episodio, quattro persone si sarebbero nuovamente manifestate chiedendo informazioni su uno dei figli dell'insorgente. Quest'ultima ha dipoi allegato che, a seguito delle ricerche occorse dopo la sua fuga, avrebbe iniziato a soffrire di problemi di salute, temendo in particolare che le autorità avrebbero potuto sequestrare il figlio al fine di ottenere informazioni su di lei (idem D68), Ciò posto, avrebbe pertanto chiesto alle sorelle di accudire i figli fintanto che non fosse stata garantita la sicurezza di quest'ultimi (idem D68). L'interessata ha altresì dichiarato che non avrebbe mai avuto problemi con le autorità burundesi (idem D77) e che, dopo aver rifiutato le proposte del suo vecchio datore di lavoro e del capo del suo quartiere di aderire al partito del Consiglio Nazionale per la Difesa della Democrazia (C.N.D.D FDD), sarebbe stata accusata di far parte del partito dell'opposizione. Per questo motivo, le sarebbe stato inoltre rifiutato ogni servizio pubblico, quale il rilascio di un libretto amministrativo attestante i residenti di un'immobile (idem D78, D80-89). In caso di ritorno in Burundi, a suo dire, verrebbe quindi arrestata e i suoi figli esposti a serie persecuzioni, in particolare a fronte del mandato di ricerca emesso nei suoi confronti (idem D125). Con riferimento al suo stato valetudinario, l'interessata ha allegato di soffrire di problemi di insonnia e di forti dolori al ginocchio (idem D7-8); che assumerebbe inoltre dei medicamenti per l'insonnia e per le sue paure (idem D11); che, a seguito di un'operazione deputata alla rimozione di un tumore al collo dell'utero svolta in Svizzera, accuserebbe infine forti mestruazioni con perdite abbondanti di sangue (idem D14-21). A.d A sostegno della propria domanda d'asilo, l'interessata ha versato agli atti una fotocopia della sua carta d'identità (cfr. mdp SEM n. 8) e i seguenti mezzi di prova:
- la fotocopia di un registro di una proprietà fondiaria (mdp SEM n. 1);
- la fotocopia di un contratto di compravendita (cfr. mdp SEM n. 2);
- le fotocopie di due decisioni della C.N.T.B. (cfr. mdp SEM n. 3-4);
- la fotocopia di una decisione di un tribunale di primo grado (cfr. mdp SEM n. 5);
- la fotocopia di una decisione di un tribunale di secondo grado (cfr. mdp SEM n. 6);
- la fotocopia di un avviso di ricerca (cfr. mdp SEM n. 7). A.e Con parere legale datato 3 febbraio 2023, la rappresentante della ricorrente si è espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM del 2 febbraio 2023. B. Con decisione del 6 febbraio 2023, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto alla richiedente la qualità di rifugiata, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando quest'ultima misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. C.a Avverso la decisione succitata, l'interessata insorge dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso datato 8 marzo 2023, chiedendo in via principale l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo; a titolo subordinato, essa postula la restituzione degli atti alla SEM, affinché proceda ad un nuovo esame delle allegazioni nonché ad un completamento d'istruttoria, oppure l'accertamento dell'inammissibilità e dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento unitamente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Essa presenta altresì un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentata dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al ricorso l'insorgente ha allegato i seguenti mezzi di prova:
- il foglio di informazioni mediche (di seguito: F2) del 20 febbraio 2023 (allegato n. 3 al ricorso);
- il foglio di informazioni mediche (di seguito: F2) del 7 marzo 2023 (allegato n. 4 al ricorso);
- il verbale della Corte speciale delle Terre e degli altri Beni, con scheda descrittiva (allegato n. 5 al ricorso);
- delega notarile alla ricorrente firmata dal marito per tutte le questioni afferenti alla casa di B._______ datata 10 ottobre 2020 (allegato n. 6 al ricorso). C.b Con scritto datato 17 marzo 2023, la ricorrente ha versato agli atti ulteriore documentazione medica nonché una copia del verbale di polizia relativo all'interrogatorio di una persona di nome K. B., indirizzato alla Procura della Repubblica, nel quale la ricorrente verrebbe accusata di aver rapporti con i ribelli in Ruanda e di essere nel partito del "Congrès national pour la liberté" (C.N.L). Nello stesso documento verrebbe inoltre menzionato l'avis de récherche pronunciato nei confronti dell'interessata che sarebbe stato emesso nell'ambito della stessa indagine (cfr. atto TAF n. 3). C.c Con decisione incidentale del 22 marzo 2023 il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e ha accolto la sua istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, ordinando nel contempo lo scambio scritti tra le parti (cfr. atto TAF n. 4). C.d Il 3 aprile 2023 la SEM ha presentato le proprie osservazioni al ricorso, nel merito delle quali la patrocinatrice ha in seguito replicato con scritto datato 21 aprile 2023, al quale ha accluso ulteriore documentazione medica. Il 12 maggio 2023 l'autorità inferiore ha presentato una duplica, trasmessa per conoscenza alla ricorrente il 24 maggio 2023 (cfr. atti TAF n. 5, 7, 9). C.e Con scritti datati 25 luglio e 4 agosto 2023 e 25 gennaio 2024, la patrocinatrice del ricorrente ha infine trasmesso al Tribunale la più recente documentazione relativa alle affezioni mediche dell'interessata. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei paragrafi seguenti qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). ll ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contrario) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). L'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pagg. 11-20). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 3.1.1 Sotto il profilo dell'art. 7 LAsi, la SEM ritiene in particolare che la ricorrente non abbia reso verosimile che esista effettivamente un mandato di ricerca pronunciato nei suoi confronti, che delle persone l'abbiano per questo cercata presso il suo domicilio in Burundi e neppure che essa sia concretamente perseguitata in ragione del suo coinvolgimento nella causa giudiziaria afferente all'immobile di B._______. Infatti, le relative allegazioni si fonderebbero soltanto su informazioni trasmesse tramite terze persone. Inoltre, la tesi per cui l'insorgente avrebbe condotto personalmente e per conto del marito la vertenza succitata, non risulterebbe verosimile in quanto nei documenti giudiziari versati agli atti non sarebbe segnatamente indicato il suo nome ma unicamente quello del marito (cfr. decisione impugnata, pag. 4-5). Inoltre, il racconto circa l'evento per cui delle persone si sarebbero ripetutamente presentate a casa chiedendo di lei, sarebbe anch'esso stereotipato poiché fondato su informazioni di terzi e, quindi, riconducibili a supposizioni non verificabili. Infine, l'interessata non avrebbe reso verosimile di essere stata accusata di appartenere al partito di opposizione; a tale riguardo, le sue dichiarazioni risulterebbero infatti estremamente generiche, in particolare a fronte dei vaghi esempi addotti e delle informazioni indirette ottenute (cfr. decisione impugnata, pag. 6). 3.1.2 Analizzando la pertinenza delle ulteriori allegazioni, la SEM considera dipoi che la composizione maggioritaria di persone di etnia hutu nella C.N.T.B. non sarebbe determinante, in quanto l'appartenenza della ricorrente all'etnia tutsi non sarebbe di per sé un motivo d'asilo. Inoltre, dai mezzi di prova versati agli atti risulterebbe che l'interessata non è mai stata parte nel litigio procedurale per l'accertamento della proprietà dell'immobile. Pertanto, i documenti relativi al litigio succitato non sarebbero atti a dimostrare che la ricorrente abbia preso parte al medesimo e che, per questo motivo, abbia subìto o possa temere delle persecuzioni. Le sue allegazioni non sarebbero quindi pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. decisione impugnata, pag. 7). 3.1.3 Confrontandosi dipoi con il parere legale presentato, l'autorità inferiore ritiene che l'eventuale ottenimento dello statuto di rifugiata in Ruanda non sia rilevante per la valutazione, giacché l'interessata è tornata in Burundi con la famiglia nel 2017 lavorando nel suo negozio fino al suo espatrio nel 2022. L'interessata avrebbe chiaramente indicato che il marito lavorerebbe attualmente come ingegnere nell'ufficio di Bujumbura. Per l'autorità opponente, non sussisterebbero inoltre valide ragioni per cui il marito della ricorrente potesse comparire sulle carte processuali come parte coinvolta nel contenzioso e firmare i documenti, senza essere tuttavia presente agli atti istruttori. Anche se si ammettesse che l'interessata abbia condotto personalmente la causa, ciò non modificherebbe la valutazione dell'inverosimiglianza delle ricerche svolte nei suoi confronti in quanto riferite da terzi nella loro totalità. La SEM precisa inoltre che il contenzioso sulla proprietà della casa non sarebbe stato sempre perso e che, dopo la pronuncia della decisione positiva del tribunale di primo grado, la ricorrente non avrebbe subìto alcuna ripercussione. Infine, la tesi per cui anche l'appartenenza etnica dell'insorgente costituirebbe un aspetto fondamentale delle addotte accuse nei suoi confronti, non sarebbe mai emersa in sede di audizione, nonostante l'interessata sia stata più volte interrogata in merito (cfr. decisione impugnata, pagg. 8-9). 3.1.4 Con riferimento all'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, la SEM ritiene infine che la località di Bujumbura non presenti una situazione securitaria sfavorevole e che non sussistano motivi individuali ostativi all'esigibilità dell'allontanamento. In particolare, la ricorrente disporrebbe di sufficienti appoggi familiari in patria nonché di solide formazioni ed esperienze professionali che le permetterebbero di reinserirsi nuovamente in Burundi. Inoltre, le sue affezioni di salute potrebbero essere curate a Bujumbura, dove potrebbe altresì acquistare i farmaci dei quali necessita (cfr. decisione impugnata, pagg. 11-12). 3.2 3.2.1 Censurando un accertamento inesatto e incompleto dei fatti, nonché la violazione del diritto federale, l'insorgente avversa tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore. 3.2.2 Anzitutto, posta la complessità del caso in rassegna, l'autorità inferiore avrebbe erroneamente trattato la domanda d'asilo della richiedente secondo la procedura celere, anziché assegnarla alla procedura ampliata. In sintesi, in ragione dell'assenza di un interprete di lingua kirundi durante la prima audizione, della difficoltà per l'interessata ad esprimersi in francese, della lunghezza del narrato e della situazione specifica del Burundi, la SEM avrebbe dovuto procedere ad una seconda audizione (cfr. ricorso pagg. 5-6). Inoltre, la SEM avrebbe dovuto istruire maggiormente la fattispecie e fugare i suoi dubbi inerenti allo svolgimento concreto della procedura dinanzi alla C.N.T.B. e presso i tribunali, alla possibilità di un ulteriore grado di giudizio, al coinvolgimento attivo della ricorrente nella procedura di rivendicazione della proprietà di B._______, all'attuale situazione personale del marito, agli episodi in cui l'insorgente sarebbe stata ricercata, nonché all'esposizione della stessa alle accuse di natura politica in ragione del suo vissuto e della sua appartenenza etnica (cfr. ricorso, pag. 6). Avendo emesso la propria decisione soltanto il 6 febbraio 2023, l'autorità inferiore avrebbe altresì superato il limite legale di 140 giorni per il soggiorno massimo in un centro federale d'asilo. Infine, l'autorità opponente non avrebbe analizzato in maniera completa lo stato valetudinario della ricorrente, avendo segnatamente escluso la valutazione del disturbo post-traumatico da stress, unitamente alla relativa terapia farmacologica, diagnosticata il 31 gennaio 2023 (cfr. ricorso pagg. 7-8). 3.2.3 Sulla verosimiglianza e la rilevanza delle proprie allegazioni, l'insorgente ritiene, in particolare, di non aver mai affermato che il marito lavorerebbe attualmente come ingegnere a Bujumbura, poiché avrebbe invece indicato ch'egli troverebbe attualmente alloggio in rifugi e alberghi poiché ricercato; che se, su questo punto, le sue dichiarazioni fossero state in qualche modo incoerenti, la SEM avrebbe dovuto chiederle un chiarimento o approfondire le circostanze "senza concludere rapidamente con un giudizio di inverosimiglianza" (cfr. ricorso, pag. 9). Con riferimento alla causa giudiziaria di B._______, le traduzioni dei mezzi di prova non avrebbero inoltre mai indicato che "il nome del marito compare come parte presente nel corso dei colloqui/udienza di fronte alla Commissione competente o al Tribunale" (idem pag. 9). Pertanto, la firma del marito non attesterebbe la sua presenza alle udienze del procedimento, né escluderebbe che la ricorrente fosse invece presente (idem pag. 10). Ciononostante, il marito le avrebbe conferito in data 10 ottobre 2020 una procura di rappresentanza affinché potesse seguire insieme all'avvocato il contenzioso sull'immobile (cfr. allegato n. 5 al ricorso). 3.2.4 Con il ricorso, l'interessata ha inoltre prodotto agli atti una copia certificata conforme all'originale (rilasciata il 10 febbraio 2023) del verbale di un'udienza del 1° dicembre 2020 svolta dinanzi alla C.N.T.B., nel quale verrebbe anche dato atto della presenza della ricorrente (cfr. allegato n. 6 al ricorso). Quest'ultima ritiene inoltre di aver riportato nel dettaglio quattro episodi in occasione dei quali sarebbe stata accusata di far parte dell'opposizione. La SEM non le avrebbe tuttavia chiesto di approfondire gli eventi narrati. L'insorgente afferma altresì di essere espatriata legalmente dal Paese poiché non sussisterebbe alcun divieto di espatrio nei suoi confronti, benché ricercata. Per questi motivi, le sue dichiarazioni sarebbero state analizzate in maniera inadeguata ed incompleta. Poiché verosimili, le stesse dovrebbero quindi essere valutate sotto il profilo della rilevanza in materia d'asilo. In particolare, conformemente a quanto contenuto in svariati rapporti di organizzazioni internazionali, occorrerebbe concludere che, a fronte del suo coinvolgimento nella procedura C.N.T.B., essa possa ragionevolmente temere di essere perseguitata in ragione della sua volontà di proseguire la battaglia legale contro la controparte di etnia hutu (cfr. ricorso pagg. 14-15). 3.2.5 In ultima analisi, la ricorrente contesta la decisione della SEM in punto all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, essa ritiene che il sistema sanitario burundese versi in condizioni allarmanti, non essendo garantito l'accesso alle cure psichiatriche e ai farmaci. Pertanto, considerati anche gli ultimi referti medici agli atti, il suo rinvio verso il Burundi non sarebbe ragionevolmente esigibile. A differenza di quanto ritenuto dalla SEM, la situazione di sicurezza nel Paese non si sarebbe inoltre stabilizzata. Infatti, dall'agosto 2020 sarebbero stati constatati in tutto il Burundi svariati atti di violenza, quali attacchi armati, violenze contro i civili, arresti e violazioni dei diritti umani e (cfr. ricorso, pag. 18). In caso di ritorno in Burundi, la ricorrente sarebbe quindi esposta ad una situazione di violenza generalizzata. 3.3 Nelle proprie osservazioni, la SEM ritiene che il ricorso non contenga nuovi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della decisione avversata (cfr. atto TAF n. 5). In particolare, i nuovi documenti forniti dalla ricorrente conterrebbero ulteriori indizi d'inverosimiglianza, in quanto sussisterebbero delle discordanze tra essi e il racconto presentato, afferenti segnatamente al nome dell'avvocato e all'identità delle parti in causa. Infatti, stando alla fotocopia della procura di rappresentanza, il marito dell'insorgente sarebbe stato in conflitto con una persona di nome E., il quale rappresentava sua figlia J. nel litigio giudiziario. Inoltre, anche la fotocopia del verbale di arresto relativo a K.M. (cfr. atto TAF n. 3) non dimostrerebbe che la ricorrente è accusata di appartenere al partito dell'opposizione o che fosse ricercata, poiché trattasi di materiale scritto a mano, fotocopiato e facilmente falsificabile per il bisogno della causa. Quest'ultima considerazione varrebbe anche per gli altri mezzi di prova. L'autorità inferiore ritiene inoltre che i chiari fatti addotti, così come gli aspetti rilevanti dei mezzi di prova, siano stati esaustivamente appurati e analizzati in sede di audizione nonostante quest'ultima non si sia svolta in lingua kirundi. Per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera, la SEM indica inoltre ulteriori strutture mediche burundesi nelle quali sarebbe possibile ottenere trattamenti di cura per il disturbo post-traumatico da stress e per le problematiche legate alla rottura del menisco. Infine, contrariamente a quanto preteso dall'interessata, in Burundi non vigerebbe una situazione di violenza generalizzata. 3.4 In sede di replica alle osservazioni della SEM (cfr. atto TAF n. 7), l'insorgente rileva segnatamente che l'avvocata E._______, indicata nella fotocopia del verbale d'udienza del 1° dicembre 2020 prodotta in sede ricorsuale, avrebbe unicamente prestato una consulenza legale nella prima fase della procedura dinanzi alla Commissione. La legale avrebbe successivamente revocato il contratto di mandato e suggerito di rivolgersi all'avvocato F._______, il quale avrebbe assunto il patrocinio nella fase giudiziaria dinanzi alla Commissione. Tale aspetto non inficerebbe comunque la verosimiglianza dei fatti addotti in precedenza. 3.5 Con lo scritto di duplica (cfr. atto TAF n. 9), l'autorità inferiore rileva infine che la ricorrente avrebbe cambiato nuovamente la versione dei fatti, sia in relazione all'avvocato che l'avrebbe assistita sia in merito all'identità della controparte nel litigio per la casa, ciò che minerebbe ulteriormente la sua credibilità. 4. 4.1 La ricorrente rimprovera preliminarmente alla SEM di aver trattato la sua domanda d'asilo secondo la procedura celere, anziché in quella ampliata, e censura un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente determinanti. 4.2 In merito a queste censure formali, il Tribunale rileva d'ingresso che la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi) è già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio di cui alla DTAF 2020 VI/5. È dunque possibile rinviare a tale giurisprudenza per maggiori dettagli (cfr. anche, tra le altre, la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). Va tuttavia ribadito che non sussiste alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d'asilo nella procedura celere o in quella ampliata (cfr. consid. 9.2 della sentenza del Tribunale succitata). Malgrado ciò, la trattazione di un caso nella procedura celere, invece che in quella ampliata, può comportare in alcuni casi, in connessione con il termine ricorsuale di sette giorni lavorativi, la violazione della garanzia della via giudiziaria ai sensi dell'art. 29a della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), nonché la violazione dell'art. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in combinato disposto con l'art. 3 CEDU (cfr. consid. 9 e 10 della sentenza di principio citata; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4134/2020 del 14 settembre 2020 consid. 5.2). 4.3 Nel caso in parola, l'autorità inferiore ha dapprima svolto una procedura Dublino per la presa in carico della ricorrente da parte della Croazia (cfr. art. 26b LAsi; cfr. atti SEM n. 16/2, 19/3, 25/1), come pure un primo colloquio personale Dublino il 20 ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. 18/2) e diversi accertamenti medici (cfr. atti SEM n. 9/3, 10/1, 12/3, 13/2, 14/2, 17/2, 22/2, 23/1, 24/2). Tali atti istruttori, sono tutti da ascrivere alla fase preparatoria che si è conclusa con la decisione del 29 novembre 2022, mediante la quale la SEM ha stabilito la fine della procedura Dublino e la trattazione della domanda d'asilo in procedura nazionale (cfr. atto SEM n. 26/1). Ora, poiché la domanda d'asilo era stata presentata già in data 6 settembre 2022, appare pacifico che l'autorità opponente ha superato il termine di 21 giorni legalmente regolamentato per la fase preparatoria (cfr. art. 26 cpv. 1 LAsi). Anche la fase decisionale successiva ha sorpassato il termine legale previsto di otto giorni lavorativi per emanare una decisione di merito (art. 37 cpv. 2 LAsi), in quanto la prima audizione sui motivi d'asilo dell'interessata si è svolta 25 gennaio 2023 (cfr. atto SEM n. 33/17) e la decisione querelata è stata emanata il 6 febbraio 2023. L'interessata ha inoltre alloggiato nel Centro della confederazione per un periodo superiore ai 140 giorni previsti legalmente (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi). Alla luce di tali evenienze, la SEM avrebbe dovuto effettivamente optare per la procedura ampliata. 4.4 Tuttavia, il Tribunale ritiene che tale dilazione della procedura si è ragionevolmente imposta, da un lato a fronte dei tempi dettati dalla procedura Dublino e, dall'altro, in considerazione degli accertamenti medici svolti prima della decisione avversata. Occorre infatti considerare che, a seguito della decisione attestante la trattazione della domanda in procedura nazionale, sono stati svolti sei accertamenti medici (cfr. atti SEM n. 27/2, 28/3, 29/2, 31/2, 32/2 e 34/29) e che la SEM ha indetto la convocazione della ricorrente nel mese successivo (cfr. atto SEM n. 30/2). Ciò considerato, il Tribunale ritiene inoltre che la scelta della procedura celere non ha comportato per l'insorgente un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi): dai motivi d'asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto all'audizione svolta il 25 gennaio 2024. Come si dirà meglio nel proseguo del presente giudizio, la SEM ha infatti debitamente analizzato tutti i mezzi di prova e valutato attentamente la verosimiglianza e la pertinenza dei fatti addotti, esprimendosi lungamente, anche con puntuale riferimento alle argomentazioni sollevate nel parere, sui motivi per i quali non fosse stato ritenuto un timore fondato di persecuzioni. In particolare, l'autorità opponente disponeva di sufficienti elementi per esprimersi sulla procedura di accertamento della proprietà a B._______, sulle ricerche che le autorità avrebbero svolto nei confronti dell'insorgente e sulle presunte accuse di appartenere all'opposizione (cfr. consid. 7). Ad ogni buon conto, il solo fatto di aver condotto l'audizione in francese anziché in kirundi, con il consenso dell'interessata, non comporta un vizio di procedura né tantomeno un accertamento errato ed incompleto dei fatti. In esito, le scelte procedurali compiute dalla SEM non hanno comportato per la ricorrente alcuna violazione del suo diritto alla difesa. Essa è stata infatti rappresentata legalmente durante l'intera procedura e ha potuto presentare tutte le sue argomentazioni contrarie mediante il parere legale al progetto di decisione della SEM e, successivamente, con il ricorso in oggetto. 4.5 Su questo punto, le censure si rivelano quindi infondate. La decisione avversata non va quindi annullata per ragioni procedurali. 5. Oggetto del contendere è quindi sapere se, tenuto conto dei mezzi di prova agli atti e dell'attuale stato valetudinario della ricorrente, la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato la qualità di rifugiata e pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale. 6. 6.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, N 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende invece nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 7. 7.1 Il Tribunale dissente dalle argomentazioni esposte nel gravame. A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, non si ravvedono anzitutto valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni. 7.2 In primo luogo, la ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente fondate. Come giustamente rilevato dalla SEM, il valore probatorio dell'avviso di ricerca che sarebbe stato pronunciato nei confronti dell'interessata dev'essere considerato molto debole; il documento in oggetto, presentato soltanto in fotocopia, può essere infatti facilmente allestito ai fini della causa e, in concreto, risulta parzialmente allestito a mano su un foglio strappato. Va poi considerato che tale mezzo di prova sarebbe stato tramandato da terze persone in formato fotografico, in quanto trasmesso alla ricorrente da suo marito che lo avrebbe ricevuto dall'amico C._______ al quale, a sua volta, sarebbe stato inviato - sempre in formato fotografico - dal signor D._______ (cfr. atto SEM n. 33/17 D68, D120). Queste circostanze precludono ragionevolmente qualsivoglia verifica della sua autenticità. Lo stesso apprezzamento va esteso ai documenti prodotti in sede di ricorso, ovvero alla fotocopia del verbale dell'udienza del 1° dicembre 2020, alla fotocopia del documento di delega nonché alla fotocopia del verbale di arresto del signor K.M. (cfr. atti TAF n. 2-4). Già solo per questo motivo, le allegazioni dell'interessata relative a delle circostanze potenzialmente dirimenti per il giudizio, quali la ricerca da parte delle autorità, il potere di rappresentanza nel contesto della vertenza fondiaria e le accuse di appartenenza all'opposizione, non si rivelano fondate e comprovate. 7.3 7.3.1 In secondo luogo, l'insorgente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente concludenti. A titolo esemplificativo, essa ha dichiarato nel corso della sua audizione che, nell'ambito della vertenza sull'accertamento della proprietà dell'immobile, avrebbe condotto la causa assieme al marito senza l'appoggio di patrocinatori legali (cfr. atto SEM n. 33/17 D68), precisando poco dopo di aver seguito personalmente la causa affiancata da un avvocato di nome E._______, intervenuto soltanto nella procedura giudiziaria di secondo grado (idem D110 e 130). Tuttavia, in sede di ricorso, l'interessata afferma che il legale sarebbe intervenuto già all'inizio della procedura giudiziaria (cfr. ricorso, pag. 2 punto 1) e che il marito avrebbe inoltre conferito alla moglie e all'avvocato una procura di rappresentanza (cfr. allegato n. 5 al ricorso). Inoltre, confrontata con il fatto che il verbale d'udienza del 1° dicembre 2020 - prodotto con il ricorso - indicasse il nome di un altro legale (avv. F._______) rispetto a quello precedentemente dichiarato, l'insorgente sostiene che l'avvocata E._______ avrebbe unicamente prestato una consulenza legale nella prima fase della procedura dinanzi alla Commissione, ossia in sede non giudiziaria, revocando successivamente il mandato e suggerendo di rivolgersi all'avvocato F._______ per il proseguo della procedura (cfr. atto TAF n. 7). A ciò si aggiunge il fatto che la procura del marito a favore della ricorrente è datata al 10 ottobre 2020, quindi prima della pronuncia della decisione della C.N.T.B. provinciale del 26 ottobre 2020 (cfr. mdp SEM n. 5) e della procedura contenziosa dinanzi ai tribunali. Le svariate incongruenze nel racconto presentato risultano quindi manifeste, soprattutto in merito alle tempistiche del patrocinio legale nonché all'effettivo coinvolgimento dell'interessata nella vertenza. È infatti ragionevole ammettere che, qualora la ricorrente avesse effettivamente e sistematicamente condotto la vertenza in oggetto, non sarebbe incorsa in simili discordanze e avrebbe delineato un racconto più coerente. I documenti giudiziari prodotti agli atti, ad eccezione del verbale dell'udienza del 1° dicembre 2020 prodotto tardivamente e ritenuto inattendibile (cfr. consid. 7.2 supra), non indicano inoltre che l'insorgente abbia presenziato alle udienze dinanzi alla Commissione e ai tribunali. 7.3.2 La ricorrente ha addotto delle allegazioni incongruenti anche in punto all'identità delle parti in causa. Infatti, per quanto si evince dalla fotocopia del documento di delega e dagli atti giudiziari prodotti dall'interessata, agli atti istruttori avrebbe preso parte la persona E. in rappresentanza della figlia J. (cfr. allegato n. 6 al ricorso; mdp SEM n. 3-6). In sede di audizione, la ricorrente non ha tuttavia mai accennato alla presenza di E. quale rappresentante della controparte. Anzi, essa ha dichiarato che J. avrebbe "portato come testimoni sua mamma e suo fratello" (cfr. atto SEM n. 33/17 D68), senza tuttavia indicare che J. fosse rappresentata dalla madre, così come appare invece dai mezzi di prova agli atti. Anche tale elemento intacca quindi la credibilità dell'interessata. 7.3.3 Se ne deduce che l'insorgente non ha mai condotto la causa in rappresentanza del marito e che, di riflesso, non può esserle riconosciuto alcun timore di persecuzioni legate alla vertenza fondiaria in parola. 7.3.4 Posto inoltre che, per giurisprudenza costante, il semplice fatto di apprendere da terzi - in casu dal marito e dall'amico C._______ - che si è ricercati non è sufficiente per fondare un timore oggettivo di persecuzione futura in caso di rientro in patria (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-4770/2020 del 29 agosto 2022, D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.2), anche le allegazioni relative alle presunte ricerche presso il domicilio dell'interessata a Ngagara e alla presunta intenzione della controparte J. di attuare delle rappresaglie, non si dimostrano dirimenti per il giudizio poiché non attendibili e stereotipate. Si osserva, ad esempio, come la ricorrente ha dichiarato che il suo amico C._______ le avrebbe riferito di aver appreso dall'amico D._______, il quale conoscerebbe a sua volta la controparte J., che sarebbe stato meglio non impugnare la decisione giudiziaria al fine di evitare ripercussioni per la sua integrità fisica (cfr. atto SEM n. 33/17 D68, D131). Con riferimento alle presunte ricerche avvenute dopo l'espatrio, si rileva invece che nel corso della sua audizione l'insorgente ha anzitutto affermato che, in una prima occasione, sarebbe stato uno dei figli ad averle telefonato per annunciarle che delle persone "erano venute a chiedergli se la mamma c'era", precisando però che il figlio non avrebbe avuto alcuna interazione diretta (idem D92-94). Il fatto che queste persone si sarebbero presentate in forza di un mandato di ricerca lo avrebbe inoltre appreso dall'amico C._______. Nelle altre due occasioni, per contro, sarebbe stato suo marito a riferirle che il guardiano di casa avrebbe informato uno dei figli che delle persone si sarebbero nuovamente presentate chiedendo dove si trovasse la ricorrente e, in un'altra circostanza, suo figlio (cfr. atto SEM n. 33/17 D68, D96-97). Anche tali allegazioni, in quanto dedotte da informazioni di terze persone, si rivelano manifestamente stereotipate e, in quanto tali, non sono suscettibili di rendere verosimile che delle persone si siano effettivamente presentate a casa dell'interessata dopo il suo espatrio, né che sia stato effettivamente emesso un mandato di ricerca nei suoi confronti. 7.4 7.4.1 In terzo luogo, il Tribunale ritiene che la veridicità del suo racconto può essere messa in dubbio anche sulla base di una valutazione della plausibilità. 7.4.2 In merito alle presunte accuse di appartenere al partito di opposizione, la ricorrente ha infatti presentato un narrato generico e privo di credibili riferimenti personali. Essa si è limitata a dire che "[t]utte le persone che non fanno parte del partito al potere, le accusano di far parte del partito C.N.R. dell'opposizione" e che nel suo Paese "nessuno può dire di non appartenere a nessun partito politico" (cfr. atto SEM n. 33/17 D102 e D105). Inoltre, contrariamente a quanto avanzato nel gravame (cfr. ricorso, pag. 12), anche le allegazioni afferenti alla richiesta del capo cellula di aderire al partito C.N.D.D. FDD, alle presunte accuse mosse durante il forum delle donne, nonché alle presunte direttive commerciali che favorirebbero i membri del partito di maggioranza risultano estremamente generiche e non dimostrabili (cfr. atto SEM n. 33/17 D103-104). Ad ogni buon conto, la fotocopia del verbale manoscritto di polizia, relativo peraltro ad un procedimento afferente ad una terza persona, non è idonea a dimostrare le presunte accuse allegate dalla ricorrente (cfr. allegato no. 7 al ricorso); quanto contenuto in tale documento non raggiunge comunque un'intensità sufficiente per ammettere un timore fondato di persecuzioni in caso di ritorno in patria. Su questo punto, può quindi essere fatto riferimento e prestata adesione alla valutazione giuridica intrapresa dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, punto II, cifra 1, pag. 6). 7.4.3 Pure le affermazioni relative all'addotto rifiuto del libretto per accedere ai servizi pubblici risultano effettivamente scarne ed inverosimili, avendo l'interessata menzionato soltanto alcuni minimi elementi. Dopo aver generalmente spiegato lo scopo del libretto in parola, essa ha infatti dichiarato che "[p]er ottenere questo libretto, bisogna pagare 3000 franchi in banca, cosa che ho fatto e mi hanno rilasciato la ricevuta. Con questa mi sono recata presso il capo di quartiere e gli ho chiesto il libretto, lui mi ha detto che erano finiti, che non ce n'erano più." (cfr. atto SEM n. 33/17 D83) adducendo altresì che, in realtà, il capo quartiere "i libretti li aveva, perché questi venivano rilasciati alle persone del suo partito" e che, ciononostante, le avrebbe comunicato dopo due settimane che "i libretti non erano ancora arrivati" (idem D84, D86). Ciò posto, il Tribunale conclude che l'allegato rifiuto del rilascio del libretto amministrativo risulta una mera supposizione dell'insorgente, non verificabile e stereotipata. Infatti, la circostanza per cui un suo vicino le avrebbe riferito di aver invece ottenuto tale documento, non dimostra che le sia stato volutamente rifiutato (idem D85, D88). Anche su questi punti, le censure vanno quindi respinte. 7.4.4 Posto il giudizio già espresso in merito alla vertenza fondiaria legata all'immobile di B._______ (cfr. consid. 7.3.1 supra), la plausibilità della reale facoltà di rappresentanza dell'insorgente risulta inoltre indebolita dal fatto che l'interessata ha prodotto soltanto in sede di ricorso la pretesa procura conferita dal marito in suo favore. Non avendo inoltre mai accennato di tale documento nel corso della sua audizione (cfr. atto SEM n. 33/17 D108), è quindi effettivamente probabile che la procura versata agli atti sia stata confezionata ai fini di causa. 7.4.5 L'assenza di qualsivoglia ragione di persecuzione è inoltre corroborata dal fatto che il marito, il quale è parte nella vertenza giudiziaria a seguito della quale la ricorrente pretende di temere delle persecuzioni rilevanti per l'asilo, soggiorni attualmente in Burundi senza incorrere in alcuna rappresaglia. Infatti, la ricorrente è stata precisamente interrogata sulla situazione di suo marito, in merito alla quale essa ha affermato ch'egli "non ha un indirizzo preciso, perché è ricercato e si sta nascondendo. Ogni tanto abita in hotel o in altri posti come rifugio" (cfr. atto SEM n. 33/17 D52), precisando tuttavia ch'egli sarebbe ancora in Burundi a lavorare quale ingegnere indipendente (idem D53-56). Al contrario di quanto sostenuto nel gravame, con tali dichiarazioni l'interessata ha quindi chiaramente indicato che suo marito, benché "ricercato", soggiorna ancora in patria svolgendo la propria attività lavorativa. Il fatto ch'egli viva nella provincia di Gitega e non frequenti più l'ufficio professionale a Bujumbura (idem D52; cfr. ricorso, pag. 14), non modifica la conclusione ch'egli soggiornerebbe e lavorerebbe attualmente in Burundi. Tali circostanze lasciano quindi inferire l'assenza e l'inverosimiglianza di un concreto motivo di persecuzione per l'interessata. Peraltro, né durante la sua audizione personale né in sede ricorsuale, la ricorrente ha precisato la natura delle repressioni che attualmente subirebbe il marito nonché gli elementi sulla base dei quali egli si riterrebbe perseguitato in patria. Inoltre, a sapere per quale motivo soltanto la ricorrente è espatriata, quest'ultima si è limitata ad affermare "perché mio marito era all'interno del Paese per lavoro, sono io con iI mio avvocato che abbiamo seguito la procedura giudiziaria" (cfr. atto SEM n. 33/17 D108). In questo senso, non è pertanto plausibile che la ricorrente sia effettivamente ricercata e perseguitata in ragione della causa fondiaria vertente sull'immobile intestato al marito. 7.4.6 In ultima analisi, si rivela altresì inverosimile l'allegazione per cui la controparte J. frequenterebbe la stessa chiesa della moglie del presidente burundese. Ritenuto che anche tale dichiarazione si fonda su informazioni ottenute da terze persone (cfr. consid. 7.3.4 supra), l'interessata ha infatti unicamente affermato, in maniera del tutto generica, che "[u]na volta C._______ ci ha detto che la signora A._______ pregava nella stessa chiesa della moglie del presidente del Paese, G._______" (cfr. atto SEM n. 33/17 D68), precisando soltanto in sede di parere che la controparte canterebbe anche nella corale insieme alla moglie del presidente e intratterrebbe con quest'ultima una stretta amicizia (cfr. atto SEM n. 37/5 pag. 3). Agli atti non risulta tuttavia alcuna prova documentale a dimostrazione del racconto succitato. 7.5 Nel complesso, il Tribunale giudica dunque che, tenuto conto delle peculiarità del caso in esame e degli atti di causa, l'insieme delle allegazioni succitate non può esser ritenuto verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. 8. Quanto alla pertinenza delle ulteriori affermazioni della ricorrente (art. 3 LAsi), in particolare l'asserita persecuzione in ragione della sua etnia tutsi e della circostanza per cui la C.N.T.B. avrebbe adottato le proprie decisioni sulla base di questo aspetto (cfr. atto SEM n. 33/17 D68), si ribadisce quanto già esaminato nei paragrafi precedenti (cfr. consid. 7.2-7.4 supra). Posto che la ricorrente non ha reso verosimile il suo coinvolgimento nella causa giudiziaria relativa all'immobile intestato al marito, si preclude inoltre ogni valutazione della pertinenza di tale aspetto per il riconoscimento della qualità di rifugiata. Ad ogni buon conto, va rilevato che, per invalsa giurisprudenza, non sussiste in Burundi alcuna persecuzione collettiva contro le persone di etnia tutsi, in assenza di un particolare profilo a rischio, non dato nel caso concreto (cfr. ad esempio, le sentenze del Tribunale E-5813/2023 del 26 gennaio 2024 consid. 6.4; E-3021/2023 del 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). Pertanto, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, il semplice fatto di appartenere all'etnia tutsi non costituisce di per sé un valido motivo d'asilo. Per il resto, il Tribunale si esime da una valutazione della rilevanza delle allegazioni già esaminate del presente giudizio in quanto ritenute inverosimili sotto il profilo dell'art. 7 LAsi. In esito, il Tribunale conclude che le allegazioni della ricorrente non sono adatte a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata dalla ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 10.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che la ricorrente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti per la qualità di rifugiato. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso il Burundi risulta di principio pacifica. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposta ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). In particolare, essa non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, [Grande Camera], 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 10.2.3 Contrariamente a quanto indicato nel gravame, anche la situazione generale dei diritti umani in Burundi non è tal punto compromessa da rendere generalmente inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in questo senso le sentenze del Tribunale E-2031/2023 del 30 gennaio 2024 consid. 8.2.2; E-1766/2023 del 24 maggio 2023 consid. 7.3.2 con riferimento alla sentenza D-2162/2023 del 25 aprile 2023 pagina 6). 10.2.4 Inoltre, non risulta che lo stato valetudinario dell'interessata - pure considerato sotto il profilo dell'esigibilità dell'allontanamento - sia così straordinario e grave da poter avere un influsso sull'ammissibilità dell'allontanamento secondo la restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). Non sussistono infatti validi elementi per concludere che, in Burundi, l'interessata sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita. 10.2.5 Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso il Burundi è ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 10.3 10.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.3.2 Questa disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 10.3.3 Per le persone in trattamento in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza, e quindi che lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati; sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.). Pertanto, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati; sentenza del Tribunale D-1078/2023 consid. 7.3.2). 10.3.4 Malgrado in alcune regioni del Paese sussista una fragile situazione della politica economica e di sicurezza (cfr. sentenza del Tribunale E-1766/2023 del 24 maggio 2023 consid. 7.4.2; D-2162/2023 del 25 aprile 2023), in Burundi non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integrità del territorio (cfr. tra molte, le sentenze del Tribunale E-2031/2023 del 30 gennaio 2024 consid. 8.2.2; E-3021/2023 del 29 novembre 2023 consid. 9.2 e riferimenti). Ne consegue che, di principio, per l'insorgente resta ragionevolmente esigibile ritornare nel proprio Paese d'origine. 10.3.5 Nel caso concreto, l'interessata ha frequentato le scuole e ha conseguito diversi diplomi professionali, tra i quali quello universitario in (...) presso (...) (cfr. atto SEM n. 33/17 D30, D38, D39). Dal 2002 al 2007 ha lavorato presso la Banca burundese per il commercio e gli investimenti, per successivamente avviare a Bujumbura un'attività indipendente nel settore del commercio di (...), svolta fino al suo espatrio (idem D41-48). In Burundi si trovano inoltre suo marito e i suoi figli, i quali - quest'ultimi - soggiornano attualmente presso sua sorella e sua cognata (idem D49-59). La ricorrente dispone quindi di una valida esperienza professionale, che le permetterà di riprendere il suo (o un altro) lavoro in Burundi, nonché di un ampio supporto familiare che potrà certamente facilitare il suo reinserimento sociale in caso di rimpatrio. Con riferimento alla sua situazione valetudinaria, il Tribunale presta adesione agli accertamenti e alle corrette valutazioni contenute nella decisione avversata, confermando quindi che le affezioni della ricorrente non sono tali da impedire l'esecuzione del suo allontanamento e che le infrastrutture e i farmaci necessari per il trattamento delle stesse sono accessibili nel suo Paese d'origine (cfr. decisione impugnata, pagg. 11-12). Alla stessa conclusione si addiviene anche in considerazione dei più recenti documenti medici versati agli atti, segnatamente la conferma della diagnosi della sindrome post-traumatica da stress, la relativa modifica del trattamento farmacologico e psicoterapeutico, nonché la diagnosi di frattura del menisco mediale unitamente ai trattamenti di fisioterapia. Infatti, sebbene in Burundi l'infrastruttura ospedaliera e le cure disponibili non raggiungono lo standard elvetico, sono disponibili le cure essenziali per i problemi menzionati. In particolare, il trattamento della sindrome post-traumatica da stress può essere trattato nei centri indicati nella decisione avversata ma anche presso il centre "Neuro Psychiatrique de Kamenge" a Bujumbura (cfr. http://www.cnpk.bi/ consultato il 27 marzo 2024), come correttamente indicato dall'autorità inferiore (cfr. atto TAF n. 5). Per quanto attiene invece alla rottura del menisco mediale e all'eventuale necessità di sedute di fisioterapia, l'interessata potrà inoltre rivolgersi al "Centre National de Référence en Kinésithérapie et Réadaptation médicale" (CNRKR; cfr. https://minisante.gov.bi/wp-content/uploads/pnilmcnt/mpr/Plan%20Strat%D0%92gique%202022-2026%20d%D0%92veloppement%20CNRKR%20-%20valid%D0%92%20%20MSPLS.pdf, nonché https://www.apefe.org/programmation/burundi/461-inauguration-du-cnrkr.html, consultati il 27 marzo 2024), nonché alla clinica "CareConnect Physiotherapy" e al "Hôpital Prince Régent Charles" (cfr. http://hprc-burundi.bi/ consultato il 27 marzo 2024) tutti ubicati a Bujumbura. Lo stato di salute dell'insorgente non costituisce quindi un elemento ostativo all'esecuzione del suo allontanamento verso il Burundi. 10.3.6 Se necessario, la ricorrente potrà comunque presentare una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli artt. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), al fine di finanziare le cure di salute a lei necessarie e di costituirsi una riserva di medicamenti che le permetterà di affrontare il periodo di transizione sino al suo reinserimento effettivo in Burundi. 10.3.7 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 10.4 Neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 11. Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI). 12. Ne discende che la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento pronunciata. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale concesso l'assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 22 marzo 2023, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia, non si prelevano spese processuali. 14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: