Asilo e allontanamento (procedura celere)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5619/2024 Sentenza del 25 settembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), ricorrente 1, B._______, nato il (...), ricorrente 2, C._______, nato il (...), ricorrente 3, Turchia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 2 settembre 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che i ricorrenti hanno depositato in Svizzera il 31 luglio 2024, i verbali delle audizioni approfondite sui motivi d'asilo svolte il 26 e 27 agosto 2024 secondo l'art. 29 LAsi (RS 142.31; cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...] -32/17 e 34/13), il parere legale del 30 agosto 2024 relativo al progetto di decisione negativa della SEM (cfr. atti SEM n. 38/3), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-4), la decisione del 2 settembre 2024, notificata lo stesso giorno, mediante la quale la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, incaricando il Cantone di D._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura, il ricorso del 9 settembre 2024 (datato 17 luglio 2024) presentato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con cui gli insorgenti postulano l'annullamento della decisione succitata, il riconoscimento della qualità di rifugiati nonché la concessione dell'asilo e, in subordine, l'ammissione provvisoria in Svizzera; sul piano procedurale, essi chiedono la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che, in materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; 2014/1 consid. 2; DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA), che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della verosimiglianza: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili; che la persona interessata dev'essere inoltre credibile; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1), che il ricorrente 2 ha segnatamente addotto di aver sempre subìto la discriminazione legata alla propria etnia curda e alla sua religione alevita; che nel 2001 e 2002, il fratello e il padre sarebbero stati uccisi per ragioni di razzismo etnico; ch'egli sarebbe espatriato in ragione dei suoi legami - invisi alle autorità governative turche - con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK); che sin dal 1996, il PKK si sarebbe infatti rifornito di carne secca dalla sua famiglia; che nel giugno 2024, alcuni membri del PKK si sarebbero presentati, di notte e senza preavviso, presso la sua abitazione, manifestandogli l'intenzione di reclutarlo; che a fronte del suo rifiuto, gli stessi si sarebbero fatti accompagnare per strada dall'insorgente per trasportare dei sacchi di carne; che il giorno seguente, i gendarmi lo avrebbero condotto, assieme alla moglie, presso la stazione di polizia per svolgere un interrogatorio; che nell'ambito di quest'ultimo, la polizia gli avrebbe riferito di averlo visto quella notte insieme ai membri del PKK; ch'egli avrebbe tuttavia negato l'episodio, affermando di esser stato alla ricerca di una pecora smarrita; che, ciononostante, gli agenti gli avrebbero tagliato un dito con un coltello e ferito il polso, oltre a colpirlo sulla testa e sull'organo sessuale, causandogli delle gravi conseguenze; che dopo essere stato liberato, si sarebbe recato all'ospedale per le cure; che, infine, il Muhtar (capovillaggio) si sarebbe successivamente presentato a casa sua suggerendo di espatriare e riferendogli che i gendarmi e l'Organizzazione di Informazione Nazionale (MIT) nutrivano sospetti su di lui; che sarebbe quindi espatriato per il timore di rimanere ucciso o di dover aderire al PKK (cfr. atto SEM n. 32/17), che la ricorrente 1, anch'essa di etnia curda e religione alevita, ha allegato di essere espatriata in ragione della persecuzione del marito (ricorrente 2); che nel 2020 avrebbe subìto delle molestie a E_______, costituite in particolare da molestie verbali da parte di ragazzi in età scolastica che bussavano alla sua porta; che nell'ambito dell'interrogatorio di polizia del giugno 2024, svolto in ragione dei sospetti che le autorità nutrivano nei confronti del marito per i legami con il PKK, gli agenti l'avrebbero colpita alla schiena e ai piedi, avrebbero palpato i suoi seni e inveito contro di lei (cfr. atto SEM n. 34/13), che nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente inverosimili le persecuzioni per mano della gendarmeria in ragione dei legami con i PKK, rispettivamente i sospetti delle autorità turche nutrirebbero nei confronti dei ricorrenti (art. 7 LAsi); che, in particolare, ciò sarebbe comprovato dal fatto che, per un periodo di ventidue anni, il nonno del ricorrente 2 non avrebbe subìto alcuna persecuzione statale nonostante dal 1996 la famiglia rifornisse di carne il PKK; che il dito e il polso del ricorrente 2 - mostrati nel corso dell'audizione - non riporterebbero attualmente dei rilevanti segni di amputazione o lesione; che la distonia delle allegazioni rispetto alla visione delle parti del corpo interessate porterebbe quindi a concludere ch'egli ha presentato delle vaghe descrizioni prive di fondamento; che, inoltre, la ricorrente 1 non avrebbe reso verosimile le molestie subite per mano dei gendarmi; che in proposito, le due allegazioni sarebbero vaghe e stereotipate; che pure le molestie verbali patite a E_______ sarebbero state descritte in modo generico, posta comunque l'implausibilità di aver sofferto, nonostante il cambio di abitazione, delle vessazioni verbali da parte delle stesse persone (cfr. atto SEM n. 34/13 D77-81); che le ulteriori dichiarazioni non sarebbero inoltre pertinenti per la qualità di rifugiato (art. 3 LAsi); che, infatti, i pregiudizi addotti in ragione della loro etnia non avrebbero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali potrebbe essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia; che, inoltre, le ragioni etniche alla base delle uccisioni del padre e del fratello del ricorrente 2, avvenute nel 2001/2002, sarebbero delle mere supposizioni non avvalorate da riscontri probatori; che posta l'inverosimiglianza dell'episodio occorso presso la gendarmeria nel giugno 2024, non si potrebbe infine concludere che le autorità intendano attuare delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo nei confronti dei ricorrenti per i loro legami con il PKK; che le informazioni riferite dal Muthar non sarebbero dipoi rilevanti per la qualità di rifugiato poiché trattasi di allegazioni da parte di terze persone (cfr. decisione avversata, pagg. 5-9), che l'autorità inferiore ha poi ritenuto ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, in quanto gli interessati godrebbero di buona salute e di una sufficiente rete familiare, ciò che porterebbe ad ammettere la possibilità di ricorrere a valide alternative interne di domicilio (cfr. decisione avversata, pagg. 11-13), che censurando la violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi), gli insorgenti contestano tuttavia la valutazione dell'autorità opponente affermando, in particolare, di aver sempre vissuto un contesto di violenza e di discriminazione in ragione della loro etnia, ciò che avrebbe avuto un impatto devastante sulla loro vita; che le allegazioni proposte sarebbero chiare, coerenti e si fonderebbero su testimonianze giurate di vicini di casa e membri della comunità che avrebbero assistito direttamente agli eventi; che il coinvolgimento della famiglia nel rifornimento di carne per il PKK a partire dal 1996 avrebbe comportato, nel corso degli anni, un crescente interesse da parte delle autorità (cfr. ricorso pag. 3); che le ferite subite durante l'interrogatorio del giugno 2024, anche se non necessariamente visibili o gravi, "possono essere state inflitte in modo da intimidire senza causare danni permanenti" (idem pag. 4); che il fatto di aver ribadito certe dichiarazioni in maniera ripetitiva durante l'audizione dovrebbe essere interpretato come il tentativo di mantenere coerenza, specialmente in una situazione emotivamente difficile (ibidem); che ciò posto, il racconto proposto sarebbe verosimile; che in punto alla pertinenza ai sensi dell'art. 3 LAsi, la discriminazione etnica patita avrebbe avuto effetti dannosi sulle relazioni interpersonali e sulla loro partecipazione sociale, ingenerando una pressione psichica insopportabile; che, in esito, le prove depositate agli atti attesterebbero un grave rischio per la loro vita, la loro libertà e la loro integrità fisica (idem pagg. 5-6), che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che, anzitutto, a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, i ricorrenti non hanno reso verosimile una persecuzione in ragione delle morti del padre e del fratello del ricorrente 2; che tali episodi, asseritamente collegati alla discriminazione etnica, riposano su mere allegazioni di parte senza alcun riscontro probatorio (cfr. atti SEM n. 32/17 D64, D75, D78, D80); ch'essi si pongono inoltre ad una distanza temporale considerevole rispetto all'espatrio degli insorgenti (più di vent'anni), sicché va esclusa qualsivoglia persecuzione nei confronti degli insorgenti anche in difetto di sufficiente attualità rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, inoltre, il racconto relativo al fermo di polizia avvenuto nel giugno 2024 è particolarmente stereotipato e non dimostra sufficienti dettagli; che, in particolare, le affermazioni difettano di riscontri probatori e sono infondate, soprattutto con riferimento alle dinamiche dell'accaduto, che contrariamente a quanto asserito dal ricorrente 2 (cfr. atto SEM n. 32/17 D64 pag. 9, D101), va anzitutto escluso che i gendarmi lo abbiano effettivamente punito attraverso il taglio del suo dito medio e il ferimento del suo polso in ragione dei sospetti legami con il PKK; che a fronte dello stato attuale degli arti, mostrati nel corso dell'audizione (idem D103, D107), i presunti maltrattamenti non hanno infatti comportato rilevanti e particolari conseguenze, contrariamente a quanto da lui descritto; che non sussistono dipoi elementi probatori per concludere che le ferite del ricorrente 2 siano effettivamente riconducibili all'episodio narrato, ch'egli ha inoltre proposto delle allegazioni vaghe circa l'interesse delle autorità mostrato nei suoi confronti (cfr. atto SEM n. 32/17 D64 pag. 9: "Sono arrivati i gendarmi alla mattina, ci hanno fatto caricare sulla Jeep e ci hanno portato alla loro stazione. A me e mia moglie ci hanno interrogato separatamente. Mi è stato detto: «Le squadre ti hanno visto, hai aiutato gli altri», io ho detto: «No, stavo cercando la mia pecora che è andata dispersa». Mi ha ripetuto l'accusa dicendo che mi aveva visto con quelli dell'organizzazione, io ho negato."); che neppure la ricorrente 2 ha fornito sufficienti dettagli sull'episodio presso la gendarmeria, non essendo stata segnatamente in grado di descrivere d'acchito i suoi presunti molestatori e di indicarne il numero (cfr. atto SEM n. 34/13 D63-65, D68-70), che, ad ogni buon conto, dopo il fermo di polizia gli interessati sono stati liberati senza aver avuto successivi contatti con le autorità (cfr. atti SEM n. 32/17 D64, D84, D94; n. 34/13 D62, D73-75), ciò che comprova l'assenza di un concreto ed attuale interesse di persecuzione rilevante per l'asilo, che contrariamente a quanto asserito nel gravame (cfr. ricorso pag. 3), gli insorgenti non hanno inoltre mai fornito delle testimonianze giurate di vicini di casa o membri della loro comunità che avrebbero assistito direttamente agli eventi descritti (cfr. mdp SEM n. 1-4); ch'essi non hanno neppure presentato nuovi mezzi di prova in sede di ricorso, che le asserite discriminazioni patite dai ricorrenti in ragione della loro etnia curda - segnatamente le uccisioni del padre e del fratello del ricorrente 2 nonché la generale esclusione sociale - non sono dipoi rilevanti per l'asilo poiché mancano, nel caso concreto, dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infatti, in difetto di concrete minacce rilevanti per la loro integrità, di evidenze probatorie attestanti le violenze subìte da terzi e di qualsivoglia dettaglio afferente alle pretese discriminazioni, non si può affermare che le difficoltà sociali riscontrate rendano l'esistenza dell'insorgente impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull'asilo (cfr. atto SEM n. 32/17 D66: "I curdi vengono esclusi ed emarginati a scuola. Le donne curde non portano il velo e per questo sono viste come delle prostitute. Non è possibile andare in un posto e dire che sei curdo. Veniamo sempre emarginati nella società. Lo Stato non ci assume come dipendenti pubblici"; atto SEM n. 34/13 D52: "Non ci vogliono perché siamo aleviti e come dicono i curdi... Non ci vogliono perché siamo curdi, ci guardano male, ci dicono parole brutte."), che, peraltro, la ricorrente 1 non è stata in grado di indicare con certezza la propria etnia (cfr. atto SEM n. 34/13 D44-46), rispettivamente indicare episodi concreti di discriminazione vissuti in prima persona, che, di riflesso, va quindi esclusa una pressione psichica insopportabile (cfr. ricorso pag. 5-7), non essendo gli interessati stati vittime di misure sistematiche, costitutive di violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che, da un apprezzamento oggettivo, raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano (cfr. per i dettagli, DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che, del resto, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che la rilevanza delle persecuzioni addotte non può infine essere giustificata dalle informazioni riferite dal Muthar agli interessati, secondo cui i gendarmi e il MIT nutrirebbero sospetti sulla ricorrente 1 in ragione dei legami con il PKK; che, per costante giurisprudenza, il semplice fatto di apprendere da terzi di essere ricercati non è infatti sufficiente per fondare un timore oggettivo di persecuzione futura in caso di rientro in patria (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-2172/2024 del 14 agosto 2024 pag. 8; D-1333/2023 del 27 marzo 2024 consid. 7.3.4; D-4770/2020 del 29 agosto 2022; D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.2), che, di riflesso, la fuga all'estero non rappresentava l'unica modalità di sottrarsi alle pretese discriminazioni subite, che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA; cfr. decisione avversata pagg. 5-11), che, in esito, i motivi addotti dagli interessati non risultano verosimili e determinanti ai sensi degli artt. 3 e 7 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che i ricorrenti affermano genericamente che, a fronte della loro situazione personale e dell'attuale contesto sociopolitico in Turchia, l'esecuzione del loro allontanamento dalla Svizzera non sarebbe ragionevolmente esigibile, senza tuttavia addure una motivazione a sostegno della loro tesi (cfr. ricorso, pag. 7), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera; che a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), considerato inoltre ch'essi non soffrono di gravi problemi (cfr. atti SEM n. 32/17 D6-17; n. 34/13 D6-19); che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile, che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può inoltre essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e irnak, dalle quali i ricorrenti non provengono, verso le quali il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia generalmente inesigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; sentenze TAF D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1; E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.); che posta l'attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti del febbraio 2023, tra le quali figura quella di F_______ (luogo d'origine degli insorgenti, cfr. atti SEM n. 34/13 D20; n. 32/17 D22), l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento deve inoltre essere esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1), che, nello specifico, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia, che i ricorrenti dispongono infatti di una solida rete familiare in patria, con la quale nutrono buoni rapporti, composta in particolare dalla sorella del ricorrente 2 (cfr. atto SEM n. 32/17 D43-60) e dalle sorelle della ricorrente 1, domiciliate a G_______ e F_______ (cfr. atto SEM n. 34/13 D33-42); che godendo inoltre di buona salute generale, è inoltre verosimile ch'essi non riscontreranno difficoltà eccessive nell'ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale (cfr. atti SEM n. 32/17 D6-17; n. 34/13 D6-19; decisione avversata pagg. 12-13); che su questi presupposti, considerata la libertà di domicilio presente in Turchia, va ammessa la possibilità individuale di ricorrere ad alternative interne di domicilio posto comunque che, anche dopo i terremoti del 2023, la famiglia ha continuato ad abitare nel suo villaggio d'origine (cfr. atto SEM n. 32/17 D45-48), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela quindi ragionevolmente esigibile, che non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi); che la decisione avversata non risulta neppure inadeguata in punto all'esecuzione dell'allontanamento, che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va inoltre respinta, che, visto l'esito della causa, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente sentenza è definitiva e non può, di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: