Asilo e allontanamento (procedura celere)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2172/2024 Sentenza del 14 agosto 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), ricorrente 1, B._______, nata il (...), ricorrente 2, C._______, nata il (...), ricorrente 3, D._______, nata l'(...), ricorrente 4, Turchia, tutti patrocinati dall'avv. Nicoletta Amendolara, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 28 marzo 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che i ricorrenti hanno depositato in Svizzera il 16 ottobre 2023, i verbali delle audizioni approfondite sui motivi d'asilo svolte secondo l'art. 29 LAsi (RS 142.31) il 21 e 22 marzo 2024 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-39/13 e n. 41/7), il parere del 27 marzo 2024 relativo al progetto di decisione negativa della SEM del 25 marzo precedente (cfr. atti SEM n. 42/10 e 43/3), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura (cfr. mdp SEM n. 1-24), la decisione del 28 marzo 2024, con la quale la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, incaricando il Cantone di E._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura, il ricorso del 9 aprile 2024 presentato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con cui gli insorgenti postulano l'annullamento della decisione succitata, il riconoscimento della qualità di rifugiati, la concessione dell'asilo e, in subordine, l'ammissione provvisoria in Svizzera oppure il rinvio degli atti alla SEM per nuova istruzione nell'ambito di una procedura ampliata; sul piano procedurale, essi chiedono la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che, in materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; 2014/1 consid. 2; DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA), che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della verosimiglianza: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili; che la persona interessata dev'essere inoltre credibile; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che il ricorrente 1, di etnia curda alevita e originario di F._______ dove avrebbe vissuto fino all'espatrio, ha sostanzialmente addotto di aver subìto delle discriminazioni da parte delle autorità turche in ragione della sua appartenenza etnica; che, in proposito, sarebbe stato oggetto di ripetuti e superflui controlli statali presso i ristoranti di sua appartenenza; che non sarebbe tuttavia espatriato per tale ragione, bensì per i rischi di persecuzione legati alla procedura penale avviata nei suoi confronti per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata; che, nel settembre 2023, sarebbe stato infatti informato di detta procedura per il tramite di sua madre che, a sua volta, ne avrebbe ricevuto notizia attraverso una telefonata da parte della gendarmeria; che a seguito del terremoto occorso nel febbraio 2023, egli avrebbe inoltre iniziato a criticare sui social media il Presidente della Repubblica, attività che avrebbe "scatenato" l'apertura dell'indagine penale succitata; che su consiglio del proprio avvocato, sarebbe quindi espatriato con la famiglia nel settembre 2023; che, dopo essere giunto in Svizzera, egli non avrebbe interrotto le sue pubblicazioni contro il governo turco sui social media poiché si tratterebbe di un'attività rientrante nel suo diritto fondamentale di espressione (cfr. atto SEM n. 39/13), che la ricorrente 2, anch'essa di etnia curda alevita e originaria di F._______, ha allegato di essere espatriata a fronte della procedura pendente turca avviata nei confronti del marito; ch'essa avrebbe inoltre subìto delle discriminazioni in patria in ragione della sua etnia, in particolare nell'ambito della sua attività di ristorazione svolta assieme al marito; che nel corso della sua esperienza professionale, avrebbe potuto svolgere soltanto dei lavori nel settore privato, non volendo le autorità assumerla nel settore pubblico a causa della sua identità curda alevita; che, infine, sarebbe giunta in Svizzera con le figlie minorenni per il timore che suo marito potesse essere arrestato (cfr. atto SEM n. 41/7), che a sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno versato agli atti diverse copie di documenti giudiziari turchi relativi al procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente 1 con l'imputazione di propaganda all'organizzazione terroristica armata (cfr. mdp SEM n. 4-24), che nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che i pregiudizi legati alle discriminazioni patite dai ricorrenti in ragione della loro etnia non siano rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato; che gli stessi non raggiungerebbero infatti un'intensità superiore alle difficoltà alle quali può essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia; che le attenzioni delle autorità non avrebbero dipoi impedito di svolgere con profitto la loro attività alberghiera e di ristorazione in patria; che neppure l'attuale procedimento penale per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata, nell'ambito della quale sarebbe stato emanato un mandato d'accompagnamento ai fini dell'interrogatorio, sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, in particolare, le autorità penali non avrebbero ancora intrapreso alcuna azione legale; che dal profilo temporale, le pubblicazioni Facebook alla base del procedimento penale risalirebbero ad un periodo posteriore all'espatrio, ciò che costituirebbe un abuso di diritto da parte del ricorrente, a fronte del quale andrebbe esclusa qualsivoglia protezione sul piano giuridico nonché una "messa in pericolo determinante per il riconoscimento dello statuto di rifugiato" (cfr. decisione avversata, pag. 7); che le pubblicazioni effettuate dall'interessato negli anni precedenti all'espatrio non avrebbero inoltre lo stesso tenore di critica di quelle che sono alla base del procedimento penale succitato; che questi aspetti dimostrerebbero ch'egli ha avviato - o fatto avviare - consapevolmente la procedura penale al fine di creare dei motivi soggettivi d'asilo e ottenere l'asilo in Svizzera; che in difetto di precedenti penali, sarebbe improbabile ch'egli dovrà scontare una lunga pena detentiva in caso di condanna; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, che, preliminarmente, i ricorrenti rimproverano alla SEM di aver trattato la loro domanda d'asilo secondo la procedura celere anziché in quella ampliata e censurano un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente determinanti; che avendo emesso la propria decisione soltanto il 28 marzo 2024, l'autorità inferiore avrebbe altresì superato il limite legale di 140 giorni per il soggiorno massimo in un centro federale d'asilo; che la SEM avrebbe inoltre accusato il ricorrente 1 di aver commesso un abuso di diritto "senza nemmeno poi sostanziare tale argomentazione con alcun principio di diritto o evidenza procedurale e senza nemmeno aver analizzato i MdP [...]" (cfr. ricorso, pag. 10), che la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi) è già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale si rinvia per maggiori dettagli (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-1333/2023 del 27 marzo 2024 conisd. 4.2); che, ad ogni buon conto, non sussiste di principio alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d'asilo nella procedura celere o in quella ampliata (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2), che nello specifico, il 31 ottobre 2023 l'autorità inferiore ha dapprima svolto dei colloqui Dublino (cfr. art. 26b LAsi; cfr. atti SEM n. 30/3 e 31/3) nonché alcune visite mediche; che tali atti istruttori sono tutti da ascrivere alla fase preparatoria che si è conclusa con le audizioni approfondite sui motivi d'asilo svolte il 21 e il 22 marzo 2024 (cfr. atti SEM n. 42/10 e 43/3), che poiché la domanda d'asilo era stata presentata già il 16 ottobre 2023, è pacifico che l'autorità opponente ha superato il termine di 21 giorni legalmente regolamentato per la fase preparatoria (art. 26 cpv. 1 LAsi); che gli interessati hanno inoltre alloggiato nel Centro della confederazione per un periodo superiore ai 140 giorni previsti legalmente (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi); che, ciò posto, la SEM avrebbe effettivamente dovuto optare per la procedura ampliata, che, tuttavia, tale dilazione della procedura non ha comportato per gli insorgenti un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); che dai motivi d'asilo addotti non risulta infatti trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto alle audizioni svolte nel marzo 2024; che la SEM ha infatti debitamente analizzato tutti i mezzi di prova (cfr. verbali d'audizione e documenti giudiziari turchi) e valutato la pertinenza dei fatti addotti, esprimendosi lungamente, anche con puntuale riferimento alle argomentazioni sollevate nel parere legale, sui motivi per i quali non fosse stato ritenuto un timore fondato di persecuzioni in ragione dell'etnia degli interessati e del procedimento penale pendente in Turchia (cfr. decisione avversata pagg. 5-8); che, ad ogni buon conto, il mero fatto di non aver correttamente motivato - a mente dei ricorrenti - la questione legata all'abuso di diritto, non comporta un vizio di procedura né tantomeno un accertamento errato ed incompleto dei fatti, bensì una motivazione eventualmente contestabile in sede di ricorso; che, in esito, le scelte procedurali compiute dalla SEM non hanno comportato per i ricorrenti alcuna violazione del loro diritto alla difesa, che, su questo punto, le argomentazioni contenute nel gravame risultano pertanto infondate, che censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi), gli interessati sostengono dipoi che l'appartenenza alla minoranza arabo alevita, unitamente al procedimento penale per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata, giustifichino un timore fondato di persecuzioni rilevanti in materia d'asilo; che, in particolare, la SEM non avrebbe considerato il fatto, confermato dall'avvocato del ricorrente 1 (cfr. mdp SEM n. 19), ch'egli rischierebbe di essere condannato ad una pena detentiva di 17 anni e 15 giorni (cfr. ricorso, pag. 5); che nell'ambito della procedura penale succitata sarebbe stato inoltre pronunciato un mandato di accompagnamento coattivo; che secondo la giurisprudenza federale, in particolare la sentenza del TAF D-6937/2019 dell'11 novembre 2020, quest'ultima circostanza dovrebbe portare il Tribunale ad ammettere un concreto rischio di persecuzioni, che in merito all'abuso di diritto ritenuto nella decisione avversata, i ricorrenti ribadiscono inoltre come sia un diritto del ricorrente 1 svolgere delle pubblicazioni a sfondo politico anche dopo l'espatrio; che le condivisioni effettuate negli anni antecedenti alla fuga dimostrerebbero che "i contenuti pubblicati a posteriori non sono stati fatti esplicitamente in modo più offensivo con lo scopo di creare dei motivi e ottenere protezione in Svizzera" (cfr. ricorso, pag. 7); che, infine, la SEM avrebbe analizzato il "carattere abusivo del suo comportamento come se portasse all'esclusione della qualità di rifugiato", allorquando né la LAsi né la Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) prevedono l'abuso di diritto quale valido motivo di esclusione di detta qualità; che non sarebbe quindi chiaro se la SEM intendesse piuttosto un motivo di esclusione dell'asilo per motivi insorti dopo la fuga; che, infine, tenuto conto dell'attuale situazione politica nella regione di provenienza e della specifica situazione personale, l'esecuzione del loro allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che, anzitutto, le ragioni dell'espatrio si rivelano illogiche e poco plausibili, posto in particolare che, fino ad allora, l'insorgente non aveva mai interessato le autorità penali turche (cfr. atto SEM n. 39/13 D47) nonostante effettuasse delle condivisioni a sfondo politico sui social media già in precedenza (idem D71-79); che non è quindi ragionevole ammettere che la sola notizia ricevuta dalla madre nel settembre 2023 (idem D58-59) costituisca un concreto timore di persecuzione a fronte del quale non restava altra soluzione che la fuga dal Paese; che per costante giurisprudenza, il semplice fatto di apprendere da terzi di essere ricercati non è del resto sufficiente per fondare un timore oggettivo di persecuzione futura in caso di rientro in patria (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1333/2023 del 27 marzo 2024 consid. 7.3.4; D-4770/2020 del 29 agosto 2022; D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.2), che, ad ogni buon conto, come correttamente concluso dalla SEM, il procedimento penale per propaganda all'organizzazione terroristica armata, nell'ambito della quale è stato emanato un atto d'accusa (mdp SEM n. 13), non risulta in concreto pertinente per la qualità di rifugiato (cfr. decisione avversata, pagg. 5-8), che, anzitutto, i fatti alla base del procedimento penale sarebbero esclusivamente le pubblicazioni effettuate dal ricorrente su Facebook nei mesi successivi al suo espatrio (cfr. atto SEM n. 39/13 D78-84; mdp SEM n. 7); che le condivisioni a sfondo politico svolte negli anni precedenti alla fuga dal Paese denotano inoltre un carattere manifestamente meno offensivo ed ingiurioso rispetto a quelle alla base dell'indagine penale (cfr. mdp SEM n. 23); che, ciò posto, il ricorrente ha deliberatamente posto le basi fattuali per l'avvio dell'inchiesta penale nel suo Paese d'origine al fine di ottenere asilo in Svizzera e, in ogni caso, non può essere fuggito in ragione di un concreto timore di persecuzioni legate al reato in parola, che contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ricorso pagg. 7-9), tale comportamento costituisce effettivamente un abuso di diritto che non può, di principio, essere tutelato giuridicamente (cfr. sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2); che, di riflesso, l'attitudine abusiva dei ricorrenti dev'essere debitamente considerata nella valutazione della fattispecie; che pertanto escluso un effettivo timore di persecuzioni del ricorrente 1 prima della fuga dal Paese in quanto il procedimento penale che lo vede imputato si fonda su pubblicazioni Facebook effettuate dopo il suo espatrio; che, del resto, la prima richiesta di mandato di cattura e il rapporto d'indagine sono stati redatti nel novembre 2023 (cfr. mdp SEM n. 4 e 7); che, in esito, la SEM non era quindi nell'obbligo di motivare ulteriormente il comportamento abusivo degli insorgenti, che, ad ogni buon conto, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effettuate dal ricorrente 1 (cfr. atto SEM n. 7) è tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale in Turchia al fine di determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il diritto penale interno, nell'applicazione del quale le autorità svizzere non possono di principio interferire (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-323272024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E_6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2); che, di riflesso, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo, che benché l'interessato rischi di essere arrestato ai fini dell'interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può inoltre presumere ch'egli sarà probabilmente esposto al rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo, che, anzitutto, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [Politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7); che l'interessato ha infatti dichiarato di aver unicamente sostenuto il Partito Democratico dei Popoli (Halklarin Demokratik Partisi, di seguito: HDP) aiutando nell'organizzazione delle elezioni e mettendo a disposizione il proprio ristorante (cfr. atto SEM n. 39/13 D45 e D50); ch'egli non è mai stato attivo politicamente (idem D49); che, pertanto, tali implicazioni non configurano d'acchito un profilo politico suscettibile di ammettere un'effettiva intenzionalità di propaganda all'organizzazione terroristica armata, che l'assenza di una seria e valida azione politica di propaganda terroristica risulta anche corroborata dal pubblico contenuto del profilo Facebook del ricorrente 1 e dagli esigui "mi piace" apposti sulle sue pubblicazioni (cfr. mdp SEM n. 7), che, ad ogni buon conto, si può presumere che nel corso del dibattimento penale l'interessato avrà l'opportunità di spiegare le ragioni della sua attività sui social media - ossia l'ottenimento dell'asilo in Svizzera - e dimostrare la mancata serietà del contenuto politico delle sue pubblicazioni, evitando così di incorrere in una pena eccesiva (cfr. ex pluris sentenze TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), che nei confronti dell'insorgente è stato altresì pronunciato unicamente un mandato di accompagnamento coattivo ai fini dell'interrogatorio, ciò che non giustifica d'acchito una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. mdp SEM n. 16), che, infine, le pretese discriminazioni che i ricorrenti avrebbero patito in Turchia in ragione della loro etnia curda - in particolare i controlli ricorrenti presso i locali di loro appartenenza e le restrizioni di accesso agli impieghi pubblici), unitamente alla loro religione alevita - non si distinguono notevolmente dai ricorrenti problemi sociali che le persone della stessa appartenenza etnica riscontrano quotidianamente; che per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza all'etnia curda non giustifica peraltro il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1 e relativi riferimenti), che la giurisprudenza citata nel ricorso a giustificazione del timore fondato di persecuzioni non risulta quindi dirimente per il giudizio, poiché afferisce ad una fattispecie diversa dalla presente ed è scartata dalle suddette motivazioni, che, in queste circostanze, non è quindi probabile che i timori di persecuzione espressi dal ricorrente 1 (incarcerazione per un lungo periodo) si concretizzino in un prossimo futuro, che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, visto quanto precede, l'inchiesta penale avviata nei confronti del ricorrente 1 non risulta pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento della famiglia ricorrente, che per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI), che, su questo punto, gli insorgenti sostengono essenzialmente che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ammissibile a fronte della loro qualità di rifugiati e neppure ragionevolmente esigibile a causa della loro appartenenza alla minoranza arabo alevita nonché della situazione d'insicurezza che caratterizzerebbe la provincia di F._______, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), considerato inoltre ch'essi godono di buona salute (cfr. atto SEM n. 39/13 D5; n. 41/7 D5; assenza di documenti medici agli atti); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può inoltre essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e irnak, dalle quali i ricorrenti non provengono, verso le quali il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia generalmente inesigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; sentenze TAF D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1; E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.); che posta l'attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti, tra le quali figura quella di F._______ (luogo d'origine degli insorgenti), l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento deve inoltre essere esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1), che va inoltre tenuto adeguatamente conto della situazione delle persone vulnerabili - in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili - segnatamente di coloro che dovrebbero tornare in provincie di F._______, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.3), che, ciò posto, gli interessati non possono avvalersi di motivi ostativi individuali, ch'essi sono infatti delle persone adulte, giovani e sufficientemente istruite; che, in particolare, la ricorrente 2 ha ottenuto due titoli di laurea con i quali potrà nuovamente trovare un impiego in Turchia, come già occorso in precedenza (cfr. atto SEM n. 41/7 D21-25); che il ricorrente 1 gode inoltre di una valida esperienza professionale quale proprietario e gestore di strutture di ristorazione ed alberghiere, attraverso le quali la famiglia ha peraltro già percepito in passato ampi profitti (cfr. atto SEM n. 39/13 D23-29); che gli interessati dispongono altresì di una solida rete familiare in patria (cfr. atti SEM n. 39/13 D30-39; n. 41/7 D29-32); che godendo inoltre di buona salute generale, è infine verosimile ch'essi non riscontreranno difficoltà eccessive nell'ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale (cfr. atti SEM n. 39/13 D5; n. 41/7 D5), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile, che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che la decisione avversata non risulta neppure inadeguata in punto all'esecuzione dell'allontanamento, che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va inoltre respinta, che, visto l'esito della causa, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente sentenza è definitiva e non può, di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: