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D-4237/2023

D-4237/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-11 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,

D-4237/2023 Pagina 4 che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che (…) turco di etnia curda, proveniente dalla città di C._______, nell’omonima provincia, al fine di motivare la sua domanda d'asilo ha fatto valere di provenire da una famiglia sostenitrice del PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e di aver avuto problemi di razzismo e discriminazione a causa della sua etnia; che in particolare, egli avrebbe vissuto degli episodi di razzismo e violenza psicologica da parte di alcuni ragazzi nazionalisti, quando si sarebbe trasferito nella città di D._______, nella provincia di E._______, per frequentare l’università; che altresì, durante il servizio militare, il comandate l’avrebbe tacciato di terrorista, attribuendo le sue abilità nello sparare alla sue origini; che altresì, in data 20 marzo 2020, dopo il Newruz (ricorrenza tradizionale che celebra il nuovo anno), egli sarebbe stato avvicinato da una macchina con tre persone a bordo – due uomini e una donna in borghese – e sarebbe stato costretto a salirvi; che

D-4237/2023 Pagina 5 egli sarebbe stato portato nelle vicinanze di un cimitero appena fuori dalla città di C._______; che i sequestratori, l’avrebbero prima accusato di aver motivato due amiche a scappare e diventare membri del PKK nel 2016 e poi percosso e denudato, filmando la scena e abbandonandolo sul luogo; che da lì, egli si sarebbe recato al villaggio del nonno, dove si sarebbe nascosto per 2-3 mesi prima di espatriare; che successivamente, degli amici gli avrebbero riferito che delle persone, presumibilmente le stesse del fermo del 20 marzo 2022, avrebbero chiesto di lui e il padre avrebbe ricevuto una telefonata minatoria da un numero sconosciuto (cfr. atto SEM 15/14), che infine, il richiedente ha dichiarato di esser stato anche attivo politicamente a favore del partito HDP (Halklarin Demokratik Partisi) dal 2019 o 2020 fino all’espatrio; che in qualità di membro, egli si sarebbe occupato del volantinaggio, della propaganda elettorale, avrebbe organizzato incontri ed allestito i luoghi dove si sarebbero tenute le interviste (cfr. atto SEM 15/14), che a sostegno della domanda d’asilo l’interessato ha versato agli atti degli screenshot relativi ad un post condiviso su Twitter in data 22 febbraio 2023 e altri post condivisi su Instagram da ottobre 2022 a febbraio 2023, che con la decisione impugnata la SEM ha innanzitutto ritenuto inattendibili le allegazioni del ricorrente, in particolare quelle secondo cui egli sarebbe oggetto di ricerca da parte di presunti agenti dei servizi segreti; che inoltre, l’autorità di prima istanza ha osservato conformemente al principio di sussidiarietà, egli potrebbe sottrarsi ai menzionati pregiudizi – trattandosi di avvenimenti circoscritti a livello locale – recandosi in un altro luogo del Paese d’origine, come ad esempio nella provincia di E._______, dove egli avrebbe vissuto dal 2018 al 2020 per motivi di studio; che altresì, le molestie ed ingiustizie subite non avrebbero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali potrebbe essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia e non costituirebbero una pressione psichica insopportabile; che pertanto, non sarebbero rilevanti in materia d'asilo; che oltretutto, non vi sarebbe neppure un nesso causale tra gli eventi menzionati e il suo espatrio; che ulteriormente, l’autorità inferiore ha escluso la probabilità che il richiedente in futuro possa essere oggetto di pregiudizi a causa delle addotte attività politiche; che a tal proposito, ha osservato come l’interessato sarebbe stato ricercato da presunti agenti segreti, poiché avrebbe persuaso due amiche nel 2016 ad unirsi al PKK; che inoltre, egli non sarebbe oggetto di alcuna procedura d’inchiesta o procedura giudiziaria in Turchia,

D-4237/2023 Pagina 6 che in sede ricorsuale l'insorgente contesta la valutazione dell’autorità di prima istanza asserendo di trovarsi tutt’ora “nel mirino” delle autorità; che a comprova dell’attuale persecuzione nei suoi confronti egli allega un “mandato d’accusa” e un “ordine di cattura”, documenti che avrebbe ricevuto dal suo avvocato in patria; che inoltre, egli trasmette una copia di una chat dalla quale si evincerebbero delle minacce nei suoi confronti; che dipoi egli rileva che i pregiudizi addotti avrebbero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali potrebbe essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia; che a suo dire, i pregiudizi da lui subiti avrebbero avuto un’intensità tale da rendergli la vita impossibile; che altresì, egli sottolinea come le sue attività politiche avrebbero condotto i servizi segreti ad interessarsi a lui, incolpandolo di aver persuaso nel 2016 due amiche ad unirsi al PKK; che infine, egli osserva che l’assenza di procedimenti giudiziari in corso non sarebbe da considerarsi un segnale di assenza di pericolo,

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.− sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 30 agosto 2023.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4237/2023 Sentenza dell'11 ottobre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 13 luglio 2023. Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha depositato in Svizzera in data (...) gennaio 2023, la procura conferita dall'interessato il 20 gennaio 2023 alla rappresentanza legale assegnatagli, i mezzi di prova consegnati in corso di procedura, il verbale d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 4 luglio 2023, i rapporti medici inerenti alle visite del 1° febbraio, del 3 marzo e del 28 settembre 2023, il parere del richiedente dell'11 luglio 2023 sulla bozza di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), la decisione della SEM del 13 luglio 2023, notificata il medesimo giorno, con cui tale autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione ed ha incaricato il cantone B._______ dell'esecuzione della misura, la dichiarazione del medesimo giorno di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica (...), il ricorso del 3 agosto 2023 (data d'entrata: 4 agosto 2023), per il tramite del quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; a titolo subordinato egli ha invece chiesto l'ammissione provvisoria, per inammissibilità e inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; egli ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, gli allegati acclusi al gravame, la decisione incidentale del 16 agosto 2023, con la quale il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria ed ha invitato l'insorgente a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, il tempestivo pagamento dell'anticipo spese, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che pertanto occorre entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che (...) turco di etnia curda, proveniente dalla città di C._______, nell'omonima provincia, al fine di motivare la sua domanda d'asilo ha fatto valere di provenire da una famiglia sostenitrice del PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e di aver avuto problemi di razzismo e discriminazione a causa della sua etnia; che in particolare, egli avrebbe vissuto degli episodi di razzismo e violenza psicologica da parte di alcuni ragazzi nazionalisti, quando si sarebbe trasferito nella città di D._______, nella provincia di E._______, per frequentare l'università; che altresì, durante il servizio militare, il comandate l'avrebbe tacciato di terrorista, attribuendo le sue abilità nello sparare alla sue origini; che altresì, in data 20 marzo 2020, dopo il Newruz (ricorrenza tradizionale che celebra il nuovo anno), egli sarebbe stato avvicinato da una macchina con tre persone a bordo - due uomini e una donna in borghese - e sarebbe stato costretto a salirvi; che egli sarebbe stato portato nelle vicinanze di un cimitero appena fuori dalla città di C._______; che i sequestratori, l'avrebbero prima accusato di aver motivato due amiche a scappare e diventare membri del PKK nel 2016 e poi percosso e denudato, filmando la scena e abbandonandolo sul luogo; che da lì, egli si sarebbe recato al villaggio del nonno, dove si sarebbe nascosto per 2-3 mesi prima di espatriare; che successivamente, degli amici gli avrebbero riferito che delle persone, presumibilmente le stesse del fermo del 20 marzo 2022, avrebbero chiesto di lui e il padre avrebbe ricevuto una telefonata minatoria da un numero sconosciuto (cfr. atto SEM 15/14), che infine, il richiedente ha dichiarato di esser stato anche attivo politicamente a favore del partito HDP (Halklarin Demokratik Partisi) dal 2019 o 2020 fino all'espatrio; che in qualità di membro, egli si sarebbe occupato del volantinaggio, della propaganda elettorale, avrebbe organizzato incontri ed allestito i luoghi dove si sarebbero tenute le interviste (cfr. atto SEM 15/14), che a sostegno della domanda d'asilo l'interessato ha versato agli atti degli screenshot relativi ad un post condiviso su Twitter in data 22 febbraio 2023 e altri post condivisi su Instagram da ottobre 2022 a febbraio 2023, che con la decisione impugnata la SEM ha innanzitutto ritenuto inattendibili le allegazioni del ricorrente, in particolare quelle secondo cui egli sarebbe oggetto di ricerca da parte di presunti agenti dei servizi segreti; che inoltre, l'autorità di prima istanza ha osservato conformemente al principio di sussidiarietà, egli potrebbe sottrarsi ai menzionati pregiudizi - trattandosi di avvenimenti circoscritti a livello locale - recandosi in un altro luogo del Paese d'origine, come ad esempio nella provincia di E._______, dove egli avrebbe vissuto dal 2018 al 2020 per motivi di studio; che altresì, le molestie ed ingiustizie subite non avrebbero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali potrebbe essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia e non costituirebbero una pressione psichica insopportabile; che pertanto, non sarebbero rilevanti in materia d'asilo; che oltretutto, non vi sarebbe neppure un nesso causale tra gli eventi menzionati e il suo espatrio; che ulteriormente, l'autorità inferiore ha escluso la probabilità che il richiedente in futuro possa essere oggetto di pregiudizi a causa delle addotte attività politiche; che a tal proposito, ha osservato come l'interessato sarebbe stato ricercato da presunti agenti segreti, poiché avrebbe persuaso due amiche nel 2016 ad unirsi al PKK; che inoltre, egli non sarebbe oggetto di alcuna procedura d'inchiesta o procedura giudiziaria in Turchia, che in sede ricorsuale l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità di prima istanza asserendo di trovarsi tutt'ora "nel mirino" delle autorità; che a comprova dell'attuale persecuzione nei suoi confronti egli allega un "mandato d'accusa" e un "ordine di cattura", documenti che avrebbe ricevuto dal suo avvocato in patria; che inoltre, egli trasmette una copia di una chat dalla quale si evincerebbero delle minacce nei suoi confronti; che dipoi egli rileva che i pregiudizi addotti avrebbero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali potrebbe essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia; che a suo dire, i pregiudizi da lui subiti avrebbero avuto un'intensità tale da rendergli la vita impossibile; che altresì, egli sottolinea come le sue attività politiche avrebbero condotto i servizi segreti ad interessarsi a lui, incolpandolo di aver persuaso nel 2016 due amiche ad unirsi al PKK; che infine, egli osserva che l'assenza di procedimenti giudiziari in corso non sarebbe da considerarsi un segnale di assenza di pericolo, considerando che le autorità turche non sarebbero solite emanare mandati di cattura o simili atti giuridici, che nel caso in disamina, il Tribunale ritiene che l'argomentazione ricorsuale non possa essere seguita, che innanzitutto, il ricorrente non ha reso verosimile di essere attualmente ricercato da presunti agenti segreti; che in particolare, i suoi asserti in merito alla telefonata che avrebbe ricevuto il padre da un numero sconosciuto (cfr. atto SEM 15/14 D104-108) e alle domande a cui sarebbero stati sottoposti i suoi amici (cfr. atto SEM 15/14 D68-72) risultano essere mere e vaghe allegazioni di parte non corroborate da alcun elemento concreto, che inoltre, il Tribunale costata come il ricorrente, in sede di audizione, ha dichiarato di non essere a conoscenza di procedure d'inchiesta o procedure giudiziarie pendenti in Turchia nei suoi confronti (cfr. atto SEM 15/14 D17), che con il gravame, egli allega quali nuovi mezzi di prova quelli che definisce un "mandato di accusa" e un "ordine di cattura", i quali gli sarebbero stati inviati dal suo avvocato in patria e degli screenshot di una chat in lingua turca contente minacce nei suoi confronti (cfr. allegati al ricorso del 3 agosto 2023), che tuttavia l'insorgente non fornisce nessuna informazione in merito al contenuto di tali documenti, in particolare per quale motivo egli sarebbe ricercato; che neppure egli espone in che modo e quando egli sarebbe entrato in possesso dei precitati, che oltretutto, nel ricorso emerge un'importante contraddizione; che infatti, dopo aver dichiarato di aver ricevuto i sopracitati documenti egli asserisce "l'assenza di procedimenti giudiziari in corso non è purtroppo un segnale di assenza di pericolo in tal senso considerando che le autorità turche e in particolare i servizi segreti non sono soliti ad emanare mandati di cattura o simili atti giuridici" (cfr. ricorso del 3 agosto 2023, pag. 4), che ad ogni modo un mandato d'arresto (nome originale turco: Yakalama Emri) ha come scopo quello di interrogare una persona nell'ambito di indagini a suo carico e di conseguenza a tale stadio non è ancora certo se verranno formulare effettivamente delle accuse (cfr. sentenze del TAF E-2547/2023 del 12 luglio 2023 consid. 3.5 e rivelativi riferimenti e E-3593/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 6.2), che inoltre, dagli atti non risulta nemmeno che egli avrebbe suscitato attenzioni da parte delle autorità a causa delle sue attività politiche in seno al partito Halklarin Demokratik Partisi (HDP); che invero, i presunti agenti segreti, autori del fermo avvenuto in data 20 marzo 2022, si sarebbero interessati a lui, non per le sue attività politiche e condivisioni sui social media, ma per aver persuaso delle amiche ad unirsi al PKK nel 2016 (cfr. atto SEM 15/14 D80-84, D101), che altresì, anche gli screenshot dei messaggi minatori ricevuti, dai quali neppure risulta la data, hanno un valore probatorio minimo e potrebbero essere stati prodotti ai fini della causa, che infine, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo (cfr. tra le tante, le sentenze del TAF D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1 e relativi riferimenti), che le asserite forme di molestie ed ingiustizie addotte non risultano di un'intensità superiore alle difficoltà alle quali può essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia; inoltre, non vi è alcun nesso causale tra gli eventi di razzismo e discriminazione vissuti durante l'università e il servizio militare e l'espatrio (cfr. atto SEM 15/14 D28), che dunque, non vi sono sufficienti indizi concreti che lascino presupporre, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, il realizzarsi di seri pregiudizi nei confronti del qui ricorrente, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in merito all'esecuzione dell'allontanamento, l'insorgente ritiene che il rinvio verso la Turchia - in relazione alla sua situazione personale e alla situazione attuale nel Paese d'origine - non sarebbe ragionevolmente esigibile, che tuttavia, anche per questo Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che ciò non vale per le province di Hakkâri e irnak - nelle quali il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6 e sentenza del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg. [pubblicata quale sentenza di riferimento]), che nel caso in disamina, il ricorrente proviene dalla provincia di C._______, ovvero da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza, e non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali; che invero egli è giovane, possiede una laurea in (...) (cfr. atto SEM 15/14 D26-27) e vanta un'esperienza lavorativa nel settore (...) (cfr. atto SEM 15/14 D24); che pertanto, si può presumere che egli sarà in grado di reintegrarsi professionalmente in Turchia; che inoltre, nel Paese di origine risiedono i genitori e due sorelle (cfr. atto SEM 15/14 D91-92); che oltretutto, egli ha dichiarato di essere molto legato alla sua famiglia (cfr. atto SEM 15/14 D93); che di conseguenza egli potrà contare su una rete di contatti famigliari, e se necessario, di un sostegno finanziario, che per quanto concerne il suo stato di salute, l'insorgente ha fatto valere di soffrire di dolori al piede e di avere difficoltà a dormire (cfr. atto SEM 15/14 D4-9); che, in passato il ricorrente si è sottoposto ad un intervento chirurgico in Patria per il problema al piede (cfr. atti SEM 13/6); che dall'ultima vista del 28 settembre 2023 è emersa una lacerazione al dito del piede ed è stata fissata una vista presso uno specialista (cfr. atto SEM 24/2); che ad ogni modo, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, nel Paese in questione risulta possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psichiatrica (cfr. D-4498/2020 del 29 giugno 2023 consid. 6.5), che infine, il Tribunale osserva che sebbene la provincia di C._______ risulta essere stata colpita duramente dagli effetti del terremoto del 6 febbraio 2023 - che ha colpito la Turchia meridionale e la Siria nordoccidentale - non ricade nelle undici provincie dove è stato indetto lo stato di emergenza; che gli effetti di questa catastrofe naturale non sono quindi un ostacolo all'esecuzione di un provvedimento di espulsione; che oltretutto, egli avrebbe - ad esempio - la possibilità di reinsediarsi nella provincia di E._______, dove ha già vissuto dal 2018-2020 per completare i suoi studi (cfr. atto SEM D22, D88), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 30 agosto 2023, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750. sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 30 agosto 2023.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: