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D-7858/2024

D-7858/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-18 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono no- zioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGES- SENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci- sione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata sol- tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che d’entrata occorre analizzare le censure formali sollevate nel ricorso; che il ricorrente chiede infatti la restituzione degli atti all’autorità inferiore per procedere con una nuova decisione; che tuttavia tale domanda non è argomentata nell’allegato ricorsuale ed il Tribunale non intravvede, dagli atti, elementi che potrebbero far giungere a tale conclusione; che pertanto tale richiesta va respinta, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che

D-7858/2024 Pagina 4 esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecu- zioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di per- secuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),

D-7858/2024 Pagina 5 che, nel caso concreto, il richiedente, cittadino turco di etnia curda, origi- nario di B._______, ha affermato di essere espatriato in quanto avrebbe disertato dal servizio militare; che in passato egli avrebbe partecipato a attività di sostegno alla causa curda; che nel 2022 sarebbe stato prelevato per svolgere il servizio militare; che a C._______, dove svolgeva l’adde- stramento, sarebbe stato pesantemente picchiato in quanto si sarebbe ri- fiutato di assumere dei medicamenti che lo avrebbero stordito; che in un secondo momento egli sarebbe sato trasferito alla caserma di D._______ dove avrebbe avuto seri problemi con il suo superiore e in tale luogo gli sarebbero stato somministrati dei farmaci che lo avrebbero stordito; che è stato rinchiuso in una stanza accanto a quella del superiore; che lo avrebbe infine violentato; che visto che i medicamenti che stava assumendo sta- vano per terminare egli è stato portato in un ospedale al fine di ottenere una nuova prescrizione medica; che in tale contesto egli sarebbe riuscito a fuggire; che si sarebbe nascosto da uno zio ad Istanbul per due mesi, per poi recarsi a B._______ per tre mesi da diversi parenti; che egli aveva de- nunciato gli atteggiamenti del suo superiore presso la CIMER, senza suc- cesso; che pertanto ha deciso di espatriare, che alla sua domanda d’asilo il ricorrente ha accluso i seguenti mezzi di prova: - richiesta alla Prefettura di apertura di inchiesta contro la madre del ricorrente del febbraio 2017 (MdP 6) - rapporto d’inchiesta della Prefettura per la madre del ricorrente del febbraio 2017 (MdP 7) - verbale colloquio Procuratore pubblico alla madre del ricorrente del 6.2.2017 (MdP 8) - decisione Giudice provvedimenti coercitivi del 15.11.2016 nei confronti della madre del ricorrente (MdP 16) - decreto di abbandono nei confronti della madre del ricorrente del 21.11.2018 (MdP 18) - denuncia del ricorrente al Centro di Comunicazione Presidenziale (CIMER) e la relativa risposta del 27.12.2022 (MdP 22) - ricetta medica farmaci (MdP 23)

che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto inverosimili e discordanti le allegazioni del ricorrente circa le vicissitudini vissute in seno all’esercito; che infatti il richiedente si è contraddetto su numerosi aspetti, tra cui il luogo dove si sarebbero svolte le violenze sessuali, la descrizione della stanza in cui egli sarebbe stato rinchiuso, il grado del suo aguzzino, quando si sarebbero svolte le violenze rispetto alla denuncia che egli avrebbe sporto al CIMER; che inoltre la descrizione del periodo successivo

D-7858/2024 Pagina 6 alla diserzione, durante il quale egli avrebbe atteso circa cinque mesi per espatriare, risulta incolpatile con l’esperienza generale della vita; che i mezzi di prova versati agli atti non soccorrono il ricorrente in tal senso; che le asserite pressioni subite anni prima dell’espatrio non sarebbero inoltre rilevanti; che pure il profilo politico del richiedente e della sua famiglia sa- rebbero irrilevanti, tanto che pure le procedure penali nei confronti della madre sarebbero state concluse senza conseguenze per quest’ultima; che neppure i motivi d’asilo degli zii presenti in Svizzera sarebbero fattori di rischi per il richiedente; che l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe am- missibile, possibile e ragionevolmente esigibile; che infatti egli è una per- sona giovane, generalmente in buona salute e che eventuali problemi psi- chiatrici possono venir curati anche in Turchia; che egli dispone di una rete familiare a Diyarbakir e a Istanbul; che egli ha diverse esperienze lavorative pregresse, che l’insorgente contesta tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore; che egli non si sarebbe contraddetto circa i luoghi dove sarebbero avvenute le violenze sessuali e ciò in quanto la SEM non sarebbe stata sufficiente- mente comprensiva nei suoi confronti parlando di questi temi e che egli sarebbe stato sotto l’influsso di medicamenti in quei periodi; che circa la descrizione scarna dei locali in cui era stato rinchiuso egli indica di averli descritti con dovizia di particolari, senza inventare nulla; che circa il grado militare che avrebbe avuto il suo aguzzino, egli indica che durante tutto il suo servizio militare è stato sotto l’influenza di farmaci e pertanto non avrebbe conosciuto i gradi militari; che per quanto concerne la contraddi- zione relativa alle tempistiche delle molestie sessuali, il ricorrente indica che prima della denuncia le stesse sarebbero state verbali, mentre a se- guito della stessa sarebbero diventate fisiche; che inoltre il suo comporta- mento a seguito della diserzione non sarebbe contrario all’esperienza ge- nerale di vita; che poi le attività politiche giovanili sarebbero in realtà rile- vanti al fine del riconoscimento dell’asilo; che contrariamente a quanto in- dicato dalla SEM, il ricorrente sarebbe attualmente perseguitato dalle au- torità turche a causa del profilo della sua famiglia e alla denuncia di mole- stie sessuali al CIMER; che il ricorrente soffrirebbe poi di gravi conse- guenze psicologiche a seguito delle molestie sessuali subite in patria e pertanto l’allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ri- corso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’au- torità inferiore,

D-7858/2024 Pagina 7 che, anzitutto, l’interessato non ha reso verosimile di aver subito molestie sessuali durante il proprio servizio militare e di aver disertato dallo stesso; che ad oggi egli non ha prodotto alcun atto giudiziario attestate qualsivoglia attenzione nei suoi confronti da parte delle autorità turche, nonostante egli abbia indicato chiaramente di aver avuto accesso al portale informatico e- dvlet e nonostante i suoi parenti siano ancora presenti in Turchia (cfr. ver- bale 2, D51); che in tal senso il ricorrente non ha nemmeno prodotto alcun documento attestante il proprio servizio militare, nemmeno al fine di deter- minare la durata dello stesso, i giorni di servizio mancanti, la mancata con- clusione dello stesso, nonostante egli abbia sicuramente avuto accesso agli stessi, vista la copiosa documentazione prodotta circa le asserite pro- cedure penali che hanno interessato la madre; che per quanto concerne le varie contraddizioni presenti nel racconto del richiedente si citano esempli- ficativamente i seguenti passaggi; che la contraddizione circa la tempistica delle molestie sessuali rispetto alla denuncia al CIMER risulta centrale per la valutazione della verosimiglianza, in quanto dapprima il ricorrente ha in- dicato che le molestie sessuali sarebbero avvenute dopo la denuncia al CIMER, che avrebbe sporto per aver ricevuto un calcio nei genitali, per aver ricevuto farmaci psicologici e per essersi visto rifiutato il permesso di libera uscita e per non aver ricevuto cibo (cfr. verbale 1, D113, D116), men- tre durante il secondo verbale egli ha indicato chiaramente che la denuncia al CIMER è stata effettuata “a causa degli abusi sessuali e delle botte su- bite ai testicoli” e dopo essere stato violentato (cfr. verbale 2, D115-D117); che l’argomentazione apportata in sede ricorsuale secondo cui prima della denuncia le molestie sarebbero state verbali e solo dopo fisiche non può pertanto essere seguita, in quanto contradditoria rispetto ad entrambe le versione del ricorrente durante i due verbali; che abbondianzialmente il Tri- bunale osserva che il ricorrente si è contraddetto in modo crasso circa le modalità con cui è stato condotto dalla polizia al servizio di leva; che infatti durante il primo verbale egli ha indicato di essere incorso in un controllo di identità da parte di due poliziotti sul tragitto tra il parrucchiere e casa propria (cfr. verbale 1, D75-D78) mentre durante il secondo verbale egli ha indicato che la polizia avrebbe effettuato un’irruzione presso la sua abitazione (cfr. verbale 2, D31-D32), che di conseguenza, il narrato del ricorrente non è stato reso verosimile; che neppure i documenti versati agli atti, in partico- lare la denuncia al CIMER sono atti a dimostrare che egli sia ricercato dalle autorità a causa delle molestie sessuali subite o per essere fuggito durante il proprio asserito servizio militare, di cui non risulta alcuna comprova agli atti, che per gli altri motivi occorre analizzare la loro rilevanza ex art. 3 LAsi; che per quanto concerne le asserite visite da parte delle forze di polizia sul

D-7858/2024 Pagina 8 posto di lavoro oltre che l’asserita partecipazione durante gli anni 2016 e 2017 ad alcune manifestazioni di protesta, il Tribunale osserva che il ricor- rente non ha avuto particolari conseguenze e che tali misure non posseg- gono un’intensità tale da risultare rilevante ai sensi della LAsi, altresì con- siderato il tempo trascorso tra i fatti e l’espatrio; che pertanto tale timore non risulta fondato; che dipoi egli solleva quali ulteriori motivi la propria appartenenza all’etnia curda e l’attivismo politico della propria famiglia, che le asserite discriminazioni patite dal ricorrente in ragione della sua et- nia curda non sono dipoi rilevanti per l’asilo poiché mancano, nel caso con- creto, dell’intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l’integrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi; che, infatti, in difetto di concrete minacce rilevanti per la sua integrità, di evidenze probatorie attestanti le violenze subite da terzi e di qualsivoglia dettaglio afferente alle pretese discriminazioni, non si può affermare che le difficoltà sociali ren- dano l’esistenza dell’insorgente impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull’asilo, che, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di prin- cipio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rile- vanti per l’asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell’11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D‑3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha ricono- sciuto nelle persecuzioni addotte dall’interessato un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confer- mata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Sviz- zera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1

D-7858/2024 Pagina 9 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è pure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un conte- sto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri

D-7858/2024 Pagina 10 armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, che, nel caso in disamina, l’interessato non può nemmeno avvalersi di mo- tivi ostativi individuali; che, invero, egli è giovane, dispone di istruzione e di alcune esperienze professionali pregresse; che sotto il profilo della salute, nonostante quanto da egli indicato, agli atti non vi è alcuna documenta- zione medica che attesti problemi psicologici; che egli dispone in Turchia un’ampia rete familiare in grado di sostenerlo, sia a B._______, sia ad E._______, che se l’insorgente dovesse necessitare in futuro di una presa a carico me- dica, segnatamente dal profilo psicologico e psichiatrico, egli potrà trovare le cure ed i trattamenti di cui necessita pure in Turchia (cfr. sentenza del Tribunale D‑5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.2 con rif. cit.), che, ciò posto, il ricorrente è quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e, tramite le sue conoscenze e la famiglia, di trovare un nuovo alloggio, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese- cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridi- camente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la de- cisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto,

D-7858/2024 Pagina 11 che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che pa- rimenti la domanda di nomina di un patrocinatore d’ufficio viene respinta (art. 65 cpv. 2 PA), che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-7858/2024 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali oltre che di nomina di un patrocinatore d’uf- ficio, è respinta. 3. Le spese processuali, di fr. 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali oltre che di nomina di un patrocinatore d’uf- ficio, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di fr. 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7858/2024 Sentenza del 18 febbraio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...) Turchia, patrocinato da Saban Murat Özten, Verein Rechtsbüro, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 13 novembre 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in Svizzera il 12 settembre 2023 (cfr. atto SEM n. [{...}]- 2/2), il verbale d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) datato 18 marzo 2024 (cfr. atti SEM n. 21/20, di seguito: verbale 1), la decisione di passaggio alla procedura ampliata del 22 marzo 2024 (cfr. atto SEM n. 26/2) e l'audizione integrativa del 29 ottobre 2024 (cfr. atto SEM n. 37/16, di seguito: verbale 2), i rapporti medici agli atti, la decisione del 13 novembre 2024, con la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando l'esecuzione di quest'ultima misura come possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, il ricorso datato 14 dicembre 2024 2024 (data d'entrata: 16 dicembre 2024 2024), con il quale l'insorgente chiede al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in via subordinata la concessione dell'ammissione provvisoria, in via ancor più subordinata la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione, oltre che la concessione dell'assistenza giudiziaria e la nomina dell'MLaw Saban Murat Özten quale patrocinatore d'ufficio, gli allegati acclusi al gravame, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che d'entrata occorre analizzare le censure formali sollevate nel ricorso; che il ricorrente chiede infatti la restituzione degli atti all'autorità inferiore per procedere con una nuova decisione; che tuttavia tale domanda non è argomentata nell'allegato ricorsuale ed il Tribunale non intravvede, dagli atti, elementi che potrebbero far giungere a tale conclusione; che pertanto tale richiesta va respinta, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, nel caso concreto, il richiedente, cittadino turco di etnia curda, originario di B._______, ha affermato di essere espatriato in quanto avrebbe disertato dal servizio militare; che in passato egli avrebbe partecipato a attività di sostegno alla causa curda; che nel 2022 sarebbe stato prelevato per svolgere il servizio militare; che a C._______, dove svolgeva l'addestramento, sarebbe stato pesantemente picchiato in quanto si sarebbe rifiutato di assumere dei medicamenti che lo avrebbero stordito; che in un secondo momento egli sarebbe sato trasferito alla caserma di D._______ dove avrebbe avuto seri problemi con il suo superiore e in tale luogo gli sarebbero stato somministrati dei farmaci che lo avrebbero stordito; che è stato rinchiuso in una stanza accanto a quella del superiore; che lo avrebbe infine violentato; che visto che i medicamenti che stava assumendo stavano per terminare egli è stato portato in un ospedale al fine di ottenere una nuova prescrizione medica; che in tale contesto egli sarebbe riuscito a fuggire; che si sarebbe nascosto da uno zio ad Istanbul per due mesi, per poi recarsi a B._______ per tre mesi da diversi parenti; che egli aveva denunciato gli atteggiamenti del suo superiore presso la CIMER, senza successo; che pertanto ha deciso di espatriare, che alla sua domanda d'asilo il ricorrente ha accluso i seguenti mezzi di prova:

- richiesta alla Prefettura di apertura di inchiesta contro la madre del ricorrente del febbraio 2017 (MdP 6)

- rapporto d'inchiesta della Prefettura per la madre del ricorrente del febbraio 2017 (MdP 7)

- verbale colloquio Procuratore pubblico alla madre del ricorrente del 6.2.2017 (MdP 8)

- decisione Giudice provvedimenti coercitivi del 15.11.2016 nei confronti della madre del ricorrente (MdP 16)

- decreto di abbandono nei confronti della madre del ricorrente del 21.11.2018 (MdP 18)

- denuncia del ricorrente al Centro di Comunicazione Presidenziale (CIMER) e la relativa risposta del 27.12.2022 (MdP 22)

- ricetta medica farmaci (MdP 23) che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto inverosimili e discordanti le allegazioni del ricorrente circa le vicissitudini vissute in seno all'esercito; che infatti il richiedente si è contraddetto su numerosi aspetti, tra cui il luogo dove si sarebbero svolte le violenze sessuali, la descrizione della stanza in cui egli sarebbe stato rinchiuso, il grado del suo aguzzino, quando si sarebbero svolte le violenze rispetto alla denuncia che egli avrebbe sporto al CIMER; che inoltre la descrizione del periodo successivo alla diserzione, durante il quale egli avrebbe atteso circa cinque mesi per espatriare, risulta incolpatile con l'esperienza generale della vita; che i mezzi di prova versati agli atti non soccorrono il ricorrente in tal senso; che le asserite pressioni subite anni prima dell'espatrio non sarebbero inoltre rilevanti; che pure il profilo politico del richiedente e della sua famiglia sarebbero irrilevanti, tanto che pure le procedure penali nei confronti della madre sarebbero state concluse senza conseguenze per quest'ultima; che neppure i motivi d'asilo degli zii presenti in Svizzera sarebbero fattori di rischi per il richiedente; che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile; che infatti egli è una persona giovane, generalmente in buona salute e che eventuali problemi psichiatrici possono venir curati anche in Turchia; che egli dispone di una rete familiare a Diyarbakir e a Istanbul; che egli ha diverse esperienze lavorative pregresse, che l'insorgente contesta tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore; che egli non si sarebbe contraddetto circa i luoghi dove sarebbero avvenute le violenze sessuali e ciò in quanto la SEM non sarebbe stata sufficientemente comprensiva nei suoi confronti parlando di questi temi e che egli sarebbe stato sotto l'influsso di medicamenti in quei periodi; che circa la descrizione scarna dei locali in cui era stato rinchiuso egli indica di averli descritti con dovizia di particolari, senza inventare nulla; che circa il grado militare che avrebbe avuto il suo aguzzino, egli indica che durante tutto il suo servizio militare è stato sotto l'influenza di farmaci e pertanto non avrebbe conosciuto i gradi militari; che per quanto concerne la contraddizione relativa alle tempistiche delle molestie sessuali, il ricorrente indica che prima della denuncia le stesse sarebbero state verbali, mentre a seguito della stessa sarebbero diventate fisiche; che inoltre il suo comportamento a seguito della diserzione non sarebbe contrario all'esperienza generale di vita; che poi le attività politiche giovanili sarebbero in realtà rilevanti al fine del riconoscimento dell'asilo; che contrariamente a quanto indicato dalla SEM, il ricorrente sarebbe attualmente perseguitato dalle autorità turche a causa del profilo della sua famiglia e alla denuncia di molestie sessuali al CIMER; che il ricorrente soffrirebbe poi di gravi conseguenze psicologiche a seguito delle molestie sessuali subite in patria e pertanto l'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che, anzitutto, l'interessato non ha reso verosimile di aver subito molestie sessuali durante il proprio servizio militare e di aver disertato dallo stesso; che ad oggi egli non ha prodotto alcun atto giudiziario attestate qualsivoglia attenzione nei suoi confronti da parte delle autorità turche, nonostante egli abbia indicato chiaramente di aver avuto accesso al portale informatico e-dvlet e nonostante i suoi parenti siano ancora presenti in Turchia (cfr. verbale 2, D51); che in tal senso il ricorrente non ha nemmeno prodotto alcun documento attestante il proprio servizio militare, nemmeno al fine di determinare la durata dello stesso, i giorni di servizio mancanti, la mancata conclusione dello stesso, nonostante egli abbia sicuramente avuto accesso agli stessi, vista la copiosa documentazione prodotta circa le asserite procedure penali che hanno interessato la madre; che per quanto concerne le varie contraddizioni presenti nel racconto del richiedente si citano esemplificativamente i seguenti passaggi; che la contraddizione circa la tempistica delle molestie sessuali rispetto alla denuncia al CIMER risulta centrale per la valutazione della verosimiglianza, in quanto dapprima il ricorrente ha indicato che le molestie sessuali sarebbero avvenute dopo la denuncia al CIMER, che avrebbe sporto per aver ricevuto un calcio nei genitali, per aver ricevuto farmaci psicologici e per essersi visto rifiutato il permesso di libera uscita e per non aver ricevuto cibo (cfr. verbale 1, D113, D116), mentre durante il secondo verbale egli ha indicato chiaramente che la denuncia al CIMER è stata effettuata "a causa degli abusi sessuali e delle botte subite ai testicoli" e dopo essere stato violentato (cfr. verbale 2, D115-D117); che l'argomentazione apportata in sede ricorsuale secondo cui prima della denuncia le molestie sarebbero state verbali e solo dopo fisiche non può pertanto essere seguita, in quanto contradditoria rispetto ad entrambe le versione del ricorrente durante i due verbali; che abbondianzialmente il Tribunale osserva che il ricorrente si è contraddetto in modo crasso circa le modalità con cui è stato condotto dalla polizia al servizio di leva; che infatti durante il primo verbale egli ha indicato di essere incorso in un controllo di identità da parte di due poliziotti sul tragitto tra il parrucchiere e casa propria (cfr. verbale 1, D75-D78) mentre durante il secondo verbale egli ha indicato che la polizia avrebbe effettuato un'irruzione presso la sua abitazione (cfr. verbale 2, D31-D32), che di conseguenza, il narrato del ricorrente non è stato reso verosimile; che neppure i documenti versati agli atti, in particolare la denuncia al CIMER sono atti a dimostrare che egli sia ricercato dalle autorità a causa delle molestie sessuali subite o per essere fuggito durante il proprio asserito servizio militare, di cui non risulta alcuna comprova agli atti, che per gli altri motivi occorre analizzare la loro rilevanza ex art. 3 LAsi; che per quanto concerne le asserite visite da parte delle forze di polizia sul posto di lavoro oltre che l'asserita partecipazione durante gli anni 2016 e 2017 ad alcune manifestazioni di protesta, il Tribunale osserva che il ricorrente non ha avuto particolari conseguenze e che tali misure non posseggono un'intensità tale da risultare rilevante ai sensi della LAsi, altresì considerato il tempo trascorso tra i fatti e l'espatrio; che pertanto tale timore non risulta fondato; che dipoi egli solleva quali ulteriori motivi la propria appartenenza all'etnia curda e l'attivismo politico della propria famiglia, che le asserite discriminazioni patite dal ricorrente in ragione della sua etnia curda non sono dipoi rilevanti per l'asilo poiché mancano, nel caso concreto, dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infatti, in difetto di concrete minacce rilevanti per la sua integrità, di evidenze probatorie attestanti le violenze subite da terzi e di qualsivoglia dettaglio afferente alle pretese discriminazioni, non si può affermare che le difficoltà sociali rendano l'esistenza dell'insorgente impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull'asilo, che, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dall'interessato un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, che, nel caso in disamina, l'interessato non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, egli è giovane, dispone di istruzione e di alcune esperienze professionali pregresse; che sotto il profilo della salute, nonostante quanto da egli indicato, agli atti non vi è alcuna documentazione medica che attesti problemi psicologici; che egli dispone in Turchia un'ampia rete familiare in grado di sostenerlo, sia a B._______, sia ad E._______, che se l'insorgente dovesse necessitare in futuro di una presa a carico medica, segnatamente dal profilo psicologico e psichiatrico, egli potrà trovare le cure ed i trattamenti di cui necessita pure in Turchia (cfr. sentenza del Tribunale D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.2 con rif. cit.), che, ciò posto, il ricorrente è quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e, tramite le sue conoscenze e la famiglia, di trovare un nuovo alloggio, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che parimenti la domanda di nomina di un patrocinatore d'ufficio viene respinta (art. 65 cpv. 2 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali oltre che di nomina di un patrocinatore d'ufficio, è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: