Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
D-1907/2023 Pagina 4 che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo rag- giungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il richiedente, cittadino turco di etnia curda, al fine di motivare la sua domanda d'asilo ha fatto valere di aver avuto problemi di razzismo e discri- minazione a causa della sua etnia; che in particolare, egli non avrebbe po- tuto andare all'università e non avrebbe trovato lavoro; che inoltre, da quando il cugino sarebbe entrato a far parte del PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdi- stan) sarebbero aumentate le persecuzioni; che segnatamente, gli agenti dell'autorità di antiterrorismo sarebbero venuti a casa sua e dei suoi fami- gliari a chiedere informazioni in merito al cugino; che non potendo vivere una vita libera e realizzare il suo sogno dell'istruzione egli sarebbe espa- triato, che con la decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le molestie ed in- giustizie subite da parte delle autorità turche non avrebbero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali potrebbe essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia e non costituirebbero una pressione psi- chica insopportabile; che pertanto, non sarebbero rilevanti in materia d'a- silo; che inoltre, egli non avrebbe mai avuto problemi con le autorità o con terze persone e nei suoi confronti non sussisterebbe alcun procedimento penale; che da ultimo, la SEM avrebbe ritenuto che non sussisterebbe un nesso di causalità tra le molestie subite dall'autorità di antiterrorismo ed il suo espatrio, posto che alla precisa domanda egli avrebbe riferito quale motivo solamente la mancanza di lavoro; che a titolo abbondanziale, l'au- torità inferiore ha pure rilevato che in conformità al principio di sussidiarietà, egli potrebbe sottrarsi alle persecuzioni da parte dell'apparato governativo trasferendosi in un'altra parte del Paese, dal momento che le stesse sareb- bero circoscritte a livello locale o regionale; che pertanto; anche per questo motivo non sarebbero rilevanti,
D-1907/2023 Pagina 5 che in sede ricorsuale l'insorgente rileva che i pregiudizi addotti avrebbero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali potrebbe essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia; che infatti, egli sarebbe stato discriminato in ogni ambito; che in particolare, egli non avrebbe potuto studiare e non avrebbe trovato un lavoro a causa della sua etnia curda; che personalmente, il ricorrente avrebbe subito alcuni fermi, i quali si sa- rebbero tuttavia risolti con il suo rilascio senza accuse formali; che in se- guito, egli ritiene che la SEM avrebbe accertato in maniera incompleta i fatti giuridicamente rilevanti poiché non avrebbe tenuto conto delle vicissi- tudini subite in Patria a causa del cugino paterno; che infine, a suo dire, i pregiudizi subiti costituirebbero una pressione psichica insopportabile, che nel caso in disamina, il Tribunale ritiene che l'argomentazione ricor- suale non possa essere seguita, che innanzitutto, il ricorrente ha dichiarato che a causa del razzismo non avrebbe potuto frequentare l'università; che tuttavia non risulta chiaro in che modo le autorità gli avrebbero impedito di entrare all'università (cfr. atto SEM 15/9, D26 e D66); che ad ogni modo, il suo diritto all'istruzione è stato rispettato, avendo egli potuto frequentare e terminare, oltre alle scuole pri- marie e secondarie, anche il liceo (cfr. atto SEM 15/9, D26 e D29), che l'insorgente ha inoltre riferito di non riuscire a lavorare e di essere solo andato a lavorare nel settore del turismo d'estate a D._______ per tre mesi; che a causa della sua etnia non gli avrebbero tuttavia permesso di lavorare di più e sarebbe tornato a F._______ (cfr. atto SEM 15/9, D30); che anche in questo caso non risulta chiaro in che modo egli sia stato discriminato avendo comunque potuto lavorare per tre mesi; che l'impedimento a lavo- rare di più potrebbe anche essere legato alla fine della stagione estiva/tu- ristica; che pertanto, risulta pure difficilmente riconoscibile un nesso cau- sale tra la sua etnia e la mancanza di lavoro, che ad ogni modo, le asserite discriminazioni subite – ovvero l'impedimento a frequentare l'università, a trovare un lavoro ed a parlare la propria lingua
– non possono essere considerate delle misure che rendano impossibile – o difficile oltre i limiti del sopportabile – la continuazione dell'esistenza nel paese d'origine; che si tratta invero di misure alle quali ogni persona di origine curda può essere confrontata nel paese d'origine, e che non per- mettono, in assenza di elementi supplementari, una diversa valutazione del caso,
D-1907/2023 Pagina 6 che invero, a questo proposito, le asserzioni ricorsuali secondo le quali egli sarebbe stato oggetto di alcuni fermi, i quali si sarebbero sempre risolti con il suo rilascio senza accuse formali, non risultano nella fattispecie credibili in quanto tardive; che invero, in sede di audizione egli non ne ha fatta al- cuna menzione ed ha inoltre esplicitamente negato di aver avuto problemi con le autorità o di essere oggetto di procedure penali o giudiziarie (cfr. atto SEM 15/9, D9, D44), che per quanto riguarda invece le visite da parte delle autorità di antiterro- rismo, va anzitutto respinta la censura ricorsuale secondo cui la SEM non ne avrebbe tenuto conto; che invero, l'autorità inferiore non le ha ritenute rilevanti in materia d'asilo per l'assenza di legame di causalità materiale e per il principio di sussidiarietà, che in seguito, lo scrivente Tribunale ritiene che le stesse non possono neppure essere considerate delle misure che rendano impossibile – o dif- ficile oltre i limiti del sopportabile – la continuazione dell'esistenza nel paese d'origine; che invero, le autorità si sarebbero limitate, una volta all'anno, a chiedere se il cugino fosse presente o meno (cfr. atto SEM 15/9, D42 e D47); che pertanto, le visite non possono di certo essere ritenute sistematiche; che per altro non è neppure riconoscibile una pressione in- sopportabile dal momento che le autorità non proferivano alcun tipo di mi- naccia nei confronti dell'insorgente e dei suoi familiari; che invero, gli agenti si sarebbero fermati, avrebbero chiesto informazioni sul cugino, parlato un po' e se ne sarebbero andati (cfr. atto SEM 15/9, D42, D44, D47, D49-D50, D60); che oltretutto, l'ultima visita risalirebbe a settembre 2022, ovvero quattro mesi prima della sua partenza, che pertanto ci si potrebbe altresì chiedere se il legame di causalità temporale e materiale sia ancora nella fattispecie dato; che per altro, egli non ha riferito alcun timore, in caso di ritorno in Paria, legato a queste visite, che infine, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-3786/2020 del 27 giu- gno 2022 consid. 9.2.1 e relativi riferimenti), che pertanto, non vi sono sufficienti indizi concreti che lascino presupporre, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, il realizzarsi di seri pre- giudizi nei confronti del qui ricorrente, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
D-1907/2023 Pagina 7 che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al- lontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di- spone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in merito all'esecuzione dell'allontanamento, l'insorgente ritiene che il rinvio verso la Turchia – in relazione alla sua situazione personale e alla situazione attuale nel Paese d'origine – non sarebbe ragionevolmente esi- gibile, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
D-1907/2023 Pagina 8 RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generaliz- zata riguardante l'integralità del territorio nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che ciò non vale per le province di Hakkâri e Şırnak – nelle quali il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6 e sen- tenza del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg. [pubblicata quale sentenza di riferimento]), che nel caso in disamina, il ricorrente proviene dalla provincia di Mardin, ovvero da una regione non contemplata nella summenzionata giurispru- denza, e non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali; che in- vero egli è giovane, in buona salute, ha terminato il liceo ed ha lavorato nel settore del turismo come aiuto-cameriere (cfr. atto SEM 15/9, D28 segg.); che altresì, a E._______ (provincia di Mardin) risiedono la madre e la so- rella, mentre una sorella ed un fratello maggiori – con i quali egli è in buoni contatti – risiedono a Izmir (cfr. atto SEM 15/9, D37 segg.), che peraltro gli effetti del terremoto del 6 febbraio 2023 nella Turchia meri- dionale e nella Siria nordoccidentale sembrano essere stati moderati nelle province di Mardin e Mersin (cfr. GEO, Türkisch-Syrische Grenzregion, Die Kraft der Platten: Warum das Erdbeben so zerstörerisch war, da ultimo consultato il 12 aprile 2023); che ad esempio, la città di Mardin non è stata danneggiata (cfr. The Guardian, "We feel safe here": historic Turkish tourist city opens its doors to Syrian quake survivors, da ultimo consultato il 12 aprile 2023); che gli effetti di questa catastrofe naturale non sono quindi un ostacolo all'esecuzione di un provvedimento di espulsione,
D-1907/2023 Pagina 9 che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1907/2023 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
E. 12 aprile 2023); che gli effetti di questa catastrofe naturale non sono quindi un ostacolo all'esecuzione di un provvedimento di espulsione,
D-1907/2023 Pagina 9 che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1907/2023 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1907/2023 Sentenza del 18 aprile 2023 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 13 marzo 2023 / N(...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha depositato in Svizzera in data 10 gennaio 2023, la procura conferita dall'interessato il 16 gennaio 2023 alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 7 marzo 2023, il parere del richiedente del 10 marzo 2023 sulla bozza di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), la decisione della SEM del 13 marzo 2023, notificata il medesimo giorno, con cui tale autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione ed ha incaricato il cantone B._______ dell'esecuzione della misura, la dichiarazione del 13 marzo 2023 di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione C._______, il ricorso del 5 aprile 2023 (data d'entrata: 6 aprile 2023), per il tramite del quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera ed in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria; con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che pertanto occorre entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il richiedente, cittadino turco di etnia curda, al fine di motivare la sua domanda d'asilo ha fatto valere di aver avuto problemi di razzismo e discriminazione a causa della sua etnia; che in particolare, egli non avrebbe potuto andare all'università e non avrebbe trovato lavoro; che inoltre, da quando il cugino sarebbe entrato a far parte del PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) sarebbero aumentate le persecuzioni; che segnatamente, gli agenti dell'autorità di antiterrorismo sarebbero venuti a casa sua e dei suoi famigliari a chiedere informazioni in merito al cugino; che non potendo vivere una vita libera e realizzare il suo sogno dell'istruzione egli sarebbe espatriato, che con la decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le molestie ed ingiustizie subite da parte delle autorità turche non avrebbero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali potrebbe essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia e non costituirebbero una pressione psichica insopportabile; che pertanto, non sarebbero rilevanti in materia d'asilo; che inoltre, egli non avrebbe mai avuto problemi con le autorità o con terze persone e nei suoi confronti non sussisterebbe alcun procedimento penale; che da ultimo, la SEM avrebbe ritenuto che non sussisterebbe un nesso di causalità tra le molestie subite dall'autorità di antiterrorismo ed il suo espatrio, posto che alla precisa domanda egli avrebbe riferito quale motivo solamente la mancanza di lavoro; che a titolo abbondanziale, l'autorità inferiore ha pure rilevato che in conformità al principio di sussidiarietà, egli potrebbe sottrarsi alle persecuzioni da parte dell'apparato governativo trasferendosi in un'altra parte del Paese, dal momento che le stesse sarebbero circoscritte a livello locale o regionale; che pertanto; anche per questo motivo non sarebbero rilevanti, che in sede ricorsuale l'insorgente rileva che i pregiudizi addotti avrebbero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali potrebbe essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia; che infatti, egli sarebbe stato discriminato in ogni ambito; che in particolare, egli non avrebbe potuto studiare e non avrebbe trovato un lavoro a causa della sua etnia curda; che personalmente, il ricorrente avrebbe subito alcuni fermi, i quali si sarebbero tuttavia risolti con il suo rilascio senza accuse formali; che in seguito, egli ritiene che la SEM avrebbe accertato in maniera incompleta i fatti giuridicamente rilevanti poiché non avrebbe tenuto conto delle vicissitudini subite in Patria a causa del cugino paterno; che infine, a suo dire, i pregiudizi subiti costituirebbero una pressione psichica insopportabile, che nel caso in disamina, il Tribunale ritiene che l'argomentazione ricorsuale non possa essere seguita, che innanzitutto, il ricorrente ha dichiarato che a causa del razzismo non avrebbe potuto frequentare l'università; che tuttavia non risulta chiaro in che modo le autorità gli avrebbero impedito di entrare all'università (cfr. atto SEM 15/9, D26 e D66); che ad ogni modo, il suo diritto all'istruzione è stato rispettato, avendo egli potuto frequentare e terminare, oltre alle scuole primarie e secondarie, anche il liceo (cfr. atto SEM 15/9, D26 e D29), che l'insorgente ha inoltre riferito di non riuscire a lavorare e di essere solo andato a lavorare nel settore del turismo d'estate a D._______ per tre mesi; che a causa della sua etnia non gli avrebbero tuttavia permesso di lavorare di più e sarebbe tornato a F._______ (cfr. atto SEM 15/9, D30); che anche in questo caso non risulta chiaro in che modo egli sia stato discriminato avendo comunque potuto lavorare per tre mesi; che l'impedimento a lavorare di più potrebbe anche essere legato alla fine della stagione estiva/turistica; che pertanto, risulta pure difficilmente riconoscibile un nesso causale tra la sua etnia e la mancanza di lavoro, che ad ogni modo, le asserite discriminazioni subite - ovvero l'impedimento a frequentare l'università, a trovare un lavoro ed a parlare la propria lingua - non possono essere considerate delle misure che rendano impossibile - o difficile oltre i limiti del sopportabile - la continuazione dell'esistenza nel paese d'origine; che si tratta invero di misure alle quali ogni persona di origine curda può essere confrontata nel paese d'origine, e che non permettono, in assenza di elementi supplementari, una diversa valutazione del caso, che invero, a questo proposito, le asserzioni ricorsuali secondo le quali egli sarebbe stato oggetto di alcuni fermi, i quali si sarebbero sempre risolti con il suo rilascio senza accuse formali, non risultano nella fattispecie credibili in quanto tardive; che invero, in sede di audizione egli non ne ha fatta alcuna menzione ed ha inoltre esplicitamente negato di aver avuto problemi con le autorità o di essere oggetto di procedure penali o giudiziarie (cfr. atto SEM 15/9, D9, D44), che per quanto riguarda invece le visite da parte delle autorità di antiterrorismo, va anzitutto respinta la censura ricorsuale secondo cui la SEM non ne avrebbe tenuto conto; che invero, l'autorità inferiore non le ha ritenute rilevanti in materia d'asilo per l'assenza di legame di causalità materiale e per il principio di sussidiarietà, che in seguito, lo scrivente Tribunale ritiene che le stesse non possono neppure essere considerate delle misure che rendano impossibile - o difficile oltre i limiti del sopportabile - la continuazione dell'esistenza nel paese d'origine; che invero, le autorità si sarebbero limitate, una volta all'anno, a chiedere se il cugino fosse presente o meno (cfr. atto SEM 15/9, D42 e D47); che pertanto, le visite non possono di certo essere ritenute sistematiche; che per altro non è neppure riconoscibile una pressione insopportabile dal momento che le autorità non proferivano alcun tipo di minaccia nei confronti dell'insorgente e dei suoi familiari; che invero, gli agenti si sarebbero fermati, avrebbero chiesto informazioni sul cugino, parlato un po' e se ne sarebbero andati (cfr. atto SEM 15/9, D42, D44, D47, D49-D50, D60); che oltretutto, l'ultima visita risalirebbe a settembre 2022, ovvero quattro mesi prima della sua partenza, che pertanto ci si potrebbe altresì chiedere se il legame di causalità temporale e materiale sia ancora nella fattispecie dato; che per altro, egli non ha riferito alcun timore, in caso di ritorno in Paria, legato a queste visite, che infine, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1 e relativi riferimenti), che pertanto, non vi sono sufficienti indizi concreti che lascino presupporre, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, il realizzarsi di seri pregiudizi nei confronti del qui ricorrente, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in merito all'esecuzione dell'allontanamento, l'insorgente ritiene che il rinvio verso la Turchia - in relazione alla sua situazione personale e alla situazione attuale nel Paese d'origine - non sarebbe ragionevolmente esigibile, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che ciò non vale per le province di Hakkâri e irnak - nelle quali il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6 e sentenza del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg. [pubblicata quale sentenza di riferimento]), che nel caso in disamina, il ricorrente proviene dalla provincia di Mardin, ovvero da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza, e non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali; che invero egli è giovane, in buona salute, ha terminato il liceo ed ha lavorato nel settore del turismo come aiuto-cameriere (cfr. atto SEM 15/9, D28 segg.); che altresì, a E._______ (provincia di Mardin) risiedono la madre e la sorella, mentre una sorella ed un fratello maggiori - con i quali egli è in buoni contatti - risiedono a Izmir (cfr. atto SEM 15/9, D37 segg.), che peraltro gli effetti del terremoto del 6 febbraio 2023 nella Turchia meridionale e nella Siria nordoccidentale sembrano essere stati moderati nelle province di Mardin e Mersin (cfr. GEO, Türkisch-Syrische Grenzregion, Die Kraft der Platten: Warum das Erdbeben so zerstörerisch war, da ultimo consultato il 12 aprile 2023); che ad esempio, la città di Mardin non è stata danneggiata (cfr. The Guardian, "We feel safe here": historic Turkish tourist city opens its doors to Syrian quake survivors, da ultimo consultato il 12 aprile 2023); che gli effetti di questa catastrofe naturale non sono quindi un ostacolo all'esecuzione di un provvedimento di espulsione, che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: