Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono no- zioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGES- SENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci- sione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata sol- tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che preliminarmente il Tribunale osserva che con la decisione impugnata l’autorità inferiore è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’insorgente
D-5813/2024 Pagina 4 e che il ricorso contro la stessa comporta ex art. 55 cpv. 1 PA l’effetto so- spensivo; che pertanto le richieste di entrata nel merito della domanda d’asilo, oltre che di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso sono prive d’oggetto e risultano pertanto inammissibili, che d’entrata occorre analizzare le censure formali sollevate nel ricorso; che il ricorrente chiede infatti la restituzione degli atti all’autorità inferiore per procedere con una nuova decisione; che tuttavia tale domanda non è argomentata nell’allegato ricorsuale ed il Tribunale non intravvede, dagli atti, elementi che potrebbero far giungere a tale conclusione; che pertanto tale richiesta va respinta, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecu- zioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di per- secuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono
D-5813/2024 Pagina 5 pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, nel caso concreto, il richiedente, cittadino turca di etnia curda, di B._______, quartiere di C._______, ha affermato di provenire da una fami- glia attiva politicamente, senza tuttavia aver mai fatto parte del partito HDP, i genitori avevano avuto in passato problemi con le autorità turche a Diyar- bakir, dove sarebbero stati torturati e maltratti a causa dell’appartenenza al PKK dello zio; che il ricorrente si limitava a partecipare durante gli studi liceali al Nevroz e ai meeting del partito; che egli sarebbe stato posto in custodia cautelare 10 volte durante i suoi studi e ciò a causa dei 3 cugini che si sarebbero arruolati nelle YPG e sarebbero in seguito deceduti in Siria; che egli sarebbe stato licenziato dal proprio posto di lavoro per tali problematiche; che nell’aprile 2023, per il timore di subire un’ulteriore cu- stodia cautelare, egli ha deciso di espatriare per chiedere asilo in Germa- nia; che durante la sua assenza dalla Turchia la polizia lo avrebbe cercato; che nel gennaio 2024 egli ha fatto ritorno in Turchia dove ha vissuto per 6 mesi a B._______, distretto di C._______; che in seguito egli ha lasciato il Paese in data 17 agosto 2024 per presentare una domanda d’asilo in Sviz- zera; che le autorità lo avrebbero nuovamente cercato dopo il proprio espa- trio; che egli teme di essere nuovamente posto in custodia cautelare nel caso in cui dovesse tornare in Turchia, oppure di subire offese o minacce di morte oppure di finire in carcere; che quale mezzo di prova egli ha pro- dotto unicamente una copia del proprio passaporto, che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto inverosimili e discordanti le allegazioni del ricorrente circa un interessamento da parte delle autorità nei suoi confronti come pure le custodie cautelari che avrebbe subito in passato; che, sotto il profilo della pertinenza, in relazione ad un timore futuro di possibili ulteriori custodie cautelari, le stesse si sarebbero
D-5813/2024 Pagina 6 sempre, a suo dire, risolte in un paio di ore e nei sei mesi trascorsi in Tur- chia dopo essere tornato dalla Germania nulla gli sarebbe successo; che egli inoltre è riuscito a laurearsi all’università senza problemi; che le autorità inoltre non sarebbero in realtà interessate alla sua persona, dato che a seguito di un rifiuto a seguirle le stesse avrebbero desistito; che inoltre tutta la sua famiglia, che avrebbe avuto contatti con il PKK, è rimasta in Turchia senza subire nessuna conseguenza; che le custodie cautelari e il licenzia- mento non hanno un’intensità superiore alle difficoltà che vive la popola- zione curda in generale; che circa il parere al progetto di decisione, la SEM ha indicato che le giustificazioni circa l’attenzione posta dalle autorità uni- camente nei suoi confronti e non quelli della sua famiglia sarebbero spe- culazioni personali e aleatorie; che le contraddizioni emerse durante le au- dizioni non sarebbero da ricondurre a malintesi poi giustificati; che risulta una mera supposizione la giustificazione secondo cui il ricorrente non sa- rebbe stato ricercato dalle autorità turche dopo essere rientrato dalla Ger- mania solo perché egli si stesse nascondendo; che egli è pertanto tenuto a lasciare la Svizzera; che l’esigibilità di tale misura è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, che l’insorgente contesta tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore, riba- dendo di non poter tornare in Turchia in quanto egli è stato trattenuto 10 volte dalla polizia ed è stato aggredito sia fisicamente che verbalmente a causa dei cugini aderenti all’YPG; che egli sostiene di avere un’identità po- litica ed è stato licenziato dal lavoro; che egli non può trovare un lavoro in nessun ufficio statale; che la sua famiglia ha subito in passato pressione politica e ha dovuto cambiare città più volte; che i curdi in Turchia vengono carcerati oppure costretti alla fuga e per questo motivo egli è fuggito; che nel caso in cui tornasse in Turchia egli sarebbe incarcerato senza registra- zione, picchiato o forse ucciso; che la polizia vorrebbe che egli facesse delle dichiarazioni circa la sua famiglia oppure sui suoi cugini nel frattempo deceduti combattendo contro l’ISIS; che dal momento in cui si trova in Sviz- zera lo Stato turco chiama la sua famiglia alla ricerca di informazioni nei suoi confronti, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ri- corso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’au- torità inferiore, che, anzitutto, l’interessato non ha reso verosimile di aver subito 10 custo- die cautelari e che egli sarebbe nel mirino delle autorità turche; che egli non ha prodotto innanzitutto alcun mezzo di prova a sostegno delle sue allegazioni e tantomeno ha sostenuto che sia stata aperta una procedura
D-5813/2024 Pagina 7 penale nei suoi confronti; che risulta inoltre contrario all’esperienza gene- rale della vita e alla logica dell’agire l’asserito interessamento da parte delle autorità turche nei suoi confronti, mentre i genitori, che stando alle dichia- razioni del richiedente sarebbero già stati messi sotto pressione in passato a causa di un parente aderente al PKK, non riscontrerebbero problemati- che simili (cfr. atto SEM n. 25/15, D51 e D86); che inoltre, stando alle di- chiarazioni dell’interessato, il motivo per cui le autorità lo avrebbero fer- mato, vale a dire l’appartenenza dei cugini alle milizie dell’YPG in Siria, sarebbe venuto meno, in quanto sarebbero deceduti combattendo contro l’ISIS (cfr. atto SEM n. 25/15, D74, D77-D81); che pertanto ad oggi non risulta chiaro il motivo per cui le autorità turche lo starebbero cercando; che inoltre pure le allegazioni secondo cui egli non avrebbe avuto problemi con le autorità durante il periodo di permanenza in Turchia tra la procedura d’asilo in Germania e la nuova domanda d’asilo in Svizzera non appaiono convincenti; che infatti mal si comprenderebbe il motivo per cui il suo ritorno in Turchia non sarebbe stato notato dalle autorità; che sotto tale punto di vista risulta che il ricorrente si sia contraddetto; che infatti egli ha dichiarato all’inizio dell’audizione di aver vissuto con la propria famiglia al ritorno dalla Germania, in seguito di aver vissuto da parenti ed amici e infine, al termine del verbale, egli ha affermato d aver vissuto dalla zia paterna (cfr. atto SEM 25/15, D12, D19,D109, D119); che per il resto si rimanda alla decisione impugnata, in cui l’autorità inferiore ha ben approfondito altri motivi di inve- rosimiglianza, rimasti incontestati in sede ricorsuale; che concludendo, l’in- sorgente non ha reso verosimile di aver subito 10 custodie cautelari e di essere nel mirino delle autorità turche, che per gli altri motivi occorre analizzare la loro rilevanza ex art. 3 LAsi; che per quanto concerne il timore di subire future custodie cautelari, il Tri- bunale ha valutato come le stesse siano inverosimili; che dipoi egli è tor- nato di sua spontanea volontà in Turchia dopo aver richiesto asilo in Ger- mania; che pertanto tale timore non risulta fondato; che dipoi nel proprio allegato ricorsuale solleva quali ulteriori motivi la propria appartenenza all’etnia curda e il proprio attivismo politico; circa quest’ultimo il ricorrente stesso ha indicato di non aver mai fatto parte di un partito, benché abbia votato per l’HDP e ha partecipato ad eventi partitici in passato; che sotto tale punto di vista, nonostante siano inverosimili, gli asseriti fermi di polizia sarebbero stati causati dall’appartenenza dei cugini all’YPG, non per via del proprio sostegno all’HDP; che pertanto tale motivo risulta irrilevante, che le asserite discriminazioni patite dal ricorrente in ragione della sua et- nia curda – asserite custodie cautelari inverosimili, licenziamento dal posto di lavoro, nessuna prospettiva di essere assunto dallo Stato – non sono
D-5813/2024 Pagina 8 dipoi rilevanti per l’asilo poiché mancano, nel caso concreto, dell’intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l’integrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi; che, infatti, in difetto di concrete minacce rilevanti per la sua integrità, di evidenze probatorie attestanti le violenze subite da terzi e di qualsivoglia dettaglio afferente alle pretese discrimina- zioni, non si può affermare che le difficoltà sociali rendano l’esistenza dell’insorgente impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull’asilo, che, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di prin- cipio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rile- vanti per l’asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell’11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D‑3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha ricono- sciuto nelle persecuzioni addotte dall’interessato un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confer- mata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Sviz- zera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a- silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile
D-5813/2024 Pagina 9 (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è pure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un conte- sto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri ar- mati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e Şırnak, dalle quali il ricorrente non proviene, nelle quali il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6 e sen- tenza del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.), che, nel caso in disamina, l’interessato non può nemmeno avvalersi di mo- tivi ostativi individuali; che, invero, egli è giovane, istruito a livello
D-5813/2024 Pagina 10 universitario e in buona salute; che egli ha diverse esperienze professio- nali, tra le quali manutentore, commesso di vendita e nell’edilizia; che egli dispone in Turchia un’ampia rete familiare in grado di sostenerlo, che, ciò posto, il ricorrente è quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e, tramite le sue conoscenze e la famiglia, di trovare un nuovo alloggio, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese- cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridi- camente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la de- cisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate dall’anticipo spese pagato in data 1° ottobre 2024, che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)
D-5813/2024 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Per quanto ammissibile il ricorso è respinto 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 1° otto- bre 2024. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Per quanto ammissibile il ricorso è respinto
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 1° otto- bre 2024.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5813/2024 Sentenza del 29 ottobre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Esther Marti; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, c/o BAZ (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 6 settembre 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in Svizzera il 23 luglio 2024 (cfr. atto SEM n. [{...}]- 3/2), il Colloquio Dublino del (...), la decisione di passaggio alla procedura d'asilo nazionale del (...), il verbale d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) datato (...) (cfr. atti SEM n. 14/3, 20/1 e 25/15), il rapporto medico agli atti, il progetto di decisione, trasmesso alla rappresentanza legale in data (...) ed il relativo parere allo stesso del (...) (cfr. atti SEM n. 26/9 e 27/2), la decisione del (...), con la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la loro domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando l'esecuzione di quest'ultima misura come possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, il ricorso datato (...) (data d'entrata: {...}), con il quale l'insorgente chiede al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione avversata, l'entrata nel merito della domanda d'asilo, in subordine la ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisone, ancora più in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria, dipoi chiede la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso oltre che una misura superprovvisionale di sospensione di esecuzione dell'allontanamento, infine egli chiede l'assistenza giudiziaria completa e protesta tasse e spese, gli allegati acclusi al gravame, la decisione incidentale del Tribunale datata (...), con cui è stata respinta la domanda di assistenza giudiziaria e richiesto il pagamento di un anticipo pari a CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali entro il 4 ottobre 2024, il pagamento di suddetto anticipo in data (...), e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che preliminarmente il Tribunale osserva che con la decisione impugnata l'autorità inferiore è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente e che il ricorso contro la stessa comporta ex art. 55 cpv. 1 PA l'effetto sospensivo; che pertanto le richieste di entrata nel merito della domanda d'asilo, oltre che di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso sono prive d'oggetto e risultano pertanto inammissibili, che d'entrata occorre analizzare le censure formali sollevate nel ricorso; che il ricorrente chiede infatti la restituzione degli atti all'autorità inferiore per procedere con una nuova decisione; che tuttavia tale domanda non è argomentata nell'allegato ricorsuale ed il Tribunale non intravvede, dagli atti, elementi che potrebbero far giungere a tale conclusione; che pertanto tale richiesta va respinta, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, nel caso concreto, il richiedente, cittadino turca di etnia curda, di B._______, quartiere di C._______, ha affermato di provenire da una famiglia attiva politicamente, senza tuttavia aver mai fatto parte del partito HDP, i genitori avevano avuto in passato problemi con le autorità turche a Diyarbakir, dove sarebbero stati torturati e maltratti a causa dell'appartenenza al PKK dello zio; che il ricorrente si limitava a partecipare durante gli studi liceali al Nevroz e ai meeting del partito; che egli sarebbe stato posto in custodia cautelare 10 volte durante i suoi studi e ciò a causa dei 3 cugini che si sarebbero arruolati nelle YPG e sarebbero in seguito deceduti in Siria; che egli sarebbe stato licenziato dal proprio posto di lavoro per tali problematiche; che nell'aprile 2023, per il timore di subire un'ulteriore custodia cautelare, egli ha deciso di espatriare per chiedere asilo in Germania; che durante la sua assenza dalla Turchia la polizia lo avrebbe cercato; che nel gennaio 2024 egli ha fatto ritorno in Turchia dove ha vissuto per 6 mesi a B._______, distretto di C._______; che in seguito egli ha lasciato il Paese in data 17 agosto 2024 per presentare una domanda d'asilo in Svizzera; che le autorità lo avrebbero nuovamente cercato dopo il proprio espatrio; che egli teme di essere nuovamente posto in custodia cautelare nel caso in cui dovesse tornare in Turchia, oppure di subire offese o minacce di morte oppure di finire in carcere; che quale mezzo di prova egli ha prodotto unicamente una copia del proprio passaporto, che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto inverosimili e discordanti le allegazioni del ricorrente circa un interessamento da parte delle autorità nei suoi confronti come pure le custodie cautelari che avrebbe subito in passato; che, sotto il profilo della pertinenza, in relazione ad un timore futuro di possibili ulteriori custodie cautelari, le stesse si sarebbero sempre, a suo dire, risolte in un paio di ore e nei sei mesi trascorsi in Turchia dopo essere tornato dalla Germania nulla gli sarebbe successo; che egli inoltre è riuscito a laurearsi all'università senza problemi; che le autorità inoltre non sarebbero in realtà interessate alla sua persona, dato che a seguito di un rifiuto a seguirle le stesse avrebbero desistito; che inoltre tutta la sua famiglia, che avrebbe avuto contatti con il PKK, è rimasta in Turchia senza subire nessuna conseguenza; che le custodie cautelari e il licenziamento non hanno un'intensità superiore alle difficoltà che vive la popolazione curda in generale; che circa il parere al progetto di decisione, la SEM ha indicato che le giustificazioni circa l'attenzione posta dalle autorità unicamente nei suoi confronti e non quelli della sua famiglia sarebbero speculazioni personali e aleatorie; che le contraddizioni emerse durante le audizioni non sarebbero da ricondurre a malintesi poi giustificati; che risulta una mera supposizione la giustificazione secondo cui il ricorrente non sarebbe stato ricercato dalle autorità turche dopo essere rientrato dalla Germania solo perché egli si stesse nascondendo; che egli è pertanto tenuto a lasciare la Svizzera; che l'esigibilità di tale misura è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, che l'insorgente contesta tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore, ribadendo di non poter tornare in Turchia in quanto egli è stato trattenuto 10 volte dalla polizia ed è stato aggredito sia fisicamente che verbalmente a causa dei cugini aderenti all'YPG; che egli sostiene di avere un'identità politica ed è stato licenziato dal lavoro; che egli non può trovare un lavoro in nessun ufficio statale; che la sua famiglia ha subito in passato pressione politica e ha dovuto cambiare città più volte; che i curdi in Turchia vengono carcerati oppure costretti alla fuga e per questo motivo egli è fuggito; che nel caso in cui tornasse in Turchia egli sarebbe incarcerato senza registrazione, picchiato o forse ucciso; che la polizia vorrebbe che egli facesse delle dichiarazioni circa la sua famiglia oppure sui suoi cugini nel frattempo deceduti combattendo contro l'ISIS; che dal momento in cui si trova in Svizzera lo Stato turco chiama la sua famiglia alla ricerca di informazioni nei suoi confronti, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che, anzitutto, l'interessato non ha reso verosimile di aver subito 10 custodie cautelari e che egli sarebbe nel mirino delle autorità turche; che egli non ha prodotto innanzitutto alcun mezzo di prova a sostegno delle sue allegazioni e tantomeno ha sostenuto che sia stata aperta una procedura penale nei suoi confronti; che risulta inoltre contrario all'esperienza generale della vita e alla logica dell'agire l'asserito interessamento da parte delle autorità turche nei suoi confronti, mentre i genitori, che stando alle dichiarazioni del richiedente sarebbero già stati messi sotto pressione in passato a causa di un parente aderente al PKK, non riscontrerebbero problematiche simili (cfr. atto SEM n. 25/15, D51 e D86); che inoltre, stando alle dichiarazioni dell'interessato, il motivo per cui le autorità lo avrebbero fermato, vale a dire l'appartenenza dei cugini alle milizie dell'YPG in Siria, sarebbe venuto meno, in quanto sarebbero deceduti combattendo contro l'ISIS (cfr. atto SEM n. 25/15, D74, D77-D81); che pertanto ad oggi non risulta chiaro il motivo per cui le autorità turche lo starebbero cercando; che inoltre pure le allegazioni secondo cui egli non avrebbe avuto problemi con le autorità durante il periodo di permanenza in Turchia tra la procedura d'asilo in Germania e la nuova domanda d'asilo in Svizzera non appaiono convincenti; che infatti mal si comprenderebbe il motivo per cui il suo ritorno in Turchia non sarebbe stato notato dalle autorità; che sotto tale punto di vista risulta che il ricorrente si sia contraddetto; che infatti egli ha dichiarato all'inizio dell'audizione di aver vissuto con la propria famiglia al ritorno dalla Germania, in seguito di aver vissuto da parenti ed amici e infine, al termine del verbale, egli ha affermato d aver vissuto dalla zia paterna (cfr. atto SEM 25/15, D12, D19,D109, D119); che per il resto si rimanda alla decisione impugnata, in cui l'autorità inferiore ha ben approfondito altri motivi di inverosimiglianza, rimasti incontestati in sede ricorsuale; che concludendo, l'insorgente non ha reso verosimile di aver subito 10 custodie cautelari e di essere nel mirino delle autorità turche, che per gli altri motivi occorre analizzare la loro rilevanza ex art. 3 LAsi; che per quanto concerne il timore di subire future custodie cautelari, il Tribunale ha valutato come le stesse siano inverosimili; che dipoi egli è tornato di sua spontanea volontà in Turchia dopo aver richiesto asilo in Germania; che pertanto tale timore non risulta fondato; che dipoi nel proprio allegato ricorsuale solleva quali ulteriori motivi la propria appartenenza all'etnia curda e il proprio attivismo politico; circa quest'ultimo il ricorrente stesso ha indicato di non aver mai fatto parte di un partito, benché abbia votato per l'HDP e ha partecipato ad eventi partitici in passato; che sotto tale punto di vista, nonostante siano inverosimili, gli asseriti fermi di polizia sarebbero stati causati dall'appartenenza dei cugini all'YPG, non per via del proprio sostegno all'HDP; che pertanto tale motivo risulta irrilevante, che le asserite discriminazioni patite dal ricorrente in ragione della sua etnia curda - asserite custodie cautelari inverosimili, licenziamento dal posto di lavoro, nessuna prospettiva di essere assunto dallo Stato - non sono dipoi rilevanti per l'asilo poiché mancano, nel caso concreto, dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infatti, in difetto di concrete minacce rilevanti per la sua integrità, di evidenze probatorie attestanti le violenze subite da terzi e di qualsivoglia dettaglio afferente alle pretese discriminazioni, non si può affermare che le difficoltà sociali rendano l'esistenza dell'insorgente impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull'asilo, che, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dall'interessato un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e irnak, dalle quali il ricorrente non proviene, nelle quali il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6 e sentenza del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.), che, nel caso in disamina, l'interessato non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, egli è giovane, istruito a livello universitario e in buona salute; che egli ha diverse esperienze professionali, tra le quali manutentore, commesso di vendita e nell'edilizia; che egli dispone in Turchia un'ampia rete familiare in grado di sostenerlo, che, ciò posto, il ricorrente è quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e, tramite le sue conoscenze e la famiglia, di trovare un nuovo alloggio, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate dall'anticipo spese pagato in data 1° ottobre 2024, che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per quanto ammissibile il ricorso è respinto
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 1° ottobre 2024.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: