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D-6971/2023

D-6971/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-06 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L’interessata, cittadina turca, di etnia curda e religione alevita, ha de- positato una domanda d’asilo in Svizzera l’8 luglio 2022.

A.b Il 28 marzo 2023, la SEM ha svolto un’audizione approfondita sui mo- tivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31).

A sostegno della propria domanda, l’interessata ha sostanzialmente dichia- rato che, nel periodo precedente al suo matrimonio avvenuto nel 2007, avrebbe vissuto ad B._______ dove avrebbe segnatamente partecipato ad eventi culturali curdi, alle riunioni del Partito Democratico dei Popoli (Hal- kların Demokratik Partisi; di seguito: HDP), ai Nowruz (capodanno) e alle celebrazioni del primo di maggio. Durante il suo soggiorno ad Istanbul tra il 2008 e il 2012, nonché quello successivo ad C._______, avrebbe subìto delle discriminazioni sociali, in particolare dai suoi vicini, in ragione della sua religione alevita. Il (…) giugno 2022, mentre si trovava ad Istanbul, avrebbe appreso telefonicamente dal marito che la polizia aveva svolto una perquisizione presso il suo domicilio ad C._______. A fronte di tale evento, l’Ufficio contro la lotta al terrorismo avrebbe riferito a suo marito che, in quel momento, il fascicolo che la riguardava era classificato come privato e che, pertanto, non poteva rilasciare dichiarazioni. Ciò posto, i coniugi si sareb- bero rivolti ad un avvocato, il quale avrebbe confermato l’impossibilità di consultare gli atti nonché consigliato di espatriare prima che venisse ema- nato un mandato d’arresto nei confronti dell’interessata. L’insorgente sa- rebbe quindi espatriata una prima volta il 26 giugno 2022, per poi tornare in patria il 29 giugno 2022 poiché convinta che la sua procedura sarebbe stata archiviata. Tuttavia, una volta appreso dal suo avvocato che il suo fascicolo era passato dalla Procura di C._______ al Tribunale penale di D._______, sarebbe espatriata definitivamente il 5 luglio 2022. Il (…) luglio 2022, la polizia avrebbe poi svolto un’ulteriore perquisizione domiciliare, in presenza dei suoi figli restati in Turchia, che sarebbe attestata da un ver- bale stilato dopo tale operazione. Il (…) novembre 2022, sarebbe stato al- tresì emanato nei suoi confronti un mandato di accompagnamento coattivo per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica armata. In caso di ritorno in Turchia, la ricorrente teme pertanto di essere arrestata, incarce- rata, torturata ed uccisa (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. […] -23/14).

D-6971/2023 Pagina 3 L’insorgente ha depositato agli atti la seguente documentazione in copia:

– Denuncia della polizia (mdp SEM n. 1);

– Richiesta di analisi delle e-mail alla Polizia (n. 2);

– Verbale di colloquio con il Procuratore pubblico (n. 3);

– Richiesta d'indagini (n. 4);

– Rapporto d'indagine (n. 5);

– Scritto della Polizia (n. 6);

– Richiesta di perquisizione dalla Polizia alla Procura (n. 7);

– Richiesta di perquisizione al Giudice dei provvedimenti coercitivi (n. 8);

– Altra decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi (n. 9);

– Verbale di perquisizione domiciliare (n. 10);

– Verbale di colloquio del Procuratore con la Polizia giudiziaria (n. 11);

– Richiesta di ricerche sulla richiedente dalla Procura alla Polizia (n. 12);

– Lettera di licenziamento del marito (n. 13);

– Scritto dell'avvocato turco (n. 14);

– Decisione di ammissione (n. 15);

– Atto d'accusa per propaganda all'organizzazione terroristica (n. 16);

– Print-screen di post pubblicati su Facebook dalla richiedente (n. 17);

– Richiesta di mandato di accompagnamento coattivo (n. 18);

– Mandato di accompagnamento coattivo (n. 19).

A.c Mediante separate decisioni del 15 novembre 2022 e 31 marzo 2023, la SEM ha dapprima attribuito la ricorrente al Cantone di Lucerna e poi assegnato la domanda d’asilo alla procedura ampliata.

B. Con decisione del 13 novembre 2023, notificata il 16 novembre 2023, la sem non ha riconosciuto all’interessata la qualità di rifugiata, ha respinto la sua domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di E._______ dell’esecuzione di quest’ultima mi- sura.

C. C.a Avverso tale decisione l’interessata insorge dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso datato 14 dicembre 2023 postulando l'annullamento della decisione impugnata, il riconosci- mento della qualità di rifugiata, la concessione dell’asilo in Svizzera e, in subordine, l’accertamento dell’impossibilità, dell’inammissibilità e dell’ine- sigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con contestuale riconosci- mento della qualità di rifugiata (cfr. ricorso pag. 1). Essa presenta inoltre

D-6971/2023 Pagina 4 un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentata dal paga- mento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al ricorso sono stati acclusi dei nuovi mezzi di prova.

C.b Con decisione incidentale dell’8 maggio 2024, il Tribunale ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria e invitato la ricorrente a versare un anti- cipo spese di CHF 750.– entro il 23 maggio 2024, il quale è stato corrispo- sto tempestivamente (cfr. risultanze processuali).

C.c Con osservazioni del 29 maggio 2024, trasmesse per conoscenza alla ricorrente il 31 maggio 2024, la SEM si è integralmente confermata nella propria decisione e ha postulato il respingimento del ricorso. Il 1° luglio 2024, l’insorgente ha poi presentato una replica spontanea, corredata da nove ulteriori mezzi di prova, alla quale la SEM ha duplicato con scritto del 17 giugno 2024, inviata per conoscenza all’insorgente il 20 giugno 2024.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Nella querelata decisione la SEM ritiene anzitutto che la ricorrente non abbia reso verosimile di essere “finita nel collimatore delle autorità turche” a causa delle pretese attività politiche risalenti a prima del 2007 (cfr. deci- sione avversata, pag. 3). L’interessata non possederebbe quindi alcun

D-6971/2023 Pagina 5 profilo politico di rilievo. Inoltre, al momento dell’espatrio, non sarebbe an- cora stata avviata alcuna inchiesta penale per il reato di propaganda all’or- ganizzazione terroristica armata, posto che tutti i documenti giudiziari ver- sati agli atti portano una data posteriore alla fuga dal Paese. Altresì invero- simile, per ragioni temporali, sarebbe la presunta perquisizione domiciliare avvenuta nel giugno 2022 poiché l’inchiesta penale in parola sarebbe stata avviata soltanto a seguito di una denuncia sporta il 7 luglio 2022. Il fatto che il profilo Facebook oggetto dell’inchiesta penale sia un profilo aperto al pubblico e menzioni tutte le generalità della ricorrente, dimostrerebbe dipoi che quest’ultima ha “fatto il possibile per essere identificata rapidamente dalle autorità turche” (idem pag. 4). Sulla rilevanza delle allegazioni, la SEM ha soggiunto che non sarebbe possibile stabilire con certezza il con- tenuto delle pubblicazioni su Facebook, poiché illeggibili, e che l’interes- sata non avrebbe avuto pregressi con la giustizia del suo Paese. L’esi- stenza di un profilo politico di rilievo andrebbe inoltre esclusa dal fatto che le pubblicazioni avrebbero ricevuto soltanto uno o due “mi piace”, ciò che escluderebbe “qualsivoglia influenza di natura politica su internet che po- trebbe suscitare nelle autorità l’idea che […] rappresenti un pericolo pub- blico” (idem pag. 5). L’interessata avrebbe quindi avviato il procedimento d’inchiesta succitato al fine di ottenere l’asilo in Svizzera, attitudine che co- stituirebbe un abuso di diritto che non andrebbe tutelato giuridicamente. In esito, la SEM reputa altamente improbabile che, in caso di ritorno in patria, la ricorrente possa subire una persecuzione rilevante ai sensi della LAsi in ragione dell’esistente procedura penale (idem pagg. 5-6). Infine, l’esecu- zione dell’allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevol- mente esigibile e possibile, posti in particolare la possibilità di alternative interne di domicilio e di solidi appoggi familiari, nonché la valida esperienza professionale della ricorrente. In Turchia sarebbero inoltre presenti le strut- ture sanitarie pubbliche adatte per il trattamento dei suoi problemi di salute (idem pagg. 6-7).

E. 3.2 Con il ricorso, la ricorrente censura anzitutto un accertamento incom- pleto ed inesatto dei fatti sostenendo che vi sarebbero in realtà due inchie- ste penali avviate nei suoi confronti, tra le quali figurerebbe quella aperta a F._______ il 7 giugno 2023; tale procedimento sarebbe stato trasferito alla Procura di C._______ per mancanza di giurisdizione e, in seguito, unito con altri procedimenti penali, i quali sarebbero attualmente pendenti presso il Tribunale di primo grado di C._______ e catalogati nell’incarto 2023/196 (cfr. ricorso, pag. 4). Lamentando di aver ricevuto una pessima consulenza giuridica da parte del precedente legale, la ricorrente afferma inoltre di es- sersi malespressa in relazione al suo espatrio, precisando di aver lasciato la Turchia soltanto una volta, e meglio il 26 giugno 2023, ciò che sarebbe

D-6971/2023 Pagina 6 comprovato dalle registrazioni di entrata-uscita indicate sul portale UYAP (ibidem). Contrariamente a quanto concluso dalla SEM, la denuncia penale dalla quale sarebbe scaturita l’inchiesta penale per propaganda all’orga- nizzazione terroristica armata sarebbe datata il 7 giugno 2022 (non il 7 lu- glio 2022), quindi prima della perquisizione domiciliare avvenuta nel giugno 2022 (idem pag. 5, allegato n. 3 al ricorso). Nel merito della sua attività politica, l’insorgente afferma inoltre di aver partecipato a manifestazioni po- litiche anche in Svizzera, ciò che sarebbe comprovato da due video con- sultabili su internet (idem pag. 6). Con riferimento alle dichiarazioni di sim- patia al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan; si seguito: PKK) pubblicate su Facebook, occorrerebbe invece considerare che tale partito non sarebbe iscritto in Svizzera come un’organizzazione terroristica. Inoltre, il fatto di aver apportato il suo contribuito contro la “sporca lotta” promossa dalla Turchia e dall’ISIS non dovrebbe essere con- siderato come un problema e, nel contempo, la reazione della Turchia nei suoi confronti non sarebbe legittima in uno Stato di diritto (idem pag. 7). Per di più, nei due atti d’accusa presentati come mezzi di prova sarebbe stato indicato un ordine di arresto (“Anklageschrift mit Verhaftung”), ciò che comproverebbe la probabilità di essere incarcerata in caso di ritorno in pa- tria (idem pag. 8, allegati n. 5-6 al ricorso). Infine, la SEM avrebbe dovuto considerare anche l’atto d’accusa – prodotto unicamente con il ricorso – promosso nei suoi confronti per il reato di offesa al Presidente della Re- pubblica (idem pag. 8). In esito, occorrerebbe riconoscere all’interessata la qualità di rifugiata e, in subordine, rinviare la causa alla SEM per nuova istruzione a fronte dei nuovi mezzi di prova inoltrati con il ricorso (idem pag. 9).

E. 3.3 Nelle proprie osservazioni, la SEM si conferma nella propria decisione postulando il respingimento del ricorso (atto TAF n. 9). In sede di replica, la ricorrente produce ulteriori mezzi di prova, tra i quali figurano segnata- mente un atto d’accusa, una decisione di ammissione e un verbale d’udienza a suffragio di una procedura giudiziaria avviata nei suoi confronti per il reato di offesa al Presidente della Repubblica (atto TAF n. 11, docc. 7-9). Con lo scritto di duplica, l’autorità inferiore sostiene che i nuovi atti giudiziari prodotti non sarebbero tali da condurre al riconoscimento della qualità di rifugiata in quanto la ricorrente non avrebbe precedenti giudiziari e non sarebbe stato ancora pronunciato un mandato di accompagnamento coattivo (atto TAF n. 13). Agli atti non sussisterebbero inoltre sufficienti ele- menti (e.g. un rapporto d’indagine) per comprendere le motivazioni alla base del procedimento per il reato di offesa al Presidente della Repubblica. In esito, la probabilità di incorrere in una concreta persecuzione o in una pena detentiva definitiva sarebbe bassa.

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E. 4.1 Oggetto del contendere è quindi sapere se la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato all’interessata la qualità di rifugiata e pronun- ciato il suo allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale o fondata su un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.

E. 4.2.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pre- giudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua defini- zione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un ele- mento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (ele- mento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antece- denti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni ante- riori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fon- dato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro pros- simo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5).

E. 4.2.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le

D-6971/2023 Pagina 8 allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo suf- ficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plau- sibili. Il richiedente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affer- mazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli na- sconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega- zione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen- ziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti- specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

E. 4.3.1 A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, non si ravvedono anzitutto valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell’autorità inferiore in merito all’inverosimiglianza delle allegazioni (art. 7 LAsi).

E. 4.3.2 In primo luogo, la ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni suffi- cientemente fondate e concludenti. In particolare, gli atti di causa non con- tengono alcun elemento probatorio a supporto dell’allegazione per cui, già nel giugno 2022, la polizia avrebbe svolto una perquisizione presso il suo domicilio. Tale evento risulta inoltre escluso dal fatto che tutti i documenti giudiziari prodotti dinanzi all’autorità opponente risalgono ad un periodo posteriore al luglio 2022. Del resto, la denuncia penale sporta a fronte delle pubblicazioni svolte sul suo profilo Facebook risale al 7 luglio 2022 (cfr. mdp SEM n. 1 con traduzione), constatazione che non può essere ribaltata dal documento prodotto unicamente in sede di ricorso (cfr. allegato n. 3 al ricorso, senza traduzione), sulla base del quale l’insorgente pretende che l’inchiesta sia stata avviata già il 7 giugno 2022 presso la Procura di F._______ prima che la competenza passasse ad C._______. Di tale pas- saggio procedurale, l’interessata non ha peraltro fatto alcun riferimento nel corso della sua audizione (cfr. atto SEM n. 23/14). Risulta quindi inconclu- dente l’affermazione secondo la quale, subito dopo la perquisizione domi- ciliare del giugno 2022, l’avvocato dell’interessata le avrebbe riferito dell’impossibilità di accedere agli atti dell’inchiesta penale, consigliandole di espatriare prima che sarebbe stato pronunciato un mandato di accom- pagnamento coattivo o di arresto (cfr. atto SEM n. 23/14 D24). Contraria- mente al narrato proposto in sede d’audizione, occorre quindi concludere

D-6971/2023 Pagina 9 che, al momento dell’espatrio, non esisteva alcuna procedura d’inchiesta penale nei confronti della ricorrente.

E. 4.3.3 In secondo luogo, il Tribunale ritiene che la veridicità del racconto può essere messa in dubbio anche sulla base di una valutazione della plausi- bilità. In relazione alle sue attività politiche, la ricorrente ha infatti affermato di aver partecipato soltanto fino al 2007 alle attività del HDP nonché alle manifestazioni culturali tenutesi ad B._______ (cfr. atto SEM n. 23/14 D35, D100-102). Pertanto, considerato il tempo trascorso fino all’espatrio, va ra- gionevolmente escluso un profilo politico di rilievo a fronte del quale le au- torità turche sarebbero attualmente intenzionate a rivalersi penalmente sulla ricorrente. Di riflesso, risulta altresì illogico il fatto che, il 26 giugno 2022 (subito dopo la presunta perquisizione di polizia dal 20 giugno), l’in- teressata abbia lasciato il proprio Paese per il timore di essere incarcerata e torturata (cfr. atto SEM n. 23/14 D76) soltanto in ragione delle sue pub- blicazioni effettuate su Facebook – le cui date non si evincono dal rapporto d’indagine (cfr. mdp SEM n. 5) – in un momento in cui, peraltro, non era ancora stato confezionato alcun documento giudiziario che la riguardava. In questo senso, le ragioni della fuga si rivelano illogiche e poco plausibili, posto in particolare che, fino ad allora, essa non aveva mai interessato le autorità turche nonostante effettuasse delle condivisioni sui social media già in precedenza e si fosse vista bloccare, a più riprese, diversi suoi profili (cfr. atto SEM n. 23/14 D18, D32, D103). In altre parole, non si può ammet- tere che la sola notizia ricevuta dal marito il 20 giugno 2022 costituisca un concreto timore di persecuzione, a fronte del quale non restava altra solu- zione che la fuga dal Paese.

E. 4.3.4 Nel complesso, il Tribunale giudica dunque che, tenuto conto delle peculiarità del caso in esame e degli atti di causa, l’insieme delle allega- zioni succitate non può esser ritenuto verosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi.

E. 4.4.1 Le ulteriori allegazioni, nonché i mezzi di prova afferenti alle presunte procedure per i reati di propaganda all’organizzazione terroristica armata e di offesa al Presidente per la Repubblica (cfr. mdp SEM n. 1-19; atto TAF

n. 11, docc. 7-9), non risultano dipoi rilevanti in materia d’asilo.

E. 4.4.2 Dall’incarto emerge in particolare che nei confronti dell’insorgente sussisterebbero in Turchia due procedure penali: la prima per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica armata ai sensi dell’art. 7 par. 2 della legge turca sull’antiterrorismo, nell’ambito della quale è stato emanato un mandato di accompagnamento coattivo e spiccato un atto d’accusa (cfr.

D-6971/2023 Pagina 10 atto SEM n. 23/14 D10, D17; mdp SEM n. 16-19), la seconda – avvalorata dai documenti giudiziari presentati soltanto in sede di ricorso – per il reato di offesa al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 299 del Codice penale turco (Türk Ceza Kanunu [TCK]), in relazione alla quale sono stati versati agli atti l’atto d’accusa, la decisione di ammissione e il verbale d’udienza (cfr. atto TAF n. 11, docc. 7-9; allegato al ricorso n. 6).

E. 4.4.3 Anzitutto, il Tribunale rileva che, con riferimento alla procedura pe- nale per offesa al Presidente, l’interessata ha espresso unicamente qual- che accenno dinanzi alla SEM, senza tuttavia fornire alcun dettaglio ed omettendo, nel contempo, di produrre tempestivamente i relativi documenti giudiziari (cfr. atto SEM n. 23/14 D14, D18-21; mdp SEM n. 1-19). Posto inoltre che quest’ultimi – prodotti unicamente in sede di ricorso – portano una data ampiamente anteriore alla decisione avversata, l’allegazione di una persecuzione in ragione di tale procedimento penale va quindi consi- derata pretestuosa. Peraltro, la ricorrente non spiega, neppure in replica, le ragioni per le quali non abbia potuto produrli in precedenza, così come fatto per gli altri atti dell’incarto. In questo senso, non può essere ragione- volmente rimproverato alla SEM di essere incorsa in un accertamento in- completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. ricorso pag. 4).

E. 4.4.4.1 Ad ogni buon conto, per difetto di sufficiente intensità, le due pro- cedure penali in Turchia non possono ragionevolmente costituire, oggetti- vamente e soggettivamente, un fondato timore di persecuzioni determi- nanti in materia d’asilo (cfr. consid. 4.2.2 supra). Benché l’interessata rischi di essere arrestata ai fini dello svolgimento dei procedimenti penali in caso di rimpatrio, non si può concludere ch’essa sarà esposta al rischio di trat- tamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo.

E. 4.4.4.2 Infatti, non avendo dei precedenti penali (cfr. atto SEM n. 23/14 D81), non si può presumere a priori che l’interessata verrà condannata ad una pena detentiva per il reato di offesa al Presidente (cfr. art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco [tCPP]; cfr. in questo senso, sentenze TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; D-3593/2024 del 19 giugno 2024 pagg. 5-6; E-1156/2024 pagg. 9-10; D-2980/2022 del 29 aprile 2024 consid. 7.3; E-90/2023 del 14 marzo 2023 consid. 6.1; D-2098/2021 del 24 novembre 2022 consid. 3 e 5.3.4). Di riflesso, qualora la procedura do- vesse sfociare in un giudizio di colpevolezza con condanna, non è ravvisa- bile un perseguimento penale illegittimo, rispettivamente una pena spro- porzionata comportante dei trattamenti disumani.

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E. 4.4.4.3 In punto al procedimento per propaganda all’organizzazione terro- ristica armata, il Tribunale ribadisce invece che, come già stabilito (cfr. con- sid. 4.3.3 supra), non può essere riconosciuto alla ricorrente un profilo po- litico rilevante sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segna- tamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [Politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7). Inoltre, il suo profilo Facebook risulta essere seguito soltanto da poche decine di persone, ciò che corrobora l’assenza di una seria e valida azione politica di propaganda terroristica. In ogni caso, posto che non è possibile stabilire con certezza il contenuto delle pubblicazioni poiché parzialmente illeggibili, va riconosciuto che la natura delle stesse (e.g. immagini raffiguranti per- sone con armi e che menzionano il gruppo militare Hêzên Parastina Gel [HPG]; cfr. mdp SEM n. 5) è tale da giustificare l’apertura di un’indagine penale in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, al fine di determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1). ln queste circostanze, non è quindi probabile che i timori di persecuzione espressi dalla ricorrente (tortura ed uccisione) si concretizzino in un prossimo futuro.

E. 4.4.5 In ultima analisi, il Tribunale osserva che le pretese discriminazioni che la ricorrente avrebbe patito in Turchia in ragione della sua etnia curda, (cfr. atto SEM n. 23/14 D85-91), non sono rilevanti per l’asilo poiché difet- tano di un’intensità sufficiente ai sensi dell’art. 3 LAsi. Va poi osservato che, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell’11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1).

E. 4.4.6 In esito, i motivi addotti dall’interessata non risultano determinanti ai sensi degli art. 3 LAsi. Di riflesso, le motivazioni contrarie contenute nel gravame vanno integralmente respinte poiché infondate.

E. 4.5 Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiata e la con- cessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata.

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E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confer- mare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 6.1 La ricorrente afferma genericamente che l’esecuzione del suo allonta- namento dalla Svizzera non sarebbe ragionevolmente esigibile, senza tut- tavia addure alcuna motivazione a sostegno della propria tesi (cfr. ricorso pag. 1). Ciò posto, non v’è ragione di analizzare nel dettaglio tale aspetto. Ad ogni buon conto, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia.

E. 6.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l’esecuzione dell'allontanamento è regola- mentata dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Sviz- zera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 6.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, la ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respin- gimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v’è motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), considerato inoltre ch’essa gode di uno stato di salute stabile e non critico (cfr. atto SEM n. 15/2, 16/2, 31/4 e 33/3). L’esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile.

E. 6.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

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E. 6.4.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al ten- tativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'inte- gralità del territorio. Ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e Şırnak, dalle quali la ricorrente non proviene, verso le quali il Tribunale ri- tiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia generalmente inesigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; sentenze TAF D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferi- menti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1; E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.). Posta l’attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti, tra le quali figura quella di B._______ (luogo d’origine dell’insorgente), l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento deve inol- tre essere esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia ori- ginaria di queste zone (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1).

E. 6.4.3 Nel caso concreto, l’insorgente non può avvalersi di motivi ostativi individuali. Anzitutto, l’interessata è una persona adulta e non affetta da particolari problemi di salute, a fronte dei quali il suo allontanamento com- porterebbe un degrado rapido al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita oppure ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti). Nel 2022, essa si è infatti rivolta ai medici del centro d’accoglienza unicamente per un’emicrania e per un so- spetto episodio di asma (cfr. atti SEM n. 15/2, 16/2). Contrariamente a quanto addotto negli scritti del 27 aprile e 28 luglio 2023, non risultano inol- tre documenti medici attestati qualsivoglia patologia psichica (cfr. atti SEM

n. 41/4 e 33/3). La ricorrente è poi una persona sufficientemente istruita e gode di una valida esperienza professionale quale lavoratrice tessile, ven- ditrice e cassiera (cfr. atto SEM n. 23/14 D60 e D68). Dagli atti di causa non emergono inoltre validi elementi per ammettere che il suo nucleo fami- liare in Turchia, composto segnatamente da suo marito, dalle figlie nonché dai fratelli (idem D27-28, D73-74), non sia intenzionato o in grado di facili- tare il suo rimpatrio. Godendo infine di buona salute, è verosimile che l’in- teressata non riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della sua reinte- grazione lavorativa e sociale. In esito, indipendentemente dalla possibilità

– incontestata nel ricorso – di ritornare nella regione di B._______ (non caratterizzata da un contesto di violenza generalizzata), l’insorgente è adatta a ristabilirsi in un’altra parte della Turchia non affetta dalle distruzioni del terremoto, segnatamente nelle città dove ha già vissuto e lavorato dal

D-6971/2023 Pagina 14 2009/2010 fino al suo espatrio, ossia nel distretto di C._______ (idem D50). Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevol- mente esigibile.

E. 6.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), essendo l’interes- sata in possesso di una valida carta d’identità turca.

E. 6.6 Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento.

E. 7 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d’ap- prezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento pronunciata. Di riflesso, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confer- mata.

E. 8 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono integralmente prelevate dall’anticipo spese, di eguale importo, effettuato il 21 maggio 2024.

E. 9 La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6971/2023 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale importo è prelevato dall’anticipo spese versato il 21 maggio 2024. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6971/2023 Sentenza del 6 agosto 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Susanne Bolz-Reimann, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), Turchia, patrocinata da Saban Murat Özten, Verein Rechtsbüro, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 13 novembre 2023. Fatti: A. A.a L'interessata, cittadina turca, di etnia curda e religione alevita, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera l'8 luglio 2022. A.b Il 28 marzo 2023, la SEM ha svolto un'audizione approfondita sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). A sostegno della propria domanda, l'interessata ha sostanzialmente dichiarato che, nel periodo precedente al suo matrimonio avvenuto nel 2007, avrebbe vissuto ad B._______ dove avrebbe segnatamente partecipato ad eventi culturali curdi, alle riunioni del Partito Democratico dei Popoli (Halklarin Demokratik Partisi; di seguito: HDP), ai Nowruz (capodanno) e alle celebrazioni del primo di maggio. Durante il suo soggiorno ad Istanbul tra il 2008 e il 2012, nonché quello successivo ad C._______, avrebbe subìto delle discriminazioni sociali, in particolare dai suoi vicini, in ragione della sua religione alevita. Il (...) giugno 2022, mentre si trovava ad Istanbul, avrebbe appreso telefonicamente dal marito che la polizia aveva svolto una perquisizione presso il suo domicilio ad C._______. A fronte di tale evento, l'Ufficio contro la lotta al terrorismo avrebbe riferito a suo marito che, in quel momento, il fascicolo che la riguardava era classificato come privato e che, pertanto, non poteva rilasciare dichiarazioni. Ciò posto, i coniugi si sarebbero rivolti ad un avvocato, il quale avrebbe confermato l'impossibilità di consultare gli atti nonché consigliato di espatriare prima che venisse emanato un mandato d'arresto nei confronti dell'interessata. L'insorgente sarebbe quindi espatriata una prima volta il 26 giugno 2022, per poi tornare in patria il 29 giugno 2022 poiché convinta che la sua procedura sarebbe stata archiviata. Tuttavia, una volta appreso dal suo avvocato che il suo fascicolo era passato dalla Procura di C._______ al Tribunale penale di D._______, sarebbe espatriata definitivamente il 5 luglio 2022. Il (...) luglio 2022, la polizia avrebbe poi svolto un'ulteriore perquisizione domiciliare, in presenza dei suoi figli restati in Turchia, che sarebbe attestata da un verbale stilato dopo tale operazione. Il (...) novembre 2022, sarebbe stato altresì emanato nei suoi confronti un mandato di accompagnamento coattivo per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata. In caso di ritorno in Turchia, la ricorrente teme pertanto di essere arrestata, incarcerata, torturata ed uccisa (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...] -23/14). L'insorgente ha depositato agli atti la seguente documentazione in copia:

- Denuncia della polizia (mdp SEM n. 1);

- Richiesta di analisi delle e-mail alla Polizia (n. 2);

- Verbale di colloquio con il Procuratore pubblico (n. 3);

- Richiesta d'indagini (n. 4);

- Rapporto d'indagine (n. 5);

- Scritto della Polizia (n. 6);

- Richiesta di perquisizione dalla Polizia alla Procura (n. 7);

- Richiesta di perquisizione al Giudice dei provvedimenti coercitivi (n. 8);

- Altra decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi (n. 9);

- Verbale di perquisizione domiciliare (n. 10);

- Verbale di colloquio del Procuratore con la Polizia giudiziaria (n. 11);

- Richiesta di ricerche sulla richiedente dalla Procura alla Polizia (n. 12);

- Lettera di licenziamento del marito (n. 13);

- Scritto dell'avvocato turco (n. 14);

- Decisione di ammissione (n. 15);

- Atto d'accusa per propaganda all'organizzazione terroristica (n. 16);

- Print-screen di post pubblicati su Facebook dalla richiedente (n. 17);

- Richiesta di mandato di accompagnamento coattivo (n. 18);

- Mandato di accompagnamento coattivo (n. 19). A.c Mediante separate decisioni del 15 novembre 2022 e 31 marzo 2023, la SEM ha dapprima attribuito la ricorrente al Cantone di Lucerna e poi assegnato la domanda d'asilo alla procedura ampliata. B. Con decisione del 13 novembre 2023, notificata il 16 novembre 2023, la sem non ha riconosciuto all'interessata la qualità di rifugiata, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di E._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. C.a Avverso tale decisione l'interessata insorge dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso datato 14 dicembre 2023 postulando l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiata, la concessione dell'asilo in Svizzera e, in subordine, l'accertamento dell'impossibilità, dell'inammissibilità e dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con contestuale riconoscimento della qualità di rifugiata (cfr. ricorso pag. 1). Essa presenta inoltre un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentata dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al ricorso sono stati acclusi dei nuovi mezzi di prova. C.b Con decisione incidentale dell'8 maggio 2024, il Tribunale ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria e invitato la ricorrente a versare un anticipo spese di CHF 750.- entro il 23 maggio 2024, il quale è stato corrisposto tempestivamente (cfr. risultanze processuali). C.c Con osservazioni del 29 maggio 2024, trasmesse per conoscenza alla ricorrente il 31 maggio 2024, la SEM si è integralmente confermata nella propria decisione e ha postulato il respingimento del ricorso. Il 1° luglio 2024, l'insorgente ha poi presentato una replica spontanea, corredata da nove ulteriori mezzi di prova, alla quale la SEM ha duplicato con scritto del 17 giugno 2024, inviata per conoscenza all'insorgente il 20 giugno 2024. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella querelata decisione la SEM ritiene anzitutto che la ricorrente non abbia reso verosimile di essere "finita nel collimatore delle autorità turche" a causa delle pretese attività politiche risalenti a prima del 2007 (cfr. decisione avversata, pag. 3). L'interessata non possederebbe quindi alcun profilo politico di rilievo. Inoltre, al momento dell'espatrio, non sarebbe ancora stata avviata alcuna inchiesta penale per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata, posto che tutti i documenti giudiziari versati agli atti portano una data posteriore alla fuga dal Paese. Altresì inverosimile, per ragioni temporali, sarebbe la presunta perquisizione domiciliare avvenuta nel giugno 2022 poiché l'inchiesta penale in parola sarebbe stata avviata soltanto a seguito di una denuncia sporta il 7 luglio 2022. Il fatto che il profilo Facebook oggetto dell'inchiesta penale sia un profilo aperto al pubblico e menzioni tutte le generalità della ricorrente, dimostrerebbe dipoi che quest'ultima ha "fatto il possibile per essere identificata rapidamente dalle autorità turche" (idem pag. 4). Sulla rilevanza delle allegazioni, la SEM ha soggiunto che non sarebbe possibile stabilire con certezza il contenuto delle pubblicazioni su Facebook, poiché illeggibili, e che l'interessata non avrebbe avuto pregressi con la giustizia del suo Paese. L'esistenza di un profilo politico di rilievo andrebbe inoltre esclusa dal fatto che le pubblicazioni avrebbero ricevuto soltanto uno o due "mi piace", ciò che escluderebbe "qualsivoglia influenza di natura politica su internet che potrebbe suscitare nelle autorità l'idea che [...] rappresenti un pericolo pubblico" (idem pag. 5). L'interessata avrebbe quindi avviato il procedimento d'inchiesta succitato al fine di ottenere l'asilo in Svizzera, attitudine che costituirebbe un abuso di diritto che non andrebbe tutelato giuridicamente. In esito, la SEM reputa altamente improbabile che, in caso di ritorno in patria, la ricorrente possa subire una persecuzione rilevante ai sensi della LAsi in ragione dell'esistente procedura penale (idem pagg. 5-6). Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile e possibile, posti in particolare la possibilità di alternative interne di domicilio e di solidi appoggi familiari, nonché la valida esperienza professionale della ricorrente. In Turchia sarebbero inoltre presenti le strutture sanitarie pubbliche adatte per il trattamento dei suoi problemi di salute (idem pagg. 6-7). 3.2 Con il ricorso, la ricorrente censura anzitutto un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti sostenendo che vi sarebbero in realtà due inchieste penali avviate nei suoi confronti, tra le quali figurerebbe quella aperta a F._______ il 7 giugno 2023; tale procedimento sarebbe stato trasferito alla Procura di C._______ per mancanza di giurisdizione e, in seguito, unito con altri procedimenti penali, i quali sarebbero attualmente pendenti presso il Tribunale di primo grado di C._______ e catalogati nell'incarto 2023/196 (cfr. ricorso, pag. 4). Lamentando di aver ricevuto una pessima consulenza giuridica da parte del precedente legale, la ricorrente afferma inoltre di essersi malespressa in relazione al suo espatrio, precisando di aver lasciato la Turchia soltanto una volta, e meglio il 26 giugno 2023, ciò che sarebbe comprovato dalle registrazioni di entrata-uscita indicate sul portale UYAP (ibidem). Contrariamente a quanto concluso dalla SEM, la denuncia penale dalla quale sarebbe scaturita l'inchiesta penale per propaganda all'organizzazione terroristica armata sarebbe datata il 7 giugno 2022 (non il 7 luglio 2022), quindi prima della perquisizione domiciliare avvenuta nel giugno 2022 (idem pag. 5, allegato n. 3 al ricorso). Nel merito della sua attività politica, l'insorgente afferma inoltre di aver partecipato a manifestazioni politiche anche in Svizzera, ciò che sarebbe comprovato da due video consultabili su internet (idem pag. 6). Con riferimento alle dichiarazioni di simpatia al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan ; si seguito: PKK) pubblicate su Facebook, occorrerebbe invece considerare che tale partito non sarebbe iscritto in Svizzera come un'organizzazione terroristica. Inoltre, il fatto di aver apportato il suo contribuito contro la "sporca lotta" promossa dalla Turchia e dall'ISIS non dovrebbe essere considerato come un problema e, nel contempo, la reazione della Turchia nei suoi confronti non sarebbe legittima in uno Stato di diritto (idem pag. 7). Per di più, nei due atti d'accusa presentati come mezzi di prova sarebbe stato indicato un ordine di arresto ("Anklageschrift mit Verhaftung"), ciò che comproverebbe la probabilità di essere incarcerata in caso di ritorno in patria (idem pag. 8, allegati n. 5-6 al ricorso). Infine, la SEM avrebbe dovuto considerare anche l'atto d'accusa - prodotto unicamente con il ricorso - promosso nei suoi confronti per il reato di offesa al Presidente della Repubblica (idem pag. 8). In esito, occorrerebbe riconoscere all'interessata la qualità di rifugiata e, in subordine, rinviare la causa alla SEM per nuova istruzione a fronte dei nuovi mezzi di prova inoltrati con il ricorso (idem pag. 9). 3.3 Nelle proprie osservazioni, la SEM si conferma nella propria decisione postulando il respingimento del ricorso (atto TAF n. 9). In sede di replica, la ricorrente produce ulteriori mezzi di prova, tra i quali figurano segnatamente un atto d'accusa, una decisione di ammissione e un verbale d'udienza a suffragio di una procedura giudiziaria avviata nei suoi confronti per il reato di offesa al Presidente della Repubblica (atto TAF n. 11, docc. 7-9). Con lo scritto di duplica, l'autorità inferiore sostiene che i nuovi atti giudiziari prodotti non sarebbero tali da condurre al riconoscimento della qualità di rifugiata in quanto la ricorrente non avrebbe precedenti giudiziari e non sarebbe stato ancora pronunciato un mandato di accompagnamento coattivo (atto TAF n. 13). Agli atti non sussisterebbero inoltre sufficienti elementi (e.g. un rapporto d'indagine) per comprendere le motivazioni alla base del procedimento per il reato di offesa al Presidente della Repubblica. In esito, la probabilità di incorrere in una concreta persecuzione o in una pena detentiva definitiva sarebbe bassa. 4. 4.1 Oggetto del contendere è quindi sapere se la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato all'interessata la qualità di rifugiata e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale o fondata su un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. 4.2 4.2.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). 4.2.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 4.3 4.3.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, non si ravvedono anzitutto valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni (art. 7 LAsi). 4.3.2 In primo luogo, la ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente fondate e concludenti. In particolare, gli atti di causa non contengono alcun elemento probatorio a supporto dell'allegazione per cui, già nel giugno 2022, la polizia avrebbe svolto una perquisizione presso il suo domicilio. Tale evento risulta inoltre escluso dal fatto che tutti i documenti giudiziari prodotti dinanzi all'autorità opponente risalgono ad un periodo posteriore al luglio 2022. Del resto, la denuncia penale sporta a fronte delle pubblicazioni svolte sul suo profilo Facebook risale al 7 luglio 2022 (cfr. mdp SEM n. 1 con traduzione), constatazione che non può essere ribaltata dal documento prodotto unicamente in sede di ricorso (cfr. allegato n. 3 al ricorso, senza traduzione), sulla base del quale l'insorgente pretende che l'inchiesta sia stata avviata già il 7 giugno 2022 presso la Procura di F._______ prima che la competenza passasse ad C._______. Di tale passaggio procedurale, l'interessata non ha peraltro fatto alcun riferimento nel corso della sua audizione (cfr. atto SEM n. 23/14). Risulta quindi inconcludente l'affermazione secondo la quale, subito dopo la perquisizione domiciliare del giugno 2022, l'avvocato dell'interessata le avrebbe riferito dell'impossibilità di accedere agli atti dell'inchiesta penale, consigliandole di espatriare prima che sarebbe stato pronunciato un mandato di accompagnamento coattivo o di arresto (cfr. atto SEM n. 23/14 D24). Contrariamente al narrato proposto in sede d'audizione, occorre quindi concludere che, al momento dell'espatrio, non esisteva alcuna procedura d'inchiesta penale nei confronti della ricorrente. 4.3.3 In secondo luogo, il Tribunale ritiene che la veridicità del racconto può essere messa in dubbio anche sulla base di una valutazione della plausibilità. In relazione alle sue attività politiche, la ricorrente ha infatti affermato di aver partecipato soltanto fino al 2007 alle attività del HDP nonché alle manifestazioni culturali tenutesi ad B._______ (cfr. atto SEM n. 23/14 D35, D100-102). Pertanto, considerato il tempo trascorso fino all'espatrio, va ragionevolmente escluso un profilo politico di rilievo a fronte del quale le autorità turche sarebbero attualmente intenzionate a rivalersi penalmente sulla ricorrente. Di riflesso, risulta altresì illogico il fatto che, il 26 giugno 2022 (subito dopo la presunta perquisizione di polizia dal 20 giugno), l'interessata abbia lasciato il proprio Paese per il timore di essere incarcerata e torturata (cfr. atto SEM n. 23/14 D76) soltanto in ragione delle sue pubblicazioni effettuate su Facebook - le cui date non si evincono dal rapporto d'indagine (cfr. mdp SEM n. 5) - in un momento in cui, peraltro, non era ancora stato confezionato alcun documento giudiziario che la riguardava. In questo senso, le ragioni della fuga si rivelano illogiche e poco plausibili, posto in particolare che, fino ad allora, essa non aveva mai interessato le autorità turche nonostante effettuasse delle condivisioni sui social media già in precedenza e si fosse vista bloccare, a più riprese, diversi suoi profili (cfr. atto SEM n. 23/14 D18, D32, D103). In altre parole, non si può ammettere che la sola notizia ricevuta dal marito il 20 giugno 2022 costituisca un concreto timore di persecuzione, a fronte del quale non restava altra soluzione che la fuga dal Paese. 4.3.4 Nel complesso, il Tribunale giudica dunque che, tenuto conto delle peculiarità del caso in esame e degli atti di causa, l'insieme delle allegazioni succitate non può esser ritenuto verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. 4.4 4.4.1 Le ulteriori allegazioni, nonché i mezzi di prova afferenti alle presunte procedure per i reati di propaganda all'organizzazione terroristica armata e di offesa al Presidente per la Repubblica (cfr. mdp SEM n. 1-19; atto TAF n. 11, docc. 7-9), non risultano dipoi rilevanti in materia d'asilo. 4.4.2 Dall'incarto emerge in particolare che nei confronti dell'insorgente sussisterebbero in Turchia due procedure penali: la prima per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata ai sensi dell'art. 7 par. 2 della legge turca sull'antiterrorismo, nell'ambito della quale è stato emanato un mandato di accompagnamento coattivo e spiccato un atto d'accusa (cfr. atto SEM n. 23/14 D10, D17; mdp SEM n. 16-19), la seconda - avvalorata dai documenti giudiziari presentati soltanto in sede di ricorso - per il reato di offesa al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 299 del Codice penale turco (Türk Ceza Kanunu [TCK]), in relazione alla quale sono stati versati agli atti l'atto d'accusa, la decisione di ammissione e il verbale d'udienza (cfr. atto TAF n. 11, docc. 7-9; allegato al ricorso n. 6). 4.4.3 Anzitutto, il Tribunale rileva che, con riferimento alla procedura penale per offesa al Presidente, l'interessata ha espresso unicamente qualche accenno dinanzi alla SEM, senza tuttavia fornire alcun dettaglio ed omettendo, nel contempo, di produrre tempestivamente i relativi documenti giudiziari (cfr. atto SEM n. 23/14 D14, D18-21; mdp SEM n. 1-19). Posto inoltre che quest'ultimi - prodotti unicamente in sede di ricorso - portano una data ampiamente anteriore alla decisione avversata, l'allegazione di una persecuzione in ragione di tale procedimento penale va quindi considerata pretestuosa. Peraltro, la ricorrente non spiega, neppure in replica, le ragioni per le quali non abbia potuto produrli in precedenza, così come fatto per gli altri atti dell'incarto. In questo senso, non può essere ragionevolmente rimproverato alla SEM di essere incorsa in un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. ricorso pag. 4). 4.4.4 4.4.4.1 Ad ogni buon conto, per difetto di sufficiente intensità, le due procedure penali in Turchia non possono ragionevolmente costituire, oggettivamente e soggettivamente, un fondato timore di persecuzioni determinanti in materia d'asilo (cfr. consid. 4.2.2 supra). Benché l'interessata rischi di essere arrestata ai fini dello svolgimento dei procedimenti penali in caso di rimpatrio, non si può concludere ch'essa sarà esposta al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo. 4.4.4.2 Infatti, non avendo dei precedenti penali (cfr. atto SEM n. 23/14 D81), non si può presumere a priori che l'interessata verrà condannata ad una pena detentiva per il reato di offesa al Presidente (cfr. art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco [tCPP]; cfr. in questo senso, sentenze TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; D-3593/2024 del 19 giugno 2024 pagg. 5-6; E-1156/2024 pagg. 9-10; D-2980/2022 del 29 aprile 2024 consid. 7.3; E-90/2023 del 14 marzo 2023 consid. 6.1; D-2098/2021 del 24 novembre 2022 consid. 3 e 5.3.4). Di riflesso, qualora la procedura dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza con condanna, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo, rispettivamente una pena sproporzionata comportante dei trattamenti disumani. 4.4.4.3 In punto al procedimento per propaganda all'organizzazione terroristica armata, il Tribunale ribadisce invece che, come già stabilito (cfr. consid. 4.3.3 supra), non può essere riconosciuto alla ricorrente un profilo politico rilevante sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [Politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7). Inoltre, il suo profilo Facebook risulta essere seguito soltanto da poche decine di persone, ciò che corrobora l'assenza di una seria e valida azione politica di propaganda terroristica. In ogni caso, posto che non è possibile stabilire con certezza il contenuto delle pubblicazioni poiché parzialmente illeggibili, va riconosciuto che la natura delle stesse (e.g. immagini raffiguranti persone con armi e che menzionano il gruppo militare Hêzên Parastina Gel [HPG]; cfr. mdp SEM n. 5) è tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, al fine di determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1). ln queste circostanze, non è quindi probabile che i timori di persecuzione espressi dalla ricorrente (tortura ed uccisione) si concretizzino in un prossimo futuro. 4.4.5 In ultima analisi, il Tribunale osserva che le pretese discriminazioni che la ricorrente avrebbe patito in Turchia in ragione della sua etnia curda, (cfr. atto SEM n. 23/14 D85-91), non sono rilevanti per l'asilo poiché difettano di un'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 3 LAsi. Va poi osservato che, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1). 4.4.6 In esito, i motivi addotti dall'interessata non risultano determinanti ai sensi degli art. 3 LAsi. Di riflesso, le motivazioni contrarie contenute nel gravame vanno integralmente respinte poiché infondate. 4.5 Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 La ricorrente afferma genericamente che l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera non sarebbe ragionevolmente esigibile, senza tuttavia addure alcuna motivazione a sostegno della propria tesi (cfr. ricorso pag. 1). Ciò posto, non v'è ragione di analizzare nel dettaglio tale aspetto. Ad ogni buon conto, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia. 6.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, la ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), considerato inoltre ch'essa gode di uno stato di salute stabile e non critico (cfr. atto SEM n. 15/2, 16/2, 31/4 e 33/3). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile. 6.4 6.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 6.4.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio. Ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e irnak, dalle quali la ricorrente non proviene, verso le quali il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia generalmente inesigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; sentenze TAF D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1; E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.). Posta l'attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti, tra le quali figura quella di B._______ (luogo d'origine dell'insorgente), l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento deve inoltre essere esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1). 6.4.3 Nel caso concreto, l'insorgente non può avvalersi di motivi ostativi individuali. Anzitutto, l'interessata è una persona adulta e non affetta da particolari problemi di salute, a fronte dei quali il suo allontanamento comporterebbe un degrado rapido al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita oppure ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti). Nel 2022, essa si è infatti rivolta ai medici del centro d'accoglienza unicamente per un'emicrania e per un sospetto episodio di asma (cfr. atti SEM n. 15/2, 16/2). Contrariamente a quanto addotto negli scritti del 27 aprile e 28 luglio 2023, non risultano inoltre documenti medici attestati qualsivoglia patologia psichica (cfr. atti SEM n. 41/4 e 33/3). La ricorrente è poi una persona sufficientemente istruita e gode di una valida esperienza professionale quale lavoratrice tessile, venditrice e cassiera (cfr. atto SEM n. 23/14 D60 e D68). Dagli atti di causa non emergono inoltre validi elementi per ammettere che il suo nucleo familiare in Turchia, composto segnatamente da suo marito, dalle figlie nonché dai fratelli (idem D27-28, D73-74), non sia intenzionato o in grado di facilitare il suo rimpatrio. Godendo infine di buona salute, è verosimile che l'interessata non riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale. In esito, indipendentemente dalla possibilità - incontestata nel ricorso - di ritornare nella regione di B._______ (non caratterizzata da un contesto di violenza generalizzata), l'insorgente è adatta a ristabilirsi in un'altra parte della Turchia non affetta dalle distruzioni del terremoto, segnatamente nelle città dove ha già vissuto e lavorato dal 2009/2010 fino al suo espatrio, ossia nel distretto di C._______ (idem D50). Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 6.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), essendo l'interessata in possesso di una valida carta d'identità turca. 6.6 Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento. 7. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento pronunciata. Di riflesso, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confermata. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono integralmente prelevate dall'anticipo spese, di eguale importo, effettuato il 21 maggio 2024. 9. La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato il 21 maggio 2024.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: