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D-5491/2023

D-5491/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-24 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a Gli interessati, cittadini turchi, di etnia curda e originari di Batman, hanno depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 29 settembre 2022.

A.b Il 30 agosto 2023, la SEM ha svolto due separate audizioni approfon- dite sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31).

A sostegno della propria domanda, l’interessato ha sostanzialmente dichia- rato che, il (…) 2022, il fratello F._______ sarebbe stato accoltellato davanti al suo ristorante per mano di due persone con le quali aveva litigato. Il ricorrente si sarebbe recato sul luogo dell’evento e avrebbe condotto il fra- tello ferito all’ospedale, per poi riaccompagnato a casa presso l’abitazione della madre dove ancora viveva. In questo contesto, la moglie lo avrebbe informato telefonicamente che le autorità di polizia avevano perquisito la loro abitazione chiedendo di lui. Conseguentemente, in ragione di timori, l’interessato avrebbe cercato rifugio presso l’abitazione della propria nonna durante i mesi successivi, per poi decidere, il (…) 2022, di recarsi ad Istan- bul ed espatriare con la famiglia l’11 settembre 2022 tramite un volo per la Serbia. L’interessato ha altresì dichiarato che l’aggressore del fratello, di nome L.K., sarebbe stato a sua volta aggredito da terzi nel corso della stessa giornata dell’accoltellamento e che, su segnalazione di L.K., le au- torità turche lo avrebbero accusato ingiustamente di tale lesione con un chiaro intento discriminatorio in ragione della sua etnia curda e del suo sostegno al Partito Democratico dei Popoli (in turco Halkların Demokratik Partisi, di seguito: HDP). Per lo stesso motivo, la polizia turca avrebbe già svolto due operazioni nel 2017 presso il domicilio di G._______ e una presso abitazione nella città di H._______ (provincia di Mardin) nel 2019. Nel marzo 2018 e nel 2019, egli avrebbe inoltre subìto da parte della polizia delle violenze fisiche e esplicite discriminazioni. Infine, la moglie non avrebbe motivi d’asilo personali, essendo anch’essa espatriata con la fa- miglia in ragione delle false accuse mosse nei confronti del ricorrente 1 da parte di L. K. (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. […] -37/23).

La moglie ha addotto che, il (…) 2022, il marito l’avrebbe contattata telefo- nicamente per chiederle di prepararsi al fine di recarsi con lui all’ospedale in quanto il cognato (F._______) era stato accoltellato nel suo locale. Ella ha poi sostanzialmente confermato le dinamiche di accompagnamento del fratello all’ospedale a seguito dell’accoltellamento. Attorno all’una di notte, la polizia avrebbe poi fatto irruzione presso il loro domicilio a G._______

D-5491/2023 Pagina 3 alla ricerca del marito, ancora assente in quel momento, nonché di even- tuali segni di appartenenza all’etnia curda. Ella avrebbe quindi informato telefonicamente il marito della perquisizione domiciliare avvenuta, a se- guito della quale egli si sarebbe nascosto da sua nonna fino all’espatrio. Nella settimana successiva all’accoltellamento, la polizia avrebbe inoltre svolto altre due perquisizioni domiciliari in cerca del marito. Infine, l’interes- sata ha affermato che la polizia avrebbe già condotto due o tre perquisizioni nel 2017 e nel 2019 (cfr. atto SEM n. 38/9). I richiedenti hanno inoltre fornito la seguente documentazione (in copia): – Corrispondenza di polizia (mdp SEM n. 1); – Richiesta della Procura di G._______ (n. 2); – Conferma di ricezione del materiale sequestrato – campione biologico (n. 3); – Richiesta di mandato di accompagnamento coattivo per rilascio deposizione, otte- nimento di referto medico e rilascio (n. 4); – Decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di mandato di accompagna- mento coattivo per deposizione, referto medico e rilascio (n. 5); – Mandato di accompagnamento coattivo per deposizione, referto medico e rilascio (n. 6); – Comunicazione di polizia (n. 7); – Comunicazione della Procura (n. 8); – Formulario paziente dell’ospedale di G._______ (n. 9).

A.c Con parere legale del 7 settembre 2023, il rappresentante del ricor- rente si è espresso in merito al progetto di decisione negativa della SEM.

B. Con decisione dell’8 settembre 2023, la SEM non ha riconosciuto agli inte- ressati la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda d’asilo e pronun- ciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone Ticino dell’esecuzione di quest’ultima misura.

C. C.a Avverso la decisione succitata, i ricorrenti insorgono dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso datato 9 ottobre 2023 chiedendo in via principale l'annullamento della decisione im- pugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell’asilo e, in subordine, la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Essi presentano altresì un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo. Al ricorso, essi accludono inoltre dei nuovi documenti giudiziari turchi afferenti ad una procedura penale per il reato di propaganda

D-5491/2023 Pagina 4 all’organizzazione terroristica armata, segnatamente un “verbale di perqui- sizione, la richiesta di emettere un mandato d’arresto, l’atto d’accusa, la successiva accettazione dell’atto d’accusa, il rapporto di trasmissione e il mandato di arresto” (cfr. ricorso, pag. 4 e allegati; atto TAF n. 14).

C.b Con decisione incidentale dell’8 novembre 2023, il Tribunale ha dap- prima invitato i ricorrenti a presentare, entro il 24 novembre 2023, la tradu- zione degli allegati al ricorso in una lingua ufficiale svizzera (atto TAF n. 3). Regolarizzato in questo senso il gravame (atto TAF n. 4), con decisione incidentale del 18 gennaio 2024, il Tribunale ha poi autorizzato gli interes- sati a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, ordinando nel contempo lo scambio degli scritti tra le parti (atto TAF n. 5). Con osserva- zioni del 30 gennaio 2024, la SEM ha contestato l’affidabilità dei nuovi do- cumenti acclusi al ricorso e postulato una proroga di 30 giorni per l’analisi di quest’ultimi calcolata dalla consegna dei mezzi di prova in originale da parte degli insorgenti (atto TAF n. 6). Ciò posto, con ordinanza del 2 feb- braio 2024 il Tribunale ha invitato i ricorrenti a produrre, entro 30 giorni dalla notifica, gli originali di tutti i presunti documenti giudiziari turchi allegati al ricorso e degli eventuali nuovi atti giudiziari afferenti al presunto proce- dimento penale per propaganda all’organizzazione terroristica armata (atto TAF n. 7). Posta l’assenza di riscontro, con ordinanza del 18 marzo 2024 il giudice istruttore ha nuovamente invitato gli insorgenti a presentare la do- cumentazione richiesta entro un termine di 30 giorni (atto TAF n. 10), poi prorogato definitivamente al 29 maggio 2024. Con scritto del 28 maggio 2024, i ricorrenti hanno infine presentato, senza formulare osservazioni, due nuovi documenti giudiziari turchi differenti dai mezzi di prova presentati con il ricorso (atto TAF n. 14).

C.c Con ordinanza del 5 giugno 2024, il Tribunale ha quindi invitato l’auto- rità inferiore a presentare una risposta completa al ricorso ed esprimersi su tutti i nuovi documenti giudiziari trasmessi dai ricorrenti (atto TAF n. 15). Il 1° luglio 2024, la SEM ha presentato le proprie osservazioni al ricorso, le quali sono state trasmesse per conoscenza agli insorgenti in data 4 luglio 2024 (atti TAF n. 18-19).

C.d Attenendosi alla successiva decisione incidentale del Tribunale del 3 settembre 2024, con la quale è stato ordinato un secondo scambio di scritti, l’11 settembre 2024 i ricorrenti hanno presentato una replica (atto TAF n. 19 e 23), alla quale la SEM ha duplicato con osservazioni del 19 settembre 2024 (atto TAF n. 24) – trasmesse per conoscenza ai ricorrenti il 24 set- tembre 2024.

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Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi cum art. 10 dell’Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RU 2020 1125, abro- gata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell’abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Nella decisione avversata, la SEM ritiene sostanzialmente che il preteso timore del ricorrente 1 di subire un procedimento penale per ragioni politiche ed etniche, nonché di sostegno all'HDP non sia fondato. In particolare, gli atti di causa attesterebbero unicamente l'apertura di un'inchiesta penale in Turchia per i reati di lesioni intenzionali e infrazione all'obbligo di assistenza di una persona in stato d'incapacità, entrambi riguardanti il ferimento di L. K.. Essa avrebbe per oggetto la raccolta di materiale biologico e la deposizione del ricorrente con la sua conseguente liberazione. Per il resto, la domanda d'asilo della ricorrente 2 sarebbe esclusivamente fondata sui motivi d'asilo del marito, ciò che escluderebbe qualsivoglia timore di persecuzione nei suoi confronti. Inoltre, il ricorrente 1 non avrebbe mai assunto un ruolo politico di particolare rilievo in seno all'HDP, posto comunque che quest'ultimo sarebbe legale nel suo Paese d'origine. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, considerate in particolare la possibilità di alternative interne di domicilio, la valida esperienza professionale dei ricorrenti e l'agiata condizione economica che la famiglia godrebbe ancora in patria.

E. 3.2 Censurando la violazione del diritto federale e un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, i ricorrenti contestano la valutazione dell'autorità inferiore. Poste le attuali discriminazioni nei confronti dei curdi e dei membri del HDP, essi sostengono in particolare di non avere certezze sul loro futuro in Turchia e di essere espatriati poiché il ricorrente 1 sarebbe indagato per un reato (il ferimento di L. K.) che non avrebbe commesso (cfr. ricorso pag. 2). Dopo l'espatrio, egli avrebbe inoltre condiviso su Facebook "alcuni video, canzoni popolari curde e video musicali" a fronte dei quali le autorità avrebbero avviato un procedimento penale per propaganda all'organizzazione terroristica armata (in particolare a favore del Partîya Karkerén Kurdîstan ; di seguito: PKK), svolgendo segnatamente una perquisizione domiciliare il 16 agosto 2023 (idem pagg. 2-3). A tale comprova, i ricorrenti hanno versato agli atti dei nuovi documenti giudiziari. Infine, l'esecuzione del loro allontanamento non risulterebbe ragionevolmente inesigibile in ragione della riattivazione del conflitto turco-curdo nella provincia di G._______.

E. 3.3 Nelle proprie osservazioni al ricorso, la SEM si riconferma essenzialmente nella propria decisione e postula il respingimento del ricorso, considerando in particolare che i due mezzi di prova versati agli atti con scritto del 28 maggio 2024 presentino dei chiari segni di falsificazione (cfr. atti TAF n. 14 e 18). In replica, gli interessati contestano tuttavia quest'ultima conclusione della SEM, affermando segnatamente che i nuovi documenti presentati sarebbero autentici e che, in generale, gli atti giudiziari turchi non dimostrerebbero lo stesso standard di precisione degli altri Paesi europei, ciò che giustificherebbe, per esempio, la mancanza di disposizioni legali all'interno dei documenti (cfr. atto TAF n. 19). In duplica, l'autorità inferiore si riconferma nella propria decisione, evidenziando l'avanguardia tecnica del sistema giudiziario turco e la facilità con cui i documenti giudiziari sarebbero acquistabili e falsificabili in patria (cfr. atto TAF n. 24).

E. 4.1.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.1.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5).

E. 4.1.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

E. 4.2.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica che, nel caso concreto, non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla decisione avversata in merito all'irrilevanza dei motivi addotti dai ricorrenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 LAsi).

E. 4.2.2.1 Per quanto riguarda le allegazioni espresse in sede di audizione (cfr. atti SEM n. 37/23 e 38/9) e i documenti versati agli atti durante la procedura di prima istanza (cfr. mdp SEM n. 1-8), va anzitutto rilevato che gli atti giudiziari turchi riguardano un'inchiesta avviata per i reati di cui agli artt. 86 e 98 del Codice penale turco (Türk Ceza Kanunu [TCK]), i quali hanno per oggetto le lesioni intenzionali e l'infrazione all'obbligo di notifica o assistenza ad una persona che a seguito di ferita, età, malattia o altra ragione, si trova in stato di incapacità. Dagli stessi si evince inoltre che, allo scopo di chiarire i fatti, le autorità di perseguimento penale sarebbero attualmente intenzionate ad ottenere un referto medico biologico dell'insorgente 1, unitamente a quello della persona ferita (L. K.), nonché una deposizione dell'interessato, con il suo conseguente rilascio al termine di quest'ultima (cfr. mdp SEM n. 1-8). Ciò posto, il timore di essere ingiustamente incarcerato ed ucciso in ragione di tale procedimento penale non risulta corroborato da alcun elemento oggettivo (cfr. atto SEM n. 37/23 D202). Invero, i documenti citati dimostrano che le autorità turche intendano semplicemente far luce sulle presunte lesioni corporali che il ricorrente avrebbe perpetrato a L. K. nella serata del 22 giugno 2022.

E. 4.2.2.2 In esito, contrariamente a quanto pretendono gli insorgenti, non sussiste alcun riscontro probatorio per concludere che le autorità turche abbiano avviato l'inchiesta penale succitata in ragione dell'etnia curda del ricorrente 1 oppure per concretizzare un trattamento puramente discriminatorio. Di riflesso, va escluso un ragionevole timore di persecuzione a sfondo politico comportante l'esposizione ad un pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché una pressione psichica insopportabile (cfr. consid. 5.2.2 supra). Del resto, il ricorrente 1 non è sospettato di aver commesso un reato a sfondo politico, bensì un'infrazione di diritto comune, sulla quale la Turchia, in quanto Stato di diritto, ha il legittimo diritto ed obbligo di avviare una procedura penale per determinare la colpevolezza o meno dell'interessato. In altri termini, l'inchiesta penale in parola non è pertinente in materia d'asilo in quanto non risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7).

E. 4.2.2.3 Di riflesso, anche la ricorrente 2 non può validamente prevalersi della procedura penale avviata nei confronti del marito per ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiata.

E. 4.2.3.1 Va detto inoltre che le pretese persecuzioni - addotte soltanto in sede di ricorso - afferenti al presunto procedimento penale per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata ai sensi dell'art. 7 par. 2 della legge turca sull'antiterrorismo risultano inverosimili e, anch'esse, non pertinenti in materia d'asilo (cfr. ricorso pagg. 3-4, con relativi allegati; atto TAF n. 14).

E. 4.2.3.2 Anzitutto, a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, va confermato il fatto che i due documenti giudiziari trasmessi senza osservazioni con scritto del 28 maggio 2024 (cfr. atto TAF n. 14: Yakalama Müzekkeresi [mandato d'accompagnamento] e Gerekçeli Karar [sentenza motivata]) presentano molteplici e chiari segni di falsificazione per le stesse ragioni indicate dalla SEM nella sua risposta al ricorso (cfr. atto TAF n. 18). Già solo per questo motivo, trattandosi di documenti falsi (art. 7 cpv. 3 LAsi), non si può trarre dagli stessi alcun valido elemento a favore dei motivi d'asilo addotti. Di riflesso, i nuovi mezzi di prova non possono ragionevolmente corroborare l'asserita condanna in contumacia a 4 anni e 6 mesi per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata, rispettivamente il rischio di essere arrestato per l'esecuzione della relativa pena pronunciata (cfr. consid. 4.1.3 supra). Peraltro, su questo punto, gli interessati non hanno presentato alcuna contestazione.

E. 4.2.3.3 Inoltre, il Tribunale non ravvisa valide ragioni per le quali gli interessati non hanno presentato dinanzi alla SEM i documenti giudiziari afferenti al procedimento penale in oggetto, nonostante molti di questi siano datati ad aprile e agosto 2023. Nel gravame, essi non giustificano peraltro tale circostanza, sicché l'allegazione di una persecuzione legata a tale procedimento penale risulta d'acchito pretestuosa. In questo senso, contrariamente a quanto preteso, non può essere ragionevolmente rimproverato alla SEM si essere incorsa in un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. ricorso pag. 4).

E. 4.2.3.4 Gli insorgenti hanno inoltre affermato che, dopo l'espatrio, il ricorrente 1 avrebbe pubblicato diversi contenuti afferenti all'etnia curda sul suo profilo Facebook, a fronte dei quali le autorità turche avrebbero aperto il procedimento penale succitato (cfr. ricorso pag. 2). A tale riguardo, il Tribunale conclude tuttavia che, in ragione della posteriorità delle pubblicazioni rispetto all'espatrio (risalenti al luglio e all'agosto 2023, cfr. traduzione del Yakalama Emri, atto TAF n. 4), l'interessato ha molto probabilmente fatto avviare il procedimento penale in Turchia al fine di assicurarsi l'ottenimento dell'asilo in Svizzera e che, in ogni caso, non è fuggito in ragione di un concreto timore di persecuzioni legate al reato in parola.

E. 4.2.3.5 Ad ogni buon conto, a prescindere dall'autenticità degli altri documenti giudiziari prodotti con il ricorso, il procedimento penale in oggetto non può ragionevolmente costituire, per difetto di sufficiente intensità, un fondato timore di persecuzioni determinanti in materia d'asilo (cfr. consid. 4.2.2 supra). Benché il ricorrente 1 rischi di essere arrestato ai fini dello svolgimento del procedimento penale per propaganda terroristica in caso di rimpatrio, non si può presumere a priori ch'egli sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo. Inoltre, in ragione della probabilità che il ricorrente 1 abbia scatenato l'avvio del procedimento penale al fine di ottenere l'asilo in Svizzera, si può ammettere che, nell'ambito del dibattimento penale in Turchia, egli avrà l'opportunità di spiegare le ragioni della sua attività sui social media - ossia l'ottenimento della protezione internazionale in Svizzera - e dimostrare la mancata serietà del contenuto politico delle sue pubblicazioni, evitando così di incorrere in una pena eccessiva (cfr. ex pluris sentenze TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4). Inoltre, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). L'interessato ha infatti dichiarato di aver unicamente partecipato alle manifestazioni organizzate dal HDP, di aver collaborato con la sezione giovanile del partito - fatto non avvalorato da mezzi di prova - e di essersi limitato a sostenere economicamente quest'ultimo una volta divenuto padre (cfr. atto SEM n. 37/23 D89, D130 e D173). Tali implicazioni non configurano d'acchito un profilo politico suscettibile di ammettere o confermare un'effettiva intenzionalità di propaganda terroristica. In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effettuate dall'interessato (e.g. fotografie dei membri del PKK e di un terrorista con una pistola a canna lunga in mano, canzoni inneggianti una guerriglia armata; cfr. traduzione del Yakalama Emri e Iddianame, atto TAF n. 4) è tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale in Turchia, rispettivamente di un rinvio a giudizio, al fine di determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-3232/2023 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1). Pertanto, qualora la procedura dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza e condanna, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un Politmalus. ln queste circostanze, non è quindi probabile che i timori di persecuzione espressi dal ricorrente (tortura ed uccisione) si concretizzino in un prossimo futuro.

E. 4.2.4 In ultima analisi, il Tribunale osserva che neppure le pretese discriminazioni che l'insorgente 1 avrebbe patito in Turchia in ragione della sua etnia curda risultano dirimenti per il giudizio. Infatti, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1 e relativi riferimenti). Inoltre, agli atti non sussistono riscontri documentali comprovanti le violenze che l'insorgente avrebbe subìto da parte della polizia in due occasioni distinte nel 2018 e nel 2019 (cfr. atto SEM n. 37/23 D145 e D148).

E. 4.3 In esito, i motivi addotti dagli interessati non risultano determinanti ai sensi degli art. 3 LAsi. Di riflesso, le motivazioni contrarie contenute nel gravame vanno integralmente respinte poiché infondate. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata.

E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia di tale misura.

E. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2).

3. 3.1 Nella decisione avversata, la SEM ritiene sostanzialmente che il pre- teso timore del ricorrente 1 di subire un procedimento penale per ragioni politiche ed etniche, nonché di sostegno all’HDP non sia fondato. In parti- colare, gli atti di causa attesterebbero unicamente l’apertura di un’inchiesta penale in Turchia per i reati di lesioni intenzionali e infrazione all’obbligo di assistenza di una persona in stato d’incapacità, entrambi riguardanti il feri- mento di L. K.. Essa avrebbe per oggetto la raccolta di materiale biologico e la deposizione del ricorrente con la sua conseguente liberazione. Per il resto, la domanda d’asilo della ricorrente 2 sarebbe esclusivamente fon- data sui motivi d’asilo del marito, ciò che escluderebbe qualsivoglia timore di persecuzione nei suoi confronti. Inoltre, il ricorrente 1 non avrebbe mai assunto un ruolo politico di particolare rilievo in seno all’HDP, posto comun- que che quest’ultimo sarebbe legale nel suo Paese d’origine. Infine, l’ese- cuzione dell’allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevol- mente esigibile, considerate in particolare la possibilità di alternative

D-5491/2023 Pagina 6 interne di domicilio, la valida esperienza professionale dei ricorrenti e l’agiata condizione economica che la famiglia godrebbe ancora in patria.

3.2 Censurando la violazione del diritto federale e un accertamento incom- pleto dei fatti giuridicamente rilevanti, i ricorrenti contestano la valutazione dell’autorità inferiore. Poste le attuali discriminazioni nei confronti dei curdi e dei membri del HDP, essi sostengono in particolare di non avere certezze sul loro futuro in Turchia e di essere espatriati poiché il ricorrente 1 sarebbe indagato per un reato (il ferimento di L. K.) che non avrebbe commesso (cfr. ricorso pag. 2). Dopo l’espatrio, egli avrebbe inoltre condiviso su Fa- cebook “alcuni video, canzoni popolari curde e video musicali” a fronte dei quali le autorità avrebbero avviato un procedimento penale per propa- ganda all’organizzazione terroristica armata (in particolare a favore del Partîya Karkerén Kurdîstan; di seguito: PKK), svolgendo segnatamente una perquisizione domiciliare il 16 agosto 2023 (idem pagg. 2-3). A tale comprova, i ricorrenti hanno versato agli atti dei nuovi documenti giudiziari. Infine, l’esecuzione del loro allontanamento non risulterebbe ragionevol- mente inesigibile in ragione della riattivazione del conflitto turco-curdo nella provincia di G._______. 3.3 Nelle proprie osservazioni al ricorso, la SEM si riconferma essenzial- mente nella propria decisione e postula il respingimento del ricorso, consi- derando in particolare che i due mezzi di prova versati agli atti con scritto del 28 maggio 2024 presentino dei chiari segni di falsificazione (cfr. atti TAF

n. 14 e 18). In replica, gli interessati contestano tuttavia quest’ultima con- clusione della SEM, affermando segnatamente che i nuovi documenti pre- sentati sarebbero autentici e che, in generale, gli atti giudiziari turchi non dimostrerebbero lo stesso standard di precisione degli altri Paesi europei, ciò che giustificherebbe, per esempio, la mancanza di disposizioni legali all’interno dei documenti (cfr. atto TAF n. 19). In duplica, l’autorità inferiore si riconferma nella propria decisione, evidenziando l’avanguardia tecnica del sistema giudiziario turco e la facilità con cui i documenti giudiziari sa- rebbero acquistabili e falsificabili in patria (cfr. atto TAF n. 24). 4. 4.1 4.1.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

D-5491/2023 Pagina 7 4.1.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pre- giudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua defini- zione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un ele- mento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo reli- gioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato ti- more di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’es- sere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un fu- turo prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano mi- nacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5).

4.1.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qua- lità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba- bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo suf- ficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plau- sibili. Il richiedente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affer- mazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli na- sconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega- zione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen- ziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un

D-5491/2023 Pagina 8 punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti- specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

4.2 4.2.1 A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giu- dica che, nel caso concreto, non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla decisione avversata in merito all’irrilevanza dei motivi addotti dai ri- correnti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 LAsi).

4.2.2 4.2.2.1 Per quanto riguarda le allegazioni espresse in sede di audizione (cfr. atti SEM n. 37/23 e 38/9) e i documenti versati agli atti durante la pro- cedura di prima istanza (cfr. mdp SEM n. 1-8), va anzitutto rilevato che gli atti giudiziari turchi riguardano un’inchiesta avviata per i reati di cui agli artt. 86 e 98 del Codice penale turco (Türk Ceza Kanunu [TCK]), i quali hanno per oggetto le lesioni intenzionali e l’infrazione all’obbligo di notifica o assi- stenza ad una persona che a seguito di ferita, età, malattia o altra ragione, si trova in stato di incapacità. Dagli stessi si evince inoltre che, allo scopo di chiarire i fatti, le autorità di perseguimento penale sarebbero attualmente intenzionate ad ottenere un referto medico biologico dell’insorgente 1, uni- tamente a quello della persona ferita (L. K.), nonché una deposizione dell’interessato, con il suo conseguente rilascio al termine di quest’ultima (cfr. mdp SEM n. 1-8). Ciò posto, il timore di essere ingiustamente incarce- rato ed ucciso in ragione di tale procedimento penale non risulta corrobo- rato da alcun elemento oggettivo (cfr. atto SEM n. 37/23 D202). Invero, i documenti citati dimostrano che le autorità turche intendano semplice- mente far luce sulle presunte lesioni corporali che il ricorrente avrebbe per- petrato a L. K. nella serata del 22 giugno 2022.

4.2.2.2 In esito, contrariamente a quanto pretendono gli insorgenti, non sussiste alcun riscontro probatorio per concludere che le autorità turche abbiano avviato l’inchiesta penale succitata in ragione dell’etnia curda del ricorrente 1 oppure per concretizzare un trattamento puramente discrimi- natorio. Di riflesso, va escluso un ragionevole timore di persecuzione a sfondo politico comportante l’esposizione ad un pericolo della vita, dell’in- tegrità fisica o della libertà, nonché una pressione psichica insopportabile (cfr. consid. 5.2.2 supra). Del resto, il ricorrente 1 non è sospettato di aver commesso un reato a sfondo politico, bensì un’infrazione di diritto comune, sulla quale la Turchia, in quanto Stato di diritto, ha il legittimo diritto ed ob- bligo di avviare una procedura penale per determinare la colpevolezza o meno dell’interessato. In altri termini, l’inchiesta penale in parola non è per- tinente in materia d’asilo in quanto non risponde ad un intento persecutorio

D-5491/2023 Pagina 9 ai sensi dell’art. 3 LAsi (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7).

4.2.2.3 Di riflesso, anche la ricorrente 2 non può validamente prevalersi della procedura penale avviata nei confronti del marito per ottenere il rico- noscimento della qualità di rifugiata.

4.2.3 4.2.3.1 Va detto inoltre che le pretese persecuzioni – addotte soltanto in sede di ricorso – afferenti al presunto procedimento penale per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica armata ai sensi dell’art. 7 par. 2 della legge turca sull’antiterrorismo risultano inverosimili e, anch’esse, non pertinenti in materia d’asilo (cfr. ricorso pagg. 3-4, con relativi allegati; atto TAF n. 14).

4.2.3.2 Anzitutto, a fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, va confermato il fatto che i due documenti giudiziari trasmessi senza osserva- zioni con scritto del 28 maggio 2024 (cfr. atto TAF n. 14: Yakalama Müzek- keresi [mandato d’accompagnamento] e Gerekçeli Karar [sentenza moti- vata]) presentano molteplici e chiari segni di falsificazione per le stesse ragioni indicate dalla SEM nella sua risposta al ricorso (cfr. atto TAF n. 18). Già solo per questo motivo, trattandosi di documenti falsi (art. 7 cpv. 3 LAsi), non si può trarre dagli stessi alcun valido elemento a favore dei mo- tivi d’asilo addotti. Di riflesso, i nuovi mezzi di prova non possono ragione- volmente corroborare l’asserita condanna in contumacia a 4 anni e 6 mesi per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica armata, rispettiva- mente il rischio di essere arrestato per l’esecuzione della relativa pena pro- nunciata (cfr. consid. 4.1.3 supra). Peraltro, su questo punto, gli interessati non hanno presentato alcuna contestazione.

4.2.3.3 Inoltre, il Tribunale non ravvisa valide ragioni per le quali gli interes- sati non hanno presentato dinanzi alla SEM i documenti giudiziari afferenti al procedimento penale in oggetto, nonostante molti di questi siano datati ad aprile e agosto 2023. Nel gravame, essi non giustificano peraltro tale circostanza, sicché l’allegazione di una persecuzione legata a tale proce- dimento penale risulta d’acchito pretestuosa. In questo senso, contraria- mente a quanto preteso, non può essere ragionevolmente rimproverato alla SEM si essere incorsa in un accertamento incompleto dei fatti giuridi- camente rilevanti (cfr. ricorso pag. 4).

D-5491/2023 Pagina 10 4.2.3.4 Gli insorgenti hanno inoltre affermato che, dopo l’espatrio, il ricor- rente 1 avrebbe pubblicato diversi contenuti afferenti all’etnia curda sul suo profilo Facebook, a fronte dei quali le autorità turche avrebbero aperto il procedimento penale succitato (cfr. ricorso pag. 2). A tale riguardo, il Tribu- nale conclude tuttavia che, in ragione della posteriorità delle pubblicazioni rispetto all’espatrio (risalenti al luglio e all’agosto 2023, cfr. traduzione del Yakalama Emri, atto TAF n. 4), l’interessato ha molto probabilmente fatto avviare il procedimento penale in Turchia al fine di assicurarsi l’ottenimento dell’asilo in Svizzera e che, in ogni caso, non è fuggito in ragione di un concreto timore di persecuzioni legate al reato in parola.

4.2.3.5 Ad ogni buon conto, a prescindere dall’autenticità degli altri docu- menti giudiziari prodotti con il ricorso, il procedimento penale in oggetto non può ragionevolmente costituire, per difetto di sufficiente intensità, un fon- dato timore di persecuzioni determinanti in materia d’asilo (cfr. consid. 4.2.2 supra). Benché il ricorrente 1 rischi di essere arrestato ai fini dello svolgi- mento del procedimento penale per propaganda terroristica in caso di rim- patrio, non si può presumere a priori ch’egli sarà esposto al rischio di trat- tamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo. Inoltre, in ragione della probabilità che il ricorrente 1 abbia scatenato l’avvio del procedimento pe- nale al fine di ottenere l’asilo in Svizzera, si può ammettere che, nell’ambito del dibattimento penale in Turchia, egli avrà l’opportunità di spiegare le ra- gioni della sua attività sui social media – ossia l’ottenimento della prote- zione internazionale in Svizzera – e dimostrare la mancata serietà del con- tenuto politico delle sue pubblicazioni, evitando così di incorrere in una pena eccessiva (cfr. ex pluris sentenze TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4). Inoltre, va esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disu- mani e degradanti (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). L’interessato ha infatti dichiarato di aver unicamente partecipato alle manifestazioni organizzate dal HDP, di aver collaborato con la sezione gio- vanile del partito – fatto non avvalorato da mezzi di prova – e di essersi limitato a sostenere economicamente quest’ultimo una volta divenuto pa- dre (cfr. atto SEM n. 37/23 D89, D130 e D173). Tali implicazioni non confi- gurano d’acchito un profilo politico suscettibile di ammettere o confermare un’effettiva intenzionalità di propaganda terroristica. In ogni caso, va rico- nosciuto che la natura delle pubblicazioni effettuate dall’interessato (e.g. fotografie dei membri del PKK e di un terrorista con una pistola a canna lunga in mano, canzoni inneggianti una guerriglia armata; cfr. traduzione del Yakalama Emri e Iddianame, atto TAF n. 4) è tale da giustificare

D-5491/2023 Pagina 11 l’apertura di un’indagine penale in Turchia, rispettivamente di un rinvio a giudizio, al fine di determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-3232/2023 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1). Per- tanto, qualora la procedura dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza e condanna, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un Politmalus. ln queste circostanze, non è quindi probabile che i timori di per- secuzione espressi dal ricorrente (tortura ed uccisione) si concretizzino in un prossimo futuro.

4.2.4 In ultima analisi, il Tribunale osserva che neppure le pretese discrimi- nazioni che l’insorgente 1 avrebbe patito in Turchia in ragione della sua etnia curda risultano dirimenti per il giudizio. Infatti, per invalsa giurispru- denza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell’11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1 e relativi riferimenti). Inoltre, agli atti non sussistono riscontri documentali comprovanti le violenze che l’insorgente avrebbe subìto da parte della polizia in due occasioni distinte nel 2018 e nel 2019 (cfr. atto SEM n. 37/23 D145 e D148). 4.3 In esito, i motivi addotti dagli interessati non risultano determinanti ai sensi degli art. 3 LAsi. Di riflesso, le motivazioni contrarie contenute nel gravame vanno integralmente respinte poiché infondate. Per quanto con- cerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata.

5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pro- nuncia di tale misura.

E. 6.1 In punto all’esecuzione dell’allontanamento, i ricorrenti affermano ge- nericamente, senza confrontarsi con la decisione avversata, che la stessa non sarebbe ragionevolmente esigibile a causa della riattivazione del

D-5491/2023 Pagina 12 conflitto turco-curdo nella provincia di G._______. Tale censura va tuttavia respinta.

E. 6.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l’esecuzione dell'allontanamento è regola- mentata dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Sviz- zera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 6.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è am- missibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto in- ternazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, i ricorrenti non pos- sono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respin- gimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v’è motivo di considerare l’esistenza di un rischio perso- nale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in rela- zione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), considerato inoltre ch’essi godono di uno stabile stato di salute (cfr. atto SEM n. 37/23 D65-66; n. 38/9 D18-19). L’esecu- zione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile.

E. 6.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 6.4.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al ten- tativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'inte- gralità del territorio. Ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e Şırnak

– dalle quali i ricorrenti non provengono – verso le quali il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia generalmente inesigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; sentenze TAF D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1; E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.). Posta l’attuale situazione nelle provincie colpite

D-5491/2023 Pagina 13 dai terremoti occorsi nel febbraio 2023 (Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Ela- zig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye und San- liurfa), l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento deve inoltre essere esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1).

E. 6.4.3 Nel caso concreto, gli insorgenti, originari di G._______, non proven- gono dalle province in cui vige attualmente un contesto di violenza gene- ralizzata o che sono fortemente colpite dagli effetti dei sismi occorsi feb- braio 2023 (cfr. consid. 6.4.3 supra). L’argomentazione contraria contenuta nel gravame va pertanto respinta. Per il resto, va osservato che i ricorrenti 1 e 2 sono delle persone adulte, in buona salute (cfr. atto SEM n. 37/23 D65-66; n. 38/9 D18-19) e che hanno già dimostrato una sufficiente capa- cità di adattamento, avendo anche soggiornato e lavorato per due anni a I._______ (cfr. atto SEM n. 37/23 D8 e D21-25; n. 38/9 D5). Contraria- mente a quanto addotto in sede d’audizione sui motivi d’asilo, non emer- gono dipoi riscontri documentali attestanti delle affezioni psichiche riguar- danti i figli (ricorrenti 3-5). Dall’incarto risulta inoltre che, in Turchia, la fami- glia godeva di un’ottima situazione economica, resa possibile anche grazie all’attività di ristorazione avviata dal ricorrente 1 (cfr. atto SEM n. 37/23 D28), e può attualmente contare sull’appoggio di numerosi parenti residenti a G._______ e in altre città del Paese (cfr. atto SEM n. 37/23 D34, D40-47;

n. 38/9 D8-9), con i quali essa è in contatto e nutre buoni rapporti. Per questi motivi, è verosimile che gli interessati non riscontreranno difficoltà eccessive nell’ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale. Ciò po- sto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

E. 6.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), in quanto gli in- sorgenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni do- cumento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 6.6 La decisione avversata va quindi confermata anche in materia di ese- cuzione dell'allontanamento.

D-5491/2023 Pagina 14

E. 7 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d’ap- prezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento pronunciata. Di riflesso, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata integral- mente confermata.

E. 8 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del rego- lamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 18 gennaio 2024, non si prelevano spese processuali.

E. 9 La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5491/2023 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5491/2023 Sentenza del 24 ottobre 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Jeannine Scherrer-Bänziger, Daniela Brüschweiler, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), ricorrente 1, B._______, nata il (...), ricorrente 2, C._______, nato il (...), ricorrente 3, D._______, nata il (...), ricorrente 4, E._______, nato il (...), ricorrente 5, Turchia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM dell'8 settembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati, cittadini turchi, di etnia curda e originari di Batman, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 29 settembre 2022. A.b Il 30 agosto 2023, la SEM ha svolto due separate audizioni approfondite sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). A sostegno della propria domanda, l'interessato ha sostanzialmente dichiarato che, il (...) 2022, il fratello F._______ sarebbe stato accoltellato davanti al suo ristorante per mano di due persone con le quali aveva litigato. Il ricorrente si sarebbe recato sul luogo dell'evento e avrebbe condotto il fratello ferito all'ospedale, per poi riaccompagnato a casa presso l'abitazione della madre dove ancora viveva. In questo contesto, la moglie lo avrebbe informato telefonicamente che le autorità di polizia avevano perquisito la loro abitazione chiedendo di lui. Conseguentemente, in ragione di timori, l'interessato avrebbe cercato rifugio presso l'abitazione della propria nonna durante i mesi successivi, per poi decidere, il (...) 2022, di recarsi ad Istanbul ed espatriare con la famiglia l'11 settembre 2022 tramite un volo per la Serbia. L'interessato ha altresì dichiarato che l'aggressore del fratello, di nome L.K., sarebbe stato a sua volta aggredito da terzi nel corso della stessa giornata dell'accoltellamento e che, su segnalazione di L.K., le autorità turche lo avrebbero accusato ingiustamente di tale lesione con un chiaro intento discriminatorio in ragione della sua etnia curda e del suo sostegno al Partito Democratico dei Popoli (in turco Halklarin Demokratik Partisi, di seguito: HDP). Per lo stesso motivo, la polizia turca avrebbe già svolto due operazioni nel 2017 presso il domicilio di G._______ e una presso abitazione nella città di H._______ (provincia di Mardin) nel 2019. Nel marzo 2018 e nel 2019, egli avrebbe inoltre subìto da parte della polizia delle violenze fisiche e esplicite discriminazioni. Infine, la moglie non avrebbe motivi d'asilo personali, essendo anch'essa espatriata con la famiglia in ragione delle false accuse mosse nei confronti del ricorrente 1 da parte di L. K. (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...] -37/23). La moglie ha addotto che, il (...) 2022, il marito l'avrebbe contattata telefonicamente per chiederle di prepararsi al fine di recarsi con lui all'ospedale in quanto il cognato (F._______) era stato accoltellato nel suo locale. Ella ha poi sostanzialmente confermato le dinamiche di accompagnamento del fratello all'ospedale a seguito dell'accoltellamento. Attorno all'una di notte, la polizia avrebbe poi fatto irruzione presso il loro domicilio a G._______ alla ricerca del marito, ancora assente in quel momento, nonché di eventuali segni di appartenenza all'etnia curda. Ella avrebbe quindi informato telefonicamente il marito della perquisizione domiciliare avvenuta, a seguito della quale egli si sarebbe nascosto da sua nonna fino all'espatrio. Nella settimana successiva all'accoltellamento, la polizia avrebbe inoltre svolto altre due perquisizioni domiciliari in cerca del marito. Infine, l'interessata ha affermato che la polizia avrebbe già condotto due o tre perquisizioni nel 2017 e nel 2019 (cfr. atto SEM n. 38/9). I richiedenti hanno inoltre fornito la seguente documentazione (in copia):

- Corrispondenza di polizia (mdp SEM n. 1);

- Richiesta della Procura di G._______ (n. 2);

- Conferma di ricezione del materiale sequestrato - campione biologico (n. 3);

- Richiesta di mandato di accompagnamento coattivo per rilascio deposizione, ottenimento di referto medico e rilascio (n. 4);

- Decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di mandato di accompagnamento coattivo per deposizione, referto medico e rilascio (n. 5);

- Mandato di accompagnamento coattivo per deposizione, referto medico e rilascio (n. 6);

- Comunicazione di polizia (n. 7);

- Comunicazione della Procura (n. 8);

- Formulario paziente dell'ospedale di G._______ (n. 9). A.c Con parere legale del 7 settembre 2023, il rappresentante del ricorrente si è espresso in merito al progetto di decisione negativa della SEM. B. Con decisione dell'8 settembre 2023, la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone Ticino dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. C.a Avverso la decisione succitata, i ricorrenti insorgono dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso datato 9 ottobre 2023 chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Essi presentano altresì un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo. Al ricorso, essi accludono inoltre dei nuovi documenti giudiziari turchi afferenti ad una procedura penale per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata, segnatamente un "verbale di perquisizione, la richiesta di emettere un mandato d'arresto, l'atto d'accusa, la successiva accettazione dell'atto d'accusa, il rapporto di trasmissione e il mandato di arresto" (cfr. ricorso, pag. 4 e allegati; atto TAF n. 14). C.b Con decisione incidentale dell'8 novembre 2023, il Tribunale ha dapprima invitato i ricorrenti a presentare, entro il 24 novembre 2023, la traduzione degli allegati al ricorso in una lingua ufficiale svizzera (atto TAF n. 3). Regolarizzato in questo senso il gravame (atto TAF n. 4), con decisione incidentale del 18 gennaio 2024, il Tribunale ha poi autorizzato gli interessati a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, ordinando nel contempo lo scambio degli scritti tra le parti (atto TAF n. 5). Con osservazioni del 30 gennaio 2024, la SEM ha contestato l'affidabilità dei nuovi documenti acclusi al ricorso e postulato una proroga di 30 giorni per l'analisi di quest'ultimi calcolata dalla consegna dei mezzi di prova in originale da parte degli insorgenti (atto TAF n. 6). Ciò posto, con ordinanza del 2 febbraio 2024 il Tribunale ha invitato i ricorrenti a produrre, entro 30 giorni dalla notifica, gli originali di tutti i presunti documenti giudiziari turchi allegati al ricorso e degli eventuali nuovi atti giudiziari afferenti al presunto procedimento penale per propaganda all'organizzazione terroristica armata (atto TAF n. 7). Posta l'assenza di riscontro, con ordinanza del 18 marzo 2024 il giudice istruttore ha nuovamente invitato gli insorgenti a presentare la documentazione richiesta entro un termine di 30 giorni (atto TAF n. 10), poi prorogato definitivamente al 29 maggio 2024. Con scritto del 28 maggio 2024, i ricorrenti hanno infine presentato, senza formulare osservazioni, due nuovi documenti giudiziari turchi differenti dai mezzi di prova presentati con il ricorso (atto TAF n. 14). C.c Con ordinanza del 5 giugno 2024, il Tribunale ha quindi invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta completa al ricorso ed esprimersi su tutti i nuovi documenti giudiziari trasmessi dai ricorrenti (atto TAF n. 15). Il 1° luglio 2024, la SEM ha presentato le proprie osservazioni al ricorso, le quali sono state trasmesse per conoscenza agli insorgenti in data 4 luglio 2024 (atti TAF n. 18-19). C.d Attenendosi alla successiva decisione incidentale del Tribunale del 3 settembre 2024, con la quale è stato ordinato un secondo scambio di scritti, l'11 settembre 2024 i ricorrenti hanno presentato una replica (atto TAF n. 19 e 23), alla quale la SEM ha duplicato con osservazioni del 19 settembre 2024 (atto TAF n. 24) - trasmesse per conoscenza ai ricorrenti il 24 settembre 2024. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi cum art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RU 2020 1125, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione avversata, la SEM ritiene sostanzialmente che il preteso timore del ricorrente 1 di subire un procedimento penale per ragioni politiche ed etniche, nonché di sostegno all'HDP non sia fondato. In particolare, gli atti di causa attesterebbero unicamente l'apertura di un'inchiesta penale in Turchia per i reati di lesioni intenzionali e infrazione all'obbligo di assistenza di una persona in stato d'incapacità, entrambi riguardanti il ferimento di L. K.. Essa avrebbe per oggetto la raccolta di materiale biologico e la deposizione del ricorrente con la sua conseguente liberazione. Per il resto, la domanda d'asilo della ricorrente 2 sarebbe esclusivamente fondata sui motivi d'asilo del marito, ciò che escluderebbe qualsivoglia timore di persecuzione nei suoi confronti. Inoltre, il ricorrente 1 non avrebbe mai assunto un ruolo politico di particolare rilievo in seno all'HDP, posto comunque che quest'ultimo sarebbe legale nel suo Paese d'origine. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, considerate in particolare la possibilità di alternative interne di domicilio, la valida esperienza professionale dei ricorrenti e l'agiata condizione economica che la famiglia godrebbe ancora in patria. 3.2 Censurando la violazione del diritto federale e un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, i ricorrenti contestano la valutazione dell'autorità inferiore. Poste le attuali discriminazioni nei confronti dei curdi e dei membri del HDP, essi sostengono in particolare di non avere certezze sul loro futuro in Turchia e di essere espatriati poiché il ricorrente 1 sarebbe indagato per un reato (il ferimento di L. K.) che non avrebbe commesso (cfr. ricorso pag. 2). Dopo l'espatrio, egli avrebbe inoltre condiviso su Facebook "alcuni video, canzoni popolari curde e video musicali" a fronte dei quali le autorità avrebbero avviato un procedimento penale per propaganda all'organizzazione terroristica armata (in particolare a favore del Partîya Karkerén Kurdîstan ; di seguito: PKK), svolgendo segnatamente una perquisizione domiciliare il 16 agosto 2023 (idem pagg. 2-3). A tale comprova, i ricorrenti hanno versato agli atti dei nuovi documenti giudiziari. Infine, l'esecuzione del loro allontanamento non risulterebbe ragionevolmente inesigibile in ragione della riattivazione del conflitto turco-curdo nella provincia di G._______. 3.3 Nelle proprie osservazioni al ricorso, la SEM si riconferma essenzialmente nella propria decisione e postula il respingimento del ricorso, considerando in particolare che i due mezzi di prova versati agli atti con scritto del 28 maggio 2024 presentino dei chiari segni di falsificazione (cfr. atti TAF n. 14 e 18). In replica, gli interessati contestano tuttavia quest'ultima conclusione della SEM, affermando segnatamente che i nuovi documenti presentati sarebbero autentici e che, in generale, gli atti giudiziari turchi non dimostrerebbero lo stesso standard di precisione degli altri Paesi europei, ciò che giustificherebbe, per esempio, la mancanza di disposizioni legali all'interno dei documenti (cfr. atto TAF n. 19). In duplica, l'autorità inferiore si riconferma nella propria decisione, evidenziando l'avanguardia tecnica del sistema giudiziario turco e la facilità con cui i documenti giudiziari sarebbero acquistabili e falsificabili in patria (cfr. atto TAF n. 24). 4. 4.1 4.1.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.1.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). 4.1.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 4.2 4.2.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica che, nel caso concreto, non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla decisione avversata in merito all'irrilevanza dei motivi addotti dai ricorrenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 LAsi). 4.2.2 4.2.2.1 Per quanto riguarda le allegazioni espresse in sede di audizione (cfr. atti SEM n. 37/23 e 38/9) e i documenti versati agli atti durante la procedura di prima istanza (cfr. mdp SEM n. 1-8), va anzitutto rilevato che gli atti giudiziari turchi riguardano un'inchiesta avviata per i reati di cui agli artt. 86 e 98 del Codice penale turco (Türk Ceza Kanunu [TCK]), i quali hanno per oggetto le lesioni intenzionali e l'infrazione all'obbligo di notifica o assistenza ad una persona che a seguito di ferita, età, malattia o altra ragione, si trova in stato di incapacità. Dagli stessi si evince inoltre che, allo scopo di chiarire i fatti, le autorità di perseguimento penale sarebbero attualmente intenzionate ad ottenere un referto medico biologico dell'insorgente 1, unitamente a quello della persona ferita (L. K.), nonché una deposizione dell'interessato, con il suo conseguente rilascio al termine di quest'ultima (cfr. mdp SEM n. 1-8). Ciò posto, il timore di essere ingiustamente incarcerato ed ucciso in ragione di tale procedimento penale non risulta corroborato da alcun elemento oggettivo (cfr. atto SEM n. 37/23 D202). Invero, i documenti citati dimostrano che le autorità turche intendano semplicemente far luce sulle presunte lesioni corporali che il ricorrente avrebbe perpetrato a L. K. nella serata del 22 giugno 2022. 4.2.2.2 In esito, contrariamente a quanto pretendono gli insorgenti, non sussiste alcun riscontro probatorio per concludere che le autorità turche abbiano avviato l'inchiesta penale succitata in ragione dell'etnia curda del ricorrente 1 oppure per concretizzare un trattamento puramente discriminatorio. Di riflesso, va escluso un ragionevole timore di persecuzione a sfondo politico comportante l'esposizione ad un pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché una pressione psichica insopportabile (cfr. consid. 5.2.2 supra). Del resto, il ricorrente 1 non è sospettato di aver commesso un reato a sfondo politico, bensì un'infrazione di diritto comune, sulla quale la Turchia, in quanto Stato di diritto, ha il legittimo diritto ed obbligo di avviare una procedura penale per determinare la colpevolezza o meno dell'interessato. In altri termini, l'inchiesta penale in parola non è pertinente in materia d'asilo in quanto non risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7). 4.2.2.3 Di riflesso, anche la ricorrente 2 non può validamente prevalersi della procedura penale avviata nei confronti del marito per ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiata. 4.2.3 4.2.3.1 Va detto inoltre che le pretese persecuzioni - addotte soltanto in sede di ricorso - afferenti al presunto procedimento penale per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata ai sensi dell'art. 7 par. 2 della legge turca sull'antiterrorismo risultano inverosimili e, anch'esse, non pertinenti in materia d'asilo (cfr. ricorso pagg. 3-4, con relativi allegati; atto TAF n. 14). 4.2.3.2 Anzitutto, a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, va confermato il fatto che i due documenti giudiziari trasmessi senza osservazioni con scritto del 28 maggio 2024 (cfr. atto TAF n. 14: Yakalama Müzekkeresi [mandato d'accompagnamento] e Gerekçeli Karar [sentenza motivata]) presentano molteplici e chiari segni di falsificazione per le stesse ragioni indicate dalla SEM nella sua risposta al ricorso (cfr. atto TAF n. 18). Già solo per questo motivo, trattandosi di documenti falsi (art. 7 cpv. 3 LAsi), non si può trarre dagli stessi alcun valido elemento a favore dei motivi d'asilo addotti. Di riflesso, i nuovi mezzi di prova non possono ragionevolmente corroborare l'asserita condanna in contumacia a 4 anni e 6 mesi per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata, rispettivamente il rischio di essere arrestato per l'esecuzione della relativa pena pronunciata (cfr. consid. 4.1.3 supra). Peraltro, su questo punto, gli interessati non hanno presentato alcuna contestazione. 4.2.3.3 Inoltre, il Tribunale non ravvisa valide ragioni per le quali gli interessati non hanno presentato dinanzi alla SEM i documenti giudiziari afferenti al procedimento penale in oggetto, nonostante molti di questi siano datati ad aprile e agosto 2023. Nel gravame, essi non giustificano peraltro tale circostanza, sicché l'allegazione di una persecuzione legata a tale procedimento penale risulta d'acchito pretestuosa. In questo senso, contrariamente a quanto preteso, non può essere ragionevolmente rimproverato alla SEM si essere incorsa in un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. ricorso pag. 4). 4.2.3.4 Gli insorgenti hanno inoltre affermato che, dopo l'espatrio, il ricorrente 1 avrebbe pubblicato diversi contenuti afferenti all'etnia curda sul suo profilo Facebook, a fronte dei quali le autorità turche avrebbero aperto il procedimento penale succitato (cfr. ricorso pag. 2). A tale riguardo, il Tribunale conclude tuttavia che, in ragione della posteriorità delle pubblicazioni rispetto all'espatrio (risalenti al luglio e all'agosto 2023, cfr. traduzione del Yakalama Emri, atto TAF n. 4), l'interessato ha molto probabilmente fatto avviare il procedimento penale in Turchia al fine di assicurarsi l'ottenimento dell'asilo in Svizzera e che, in ogni caso, non è fuggito in ragione di un concreto timore di persecuzioni legate al reato in parola. 4.2.3.5 Ad ogni buon conto, a prescindere dall'autenticità degli altri documenti giudiziari prodotti con il ricorso, il procedimento penale in oggetto non può ragionevolmente costituire, per difetto di sufficiente intensità, un fondato timore di persecuzioni determinanti in materia d'asilo (cfr. consid. 4.2.2 supra). Benché il ricorrente 1 rischi di essere arrestato ai fini dello svolgimento del procedimento penale per propaganda terroristica in caso di rimpatrio, non si può presumere a priori ch'egli sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo. Inoltre, in ragione della probabilità che il ricorrente 1 abbia scatenato l'avvio del procedimento penale al fine di ottenere l'asilo in Svizzera, si può ammettere che, nell'ambito del dibattimento penale in Turchia, egli avrà l'opportunità di spiegare le ragioni della sua attività sui social media - ossia l'ottenimento della protezione internazionale in Svizzera - e dimostrare la mancata serietà del contenuto politico delle sue pubblicazioni, evitando così di incorrere in una pena eccessiva (cfr. ex pluris sentenze TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4). Inoltre, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). L'interessato ha infatti dichiarato di aver unicamente partecipato alle manifestazioni organizzate dal HDP, di aver collaborato con la sezione giovanile del partito - fatto non avvalorato da mezzi di prova - e di essersi limitato a sostenere economicamente quest'ultimo una volta divenuto padre (cfr. atto SEM n. 37/23 D89, D130 e D173). Tali implicazioni non configurano d'acchito un profilo politico suscettibile di ammettere o confermare un'effettiva intenzionalità di propaganda terroristica. In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effettuate dall'interessato (e.g. fotografie dei membri del PKK e di un terrorista con una pistola a canna lunga in mano, canzoni inneggianti una guerriglia armata; cfr. traduzione del Yakalama Emri e Iddianame, atto TAF n. 4) è tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale in Turchia, rispettivamente di un rinvio a giudizio, al fine di determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-3232/2023 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1). Pertanto, qualora la procedura dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza e condanna, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un Politmalus. ln queste circostanze, non è quindi probabile che i timori di persecuzione espressi dal ricorrente (tortura ed uccisione) si concretizzino in un prossimo futuro. 4.2.4 In ultima analisi, il Tribunale osserva che neppure le pretese discriminazioni che l'insorgente 1 avrebbe patito in Turchia in ragione della sua etnia curda risultano dirimenti per il giudizio. Infatti, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1 e relativi riferimenti). Inoltre, agli atti non sussistono riscontri documentali comprovanti le violenze che l'insorgente avrebbe subìto da parte della polizia in due occasioni distinte nel 2018 e nel 2019 (cfr. atto SEM n. 37/23 D145 e D148). 4.3 In esito, i motivi addotti dagli interessati non risultano determinanti ai sensi degli art. 3 LAsi. Di riflesso, le motivazioni contrarie contenute nel gravame vanno integralmente respinte poiché infondate. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia di tale misura. 6. 6.1 In punto all'esecuzione dell'allontanamento, i ricorrenti affermano genericamente, senza confrontarsi con la decisione avversata, che la stessa non sarebbe ragionevolmente esigibile a causa della riattivazione del conflitto turco-curdo nella provincia di G._______. Tale censura va tuttavia respinta. 6.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), considerato inoltre ch'essi godono di uno stabile stato di salute (cfr. atto SEM n. 37/23 D65-66; n. 38/9 D18-19). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile. 6.4 6.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 6.4.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio. Ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e irnak - dalle quali i ricorrenti non provengono - verso le quali il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia generalmente inesigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; sentenze TAF D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1; E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.). Posta l'attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti occorsi nel febbraio 2023 (Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye und Sanliurfa), l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento deve inoltre essere esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1). 6.4.3 Nel caso concreto, gli insorgenti, originari di G._______, non provengono dalle province in cui vige attualmente un contesto di violenza generalizzata o che sono fortemente colpite dagli effetti dei sismi occorsi febbraio 2023 (cfr. consid. 6.4.3 supra). L'argomentazione contraria contenuta nel gravame va pertanto respinta. Per il resto, va osservato che i ricorrenti 1 e 2 sono delle persone adulte, in buona salute (cfr. atto SEM n. 37/23 D65-66; n. 38/9 D18-19) e che hanno già dimostrato una sufficiente capacità di adattamento, avendo anche soggiornato e lavorato per due anni a I._______ (cfr. atto SEM n. 37/23 D8 e D21-25; n. 38/9 D5). Contrariamente a quanto addotto in sede d'audizione sui motivi d'asilo, non emergono dipoi riscontri documentali attestanti delle affezioni psichiche riguardanti i figli (ricorrenti 3-5). Dall'incarto risulta inoltre che, in Turchia, la famiglia godeva di un'ottima situazione economica, resa possibile anche grazie all'attività di ristorazione avviata dal ricorrente 1 (cfr. atto SEM n. 37/23 D28), e può attualmente contare sull'appoggio di numerosi parenti residenti a G._______ e in altre città del Paese (cfr. atto SEM n. 37/23 D34, D40-47; n. 38/9 D8-9), con i quali essa è in contatto e nutre buoni rapporti. Per questi motivi, è verosimile che gli interessati non riscontreranno difficoltà eccessive nell'ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale. Ciò posto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 6.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), in quanto gli insorgenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 6.6 La decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento. 7. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento pronunciata. Di riflesso, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata integralmente confermata. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 18 gennaio 2024, non si prelevano spese processuali. 9. La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: