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D-1524/2024

D-1524/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-07 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a Il 25 settembre 2023, la ricorrente 1, originaria di D.______, ha depo- sitato una domanda d’asilo in Svizzera insieme ai suoi figli minorenni.

A.b Il 20 febbraio 2024, la richiedente ha sostenuto un’audizione approfon- dita sui motivi d’asilo. Ella ha sostanzialmente addotto di aver subìto per- secuzioni e minacce da parte delle autorità turche in ragione della sua etnia curda. In particolare, il (…) 2023 avrebbe deciso di unirsi spontaneamente ad una manifestazione delle "madri del sabato" notata per caso mentre faceva gli acquisti, in seguito alla quale sarebbe stata pedinata e, una volta giunta a casa della sorella, arrestata e maltrattata in un bosco da alcuni uomini che si sono identificati come agenti di polizia. Quest’ultimi l’avreb- bero minacciata di morte e costretta a raccogliere informazioni sui manife- stanti, accusandola inoltre di terrorismo. Temendo per la sua sicurezza e di quella dei figli, sarebbe quindi espatriata. L’interessata ha poi versato agli atti svariati documenti giudiziari in merito ai quali ha genericamente asserito che riguardassero un’inchiesta penale avviata nei suoi confronti per il reato d’insulto al Presidente della Repubblica. Dopo l’espatrio, la ma- dre avrebbe inoltre riferito che alcuni agenti di polizia l’avrebbero ricercata presso la sua abitazione a Izmir. L’interessata ha infine dichiarato che, in costanza di matrimonio, avrebbe patito ripetute violenze fisiche e psicolo- giche da parte dell’ex marito che, dopo la fuga, le avrebbe inviato un mes- saggio minacciandola di volerla uccidere e prendere i figli (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. […]-37/21).

A.c Il 21 febbraio 2024, si sono svolte le audizioni sui motivi d’asilo dei figli. Il ricorrente 3 ha riferito che, un giorno, sua nonna gli avrebbe chiesto di andare dalla vicina di casa insieme alla sorella, informandolo che la madre non stava bene. Dopo alcuni giorni, la ricorrente 1 gli avrebbe comunicato la necessità di trasferirsi ad Istanbul, senza però fornire spiegazioni; giunti in tale città, la madre gli avrebbe rivelato di essere stata insultata e maltrat- tata dalla polizia. Egli ha poi affermato di non aver mai avuto problemi per- sonali in patria, che il sistema scolastico turco non sarebbe molto funzio- nante e che sussisterebbe il rischio che la madre possa subire nuovamente violenze da parte delle autorità in caso di ritorno (cfr. atto SEM n. 39/8). La ricorrente 2 ha confermato i fatti descritti dal fratello, asserendo inoltre di essere stata vittima di bullismo a causa della sua etnia curda e delle pub- blicazioni sui social media effettuate dalla madre (cfr. atto SEM n. 38/10). Entrambi sono giunti in Svizzera per i motivi di persecuzione della madre.

D-1524/2024 Pagina 3 A.d A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno presentato la se- guente documentazione (in copia):

– Decisione della Procura di Izmir del (…) 2023 relativa alla separazione delle inchieste penali: una per il reato di propaganda per l’organizzazione terroristica e un’altra per insulto al Presidente della Repubblica (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1); – Rapporto di polizia Open Source del (…) 2023 (n. 2); – Lettera di accompagnamento al rapporto Open Source del (…) 2023 (n. 3) – Lettera del Procuratore Pubblico all’ufficio di indagine per i reati di terrorismo del (…) 2023 (n. 4); – Richiesta di interrogatorio da parte del direttore dell’ufficio antiterrorismo del (…) 2023 (n. 5); – Richiesta del Procuratore Pubblico del (…) 2023 di assumere la deposizione dell’interessata (n. 6); – Verbale di ricerca del (…) 2023 (n. 7); – Verbale del (…) 2023 (n. 8); – Lettera dell’avvocato turco (n. 9); – Sentenza penale della Pretura penale di Batman del (…) 2016 riguardante il marito dell’interessata (n. 10); – Prima pagina della sentenza della Pretura penale di Izmir del (…) 2017 (n. 11); – Documenti che attesterebbero gli indirizzi di residenza della ricorrente (n. 12); – Screenshot del 2014 in merito alle proteste di E.______ (n. 13).

A.e Con scritto del 27 febbraio 2024, la rappresentanza legale si è poi espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM.

B. Con decisione del 28 febbraio 2024, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di F.______ dell’esecuzione di quest’ultima misura e revocando l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

C. C.a Con ricorso dell’8 marzo 2024, gli insorgenti avversano la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale) concludendo principalmente all’annullamento della stessa, al ricono- scimento della qualità di rifugiati unitamente all’accoglimento della do- manda d’asilo e, in subordine, alla concessione dell’ammissione provviso- ria in Svizzera oppure alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istru- zione. Sul piano procedurale, viene presentata un’istanza di assistenza

D-1524/2024 Pagina 4 giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame sono stati acclusi (in copia) tre nuovi documenti giudiziari (cfr. allegato n. 3 al ricorso): – richiesta di mandato di cattura ai fini dell’interrogatorio formulata dalla Procura generale di D.______ del (…) 2023; – mandato di cattura ai fini dell’interrogatorio del Giudice dei provvedimenti coercitivi di D.______ del (…) 2023; – atto d’accusa della Procura generale di D.______ del (…) 2024 per il reato di offesa al Presidente della Repubblica (Iddianame).

C.b Con decisione incidentale del 28 marzo 2024, il Tribunale ha ordinato lo scambio degli scritti, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e invitato i ricorrenti a presentare, in originale, i documenti giudiziari allegati al ricorso, un estratto e una fotografia del portale governativo UYAP indi- cante i procedimenti penali avviati nei confronti dell’interessata, nonché eventuali nuovi atti giudiziari (atto TAF n. 3). C.c Il 16 aprile 2024, la SEM ha presentato le osservazioni al ricorso. C.d Il 2 maggio 2024, gli interessati hanno presentato al Tribunale la copia dei documenti giudiziari già acclusi al gravame, unitamente alla copia di una lettera redatta dall’avvocato di Recep Tayyip Erdogan nell’ambito del procedimento penale per il reato di insulto al Presidente della Repubblica. C.e Il 7 maggio 2024, i ricorrenti hanno presentato una replica, alla quale la SEM ha duplicato il 28 maggio successivo. La duplica è poi stata tra- smessa per conoscenza ai ricorrenti. C.f Con scritti del 27 giugno e 23 dicembre 2024, gli insorgenti hanno pre- sentato al Tribunale nuovi documenti medici relativi alla ricorrente 1, gli atti comprovanti la scolarizzazione nel Canton F._______ dei figli minorenni, nonché un certificato di lavoro riguardante la ricorrente 1 (atti TAF n. 15- 16. C.g Con scritto del 15 gennaio 2025, gli interessati hanno infine presentato la copia dei seguenti documenti giudiziari turchi (atto TAF n. 17): – richiesta di mandato di cattura ai fini dell’interrogatorio formulata dalla Procura generale di Izmir del 16 aprile 2024 per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica; – mandato di cattura del Giudice dei provvedimenti coercitivi di Izmir del 18 aprile 2024;

D-1524/2024 Pagina 5 – decisione di mandato di cattura del Giudice dei provvedimenti coercitivi di Izmir del 18 aprile 2024 (Yakalama Emri).

Erwägungen (47 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 3.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre inoltre consi- derare i motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi com- prende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la si- tuazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento

D-1524/2024 Pagina 6 oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta vero- simiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. per i dettagli DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

E. 3.3 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono inverosimili le alle- gazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contradditto- rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili. La credibilità delle affermazioni viene se- gnatamente messa in dubbio se la persona richiedente d’asilo nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accer- tamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve inoltre ridursi ad una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega- zione, ma dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen- ziali a favore e contrari ad essa. Decisivo è quindi determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi elementi risultino preponderanti nella fat- tispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

E. 3.4.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novem- bre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo).

E. 3.4.2 Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati

– anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 no- vembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]).

E. 3.4.3 Il Tribunale ha poi ritenuto che, affinché tali procedure penali assu- mano una rilevanza per l’asilo, sia necessario cumulativamente che: il tri- bunale turco competente abbia aperto una procedura giudiziaria, repu- tando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico, la

D-1524/2024 Pagina 7 persona imputata venga condannata con probabilità preponderante in un prossimo futuro, rispettivamente la condanna si possa fondare su un mo- tivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi e che, infine, la stessa comporti una pena d’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il pro- filo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). In propo- sito, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al Presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per orga- nizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. con- sid. 8.4). Il Tribunale ha inoltre stabilito che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono su- scettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tor- tura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedi- mento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giuri- sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate- ria d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effet- tuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).

E. 4 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che le dichiarazioni in relazione ai maltrattamenti della polizia subiti dalla ricorrente 1 siano carat- terizzate da elementi illogici ed incongruenti (cfr. decisione avversata, pagg. 5-7). In particolare, sarebbe “quantomeno curioso” che l’interessata, recatasi a G._______ per fare acquisiti, abbia improvvisamente deciso di unirsi ad una manifestazione vista per strada, considerato che sarebbe stata la sua prima ed unica partecipazione a ridosso dell’espatrio. Inoltre, ella non sarebbe stata in grado di fornire dettagli sugli agenti di polizia, affermando ch’essi non erano in divisa e che le autovetture utilizzate erano civili, ciò che renderebbe il suo racconto meno credibile. Anche le ragioni

D-1524/2024 Pagina 8 del fermo sarebbero state descritte in maniera confusa e contraddittoria (idem pag. 6). Infine, i figli avrebbero fornito delle testimonianze manifesta- mente uniformi, vaghe e costruite ad arte, ciò che intaccherebbe la credi- bilità del racconto della madre (idem pag. 7). In esito, l’interessata non avrebbe reso verosimile di essere stata vittima delle asserite persecuzioni. Sotto il profilo della rilevanza, la SEM sostiene altresì che le difficoltà ri- scontrate dagli insorgenti in ragione della loro etnia curda non abbiano un’intensità superiore alle difficoltà alle quali sarebbero esposte la maggior parte della popolazione curda (idem pag. 8). Inoltre, i procedimenti penali avviati nei confronti della ricorrente 1 non potrebbero giustificare il ricono- scimento della qualità di rifugiata poiché, in primo luogo, non sussisterebbe alcun rischio significativo di essere arrestata al suo ingresso Turchia e, in secondo luogo, le inchieste penali non sarebbero ancora sfociate in un’azione legale. La richiedente non sarebbe quindi esposta a persecu- zioni rilevanti, posto in particolare che i timori espressi in sede d’audizione riguarderebbero principalmente il fermo di polizia conseguente alla mani- festazione delle “madri del sabato” e non persecuzioni connesse alle in- chieste penali (idem pagg. 8-11). Infine, con riferimento alle violenze coniu- gali patite dall’ex marito, la ricorrente avrebbe ingiustificatamente rinun- ciato a sporgere nuovamente denuncia presso le autorità turche, nono- stante quest’ultime sarebbero in grado di fornire un’adeguata protezione, ciò che sarebbe comprovato dalle sentenze penali di condanna riguardanti l’ex coniuge (idem pagg. 10-12; mdp SEM n. 10-11).

E. 5.1 I ricorrenti censurano anzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti riconducibile alla trattazione della domanda d’asilo in procedura celere. In particolare, posta la complessità della fatti- specie nonché la necessità di reperire ulteriori mezzi di prova, così come sottolineato nel parere legale del 28 febbraio 2024, la SEM avrebbe dovuto attribuire il caso alla procedura ampliata, permettendo così di svolgere una “diversa valutazione rispetto alla rilevanza delle allegazioni” (cfr. ricorso, pag. 8). Inoltre, nella misura in cui avrebbe indetto le audizioni soltanto dopo 148 giorni dal deposito della domanda e non avrebbe altresì atteso la presentazione dei documenti giudiziari preannunciati nel parere legale, l’autorità inferiore si sarebbe “considerevolmente allontanata dello spirito e dalle disposizioni che regolano la procedura celere finendo col cadere in una grossolana violazione degli artt. 26 cpv. 1 e 37 cpv. 2 LAsi.” (idem pag. 7).

E. 5.2 Tale censura di natura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr.

D-1524/2024 Pagina 9 DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 5.3.1 Nella procedura d'asilo ‒ così come nelle altre procedure di natura amministrativa ‒ si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta i fatti d'ufficio (artt. 6 LAsi e 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove. Il principio inquisitorio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Inoltre, la questione circa lo smistamento tra la procedura celere e la procedura ampliata è già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale si rinvia per maggiori dettagli. Va però ribadito che, di principio, non sussiste alcun di- ritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d’asilo in una delle due procedure succitate (DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2).

E. 5.3.2.1 Nel caso concreto, il Tribunale osserva anzitutto che, in un primo tempo, la ricorrente 1 ha svolto svariate visite mediche, imposte segnata- mente dai lamentati disturbi di insonnia, stanchezza nonché da problemi psicologici riconducibili alle violenze domestiche subite in patria (cfr. atti SEM n. 26/2, 27/2, 28/3, 29/1, 30/2, 32/1). La fase preparatoria si è poi conclusa con le audizioni approfondite sui motivi d’asilo svolte il 20 e 21 febbraio 2024 (cfr. atti SEM n. 37/1, 38/10 e 39/8). Poiché la domanda d’asilo è stata presentata già il 25 settembre 2023, è quindi pacifico che la SEM ha superato il termine di 21 giorni legalmente regolamentato per la fase preparatoria (art. 26 cpv. 1 LAsi), posto inoltre che gli interessati hanno alloggiato nel Centro della confederazione per un periodo superiore ai 140 giorni previsti legalmente (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi; atti SEM n. 47/2 e 48/2). Pertanto, l’autorità inferiore avrebbe effettivamente dovuto optare per la procedura ampliata. Tuttavia, tale dilazione della procedura non ha com- portato per gli insorgenti un accertamento incompleto dei loro motivi d’asilo.

E. 5.3.2.2 La ricorrente 1 ha infatti avuto l’occasione di esprimersi ampia- mente sui motivi d’asilo, insistendo principalmente sulle persecuzioni in re- lazione alle violenze subite da parte degli agenti di polizia a seguito della sua partecipazione ad una manifestazione pubblica (cfr. atto SEM 37/1). La SEM ha inoltre debitamente analizzato tutti i mezzi di prova (mdp SEM

D-1524/2024 Pagina 10

n. 1-13) nonché valutato compiutamente la pertinenza e la verosimiglianza dei fatti addotti, esprimendosi anche sulle argomentazioni sollevate nel pa- rere legale (cfr. decisione avversata, pagg. 4-12). Del resto, l’interessata non spiega neppure quali ulteriori accertamenti – giustificanti il passaggio alla procedura ampliata – si sarebbero resi necessari.

E. 5.3.2.3 Il Tribunale ritiene altresì che la critica addotta nel gravame, se- condo cui la SEM avrebbe dovuto attendere la consegna di nuovi docu- menti giudiziari prima di rendere la propria decisione, si rivela pretestuosa (cfr. ricorso, pag. 7). Anzitutto, in sede di audizione, l’interessata non ha saputo fornire alcun dettaglio di sorta in relazione al contenuto della docu- mentazione giudiziaria già versata agli atti (cfr. atto SEM n. 37/1 D113-115, D124-133 e D139-143). Inoltre, nel parere legale, la rappresentanza legale ha unicamente informato genericamente la SEM che la richiedente era in contatto con il suo legale turco al fine di ottenere ulteriori informazioni sulle procedure penali che la interessavano. In questo senso, non è quindi stata palesata né la certezza che sarebbero stati fatti pervenire ulteriori docu- menti, né l’entità dei nuovi mezzi di prova onde permettere all’autorità infe- riore di valutarne la pertinenza per la decisione (cfr. atto SEM n. 42/4). Ad ogni buon conto, i nuovi documenti giudiziari prodotti in copia con il ricorso non sono atti a sovvertire le conclusioni sulla pertinenza dei motivi l’asilo (cfr. consid. 6.5 infra).

E. 5.3.2.4 In ultima analisi, va rilevato che, una volta terminata la fase prepa- ratoria, la decisione querelata è comunque intervenuta entro gli otto giorni lavorativi così come prescritto dall’art. 37 cpv. 2 LAsi. Gli interessati sono stati inoltre affiancati dalla rappresentanza legale durante l’intera proce- dura e hanno potuto presentare nel dettaglio tutte le loro argomentazioni contrarie con il ricorso in oggetto.

E. 5.4 In esito, le scelte procedurali compiute dall’autorità opponente non hanno comportato alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuri- dicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). La richiesta di giudizio ten- dente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va pertanto respinta.

E. 6.1 Nel merito, i ricorrenti censurano una violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, affermando sostanzialmente che le loro allegazioni sarebbero verosimili e pertinenti per la qualità di rifugiati (cfr. ricorso, pagg. 9-20). Essi avrebbero esposto i fatti in maniera chiara, dettagliata e logica. In particolare, la SEM avrebbe dovuto considerare il basso grado di istruzione della ricorrente 1

D-1524/2024 Pagina 11 e il fatto che quest’ultima sarebbe ancora molto turbata dagli eventi occorsi in patria. L’interessata ribadisce altresì di aver già partecipato in passato ad attività di protesta, di aver pubblicato le sue opinioni politiche sui social media e di aver spontaneamente partecipato alla manifestazione delle “madri del sabato” poiché “ha provato forte empatia per le donne presenti all’evento.” (idem pag. 10). Quanto alle violenze subite dalla polizia, sa- rebbe altresì comprensibile che, mentre veniva insultata, picchiata e mole- stata dagli agenti in borghese, non abbia pensato di osservare attenta- mente i dettagli dei luoghi e degli aggressori. Non conoscendo il motivo del fermo e non essendole stato consegnato un verbale, la ricorrente si sa- rebbe quindi limitata a narrare quanto riferitole dagli aggressori. Inoltre, i ricorrenti 2-3 sarebbero venuti a conoscenza delle vicende dalla madre e attraverso le stesse modalità; sarebbe quindi coerente ch’essi non abbiano potuto fornire maggiori dettagli e che, in ragione della loro minore età, ab- biano fornito le stesse risposte (idem pagg. 12-13). Sotto il profilo della rilevanza, invece, l’insorgente riconduce i problemi avuti in patria anche al fatto di essere simpatizzante del Partito Democratico dei Popoli (in turco Halkların Demokratik Partisi, di seguito: HDP) e di aver effettuato delle pub- blicazioni sui social media a favore dei curdi (idem pag. 14). Inoltre, l’otte- nimento dei documenti giudiziari sarebbe ostacolato dalla secretazione di una parte degli stessi, ciò che giustificherebbe la mancanza di conoscenza precisa dei mezzi di prova nel corso dell’audizione, a ridosso della quale avrebbe avuto ancora un telefono obsoleto che non le permetteva di aprire digitalmente i documenti (idem pag. 16). La documentazione giudiziaria ot- tenuta dopo la pronuncia della decisione impugnata comproverebbe infine un concreto ed attuale timore di persecuzione, corroborato segnatamente dalla pronuncia di un atto d’accusa (idem pag. 17 e allegati al ricorso n. 3). In ultima analisi, l’interessata sostiene che, in Turchia, le vittime di violenza domestica come lei non sarebbero sufficientemente tutelate.

E. 6.2 In sede di risposta, la SEM considera che il ricorso non contenga alcun elemento adatto a sovvertire le proprie conclusioni. In particolare, il fatto che la ricorrente 1 si sia commossa in sede di audizione non sarebbe un elemento sintomatico della verosimiglianza delle sue allegazioni (cfr. atto TAF n. 4 pag. 3). Essa ribadisce poi l’assenza di persecuzioni in ragione dell’etnia curda e di un profilo politico rilevante, sottolineando altresì la fun- zionalità degli organi statati nella tutela delle donne vittime di violenza (idem pag. 4). Inoltre, i nuovi documenti presentati con il ricorso non sareb- bero rilevanti per l’asilo, posto in particolare che soltanto un terzo dei pro- cedimenti giudiziari per il reato di insulto al presidente si concluderebbero con una condanna, che non sussisterebbe il rischio di una detenzione

D-1524/2024 Pagina 12 preventiva e che, in assenza di precedenti penali, verrebbe pronunciata una pena detentiva sospesa condizionalmente (idem pagg. 5-6).

E. 6.3 Con la replica, il ricorrente conferma integralmente le proprie domande di giudizio, precisando che il mandato di cattura emesso il 16 ottobre 2023 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi sarebbe stato pronunciato anche ai fini di un eventuale incarcerazione e non soltanto di un interrogatorio (cfr. allegato n. 3 al ricorso); il rischio concreto di essere condannata ad una pena detentiva illegittima sarebbe comunque comprovato sia dall’atto d’ac- cusa del 27 febbraio 2024 sia dalla lettera del legale del Presidente Erdo- gan (cfr. atto TAF n. 11 pag. 4). In duplica, la SEM osserva in particolare che i ricorrenti non avrebbero prodotto i documenti richiesti dal Tribunale – bensì ripresentato i documenti acclusi al gravame – e che gli atti giudiziari principali riguarderebbero unicamente il reato di offesa al presidente, riba- dendo che le persone toccate da un’indagine per tale reato non rischiereb- bero, in generale, una sanzione che configura un trattamento contrario all’art. 3 LAsi (cfr. atto TAF n. 13 pagg. 2-4).

E. 6.4.1 A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giu- dica anzitutto che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla deci- sione avversata in merito all’inverosimiglianza delle allegazioni in relazione alle asserite violenze subìte dalla polizia (art. 7 LAsi).

E. 6.4.2 In primo luogo, la ricorrente 1 non ha fornito delle dichiarazioni suffi- cientemente fondate e comprovate, nella misura in cui non ha presentato alcun mezzo di prova o documento a sostegno del suo racconto.

E. 6.4.3 In secondo luogo, l’insorgente non ha addotto delle dichiarazioni suf- ficientemente concludenti. A titolo esemplificativo, ella si è contraddetta sull’identità degli aggressori, adducendo in un primo tempo che quest’ultimi sarebbero stati degli agenti di polizia poiché le avrebbero mostrato i tesse- rini di riconoscimento (cfr. atto SEM n. 37/21 D87: “Hanno cominciato a camminare verso di me, chiedendomi ad alta voce di sdraiarmi. Mi hanno fatta sdraiare, mi hanno ammanettato le mani dietro la schiena e mi hanno fatto vedere il loro tesserino di poliziotti. In quel momento ho saputo che erano poliziotti”), per poi dichiarare successivamente – in un momento in cui non era in grado di fornire maggiori dettagli sulla loro identità – di aver visto il tesserino identificativo (di ridotte dimensioni) soltanto per un mo- mento e che gli agenti sarebbero stati in borghese (idem D109-112: “Mi hanno fatto vedere il loro tesserino, ma l’hanno tolto subito. […] ho capito subito che era un tesserino di polizia e l’hanno tolto, comunque non erano

D-1524/2024 Pagina 13 in divisa. Anche le macchine erano normali, non eravamo macchine di po- lizia”). Tali incongruenti allegazioni minano sensibilmente la credibilità del racconto. Ad ogni buon conto, non sussiste alcun elemento oggettivo a comprova che gli aggressori fossero membri delle forze di polizia.

E. 6.4.4 In ogni caso, la veridicità del racconto può essere messa in dubbio anche sulla base di una valutazione della plausibilità. Invero, alcuni com- portamenti dell’insorgente, come pure quello dei presunti agenti di polizia, risultano illogici. Anzitutto, va confermata la singolarità della scelta di par- tecipare spontaneamente alla manifestazione delle “madri del sabato” nel luglio 2023. Infatti, l’interessata ha dichiarato di sapere che simili manife- stazioni si svolgevano almeno dal 1995 e di condividerne le recriminazioni (cfr. atto SEM n. 37/21 D62). La volontà di aderirvi proprio in quel momento, peraltro a ridosso dell’espatrio (avvenuto il mese successivo), non si rivela pertanto credibile. Ad ogni buon conto, anche in considerazione dei prece- denti coinvolgimenti alle marce dell’HDP (idem D64-65), l’eventuale circo- stanza di partecipare per la prima volta ad una simile protesta (idem D97) non può ragionevolmente costituire, secondo l’esperienza generale della vita, un valido motivo per cui diversi agenti di polizia avrebbero dovuto cat- turare, minacciare, maltrattare fisicamente la ricorrente, per poi rilasciarla con l’indicazione che l’avrebbero ricontattata, intimandola di “non dire nulla a nessuno” (idem D105). L’assenza di un verosimile interesse di persecu- zione derivante dalla partecipazione alla manifestazione del giugno 2023 va poi confermato anche a fronte delle procedure penali nei confronti della ricorrente; le stesse sono state infatti avviate soltanto successivamente agli episodi narrati (cfr. mdp SEM n. 2-13). In questo senso, il racconto si rivela implausibile e privo di sufficiente concordanza logica. Per il resto, il Tribu- nale giudica che le allegazioni dei figli minori non siano dirimenti per la valutazione della verosimiglianza dei motivi d’asilo in quanto fondate su informazioni indirette da parte della madre, considerato ch’essi non hanno assistito agli eventi in prima persona (cfr. atti SEM n. 38/10 e 39/8).

E. 6.4.5 Di riflesso, è quindi a giusto titolo che la SEM ha considerato invero- simile il fatto che la ricorrente 1 sia stata vittima delle asserite persecuzioni dopo aver preso parte ad una manifestazione nel giungo 2023.

E. 6.5.1 Il Tribunale giudica inoltre che l’autorità inferiore, non ritenendo rile- vanti le procedure penali nei confronti dell’interessata, non abbia violato l’art. 3 LAsi.

D-1524/2024 Pagina 14

E. 6.5.2 Anzitutto, occorre rilevare che, in virtù della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 3.4 supra), il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati di insulto al presidente e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Pertanto, la procedura penale avviata nei confronti dell’insor- gente per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica, che si trova ancora in una fase d’inchiesta (cfr. mdp SEM n. 6; atto TAF n. 17), non costituisce d’acchito un valido motivo d’asilo.

E. 6.5.3.1 Per quanto attiene al procedimento penale per il reato di offesa al presidente (art. 299 TCK), il Tribunale constata anzitutto che la ricorrente ha lasciato il Paese in un momento in cui l’inchiesta penale non era ancora stata avviata (cfr. mdp SEM n. 2). Posta l’inverosimiglianza del racconto afferente alle violenze subite dalla polizia nel giugno 2023 (cfr. consid. 6.4 supra), va quindi ragionevolmente concluso ch’ella non poteva avere un concreto timore di persecuzione in relazione al procedimento penale suc- citato, a fronte del quale non restava altra soluzione che la fuga dal Paese. Occorre poi rilevare che i documenti giudiziari prodotti con lo scritto del 2 maggio 2024 (atto TAF n. 10) costituiscono effettivamente una copia degli allegati al ricorso. Benché abbiano il medesimo contenuto, gli stessi pre- sentano inoltre delle chiare differenze di formato rispetto a quelli acclusi al gravame, in particolare nelle date indicate sui documenti del 13 ottobre 2023 e 27 febbraio 2024, nonché nell’impaginazione del mandato di cattura e dell’atto d’accusa. Ciò rende dubbiosa l’autenticità dei mezzi di prova.

E. 6.5.4.1 Ad ogni buon conto, a prescindere dall’autenticità dei documenti, il procedimento penale in parola non può ragionevolmente costituire un fon- dato timore di persecuzioni future.

E. 6.5.4.2 In primo luogo, la giurisprudenza del Tribunale ha chiaramente sta- bilito che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera ge- nerale, le persone oggetto di un procedimento penale per tale reato deb- bano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, imponendosi piut- tosto un esame specifico delle circostanze del caso concreto (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3).

E. 6.5.4.3 Nel contesto di tale analisi, si rileva in secondo luogo che, sebbene l’interessata rischi di essere arrestata ai fini dell’interrogatorio in caso di

D-1524/2024 Pagina 15 rimpatrio, non si può presumere ch’ella sarà esposta al rischio di tratta- menti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo. Infatti, essendo incensurata, non si può ritenere a priori che verrà condannata ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale poiché, secondo la prassi dei tribunali tur- chi in relazione al reato di offesa al presidente (per il quale è comminata una pena massima di due anni), verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura pe- nale in virtù dell’art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1). Inoltre, va esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronun- ciare una pena sproporzionatamente severa. L’interessata ha infatti dichia- rato di aver partecipato “qualche volta” alle marce del partito HDP, di non esserne membro ma unicamente simpatizzante (cfr. atto SEM n. 37/21 D64-67) e di aver preso parte, più di nove anni fa, ad una manifestazione a H.______in relazione agli eventi di E.______ nel contesto della guerra in Siria (idem D60 e D78-80). Tali implicazioni non configurano d’acchito un rilevante profilo politico d’opposizione contro il presidente. Quanto alle cir- costanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni web oggetto del pro- cedimento penale (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), il Tribunale osserva altresì che il rapporto di polizia Open Source del 19 settembre 2023 (mdp SEM n. 2) riporta unicamente tre post effettuati su facebook (due risalenti al 2022 ed uno al maggio 2023), sicché l’attività di critica po- litica si conferma estremamente modesta. Inoltre, la ricorrente si è limitata a condividere fotografie e notizie senza formulare particolari commenti (cfr. atto SEM n. 37/21 D127-137), ciò che rafforza l’assenza di un profilo poli- tico di rilievo nei confronti del quale le autorità turche potrebbero adottare delle pene sproporzionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 consid. 9.4). In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni è tale da giustificare l’apertura di un’indagine penale legittima in Turchia, rispettivamente di un rinvio a giudizio, per determinare la sussi- stenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 9.3; D-5491/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 4.2.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1). Infatti, dal rapporto di polizia e dall’atto accusa del 27 febbraio 2024 emerge che la ricorrente ha dichiarato che “il governo turco è una organizzazione terroristica” e che “Erdogan è un assassino e nemico delle donne” (mdp SEM n. 2; allegato

n. 3 al ricorso). Benché il presidente turco Erdogan sia considerato una figura politica controversa, tali affermazioni possono costituire un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose potrebbero essere per- seguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale sviz- zero [CP, RS 311.0]; cfr. ex pluris sentenza del TAF E-5319/2023 del 15

D-1524/2024 Pagina 16 dicembre 2023 consid. 4.2.1). In esito, qualora la procedura penale in pa- rola dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza e di condanna, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. In queste circostanze, il timore di persecuzione espresso dalla ricorrente si rivela quindi infondato.

E. 6.5.5 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda risul- tano dirimenti per il giudizio (cfr. ricorso, pagg. 14-15). Infatti, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il ricono- scimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. sen- tenze del TAF E-4103/2024 consid. 13.2; D-5491/2023 consid. 8.2.4; D-7282/2023 del 6 febbraio 2023 consid. 8.3.2, D-5940/2023 del 16 no- vembre 2023 consid. 8.4.1). Inoltre, i pregiudizi patiti dai ricorrenti (discri- minazioni sul posto di lavoro, offese verbali da parte della polizia e derisioni nel contesto scolastico) non raggiungono un’intensità superiore alle diffi- coltà della maggior parte della popolazione curda in Turchia (cfr. atti SEM

n. 37/21 D64-74; n. 38/10 D36 e D46).

E. 6.5.6 Infine, con riferimento alle violenze e alle minacce che la ricorrente 1 avrebbe subìto dall’ex marito (cfr. ricorso, pagg. 17-19; atto SEM n. 37/21 D157-170), si ribadisce che alle autorità turche va di principio riconosciuta la capacità e la volontà di protezione, segnatamente nel contesto della vio- lenza domestica (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-1948/2018 del 12 giu- gno 2018 consid. 5.2 [sentenza di riferimento]; D-3202/2024 del 27 settem- bre 2024 consid. 6; E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1; D-6123/2023 del 29 novembre 2023 consid. 6.2; E-4548/2020 del 23 otto- bre 2023 consid. 5.1). Inoltre, il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Con- venzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) impone di esaurire nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 con- sid. 6.1). In questo senso, si può ragionevolmente esigere che l’insorgente, la quale ha rinunciato a sporgere nuovamente denuncia contro l’ex coniuge (cfr. atto SEM n. 37/21 D162-163), si rivolga se necessario alle autorità turche per ottenere protezione. Del resto, ella ha già dato prova di essere a conoscenza dei passi necessari a tal fine, avendo già denunciato una volta l’ex marito, ottenendo la sua condanna nel 2016 (idem D162, D164 e D168; cfr. mdp SEM n. 10).

E. 6.5.7 In esito, i motivi d’asilo addotti dagli interessati non risultano determi- nanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della

D-1524/2024 Pagina 17 qualità di rifugiati e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermare tale misura.

E. 8.1 La SEM ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento sia possibile, am- missibile e ragionevolmente esigibile, posto in particolare che gli insorgenti disporrebbero di una sufficiente rete familiare in patria e che la ricorrente 1 godrebbe di una valida esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pagg. 13-14). I ricorrenti sostengono invece che un rinvio in Turchia non sarebbe ragionevolmente esigibile e neppure ammissibile poiché contrario all’art. 3 CEDU. In particolare, la ricorrente 1 non “riuscirebbe ad ottenere protezione da parte delle autorità” per le minacce dell’ex marito e, pertanto, sarebbe costretta “ad una vita nascosta” (cfr. ricorso, pag. 20). Inoltre, avendo lavorato sempre quale addetta alle pulizie, patito discriminazioni a causa della sua etnia curda e concluso unicamente le scuole elementari, la ricerca di un posto di lavoro “potrebbe non essere semplice” (ibidem).

E. 8.2 L’esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), ap- plicabile per rinvio dell’art. 44 LAsi, il quale dispone che la stessa dev'es- sere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragio- nevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 8.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, i ricorrenti non pos- sono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respin- gimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v’è motivo di considerare l’esistenza di un rischio perso- nale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in rela- zione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984

D-1524/2024 Pagina 18 (Conv. tortura, RS 0.105), posto inoltre che non soffrono di gravi affezioni mediche. Inoltre, il timore – prettamente soggettivo – palesato dalla ricor- rente 1 rispetto al comportamento del suo ex marito non impedisce l’ese- cuzione dell’allontanamento in quanto, come argomentato in precedenza (cfr. consid. 6.5.6 supra), si può ragionevolmente esigere ch’ella si rivolga alle autorità turche per ottenere protezione qualora si riveli necessario. L’esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile.

E. 8.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 8.4.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo- turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud- est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-5491/2023 consid. 6.4.2; D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 con- sid. 8.4.1). Come stabilito di recente dal Tribunale, ciò vale anche per le province di Hakkâri e Şırnak (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.4.8).

E. 8.4.3 Nel caso concreto, i ricorrenti (originari di D.______ non provengono da una regione fortemente colpita dagli effetti dei sismi occorsi nel febbraio 2023 (Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahraman- maras, Kilis, Malatya, Osmaniye und Sanliurf). Inoltre, essi versano in una condizione di salute stabile e non ostativa all’esecuzione del loro allonta- namento. Infatti, i problemi psicologici della ricorrente 1, caratterizzati se- gnatamente da un disturbo da stress post-traumatico (cfr. atti SEM n. 26/2 e 28/3; atto TAF n. 15), potranno essere pacificamente trattati anche in Turchia dove risulta possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psi- chiatrica, come già fatto in passato (cfr. atto SEM n. 37/21 D9-12; ex pluris sentenze del TAF D-806/2024 del 5 marzo 2024 consid. 10.3.2; D-4498/2020 del 29 giugno 2023 consid. 6.5; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). Infine, contrariamente a quanto preteso nel gravame, non è verosimile che l’interessata riscontrerà difficoltà eccessive nell’am- bito della sua reintegrazione lavorativa e sociale, avendo infatti maturato una sufficiente esperienza nel settore delle pulizie (cfr. atto SEM n. 37/21 D32-41) ed essendo ancora in contatto con la madre (idem D42-49). Ella

D-1524/2024 Pagina 19 ha inoltre dichiarato di non aver avuto problemi di ordine economico prima dell’espatrio (idem D41 e D150). Non emergono infine elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento sotto il profilo del benessere dei ricor- renti minorenni. Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

E. 8.5 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecu- zione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), poiché gli insorgenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indi- spensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 8.6 La decisione avversata va quindi confermata anche in materia di ese- cuzione dell’allontanamento.

E. 9 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d’ap- prezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata.

E. 10 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del rego- lamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria, si rinuncia tuttavia al prelevamento delle spese.

E. 11 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1524/2024 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1524/2024 Sentenza del 7 febbraio 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Daniela Brüschweiler, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), ricorrente 1, B.______, nata il (...), ricorrente 2, C.______, nato il (...), ricorrente 3, Turchia, tutti patrocinati dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 28 febbraio 2024. Fatti: A. A.a Il 25 settembre 2023, la ricorrente 1, originaria di D.______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera insieme ai suoi figli minorenni. A.b Il 20 febbraio 2024, la richiedente ha sostenuto un'audizione approfondita sui motivi d'asilo. Ella ha sostanzialmente addotto di aver subìto persecuzioni e minacce da parte delle autorità turche in ragione della sua etnia curda. In particolare, il (...) 2023 avrebbe deciso di unirsi spontaneamente ad una manifestazione delle "madri del sabato" notata per caso mentre faceva gli acquisti, in seguito alla quale sarebbe stata pedinata e, una volta giunta a casa della sorella, arrestata e maltrattata in un bosco da alcuni uomini che si sono identificati come agenti di polizia. Quest'ultimi l'avrebbero minacciata di morte e costretta a raccogliere informazioni sui manifestanti, accusandola inoltre di terrorismo. Temendo per la sua sicurezza e di quella dei figli, sarebbe quindi espatriata. L'interessata ha poi versato agli atti svariati documenti giudiziari in merito ai quali ha genericamente asserito che riguardassero un'inchiesta penale avviata nei suoi confronti per il reato d'insulto al Presidente della Repubblica. Dopo l'espatrio, la madre avrebbe inoltre riferito che alcuni agenti di polizia l'avrebbero ricercata presso la sua abitazione a Izmir. L'interessata ha infine dichiarato che, in costanza di matrimonio, avrebbe patito ripetute violenze fisiche e psicologiche da parte dell'ex marito che, dopo la fuga, le avrebbe inviato un messaggio minacciandola di volerla uccidere e prendere i figli (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-37/21). A.c Il 21 febbraio 2024, si sono svolte le audizioni sui motivi d'asilo dei figli. Il ricorrente 3 ha riferito che, un giorno, sua nonna gli avrebbe chiesto di andare dalla vicina di casa insieme alla sorella, informandolo che la madre non stava bene. Dopo alcuni giorni, la ricorrente 1 gli avrebbe comunicato la necessità di trasferirsi ad Istanbul, senza però fornire spiegazioni; giunti in tale città, la madre gli avrebbe rivelato di essere stata insultata e maltrattata dalla polizia. Egli ha poi affermato di non aver mai avuto problemi personali in patria, che il sistema scolastico turco non sarebbe molto funzionante e che sussisterebbe il rischio che la madre possa subire nuovamente violenze da parte delle autorità in caso di ritorno (cfr. atto SEM n. 39/8). La ricorrente 2 ha confermato i fatti descritti dal fratello, asserendo inoltre di essere stata vittima di bullismo a causa della sua etnia curda e delle pubblicazioni sui social media effettuate dalla madre (cfr. atto SEM n. 38/10). Entrambi sono giunti in Svizzera per i motivi di persecuzione della madre. A.d A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno presentato la seguente documentazione (in copia):

- Decisione della Procura di Izmir del (...) 2023 relativa alla separazione delle inchieste penali: una per il reato di propaganda per l'organizzazione terroristica e un'altra per insulto al Presidente della Repubblica (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1);

- Rapporto di polizia Open Source del (...) 2023 (n. 2);

- Lettera di accompagnamento al rapporto Open Source del (...) 2023 (n. 3)

- Lettera del Procuratore Pubblico all'ufficio di indagine per i reati di terrorismo del (...) 2023 (n. 4);

- Richiesta di interrogatorio da parte del direttore dell'ufficio antiterrorismo del (...) 2023 (n. 5);

- Richiesta del Procuratore Pubblico del (...) 2023 di assumere la deposizione dell'interessata (n. 6);

- Verbale di ricerca del (...) 2023 (n. 7);

- Verbale del (...) 2023 (n. 8);

- Lettera dell'avvocato turco (n. 9);

- Sentenza penale della Pretura penale di Batman del (...) 2016 riguardante il marito dell'interessata (n. 10);

- Prima pagina della sentenza della Pretura penale di Izmir del (...) 2017 (n. 11);

- Documenti che attesterebbero gli indirizzi di residenza della ricorrente (n. 12);

- Screenshot del 2014 in merito alle proteste di E.______ (n. 13). A.e Con scritto del 27 febbraio 2024, la rappresentanza legale si è poi espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM. B. Con decisione del 28 febbraio 2024, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di F.______ dell'esecuzione di quest'ultima misura e revocando l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. C. C.a Con ricorso dell'8 marzo 2024, gli insorgenti avversano la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo principalmente all'annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiati unitamente all'accoglimento della domanda d'asilo e, in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera oppure alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, viene presentata un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame sono stati acclusi (in copia) tre nuovi documenti giudiziari (cfr. allegato n. 3 al ricorso):

- richiesta di mandato di cattura ai fini dell'interrogatorio formulata dalla Procura generale di D.______ del (...) 2023;

- mandato di cattura ai fini dell'interrogatorio del Giudice dei provvedimenti coercitivi di D.______ del (...) 2023;

- atto d'accusa della Procura generale di D.______ del (...) 2024 per il reato di offesa al Presidente della Repubblica (Iddianame). C.b Con decisione incidentale del 28 marzo 2024, il Tribunale ha ordinato lo scambio degli scritti, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e invitato i ricorrenti a presentare, in originale, i documenti giudiziari allegati al ricorso, un estratto e una fotografia del portale governativo UYAP indicante i procedimenti penali avviati nei confronti dell'interessata, nonché eventuali nuovi atti giudiziari (atto TAF n. 3). C.c Il 16 aprile 2024, la SEM ha presentato le osservazioni al ricorso. C.d Il 2 maggio 2024, gli interessati hanno presentato al Tribunale la copia dei documenti giudiziari già acclusi al gravame, unitamente alla copia di una lettera redatta dall'avvocato di Recep Tayyip Erdogan nell'ambito del procedimento penale per il reato di insulto al Presidente della Repubblica. C.e Il 7 maggio 2024, i ricorrenti hanno presentato una replica, alla quale la SEM ha duplicato il 28 maggio successivo. La duplica è poi stata trasmessa per conoscenza ai ricorrenti. C.f Con scritti del 27 giugno e 23 dicembre 2024, gli insorgenti hanno presentato al Tribunale nuovi documenti medici relativi alla ricorrente 1, gli atti comprovanti la scolarizzazione nel Canton F._______ dei figli minorenni, nonché un certificato di lavoro riguardante la ricorrente 1 (atti TAF n. 15-16. C.g Con scritto del 15 gennaio 2025, gli interessati hanno infine presentato la copia dei seguenti documenti giudiziari turchi (atto TAF n. 17):

- richiesta di mandato di cattura ai fini dell'interrogatorio formulata dalla Procura generale di Izmir del 16 aprile 2024 per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica;

- mandato di cattura del Giudice dei provvedimenti coercitivi di Izmir del 18 aprile 2024;

- decisione di mandato di cattura del Giudice dei provvedimenti coercitivi di Izmir del 18 aprile 2024 (Yakalama Emri). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 3.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre inoltre considerare i motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. per i dettagli DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 3.3 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili. La credibilità delle affermazioni viene segnatamente messa in dubbio se la persona richiedente d'asilo nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve inoltre ridursi ad una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, ma dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo è quindi determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi elementi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 3.4 3.4.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). 3.4.2 Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). 3.4.3 Il Tribunale ha poi ritenuto che, affinché tali procedure penali assumano una rilevanza per l'asilo, sia necessario cumulativamente che: il tribunale turco competente abbia aperto una procedura giudiziaria, reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, la persona imputata venga condannata con probabilità preponderante in un prossimo futuro, rispettivamente la condanna si possa fondare su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e che, infine, la stessa comporti una pena d'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). In proposito, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al Presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Il Tribunale ha inoltre stabilito che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). 4. Nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che le dichiarazioni in relazione ai maltrattamenti della polizia subiti dalla ricorrente 1 siano caratterizzate da elementi illogici ed incongruenti (cfr. decisione avversata, pagg. 5-7). In particolare, sarebbe "quantomeno curioso" che l'interessata, recatasi a G._______ per fare acquisiti, abbia improvvisamente deciso di unirsi ad una manifestazione vista per strada, considerato che sarebbe stata la sua prima ed unica partecipazione a ridosso dell'espatrio. Inoltre, ella non sarebbe stata in grado di fornire dettagli sugli agenti di polizia, affermando ch'essi non erano in divisa e che le autovetture utilizzate erano civili, ciò che renderebbe il suo racconto meno credibile. Anche le ragioni del fermo sarebbero state descritte in maniera confusa e contraddittoria (idem pag. 6). Infine, i figli avrebbero fornito delle testimonianze manifestamente uniformi, vaghe e costruite ad arte, ciò che intaccherebbe la credibilità del racconto della madre (idem pag. 7). In esito, l'interessata non avrebbe reso verosimile di essere stata vittima delle asserite persecuzioni. Sotto il profilo della rilevanza, la SEM sostiene altresì che le difficoltà riscontrate dagli insorgenti in ragione della loro etnia curda non abbiano un'intensità superiore alle difficoltà alle quali sarebbero esposte la maggior parte della popolazione curda (idem pag. 8). Inoltre, i procedimenti penali avviati nei confronti della ricorrente 1 non potrebbero giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiata poiché, in primo luogo, non sussisterebbe alcun rischio significativo di essere arrestata al suo ingresso Turchia e, in secondo luogo, le inchieste penali non sarebbero ancora sfociate in un'azione legale. La richiedente non sarebbe quindi esposta a persecuzioni rilevanti, posto in particolare che i timori espressi in sede d'audizione riguarderebbero principalmente il fermo di polizia conseguente alla manifestazione delle "madri del sabato" e non persecuzioni connesse alle inchieste penali (idem pagg. 8-11). Infine, con riferimento alle violenze coniugali patite dall'ex marito, la ricorrente avrebbe ingiustificatamente rinunciato a sporgere nuovamente denuncia presso le autorità turche, nonostante quest'ultime sarebbero in grado di fornire un'adeguata protezione, ciò che sarebbe comprovato dalle sentenze penali di condanna riguardanti l'ex coniuge (idem pagg. 10-12; mdp SEM n. 10-11). 5. 5.1 I ricorrenti censurano anzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti riconducibile alla trattazione della domanda d'asilo in procedura celere. In particolare, posta la complessità della fattispecie nonché la necessità di reperire ulteriori mezzi di prova, così come sottolineato nel parere legale del 28 febbraio 2024, la SEM avrebbe dovuto attribuire il caso alla procedura ampliata, permettendo così di svolgere una "diversa valutazione rispetto alla rilevanza delle allegazioni" (cfr. ricorso, pag. 8). Inoltre, nella misura in cui avrebbe indetto le audizioni soltanto dopo 148 giorni dal deposito della domanda e non avrebbe altresì atteso la presentazione dei documenti giudiziari preannunciati nel parere legale, l'autorità inferiore si sarebbe "considerevolmente allontanata dello spirito e dalle disposizioni che regolano la procedura celere finendo col cadere in una grossolana violazione degli artt. 26 cpv. 1 e 37 cpv. 2 LAsi." (idem pag. 7). 5.2 Tale censura di natura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3). 5.3 5.3.1 Nella procedura d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta i fatti d'ufficio (artt. 6 LAsi e 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove. Il principio inquisitorio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Inoltre, la questione circa lo smistamento tra la procedura celere e la procedura ampliata è già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale si rinvia per maggiori dettagli. Va però ribadito che, di principio, non sussiste alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d'asilo in una delle due procedure succitate (DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2). 5.3.2 5.3.2.1 Nel caso concreto, il Tribunale osserva anzitutto che, in un primo tempo, la ricorrente 1 ha svolto svariate visite mediche, imposte segnatamente dai lamentati disturbi di insonnia, stanchezza nonché da problemi psicologici riconducibili alle violenze domestiche subite in patria (cfr. atti SEM n. 26/2, 27/2, 28/3, 29/1, 30/2, 32/1). La fase preparatoria si è poi conclusa con le audizioni approfondite sui motivi d'asilo svolte il 20 e 21 febbraio 2024 (cfr. atti SEM n. 37/1, 38/10 e 39/8). Poiché la domanda d'asilo è stata presentata già il 25 settembre 2023, è quindi pacifico che la SEM ha superato il termine di 21 giorni legalmente regolamentato per la fase preparatoria (art. 26 cpv. 1 LAsi), posto inoltre che gli interessati hanno alloggiato nel Centro della confederazione per un periodo superiore ai 140 giorni previsti legalmente (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi; atti SEM n. 47/2 e 48/2). Pertanto, l'autorità inferiore avrebbe effettivamente dovuto optare per la procedura ampliata. Tuttavia, tale dilazione della procedura non ha comportato per gli insorgenti un accertamento incompleto dei loro motivi d'asilo. 5.3.2.2 La ricorrente 1 ha infatti avuto l'occasione di esprimersi ampiamente sui motivi d'asilo, insistendo principalmente sulle persecuzioni in relazione alle violenze subite da parte degli agenti di polizia a seguito della sua partecipazione ad una manifestazione pubblica (cfr. atto SEM 37/1). La SEM ha inoltre debitamente analizzato tutti i mezzi di prova (mdp SEM n. 1-13) nonché valutato compiutamente la pertinenza e la verosimiglianza dei fatti addotti, esprimendosi anche sulle argomentazioni sollevate nel parere legale (cfr. decisione avversata, pagg. 4-12). Del resto, l'interessata non spiega neppure quali ulteriori accertamenti - giustificanti il passaggio alla procedura ampliata - si sarebbero resi necessari. 5.3.2.3 Il Tribunale ritiene altresì che la critica addotta nel gravame, secondo cui la SEM avrebbe dovuto attendere la consegna di nuovi documenti giudiziari prima di rendere la propria decisione, si rivela pretestuosa (cfr. ricorso, pag. 7). Anzitutto, in sede di audizione, l'interessata non ha saputo fornire alcun dettaglio di sorta in relazione al contenuto della documentazione giudiziaria già versata agli atti (cfr. atto SEM n. 37/1 D113-115, D124-133 e D139-143). Inoltre, nel parere legale, la rappresentanza legale ha unicamente informato genericamente la SEM che la richiedente era in contatto con il suo legale turco al fine di ottenere ulteriori informazioni sulle procedure penali che la interessavano. In questo senso, non è quindi stata palesata né la certezza che sarebbero stati fatti pervenire ulteriori documenti, né l'entità dei nuovi mezzi di prova onde permettere all'autorità inferiore di valutarne la pertinenza per la decisione (cfr. atto SEM n. 42/4). Ad ogni buon conto, i nuovi documenti giudiziari prodotti in copia con il ricorso non sono atti a sovvertire le conclusioni sulla pertinenza dei motivi l'asilo (cfr. consid. 6.5 infra). 5.3.2.4 In ultima analisi, va rilevato che, una volta terminata la fase preparatoria, la decisione querelata è comunque intervenuta entro gli otto giorni lavorativi così come prescritto dall'art. 37 cpv. 2 LAsi. Gli interessati sono stati inoltre affiancati dalla rappresentanza legale durante l'intera procedura e hanno potuto presentare nel dettaglio tutte le loro argomentazioni contrarie con il ricorso in oggetto. 5.4 In esito, le scelte procedurali compiute dall'autorità opponente non hanno comportato alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). La richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va pertanto respinta. 6. 6.1 Nel merito, i ricorrenti censurano una violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, affermando sostanzialmente che le loro allegazioni sarebbero verosimili e pertinenti per la qualità di rifugiati (cfr. ricorso, pagg. 9-20). Essi avrebbero esposto i fatti in maniera chiara, dettagliata e logica. In particolare, la SEM avrebbe dovuto considerare il basso grado di istruzione della ricorrente 1 e il fatto che quest'ultima sarebbe ancora molto turbata dagli eventi occorsi in patria. L'interessata ribadisce altresì di aver già partecipato in passato ad attività di protesta, di aver pubblicato le sue opinioni politiche sui social media e di aver spontaneamente partecipato alla manifestazione delle "madri del sabato" poiché "ha provato forte empatia per le donne presenti all'evento." (idem pag. 10). Quanto alle violenze subite dalla polizia, sarebbe altresì comprensibile che, mentre veniva insultata, picchiata e molestata dagli agenti in borghese, non abbia pensato di osservare attentamente i dettagli dei luoghi e degli aggressori. Non conoscendo il motivo del fermo e non essendole stato consegnato un verbale, la ricorrente si sarebbe quindi limitata a narrare quanto riferitole dagli aggressori. Inoltre, i ricorrenti 2-3 sarebbero venuti a conoscenza delle vicende dalla madre e attraverso le stesse modalità; sarebbe quindi coerente ch'essi non abbiano potuto fornire maggiori dettagli e che, in ragione della loro minore età, abbiano fornito le stesse risposte (idem pagg. 12-13). Sotto il profilo della rilevanza, invece, l'insorgente riconduce i problemi avuti in patria anche al fatto di essere simpatizzante del Partito Democratico dei Popoli (in turco Halklarin Demokratik Partisi, di seguito: HDP) e di aver effettuato delle pubblicazioni sui social media a favore dei curdi (idem pag. 14). Inoltre, l'ottenimento dei documenti giudiziari sarebbe ostacolato dalla secretazione di una parte degli stessi, ciò che giustificherebbe la mancanza di conoscenza precisa dei mezzi di prova nel corso dell'audizione, a ridosso della quale avrebbe avuto ancora un telefono obsoleto che non le permetteva di aprire digitalmente i documenti (idem pag. 16). La documentazione giudiziaria ottenuta dopo la pronuncia della decisione impugnata comproverebbe infine un concreto ed attuale timore di persecuzione, corroborato segnatamente dalla pronuncia di un atto d'accusa (idem pag. 17 e allegati al ricorso n. 3). In ultima analisi, l'interessata sostiene che, in Turchia, le vittime di violenza domestica come lei non sarebbero sufficientemente tutelate. 6.2 In sede di risposta, la SEM considera che il ricorso non contenga alcun elemento adatto a sovvertire le proprie conclusioni. In particolare, il fatto che la ricorrente 1 si sia commossa in sede di audizione non sarebbe un elemento sintomatico della verosimiglianza delle sue allegazioni (cfr. atto TAF n. 4 pag. 3). Essa ribadisce poi l'assenza di persecuzioni in ragione dell'etnia curda e di un profilo politico rilevante, sottolineando altresì la funzionalità degli organi statati nella tutela delle donne vittime di violenza (idem pag. 4). Inoltre, i nuovi documenti presentati con il ricorso non sarebbero rilevanti per l'asilo, posto in particolare che soltanto un terzo dei procedimenti giudiziari per il reato di insulto al presidente si concluderebbero con una condanna, che non sussisterebbe il rischio di una detenzione preventiva e che, in assenza di precedenti penali, verrebbe pronunciata una pena detentiva sospesa condizionalmente (idem pagg. 5-6). 6.3 Con la replica, il ricorrente conferma integralmente le proprie domande di giudizio, precisando che il mandato di cattura emesso il 16 ottobre 2023 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi sarebbe stato pronunciato anche ai fini di un eventuale incarcerazione e non soltanto di un interrogatorio (cfr. allegato n. 3 al ricorso); il rischio concreto di essere condannata ad una pena detentiva illegittima sarebbe comunque comprovato sia dall'atto d'accusa del 27 febbraio 2024 sia dalla lettera del legale del Presidente Erdogan (cfr. atto TAF n. 11 pag. 4). In duplica, la SEM osserva in particolare che i ricorrenti non avrebbero prodotto i documenti richiesti dal Tribunale - bensì ripresentato i documenti acclusi al gravame - e che gli atti giudiziari principali riguarderebbero unicamente il reato di offesa al presidente, ribadendo che le persone toccate da un'indagine per tale reato non rischierebbero, in generale, una sanzione che configura un trattamento contrario all'art. 3 LAsi (cfr. atto TAF n. 13 pagg. 2-4). 6.4 6.4.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica anzitutto che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla decisione avversata in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni in relazione alle asserite violenze subìte dalla polizia (art. 7 LAsi). 6.4.2 In primo luogo, la ricorrente 1 non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente fondate e comprovate, nella misura in cui non ha presentato alcun mezzo di prova o documento a sostegno del suo racconto. 6.4.3 In secondo luogo, l'insorgente non ha addotto delle dichiarazioni sufficientemente concludenti. A titolo esemplificativo, ella si è contraddetta sull'identità degli aggressori, adducendo in un primo tempo che quest'ultimi sarebbero stati degli agenti di polizia poiché le avrebbero mostrato i tesserini di riconoscimento (cfr. atto SEM n. 37/21 D87: "Hanno cominciato a camminare verso di me, chiedendomi ad alta voce di sdraiarmi. Mi hanno fatta sdraiare, mi hanno ammanettato le mani dietro la schiena e mi hanno fatto vedere il loro tesserino di poliziotti. In quel momento ho saputo che erano poliziotti"), per poi dichiarare successivamente - in un momento in cui non era in grado di fornire maggiori dettagli sulla loro identità - di aver visto il tesserino identificativo (di ridotte dimensioni) soltanto per un momento e che gli agenti sarebbero stati in borghese (idem D109-112: "Mi hanno fatto vedere il loro tesserino, ma l'hanno tolto subito. [...] ho capito subito che era un tesserino di polizia e l'hanno tolto, comunque non erano in divisa. Anche le macchine erano normali, non eravamo macchine di polizia"). Tali incongruenti allegazioni minano sensibilmente la credibilità del racconto. Ad ogni buon conto, non sussiste alcun elemento oggettivo a comprova che gli aggressori fossero membri delle forze di polizia. 6.4.4 In ogni caso, la veridicità del racconto può essere messa in dubbio anche sulla base di una valutazione della plausibilità. Invero, alcuni comportamenti dell'insorgente, come pure quello dei presunti agenti di polizia, risultano illogici. Anzitutto, va confermata la singolarità della scelta di partecipare spontaneamente alla manifestazione delle "madri del sabato" nel luglio 2023. Infatti, l'interessata ha dichiarato di sapere che simili manifestazioni si svolgevano almeno dal 1995 e di condividerne le recriminazioni (cfr. atto SEM n. 37/21 D62). La volontà di aderirvi proprio in quel momento, peraltro a ridosso dell'espatrio (avvenuto il mese successivo), non si rivela pertanto credibile. Ad ogni buon conto, anche in considerazione dei precedenti coinvolgimenti alle marce dell'HDP (idem D64-65), l'eventuale circostanza di partecipare per la prima volta ad una simile protesta (idem D97) non può ragionevolmente costituire, secondo l'esperienza generale della vita, un valido motivo per cui diversi agenti di polizia avrebbero dovuto catturare, minacciare, maltrattare fisicamente la ricorrente, per poi rilasciarla con l'indicazione che l'avrebbero ricontattata, intimandola di "non dire nulla a nessuno" (idem D105). L'assenza di un verosimile interesse di persecuzione derivante dalla partecipazione alla manifestazione del giugno 2023 va poi confermato anche a fronte delle procedure penali nei confronti della ricorrente; le stesse sono state infatti avviate soltanto successivamente agli episodi narrati (cfr. mdp SEM n. 2-13). In questo senso, il racconto si rivela implausibile e privo di sufficiente concordanza logica. Per il resto, il Tribunale giudica che le allegazioni dei figli minori non siano dirimenti per la valutazione della verosimiglianza dei motivi d'asilo in quanto fondate su informazioni indirette da parte della madre, considerato ch'essi non hanno assistito agli eventi in prima persona (cfr. atti SEM n. 38/10 e 39/8). 6.4.5 Di riflesso, è quindi a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimile il fatto che la ricorrente 1 sia stata vittima delle asserite persecuzioni dopo aver preso parte ad una manifestazione nel giungo 2023. 6.5 6.5.1 Il Tribunale giudica inoltre che l'autorità inferiore, non ritenendo rilevanti le procedure penali nei confronti dell'interessata, non abbia violato l'art. 3 LAsi. 6.5.2 Anzitutto, occorre rilevare che, in virtù della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 3.4 supra), il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati di insulto al presidente e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Pertanto, la procedura penale avviata nei confronti dell'insorgente per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica, che si trova ancora in una fase d'inchiesta (cfr. mdp SEM n. 6; atto TAF n. 17), non costituisce d'acchito un valido motivo d'asilo. 6.5.3 6.5.3.1 Per quanto attiene al procedimento penale per il reato di offesa al presidente (art. 299 TCK), il Tribunale constata anzitutto che la ricorrente ha lasciato il Paese in un momento in cui l'inchiesta penale non era ancora stata avviata (cfr. mdp SEM n. 2). Posta l'inverosimiglianza del racconto afferente alle violenze subite dalla polizia nel giugno 2023 (cfr. consid. 6.4 supra), va quindi ragionevolmente concluso ch'ella non poteva avere un concreto timore di persecuzione in relazione al procedimento penale succitato, a fronte del quale non restava altra soluzione che la fuga dal Paese. Occorre poi rilevare che i documenti giudiziari prodotti con lo scritto del 2 maggio 2024 (atto TAF n. 10) costituiscono effettivamente una copia degli allegati al ricorso. Benché abbiano il medesimo contenuto, gli stessi presentano inoltre delle chiare differenze di formato rispetto a quelli acclusi al gravame, in particolare nelle date indicate sui documenti del 13 ottobre 2023 e 27 febbraio 2024, nonché nell'impaginazione del mandato di cattura e dell'atto d'accusa. Ciò rende dubbiosa l'autenticità dei mezzi di prova. 6.5.4 6.5.4.1 Ad ogni buon conto, a prescindere dall'autenticità dei documenti, il procedimento penale in parola non può ragionevolmente costituire un fondato timore di persecuzioni future. 6.5.4.2 In primo luogo, la giurisprudenza del Tribunale ha chiaramente stabilito che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di un procedimento penale per tale reato debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, imponendosi piuttosto un esame specifico delle circostanze del caso concreto (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3). 6.5.4.3 Nel contesto di tale analisi, si rileva in secondo luogo che, sebbene l'interessata rischi di essere arrestata ai fini dell'interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può presumere ch'ella sarà esposta al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo. Infatti, essendo incensurata, non si può ritenere a priori che verrà condannata ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale poiché, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di offesa al presidente (per il quale è comminata una pena massima di due anni), verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell'art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1). Inoltre, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa. L'interessata ha infatti dichiarato di aver partecipato "qualche volta" alle marce del partito HDP, di non esserne membro ma unicamente simpatizzante (cfr. atto SEM n. 37/21 D64-67) e di aver preso parte, più di nove anni fa, ad una manifestazione a H.______in relazione agli eventi di E.______ nel contesto della guerra in Siria (idem D60 e D78-80). Tali implicazioni non configurano d'acchito un rilevante profilo politico d'opposizione contro il presidente. Quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni web oggetto del procedimento penale (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), il Tribunale osserva altresì che il rapporto di polizia Open Source del 19 settembre 2023 (mdp SEM n. 2) riporta unicamente tre post effettuati su facebook (due risalenti al 2022 ed uno al maggio 2023), sicché l'attività di critica politica si conferma estremamente modesta. Inoltre, la ricorrente si è limitata a condividere fotografie e notizie senza formulare particolari commenti (cfr. atto SEM n. 37/21 D127-137), ciò che rafforza l'assenza di un profilo politico di rilievo nei confronti del quale le autorità turche potrebbero adottare delle pene sproporzionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 consid. 9.4). In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni è tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale legittima in Turchia, rispettivamente di un rinvio a giudizio, per determinare la sussistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 9.3; D-5491/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 4.2.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1). Infatti, dal rapporto di polizia e dall'atto accusa del 27 febbraio 2024 emerge che la ricorrente ha dichiarato che "il governo turco è una organizzazione terroristica" e che "Erdogan è un assassino e nemico delle donne" (mdp SEM n. 2; allegato n. 3 al ricorso). Benché il presidente turco Erdogan sia considerato una figura politica controversa, tali affermazioni possono costituire un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. ex pluris sentenza del TAF E-5319/2023 del 15 dicembre 2023 consid. 4.2.1). In esito, qualora la procedura penale in parola dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza e di condanna, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. In queste circostanze, il timore di persecuzione espresso dalla ricorrente si rivela quindi infondato. 6.5.5 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell'etnia curda risultano dirimenti per il giudizio (cfr. ricorso, pagg. 14-15). Infatti, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 13.2; D-5491/2023 consid. 8.2.4; D-7282/2023 del 6 febbraio 2023 consid. 8.3.2, D-5940/2023 del 16 novembre 2023 consid. 8.4.1). Inoltre, i pregiudizi patiti dai ricorrenti (discriminazioni sul posto di lavoro, offese verbali da parte della polizia e derisioni nel contesto scolastico) non raggiungono un'intensità superiore alle difficoltà della maggior parte della popolazione curda in Turchia (cfr. atti SEM n. 37/21 D64-74; n. 38/10 D36 e D46). 6.5.6 Infine, con riferimento alle violenze e alle minacce che la ricorrente 1 avrebbe subìto dall'ex marito (cfr. ricorso, pagg. 17-19; atto SEM n. 37/21 D157-170), si ribadisce che alle autorità turche va di principio riconosciuta la capacità e la volontà di protezione, segnatamente nel contesto della violenza domestica (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2 [sentenza di riferimento]; D-3202/2024 del 27 settembre 2024 consid. 6; E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1; D-6123/2023 del 29 novembre 2023 consid. 6.2; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1). Inoltre, il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) impone di esaurire nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1). In questo senso, si può ragionevolmente esigere che l'insorgente, la quale ha rinunciato a sporgere nuovamente denuncia contro l'ex coniuge (cfr. atto SEM n. 37/21 D162-163), si rivolga se necessario alle autorità turche per ottenere protezione. Del resto, ella ha già dato prova di essere a conoscenza dei passi necessari a tal fine, avendo già denunciato una volta l'ex marito, ottenendo la sua condanna nel 2016 (idem D162, D164 e D168; cfr. mdp SEM n. 10). 6.5.7 In esito, i motivi d'asilo addotti dagli interessati non risultano determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermare tale misura. 8. 8.1 La SEM ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, posto in particolare che gli insorgenti disporrebbero di una sufficiente rete familiare in patria e che la ricorrente 1 godrebbe di una valida esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pagg. 13-14). I ricorrenti sostengono invece che un rinvio in Turchia non sarebbe ragionevolmente esigibile e neppure ammissibile poiché contrario all'art. 3 CEDU. In particolare, la ricorrente 1 non "riuscirebbe ad ottenere protezione da parte delle autorità" per le minacce dell'ex marito e, pertanto, sarebbe costretta "ad una vita nascosta" (cfr. ricorso, pag. 20). Inoltre, avendo lavorato sempre quale addetta alle pulizie, patito discriminazioni a causa della sua etnia curda e concluso unicamente le scuole elementari, la ricerca di un posto di lavoro "potrebbe non essere semplice" (ibidem). 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 8.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), posto inoltre che non soffrono di gravi affezioni mediche. Inoltre, il timore - prettamente soggettivo - palesato dalla ricorrente 1 rispetto al comportamento del suo ex marito non impedisce l'esecuzione dell'allontanamento in quanto, come argomentato in precedenza (cfr. consid. 6.5.6 supra), si può ragionevolmente esigere ch'ella si rivolga alle autorità turche per ottenere protezione qualora si riveli necessario. L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile. 8.4 8.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.4.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-5491/2023 consid. 6.4.2; D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1). Come stabilito di recente dal Tribunale, ciò vale anche per le province di Hakkâri e irnak (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.4.8). 8.4.3 Nel caso concreto, i ricorrenti (originari di D.______ non provengono da una regione fortemente colpita dagli effetti dei sismi occorsi nel febbraio 2023 (Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye und Sanliurf). Inoltre, essi versano in una condizione di salute stabile e non ostativa all'esecuzione del loro allontanamento. Infatti, i problemi psicologici della ricorrente 1, caratterizzati segnatamente da un disturbo da stress post-traumatico (cfr. atti SEM n. 26/2 e 28/3; atto TAF n. 15), potranno essere pacificamente trattati anche in Turchia dove risulta possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psichiatrica, come già fatto in passato (cfr. atto SEM n. 37/21 D9-12; ex pluris sentenze del TAF D-806/2024 del 5 marzo 2024 consid. 10.3.2; D-4498/2020 del 29 giugno 2023 consid. 6.5; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). Infine, contrariamente a quanto preteso nel gravame, non è verosimile che l'interessata riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale, avendo infatti maturato una sufficiente esperienza nel settore delle pulizie (cfr. atto SEM n. 37/21 D32-41) ed essendo ancora in contatto con la madre (idem D42-49). Ella ha inoltre dichiarato di non aver avuto problemi di ordine economico prima dell'espatrio (idem D41 e D150). Non emergono infine elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo del benessere dei ricorrenti minorenni. Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 8.5 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), poiché gli insorgenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 8.6 La decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento. 9. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria, si rinuncia tuttavia al prelevamento delle spese. 11. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: