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D-4427/2024

D-4427/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-27 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che l’esame della verosimi- glianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (artt. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessen- heitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo il ricorrente addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto

D-4427/2024 Pagina 4 accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, giusta l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina e la giurispru- denza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1), che, nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novem- bre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo), che, anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati

– anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo

D-4427/2024 Pagina 5 futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 no- vembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]), che il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l’asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti con- dizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria repu- tando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la con- danna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2); che, a tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno por- tato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4); che, per determinare se le azioni o le dichiarazioni della per- sona richiedente d’asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel con- tempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso con- creto (cfr. consid. 8.5); che, infine, non sussistono valide ragioni per am- mettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure pe- nali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento pe- nale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI- CRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4); che per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in partico- lare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo; che, nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in que- sto senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7), che, nella propria richiesta, il richiedente ha sostanzialmente addotto che, durante l’infanzia e i propri studi, egli avrebbe subito discriminazioni e mal- trattamenti in ragione della sua etnia curda; che, per tale motivo, egli avrebbe condiviso le proprie opinioni, attraverso piattaforme social, in me- rito alla democratizzazione della Turchia; che egli sarebbe stato volontario

D-4427/2024 Pagina 6 per il Partito Democratico dei Popoli (DEM); che vi sarebbero delle proce- dure penali aperte in Turchia per i reati di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica e di offesa al presidente; che, avendo subito diverse misure di custodia cautelare da parte delle forze di polizia, nonché episodi di violenza fisica, egli avrebbe deciso di espatriare nell’ottobre o nel no- vembre del 2022, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le di- chiarazioni del richiedente relative alle persecuzioni subite da parte delle forze di polizia non soddisfino le condizioni di verosimiglianza disposte all’art. 7 LAsi, in quanto caratterizzate da elementi stereotipati e vaghi; che non sussisterebbe per l’interessato il timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie in caso di ritorno in patria, che, censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), l’insor- gente contesta la valutazione dell’autorità opponente, affermando che le persecuzioni subite da parte delle autorità di polizia in patria sarebbero ri- levanti e le sue dichiarazioni in merito sarebbero verosimili; che egli avrebbe subito varie discriminazioni in quanto appartenente alla minoranza curda, segnatamente l’impossibilità di essere assunto dallo Stato in qualità di insegnante; che la propria famiglia avrebbe un profilo politico di rilievo a B._______ e C._______; che, durante l’audizione sui motivi d’asilo, egli non avrebbe avuto sufficienti opportunità di esprimersi, sarebbe stato spesso interrotto e le domande sarebbero state tradotte in modo impreciso; che, in tale occasione, egli sarebbe stato inoltre stressato, irritato e a disa- gio; che egli teme, in caso di ritorno in Turchia, di essere arrestato, torturato o ucciso; che, in fase di ricorso, egli ha versato agli atti dei mezzi di prova inediti, ossia l’atto d’accusa del (…) emesso dal Ministero pubblico di D._______ per il reato di insulto al presidente, il mandato di accompagna- mento coattivo (Yakalama emri) del (…) emesso dal Tribunale penale di prima istanza di D._______, i verbali del processo in sua assenza dinnanzi al Tribunale penale di prima istanza di D._______ del (…) e del (…) e del (…), il verbale delle indagini della polizia del (…), la lettera della Direzione della polizia del Governo di D._______ del (…) e, infine, una lettera di E._______, suo rappresentante legale, del (…), che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore per i motivi che seguono, che, come correttamente rilevato dalla SEM, le dichiarazioni dell’insor- gente in merito alle persecuzioni subite dalle forze di polizia che l’avrebbero

D-4427/2024 Pagina 7 condotto all’espatrio risultano essere inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi e, in particolare, vaghe, stereotipate e, a tratti, contradditorie; che, segnata- mente, il racconto spontaneo è vago e privo di dettagli significativi in merito alle persecuzioni subite (cfr. atto SEM n. 20/12 D35); che, nonostante la possibilità di circostanziare le proprie allegazioni nel corso dell’audizione, le risposte del ricorrente risultano comunque imprecise ed evasive (cfr. atto SEM n. 20/12 D41-44, D50-52); che, per i dettagli in merito all’analisi della verosimiglianza, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che non si può neppure seguire la tesi ricorsuale del ricorrente laddove egli attribuisce le vaghezze e le imprecisioni delle sue dichiarazioni rese in au- dizione a una traduzione imprecisa, alla scarsa possibilità di esprimersi li- beramente e al suo stato di disagio, irritazione e stress; che il Tribunale osserva che il ricorrente ha asserito di comprendere “benissimo” l’inter- prete presente all’audizione (cfr. atto SEM n. 20/12 D1); che, nel corso dell’audizione, né l’insorgente, né men che meno la sua rappresentante legale presente, hanno sollevato alcuna osservazione riguardo alla qualità o alla correttezza della traduzione o in relazione alle conoscenze della lin- gua italiana da parte della traduttrice presente; che non traspare che le incertezze derivanti dalle dichiarazioni dell’insorgente siano da imputare alla traduttrice; che, tra l’altro, la correttezza dei propri asserti, è stata con- fermata dal ricorrente stesso, con la sottoscrizione del verbale d’audizione; che egli ha inoltre dichiarato di sentirsi “bene” e di non avere “problemi di salute” (cfr. atto SEM n. 20/12 D3 e D33); che, infine, il ricorrente ha avuto varie opportunità di esprimersi e dilungarsi, sui motivi fondanti la sua do- manda d’asilo, nel corso dell’audizione (cfr. atto SEM n. 20/12 D36 segg., D89 e D90), che i documenti presentati dall’insorgente relativi ai suoi studi, l’estratto di stato civile e l’attestato linguistico nulla provano riguardo ai suoi motivi d’asilo; che, inoltre, le lettere del proprio rappresentante legale in Turchia risultano essere delle mere dichiarazioni di parte, dunque prive di valore probatorio; che, infine, sorgono dubbi in merito ai mezzi probatori fotoco- piati attinenti alle procedure penali in corso, essendo documenti facilmente riproducibili e falsificabili e non presentando delle caratteristiche formali che permettono di verificarne l’autenticità; che tale considerazione si giu- stifica anche in funzione dell’inverosimiglianza delle dichiarazioni dell’insor- gente,

D-4427/2024 Pagina 8 che occorre infine rilevare che, in virtù della giurisprudenza succitata, il semplice fatto che sia pendente un’inchiesta penale presso il ministero pubblico turco per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione ter- roristica – come dichiarato dal ricorrente nel caso concreto – non costitui- sce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle per- secuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8); che tale procedura penale non costituisce per- tanto un valido motivo d’asilo, che, con riferimento al procedimento penale per il reato di offesa al presi- dente (art. 299 TCK), il Tribunale constata inoltre che l’insorgente ha la- sciato la Turchia in un momento in cui l’inchiesta non era ancora stata av- viata (cfr. mdp SEM n. 1, 4-9); che posta l’inverosimiglianza delle violenze di polizia, va quindi ragionevolmente concluso ch’egli non poteva avere un concreto timore di persecuzione in relazione al procedimento penale suc- citato, a fronte del quale non restava altra soluzione che la fuga dal Paese, che, ad ogni buon conto, il procedimento in parola non può costituire un fondato timore di persecuzioni future; che, infatti, la giurisprudenza ha chia- ramente stabilito che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in generale, le persone sottoposte a una procedura giudiziaria per il reato di offesa al presidente debbano temere un politmalus in senso assoluto o re- lativo, imponendosi piuttosto un esame specifico delle circostanze del caso concreto (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3), che, nel contesto di tale analisi, non si può ragionevolmente presumere che l’interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fon- damentali dell’uomo sebbene, in caso di rimpatrio, possa essere arrestato ai fini dell’interrogatorio; che, infatti, essendo incensurato, non si può rite- nere a priori ch’egli verrà condannato ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in rela- zione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della proce- dura penale in virtù dell’art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); che il rischio di essere posto in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3); ch’egli non presenta inoltre un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa; che l’interessato ha infatti dichiarato in un primo momento di aver svolto dei lavori in modo vo- lontario per il DEM, per poi contraddirsi in un secondo momento dichia- rando di non aver fatto nulla per il menzionato partito e di aver unicamente

D-4427/2024 Pagina 9 preso parte a manifestazioni, meeting e a una marcia in particolare (cfr. atto SEM n. 20/12 D50-52); che la sua attività politica non si è quindi tradotta in incarichi di responsabilità; che, infine, l’affermazione secondo cui la propria famiglia sarebbe politicizzata, emersa unicamente in sede ricorsuale, ri- sulta essere sollevata ai meri fini di causa, che, quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni oggetto del procedimento penale (cfr. sentenza E-4103/2024 con- sid. 8.7.4), il Tribunale osserva che l’atto d’accusa del (…) poggia unica- mente su un post su Twitter, sicché la presunta attività di critica politica si conferma estremamente modesta; che, in ogni caso, va riconosciuto che la natura della pubblicazione è tale da giustificare l’apertura di un’indagine penale legittima in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per deter- minare la sussistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex plu- ris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3); che, infatti, l’insorgente ha qualificato il presidente turco Erdogan come “fasci- sta”; che non si può quindi escludere che tale affermazione costituisca un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto; che, del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei con- fronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2); che, qualora la procedura penale in parola dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza, non è pertanto rav- visabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus, che neppure le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda risultano dirimenti per il giudizio; che, per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera ap- partenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l’asilo (cfr. sentenze del TAF E- 4103/2024 consid. 7.1); che, del resto, il ricorrente si limita ad affermare genericamente di aver patito discriminazioni durante l’infanzia e gli anni universitari, ragione per cui avrebbe condiviso le proprie opinioni sui social media, con le conseguenze che l’avrebbero condotto all’espatrio; che, inol- tre, i posti di lavoro statali gli sarebbero preclusi in quanto curdo; che, posta l’inverosimiglianza dei maltrattamenti da parte della polizia, tali argomen- tazioni non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un rischio concreto di persecuzione; che egli ha ad ogni modo la possibilità di trovare altri posti di lavoro in Turchia, come del resto fatto in passato, che i timori espressi dal ricorrente si rivelano pertanto infondati sotto il pro- filo dell’art. 3 LAsi,

D-4427/2024 Pagina 10 che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrl, il quale dispone che l’esecuzione dell’al- lontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l’am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all’esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

D-4427/2024 Pagina 11 che l’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo- turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud- est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8), che, inoltre, il PKK ha dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Tur- chia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-wa- ffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 21 maggio 2025), che, nel caso concreto, l’interessato proviene dalla provincia di C._______ e ha dichiarato di aver vissuto anche a F._______, G._______, H._______, I._______ e J._______; che egli dispone di una solida rete famigliare in Turchia, infatti a B._______ risiedono ad oggi la madre, una sorella e tre fratelli, mentre un’altra sorella vive ad K._______, un fratello a L._______ e un altro a H._______; che egli è giovane, gode di buona salute e ha conseguito una laurea in (…); che egli dispone infine di una valida espe- rienza professionale in vari settori in diverse località della Turchia, che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA),

D-4427/2024 Pagina 12 che il ricorso va quindi respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 6 settembre 2024, che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4427/2024 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 6 settembre 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 6 settembre 2024.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4427/2024 Sentenza del 27 giugno 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Candan Enver, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 12 giugno 2024 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato, cittadino turco di etnia curda, ha presentato in Svizzera il 6 novembre 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n.[...]-2/2), la decisione del 12 giugno 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 32/1), con cui la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato al medesimo, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM n. 31/10), il ricorso del 12 luglio 2024 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 15 luglio 2024) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con cui il ricorrente ha postulato, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo; in via subordinata, l'ammissione provvisoria in Svizzera a causa dell'inammissibilità ed inesigibilità di un rinvio verso il suo Paese d'origine; egli ha presentato altresì istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali nonché di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio; egli ha chiesto, infine, di poter soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura "data l'inesigibilità del rinvio verso un Paese terzo", i documenti prodotti dinanzi all'autorità inferiore e al Tribunale, la decisione incidentale del 28 agosto 2024, con cui il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria totale citata e invitato il ricorrente a versare, entro il 12 settembre 2024, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (cfr. atto TAF n. 3), il versamento di tale anticipo da parte del ricorrente in data 6 settembre 2024, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che il ricorrente ha inoltre provveduto al versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali rispettando il termine assegnatogli, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (artt. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo il ricorrente addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1), che, nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo), che, anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]), che il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2); che, a tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4); che, per determinare se le azioni o le dichiarazioni della persona richiedente d'asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5); che, infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4); che per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo; che, nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7), che, nella propria richiesta, il richiedente ha sostanzialmente addotto che, durante l'infanzia e i propri studi, egli avrebbe subito discriminazioni e maltrattamenti in ragione della sua etnia curda; che, per tale motivo, egli avrebbe condiviso le proprie opinioni, attraverso piattaforme social, in merito alla democratizzazione della Turchia; che egli sarebbe stato volontario per il Partito Democratico dei Popoli (DEM); che vi sarebbero delle procedure penali aperte in Turchia per i reati di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica e di offesa al presidente; che, avendo subito diverse misure di custodia cautelare da parte delle forze di polizia, nonché episodi di violenza fisica, egli avrebbe deciso di espatriare nell'ottobre o nel novembre del 2022, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le dichiarazioni del richiedente relative alle persecuzioni subite da parte delle forze di polizia non soddisfino le condizioni di verosimiglianza disposte all'art. 7 LAsi, in quanto caratterizzate da elementi stereotipati e vaghi; che non sussisterebbe per l'interessato il timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie in caso di ritorno in patria, che, censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità opponente, affermando che le persecuzioni subite da parte delle autorità di polizia in patria sarebbero rilevanti e le sue dichiarazioni in merito sarebbero verosimili; che egli avrebbe subito varie discriminazioni in quanto appartenente alla minoranza curda, segnatamente l'impossibilità di essere assunto dallo Stato in qualità di insegnante; che la propria famiglia avrebbe un profilo politico di rilievo a B._______ e C._______; che, durante l'audizione sui motivi d'asilo, egli non avrebbe avuto sufficienti opportunità di esprimersi, sarebbe stato spesso interrotto e le domande sarebbero state tradotte in modo impreciso; che, in tale occasione, egli sarebbe stato inoltre stressato, irritato e a disagio; che egli teme, in caso di ritorno in Turchia, di essere arrestato, torturato o ucciso; che, in fase di ricorso, egli ha versato agli atti dei mezzi di prova inediti, ossia l'atto d'accusa del (...) emesso dal Ministero pubblico di D._______ per il reato di insulto al presidente, il mandato di accompagnamento coattivo (Yakalama emri) del (...) emesso dal Tribunale penale di prima istanza di D._______, i verbali del processo in sua assenza dinnanzi al Tribunale penale di prima istanza di D._______ del (...) e del (...) e del (...), il verbale delle indagini della polizia del (...), la lettera della Direzione della polizia del Governo di D._______ del (...) e, infine, una lettera di E._______, suo rappresentante legale, del (...), che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore per i motivi che seguono, che, come correttamente rilevato dalla SEM, le dichiarazioni dell'insorgente in merito alle persecuzioni subite dalle forze di polizia che l'avrebbero condotto all'espatrio risultano essere inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi e, in particolare, vaghe, stereotipate e, a tratti, contradditorie; che, segnatamente, il racconto spontaneo è vago e privo di dettagli significativi in merito alle persecuzioni subite (cfr. atto SEM n. 20/12 D35); che, nonostante la possibilità di circostanziare le proprie allegazioni nel corso dell'audizione, le risposte del ricorrente risultano comunque imprecise ed evasive (cfr. atto SEM n. 20/12 D41-44, D50-52); che, per i dettagli in merito all'analisi della verosimiglianza, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che non si può neppure seguire la tesi ricorsuale del ricorrente laddove egli attribuisce le vaghezze e le imprecisioni delle sue dichiarazioni rese in audizione a una traduzione imprecisa, alla scarsa possibilità di esprimersi liberamente e al suo stato di disagio, irritazione e stress; che il Tribunale osserva che il ricorrente ha asserito di comprendere "benissimo" l'interprete presente all'audizione (cfr. atto SEM n. 20/12 D1); che, nel corso dell'audizione, né l'insorgente, né men che meno la sua rappresentante legale presente, hanno sollevato alcuna osservazione riguardo alla qualità o alla correttezza della traduzione o in relazione alle conoscenze della lingua italiana da parte della traduttrice presente; che non traspare che le incertezze derivanti dalle dichiarazioni dell'insorgente siano da imputare alla traduttrice; che, tra l'altro, la correttezza dei propri asserti, è stata confermata dal ricorrente stesso, con la sottoscrizione del verbale d'audizione; che egli ha inoltre dichiarato di sentirsi "bene" e di non avere "problemi di salute" (cfr. atto SEM n. 20/12 D3 e D33); che, infine, il ricorrente ha avuto varie opportunità di esprimersi e dilungarsi, sui motivi fondanti la sua domanda d'asilo, nel corso dell'audizione (cfr. atto SEM n. 20/12 D36 segg., D89 e D90), che i documenti presentati dall'insorgente relativi ai suoi studi, l'estratto di stato civile e l'attestato linguistico nulla provano riguardo ai suoi motivi d'asilo; che, inoltre, le lettere del proprio rappresentante legale in Turchia risultano essere delle mere dichiarazioni di parte, dunque prive di valore probatorio; che, infine, sorgono dubbi in merito ai mezzi probatori fotocopiati attinenti alle procedure penali in corso, essendo documenti facilmente riproducibili e falsificabili e non presentando delle caratteristiche formali che permettono di verificarne l'autenticità; che tale considerazione si giustifica anche in funzione dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente, che occorre infine rilevare che, in virtù della giurisprudenza succitata, il semplice fatto che sia pendente un'inchiesta penale presso il ministero pubblico turco per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica - come dichiarato dal ricorrente nel caso concreto - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8); che tale procedura penale non costituisce pertanto un valido motivo d'asilo, che, con riferimento al procedimento penale per il reato di offesa al presidente (art. 299 TCK), il Tribunale constata inoltre che l'insorgente ha lasciato la Turchia in un momento in cui l'inchiesta non era ancora stata avviata (cfr. mdp SEM n. 1, 4-9); che posta l'inverosimiglianza delle violenze di polizia, va quindi ragionevolmente concluso ch'egli non poteva avere un concreto timore di persecuzione in relazione al procedimento penale succitato, a fronte del quale non restava altra soluzione che la fuga dal Paese, che, ad ogni buon conto, il procedimento in parola non può costituire un fondato timore di persecuzioni future; che, infatti, la giurisprudenza ha chiaramente stabilito che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in generale, le persone sottoposte a una procedura giudiziaria per il reato di offesa al presidente debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, imponendosi piuttosto un esame specifico delle circostanze del caso concreto (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3), che, nel contesto di tale analisi, non si può ragionevolmente presumere che l'interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo sebbene, in caso di rimpatrio, possa essere arrestato ai fini dell'interrogatorio; che, infatti, essendo incensurato, non si può ritenere a priori ch'egli verrà condannato ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell'art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); che il rischio di essere posto in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3); ch'egli non presenta inoltre un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa; che l'interessato ha infatti dichiarato in un primo momento di aver svolto dei lavori in modo volontario per il DEM, per poi contraddirsi in un secondo momento dichiarando di non aver fatto nulla per il menzionato partito e di aver unicamente preso parte a manifestazioni, meeting e a una marcia in particolare (cfr. atto SEM n. 20/12 D50-52); che la sua attività politica non si è quindi tradotta in incarichi di responsabilità; che, infine, l'affermazione secondo cui la propria famiglia sarebbe politicizzata, emersa unicamente in sede ricorsuale, risulta essere sollevata ai meri fini di causa, che, quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni oggetto del procedimento penale (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), il Tribunale osserva che l'atto d'accusa del (...) poggia unicamente su un post su Twitter, sicché la presunta attività di critica politica si conferma estremamente modesta; che, in ogni caso, va riconosciuto che la natura della pubblicazione è tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale legittima in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare la sussistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3); che, infatti, l'insorgente ha qualificato il presidente turco Erdogan come "fascista"; che non si può quindi escludere che tale affermazione costituisca un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto; che, del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2); che, qualora la procedura penale in parola dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza, non è pertanto ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus, che neppure le pretese discriminazioni in ragione dell'etnia curda risultano dirimenti per il giudizio; che, per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1); che, del resto, il ricorrente si limita ad affermare genericamente di aver patito discriminazioni durante l'infanzia e gli anni universitari, ragione per cui avrebbe condiviso le proprie opinioni sui social media, con le conseguenze che l'avrebbero condotto all'espatrio; che, inoltre, i posti di lavoro statali gli sarebbero preclusi in quanto curdo; che, posta l'inverosimiglianza dei maltrattamenti da parte della polizia, tali argomentazioni non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un rischio concreto di persecuzione; che egli ha ad ogni modo la possibilità di trovare altri posti di lavoro in Turchia, come del resto fatto in passato, che i timori espressi dal ricorrente si rivelano pertanto infondati sotto il profilo dell'art. 3 LAsi, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8), che, inoltre, il PKK ha dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 21 maggio 2025), che, nel caso concreto, l'interessato proviene dalla provincia di C._______ e ha dichiarato di aver vissuto anche a F._______, G._______, H._______, I._______ e J._______; che egli dispone di una solida rete famigliare in Turchia, infatti a B._______ risiedono ad oggi la madre, una sorella e tre fratelli, mentre un'altra sorella vive ad K._______, un fratello a L._______ e un altro a H._______; che egli è giovane, gode di buona salute e ha conseguito una laurea in (...); che egli dispone infine di una valida esperienza professionale in vari settori in diverse località della Turchia, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 6 settembre 2024, che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 6 settembre 2024.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: