Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 21 novem- bre 2022. Il 21 maggio 2024, ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM) un’audizione approfondita sui motivi d’asilo. Egli ha sostanzialmente addotto di essere espatriato a causa dei procedimenti penali a suo carico, temendo di conseguenza l’arresto e la detenzione. Il suo attivismo sarebbe iniziato nel 2018 con l’associazione B._______, per la quale avrebbe contribuito all’organizzazione di marce ed eventi a favore dei diritti dei lavoratori. Dal 2020 avrebbe poi intensificato il suo impegno politico all’interno del partito Partei Toplumsal Özgürlük (TÖP), partecipando ad attività come la distribuzione di volantini e l'affis- sione di striscioni, fino a diventarne membro nel 2022. Egli avrebbe subìto diverse forme di discriminazione, in particolare minacce e tentativi d’intimi- dazione da parte della polizia durante le manifestazioni alle quali parteci- pava. Il richiedente ha poi affermato di aver pubblicato su Twitter delle cri- tiche nei confronti del presidente turco, ciò che avrebbe comportato l’aper- tura di un’inchiesta penale, poi sfociata in tre atti d’accusa: uno per il reato di insulto al presidente e due per il reato di ingiuria ai danni del presidente degli affari religiosi A. E. nonché dell’ex ministro degli interni. Poco prima del suo espatrio, la polizia avrebbe inoltre effettuato delle ricerche nel suo quartiere, chiedendo informazioni sulla sua persona, dapprima al proprie- tario di un negozio situato sotto la sua abitazione e, successivamente, al “governatore” del quartiere, il quale avrebbe poi informato il padre del pro- cedimento penale avviato nei suoi confronti per il reato di offesa al presi- dente. Una volta giunto in Svizzera, la madre gli avrebbe riferito che alcuni agenti lo avevano cercato ripetutamente presso la sua abitazione. In caso di rimpatrio, egli teme quindi di essere arrestato (per i dettagli, cfr. atto SEM
n. […]-29/13). A sostegno delle sue allegazioni, il richiedente ha versato agli atti numerosi documenti giudiziari turchi (cfr. mezzi di prova SEM [mdp SEM] n. 1-25). Il 29 maggio 2024, la domanda d’asilo è stata infine asse- gnata alla procedura ampliata.
B. Con decisione 24 giugno 2024, notificata il 26 giugno successivo, la SEM non ha riconosciuto al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la do- manda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incari- cando il Cantone di C.______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.
D-4208/2024 Pagina 3 C. Con ricorso del 3 luglio 2024, l’interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo princi- palmente all’annullamento della decisione succitata, al riconoscimento della qualità di rifugiato, alla concessione dell’asilo e, in subordine, all’am- missione provvisoria in Svizzera o alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, egli postula la concessione dell’assistenza giudiziaria – nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo – nonché del gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese. Al gravame sono stati acclusi nuovi mezzi di prova (in copia e senza traduzione), tra cui una sentenza motivata di asso- luzione (in turco Gerekçeli karar) del Tribunale penale di prima istanza di D.______ datata (…) 2017 (cfr. allegato n. 5 al ricorso; consid. 3.2 infra).
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammis- sibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che i pro- cedimenti penali addotti non siano rilevanti per l’asilo. l’insorgente sarebbe infatti incensurato, non avrebbe un profilo politico di rilievo ed eventuali
D-4208/2024 Pagina 4 condanne per i reati in questione (offesa al presidente e ingiuria) compor- terebbero solitamente delle pene sospese oppure esecuzioni in regime aperto, escludendo così un rischio di persecuzioni future, posta inoltre l’as- senza di un mandato d’arresto a suo carico.
E. 3.2 Riferendosi al nuovo documento accluso al gravame (cfr. allegato n. 5 al ricorso), il ricorrente rimprovera tuttavia alla SEM di non aver considerato l'importanza del suo precedente penale del 2017, in cui sarebbe stato coin- volto in una rissa sul posto di lavoro con un agente di polizia mentre pre- stava servizio come guardia di sicurezza in un night club. A seguito di tale episodio, sarebbe stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e ingiu- ria, subendo una detenzione preventiva di 35 giorni. Sebbene sia stato as- solto per insufficienza di prove e il caso non presentasse connotazioni po- litiche, tale precedente costituirebbe un fattore che potrebbe aggravare la probabilità di essere arrestato e condannato a una pena detentiva plurien- nale nell’ambito delle procedure attualmente pendenti (cfr. ricorso, pag. 5). L’insorgente critica inoltre la SEM per non aver esaminato in modo appro- fondito il rischio di una detenzione arbitraria in Turchia, il quale sarebbe comprovato dalle pratiche discriminatorie adottate dalle autorità in casi analoghi. Infine, l’attuale persecuzione nei confronti dei membri del TÖP costituirebbe un ulteriore elemento che contribuirebbe ad accrescere il pe- ricolo di subire gravi pregiudizi rilevanti ai fini dell’asilo. Per questi motivi, andrebbe riconosciuto un profilo politico di rilievo legato al suo attivismo (idem pagg. 5-13).
E. 3.3.1 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l’espo- sizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi og- gettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (ele- mento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
E. 3.3.2 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novem- bre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco
D-4208/2024 Pagina 5 [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati – anche in combina- zione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). Il Tribunale ha poi ritenuto che tali inchieste pe- nali assumono una rilevanza per l’asilo soltanto se ricorrono cumulativa- mente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una proce- dura giudiziaria reputando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. consid. 8.2). Per deter- minare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui so- cial media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, oc- corre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifi- che circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un politmalus in senso asso- luto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (sulla rilevanza di una procedura penale per la qualità di rifugiato, cfr. fra le tante DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2 con riferimenti). Per definire l’esistenza di un politma- lus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, oc- corre quindi procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effet- tuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).
E. 3.4.1 Su queste premesse, il Tribunale giudica che le procedure penali ad- dotte non sono rilevanti per l’asilo (cfr. decisione avversata, pag. 4-6). An- zitutto, con riferimento all’atto d’accusa per il reato di insulto al presidente, va ragionevolmente escluso che l’interessato sarà esposto al rischio di trat- tamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo, sebbene possa essere ar- restato ai fini dell’interrogatorio in caso di rimpatrio. Infatti, considerata
D-4208/2024 Pagina 6 l’assenza di precedenti condanne penali, non si può ritenere a priori ch’egli verrà condannato ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato in oggetto, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura giudiziaria in virtù dell’art. 231 cpv.
E. 3.4.2 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la pregressa procedura giudiziaria per ingiuria e resistenza a un pubblico ufficiale (artt. 125 e 265 TCK) – conclusasi con l’assoluzione nel 2017 – non risulta de- terminante per la valutazione della qualità di rifugiato poiché deriva da un semplice alterco in un locale notturno e si riferisce ad infrazioni di diritto comune prive di connotazioni politiche o intenti persecutori (cfr. allegato n.
E. 3.4.3 Ad ogni buon conto, va esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). Infatti, l’interessato ha di- chiarato di essere membro del TÖP dal 2022 e di aver partecipato ad al- cune attività del partito, principalmente legate alla distribuzione di volantini e giornali, all'affissione di striscioni e alla partecipazione nelle manifesta- zioni di protesta a sostegno dei diritti dei lavoratori (cfr. atto SEM n. 29/13 D41 e D65). Egli ha poi menzionato di aver preso parte alla festa del 1° maggio, alle iniziative nei quartieri (idem D41), nonché di aver collaborato con l'associazione B._______, partecipando a incontri settimanali e contri- buendo all'organizzazione di eventi culturali (idem D67-71). La sua attività politica non si è quindi tradotta in incarichi di responsabilità o di rilievo pub- blico. Quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni
D-4208/2024 Pagina 7 sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), il Tribunale os- serva altresì che l’atto d’accusa per insulto al presidente poggia unica- mente sulla pubblicazione di sei post su Twitter, sicché la presunta attività di critica politica si conferma estremamente modesta (mdp SEM n. 10). Inoltre, l’insorgente si è limitato a condividere delle immagini – spesso di altri utenti – senza formulare commenti approfonditi (mdp SEM n. 4), ciò che rafforza l’assenza di un profilo politico di rilievo nei confronti del quale le autorità turche potrebbero adottare delle pene sproporzionatamente se- vere ed inumane (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 9.4).
E. 3.4.4 La natura delle pubblicazioni è comunque tale da giustificare l’aper- tura di un’indagine penale, rispettivamente un rinvio a giudizio, per deter- minare la sussistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex plu- ris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). Infatti, dal rapporto d’investigazione (mdp SEM n. 4) e dall’atto d’accusa (mdp n.
10) emerge che il ricorrente ha segnatamente qualificato il presidente Er- dogan come un dittatore, “ladro assassino di merda”, fascista nonché con- diviso immagini ritraenti gruppi armati ed esponenti dell’organizzazione ter- roristica FETÖ/PDY. Non si può quindi escludere che tali affermazioni co- stituiscano un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Sviz- zera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Qualora la procedura penale in parola dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza, non è pertanto rav- visabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus.
E. 3.4.5 In queste circostanze, gli episodi di confronto con la polizia, avvenuti in occasione delle attività politiche svolte per il TÖP e per l'associazione B._______, non permettono di giungere a diversa conclusione (cfr. ricorso, pag. 7). L’insorgente ha infatti dichiarato che, durante le manifestazioni e le distribuzioni di volantini, la polizia era frequentemente presente, ostaco- lando lo svolgimento delle attività e minacciando di arrestarlo o trattenerlo in custodia cautelare (cfr. atto SEM n. 29/13 D41 e D74-77). Egli non ha tuttavia dichiarato di essere stato arrestato o trattenuto in custodia, né di aver subìto atti di violenza diretta da parte delle forze dell’ordine prima dell’avvio delle procedure penali in questione. Tali eventi risultano quindi privi di un carattere persecutorio mirato.
E. 3.4.6 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda risul- tano dirimenti per il giudizio (cfr. ricorso, pag. 4). Per invalsa giurispru- denza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il
D-4208/2024 Pagina 8 riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza E-4103/2024 con- sid. 7.1). Inoltre, il ricorrente ha dichiarato aver subìto svariate discrimina- zioni etniche, senza però fornire esempi concreti, limitandosi ad affermare, in termini generali, che i cittadini curdi in Turchia sarebbero vittime di ingiu- stizie (cfr. atto SEM n. 29/13 D94). Ciò posto, tali allegazioni non consen- tono di riconoscere l'esistenza di una pressione personale di un'intensità superiore a quella affrontata dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia. Infine, non sussistono validi elementi per ammettere un rischio concreto di essere ingiustamente accusato di terrorismo a causa della sua appartenenza al TÖP (partito legale in Turchia), considerata peraltro l’as- senza di inchieste penali in tal senso (cfr. ricorso, pag. 8).
E. 3.4.7 In queste circostanze, il timore di persecuzione espresso dal ricor- rente si rivela infondato sotto il profilo dell’art. 3 LAsi.
E. 3.5 In ultima analisi, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che il ricorrente è sano, gode di una solida rete familiare in patria (madre, fratello e sorella) e dispone di una valida esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pag. 7; cfr. atto SEM n. 29/13 D17-35). È quindi verosimile ch’egli non riscontrerà difficoltà ecces- sive nell’ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale. Inoltre, con- trariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ricorso, pagg. 13-15), l'at- tuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecu- zione dell’allontanamento sotto il profilo dell’ammissibilità di cui all’art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr. sentenza D-4103/2024 consid. 12.4). Per i motivi già enu- cleati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere espo- sto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L’interessato non può infine prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi).
E. 3.6 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).
D-4208/2024 Pagina 9 4. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e nep- pure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.
5. Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favo- revole, le domande di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) e di gratuito patrocinio (art. 102m LAsi) vanno respinte.
E. 4 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.
E. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posto in carcerazione preventiva è altresì impro- babile (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3).
E. 6 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno po- ste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 7 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4208/2024 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le domande di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio sono respinte. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4208/2024 Sentenza del 15 aprile 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Patrizia Testori, Caritas Schweiz, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 24 giugno 2024 / N (...). Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 21 novembre 2022. Il 21 maggio 2024, ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM) un'audizione approfondita sui motivi d'asilo. Egli ha sostanzialmente addotto di essere espatriato a causa dei procedimenti penali a suo carico, temendo di conseguenza l'arresto e la detenzione. Il suo attivismo sarebbe iniziato nel 2018 con l'associazione B._______, per la quale avrebbe contribuito all'organizzazione di marce ed eventi a favore dei diritti dei lavoratori. Dal 2020 avrebbe poi intensificato il suo impegno politico all'interno del partito Partei Toplumsal Özgürlük (TÖP), partecipando ad attività come la distribuzione di volantini e l'affissione di striscioni, fino a diventarne membro nel 2022. Egli avrebbe subìto diverse forme di discriminazione, in particolare minacce e tentativi d'intimidazione da parte della polizia durante le manifestazioni alle quali partecipava. Il richiedente ha poi affermato di aver pubblicato su Twitter delle critiche nei confronti del presidente turco, ciò che avrebbe comportato l'apertura di un'inchiesta penale, poi sfociata in tre atti d'accusa: uno per il reato di insulto al presidente e due per il reato di ingiuria ai danni del presidente degli affari religiosi A. E. nonché dell'ex ministro degli interni. Poco prima del suo espatrio, la polizia avrebbe inoltre effettuato delle ricerche nel suo quartiere, chiedendo informazioni sulla sua persona, dapprima al proprietario di un negozio situato sotto la sua abitazione e, successivamente, al "governatore" del quartiere, il quale avrebbe poi informato il padre del procedimento penale avviato nei suoi confronti per il reato di offesa al presidente. Una volta giunto in Svizzera, la madre gli avrebbe riferito che alcuni agenti lo avevano cercato ripetutamente presso la sua abitazione. In caso di rimpatrio, egli teme quindi di essere arrestato (per i dettagli, cfr. atto SEM n. [...]-29/13). A sostegno delle sue allegazioni, il richiedente ha versato agli atti numerosi documenti giudiziari turchi (cfr. mezzi di prova SEM [mdp SEM] n. 1-25). Il 29 maggio 2024, la domanda d'asilo è stata infine assegnata alla procedura ampliata. B. Con decisione 24 giugno 2024, notificata il 26 giugno successivo, la SEM non ha riconosciuto al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di C.______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso del 3 luglio 2024, l'interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo principalmente all'annullamento della decisione succitata, al riconoscimento della qualità di rifugiato, alla concessione dell'asilo e, in subordine, all'ammissione provvisoria in Svizzera o alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, egli postula la concessione dell'assistenza giudiziaria - nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo - nonché del gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese. Al gravame sono stati acclusi nuovi mezzi di prova (in copia e senza traduzione), tra cui una sentenza motivata di assoluzione (in turco Gerekçeli karar) del Tribunale penale di prima istanza di D.______ datata (...) 2017 (cfr. allegato n. 5 al ricorso; consid. 3.2 infra). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che i procedimenti penali addotti non siano rilevanti per l'asilo. l'insorgente sarebbe infatti incensurato, non avrebbe un profilo politico di rilievo ed eventuali condanne per i reati in questione (offesa al presidente e ingiuria) comporterebbero solitamente delle pene sospese oppure esecuzioni in regime aperto, escludendo così un rischio di persecuzioni future, posta inoltre l'assenza di un mandato d'arresto a suo carico. 3.2 Riferendosi al nuovo documento accluso al gravame (cfr. allegato n. 5 al ricorso), il ricorrente rimprovera tuttavia alla SEM di non aver considerato l'importanza del suo precedente penale del 2017, in cui sarebbe stato coinvolto in una rissa sul posto di lavoro con un agente di polizia mentre prestava servizio come guardia di sicurezza in un night club. A seguito di tale episodio, sarebbe stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e ingiuria, subendo una detenzione preventiva di 35 giorni. Sebbene sia stato assolto per insufficienza di prove e il caso non presentasse connotazioni politiche, tale precedente costituirebbe un fattore che potrebbe aggravare la probabilità di essere arrestato e condannato a una pena detentiva pluriennale nell'ambito delle procedure attualmente pendenti (cfr. ricorso, pag. 5). L'insorgente critica inoltre la SEM per non aver esaminato in modo approfondito il rischio di una detenzione arbitraria in Turchia, il quale sarebbe comprovato dalle pratiche discriminatorie adottate dalle autorità in casi analoghi. Infine, l'attuale persecuzione nei confronti dei membri del TÖP costituirebbe un ulteriore elemento che contribuirebbe ad accrescere il pericolo di subire gravi pregiudizi rilevanti ai fini dell'asilo. Per questi motivi, andrebbe riconosciuto un profilo politico di rilievo legato al suo attivismo (idem pagg. 5-13). 3.3 3.3.1 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 3.3.2 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). Il Tribunale ha poi ritenuto che tali inchieste penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. consid. 8.2). Per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (sulla rilevanza di una procedura penale per la qualità di rifugiato, cfr. fra le tante DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2 con riferimenti). Per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre quindi procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). 3.4 3.4.1 Su queste premesse, il Tribunale giudica che le procedure penali addotte non sono rilevanti per l'asilo (cfr. decisione avversata, pag. 4-6). Anzitutto, con riferimento all'atto d'accusa per il reato di insulto al presidente, va ragionevolmente escluso che l'interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo, sebbene possa essere arrestato ai fini dell'interrogatorio in caso di rimpatrio. Infatti, considerata l'assenza di precedenti condanne penali, non si può ritenere a priori ch'egli verrà condannato ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato in oggetto, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura giudiziaria in virtù dell'art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posto in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3). 3.4.2 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la pregressa procedura giudiziaria per ingiuria e resistenza a un pubblico ufficiale (artt. 125 e 265 TCK) - conclusasi con l'assoluzione nel 2017 - non risulta determinante per la valutazione della qualità di rifugiato poiché deriva da un semplice alterco in un locale notturno e si riferisce ad infrazioni di diritto comune prive di connotazioni politiche o intenti persecutori (cfr. allegato n. 6 al ricorso). È quindi inverosimile ch'essa costituisca un elemento aggravante per la determinazione della pena nelle attuali procedure. Il fatto che il ricorrente non abbia sollevato questo precedente già dinanzi alla SEM (producendo i relativi mezzi di prova), rafforza poi l'idea che si tratti di una censura puramente strumentale. Anche le altre due procedure penali per ingiuria sono ininfluenti per il giudizio (cfr. mdp SEM n. 19-20), poiché riguardano un reato di diritto comune nei confronti di persone private. Si osserva inoltre che l'infrazione contemplata (art. 125 TCK) non comporta una pena superiore a due anni, permettendo quindi la possibilità di adottare anche in questo caso un rinvio della sentenza (c.d. sentenza HAGB [Hükmün Açiklamasinin Geri Birakilmasi] secondo l'art. 231 del Codice di procedura penale turco; cfr. ex pluris sentenza del TAF E-1561/2024 del 17 dicembre 2024 consid. 6.5.4). 3.4.3 Ad ogni buon conto, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). Infatti, l'interessato ha dichiarato di essere membro del TÖP dal 2022 e di aver partecipato ad alcune attività del partito, principalmente legate alla distribuzione di volantini e giornali, all'affissione di striscioni e alla partecipazione nelle manifestazioni di protesta a sostegno dei diritti dei lavoratori (cfr. atto SEM n. 29/13 D41 e D65). Egli ha poi menzionato di aver preso parte alla festa del 1° maggio, alle iniziative nei quartieri (idem D41), nonché di aver collaborato con l'associazione B._______, partecipando a incontri settimanali e contribuendo all'organizzazione di eventi culturali (idem D67-71). La sua attività politica non si è quindi tradotta in incarichi di responsabilità o di rilievo pubblico. Quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), il Tribunale osserva altresì che l'atto d'accusa per insulto al presidente poggia unicamente sulla pubblicazione di sei post su Twitter, sicché la presunta attività di critica politica si conferma estremamente modesta (mdp SEM n. 10). Inoltre, l'insorgente si è limitato a condividere delle immagini - spesso di altri utenti - senza formulare commenti approfonditi (mdp SEM n. 4), ciò che rafforza l'assenza di un profilo politico di rilievo nei confronti del quale le autorità turche potrebbero adottare delle pene sproporzionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 9.4). 3.4.4 La natura delle pubblicazioni è comunque tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare la sussistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). Infatti, dal rapporto d'investigazione (mdp SEM n. 4) e dall'atto d'accusa (mdp n. 10) emerge che il ricorrente ha segnatamente qualificato il presidente Erdogan come un dittatore, "ladro assassino di merda", fascista nonché condiviso immagini ritraenti gruppi armati ed esponenti dell'organizzazione terroristica FETÖ/PDY. Non si può quindi escludere che tali affermazioni costituiscano un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Qualora la procedura penale in parola dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza, non è pertanto ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. 3.4.5 In queste circostanze, gli episodi di confronto con la polizia, avvenuti in occasione delle attività politiche svolte per il TÖP e per l'associazione B._______, non permettono di giungere a diversa conclusione (cfr. ricorso, pag. 7). L'insorgente ha infatti dichiarato che, durante le manifestazioni e le distribuzioni di volantini, la polizia era frequentemente presente, ostacolando lo svolgimento delle attività e minacciando di arrestarlo o trattenerlo in custodia cautelare (cfr. atto SEM n. 29/13 D41 e D74-77). Egli non ha tuttavia dichiarato di essere stato arrestato o trattenuto in custodia, né di aver subìto atti di violenza diretta da parte delle forze dell'ordine prima dell'avvio delle procedure penali in questione. Tali eventi risultano quindi privi di un carattere persecutorio mirato. 3.4.6 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell'etnia curda risultano dirimenti per il giudizio (cfr. ricorso, pag. 4). Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 7.1). Inoltre, il ricorrente ha dichiarato aver subìto svariate discriminazioni etniche, senza però fornire esempi concreti, limitandosi ad affermare, in termini generali, che i cittadini curdi in Turchia sarebbero vittime di ingiustizie (cfr. atto SEM n. 29/13 D94). Ciò posto, tali allegazioni non consentono di riconoscere l'esistenza di una pressione personale di un'intensità superiore a quella affrontata dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia. Infine, non sussistono validi elementi per ammettere un rischio concreto di essere ingiustamente accusato di terrorismo a causa della sua appartenenza al TÖP (partito legale in Turchia), considerata peraltro l'assenza di inchieste penali in tal senso (cfr. ricorso, pag. 8). 3.4.7 In queste circostanze, il timore di persecuzione espresso dal ricorrente si rivela infondato sotto il profilo dell'art. 3 LAsi. 3.5 In ultima analisi, va confermato che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all'art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che il ricorrente è sano, gode di una solida rete familiare in patria (madre, fratello e sorella) e dispone di una valida esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pag. 7; cfr. atto SEM n. 29/13 D17-35). È quindi verosimile ch'egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale. Inoltre, contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ricorso, pagg. 13-15), l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo dell'ammissibilità di cui all'art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr. sentenza D-4103/2024 consid. 12.4). Per i motivi già enucleati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'interessato non può infine prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). 3.6 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 4. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata. 5. Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) e di gratuito patrocinio (art. 102m LAsi) vanno respinte. 6. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le domande di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio sono respinte. 3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: