Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente, insorgente), cittadino turco di etnia curda, celibe, originario di B._______ dove ha vis- suto fino all’espatrio il 28 luglio 2023, è giunto illegalmente in Svizzera il 2 agosto 2023 ed ha depositato il giorno stesso una domanda d’asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. 2/2, 3/1, 16/15 [pag. 3-5, D12-D38]). A.b Interrogato sui motivi d’asilo, nell’audizione del 14 novembre 2023 (cfr. atto SEM n. 16/15 [di seguito: verbale]), egli ha riferito che nel 2015, nel distretto Sur (provincia di B._______), ci sarebbero stati degli scontri armati a seguito dei quali due suoi zii paterni sarebbero stati incarcerati. In tale contesto, il richiedente e suo fratello sarebbero rimasti bloccati in città per nove giorni, riuscendo ad uscirne solo a seguito della creazione di un cor- ridoio umanitario. Sempre nel 2015, il fratello sarebbe andato a combattere nel Rojava rientrando in Patria dopo essere stato ferito a una gamba. Per i primi due anni dopo il suo rientro, non avrebbe avuto particolari problemi. In seguito, scoperta la sua attività di combattente, sarebbe stato posto in detenzione preventiva per sei-sette mesi, poi rilasciato in attesa del giudi- zio e poi condannato a sei anni e tre mesi di reclusione, che starebbe at- tualmente scontando. Tra il novembre 2017 e l'ottobre 2018, la polizia avrebbe svolto delle perquisizioni al bar di suo padre e nella casa di fami- glia alla ricerca del suddetto fratello che per sottrarsi alla condanna, du- rante il temporaneo rilascio, sarebbe fuggito in Grecia. L’interessato ha ri- ferito che durante una perquisizione avvenuta nell'ottobre del 2018 la poli- zia l’avrebbe portato con sé e trattenuto in custodia cautelare per due giorni. ln tali circostanze, gli sarebbero state poste domande in merito ai suoi legami con i disordini avvenuti a Sur nel 2015 e prima del rilascio un poliziotto l'avrebbe minacciato dicendogli: “un giorno toccherà anche a te”. In marzo 2019, mentre stava partecipando ad una manifestazione in favore dei diritti dei carcerati, sarebbe stato colpito alla testa e fatto salire su un'auto da tre persone, una delle quali era il poliziotto che l'aveva minac- ciato nel 2018. ln auto, sarebbe stato picchiato e poi lasciato andare. Nel giugno del 2023, in occasione di una visita in carcere al fratello, i poliziotti gli avrebbero proposto di fare la spia al loro servizio. Di fronte al suo rifiuto, questi avrebbero ridotto il suo diritto di visita a soli venti minuti. Per i sud- detti motivi egli avrebbe quindi deciso di lasciare il Paese il 28 luglio 2023 e venire in Svizzera. A seguito del suo arrivo in Svizzera, egli avrebbe
D-7091/2023 Pagina 3 .iniziato a pubblicare sui social media delle condivisioni a sfondo politico a causa delle quali in Turchia sarebbe stata immediatamente avviata un’in- dagine nei suoi confronti. Il 6 ottobre 2023 dei poliziotti si sarebbero recati a casa dei suoi genitori, cercandolo e se ne sarebbero andati dopo aver fatto una perquisizione. ln caso di ritorno nel suo Paese egli teme di essere incarcerato in ragione di quanto emerso a suo carico nel quadro del sud- detto procedimento penale. A sostegno della domanda d’asilo, oltre all’originale della propria carta d’identità turca, il richiedente ha prodotto copia di una serie di documenti con la traduzione in italiano di cui si dirà, laddove necessario, più avanti. A.c Con scritto del 21 novembre 2023 (cfr. atto SEM n. 21/2), inoltrato dalla rappresentante legale, il richiedente ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni contro al progetto di decisione negativa ricevuto il giorno precedente (cfr. atto SEM n. 20/8). B. Con decisione del 22 novembre 2023, notificata il giorno stesso (cfr. atti SEM n. 22/11, 23/1), la SEM ha respinto la domanda d’asilo dell’interes- sato, ritenendo che i motivi addotti non soddisfacessero le condizioni di rilevanza previste dall'art. 3 LAsi, pronunciando contestualmente il suo al- lontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento. C. C.a Con ricorso del 21 dicembre 2023 (data di entrata: 22 dicembre 2023, cfr. timbro di entrata), l’interessato, sempre per il tramite della propria pa- trocinatrice, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF) la suddetta decisione chiedendone l’annullamento e, in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conces- sione dell’asilo, in via subordinata l’ammissione provvisoria in ragione dell’inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, mentre in via an- cor più subordinata il rinvio degli atti alla SEM per complemento dell’istru- zione e nuovo esame delle allegazioni. Ha inoltre chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo e protestato infine tasse e spese. A supporto delle proprie allegazioni il ricorrente ha prodotto l’elenco dei procedimenti a suo carico con relativa scheda descrittiva (doc. TAF 1). C.b Con decisioni incidentali del 16 e del 24 gennaio 2024 il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, avendo constatato, a seguito di un esame sommario, che il ricorso appare d’acchito privo di probabilità
D-7091/2023 Pagina 4 di esito favorevole (doc. TAF 3 e 5). Il ricorrente è stato quindi invitato a versare un anticipo sulle presunte spese processuali di fr. 750.-, regolar- mente saldato da quest’ultimo il 26 gennaio 2024 (doc. TAF 6). C.c Con i complementi al ricorso del 18 gennaio, 4 febbraio, 24 giugno, 11 settembre, 21 ottobre 2024, 23 dicembre 2024 e del 3 e 20 marzo 2025 il ricorrente ha trasmesso nuovi mezzi probatori (doc. TAF 4 e 7-13), in merito ai quali si ritornerà se del caso più avanti.
Erwägungen (48 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altri- menti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.
E. 1.3 Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 3.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
D-7091/2023 Pagina 5 nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre- giudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
E. 3.3.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novem- bre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'orga- nizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo).
E. 3.3.2 Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati
– anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novem- bre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]).
E. 3.3.3 Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti con- dizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria repu- tando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la con- danna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). A tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per or- ganizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. con- sid. 8.4). Per determinare se le azioni o le dichiarazioni della persona ri- chiedente d'asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di
D-7091/2023 Pagina 6 comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel con- tempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso con- creto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali deb- bano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o tratta- menti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed infor- mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l'esistenza di un polit malus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interes- sata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corri- spondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).
E. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le allegazioni dell’in- teressato riguardo alle "pressioni" che le autorità turche avrebbero posto in essere nei suoi confronti in relazione ai procedimenti giudiziari che hanno interessato gli zii e il fratello mancano, d'un lato, di un nesso causale (tem- porale e materiale) con il suo espatrio, visto come si collocano al più tardi nel 2019 e dall'altro, non sono in ogni caso di intensità tale da potersi rite- nere pertinenti in materia d'asilo. Lo stesso richiedente ha infatti dichiarato in modo inequivocabile che nessuno degli interventi della polizia era rivolto a lui personalmente, ma piuttosto in modo indistinto all’insieme della folla di cui faceva parte. L’unica volta che è stato personalmente preso in custo- dia, percosso e interrogato dalla polizia, il tutto si è risolto senza conse- guenze dopo due giorni. Per quanto invece riguarda le attese in carcere o il fatto che gli fosse stato genericamente chiesto di fare la spia, non si tratta di motivi rilevanti ai sensi dell’asilo. Per quanto invece riguarda i motivi d’asilo insorti a seguito dell’espatrio, ossia il procedimento penale avviato per via delle pubblicazioni sui social media fatte una volta giunto in Sviz- zera, la SEM ha innanzitutto constatato che dalla documentazione prodotta non emerge alcun elemento che permetta di ritenere che le autorità penali turche abbiano emesso nei suoi confronti un mandato d’arresto oppure un mandato di comparizione, circostanza per altro recisamente esclusa dall’interessato stesso. Essa ha altresì constatato che l’inchiesta avviata in
D-7091/2023 Pagina 7 Turchia si trova attualmente ancora in una fase d’istruzione precoce, ra- gione per cui non è possibile determinare la legittimità delle accuse mosse a suo carico. Per tali motivi, la SEM ha considerato da un lato che il rischio di un arresto dell’insorgente in caso di rientro in Turchia fosse basso, dall’altro che una sua condanna a espiare una pena detentiva fosse al- quanto improbabile a fronte del suo profilo non particolarmente politicizzato e del fatto che per sua stessa ammissione fra il 2016 e il 2023 egli aveva già condiviso contenuti di stampo politico senza che ciò gli cagionasse al- cun problema.
E. 4.2 In sede di ricorso, prevalendosi di un accertamento inesatto ed incom- pleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, l'insorgente ha fatto essenzial- mente valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all'autorità inferiore. Egli ha ribadito che tenuto conto del suo contesto famigliare (le- gato al PKK e quindi a organizzazioni ritenute terroristiche dallo Stato turco), delle manifestazioni a sostegno dei detenuti curdi a cui ha parteci- pato, delle persecuzioni già sofferte per mano della polizia, dell’espatrio irregolare e del procedimento penale pendente per aver pubblicato via so- cial network dei contenuti a sostegno della causa curda, qualora egli fa- cesse ritorno in Turchia subirebbe delle persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi. Egli ha quindi contestato all’autorità inferiore di non aver tenuto in considerazione che, alla luce del suo particolare profilo, si troverebbe senz’altro a soffrire di un politmalus. Per le stesse ragioni, oltre che per l’instabilità vigente nella regione di B._______ a seguito del violento terre- moto e per gli scontri armati che ne conseguono, egli ha inoltre ritenuto inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento verso la Turchia.
E. 5 Ora, senza approfondire la questione della verosimiglianza delle dichiara- zioni del ricorrente riguardo ai motivi che l’hanno indotto ad espatriare, non esaminata nella decisione impugnata, occorre concordare con la SEM sul fatto che gli episodi di violenza e le vicende giudiziarie vissute da quest’ul- timo non permettono di riconoscere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d’asilo.
E. 5.1 Come giustamente rammentato dall’autorità inferiore, tra la persecuzione subita e l’espatrio deve, esistere un nesso causale temporale e materiale sufficientemente stretto (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2). L’esistenza del timore di persecuzione dev’essere esaminata al momento dell’espatrio (cfr. DTAF 2008/12, consid. 5.2). Esso deve, infine, essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d’asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2).
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E. 5.1.1 In tal senso non risultano essere determinanti, per l’esame dell’esi- stenza di un fondato timore di persecuzione, le diverse manifestazioni a cui il ricorrente ha partecipato fra il 2015 e il 2016. Per sua stessa ammissione la polizia interveniva per disperdere i manifestanti, ma non vi era nessuna misura personale e mirata nei suoi confronti (verbale, D62-63). La parteci- pazione a tali manifestazioni non risulta che abbia destato un particolare interesse da parte delle autorità turche, né tantomeno che gli abbia cagio- nato delle particolari conseguenze negative o abbia in un qualche modo impedito alla sua famiglia di ristabilirsi dopo il trasloco forzato al di fuori del distretto di C._______, di aprire un nuovo bar e in un certo qual modo pro- sperare (verbale, D45, p. 5).
E. 5.1.2 Neppure il fermo e le percosse subite in occasione della manifesta- zione di giugno 2019 in favore dei diritti dei carcerati, in particolare di Öca- lan e dei suoi zii, è rilevante ai fini della domanda d’asilo. Da un lato per il tempo trascorso fra tale evento e l’espatrio del richiedente (4 anni), dall’al- tro poiché come dichiarato dal ricorrente stesso egli non aveva avuto alcun ruolo preciso durante tale manifestazione, essendo un volontario (verbale, D58-61). A scanso di ogni dubbio, circa l’irrilevanza di tale evento, il fatto che da settembre 2019, egli ha potuto tranquillamente iniziare l’università ed ha poi svolto per intero il servizio di leva obbligatorio senza incontrare particolari vessazioni o problemi (verbale, D45 in fine e D47-48).
E. 5.1.3 Non paiono inoltre pertinenti le ispezioni che la polizia avrebbe con- dotto tra il 2017 e il 2018 presso il bar e la casa di famiglia alla ricerca del fratello maggiore, dal momento che tali episodi, seppur spiacevoli, per lui si sarebbero limitati ad un’attesa con le mani sulla nuca fino alla fine della perquisizione. In una sola occasione, in ottobre 2018, avendo reagito ad un colpo all’anca che gli era stato inferto da un poliziotto, egli è stato preso in custodia cautelare per due giorni ed interrogato, senza tuttavia subire alcuna violenza fisica (verbale, D45 p. 6).
E. 5.1.4 Neppure le vessazioni e le “pressioni” che il ricorrente avrebbe subito da parte delle autorità turche allorquando era in visita dal fratello detenuto a D._______ (verbale, D45 p. 6, D81-83), risultano raggiungere un grado d’intensità tale da potersi definire pertinenti in materia d’asilo.
E. 5.1.5 Non vi è per altro nessun nesso causale fra l’espatrio del richiedente e la sua affiliazione al partito HDP, per dimostrare la quale, non disponendo di un tesserino, egli ha prodotto copia di un’attestazione del 10 gennaio 2024 della sezione d’iscrizione dei partiti politici (doc. 9 allegati al doc. TAF 4). Il ricorrente, che afferma di essere divenuto membro appena tre mesi
D-7091/2023 Pagina 9 prima dell’espatrio, ammette di non aver avuto alcun ruolo determinante per il partito, né di aver svolto per esso alcuna particolare attività, proprio per evitare problemi (verbale, D67-72).
E. 5.1.6 Da ultimo giova rilevare che per i sopracitati episodi, addotti quale motivo per lasciare il Paese, non risulta che esista nei confronti del ricor- rente alcuna procedura penale, neppure per le pubblicazioni che egli avrebbe fatto suo social network tra il 2016 e il 2023 (verbale, D86-94). Non vi è infatti alcun elemento che permetta di ritenere che la partecipa- zione alle manifestazioni e ai meeting nonché il rifiuto di collaborare come delatore con le forze dell’ordine abbia mai attirato su di sé un particolare interesse da parte delle autorità turche.
E. 5.2 Sebbene il ricorrente affermi di far parte di una famiglia di oppositori al regime turco e quindi particolarmente esposta, non risulta che le autorità turche la vedano allo stesso modo e si siano particolarmente interessate a lui per questo.
E. 5.2.1 In sede d’audizione è emerso che il padre, pur avendo svolto attività per un partito di sinistra dal 1999 al 2007 e pur essendo stato interrogato nel 2017 nell’ambito di un’inchiesta aperta a suo carico, non ha mai avuto particolari problemi con la giustizia e non è mai stato in carcere (verbale, D45 e D53-55). Dopo gli scontri armati di C._______ tra il 2015 e il 2016 la famiglia dell’insorgente ha potuto tranquillamente spostarsi in un’altra zona della città, aprire un nuovo bar e condurre una vita relativamente prospera e tranquilla (verbale, D45 p. 5). Benché tra il 2017 e il 2018 vi siano state alcune incursioni della polizia per cercare il fratello e nonostante alcune sporadiche vessazioni nel 2016 (riguardo all’applicazione della legge con- tro il fumo nei locali) e nel 2020 (quando i poliziotti consumavano al bar non pagando il prezzo corretto), non risulta esservi stato un reiterato e metodico intento persecutorio da parte delle autorità turche nei confronti della sua famiglia stretta che, è bene precisarlo, ancora abita in loco.
E. 5.2.2 Certo, il fratello maggiore del ricorrente risulta essere attualmente in carcere, benché non sia dato sapere per quale reato; in ogni caso, al netto dell’episodio della visita al carcere in cui gli è stato chiesto di fare la spia, non risulta che le scelte di vita del fratello gli abbiano creato particolari pro- blemi o abbiano condizionato particolarmente le sue di scelte. Lo stesso si può dire dei procedimenti penali avviati nei confronti degli zii dell’interes- sato (ammesso che il cognome che essi condividono con lui rifletta davvero un legame di parentela) perseguiti per le conseguenze dei tumulti scoppiati tra il 2015 e il 2016 nel distretto di C._______ (ammesso che la
D-7091/2023 Pagina 10 documentazione prodotta sia autentica e attendibile, considerato che è stata prodotta copia di quella che sarebbe stata trasmessa dagli avvocati di costoro, in spregio del segreto professionale). In definitiva, il timore dell'insorgente di subire delle persecuzioni riflesse a causa delle attività sovversive condotte in passato dal fratello e dagli zii non è oggettivamente né fondato, né attuale, non essendovi indizi concreti e sufficienti che permettano di ritenere che egli sia stato esposto e che possa esserlo in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 6.1 Resta quindi da esaminare se il ricorrente, a causa delle procedure pe- nali avviate posteriormente al suo espatrio per le pubblicazioni da lui fatte via social media corra il rischio di subire in caso di rientro nel suo Paese delle persecuzioni rilevanti ai fini dell’asilo.
E. 6.2 La SEM ha avuto modo di valutare i mezzi di prova prodotti dall’inte- ressato a suffragio delle proprie allegazioni su questo punto (MdP 1-5), constatando che il reato di cui egli era imputato era di propaganda in favore di un’organizzazione terroristica (art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo [legge n. 3713]), per il quale non era stato emesso né un mandato d’arresto o di accompagnamento coattivo, né di condanna penale, giungendo alla conclusione che tale procedura penale (n. rif. 2023/54090 [MdP 5]) non costituisse un valido motivo d'asilo.
E. 6.3 Nell’intento di contestare tale conclusione ed avvalorare maggiormente la propria tesi, l’interessato ha prodotto in questa sede numerosi nuovi mezzi probatori (in copia e con la traduzione in italiano) spiegando che la trasmissione tardiva di alcuni documenti la cui data precede quella del ri- corso fosse da ricondurre al fatto che gli stessi non erano visibili sulle piat- taforme UYAP ed e-Devlet in quanto secretati.
E. 6.3.1 Fra tali documenti figurano: − L’avviso di reato alla procura di E._______ del 18 settembre 2023 (n. rif. 2023/1842 [doc. 6]); il rapporto d’indagine del 6 novembre 2023 della polizia antiterrorismo (n. rif. 2023/54090 [doc. 5]); lo scambio interno della polizia di B._______ dell’8 novembre 2023 (n. rif. 2023/54090 [doc. 4]); la richiesta del 30 novembre 2023 del procuratore di B._______ tendente all’emanazione di un mandato di cattura (n. rif. 2023/60944 [doc. 7]); la decisione del 3 dicembre 2023 del Giudice dei provvedimenti coercitivi di B._______, prima sezione con cui è stata ordinata la cattura dell’interessato (n. rif. 2023/5761 [doc. 8])
D-7091/2023 Pagina 11 e l’attestazione del 10 gennaio 2024 secondo cui il richiedente è affiliato dal 2023 al partito HDP (senza n. rif. [doc. 9] allegati al doc. TAF 4). − Il mandato di accompagnamento coattivo emanato il 3 dicembre 2013 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi di B._______, prima sezione (n. rif. 2023/60944 [doc. 10] allegato al doc. TAF 7). − L’atto di accusa della Procura generale di B._______ del 7 giugno 2024 (n. rif. 2023/60944 [doc. 11]) e i verbali di polizia riguardanti le perquisizioni del 27 febbraio e del 1° maggio 2024 (n. rif. 2023/5761 [doc. 12, 13] allegati al doc. TAF 8). − Il provvedimento del 13 giugno 2024 del Tribunale di prima istanza di B._______, quinta sezione, con cui sono state convocate le parti all’udienza del 10 ottobre 2024 (n. rif. 2024/1042 [doc. 14] allegato al doc. TAF 9). − La decisione del 3 febbraio 2024 del Giudice dei provvedimenti coercitivi di B._______, quarta sezione, con cui è stata nuovamente ordinata l’emana- zione di un mandato di accompagnamento coattivo e il suddetto mandato emanato lo stesso giorno (n. rif. 2023/54090 [doc. 15, 16]); l’atto di accusa del 24 settembre 2024 della Procura di B._______ (n. rif. 2023/54090 [doc. 17]) e il protocollo della prima udienza del 10 ottobre 2024 presso il quinto Tribunale di prima istanza di B._______ (n. rif. 2024/1042 [doc. 18] allegati al doc. TAF 10). − La convocazione del 4 ottobre 2024 del Tribunale di prima istanza di B._______, quinta sezione, per l’udienza del 17 dicembre 2024 (n. rif. 2024/290 [doc. 19, 20]); il verbale di ricerca del 5 marzo 2024 relativo alle pubblicazioni dell’insorgente per reati di offesa al presidente e di propaganda di organizzazione terroristica (senza n. rif [doc. 21]) e lo scritto del 5 dicembre 2024 dell’avv. Karaman, che si occupa delle procedure penali pendenti in Tur- chia per conto dell’interessato (doc. 22 allegati al doc. TAF 11). − Il verbale dell’udienza del 20 febbraio 2025 presso il Tribunale di prima istanza di B._______, quinta sezione (n. rif. 2024/1042 [doc. 23]); il verbale dell’udienza dell’11 marzo 2025 presso il Tribunale di prima istanza di B._______, quinta sezione (n. rif. 2024/290 [doc. 24] allegato al doc. TAF 12).
E. 6.3.2 Sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove e alla luce delle considerazioni esposte nei considerandi che seguono, si giustifica di rinunciare a uno scambio di scritti (ex art. 111a cpv. 1 LAsi). Non si ritiene infatti che una presa di posizione della SEM riguardo alle nuove allegazioni e ai nuovi mezzi di prova, permetterebbe di chiarire maggiormente o valu- tare diversamente la fattispecie. Per la medesima ragione, la richiesta for- mulata in via ulteriormente subordinata di rinviare gli atti alla SEM per com- pletare l’istruttoria va respinta, in quanto costituirebbe una mera formalità che provocherebbe un ulteriore ritardo nella procedura, incompatibile con
D-7091/2023 Pagina 12 l'interesse del ricorrente a ottenere quanto prima un giudizio definitivo sull'asilo.
E. 6.3.3 Può pertanto restare indecisa la questione a sapere se tutta la docu- mentazione prodotta sia autentica, considerato che essa è stata prodotta in copia e che fra i mezzi di prova figurano scambi di scritti interni delle autorità inquirenti di cui non è dato sapere come il ricorrente possa essere entrato in possesso (cfr. MdP 1, 3, 5, inoltre doc. 4 [allegato al doc. TAF 4]) e atti senza carta intestata ufficiale (cfr. doc. 5 [allegato al doc. TAF 4] e doc. 12 e 13 [allegati al doc. TAF 8]).
E. 6.4 Orbene come rilevato nella succitata giurisprudenza relativa alla rile- vanza delle procedure penali turche avviate per reati di insulto al presidente e di propaganda in favore di un’organizzazione terroristica (cfr. consid. 3.3 supra), il semplice fatto che sia pendente un'inchiesta penale presso il mi- nistero pubblico turco per il reato di propaganda a favore di un'organizza- zione terroristica non costituisce un fondato timore di subire, con probabi- lità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8).
E. 6.5 Dalla numerosa documentazione prodotta emerge che oltre alla proce- dura di cui l’assicurato aveva riferito dinnanzi alla SEM (n. rif. 2023/54090), ne sono state nel frattempo avviate altre per aver arrecato umiliazione allo stato turco e alle sue autorità (n. rif. 2023/1842), per aver usato il nome dell’organizzazione terroristica per minacciare terze persone (n. rif. 2023/5761; 2023/60944 e 2024/1042) e nuovamente per propaganda in favore di un’organizzazione terroristica, connessa con quella precedente (n. rif. 2024/290). Occorre constatare che nessuno dei suddetti procedi- menti risulta aver condotto a una condanna penale dell’insorgente, né a una misura che risulti essere più invasiva di un mandato di comparizione o dell’atto di accusa, che ancora nulla dimostra riguardo alla certezza di una sanzione. A ben vedere per il presunto reato di umiliazione allo stato turco e alle sue autorità (n. rif. 2023/1842), non parrebbe che il procedimento sia sviluppato oltre alla segnalazione del 18 settembre 2023 alla procura di E._______. Nonostante il rinnovato e accresciuto timore di subire delle per- secuzioni riferito dall’interessato in questa sede, occorre quindi constatare che la sua situazione, sotto il profilo penale, non ha subito alcun particolare aggravamento rispetto al momento in cui ha statuito la SEM, non figurando a suo carico alcuna condanna, ma soltanto dei procedimenti in corso.
E. 6.6 Alla luce della documentazione prodotta, dalla quale risulta che le pub- blicazioni sui vari social network oggetto di procedimenti penali non
D-7091/2023 Pagina 13 superano, congiuntamenete, le due dozzine (cfr. MdP 1 e doc. 4 allegato al doc. TAF 4), si osserva che la pretesa attività di critica politica del ricor- rente si dimostra essere estremamente modesta. In ogni caso, va ricono- sciuto che la natura delle pubblicazioni è tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale legittima in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare la sussistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). Infatti, l'insorgente ha fra le altre cose paragonato Atatürk a un assas- sino massacratore (immagine 7, MdP 1) e affermato: "Ogni banda che en- tra senza permesso nel territorio dei curdi subirà la più forte ira della guer- riglia. Lunga vita alla guerriglia” (MdP 1 e doc. 11 allegato al doc. TAF 8 [atto d'accusa]). Non si può quindi escludere che tali affermazioni costitui- scano un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei con- fronti di simboli dello Stato o inneggianti disordini pubblici potrebbero es- sere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 177, 258-261bis, 270 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2).
E. 6.7 Ad ogni buon conto, con riferimento alla nuova procedura penale per il reato di propaganda di un'organizzazione terroristica, non si può ammet- tere a priori che, in caso di una (improbabile) condanna (nel quadro delle procedure rubricate sub 2023/54090 e 2024/290), il ricorrente venga con- dannato ad una pena assortita da un politmalus, quindi sproporzionata- mente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e de- gradanti. In questo senso, va quindi esclusa la probabilità significativa di un'imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo, atteso ch'egli non ha precedenti penali e difetta di un profilo politico rilevante (cfr. sentenze del TAF D-2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novembre 2024 consid. 6.3; D-6167/2024 del 19 novembre 2024; E- 4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4). Come già detto sopra, infatti, l’insorgente è incensurato in patria e non pre- senta un profilo politico di rilievo e non appare come un oppositore politico in grado di suscitare l’attenzione delle autorità turche. La sua persona non risulta particolarmente esposta sul piano politico, ciò che rafforza la discre- panza tra l'immagine di oppositore che l'interessato cerca di proiettare – insistendo sulle presunte implicazioni politiche costituite dalle inchieste pe- nali nei suoi confronti – e la realtà della sua effettiva partecipazione politica. Le condivisioni fatte via social network dapprima in patria a partire dal 2016 e in seguito sul territorio svizzero, non permettono di giungere a diversa conclusione.
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E. 7 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non sod- disfano le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la deci- sione impugnata va confermata.
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'al- lontanamento va confermata.
E. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro inte- grazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragione- volmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insor- gente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto.
E. 9.3 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risulteranno impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).
E. 9.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
D-7091/2023 Pagina 15 internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecu- zione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio- lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o ren- dere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esi- stenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiu- dizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Turchia è dunque am- missibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Conven- zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esi- stenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 9.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 9.5.1 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la vio- lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
D-7091/2023 Pagina 16 probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi- zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).
E. 9.5.2 In primo luogo, è notorio che in Turchia non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco con scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016. Non è pertanto possibile presumere a priori – indipendentemente dalle cir- costanze del caso di specie – l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI per tutte le persone provenienti da questo Paese. Nel caso in disamina, il ricorrente proviene dalla provincia di B._______. Sebbene B._______, dove da ultimo ha vissuto prima dell’espatrio, figuri fra le undici province (…) maggiormente colpite il 6 febbraio 2023 dal du- plice forte terremoto di magnitudo 7,8 e 7,6 della scala Richter, dal 9 mag- gio 2023 lo stato di emergenza che era stato dichiarato nelle suddette pro- vince, è stato revocato dal presidente della Repubblica turca. A quanto ri- sulta a questo Tribunale, lo Stato così come le organizzazioni non gover- native continuano a fornire sostegno materiale e finanziario e nelle regioni è stato ormai ripristinato sia l’accesso all'assistenza medica che all'approv- vigionamento alimentare (sentenza di riferimento TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024, consid. 10.3.2, 11.3.1).
E. 9.5.3 Dall’incarto non emerge neppure che l’interessato potrebbe essere messo in serio e concreto pericolo per motivi propri. Il ricorrente è un uomo di 24 anni, celibe e senza responsabilità famigliari, in buona salute e con una solida formazione scolastica che gli ha permesso di conseguire una formazione universitaria come contabile (verbale, D5- 16). Egli parla turco, curdo e dialetto kurmanji e sebbene dopo la laurea non abbia lavorato nell’ambito in cui si è formato ha maturato una certa
D-7091/2023 Pagina 17 esperienza lavorativa nel bar del padre, ha svolto il servizio militare e nell’ultimo anno prima dell’espatrio ha lavorato in una fabbrica per tinte per capelli (verbale, D9-22), ragione per cui si può ritenere che egli disponga delle qualità e delle competenze sufficienti per trovare nuovamente un la- voro, al fine di garantire il suo sostentamento, come già era stato il caso in passato. Egli ancora dispone di una ramificata rete famigliare che potrà aiutarlo in caso di necessità, come la madre, il padre, i fratelli e le sorelle che per sua stessa ammissione si trovano in una situazione economica agiata (verbale, D19 e D24-34). In assenza di indizi contrari è ragionevole supporre che in caso di un suo rientro, queste persone, non rifiuterebbero di fornirgli un alloggio e un sostegno personale minimo, almeno in un primo momento. Di conseguenza, non vi è motivo per dubitare che egli si inte- grerà senza particolari problemi in Turchia.
E. 9.5.4 Di conseguenza, l'esecuzione dell'ordine di allontanamento deve es- sere considerata ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI a contrario).
E. 9.6 Pertanto anche l’esecuzione dell’allontanamento dell'insorgente va confermata in questa sede.
E. 10 In definitiva, non violando il diritto federale (art. 3 LAsi) e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev’essere pertanto interamente re- spinto.
E. 11.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse vengono compensate con l’anticipo spese, di identico ammontare, saldato il 26 gennaio 2024 (doc. TAF 6).
E. 11.2 Visto l’esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.
E. 12 La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di di- ritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 750.–, già anticipate dal ricorrente, sono poste a suo carico e sono compensate con l’acconto già versato. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Luca Rossi
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7091/2023 Sentenza dell'8 maggio 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Simon Thurnheer, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...) 2001, Turchia, patrocinato dall'avv. Maryligia Zaccuri, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 22 novembre 2023. Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente, insorgente), cittadino turco di etnia curda, celibe, originario di B._______ dove ha vissuto fino all'espatrio il 28 luglio 2023, è giunto illegalmente in Svizzera il 2 agosto 2023 ed ha depositato il giorno stesso una domanda d'asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. 2/2, 3/1, 16/15 [pag. 3-5, D12-D38]). A.b Interrogato sui motivi d'asilo, nell'audizione del 14 novembre 2023 (cfr. atto SEM n. 16/15 [di seguito: verbale]), egli ha riferito che nel 2015, nel distretto Sur (provincia di B._______), ci sarebbero stati degli scontri armati a seguito dei quali due suoi zii paterni sarebbero stati incarcerati. In tale contesto, il richiedente e suo fratello sarebbero rimasti bloccati in città per nove giorni, riuscendo ad uscirne solo a seguito della creazione di un corridoio umanitario. Sempre nel 2015, il fratello sarebbe andato a combattere nel Rojava rientrando in Patria dopo essere stato ferito a una gamba. Per i primi due anni dopo il suo rientro, non avrebbe avuto particolari problemi. In seguito, scoperta la sua attività di combattente, sarebbe stato posto in detenzione preventiva per sei-sette mesi, poi rilasciato in attesa del giudizio e poi condannato a sei anni e tre mesi di reclusione, che starebbe attualmente scontando. Tra il novembre 2017 e l'ottobre 2018, la polizia avrebbe svolto delle perquisizioni al bar di suo padre e nella casa di famiglia alla ricerca del suddetto fratello che per sottrarsi alla condanna, durante il temporaneo rilascio, sarebbe fuggito in Grecia. L'interessato ha riferito che durante una perquisizione avvenuta nell'ottobre del 2018 la polizia l'avrebbe portato con sé e trattenuto in custodia cautelare per due giorni. ln tali circostanze, gli sarebbero state poste domande in merito ai suoi legami con i disordini avvenuti a Sur nel 2015 e prima del rilascio un poliziotto l'avrebbe minacciato dicendogli: "un giorno toccherà anche a te". In marzo 2019, mentre stava partecipando ad una manifestazione in favore dei diritti dei carcerati, sarebbe stato colpito alla testa e fatto salire su un'auto da tre persone, una delle quali era il poliziotto che l'aveva minacciato nel 2018. ln auto, sarebbe stato picchiato e poi lasciato andare. Nel giugno del 2023, in occasione di una visita in carcere al fratello, i poliziotti gli avrebbero proposto di fare la spia al loro servizio. Di fronte al suo rifiuto, questi avrebbero ridotto il suo diritto di visita a soli venti minuti. Per i suddetti motivi egli avrebbe quindi deciso di lasciare il Paese il 28 luglio 2023 e venire in Svizzera. A seguito del suo arrivo in Svizzera, egli avrebbe .iniziato a pubblicare sui social media delle condivisioni a sfondo politico a causa delle quali in Turchia sarebbe stata immediatamente avviata un'indagine nei suoi confronti. Il 6 ottobre 2023 dei poliziotti si sarebbero recati a casa dei suoi genitori, cercandolo e se ne sarebbero andati dopo aver fatto una perquisizione. ln caso di ritorno nel suo Paese egli teme di essere incarcerato in ragione di quanto emerso a suo carico nel quadro del suddetto procedimento penale. A sostegno della domanda d'asilo, oltre all'originale della propria carta d'identità turca, il richiedente ha prodotto copia di una serie di documenti con la traduzione in italiano di cui si dirà, laddove necessario, più avanti. A.c Con scritto del 21 novembre 2023 (cfr. atto SEM n. 21/2), inoltrato dalla rappresentante legale, il richiedente ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni contro al progetto di decisione negativa ricevuto il giorno precedente (cfr. atto SEM n. 20/8). B. Con decisione del 22 novembre 2023, notificata il giorno stesso (cfr. atti SEM n. 22/11, 23/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, ritenendo che i motivi addotti non soddisfacessero le condizioni di rilevanza previste dall'art. 3 LAsi, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento. C. C.a Con ricorso del 21 dicembre 2023 (data di entrata: 22 dicembre 2023, cfr. timbro di entrata), l'interessato, sempre per il tramite della propria patrocinatrice, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF) la suddetta decisione chiedendone l'annullamento e, in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in via subordinata l'ammissione provvisoria in ragione dell'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, mentre in via ancor più subordinata il rinvio degli atti alla SEM per complemento dell'istruzione e nuovo esame delle allegazioni. Ha inoltre chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo e protestato infine tasse e spese. A supporto delle proprie allegazioni il ricorrente ha prodotto l'elenco dei procedimenti a suo carico con relativa scheda descrittiva (doc. TAF 1). C.b Con decisioni incidentali del 16 e del 24 gennaio 2024 il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, avendo constatato, a seguito di un esame sommario, che il ricorso appare d'acchito privo di probabilità di esito favorevole (doc. TAF 3 e 5). Il ricorrente è stato quindi invitato a versare un anticipo sulle presunte spese processuali di fr. 750.-, regolarmente saldato da quest'ultimo il 26 gennaio 2024 (doc. TAF 6). C.c Con i complementi al ricorso del 18 gennaio, 4 febbraio, 24 giugno, 11 settembre, 21 ottobre 2024, 23 dicembre 2024 e del 3 e 20 marzo 2025 il ricorrente ha trasmesso nuovi mezzi probatori (doc. TAF 4 e 7-13), in merito ai quali si ritornerà se del caso più avanti. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 3.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 3.3 3.3.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). 3.3.2 Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). 3.3.3 Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). A tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Per determinare se le azioni o le dichiarazioni della persona richiedente d'asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l'esistenza di un polit malus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). 4. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le allegazioni dell'interessato riguardo alle "pressioni" che le autorità turche avrebbero posto in essere nei suoi confronti in relazione ai procedimenti giudiziari che hanno interessato gli zii e il fratello mancano, d'un lato, di un nesso causale (temporale e materiale) con il suo espatrio, visto come si collocano al più tardi nel 2019 e dall'altro, non sono in ogni caso di intensità tale da potersi ritenere pertinenti in materia d'asilo. Lo stesso richiedente ha infatti dichiarato in modo inequivocabile che nessuno degli interventi della polizia era rivolto a lui personalmente, ma piuttosto in modo indistinto all'insieme della folla di cui faceva parte. L'unica volta che è stato personalmente preso in custodia, percosso e interrogato dalla polizia, il tutto si è risolto senza conseguenze dopo due giorni. Per quanto invece riguarda le attese in carcere o il fatto che gli fosse stato genericamente chiesto di fare la spia, non si tratta di motivi rilevanti ai sensi dell'asilo. Per quanto invece riguarda i motivi d'asilo insorti a seguito dell'espatrio, ossia il procedimento penale avviato per via delle pubblicazioni sui social media fatte una volta giunto in Svizzera, la SEM ha innanzitutto constatato che dalla documentazione prodotta non emerge alcun elemento che permetta di ritenere che le autorità penali turche abbiano emesso nei suoi confronti un mandato d'arresto oppure un mandato di comparizione, circostanza per altro recisamente esclusa dall'interessato stesso. Essa ha altresì constatato che l'inchiesta avviata in Turchia si trova attualmente ancora in una fase d'istruzione precoce, ragione per cui non è possibile determinare la legittimità delle accuse mosse a suo carico. Per tali motivi, la SEM ha considerato da un lato che il rischio di un arresto dell'insorgente in caso di rientro in Turchia fosse basso, dall'altro che una sua condanna a espiare una pena detentiva fosse alquanto improbabile a fronte del suo profilo non particolarmente politicizzato e del fatto che per sua stessa ammissione fra il 2016 e il 2023 egli aveva già condiviso contenuti di stampo politico senza che ciò gli cagionasse alcun problema. 4.2 In sede di ricorso, prevalendosi di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, l'insorgente ha fatto essenzialmente valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all'autorità inferiore. Egli ha ribadito che tenuto conto del suo contesto famigliare (legato al PKK e quindi a organizzazioni ritenute terroristiche dallo Stato turco), delle manifestazioni a sostegno dei detenuti curdi a cui ha partecipato, delle persecuzioni già sofferte per mano della polizia, dell'espatrio irregolare e del procedimento penale pendente per aver pubblicato via social network dei contenuti a sostegno della causa curda, qualora egli facesse ritorno in Turchia subirebbe delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Egli ha quindi contestato all'autorità inferiore di non aver tenuto in considerazione che, alla luce del suo particolare profilo, si troverebbe senz'altro a soffrire di un politmalus. Per le stesse ragioni, oltre che per l'instabilità vigente nella regione di B._______ a seguito del violento terremoto e per gli scontri armati che ne conseguono, egli ha inoltre ritenuto inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia. 5. Ora, senza approfondire la questione della verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente riguardo ai motivi che l'hanno indotto ad espatriare, non esaminata nella decisione impugnata, occorre concordare con la SEM sul fatto che gli episodi di violenza e le vicende giudiziarie vissute da quest'ultimo non permettono di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d'asilo. 5.1 Come giustamente rammentato dall'autorità inferiore, tra la persecuzione subita e l'espatrio deve, esistere un nesso causale temporale e materiale sufficientemente stretto (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2). L'esistenza del timore di persecuzione dev'essere esaminata al momento dell'espatrio (cfr. DTAF 2008/12, consid. 5.2). Esso deve, infine, essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d'asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2). 5.1.1 In tal senso non risultano essere determinanti, per l'esame dell'esistenza di un fondato timore di persecuzione, le diverse manifestazioni a cui il ricorrente ha partecipato fra il 2015 e il 2016. Per sua stessa ammissione la polizia interveniva per disperdere i manifestanti, ma non vi era nessuna misura personale e mirata nei suoi confronti (verbale, D62-63). La partecipazione a tali manifestazioni non risulta che abbia destato un particolare interesse da parte delle autorità turche, né tantomeno che gli abbia cagionato delle particolari conseguenze negative o abbia in un qualche modo impedito alla sua famiglia di ristabilirsi dopo il trasloco forzato al di fuori del distretto di C._______, di aprire un nuovo bar e in un certo qual modo prosperare (verbale, D45, p. 5). 5.1.2 Neppure il fermo e le percosse subite in occasione della manifestazione di giugno 2019 in favore dei diritti dei carcerati, in particolare di Öcalan e dei suoi zii, è rilevante ai fini della domanda d'asilo. Da un lato per il tempo trascorso fra tale evento e l'espatrio del richiedente (4 anni), dall'altro poiché come dichiarato dal ricorrente stesso egli non aveva avuto alcun ruolo preciso durante tale manifestazione, essendo un volontario (verbale, D58-61). A scanso di ogni dubbio, circa l'irrilevanza di tale evento, il fatto che da settembre 2019, egli ha potuto tranquillamente iniziare l'università ed ha poi svolto per intero il servizio di leva obbligatorio senza incontrare particolari vessazioni o problemi (verbale, D45 in fine e D47-48). 5.1.3 Non paiono inoltre pertinenti le ispezioni che la polizia avrebbe condotto tra il 2017 e il 2018 presso il bar e la casa di famiglia alla ricerca del fratello maggiore, dal momento che tali episodi, seppur spiacevoli, per lui si sarebbero limitati ad un'attesa con le mani sulla nuca fino alla fine della perquisizione. In una sola occasione, in ottobre 2018, avendo reagito ad un colpo all'anca che gli era stato inferto da un poliziotto, egli è stato preso in custodia cautelare per due giorni ed interrogato, senza tuttavia subire alcuna violenza fisica (verbale, D45 p. 6). 5.1.4 Neppure le vessazioni e le "pressioni" che il ricorrente avrebbe subito da parte delle autorità turche allorquando era in visita dal fratello detenuto a D._______ (verbale, D45 p. 6, D81-83), risultano raggiungere un grado d'intensità tale da potersi definire pertinenti in materia d'asilo. 5.1.5 Non vi è per altro nessun nesso causale fra l'espatrio del richiedente e la sua affiliazione al partito HDP, per dimostrare la quale, non disponendo di un tesserino, egli ha prodotto copia di un'attestazione del 10 gennaio 2024 della sezione d'iscrizione dei partiti politici (doc. 9 allegati al doc. TAF 4). Il ricorrente, che afferma di essere divenuto membro appena tre mesi prima dell'espatrio, ammette di non aver avuto alcun ruolo determinante per il partito, né di aver svolto per esso alcuna particolare attività, proprio per evitare problemi (verbale, D67-72). 5.1.6 Da ultimo giova rilevare che per i sopracitati episodi, addotti quale motivo per lasciare il Paese, non risulta che esista nei confronti del ricorrente alcuna procedura penale, neppure per le pubblicazioni che egli avrebbe fatto suo social network tra il 2016 e il 2023 (verbale, D86-94). Non vi è infatti alcun elemento che permetta di ritenere che la partecipazione alle manifestazioni e ai meeting nonché il rifiuto di collaborare come delatore con le forze dell'ordine abbia mai attirato su di sé un particolare interesse da parte delle autorità turche. 5.2 Sebbene il ricorrente affermi di far parte di una famiglia di oppositori al regime turco e quindi particolarmente esposta, non risulta che le autorità turche la vedano allo stesso modo e si siano particolarmente interessate a lui per questo. 5.2.1 In sede d'audizione è emerso che il padre, pur avendo svolto attività per un partito di sinistra dal 1999 al 2007 e pur essendo stato interrogato nel 2017 nell'ambito di un'inchiesta aperta a suo carico, non ha mai avuto particolari problemi con la giustizia e non è mai stato in carcere (verbale, D45 e D53-55). Dopo gli scontri armati di C._______ tra il 2015 e il 2016 la famiglia dell'insorgente ha potuto tranquillamente spostarsi in un'altra zona della città, aprire un nuovo bar e condurre una vita relativamente prospera e tranquilla (verbale, D45 p. 5). Benché tra il 2017 e il 2018 vi siano state alcune incursioni della polizia per cercare il fratello e nonostante alcune sporadiche vessazioni nel 2016 (riguardo all'applicazione della legge contro il fumo nei locali) e nel 2020 (quando i poliziotti consumavano al bar non pagando il prezzo corretto), non risulta esservi stato un reiterato e metodico intento persecutorio da parte delle autorità turche nei confronti della sua famiglia stretta che, è bene precisarlo, ancora abita in loco. 5.2.2 Certo, il fratello maggiore del ricorrente risulta essere attualmente in carcere, benché non sia dato sapere per quale reato; in ogni caso, al netto dell'episodio della visita al carcere in cui gli è stato chiesto di fare la spia, non risulta che le scelte di vita del fratello gli abbiano creato particolari problemi o abbiano condizionato particolarmente le sue di scelte. Lo stesso si può dire dei procedimenti penali avviati nei confronti degli zii dell'interessato (ammesso che il cognome che essi condividono con lui rifletta davvero un legame di parentela) perseguiti per le conseguenze dei tumulti scoppiati tra il 2015 e il 2016 nel distretto di C._______ (ammesso che la documentazione prodotta sia autentica e attendibile, considerato che è stata prodotta copia di quella che sarebbe stata trasmessa dagli avvocati di costoro, in spregio del segreto professionale). In definitiva, il timore dell'insorgente di subire delle persecuzioni riflesse a causa delle attività sovversive condotte in passato dal fratello e dagli zii non è oggettivamente né fondato, né attuale, non essendovi indizi concreti e sufficienti che permettano di ritenere che egli sia stato esposto e che possa esserlo in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6. 6.1 Resta quindi da esaminare se il ricorrente, a causa delle procedure penali avviate posteriormente al suo espatrio per le pubblicazioni da lui fatte via social media corra il rischio di subire in caso di rientro nel suo Paese delle persecuzioni rilevanti ai fini dell'asilo. 6.2 La SEM ha avuto modo di valutare i mezzi di prova prodotti dall'interessato a suffragio delle proprie allegazioni su questo punto (MdP 1-5), constatando che il reato di cui egli era imputato era di propaganda in favore di un'organizzazione terroristica (art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo [legge n. 3713]), per il quale non era stato emesso né un mandato d'arresto o di accompagnamento coattivo, né di condanna penale, giungendo alla conclusione che tale procedura penale (n. rif. 2023/54090 [MdP 5]) non costituisse un valido motivo d'asilo. 6.3 Nell'intento di contestare tale conclusione ed avvalorare maggiormente la propria tesi, l'interessato ha prodotto in questa sede numerosi nuovi mezzi probatori (in copia e con la traduzione in italiano) spiegando che la trasmissione tardiva di alcuni documenti la cui data precede quella del ricorso fosse da ricondurre al fatto che gli stessi non erano visibili sulle piattaforme UYAP ed e-Devlet in quanto secretati. 6.3.1 Fra tali documenti figurano: L'avviso di reato alla procura di E._______ del 18 settembre 2023 (n. rif. 2023/1842 [doc. 6]); il rapporto d'indagine del 6 novembre 2023 della polizia antiterrorismo (n. rif. 2023/54090 [doc. 5]); lo scambio interno della polizia di B._______ dell'8 novembre 2023 (n. rif. 2023/54090 [doc. 4]); la richiesta del 30 novembre 2023 del procuratore di B._______ tendente all'emanazione di un mandato di cattura (n. rif. 2023/60944 [doc. 7]); la decisione del 3 dicembre 2023 del Giudice dei provvedimenti coercitivi di B._______, prima sezione con cui è stata ordinata la cattura dell'interessato (n. rif. 2023/5761 [doc. 8]) e l'attestazione del 10 gennaio 2024 secondo cui il richiedente è affiliato dal 2023 al partito HDP (senza n. rif. [doc. 9] allegati al doc. TAF 4). Il mandato di accompagnamento coattivo emanato il 3 dicembre 2013 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi di B._______, prima sezione (n. rif. 2023/60944 [doc. 10] allegato al doc. TAF 7). L'atto di accusa della Procura generale di B._______ del 7 giugno 2024 (n. rif. 2023/60944 [doc. 11]) e i verbali di polizia riguardanti le perquisizioni del 27 febbraio e del 1° maggio 2024 (n. rif. 2023/5761 [doc. 12, 13] allegati al doc. TAF 8). Il provvedimento del 13 giugno 2024 del Tribunale di prima istanza di B._______, quinta sezione, con cui sono state convocate le parti all'udienza del 10 ottobre 2024 (n. rif. 2024/1042 [doc. 14] allegato al doc. TAF 9). La decisione del 3 febbraio 2024 del Giudice dei provvedimenti coercitivi di B._______, quarta sezione, con cui è stata nuovamente ordinata l'emanazione di un mandato di accompagnamento coattivo e il suddetto mandato emanato lo stesso giorno (n. rif. 2023/54090 [doc. 15, 16]); l'atto di accusa del 24 settembre 2024 della Procura di B._______ (n. rif. 2023/54090 [doc. 17]) e il protocollo della prima udienza del 10 ottobre 2024 presso il quinto Tribunale di prima istanza di B._______ (n. rif. 2024/1042 [doc. 18] allegati al doc. TAF 10). La convocazione del 4 ottobre 2024 del Tribunale di prima istanza di B._______, quinta sezione, per l'udienza del 17 dicembre 2024 (n. rif. 2024/290 [doc. 19, 20]); il verbale di ricerca del 5 marzo 2024 relativo alle pubblicazioni dell'insorgente per reati di offesa al presidente e di propaganda di organizzazione terroristica (senza n. rif [doc. 21]) e lo scritto del 5 dicembre 2024 dell'avv. Karaman, che si occupa delle procedure penali pendenti in Turchia per conto dell'interessato (doc. 22 allegati al doc. TAF 11). Il verbale dell'udienza del 20 febbraio 2025 presso il Tribunale di prima istanza di B._______, quinta sezione (n. rif. 2024/1042 [doc. 23]); il verbale dell'udienza dell'11 marzo 2025 presso il Tribunale di prima istanza di B._______, quinta sezione (n. rif. 2024/290 [doc. 24] allegato al doc. TAF 12). 6.3.2 Sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove e alla luce delle considerazioni esposte nei considerandi che seguono, si giustifica di rinunciare a uno scambio di scritti (ex art. 111a cpv. 1 LAsi). Non si ritiene infatti che una presa di posizione della SEM riguardo alle nuove allegazioni e ai nuovi mezzi di prova, permetterebbe di chiarire maggiormente o valutare diversamente la fattispecie. Per la medesima ragione, la richiesta formulata in via ulteriormente subordinata di rinviare gli atti alla SEM per completare l'istruttoria va respinta, in quanto costituirebbe una mera formalità che provocherebbe un ulteriore ritardo nella procedura, incompatibile con l'interesse del ricorrente a ottenere quanto prima un giudizio definitivo sull'asilo. 6.3.3 Può pertanto restare indecisa la questione a sapere se tutta la documentazione prodotta sia autentica, considerato che essa è stata prodotta in copia e che fra i mezzi di prova figurano scambi di scritti interni delle autorità inquirenti di cui non è dato sapere come il ricorrente possa essere entrato in possesso (cfr. MdP 1, 3, 5, inoltre doc. 4 [allegato al doc. TAF 4]) e atti senza carta intestata ufficiale (cfr. doc. 5 [allegato al doc. TAF 4] e doc. 12 e 13 [allegati al doc. TAF 8]). 6.4 Orbene come rilevato nella succitata giurisprudenza relativa alla rilevanza delle procedure penali turche avviate per reati di insulto al presidente e di propaganda in favore di un'organizzazione terroristica (cfr. consid. 3.3 supra), il semplice fatto che sia pendente un'inchiesta penale presso il ministero pubblico turco per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). 6.5 Dalla numerosa documentazione prodotta emerge che oltre alla procedura di cui l'assicurato aveva riferito dinnanzi alla SEM (n. rif. 2023/54090), ne sono state nel frattempo avviate altre per aver arrecato umiliazione allo stato turco e alle sue autorità (n. rif. 2023/1842), per aver usato il nome dell'organizzazione terroristica per minacciare terze persone (n. rif. 2023/5761; 2023/60944 e 2024/1042) e nuovamente per propaganda in favore di un'organizzazione terroristica, connessa con quella precedente (n. rif. 2024/290). Occorre constatare che nessuno dei suddetti procedimenti risulta aver condotto a una condanna penale dell'insorgente, né a una misura che risulti essere più invasiva di un mandato di comparizione o dell'atto di accusa, che ancora nulla dimostra riguardo alla certezza di una sanzione. A ben vedere per il presunto reato di umiliazione allo stato turco e alle sue autorità (n. rif. 2023/1842), non parrebbe che il procedimento sia sviluppato oltre alla segnalazione del 18 settembre 2023 alla procura di E._______. Nonostante il rinnovato e accresciuto timore di subire delle persecuzioni riferito dall'interessato in questa sede, occorre quindi constatare che la sua situazione, sotto il profilo penale, non ha subito alcun particolare aggravamento rispetto al momento in cui ha statuito la SEM, non figurando a suo carico alcuna condanna, ma soltanto dei procedimenti in corso. 6.6 Alla luce della documentazione prodotta, dalla quale risulta che le pubblicazioni sui vari social network oggetto di procedimenti penali non superano, congiuntamenete, le due dozzine (cfr. MdP 1 e doc. 4 allegato al doc. TAF 4), si osserva che la pretesa attività di critica politica del ricorrente si dimostra essere estremamente modesta. In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni è tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale legittima in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare la sussistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). Infatti, l'insorgente ha fra le altre cose paragonato Atatürk a un assassino massacratore (immagine 7, MdP 1) e affermato: "Ogni banda che entra senza permesso nel territorio dei curdi subirà la più forte ira della guerriglia. Lunga vita alla guerriglia" (MdP 1 e doc. 11 allegato al doc. TAF 8 [atto d'accusa]). Non si può quindi escludere che tali affermazioni costituiscano un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di simboli dello Stato o inneggianti disordini pubblici potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 177, 258-261bis, 270 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). 6.7 Ad ogni buon conto, con riferimento alla nuova procedura penale per il reato di propaganda di un'organizzazione terroristica, non si può ammettere a priori che, in caso di una (improbabile) condanna (nel quadro delle procedure rubricate sub 2023/54090 e 2024/290), il ricorrente venga condannato ad una pena assortita da un politmalus, quindi sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti. In questo senso, va quindi esclusa la probabilità significativa di un'imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo, atteso ch'egli non ha precedenti penali e difetta di un profilo politico rilevante (cfr. sentenze del TAF D-2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novembre 2024 consid. 6.3; D-6167/2024 del 19 novembre 2024; E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4). Come già detto sopra, infatti, l'insorgente è incensurato in patria e non presenta un profilo politico di rilievo e non appare come un oppositore politico in grado di suscitare l'attenzione delle autorità turche. La sua persona non risulta particolarmente esposta sul piano politico, ciò che rafforza la discrepanza tra l'immagine di oppositore che l'interessato cerca di proiettare - insistendo sulle presunte implicazioni politiche costituite dalle inchieste penali nei suoi confronti - e la realtà della sua effettiva partecipazione politica. Le condivisioni fatte via social network dapprima in patria a partire dal 2016 e in seguito sul territorio svizzero, non permettono di giungere a diversa conclusione.
7. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto. 9.3 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risulteranno impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 9.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Turchia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.5.1 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 9.5.2 In primo luogo, è notorio che in Turchia non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco con scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016. Non è pertanto possibile presumere a priori - indipendentemente dalle circostanze del caso di specie - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI per tutte le persone provenienti da questo Paese. Nel caso in disamina, il ricorrente proviene dalla provincia di B._______. Sebbene B._______, dove da ultimo ha vissuto prima dell'espatrio, figuri fra le undici province (...) maggiormente colpite il 6 febbraio 2023 dal duplice forte terremoto di magnitudo 7,8 e 7,6 della scala Richter, dal 9 maggio 2023 lo stato di emergenza che era stato dichiarato nelle suddette province, è stato revocato dal presidente della Repubblica turca. A quanto risulta a questo Tribunale, lo Stato così come le organizzazioni non governative continuano a fornire sostegno materiale e finanziario e nelle regioni è stato ormai ripristinato sia l'accesso all'assistenza medica che all'approvvigionamento alimentare (sentenza di riferimento TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024, consid. 10.3.2, 11.3.1). 9.5.3 Dall'incarto non emerge neppure che l'interessato potrebbe essere messo in serio e concreto pericolo per motivi propri. Il ricorrente è un uomo di 24 anni, celibe e senza responsabilità famigliari, in buona salute e con una solida formazione scolastica che gli ha permesso di conseguire una formazione universitaria come contabile (verbale, D5-16). Egli parla turco, curdo e dialetto kurmanji e sebbene dopo la laurea non abbia lavorato nell'ambito in cui si è formato ha maturato una certa esperienza lavorativa nel bar del padre, ha svolto il servizio militare e nell'ultimo anno prima dell'espatrio ha lavorato in una fabbrica per tinte per capelli (verbale, D9-22), ragione per cui si può ritenere che egli disponga delle qualità e delle competenze sufficienti per trovare nuovamente un lavoro, al fine di garantire il suo sostentamento, come già era stato il caso in passato. Egli ancora dispone di una ramificata rete famigliare che potrà aiutarlo in caso di necessità, come la madre, il padre, i fratelli e le sorelle che per sua stessa ammissione si trovano in una situazione economica agiata (verbale, D19 e D24-34). In assenza di indizi contrari è ragionevole supporre che in caso di un suo rientro, queste persone, non rifiuterebbero di fornirgli un alloggio e un sostegno personale minimo, almeno in un primo momento. Di conseguenza, non vi è motivo per dubitare che egli si integrerà senza particolari problemi in Turchia. 9.5.4 Di conseguenza, l'esecuzione dell'ordine di allontanamento deve essere considerata ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI a contrario). 9.6 Pertanto anche l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente va confermata in questa sede.
10. In definitiva, non violando il diritto federale (art. 3 LAsi) e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev'essere pertanto interamente respinto. 11. 11.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse vengono compensate con l'anticipo spese, di identico ammontare, saldato il 26 gennaio 2024 (doc. TAF 6). 11.2 Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.
12. La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 750.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a suo carico e sono compensate con l'acconto già versato.
3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Luca Rossi Data di spedizione: