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D-5291/2025

D-5291/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-26 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che l’esame della verosimi- glianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (artt. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessen- heitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un

D-5291/2025 Pagina 4 elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, giusta l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina e la giurispru- denza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1), che, nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novem- bre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo), che, anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati

– anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 no- vembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]), che il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l’asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti con- dizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria repu- tando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la con- danna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2); che, a tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno por- tato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per

D-5291/2025 Pagina 5 organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4); che, per determinare se le azioni o le dichiarazioni della per- sona richiedente d’asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel con- tempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso con- creto (cfr. consid. 8.5); che, infine, non sussistono valide ragioni per am- mettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure pe- nali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento pe- nale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI- CRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4); che per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in partico- lare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo; che, nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in que- sto senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7), che, nella propria richiesta il richiedente ha sostenuto di essere curdo ale- vita originario di B._______, provincia di Kahramanmaras; che durante la scuola si è sentito discriminato per la sua etnia e ha fatto parte dell’unione degli studenti liceali partecipando a marce, preparando striscioni e facendo volantinaggio; che dopo una prima esclusione da uno stage per il diploma a seguito della dichiarazione della sua regione di provenienza a maggio- ranza curda alevita è riuscito comunque a ottenerlo presso una seconda azienda conseguendo il diploma nel 2018; che in seguito ha svolto lavori di servizio presso un catering, nell’edilizia e ad C._______ con il sostegno di un cugino; che da febbraio 2023, dopo il terremoto nella regione, ha ini- ziato a esprimere sui social media posizioni contrarie a Erdogan; che in occasione di una visita al proprio avvocato, a cui aveva conferito un man- dato a titolo precauzionale, è venuto casualmente a conoscenza dell’esi- stenza di denunce e di un’inchiesta a suo carico per le sue condivisioni sui social media; che saputo ciò è espatriato illegalmente il (…) maggio 2023 e che dopo il suo espatrio in due occasioni la polizia ha chiesto informazioni su di lui al fratello e ad altri parenti,

D-5291/2025 Pagina 6 che a sostegno della propria domanda d’asilo il richiedente ha prodotto di- versi mezzi di prova, per il cui elenco si rimanda alla decisione impugnata, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che non sussisterebbe per l’interessato il timore di essere sottoposto in futuro a mi- sure persecutorie in caso di ritorno in patria, né a causa delle discrimina- zioni che egli avrebbe subito in Turchia, né a causa delle procedure penali aperte nei suoi confronti per i reati di propaganda a favore di un’organizza- zione terroristica e per insulto al Presidente, che il ricorrente dal canto suo censura la valutazione della SEM; che in particolare egli contesta che i documenti giudiziari prodotti siano facilmente falsificabili; che il confronto con il diritto svizzero dei reati di cui è accusato il ricorrente di insulto al presidente e propaganda per organizzazione terro- ristica in Turchia non sarebbe pertinente, in quanto tali procedure sareb- bero utilizzate per fini politici; che inoltre la propria attività sui social network non costituirebbe un abuso di diritto; che il ricorrente con il proprio ricorso ha prodotto tre nuovi atti giudiziari e in particolare una decisione del giudice di pace penale del (…) settembre 2024; una richiesta del procuratore pub- blico di B._______ al tribunale penale di prima istanza di B._______ dell’(…) gennaio 2025; un’ordinanza rilasciata dal tribunale penale di prima istanza di B._______ in data (…) gennaio 2025, che dimostrerebbero che nel frattempo la procedura nei propri confronti sia andata avanti, tanto da essere stati emessi degli atti di accusa, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore per i motivi che seguono, che d’entrata la questione a capire l’attendibilità dei documenti penali turchi può rimanere aperta, in quanto – come si vedrà di seguito – tali procedure non risultano rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, che occorre rilevare che, in virtù della giurisprudenza succitata, il semplice fatto che sia pendente un’inchiesta penale per il reato di propaganda a fa- vore di un’organizzazione terroristica e di insulto al presidente non costitui- sce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle per- secuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8); che tali procedure penali non costituiscono per- tanto un valido motivo d’asilo e ciò nemmeno alla luce delle asserite nuove fasi procedurali riportate dai nuovi documenti versati agli atti con l’allegato ricorsuale,

D-5291/2025 Pagina 7 che, ad ogni buon conto, i procedimenti in parola non possono costituire un fondato timore di persecuzioni future; che, infatti, la giurisprudenza ha chiaramente stabilito che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in generale, le persone sottoposte a una procedura giudiziaria per il reato di offesa al presidente o propaganda per l’organizzazione terroristica deb- bano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, imponendosi piut- tosto un esame specifico delle circostanze del caso concreto (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3), che, nel contesto di tale analisi, non si può ragionevolmente presumere che l’interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fon- damentali dell’uomo sebbene, in caso di rimpatrio, possa essere arrestato ai fini dell’interrogatorio; che, infatti, essendo incensurato, non si può rite- nere a priori ch’egli verrà condannato ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in rela- zione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della proce- dura penale in virtù dell’art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); che il rischio di essere posto in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3); ch’egli non presenta inoltre un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa; che egli non ha mai addotto in tal senso di essere stato politicamente attivo, ad eccezione di un periodo durante gli studi; che inoltre egli non ha addotto di aver avuto in precedenza problemi con la giustizia turca, che, come rilevato dall’autorità inferiore nella propria decisione si desume con verosimiglianza che egli abbia voluto provocare scientemente le pro- cedure penali a suo carico mediante le proprie condivisioni e commenti sui social media, anche di carattere minaccioso e offensivo, al fine di potersi prevalere di motivi e ottenere la qualità di rifugiato in Svizzera; che tale conclusione è avvalorata dal fatto che il contesto in cui sono iniziate tali pubblicazioni sui social network risulta singolare; che secondo le dichiara- zioni del ricorrente egli sarebbe espatriato una prima volta per chiedere asilo in Germania in data (…) febbraio 2023 (senza che egli abbia mai in- dicato i motivi di tale domanda), per poi tornare – asseritamente – in Tur- chia il giorno successivo una volta venuto a conoscenza del terremoto; che tale modo di agire risulta perlomeno curioso, in quanto il terremoto in que- stione è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 2023 e mal si spiega come egli non abbia saputo di tale avvenimento già nei giorni precedenti;

D-5291/2025 Pagina 8 che in tal senso, il ricorrente ha dichiarato di aver iniziato a effettuare con- divisioni politiche a seguito di suddetto terremoto, pertanto contestual- mente al deposito della prima domanda d’asilo in Germania; che inoltre egli ha indicato di aver scoperto fortuitamente dal proprio avvocato dell’aper- tura delle procedure penali nei suoi confronti, a cui aveva dato procura du- rante il mese di gennaio 2023, vale a dire poco prima di iniziare ad effet- tuare le condivisioni sui social network e poco prima di depositare la prima domanda d’asilo in Germania, che, avendo provocato in modo abusivo le diverse inchieste penali, il ricor- rente ha accettato consapevolmente di dover affrontare alcuni inconve- nienti al suo ritorno in Turchia, come un arresto temporaneo per interroga- torio sulla base di un mandato, che egli è comunque in grado di scongiurare eventuali ulteriori svantaggi con mezzi adeguati quali un’eventuale incrimi- nazione, l’apertura di un procedimento giudiziario o, in particolare, una pos- sibile – ma non probabile – condanna a pena detentiva più lunga e incon- dizionata, che, inoltre, quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblica- zioni oggetto del procedimento penale (cfr. sentenza E-4103/2024 con- sid. 8.7.4) va riconosciuto che la natura della pubblicazione è tale da giu- stificare l’apertura di un’indagine penale legittima in Turchia, rispettiva- mente un rinvio a giudizio, per determinare la sussistenza del reato se- condo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3); che, infatti, l’insorgente ha qualificato il presidente turco Erdogan come “il padre della mafia”; “bastardi del palazzo reale”, “ecco la vera faccia del traditore, il vampiro che succhia il sangue del popolo”, “schifoso”, ecc. (cfr. MdP14), che non si può quindi escludere che tali affermazioni costituiscano un legittimo motivo di persecuzione pe- nale in base alle regole di uno Stato di diritto; che, del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2); che, qualora la procedura penale in parola dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza, non è pertanto ravvisabile un perseguimento penale illegit- timo o un politmalus, che neppure le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda risultano dirimenti per il giudizio; che, per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera ap- partenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l’asilo (cfr. sentenze del TAF

D-5291/2025 Pagina 9 E-4103/2024 consid. 7.1); che, del resto, il ricorrente si limita ad affermare genericamente di aver patito discriminazioni durante gli anni scolastici, che i timori espressi dal ricorrente si rivelano pertanto infondati sotto il pro- filo dell’art. 3 LAsi, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrl, il quale dispone che l’esecuzione dell’al- lontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l’am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all’esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3

D-5291/2025 Pagina 10 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo- turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud- est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8), che, inoltre, il PKK ha dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Tur- chia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-wa- ffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 21 maggio 2025), che, nel caso concreto, l’interessato proviene dalla provincia di B._______, provincia di Kahramanmaras; che egli gode di buona salute, ha conseguito la maturità professionale e ha sempre lavorato in ambito edile e in ambito della ristorazione; che egli dispone inoltre di una rete familiare di origine e allargata con cui intrattiene rapporti buoni e regolari, che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento e pertanto la domanda di concessione dell’ammissione provvisoria è respinta, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e pertanto la domanda di

D-5291/2025 Pagina 11 procedere con ulteriori atti istruttori è respinta; che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto, che essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5291/2025 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di fr. CHF 750.– , sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di fr. CHF 750.– , sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5291/2025 Sentenza del 26 agosto 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Hansjörg Trüb, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 18 giugno 2025 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato, cittadino turco di etnia curda, ha presentato in Svizzera il 23 maggio 2023 (cfr. atto SEM n. [{...}]-4/2), la decisione del 18 giugno 2025, notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. 44/1), con cui la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione di tale misura, il ricorso del 17 luglio 2025 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 18 luglio 2025) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con cui il ricorrente ha postulato, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo; la concessione dell'ammissione provvisoria; l'indicazione all'autorità inferiore di eseguire ulteriori indagini in Turchia; egli ha presentato altresì istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del loro anticipo nonché di copertura delle spese di traduzione dei documenti; i relativi allegati al ricorso tutti in copia, tra cui la procura, la decisione impugnata, conferma di dipendenza dall'aiuto sociale, una decisione del giudice di pace penale del (...) settembre 2024; una richiesta del procuratore pubblico di Elbistan al tribunale penale di prima istanza di Elbistan dell'(...) gennaio 2025; un'ordinanza rilasciata dal tribunale penale di prima istanza di Elbistan in data (...) gennaio 2025, i documenti prodotti dinanzi all'autorità inferiore, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (artt. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1), che, nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo), che, anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]), che il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2); che, a tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4); che, per determinare se le azioni o le dichiarazioni della persona richiedente d'asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5); che, infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4); che per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo; che, nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7), che, nella propria richiesta il richiedente ha sostenuto di essere curdo alevita originario di B._______, provincia di Kahramanmaras; che durante la scuola si è sentito discriminato per la sua etnia e ha fatto parte dell'unione degli studenti liceali partecipando a marce, preparando striscioni e facendo volantinaggio; che dopo una prima esclusione da uno stage per il diploma a seguito della dichiarazione della sua regione di provenienza a maggioranza curda alevita è riuscito comunque a ottenerlo presso una seconda azienda conseguendo il diploma nel 2018; che in seguito ha svolto lavori di servizio presso un catering, nell'edilizia e ad C._______ con il sostegno di un cugino; che da febbraio 2023, dopo il terremoto nella regione, ha iniziato a esprimere sui social media posizioni contrarie a Erdogan; che in occasione di una visita al proprio avvocato, a cui aveva conferito un mandato a titolo precauzionale, è venuto casualmente a conoscenza dell'esistenza di denunce e di un'inchiesta a suo carico per le sue condivisioni sui social media; che saputo ciò è espatriato illegalmente il (...) maggio 2023 e che dopo il suo espatrio in due occasioni la polizia ha chiesto informazioni su di lui al fratello e ad altri parenti, che a sostegno della propria domanda d'asilo il richiedente ha prodotto diversi mezzi di prova, per il cui elenco si rimanda alla decisione impugnata, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che non sussisterebbe per l'interessato il timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie in caso di ritorno in patria, né a causa delle discriminazioni che egli avrebbe subito in Turchia, né a causa delle procedure penali aperte nei suoi confronti per i reati di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica e per insulto al Presidente, che il ricorrente dal canto suo censura la valutazione della SEM; che in particolare egli contesta che i documenti giudiziari prodotti siano facilmente falsificabili; che il confronto con il diritto svizzero dei reati di cui è accusato il ricorrente di insulto al presidente e propaganda per organizzazione terroristica in Turchia non sarebbe pertinente, in quanto tali procedure sarebbero utilizzate per fini politici; che inoltre la propria attività sui social network non costituirebbe un abuso di diritto; che il ricorrente con il proprio ricorso ha prodotto tre nuovi atti giudiziari e in particolare una decisione del giudice di pace penale del (...) settembre 2024; una richiesta del procuratore pubblico di B._______ al tribunale penale di prima istanza di B._______ dell'(...) gennaio 2025; un'ordinanza rilasciata dal tribunale penale di prima istanza di B._______ in data (...) gennaio 2025, che dimostrerebbero che nel frattempo la procedura nei propri confronti sia andata avanti, tanto da essere stati emessi degli atti di accusa, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore per i motivi che seguono, che d'entrata la questione a capire l'attendibilità dei documenti penali turchi può rimanere aperta, in quanto - come si vedrà di seguito - tali procedure non risultano rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, che occorre rilevare che, in virtù della giurisprudenza succitata, il semplice fatto che sia pendente un'inchiesta penale per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica e di insulto al presidente non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8); che tali procedure penali non costituiscono pertanto un valido motivo d'asilo e ciò nemmeno alla luce delle asserite nuove fasi procedurali riportate dai nuovi documenti versati agli atti con l'allegato ricorsuale, che, ad ogni buon conto, i procedimenti in parola non possono costituire un fondato timore di persecuzioni future; che, infatti, la giurisprudenza ha chiaramente stabilito che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in generale, le persone sottoposte a una procedura giudiziaria per il reato di offesa al presidente o propaganda per l'organizzazione terroristica debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, imponendosi piuttosto un esame specifico delle circostanze del caso concreto (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3), che, nel contesto di tale analisi, non si può ragionevolmente presumere che l'interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo sebbene, in caso di rimpatrio, possa essere arrestato ai fini dell'interrogatorio; che, infatti, essendo incensurato, non si può ritenere a priori ch'egli verrà condannato ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell'art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); che il rischio di essere posto in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3); ch'egli non presenta inoltre un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa; che egli non ha mai addotto in tal senso di essere stato politicamente attivo, ad eccezione di un periodo durante gli studi; che inoltre egli non ha addotto di aver avuto in precedenza problemi con la giustizia turca, che, come rilevato dall'autorità inferiore nella propria decisione si desume con verosimiglianza che egli abbia voluto provocare scientemente le procedure penali a suo carico mediante le proprie condivisioni e commenti sui social media, anche di carattere minaccioso e offensivo, al fine di potersi prevalere di motivi e ottenere la qualità di rifugiato in Svizzera; che tale conclusione è avvalorata dal fatto che il contesto in cui sono iniziate tali pubblicazioni sui social network risulta singolare; che secondo le dichiarazioni del ricorrente egli sarebbe espatriato una prima volta per chiedere asilo in Germania in data (...) febbraio 2023 (senza che egli abbia mai indicato i motivi di tale domanda), per poi tornare - asseritamente - in Turchia il giorno successivo una volta venuto a conoscenza del terremoto; che tale modo di agire risulta perlomeno curioso, in quanto il terremoto in questione è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 2023 e mal si spiega come egli non abbia saputo di tale avvenimento già nei giorni precedenti; che in tal senso, il ricorrente ha dichiarato di aver iniziato a effettuare condivisioni politiche a seguito di suddetto terremoto, pertanto contestualmente al deposito della prima domanda d'asilo in Germania; che inoltre egli ha indicato di aver scoperto fortuitamente dal proprio avvocato dell'apertura delle procedure penali nei suoi confronti, a cui aveva dato procura durante il mese di gennaio 2023, vale a dire poco prima di iniziare ad effettuare le condivisioni sui social network e poco prima di depositare la prima domanda d'asilo in Germania, che, avendo provocato in modo abusivo le diverse inchieste penali, il ricorrente ha accettato consapevolmente di dover affrontare alcuni inconvenienti al suo ritorno in Turchia, come un arresto temporaneo per interrogatorio sulla base di un mandato, che egli è comunque in grado di scongiurare eventuali ulteriori svantaggi con mezzi adeguati quali un'eventuale incriminazione, l'apertura di un procedimento giudiziario o, in particolare, una possibile - ma non probabile - condanna a pena detentiva più lunga e incondizionata, che, inoltre, quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni oggetto del procedimento penale (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4) va riconosciuto che la natura della pubblicazione è tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale legittima in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare la sussistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3); che, infatti, l'insorgente ha qualificato il presidente turco Erdogan come "il padre della mafia"; "bastardi del palazzo reale", "ecco la vera faccia del traditore, il vampiro che succhia il sangue del popolo", "schifoso", ecc. (cfr. MdP14), che non si può quindi escludere che tali affermazioni costituiscano un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto; che, del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2); che, qualora la procedura penale in parola dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza, non è pertanto ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus, che neppure le pretese discriminazioni in ragione dell'etnia curda risultano dirimenti per il giudizio; che, per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1); che, del resto, il ricorrente si limita ad affermare genericamente di aver patito discriminazioni durante gli anni scolastici, che i timori espressi dal ricorrente si rivelano pertanto infondati sotto il profilo dell'art. 3 LAsi, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8), che, inoltre, il PKK ha dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 21 maggio 2025), che, nel caso concreto, l'interessato proviene dalla provincia di B._______, provincia di Kahramanmaras; che egli gode di buona salute, ha conseguito la maturità professionale e ha sempre lavorato in ambito edile e in ambito della ristorazione; che egli dispone inoltre di una rete familiare di origine e allargata con cui intrattiene rapporti buoni e regolari, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento e pertanto la domanda di concessione dell'ammissione provvisoria è respinta, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e pertanto la domanda di procedere con ulteriori atti istruttori è respinta; che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto, che essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. CHF 750.- , sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: