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D-4593/2024

D-4593/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-28 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a I richiedenti hanno presentato domanda d’asilo in Svizzera il 19 aprile

2024. Il 12 e 13 luglio seguenti, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con loro un’approfondita audizione individuale sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi. Il richiedente – cittadino turco di etnia curda – ha riferito di aver lasciato la Turchia il (…) 2024 con la moglie a causa di un evento occorso il mattino del (…) precedente. In tale data i due coniugi sarebbero stati vittime di un’irruzione nella loro abitazione da parte di agenti di polizia in borghese. Quest’ultimi avrebbero minacciato il marito di un’incarcerazione imminente, qualora avesse continuato a condividere sui social media contenuti offensivi nei confronti del Presidente turco. L’in- teressato ha inoltre dichiarato che – in passato – sarebbe già stato fermato dalla polizia per diversi controlli della carta d’identità e molti anni prima sa- rebbe stato processato per il reato di “propaganda” per poi essere assolto per mancanza di prove. Per quanto concerne l’orientamento politico, il ri- chiedente si identificherebbe quale sostenitore del partito filocurdo “Partito Democratico dei Popoli” (in turco Halkların Demokratik Partisi o HDP) ed oppositore di quello attualmente al governo. Tenendo al proprio diritto di espressione, egli avrebbe manifestato le proprie posizioni principalmente tramite i social media (in particolare “Twitter”, ora conosciuto come “X”), creando e condividendo post. Secondo quanto sostenuto dall’interessato, in Turchia vi sarebbe in corso un’inchiesta penale nei suoi confronti per il reato di insulto al Presidente. Per questo motivo, il richiedente teme un arresto al suo rientro.

A.b La richiedente ha sostanzialmente indicato di essere partita al seguito del marito unicamente a causa della suddetta irruzione e temendo l’even- tuale incarcerazione a lui prospettata dagli agenti. Ella non sarebbe politi- camente attiva, ma sosterrebbe il partito d’opposizione “Partito Popolare Repubblicano” (in turco Cumhuriyet Halk Partisi o CHP).

A.c A sostegno della propria domanda, i richiedenti hanno versato agli atti (in copia) dei mezzi di prova tra cui, gli screenshot delle condivisioni prima e dopo l’espatrio, l’estratto Uyap, la denuncia e il rapporto d’indagine (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-7).

D-4593/2024 Pagina 3 A.d Con scritto del 17 luglio 2024, la rappresentanza legale si è infine espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM.

B. Con decisione del 18 luglio 2024, notificata lo stesso giorno, la SEM ha negato ai richiedenti la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda d’asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di C._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura e revo- cando l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. C. Con ricorso del 19 luglio 2024, gli interessati insorgono dinnanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando prin- cipalmente l’annullamento della decisione succitata, il riconoscimento della qualità di rifugiati, la concessione dell’asilo e – sussidiariamente – l’ammis- sione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, essi chiedono venga loro concessa l’assistenza giudiziaria, ovvero l’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammis- sibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

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E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene l’episodio narrato irrilevante ai fini della concessione dell’asilo. Il fatto che il richiedente, nonostante il presunto stato di panico scaturito dall’asserita irruzione, abbia perseverato nell’attività di condivisione sui social media dimostrerebbe che nemmeno lui ha mai realmente ritenuto di essere in pericolo, rispettivamente non di- mostrerebbe l’esistenza di alcun timore a fondamento dell’espatrio. La mera appartenenza dell'insorgente alla minoranza curda non costituirebbe poi un valido motivo per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Inoltre, la documentazione fornita a supporto dell’avvio di un’inchiesta penale a suo carico, non conterrebbe alcun indizio suscettibile di dimostrare che sia stato emesso un mandato d’arresto, quest’ultimo mai versato agli atti no- nostante l’insorgente abbia dichiarato di poter accedere al portale turco e- Devlet. Di conseguenza, il rischio di essere arrestato al rientro in Turchia sarebbe basso. Allo stato attuale, non sarebbe inoltre possibile stabilire se l’insorgente sarà incriminato, portato davanti ad un tribunale o successiva- mente condannato per un motivo determinante in materia d’asilo. Per quanto riguarda la ricorrente, la SEM ritiene che ella non abbia nulla da temere in caso di rimpatrio, poiché sarebbe espatriata unicamente per ac- compagnare il proprio coniuge. Inoltre, l’autorità inferiore sostiene che sia stato molto verosimilmente lo stesso interessato a compiere consapevol- mente determinati atti conseguentemente ai quali le autorità hanno avviato una procedura penale; e ciò allo scopo di ottenere protezione in Svizzera (cfr. decisione avversata, pag. 7). Da ultimo, l’esecuzione dell’allontana- mento dei ricorrenti sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esi- gibile, posto segnatamente che il loro stato di salute, l’attuale situazione in materia di diritti dell’uomo e la situazione politica vigente in Turchia non risulterebbero ostativi al rimpatrio.

E. 3.2 Nel proprio allegato ricorsuale, i coniugi – censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi) – rinnovano le considerazioni già espresse di- nanzi alla SEM in relazione all’etnia curda del ricorrente ed alle persecu- zioni da lui asseritamente subite, sostenendo che queste potrebbero por- tare finanche ad un grave rischio per la vita, l’integrità fisica e la libertà dello stesso. Essendo curdo, egli avrebbe subìto discriminazioni nell’accesso all’istruzione, all’occupazione ed ai servizi sanitari, oltre alle già note discri- minazioni in ambito giudiziario ed istituzionale. Questa situazione gli avrebbe causato gravi conseguenze sulla salute mentale e sul benessere psicologico. Le prove addotte sarebbero sufficienti acché vengano am- messi al beneficio dell’asilo; mentre un’eventuale esecuzione dell’allonta- namento non sarebbe ragionevolmente esigibile.

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E. 3.3.1 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l’espo- sizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi og- gettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (ele- mento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

E. 3.3.2 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novem- bre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati – anche in combina- zione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure pe- nali assumono una rilevanza per l’asilo soltanto se ricorrono cumulativa- mente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una proce- dura giudiziaria reputando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. consid. 8.2). Per deter- minare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui so- cial media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, oc- corre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifi- che circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure com- portante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (sulla rilevanza di

D-4593/2024 Pagina 6 un procedimento penale per la qualità di rifugiato, cfr. fra le tante DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2 con riferimenti). Per definire l’esistenza di un politma- lus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, oc- corre quindi procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effet- tuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).

E. 3.4.1 Nel caso in esame, non vi è né un mandato d’arresto né un atto d’ac- cusa agli atti. Pertanto, va di principio esclusa l’esistenza di una procedura penale rilevante per l’asilo ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. con- sid. 3.3.2 supra). Ad ogni buon conto, quanto allegato dal ricorrente non giustifica l’esistenza di un timore fondato di eventuali arresti o incarcera- zioni una volta rientrato nel Paese d’origine. Infatti, si può ragionevolmente escludere che l’interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo. Egli non ha precedenti penali e l’unico pre- cedente di natura penale da lui menzionato è terminato con un’assolu- zione. È dunque improbabile che verrà condannato ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di insulto al Presidente, viene di norma pronun- ciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell’art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posto in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3).

E. 3.4.2 Inoltre, l’interessato non è da considerarsi figura politica di rilievo (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). A tale riguardo, si rileva che la sua sporadica attività di condivisione – senz’altro presente anche in passato – è notevolmente aumentata soprattutto dopo la sua partenza dalla Turchia (cfr. mdp SEM n. 1 e 6). Egli non sembrerebbe poi avere un particolare seguito sui social media dato che i suoi post non hanno – nella quasi totalità dei casi – nemmeno un commento, repost o like (cfr. mdp SEM, n. 1). Di conseguenza, non si ravvisano fattori di rischio che siano inerenti alla sua figura politica. In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblica- zioni è tale da giustificare l’apertura di un’indagine penale in Turchia, rispet- tivamente un rinvio a giudizio, posto che il ricorrente ha qualificato il presi- dente turco come “assassino”, “fascista” e “terrorista”. Non si può infatti escludere che tali affermazioni costituiscano un legittimo motivo di

D-4593/2024 Pagina 7 persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, dichiarazioni potenzialmente lesive dell’onore di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Qualora l’inchiesta penale in parola dovesse sfociare nell’emissione di un atto d’accusa prima e di un giudizio di colpevolezza poi, non è però ravvi- sabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus.

E. 3.4.3 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda risul- tano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera ap- partenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1). Inoltre, il ricor- rente ha dichiarato di aver subìto discriminazioni etniche, ma senza fornire esempi concreti, limitandosi ad affermare nel proprio ricorso che queste avrebbero riguardato l’accesso all’istruzione, all’occupazione e ai servizi sanitari. Ciò posto, tali allegazioni non consentono di riconoscere l'esi- stenza di una pressione personale di un'intensità superiore a quella affron- tata dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia. Inoltre, mal si comprende come una persona laureata in (…), già impiegata di un’azienda della finanza internazionale e attiva in (…), possa ritenere di essere discri- minata nell’accesso all’istruzione, all’occupazione e ai servizi sanitari.

E. 3.4.4 In queste circostanze, il timore di persecuzione espresso dal ricor- rente si rivela quindi infondato sotto il profilo dell’art. 3 LAsi.

E. 3.5 Da ultimo, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pronun- ciato dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela possibile, ammis- sibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che i ricorrenti sono sani, godono di una fitta rete familiare in patria (il marito ha quattro sorelle e cinque fratelli e la mo- glie ha contatti con la madre e il fratello) e dispongono di un’ottima istru- zione nonché di una valida esperienza professionale (cfr. decisione avver- sata, pag. 9-10; cfr. atti SEM n. 30/14 e 32/8). È quindi verosimile che essi non riscontreranno difficoltà eccessive nell’ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale. Inoltre, l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell’allontanamento sotto il profilo dell’ammissibilità di cui all’art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr. sentenza D-4103/2024 consid. 12.4). Per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio perso- nale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito in rela- zione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre

D-4593/2024 Pagina 8 pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 3.6 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni conte- nute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).

E. 4 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e nep- pure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.

E. 5 Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta.

E. 6 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno po- ste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 7 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4593/2024 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Miroslav Vuckovic

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4593/2024 Sentenza del 28 marzo 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Turchia, c/o (...) ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 18 luglio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a I richiedenti hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 19 aprile 2024. Il 12 e 13 luglio seguenti, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con loro un'approfondita audizione individuale sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi. Il richiedente - cittadino turco di etnia curda - ha riferito di aver lasciato la Turchia il (...) 2024 con la moglie a causa di un evento occorso il mattino del (...) precedente. In tale data i due coniugi sarebbero stati vittime di un'irruzione nella loro abitazione da parte di agenti di polizia in borghese. Quest'ultimi avrebbero minacciato il marito di un'incarcerazione imminente, qualora avesse continuato a condividere sui social media contenuti offensivi nei confronti del Presidente turco. L'interessato ha inoltre dichiarato che - in passato - sarebbe già stato fermato dalla polizia per diversi controlli della carta d'identità e molti anni prima sarebbe stato processato per il reato di "propaganda" per poi essere assolto per mancanza di prove. Per quanto concerne l'orientamento politico, il richiedente si identificherebbe quale sostenitore del partito filocurdo "Partito Democratico dei Popoli" (in turco Halklarin Demokratik Partisi o HDP) ed oppositore di quello attualmente al governo. Tenendo al proprio diritto di espressione, egli avrebbe manifestato le proprie posizioni principalmente tramite i social media (in particolare "Twitter", ora conosciuto come "X"), creando e condividendo post. Secondo quanto sostenuto dall'interessato, in Turchia vi sarebbe in corso un'inchiesta penale nei suoi confronti per il reato di insulto al Presidente. Per questo motivo, il richiedente teme un arresto al suo rientro. A.b La richiedente ha sostanzialmente indicato di essere partita al seguito del marito unicamente a causa della suddetta irruzione e temendo l'eventuale incarcerazione a lui prospettata dagli agenti. Ella non sarebbe politicamente attiva, ma sosterrebbe il partito d'opposizione "Partito Popolare Repubblicano" (in turco Cumhuriyet Halk Partisi o CHP). A.c A sostegno della propria domanda, i richiedenti hanno versato agli atti (in copia) dei mezzi di prova tra cui, gli screenshot delle condivisioni prima e dopo l'espatrio, l'estratto Uyap, la denuncia e il rapporto d'indagine (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-7). A.d Con scritto del 17 luglio 2024, la rappresentanza legale si è infine espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM. B. Con decisione del 18 luglio 2024, notificata lo stesso giorno, la SEM ha negato ai richiedenti la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda d'asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di C._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura e revocando l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. C.Con ricorso del 19 luglio 2024, gli interessati insorgono dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando principalmente l'annullamento della decisione succitata, il riconoscimento della qualità di rifugiati, la concessione dell'asilo e - sussidiariamente - l'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, essi chiedono venga loro concessa l'assistenza giudiziaria, ovvero l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene l'episodio narrato irrilevante ai fini della concessione dell'asilo. Il fatto che il richiedente, nonostante il presunto stato di panico scaturito dall'asserita irruzione, abbia perseverato nell'attività di condivisione sui social media dimostrerebbe che nemmeno lui ha mai realmente ritenuto di essere in pericolo, rispettivamente non dimostrerebbe l'esistenza di alcun timore a fondamento dell'espatrio. La mera appartenenza dell'insorgente alla minoranza curda non costituirebbe poi un valido motivo per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Inoltre, la documentazione fornita a supporto dell'avvio di un'inchiesta penale a suo carico, non conterrebbe alcun indizio suscettibile di dimostrare che sia stato emesso un mandato d'arresto, quest'ultimo mai versato agli atti nonostante l'insorgente abbia dichiarato di poter accedere al portale turco e-Devlet. Di conseguenza, il rischio di essere arrestato al rientro in Turchia sarebbe basso. Allo stato attuale, non sarebbe inoltre possibile stabilire se l'insorgente sarà incriminato, portato davanti ad un tribunale o successivamente condannato per un motivo determinante in materia d'asilo. Per quanto riguarda la ricorrente, la SEM ritiene che ella non abbia nulla da temere in caso di rimpatrio, poiché sarebbe espatriata unicamente per accompagnare il proprio coniuge. Inoltre, l'autorità inferiore sostiene che sia stato molto verosimilmente lo stesso interessato a compiere consapevolmente determinati atti conseguentemente ai quali le autorità hanno avviato una procedura penale; e ciò allo scopo di ottenere protezione in Svizzera (cfr. decisione avversata, pag. 7). Da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, posto segnatamente che il loro stato di salute, l'attuale situazione in materia di diritti dell'uomo e la situazione politica vigente in Turchia non risulterebbero ostativi al rimpatrio. 3.2 Nel proprio allegato ricorsuale, i coniugi - censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi) - rinnovano le considerazioni già espresse dinanzi alla SEM in relazione all'etnia curda del ricorrente ed alle persecuzioni da lui asseritamente subite, sostenendo che queste potrebbero portare finanche ad un grave rischio per la vita, l'integrità fisica e la libertà dello stesso. Essendo curdo, egli avrebbe subìto discriminazioni nell'accesso all'istruzione, all'occupazione ed ai servizi sanitari, oltre alle già note discriminazioni in ambito giudiziario ed istituzionale. Questa situazione gli avrebbe causato gravi conseguenze sulla salute mentale e sul benessere psicologico. Le prove addotte sarebbero sufficienti acché vengano ammessi al beneficio dell'asilo; mentre un'eventuale esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. 3.33.3.1 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 3.3.2 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. consid. 8.2). Per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (sulla rilevanza di un procedimento penale per la qualità di rifugiato, cfr. fra le tante DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2 con riferimenti). Per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre quindi procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). 3.4 3.4.1 Nel caso in esame, non vi è né un mandato d'arresto né un atto d'accusa agli atti. Pertanto, va di principio esclusa l'esistenza di una procedura penale rilevante per l'asilo ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 3.3.2 supra). Ad ogni buon conto, quanto allegato dal ricorrente non giustifica l'esistenza di un timore fondato di eventuali arresti o incarcerazioni una volta rientrato nel Paese d'origine. Infatti, si può ragionevolmente escludere che l'interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo. Egli non ha precedenti penali e l'unico precedente di natura penale da lui menzionato è terminato con un'assoluzione. È dunque improbabile che verrà condannato ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di insulto al Presidente, viene di norma pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell'art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posto in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3). 3.4.2 Inoltre, l'interessato non è da considerarsi figura politica di rilievo (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). A tale riguardo, si rileva che la sua sporadica attività di condivisione - senz'altro presente anche in passato - è notevolmente aumentata soprattutto dopo la sua partenza dalla Turchia (cfr. mdp SEM n. 1 e 6). Egli non sembrerebbe poi avere un particolare seguito sui social media dato che i suoi post non hanno - nella quasi totalità dei casi - nemmeno un commento, repost o like (cfr. mdp SEM, n. 1). Di conseguenza, non si ravvisano fattori di rischio che siano inerenti alla sua figura politica. In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni è tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, posto che il ricorrente ha qualificato il presidente turco come "assassino", "fascista" e "terrorista". Non si può infatti escludere che tali affermazioni costituiscano un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, dichiarazioni potenzialmente lesive dell'onore di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Qualora l'inchiesta penale in parola dovesse sfociare nell'emissione di un atto d'accusa prima e di un giudizio di colpevolezza poi, non è però ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. 3.4.3 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell'etnia curda risultano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1). Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di aver subìto discriminazioni etniche, ma senza fornire esempi concreti, limitandosi ad affermare nel proprio ricorso che queste avrebbero riguardato l'accesso all'istruzione, all'occupazione e ai servizi sanitari. Ciò posto, tali allegazioni non consentono di riconoscere l'esistenza di una pressione personale di un'intensità superiore a quella affrontata dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia. Inoltre, mal si comprende come una persona laureata in (...), già impiegata di un'azienda della finanza internazionale e attiva in (...), possa ritenere di essere discriminata nell'accesso all'istruzione, all'occupazione e ai servizi sanitari. 3.4.4 In queste circostanze, il timore di persecuzione espresso dal ricorrente si rivela quindi infondato sotto il profilo dell'art. 3 LAsi. 3.5 Da ultimo, va confermato che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all'art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che i ricorrenti sono sani, godono di una fitta rete familiare in patria (il marito ha quattro sorelle e cinque fratelli e la moglie ha contatti con la madre e il fratello) e dispongono di un'ottima istruzione nonché di una valida esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pag. 9-10; cfr. atti SEM n. 30/14 e 32/8). È quindi verosimile che essi non riscontreranno difficoltà eccessive nell'ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale. Inoltre, l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo dell'ammissibilità di cui all'art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr. sentenza D-4103/2024 consid. 12.4). Per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 3.6 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 4. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata. 5. Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta. 6. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: