Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. La ricorrente 1 e i suoi figli, cittadini turchi, hanno depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…)°aprile 2022 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{…}]-3/2, 4/2 e 5/2). B. Con lettera del 28 giugno 2022 la ricorrente 1 ha trasmesso all’autorità in- feriore sette mezzi di prova a supporto dei suoi motivi d’asilo (cfr. atto della SEM n. 22/3). C. In data (…) luglio 2022 la ricorrente 1 è stata sentita sui suoi motivi d’asilo nell’ambito di un’audizione ex art. 29 della Legge sull’asilo del 26 giu- gno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto della SEM n. 25/10). D. Nel corso dell’audizione sostenuta la ricorrente 1 ha dichiarato di essere cittadina turca, di etnia curda e di aver vissuto a D._______ prima di espa- triare il (…) 2022. Ella ha sostenuto di essere stata licenziata dal suo lavoro d’(…) tramite decreto legislativo (…). Successivamente a tale evento sa- rebbe stata avvicinata da agenti dei servizi segreti che le avrebbero propo- sto di collaborare alfine d’ottenere informazioni su persone che erano con- tro lo Stato e a favore del PKK e, in cambio della sua collaborazione, né a lei, né alla sua famiglia, sarebbe accaduto nulla. Il (…) marzo 2022 so- stiene d’aver subito un’irruzione presso la sua abitazione. Durante tale ope- razione ella sarebbe stata insultata, gli agenti avrebbero puntato le armi contro i suoi figli e suo marito sarebbe stato picchiato per aver opposto resistenza. In tale occasione sarebbe stata bendata, ammanettata e fatta salire su un veicolo blindato e durante il viaggio i sequestratori avrebbero tentato di toccare le sue parti intime e il suo inguine. Altresì, l’avrebbero condotta in un luogo a lei ignoto e l’avrebbero interrogata con un’arma pun- tata alla testa, minacciandola di morte. Ella aggiunge che oltre a ciò l’avreb- bero intimidita minacciandola di aprire delle inchieste penali nei suoi con- fronti se non avesse risposto alle loro domande. L’interessata sostiene che queste persone avrebbero voluto informazioni concernenti quali membri del (…) e dell’(…) E._______ (nella quale era stata studentessa) fossero in contatto con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (di seguito: PKK). Inol- tre, una volta liberata in una strada vicino alla propria abitazione sarebbe stata avvertita che se avesse parlato a qualcuno di quanto era capitato, suo marito sarebbe stato licenziato. Per tale motivo avrebbe deciso di non
D-3690/2022 Pagina 3 sporgere denuncia presso le autorità. Visto quanto le sarebbe occorso avrebbe successivamente deciso di lasciare il Paese insieme ai suoi figli, mentre il marito sarebbe rimasto a D._______. In caso di ritorno in Turchia ella teme che verrà privata della libertà, della libertà d’espressione, della sua integrità corporale, della sua famiglia, del suo onore e della sua dignità. Altresì, teme di essere condannata e incarcerata. Infine, la ricorrente 1 non ha fatto valere motivi individuali d’asilo per i suoi figli minorenni, B._______ e C._______, nati rispettivamente nel (…) e nel (…). E. Per il tramite del suo parere del 25 luglio 2022 (cfr. atto della SEM n. 30/3), la richiedente ha trasmesso le sue osservazioni al progetto di decisione dell’autorità inferiore del 22 luglio 2022 (cfr. atto della SEM n. 28/7). F. Con decisione della SEM del 26 luglio 2022, notificata il giorno stesso (cfr. atto della SEM n. 32/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qua- lità di rifugiato agli interessati ed ha respinto la loro domanda d’asilo, pro- nunciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile. G. Tramite il ricorso del 25 agosto 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 26 agosto 2022) gli interessati sono insorti con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la sum- menzionata decisione chiedendo, a titolo principale, l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della loro qualità di rifugiati, non- ché la concessione dell’asilo. In subordine, la concessione dell’ammissione provvisoria, mentre ancora più in subordine la restituzione degli atti all’au- torità di prime cure per completamento istruttorio e un nuovo esame delle allegazioni nell’ambito di una procedura ampliata. Contestualmente hanno formulato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esen- zione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. H. Con scritto spontaneo del 27 settembre 2022 i ricorrenti, tramite il loro rap- presentante legale, hanno trasmesso un certificato medico datato (…) set- tembre 2022 concernente la degenza della ricorrente 1 presso la Clinica psichiatrica cantonale di F._______ dal (…) agosto 2022 al (…) ago- sto 2022, dal quale si evince le diagnosi di “Disturbo misto ansioso –
D-3690/2022 Pagina 4 depressivo” (ICD-10: F41.2) e “Problemi legati all’ambiente sociale (ICD- 10: Z60)”. I. Con lettera del 15 marzo 2023 i ricorrenti hanno trasmesso nuovi mezzi di prova ovvero una decisione intermedia del 12 luglio 2022 emessa dal giu- dice delle pene coercitive di D._______ per la quale si evincerebbe che i difensori non possono accedere al dossier numero (…) e non possono prendere copie in quanto secretato. Altresì, quali ulteriori documenti ha tra- smesso un rapporto di ricerca datato 9 dicembre 2022 relativo alle condi- visioni effettuate dalla ricorrente 1 dal 2015 al 2022, un mandato di cattura emanato dal giudice delle pene coercitive di D._______ il 31 gennaio 2023 relativo alla ricorrente 1 per sospetto di propaganda per un’organizzazione terroristica, una lettera dell’avvocato turco datata 3 marzo 2023 nella quale viene indicato che nei confronti della ricorrente 1 è stata aperta un’indagine (n. di dossier […]) per delle condivisioni su piattaforme sociali di fotografie e commenti. J. Con ulteriore lettera del 22 agosto 2023 i ricorrenti hanno trasmesso un nuovo certificato medico datato (…) agosto 2023 trasmesso dal Centro psi- chiatrico (…) di G._______ nel quale si evince la diagnosi di sindrome post traumatica da stress. K. Con ordinanza del 21 settembre 2023 il Tribunale ha invitato l’autorità infe- riore a inoltrare una risposta al ricorso, prendendo anche posizione in me- rito agli scritti trasmessi dai ricorrenti e ai mezzi di prova. Inoltre, ha statuito che l’esito della domanda di assistenza giudiziaria sarebbe stato deciso in prosieguo di procedura, rispettivamente con la sentenza finale. L. Invitata a determinarsi sul ricorso del 22 luglio 2022, l’autorità inferiore ha presentato la sua risposta il 31 ottobre 2023. M. Tramite osservazioni del 16 novembre 2023, i ricorrenti hanno replicato alle osservazioni dell’autorità inferiore. N. In data 8 gennaio 2024 l’autorità inferiore ha trasmesso le proprie osserva- zioni alla replica trasmessa dai ricorrenti.
D-3690/2022 Pagina 5 O. Il 29 gennaio 2024 gli insorgenti hanno presentato la loro triplica alle os- servazioni della SEM. P. In data 20 agosto 2024 l’LL.M. Derya Özgül ha chiesto di poter prendere visione degli atti in quanto la ricorrente 1 le avrebbe chiesto di rappresen- tarla in quanto avrebbe perso fiducia nei confronti della sua attuale rappre- sentante legale. Allegata ha trasmesso una copia della procura sottoscritta. Q. In data 21 agosto 2024 la rappresentante legale MLaw Elena Formisano ha trasmesso nuovi mezzi di prova ovvero un documento emesso dalla Procura di D._______, sezione indagini per reati terroristici. R. Con decisione incidentale del 22 agosto 2024 il Tribunale ha trasmesso una copia dello scritto del 20 agosto 2024 trasmesso dall’LL.M. Derya Özgül alla rappresentante legale dei ricorrenti invitando la stessa, entro il termine del 27 agosto 2024, a voler informare l’autorità se sussistesse la rappresentanza legale nei confronti degli insorgenti. S. Con lettera del 27 agosto 2024 l’MLaw Elena Formisano ha trasmesso la conferma della cessazione del mandato. T. Tramite ordinanza del 30 agosto 2024 il Tribunale ha trasmesso alla nuova rappresentante legale dei ricorrenti una copia dell’indice degli atti, con l’in- vito a formulare entro il 9 settembre 2024 un’eventuale richiesta per gli atti di cui non fosse già venuta in possesso dal precedente rappresentante le- gale, dando pure la possibilità di compulsare gli atti di cui non fossero ve- nuti in possesso dal precedente rappresentante alla sede del Tribunale, rispettivamente di chiedere delle fotocopie. U. Con lettera del 9 settembre 2024 i ricorrenti hanno comunicato di aver ri- cevuto gli atti dalla SEM e dal precedente legale. V. Con decisione incidentale dell’11 settembre 2024 il Tribunale ha dato la fa- coltà di presentare eventuali osservazioni ai ricorrenti riguardo quanto non
D-3690/2022 Pagina 6 fosse già stato esposto nei precedenti allegati trasmessi nel corso della procedura. W. A seguito di una proroga, in data 27 settembre 2024, i ricorrenti hanno tra- smesso le loro osservazioni di complemento al ricorso e hanno chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché il gra- tuito patrocinio. X. Per il tramite della decisione incidentale del 3 ottobre 2024 il Tribunale ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria totale, a condi- zione che fosse dimostrata l’indigenza dei ricorrenti su riserva di un even- tuale futuro cambiamento della loro situazione finanziaria. Y. Con scritto del 14 ottobre 2024 i ricorrenti hanno trasmesso un attestato di indigenza, nonché ulteriori mezzi di prova. Z. In data 17 ottobre 2024 il Tribunale ha chiesto all’autorità inferiore di inol- trare le proprie osservazioni, prendendo posizione anche per quanto atte- neva gli scritti dei ricorrenti e i mezzi di prova da loro prodotti. AA. Con scritto del 2 dicembre 2024 la SEM ha trasmesso le proprie osserva- zioni. BB. Successivamente all’ordinanza del 4 dicembre 2024 in cui il Tribunale ha dato la possibilità agli interessati di esprimersi relativamente alle osserva- zioni dell’2 dicembre 2024, i ricorrenti hanno trasmesso un’ulteriore presa di posizione in data 19 dicembre 2024, allegando nuovi mezzi di prova. CC. Con scritto del 21 gennaio 2025, la SEM ha preso posizione alle osserva- zioni del 19 dicembre 2024. DD. Con lettera del 17 febbraio 2025 i ricorrenti si sono riconfermati nei propri scritti, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
D-3690/2022 Pagina 7 EE. Con lettera del 22 aprile 2025 i ricorrenti hanno trasmesso ulteriori mezzi di prova al Tribunale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (56 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023 [abrogazione del 22 novembre 2023, RU 2023 694]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto en- trare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
E. 4 Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il de- posito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/44 consid. 3.6).
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E. 5 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor- dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.1 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Giu- sta l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo mento rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurispru- denza ivi citata).
E. 5.2.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novem- bre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo).
E. 5.2.2 Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati
– anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]).
E. 5.2.3 Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l’asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti con- dizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria
D-3690/2022 Pagina 9 reputando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). A tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno por- tato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Per determinare se le azioni o le dichiarazioni della persona richiedente d’asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di com- portare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel con- tempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso con- creto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali deb- bano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o tratta- menti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed infor- mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece pro- cedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la pre- senza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispon- denti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).
E. 6.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto anzitutto che i pregiudizi addotti dalla ricorrente 1, segnatamente il licenziamento dal suo lavoro tra- mite decreto legislativo (…) e il tallonamento che avrebbe subito da parte delle autorità, non raggiungessero un’intensità superiore alle difficoltà alle quali possa essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia e pertanto non fossero rilevanti ai fini del riconoscimento della qua- lità di rifugiato. Inoltre, in base al principio di sussidiarietà, chi ha un’alter- nativa di protezione all’interno del proprio Paese non può avvalersi della protezione di uno Stato terzo. Pertanto, nel caso concreto, conformemente alle allegazioni della ricorrente 1, le persecuzioni addotte sarebbero
D-3690/2022 Pagina 10 circoscritte a livello locale o regionale, segnatamente a D._______. Se- condo l’autorità inferiore, ella e i suoi figli potrebbero sottrarsi a tali perse- cuzioni recandosi in un’altra parte del Paese d’origine, come ad esempio a H._______, dove la ricorrente 1 avrebbe già vissuto per dieci anni, o a I._______, luogo in cui è nata e dove attualmente vivrebbero suo zio pa- terno e dei cugini della madre. Di conseguenza i ricorrenti non potrebbero avvalersi della protezione della Svizzera e pertanto le allegazioni addotte sarebbero da considerare irrilevanti.
E. 6.2 I ricorrenti contestano le conclusioni dell’autorità inferiore. Dapprima la- mentano una carenza istruttoria, nella misura in cui la SEM non avrebbe disposto il passaggio alla procedura ampliata nonostante la complessità della fattispecie e la presenza di elementi di prova già agli atti. Altresì, la mancata assunzione del mandato di cattura, trasmesso successivamente dalla ricorrente 1, configurerebbe un accertamento incompleto dei fatti di rilievo. Proseguendo, i ricorrenti censurano come l’autorità inferiore non abbia concesso un termine, seppur breve, per dare loro la possibilità di trasmettere informazioni ottenute tramite il loro avvocato in Turchia. In par- ticolare dal mezzo di prova allegato in sede ricorsuale si evincerebbe come nei confronti della ricorrente 1 sia stato emanato un mandato di cattura in quanto sospettata di essere membro di un’organizzazione terroristica ar- mata. Altresì ella ha prodotto una lettera del proprio avvocato, J._______, il quale riferisce dell’episodio di prelevamento e minacce che la stessa ha affermato di aver subito in sede di audizione. Inoltre, l’autorità inferiore si sarebbe limitata alla sola etnia dei ricorrenti, senza considerare il licenzia- mento della ricorrente 1, avvenuto a causa dell’emissione del decreto (…) il quale avrebbe avuto lo scopo di prendere misure di protezione contro persone sospettate di terrorismo. Infatti, sia dalle allegazioni rese dalla ri- corrente 1, sia dai mezzi di prova depositati agli atti, vi sarebbe una corre- lazione tra il licenziamento e il sospetto che la stessa fosse membro di un’organizzazione terroristica. Proseguendo, il motivo alla base delle pres- sioni subite sarebbe connesso al fatto di essere membro di organizzazioni culturali curde e non sarebbe esclusivamente legato alla sua etnia. Ciò si evincerebbe dalle richieste ricevute dalle persone che l’avrebbero tampi- nata. In particolare dalle richieste di fare la spia e di chi fossero le persone del PKK che si sarebbero messe in contatto con l’(…) E._______, di cui la richiedente avrebbe fatto parte. Visto quanto esposto il grado della perse- cuzione a cui l’interessata sarebbe stata continuamente sottoposta l’avrebbe portata a fuggire dal proprio Paese d’origine, insieme ai suoi figli, per chiedere asilo in Svizzera. A suo avviso, nel caso concreto si appliche- rebbe il timore soggettivo della richiedente al rientro in Turchia e ciò sa- rebbe supportato da elementi oggettivi quali un ingiusto licenziamento, la
D-3690/2022 Pagina 11 continua persecuzione, la ricerca da parte di sconosciuto successivamente all’espatrio della richiedente 1 e del marito presso la loro residenza, la stessa fuga e la conseguente separazione del nucleo familiare per chie- dere asilo all’estero. Infine, dal mandato di cattura e dalle allegazioni rese dalla richiedente, si evincerebbe che le minacce e le pressioni subite fin- tanto che ella era nel suo Paese natio si sarebbero ora concretizzate in un’effettiva inchiesta penale, con l’accusa di appartenenza a un’organizza- zione terroristica.
E. 6.3 Successivamente alle lettere del 27 settembre 2022 e del 15 marzo 2023 tramite le quali i ricorrenti hanno trasmesso diversi certifi- cati medici e nuovi mezzi di prova, il 31 ottobre 2023 la SEM ha risposto dapprima rigettando la censura in merito al passaggio alla procedura am- pliata affermando che al momento dell’audizione non sussistevano indizi concreti di un procedimento penale pendente nei confronti della ricorrente
1. Inoltre, ella avrebbe dichiarato esplicitamente l’inesistenza di tali proce- dimenti e pertanto un’accusa di appartenenza all’organizzazione terrori- stica risulterebbe totalmente estranea alla fattispecie allegata in prima istanza. A tal proposito la SEM rileva come l’audizione sui motivi d’asilo ha avuto luogo il (…) luglio 2022 e che in tale data, secondo i mezzi di prova presentati in sede di ricorso, sembrerebbe che la procedura d’inchiesta esi- stesse già, in quanto il mandato di accompagnamento coattivo sarebbe datato 6 luglio 2022 e la decisione di segretezza 12 luglio 2022. In quest’ul- tima verrebbe riportato che all’avvocato della ricorrente 1 sarebbe stato negato l’accesso al fascicolo. Pertanto, secondo la SEM, apparirebbe le- gittimo partire dal presupposto che l’avvocato sia stato istruito dalla propria cliente a chiedere la visione degli atti concernenti il suo dossier penale. Ciò risulterebbe contraddittorio con i mezzi di prova prodotti in sede di ricorso e a seguito di una decisione negativa con rinvio. Altresì, apparirebbe sin- golare che tale incongruenza non verrebbe in alcun modo chiarita nell’atto ricorsuale. Ulteriore elemento di incongruenza secondo l’autorità di prime cure sarebbe che durante l’audizione ella quale patrocinatore in Turchia ha menzionato l’avv. K._______. Tuttavia, in sede di ricorso è stato specificato che quest’ultimo l’avrebbe rappresentata nella causa civile di licenzia- mento. In merito la SEM ritiene che nell’eventualità in cui un inchiesta pe- nale fosse già esistita nel luglio 2022 e se a tal proposito una richiesta di visione del dossier penale fosse effettivamente avvenuta, mal si compren- derebbe per quale ragione la richiedente 1 non abbia menzionato l’avv. J._______ quale suo difensore, di cui in sede di ricorso è stato allegato uno scritto firmato dove è riportato che nel marzo 2022 quest’ultimo sarebbe stato contattato dalla richiedente, che conformemente alle allegazioni rese in audizione, in quel mese si trovava ancora in Patria. Essa osserva, come
D-3690/2022 Pagina 12 agli atti non vi sarebbe nessuna procura a favore del suddetto avvocato e in ogni caso non sarebbe chiaro quale avvocato rappresenti la richiedente 1 nei presunti procedimenti penali di cui ha avanzato di essere oggetto in sede di ricorso, posto che con lo scritto datato 15 marzo 2023, è stata pre- sentata un’ulteriore lettera, questa volta dell’avv. K._______ il quale riferi- rebbe dell’esistenza della procedura d’inchiesta per il reato di propaganda dell’organizzazione terroristica armata. Altresì, la SEM sostiene come, es- sendo la decisione di segretezza e il mandato di accompagnamento coat- tivo gli unici mezzi di prova presentati relativi al reato di appartenenza all’or- ganizzazione terroristica armata, non è nemmeno possibile affermare che gli stessi siano autentici, malgrado a un esame prima facie non risultino esserci segni oggettivi di contraffazione. Infatti, la stessa ritiene che viste le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente 1 in cui non vi sarebbe stato alcun indirizzo serio e concreto che determinasse l’esistenza di un’inchiesta pe- nale per i reati citati, non sarebbe possibile comprendere dagli atti presen- tati per quale motivo le autorità abbiano accusato l’interessata di tali infra- zioni penali. Proseguendo, la SEM sostiene come, per quanto attiene il presunto reato di propaganda all’organizzazione terroristica armata, si de- noterebbe che il mandato di accompagnamento coattivo, presentato in sede di ricorso, sarebbe datato 31 gennaio 2023, e che tale atto sarebbe stato emanato esattamente un anno dopo l’espatrio. Tuttavia, dal mezzo di prova “Arastirma Raporu”, anche presentato in sede ricorsuale, si può sup- porre che il mandato di accompagnamento coattivo sarebbe relativo alle condivisioni operate sui social media, mai allegate in sede di audizione quali motivi d’asilo, ragione per cui anche in questo caso, il mandato di cattura del (…) 2023 non avrebbe nulla a che fare con la fattispecie pre- sentata in prima istanza. Altresì, secondo la SEM, in tale procedura non sarebbero stati presentati sufficienti atti per ritenere che quelli prodotti siano effettivamente autentici. Infatti, non sarebbe possibile affermare che la procedura per appartenenza all’organizzazione terroristica, avanzata solo in fase di ricorso, esista veramente e non è chiaro se una procedura per propaganda all’organizzazione terroristica risulterebbe rilevante ai sensi della legge sull’asilo. Questo perché da una parte tale procedura ap- parirebbe scatenata ad hoc, a seguito della notificazione della decisione negativa con rinvio, ciò che, a vedere della SEM, costituirebbe un abuso di diritto. Inoltre, la condivisione di alcune delle immagini su Facebook, in par- ticolare le foto di Öcalan e della bandiera del PKK, potrebbe essere punito a livello penale anche in Svizzera.
E. 6.4 Con replica i ricorrenti ribadiscono che l’autorità era stata debitamente informata, già in sede di parere, della possibilità dell’esistenza di un proce- dimento penale in Turchia. Nonostante ciò, l’autorità di prime cure non ha
D-3690/2022 Pagina 13 ritenuto necessario lo smistamento alla procedura ampliata e non si sa- rebbe neppure espressa in merito nella decisione impugnata. Altresì, in merito all’accusa di appartenenza all’organizzazione terroristica, ella af- ferma come il rischio che la stessa potesse essere accusata o che almeno potesse esistere una procedura penale pendente nei suoi confronti o che perlomeno esistessero degli indizi concreti in tale senso fosse plausibile e che tale circostanza si sarebbe infatti avverata, considerando i mezzi di prova prodotti in sede ricorsuale. Altresì l’interessata rammenta come sia attiva per la causa curda dal (…) e sarebbe stata sempre nel mirino delle autorità. Proseguendo, ella sottolinea come nella decisione di segretezza non si evincerebbe alcun nome dell’avvocato, bensì solamente il giudice delle pene coercitive di D._______. Inoltre, ella ribadisce di essere venuta a conoscenza dell’esistenza di procedure penali pendenti nei suoi confronti soltanto a seguito dell’emanazione della decisione impugnata, più precisa- mente in data 29 luglio 2022 quando ha ricevuto i documenti trasmessili da uno dei suoi avvocati in Turchia. In merito a quanto affermato dalla SEM relativamente al fatto che il legale sarebbe stato istruito dalla ricorrente 1 a chiedere la visione degli atti concernenti il suo dossier penale, la stessa conferma di aver dato istruzione di controllare periodicamente, in maniera autonoma, la sua situazione giudiziaria visti i propri pregressi, ribadendo che in sede di audizione ancora non sarebbe stata a conoscenza dell’ef- fettiva esistenza di procedure penali pendenti nei suoi confronti. Prose- guendo, sempre per quanto attiene alla decisione di segretezza del 12 lu- glio 2022, la ricorrente 1 ne sarebbe entrata in possesso il 9 marzo 2023. Pertanto, al momento in cui il legale turco sarebbe entrato in possesso della suddetta decisione, sarebbe divenuto possibile accedere al fascicolo e non vi sarebbe stato più il diniego d’accesso allo stesso e pertanto egli sarebbe riuscito a trasmettere alla sua assistita anche un rapporto di ri- cerca del 9 dicembre 2022 e la decisione del 31 gennaio 2023 relativa al mandato di cattura in quanto sospettata di propaganda all’organizzazione terroristica. Riguardo alla rappresentanza legale, precisa che sia l’avvocato K._______, sia l’avvocato J._______ la rappresentano, a seconda della disponibilità. Quanto alle immagini condivise sui social, la ricorrente af- ferma di non averle menzionate poiché ignorava che fossero alla base di una procedura penale, sottolineando che le sue intenzioni non erano di incitamento alla violenza, ma di espressione della propria appartenenza culturale. Altresì, l’interessata non comprende come l’autorità inferiore, pur riconoscendo che i documenti prodotti non presenterebbe segni oggettivi di falsificazione, ne metta in dubbio la rilevanza e l’autenticità sostanziale, negando l’esistenza effettiva delle procedure penali. Tali documenti atte- sterebbero l’apertura di due procedimenti distinti a carico della ricorrente, che dovrebbero essere considerati nel quadro della valutazione. Inoltre, la
D-3690/2022 Pagina 14 giurisprudenza avrebbe già riconosciuto che persone appartenenti alla mi- noranza curda, i membri di associazioni curde o simpatizzanti di partiti pro- curdi, correrebbero un rischio elevato di incorrere in procedimenti illegittimi sulla base di un sospetto – reale o fondato – di appartenenza o sostegno al PKK. La ricorrente, già nel mirino delle autorità prima dell’espatrio, sa- rebbe stata licenziata per motivi politici, avvicinata più volte dai servizi se- greti e sottoposta a perquisizione e minaccia. Di conseguenza, visto quanto precede, i fatti allegati sarebbero rilevanti ai sensi della legge sull’asilo.
E. 6.5 Tramite osservazioni dell’8 gennaio 2024, l’autorità inferiore si è espressa in merito alla replica dei ricorrenti del 16 novembre 2023. Dap- prima contesta che la sola allegazione dell’esistenza di una procedura pe- nale possa essere sufficiente a dimostrarla, rilevando come al momento dell’espatrio, avvenuto il (…) 2022, non sarebbe sussistita alcuna proce- dura d’inchiesta, e che quella addotta si sarebbe palesata solo a seguito della decisione negativo con rinvio, i cui relativi atti meno recenti sono stati emanati quasi (…) mesi dopo l’espatrio. Inoltre, essa sottolinea l’incoe- renza tra le dichiarazioni rese in audizione – dove la ricorrente ha negato l’esistenza di procedimenti a suo carico – e le affermazioni successive, se- condo cui sarebbe stata in attesa di riscontri da parte del suo legale. In merito alla decisione di segretezza emanata il 12 luglio 2022, la SEM sot- tolinea come una decisione del genere viene solitamente emanata dal Tri- bunale a seguito di una richiesta dell’avvocato di accedere al contenuto del dossier, per cui se è logico presumere che l’avvocato agisca dietro istru- zioni del mandante, mal si comprenderebbe come sia possibile che in data (...) luglio 2022, il giorno dell’audizione, la richiedente non fosse a cono- scenza dell’esistenza della predetta decisione, o perlomeno per quale ra- gione non abbia indicato in sede di audizione di aver incaricato il proprio avvocato di informarsi in merito all’esistenza di eventuali procedure. Inoltre, la decisione di segretezza sarebbe provvista di rimedi giuridici, per cui l’ar- gomento della rappresentante legale implicante che né l’avvocato né la ri- chiedente ne fossero venuti a conoscenza per tempo risulterebbe prete- stuoso. Altresì, l’autorità dubita dell’autenticità dei documenti, nonostante l’assenza di segni oggettivi di falsificazione, rilevando la scarsità di docu- menti versato agli atti. Anche ammettendo l’esistenza di una procedura per propaganda, non sarebbe escluso che essa sia stata avviata legittima- mente. Infine, l’autorità solleva perplessità in merito alla rappresentanza legale in patria, giudicando poco chiara la presenza di due avvocati con mandato alternato.
E. 6.6 Con osservazioni del 29 gennaio 2024, la ricorrente si è espressa in merito alle osservazioni della SEM dell’8 gennaio 2024. Ella ribadisce che
D-3690/2022 Pagina 15 le informazioni rilevanti – ossia il fatto che la ricorrente 1 fosse in attesa di informazioni dal legale per poter accertare i fatti rilevanti in modo completo e conforme al diritto federale – sarebbero state trasmesse in tempo utile, tramite il parere sul progetto di decisione, circostanza che avrebbe dovuto indurre l’autorità inferiore a concedere un termine e a valutare il passaggio alla procedura ampliata. In relazione alla decisione di segretezza, la ricor- rente 1 ribadisce che il giorno dell’audizione non era a conoscenza né dell’esistenza di tale decisione, né dell’esistenza di dossier aperti nei suoi confronti, per tale motivo ha risposto negativamente a proposito dell’esi- stenza di procedure penale o d’inchiesta pendenti a suo carico. Per quanto attiene la mancanza di ulteriore documentazione, ella spiega di essere in contatto con i suoi avvocati e conferma di aver trasmesso tutti i documenti in loro possesso. In merito alla possibilità che la procedura sia legittima la stessa sottolinea di non aver mai condiviso o agito a sostegno di violenza perpetrata da parte di organizzazioni armate. Infine, chiarisce che si avvale alternativamente di due legali in patria, a seconda della disponibilità, per restare aggiornata sulla propria situazione giudiziaria.
E. 6.7 A seguito della nomina di una nuova rappresentante legale, il Tribunale ha concesso un termine per eventuali osservazioni supplementari. Con scritto del 27 settembre 2024, la ricorrente ha integrato le proprie allega- zioni, dichiarando di aver esercitato la professione di (…) e di essere l’au- trice del libro “L._______” (tradotto: […]), pubblicato nel (…), il quale le avrebbe dato origine a una procedura penale per insulti al Presidente e a un tentativo di censura dell’opera. Altresì, come già precedentemente ri- portato, a suo carico sarebbe stato aperto anche un procedimento penale per presunta appartenenza all’organizzazione terroristica. Inoltre, la ricor- rente avrebbe subito pressioni da parte delle autorità turche, tra cui: arresti a D._______, cambi di domicilio, impedimenti professionali e licenziamento mediante decreto. Anche la madre e il fratello sarebbero oggetto di proce- dimenti penali, a causa dell’atteggiamento politico critico della famiglia, noto alle autorità. Inoltre, sottolinea la patrocinatrice che il PKK, al quale verrebbe attribuita una vicinanza da parte della ricorrente, non figurerebbe nell’elenco svizzero delle organizzazioni terroristiche e non sarebbe stata qualificata come organizzazione criminale dal Tribunale penale federale. La ricorrente avrebbe espresso le proprie opinioni esclusivamente in am- bito culturale e attraverso i social media, e diversi suoi collaboratori in qua- lità di (…) avrebbe anch’essi lasciato il Paese.
E. 6.8 Con osservazioni del 2 dicembre 2024 l’autorità inferiore ha sostanzial- mente ribadito la propria posizione. Ha osservato che il documento pro- dotto relativo alla procedura n. (…) per il reato di propaganda
D-3690/2022 Pagina 16 all’organizzazione terroristica armata risalirebbe a oltre un anno prima e non attesterebbe l’avvio effettivo di un a procedura penale. Per quanto con- cerne invece lo scritto datato 14 ottobre 2024 e le lettere dell’avvocato turco della ricorrente, le autorità penali avrebbero avviato la procura d’in- chiesta n (…) per insulti al Presidente in merito ad alcuni paragrafi del libro “L._______” scritto dalla ricorrente 1, in particolare l’espressione “dittatore fascista” riferita al capo di Stato turco, nonché altri passaggi che sarebbero a supporto delle donne che nella causa per un Kurdistan libero, si sono date fuoco, o si sono fatte esplodere, o quelle che sono in montagna dove mostrano resistenza. Dapprima, la SEM sostiene che, sebbene il presi- dente turco possa essere una figura politica controversa, tali dichiarazioni non rientrerebbero nell’ambito della libertà d’espressione. Secondaria- mente le affermazioni poc’anzi enucleate darebbero l’impressione che la ricorrente approva e glorifica le azioni armate, gli attentanti e la lotta armata contro le forze di sicurezza turche. La SEM pertanto considera che il per- seguimento penale di tali contenuti sarebbe legittimo e che tali dichiarazioni potrebbero essere soggette a sanzioni penali anche in Svizzera. Infine, ha concluso che, in assenza di una procedura giudiziaria formalmente avviata e di atti concreti a carico della ricorrente, il rischio di persecuzione in caso di rientro in Turchia sarebbe da ritenere altamente improbabile.
E. 6.9 Con osservazioni del 19 dicembre 2024 la ricorrente 1 ha replicato alle osservazioni della SEM, producendo nuova documentazione. Ella ha affer- mato che il suo libro sarebbe stato sequestrato dalla polizia il (…) dicem- bre 2024 durante il (…) festival del libro di D._______ e che, il giorno se- guente, la Procura di D._______ avrebbe ottenuto un provvedimento di se- questro per “propaganda terroristica nel libro”, decisione del (…) Tribunale penale di D._______, numero di procedura (…). Tale avvenimento sarebbe stato riportato da diversi media i cui articoli sono stati allegati alla presa di posizione. Inoltre, il marito dell’interessata sarebbe stato rapito da ignoti, picchiato e torturato, al fin di ottenere informazioni sul luogo in cui si trovava la moglie. Malgrado le ferite riportate e il successivo soggiorno in ospedale, non sarebbe stato possibile né sporgere denuncia, né ottenere un certifi- cato medico dettagliato. Infatti, nel referto ospedaliero che gli è stato con- segnato il (…) ottobre 2024 è riportata solo la dicitura “contatto con un og- getto tagliente, tipo di lesione sconosciuto”. Altresì ella sottolinea come l’in- teresse delle autorità nei suoi confronti sarebbe elevato e che in Turchia le libertà fondamentali, tra cui la libertà di espressione, non sarebbero garan- tite. A suo avviso, l’autorità inferiore avrebbe ignorato o trascurato che nel caso in esame la ricorrente 1 sarebbe stata al centro dell’attenzione quindi sottoposta a pressioni e vessazioni rilevanti ai fini dell’asilo. Pertanto ella ritiene di non potersi aspettare un procedimento penale legittimo in Turchia
D-3690/2022 Pagina 17 e che esisterebbe il rischio che sia soggetta a una persecuzione politica. Considera pertanto illusoria la possibilità di un processo equo in Turchia, invocando le garanzie sancite dall’art. 6 CEDU, e contesta la valutazione della SEM, secondo cui un rientro nel suddetto Paese non comporterebbe rischi.
E. 6.10 Con osservazioni del 21 gennaio 2025 la SEM ha affermato come il sequestro del libro “L._______”, scritto dalla ricorrente, non apparirebbe ingiustificato. Infatti, come si evincerebbe dallo scritto del rappresentante legale datato 14 ottobre 2024 nonché dalla lettera dell’avvocato della ricor- rente in Turchia, le autorità del suddetto paese avrebbero avviato una pro- cedura d’inchiesta n. (…), ai sensi dell’art. 299 del Codice penale turco per il reato di insulto al presidente della repubblica proprio a causa di alcuni paragrafi presenti nel libro che esulerebbero dalla libertà d’espressione. Il medesimo discorso si applicherebbe anche per quanto attiene gli incita- menti alle donne che nella causa per un Kurdistan libero, si sono date fuoco, o si sono fatte esplodere, o quelle che sono in montagna mostrando resistenza. Tali contenuti, a suo avviso, potrebbero essere sanzionati pe- nalmente anche in Svizzera. Altresì, il mandato di accompagnamento coat- tivo inerente all’inchiesta per insulto al Presidente, non sarebbe formal- mente un mandato d’arresto, ma un mandato di accompagnamento emesso per interrogare la ricorrente 1 e poi rilasciarla, come peraltro ripor- tato nel documento stesso. Inoltre, l’autorità inferiore ribadisce che, per quanto attiene alla presunta esistenza di una procedura d’inchiesta per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica, il mezzo di prova “Ara- stim a Raporu” riporterebbe come la ricorrente 1 avrebbe effettuato delle condivisioni di alcune immagini su Facebook, in particolare una sua foto mentre tiene in mano la bandiera dell’ala militante YPG con nello sfondo la foto di Ocalan, fondatore del PKK, oltre che la bandiera della stessa orga- nizzazione. Altresì nella stessa foto ha aggiunto la frase “Prometto di se- guire le orme delle guerriere dello YPG e tutti i nostri martiri che hanno fatto la guida per la realizzazione della Rivoluzione di Rojava”. Secondo l’auto- rità inferiore, riferendosi così alle persone che avrebbero effettuato la lotta armata a Rojava, non solo ella avrebbe lodato tali persone, ma avrebbe anche approvato le loro azioni violente. Pertanto, sarebbe logico che un simile comportamento comporti l’apertura di una procedura d’inchiesta ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo. In merito alla procedura per propaganda terroristica, l’autorità ritiene che la ricorrente 1 abbia pro- dotti i relativi documenti solo dopo la decisione negativa sull’asilo, insi- nuando che l’inchiesta possa essere stata provocata ad arte, come sugge- rito dal fatto che sarebbe stata avviata tramite una denuncia via e-mail pre- sentata solo successivamente. Ciò costituirebbe, a suo modo di vedere, un
D-3690/2022 Pagina 18 possibile abuso di diritto. Quo al presunto rapimento del marito, la SEM ritiene che quanto riferito dall’interessata sarebbe una mera allegazione di parte, non supportata dal benché minimo elemento verosimile o probante. Difatti, non vi sarebbe alcuna prova che il marito della stessa sia stato ra- pito, ancor meno per le ragioni sollevate dalla ricorrente 1. Inoltre, le alle- gazioni, peraltro generiche e scarsamente circostanziate, non sarebbero idonee a comprovare i fatti asseriti. Infine, l’autorità nega di aver trascurato elementi rilevanti, affermando che tutte le circostanze addotto sarebbero state esaminate e ritenute non determinati ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Le nuove dichiarazioni, in particolare relative a presunte indagini e visite successive all’espatrio della ricorrente 1, sarebbero formu- late in modo vago e stereotipato, compromettendone di fatto l’attendibilità.
E. 6.11 Con scritto del 17 febbraio 2025 la ricorrente si è rimessa a quanto espresso in precedenza nel ricorso e in sede di istruttoria, mentre con scritto del 22 aprile 2025 ha trasmesso nuova documentazione, in partico- lare un atto d’accusa del 25 marzo 2025 per reati di terrorismo, un rapporto investigativo del 16 aprile 2025, una decisone del (…) Tribunale di D._______ in cui veniva accolta la richiesta di divieto di stampa, distribu- zione, vendita e sequestro del libro dell’interessata e un rapporto d’inda- gine del governatore di D._______.
E. 7.1 Occorre chinarsi preliminarmente sulle censure formali (violazione del diritto di essere sentito, cfr. ricorso, pag. 2), poiché, qualora risultassero fondate, potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).
E. 7.2 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz- zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di es- sere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indis- sociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un indivi- duo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate).
E. 7.3 Nella presente disamina i ricorrenti censurano il mancato smistamento nella procedura ampliata da parte dell’autorità inferiore. Il Tribunale rileva come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c
D-3690/2022 Pagina 19 LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), sia già stata trattata nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5. È dunque possibile rinviare a tale giurisprudenza per maggiori dettagli (cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4).
E. 7.4 Nel caso che ci occupa la domanda d’asilo è stata depositata il (…) aprile 2022 mentre che la decisione impugnata è stata emessa il 26 lu- glio 2022, ossia a distanza di 116 giorni. Ciò ha quale prima conseguenza che la durata massima di soggiorno al CFA di 140 giorni, se considerati anche il termine di ricorso di 7 giorni lavorativi ex art. 108 cpv. 1 LAsi ed i 20 giorni per l’evasione previsti all’art. 109 cpv. 1 LAsi, è stata rispettata. Tuttavia, sin dall’inizio della procedura celere, ovvero con l’audizione sui motivi d’asilo avvenuta il (…) luglio 2022 (cfr. atto della SEM n. 25/10), l’au- torità inferiore ha pacificamente superato il termine ordinatorio e massimale di 21 giorni concernente la fase preparatoria. Una volta terminata la fase preparatoria, la decisione dell’autorità inferiore è tuttavia intervenuta entro gli otto giorni lavorativi, previsti dall’art. 37 cpv. 2 LAsi, dalla conclusione della stessa. Ciò considerato, il Tribunale ritiene che la scelta della proce- dura celere piuttosto che di quella ampliata non ha comportato per gli in- sorgenti, a differenza di quanto da loro sostenuto nel gravame, un accerta- mento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Dai motivi d’asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso com- plesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto all’audizione svolta in data (…) luglio 2022 (cfr. atto della SEM n. 25/10). Si osserva inol- tre che gli interessati hanno potuto esprimersi in merito al progetto di deci- sione della SEM e hanno beneficiato, anche se in applicazione anche se in applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo) del 1° aprile 2020 (RS 142.318), di un termine di trenta giorni per presentare un atto ricorsuale ben articolato. Sicché, in concreto, i ricorrenti non hanno subito alcuna violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Co- stituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101), né tantomeno una violazione del loro diritto a un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).
E. 7.5 Ne discende quindi che le censure mosse dal profilo formale da parte dell’insorgente, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, sono in toto respinte. Per il resto le ulteriori censure, riguardando anche in alcuni punti aspetti mate- riali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso.
D-3690/2022 Pagina 20
E. 8 Venendo ora al merito, nel caso oggetto del presente gravame il Tribu- nale giunge alla conclusione che le procedure penali turche a carico dei ricorrenti, in particolare la ricorrente 1, non siano rilevanti per l’asilo (art. 3 LAsi).
E. 8.1.1 Occorre anzitutto rilevare che, in virtù della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.2 supra), il semplice fatto che sia pendente un’inchiesta pe- nale presso il ministero pubblico turco per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica – come nel caso concreto– non costituisca un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecu- zioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Tale procedura penale non costituisce pertanto un valido motivo d’asilo.
E. 8.1.2 Inoltre, non si può escludere che la natura delle condivisioni effettuate dalla ricorrente 1 non sia tale da giustificare l’apertura di un’indagine penale in Turchia al fine di chiarare i fatti e determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il proprio diritto penale interno, nell’applicazione del quale le autorità svizzere non possono di principio interferire (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2). Benché l’interessata rischi di essere arre- stata ai fini dell’interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può presumere ch’ella sarà probabilmente esposta al rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo. Infatti, a fronte del pubblico contenuto dei sui social network (cfr. atto TAF n. 4) è verosimile che le autorità penali turche non intendano proseguire l’indagine nei suoi confronti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3, D-736/2024 del 7 febbraio 2024; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), po- sto in particolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte proce- dure d’istruzione (cfr. sentenze del TAF D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1156/2024 del 27 marzo 2024 con altri riferimenti).
E. 8.2 Altresì, con riferimento al procedimento penale per il reato di insulti giu- sta l’art. 299 del Codice penale turco, si constata che la ricorrente 1 ha lasciato la Turchia in un momento in cui l’inchiesta non era stata ancora avviata. Ad ogni buon conto, il procedimento in parola non può costituire un fondato timore di persecuzioni future. Infatti, la giurisprudenza ha chia- ramente stabilito che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in generale, le persone sottoposte a una procedura giudiziaria per il reato di offesa al presidente debbano temere un politmalus in senso assoluto o
D-3690/2022 Pagina 21 relativo, imponendosi piuttosto un esame specifico delle circostanze del caso concreto (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3).
E. 8.3 Inoltre, va esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionata- mente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento pe- nale legittimo ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [Politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 con- sid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ri- corso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7). In primo luogo e come giusta- mente rilevato dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 5), dagli atti all’in- carto non emerge che la ricorrente 1 abbia mai avuto un’attività politica. Ella stessa a domanda precisa a sapere se fosse mai stata attiva politica- mente nel suo Paese ha risposto negativamente, aggiungendo che “in Tur- chia basta essere curdi […]” (cfr. atto della SEM n. 25/10, D13, pag. 4). In secondo luogo, nonostante gli episodi occorsi in Turchia, ella non ha mai avuto conseguenze sul piano penale (prima di trasferirsi in Svizzera), infatti ella stessa ha inizialmente dichiarato che non vi fossero procedure penali suoi confronti (cfr. atto della SEM n. 25/10, D13, pag. 4). In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni, in particolare quanto esposto nel libro scritto dalla ricorrente 1, è tale da giustificare l’apertura di un’inda- gine penale legittima in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare la sussistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). Infatti, l’insorgente ha definito il presidente turco Erdogan quale “dittatore fascista” e pertanto non si può escludere che tali affermazioni costituiscano un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sen- tenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Qualora la procedura penale in parola dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza, non è pertanto ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus.
E. 8.4 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda risultano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appar- tenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di espo- sizione a persecuzioni rilevanti per l’asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1). Del resto, la ricorrente 1 si limita ad affermare di aver subito pressioni in quanto membro di organizzazioni culturali curde, in
D-3690/2022 Pagina 22 diverse zone e città della Turchia, e ciò sarebbe chiaro dal tenore delle frasi e delle richieste rivoltele dalle persone che l’avrebbero tampinata (cfr. ri- corso, pag. 7). Tali argomentazioni non sono sufficienti a dimostrare l’esi- stenza di un rischio concreto di persecuzione.
E. 8.5 Per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, nonché delle successive prese di posi- zione dell’autorità inferiore, alle quali può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA). Visto quanto precede, a pre- scindere dalla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente 1, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne discende, quindi, che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, va confermato il giudizio negativo della deci- sione impugnata.
E. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 9.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 10.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l’allontana- mento dei ricorrenti, ha considerato l’esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 10.2 Al contrario, i ricorrenti ritengono inammissibile e inesigibile l’allonta- namento in quanto la situazione personale della ricorrente 1 la esporrebbe a pericolo di vita, dell’integrità fisica e/o della libertà, nonché a misure con- trarie dell’art. 3 CEDU. Un eventuale allontanamento comporterebbe infatti l’arresto immediato della ricorrente 1, per le procedure penali a lei ascritte. Inoltre, la ricorrente 1 non potrebbe contare su una rete familiare nel pro- prio Paese, in quanto sia la madre, sia il fratello sarebbero essi stessi nel mirino delle autorità turche. Anche il marito stesso, per questioni di
D-3690/2022 Pagina 23 sicurezza, al momento non vivrebbe più nell’abitazione abituale e avrebbe dovuto sospendere l’insegnamento.
E. 10.3.1 Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 della Legge federale sugli stra- nieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20) pre- vede che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 2 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una questa condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrl).
E. 10.3.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2 e riferimento ivi citato). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 10.3.3 L’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire alla volta dello Stato di origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrl).
E. 10.3.4 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esauri- sce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2; 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 10.3.5 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata
D-3690/2022 Pagina 24 riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, non sono ravvisabili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti).
E. 10.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrl, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica.
E. 10.4.2 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'inte- gralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novem- bre 2024 consid. 13.4.8). Inoltre, l’interessata proviene da I._______, nella provincia di M._______ che non è stata toccata direttamente dai terremoti occorsi in Turchia nel febbraio 2023 (cfr. per la lista delle regioni turche interessate dai predetti sismi la sentenza del Tribunale E-2552/2024 del 27 maggio 2024 consid. 9.3.3).
E. 10.4.3 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile alcun elemento dal quale si possa dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento impliche- rebbe una messa in pericolo concreta della ricorrente. A tal proposito, v’è infatti da rimarcare come l’interessata è ancora giovane e in buona salute, così come i suoi figli. Nel suo Paese la stessa si è sempre mantenuta la- vorando come (…) (cfr atto della SEM n. 25/10, D38-39, pag. 7). Nel suo Paese d’origine, ella dispone inoltre di una buona rete famigliare, composta oltre che dal marito, anche da sua madre, sua sorella suo fratello, i suoi zii e i suoi cugini (cfr atto della SEM n. 25/10, D-40-45, pag. 7) sulla quale potrà senz’altro contare, nel caso di necessità, per i suoi bisogni essenziali. Riguardo alle ulteriori censure sollevate nel ricorso dall’insorgente, le stesse non sono in grado di modificare le conclusioni del Tribunale.
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E. 10.4.4 In merito allo stato di salute dell’interessata, si deve rilevare che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecu- zione dell’allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche esistenziali (cfr. DTAF 2009/2 con- sid. 9.3.2). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso ge- nerale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiun- gono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono es- sere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'oc- correnza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecu- zione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si de- graderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, dure- vole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 8.3). Tuttavia, ciò non appare essere il caso nella fattispecie.
E. 10.4.5 Dagli atti di causa emerge che la ricorrente 1, in base all’ultimo cer- tificato medico datato (…) agosto 2023, è in trattamento psichiatrico per un disturbo post-traumatico da stress (cfr. atto TAF n. 5). Tenuto conto di quanto precede, le affezioni di cui soffre l'insorgente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seria- mente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Turchia, rispettivamente non si rileva dagli atti che lo stato di sa- lute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano es- sere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva appli- cabile in materia. Invero, la Turchia dispone di un sistema sanitario equi- parabile a quello dell'Europa occidentale. Di conseguenza, in tale Paese è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponibili praticamente tutti i far- maci. Ciò vale anche per le malattie psichiche, per le quali i trattamenti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di provincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 con- sid. 7.3.4).
E. 10.4.6 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl in relazione all’art. 44 LAsi).
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E. 10.4.7 Infine non risultano nemmeno impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrl in rela- zione all’art. 44 LAsi).
E. 11 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto.
E. 12 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell’istruzione accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria totale dell’insorgente, con decisione incidentale del 3 ottobre 2024, ed essendo che dagli atti non risulta un cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti, essi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 13.1 Per quanto riguarda l’indennità di patrocinio, per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.– e per i rappresentanti professionali che non sono avvocati invece tra i CHF 100.– ed i CHF 150.– (art. 12 in relazione all’art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).
E. 13.2 Nel caso in narrativa, con decisione incidentale del 3 ottobre 2024il Tribunale ha accolto l’istanza di concessione del gratuito patrocinio formu- lata nel ricorso dagli insorgenti, nominando l’LLm Derya Özgül quale pa- trocinatrice d’ufficio degli stessi.
E. 13.3 Con nota d’onorario del 22 aprile 2025, la rappresentante legale ha postulato il riconoscimento di un’indennità totale di CHF 3'633.45.–, corri- spondente a 16,5 ore di attività ad una tariffa oraria di CHF 200.– oltre che CHF 61.20.– per le spese postali sostenute (cfr. atto TAF n. 40).
E. 13.4 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dal patrocinatore non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d’avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.– all’ora. In
D-3690/2022 Pagina 27 secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare eccessivo. In particolare il lavoro necessario per la stesura dei comple- menti al ricorso, nonché della replica (12h30). Pertanto il tempo indicato per lo svolgimento del mandato va ridotto a 9 ore.
E. 13.5 L’onorario per patrocinio d’ufficio può quindi essere complessiva- mente fissato in CHF 1350.– a cui vanno ad aggiungersi CHF 61.20.– per le spese postali sostenute, oltre a 114.30 d’IVA, per complessivi CHF 1525.50, a carico del Tribunale, che dovrà essere corrisposto alla pa- trocinatrice.
E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d’ufficio dei ricorrenti un’indennità di CHF 1525.50, a titolo di spese di patrocinio. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sara Miljanovic
Data di spedizione:
Dispositiv
- A._______, nata il (…),
- B._______, nata il (…),
- C._______, nato il (…), Turchia, patrocinati da Derya Özgül, AD Consultancy, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 26 luglio 2022 / N (…). D-3690/2022 Pagina 2 Fatti: A. La ricorrente 1 e i suoi figli, cittadini turchi, hanno depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…)°aprile 2022 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{…}]-3/2, 4/2 e 5/2). B. Con lettera del 28 giugno 2022 la ricorrente 1 ha trasmesso all’autorità in- feriore sette mezzi di prova a supporto dei suoi motivi d’asilo (cfr. atto della SEM n. 22/3). C. In data (…) luglio 2022 la ricorrente 1 è stata sentita sui suoi motivi d’asilo nell’ambito di un’audizione ex art. 29 della Legge sull’asilo del 26 giu- gno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto della SEM n. 25/10). D. Nel corso dell’audizione sostenuta la ricorrente 1 ha dichiarato di essere cittadina turca, di etnia curda e di aver vissuto a D._______ prima di espa- triare il (…) 2022. Ella ha sostenuto di essere stata licenziata dal suo lavoro d’(…) tramite decreto legislativo (…). Successivamente a tale evento sa- rebbe stata avvicinata da agenti dei servizi segreti che le avrebbero propo- sto di collaborare alfine d’ottenere informazioni su persone che erano con- tro lo Stato e a favore del PKK e, in cambio della sua collaborazione, né a lei, né alla sua famiglia, sarebbe accaduto nulla. Il (…) marzo 2022 so- stiene d’aver subito un’irruzione presso la sua abitazione. Durante tale ope- razione ella sarebbe stata insultata, gli agenti avrebbero puntato le armi contro i suoi figli e suo marito sarebbe stato picchiato per aver opposto resistenza. In tale occasione sarebbe stata bendata, ammanettata e fatta salire su un veicolo blindato e durante il viaggio i sequestratori avrebbero tentato di toccare le sue parti intime e il suo inguine. Altresì, l’avrebbero condotta in un luogo a lei ignoto e l’avrebbero interrogata con un’arma pun- tata alla testa, minacciandola di morte. Ella aggiunge che oltre a ciò l’avreb- bero intimidita minacciandola di aprire delle inchieste penali nei suoi con- fronti se non avesse risposto alle loro domande. L’interessata sostiene che queste persone avrebbero voluto informazioni concernenti quali membri del (…) e dell’(…) E._______ (nella quale era stata studentessa) fossero in contatto con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (di seguito: PKK). Inol- tre, una volta liberata in una strada vicino alla propria abitazione sarebbe stata avvertita che se avesse parlato a qualcuno di quanto era capitato, suo marito sarebbe stato licenziato. Per tale motivo avrebbe deciso di non D-3690/2022 Pagina 3 sporgere denuncia presso le autorità. Visto quanto le sarebbe occorso avrebbe successivamente deciso di lasciare il Paese insieme ai suoi figli, mentre il marito sarebbe rimasto a D._______. In caso di ritorno in Turchia ella teme che verrà privata della libertà, della libertà d’espressione, della sua integrità corporale, della sua famiglia, del suo onore e della sua dignità. Altresì, teme di essere condannata e incarcerata. Infine, la ricorrente 1 non ha fatto valere motivi individuali d’asilo per i suoi figli minorenni, B._______ e C._______, nati rispettivamente nel (…) e nel (…). E. Per il tramite del suo parere del 25 luglio 2022 (cfr. atto della SEM n. 30/3), la richiedente ha trasmesso le sue osservazioni al progetto di decisione dell’autorità inferiore del 22 luglio 2022 (cfr. atto della SEM n. 28/7). F. Con decisione della SEM del 26 luglio 2022, notificata il giorno stesso (cfr. atto della SEM n. 32/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qua- lità di rifugiato agli interessati ed ha respinto la loro domanda d’asilo, pro- nunciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile. G. Tramite il ricorso del 25 agosto 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 26 agosto 2022) gli interessati sono insorti con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la sum- menzionata decisione chiedendo, a titolo principale, l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della loro qualità di rifugiati, non- ché la concessione dell’asilo. In subordine, la concessione dell’ammissione provvisoria, mentre ancora più in subordine la restituzione degli atti all’au- torità di prime cure per completamento istruttorio e un nuovo esame delle allegazioni nell’ambito di una procedura ampliata. Contestualmente hanno formulato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esen- zione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. H. Con scritto spontaneo del 27 settembre 2022 i ricorrenti, tramite il loro rap- presentante legale, hanno trasmesso un certificato medico datato (…) set- tembre 2022 concernente la degenza della ricorrente 1 presso la Clinica psichiatrica cantonale di F._______ dal (…) agosto 2022 al (…) ago- sto 2022, dal quale si evince le diagnosi di “Disturbo misto ansioso – D-3690/2022 Pagina 4 depressivo” (ICD-10: F41.2) e “Problemi legati all’ambiente sociale (ICD- 10: Z60)”. I. Con lettera del 15 marzo 2023 i ricorrenti hanno trasmesso nuovi mezzi di prova ovvero una decisione intermedia del 12 luglio 2022 emessa dal giu- dice delle pene coercitive di D._______ per la quale si evincerebbe che i difensori non possono accedere al dossier numero (…) e non possono prendere copie in quanto secretato. Altresì, quali ulteriori documenti ha tra- smesso un rapporto di ricerca datato 9 dicembre 2022 relativo alle condi- visioni effettuate dalla ricorrente 1 dal 2015 al 2022, un mandato di cattura emanato dal giudice delle pene coercitive di D._______ il 31 gennaio 2023 relativo alla ricorrente 1 per sospetto di propaganda per un’organizzazione terroristica, una lettera dell’avvocato turco datata 3 marzo 2023 nella quale viene indicato che nei confronti della ricorrente 1 è stata aperta un’indagine (n. di dossier […]) per delle condivisioni su piattaforme sociali di fotografie e commenti. J. Con ulteriore lettera del 22 agosto 2023 i ricorrenti hanno trasmesso un nuovo certificato medico datato (…) agosto 2023 trasmesso dal Centro psi- chiatrico (…) di G._______ nel quale si evince la diagnosi di sindrome post traumatica da stress. K. Con ordinanza del 21 settembre 2023 il Tribunale ha invitato l’autorità infe- riore a inoltrare una risposta al ricorso, prendendo anche posizione in me- rito agli scritti trasmessi dai ricorrenti e ai mezzi di prova. Inoltre, ha statuito che l’esito della domanda di assistenza giudiziaria sarebbe stato deciso in prosieguo di procedura, rispettivamente con la sentenza finale. L. Invitata a determinarsi sul ricorso del 22 luglio 2022, l’autorità inferiore ha presentato la sua risposta il 31 ottobre 2023. M. Tramite osservazioni del 16 novembre 2023, i ricorrenti hanno replicato alle osservazioni dell’autorità inferiore. N. In data 8 gennaio 2024 l’autorità inferiore ha trasmesso le proprie osserva- zioni alla replica trasmessa dai ricorrenti. D-3690/2022 Pagina 5 O. Il 29 gennaio 2024 gli insorgenti hanno presentato la loro triplica alle os- servazioni della SEM. P. In data 20 agosto 2024 l’LL.M. Derya Özgül ha chiesto di poter prendere visione degli atti in quanto la ricorrente 1 le avrebbe chiesto di rappresen- tarla in quanto avrebbe perso fiducia nei confronti della sua attuale rappre- sentante legale. Allegata ha trasmesso una copia della procura sottoscritta. Q. In data 21 agosto 2024 la rappresentante legale MLaw Elena Formisano ha trasmesso nuovi mezzi di prova ovvero un documento emesso dalla Procura di D._______, sezione indagini per reati terroristici. R. Con decisione incidentale del 22 agosto 2024 il Tribunale ha trasmesso una copia dello scritto del 20 agosto 2024 trasmesso dall’LL.M. Derya Özgül alla rappresentante legale dei ricorrenti invitando la stessa, entro il termine del 27 agosto 2024, a voler informare l’autorità se sussistesse la rappresentanza legale nei confronti degli insorgenti. S. Con lettera del 27 agosto 2024 l’MLaw Elena Formisano ha trasmesso la conferma della cessazione del mandato. T. Tramite ordinanza del 30 agosto 2024 il Tribunale ha trasmesso alla nuova rappresentante legale dei ricorrenti una copia dell’indice degli atti, con l’in- vito a formulare entro il 9 settembre 2024 un’eventuale richiesta per gli atti di cui non fosse già venuta in possesso dal precedente rappresentante le- gale, dando pure la possibilità di compulsare gli atti di cui non fossero ve- nuti in possesso dal precedente rappresentante alla sede del Tribunale, rispettivamente di chiedere delle fotocopie. U. Con lettera del 9 settembre 2024 i ricorrenti hanno comunicato di aver ri- cevuto gli atti dalla SEM e dal precedente legale. V. Con decisione incidentale dell’11 settembre 2024 il Tribunale ha dato la fa- coltà di presentare eventuali osservazioni ai ricorrenti riguardo quanto non D-3690/2022 Pagina 6 fosse già stato esposto nei precedenti allegati trasmessi nel corso della procedura. W. A seguito di una proroga, in data 27 settembre 2024, i ricorrenti hanno tra- smesso le loro osservazioni di complemento al ricorso e hanno chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché il gra- tuito patrocinio. X. Per il tramite della decisione incidentale del 3 ottobre 2024 il Tribunale ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria totale, a condi- zione che fosse dimostrata l’indigenza dei ricorrenti su riserva di un even- tuale futuro cambiamento della loro situazione finanziaria. Y. Con scritto del 14 ottobre 2024 i ricorrenti hanno trasmesso un attestato di indigenza, nonché ulteriori mezzi di prova. Z. In data 17 ottobre 2024 il Tribunale ha chiesto all’autorità inferiore di inol- trare le proprie osservazioni, prendendo posizione anche per quanto atte- neva gli scritti dei ricorrenti e i mezzi di prova da loro prodotti. AA. Con scritto del 2 dicembre 2024 la SEM ha trasmesso le proprie osserva- zioni. BB. Successivamente all’ordinanza del 4 dicembre 2024 in cui il Tribunale ha dato la possibilità agli interessati di esprimersi relativamente alle osserva- zioni dell’2 dicembre 2024, i ricorrenti hanno trasmesso un’ulteriore presa di posizione in data 19 dicembre 2024, allegando nuovi mezzi di prova. CC. Con scritto del 21 gennaio 2025, la SEM ha preso posizione alle osserva- zioni del 19 dicembre 2024. DD. Con lettera del 17 febbraio 2025 i ricorrenti si sono riconfermati nei propri scritti, chiedendo l’accoglimento del ricorso. D-3690/2022 Pagina 7 EE. Con lettera del 22 aprile 2025 i ricorrenti hanno trasmesso ulteriori mezzi di prova al Tribunale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. Diritto:
- Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
- Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023 [abrogazione del 22 novembre 2023, RU 2023 694]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto en- trare nel merito del ricorso.
- Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
- Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il de- posito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/44 consid. 3.6). D-3690/2022 Pagina 8
- La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor- dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.1 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Giu- sta l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo mento rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurispru- denza ivi citata). 5.2 5.2.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novem- bre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). 5.2.2 Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati – anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). 5.2.3 Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l’asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti con- dizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria D-3690/2022 Pagina 9 reputando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). A tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno por- tato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Per determinare se le azioni o le dichiarazioni della persona richiedente d’asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di com- portare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel con- tempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso con- creto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali deb- bano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o tratta- menti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed infor- mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece pro- cedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la pre- senza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispon- denti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).
- 6.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto anzitutto che i pregiudizi addotti dalla ricorrente 1, segnatamente il licenziamento dal suo lavoro tra- mite decreto legislativo (…) e il tallonamento che avrebbe subito da parte delle autorità, non raggiungessero un’intensità superiore alle difficoltà alle quali possa essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia e pertanto non fossero rilevanti ai fini del riconoscimento della qua- lità di rifugiato. Inoltre, in base al principio di sussidiarietà, chi ha un’alter- nativa di protezione all’interno del proprio Paese non può avvalersi della protezione di uno Stato terzo. Pertanto, nel caso concreto, conformemente alle allegazioni della ricorrente 1, le persecuzioni addotte sarebbero D-3690/2022 Pagina 10 circoscritte a livello locale o regionale, segnatamente a D._______. Se- condo l’autorità inferiore, ella e i suoi figli potrebbero sottrarsi a tali perse- cuzioni recandosi in un’altra parte del Paese d’origine, come ad esempio a H._______, dove la ricorrente 1 avrebbe già vissuto per dieci anni, o a I._______, luogo in cui è nata e dove attualmente vivrebbero suo zio pa- terno e dei cugini della madre. Di conseguenza i ricorrenti non potrebbero avvalersi della protezione della Svizzera e pertanto le allegazioni addotte sarebbero da considerare irrilevanti. 6.2 I ricorrenti contestano le conclusioni dell’autorità inferiore. Dapprima la- mentano una carenza istruttoria, nella misura in cui la SEM non avrebbe disposto il passaggio alla procedura ampliata nonostante la complessità della fattispecie e la presenza di elementi di prova già agli atti. Altresì, la mancata assunzione del mandato di cattura, trasmesso successivamente dalla ricorrente 1, configurerebbe un accertamento incompleto dei fatti di rilievo. Proseguendo, i ricorrenti censurano come l’autorità inferiore non abbia concesso un termine, seppur breve, per dare loro la possibilità di trasmettere informazioni ottenute tramite il loro avvocato in Turchia. In par- ticolare dal mezzo di prova allegato in sede ricorsuale si evincerebbe come nei confronti della ricorrente 1 sia stato emanato un mandato di cattura in quanto sospettata di essere membro di un’organizzazione terroristica ar- mata. Altresì ella ha prodotto una lettera del proprio avvocato, J._______, il quale riferisce dell’episodio di prelevamento e minacce che la stessa ha affermato di aver subito in sede di audizione. Inoltre, l’autorità inferiore si sarebbe limitata alla sola etnia dei ricorrenti, senza considerare il licenzia- mento della ricorrente 1, avvenuto a causa dell’emissione del decreto (…) il quale avrebbe avuto lo scopo di prendere misure di protezione contro persone sospettate di terrorismo. Infatti, sia dalle allegazioni rese dalla ri- corrente 1, sia dai mezzi di prova depositati agli atti, vi sarebbe una corre- lazione tra il licenziamento e il sospetto che la stessa fosse membro di un’organizzazione terroristica. Proseguendo, il motivo alla base delle pres- sioni subite sarebbe connesso al fatto di essere membro di organizzazioni culturali curde e non sarebbe esclusivamente legato alla sua etnia. Ciò si evincerebbe dalle richieste ricevute dalle persone che l’avrebbero tampi- nata. In particolare dalle richieste di fare la spia e di chi fossero le persone del PKK che si sarebbero messe in contatto con l’(…) E._______, di cui la richiedente avrebbe fatto parte. Visto quanto esposto il grado della perse- cuzione a cui l’interessata sarebbe stata continuamente sottoposta l’avrebbe portata a fuggire dal proprio Paese d’origine, insieme ai suoi figli, per chiedere asilo in Svizzera. A suo avviso, nel caso concreto si appliche- rebbe il timore soggettivo della richiedente al rientro in Turchia e ciò sa- rebbe supportato da elementi oggettivi quali un ingiusto licenziamento, la D-3690/2022 Pagina 11 continua persecuzione, la ricerca da parte di sconosciuto successivamente all’espatrio della richiedente 1 e del marito presso la loro residenza, la stessa fuga e la conseguente separazione del nucleo familiare per chie- dere asilo all’estero. Infine, dal mandato di cattura e dalle allegazioni rese dalla richiedente, si evincerebbe che le minacce e le pressioni subite fin- tanto che ella era nel suo Paese natio si sarebbero ora concretizzate in un’effettiva inchiesta penale, con l’accusa di appartenenza a un’organizza- zione terroristica. 6.3 Successivamente alle lettere del 27 settembre 2022 e del 15 marzo 2023 tramite le quali i ricorrenti hanno trasmesso diversi certifi- cati medici e nuovi mezzi di prova, il 31 ottobre 2023 la SEM ha risposto dapprima rigettando la censura in merito al passaggio alla procedura am- pliata affermando che al momento dell’audizione non sussistevano indizi concreti di un procedimento penale pendente nei confronti della ricorrente
- Inoltre, ella avrebbe dichiarato esplicitamente l’inesistenza di tali proce- dimenti e pertanto un’accusa di appartenenza all’organizzazione terrori- stica risulterebbe totalmente estranea alla fattispecie allegata in prima istanza. A tal proposito la SEM rileva come l’audizione sui motivi d’asilo ha avuto luogo il (…) luglio 2022 e che in tale data, secondo i mezzi di prova presentati in sede di ricorso, sembrerebbe che la procedura d’inchiesta esi- stesse già, in quanto il mandato di accompagnamento coattivo sarebbe datato 6 luglio 2022 e la decisione di segretezza 12 luglio 2022. In quest’ul- tima verrebbe riportato che all’avvocato della ricorrente 1 sarebbe stato negato l’accesso al fascicolo. Pertanto, secondo la SEM, apparirebbe le- gittimo partire dal presupposto che l’avvocato sia stato istruito dalla propria cliente a chiedere la visione degli atti concernenti il suo dossier penale. Ciò risulterebbe contraddittorio con i mezzi di prova prodotti in sede di ricorso e a seguito di una decisione negativa con rinvio. Altresì, apparirebbe sin- golare che tale incongruenza non verrebbe in alcun modo chiarita nell’atto ricorsuale. Ulteriore elemento di incongruenza secondo l’autorità di prime cure sarebbe che durante l’audizione ella quale patrocinatore in Turchia ha menzionato l’avv. K._______. Tuttavia, in sede di ricorso è stato specificato che quest’ultimo l’avrebbe rappresentata nella causa civile di licenzia- mento. In merito la SEM ritiene che nell’eventualità in cui un inchiesta pe- nale fosse già esistita nel luglio 2022 e se a tal proposito una richiesta di visione del dossier penale fosse effettivamente avvenuta, mal si compren- derebbe per quale ragione la richiedente 1 non abbia menzionato l’avv. J._______ quale suo difensore, di cui in sede di ricorso è stato allegato uno scritto firmato dove è riportato che nel marzo 2022 quest’ultimo sarebbe stato contattato dalla richiedente, che conformemente alle allegazioni rese in audizione, in quel mese si trovava ancora in Patria. Essa osserva, come D-3690/2022 Pagina 12 agli atti non vi sarebbe nessuna procura a favore del suddetto avvocato e in ogni caso non sarebbe chiaro quale avvocato rappresenti la richiedente 1 nei presunti procedimenti penali di cui ha avanzato di essere oggetto in sede di ricorso, posto che con lo scritto datato 15 marzo 2023, è stata pre- sentata un’ulteriore lettera, questa volta dell’avv. K._______ il quale riferi- rebbe dell’esistenza della procedura d’inchiesta per il reato di propaganda dell’organizzazione terroristica armata. Altresì, la SEM sostiene come, es- sendo la decisione di segretezza e il mandato di accompagnamento coat- tivo gli unici mezzi di prova presentati relativi al reato di appartenenza all’or- ganizzazione terroristica armata, non è nemmeno possibile affermare che gli stessi siano autentici, malgrado a un esame prima facie non risultino esserci segni oggettivi di contraffazione. Infatti, la stessa ritiene che viste le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente 1 in cui non vi sarebbe stato alcun indirizzo serio e concreto che determinasse l’esistenza di un’inchiesta pe- nale per i reati citati, non sarebbe possibile comprendere dagli atti presen- tati per quale motivo le autorità abbiano accusato l’interessata di tali infra- zioni penali. Proseguendo, la SEM sostiene come, per quanto attiene il presunto reato di propaganda all’organizzazione terroristica armata, si de- noterebbe che il mandato di accompagnamento coattivo, presentato in sede di ricorso, sarebbe datato 31 gennaio 2023, e che tale atto sarebbe stato emanato esattamente un anno dopo l’espatrio. Tuttavia, dal mezzo di prova “Arastirma Raporu”, anche presentato in sede ricorsuale, si può sup- porre che il mandato di accompagnamento coattivo sarebbe relativo alle condivisioni operate sui social media, mai allegate in sede di audizione quali motivi d’asilo, ragione per cui anche in questo caso, il mandato di cattura del (…) 2023 non avrebbe nulla a che fare con la fattispecie pre- sentata in prima istanza. Altresì, secondo la SEM, in tale procedura non sarebbero stati presentati sufficienti atti per ritenere che quelli prodotti siano effettivamente autentici. Infatti, non sarebbe possibile affermare che la procedura per appartenenza all’organizzazione terroristica, avanzata solo in fase di ricorso, esista veramente e non è chiaro se una procedura per propaganda all’organizzazione terroristica risulterebbe rilevante ai sensi della legge sull’asilo. Questo perché da una parte tale procedura ap- parirebbe scatenata ad hoc, a seguito della notificazione della decisione negativa con rinvio, ciò che, a vedere della SEM, costituirebbe un abuso di diritto. Inoltre, la condivisione di alcune delle immagini su Facebook, in par- ticolare le foto di Öcalan e della bandiera del PKK, potrebbe essere punito a livello penale anche in Svizzera. 6.4 Con replica i ricorrenti ribadiscono che l’autorità era stata debitamente informata, già in sede di parere, della possibilità dell’esistenza di un proce- dimento penale in Turchia. Nonostante ciò, l’autorità di prime cure non ha D-3690/2022 Pagina 13 ritenuto necessario lo smistamento alla procedura ampliata e non si sa- rebbe neppure espressa in merito nella decisione impugnata. Altresì, in merito all’accusa di appartenenza all’organizzazione terroristica, ella af- ferma come il rischio che la stessa potesse essere accusata o che almeno potesse esistere una procedura penale pendente nei suoi confronti o che perlomeno esistessero degli indizi concreti in tale senso fosse plausibile e che tale circostanza si sarebbe infatti avverata, considerando i mezzi di prova prodotti in sede ricorsuale. Altresì l’interessata rammenta come sia attiva per la causa curda dal (…) e sarebbe stata sempre nel mirino delle autorità. Proseguendo, ella sottolinea come nella decisione di segretezza non si evincerebbe alcun nome dell’avvocato, bensì solamente il giudice delle pene coercitive di D._______. Inoltre, ella ribadisce di essere venuta a conoscenza dell’esistenza di procedure penali pendenti nei suoi confronti soltanto a seguito dell’emanazione della decisione impugnata, più precisa- mente in data 29 luglio 2022 quando ha ricevuto i documenti trasmessili da uno dei suoi avvocati in Turchia. In merito a quanto affermato dalla SEM relativamente al fatto che il legale sarebbe stato istruito dalla ricorrente 1 a chiedere la visione degli atti concernenti il suo dossier penale, la stessa conferma di aver dato istruzione di controllare periodicamente, in maniera autonoma, la sua situazione giudiziaria visti i propri pregressi, ribadendo che in sede di audizione ancora non sarebbe stata a conoscenza dell’ef- fettiva esistenza di procedure penali pendenti nei suoi confronti. Prose- guendo, sempre per quanto attiene alla decisione di segretezza del 12 lu- glio 2022, la ricorrente 1 ne sarebbe entrata in possesso il 9 marzo 2023. Pertanto, al momento in cui il legale turco sarebbe entrato in possesso della suddetta decisione, sarebbe divenuto possibile accedere al fascicolo e non vi sarebbe stato più il diniego d’accesso allo stesso e pertanto egli sarebbe riuscito a trasmettere alla sua assistita anche un rapporto di ri- cerca del 9 dicembre 2022 e la decisione del 31 gennaio 2023 relativa al mandato di cattura in quanto sospettata di propaganda all’organizzazione terroristica. Riguardo alla rappresentanza legale, precisa che sia l’avvocato K._______, sia l’avvocato J._______ la rappresentano, a seconda della disponibilità. Quanto alle immagini condivise sui social, la ricorrente af- ferma di non averle menzionate poiché ignorava che fossero alla base di una procedura penale, sottolineando che le sue intenzioni non erano di incitamento alla violenza, ma di espressione della propria appartenenza culturale. Altresì, l’interessata non comprende come l’autorità inferiore, pur riconoscendo che i documenti prodotti non presenterebbe segni oggettivi di falsificazione, ne metta in dubbio la rilevanza e l’autenticità sostanziale, negando l’esistenza effettiva delle procedure penali. Tali documenti atte- sterebbero l’apertura di due procedimenti distinti a carico della ricorrente, che dovrebbero essere considerati nel quadro della valutazione. Inoltre, la D-3690/2022 Pagina 14 giurisprudenza avrebbe già riconosciuto che persone appartenenti alla mi- noranza curda, i membri di associazioni curde o simpatizzanti di partiti pro- curdi, correrebbero un rischio elevato di incorrere in procedimenti illegittimi sulla base di un sospetto – reale o fondato – di appartenenza o sostegno al PKK. La ricorrente, già nel mirino delle autorità prima dell’espatrio, sa- rebbe stata licenziata per motivi politici, avvicinata più volte dai servizi se- greti e sottoposta a perquisizione e minaccia. Di conseguenza, visto quanto precede, i fatti allegati sarebbero rilevanti ai sensi della legge sull’asilo. 6.5 Tramite osservazioni dell’8 gennaio 2024, l’autorità inferiore si è espressa in merito alla replica dei ricorrenti del 16 novembre 2023. Dap- prima contesta che la sola allegazione dell’esistenza di una procedura pe- nale possa essere sufficiente a dimostrarla, rilevando come al momento dell’espatrio, avvenuto il (…) 2022, non sarebbe sussistita alcuna proce- dura d’inchiesta, e che quella addotta si sarebbe palesata solo a seguito della decisione negativo con rinvio, i cui relativi atti meno recenti sono stati emanati quasi (…) mesi dopo l’espatrio. Inoltre, essa sottolinea l’incoe- renza tra le dichiarazioni rese in audizione – dove la ricorrente ha negato l’esistenza di procedimenti a suo carico – e le affermazioni successive, se- condo cui sarebbe stata in attesa di riscontri da parte del suo legale. In merito alla decisione di segretezza emanata il 12 luglio 2022, la SEM sot- tolinea come una decisione del genere viene solitamente emanata dal Tri- bunale a seguito di una richiesta dell’avvocato di accedere al contenuto del dossier, per cui se è logico presumere che l’avvocato agisca dietro istru- zioni del mandante, mal si comprenderebbe come sia possibile che in data (...) luglio 2022, il giorno dell’audizione, la richiedente non fosse a cono- scenza dell’esistenza della predetta decisione, o perlomeno per quale ra- gione non abbia indicato in sede di audizione di aver incaricato il proprio avvocato di informarsi in merito all’esistenza di eventuali procedure. Inoltre, la decisione di segretezza sarebbe provvista di rimedi giuridici, per cui l’ar- gomento della rappresentante legale implicante che né l’avvocato né la ri- chiedente ne fossero venuti a conoscenza per tempo risulterebbe prete- stuoso. Altresì, l’autorità dubita dell’autenticità dei documenti, nonostante l’assenza di segni oggettivi di falsificazione, rilevando la scarsità di docu- menti versato agli atti. Anche ammettendo l’esistenza di una procedura per propaganda, non sarebbe escluso che essa sia stata avviata legittima- mente. Infine, l’autorità solleva perplessità in merito alla rappresentanza legale in patria, giudicando poco chiara la presenza di due avvocati con mandato alternato. 6.6 Con osservazioni del 29 gennaio 2024, la ricorrente si è espressa in merito alle osservazioni della SEM dell’8 gennaio 2024. Ella ribadisce che D-3690/2022 Pagina 15 le informazioni rilevanti – ossia il fatto che la ricorrente 1 fosse in attesa di informazioni dal legale per poter accertare i fatti rilevanti in modo completo e conforme al diritto federale – sarebbero state trasmesse in tempo utile, tramite il parere sul progetto di decisione, circostanza che avrebbe dovuto indurre l’autorità inferiore a concedere un termine e a valutare il passaggio alla procedura ampliata. In relazione alla decisione di segretezza, la ricor- rente 1 ribadisce che il giorno dell’audizione non era a conoscenza né dell’esistenza di tale decisione, né dell’esistenza di dossier aperti nei suoi confronti, per tale motivo ha risposto negativamente a proposito dell’esi- stenza di procedure penale o d’inchiesta pendenti a suo carico. Per quanto attiene la mancanza di ulteriore documentazione, ella spiega di essere in contatto con i suoi avvocati e conferma di aver trasmesso tutti i documenti in loro possesso. In merito alla possibilità che la procedura sia legittima la stessa sottolinea di non aver mai condiviso o agito a sostegno di violenza perpetrata da parte di organizzazioni armate. Infine, chiarisce che si avvale alternativamente di due legali in patria, a seconda della disponibilità, per restare aggiornata sulla propria situazione giudiziaria. 6.7 A seguito della nomina di una nuova rappresentante legale, il Tribunale ha concesso un termine per eventuali osservazioni supplementari. Con scritto del 27 settembre 2024, la ricorrente ha integrato le proprie allega- zioni, dichiarando di aver esercitato la professione di (…) e di essere l’au- trice del libro “L._______” (tradotto: […]), pubblicato nel (…), il quale le avrebbe dato origine a una procedura penale per insulti al Presidente e a un tentativo di censura dell’opera. Altresì, come già precedentemente ri- portato, a suo carico sarebbe stato aperto anche un procedimento penale per presunta appartenenza all’organizzazione terroristica. Inoltre, la ricor- rente avrebbe subito pressioni da parte delle autorità turche, tra cui: arresti a D._______, cambi di domicilio, impedimenti professionali e licenziamento mediante decreto. Anche la madre e il fratello sarebbero oggetto di proce- dimenti penali, a causa dell’atteggiamento politico critico della famiglia, noto alle autorità. Inoltre, sottolinea la patrocinatrice che il PKK, al quale verrebbe attribuita una vicinanza da parte della ricorrente, non figurerebbe nell’elenco svizzero delle organizzazioni terroristiche e non sarebbe stata qualificata come organizzazione criminale dal Tribunale penale federale. La ricorrente avrebbe espresso le proprie opinioni esclusivamente in am- bito culturale e attraverso i social media, e diversi suoi collaboratori in qua- lità di (…) avrebbe anch’essi lasciato il Paese. 6.8 Con osservazioni del 2 dicembre 2024 l’autorità inferiore ha sostanzial- mente ribadito la propria posizione. Ha osservato che il documento pro- dotto relativo alla procedura n. (…) per il reato di propaganda D-3690/2022 Pagina 16 all’organizzazione terroristica armata risalirebbe a oltre un anno prima e non attesterebbe l’avvio effettivo di un a procedura penale. Per quanto con- cerne invece lo scritto datato 14 ottobre 2024 e le lettere dell’avvocato turco della ricorrente, le autorità penali avrebbero avviato la procura d’in- chiesta n (…) per insulti al Presidente in merito ad alcuni paragrafi del libro “L._______” scritto dalla ricorrente 1, in particolare l’espressione “dittatore fascista” riferita al capo di Stato turco, nonché altri passaggi che sarebbero a supporto delle donne che nella causa per un Kurdistan libero, si sono date fuoco, o si sono fatte esplodere, o quelle che sono in montagna dove mostrano resistenza. Dapprima, la SEM sostiene che, sebbene il presi- dente turco possa essere una figura politica controversa, tali dichiarazioni non rientrerebbero nell’ambito della libertà d’espressione. Secondaria- mente le affermazioni poc’anzi enucleate darebbero l’impressione che la ricorrente approva e glorifica le azioni armate, gli attentanti e la lotta armata contro le forze di sicurezza turche. La SEM pertanto considera che il per- seguimento penale di tali contenuti sarebbe legittimo e che tali dichiarazioni potrebbero essere soggette a sanzioni penali anche in Svizzera. Infine, ha concluso che, in assenza di una procedura giudiziaria formalmente avviata e di atti concreti a carico della ricorrente, il rischio di persecuzione in caso di rientro in Turchia sarebbe da ritenere altamente improbabile. 6.9 Con osservazioni del 19 dicembre 2024 la ricorrente 1 ha replicato alle osservazioni della SEM, producendo nuova documentazione. Ella ha affer- mato che il suo libro sarebbe stato sequestrato dalla polizia il (…) dicem- bre 2024 durante il (…) festival del libro di D._______ e che, il giorno se- guente, la Procura di D._______ avrebbe ottenuto un provvedimento di se- questro per “propaganda terroristica nel libro”, decisione del (…) Tribunale penale di D._______, numero di procedura (…). Tale avvenimento sarebbe stato riportato da diversi media i cui articoli sono stati allegati alla presa di posizione. Inoltre, il marito dell’interessata sarebbe stato rapito da ignoti, picchiato e torturato, al fin di ottenere informazioni sul luogo in cui si trovava la moglie. Malgrado le ferite riportate e il successivo soggiorno in ospedale, non sarebbe stato possibile né sporgere denuncia, né ottenere un certifi- cato medico dettagliato. Infatti, nel referto ospedaliero che gli è stato con- segnato il (…) ottobre 2024 è riportata solo la dicitura “contatto con un og- getto tagliente, tipo di lesione sconosciuto”. Altresì ella sottolinea come l’in- teresse delle autorità nei suoi confronti sarebbe elevato e che in Turchia le libertà fondamentali, tra cui la libertà di espressione, non sarebbero garan- tite. A suo avviso, l’autorità inferiore avrebbe ignorato o trascurato che nel caso in esame la ricorrente 1 sarebbe stata al centro dell’attenzione quindi sottoposta a pressioni e vessazioni rilevanti ai fini dell’asilo. Pertanto ella ritiene di non potersi aspettare un procedimento penale legittimo in Turchia D-3690/2022 Pagina 17 e che esisterebbe il rischio che sia soggetta a una persecuzione politica. Considera pertanto illusoria la possibilità di un processo equo in Turchia, invocando le garanzie sancite dall’art. 6 CEDU, e contesta la valutazione della SEM, secondo cui un rientro nel suddetto Paese non comporterebbe rischi. 6.10 Con osservazioni del 21 gennaio 2025 la SEM ha affermato come il sequestro del libro “L._______”, scritto dalla ricorrente, non apparirebbe ingiustificato. Infatti, come si evincerebbe dallo scritto del rappresentante legale datato 14 ottobre 2024 nonché dalla lettera dell’avvocato della ricor- rente in Turchia, le autorità del suddetto paese avrebbero avviato una pro- cedura d’inchiesta n. (…), ai sensi dell’art. 299 del Codice penale turco per il reato di insulto al presidente della repubblica proprio a causa di alcuni paragrafi presenti nel libro che esulerebbero dalla libertà d’espressione. Il medesimo discorso si applicherebbe anche per quanto attiene gli incita- menti alle donne che nella causa per un Kurdistan libero, si sono date fuoco, o si sono fatte esplodere, o quelle che sono in montagna mostrando resistenza. Tali contenuti, a suo avviso, potrebbero essere sanzionati pe- nalmente anche in Svizzera. Altresì, il mandato di accompagnamento coat- tivo inerente all’inchiesta per insulto al Presidente, non sarebbe formal- mente un mandato d’arresto, ma un mandato di accompagnamento emesso per interrogare la ricorrente 1 e poi rilasciarla, come peraltro ripor- tato nel documento stesso. Inoltre, l’autorità inferiore ribadisce che, per quanto attiene alla presunta esistenza di una procedura d’inchiesta per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica, il mezzo di prova “Ara- stim a Raporu” riporterebbe come la ricorrente 1 avrebbe effettuato delle condivisioni di alcune immagini su Facebook, in particolare una sua foto mentre tiene in mano la bandiera dell’ala militante YPG con nello sfondo la foto di Ocalan, fondatore del PKK, oltre che la bandiera della stessa orga- nizzazione. Altresì nella stessa foto ha aggiunto la frase “Prometto di se- guire le orme delle guerriere dello YPG e tutti i nostri martiri che hanno fatto la guida per la realizzazione della Rivoluzione di Rojava”. Secondo l’auto- rità inferiore, riferendosi così alle persone che avrebbero effettuato la lotta armata a Rojava, non solo ella avrebbe lodato tali persone, ma avrebbe anche approvato le loro azioni violente. Pertanto, sarebbe logico che un simile comportamento comporti l’apertura di una procedura d’inchiesta ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo. In merito alla procedura per propaganda terroristica, l’autorità ritiene che la ricorrente 1 abbia pro- dotti i relativi documenti solo dopo la decisione negativa sull’asilo, insi- nuando che l’inchiesta possa essere stata provocata ad arte, come sugge- rito dal fatto che sarebbe stata avviata tramite una denuncia via e-mail pre- sentata solo successivamente. Ciò costituirebbe, a suo modo di vedere, un D-3690/2022 Pagina 18 possibile abuso di diritto. Quo al presunto rapimento del marito, la SEM ritiene che quanto riferito dall’interessata sarebbe una mera allegazione di parte, non supportata dal benché minimo elemento verosimile o probante. Difatti, non vi sarebbe alcuna prova che il marito della stessa sia stato ra- pito, ancor meno per le ragioni sollevate dalla ricorrente 1. Inoltre, le alle- gazioni, peraltro generiche e scarsamente circostanziate, non sarebbero idonee a comprovare i fatti asseriti. Infine, l’autorità nega di aver trascurato elementi rilevanti, affermando che tutte le circostanze addotto sarebbero state esaminate e ritenute non determinati ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Le nuove dichiarazioni, in particolare relative a presunte indagini e visite successive all’espatrio della ricorrente 1, sarebbero formu- late in modo vago e stereotipato, compromettendone di fatto l’attendibilità. 6.11 Con scritto del 17 febbraio 2025 la ricorrente si è rimessa a quanto espresso in precedenza nel ricorso e in sede di istruttoria, mentre con scritto del 22 aprile 2025 ha trasmesso nuova documentazione, in partico- lare un atto d’accusa del 25 marzo 2025 per reati di terrorismo, un rapporto investigativo del 16 aprile 2025, una decisone del (…) Tribunale di D._______ in cui veniva accolta la richiesta di divieto di stampa, distribu- zione, vendita e sequestro del libro dell’interessata e un rapporto d’inda- gine del governatore di D._______.
- 7.1 Occorre chinarsi preliminarmente sulle censure formali (violazione del diritto di essere sentito, cfr. ricorso, pag. 2), poiché, qualora risultassero fondate, potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 7.2 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz- zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di es- sere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indis- sociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un indivi- duo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). 7.3 Nella presente disamina i ricorrenti censurano il mancato smistamento nella procedura ampliata da parte dell’autorità inferiore. Il Tribunale rileva come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c D-3690/2022 Pagina 19 LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), sia già stata trattata nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5. È dunque possibile rinviare a tale giurisprudenza per maggiori dettagli (cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). 7.4 Nel caso che ci occupa la domanda d’asilo è stata depositata il (…) aprile 2022 mentre che la decisione impugnata è stata emessa il 26 lu- glio 2022, ossia a distanza di 116 giorni. Ciò ha quale prima conseguenza che la durata massima di soggiorno al CFA di 140 giorni, se considerati anche il termine di ricorso di 7 giorni lavorativi ex art. 108 cpv. 1 LAsi ed i 20 giorni per l’evasione previsti all’art. 109 cpv. 1 LAsi, è stata rispettata. Tuttavia, sin dall’inizio della procedura celere, ovvero con l’audizione sui motivi d’asilo avvenuta il (…) luglio 2022 (cfr. atto della SEM n. 25/10), l’au- torità inferiore ha pacificamente superato il termine ordinatorio e massimale di 21 giorni concernente la fase preparatoria. Una volta terminata la fase preparatoria, la decisione dell’autorità inferiore è tuttavia intervenuta entro gli otto giorni lavorativi, previsti dall’art. 37 cpv. 2 LAsi, dalla conclusione della stessa. Ciò considerato, il Tribunale ritiene che la scelta della proce- dura celere piuttosto che di quella ampliata non ha comportato per gli in- sorgenti, a differenza di quanto da loro sostenuto nel gravame, un accerta- mento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Dai motivi d’asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso com- plesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto all’audizione svolta in data (…) luglio 2022 (cfr. atto della SEM n. 25/10). Si osserva inol- tre che gli interessati hanno potuto esprimersi in merito al progetto di deci- sione della SEM e hanno beneficiato, anche se in applicazione anche se in applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo) del 1° aprile 2020 (RS 142.318), di un termine di trenta giorni per presentare un atto ricorsuale ben articolato. Sicché, in concreto, i ricorrenti non hanno subito alcuna violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Co- stituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101), né tantomeno una violazione del loro diritto a un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). 7.5 Ne discende quindi che le censure mosse dal profilo formale da parte dell’insorgente, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, sono in toto respinte. Per il resto le ulteriori censure, riguardando anche in alcuni punti aspetti mate- riali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso. D-3690/2022 Pagina 20
- Venendo ora al merito, nel caso oggetto del presente gravame il Tribu- nale giunge alla conclusione che le procedure penali turche a carico dei ricorrenti, in particolare la ricorrente 1, non siano rilevanti per l’asilo (art. 3 LAsi). 8.1 8.1.1 Occorre anzitutto rilevare che, in virtù della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.2 supra), il semplice fatto che sia pendente un’inchiesta pe- nale presso il ministero pubblico turco per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica – come nel caso concreto– non costituisca un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecu- zioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Tale procedura penale non costituisce pertanto un valido motivo d’asilo. 8.1.2 Inoltre, non si può escludere che la natura delle condivisioni effettuate dalla ricorrente 1 non sia tale da giustificare l’apertura di un’indagine penale in Turchia al fine di chiarare i fatti e determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il proprio diritto penale interno, nell’applicazione del quale le autorità svizzere non possono di principio interferire (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2). Benché l’interessata rischi di essere arre- stata ai fini dell’interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può presumere ch’ella sarà probabilmente esposta al rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo. Infatti, a fronte del pubblico contenuto dei sui social network (cfr. atto TAF n. 4) è verosimile che le autorità penali turche non intendano proseguire l’indagine nei suoi confronti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3, D-736/2024 del 7 febbraio 2024; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), po- sto in particolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte proce- dure d’istruzione (cfr. sentenze del TAF D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1156/2024 del 27 marzo 2024 con altri riferimenti). 8.2 Altresì, con riferimento al procedimento penale per il reato di insulti giu- sta l’art. 299 del Codice penale turco, si constata che la ricorrente 1 ha lasciato la Turchia in un momento in cui l’inchiesta non era stata ancora avviata. Ad ogni buon conto, il procedimento in parola non può costituire un fondato timore di persecuzioni future. Infatti, la giurisprudenza ha chia- ramente stabilito che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in generale, le persone sottoposte a una procedura giudiziaria per il reato di offesa al presidente debbano temere un politmalus in senso assoluto o D-3690/2022 Pagina 21 relativo, imponendosi piuttosto un esame specifico delle circostanze del caso concreto (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3). 8.3 Inoltre, va esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionata- mente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento pe- nale legittimo ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [Politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 con- sid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ri- corso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7). In primo luogo e come giusta- mente rilevato dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 5), dagli atti all’in- carto non emerge che la ricorrente 1 abbia mai avuto un’attività politica. Ella stessa a domanda precisa a sapere se fosse mai stata attiva politica- mente nel suo Paese ha risposto negativamente, aggiungendo che “in Tur- chia basta essere curdi […]” (cfr. atto della SEM n. 25/10, D13, pag. 4). In secondo luogo, nonostante gli episodi occorsi in Turchia, ella non ha mai avuto conseguenze sul piano penale (prima di trasferirsi in Svizzera), infatti ella stessa ha inizialmente dichiarato che non vi fossero procedure penali suoi confronti (cfr. atto della SEM n. 25/10, D13, pag. 4). In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni, in particolare quanto esposto nel libro scritto dalla ricorrente 1, è tale da giustificare l’apertura di un’inda- gine penale legittima in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare la sussistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). Infatti, l’insorgente ha definito il presidente turco Erdogan quale “dittatore fascista” e pertanto non si può escludere che tali affermazioni costituiscano un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sen- tenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Qualora la procedura penale in parola dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza, non è pertanto ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. 8.4 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda risultano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appar- tenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di espo- sizione a persecuzioni rilevanti per l’asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1). Del resto, la ricorrente 1 si limita ad affermare di aver subito pressioni in quanto membro di organizzazioni culturali curde, in D-3690/2022 Pagina 22 diverse zone e città della Turchia, e ciò sarebbe chiaro dal tenore delle frasi e delle richieste rivoltele dalle persone che l’avrebbero tampinata (cfr. ri- corso, pag. 7). Tali argomentazioni non sono sufficienti a dimostrare l’esi- stenza di un rischio concreto di persecuzione. 8.5 Per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, nonché delle successive prese di posi- zione dell’autorità inferiore, alle quali può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA). Visto quanto precede, a pre- scindere dalla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente 1, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne discende, quindi, che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, va confermato il giudizio negativo della deci- sione impugnata.
- 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
- 10.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l’allontana- mento dei ricorrenti, ha considerato l’esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 10.2 Al contrario, i ricorrenti ritengono inammissibile e inesigibile l’allonta- namento in quanto la situazione personale della ricorrente 1 la esporrebbe a pericolo di vita, dell’integrità fisica e/o della libertà, nonché a misure con- trarie dell’art. 3 CEDU. Un eventuale allontanamento comporterebbe infatti l’arresto immediato della ricorrente 1, per le procedure penali a lei ascritte. Inoltre, la ricorrente 1 non potrebbe contare su una rete familiare nel pro- prio Paese, in quanto sia la madre, sia il fratello sarebbero essi stessi nel mirino delle autorità turche. Anche il marito stesso, per questioni di D-3690/2022 Pagina 23 sicurezza, al momento non vivrebbe più nell’abitazione abituale e avrebbe dovuto sospendere l’insegnamento. 10.3 10.3.1 Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 della Legge federale sugli stra- nieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20) pre- vede che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 2 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una questa condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrl). 10.3.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2 e riferimento ivi citato). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.3.3 L’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire alla volta dello Stato di origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrl). 10.3.4 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esauri- sce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2; 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 10.3.5 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata D-3690/2022 Pagina 24 riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, non sono ravvisabili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 10.4 10.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrl, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica. 10.4.2 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'inte- gralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novem- bre 2024 consid. 13.4.8). Inoltre, l’interessata proviene da I._______, nella provincia di M._______ che non è stata toccata direttamente dai terremoti occorsi in Turchia nel febbraio 2023 (cfr. per la lista delle regioni turche interessate dai predetti sismi la sentenza del Tribunale E-2552/2024 del 27 maggio 2024 consid. 9.3.3). 10.4.3 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile alcun elemento dal quale si possa dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento impliche- rebbe una messa in pericolo concreta della ricorrente. A tal proposito, v’è infatti da rimarcare come l’interessata è ancora giovane e in buona salute, così come i suoi figli. Nel suo Paese la stessa si è sempre mantenuta la- vorando come (…) (cfr atto della SEM n. 25/10, D38-39, pag. 7). Nel suo Paese d’origine, ella dispone inoltre di una buona rete famigliare, composta oltre che dal marito, anche da sua madre, sua sorella suo fratello, i suoi zii e i suoi cugini (cfr atto della SEM n. 25/10, D-40-45, pag. 7) sulla quale potrà senz’altro contare, nel caso di necessità, per i suoi bisogni essenziali. Riguardo alle ulteriori censure sollevate nel ricorso dall’insorgente, le stesse non sono in grado di modificare le conclusioni del Tribunale. D-3690/2022 Pagina 25 10.4.4 In merito allo stato di salute dell’interessata, si deve rilevare che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecu- zione dell’allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche esistenziali (cfr. DTAF 2009/2 con- sid. 9.3.2). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso ge- nerale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiun- gono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono es- sere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'oc- correnza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecu- zione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si de- graderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, dure- vole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 8.3). Tuttavia, ciò non appare essere il caso nella fattispecie. 10.4.5 Dagli atti di causa emerge che la ricorrente 1, in base all’ultimo cer- tificato medico datato (…) agosto 2023, è in trattamento psichiatrico per un disturbo post-traumatico da stress (cfr. atto TAF n. 5). Tenuto conto di quanto precede, le affezioni di cui soffre l'insorgente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seria- mente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Turchia, rispettivamente non si rileva dagli atti che lo stato di sa- lute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano es- sere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva appli- cabile in materia. Invero, la Turchia dispone di un sistema sanitario equi- parabile a quello dell'Europa occidentale. Di conseguenza, in tale Paese è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponibili praticamente tutti i far- maci. Ciò vale anche per le malattie psichiche, per le quali i trattamenti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di provincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 con- sid. 7.3.4). 10.4.6 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl in relazione all’art. 44 LAsi). D-3690/2022 Pagina 26 10.4.7 Infine non risultano nemmeno impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrl in rela- zione all’art. 44 LAsi).
- Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto.
- Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell’istruzione accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria totale dell’insorgente, con decisione incidentale del 3 ottobre 2024, ed essendo che dagli atti non risulta un cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti, essi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
- 13.1 Per quanto riguarda l’indennità di patrocinio, per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.– e per i rappresentanti professionali che non sono avvocati invece tra i CHF 100.– ed i CHF 150.– (art. 12 in relazione all’art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). 13.2 Nel caso in narrativa, con decisione incidentale del 3 ottobre 2024il Tribunale ha accolto l’istanza di concessione del gratuito patrocinio formu- lata nel ricorso dagli insorgenti, nominando l’LLm Derya Özgül quale pa- trocinatrice d’ufficio degli stessi. 13.3 Con nota d’onorario del 22 aprile 2025, la rappresentante legale ha postulato il riconoscimento di un’indennità totale di CHF 3'633.45.–, corri- spondente a 16,5 ore di attività ad una tariffa oraria di CHF 200.– oltre che CHF 61.20.– per le spese postali sostenute (cfr. atto TAF n. 40). 13.4 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dal patrocinatore non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d’avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.– all’ora. In D-3690/2022 Pagina 27 secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare eccessivo. In particolare il lavoro necessario per la stesura dei comple- menti al ricorso, nonché della replica (12h30). Pertanto il tempo indicato per lo svolgimento del mandato va ridotto a 9 ore. 13.5 L’onorario per patrocinio d’ufficio può quindi essere complessiva- mente fissato in CHF 1350.– a cui vanno ad aggiungersi CHF 61.20.– per le spese postali sostenute, oltre a 114.30 d’IVA, per complessivi CHF 1525.50, a carico del Tribunale, che dovrà essere corrisposto alla pa- trocinatrice.
- La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) D-3690/2022 Pagina 28 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d’ufficio dei ricorrenti un’indennità di CHF 1525.50, a titolo di spese di patrocinio.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3690/2022 Sentenza del 18 luglio 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Grégory Sauder, Simon Thurnheer, cancelliera Sara Miljanovic. Parti
1. A._______, nata il (...),
2. B._______, nata il (...),
3. C._______, nato il (...), Turchia, patrocinati da Derya Özgül, AD Consultancy, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 26 luglio 2022 / N (...). Fatti: A. La ricorrente 1 e i suoi figli, cittadini turchi, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...)°aprile 2022 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-3/2, 4/2 e 5/2). B. Con lettera del 28 giugno 2022 la ricorrente 1 ha trasmesso all'autorità inferiore sette mezzi di prova a supporto dei suoi motivi d'asilo (cfr. atto della SEM n. 22/3). C. In data (...) luglio 2022 la ricorrente 1 è stata sentita sui suoi motivi d'asilo nell'ambito di un'audizione ex art. 29 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto della SEM n. 25/10). D. Nel corso dell'audizione sostenuta la ricorrente 1 ha dichiarato di essere cittadina turca, di etnia curda e di aver vissuto a D._______ prima di espatriare il (...) 2022. Ella ha sostenuto di essere stata licenziata dal suo lavoro d'(...) tramite decreto legislativo (...). Successivamente a tale evento sarebbe stata avvicinata da agenti dei servizi segreti che le avrebbero proposto di collaborare alfine d'ottenere informazioni su persone che erano contro lo Stato e a favore del PKK e, in cambio della sua collaborazione, né a lei, né alla sua famiglia, sarebbe accaduto nulla. Il (...) marzo 2022 sostiene d'aver subito un'irruzione presso la sua abitazione. Durante tale operazione ella sarebbe stata insultata, gli agenti avrebbero puntato le armi contro i suoi figli e suo marito sarebbe stato picchiato per aver opposto resistenza. In tale occasione sarebbe stata bendata, ammanettata e fatta salire su un veicolo blindato e durante il viaggio i sequestratori avrebbero tentato di toccare le sue parti intime e il suo inguine. Altresì, l'avrebbero condotta in un luogo a lei ignoto e l'avrebbero interrogata con un'arma puntata alla testa, minacciandola di morte. Ella aggiunge che oltre a ciò l'avrebbero intimidita minacciandola di aprire delle inchieste penali nei suoi confronti se non avesse risposto alle loro domande. L'interessata sostiene che queste persone avrebbero voluto informazioni concernenti quali membri del (...) e dell'(...) E._______ (nella quale era stata studentessa) fossero in contatto con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (di seguito: PKK). Inoltre, una volta liberata in una strada vicino alla propria abitazione sarebbe stata avvertita che se avesse parlato a qualcuno di quanto era capitato, suo marito sarebbe stato licenziato. Per tale motivo avrebbe deciso di non sporgere denuncia presso le autorità. Visto quanto le sarebbe occorso avrebbe successivamente deciso di lasciare il Paese insieme ai suoi figli, mentre il marito sarebbe rimasto a D._______. In caso di ritorno in Turchia ella teme che verrà privata della libertà, della libertà d'espressione, della sua integrità corporale, della sua famiglia, del suo onore e della sua dignità. Altresì, teme di essere condannata e incarcerata. Infine, la ricorrente 1 non ha fatto valere motivi individuali d'asilo per i suoi figli minorenni, B._______ e C._______, nati rispettivamente nel (...) e nel (...). E. Per il tramite del suo parere del 25 luglio 2022 (cfr. atto della SEM n. 30/3), la richiedente ha trasmesso le sue osservazioni al progetto di decisione dell'autorità inferiore del 22 luglio 2022 (cfr. atto della SEM n. 28/7). F. Con decisione della SEM del 26 luglio 2022, notificata il giorno stesso (cfr. atto della SEM n. 32/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha respinto la loro domanda d'asilo, pronunciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile. G. Tramite il ricorso del 25 agosto 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 agosto 2022) gli interessati sono insorti con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della loro qualità di rifugiati, nonché la concessione dell'asilo. In subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria, mentre ancora più in subordine la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per completamento istruttorio e un nuovo esame delle allegazioni nell'ambito di una procedura ampliata. Contestualmente hanno formulato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. H. Con scritto spontaneo del 27 settembre 2022 i ricorrenti, tramite il loro rappresentante legale, hanno trasmesso un certificato medico datato (...) settembre 2022 concernente la degenza della ricorrente 1 presso la Clinica psichiatrica cantonale di F._______ dal (...) agosto 2022 al (...) agosto 2022, dal quale si evince le diagnosi di "Disturbo misto ansioso - depressivo" (ICD-10: F41.2) e "Problemi legati all'ambiente sociale (ICD-10: Z60)". I. Con lettera del 15 marzo 2023 i ricorrenti hanno trasmesso nuovi mezzi di prova ovvero una decisione intermedia del 12 luglio 2022 emessa dal giudice delle pene coercitive di D._______ per la quale si evincerebbe che i difensori non possono accedere al dossier numero (...) e non possono prendere copie in quanto secretato. Altresì, quali ulteriori documenti ha trasmesso un rapporto di ricerca datato 9 dicembre 2022 relativo alle condivisioni effettuate dalla ricorrente 1 dal 2015 al 2022, un mandato di cattura emanato dal giudice delle pene coercitive di D._______ il 31 gennaio 2023 relativo alla ricorrente 1 per sospetto di propaganda per un'organizzazione terroristica, una lettera dell'avvocato turco datata 3 marzo 2023 nella quale viene indicato che nei confronti della ricorrente 1 è stata aperta un'indagine (n. di dossier [...]) per delle condivisioni su piattaforme sociali di fotografie e commenti. J. Con ulteriore lettera del 22 agosto 2023 i ricorrenti hanno trasmesso un nuovo certificato medico datato (...) agosto 2023 trasmesso dal Centro psichiatrico (...) di G._______ nel quale si evince la diagnosi di sindrome post traumatica da stress. K. Con ordinanza del 21 settembre 2023 il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore a inoltrare una risposta al ricorso, prendendo anche posizione in merito agli scritti trasmessi dai ricorrenti e ai mezzi di prova. Inoltre, ha statuito che l'esito della domanda di assistenza giudiziaria sarebbe stato deciso in prosieguo di procedura, rispettivamente con la sentenza finale. L. Invitata a determinarsi sul ricorso del 22 luglio 2022, l'autorità inferiore ha presentato la sua risposta il 31 ottobre 2023. M. Tramite osservazioni del 16 novembre 2023, i ricorrenti hanno replicato alle osservazioni dell'autorità inferiore. N. In data 8 gennaio 2024 l'autorità inferiore ha trasmesso le proprie osservazioni alla replica trasmessa dai ricorrenti. O. Il 29 gennaio 2024 gli insorgenti hanno presentato la loro triplica alle osservazioni della SEM. P. In data 20 agosto 2024 l'LL.M. Derya Özgül ha chiesto di poter prendere visione degli atti in quanto la ricorrente 1 le avrebbe chiesto di rappresentarla in quanto avrebbe perso fiducia nei confronti della sua attuale rappresentante legale. Allegata ha trasmesso una copia della procura sottoscritta. Q. In data 21 agosto 2024 la rappresentante legale MLaw Elena Formisano ha trasmesso nuovi mezzi di prova ovvero un documento emesso dalla Procura di D._______, sezione indagini per reati terroristici. R. Con decisione incidentale del 22 agosto 2024 il Tribunale ha trasmesso una copia dello scritto del 20 agosto 2024 trasmesso dall'LL.M. Derya Özgül alla rappresentante legale dei ricorrenti invitando la stessa, entro il termine del 27 agosto 2024, a voler informare l'autorità se sussistesse la rappresentanza legale nei confronti degli insorgenti. S. Con lettera del 27 agosto 2024 l'MLaw Elena Formisano ha trasmesso la conferma della cessazione del mandato. T. Tramite ordinanza del 30 agosto 2024 il Tribunale ha trasmesso alla nuova rappresentante legale dei ricorrenti una copia dell'indice degli atti, con l'invito a formulare entro il 9 settembre 2024 un'eventuale richiesta per gli atti di cui non fosse già venuta in possesso dal precedente rappresentante legale, dando pure la possibilità di compulsare gli atti di cui non fossero venuti in possesso dal precedente rappresentante alla sede del Tribunale, rispettivamente di chiedere delle fotocopie. U. Con lettera del 9 settembre 2024 i ricorrenti hanno comunicato di aver ricevuto gli atti dalla SEM e dal precedente legale. V. Con decisione incidentale dell'11 settembre 2024 il Tribunale ha dato la facoltà di presentare eventuali osservazioni ai ricorrenti riguardo quanto non fosse già stato esposto nei precedenti allegati trasmessi nel corso della procedura. W. A seguito di una proroga, in data 27 settembre 2024, i ricorrenti hanno trasmesso le loro osservazioni di complemento al ricorso e hanno chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché il gratuito patrocinio. X. Per il tramite della decisione incidentale del 3 ottobre 2024 il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale, a condizione che fosse dimostrata l'indigenza dei ricorrenti su riserva di un eventuale futuro cambiamento della loro situazione finanziaria. Y. Con scritto del 14 ottobre 2024 i ricorrenti hanno trasmesso un attestato di indigenza, nonché ulteriori mezzi di prova. Z. In data 17 ottobre 2024 il Tribunale ha chiesto all'autorità inferiore di inoltrare le proprie osservazioni, prendendo posizione anche per quanto atteneva gli scritti dei ricorrenti e i mezzi di prova da loro prodotti. AA. Con scritto del 2 dicembre 2024 la SEM ha trasmesso le proprie osservazioni. BB. Successivamente all'ordinanza del 4 dicembre 2024 in cui il Tribunale ha dato la possibilità agli interessati di esprimersi relativamente alle osservazioni dell'2 dicembre 2024, i ricorrenti hanno trasmesso un'ulteriore presa di posizione in data 19 dicembre 2024, allegando nuovi mezzi di prova. CC. Con scritto del 21 gennaio 2025, la SEM ha preso posizione alle osservazioni del 19 dicembre 2024. DD. Con lettera del 17 febbraio 2025 i ricorrenti si sono riconfermati nei propri scritti, chiedendo l'accoglimento del ricorso. EE. Con lettera del 22 aprile 2025 i ricorrenti hanno trasmesso ulteriori mezzi di prova al Tribunale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
2. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023 [abrogazione del 22 novembre 2023, RU 2023 694]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
4. Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/44 consid. 3.6).
5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.1 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo mento rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.2 5.2.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). 5.2.2 Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). 5.2.3 Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). A tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Per determinare se le azioni o le dichiarazioni della persona richiedente d'asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). 6. 6.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto anzitutto che i pregiudizi addotti dalla ricorrente 1, segnatamente il licenziamento dal suo lavoro tramite decreto legislativo (...) e il tallonamento che avrebbe subito da parte delle autorità, non raggiungessero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali possa essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia e pertanto non fossero rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Inoltre, in base al principio di sussidiarietà, chi ha un'alternativa di protezione all'interno del proprio Paese non può avvalersi della protezione di uno Stato terzo. Pertanto, nel caso concreto, conformemente alle allegazioni della ricorrente 1, le persecuzioni addotte sarebbero circoscritte a livello locale o regionale, segnatamente a D._______. Secondo l'autorità inferiore, ella e i suoi figli potrebbero sottrarsi a tali persecuzioni recandosi in un'altra parte del Paese d'origine, come ad esempio a H._______, dove la ricorrente 1 avrebbe già vissuto per dieci anni, o a I._______, luogo in cui è nata e dove attualmente vivrebbero suo zio paterno e dei cugini della madre. Di conseguenza i ricorrenti non potrebbero avvalersi della protezione della Svizzera e pertanto le allegazioni addotte sarebbero da considerare irrilevanti. 6.2 I ricorrenti contestano le conclusioni dell'autorità inferiore. Dapprima lamentano una carenza istruttoria, nella misura in cui la SEM non avrebbe disposto il passaggio alla procedura ampliata nonostante la complessità della fattispecie e la presenza di elementi di prova già agli atti. Altresì, la mancata assunzione del mandato di cattura, trasmesso successivamente dalla ricorrente 1, configurerebbe un accertamento incompleto dei fatti di rilievo. Proseguendo, i ricorrenti censurano come l'autorità inferiore non abbia concesso un termine, seppur breve, per dare loro la possibilità di trasmettere informazioni ottenute tramite il loro avvocato in Turchia. In particolare dal mezzo di prova allegato in sede ricorsuale si evincerebbe come nei confronti della ricorrente 1 sia stato emanato un mandato di cattura in quanto sospettata di essere membro di un'organizzazione terroristica armata. Altresì ella ha prodotto una lettera del proprio avvocato, J._______, il quale riferisce dell'episodio di prelevamento e minacce che la stessa ha affermato di aver subito in sede di audizione. Inoltre, l'autorità inferiore si sarebbe limitata alla sola etnia dei ricorrenti, senza considerare il licenziamento della ricorrente 1, avvenuto a causa dell'emissione del decreto (...) il quale avrebbe avuto lo scopo di prendere misure di protezione contro persone sospettate di terrorismo. Infatti, sia dalle allegazioni rese dalla ricorrente 1, sia dai mezzi di prova depositati agli atti, vi sarebbe una correlazione tra il licenziamento e il sospetto che la stessa fosse membro di un'organizzazione terroristica. Proseguendo, il motivo alla base delle pressioni subite sarebbe connesso al fatto di essere membro di organizzazioni culturali curde e non sarebbe esclusivamente legato alla sua etnia. Ciò si evincerebbe dalle richieste ricevute dalle persone che l'avrebbero tampinata. In particolare dalle richieste di fare la spia e di chi fossero le persone del PKK che si sarebbero messe in contatto con l'(...) E._______, di cui la richiedente avrebbe fatto parte. Visto quanto esposto il grado della persecuzione a cui l'interessata sarebbe stata continuamente sottoposta l'avrebbe portata a fuggire dal proprio Paese d'origine, insieme ai suoi figli, per chiedere asilo in Svizzera. A suo avviso, nel caso concreto si applicherebbe il timore soggettivo della richiedente al rientro in Turchia e ciò sarebbe supportato da elementi oggettivi quali un ingiusto licenziamento, la continua persecuzione, la ricerca da parte di sconosciuto successivamente all'espatrio della richiedente 1 e del marito presso la loro residenza, la stessa fuga e la conseguente separazione del nucleo familiare per chiedere asilo all'estero. Infine, dal mandato di cattura e dalle allegazioni rese dalla richiedente, si evincerebbe che le minacce e le pressioni subite fintanto che ella era nel suo Paese natio si sarebbero ora concretizzate in un'effettiva inchiesta penale, con l'accusa di appartenenza a un'organizzazione terroristica. 6.3 Successivamente alle lettere del 27 settembre 2022 e del 15 marzo 2023 tramite le quali i ricorrenti hanno trasmesso diversi certificati medici e nuovi mezzi di prova, il 31 ottobre 2023 la SEM ha risposto dapprima rigettando la censura in merito al passaggio alla procedura ampliata affermando che al momento dell'audizione non sussistevano indizi concreti di un procedimento penale pendente nei confronti della ricorrente 1. Inoltre, ella avrebbe dichiarato esplicitamente l'inesistenza di tali procedimenti e pertanto un'accusa di appartenenza all'organizzazione terroristica risulterebbe totalmente estranea alla fattispecie allegata in prima istanza. A tal proposito la SEM rileva come l'audizione sui motivi d'asilo ha avuto luogo il (...) luglio 2022 e che in tale data, secondo i mezzi di prova presentati in sede di ricorso, sembrerebbe che la procedura d'inchiesta esistesse già, in quanto il mandato di accompagnamento coattivo sarebbe datato 6 luglio 2022 e la decisione di segretezza 12 luglio 2022. In quest'ultima verrebbe riportato che all'avvocato della ricorrente 1 sarebbe stato negato l'accesso al fascicolo. Pertanto, secondo la SEM, apparirebbe legittimo partire dal presupposto che l'avvocato sia stato istruito dalla propria cliente a chiedere la visione degli atti concernenti il suo dossier penale. Ciò risulterebbe contraddittorio con i mezzi di prova prodotti in sede di ricorso e a seguito di una decisione negativa con rinvio. Altresì, apparirebbe singolare che tale incongruenza non verrebbe in alcun modo chiarita nell'atto ricorsuale. Ulteriore elemento di incongruenza secondo l'autorità di prime cure sarebbe che durante l'audizione ella quale patrocinatore in Turchia ha menzionato l'avv. K._______. Tuttavia, in sede di ricorso è stato specificato che quest'ultimo l'avrebbe rappresentata nella causa civile di licenziamento. In merito la SEM ritiene che nell'eventualità in cui un inchiesta penale fosse già esistita nel luglio 2022 e se a tal proposito una richiesta di visione del dossier penale fosse effettivamente avvenuta, mal si comprenderebbe per quale ragione la richiedente 1 non abbia menzionato l'avv. J._______ quale suo difensore, di cui in sede di ricorso è stato allegato uno scritto firmato dove è riportato che nel marzo 2022 quest'ultimo sarebbe stato contattato dalla richiedente, che conformemente alle allegazioni rese in audizione, in quel mese si trovava ancora in Patria. Essa osserva, come agli atti non vi sarebbe nessuna procura a favore del suddetto avvocato e in ogni caso non sarebbe chiaro quale avvocato rappresenti la richiedente 1 nei presunti procedimenti penali di cui ha avanzato di essere oggetto in sede di ricorso, posto che con lo scritto datato 15 marzo 2023, è stata presentata un'ulteriore lettera, questa volta dell'avv. K._______ il quale riferirebbe dell'esistenza della procedura d'inchiesta per il reato di propaganda dell'organizzazione terroristica armata. Altresì, la SEM sostiene come, essendo la decisione di segretezza e il mandato di accompagnamento coattivo gli unici mezzi di prova presentati relativi al reato di appartenenza all'organizzazione terroristica armata, non è nemmeno possibile affermare che gli stessi siano autentici, malgrado a un esame prima facie non risultino esserci segni oggettivi di contraffazione. Infatti, la stessa ritiene che viste le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente 1 in cui non vi sarebbe stato alcun indirizzo serio e concreto che determinasse l'esistenza di un'inchiesta penale per i reati citati, non sarebbe possibile comprendere dagli atti presentati per quale motivo le autorità abbiano accusato l'interessata di tali infrazioni penali. Proseguendo, la SEM sostiene come, per quanto attiene il presunto reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata, si denoterebbe che il mandato di accompagnamento coattivo, presentato in sede di ricorso, sarebbe datato 31 gennaio 2023, e che tale atto sarebbe stato emanato esattamente un anno dopo l'espatrio. Tuttavia, dal mezzo di prova "Arastirma Raporu", anche presentato in sede ricorsuale, si può supporre che il mandato di accompagnamento coattivo sarebbe relativo alle condivisioni operate sui social media, mai allegate in sede di audizione quali motivi d'asilo, ragione per cui anche in questo caso, il mandato di cattura del (...) 2023 non avrebbe nulla a che fare con la fattispecie presentata in prima istanza. Altresì, secondo la SEM, in tale procedura non sarebbero stati presentati sufficienti atti per ritenere che quelli prodotti siano effettivamente autentici. Infatti, non sarebbe possibile affermare che la procedura per appartenenza all'organizzazione terroristica, avanzata solo in fase di ricorso, esista veramente e non è chiaro se una procedura per propaganda all'organizzazione terroristica risulterebbe rilevante ai sensi della legge sull'asilo. Questo perché da una parte tale procedura apparirebbe scatenata ad hoc, a seguito della notificazione della decisione negativa con rinvio, ciò che, a vedere della SEM, costituirebbe un abuso di diritto. Inoltre, la condivisione di alcune delle immagini su Facebook, in particolare le foto di Öcalan e della bandiera del PKK, potrebbe essere punito a livello penale anche in Svizzera. 6.4 Con replica i ricorrenti ribadiscono che l'autorità era stata debitamente informata, già in sede di parere, della possibilità dell'esistenza di un procedimento penale in Turchia. Nonostante ciò, l'autorità di prime cure non ha ritenuto necessario lo smistamento alla procedura ampliata e non si sarebbe neppure espressa in merito nella decisione impugnata. Altresì, in merito all'accusa di appartenenza all'organizzazione terroristica, ella afferma come il rischio che la stessa potesse essere accusata o che almeno potesse esistere una procedura penale pendente nei suoi confronti o che perlomeno esistessero degli indizi concreti in tale senso fosse plausibile e che tale circostanza si sarebbe infatti avverata, considerando i mezzi di prova prodotti in sede ricorsuale. Altresì l'interessata rammenta come sia attiva per la causa curda dal (...) e sarebbe stata sempre nel mirino delle autorità. Proseguendo, ella sottolinea come nella decisione di segretezza non si evincerebbe alcun nome dell'avvocato, bensì solamente il giudice delle pene coercitive di D._______. Inoltre, ella ribadisce di essere venuta a conoscenza dell'esistenza di procedure penali pendenti nei suoi confronti soltanto a seguito dell'emanazione della decisione impugnata, più precisamente in data 29 luglio 2022 quando ha ricevuto i documenti trasmessili da uno dei suoi avvocati in Turchia. In merito a quanto affermato dalla SEM relativamente al fatto che il legale sarebbe stato istruito dalla ricorrente 1 a chiedere la visione degli atti concernenti il suo dossier penale, la stessa conferma di aver dato istruzione di controllare periodicamente, in maniera autonoma, la sua situazione giudiziaria visti i propri pregressi, ribadendo che in sede di audizione ancora non sarebbe stata a conoscenza dell'effettiva esistenza di procedure penali pendenti nei suoi confronti. Proseguendo, sempre per quanto attiene alla decisione di segretezza del 12 luglio 2022, la ricorrente 1 ne sarebbe entrata in possesso il 9 marzo 2023. Pertanto, al momento in cui il legale turco sarebbe entrato in possesso della suddetta decisione, sarebbe divenuto possibile accedere al fascicolo e non vi sarebbe stato più il diniego d'accesso allo stesso e pertanto egli sarebbe riuscito a trasmettere alla sua assistita anche un rapporto di ricerca del 9 dicembre 2022 e la decisione del 31 gennaio 2023 relativa al mandato di cattura in quanto sospettata di propaganda all'organizzazione terroristica. Riguardo alla rappresentanza legale, precisa che sia l'avvocato K._______, sia l'avvocato J._______ la rappresentano, a seconda della disponibilità. Quanto alle immagini condivise sui social, la ricorrente afferma di non averle menzionate poiché ignorava che fossero alla base di una procedura penale, sottolineando che le sue intenzioni non erano di incitamento alla violenza, ma di espressione della propria appartenenza culturale. Altresì, l'interessata non comprende come l'autorità inferiore, pur riconoscendo che i documenti prodotti non presenterebbe segni oggettivi di falsificazione, ne metta in dubbio la rilevanza e l'autenticità sostanziale, negando l'esistenza effettiva delle procedure penali. Tali documenti attesterebbero l'apertura di due procedimenti distinti a carico della ricorrente, che dovrebbero essere considerati nel quadro della valutazione. Inoltre, la giurisprudenza avrebbe già riconosciuto che persone appartenenti alla minoranza curda, i membri di associazioni curde o simpatizzanti di partiti pro-curdi, correrebbero un rischio elevato di incorrere in procedimenti illegittimi sulla base di un sospetto - reale o fondato - di appartenenza o sostegno al PKK. La ricorrente, già nel mirino delle autorità prima dell'espatrio, sarebbe stata licenziata per motivi politici, avvicinata più volte dai servizi segreti e sottoposta a perquisizione e minaccia. Di conseguenza, visto quanto precede, i fatti allegati sarebbero rilevanti ai sensi della legge sull'asilo. 6.5 Tramite osservazioni dell'8 gennaio 2024, l'autorità inferiore si è espressa in merito alla replica dei ricorrenti del 16 novembre 2023. Dapprima contesta che la sola allegazione dell'esistenza di una procedura penale possa essere sufficiente a dimostrarla, rilevando come al momento dell'espatrio, avvenuto il (...) 2022, non sarebbe sussistita alcuna procedura d'inchiesta, e che quella addotta si sarebbe palesata solo a seguito della decisione negativo con rinvio, i cui relativi atti meno recenti sono stati emanati quasi (...) mesi dopo l'espatrio. Inoltre, essa sottolinea l'incoerenza tra le dichiarazioni rese in audizione - dove la ricorrente ha negato l'esistenza di procedimenti a suo carico - e le affermazioni successive, secondo cui sarebbe stata in attesa di riscontri da parte del suo legale. In merito alla decisione di segretezza emanata il 12 luglio 2022, la SEM sottolinea come una decisione del genere viene solitamente emanata dal Tribunale a seguito di una richiesta dell'avvocato di accedere al contenuto del dossier, per cui se è logico presumere che l'avvocato agisca dietro istruzioni del mandante, mal si comprenderebbe come sia possibile che in data (...) luglio 2022, il giorno dell'audizione, la richiedente non fosse a conoscenza dell'esistenza della predetta decisione, o perlomeno per quale ragione non abbia indicato in sede di audizione di aver incaricato il proprio avvocato di informarsi in merito all'esistenza di eventuali procedure. Inoltre, la decisione di segretezza sarebbe provvista di rimedi giuridici, per cui l'argomento della rappresentante legale implicante che né l'avvocato né la richiedente ne fossero venuti a conoscenza per tempo risulterebbe pretestuoso. Altresì, l'autorità dubita dell'autenticità dei documenti, nonostante l'assenza di segni oggettivi di falsificazione, rilevando la scarsità di documenti versato agli atti. Anche ammettendo l'esistenza di una procedura per propaganda, non sarebbe escluso che essa sia stata avviata legittimamente. Infine, l'autorità solleva perplessità in merito alla rappresentanza legale in patria, giudicando poco chiara la presenza di due avvocati con mandato alternato. 6.6 Con osservazioni del 29 gennaio 2024, la ricorrente si è espressa in merito alle osservazioni della SEM dell'8 gennaio 2024. Ella ribadisce che le informazioni rilevanti - ossia il fatto che la ricorrente 1 fosse in attesa di informazioni dal legale per poter accertare i fatti rilevanti in modo completo e conforme al diritto federale - sarebbero state trasmesse in tempo utile, tramite il parere sul progetto di decisione, circostanza che avrebbe dovuto indurre l'autorità inferiore a concedere un termine e a valutare il passaggio alla procedura ampliata. In relazione alla decisione di segretezza, la ricorrente 1 ribadisce che il giorno dell'audizione non era a conoscenza né dell'esistenza di tale decisione, né dell'esistenza di dossier aperti nei suoi confronti, per tale motivo ha risposto negativamente a proposito dell'esistenza di procedure penale o d'inchiesta pendenti a suo carico. Per quanto attiene la mancanza di ulteriore documentazione, ella spiega di essere in contatto con i suoi avvocati e conferma di aver trasmesso tutti i documenti in loro possesso. In merito alla possibilità che la procedura sia legittima la stessa sottolinea di non aver mai condiviso o agito a sostegno di violenza perpetrata da parte di organizzazioni armate. Infine, chiarisce che si avvale alternativamente di due legali in patria, a seconda della disponibilità, per restare aggiornata sulla propria situazione giudiziaria. 6.7 A seguito della nomina di una nuova rappresentante legale, il Tribunale ha concesso un termine per eventuali osservazioni supplementari. Con scritto del 27 settembre 2024, la ricorrente ha integrato le proprie allegazioni, dichiarando di aver esercitato la professione di (...) e di essere l'autrice del libro "L._______" (tradotto: [...]), pubblicato nel (...), il quale le avrebbe dato origine a una procedura penale per insulti al Presidente e a un tentativo di censura dell'opera. Altresì, come già precedentemente riportato, a suo carico sarebbe stato aperto anche un procedimento penale per presunta appartenenza all'organizzazione terroristica. Inoltre, la ricorrente avrebbe subito pressioni da parte delle autorità turche, tra cui: arresti a D._______, cambi di domicilio, impedimenti professionali e licenziamento mediante decreto. Anche la madre e il fratello sarebbero oggetto di procedimenti penali, a causa dell'atteggiamento politico critico della famiglia, noto alle autorità. Inoltre, sottolinea la patrocinatrice che il PKK, al quale verrebbe attribuita una vicinanza da parte della ricorrente, non figurerebbe nell'elenco svizzero delle organizzazioni terroristiche e non sarebbe stata qualificata come organizzazione criminale dal Tribunale penale federale. La ricorrente avrebbe espresso le proprie opinioni esclusivamente in ambito culturale e attraverso i social media, e diversi suoi collaboratori in qualità di (...) avrebbe anch'essi lasciato il Paese. 6.8 Con osservazioni del 2 dicembre 2024 l'autorità inferiore ha sostanzialmente ribadito la propria posizione. Ha osservato che il documento prodotto relativo alla procedura n. (...) per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica armata risalirebbe a oltre un anno prima e non attesterebbe l'avvio effettivo di un a procedura penale. Per quanto concerne invece lo scritto datato 14 ottobre 2024 e le lettere dell'avvocato turco della ricorrente, le autorità penali avrebbero avviato la procura d'inchiesta n (...) per insulti al Presidente in merito ad alcuni paragrafi del libro "L._______" scritto dalla ricorrente 1, in particolare l'espressione "dittatore fascista" riferita al capo di Stato turco, nonché altri passaggi che sarebbero a supporto delle donne che nella causa per un Kurdistan libero, si sono date fuoco, o si sono fatte esplodere, o quelle che sono in montagna dove mostrano resistenza. Dapprima, la SEM sostiene che, sebbene il presidente turco possa essere una figura politica controversa, tali dichiarazioni non rientrerebbero nell'ambito della libertà d'espressione. Secondariamente le affermazioni poc'anzi enucleate darebbero l'impressione che la ricorrente approva e glorifica le azioni armate, gli attentanti e la lotta armata contro le forze di sicurezza turche. La SEM pertanto considera che il perseguimento penale di tali contenuti sarebbe legittimo e che tali dichiarazioni potrebbero essere soggette a sanzioni penali anche in Svizzera. Infine, ha concluso che, in assenza di una procedura giudiziaria formalmente avviata e di atti concreti a carico della ricorrente, il rischio di persecuzione in caso di rientro in Turchia sarebbe da ritenere altamente improbabile. 6.9 Con osservazioni del 19 dicembre 2024 la ricorrente 1 ha replicato alle osservazioni della SEM, producendo nuova documentazione. Ella ha affermato che il suo libro sarebbe stato sequestrato dalla polizia il (...) dicembre 2024 durante il (...) festival del libro di D._______ e che, il giorno seguente, la Procura di D._______ avrebbe ottenuto un provvedimento di sequestro per "propaganda terroristica nel libro", decisione del (...) Tribunale penale di D._______, numero di procedura (...). Tale avvenimento sarebbe stato riportato da diversi media i cui articoli sono stati allegati alla presa di posizione. Inoltre, il marito dell'interessata sarebbe stato rapito da ignoti, picchiato e torturato, al fin di ottenere informazioni sul luogo in cui si trovava la moglie. Malgrado le ferite riportate e il successivo soggiorno in ospedale, non sarebbe stato possibile né sporgere denuncia, né ottenere un certificato medico dettagliato. Infatti, nel referto ospedaliero che gli è stato consegnato il (...) ottobre 2024 è riportata solo la dicitura "contatto con un oggetto tagliente, tipo di lesione sconosciuto". Altresì ella sottolinea come l'interesse delle autorità nei suoi confronti sarebbe elevato e che in Turchia le libertà fondamentali, tra cui la libertà di espressione, non sarebbero garantite. A suo avviso, l'autorità inferiore avrebbe ignorato o trascurato che nel caso in esame la ricorrente 1 sarebbe stata al centro dell'attenzione quindi sottoposta a pressioni e vessazioni rilevanti ai fini dell'asilo. Pertanto ella ritiene di non potersi aspettare un procedimento penale legittimo in Turchia e che esisterebbe il rischio che sia soggetta a una persecuzione politica. Considera pertanto illusoria la possibilità di un processo equo in Turchia, invocando le garanzie sancite dall'art. 6 CEDU, e contesta la valutazione della SEM, secondo cui un rientro nel suddetto Paese non comporterebbe rischi. 6.10 Con osservazioni del 21 gennaio 2025 la SEM ha affermato come il sequestro del libro "L._______", scritto dalla ricorrente, non apparirebbe ingiustificato. Infatti, come si evincerebbe dallo scritto del rappresentante legale datato 14 ottobre 2024 nonché dalla lettera dell'avvocato della ricorrente in Turchia, le autorità del suddetto paese avrebbero avviato una procedura d'inchiesta n. (...), ai sensi dell'art. 299 del Codice penale turco per il reato di insulto al presidente della repubblica proprio a causa di alcuni paragrafi presenti nel libro che esulerebbero dalla libertà d'espressione. Il medesimo discorso si applicherebbe anche per quanto attiene gli incitamenti alle donne che nella causa per un Kurdistan libero, si sono date fuoco, o si sono fatte esplodere, o quelle che sono in montagna mostrando resistenza. Tali contenuti, a suo avviso, potrebbero essere sanzionati penalmente anche in Svizzera. Altresì, il mandato di accompagnamento coattivo inerente all'inchiesta per insulto al Presidente, non sarebbe formalmente un mandato d'arresto, ma un mandato di accompagnamento emesso per interrogare la ricorrente 1 e poi rilasciarla, come peraltro riportato nel documento stesso. Inoltre, l'autorità inferiore ribadisce che, per quanto attiene alla presunta esistenza di una procedura d'inchiesta per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica, il mezzo di prova "Arastim a Raporu" riporterebbe come la ricorrente 1 avrebbe effettuato delle condivisioni di alcune immagini su Facebook, in particolare una sua foto mentre tiene in mano la bandiera dell'ala militante YPG con nello sfondo la foto di Ocalan, fondatore del PKK, oltre che la bandiera della stessa organizzazione. Altresì nella stessa foto ha aggiunto la frase "Prometto di seguire le orme delle guerriere dello YPG e tutti i nostri martiri che hanno fatto la guida per la realizzazione della Rivoluzione di Rojava". Secondo l'autorità inferiore, riferendosi così alle persone che avrebbero effettuato la lotta armata a Rojava, non solo ella avrebbe lodato tali persone, ma avrebbe anche approvato le loro azioni violente. Pertanto, sarebbe logico che un simile comportamento comporti l'apertura di una procedura d'inchiesta ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo. In merito alla procedura per propaganda terroristica, l'autorità ritiene che la ricorrente 1 abbia prodotti i relativi documenti solo dopo la decisione negativa sull'asilo, insinuando che l'inchiesta possa essere stata provocata ad arte, come suggerito dal fatto che sarebbe stata avviata tramite una denuncia via e-mail presentata solo successivamente. Ciò costituirebbe, a suo modo di vedere, un possibile abuso di diritto. Quo al presunto rapimento del marito, la SEM ritiene che quanto riferito dall'interessata sarebbe una mera allegazione di parte, non supportata dal benché minimo elemento verosimile o probante. Difatti, non vi sarebbe alcuna prova che il marito della stessa sia stato rapito, ancor meno per le ragioni sollevate dalla ricorrente 1. Inoltre, le allegazioni, peraltro generiche e scarsamente circostanziate, non sarebbero idonee a comprovare i fatti asseriti. Infine, l'autorità nega di aver trascurato elementi rilevanti, affermando che tutte le circostanze addotto sarebbero state esaminate e ritenute non determinati ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. Le nuove dichiarazioni, in particolare relative a presunte indagini e visite successive all'espatrio della ricorrente 1, sarebbero formulate in modo vago e stereotipato, compromettendone di fatto l'attendibilità. 6.11 Con scritto del 17 febbraio 2025 la ricorrente si è rimessa a quanto espresso in precedenza nel ricorso e in sede di istruttoria, mentre con scritto del 22 aprile 2025 ha trasmesso nuova documentazione, in particolare un atto d'accusa del 25 marzo 2025 per reati di terrorismo, un rapporto investigativo del 16 aprile 2025, una decisone del (...) Tribunale di D._______ in cui veniva accolta la richiesta di divieto di stampa, distribuzione, vendita e sequestro del libro dell'interessata e un rapporto d'indagine del governatore di D._______. 7. 7.1 Occorre chinarsi preliminarmente sulle censure formali (violazione del diritto di essere sentito, cfr. ricorso, pag. 2), poiché, qualora risultassero fondate, potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 7.2 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). 7.3 Nella presente disamina i ricorrenti censurano il mancato smistamento nella procedura ampliata da parte dell'autorità inferiore. Il Tribunale rileva come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), sia già stata trattata nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5. È dunque possibile rinviare a tale giurisprudenza per maggiori dettagli (cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). 7.4 Nel caso che ci occupa la domanda d'asilo è stata depositata il (...) aprile 2022 mentre che la decisione impugnata è stata emessa il 26 luglio 2022, ossia a distanza di 116 giorni. Ciò ha quale prima conseguenza che la durata massima di soggiorno al CFA di 140 giorni, se considerati anche il termine di ricorso di 7 giorni lavorativi ex art. 108 cpv. 1 LAsi ed i 20 giorni per l'evasione previsti all'art. 109 cpv. 1 LAsi, è stata rispettata. Tuttavia, sin dall'inizio della procedura celere, ovvero con l'audizione sui motivi d'asilo avvenuta il (...) luglio 2022 (cfr. atto della SEM n. 25/10), l'autorità inferiore ha pacificamente superato il termine ordinatorio e massimale di 21 giorni concernente la fase preparatoria. Una volta terminata la fase preparatoria, la decisione dell'autorità inferiore è tuttavia intervenuta entro gli otto giorni lavorativi, previsti dall'art. 37 cpv. 2 LAsi, dalla conclusione della stessa. Ciò considerato, il Tribunale ritiene che la scelta della procedura celere piuttosto che di quella ampliata non ha comportato per gli insorgenti, a differenza di quanto da loro sostenuto nel gravame, un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Dai motivi d'asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto all'audizione svolta in data (...) luglio 2022 (cfr. atto della SEM n. 25/10). Si osserva inoltre che gli interessati hanno potuto esprimersi in merito al progetto di decisione della SEM e hanno beneficiato, anche se in applicazione anche se in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo) del 1° aprile 2020 (RS 142.318), di un termine di trenta giorni per presentare un atto ricorsuale ben articolato. Sicché, in concreto, i ricorrenti non hanno subito alcuna violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101 ), né tantomeno una violazione del loro diritto a un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). 7.5 Ne discende quindi che le censure mosse dal profilo formale da parte dell'insorgente, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, sono in toto respinte. Per il resto le ulteriori censure, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso.
8. Venendo ora al merito, nel caso oggetto del presente gravame il Tribunale giunge alla conclusione che le procedure penali turche a carico dei ricorrenti, in particolare la ricorrente 1, non siano rilevanti per l'asilo (art. 3 LAsi). 8.1 8.1.1 Occorre anzitutto rilevare che, in virtù della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.2 supra), il semplice fatto che sia pendente un'inchiesta penale presso il ministero pubblico turco per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica - come nel caso concreto- non costituisca un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Tale procedura penale non costituisce pertanto un valido motivo d'asilo. 8.1.2 Inoltre, non si può escludere che la natura delle condivisioni effettuate dalla ricorrente 1 non sia tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale in Turchia al fine di chiarare i fatti e determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il proprio diritto penale interno, nell'applicazione del quale le autorità svizzere non possono di principio interferire (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2). Benché l'interessata rischi di essere arrestata ai fini dell'interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può presumere ch'ella sarà probabilmente esposta al rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo. Infatti, a fronte del pubblico contenuto dei sui social network (cfr. atto TAF n. 4) è verosimile che le autorità penali turche non intendano proseguire l'indagine nei suoi confronti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3, D-736/2024 del 7 febbraio 2024; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), posto in particolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte procedure d'istruzione (cfr. sentenze del TAF D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1156/2024 del 27 marzo 2024 con altri riferimenti). 8.2 Altresì, con riferimento al procedimento penale per il reato di insulti giusta l'art. 299 del Codice penale turco, si constata che la ricorrente 1 ha lasciato la Turchia in un momento in cui l'inchiesta non era stata ancora avviata. Ad ogni buon conto, il procedimento in parola non può costituire un fondato timore di persecuzioni future. Infatti, la giurisprudenza ha chiaramente stabilito che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in generale, le persone sottoposte a una procedura giudiziaria per il reato di offesa al presidente debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, imponendosi piuttosto un esame specifico delle circostanze del caso concreto (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3). 8.3 Inoltre, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale legittimo ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [Politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7). In primo luogo e come giustamente rilevato dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 5), dagli atti all'incarto non emerge che la ricorrente 1 abbia mai avuto un'attività politica. Ella stessa a domanda precisa a sapere se fosse mai stata attiva politicamente nel suo Paese ha risposto negativamente, aggiungendo che "in Turchia basta essere curdi [...]" (cfr. atto della SEM n. 25/10, D13, pag. 4). In secondo luogo, nonostante gli episodi occorsi in Turchia, ella non ha mai avuto conseguenze sul piano penale (prima di trasferirsi in Svizzera), infatti ella stessa ha inizialmente dichiarato che non vi fossero procedure penali suoi confronti (cfr. atto della SEM n. 25/10, D13, pag. 4). In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni, in particolare quanto esposto nel libro scritto dalla ricorrente 1, è tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale legittima in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare la sussistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). Infatti, l'insorgente ha definito il presidente turco Erdogan quale "dittatore fascista" e pertanto non si può escludere che tali affermazioni costituiscano un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Qualora la procedura penale in parola dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza, non è pertanto ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. 8.4 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell'etnia curda risultano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1). Del resto, la ricorrente 1 si limita ad affermare di aver subito pressioni in quanto membro di organizzazioni culturali curde, in diverse zone e città della Turchia, e ciò sarebbe chiaro dal tenore delle frasi e delle richieste rivoltele dalle persone che l'avrebbero tampinata (cfr. ricorso, pag. 7). Tali argomentazioni non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un rischio concreto di persecuzione. 8.5 Per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, nonché delle successive prese di posizione dell'autorità inferiore, alle quali può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). Visto quanto precede, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente 1, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne discende, quindi, che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, va confermato il giudizio negativo della decisione impugnata. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 10. 10.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 10.2 Al contrario, i ricorrenti ritengono inammissibile e inesigibile l'allontanamento in quanto la situazione personale della ricorrente 1 la esporrebbe a pericolo di vita, dell'integrità fisica e/o della libertà, nonché a misure contrarie dell'art. 3 CEDU. Un eventuale allontanamento comporterebbe infatti l'arresto immediato della ricorrente 1, per le procedure penali a lei ascritte. Inoltre, la ricorrente 1 non potrebbe contare su una rete familiare nel proprio Paese, in quanto sia la madre, sia il fratello sarebbero essi stessi nel mirino delle autorità turche. Anche il marito stesso, per questioni di sicurezza, al momento non vivrebbe più nell'abitazione abituale e avrebbe dovuto sospendere l'insegnamento. 10.3 10.3.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 2 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una questa condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrl). 10.3.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.3.3 L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire alla volta dello Stato di origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrl). 10.3.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2; 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 10.3.5 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, non sono ravvisabili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 10.4 10.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrl, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.4.2 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8). Inoltre, l'interessata proviene da I._______, nella provincia di M._______ che non è stata toccata direttamente dai terremoti occorsi in Turchia nel febbraio 2023 (cfr. per la lista delle regioni turche interessate dai predetti sismi la sentenza del Tribunale E-2552/2024 del 27 maggio 2024 consid. 9.3.3). 10.4.3 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile alcun elemento dal quale si possa dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta della ricorrente. A tal proposito, v'è infatti da rimarcare come l'interessata è ancora giovane e in buona salute, così come i suoi figli. Nel suo Paese la stessa si è sempre mantenuta lavorando come (...) (cfr atto della SEM n. 25/10, D38-39, pag. 7). Nel suo Paese d'origine, ella dispone inoltre di una buona rete famigliare, composta oltre che dal marito, anche da sua madre, sua sorella suo fratello, i suoi zii e i suoi cugini (cfr atto della SEM n. 25/10, D-40-45, pag. 7) sulla quale potrà senz'altro contare, nel caso di necessità, per i suoi bisogni essenziali. Riguardo alle ulteriori censure sollevate nel ricorso dall'insorgente, le stesse non sono in grado di modificare le conclusioni del Tribunale. 10.4.4 In merito allo stato di salute dell'interessata, si deve rilevare che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche esistenziali (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Tuttavia, ciò non appare essere il caso nella fattispecie. 10.4.5 Dagli atti di causa emerge che la ricorrente 1, in base all'ultimo certificato medico datato (...) agosto 2023, è in trattamento psichiatrico per un disturbo post-traumatico da stress (cfr. atto TAF n. 5). Tenuto conto di quanto precede, le affezioni di cui soffre l'insorgente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Turchia, rispettivamente non si rileva dagli atti che lo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia. Invero, la Turchia dispone di un sistema sanitario equiparabile a quello dell'Europa occidentale. Di conseguenza, in tale Paese è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponibili praticamente tutti i farmaci. Ciò vale anche per le malattie psichiche, per le quali i trattamenti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di provincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). 10.4.6 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl in relazione all'art. 44 LAsi). 10.4.7 Infine non risultano nemmeno impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrl in relazione all'art. 44 LAsi).
11. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell'istruzione accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale dell'insorgente, con decisione incidentale del 3 ottobre 2024, ed essendo che dagli atti non risulta un cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti, essi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 13. 13.1 Per quanto riguarda l'indennità di patrocinio, per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- e per i rappresentanti professionali che non sono avvocati invece tra i CHF 100.- ed i CHF 150.- (art. 12 in relazione all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). 13.2 Nel caso in narrativa, con decisione incidentale del 3 ottobre 2024il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio formulata nel ricorso dagli insorgenti, nominando l'LLm Derya Özgül quale patrocinatrice d'ufficio degli stessi. 13.3 Con nota d'onorario del 22 aprile 2025, la rappresentante legale ha postulato il riconoscimento di un'indennità totale di CHF 3'633.45.-, corrispondente a 16,5 ore di attività ad una tariffa oraria di CHF 200.- oltre che CHF 61.20.- per le spese postali sostenute (cfr. atto TAF n. 40). 13.4 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dal patrocinatore non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato, ed è quindi da ricondurre a CHF 150.- all'ora. In secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare eccessivo. In particolare il lavoro necessario per la stesura dei complementi al ricorso, nonché della replica (12h30). Pertanto il tempo indicato per lo svolgimento del mandato va ridotto a 9 ore. 13.5 L'onorario per patrocinio d'ufficio può quindi essere complessivamente fissato in CHF 1350.- a cui vanno ad aggiungersi CHF 61.20.- per le spese postali sostenute, oltre a 114.30 d'IVA, per complessivi CHF 1525.50, a carico del Tribunale, che dovrà essere corrisposto alla patrocinatrice.
14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d'ufficio dei ricorrenti un'indennità di CHF 1525.50, a titolo di spese di patrocinio.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione: