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D-85/2024

D-85/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-03 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a Gli interessati, cittadini turchi di etnia curda, hanno presentato una do- manda d’asilo in Svizzera il 3 luglio 2023.

A.b Il 14 e 15 dicembre 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto due audizioni approfondite sui motivi d’asilo.

La ricorrente 1 ha sostanzialmente addotto di aver svolto per diversi anni attività lavorative presso la sede provinciale del Partito democratico dei Po- poli (in turco Halkların Demokratik Partisi, HDP), occupandosi delle pulizie e della cucina. In seguito, avrebbe assunto un ruolo dirigenziale all’interno del Partito dell'Uguaglianza e della Democrazia dei Popoli (già Partito della Sinistra Verde, in turco Yeşil Sol Part [YSP]), con particolare impegno nel settore femminile, partecipando attivamente a commissioni e congressi. Parallelamente, avrebbe svolto un’attività di militanza nell’Associazione per i diritti umani. A causa del suo impegno politico e sociale, sarebbe stata oggetto di crescenti intimidazioni da parte delle autorità turche, tra cui ripe- tuti episodi di pedinamento, sorveglianza durante eventi pubblici e pres- sioni da parte di agenti in borghese affinché collaborasse con le autorità. Avrebbe inoltre subìto aggressioni fisiche mentre si recava o rientrava dal lavoro in bicicletta: in un’occasione, sarebbe stata fermata da un agente; in un’altra, urtata intenzionalmente da un’autovettura che le avrebbe ta- gliato la strada, provocandone la caduta sul marciapiede. In un’altra occa- sione, un agente di polizia l’avrebbe fermata bruscamente afferrando il suo manubrio e poi rivolto una minaccia esplicita, facendo riferimento all’omici- dio di un’attivista curda. Inoltre, nei giorni precedenti le elezioni del maggio 2023, alcuni agenti si sarebbero recati presso la sua abitazione, infor- mando la suocera – che aveva aperto la porta mentre la ricorrente si era nascosta sul tetto – dell’esistenza di una denuncia penale a suo carico. Tale circostanza l’avrebbe condotta ad espatriare il 30 giugno 2023, in- sieme al marito e i figli. Una volta giunta in Svizzera, avrebbe appreso della morte di un cugino, fatto che l’avrebbe spinta a pubblicare contenuti a sfondo politico sui social media (condividendo fotografie di “guerriglieri e dell’YPG”). Ciò avrebbe successivamente comportato l’apertura di inchie- ste penali nei suoi confronti da parte delle autorità turche. In caso di rimpa- trio, la ricorrente teme quindi di essere arrestata e incarcerata.

Il ricorrente 2 non ha fatto valere motivi d’asilo propri, ma ha dichiarato di essere espatriato a causa della situazione personale della moglie (per i dettagli, cfr. atti SEM n. […]-38/14 e 39/8).

D-85/2024 Pagina 3 Gli interessati hanno inoltre dichiarato che il ricorrente 3 (figlio) sarebbe stato deriso da un professore che gli avrebbe dato del terrorista. In partico- lare, dopo il trasferimento in un nuovo istituto scolastico, il ragazzo avrebbe riferito di essere stato seguito e rincorso da cinque individui che intende- vano aggredirlo fisicamente; tuttavia, sarebbe riuscito a darsi alla fuga.

A.c I richiedenti hanno presentato – in copia – i seguenti mezzi di prova: – Attestato voti ottenuti dai candidati dell’YSP (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1); – Certificato di reddito dell’Associazione per i diritti umani (n. 2); – Certificato di appartenenza all’Associazione per i diritti umani (n. 3); – Rapporto d’indagine open source dell’agosto 2023 allestito dalla Prefettura di F._______ (n. 4); – Fotografie raffiguranti la ricorrente 1 in occasione di varie manifestazioni (n. 5); – Tre articoli di giornale sulla situazione generale in Turchia (n. 6); – Lettera dell’HDP sull’adesione della ricorrente 1 datata il (…) 2023 (n. 7); – Fotografia che raffigura alcune automobili in una strada (n. 8); – Decisione d’incompetenza (Yetkisizlik kararı) del Ministero pubblico di F._______ del (…) 2023 relativa all’inchiesta penale per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica (n. 9); – Richiesta del Ministero pubblico di G._______ del (…) 2023 indirizzata alla Direzione di polizia (n. 10); – Lettera dell’HDP riguardo all’adesione del ricorrente 2 (n. 11); – Rapporto d’indagine open source (Araştırma Raporu) allestita dalla Prefettura di G._______ il (…) 2023 (n. 12); – Lettera dell’avvocato turco del (…) 2023 (n. 13); – Verbale d’indagine (Araştırma tutanağı) del (…) 2023 (n. 14); – Rapporto d’indagine open source (Açık Kaynak Araştırma Raporu) del (…) 2023 (n. 15).

A.d Con parere legale del 21 dicembre 2023, la rappresentanza legale si è infine espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM. B. Con decisione del 22 dicembre 2023, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la do- manda d’asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incari- cando il Cantone di Lucerna dell’esecuzione di quest’ultima misura e con- statando infine l’assenza di effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

C. C.a Con ricorso del 3 gennaio 2024, gli interessati avversano la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale), concludendo all’annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiati, all’accoglimento della domanda d’asilo e, in subor- dine, alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano

D-85/2024 Pagina 4 procedurale, postulano l’assistenza giudiziaria, nel senso di essere esen- tati dal pagamento delle spese processuali, unitamente al relativo anticipo.

C.b Con comunicazione di posta elettronica IncaMail dell’8 gennaio 2024, la signora Delphine Salaverry ha informato il Tribunale di aver assunto il patrocinio dei ricorrenti, trasmettendo le relative procure firmate in suo fa- vore nonché nuovi mezzi di prova, tra cui un atto d’accusa del (…) 2012 a carico del fratello del ricorrente 2 per diversi reati (atto. TAF n. 4).

C.c Con decisione incidentale dell’11 gennaio 2024, il giudice istruttore ha impartito ai ricorrenti un termine di sette giorni per regolarizzare il ricorso poiché sprovvisto delle loro firme in originale. Il gravame regolarizzato è giunto al Tribunale il 19 gennaio successivo.

C.d Con decisione incidentale del 25 gennaio 2024, il giudice istruttore ha restituito l’effetto sospensivo al ricorso, respinto la domanda di assistenza giudiziaria e invitato i ricorrenti a versare, entro il 6 febbraio 2024, un anti- cipo spese di CHF 750.–, tempestivamente corrisposto il 31 gennaio 2024.

C.e Con decisione incidentale del 9 aprile 2024, il giudice istruttore ha poi invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso, formulata il 28 aprile 2024 (cfr. atto TAF n. 12). Il 21 maggio 2024, gli insorgenti hanno formulato una replica, presentando (in copia) nuovi mezzi di prova relativi a due pro- cedure giudiziarie turche per i reati di offesa al presidente della Repubblica e di propaganda all’organizzazione terroristica, tra cui (cfr. atto TAF n. 15):

– Certificato di filiazione del (…) 2024 (cfr. allegato n. 1 alla replica); – Atto d’accusa (İddianame) del Ministero pubblico di G._______ del (…) 2024 in relazione al reato per propaganda all’organizzazione terroristica armata (documento contenuto nell’allegato n. 2); – Atto d’accusa (İddianame) del Ministero pubblico di G._______ del (…) 2024 in relazione al reato di offesa al presidente della Repubblica (documento contenuto nell’allegato n. 3).

C.f Il 9 luglio 2024, la SEM ha presentato una duplica, alla quale i ricorrenti hanno triplicato il 31 luglio successivo (cfr. atti TAF n. 16-21). C.g Il 10 ottobre 2024, gli interessati hanno presentato un complemento al ricorso, accludendovi nuovi atti giudiziari turchi riguardanti le attività politi- che che la ricorrente 1 avrebbe svolto in Svizzera a favore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (in curdo Partîya Karkerén Kurdîstan [PKK]). Tra questi figurano un rapporto d’indagine del (…) 2024, un rapporto d’indagine open source del (…) 2024 e tre ulteriori scritti della polizia turca datati (…) 2024 (cfr. atto TAF n. 23).

D-85/2024 Pagina 5 C.h Il 31 ottobre 2024, gli insorgenti hanno prodotto un ulteriore scritto al quale hanno accluso i seguenti documenti (cfr. atto TAF n. 24):

– Verbale di udienza (Duruşma tutanağı) del (…) 2024 del 26mo tribunale di prima istanza di G._______, in relazione al reato di offesa al presidente (allegato n. 1); – Lettera accompagnatoria della Direzione di polizia del (…) 2024 in relazione all’invio di una relazione al tribunale penale di prima istanza, con in allegato il rapporto open source deI (…) 2024 inerente alla possibile partecipazione della ricorrente ad una manifestazione filo PKK davanti alla sede dell’ONU in Svizzera (allegato n. 2).

C.i Il 3 dicembre 2024, la SEM ha inoltrato le sue osservazioni – tra- smesse per conoscenza ai ricorrenti – in merito ai nuovi documenti versati agli atti dopo lo scambio scritti (cfr. atti TAF n. 25-27).

C.j Infine, con scritti del 20 dicembre 2024, 10 gennaio e 28 maggio 2025 (trasmessi per conoscenza alla SEM) i ricorrenti hanno presentato ulteriori mezzi di prova (cfr. atti TAF n. 28-29), tra cui:

– Traduzione tedesca (senza documento originale) di un verbale d’udienza del (…) 2024; – Comunicazione dell’autorità di polizia di G._______ del (…) 2025 in relazione alle nuove inchieste penali (consultazione siti web) per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica; – Relativo rapporto d’inchiesta del (…) 2024 relativo alle attività politica della ricorrente 1 svolte a Lucerna il (…) 2024; – Due verbali d’udienza dell’(…) 2025.

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.

E. 2 Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della de- cisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

D-85/2024 Pagina 6

E. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 3.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifu- giato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono in- verosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi- nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la vero- simiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

E. 3.3.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novem- bre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di offesa al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo).

E. 3.3.2 In proposito, è stato stabilito che la semplice esistenza di inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati – anche in com- binazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con proba- bilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi

D-85/2024 Pagina 7 dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]).

E. 3.3.3 Inoltre tali inchieste penali assumono una rilevanza per l’asilo sol- tanto se concorrono le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l’atto d’accusa pronun- ciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una con- danna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di perse- cuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un’intensità rile- vante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sen- tenza E-4103/2024 consid. 8.2). Va detto inoltre che, negli ultimi anni, sol- tanto il 10% delle inchieste penali per il reato di offesa al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Il Tribunale ha inoltre stabilito che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre pro- cedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circo- stanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Va ritenuto, infine, che non sus- sistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa op- pure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la ri- levanza di una procedura penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso con- creto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo poli- tico. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indi- cazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che le allegazioni dei ricorrenti non siano verosimili poiché contraddittorie ed incoerenti. In particolare, sussisterebbero gravi lacune nelle dichiarazioni della ricorrente 1 circa il suo presunto coinvolgimento nell’YSP: le informazioni fornite sa- rebbero vaghe, generiche e prive di dettagli concreti nonché riscontri

D-85/2024 Pagina 8 oggettivi riguardo al ruolo ricoperto e alle attività svolte per il partito. Ana- logamente, le dichiarazioni del ricorrente 2 in merito alla sua presunta mi- litanza nell’HDP, così come alle asserite intimidazioni da parte delle autorità turche, non sarebbero corroborate da elementi sufficientemente precisi e attendibili. Inoltre, la documentazione versata agli atti si comporrebbe pre- valentemente di attestazioni prive di valore probatorio, affermazioni rese da terzi non verificabili nonché articoli di stampa di carattere generale. Nel loro complesso, tali elementi non sarebbero quindi idonei a comprovare un nesso concreto ed attuale tra i ricorrenti, rispettivamente un rischio indivi- duale e concreto di persecuzione. Infine, la SEM ritiene irrilevante – sotto il profilo dell’art. 3 LAsi – l’inchiesta penale per propaganda a favore di un’organizzazione terroristica a carico della ricorrente 1 poiché, in assenza di precedenti penali e di un profilo politico rilevante, una condanna ad una pena detentiva sproporzionata – senza sospensione condizionale – sa- rebbe improbabile (cfr. decisione avversata, pagg. 4-9).

E. 4.2 Censurando la violazione del diritto federale, i ricorrenti sostengono in particolare che la ricorrente 1 avrebbe illustrato in modo coerente, circo- stanziato e dettagliato il proprio ruolo politico nel partito YSP, indicando di aver inizialmente svolto mansioni logistiche presso la sede dell’HDP (puli- zie e preparazione dei pasti), per poi assumere compiti organizzativi nel settore femminile, come la convocazione alle riunioni, la preparazione degli eventi e la partecipazione a commissioni e congressi. Inoltre, in quanto donna curda politicamente attiva, sarebbe verosimilmente esposta ad in- tense intimidazioni da parte delle autorità turche, come dimostrerebbero gli episodi di sorveglianza, minacce e molestie da lei riferiti. Il suo racconto dovrebbe quindi essere considerato verosimile sotto il profilo dell’art. 7 LAsi. Sul piano della rilevanza, gli insorgenti rimproverano invece alla SEM di non aver considerato in modo adeguato la condizione delle donne in Turchia. A tale riguardo, la ricorrente 1 correrebbe un rischio concreto di subire atti di violenza, anche alla luce della persistente impunità per la vio- lenza di genere nel contesto turco. Infine, viene ribadito che il suo attivo impegno nell’YSP e nella difesa dei diritti umani avrebbe già determinato episodi di persecuzione prima dell’espatrio (cfr. ricorso pagg. 3-7).

E. 4.3.1 In sede di risposta, la SEM ritiene sostanzialmente che i documenti prodotti in sede di ricorso non siano accompagnati da indicazioni pertinenti e neppure idonei a dimostrare un rischio di persecuzione. In particolare, rileva che l’atto d’accusa riguardante il fratello del ricorrente 2 non sarebbe mai stato menzionato nel corso della procedura di prima istanza, né

D-85/2024 Pagina 9 risulterebbe avere un nesso chiaro con i ricorrenti. Anche le fotografie alle- gate non permetterebbero alcuna identificazione utile (cfr. atto TAF n. 12).

E. 4.3.2 Con la replica, alla quale sono stati acclusi nuovi documenti giudiziari, gli insorgenti confermano che la persona menzionata nell’atto d’accusa presentato con il ricorso sarebbe il fratello del ricorrente 2, come compro- vato dal certificato di parentela allegato. A tale riguardo, sostengono che il legame stretto con il fratello, incarcerato per attività politiche, li esporrebbe ad un rischio concreto di persecuzione riflessa. Quanto alla ricorrente 1, riferiscono che nei suoi confronti sarebbero state aperte due procedure giudiziarie – già sfociate in atti d’accusa – scaturite dalle pubblicazioni ef- fettuate sui social media: una per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica e, l’altra, di offesa al presidente della Repubblica. Nel 2024, sa- rebbero stati emessi dei mandati di accompagnamento coattivo per en- trambi i procedimenti, con un ordine di detenzione. Tali circostanze com- proverebbero un rischio attuale di persecuzione in caso di rimpatrio (cfr. atto TAF n. 15).

E. 4.3.3 In duplica, la SEM afferma segnatamente che le procedure giudiziarie avviate contro la ricorrente 1 sarebbero legittime e fondate su elementi concreti. In particolare, le pubblicazioni da lei effettuate sui social media mostrerebbero dei combattenti armati del PKK/YPG/YPJ e, pertanto, po- trebbero costituire incitamento alla violenza, reato punibile anche in Sviz- zera. Sottolinea inoltre che tali contenuti sarebbero stati pubblicati solo dopo l’espatrio, con il deliberato intento di attirare l’attenzione delle autorità turche, configurando così un evidente abuso di diritto (cfr. atto TAF n. 19).

E. 4.3.4 Nei complementi ricorsuali successivi, corredati da ulteriore docu- mentazione, gli insorgenti evidenziano come l’interessata sia oggetto di un concreto interesse persecutorio da parte delle autorità turche. In partico- lare, le sue attività di protesta in Svizzera – tra cui la partecipazione a ma- nifestazioni in favore dei diritti del popolo curdo, l’esposizione di simboli legati al PKK e la pubblicazione di contenuti critici verso il governo – avreb- bero indotto la polizia turca a svolgere ulteriori investigazioni, scaturite nell’allestimento di nuovi rapporti sulla base di materiale fotografico e infor- matico online. Tali elementi sarebbero stati utilizzati per rafforzare le ac- cuse già formulate dal Ministero pubblico, giustificare il mantenimento del mandato d’accompagnamento coattivo e sostenere l’accusa davanti ai tri- bunali penali competenti. Queste circostanze confermerebbero poi la na- tura politica e sproporzionata delle procedure giudiziarie, nonché il rischio di una persecuzione rilevante per l’asilo (cfr. atti TAF n. 21, 24, 28 e 29).

D-85/2024 Pagina 10

E. 4.3.5 Nelle osservazioni del 3 dicembre 2025, la SEM ribadisce la propria posizione, ritenendo che la documentazione prodotta al termine dello scambio scritti non sia idonea a modificare la valutazione giuridica già espressa. In particolare, sottolinea come la condotta della ricorrente 1 in Svizzera dimostri l’intento di attirare l’attenzione delle autorità turche, senza tuttavia inficiare la legittimità dei procedimenti penali avviati nei suoi confronti (cfr. atto TAF n. 26).

E. 4.4.1 Esaminati con attenzione gli atti di causa, il Tribunale ritiene anzitutto che non vi siano motivi fondati per discostarsi dalla valutazione della SEM circa l’inverosimiglianza (art. 7 LAsi) delle asserite persecuzioni subite dalla ricorrente 1 prima dell’espatrio, così come del suo presunto ruolo politico di rilievo (cfr. decisione impugnata, pagg. 4-7).

E. 4.4.2 In primo luogo, si osserva che il presunto ruolo dirigenziale rivendi- cato è stato descritto in termini generici e stereotipati, senza dettagli circo- stanziati. Interrogata sulle sue funzioni, l’interessata si è limitata ad enun- ciazioni vaghe e prive di contenuto concreto, aggiungendo dettagli solo su esplicita sollecitazione e senza mai fornire chiarimenti puntuali circa le at- tività effettivamente svolte, gli scopi perseguiti o le modalità operative delle cosiddette “commissioni” e “riunioni” alle quali avrebbe partecipato (cfr. atto SEM n. 38/14 D16, D40 e D46-51). A ciò si aggiunge la contraddizione tra il presunto incarico dirigenziale e l’assunzione simultanea di mansioni di scarso rilievo, come la pulizia dei locali e la distribuzione del cibo (idem D16 e D50-51), elemento che corrobora ulteriormente l’incoerenza del pro- filo politico dichiarato.

E. 4.4.3 In secondo luogo, non risultano elementi concreti a dimostrazione di una persecuzione anteriore alla fuga. La ricorrente afferma sostanzial- mente di essere espatriata per timore di rappresaglie a seguito di alcune intimidazioni – non supportate da alcun riscontro probatorio – tra cui: l’es- sere stata avvicinata da un agente di polizia che le avrebbe chiesto i nomi dei membri del suo gruppo, minacciandola di “tornare a prenderla”; l’essere stata spintonata sul marciapiede da un’auto in corsa; il ritrovarsi con la bi- cicletta manomessa; nonché l’essere stata pedinata in luoghi pubblici da persone con “sguardi minacciosi” (cfr. atto SEM n. 38/14 D40-45 e D54). Tuttavia, la decisione di espatriare per tali ragioni appare poco plausibile e difficilmente coerente con l’atteggiamento che ci si può ragionevolmente attendere da una persona politicamente attiva e impegnata da tempo in un ambito sensibile quale la tutela dei diritti umani e la causa curda. Conside- rato questo profilo, e in assenza di minacce concrete e immediate, risulta

D-85/2024 Pagina 11 poco verosimile che la ricorrente abbia scelto la fuga senza aver prima valutato o intrapreso misure intermedie di protezione nel proprio Paese.

E. 4.4.4 Infine, l’insorgente afferma che alcuni agenti di polizia si sarebbero recati presso la sua abitazione per comunicarle verbalmente l’esistenza di “una denuncia” a suo carico. Tale modalità si discosta significativamente dalla prassi istituzionale turca e risulta poco verosimile sotto il profilo pro- cedurale (idem D40, D54, D70–75, D81–82, D83–86), anche alla luce del fatto che, al momento dell’espatrio, non erano ancora state svolte indagini penali (cfr. mdp SEM n. 4 e 9-15). A ciò si aggiunge un’ulteriore contraddi- zione. Da un lato, l’interessata ha affermato che gli agenti si sarebbero presentati per informarla di una procedura a suo carico (cfr. atto SEM n. 38/14 D75), lasciando quindi intendere che l’incontro avesse uno scopo preciso, ossia quello di notificarle una denuncia (idem D77: “[…] hanno solo detto che c’era una denuncia”), soggiungendo anche di essere stata ricer- cata per la sua attività politica nel partito (idem D69: “[Perché è ricercata?] Perché sono del partito. Ho svolto lavori per il partito, ho partecipato a delle manifestazioni, dove venivano anche mostrate le violazioni dei diritti umani […]”). Tuttavia, confrontata sul contenuto delle indagini penali successiva- mente avviate, ha poi dichiarato di non sapere per quale motivo i poliziotti si fossero effettivamente recati presso la sua abitazione (idem D89-90: “L’inchiesta l’hanno aperta, visto che non mi hanno trovata, quelli dell’ufficio dei reati informatici. Sinceramente non lo so se ci sia un legame. lo sono espatriata per le minacce e sono espatriata prima che venisse emessa la decisione di accompagnamento coattivo. […] Io però non so se quel giorno i poliziotti per cosa erano arrivati.”). Tale incongruenza indebolisce ulterior- mente la coerenza della narrazione e alimenta dubbi sull’effettiva veridicità degli eventi riferiti.

E. 4.4.5 L’insieme di questi elementi – vaghezza del racconto, mancanza di riscontri concreti, contraddizioni interne e stereotipizzazione dei contenuti

– non consentono pertanto di ammettere una situazione realmente vissuta.

E. 4.4.6 Analogamente, anche il ricorrente 2 non ha reso verosimile la sua appartenenza all’HDP né il suo effettivo coinvolgimento al suo interno – aspetto non contestato nel ricorso. Come rilevato dalla SEM, le sue dichia- razioni presentano infatti delle contraddizioni narrative: dapprima ha dichia- rato di esserne stato membro attivo, per poi affermare il contrario (cfr. atto SEM n. 39/8 D29 e D38). Dopodiché ha modificato la sua versione dichia- rando di aver distribuito volantini, dialogato con le persone e offerto le sedie durante i festeggiamenti del Newruz (idem D39). Inoltre, sulla presunta at- testazione dell’HDP versata agli atti (mdp SEM n. 11), egli non è stato in

D-85/2024 Pagina 12 grado di indicarne il contenuto e, nonostante il documento porti la data del (…) 2023, ha dichiarato di averlo ottenuto due anni prima dell’audizione alla SEM (cfr. atto SEM n. 39/8 D24-35).

E. 4.4.7 Su questi punti, le allegazioni si rivelano pertanto inverosimili sotto il profilo dell’art. 7 LAsi.

E. 4.5.1 Per il resto, i timori espressi dagli interessati in relazione alle proce- dure penali a carico della ricorrente 1 si rivelano infondati (art. 3 LAsi).

E. 4.5.2 In primo luogo, si osserva che l’interessata ha lasciato la Turchia in un momento in cui, per sua stessa ammissione, non erano ancora state avviate le inchieste penali a suo carico (cfr. mdp SEM n. 4 e 9-15; atto SEM

n. 38/14 D69). Al momento dell’espatrio (giugno 2023) non poteva dunque nutrire un concreto timore di persecuzione in relazione a tali procedimenti. Inoltre, in assenza di precedenti penali, le presunte circostanze da lei de- scritte – tra cui l’essere stata pedinata e la visita a casa sua di agenti di polizia per informarla di una non meglio precisata denuncia nei suoi con- fronti, fatti già ritenuti inverosimili (cfr. consid. 4.4.4 supra) – non possono ragionevolmente costituire, per difetto d’intensità, un concreto timore di persecuzione a fronte del quale non restava alla soluzione che la fuga dal Paese.

E. 4.5.3.1 In secondo luogo, le procedure giudiziarie per i reati di offesa al presidente e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, già sfociate in due atti d’accusa, non può giustificare un fondato timore di per- secuzioni future rilevanti per l’asilo (cfr. consid. 3.3.3 supra).

E. 4.5.3.2 Anzitutto, va ragionevolmente escluso che l’interessata sarà espo- sto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo seb- bene, in caso di rimpatrio, possa essere arrestata ai fini dell’interrogatorio. Infatti, essendo incensurata – aspetto incontestato nel gravame – non si può ritenere a priori che verrà condannata a una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in rela- zione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della proce- dura penale in virtù dell’art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posta in car- cerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3; D-4788/2024 del 30

D-85/2024 Pagina 13 settembre 2024 consid. 4.1.2). Inoltre, va esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale i tribunali potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa. La ricorrente non ha infatti reso verosi- mile di aver assunto ruoli dirigenziali nel suo partito né all’interno dell’As- sociazione dei diritti umani (cfr. consid. 4.4.2 supra); le attività antecedenti all’espatrio (mansioni di pulizia e preparazione del cibo) non si sono quindi tradotte in ruoli di responsabilità che configurano un profilo politico tale da giustificare un rischio di persecuzione mirata da parte delle autorità turche.

E. 4.5.3.3 Quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), si osserva che l’atto d’accusa del (…) 2024 per il reato di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica poggia esclusivamente su dieci pubblicazioni effet- tuate dopo l’espatrio su Facebook (tutte dell’agosto 2023), sicché la pre- sunta attività di critica e opposizione politica si conferma estremamente modesta (cfr. allegato n. 2 alla replica; mdp SEM n. 15 [rapporto d’inda- gine]). Inoltre, la ricorrente 1 si è limitata a condividere alcune immagini, senza accompagnarle da commenti significativi e ottenendo un riscontro pressoché nullo da parte della propria rete virtuale (massimo due “mi piace” per singolo post), ciò che rafforza l’assenza di un profilo politico di rilievo nei confronti del quale i tribunali potrebbero pronunciare delle pene spro- porzionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 9.4). Lo stesso vale per la procedura relativa al reato di offesa al presidente che si basa unicamente su tre pubblicazioni su Facebook, tutte datate tra il (…) 2023 (cfr. allegato n. 3 alla replica [atto d’accusa del {…} 2024]). Inoltre, il fatto che le pubblicazioni sui social media siano iniziate solo dopo l’espatrio induce a ritenere che – in assenza di persecuzione al momento della fuga (cfr. consid. 4.5.2 supra) – l’attività critica verso il governo sia stata intrapresa in funzione della procedura d’asilo in oggetto, con l’obiet- tivo di aumentare le probabilità di una decisione favorevole (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7205/2023 del 14 maggio 2025 consid. 5.2; D- 1855/2024 del 12 maggio 2025 consid. 7.3.2).

E. 4.5.3.4 In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effet- tuate è tale da giustificare l’apertura di un’inchiesta penale in Turchia, ri- spettivamente un rinvio a giudizio, per determinare l’esistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 con- sid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). In particolare, dagli atti di causa ri- sulta che le immagini condivise dall’interessata raffigurano combattenti curdi appartenenti al PKK e all’Unità di Protezione Popolare (in turco Yekîneyên Parastina Gel [YPG]), verosimilmente riconducibili al braccio ar- mato del PKK, chiamato Forze di Difesa del Popolo (in curdo Hêzên

D-85/2024 Pagina 14 Parastina Gel [HPG]). Per quanto riguarda le figure femminili, è probabile che si tratti delle combattenti dell’ala militare femminile dell’YPG, ossia l’Unità di Protezione delle Donne (in curdo Yekîneyên Parastina Jin [YPJ]). Le fotografie mostrano inoltre armi da fuoco, fucili semiautomatici, AK-47 (fucile d’assalto) e lanciamissili anticarro o antiaerei, rappresentando quindi individui pesantemente armati e pronti al combattimento (cfr. alle- gato n. 2 alla replica; mdp SEM n. 15, rapporto d’indagine). L’interessata ha poi qualificato il presidente Erdogan come “dittatore”, “fascista” ed “as- sassino” (cfr. allegato n. 3 alla replica, atto d’accusa del […] 2024). Ciò posto, non si può escludere che tali pubblicazioni costituiscano un legittimo motivo di perseguimento penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, affermazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di autorità politiche o contenuti interpretabili come incitamento alla violenza, potreb- bero essere perseguite anche in Svizzera (artt. 173, 174, 177 e 259 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Pertanto, qualora le procedure giudiziarie in parola dovessero con- durre a un giudizio di colpevolezza, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. Il timore di persecuzione espresso dalla ricorrente 1 si rivela quindi infondato.

E. 4.5.3.5 Tale valutazione si impone anche con riferimento all’attività politica svolta in esilio, da considerarsi di portata modesta, nella misura in cui l’in- teressata ha partecipato soltanto in due occasioni a manifestazioni pubbli- che in favore del PKK (cfr. atti TAF n. 23 e 29). Il fatto che le autorità inqui- renti turche abbiano svolto ulteriori accertamenti in merito a tali partecipa- zioni, integrando rapporti di identificazione nei procedimenti penali pen- denti, non è sufficiente per giustificare il riconoscimento della qualità di ri- fugiata. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, questi ele- menti non consentono ragionevolmente di concludere che un eventuale rientro in Turchia comporterebbe per la ricorrente 1 – e la sua famiglia – un rischio concreto di detenzione sproporzionatamente lunga in condizioni di- sumane o accompagnata da atti di tortura (cfr. atto TAF n. 29).

E. 4.5.3.6 Infine, sulla presunta persecuzione riflessa legata alla procedura giudiziaria avviata nei confronti del fratello del ricorrente 2, quest’ultimo so- stiene di essere esposto ad un rischio per la propria incolumità a causa dei problemi avuti dal fratello con le autorità turche sin dal 2012, come risulte- rebbe dall’atto d’accusa prodotto (cfr. allegato all’atto TAF n. 4). Secondo la ricostruzione fornita, il fratello – attivo nel periodo giovanile all’interno dell’HDP – sarebbe stato arrestato sul luogo di lavoro da alcuni agenti in borghese, i quali gli avrebbero promesso il rilascio a seguito di una dichia- razione relativa alle sue attività politiche. Tuttavia, il rilascio non sarebbe

D-85/2024 Pagina 15 mai avvenuto e l’uomo risulterebbe ancora detenuto. Al momento dell’arre- sto, i ricorrenti risiedevano nello stesso edificio del fratello e, per tale mo- tivo, sarebbero stati più volte oggetto di visite e insulti da parte della polizia (cfr. atto TAF n. 15, pag. 2). A giudizio del Tribunale, tale censura si rivela tuttavia infondata. In primo luogo, la narrazione proposta non trova un ri- scontro sufficiente nella documentazione agli atti: né l’esito della procedura giudiziaria a carico del fratello, né la sua attuale carcerazione risultano chiaramente comprovati (o resi perlomeno verosimili). I mezzi di prova for- niti non sono sufficienti per avvalorare tali circostanze. In assenza di un simile riscontro, si può quindi ragionevolmente escludere un nesso causale diretto tra la situazione del fratello e un rischio attuale di persecuzione a carico della famiglia del ricorrente 2. A conferma di ciò, si osserva che, come rilevato anche dalla SEM nella risposta (atto TAF n. 12), quest’ultimo non ha mai fatto riferimento alla procedura penale del fratello durante la sua audizione, né ha segnalato di aver subìto in patria delle conseguenze riconducibili a tale vicenda, nonostante il lungo lasso temporale intercorso tra l’accusa penale del famigliare (avvenuta nel 2012) e il suo espatrio (av- venuto nel 2023), il quale è stato peraltro ricondotto esclusivamente ai pro- blemi politici della moglie (cfr. atto SEM n. 39/8 D14 e D37-38). Tale omis- sione, non contestata nella triplica e neppure nei successivi complementi, avvalora l’infondatezza della censura proposta. La giustificazione fornita, secondo cui i precedenti patrocinatori legali, in assenza di documenti pro- batori, avrebbero sconsigliato di menzionare la vicenda del fratello del ri- corrente 2 (cfr. atto TAF n. 15, pag. 2), non appare risolutiva. Se tale ele- mento fosse stato davvero centrale per la domanda d’asilo, i ricorrenti – o quantomeno la loro rappresentanza legale specializzata nel diritto dell’asilo

– avrebbero dovuto quanto meno illustrarlo nel dettaglio, riservandosi di integrare la documentazione successivamente.

E. 4.6 Per queste ragioni, il Tribunale giudica che i motivi d’asilo presentati dai ricorrenti non giustificano il riconoscimento della loro qualità di rifugiati ai sensi dell’art. 3 LAsi. Su questo punto, la decisione avversata va quindi confermata.

E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l’autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (cfr. artt. 14 cpv. 1-2 e 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF

D-85/2024 Pagina 16 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo.

E. 6.1 L’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell’art. 44 LAsi, dispone che l’esecu- zione dell’allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Se una di queste condizioni non è adempiuta, la SEM dispone l'am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 6.2 Su questo punto, la SEM ritiene sostanzialmente che, alla luce della giovane età dei ricorrenti, nonché delle loro stabili condizioni di salute e della favorevole situazione economica e familiare in patria, non sussistano ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. decisione avversata, pagg. 9-10). Tuttavia, gli interessati sostengono che “considerando la […] situa- zione personale e le attuali condizioni nel Paese d'origine”, un rinvio in Tur- chia non sarebbe ragionevolmente esigibile, poiché rischierebbe di esporli a maltrattamenti e, in ogni caso, sarebbe in contrasto con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Con- venzione di Istanbul, RS 0.311.35; cfr. ricorso, pag. 7).

E. 6.3 Giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è am- missibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto in- ternazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, i ricorrenti non pos- sono – per i motivi già enucleati – prevalersi del principio del divieto di re- spingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (cfr. art. 5 cpv. 1 LAsi). Non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), posta l’assenza di elementi in questo senso nell’ampia documentazione giudiziaria turca versata agli atti. Anche l’at- tuale situazione dei diritti umani nel Paese d’origine non risulta ostativo al loro rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4). L’esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile.

E. 6.4.1 Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragione- volmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo

D-85/2024 Pagina 17 straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 6.4.2 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un con- testo di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integra- lità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). Il 1° marzo 2025, il PKK ha inoltre approvato un cessate il fuoco immediato con la Turchia e, 12 maggio successivo, ha dichiarato la propria dissoluzione (cfr. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG [NZZ], articolo online “PKK verkündet Waffen- stillstand mit der Türkei” del 1° marzo 2023, https://www.nzz.ch/internatio- nal/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 3 settembre 2025; NZZ, articolo online “Konflikt mit der Türkei: PKK gibt Auflösung bekannt” del 12 maggio 2025, https://www.nzz.ch/internatio- nal/die-kurdische-arbeiterpartei-pkk-hat-sich-aufgeloest-ld.1883875, con- sultato il 3 settembre 2025). Posta l’attuale situazione nelle provincie col- pite dai terremoti avvenuti nel 2023, l’esigibilità dell’esecuzione dell’allon- tanamento dev’essere poi esaminata caso per caso qualora la persona in- teressata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]).

E. 6.4.3 Nel caso concreto, i ricorrenti non provengono da una regione toccata dai sismi del 2023, sono giovani e godono di una condizione di salute sta- bile, nella misura in cui non soffrono di affezioni trattabili soltanto in Sviz- zera (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3; 2011/50 consid. 8.3). Infatti, i referti medici precedenti alla decisione avversata relativi al ricorrente 2 attestano soltanto un torcicollo, un trauma da iperestensione del quinto dito della mano destra occasionato durante una partita di calcio. Il ricorrente 3 ha poi accusato una congiuntivite, mentre il ricorrente 4 si è ferito in un’occasione alla mano (cfr. atti SEM n. 31/2, 32/2, 33/1, 34/1 e 35/2). Inoltre, i referti medici successivi alla decisione avversata attestano soltanto una visita del ricorrente 2 in data (…) 2023 al Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di Mendrisio per un “dolore toracico di verosimile origine osteomuscolare” e una “lieve anemia ipocromica microcitica su possibile talassemi”, curati con la somministrazione di (…) (cfr. atto SEM n. 52/2). Il (…) 2023, la ricor- rente 1 ha poi svolto delle visite per una “sospetta crisi di panico”, nell’am- bito delle quali non sono stati accertati problemi o disfunzionamenti di na- tura fisica (cfr. atto SEM n. 60/2 e 61/2). Tali problematiche sono state suc- cessivamente trattate con una cura farmacologica di (…) (cfr. atto SEM n. 62/3). Il ricorrente 2 è stato infine visitato il (…) 2024 per una “sindrome influenzale delle vie respiratorie alte” (cfr. atti SEM n. 64/2 e 65/2). Lo stadio valetudinario dei ricorrenti non assume quindi una gravità tale da costituire

D-85/2024 Pagina 18 un elemento ostativo all’esecuzione del loro allontanamento. Su questo punto, i ricorrenti non propongono peraltro nessuna censura. Essi dispon- gono inoltre di una solida esperienza professionale nel settore edile e delle pulizie, nonché di una sufficiente rete familiare in patria – in particolare i genitori e i 10 fratelli e sorelle della ricorrente 1 domiciliati in diverse città della Turchia, rispettivamente i genitori e i sette fratelli del ricorrente 2 (cfr. atti SEM n. 38/14 D16-22; n. 39/8 D10-14). Ciò posto, non è quindi verosi- mile che gli interessati riscontreranno difficoltà eccessive nell’ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale in Turchia. Di riflesso, l’esecuzione dell’allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

E. 6.5 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecu- zione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 6.6 Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento.

E. 7 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d’apprezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ricorso va quindi respinto.

E. 8 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno po- ste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse vengono prelevate dall’anticipo spese versato al Tribunale il 31 gennaio 2024.

E. 9 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-85/2024 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo è prelevato dall’anticipo spese versato al Tribunale il 31 gennaio 2024. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-85/2024 Sentenza del 3 settembre 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), David R. Wenger, Walter Lang, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), ricorrente 1, B._______, nato il (...), ricorrente 2 C._______, nato il (...), ricorrente 3, D._______, nato il (...), ricorrente 4, E._______, nato il (...), ricorrente 5, tutti patrocinati da Delphine Salaverry, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 22 dicembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati, cittadini turchi di etnia curda, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 3 luglio 2023. A.b Il 14 e 15 dicembre 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto due audizioni approfondite sui motivi d'asilo. La ricorrente 1 ha sostanzialmente addotto di aver svolto per diversi anni attività lavorative presso la sede provinciale del Partito democratico dei Popoli (in turco Halklarin Demokratik Partisi, HDP), occupandosi delle pulizie e della cucina. In seguito, avrebbe assunto un ruolo dirigenziale all'interno del Partito dell'Uguaglianza e della Democrazia dei Popoli (già Partito della Sinistra Verde, in turco Ye il Sol Part [YSP]), con particolare impegno nel settore femminile, partecipando attivamente a commissioni e congressi. Parallelamente, avrebbe svolto un'attività di militanza nell'Associazione per i diritti umani. A causa del suo impegno politico e sociale, sarebbe stata oggetto di crescenti intimidazioni da parte delle autorità turche, tra cui ripetuti episodi di pedinamento, sorveglianza durante eventi pubblici e pressioni da parte di agenti in borghese affinché collaborasse con le autorità. Avrebbe inoltre subìto aggressioni fisiche mentre si recava o rientrava dal lavoro in bicicletta: in un'occasione, sarebbe stata fermata da un agente; in un'altra, urtata intenzionalmente da un'autovettura che le avrebbe tagliato la strada, provocandone la caduta sul marciapiede. In un'altra occasione, un agente di polizia l'avrebbe fermata bruscamente afferrando il suo manubrio e poi rivolto una minaccia esplicita, facendo riferimento all'omicidio di un'attivista curda. Inoltre, nei giorni precedenti le elezioni del maggio 2023, alcuni agenti si sarebbero recati presso la sua abitazione, informando la suocera - che aveva aperto la porta mentre la ricorrente si era nascosta sul tetto - dell'esistenza di una denuncia penale a suo carico. Tale circostanza l'avrebbe condotta ad espatriare il 30 giugno 2023, insieme al marito e i figli. Una volta giunta in Svizzera, avrebbe appreso della morte di un cugino, fatto che l'avrebbe spinta a pubblicare contenuti a sfondo politico sui social media (condividendo fotografie di "guerriglieri e dell'YPG"). Ciò avrebbe successivamente comportato l'apertura di inchieste penali nei suoi confronti da parte delle autorità turche. In caso di rimpatrio, la ricorrente teme quindi di essere arrestata e incarcerata. Il ricorrente 2 non ha fatto valere motivi d'asilo propri, ma ha dichiarato di essere espatriato a causa della situazione personale della moglie (per i dettagli, cfr. atti SEM n. [...]-38/14 e 39/8). Gli interessati hanno inoltre dichiarato che il ricorrente 3 (figlio) sarebbe stato deriso da un professore che gli avrebbe dato del terrorista. In particolare, dopo il trasferimento in un nuovo istituto scolastico, il ragazzo avrebbe riferito di essere stato seguito e rincorso da cinque individui che intendevano aggredirlo fisicamente; tuttavia, sarebbe riuscito a darsi alla fuga. A.c I richiedenti hanno presentato - in copia - i seguenti mezzi di prova:

- Attestato voti ottenuti dai candidati dell'YSP (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1);

- Certificato di reddito dell'Associazione per i diritti umani (n. 2);

- Certificato di appartenenza all'Associazione per i diritti umani (n. 3);

- Rapporto d'indagine open source dell'agosto 2023 allestito dalla Prefettura di F._______ (n. 4);

- Fotografie raffiguranti la ricorrente 1 in occasione di varie manifestazioni (n. 5);

- Tre articoli di giornale sulla situazione generale in Turchia (n. 6);

- Lettera dell'HDP sull'adesione della ricorrente 1 datata il (...) 2023 (n. 7);

- Fotografia che raffigura alcune automobili in una strada (n. 8);

- Decisione d'incompetenza (Yetkisizlik karari) del Ministero pubblico di F._______ del (...) 2023 relativa all'inchiesta penale per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica (n. 9);

- Richiesta del Ministero pubblico di G._______ del (...) 2023 indirizzata alla Direzione di polizia (n. 10);

- Lettera dell'HDP riguardo all'adesione del ricorrente 2 (n. 11);

- Rapporto d'indagine open source (Ara tirma Raporu) allestita dalla Prefettura di G._______ il (...) 2023 (n. 12);

- Lettera dell'avvocato turco del (...) 2023 (n. 13);

- Verbale d'indagine (Ara tirma tutana i) del (...) 2023 (n. 14);

- Rapporto d'indagine open source (Açik Kaynak Ara tirma Raporu) del (...) 2023 (n. 15). A.d Con parere legale del 21 dicembre 2023, la rappresentanza legale si è infine espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM. B. Con decisione del 22 dicembre 2023, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di Lucerna dell'esecuzione di quest'ultima misura e constatando infine l'assenza di effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. C. C.a Con ricorso del 3 gennaio 2024, gli interessati avversano la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale), concludendo all'annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiati, all'accoglimento della domanda d'asilo e, in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, postulano l'assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentati dal pagamento delle spese processuali, unitamente al relativo anticipo. C.b Con comunicazione di posta elettronica IncaMail dell'8 gennaio 2024, la signora Delphine Salaverry ha informato il Tribunale di aver assunto il patrocinio dei ricorrenti, trasmettendo le relative procure firmate in suo favore nonché nuovi mezzi di prova, tra cui un atto d'accusa del (...) 2012 a carico del fratello del ricorrente 2 per diversi reati (atto. TAF n. 4). C.c Con decisione incidentale dell'11 gennaio 2024, il giudice istruttore ha impartito ai ricorrenti un termine di sette giorni per regolarizzare il ricorso poiché sprovvisto delle loro firme in originale. Il gravame regolarizzato è giunto al Tribunale il 19 gennaio successivo. C.d Con decisione incidentale del 25 gennaio 2024, il giudice istruttore ha restituito l'effetto sospensivo al ricorso, respinto la domanda di assistenza giudiziaria e invitato i ricorrenti a versare, entro il 6 febbraio 2024, un anticipo spese di CHF 750.-, tempestivamente corrisposto il 31 gennaio 2024. C.e Con decisione incidentale del 9 aprile 2024, il giudice istruttore ha poi invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso, formulata il 28 aprile 2024 (cfr. atto TAF n. 12). Il 21 maggio 2024, gli insorgenti hanno formulato una replica, presentando (in copia) nuovi mezzi di prova relativi a due procedure giudiziarie turche per i reati di offesa al presidente della Repubblica e di propaganda all'organizzazione terroristica, tra cui (cfr. atto TAF n. 15):

- Certificato di filiazione del (...) 2024 (cfr. allegato n. 1 alla replica);

- Atto d'accusa ( ddianame) del Ministero pubblico di G._______ del (...) 2024 in relazione al reato per propaganda all'organizzazione terroristica armata (documento contenuto nell'allegato n. 2);

- Atto d'accusa ( ddianame) del Ministero pubblico di G._______ del (...) 2024 in relazione al reato di offesa al presidente della Repubblica (documento contenuto nell'allegato n. 3). C.f Il 9 luglio 2024, la SEM ha presentato una duplica, alla quale i ricorrenti hanno triplicato il 31 luglio successivo (cfr. atti TAF n. 16-21). C.g Il 10 ottobre 2024, gli interessati hanno presentato un complemento al ricorso, accludendovi nuovi atti giudiziari turchi riguardanti le attività politiche che la ricorrente 1 avrebbe svolto in Svizzera a favore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (in curdo Partîya Karkerén Kurdîstan [PKK]). Tra questi figurano un rapporto d'indagine del (...) 2024, un rapporto d'indagine open source del (...) 2024 e tre ulteriori scritti della polizia turca datati (...) 2024 (cfr. atto TAF n. 23). C.h Il 31 ottobre 2024, gli insorgenti hanno prodotto un ulteriore scritto al quale hanno accluso i seguenti documenti (cfr. atto TAF n. 24):

- Verbale di udienza (Duru ma tutana i) del (...) 2024 del 26mo tribunale di prima istanza di G._______, in relazione al reato di offesa al presidente (allegato n. 1);

- Lettera accompagnatoria della Direzione di polizia del (...) 2024 in relazione all'invio di una relazione al tribunale penale di prima istanza, con in allegato il rapporto open source deI (...) 2024 inerente alla possibile partecipazione della ricorrente ad una manifestazione filo PKK davanti alla sede dell'ONU in Svizzera (allegato n. 2). C.i Il 3 dicembre 2024, la SEM ha inoltrato le sue osservazioni - trasmesse per conoscenza ai ricorrenti - in merito ai nuovi documenti versati agli atti dopo lo scambio scritti (cfr. atti TAF n. 25-27). C.j Infine, con scritti del 20 dicembre 2024, 10 gennaio e 28 maggio 2025 (trasmessi per conoscenza alla SEM) i ricorrenti hanno presentato ulteriori mezzi di prova (cfr. atti TAF n. 28-29), tra cui:

- Traduzione tedesca (senza documento originale) di un verbale d'udienza del (...) 2024;

- Comunicazione dell'autorità di polizia di G._______ del (...) 2025 in relazione alle nuove inchieste penali (consultazione siti web) per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica;

- Relativo rapporto d'inchiesta del (...) 2024 relativo alle attività politica della ricorrente 1 svolte a Lucerna il (...) 2024;

- Due verbali d'udienza dell'(...) 2025. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 2. Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 3.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 3.3 3.3.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di offesa al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). 3.3.2 In proposito, è stato stabilito che la semplice esistenza di inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). 3.3.3 Inoltre tali inchieste penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se concorrono le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). Va detto inoltre che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di offesa al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Il Tribunale ha inoltre stabilito che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Va ritenuto, infine, che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di una procedura penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che le allegazioni dei ricorrenti non siano verosimili poiché contraddittorie ed incoerenti. In particolare, sussisterebbero gravi lacune nelle dichiarazioni della ricorrente 1 circa il suo presunto coinvolgimento nell'YSP: le informazioni fornite sarebbero vaghe, generiche e prive di dettagli concreti nonché riscontri oggettivi riguardo al ruolo ricoperto e alle attività svolte per il partito. Analogamente, le dichiarazioni del ricorrente 2 in merito alla sua presunta militanza nell'HDP, così come alle asserite intimidazioni da parte delle autorità turche, non sarebbero corroborate da elementi sufficientemente precisi e attendibili. Inoltre, la documentazione versata agli atti si comporrebbe prevalentemente di attestazioni prive di valore probatorio, affermazioni rese da terzi non verificabili nonché articoli di stampa di carattere generale. Nel loro complesso, tali elementi non sarebbero quindi idonei a comprovare un nesso concreto ed attuale tra i ricorrenti, rispettivamente un rischio individuale e concreto di persecuzione. Infine, la SEM ritiene irrilevante - sotto il profilo dell'art. 3 LAsi - l'inchiesta penale per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica a carico della ricorrente 1 poiché, in assenza di precedenti penali e di un profilo politico rilevante, una condanna ad una pena detentiva sproporzionata - senza sospensione condizionale - sarebbe improbabile (cfr. decisione avversata, pagg. 4-9). 4.2 Censurando la violazione del diritto federale, i ricorrenti sostengono in particolare che la ricorrente 1 avrebbe illustrato in modo coerente, circostanziato e dettagliato il proprio ruolo politico nel partito YSP, indicando di aver inizialmente svolto mansioni logistiche presso la sede dell'HDP (pulizie e preparazione dei pasti), per poi assumere compiti organizzativi nel settore femminile, come la convocazione alle riunioni, la preparazione degli eventi e la partecipazione a commissioni e congressi. Inoltre, in quanto donna curda politicamente attiva, sarebbe verosimilmente esposta ad intense intimidazioni da parte delle autorità turche, come dimostrerebbero gli episodi di sorveglianza, minacce e molestie da lei riferiti. Il suo racconto dovrebbe quindi essere considerato verosimile sotto il profilo dell'art. 7 LAsi. Sul piano della rilevanza, gli insorgenti rimproverano invece alla SEM di non aver considerato in modo adeguato la condizione delle donne in Turchia. A tale riguardo, la ricorrente 1 correrebbe un rischio concreto di subire atti di violenza, anche alla luce della persistente impunità per la violenza di genere nel contesto turco. Infine, viene ribadito che il suo attivo impegno nell'YSP e nella difesa dei diritti umani avrebbe già determinato episodi di persecuzione prima dell'espatrio (cfr. ricorso pagg. 3-7). 4.3 4.3.1 In sede di risposta, la SEM ritiene sostanzialmente che i documenti prodotti in sede di ricorso non siano accompagnati da indicazioni pertinenti e neppure idonei a dimostrare un rischio di persecuzione. In particolare, rileva che l'atto d'accusa riguardante il fratello del ricorrente 2 non sarebbe mai stato menzionato nel corso della procedura di prima istanza, né risulterebbe avere un nesso chiaro con i ricorrenti. Anche le fotografie allegate non permetterebbero alcuna identificazione utile (cfr. atto TAF n. 12). 4.3.2 Con la replica, alla quale sono stati acclusi nuovi documenti giudiziari, gli insorgenti confermano che la persona menzionata nell'atto d'accusa presentato con il ricorso sarebbe il fratello del ricorrente 2, come comprovato dal certificato di parentela allegato. A tale riguardo, sostengono che il legame stretto con il fratello, incarcerato per attività politiche, li esporrebbe ad un rischio concreto di persecuzione riflessa. Quanto alla ricorrente 1, riferiscono che nei suoi confronti sarebbero state aperte due procedure giudiziarie - già sfociate in atti d'accusa - scaturite dalle pubblicazioni effettuate sui social media: una per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica e, l'altra, di offesa al presidente della Repubblica. Nel 2024, sarebbero stati emessi dei mandati di accompagnamento coattivo per entrambi i procedimenti, con un ordine di detenzione. Tali circostanze comproverebbero un rischio attuale di persecuzione in caso di rimpatrio (cfr. atto TAF n. 15). 4.3.3 In duplica, la SEM afferma segnatamente che le procedure giudiziarie avviate contro la ricorrente 1 sarebbero legittime e fondate su elementi concreti. In particolare, le pubblicazioni da lei effettuate sui social media mostrerebbero dei combattenti armati del PKK/YPG/YPJ e, pertanto, potrebbero costituire incitamento alla violenza, reato punibile anche in Svizzera. Sottolinea inoltre che tali contenuti sarebbero stati pubblicati solo dopo l'espatrio, con il deliberato intento di attirare l'attenzione delle autorità turche, configurando così un evidente abuso di diritto (cfr. atto TAF n. 19). 4.3.4 Nei complementi ricorsuali successivi, corredati da ulteriore documentazione, gli insorgenti evidenziano come l'interessata sia oggetto di un concreto interesse persecutorio da parte delle autorità turche. In particolare, le sue attività di protesta in Svizzera - tra cui la partecipazione a manifestazioni in favore dei diritti del popolo curdo, l'esposizione di simboli legati al PKK e la pubblicazione di contenuti critici verso il governo - avrebbero indotto la polizia turca a svolgere ulteriori investigazioni, scaturite nell'allestimento di nuovi rapporti sulla base di materiale fotografico e informatico online. Tali elementi sarebbero stati utilizzati per rafforzare le accuse già formulate dal Ministero pubblico, giustificare il mantenimento del mandato d'accompagnamento coattivo e sostenere l'accusa davanti ai tribunali penali competenti. Queste circostanze confermerebbero poi la natura politica e sproporzionata delle procedure giudiziarie, nonché il rischio di una persecuzione rilevante per l'asilo (cfr. atti TAF n. 21, 24, 28 e 29). 4.3.5 Nelle osservazioni del 3 dicembre 2025, la SEM ribadisce la propria posizione, ritenendo che la documentazione prodotta al termine dello scambio scritti non sia idonea a modificare la valutazione giuridica già espressa. In particolare, sottolinea come la condotta della ricorrente 1 in Svizzera dimostri l'intento di attirare l'attenzione delle autorità turche, senza tuttavia inficiare la legittimità dei procedimenti penali avviati nei suoi confronti (cfr. atto TAF n. 26). 4.4 4.4.1 Esaminati con attenzione gli atti di causa, il Tribunale ritiene anzitutto che non vi siano motivi fondati per discostarsi dalla valutazione della SEM circa l'inverosimiglianza (art. 7 LAsi) delle asserite persecuzioni subite dalla ricorrente 1 prima dell'espatrio, così come del suo presunto ruolo politico di rilievo (cfr. decisione impugnata, pagg. 4-7). 4.4.2 In primo luogo, si osserva che il presunto ruolo dirigenziale rivendicato è stato descritto in termini generici e stereotipati, senza dettagli circostanziati. Interrogata sulle sue funzioni, l'interessata si è limitata ad enunciazioni vaghe e prive di contenuto concreto, aggiungendo dettagli solo su esplicita sollecitazione e senza mai fornire chiarimenti puntuali circa le attività effettivamente svolte, gli scopi perseguiti o le modalità operative delle cosiddette "commissioni" e "riunioni" alle quali avrebbe partecipato (cfr. atto SEM n. 38/14 D16, D40 e D46-51). A ciò si aggiunge la contraddizione tra il presunto incarico dirigenziale e l'assunzione simultanea di mansioni di scarso rilievo, come la pulizia dei locali e la distribuzione del cibo (idem D16 e D50-51), elemento che corrobora ulteriormente l'incoerenza del profilo politico dichiarato. 4.4.3 In secondo luogo, non risultano elementi concreti a dimostrazione di una persecuzione anteriore alla fuga. La ricorrente afferma sostanzialmente di essere espatriata per timore di rappresaglie a seguito di alcune intimidazioni - non supportate da alcun riscontro probatorio - tra cui: l'essere stata avvicinata da un agente di polizia che le avrebbe chiesto i nomi dei membri del suo gruppo, minacciandola di "tornare a prenderla"; l'essere stata spintonata sul marciapiede da un'auto in corsa; il ritrovarsi con la bicicletta manomessa; nonché l'essere stata pedinata in luoghi pubblici da persone con "sguardi minacciosi" (cfr. atto SEM n. 38/14 D40-45 e D54). Tuttavia, la decisione di espatriare per tali ragioni appare poco plausibile e difficilmente coerente con l'atteggiamento che ci si può ragionevolmente attendere da una persona politicamente attiva e impegnata da tempo in un ambito sensibile quale la tutela dei diritti umani e la causa curda. Considerato questo profilo, e in assenza di minacce concrete e immediate, risulta poco verosimile che la ricorrente abbia scelto la fuga senza aver prima valutato o intrapreso misure intermedie di protezione nel proprio Paese. 4.4.4 Infine, l'insorgente afferma che alcuni agenti di polizia si sarebbero recati presso la sua abitazione per comunicarle verbalmente l'esistenza di "una denuncia" a suo carico. Tale modalità si discosta significativamente dalla prassi istituzionale turca e risulta poco verosimile sotto il profilo procedurale (idem D40, D54, D70-75, D81-82, D83-86), anche alla luce del fatto che, al momento dell'espatrio, non erano ancora state svolte indagini penali (cfr. mdp SEM n. 4 e 9-15). A ciò si aggiunge un'ulteriore contraddizione. Da un lato, l'interessata ha affermato che gli agenti si sarebbero presentati per informarla di una procedura a suo carico (cfr. atto SEM n. 38/14 D75), lasciando quindi intendere che l'incontro avesse uno scopo preciso, ossia quello di notificarle una denuncia (idem D77: "[...] hanno solo detto che c'era una denuncia"), soggiungendo anche di essere stata ricercata per la sua attività politica nel partito (idem D69: "[Perché è ricercata?] Perché sono del partito. Ho svolto lavori per il partito, ho partecipato a delle manifestazioni, dove venivano anche mostrate le violazioni dei diritti umani [...]"). Tuttavia, confrontata sul contenuto delle indagini penali successivamente avviate, ha poi dichiarato di non sapere per quale motivo i poliziotti si fossero effettivamente recati presso la sua abitazione (idem D89-90: "L'inchiesta l'hanno aperta, visto che non mi hanno trovata, quelli dell'ufficio dei reati informatici. Sinceramente non lo so se ci sia un legame. lo sono espatriata per le minacce e sono espatriata prima che venisse emessa la decisione di accompagnamento coattivo. [...] Io però non so se quel giorno i poliziotti per cosa erano arrivati."). Tale incongruenza indebolisce ulteriormente la coerenza della narrazione e alimenta dubbi sull'effettiva veridicità degli eventi riferiti. 4.4.5 L'insieme di questi elementi - vaghezza del racconto, mancanza di riscontri concreti, contraddizioni interne e stereotipizzazione dei contenuti - non consentono pertanto di ammettere una situazione realmente vissuta. 4.4.6 Analogamente, anche il ricorrente 2 non ha reso verosimile la sua appartenenza all'HDP né il suo effettivo coinvolgimento al suo interno - aspetto non contestato nel ricorso. Come rilevato dalla SEM, le sue dichiarazioni presentano infatti delle contraddizioni narrative: dapprima ha dichiarato di esserne stato membro attivo, per poi affermare il contrario (cfr. atto SEM n. 39/8 D29 e D38). Dopodiché ha modificato la sua versione dichiarando di aver distribuito volantini, dialogato con le persone e offerto le sedie durante i festeggiamenti del Newruz (idem D39). Inoltre, sulla presunta attestazione dell'HDP versata agli atti (mdp SEM n. 11), egli non è stato in grado di indicarne il contenuto e, nonostante il documento porti la data del (...) 2023, ha dichiarato di averlo ottenuto due anni prima dell'audizione alla SEM (cfr. atto SEM n. 39/8 D24-35). 4.4.7 Su questi punti, le allegazioni si rivelano pertanto inverosimili sotto il profilo dell'art. 7 LAsi. 4.5 4.5.1 Per il resto, i timori espressi dagli interessati in relazione alle procedure penali a carico della ricorrente 1 si rivelano infondati (art. 3 LAsi). 4.5.2 In primo luogo, si osserva che l'interessata ha lasciato la Turchia in un momento in cui, per sua stessa ammissione, non erano ancora state avviate le inchieste penali a suo carico (cfr. mdp SEM n. 4 e 9-15; atto SEM n. 38/14 D69). Al momento dell'espatrio (giugno 2023) non poteva dunque nutrire un concreto timore di persecuzione in relazione a tali procedimenti. Inoltre, in assenza di precedenti penali, le presunte circostanze da lei descritte - tra cui l'essere stata pedinata e la visita a casa sua di agenti di polizia per informarla di una non meglio precisata denuncia nei suoi confronti, fatti già ritenuti inverosimili (cfr. consid. 4.4.4 supra) - non possono ragionevolmente costituire, per difetto d'intensità, un concreto timore di persecuzione a fronte del quale non restava alla soluzione che la fuga dal Paese. 4.5.3 4.5.3.1 In secondo luogo, le procedure giudiziarie per i reati di offesa al presidente e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica, già sfociate in due atti d'accusa, non può giustificare un fondato timore di persecuzioni future rilevanti per l'asilo (cfr. consid. 3.3.3 supra). 4.5.3.2 Anzitutto, va ragionevolmente escluso che l'interessata sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo sebbene, in caso di rimpatrio, possa essere arrestata ai fini dell'interrogatorio. Infatti, essendo incensurata - aspetto incontestato nel gravame - non si può ritenere a priori che verrà condannata a una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell'art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posta in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3; D-4788/2024 del 30 settembre 2024 consid. 4.1.2). Inoltre, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale i tribunali potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa. La ricorrente non ha infatti reso verosimile di aver assunto ruoli dirigenziali nel suo partito né all'interno dell'Associazione dei diritti umani (cfr. consid. 4.4.2 supra); le attività antecedenti all'espatrio (mansioni di pulizia e preparazione del cibo) non si sono quindi tradotte in ruoli di responsabilità che configurano un profilo politico tale da giustificare un rischio di persecuzione mirata da parte delle autorità turche. 4.5.3.3 Quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), si osserva che l'atto d'accusa del (...) 2024 per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica poggia esclusivamente su dieci pubblicazioni effettuate dopo l'espatrio su Facebook (tutte dell'agosto 2023), sicché la presunta attività di critica e opposizione politica si conferma estremamente modesta (cfr. allegato n. 2 alla replica; mdp SEM n. 15 [rapporto d'indagine]). Inoltre, la ricorrente 1 si è limitata a condividere alcune immagini, senza accompagnarle da commenti significativi e ottenendo un riscontro pressoché nullo da parte della propria rete virtuale (massimo due "mi piace" per singolo post), ciò che rafforza l'assenza di un profilo politico di rilievo nei confronti del quale i tribunali potrebbero pronunciare delle pene sproporzionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 9.4). Lo stesso vale per la procedura relativa al reato di offesa al presidente che si basa unicamente su tre pubblicazioni su Facebook, tutte datate tra il (...) 2023 (cfr. allegato n. 3 alla replica [atto d'accusa del {...} 2024]). Inoltre, il fatto che le pubblicazioni sui social media siano iniziate solo dopo l'espatrio induce a ritenere che - in assenza di persecuzione al momento della fuga (cfr. consid. 4.5.2 supra) - l'attività critica verso il governo sia stata intrapresa in funzione della procedura d'asilo in oggetto, con l'obiettivo di aumentare le probabilità di una decisione favorevole (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7205/2023 del 14 maggio 2025 consid. 5.2; D-1855/2024 del 12 maggio 2025 consid. 7.3.2). 4.5.3.4 In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effettuate è tale da giustificare l'apertura di un'inchiesta penale in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare l'esistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). In particolare, dagli atti di causa risulta che le immagini condivise dall'interessata raffigurano combattenti curdi appartenenti al PKK e all'Unità di Protezione Popolare (in turco Yekîneyên Parastina Gel [YPG]), verosimilmente riconducibili al braccio armato del PKK, chiamato Forze di Difesa del Popolo (in curdo Hêzên Parastina Gel [HPG]). Per quanto riguarda le figure femminili, è probabile che si tratti delle combattenti dell'ala militare femminile dell'YPG, ossia l'Unità di Protezione delle Donne (in curdo Yekîneyên Parastina Jin [YPJ]). Le fotografie mostrano inoltre armi da fuoco, fucili semiautomatici, AK-47 (fucile d'assalto) e lanciamissili anticarro o antiaerei, rappresentando quindi individui pesantemente armati e pronti al combattimento (cfr. allegato n. 2 alla replica; mdp SEM n. 15, rapporto d'indagine). L'interessata ha poi qualificato il presidente Erdogan come "dittatore", "fascista" ed "assassino" (cfr. allegato n. 3 alla replica, atto d'accusa del [...] 2024). Ciò posto, non si può escludere che tali pubblicazioni costituiscano un legittimo motivo di perseguimento penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, affermazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di autorità politiche o contenuti interpretabili come incitamento alla violenza, potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (artt. 173, 174, 177 e 259 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Pertanto, qualora le procedure giudiziarie in parola dovessero condurre a un giudizio di colpevolezza, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. Il timore di persecuzione espresso dalla ricorrente 1 si rivela quindi infondato. 4.5.3.5 Tale valutazione si impone anche con riferimento all'attività politica svolta in esilio, da considerarsi di portata modesta, nella misura in cui l'interessata ha partecipato soltanto in due occasioni a manifestazioni pubbliche in favore del PKK (cfr. atti TAF n. 23 e 29). Il fatto che le autorità inquirenti turche abbiano svolto ulteriori accertamenti in merito a tali partecipazioni, integrando rapporti di identificazione nei procedimenti penali pendenti, non è sufficiente per giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiata. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, questi elementi non consentono ragionevolmente di concludere che un eventuale rientro in Turchia comporterebbe per la ricorrente 1 - e la sua famiglia - un rischio concreto di detenzione sproporzionatamente lunga in condizioni disumane o accompagnata da atti di tortura (cfr. atto TAF n. 29). 4.5.3.6 Infine, sulla presunta persecuzione riflessa legata alla procedura giudiziaria avviata nei confronti del fratello del ricorrente 2, quest'ultimo sostiene di essere esposto ad un rischio per la propria incolumità a causa dei problemi avuti dal fratello con le autorità turche sin dal 2012, come risulterebbe dall'atto d'accusa prodotto (cfr. allegato all'atto TAF n. 4). Secondo la ricostruzione fornita, il fratello - attivo nel periodo giovanile all'interno dell'HDP - sarebbe stato arrestato sul luogo di lavoro da alcuni agenti in borghese, i quali gli avrebbero promesso il rilascio a seguito di una dichiarazione relativa alle sue attività politiche. Tuttavia, il rilascio non sarebbe mai avvenuto e l'uomo risulterebbe ancora detenuto. Al momento dell'arresto, i ricorrenti risiedevano nello stesso edificio del fratello e, per tale motivo, sarebbero stati più volte oggetto di visite e insulti da parte della polizia (cfr. atto TAF n. 15, pag. 2). A giudizio del Tribunale, tale censura si rivela tuttavia infondata. In primo luogo, la narrazione proposta non trova un riscontro sufficiente nella documentazione agli atti: né l'esito della procedura giudiziaria a carico del fratello, né la sua attuale carcerazione risultano chiaramente comprovati (o resi perlomeno verosimili). I mezzi di prova forniti non sono sufficienti per avvalorare tali circostanze. In assenza di un simile riscontro, si può quindi ragionevolmente escludere un nesso causale diretto tra la situazione del fratello e un rischio attuale di persecuzione a carico della famiglia del ricorrente 2. A conferma di ciò, si osserva che, come rilevato anche dalla SEM nella risposta (atto TAF n. 12), quest'ultimo non ha mai fatto riferimento alla procedura penale del fratello durante la sua audizione, né ha segnalato di aver subìto in patria delle conseguenze riconducibili a tale vicenda, nonostante il lungo lasso temporale intercorso tra l'accusa penale del famigliare (avvenuta nel 2012) e il suo espatrio (avvenuto nel 2023), il quale è stato peraltro ricondotto esclusivamente ai problemi politici della moglie (cfr. atto SEM n. 39/8 D14 e D37-38). Tale omissione, non contestata nella triplica e neppure nei successivi complementi, avvalora l'infondatezza della censura proposta. La giustificazione fornita, secondo cui i precedenti patrocinatori legali, in assenza di documenti probatori, avrebbero sconsigliato di menzionare la vicenda del fratello del ricorrente 2 (cfr. atto TAF n. 15, pag. 2), non appare risolutiva. Se tale elemento fosse stato davvero centrale per la domanda d'asilo, i ricorrenti - o quantomeno la loro rappresentanza legale specializzata nel diritto dell'asilo - avrebbero dovuto quanto meno illustrarlo nel dettaglio, riservandosi di integrare la documentazione successivamente. 4.6 Per queste ragioni, il Tribunale giudica che i motivi d'asilo presentati dai ricorrenti non giustificano il riconoscimento della loro qualità di rifugiati ai sensi dell'art. 3 LAsi. Su questo punto, la decisione avversata va quindi confermata. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (cfr. artt. 14 cpv. 1-2 e 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo. 6. 6.1 L'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Se una di queste condizioni non è adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2 Su questo punto, la SEM ritiene sostanzialmente che, alla luce della giovane età dei ricorrenti, nonché delle loro stabili condizioni di salute e della favorevole situazione economica e familiare in patria, non sussistano ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. decisione avversata, pagg. 9-10). Tuttavia, gli interessati sostengono che "considerando la [...] situazione personale e le attuali condizioni nel Paese d'origine", un rinvio in Turchia non sarebbe ragionevolmente esigibile, poiché rischierebbe di esporli a maltrattamenti e, in ogni caso, sarebbe in contrasto con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35; cfr. ricorso, pag. 7). 6.3 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, i ricorrenti non possono - per i motivi già enucleati - prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (cfr. art. 5 cpv. 1 LAsi). Non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), posta l'assenza di elementi in questo senso nell'ampia documentazione giudiziaria turca versata agli atti. Anche l'attuale situazione dei diritti umani nel Paese d'origine non risulta ostativo al loro rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4). L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile. 6.4 6.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 6.4.2 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). Il 1° marzo 2025, il PKK ha inoltre approvato un cessate il fuoco immediato con la Turchia e, 12 maggio successivo, ha dichiarato la propria dissoluzione (cfr. Neue Zürcher Zeitung [NZZ], articolo online "PKK verkündet Waffenstillstand mit der Türkei" del 1° marzo 2023, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 3 settembre 2025; NZZ, articolo online "Konflikt mit der Türkei: PKK gibt Auflösung bekannt" del 12 maggio 2025, https://www.nzz.ch/international/die-kurdische-arbeiterpartei-pkk-hat-sich-aufgeloest-ld.1883875, consultato il 3 settembre 2025). Posta l'attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti avvenuti nel 2023, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dev'essere poi esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]). 6.4.3 Nel caso concreto, i ricorrenti non provengono da una regione toccata dai sismi del 2023, sono giovani e godono di una condizione di salute stabile, nella misura in cui non soffrono di affezioni trattabili soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3; 2011/50 consid. 8.3). Infatti, i referti medici precedenti alla decisione avversata relativi al ricorrente 2 attestano soltanto un torcicollo, un trauma da iperestensione del quinto dito della mano destra occasionato durante una partita di calcio. Il ricorrente 3 ha poi accusato una congiuntivite, mentre il ricorrente 4 si è ferito in un'occasione alla mano (cfr. atti SEM n. 31/2, 32/2, 33/1, 34/1 e 35/2). Inoltre, i referti medici successivi alla decisione avversata attestano soltanto una visita del ricorrente 2 in data (...) 2023 al Pronto soccorso dell'Ospedale Regionale di Mendrisio per un "dolore toracico di verosimile origine osteomuscolare" e una "lieve anemia ipocromica microcitica su possibile talassemi", curati con la somministrazione di (...) (cfr. atto SEM n. 52/2). Il (...) 2023, la ricorrente 1 ha poi svolto delle visite per una "sospetta crisi di panico", nell'ambito delle quali non sono stati accertati problemi o disfunzionamenti di natura fisica (cfr. atto SEM n. 60/2 e 61/2). Tali problematiche sono state successivamente trattate con una cura farmacologica di (...) (cfr. atto SEM n. 62/3). Il ricorrente 2 è stato infine visitato il (...) 2024 per una "sindrome influenzale delle vie respiratorie alte" (cfr. atti SEM n. 64/2 e 65/2). Lo stadio valetudinario dei ricorrenti non assume quindi una gravità tale da costituire un elemento ostativo all'esecuzione del loro allontanamento. Su questo punto, i ricorrenti non propongono peraltro nessuna censura. Essi dispongono inoltre di una solida esperienza professionale nel settore edile e delle pulizie, nonché di una sufficiente rete familiare in patria - in particolare i genitori e i 10 fratelli e sorelle della ricorrente 1 domiciliati in diverse città della Turchia, rispettivamente i genitori e i sette fratelli del ricorrente 2 (cfr. atti SEM n. 38/14 D16-22; n. 39/8 D10-14). Ciò posto, non è quindi verosimile che gli interessati riscontreranno difficoltà eccessive nell'ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale in Turchia. Di riflesso, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 6.5 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 6.6 Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento. 7. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso va quindi respinto.

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse vengono prelevate dall'anticipo spese versato al Tribunale il 31 gennaio 2024.

9. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato al Tribunale il 31 gennaio 2024.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: