opencaselaw.ch

D-4177/2024

D-4177/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-24 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L’interessato, cittadino turco di etnia curda e religione alevita, ha depo- sitato una domanda d’asilo in Svizzera il 16 maggio 2023.

A.b Il 18 dicembre seguente, egli ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) un’audizione approfondita sui mo- tivi d’asilo. Il richiedente ha sostanzialmente addotto di aver preso consa- pevolezza della sua identità curdo-alevita partecipando nel periodo liceale a una protesta contro il massacro degli aleviti avvenuta a Sivas. Nel corso degli studi universitari non avrebbe tuttavia intrapreso iniziative politiche per non compromettere la sua istruzione e il suo futuro professionale. Dopo la laurea, si sarebbe avvicinato all'associazione culturale B._______ non- ché al Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), partecipando a svariate attività ed eventi. Durante una manifestazione per il Newroz nel 2022, sarebbe stato trattenuto in custodia dalla polizia in ragione di alcuni slogan lanciati dalle persone attorno a lui, per poi essere rilasciato dopo alcune ore. L'anno successivo, nell’ambito di un blocco stradale, sarebbe stato inoltre identificato, perquisito e minacciato verbalmente dagli agenti. Infine, il (…) 2023, durante una manifestazione a sostegno delle "madri del sabato", la polizia lo avrebbe aggredito e gettato a terra causandogli difficoltà respira- torie. Questi eventi, unitamente alle discriminazioni patite in ragione della sua etnia nel contesto professionale, lo avrebbero spinto all’espatrio nel maggio 2023. Dopo l'arrivo in Svizzera, avrebbe appreso tramite i suoi ex coinquilini che le autorità turche lo avevano ricercato presso il suo domicilio per sottoporlo a un interrogatorio. Il suo avvocato turco lo avrebbe inoltre informato dell’apertura di un’inchiesta penale a suo carico per il reato di insulto al presidente in ragione delle sue critiche al governo espresse sui social media. L’interessato teme quindi che, in caso di rimpatrio, i messaggi (anonimi) di minaccia ricevuti su Instagram e Facebook, nonché l'indagine penale in corso, possano tradursi in arresto, torture e persecuzioni politiche (cfr. atto SEM n. […]-41/1).

A.c A sostegno della sua domanda, il richiedente ha versato agli atti i se- guenti mezzi di prova:

– Documento dell’Ufficio di leva del (…) 2018 (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1); – Screenshot delle liti non datate sui social media (n. 2); – Articoli di stampa del (…) 2022 (n. 3); – Certificazione della Fondazione della cultura di C._______ (sezione D._______ del […] 2023 (n. 4);

D-4177/2024 Pagina 3 – Screenshot delle pubblicazioni effettuate dal richiedente sui social media (n. 5); – Lettera di trasmissione e rapporto di indagine del (…) 2023 per il reato di insulto al presidente (n. 6); – Fotografia del richiedente atterrato dagli agenti, con volto irriconoscibile (n. 7); – Altra decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di E.______ del (…) 2023 afferente all’inchiesta per il reato di insulto al presidente (n. 8); – Decisione del Ministero pubblico di E._______ del (…) 2023 sulla separazione delle procedure (n. 9); – Mandato di accompagnamento coattivo (Yakalama emri) del (…) 2023 pronunciato dal Giudice dei provvedimenti coercitivi di E._______ per il reato di insulto al presidente (n. 10); – Invio documento d’indagine da parte del Ministero pubblico di E._______ del (…) 2023 (n. 11).

A.d Il 21 dicembre 2023, la SEM ha assegnato la domanda d’asilo alla pro- cedura ampliata.

B. Con decisione del 31 maggio 2024, notificata il 3 giugno successivo, la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, in- caricando il Canton F._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.

C. C.a Con ricorso del 2 luglio 2024, l’insorgente avversa la decisione succi- tata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo principalmente al riconoscimento della qualità di rifu- giato nonché alla concessione dell’asilo e, in subordine, all’ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, egli presenta un’istanza di assistenza giudiziaria – nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo – nonché di gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese. Al gravame sono stati acclusi (in copia e senza traduzione) i seguenti documenti giudiziari turchi:

– Comunicazione del (…) 2023 effettuata dal Ministero pubblico di E._______ all’Ufficio per i reati speciali per la valutazione del reato di propaganda all’organizzazione terroristica (cfr. allegato C al ricorso); – Decisione di incompetenza pronunciata dal Ministero pubblico di F._______ il (…) 2024 per i reati di insulto a presidente e propaganda all’organizzazione terroristica (allegato D); – Atto d’accusa (Iddianame) per il reato di insulto al presidente (allegato E).

D-4177/2024 Pagina 4 C.b Con scritto del 5 febbraio 2025 (cfr. atto TAF n. 3), il ricorrente ha pre- sentato (in copia e senza traduzione) i seguenti nuovi mezzi di prova: – Decisione di unione pronunciata dal Ministero pubblico di F._______ del (…) 2024 relativa ai reati di propaganda all’organizzazione terroristica e di incitamento all’odio (allegato F); – Comunicazione di trasmissione del rapporto di ricerca open source del (…) 2024 (allegato G); – Rapporto di ricerca open source del (…) 2024 (allegato H); – Decisione di congiunzione delle cause (Birleştirme kararı) del (…) 2024 pronunciata dal Ministero pubblico di F._______ (allegato I); – Lettera di referenza del (…) 2023 (non firmata) del (…).

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.

E. 1.3 Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argo- mentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un

D-4177/2024 Pagina 5 determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte- grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettiva- mente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento sog- gettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

E. 3.2.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novem- bre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo).

E. 3.2.2 In proposito, la semplice esistenza di inchieste penali presso il mini- stero pubblico turco per i reati succitati – anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sen- tenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]).

E. 3.2.3 Inoltre tali inchieste penali assumono una rilevanza per l’asilo sol- tanto se concorrono le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l’atto d’accusa pronun- ciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una con- danna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di perse- cuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un’intensità rile- vante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sen- tenza E-4103/2024 consid. 8.2). Va detto inoltre che, negli ultimi anni, sol- tanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al Presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Il Tribunale ha inoltre stabilito che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato

D-4177/2024 Pagina 6 di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre pro- cedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circo- stanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Va ritenuto, infine, che non sus- sistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa op- pure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la ri- levanza di una procedura penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso con- creto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo poli- tico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circo- stanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 con- sid. 8.7).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che l’inchie- sta penale turca per il reato di offesa al presidente non giustifichi il ricono- scimento della qualità di rifugiato poiché, in primo luogo, non sussisterebbe alcun rischio significativo di incorrere in una pena sproporzionata e, in se- condo luogo, le attività svolte dal richiedente all’interno del TÖP non riflet- terebbero un profilo politico di rilievo tale da giustificare il timore oggettivo di una persecuzione determinante per l’asilo, posto in particolare ch’egli non avrebbe precedenti penali e neppure mai assunto ruoli di spicco o di- rigenziali all’interno del partito. Considerato inoltre il contenuto delle pub- blicazioni effettuate, l’inchiesta penale in parola sarebbe comunque legit- tima in base allo Stato di diritto (cfr. decisione avversata, pagg. 5-7). In merito alle difficoltà riscontrate a causa della sua identità curda, l’autorità inferiore sostiene infine ch’esse non raggiungano un grado d’intensità tale da giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato, poiché gli episodi riportati sarebbero riconducibili a situazioni circoscritte nonché ad un atteg- giamento provocatorio nei confronti delle autorità (cfr. idem pag. 7).

E. 4.2 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente rimprovera alla SEM di non aver adeguatamente considerato il rischio di persecuzione in caso di rimpatrio evidenziando che, nel frattempo, sarebbe stato emesso nei suoi confronti un atto d’accusa per il reato di offesa al presidente turco

D-4177/2024 Pagina 7 e avviata un’inchiesta penale per il reato di propaganda all’organizzazione terroristica. Tali procedimenti, promossi in ragione delle sue pubblicazioni sui social media, sarebbero rilevanti per l’asilo poiché si inserirebbero in un contesto di persecuzione già subita in passato, caratterizzato da fermi e custodie cautelari connesse al suo attivismo politico. Inoltre, la combina- zione di tali accuse potrebbe comportare una pena detentiva effettiva, senza sospensione condizionale. Infine, l’autorità inferiore non avrebbe va- lutato il contesto politico della sua vicenda né il pericolo di essere sottopo- sto a trattamenti inumani e degradanti (cfr. ricorso, pagg. 2-5).

E. 4.3.1 A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giu- dica che le procedure penali turche a carico dell’insorgente non sono rile- vanti per l’asilo.

E. 4.3.2 Anzitutto, occorre rilevare che, in virtù della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 3.2 supra), l’esistenza di un’inchiesta penale presso il ministero pubblico per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terrori- stica – come nel caso concreto (cfr. allegati C-E al ricorso; atto TAF n. 3) – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante e in un prossimo futuro, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Su questo punto, le censure di rivelano quindi infondate (cfr. ricorso, pag. 3).

E. 4.3.3.1 Analogamente, la procedura giudiziaria per il reato di offesa al pre- sidente (art. 299 TCK) non può giustificare un fondato timore di persecu- zioni future (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3).

E. 4.3.3.2 Anzitutto, va ragionevolmente escluso che l’interessato sarà espo- sto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo seb- bene, in caso di rimpatrio, possa essere arrestato ai fini dell’interrogatorio. Infatti, essendo incensurato, non si può ritenere a priori ch’egli verrà con- dannato a una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di offesa al presi- dente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell’art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posto in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3; D-4788/2024 del 30 settembre 2024 consid. 4.1.2). Inoltre, va esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del

D-4177/2024 Pagina 8 quale i tribunali potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente se- vera. L’interessato ha infatti dichiarato di non essere membro del TÖP, di aver partecipato ad alcune attività del partito – in particolare alla distribu- zione di volantini (cfr. atto SEM n. 23/12 D51) – e di aver collaborato con l’associazione culturale B._______, occupandosi principalmente della rea- lizzazione di materiali grafici e della gestione dei sistemi audio durante eventi (cfr. idem D49). La sua attività politica non si è quindi tradotta in incarichi di responsabilità che potrebbero configurare un profilo politico tale da giustificare un rischio di persecuzione mirata. Quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), si osserva che l’atto d’accusa poggia unica- mente su sette post su Facebook, sicché la presunta attività di critica poli- tica si conferma estremamente modesta (cfr. allegato E al ricorso). Inoltre, il ricorrente si è limitato a condividere delle immagini senza formulare par- ticolari commenti (cfr. mdp SEM n. 6), ciò che rafforza l’assenza di un pro- filo politico di rilievo nei confronti del quale i tribunali potrebbero pronun- ciare delle pene sproporzionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 9.4).

E. 4.3.3.3 In queste circostanze, i fermi di polizia avvenuti tra il 2022 e il 2023 non permettono di giungere a diversa conclusione. In entrambi i casi, l’in- teressato è stato infatti rilasciato dopo un breve periodo di custodia, senza alcuna conseguenza giuridica rilevante. Nel primo episodio, è stato tratte- nuto per circa quattro ore a seguito di slogan pronunciati da altri parteci- panti ad una manifestazione, senza che le autorità adottassero ulteriori mi- sure nei suoi confronti (cfr. atto SEM n. 23/12 D28). Anche nel secondo caso, dopo essere stato fermato nei pressi di G._______ per aver insistito nell’accedere a un’area interdetta, egli è stato rilasciato dopo poche ore, senza che venisse emesso un mandato di arresto (cfr. idem D63-65). Tali episodi risultano quindi privi di un carattere persecutorio. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non emergono inoltre elementi che atte- stino una reale esposizione politica dei familiari (cfr. ricorso, pag. 4). Invero, l’interessato ha dichiarato che, più di vent’anni fa, alcuni suoi zii paterni avrebbero partecipato ad attività socialiste senza tuttavia essere membri di un partito politico. Inoltre, ha riferito che suo fratello maggiore – anch’egli richiedente d’asilo in Svizzera (cfr. incarto SEM N […]) – sarebbe stato membro del partito SYKP, senza però specificarne un ruolo di rilievo (cfr. atto SEM n. 23/12 D52); ad ogni buon conto, l’impegno politico del fratello appare circoscritto alla partecipazione a manifestazioni e attività di mobilitazione elettorale (cfr. verbale d’audizione del fratello, atto SEM

n. […]-38/15 D39). Quanto ai familiari ancora in Turchia (genitori e fratello

D-4177/2024 Pagina 9 minore), il ricorrente ha infine dichiarato che nessuno di loro è attualmente attivo politicamente (cfr. atto SEM n. […]-41/1 D52).

E. 4.3.3.4 In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effet- tuate dal ricorrente è tale da giustificare l’apertura di un’inchiesta penale in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare l’esistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). Dall’atto d’accusa emerge infatti che il ricorrente ha qualificato il presidente Erdogan come un ladro e un dittatore, paragonandolo pure a un esponente di Daesh attra- verso la pubblicazione di un’immagine raffigurante la bandiera dell’ISIS (cfr. mdp SEM n. 6). Ciò posto, non si può escludere che tali affermazioni costituiscano un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Sviz- zera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Pertanto, qualora la procedura giudiziaria in parola dovesse portare a un giudizio di colpevolezza, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. Pertanto, il timore di persecuzione espresso dal ricorrente si rivela infondato.

E. 4.3.4 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda risul- tano dirimenti per il giudizio (cfr. ricorso, pag. 4). Per invalsa giurispru- denza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconosci- mento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l’asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1). Gli asseriti pregiudizi patiti dal ricorrente (partecipazione alle manifestazioni per il Newroz e discrimi- nazioni in ambito lavorativo) non raggiungono, inoltre, un’intensità supe- riore alle difficoltà della maggior parte della popolazione curda in Turchia (cfr. atti SEM n. 23/12 D28).

E. 4.3.5 In esito, i motivi d’asilo addotti non sono rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata.

E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo.

D-4177/2024 Pagina 10

E. 6.1 L’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell’art. 44 LAsi, dispone che l’esecu- zione dell’allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Se una di queste condizioni non è adempiuta, la SEM dispone l'am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 6.2 Su questo punto, il ricorrente si limita a chiedere che quanto espresso nel ricorso “venga valut[at]o come indizio per ritenere che, in caso di rientro in Turchia, rischierebbe concretamente di essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietato dall’art. 3 CEDU” (cfr. ricorso, pag. 5).

E. 6.3 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è am- missibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto in- ternazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, il ricorrente non può

– per i motivi già enucleati – prevalersi del principio del divieto di respingi- mento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche l’attuale situazione dei diritti umani nel Paese d’origine non risulta ostativo al suo rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4). L’esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile.

E. 6.4.1 Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragione- volmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo stra- niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 6.4.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo- turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud- est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid 13.2 e 13.4.8). Nel caso con- creto, l’insorgente è inoltre celibe, giovane e in buona salute (cfr. atti SEM

n. 23/12 D4). Egli dispone di una valida esperienza professionale in varie parti della Turchia (cfr. idem D8-9) nonché di una solida rete familiare, alla quale potrà appoggiarsi in caso di necessità – in particolare i genitori

D-4177/2024 Pagina 11 tutt’ora presenti a H.______, con i quali è in contatto e in buoni rapporti (cfr. idem D12 e D53). Non è quindi verosimile che l’interessato riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della sua reintegrazione lavorativa e so- ciale.

E. 6.4.3 Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragione- volmente esigibile.

E. 6.5 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecu- zione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 6.6 Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento.

E. 7 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d’apprezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ricorso va quindi respinto.

E. 8 Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versa- mento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, poiché le richieste di giudizio non risultavano d’acchito sprovviste di proba- bilità di successo e potendo inoltre partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso (art. 65 cpv. 1 PA). Le spese processuali non vengono quindi prele- vate.

E. 10.1 Di riflesso, occorre porre il ricorrente al beneficio del gratuito patroci- nio ai sensi dell’art. 102m LAsi. Il Tribunale nomina quindi la MLaw Elisa- betta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, quale patrocinatrice d’ufficio.

D-4177/2024 Pagina 12

E. 10.2 Nei casi di nomina di una patrocinatrice d’ufficio, la tariffa oraria per i rappresentanti professionali che non sono avvocati oscilla tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi (art. 10 cpv. 2 TS-TAF) – in materia d’asilo il Tribunale applica una tariffa oraria tra i 100 e 150 franchi – essendo pre- cisato che le spese non necessarie non sono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nello specifico, la patrocinatrice non ha presentato una nota d'o- norario relativa alle prestazioni da lei svolte. Tuttavia, chiamato a fissare l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il Tribunale ritiene opportuno accordarle un importo complessivo di CHF 500.– in con- siderazione della ridotta complessità degli atti di causa (artt. 9 cpv. 1, 10 cpv. 1-2 e 12 TS-TAF).

E. 11 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4177/2024 Pagina 13

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali.

4. La domanda di gratuito patrocinio è accolta. La signora MLaw Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, è nominata quale patrocinatrice d’ufficio.

5. Alla patrocinatrice d’ufficio è accordato un onorario di CHF 500.– a carico della cassa del Tribunale.

Il ricorrente sarà tenuto a rimborsare tale importo al Tribunale qualora, in futuro, venisse meno il suo stato di bisogno. 6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4177/2024 Sentenza del 24 giugno 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Grégory Sauder, Yanick Felley, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dalla MLaw Elisabetta Luda, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 maggio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino turco di etnia curda e religione alevita, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 16 maggio 2023. A.b Il 18 dicembre seguente, egli ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) un'audizione approfondita sui motivi d'asilo. Il richiedente ha sostanzialmente addotto di aver preso consapevolezza della sua identità curdo-alevita partecipando nel periodo liceale a una protesta contro il massacro degli aleviti avvenuta a Sivas. Nel corso degli studi universitari non avrebbe tuttavia intrapreso iniziative politiche per non compromettere la sua istruzione e il suo futuro professionale. Dopo la laurea, si sarebbe avvicinato all'associazione culturale B._______ nonché al Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), partecipando a svariate attività ed eventi. Durante una manifestazione per il Newroz nel 2022, sarebbe stato trattenuto in custodia dalla polizia in ragione di alcuni slogan lanciati dalle persone attorno a lui, per poi essere rilasciato dopo alcune ore. L'anno successivo, nell'ambito di un blocco stradale, sarebbe stato inoltre identificato, perquisito e minacciato verbalmente dagli agenti. Infine, il (...) 2023, durante una manifestazione a sostegno delle "madri del sabato", la polizia lo avrebbe aggredito e gettato a terra causandogli difficoltà respiratorie. Questi eventi, unitamente alle discriminazioni patite in ragione della sua etnia nel contesto professionale, lo avrebbero spinto all'espatrio nel maggio 2023. Dopo l'arrivo in Svizzera, avrebbe appreso tramite i suoi ex coinquilini che le autorità turche lo avevano ricercato presso il suo domicilio per sottoporlo a un interrogatorio. Il suo avvocato turco lo avrebbe inoltre informato dell'apertura di un'inchiesta penale a suo carico per il reato di insulto al presidente in ragione delle sue critiche al governo espresse sui social media. L'interessato teme quindi che, in caso di rimpatrio, i messaggi (anonimi) di minaccia ricevuti su Instagram e Facebook, nonché l'indagine penale in corso, possano tradursi in arresto, torture e persecuzioni politiche (cfr. atto SEM n. [...]-41/1). A.c A sostegno della sua domanda, il richiedente ha versato agli atti i seguenti mezzi di prova:

- Documento dell'Ufficio di leva del (...) 2018 (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1);

- Screenshot delle liti non datate sui social media (n. 2);

- Articoli di stampa del (...) 2022 (n. 3);

- Certificazione della Fondazione della cultura di C._______ (sezione D._______ del [...] 2023 (n. 4);

- Screenshot delle pubblicazioni effettuate dal richiedente sui social media (n. 5);

- Lettera di trasmissione e rapporto di indagine del (...) 2023 per il reato di insulto al presidente (n. 6);

- Fotografia del richiedente atterrato dagli agenti, con volto irriconoscibile (n. 7);

- Altra decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di E.______ del (...) 2023 afferente all'inchiesta per il reato di insulto al presidente (n. 8);

- Decisione del Ministero pubblico di E._______ del (...) 2023 sulla separazione delle procedure (n. 9);

- Mandato di accompagnamento coattivo (Yakalama emri) del (...) 2023 pronunciato dal Giudice dei provvedimenti coercitivi di E._______ per il reato di insulto al presidente (n. 10);

- Invio documento d'indagine da parte del Ministero pubblico di E._______ del (...) 2023 (n. 11). A.d Il 21 dicembre 2023, la SEM ha assegnato la domanda d'asilo alla procedura ampliata. B. Con decisione del 31 maggio 2024, notificata il 3 giugno successivo, la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Canton F._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. C.a Con ricorso del 2 luglio 2024, l'insorgente avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo principalmente al riconoscimento della qualità di rifugiato nonché alla concessione dell'asilo e, in subordine, all'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, egli presenta un'istanza di assistenza giudiziaria - nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo - nonché di gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese. Al gravame sono stati acclusi (in copia e senza traduzione) i seguenti documenti giudiziari turchi:

- Comunicazione del (...) 2023 effettuata dal Ministero pubblico di E._______ all'Ufficio per i reati speciali per la valutazione del reato di propaganda all'organizzazione terroristica (cfr. allegato C al ricorso);

- Decisione di incompetenza pronunciata dal Ministero pubblico di F._______ il (...) 2024 per i reati di insulto a presidente e propaganda all'organizzazione terroristica (allegato D);

- Atto d'accusa (Iddianame) per il reato di insulto al presidente (allegato E). C.b Con scritto del 5 febbraio 2025 (cfr. atto TAF n. 3), il ricorrente ha presentato (in copia e senza traduzione) i seguenti nuovi mezzi di prova:

- Decisione di unione pronunciata dal Ministero pubblico di F._______ del (...) 2024 relativa ai reati di propaganda all'organizzazione terroristica e di incitamento all'odio (allegato F);

- Comunicazione di trasmissione del rapporto di ricerca open source del (...) 2024 (allegato G);

- Rapporto di ricerca open source del (...) 2024 (allegato H);

- Decisione di congiunzione delle cause (Birle tirme karari) del (...) 2024 pronunciata dal Ministero pubblico di F._______ (allegato I);

- Lettera di referenza del (...) 2023 (non firmata) del (...). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 3.2 3.2.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). 3.2.2 In proposito, la semplice esistenza di inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). 3.2.3 Inoltre tali inchieste penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se concorrono le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). Va detto inoltre che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al Presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Il Tribunale ha inoltre stabilito che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Va ritenuto, infine, che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di una procedura penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che l'inchiesta penale turca per il reato di offesa al presidente non giustifichi il riconoscimento della qualità di rifugiato poiché, in primo luogo, non sussisterebbe alcun rischio significativo di incorrere in una pena sproporzionata e, in secondo luogo, le attività svolte dal richiedente all'interno del TÖP non rifletterebbero un profilo politico di rilievo tale da giustificare il timore oggettivo di una persecuzione determinante per l'asilo, posto in particolare ch'egli non avrebbe precedenti penali e neppure mai assunto ruoli di spicco o dirigenziali all'interno del partito. Considerato inoltre il contenuto delle pubblicazioni effettuate, l'inchiesta penale in parola sarebbe comunque legittima in base allo Stato di diritto (cfr. decisione avversata, pagg. 5-7). In merito alle difficoltà riscontrate a causa della sua identità curda, l'autorità inferiore sostiene infine ch'esse non raggiungano un grado d'intensità tale da giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato, poiché gli episodi riportati sarebbero riconducibili a situazioni circoscritte nonché ad un atteggiamento provocatorio nei confronti delle autorità (cfr. idem pag. 7). 4.2 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente rimprovera alla SEM di non aver adeguatamente considerato il rischio di persecuzione in caso di rimpatrio evidenziando che, nel frattempo, sarebbe stato emesso nei suoi confronti un atto d'accusa per il reato di offesa al presidente turco e avviata un'inchiesta penale per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica. Tali procedimenti, promossi in ragione delle sue pubblicazioni sui social media, sarebbero rilevanti per l'asilo poiché si inserirebbero in un contesto di persecuzione già subita in passato, caratterizzato da fermi e custodie cautelari connesse al suo attivismo politico. Inoltre, la combinazione di tali accuse potrebbe comportare una pena detentiva effettiva, senza sospensione condizionale. Infine, l'autorità inferiore non avrebbe valutato il contesto politico della sua vicenda né il pericolo di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti (cfr. ricorso, pagg. 2-5). 4.3 4.3.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica che le procedure penali turche a carico dell'insorgente non sono rilevanti per l'asilo. 4.3.2 Anzitutto, occorre rilevare che, in virtù della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 3.2 supra), l'esistenza di un'inchiesta penale presso il ministero pubblico per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica - come nel caso concreto (cfr. allegati C-E al ricorso; atto TAF n. 3) - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante e in un prossimo futuro, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Su questo punto, le censure di rivelano quindi infondate (cfr. ricorso, pag. 3). 4.3.3 4.3.3.1 Analogamente, la procedura giudiziaria per il reato di offesa al presidente (art. 299 TCK) non può giustificare un fondato timore di persecuzioni future (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3). 4.3.3.2 Anzitutto, va ragionevolmente escluso che l'interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo sebbene, in caso di rimpatrio, possa essere arrestato ai fini dell'interrogatorio. Infatti, essendo incensurato, non si può ritenere a priori ch'egli verrà condannato a una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell'art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posto in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3; D-4788/2024 del 30 settembre 2024 consid. 4.1.2). Inoltre, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale i tribunali potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa. L'interessato ha infatti dichiarato di non essere membro del TÖP, di aver partecipato ad alcune attività del partito - in particolare alla distribuzione di volantini (cfr. atto SEM n. 23/12 D51) - e di aver collaborato con l'associazione culturale B._______, occupandosi principalmente della realizzazione di materiali grafici e della gestione dei sistemi audio durante eventi (cfr. idem D49). La sua attività politica non si è quindi tradotta in incarichi di responsabilità che potrebbero configurare un profilo politico tale da giustificare un rischio di persecuzione mirata. Quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), si osserva che l'atto d'accusa poggia unicamente su sette post su Facebook, sicché la presunta attività di critica politica si conferma estremamente modesta (cfr. allegato E al ricorso). Inoltre, il ricorrente si è limitato a condividere delle immagini senza formulare particolari commenti (cfr. mdp SEM n. 6), ciò che rafforza l'assenza di un profilo politico di rilievo nei confronti del quale i tribunali potrebbero pronunciare delle pene sproporzionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 9.4). 4.3.3.3 In queste circostanze, i fermi di polizia avvenuti tra il 2022 e il 2023 non permettono di giungere a diversa conclusione. In entrambi i casi, l'interessato è stato infatti rilasciato dopo un breve periodo di custodia, senza alcuna conseguenza giuridica rilevante. Nel primo episodio, è stato trattenuto per circa quattro ore a seguito di slogan pronunciati da altri partecipanti ad una manifestazione, senza che le autorità adottassero ulteriori misure nei suoi confronti (cfr. atto SEM n. 23/12 D28). Anche nel secondo caso, dopo essere stato fermato nei pressi di G._______ per aver insistito nell'accedere a un'area interdetta, egli è stato rilasciato dopo poche ore, senza che venisse emesso un mandato di arresto (cfr. idem D63-65). Tali episodi risultano quindi privi di un carattere persecutorio. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non emergono inoltre elementi che attestino una reale esposizione politica dei familiari (cfr. ricorso, pag. 4). Invero, l'interessato ha dichiarato che, più di vent'anni fa, alcuni suoi zii paterni avrebbero partecipato ad attività socialiste senza tuttavia essere membri di un partito politico. Inoltre, ha riferito che suo fratello maggiore - anch'egli richiedente d'asilo in Svizzera (cfr. incarto SEM N [...]) - sarebbe stato membro del partito SYKP, senza però specificarne un ruolo di rilievo (cfr. atto SEM n. 23/12 D52); ad ogni buon conto, l'impegno politico del fratello appare circoscritto alla partecipazione a manifestazioni e attività di mobilitazione elettorale (cfr. verbale d'audizione del fratello, atto SEM n. [...]-38/15 D39). Quanto ai familiari ancora in Turchia (genitori e fratello minore), il ricorrente ha infine dichiarato che nessuno di loro è attualmente attivo politicamente (cfr. atto SEM n. [...]-41/1 D52). 4.3.3.4 In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effettuate dal ricorrente è tale da giustificare l'apertura di un'inchiesta penale in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare l'esistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). Dall'atto d'accusa emerge infatti che il ricorrente ha qualificato il presidente Erdogan come un ladro e un dittatore, paragonandolo pure a un esponente di Daesh attraverso la pubblicazione di un'immagine raffigurante la bandiera dell'ISIS (cfr. mdp SEM n. 6). Ciò posto, non si può escludere che tali affermazioni costituiscano un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Pertanto, qualora la procedura giudiziaria in parola dovesse portare a un giudizio di colpevolezza, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. Pertanto, il timore di persecuzione espresso dal ricorrente si rivela infondato. 4.3.4 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell'etnia curda risultano dirimenti per il giudizio (cfr. ricorso, pag. 4). Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1). Gli asseriti pregiudizi patiti dal ricorrente (partecipazione alle manifestazioni per il Newroz e discriminazioni in ambito lavorativo) non raggiungono, inoltre, un'intensità superiore alle difficoltà della maggior parte della popolazione curda in Turchia (cfr. atti SEM n. 23/12 D28). 4.3.5 In esito, i motivi d'asilo addotti non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo. 6. 6.1 L'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Se una di queste condizioni non è adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2 Su questo punto, il ricorrente si limita a chiedere che quanto espresso nel ricorso "venga valut[at]o come indizio per ritenere che, in caso di rientro in Turchia, rischierebbe concretamente di essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietato dall'art. 3 CEDU" (cfr. ricorso, pag. 5). 6.3 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, il ricorrente non può - per i motivi già enucleati - prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche l'attuale situazione dei diritti umani nel Paese d'origine non risulta ostativo al suo rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4). L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile. 6.4 6.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 6.4.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid 13.2 e 13.4.8). Nel caso concreto, l'insorgente è inoltre celibe, giovane e in buona salute (cfr. atti SEM n. 23/12 D4). Egli dispone di una valida esperienza professionale in varie parti della Turchia (cfr. idem D8-9) nonché di una solida rete familiare, alla quale potrà appoggiarsi in caso di necessità - in particolare i genitori tutt'ora presenti a H.______, con i quali è in contatto e in buoni rapporti (cfr. idem D12 e D53). Non è quindi verosimile che l'interessato riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale. 6.4.3 Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 6.5 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 6.6 Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento. 7. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso va quindi respinto. 8. Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, poiché le richieste di giudizio non risultavano d'acchito sprovviste di probabilità di successo e potendo inoltre partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso (art. 65 cpv. 1 PA). Le spese processuali non vengono quindi prelevate. 10. 10.1 Di riflesso, occorre porre il ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m LAsi. Il Tribunale nomina quindi la MLaw Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, quale patrocinatrice d'ufficio. 10.2 Nei casi di nomina di una patrocinatrice d'ufficio, la tariffa oraria per i rappresentanti professionali che non sono avvocati oscilla tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi (art. 10 cpv. 2 TS-TAF) - in materia d'asilo il Tribunale applica una tariffa oraria tra i 100 e 150 franchi - essendo precisato che le spese non necessarie non sono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nello specifico, la patrocinatrice non ha presentato una nota d'onorario relativa alle prestazioni da lei svolte. Tuttavia, chiamato a fissare l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il Tribunale ritiene opportuno accordarle un importo complessivo di CHF 500.- in considerazione della ridotta complessità degli atti di causa (artt. 9 cpv. 1, 10 cpv. 1-2 e 12 TS-TAF). 11. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La domanda di gratuito patrocinio è accolta. La signora MLaw Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, è nominata quale patrocinatrice d'ufficio. 5. Alla patrocinatrice d'ufficio è accordato un onorario di CHF 500.- a carico della cassa del Tribunale. Il ricorrente sarà tenuto a rimborsare tale importo al Tribunale qualora, in futuro, venisse meno il suo stato di bisogno.

6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: