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D-7724/2024

D-7724/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-12 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessen- heitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata sol- tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo il ricorrente addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto

D-7724/2024 Pagina 4 degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell’esistenza di persecu- zioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di per- secuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lon- tano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, nella propria richiesta, l’interessato, cittadino turco di etnia curda, ori- ginario della provincia di C._______ e con ultimo domicilio nella provincia di Gaziantep, ha sostanzialmente addotto di essere espatriato in ragione di una faida tra famiglie; che, il (…), due membri della sua famiglia avreb- bero infatti ucciso due membri della famiglia B._______ a seguito di un conflitto derivante dalla (…); che, da tale momento, l’intera famiglia dell’in- sorgente avrebbe vissuto temendo rappresaglie da parte della famiglia B._______ e avrebbe tentato vanamente di ottenere una riconciliazione tra le famiglie; che alla famiglia dell’interessato sarebbe stato inoltre riferito che la propria abitazione situata nel villaggio d’origine sarebbe stata incen- diata; che, il (…), mentre l’insorgente e suo fratello sarebbero stati a bordo del proprio veicolo e fermi ad un semaforo, una vettura con a bordo due membri della famiglia B._______ avrebbe accostato accanto a loro e sa- rebbe scaturita una rissa, poi interrotta da dei passanti; che i membri della famiglia B._______ avrebbero inoltre minacciato di morte tutti gli uomini della famiglia dell’interessato; che la famiglia dell’insorgente non si sarebbe mai rivolta alle autorità di polizia per chiedere protezione, in quanto la fa- miglia B._______ sarebbe particolarmente ricca ed influente, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le di- chiarazioni del richiedente non soddisfino le condizioni richieste per il rico- noscimento della qualità di rifugiato previste all’art. 3 LAsi; che le persecu- zioni allegate non sarebbero rilevanti ai fini dell'asilo, poiché non si fonde- rebbero su nessuno dei motivi d'asilo esaustivamente enumerati all'art. 3 cpv. 1 LAsi; che, inoltre, gli attacchi subiti da parte della famiglia B._______ riguarderebbero delle persecuzioni inflitte da persone private e che, per- tanto, non rivestirebbero un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che conformemente al principio di sussidiarietà, tale riconoscimento risulterebbe infatti precluso in quanto, secondo la

D-7724/2024 Pagina 5 giurisprudenza del Tribunale, la Turchia è di principio in misura di offrire una protezione contro le repressioni non statali come quelle asserite, che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi), l’insorgente contesta tuttavia la valutazione dell’autorità opponente, affermando che i maltrattamenti subìti da parte della famiglia B._______ sarebbero rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi; che le autorità turche non sarebbero state in grado di proteggerlo, a causa dell’influenza e delle risorse della citata famiglia; che vi sarebbe pertanto un timore fondato di essere esposto ad una perse- cuzione futura in Turchia, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le allegazioni ricorsuali non mettono in discussione le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore per i motivi che seguono, che, anzitutto, il Tribunale osserva che le asserite persecuzioni perpetrate dalla famiglia B._______ non si fondano su nessuno dei motivi d'asilo esaustivamente enumerati all'art. 3 cpv. 1 LAsi; che esse non possono per- tanto essere considerate rilevanti ai fini dell'asilo, che, oltre alla soprammenzionata mancanza di rilevanza, giova rilevare che il riconoscimento della qualità di rifugiato deve essere negata anche in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale; che va infatti esclusa ogni pertinenza delle asserite persecuzioni perpetrate dalla famiglia B._______, poiché non compiute da organi statali, che come osservato dalla SEM, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata; che, invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla pro- tezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo, che l’effettiva protezione nel Paese d’origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che, al

D-7724/2024 Pagina 6 contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione fun- zionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segna- tamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenze del TAF D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha ricono- sciuto alle persecuzioni addotte dall’interessato un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, che, infatti, alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità di protezione nell’ambito di persecuzioni da parte di terzi (cfr. tra le tante, le sentenze del TAF D-6551/24 del 15 gennaio 2025 consid. 6.3; E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; D-6123/2023 del 29 no- vembre 2023 consid. 6.2; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1), che, nel caso di specie, l’insorgente ha dichiarato, in occasione dell’audi- zione sui motivi d’asilo, che egli non avrebbe sporto denuncia per i fatti avvenuti, in quanto la famiglia opposta sarebbe in grado di assumere dei legali competenti e disporrebbe di conoscenti attivi nel sistema giudiziario; che tali argomenti risultano tuttavia essere mere affermazioni di parte prive di riscontri documentali agli atti, dunque privi di pertinenza; che, nella pre- sente fattispecie non vi sono inoltre motivi per discostarsi dal summenzio- nato principio secondo cui alle autorità turche è riconosciuta una capacità di protezione nel contesto di persecuzioni perpetrate da terzi; che non sus- sistono elementi seri e concreti, indicanti che le autorità turche non sareb- bero in grado o non vorrebbero proteggere il ricorrente dalle minacce della famiglia B._______; che, in conclusione, non sono ravvisabili indizi con- creti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l’avvento, in un futuro prossimo e con un’alta probabilità, di per- secuzioni determinanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, per i dettagli, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA), che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo,

D-7724/2024 Pagina 7 che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrl, il quale dispone che l’esecuzione dell’al- lontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l’am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all’esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero

D-7724/2024 Pagina 8 venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo- turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio (cfr. sentenze del TAF D-5491/2023 del 14 ottobre 2024 con- sid. 6.4.2; D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2; D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1); che ciò vale anche per le province di Hakkâri e Şırnak (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 13.4.8 [sentenza di riferimento]), che il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture; che il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d’emer- genza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig); che, il 9 maggio 2023, lo stato di emergenza dichiarato in tali province è stato revocato dal Presidente della Repubblica turca; che, posta l’attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo indivi- duale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3); che, in tal senso, va tenuto adeguatamente conto della situazione delle persone vulnerabili – in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili – segnatamente di coloro che dovrebbero tornare nelle province di Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya, le quali sono state gravemente colpite dai sismi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3), che dagli atti emerge che l’allontanamento verso la Turchia si rivela pacifi- camente esigibile nella misura in cui egli gode in Patria di una solida rete famigliare in grado di sostenerlo; che egli ha dichiarato di aver vissuto nella provincia di Gaziantep anche nel periodo successivo al terremoto senza allegare alcuna ripercussione o limitazione in merito segnatamente alla sua situazione d’alloggio; che egli è giovane ed in buona salute; che egli ha affermato di aver terminato il liceo e di voler intraprendere l’università; che l’interessato vanta infine esperienza lavorativa quale (…) per delle (…),

D-7724/2024 Pagina 9 che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal ver- samento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è dive- nuta senza oggetto; che essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole (art. 65 cpv. 1 PA) al momento dell’inoltro del ricorso, la do- manda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addos- sate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-7724/2024 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

E. 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1); che ciò vale anche per le province di Hakkâri e Şırnak (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 13.4.8 [sentenza di riferimento]), che il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture; che il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d’emer- genza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig); che, il 9 maggio 2023, lo stato di emergenza dichiarato in tali province è stato revocato dal Presidente della Repubblica turca; che, posta l’attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo indivi- duale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3); che, in tal senso, va tenuto adeguatamente conto della situazione delle persone vulnerabili – in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili – segnatamente di coloro che dovrebbero tornare nelle province di Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya, le quali sono state gravemente colpite dai sismi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3), che dagli atti emerge che l’allontanamento verso la Turchia si rivela pacifi- camente esigibile nella misura in cui egli gode in Patria di una solida rete famigliare in grado di sostenerlo; che egli ha dichiarato di aver vissuto nella provincia di Gaziantep anche nel periodo successivo al terremoto senza allegare alcuna ripercussione o limitazione in merito segnatamente alla sua situazione d’alloggio; che egli è giovane ed in buona salute; che egli ha affermato di aver terminato il liceo e di voler intraprendere l’università; che l’interessato vanta infine esperienza lavorativa quale (…) per delle (…),

D-7724/2024 Pagina 9 che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal ver- samento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è dive- nuta senza oggetto; che essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole (art. 65 cpv. 1 PA) al momento dell’inoltro del ricorso, la do- manda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addos- sate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-7724/2024 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7724/2024 Sentenza del 12 marzo 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 2 dicembre 2024 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 1° ottobre 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-2/2), la decisione del 2 dicembre 2024, notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. 26/1), con cui la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM n. 25/9), il ricorso del 9 dicembre 2024 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 10 dicembre 2024), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con cui il ricorrente postula, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, l'ammissione provvisoria in tale Paese, per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; egli presenta altresì istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo il ricorrente addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, nella propria richiesta, l'interessato, cittadino turco di etnia curda, originario della provincia di C._______ e con ultimo domicilio nella provincia di Gaziantep, ha sostanzialmente addotto di essere espatriato in ragione di una faida tra famiglie; che, il (...), due membri della sua famiglia avrebbero infatti ucciso due membri della famiglia B._______ a seguito di un conflitto derivante dalla (...); che, da tale momento, l'intera famiglia dell'insorgente avrebbe vissuto temendo rappresaglie da parte della famiglia B._______ e avrebbe tentato vanamente di ottenere una riconciliazione tra le famiglie; che alla famiglia dell'interessato sarebbe stato inoltre riferito che la propria abitazione situata nel villaggio d'origine sarebbe stata incendiata; che, il (...), mentre l'insorgente e suo fratello sarebbero stati a bordo del proprio veicolo e fermi ad un semaforo, una vettura con a bordo due membri della famiglia B._______ avrebbe accostato accanto a loro e sarebbe scaturita una rissa, poi interrotta da dei passanti; che i membri della famiglia B._______ avrebbero inoltre minacciato di morte tutti gli uomini della famiglia dell'interessato; che la famiglia dell'insorgente non si sarebbe mai rivolta alle autorità di polizia per chiedere protezione, in quanto la famiglia B._______ sarebbe particolarmente ricca ed influente, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le dichiarazioni del richiedente non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi; che le persecuzioni allegate non sarebbero rilevanti ai fini dell'asilo, poiché non si fonderebbero su nessuno dei motivi d'asilo esaustivamente enumerati all'art. 3 cpv. 1 LAsi; che, inoltre, gli attacchi subiti da parte della famiglia B._______ riguarderebbero delle persecuzioni inflitte da persone private e che, pertanto, non rivestirebbero un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che conformemente al principio di sussidiarietà, tale riconoscimento risulterebbe infatti precluso in quanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la Turchia è di principio in misura di offrire una protezione contro le repressioni non statali come quelle asserite, che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi), l'insorgente contesta tuttavia la valutazione dell'autorità opponente, affermando che i maltrattamenti subìti da parte della famiglia B._______ sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che le autorità turche non sarebbero state in grado di proteggerlo, a causa dell'influenza e delle risorse della citata famiglia; che vi sarebbe pertanto un timore fondato di essere esposto ad una persecuzione futura in Turchia, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le allegazioni ricorsuali non mettono in discussione le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore per i motivi che seguono, che, anzitutto, il Tribunale osserva che le asserite persecuzioni perpetrate dalla famiglia B._______ non si fondano su nessuno dei motivi d'asilo esaustivamente enumerati all'art. 3 cpv. 1 LAsi; che esse non possono pertanto essere considerate rilevanti ai fini dell'asilo, che, oltre alla soprammenzionata mancanza di rilevanza, giova rilevare che il riconoscimento della qualità di rifugiato deve essere negata anche in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale; che va infatti esclusa ogni pertinenza delle asserite persecuzioni perpetrate dalla famiglia B._______, poiché non compiute da organi statali, che come osservato dalla SEM, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata; che, invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo, che l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che, al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenze del TAF D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto alle persecuzioni addotte dall'interessato un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, che, infatti, alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità di protezione nell'ambito di persecuzioni da parte di terzi (cfr. tra le tante, le sentenze del TAF D-6551/24 del 15 gennaio 2025 consid. 6.3; E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; D-6123/2023 del 29 novembre 2023 consid. 6.2; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1), che, nel caso di specie, l'insorgente ha dichiarato, in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo, che egli non avrebbe sporto denuncia per i fatti avvenuti, in quanto la famiglia opposta sarebbe in grado di assumere dei legali competenti e disporrebbe di conoscenti attivi nel sistema giudiziario; che tali argomenti risultano tuttavia essere mere affermazioni di parte prive di riscontri documentali agli atti, dunque privi di pertinenza; che, nella presente fattispecie non vi sono inoltre motivi per discostarsi dal summenzionato principio secondo cui alle autorità turche è riconosciuta una capacità di protezione nel contesto di persecuzioni perpetrate da terzi; che non sussistono elementi seri e concreti, indicanti che le autorità turche non sarebbero in grado o non vorrebbero proteggere il ricorrente dalle minacce della famiglia B._______; che, in conclusione, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, per i dettagli, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenze del TAF D-5491/2023 del 14 ottobre 2024 consid. 6.4.2; D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2; D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1); che ciò vale anche per le province di Hakkâri e irnak (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8 [sentenza di riferimento]), che il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture; che il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig); che, il 9 maggio 2023, lo stato di emergenza dichiarato in tali province è stato revocato dal Presidente della Repubblica turca; che, posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3); che, in tal senso, va tenuto adeguatamente conto della situazione delle persone vulnerabili - in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili - segnatamente di coloro che dovrebbero tornare nelle province di Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya, le quali sono state gravemente colpite dai sismi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3), che dagli atti emerge che l'allontanamento verso la Turchia si rivela pacificamente esigibile nella misura in cui egli gode in Patria di una solida rete famigliare in grado di sostenerlo; che egli ha dichiarato di aver vissuto nella provincia di Gaziantep anche nel periodo successivo al terremoto senza allegare alcuna ripercussione o limitazione in merito segnatamente alla sua situazione d'alloggio; che egli è giovane ed in buona salute; che egli ha affermato di aver terminato il liceo e di voler intraprendere l'università; che l'interessato vanta infine esperienza lavorativa quale (...) per delle (...), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto; che essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole (art. 65 cpv. 1 PA) al momento dell'inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: