opencaselaw.ch

D-2316/2024

D-2316/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-21 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L’interessata, cittadina turca originaria di B._______ e domiciliata da ultimo a C._______, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 29 agosto 2023.

A.b Il 12 dicembre seguente, la richiedente ha sostenuto un’audizione ap- profondita sui motivi d’asilo. Ella ha sostanzialmente addotto di essere sen- sibile alla causa curda, così come i suoi familiari. In particolare, sua madre sarebbe implicata in diverse attività a tutela delle persone di etnia curda, suo nonno paterno sarebbe stato incarcerato per motivi politici e la zia pa- terna sarebbe stata trattenuta in custodia cautelare a causa della sua par- tecipazione a manifestazioni pubbliche. L’interessata ha poi allegato di es- sere diventata membro ufficiale del Partito Democratico dei Popoli (in turco Halkların Demokratik Partisi, di seguito: HDP) nel 2021, partecipando as- sieme alla madre a molteplici discussioni e manifestazioni organizzate dal partito. Nello stesso anno, avrebbe iniziato a pubblicare su Facebook le proprie opinioni politiche sul presidente Erdogan. Nel luglio 2023, mentre si trovava ad Antalya, la polizia l’avrebbe inoltre ricercata presso la sua abitazione di C._______. A fronte di tale episodio, avrebbe poi scoperto – per il tramite il suo avvocato – dell’apertura di inchieste penali nei suoi con- fronti per il reato di offesa al presidente e di propaganda per l’organizza- zione terroristica, entrambe riconducibili alle sue pubblicazioni online. Il (…) agosto 2024, le sarebbero state infine recapitate delle convocazioni ufficiali di interrogatorio. Intimorita da eventuali ripercussioni, lo stesso giorno sa- rebbe quindi espatriata con la madre, il fratello e la sorella, anch’essi giunti in Svizzera per chiedere asilo (cfr. atto della Segreteria di Stato della mi- grazione [di seguito: SEM] n. […]-18/14).

A.c A sostegno della sua domanda, l’interessata ha presentato, oltre alla carta d’identità in originale, la seguente documentazione (in copia):

– Citazione del Ministero Pubblico di D._______ (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1); – Richiesta del Ministero Pubblico di D._______ alla polizia (n. 2); – Richiesta del Ministero Pubblico di C._______ alla polizia (n. 3); – Decisione di incompetenza pronunciata dal Ministero Pubblico di C._______ (n. 4); – Verbale di polizia del (…) (n. 5); – Scritto della polizia del (…) (n. 6); – Ricerca della polizia sulla piattaforma Pol-net del (…) (n. 7); – Richiesta della polizia di C._______ all’Ufficio reati speciali di D._______ (n. 8);

D-2316/2024 Pagina 3 – Rapporto della polizia di C._______ del (…) sulle pubblicazioni web dell’interessata (n. 9); – Citazione del (…) notificata all’interessata (n. 10); – Citazione del (…) (n. 11); – Richiesta del Ministero Pubblico di D._______ di emettere un mandato di accompagnamento coattivo (n. 12); – Mandato di accompagnamento coattivo del Giudice dei provvedimenti coercitivi di D._______ datato (…) in relazione all’inchiesta per offesa al Presidente della Repubblica (n. 13); – Altra decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di D._______ del (…) (n. 14); – Richiesta del Ministero Pubblico di C._______ di emettere un mandato di accompagnamento coattivo (n. 15); – Mandato di accompagnamento coattivo del Giudice dei provvedimenti coercitivi di C._______ datato (…) in relazione all’inchiesta per propaganda all’organizzazione terroristica (n. 16); – Altra decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di C._______ del (…) (n. 17); – Fotografia raffigurante l’interessata con una maglietta a sfondo politico (n. 18); – Lettera dell’avvocato turco (n. 19)

A.d Il 19 dicembre 2023, la SEM ha assegnato la domanda d’asilo alla pro- cedura ampliata.

B. Con decisione del 15 marzo 2024, notificata il 18 marzo successivo, la SEM non ha riconosciuto all’interessata la qualità di rifugiata, ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, in- caricando il Cantone di E._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.

C. Con ricorso del 16 aprile 2024, l’insorgente avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con- cludendo principalmente all’annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiata unitamente all’accoglimento della domanda d’asilo e, in subordine, alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera oppure alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, viene presentata un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese. Al gravame sono stati segnatamente acclusi – in copia e senza traduzione – due screenshot del portale elettronico turco di informazione sulla giustizia Ulusal Yargi Ağı Bilişim Sistemi (UYAP; cfr. allegati n. 5-6 al ricorso) e i seguenti documenti giudiziari turchi:

D-2316/2024 Pagina 4 – un atto d’accusa del (…) (İddianame) pronunciato dal Ministero Pubblico di D._______ relativo all’inchiesta penale n. 2023/68910 – offesa al Presidente della Repubblica e altri politici (cfr. allegato n. 7 al ricorso; mdp SEM n. 13); – la relativa decisione d’ammissione dell’atto d’accusa del (…) (Tensip zaptı) pronunciata dal Tribunale di D._______, mediante la quale viene fissata un’udienza per il (…) successivo (cfr. allegato n. 4 al ricorso).

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 3.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a

D-2316/2024 Pagina 5 pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre inoltre consi- derare i motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi com- prende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la si- tuazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento og- gettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosi- miglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. per i dettagli DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

E. 3.3 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono inverosimili le alle- gazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contradditto- rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

E. 3.4.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novem- bre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo).

E. 3.4.2 Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati

– anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 no- vembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]).

E. 3.4.3 Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l’asilo se, cumulativamente, il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico, la persona imputata verrà condannata con probabi- lità preponderante e in un prossimo futuro, la condanna si fonda su un

D-2316/2024 Pagina 6 motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi e, infine, la stessa comporta una pena d’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). In proposito, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al Presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per or- ganizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. ibi- dem consid. 8.4). Il Tribunale ha inoltre stabilito che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre pro- cedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circo- stanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o rela- tivo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure compor- tante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto conside- rando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti pe- nali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indica- zioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che le in- chieste penali avviate nei confronti della ricorrente non giustifichino il rico- noscimento della qualità di rifugiata poiché, in primo luogo, non sussiste- rebbe alcun rischio significativo di essere arrestata e detenuta al suo in- gresso Turchia e, in secondo luogo, le inchieste penali non sarebbero an- cora sfociate in un’azione legale. Inoltre, le attività svolte all’interno dell’HDP non rifletterebbero un profilo politico di rilievo tale da giustificare il timore oggettivo di una misura di persecuzione determinante per l’asilo, posto segnatamente ch’ella non avrebbe precedenti penali e neppure mai assunto ruoli di spicco o dirigenziali all’interno del partito. A fronte delle pubblicazioni effettuate su Facebook, l’inchiesta penale aperta nei confronti della ricorrente sarebbe comunque legittima in base allo Stato di diritto.

D-2316/2024 Pagina 7

E. 4.2 Censurando la violazione del diritto federale, la ricorrente ritiene tutta- via che i suoi motivi d’asilo siano pertinenti per la qualità di rifugiata. In particolare, ella rimprovera alla SEM di aver lasciato aperta la questione dell’autenticità dei documenti giudiziari versati agli atti (cfr. ricorso, pag. 6) e di non aver riconosciuto il rischio oggettivo di essere posta in carcera- zione preventiva in caso di rimpatrio (idem pag. 7-8) nonché la sproporzio- nalità e il carattere politico delle condanne pronunciate in Turchia per in- sulto al presidente, le quali costituirebbero una violazione della libertà d’espressione sancita dall’art. 10 CEDU (idem pagg. 4-5 e 10-11). Inoltre, la documentazione giudiziaria ottenuta dopo la pronuncia della decisione impugnata comproverebbe un timore attuale e concreto di persecuzione, avvalorato segnatamente dalla pronuncia di un atto d’accusa nel procedi- mento penale per il reato di offesa al presidente (idem pag. 6-7; cfr. allegati

n. 4 e 7 al ricorso). L’autorità inferiore avrebbe poi abusato del suo potere di apprezzamento nella misura in cui ha legittimato l’apertura della proce- dura penale turca per insulto al presidente rilevando che, anche secondo il Codice penale svizzero (CP, RS 311.0), le allegazioni espresse su Fa- cebook dall’insorgente potrebbero essere perseguite penalmente anche in Svizzera. Infine, ciò che può essere considerato un insulto in Turchia po- trebbe essere percepito in modo diverso in altri paesi, soprattutto in Sviz- zera. In questo senso, andrebbe riconosciuto che la Corte europea dei di- ritti dell’uomo (CorteEDU) ha già dichiarato che le condanne pronunciate in virtù dell’art. 299 TCK sarebbero contrarie all’art. 10 CEDU (cfr. Vedat Şorli contro Turchia del 19 ottobre 2021, 42048/19) e che, ciononostante, la Corte costituzionale turca avrebbe ignorato tale giudizio sovranazionale nell’ambito della propria giurisprudenza interna (cfr. ricorso, pag. 12).

E. 5.1 A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla decisione avversata in merito alla rilevanza dei motivi d’asilo addotti (art. 3 LAsi).

E. 5.2 Anzitutto, occorre rilevare che, in virtù della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 3.4 supra), il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Pertanto, le relative procedure penali avviate nei confronti dell’insorgente, le quali si trovano ancora in una fase d’inchiesta (cfr. mdp SEM n. 1-17), non costi- tuiscono d’acchito un valido motivo d’asilo.

D-2316/2024 Pagina 8

E. 5.3.1 Per quanto attiene al procedimento penale per il reato di offesa al presidente (art. 299 TCK), il Tribunale constata anzitutto che la ricorrente ha lasciato il Paese in un momento in cui l’inchiesta penale era ancora in una fase primordiale (cfr. mdp SEM n. 1-10). Posta l’assenza di precedenti penali, il semplice fatto di essere stata cercata dalla polizia presso il suo domicilio nel luglio 2023 (mdp SEM n. 5-6) e di aver ricevuto la citazione per un suo interrogatorio (mdp SEM n. 10) non può quindi ragionevolmente costituire un concreto timore di persecuzione, a fronte del quale non re- stava altra soluzione che la fuga dal Paese.

E. 5.3.2.1 Ad ogni buon conto, a prescindere dall’autenticità dei documenti giudiziari presentati dall’insorgente, il procedimento penale in parola non può logicamente costituire un fondato timore di persecuzioni future.

E. 5.3.2.2 In primo luogo, la giurisprudenza ha chiaramente stabilito che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le per- sone oggetto di un procedimento penale per tale reato debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, imponendosi piuttosto un esame specifico delle circostanze del caso concreto (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3).

E. 5.3.2.3 Nel contesto di tale analisi, si rileva in secondo luogo che, sebbene l’interessata rischi di essere arrestata ai fini dell’interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può presumere ch’ella sarà esposta al rischio di tratta- menti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo. Infatti, essendo incensurata, non si può ritenere a priori che verrà condannata ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale poiché, secondo la prassi dei tribunali tur- chi in relazione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronun- ciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell’art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posta in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-4788/2024 consid. 4.1.2). Inoltre, va esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo, sulla base del quale le autorità turche potrebbero pronun- ciare una pena sproporzionatamente severa. L’interessata ha infatti dichia- rato di essere stata soltanto un membro semplice dell’HDP (partito legale in Turchia), aiutando nell’organizzazione degli eventi e partecipando a ma- nifestazioni, festeggiamenti curdi e discussioni (cfr. atto SEM n. 18/14 D47- 50). Tali implicazioni non configurano d’acchito un rilevante profilo d’oppo- sizione politica (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-3901/2023 del 7 ottobre

D-2316/2024 Pagina 9 2024 consid. 5.4; D-4815/2020 del 30 settembre 2024 consid. 6.2.1). Il fatto

– non avvalorato da prove documentali – di essere stata maltrattata dalla polizia nell’ambito di una protesta e di aver assistito ad un’esplosione in occasione di un altro evento pubblico, non è sufficiente per ammettere una specifica persecuzione rilevante nei suoi confronti (cfr. atto SEM n. 18/14 D75: “[…] È passato molto tempo, non ricordo tantissimo, ma si cantava, si ballava e scandivamo gli slogan. Alla stazione mia madre mi ha presen- tato una signora. C’è poi stata un’esplosione. La signora è deceduta lì alla stazione. […] Un altro episodio […] Davanti a noi c’erano tantissimi poliziotti […] ad un certo punto mi hanno presa da un braccio e dai capelli.”).

E. 5.3.2.4 Quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni oggetto del procedimento penale (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), il Tribunale osserva inoltre che il rapporto di polizia del 17 agosto 2023 (mdp SEM n. 9) elenca dei post effettuati su Facebook che hanno avuto scarse reazioni da parte del pubblico (dai tre a ventiquattro “mi piace”), ciò che rafforza l’assenza di un profilo politico di rilievo che po- trebbe giustificare l’adozione di pene sproporzionatamente severe ed inu- mane (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 consid. 9.4). In ogni caso, con- trariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pag. 12), va rico- nosciuto che la natura delle pubblicazioni è tale da giustificare l’apertura di un’indagine penale legittima in Turchia, rispettivamente di un rinvio a giu- dizio, al fine di determinare la sussistenza o meno del reato secondo il di- ritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 9.3; D-5491/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 4.2.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1). Dal rapporto di polizia e dall’atto accusa emerge infatti che la ricorrente ha qualificato il presidente turco Erdogan come “un assassino”, “terrorista”, “fascista”, raffigurandolo anche a fianco dell’immagine di F._______ e definendolo un “bastardo” al quale è augu- rato di annegare nel suo sangue e di andare all’infermo (cfr. mdp SEM n. 9; allegato n. 7 al ricorso). È quindi ragionevole concludere che tali affer- mazioni possano costituire un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, simili dichiarazioni poten- zialmente ingiuriose potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. ex pluris sentenze del TAF 4103/2024 consid. 8.6.2 e 9.3; E-5319/2023 del 15 di- cembre 2023 consid. 4.2.1). In esito, qualora la procedura penale in parola dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza e di condanna, non è rav- visabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. In queste cir- costanze, il timore di persecuzione espresso dalla ricorrente si rivela infon- dato.

D-2316/2024 Pagina 10

E. 5.3.2.5 L’assenza di un profilo politico rilevante va confermata anche in considerazione delle asserite persecuzioni patite dai familiari della ricor- rente (cfr. decisione avversata, pag. 5). In particolare, il padre di quest’ul- tima avrebbe subìto un procedimento penale in passato – per un reato non noto all’interessata – ma sarebbe stato poi assolto (cfr. atto SEM n. 18/14 D80-82) e la madre era un membro semplice dell’HDP senza ruoli di spicco all’interno del partito (cfr. incarto SEM n. […]-42/19 D92). Inoltre, il nonno paterno, così come quello materno, avrebbero avuto dei problemi con le autorità in passato, ma la richiedente non è stata in grado di spiegare per quali motivi (cfr. atto SEM n. […]-18/14 D84 e D87). Gli eventi che hanno interessato la zia paterna (custodia cautelare e torture per una settimana) si pongono altresì lontani nel tempo, poiché riconducibili alla sua epoca liceale (idem D86), escludendo in questo modo un qualsivoglia interesse attuale di persecuzione riflessa. Contrariamente a quanto sembra preten- dere la ricorrente, non si può quindi riconoscere un contesto politico parti- colarmente esposto a livello familiare (cfr. ricorso, pag. 8).

E. 5.4 Infine, neppure le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda ri- sultano dirimenti per il giudizio (cfr. ricorso, pag. 8). Infatti, per invalsa giu- risprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconosci- mento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4664/2024 del 29 dicembre 2024 consid. 6.3; E-4103/2024 consid. 13.2). Inoltre, gli asseriti pregiudizi patiti dalla ricor- rente (discriminazione nel contesto scolastico), non correlabili con l’espa- trio, non raggiungono un’intensità superiore alle difficoltà della maggior parte della popolazione curda in Turchia (cfr. atti SEM n. 18/14 D78).

E. 5.5 In esito, i motivi d’asilo addotti dall’interessata non risultano determi- nanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata.

E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermare tale misura.

D-2316/2024 Pagina 11

E. 7.1 La SEM ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento sia possibile, am- missibile e ragionevolmente esigibile, posto in particolare che l’insorgente disporrebbe di un’ampia rete familiare in patria e godrebbe di una valida esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pagg. 8-9). La ricor- rente sostiene tuttavia che un rinvio in Turchia non sarebbe ragionevol- mente esigibile e neppure ammissibile poiché contrario all’art. 3 CEDU. In particolare, non si potrebbe presumere che le verrà garantito un procedi- mento giudiziario equo e corretto, considerata segnatamente la sussi- stenza di svariate procedure penali nei suoi confronti nonché del rischio di persecuzione esteso in tutto il Paese (cfr. ricorso, pag. 13).

E. 7.2 Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’esecuzione dell'allontanamento è regola- mentata dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 7.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, la ricorrente non può – per i motivi già enucleati – prevalersi del principio del divieto di re- spingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiata (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v’è motivo di considerare l’esistenza di un rischio perso- nale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in rela- zione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), posto inoltre ch’ella non soffre di alcun problema di salute. Anche l’attuale situazione dei diritti umani nel Paese d’origine non risulta ostativo al suo rimpatrio (cfr. ex pluris E-4103/2024 consid. 12.4; E-3901/2023 consid. 7.2.2). L’esecuzione dell'allontanamento risulta per- tanto ammissibile.

E. 7.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 7.4.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo- turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-

D-2316/2024 Pagina 12 est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio; ciò vale anche per le province di Hakkâri e Şırnak (cfr. sentenza E-4103/2024 consid 13.2 e 13.4.8).

E. 7.4.3 Nel caso concreto, la ricorrente è giovane, gode di buona salute (cfr. atto SEM n. 18/14 D5) e non proviene dalle regioni fortemente colpite dai sismi occorsi nel febbraio 2023 (Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Ga- ziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye und Sanliurf). Inoltre, ella dispone di una valida formazione (liceo), di una sufficiente esperienza professionale quale segretaria (idem D27-29), nonché di una solida rete familiare in patria, alla quale potrà appoggiarsi in caso di neces- sità, in particolare il padre, la nonna materna e lo zio materno con i quali è in buoni rapporti (idem D21 e D33-34). Non è quindi verosimile che l’inte- ressata riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale. Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

E. 7.5 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecu- zione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 7.6 Ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in mate- ria di esecuzione dell’allontanamento.

E. 8 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è inoltre incorsa in un abuso del suo potere d’apprez- zamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ricorso va quindi respinto.

E. 9 Avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versa- mento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.

E. 10 Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favo- revole, le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), e di gratuito patro- cinio (art. 102m LAsi) vanno inoltre respinte.

D-2316/2024 Pagina 13

E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno quindi poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2316/2024 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

4. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2316/2024 Sentenza del 21 febbraio 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Walter Lang, Chrystel Tornare Villanueva, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), Turchia, patrocinata dall'avv. Patrizia Testori, Caritas Schweiz, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 marzo 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata, cittadina turca originaria di B._______ e domiciliata da ultimo a C._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 29 agosto 2023. A.b Il 12 dicembre seguente, la richiedente ha sostenuto un'audizione approfondita sui motivi d'asilo. Ella ha sostanzialmente addotto di essere sensibile alla causa curda, così come i suoi familiari. In particolare, sua madre sarebbe implicata in diverse attività a tutela delle persone di etnia curda, suo nonno paterno sarebbe stato incarcerato per motivi politici e la zia paterna sarebbe stata trattenuta in custodia cautelare a causa della sua partecipazione a manifestazioni pubbliche. L'interessata ha poi allegato di essere diventata membro ufficiale del Partito Democratico dei Popoli (in turco Halklarin Demokratik Partisi, di seguito: HDP) nel 2021, partecipando assieme alla madre a molteplici discussioni e manifestazioni organizzate dal partito. Nello stesso anno, avrebbe iniziato a pubblicare su Facebook le proprie opinioni politiche sul presidente Erdogan. Nel luglio 2023, mentre si trovava ad Antalya, la polizia l'avrebbe inoltre ricercata presso la sua abitazione di C._______. A fronte di tale episodio, avrebbe poi scoperto - per il tramite il suo avvocato - dell'apertura di inchieste penali nei suoi confronti per il reato di offesa al presidente e di propaganda per l'organizzazione terroristica, entrambe riconducibili alle sue pubblicazioni online. Il (...) agosto 2024, le sarebbero state infine recapitate delle convocazioni ufficiali di interrogatorio. Intimorita da eventuali ripercussioni, lo stesso giorno sarebbe quindi espatriata con la madre, il fratello e la sorella, anch'essi giunti in Svizzera per chiedere asilo (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-18/14). A.c A sostegno della sua domanda, l'interessata ha presentato, oltre alla carta d'identità in originale, la seguente documentazione (in copia):

- Citazione del Ministero Pubblico di D._______ (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1);

- Richiesta del Ministero Pubblico di D._______ alla polizia (n. 2);

- Richiesta del Ministero Pubblico di C._______ alla polizia (n. 3);

- Decisione di incompetenza pronunciata dal Ministero Pubblico di C._______ (n. 4);

- Verbale di polizia del (...) (n. 5);

- Scritto della polizia del (...) (n. 6);

- Ricerca della polizia sulla piattaforma Pol-net del (...) (n. 7);

- Richiesta della polizia di C._______ all'Ufficio reati speciali di D._______ (n. 8);

- Rapporto della polizia di C._______ del (...) sulle pubblicazioni web dell'interessata (n. 9);

- Citazione del (...) notificata all'interessata (n. 10);

- Citazione del (...) (n. 11);

- Richiesta del Ministero Pubblico di D._______ di emettere un mandato di accompagnamento coattivo (n. 12);

- Mandato di accompagnamento coattivo del Giudice dei provvedimenti coercitivi di D._______ datato (...) in relazione all'inchiesta per offesa al Presidente della Repubblica (n. 13);

- Altra decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di D._______ del (...) (n. 14);

- Richiesta del Ministero Pubblico di C._______ di emettere un mandato di accompagnamento coattivo (n. 15);

- Mandato di accompagnamento coattivo del Giudice dei provvedimenti coercitivi di C._______ datato (...) in relazione all'inchiesta per propaganda all'organizzazione terroristica (n. 16);

- Altra decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di C._______ del (...) (n. 17);

- Fotografia raffigurante l'interessata con una maglietta a sfondo politico (n. 18);

- Lettera dell'avvocato turco (n. 19) A.d Il 19 dicembre 2023, la SEM ha assegnato la domanda d'asilo alla procedura ampliata. B. Con decisione del 15 marzo 2024, notificata il 18 marzo successivo, la SEM non ha riconosciuto all'interessata la qualità di rifugiata, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di E._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso del 16 aprile 2024, l'insorgente avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo principalmente all'annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiata unitamente all'accoglimento della domanda d'asilo e, in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera oppure alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, viene presentata un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese. Al gravame sono stati segnatamente acclusi - in copia e senza traduzione - due screenshot del portale elettronico turco di informazione sulla giustizia Ulusal Yargi A i Bili im Sistemi (UYAP; cfr. allegati n. 5-6 al ricorso) e i seguenti documenti giudiziari turchi:

- un atto d'accusa del (...) ( ddianame) pronunciato dal Ministero Pubblico di D._______ relativo all'inchiesta penale n. 2023/68910 - offesa al Presidente della Repubblica e altri politici (cfr. allegato n. 7 al ricorso; mdp SEM n. 13);

- la relativa decisione d'ammissione dell'atto d'accusa del (...) (Tensip zapti) pronunciata dal Tribunale di D._______, mediante la quale viene fissata un'udienza per il (...) successivo (cfr. allegato n. 4 al ricorso). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 3.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre inoltre considerare i motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. per i dettagli DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 3.3 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 3.4 3.4.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). 3.4.2 Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). 3.4.3 Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo se, cumulativamente, il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, la persona imputata verrà condannata con probabilità preponderante e in un prossimo futuro, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e, infine, la stessa comporta una pena d'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). In proposito, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al Presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. ibidem consid. 8.4). Il Tribunale ha inoltre stabilito che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che le inchieste penali avviate nei confronti della ricorrente non giustifichino il riconoscimento della qualità di rifugiata poiché, in primo luogo, non sussisterebbe alcun rischio significativo di essere arrestata e detenuta al suo ingresso Turchia e, in secondo luogo, le inchieste penali non sarebbero ancora sfociate in un'azione legale. Inoltre, le attività svolte all'interno dell'HDP non rifletterebbero un profilo politico di rilievo tale da giustificare il timore oggettivo di una misura di persecuzione determinante per l'asilo, posto segnatamente ch'ella non avrebbe precedenti penali e neppure mai assunto ruoli di spicco o dirigenziali all'interno del partito. A fronte delle pubblicazioni effettuate su Facebook, l'inchiesta penale aperta nei confronti della ricorrente sarebbe comunque legittima in base allo Stato di diritto. 4.2 Censurando la violazione del diritto federale, la ricorrente ritiene tuttavia che i suoi motivi d'asilo siano pertinenti per la qualità di rifugiata. In particolare, ella rimprovera alla SEM di aver lasciato aperta la questione dell'autenticità dei documenti giudiziari versati agli atti (cfr. ricorso, pag. 6) e di non aver riconosciuto il rischio oggettivo di essere posta in carcerazione preventiva in caso di rimpatrio (idem pag. 7-8) nonché la sproporzionalità e il carattere politico delle condanne pronunciate in Turchia per insulto al presidente, le quali costituirebbero una violazione della libertà d'espressione sancita dall'art. 10 CEDU (idem pagg. 4-5 e 10-11). Inoltre, la documentazione giudiziaria ottenuta dopo la pronuncia della decisione impugnata comproverebbe un timore attuale e concreto di persecuzione, avvalorato segnatamente dalla pronuncia di un atto d'accusa nel procedimento penale per il reato di offesa al presidente (idem pag. 6-7; cfr. allegati n. 4 e 7 al ricorso). L'autorità inferiore avrebbe poi abusato del suo potere di apprezzamento nella misura in cui ha legittimato l'apertura della procedura penale turca per insulto al presidente rilevando che, anche secondo il Codice penale svizzero (CP, RS 311.0), le allegazioni espresse su Facebook dall'insorgente potrebbero essere perseguite penalmente anche in Svizzera. Infine, ciò che può essere considerato un insulto in Turchia potrebbe essere percepito in modo diverso in altri paesi, soprattutto in Svizzera. In questo senso, andrebbe riconosciuto che la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha già dichiarato che le condanne pronunciate in virtù dell'art. 299 TCK sarebbero contrarie all'art. 10 CEDU (cfr. Vedat orli contro Turchia del 19 ottobre 2021, 42048/19) e che, ciononostante, la Corte costituzionale turca avrebbe ignorato tale giudizio sovranazionale nell'ambito della propria giurisprudenza interna (cfr. ricorso, pag. 12). 5. 5.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla decisione avversata in merito alla rilevanza dei motivi d'asilo addotti (art. 3 LAsi). 5.2 Anzitutto, occorre rilevare che, in virtù della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 3.4 supra), il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Pertanto, le relative procedure penali avviate nei confronti dell'insorgente, le quali si trovano ancora in una fase d'inchiesta (cfr. mdp SEM n. 1-17), non costituiscono d'acchito un valido motivo d'asilo. 5.3 5.3.1 Per quanto attiene al procedimento penale per il reato di offesa al presidente (art. 299 TCK), il Tribunale constata anzitutto che la ricorrente ha lasciato il Paese in un momento in cui l'inchiesta penale era ancora in una fase primordiale (cfr. mdp SEM n. 1-10). Posta l'assenza di precedenti penali, il semplice fatto di essere stata cercata dalla polizia presso il suo domicilio nel luglio 2023 (mdp SEM n. 5-6) e di aver ricevuto la citazione per un suo interrogatorio (mdp SEM n. 10) non può quindi ragionevolmente costituire un concreto timore di persecuzione, a fronte del quale non restava altra soluzione che la fuga dal Paese. 5.3.2 5.3.2.1 Ad ogni buon conto, a prescindere dall'autenticità dei documenti giudiziari presentati dall'insorgente, il procedimento penale in parola non può logicamente costituire un fondato timore di persecuzioni future. 5.3.2.2 In primo luogo, la giurisprudenza ha chiaramente stabilito che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di un procedimento penale per tale reato debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, imponendosi piuttosto un esame specifico delle circostanze del caso concreto (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3). 5.3.2.3 Nel contesto di tale analisi, si rileva in secondo luogo che, sebbene l'interessata rischi di essere arrestata ai fini dell'interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può presumere ch'ella sarà esposta al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo. Infatti, essendo incensurata, non si può ritenere a priori che verrà condannata ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale poiché, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell'art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posta in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-4788/2024 consid. 4.1.2). Inoltre, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo, sulla base del quale le autorità turche potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa. L'interessata ha infatti dichiarato di essere stata soltanto un membro semplice dell'HDP (partito legale in Turchia), aiutando nell'organizzazione degli eventi e partecipando a manifestazioni, festeggiamenti curdi e discussioni (cfr. atto SEM n. 18/14 D47-50). Tali implicazioni non configurano d'acchito un rilevante profilo d'opposizione politica (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-3901/2023 del 7 ottobre 2024 consid. 5.4; D-4815/2020 del 30 settembre 2024 consid. 6.2.1). Il fatto - non avvalorato da prove documentali - di essere stata maltrattata dalla polizia nell'ambito di una protesta e di aver assistito ad un'esplosione in occasione di un altro evento pubblico, non è sufficiente per ammettere una specifica persecuzione rilevante nei suoi confronti (cfr. atto SEM n. 18/14 D75: "[...] È passato molto tempo, non ricordo tantissimo, ma si cantava, si ballava e scandivamo gli slogan. Alla stazione mia madre mi ha presentato una signora. C'è poi stata un'esplosione. La signora è deceduta lì alla stazione. [...] Un altro episodio [...] Davanti a noi c'erano tantissimi poliziotti [...] ad un certo punto mi hanno presa da un braccio e dai capelli."). 5.3.2.4 Quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni oggetto del procedimento penale (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), il Tribunale osserva inoltre che il rapporto di polizia del 17 agosto 2023 (mdp SEM n. 9) elenca dei post effettuati su Facebook che hanno avuto scarse reazioni da parte del pubblico (dai tre a ventiquattro "mi piace"), ciò che rafforza l'assenza di un profilo politico di rilievo che potrebbe giustificare l'adozione di pene sproporzionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 consid. 9.4). In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pag. 12), va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni è tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale legittima in Turchia, rispettivamente di un rinvio a giudizio, al fine di determinare la sussistenza o meno del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 9.3; D-5491/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 4.2.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1). Dal rapporto di polizia e dall'atto accusa emerge infatti che la ricorrente ha qualificato il presidente turco Erdogan come "un assassino", "terrorista", "fascista", raffigurandolo anche a fianco dell'immagine di F._______ e definendolo un "bastardo" al quale è augurato di annegare nel suo sangue e di andare all'infermo (cfr. mdp SEM n. 9; allegato n. 7 al ricorso). È quindi ragionevole concludere che tali affermazioni possano costituire un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, simili dichiarazioni potenzialmente ingiuriose potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. ex pluris sentenze del TAF 4103/2024 consid. 8.6.2 e 9.3; E-5319/2023 del 15 dicembre 2023 consid. 4.2.1). In esito, qualora la procedura penale in parola dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza e di condanna, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. In queste circostanze, il timore di persecuzione espresso dalla ricorrente si rivela infondato. 5.3.2.5 L'assenza di un profilo politico rilevante va confermata anche in considerazione delle asserite persecuzioni patite dai familiari della ricorrente (cfr. decisione avversata, pag. 5). In particolare, il padre di quest'ultima avrebbe subìto un procedimento penale in passato - per un reato non noto all'interessata - ma sarebbe stato poi assolto (cfr. atto SEM n. 18/14 D80-82) e la madre era un membro semplice dell'HDP senza ruoli di spicco all'interno del partito (cfr. incarto SEM n. [...]-42/19 D92). Inoltre, il nonno paterno, così come quello materno, avrebbero avuto dei problemi con le autorità in passato, ma la richiedente non è stata in grado di spiegare per quali motivi (cfr. atto SEM n. [...]-18/14 D84 e D87). Gli eventi che hanno interessato la zia paterna (custodia cautelare e torture per una settimana) si pongono altresì lontani nel tempo, poiché riconducibili alla sua epoca liceale (idem D86), escludendo in questo modo un qualsivoglia interesse attuale di persecuzione riflessa. Contrariamente a quanto sembra pretendere la ricorrente, non si può quindi riconoscere un contesto politico particolarmente esposto a livello familiare (cfr. ricorso, pag. 8). 5.4 Infine, neppure le pretese discriminazioni in ragione dell'etnia curda risultano dirimenti per il giudizio (cfr. ricorso, pag. 8). Infatti, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4664/2024 del 29 dicembre 2024 consid. 6.3; E-4103/2024 consid. 13.2). Inoltre, gli asseriti pregiudizi patiti dalla ricorrente (discriminazione nel contesto scolastico), non correlabili con l'espatrio, non raggiungono un'intensità superiore alle difficoltà della maggior parte della popolazione curda in Turchia (cfr. atti SEM n. 18/14 D78). 5.5 In esito, i motivi d'asilo addotti dall'interessata non risultano determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermare tale misura. 7. 7.1 La SEM ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, posto in particolare che l'insorgente disporrebbe di un'ampia rete familiare in patria e godrebbe di una valida esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pagg. 8-9). La ricorrente sostiene tuttavia che un rinvio in Turchia non sarebbe ragionevolmente esigibile e neppure ammissibile poiché contrario all'art. 3 CEDU. In particolare, non si potrebbe presumere che le verrà garantito un procedimento giudiziario equo e corretto, considerata segnatamente la sussistenza di svariate procedure penali nei suoi confronti nonché del rischio di persecuzione esteso in tutto il Paese (cfr. ricorso, pag. 13). 7.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 7.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, la ricorrente non può - per i motivi già enucleati - prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiata (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), posto inoltre ch'ella non soffre di alcun problema di salute. Anche l'attuale situazione dei diritti umani nel Paese d'origine non risulta ostativo al suo rimpatrio (cfr. ex pluris E-4103/2024 consid. 12.4; E-3901/2023 consid. 7.2.2). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile. 7.4 7.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.4.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio; ciò vale anche per le province di Hakkâri e irnak (cfr. sentenza E-4103/2024 consid 13.2 e 13.4.8). 7.4.3 Nel caso concreto, la ricorrente è giovane, gode di buona salute (cfr. atto SEM n. 18/14 D5) e non proviene dalle regioni fortemente colpite dai sismi occorsi nel febbraio 2023 (Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye und Sanliurf). Inoltre, ella dispone di una valida formazione (liceo), di una sufficiente esperienza professionale quale segretaria (idem D27-29), nonché di una solida rete familiare in patria, alla quale potrà appoggiarsi in caso di necessità, in particolare il padre, la nonna materna e lo zio materno con i quali è in buoni rapporti (idem D21 e D33-34). Non è quindi verosimile che l'interessata riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale. Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 7.5 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 7.6 Ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento. 8. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è inoltre incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso va quindi respinto. 9. Avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto. 10. Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), e di gratuito patrocinio (art. 102m LAsi) vanno inoltre respinte. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno quindi poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 12. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

4. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti