Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
E. 3 La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
E. 4 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 5 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Dispositivo Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6195/2024 Sentenza del 25 febbraio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliere Matteo Piatti. Parti A.________, nata il (...), ricorrente 1, B.________, nato il (...), ricorrente 2, C.________, nata il (...), ricorrente 3, D.________, nata il (...), ricorrente 4, Turchia, tutti patrocinati dalla MLaw Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (...), contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 29 agosto 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che i ricorrenti hanno depositato in Svizzera il 13 novembre 2022, l'assegnazione alla procedura ampliata avvenuta il 16 maggio 2023, i verbali delle audizioni approfondite sui motivi d'asilo svolte secondo l'art. 29 LAsi (RS 142.31) il 16 e 17 aprile 2024, la decisione del 29 agosto 2024, notificata il giorno successivo, con la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM) non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento, concedendo tuttavia l'ammissione provvisoria in Svizzera in ragione dell'inammissibilità di tale misura, il ricorso del 30 settembre 2024 presentato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con cui gli interessati postulano implicitamente l'annullamento della decisione succitata e il riconoscimento della qualità di rifugiati unitamente alla concessione dell'asilo in Svizzera; sul piano procedurale, viene altresì presentata un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili, i mezzi di prova consegnati in corso di procedura (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-32), e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che, in materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; 2014/1 consid. 2; DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA), che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice; che, in tal caso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che poiché i ricorrenti sono stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera, l'oggetto del contendere risulta esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifugiati, la concessione dell'asilo e la pronuncia del loro allontanamento, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; ch'esso include il diritto di risiedere in Svizzera (cfr. art. 2 LAsi), che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuta come rifugiata la persona che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposta, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, occorre quindi considerare gli antecedenti della persona, segnatamente l'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché la sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che la espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, la persona che è già stata vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato rispetto ad una che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con riferimenti), che la ricorrente 1, di etnia curda e originaria di E.________ (distretto di F.________ a G.________), ha sostanzialmente addotto di essersi iscritta al Partito Democratico dei Popoli (in turco Halklarin Demokratik Partisi, di seguito: HDP) nel 2014, all'interno del quale si sarebbe occupata della preparazione del cibo per le attività, senza tuttavia ricoprire un "ruolo importante" (cfr. atto SEM n. [...]-47/16 D50); che, in particolare, il 10 ottobre 2022 avrebbe ricevuto una chiamata dal capo del quartiere, il quale l'avrebbe informata che la polizia avrebbe fatto irruzione nelle ore successive presso la sua abitazione per cercarla; che, di fronte a tale notizia, sarebbe quindi fuggita in un altro villaggio insieme ai suoi figli; che il 12 ottobre successivo, suo cognato si sarebbe inoltre recato nel distretto di H.________ per verificare se vi fosse a suo carico un mandato di accompagnamento coattivo o un divieto d'espatrio; che posta l'assenza di riscontri, il 29 ottobre 2022 l'interessata sarebbe quindi espatriata con i figli dall'aeroporto di Istanbul al fine di sfuggire alla persecuzione dello Stato; che una volta giunta in Svizzera, sarebbe venuta a conoscenza del fatto che le autorità turche si sarebbero recate presso casa sua per arrestarla; che il suo avvocato turco l'avrebbe successivamente informata dell'apertura di un'inchiesta penale per i reati di insulto al presidente e propaganda ad un organizzazione terroristica in ragione delle sue condivisioni effettuate sui social media; che nell'ambito di tale procedimento penale sarebbe stato pronunciato un mandato di accompagnamento coattivo ai fini dell'interrogatorio; che, in caso di rimpatrio, ella teme quindi di essere catturata ed arrestata (cfr. atto SEM n. 47/16), che i figli minori (ricorrenti 2-4) hanno sostanzialmente addotto di aver subìto discriminazioni nel contesto scolastico a causa della loro appartenenza etnica (cfr. atti SEM n. 48/5, 49/7 e 50/7); che, in particolare, la ricorrente 3 avrebbe anche tentato il suicidio in ragione del contesto discriminatorio succitato (cfr. atto SEM n. 50/7 D19), che nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che i pregiudizi legati alle discriminazioni patite dai ricorrenti in ragione della loro etnia non siano rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, in quanto non raggiungerebbero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali può essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia; che i documenti giudiziari versati agli atti non conterrebbero inoltre alcuna caratteristica di sicurezza verificabile e, taluni (cfr. mdp SEM n. 10-12), si limiterebbero a contenuti standard; che le inchieste penali aperte nei confronti della ricorrente 1, nell'ambito delle quali sarebbe stato pronunciato un mandato di accompagnamento coattivo, non sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infatti, le autorità penali turche non avrebbero intrapreso alcuna azione legale; che dal profilo temporale, le pubblicazioni Facebook alla base delle inchieste penali sarebbero inoltre strettamente legate all'espatrio, poiché riconducibili ai giorni precedenti a quest'ultimo e direttamente posteriori all'arrivo in Svizzera; che tali circostanze dimostrerebbero quindi che l'interessata avrebbe deliberatamente posto le basi fattuali per l'avvio di un'inchiesta penale in Turchia al fine di ottenere asilo in Svizzera; che a fronte delle pubblicazioni effettuate - che illustrerebbero anche dei soldati armati dell'ala militare Unità di Protezione Popolare (in turco Yekîneyên Parastina Gel, YPG) - il perseguimento penale in oggetto sarebbe comunque legittimo in base allo Stato di diritto; che si potrebbe inoltre escludere un rischio di maltrattamenti o torture durante l'esecuzione del mandato di accompagnamento pronunciato nei confronti dell'insorgente 1; che, infine, le attività svolte da quest'ultima all'interno dell'HDP non rifletterebbero un profilo politico di rilievo tale da giustificare il timore di una misura di persecuzione futura determinante per l'asilo, che nel gravame, i ricorrenti rimproverano tuttavia alla SEM di non aver "inquadrato correttamente la fattispecie" (cfr. ricorso, pag. 3); che, in particolare, non sarebbe "corretto giudicare un sistema inaffidabile per quanto riguarda i mezzi di prova" e, nel contempo, ritenerlo "equo per quanto riguarda una procedura giudiziaria per reati politici" (idem pag. 5); che, in questo senso, sarebbe irrilevante il fatto che le autorità turche non abbiano ancora intentato un'azione legale; che non si potrebbe parimenti escludere che l'interessata verrà condannata penalmente e che, nonostante il mandato di accompagnamento sia stato emesso solo per l'interrogatorio, lo stesso possa sfociare in un fermo prolungato; che, inoltre, le persone accusate in Turchia di fare propaganda all'organizzazione terroristica, sarebbero generalmente esposte al rischio di subire maltrattamenti; che la SEM non avrebbe altresì considerato che l'attività politica della ricorrente 1 sui social media - rientranti nell'alveo della libertà di espressione - sarebbe cominciata ben prima dell'espatrio; che, infine, il comportamento adottato una volta ricevuta la notizia dell'imminente intervento di polizia nell'ottobre 2022 sarebbe "del tutto logico" poiché, in quel momento, avrebbe ragionevolmente potuto dedurre che "le sue attività sono diventate foriere di rischi" (idem pag. 5), che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono modificare le corrette conclusioni dell'autorità inferiore, che, anzitutto, le ragioni dell'espatrio si rivelano particolarmente illogiche, posto in particolare che, fino ad allora, l'insorgente non ha mai interessato le autorità turche nonostante effettuasse delle condivisioni a sfondo politico già dal 2020 (cfr. atto SEM n. 47/16 D33-32); che, pertanto, non è ragionevole ammettere che la sola notizia ricevuta dal capo del quartiere nell'ottobre 2022 costituisca un concreto timore di persecuzione a fronte del quale non restava altra soluzione che la fuga dal Paese; che, del resto, il rapporto di polizia alla base dell'inchiesta penale riguardante la ricorrente 1 è stato allestito dopo l'arrivo degli insorgenti in Svizzera, ciò che corrobora ulteriormente l'assenza di motivi oggettivi di persecuzione al momento dell'espatrio (idem D85; mdp SEM n. 4); che per costante giurisprudenza, il semplice fatto di apprendere da terzi di essere ricercati non è inoltre sufficiente per fondare un timore oggettivo di persecuzione futura in caso di rientro in patria (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1333/2023 del 27 marzo 2024 consid. 7.3.4; D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.2), che, ad ogni buon conto, come correttamente concluso dalla SEM, le inchieste penali in parola non risultano pertinenti per la qualità di rifugiata (cfr. decisione avversata, pagg. 7-9), che nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha infatti trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo) - come nella presente fattispecie - stabilendo che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste presso il ministero pubblico turco per i reati succitati, anche in combinazione tra loro, non costituisce un fondato timore di subire, con verosimiglianza preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]), che, pertanto, le inchieste penali che riguardano la ricorrente 1 non sono di principio rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiata, posto in particolare che il ministero pubblico turco non ha ancora intrapreso alcuna azione legale (cfr. mdp SEM n. 4-12), che, in ogni caso, affinché tali procedure assumano una rilevanza per l'asilo, sarebbe necessario che, cumulativamente, il ministero pubblico promuova formalmente l'accusa, che il tribunale turco competente apra una procedura giudiziaria poiché reputa fondato l'atto d'accusa, che la persona imputata venga condannata con probabilità preponderante in un prossimo futuro, che la condanna si fondi su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e che, infine, tale condanna comporti una pena d'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2 [sentenza di riferimento succitata]), che negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al Presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.4.4); che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (idem consid. 8.6.4); che, infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure d'inchiesta e penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4); che per definire la sussistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre quindi procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo; che nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7), che, ciò posto, occorre quindi confermare la valutazione giuridica dell'autorità inferiore, rilevando anzitutto che la ricorrente 1 è incensurata e che il ministero pubblico non ha ancora intrapreso alcuna azione legale; che l'interessata non presenta altresì un profilo politico di rilevo, poiché si è limitata a condividere su Facebook - ottenendo un esiguo riscontro - dei video e delle fotografie tratte da altre fonti, aggiungendo talvolta dei brevi commenti (cfr. atto SEM n. 47/16 D31-32, D36-39 e D42; mdp SEM n. 4); che, inoltre, come ammesso dall'interessata, il suo ruolo all'interno dell'HDP non assumeva alcuna importanza sul piano politico, ciò che rafforza la discrepanza tra l'immagine di oppositrice che cerca di proiettare - insistendo sulle presunte implicazioni delle inchieste penali - e la realtà della sua effettiva partecipazione politica (cfr. atto SEM n. 47/16 D50); che, ad ogni buon conto, la natura delle pubblicazioni è tale da giustificare l'apertura di un'indagine penale legittima in Turchia; che, infatti, dal rapporto di polizia del 15 novembre 2022 (mdp SEM n. 4) e dal rapporto d'indagine del 6 novembre 2023 (mdp SEM n. 30) emerge che l'insorgente ha diffuso anche delle immagini di soldati armati dell'YPG - fatto non contestato nel gravame - suscitando così il dubbio che possa approvare le azioni violente di tale gruppo militare e, di riflesso, legittimare un'inchiesta per determinare la sussistenza dei reati in oggetto secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 9.3; D-5491/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 4.2.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1), che, infine, le pretese discriminazioni che gli insorgenti avrebbero patito in a causa della loro etnia curda - in particolare le vessazioni in ambito scolastico (cfr. atti SEM n. 48/5, 49/7 e 50/7) - non si distinguono notevolmente dai generali problemi sociali che le persone della stessa appartenenza etnica riscontrano quotidianamente; che per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza all'etnia curda non giustifica peraltro il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti), che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, visto quanto precede, i motivi addotti dagli interessati non risultano determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi); che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che, pertanto, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che, in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), va inoltre respinta poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, che, di conseguenza, va pure respinta l'istanza di concessione del gratuito patrocinio (cfr. art. 102m cpv. 1 LAsi), che, visto l'esito della causa, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta. 3. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
4. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: