Asilo e allontanamento (procedura celere)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2722/2024 Sentenza del 3 giugno 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 25 aprile 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha depositato in Svizzera il 30 novembre 2023, il verbale d'audizione secondo l'art. 29 LAsi (RS 142.31) del 18 aprile 2024, i mezzi di prova consegnati in corso di procedura, il rapporto medico del 19 aprile 2024, il parere legale del 24 aprile 2024 relativo al progetto di decisione negativa della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 23 aprile 2024 la decisione del 25 aprile 2024, notificata il medesimo giorno, con la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione della misura, la dichiarazione scritta del medesimo giorno, con la quale la Protezione giuridica ([...]) ha rinunciato al mandato di rappresentanza del ricorrente conferito il 6 dicembre 2023, il ricorso datato 2 maggio 2023 (data d'entrata: 3 maggio 2024), con cui l'insorgente chiede l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e, in via subordinata, l'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; egli presenta altresì un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. artt. 6 e 105 LAsi e 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, inoltre, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili; che la persona interessata dev'essere inoltre credibile; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, nel caso concreto, il ricorrente, cittadino turco, di etnia curda e religione musulmana, originario della provincia di C._______, ha sostanzialmente addotto di aver lasciato il suo Paese poiché avrebbe subìto delle discriminazioni a causa della sua etnia e avuto problemi personali con la sua famiglia; che poco prima del suo espatrio, sarebbe stato condannato in Turchia a cinque anni di pena detentiva per commercio di stupefacenti, rimanendo in carcere dal 16 gennaio al 13 luglio 2023, periodo durante il quale sua madre lo avrebbe sostenuto e gli avrebbe consigliato di espatriare; che, in particolare, da fanciullo avrebbe subìto delle violenze da parte del padre, morto nel 2017, il quale obbligava segnatamente a pregare con la forza; che ai musulmani della famiglia non sarebbe inoltre piaciuto il fatto ch'egli praticasse dello sport; che i suoi familiari lo avrebbero anche minacciato di morte a causa delle sue preferenze sessuali (bisessualità) e, con tale pretesto, lo avrebbero picchiato fino al 2021; ch'egli avrebbe altresì subìto ripetute discriminazioni a causa della sua etnia, venendo in particolare insultato, picchiato o cacciato dai passanti e dalla polizia quando parlava curdo o ascoltava e suonava della musica in pubblico; che sarebbe anche stato picchiato e deriso da un agente di polizia nella sua scuola, poiché sospettato di essere coinvolto nei fatti accaduti a Sur il 2 dicembre 2015; che si sarebbe già recato due volte in Germania per cercare lavoro, prima di espatriare definitivamente e legalmente in Svizzera con l'aiuto finanziario della madre, con l'intento di svolgere al meglio la sua professione di informatico (cfr. per quanto precede atto SEM n. 16/15), che a sostegno della propria domanda, l'interessato ha versato agli atti, oltre al passaporto in originale, tre fotografie ritraenti parti del corpo con delle cicatrici nonché delle catture di schermo di messaggi minatori su Whatsapp, unitamente ad un estratto del casellario giudiziale turco del (...) (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 2-4), che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto inverosimili e discordanti le allegazioni afferenti alle pretese aggressioni e alle minacce di morte da parte dei familiari in ragione delle preferenze sessuali del ricorrente in quanto contraddittorie, vaghe e incompatibili con la logica dell'agire (cfr. decisione avversata, pag. 4-5); che i mezzi di prova presentanti sarebbero altresì inadeguati, poiché non comproverebbero o renderebbero verosimili dei motivi rilevanti in materia d'asilo, segnatamente le addotte violenze subìte dalla famiglia e dagli agenti di polizia, nonché il motivo e la reale origine dei messaggi minatori ricevuti su Whatsapp (idem pagg. 5 e 6); che, sotto il profilo della pertinenza (art. 3 LAsi), le allegate discriminazioni in ragione della sua etnia curda non sarebbero inoltre sufficientemente intense da rendere impossibile, o difficile oltre il limite del sopportabile, la sua vita in Turchia giacché si tratterebbe di eventi privi di attualità e non suscettibili di giustificare un timore fondato di persecuzione; che, ciò posto, difetterebbe quindi un valido motivo d'asilo (idem pagg. 6-7); che, posta l'inverosimiglianza del suo narrato, il movente determinante del suo espatrio sarebbe legato alla sua condanna penale in patria nonché alla sua dichiarata latitanza (pag. 7); che, infine, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, posto in particolare ch'egli avrebbe una sufficiente rete familiare in patria e godrebbe di buona salute, di alternative di domicilio interne al Paese d'origine nonché di valide esperienze professionali e formative (idem pagg. 8-9), che, censurando una violazione del diritto federale, l'insorgente contesta tuttavia la valutazione dell'autorità opponente affermando, in particolare, che le minacce riconducibili alla sua identità sessuale non si limiterebbero solo alla sua famiglia, ma si estenderebbero anche al suo "ambiente circostante" (cfr. ricorso, pag. 3); che le stesse gli avrebbero reso la vita insopportabile; che la sua richiesta d'asilo sarebbe motivata dalla necessità di proteggere la sua integrità fisica e mentale e di cercare una vita migliore lontano dalle tensioni e dalle minacce del suo Paese d'origine (idem pag. 3); che il contenuto minatorio dei messaggi Whatsapp sarebbe inoltre coerente con le persecuzioni che avrebbe subìto in patria e che, analogamente, le fotografie presentate sarebbero una prova tangibile delle violenze fisiche sofferte; che le discriminazioni patite in ragione della sua etnia sarebbero inoltre un fondato motivo d'asilo, giacché gli eventi occorsi, unitamente all'attuale oppressione culturale in Turchia nei confronti dei curdi, gli avrebbero ingenerato una pressione psicologica insopportabile (idem pagg. 4-5); che, infine, tenuto conto dell'attuale situazione politica nel suo Paese d'origine e della specifica situazione personale, l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile (idem pag. 6), che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che, anzitutto, a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato aggredito e minacciato di morte dalla famiglia in ragione delle sue preferenze sessuali; che, infatti, le allegazioni addotte si rivelano chiaramente contraddittorie su punti essenziali del racconto, vaghe e incompatibili con la logica; che, in particolare, le affermazioni difettano di riscontri probatori e sono alquanto incongruenti con riferimento all'entità e ai motivi delle presunte violenze subìte dal padre (cfr. atto SEM n. 16/15 D83-86; 21/3 pag. 2), alle effettive minacce perpetrate dagli amici in relazione alle quali difetta qualsivoglia dettaglio (cfr. atto SEM n. 16/15 D41-43), all'identità dei mittenti dei messaggi minatori e alle ragioni per le quali egli li avrebbe ricevuti soltanto dopo il deposito della domanda d'asilo in Svizzera (idem D60-62, D64-67 e D72-74; atto SEM n. 21/3 pag. 2) nonché, infine, al contesto specifico delle minacce di morte subìte (cfr. atto SEM n. 16/15 D87, D106 e pag. 15), che, su questi aspetti, conviene per i dettagli rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, peraltro, l'inverosimiglianza delle minacce familiari è corroborata dall'illogicità del fatto che la madre avrebbe inviato al ricorrente dei testi di maledizione e minatori (cfr. atto SEM n. 16/15 D75 e D78), allorquando la stessa avrebbe sempre saputo delle preferenze sessuali del figlio (idem D82) e lo avrebbe sostenuto durante il periodo di carcerazione nonché ai fini del suo espatrio (idem D31, D80 e D98), che, inoltre, è ragionevole concludere che i messaggi Whatsapp - datati due giorni dopo il primo incontro con la rappresentante legale (cfr. atto SEM n. 16/15 D61) - sono stati probabilmente confezionati per il bisogno della causa (cfr. mdp SEM n. 3); che le fotografie presentate non possono in alcun modo comprovare che le lesioni ritratte sono riconducibili alle aggressioni e alle minacce dei familiari (cfr. mdp SEM n. 4), che, del resto, tali elementi di contraddizione e infondatezza non vengono neppure giustificati nel gravame, che, inoltre, le discriminazioni che il ricorrente avrebbe patito in Turchia in ragione della sua etnia curda - segnatamente le pressioni familiari per il rifiuto alla preghiera e per la pratica dello sport (cfr. atto SEM n. 16/15 D42-46), l'impossibilità di ascoltare la musica a casa nonché i respingimenti e le violenze da parte della polizia quando suonava o parlava curdo in pubblico (idem D51-55 e D58) - non sono rilevanti per l'asilo poiché difettano dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infatti, in difetto di concrete minacce rilevanti per la sua integrità, di evidenze probatorie attestanti le violenze subìte dalla polizia e di qualsivoglia dettaglio afferente alle pretese discriminazioni (idem D42 e D46), non si può affermare che le difficoltà sociali riscontrate rendano l'esistenza dell'insorgente impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull'asilo, che, infine, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1 e relativi riferimenti), che, in esito, i motivi addotti dall'interessato non risultano pertanto verosimili e determinanti ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel suo ricorso, il ricorrente afferma genericamente che l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera non sarebbe ragionevolmente esigibile, senza tuttavia addure una motivazione a sostegno della propria tesi (cfr. ricorso, pag. 6), che, ad ogni buon conto, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), considerato inoltre ch'egli gode di buona salute (cfr. atto SEM n. 16/15 D4-5; 17/3), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; sentenze TAF D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1; E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.), che, nel caso concreto, l'interessato non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, egli è una persona giovane, in buona salute e istruito, essendo laureato in informatica presso l'università di D._______ e avendo svolto dei corsi di musica (cfr. atto SEM n. 16/15 D8-9, D11, D15 e D47); ch'egli ha inoltre una sufficiente esperienza professionale quale cameriere, venditore di kebab, barman e lavapiatti in diverse città della Turchia (idem D7, D10-13 e D103; decisione avversata, pag. 9); che dagli atti di causa non emergono dipoi validi elementi per ammettere che la sua rete familiare in Turchia, composta segnatamente dalla madre a E._______, dagli zii paterni e materni a C._______ e da qualche parente ad Istanbul (idem D20-28), non sia intenzionata o in grado di facilitare il suo rimpatrio; che, poste le allegazioni dell'interessato (ibidem), si può altresì concludere che i terremoti avvenuti nella provincia d'origine ([C._______]) non hanno influito negativamente sulla sua situazione abitativa ed economica; che, del resto, la maggior parte della sua famiglia è ancora ivi residente; che godendo infine di buona salute, è verosimile ch'egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale, che, in esito, indipendentemente dalla possibilità di ritornare nella regione di C._______, non contestata nel ricorso, l'insorgente è adatto a ristabilirsi in un'altra parte della Turchia non affetta dalle distruzioni del terremoto, segnatamente nelle città dov'egli ha già vissuto e lavorato, ossia Bodrum, Antalya e Istanbul (cfr. atto SEM n. 16/15 D46), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), essendo l'interessato anche in possesso di un valido passaporto turco, che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va inoltre respinta, che, ciò posto, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente sentenza è definitiva e non può, di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: