Asilo ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2719/2024 Sentenza del 26 giugno 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2 aprile 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha depositato in Svizzera il 30 agosto 2022, il verbale d'audizione secondo l'art. 29 LAsi (RS 142.31) svolta il 22 settembre 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. (...)-28/15), la decisione di assegnazione alla procedura ampliata del 2 ottobre 2023, il diritto di essere sentito in merito alla falsificazione dei mezzi di prova versati agli atti concesso al ricorrente il 26 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 33/3), le prese di posizione del 9 e 23 novembre 2023 (cfr. atti SEM n. 38/1, 39/4), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura, la decisione del 2 aprile 2024, con la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione della misura, il ricorso datato 2 maggio 2024, con cui l'insorgente chiede l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e, in via subordinata, l'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; egli presenta altresì un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. artt. 6 e 105 LAsi e 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che, in materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA), che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, inoltre, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della verosimiglianza: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili; che la persona interessata dev'essere inoltre credibile; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che il ricorrente, cittadino turco, di etnia curda e proveniente da C._______(Diyarbakir), ha sostanzialmente addotto di aver subìto dei traumi già da bambino, allorché avrebbe assistito all'uccisione di una persona da parte di un poliziotto e al pestaggio di sua madre da parte di un membro delle forze dell'ordine; che per le discriminazioni legate alla sua etnia curda, nel 2017 avrebbe inoltre provveduto a far cambiare il suo nome curdo in uno turco; che, in patria, avrebbe partecipato ad alcune attività organizzate dal Partito Democratico dei Popoli (HDP); che il (...) 2022, intento a lavorare presso il negozio di tessili della sua famiglia, la polizia si sarebbe recata a casa dei suoi genitori, trovando però soltanto la madre; che il suo indirizzo principale sarebbe stato ancora registrato presso l'abitazione dei genitori, nonostante da quattro o cinque anni viveva presso quello di suo cugino; che nel corso della perquisizione di polizia, gli agenti avrebbero visto nella sua stanza la foto del leader D._______, aperto il suo computer di gioco e notato che lo sfondo dello schermo raffigurava delle donne appartenenti all'Uità di Protezione Popolare (YPG), e che lo schermo conteneva dei video di militanti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) che cantavano e degli audio di canzoni politiche; che dopo tale incursione, egli non si sarebbe più recato al lavoro; che la mattina del (...) 2022, un corpo speciale di polizia si sarebbe nuovamente recato a casa dei genitori chiedendo loro dove fosse il figlio terrorista, per poi andarsene dopo che la madre avrebbe risposto di non saperlo; che, in seguito, non avrebbe più fatto ritorno all'abitazione familiare, restando quindi a casa di suo cugino o altri parenti; che nell'agosto 2022 avrebbe quindi lasciato il Paese per evitare di venire catturato, torturato, insultato o sottoposto a nuovi traumi; che, a tal fine, suo cugino e suo fratello avrebbero trovato un mediatore che avrebbe a sua volta contattato un'altra persona, la quale, in cambio di denaro, gli avrebbe procurato i mezzi di prova giudiziari che ha inseguito versato agli atti della SEM; che giunto infine in Svizzera, egli avrebbe aperto un profilo Instagram tramite il numero di telefono di un'altra persona di cui non vuole rivelare il nome, sul quale condividerebbe contenuti a sfondo politico in difesa dei curdi e del PKK, nonché contro il governo turco, che a sostegno della propria domanda, l'interessato ha versato agli atti, oltre alla carta d'identità in originale, diverse copie di documenti giudiziari relativi ad un procedimento penale con l'imputazione di partecipazione ad un'organizzazione terroristica, che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto inverosimili e discordanti le allegazioni afferenti alle pretese perquisizioni domiciliari e al fatto che lo Stato riterrebbe l'insorgente un membro di un'organizzazione terroristica armata e intenderebbe arrestarlo; che, inoltre, tutti i mezzi di prova presentati presenterebbero caratteristiche oggettive di contraffazione e sarebbero, per questo motivo, dei falsi; che con riferimento invece ai presunti traumi patiti da fanciullo e alle discriminazioni sociali legate alle sue origini curde, egli non avrebbe dipoi subìto nulla di assimilabile ad una persecuzione fondata su uno dei motivi contenuti nell'art. 3 LAsi; che i pregiudizi addotti non raggiungerebbero altresì un'intensità superiore alle difficoltà alle quali può essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, che, censurando una violazione del diritto federale, il ricorrente contesta tuttavia la valutazione dell'autorità opponente affermando, in maniera appellatoria e senza confrontarsi con la decisione avversata, di respingere le argomentazioni riguardo alla superficialità e alla mancanza di sostanza delle accuse penali alle quali sarebbe esposto in patria; che a causa della paura ingenerata da quanto subìto, non sarebbe stato inoltre in grado di ricordare più dettagli ed essere più preciso nelle sue dichiarazioni; che contestando la presenza di elementi di falsificazione dei mezzi di prova, egli ribadisce altresì di essersi affidato ad un parente che avrebbe ottenuto in modo corretto i documenti giudiziari da un incaricato del Tribunale e che, ciò posto, avrebbe agito in buona fede; che, in ogni caso, l'apertura del procedimento penale per il "reato di propagando di organizzazione terroristica per via dei fatti narrati" sarebbe comprovata dalla lettera del suo avvocato acclusa al ricorso (cfr. ricorso pag. 4); che le discriminazioni in ragione della sua etnia curda e le persecuzioni subite in patria porrebbero dipoi un grave rischio per la sua vita, la sua integrità fisica e la sua libertà, giacché gli eventi occorsi, unitamente all'attuale oppressione culturale in Turchia nei confronti dei curdi, gli avrebbero ingenerato una pressione psicologica insopportabile; che, infine, tenuto conto dell'attuale situazione politica nel suo Paese d'origine e della specifica situazione personale, l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che, anzitutto, a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, va confermato il fatto che tutti i mezzi di prova versati agli atti - che il ricorrente non ha neppure saputo contestualizzare e spiegare (cfr. atto SEM n. 28/15 D24-26, D41, D76-77) - contengono dei chiari elementi oggettivi di falsificazione per le stesse ragioni indicate dalla SEM (cfr. decisione avversata pag. 5) sicché, già solo per questo motivo, la verosimiglianza circa le perquisizioni domiciliari e il cambiamento del nome va di principio esclusa (cfr. art. 7 cpv. 3 LAsi), che, del resto, anche lo stesso ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto i documenti giudiziari da "una di quelle persone che chiama le persone al tribunale dentro" in cambio di 45'000 lire turche, grazie anche all'aiuto di un mediatore e dei suoi familiari (cfr. atto SEM n. 28/15 D24); che, a sapere in che modo tale mediatore avesse ottenuto i mezzi di prova, egli ha poi risposto: "NeI Governo del partito AKP, è tutto possibile tramite i soldi, anche loro non fanno nient'altro che rapinare lo Stato" (idem D26); che tali dichiarazioni corroborano pertanto la tesi di una falsificazione dei documenti giudiziari presentati ai fini di causa, che il narrato relativo alle presunte perquisizioni domiciliari inoltre manifestamente vago e stereotipato, che tali circostanze risultano già di per sé opinabili nella misura in cui l'interessato avrebbe saputo di tali eventi soltanto per il tramite di terze persone (cfr. atto SEM n. 28/15 D36; sentenza del TAF E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzione), che, inoltre, le discriminazioni che il ricorrente avrebbe patito in Turchia in ragione della sua etnia curda - segnatamente le visioni di uccisioni pubbliche e dei maltrattamenti nei confronti della madre (cfr. atto SEM n. 28/15 D33) - non sono rilevanti per l'asilo poiché sono posti lontani nel tempo e difettano dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infatti, in assenza di concrete minacce rilevanti per la sua integrità, di evidenze probatorie attestanti le violenze subìte dalla polizia e di qualsivoglia dettaglio afferente alle pretese discriminazioni, non si può affermare che le difficoltà sociali riscontrate rendano l'esistenza dell'insorgente impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull'asilo, che, infine, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1 e relativi riferimenti), che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni giuridiche indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, in esito, i motivi addotti dall'interessato non risultano pertanto verosimili e determinanti ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI), che il ricorrente afferma genericamente che l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera non sarebbe ragionevolmente esigibile, senza tuttavia addure una motivazione a sostegno della propria tesi (cfr. ricorso, pag. 6), che, ad ogni buon conto, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), considerato inoltre ch'egli gode di buona salute (cfr. atto SEM n. 28/15 D4 e l'assenza di documenti medici agli atti); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; sentenze del TAF D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1; E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.), che, nel caso concreto, l'interessato non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali, che, invero, egli è una persona giovane, in buona salute e istruita, avendo infatti concluso il liceo (cfr. atto SEM n. 28/15 D15); ch'egli gode inoltre di una sufficiente esperienza professionale nella gestione di un negozio di tessili per la casa (idem D17-19); che poste le allegazioni dell'interessato (idem D13), si può altresì concludere che i terremoti avvenuti nella provincia d'origine (C._______, Diyarbakir) non hanno influito negativamente sulla situazione abitativa e familiare; che, del resto, la maggior parte della sua famiglia è ancora ivi residente (idem D10); che godendo di buona salute, è infine verosimile ch'egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale, che, in esito, indipendentemente dalla possibilità di ritornare nella regione di Diyarbakir, non contestata nel ricorso, l'insorgente è adatto a ristabilirsi in un'altra parte della Turchia non affetta dalle distruzioni del terremoto, segnatamente ad E._______, dove si trovano i suoi cugini, oppure a F._______ dove lo zio materno, con cui l'interessato intrattiene contatti, possiede una fabbrica di tende (cfr. atto SEM n. 28/15 D9, D12, D21), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile, che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), essendo l'interessato anche in possesso di una valida carta d'identità turca, che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata in punto all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va inoltre respinta, che, ciò posto, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente sentenza è definitiva e non può, di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: