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D-1909/2023

D-1909/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-07 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a A._______ ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) set- tembre 2021. A.b Il (…) settembre 2021 con il richiedente si è tenuto il verbale relativo ai suoi dati personali, mentre che il (…) settembre 2021 si è svolto con il me- desimo il colloquio Dublino. A.c L’interessato è stato sentito in merito ai suoi motivi d’asilo il (…) otto- bre 2021 rispettivamente durante un’audizione integrativa svoltasi il (…) settembre 2022. In tali contesti, il succitato ha segnatamente asserito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere originario di B._______ e di etnia curda. Nel (…), assieme ad un amico e per cercare lavoro, si sarebbe recato nella (…) di C._______, dove avrebbe trovato un’occupazione in un (…). In un’occa- sione, a causa della loro appartenenza etnica, sarebbero stati aggrediti, picchiati ed insultati da (…) persone, nonché denunciati alla polizia, che sarebbe intervenuta, per aver colpito con (…). Essi sarebbero stati posti in custodia preventiva, dove sarebbero pure stati picchiati ed insultati da agenti di polizia a causa della loro etnia. Sarebbero stati rilasciati dopo che il loro datore di lavoro avrebbe pagato la loro cauzione. In quanto sareb- bero stati minacciati di morte dalle (…) persone suddette, nonché nel frat- tempo essendo stati licenziati dal posto di lavoro, il ricorrente e l’amico avrebbero fatto ritorno a B._______. Dopo un po’ di tempo, si sarebbe tra- sferito ad D._______ dal cugino, con il quale si sarebbe occupato della (…). In tale località egli sarebbe spesso stato fermato dalla polizia con l’ac- cusa di (…), portato nei dormitori, mentre in un’occasione alla centrale di polizia, dove sarebbe stato anche picchiato, a causa di un errore d’identifi- cazione del (…), e liberato in tempi brevi. Per questi motivi, egli avrebbe deciso di tornare a B._______. In seguito, si sarebbe trasferito nella (…) di E._______, dove però, a causa della discriminazione subita per la sua ap- partenenza etnica e del licenziamento dal suo posto di lavoro, non sarebbe rimasto molto ed avrebbe fatto rientro alla sua città natale. Su invito di un cugino, si sarebbe poi spostato ad F._______, ma anche qui lo avrebbero discriminato e picchiato, finendo anche in ospedale. A causa del forte stress determinato da tali eventi, per paura non sarebbe più uscito di casa. Nel frattempo, nel (…), al compimento dei suoi (…), egli avrebbe ricevuto la convocazione per svolgere il servizio militare, alla quale però non avrebbe dato seguito. A causa di ciò, oltre ad aver ricevuto svariate multe,

D-1909/2023 Pagina 3 che non avrebbe mai pagato, egli sarebbe stato fermato molte volte da poliziotti o guardiani di quartiere, che dopo averlo controllato, gli avrebbero intimato di presentarsi al servizio militare a breve. Tornato nuovamente a B._______, durante gli scontri accaduti il (…), egli sarebbe uscito a pren- dere del pane, ma la polizia lo avrebbe fatto tornare a casa insultandolo e picchiandolo. Il (…), egli avrebbe partecipato ad un ritrovo per le elezioni dei membri del Parlamento turco, dove sarebbe scoppiata una bomba, che avrebbe ucciso e ferito molte persone. Egli, sotto shock, fuggendo sarebbe stato preso a manganellate dalla polizia intervenuta sul posto nel frattempo e si sarebbe anche ferito un ginocchio. Nel (…), a causa degli scontri tra il PKK e le autorità militari e di polizia turca, egli con la sua famiglia avrebbe lasciato per (…) la sua abitazione, che avrebbe riportato dei segni di proiet- tili. Egli a cagione dei precedenti eventi sarebbe rimasto molto scosso. Sa- rebbe difatti contro la guerra e l’uso delle armi e per questi motivi, nonché poiché lo Stato turco ucciderebbe il popolo curdo ed egli avrebbe subito pure maltrattamenti, non avrebbe voluto svolgere il servizio militare. Il (…) egli sarebbe quindi espatriato dal suo Paese d’origine per non dover svol- gere il servizio militare. Nel caso di ritorno nel suo Paese d’origine, egli teme di essere incarcerato e di subire in tale contesto della tortura. Ciò poiché sarebbe espatriato, a causa del servizio militare oppure per la foto- grafia che lo ritrarrebbe durante l’evento a cui avrebbe partecipato in Sviz- zera in commemorazione di G._______, che sarebbe stata condivisa su (…) da un cugino dell’interessato. A causa di ciò quest’ultimo sarebbe stato preso e portato alla centrale di polizia, dove dopo l’interrogatorio, ponen- dogli anche dei quesiti sul richiedente, lo avrebbero rilasciato. Dopo il suo espatrio, l’interessato è venuto a conoscenza dalla madre che la polizia sarebbe giunta all’abitazione famigliare svariate volte, per inter- rogare la madre sul suo conto (dell’interessato), nonché in un’occasione perquisendo anche la loro casa. A supporto della sua domanda d’asilo il richiedente ha presentato l’originale della sua carta d’identità (cfr. mezzo di prova [di seguito: MdP] 1), ed in copia: una schermata video con indicate delle multe stradali, una multa amministrativa e due multe sul servizio militare nonché un’ulteriore scher- mata video dove vi sono dei messaggi inerenti alla ricerca del richiedente in quanto assente all’appello al servizio militare (cfr. MdP2); articoli e foto di giornale online relativi all’evento della bomba successo a B._______ ed agli scontri successi a B._______ tra il PKK e la polizia (cfr. MdP3); un richiamo per l’appello al servizio militare (cfr. MdP4) ed una fotografia di uno schermo di una televisione con l’immagine di un supposto ritrovo della comunità curda a H._______ (cfr. [atto della SEM] n. […]-42/9).

D-1909/2023 Pagina 4 A.d Con scritto del 27 ottobre 2022, la rappresentante legale dell’interes- sato, ha informato la SEM che il suo assistito avrebbe dato procura ad un avvocato in Turchia per verificare la sua situazione giudiziaria e che, per- tanto, sarebbero in attesa di ricevere degli aggiornamenti nonché nuovi mezzi di prova. A.e Agli atti è inoltre presente diversa documentazione medica relativa al richiedente, in particolare il rapporto medico dettagliato del 17 novem- bre 2021 richiesto dall’autorità inferiore in data 27 ottobre 2021, di cui si dirà per il resto e per quanto necessario, nei considerandi in diritto. B. Con decisione del 28 febbraio 2023 – notificata il 6 marzo 2023 (cfr.

n. 50/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo. Ha altresì pronunciato il suo allon- tanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura. C. Tramite il plico raccomandato datato 5 aprile 2023 (cfr. risultanze proces- suali), il richiedente è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione. Egli ha postulato, a titolo principale, il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell’asilo in Svizzera. A titolo subordinato, ha con- cluso alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera, in quanto l’esecuzione del provvedimento non sarebbe ammissibile e/o ragionevol- mente esigibile. Ha inoltre presentato istanza di assistenza giudiziaria to- tale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con la nomina della MLaw Elisabetta Luda quale rappresentante d’ufficio. Al ricorso il ricorrente ha annesso quale nuova documentazione, in copia ed in lingua straniera, di cui le rispettive traduzioni sono giunte con scritto del 1° giugno 2023: la decisione inerente un ordine di cattura del (…) del (…); l’ordine di cattura del (…) del (…); lo scritto della (…), (…), del (…); scritto non datato del presunto avvocato turco del ricorrente. D. Per mezzo della decisione incidentale del 21 giugno 2023, il Tribunale ha constatato che l’insorgente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la sua istanza di assi- stenza giudiziaria totale, invitandolo a versare – entro il 6 luglio 2023 e con

D-1909/2023 Pagina 5 comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza – un an- ticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. E. Con missiva del 6 luglio 2023, l’insorgente ha chiesto al Tribunale la ricon- siderazione della decisione incidentale del 21 giugno 2023, nel senso di concedergli l’esenzione dal versamento delle spese processuali, rispettiva- mente in primo subordine di accordargli la possibilità di versare l’anticipo spese richiesto in tre rate a causa della sua indigenza; o in secondo subor- dine, che gli venga concesso un termine di grazia per ottemperare al ver- samento dell’anticipo spese richiesto. Quale documentazione, egli ha an- nesso gli “originali” dei documenti e delle traduzioni degli stessi già tra- smessi con il ricorso del 4 aprile 2023 rispettivamente con il suo scritto del 1° giugno 2023, oltreché copia della decisione di accoglimento della pre- stazione assistenziale del 4 luglio 2023. F. Il Tribunale, con decisione incidentale dell’11 luglio 2023, ha respinto l’istanza del ricorrente tendente alla riconsiderazione della decisione inci- dentale del 21 giugno 2023, come pure della richiesta di pagamento ra- teale dell’anticipo spese, concedendogli tuttavia un termine di grazia di tre giorni dalla notificazione della decisione incidentale, per il versamento dell’anticipo spese richiesto a copertura delle presunte spese processuali con decisione incidentale del 21 giugno 2023, sempre con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza. Di conseguenza, ha annullato la cifra 3 del dispositivo della predetta decisione incidentale, con- cernente il termine di versamento dell’anticipo spese. L’anticipo è stato cor- risposto tempestivamente il 14 luglio 2023 (cfr. risultanze processuali). G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

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Erwägungen (39 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il Tribunale, di regola, giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

E. 4 aprile 2023. Proseguendo nell’analisi, l’insorgente ha osservato che egli dovrebbe essere riconosciuto quale obiettore di coscienza, avendo espresso il suo rifiuto di prestare il servizio militare quale convincimento intimo e profondo. Invero egli, rifiutandosi di effettuare il servizio militare avrebbe preso in considerazione il rischio di ricevere delle sanzioni a causa di ciò, nonché sarebbe stato maltrattato diverse volte. Inoltre, il sistema giudiziario turco, prevedrebbe la possibilità di processare chi si rifiuta di prestare il servizio militare, per il reato di propaganda contro il servizio mi- litare obbligatorio. Pertanto tale suo rifiuto profondo di essere coscritto sa- rebbe rilevante ai sensi dell’asilo. Altresì, le discriminazioni e gli abusi che il ricorrente avrebbe subito in ogni posto della Turchia dove si sarebbe re- cato, per la loro costanza ed intensità, sarebbero pertinenti ai fini dell’asilo, in quanto avrebbero reso l’esistenza del ricorrente nel suo Paese d’origine insostenibile. Invero, andrebbe riconosciuto come rifugiato, colui che è sot- toposto ad una pressione psichica insopportabile. Ciò che sarebbe il caso dell’insorgente, il quale soffrirebbe ancora di una sindrome post-traumatica da stress. Dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento, la stessa an- drebbe considerata come inammissibile, in quanto in Turchia non sarebbe prevista un’alternativa al servizio militare obbligatorio in caso di obiezione di coscienza, ciò che violerebbe le libertà garantite dall’art. 9 CEDU, come sarebbe stato osservato più volte nella sua giurisprudenza dalla Corte eu- ropea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU).

E. 4.1 Nella sua decisione del 28 febbraio 2023, la SEM ha ritenuto in primo luogo come né il fatto di essere renitente alla leva, né i motivi addotti al suo rifiuto di prestare il servizio militare o ancora la punizione che egli incorre- rebbe per la sua renitenza, sarebbero rilevanti ai sensi dell’asilo. In se- condo luogo, anche le molestie e le ingiustizie di cui egli sarebbe stato vittima in Turchia a causa della sua appartenenza etnica, non avrebbero comportato degli svantaggi di un’intensità superiore alle difficoltà riscon- trate dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia e pertanto non sarebbero pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Circa invece le ricerche che le autorità turche avrebbero posto in essere a causa della sua partecipazione ad un evento in Svizzera, le stesse non sarebbero state rese verosimili, a causa delle sue allegazioni in merito prive della suf- ficiente sostanza e concretezza. Da ultimo, l’autorità inferiore ha conside- rato l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente come ammissibile,

D-1909/2023 Pagina 7 ragionevolmente esigibile – sia dal profilo della situazione vigente in Turchia sia dal profilo personale del ricorrente – nonché possibile.

E. 4.2 Dal canto suo, nel ricorso, l’insorgente ha dapprima contestato di non aver reso verosimili le sue dichiarazioni in merito alle ricerche delle autorità turche a causa della fotografia pubblicata su (…) dal cugino che lo ritraeva all’evento a sostegno di G._______. Sul punto, egli avrebbe difatti narrato in modo preciso come si sarebbero svolti i fatti e riportato quanto ricordava della conversazione con il cugino, indicando peraltro di essere molto stres- sato, a causa della preoccupazione per la situazione della madre, più volte vessata dalle autorità turche. In ogni caso, a sostegno della verosimi- glianza di quanto indicato in audizione, egli ha prodotto con il ricorso dei mezzi di prova, che avrebbe consegnato alla sua rappresentante legale il

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

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E. 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosi- mile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurispru- denza ivi citata).

E. 5.3 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussi- stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun- que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5).

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E. 6.1 Si pone in primo luogo la questione a sapere se il ricorrente ha reso o meno verosimile che egli sarebbe ricercato dalle autorità turche, per aver partecipato in Svizzera ad un evento a sostegno di G._______, nonché che avrebbero avviato un procedimento penale contro di lui a causa di ciò.

E. 6.2 Dapprima si osserva che le allegazioni del ricorrente riguardo a come l’immagine dell’evento prodotta quale mezzo di prova (cfr. n. 42/9) sia stata diffusa, non siano tra loro congruenti. Invero, se nel suo scritto del 9 feb- braio 2022, egli ha riferito che durante il ritrovo a H._______ egli sarebbe stato ripreso e “[…] tali riprese sono state diffuse dal canale (…). A seguito di ciò, suo cugino I._______, che risiede in Turchia, è stato attenzionato dall’Autorità” (cfr. scritto del 9 febbraio 2022, n. 42/9); nel corso dell’audi- zione integrativa egli ha rilasciato in merito tutt’altre dichiarazioni. Ha invero dapprima riferito come tale notizia sarebbe uscita su di un articolo di (…) e che sarebbe il cugino in Turchia che lo avrebbe condiviso e che per questo sarebbe stato interrogato, anche chiedendo dell’insorgente (cfr. n. 46/13, D53 segg., pag. 9 seg.). Tali suoi asserti non coincidono poi con il docu- mento prodotto soltanto in copia in fase ricorsuale della (…) del (…), dal quale risulta che è stato aperto un rapporto “(…)” da parte della stessa riguardo all’account del social media che ritengono sia in uso al richiedente. Ora, ciò farebbe piuttosto propendere per la diffusione di materiale malvisto da parte delle autorità turche direttamente dal ricorrente. Fra l’altro questa conclusione è pure confortata dal supposto scritto dell’avvocato turco dell’insorgente, il quale afferma come il reato sarebbe stato commesso at- traverso (…). Asserti che però, ancora una volta risultano contraddittori con quanto precede. A ciò si aggiunge un altro elemento d’incongruenza. Se difatti l’insorgente, interrogato circa quando sarebbe avvenuto tale evento ha risposto trattarsi del (…) o del (…) (dell’anno […], essendo l’audizione integrativa avvenuta il […] settembre 2022, cfr. n. 46/13, D55, pag. 9); nello scritto datato 9 febbraio 2022, nel quale aveva presentato l’immagine per il quale era stato poi interrogato nell’ambito dell’audizione integrativa (cfr.

n. 46/13, D53 segg., pag. 9 seg.), aveva affermato di essere stato ripreso durante il medesimo evento, senza tuttavia fornire alcuna data in merito a quando sarebbe avvenuto lo stesso. Ciò comporta tuttavia logicamente che la partecipazione a tale avvenimento sia occorsa prima del (…), data dello scritto del ricorrente. Altresì, le date precedenti, non concordano con quanto riportato come data in cui il reato sarebbe stato commesso nell’or- dine di cattura del (…), pure presentato quale mezzo di prova in fase ricor- suale dall’insorgente, ovvero il (…), in quanto all’epoca dell’audizione inte- grativa, secondo gli asserti dell’insorgente, anche il cugino dell’insorgente sarebbe già stato interrogato per tali fatti, e quindi logicamente la

D-1909/2023 Pagina 10 medesima data non corrisponde con gli asserti dell’insorgente. Alla stessa stregua dell’autorità inferiore ed al contrario di quanto esposto nel suo ri- corso dall’insorgente, il Tribunale osserva poi che il racconto dell’insor- gente in merito a come la polizia avrebbe preso ed interrogato suo cugino a causa della supposta condivisione della fotografia su (…), risulta essere priva di dettagli che facciano pensare a delle circostanze effettivamente occorse (cfr. n. 46/13, D53 segg., pag. 9 seg.). Fra l’altro l’insorgente, mal- grado ne abbia avuta ampia possibilità, neppure con il ricorso ha reso mag- giori precisazioni riguardo a quanto sarebbe accaduto al cugino, ciò che lascia propendere per un disinteressamento del ricorrente che è difficil- mente spiegabile con il timore di essere arrestato a causa della condivi- sione della foto nel caso ritornasse in Turchia (cfr. n. 46/13, D66 segg., pag. 10 seg.) e con le ricerche d’altro canto che avrebbe fatto effettuare più recentemente sul suo conto da parte di un avvocato in Turchia. Tale man- canza di dettagli nei suoi asserti come pure le diverse ed importanti incon- gruenze sopra rilevate tra le sue allegazioni nonché anche confrontate con i mezzi di prova da lui stesso presentati, non possono poi trovare spiega- zione alcuna nello stato di salute del ricorrente, stressato (cfr. n. 46/13, D62, pag. 10) e che soffrirebbe di disturbo post-traumatico da stress, come motivato invece anche nel suo ricorso. Da ultimo, riguardo alla documentazione giudiziaria presentata in copia dal ricorrente in fase ricorsuale, oltre a quanto già sopra denotato in merito, si osserva quanto segue. Poiché il ricorrente ha asserito che il suo ultimo domicilio ufficiale nel Paese d’origine era a B._______, mentre che l’ultimo indirizzo di residenza era a D._______ (cfr. n. 13/9, p.to 2.01 seg., pag. 4), appare perlomeno inusuale che il mandato d’arresto e la relativa decisione di accoglimento siano stati emanati, come pure l’inchiesta penale sia stata aperta e condotta da parte di autorità giudiziarie e di perseguimento di una provincia, quella di J._______, dove il ricorrente non ha mai allegato di aver risieduto. Peraltro, esaminando l’ordine di cattura datato (…), si legge nell’intestazione (e secondo la traduzione fatta pervenire al Tribunale) “(…)” e subito dopo invece “Tribunale che ha emesso il mandato d’arresto: (…)”, autorità che risultano tra loro incongruenti, ciò che rimane inspiegato. Infine, sempre nel predetto documento “ordine di cattura”, v’è scritto che il luogo di residenza del ricorrente sarebbe sito a K._______/F._______, ciò che pure risulta discrepante con le allegazioni da lui rese circa il suo ultimo luogo di residenza rispettivamente domicilio ufficiale conosciuto (cfr.

n. 13/9, p.to 2.01 seg., pag. 4).

E. 6.3 Alla luce del complesso degli elementi d’incongruenza e di vaghezza sopra rilevati, anche il Tribunale al pari della SEM, considera che il

D-1909/2023 Pagina 11 ricorrente non abbia reso verosimile di essere ricercato dalle autorità del suo Paese d’origine a causa della sua partecipazione ad un evento in Sviz- zera, né che nei suoi confronti sia stato aperto un procedimento penale a causa della sua partecipazione a tale evento o sia stato emanato effettiva- mente un ordine di cattura da parte delle autorità turche. Difatti, come sopra visto, anche i mezzi di prova da lui presentati in fase ricorsuale a sostegno dei suoi asserti, hanno rivelato delle incongruenze non appianabili con le allegazioni dell’insorgente nonché anche presentanti degli elementi conte- nutistici dubbi, che fanno giungere alla conclusione che gli stessi siano stati fabbricati ai soli fini di causa.

E. 7.1 Proseguendo nell’analisi, occorre chiedersi se le discriminazioni ed i maltrattamenti che l’insorgente ha allegato di aver subito in Turchia siano o meno pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 7.2 Innanzitutto anche ritenute verosimili le difficoltà e le vessazioni subite dall’insorgente nel suo Paese d’origine a causa della sua appartenenza etnica sia da parte di terzi sia da parte di agenti di polizia lungo il corso della sua esistenza in Turchia (cfr. n. 22/10, D20 seg., pag. 4 segg.), le stesse non sono rilevanti ai sensi dell’asilo. Invero, a parte la corta deten- zione preventiva subita nel (…) per la quale egli è stato liberato su cauzione pagata dal suo allora datore di lavoro come pure per l’evento successo ad D._______ dove egli sarebbe stato accusato di (…), ma scagionato di lì a poco (cfr. n. 22/10, D20, pag. 4), di fatto egli ha sempre potuto liberamente spostarsi in Turchia, ricominciare ad esercitare un’attività lucrativa nei vari luoghi in cui si recava e continuare a vivere in modo adeguato nel suo Paese d’origine (cfr. n. 22/10, D20, pag. 4 seg.). I pregiudizi da lui subiti non risultano quindi, come a giusta ragione anche rimarcato nella decisione impugnata ed al contrario di quanto asserito nel gravame, superare d’in- tensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d’etnia curda sono sottoposte (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-6819/2019 dell’11 marzo 2020 consid. 6.3). Difatti per quanto al Tribunale sia noto che la minorità curda subisca delle discriminazioni e altri abusi, tuttavia tali pro- blematiche non raggiungono in generale – come neppure all’occorrenza – l’intensità prevista all’art. 3 LAsi, il Tribunale non avendo peraltro fino ad oggi ritenuto una persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6 e ulteriori riferimenti citati). Pertanto, le discriminazioni ed i maltrattamenti subiti dal ricorrente non possono essere qualificati quali seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, segnatamente che gli avrebbero comportato una

D-1909/2023 Pagina 12 pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, così come invece sostenuto nel suo ricorso.

E. 7.3 Circa poi gli eventi che il ricorrente ha narrato che sarebbero intervenuti nel suo Paese e di cui lui sarebbe stato testimone – in particolare l’attentato e gli scontri avvenuti nella (…) di B._______, che l’avrebbero scosso molto, anche psicologicamente (cfr. n. 22/10, D20 seg., pag. 5 segg.; D30, pag. 8) – non risultano essere all’evidenza rilevanti ai sensi dell’asilo, in quanto non rientranti nei motivi esaustivi esposti all’art. 3 cpv. 1 LAsi. Gli stessi sono difatti da ricondurre alla situazione socio-politica e di sicurezza presente nella regione all’epoca, che ha toccato in modo generale la popo- lazione ivi presente rispettivamente residente e non soltanto il ricorrente personalmente.

E. 8.1 Rimane ancora da determinare se l’insorgente, in caso di ritorno in Turchia, rischierebbe di essere esposto a dei pregiudizi così come definiti all’art. 3 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, a causa del suo rifiuto di prestare il servizio militare, rispettivamente della sua renitenza alla leva.

E. 8.2 In tale contesto si rammenta innanzitutto come ogni Stato è legittimato a costituirsi un esercito ed a reclutare dei cittadini per formarlo. Nei paesi dove è obbligatorio, il servizio militare costituisce un dovere civico ed il fatto di sottrarvisi un’infrazione punita per legge; una condanna per insubordi- nazione è allora in principio una sanzione legittima. Pertanto, né l’avver- sione al servizio militare né il timore di perseguimenti penali per aver rifiu- tato di prestare servizio militare o disertato costituiscono un timore fondato di essere esposti a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi (cfr. art. 3 cpv. 3 LAsi; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1 che ha confermato la giuri- sprudenza esposta nella DTAF 2015/3 consid. 5; sentenze del Tribunale E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 5.5.1, E-7080/2018 dell’11 novem- bre 2021 consid. 4.7.2, D-2324/2020 dell’8 marzo 2021 consid. 8.2). Se- condo la precitata giurisprudenza, la qualità di rifugiato può tuttavia essere eccezionalmente riconosciuta ad un richiedente renitente o disertore, se costui può dimostrare che gli è stata inflitta, o gli sarebbe inflitta in futuro, una pena disproporzionata o altamente discriminatoria a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le sue opinioni politiche; o ancora allorché il compimento dei suoi obblighi militari l’avrebbero già esposto o l’esporrebbero in futuro a dei pregiudizi secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, rispettivamente avrebbero implicato o rischierebbero di implicare la sua partecipazione a delle azioni proibite dal diritto pubblico internazionale (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.2 e 5.9;

D-1909/2023 Pagina 13 sentenze del Tribunale E-7080/2018 consid. 4.7.2, D-2324/2020 precitata consid. 8.2, D-6819/2019 dell’11 marzo 2020 consid. 6.3).

E. 8.3 Il ricorrente, nel corso della sua procedura dinnanzi all’autorità inferiore ha prodotto delle schermate scaricate dal sito internet (…) ([…]; cfr. MdP 2 e 4). Visto il contenuto di queste, nonché le allegazioni complessivamente coerenti rilasciate dal medesimo nel corso delle audizioni (cfr. n. 22/10, D22 segg., pag. 7 seg.; n. 46/13, D21 segg., pag. 4 segg.), può essere am- messo che egli sia effettivamente stato convocato per adempiere ai suoi obblighi militari legali, nonché abbia ricevuto delle multe poiché non si sa- rebbe presentato. Tuttavia, né tali documenti, né i suoi asserti sono atti a provare, in maniera oggettiva, il timore (soggettivo) dell’insorgente di es- sere incarcerato al suo ritorno per essersi sottratto al servizio militare, né men che meno che egli si veda condannato ad una pena per renitenza che sarebbe disproporzionata. Tale conclusione viene inoltre confermata dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, allorché egli ha affermato che sarebbe stato confrontato con la mancata presentazione al servizio militare quando lo avrebbero fermato degli agenti di polizia o dei guardiani di quartiere, e gli avrebbero fatto sottoscrivere dei fogli che si sarebbero tramutati poi in multe (cfr. n. 22/10, D27 seg., pag. 7 seg.; n. 46/13, D27 segg., pag. 5 segg.), e ciò svariate volte, che sarebbero iniziate già nel (…) (cfr. n. 46/13, D27, pag. 5 e D39, pag. 7). Egli malgrado non abbia dato seguito alle in- giunzioni profferite in tali frangenti dagli agenti, nonché le diverse multe a lui comminate, che non avrebbe tra l’altro mai corrisposto (cfr. n. 22/10, D33, pag. 8), non ha difatti mai riscontrato dei problemi concreti legati a tale suo rifiuto di prestare servizio militare. Invero egli non ha mai asserito, neppure nel suo ricorso, né è desumibile dalla documentazione agli atti o apportata in fase ricorsuale, che sia effettivamente stato ricercato per reni- tenza alla leva nel suo Paese d’origine o che le autorità turche abbiano avviato contro di lui un procedimento penale per questo motivo. A tal pro- posito, le allegazioni del ricorrente relative a delle visite di polizia che sa- rebbero avvenute al suo domicilio famigliare dopo il suo espatrio, nonché in un’occasione anche di una perquisizione della casa (cfr. n. 46/13, D6 segg., pag. 2 seg.), non sono supportate da alcun elemento di qualsivoglia concretezza e sostanza. Le stesse si limitano, del resto, ad informazioni provenienti da un membro della sua famiglia, in casu la madre, che sem- plicemente cambiando di casa e recandosi presso lo zio (…) avrebbe ov- viato a tali incursioni da parte delle autorità (cfr. n. 46/13, D12, pag. 3). Per- tanto, non può neppure essere seguita la tesi dell’insorgente esposta nel suo ricorso che egli andrebbe riconosciuto quale obiettore di coscienza, ciò che sarebbe a suo parere rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto egli non ha reso verosimile di poter subire a causa della sua renitenza alla leva

D-1909/2023 Pagina 14 o del suo rifiuto di servire – mai effettivamente esternato alle autorità turche (cfr. n. 46/13, D21 segg., pag. 4 seg.; D49, pag. 8) – una sanzione elevata a causa di uno dei motivi esposti all’art. 3 LAsi (cfr. supra consid. 8.2).

E. 8.4 Inoltre, anche nel caso in cui l’interessato si trovasse coscritto nell’eventualità di un suo ritorno nel Paese d’origine, non v’è luogo di rite- nere che una sua eventuale incorporazione nel servizio militare attivo turco, adempirebbe alle condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato. In particolare le dichiarazioni generiche dell’insorgente relative ai maltrattamenti che i curdi riceverebbero all’interno del servizio militare (cfr.

n. 22/10, D22, pag. 7), si limitano a delle semplici affermazioni dell’interes- sato, per nulla supportate da elementi concreti e probanti. Ad uguale con- clusione si giunge poi per quanto attiene al fatto che lo Stato turco uccide- rebbe il popolo curdo e che egli dovrebbe pertanto uccidere delle persone curde se entrasse a far parte dell’esercito (cfr. n. 22/10, D22, pag. 7;

n. 46/13, D21, pag. 4 e D47, pag. 8), che si riassumono in allegazioni del tutto generiche. Inoltre, v’è ancora da rilevare come a causa della sua etnia curda egli non abbia ragione di temere di subire una pena disproporzionata o altamente discriminatoria. Invero, la chiamata al servizio militare avviene in Turchia a causa della nazionalità e dell’anno di nascita degli interessati. L’etnia di questi ultimi non gioca in proposito alcun ruolo (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-5690/2021 del 25 maggio 2023 con- sid. 6.4).

E. 9 In virtù di tutto quanto sopra esposto, l’autorità resistente, ha quindi a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l’asilo al ricorrente.

E. 10 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali [RS 142.31, OAsi 1]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare pure la pronuncia dell’allontanamento del ricorrente.

D-1909/2023 Pagina 15

E. 11 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adem- pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvi- soria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 12.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 12.2 Nel suo provvedimento, l’autorità inferiore ha a ragione osservato che il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), protegge sol- tanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 5-9), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell’insorgente, degli ele- menti concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponde- rante, che l’insorgente possa essere esposto ad una pena o ad un tratta- mento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Peraltro, la tesi esposta nel ricorso dall’insorgente che un suo rinvio in Turchia violerebbe l’art. 9 CEDU, in quanto nel predetto Stato non si pre- vedrebbe una sostituzione al servizio militare obbligatorio in caso di obie- zione di coscienza e la condanna che ne deriverebbe (cfr. p.to 3, pag. 5 seg. del ricorso), non può neppure essere seguita. Difatti, come visto ai considerandi precedenti, il ricorrente non ha in alcun modo provato o al- meno reso verosimile di essere ricercato nel suo Paese d’origine a causa

D-1909/2023 Pagina 16 della sua renitenza alla leva o ancora che delle procedure penali siano state aperte nei suoi confronti a questo proposito. Egli neanche nel suo ricorso è in grado di rendere verosimile che ciò avverrà nel prossimo futuro e con una probabilità preponderante. Come inoltre già rammentato sopra, una condanna per insubordinazione sarebbe, salvo i casi già sopra definiti, una sanzione legittima in caso di sottrazione al dovere civico di esercitare il servizio militare obbligatorio (cfr. supra consid. 8.2). Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo vigente in Turchia, non risulta essere attual- mente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dell’in- sorgente (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.3). Inoltre, le problematiche di natura medica ri- sultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 13.5).

E. 12.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in rela- zione all’art. 44 LAsi.

E. 13.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 13.2 Dal luglio 2015, il conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali sono nuovamente ripresi nel sud-est del Paese (le province toccate sono in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van; differentemente dalle pro- vince di Hakkari e di Sirnak, dove il Tribunale già da molto tempo ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento non sia ammissibile, cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6). Pur tenendo conto di tale situazione sul piano politico e di sicurezza, come pure degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurispru- denza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un conte- sto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio – neppure per gli appartenenti all’etnia curda – (cfr. sentenze

D-1909/2023 Pagina 17 del Tribunale D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con ulteriori ri- ferimenti citati; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1).

E. 13.3 Il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture. Il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d’emergenza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig). A causa di ciò, l’autorità inferiore, attualmente considera il ritorno in tali province, in generale come inesigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-3721/2023 succitata consid. 9.4.2).

E. 13.4 Il ricorrente è originario della provincia di B._______ (nella […] ha avuto anche il suo ultimo domicilio ufficiale, cfr. n. 13/9, p.to 2.02, pag. 4), che è stata toccata dai terremoti che hanno interessato il Paese. Tuttavia, egli ha vissuto e lavorato negli anni in diverse altre province non toccate dai terremoti né dagli scontri armati, ovvero nella (…) di C._______ (sita nella provincia di L._______), ad F._______ (sita nell’omonima provincia) dove risiederebbe pure un suo cugino, nella città di E._______ (situata nella provincia di M._______), ed in particolare ad D._______, situata nell’omonima provincia, suo ultimo indirizzo nel Paese d’origine (cfr.

n. 13/9, p.to 2.01, pag. 4), e dove risiedono attualmente anche il fratello, la madre ed altri parenti (cfr. n. 13/9, p.to 1.16.04, pag. 3; n. 22/10, D20, pag. 4; n. 46/13, D17, pag. 3). In tali luoghi non vige attualmente una situa- zione di violenza generale, ed il ricorrente potrà quindi far ritorno in Turchia, in particolare presso il suo ultimo luogo di residenza a D._______, dove risiede anche buona parte della sua famiglia, sulla quale potrà contare, se necessario, nella sua reintegrazione sia dal profilo lavorativo sia da quello sociale. Inoltre egli è giovane ed avendo una solida esperienza professio- nale in più ambiti, in particolare avendo lavorato in (…) e come (…) (cfr.

n. 22/10, D20, pag. 4 seg.; n. 46/13, D51 seg., pag. 8 seg.), si ritiene che potrà senz’altro reintegrarsi nel mondo lavorativo senza riscontrare delle difficoltà eccessive.

E. 13.5 Anche lo stato di salute del ricorrente, non risulta essere ostativo all’esecuzione del suo allontanamento.

E. 13.5.1 A tal proposito, si rammenta dapprima che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontana- mento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essen- ziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza, e quindi

D-1909/2023 Pagina 18 che lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).

E. 13.5.2 Nella presente disamina, l’insorgente ha allegato nel corso della prima audizione sui motivi, di soffrire di problemi allo stomaco, di aritmia al cuore e psicologici, nonché di disturbi del sonno e di stress (cfr. n. 22/10, D4 segg., pag. 2 seg.; cfr. anche n. 18/2). Invero, dall’ampia documenta- zione medica all’incarto, sono evincibili le diagnosi di insonnia reattiva, sin- tomatologia da reflusso gastroesafageo (cfr. n. 17/2 e 31/3), episodi di ta- chicardia reattivi alla situazione emotiva (cfr. n. 31/3; per i quali è stato or- ganizzato un esame di misurazione con l’apparecchio Holter, che ha dato l’esito di rarissimi battiti extrasistolici ventricolari, sempre isolati e differenti senza passaggi di tachiaritmie, cfr. n. 32/6). Per l’insonnia gli sono pure stati prescritti dei farmaci (cfr. n. 31/3). Dal profilo psichiatrico, è stata posta la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (cfr. n. 35/2, 38/4 e 42/9), con terapia farmacologica impostata a base di Mirtazapin 15 mg e Trittico ret 150 mg. Nel rapporto medico dettagliato del 17 novembre 2021, l’allora psichiatra curante, ha segnalato come l’insorgente necessiti di una conti- nua presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica, nonché di una terapia farmacologica da adeguare secondo l’andamento clinico (cfr. n. 38/4). Tale presa a carico continua, porterebbe ad una prognosi di un eventuale mi- glioramento dello stato di salute del ricorrente, allorché invece senza tale trattamento, condurrebbe ad un peggioramento dell’attuale quadro clinico dell’interessato (cfr. n. 38/4). Nel corso dell’audizione integrativa, il ricor- rente ha asserito che attualmente non starebbe più assumendo alcun far- maco, e che starebbe soltanto effettuando della fisioterapia per delle pro- blematiche alla schiena (cfr. n. 46/13, D73 segg., pag. 11). Ulteriori infor- mazioni mediche o documenti attestanti il suo stato di salute non sono stati apportati né in fase ricorsuale né sono desumibili dagli atti all’incarto. Alla luce delle precedenti considerazioni, agli occhi del Tribunale, non v’è al- cuna ragione di ritenere che i problemi di salute del ricorrente, siano di una gravità tale da rientrare nella summenzionata giurisprudenza. Se l’insor- gente dovesse necessitare anche in futuro di una presa a carico medica, segnatamente dal profilo psicologico e psichiatrico, come a ragione osser- vato anche dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to III/2, pag. 10)

– che l’insorgente non ha tra l’altro in alcun modo contestato nel suo gra- vame – egli potrà trovare le cure ed i trattamenti di cui abbisogna anche in Turchia (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5690/2021 del 25 mag- gio 2023 consid. 8.4.2 con ulteriore riferimento citato). A ciò si aggiunge che in caso di bisogno, l’insorgente potrà costituirsi una riserva di

D-1909/2023 Pagina 19 medicamenti in Svizzera prima della sua partenza e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricor- suale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 LAsi, ed in parti- colare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontana- mento dell’insorgente verso la Turchia, non può essere considerata come una messa in pericolo concreta e rapida del suo stato di salute.

E. 13.6 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, ri- sulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 14 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il pro- filo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricor- rente – che dispone di una carta d’identità originale tutt’ora valida (cfr. MdP

1) – potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 cosid. 12).

E. 15 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.

E. 16 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 17 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 14 luglio 2023.

D-1909/2023 Pagina 20

E. 18 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1909/2023 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 14 luglio 2023. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1909/2023 Sentenza del 7 febbraio 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Chiara Piras, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, rappresentato dalla MLaw Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio giuridico di SOS Ticino, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 febbraio 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2021. A.b Il (...) settembre 2021 con il richiedente si è tenuto il verbale relativo ai suoi dati personali, mentre che il (...) settembre 2021 si è svolto con il medesimo il colloquio Dublino. A.c L'interessato è stato sentito in merito ai suoi motivi d'asilo il (...) ottobre 2021 rispettivamente durante un'audizione integrativa svoltasi il (...) settembre 2022. In tali contesti, il succitato ha segnatamente asserito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere originario di B._______ e di etnia curda. Nel (...), assieme ad un amico e per cercare lavoro, si sarebbe recato nella (...) di C._______, dove avrebbe trovato un'occupazione in un (...). In un'occasione, a causa della loro appartenenza etnica, sarebbero stati aggrediti, picchiati ed insultati da (...) persone, nonché denunciati alla polizia, che sarebbe intervenuta, per aver colpito con (...). Essi sarebbero stati posti in custodia preventiva, dove sarebbero pure stati picchiati ed insultati da agenti di polizia a causa della loro etnia. Sarebbero stati rilasciati dopo che il loro datore di lavoro avrebbe pagato la loro cauzione. In quanto sarebbero stati minacciati di morte dalle (...) persone suddette, nonché nel frattempo essendo stati licenziati dal posto di lavoro, il ricorrente e l'amico avrebbero fatto ritorno a B._______. Dopo un po' di tempo, si sarebbe trasferito ad D._______ dal cugino, con il quale si sarebbe occupato della (...). In tale località egli sarebbe spesso stato fermato dalla polizia con l'accusa di (...), portato nei dormitori, mentre in un'occasione alla centrale di polizia, dove sarebbe stato anche picchiato, a causa di un errore d'identificazione del (...), e liberato in tempi brevi. Per questi motivi, egli avrebbe deciso di tornare a B._______. In seguito, si sarebbe trasferito nella (...) di E._______, dove però, a causa della discriminazione subita per la sua appartenenza etnica e del licenziamento dal suo posto di lavoro, non sarebbe rimasto molto ed avrebbe fatto rientro alla sua città natale. Su invito di un cugino, si sarebbe poi spostato ad F._______, ma anche qui lo avrebbero discriminato e picchiato, finendo anche in ospedale. A causa del forte stress determinato da tali eventi, per paura non sarebbe più uscito di casa. Nel frattempo, nel (...), al compimento dei suoi (...), egli avrebbe ricevuto la convocazione per svolgere il servizio militare, alla quale però non avrebbe dato seguito. A causa di ciò, oltre ad aver ricevuto svariate multe, che non avrebbe mai pagato, egli sarebbe stato fermato molte volte da poliziotti o guardiani di quartiere, che dopo averlo controllato, gli avrebbero intimato di presentarsi al servizio militare a breve. Tornato nuovamente a B._______, durante gli scontri accaduti il (...), egli sarebbe uscito a prendere del pane, ma la polizia lo avrebbe fatto tornare a casa insultandolo e picchiandolo. Il (...), egli avrebbe partecipato ad un ritrovo per le elezioni dei membri del Parlamento turco, dove sarebbe scoppiata una bomba, che avrebbe ucciso e ferito molte persone. Egli, sotto shock, fuggendo sarebbe stato preso a manganellate dalla polizia intervenuta sul posto nel frattempo e si sarebbe anche ferito un ginocchio. Nel (...), a causa degli scontri tra il PKK e le autorità militari e di polizia turca, egli con la sua famiglia avrebbe lasciato per (...) la sua abitazione, che avrebbe riportato dei segni di proiettili. Egli a cagione dei precedenti eventi sarebbe rimasto molto scosso. Sarebbe difatti contro la guerra e l'uso delle armi e per questi motivi, nonché poiché lo Stato turco ucciderebbe il popolo curdo ed egli avrebbe subito pure maltrattamenti, non avrebbe voluto svolgere il servizio militare. Il (...) egli sarebbe quindi espatriato dal suo Paese d'origine per non dover svolgere il servizio militare. Nel caso di ritorno nel suo Paese d'origine, egli teme di essere incarcerato e di subire in tale contesto della tortura. Ciò poiché sarebbe espatriato, a causa del servizio militare oppure per la fotografia che lo ritrarrebbe durante l'evento a cui avrebbe partecipato in Svizzera in commemorazione di G._______, che sarebbe stata condivisa su (...) da un cugino dell'interessato. A causa di ciò quest'ultimo sarebbe stato preso e portato alla centrale di polizia, dove dopo l'interrogatorio, ponendogli anche dei quesiti sul richiedente, lo avrebbero rilasciato. Dopo il suo espatrio, l'interessato è venuto a conoscenza dalla madre che la polizia sarebbe giunta all'abitazione famigliare svariate volte, per interrogare la madre sul suo conto (dell'interessato), nonché in un'occasione perquisendo anche la loro casa. A supporto della sua domanda d'asilo il richiedente ha presentato l'originale della sua carta d'identità (cfr. mezzo di prova [di seguito: MdP] 1), ed in copia: una schermata video con indicate delle multe stradali, una multa amministrativa e due multe sul servizio militare nonché un'ulteriore schermata video dove vi sono dei messaggi inerenti alla ricerca del richiedente in quanto assente all'appello al servizio militare (cfr. MdP2); articoli e foto di giornale online relativi all'evento della bomba successo a B._______ ed agli scontri successi a B._______ tra il PKK e la polizia (cfr. MdP3); un richiamo per l'appello al servizio militare (cfr. MdP4) ed una fotografia di uno schermo di una televisione con l'immagine di un supposto ritrovo della comunità curda a H._______ (cfr. [atto della SEM] n. [...]-42/9). A.d Con scritto del 27 ottobre 2022, la rappresentante legale dell'interessato, ha informato la SEM che il suo assistito avrebbe dato procura ad un avvocato in Turchia per verificare la sua situazione giudiziaria e che, pertanto, sarebbero in attesa di ricevere degli aggiornamenti nonché nuovi mezzi di prova. A.e Agli atti è inoltre presente diversa documentazione medica relativa al richiedente, in particolare il rapporto medico dettagliato del 17 novembre 2021 richiesto dall'autorità inferiore in data 27 ottobre 2021, di cui si dirà per il resto e per quanto necessario, nei considerandi in diritto. B. Con decisione del 28 febbraio 2023 - notificata il 6 marzo 2023 (cfr. n. 50/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Ha altresì pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. C. Tramite il plico raccomandato datato 5 aprile 2023 (cfr. risultanze processuali), il richiedente è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione. Egli ha postulato, a titolo principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. A titolo subordinato, ha concluso alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, in quanto l'esecuzione del provvedimento non sarebbe ammissibile e/o ragionevolmente esigibile. Ha inoltre presentato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con la nomina della MLaw Elisabetta Luda quale rappresentante d'ufficio. Al ricorso il ricorrente ha annesso quale nuova documentazione, in copia ed in lingua straniera, di cui le rispettive traduzioni sono giunte con scritto del 1° giugno 2023: la decisione inerente un ordine di cattura del (...) del (...); l'ordine di cattura del (...) del (...); lo scritto della (...), (...), del (...); scritto non datato del presunto avvocato turco del ricorrente. D. Per mezzo della decisione incidentale del 21 giugno 2023, il Tribunale ha constatato che l'insorgente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la sua istanza di assistenza giudiziaria totale, invitandolo a versare - entro il 6 luglio 2023 e con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza - un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. E. Con missiva del 6 luglio 2023, l'insorgente ha chiesto al Tribunale la riconsiderazione della decisione incidentale del 21 giugno 2023, nel senso di concedergli l'esenzione dal versamento delle spese processuali, rispettivamente in primo subordine di accordargli la possibilità di versare l'anticipo spese richiesto in tre rate a causa della sua indigenza; o in secondo subordine, che gli venga concesso un termine di grazia per ottemperare al versamento dell'anticipo spese richiesto. Quale documentazione, egli ha annesso gli "originali" dei documenti e delle traduzioni degli stessi già trasmessi con il ricorso del 4 aprile 2023 rispettivamente con il suo scritto del 1° giugno 2023, oltreché copia della decisione di accoglimento della prestazione assistenziale del 4 luglio 2023. F. Il Tribunale, con decisione incidentale dell'11 luglio 2023, ha respinto l'istanza del ricorrente tendente alla riconsiderazione della decisione incidentale del 21 giugno 2023, come pure della richiesta di pagamento rateale dell'anticipo spese, concedendogli tuttavia un termine di grazia di tre giorni dalla notificazione della decisione incidentale, per il versamento dell'anticipo spese richiesto a copertura delle presunte spese processuali con decisione incidentale del 21 giugno 2023, sempre con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. Di conseguenza, ha annullato la cifra 3 del dispositivo della predetta decisione incidentale, concernente il termine di versamento dell'anticipo spese. L'anticipo è stato corrisposto tempestivamente il 14 luglio 2023 (cfr. risultanze processuali). G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il Tribunale, di regola, giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie. 4. 4.1 Nella sua decisione del 28 febbraio 2023, la SEM ha ritenuto in primo luogo come né il fatto di essere renitente alla leva, né i motivi addotti al suo rifiuto di prestare il servizio militare o ancora la punizione che egli incorrerebbe per la sua renitenza, sarebbero rilevanti ai sensi dell'asilo. In secondo luogo, anche le molestie e le ingiustizie di cui egli sarebbe stato vittima in Turchia a causa della sua appartenenza etnica, non avrebbero comportato degli svantaggi di un'intensità superiore alle difficoltà riscontrate dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia e pertanto non sarebbero pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Circa invece le ricerche che le autorità turche avrebbero posto in essere a causa della sua partecipazione ad un evento in Svizzera, le stesse non sarebbero state rese verosimili, a causa delle sue allegazioni in merito prive della sufficiente sostanza e concretezza. Da ultimo, l'autorità inferiore ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, ragionevolmente esigibile - sia dal profilo della situazione vigente in Turchia sia dal profilo personale del ricorrente - nonché possibile. 4.2 Dal canto suo, nel ricorso, l'insorgente ha dapprima contestato di non aver reso verosimili le sue dichiarazioni in merito alle ricerche delle autorità turche a causa della fotografia pubblicata su (...) dal cugino che lo ritraeva all'evento a sostegno di G._______. Sul punto, egli avrebbe difatti narrato in modo preciso come si sarebbero svolti i fatti e riportato quanto ricordava della conversazione con il cugino, indicando peraltro di essere molto stressato, a causa della preoccupazione per la situazione della madre, più volte vessata dalle autorità turche. In ogni caso, a sostegno della verosimiglianza di quanto indicato in audizione, egli ha prodotto con il ricorso dei mezzi di prova, che avrebbe consegnato alla sua rappresentante legale il 4 aprile 2023. Proseguendo nell'analisi, l'insorgente ha osservato che egli dovrebbe essere riconosciuto quale obiettore di coscienza, avendo espresso il suo rifiuto di prestare il servizio militare quale convincimento intimo e profondo. Invero egli, rifiutandosi di effettuare il servizio militare avrebbe preso in considerazione il rischio di ricevere delle sanzioni a causa di ciò, nonché sarebbe stato maltrattato diverse volte. Inoltre, il sistema giudiziario turco, prevedrebbe la possibilità di processare chi si rifiuta di prestare il servizio militare, per il reato di propaganda contro il servizio militare obbligatorio. Pertanto tale suo rifiuto profondo di essere coscritto sarebbe rilevante ai sensi dell'asilo. Altresì, le discriminazioni e gli abusi che il ricorrente avrebbe subito in ogni posto della Turchia dove si sarebbe recato, per la loro costanza ed intensità, sarebbero pertinenti ai fini dell'asilo, in quanto avrebbero reso l'esistenza del ricorrente nel suo Paese d'origine insostenibile. Invero, andrebbe riconosciuto come rifugiato, colui che è sottoposto ad una pressione psichica insopportabile. Ciò che sarebbe il caso dell'insorgente, il quale soffrirebbe ancora di una sindrome post-traumatica da stress. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, la stessa andrebbe considerata come inammissibile, in quanto in Turchia non sarebbe prevista un'alternativa al servizio militare obbligatorio in caso di obiezione di coscienza, ciò che violerebbe le libertà garantite dall'art. 9 CEDU, come sarebbe stato osservato più volte nella sua giurisprudenza dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU). 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.3 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). 6. 6.1 Si pone in primo luogo la questione a sapere se il ricorrente ha reso o meno verosimile che egli sarebbe ricercato dalle autorità turche, per aver partecipato in Svizzera ad un evento a sostegno di G._______, nonché che avrebbero avviato un procedimento penale contro di lui a causa di ciò. 6.2 Dapprima si osserva che le allegazioni del ricorrente riguardo a come l'immagine dell'evento prodotta quale mezzo di prova (cfr. n. 42/9) sia stata diffusa, non siano tra loro congruenti. Invero, se nel suo scritto del 9 febbraio 2022, egli ha riferito che durante il ritrovo a H._______ egli sarebbe stato ripreso e "[...] tali riprese sono state diffuse dal canale (...). A seguito di ciò, suo cugino I._______, che risiede in Turchia, è stato attenzionato dall'Autorità" (cfr. scritto del 9 febbraio 2022, n. 42/9); nel corso dell'audizione integrativa egli ha rilasciato in merito tutt'altre dichiarazioni. Ha invero dapprima riferito come tale notizia sarebbe uscita su di un articolo di (...) e che sarebbe il cugino in Turchia che lo avrebbe condiviso e che per questo sarebbe stato interrogato, anche chiedendo dell'insorgente (cfr. n. 46/13, D53 segg., pag. 9 seg.). Tali suoi asserti non coincidono poi con il documento prodotto soltanto in copia in fase ricorsuale della (...) del (...), dal quale risulta che è stato aperto un rapporto "(...)" da parte della stessa riguardo all'account del social media che ritengono sia in uso al richiedente. Ora, ciò farebbe piuttosto propendere per la diffusione di materiale malvisto da parte delle autorità turche direttamente dal ricorrente. Fra l'altro questa conclusione è pure confortata dal supposto scritto dell'avvocato turco dell'insorgente, il quale afferma come il reato sarebbe stato commesso attraverso (...). Asserti che però, ancora una volta risultano contraddittori con quanto precede. A ciò si aggiunge un altro elemento d'incongruenza. Se difatti l'insorgente, interrogato circa quando sarebbe avvenuto tale evento ha risposto trattarsi del (...) o del (...) (dell'anno [...], essendo l'audizione integrativa avvenuta il [...] settembre 2022, cfr. n. 46/13, D55, pag. 9); nello scritto datato 9 febbraio 2022, nel quale aveva presentato l'immagine per il quale era stato poi interrogato nell'ambito dell'audizione integrativa (cfr. n. 46/13, D53 segg., pag. 9 seg.), aveva affermato di essere stato ripreso durante il medesimo evento, senza tuttavia fornire alcuna data in merito a quando sarebbe avvenuto lo stesso. Ciò comporta tuttavia logicamente che la partecipazione a tale avvenimento sia occorsa prima del (...), data dello scritto del ricorrente. Altresì, le date precedenti, non concordano con quanto riportato come data in cui il reato sarebbe stato commesso nell'ordine di cattura del (...), pure presentato quale mezzo di prova in fase ricorsuale dall'insorgente, ovvero il (...), in quanto all'epoca dell'audizione integrativa, secondo gli asserti dell'insorgente, anche il cugino dell'insorgente sarebbe già stato interrogato per tali fatti, e quindi logicamente la medesima data non corrisponde con gli asserti dell'insorgente. Alla stessa stregua dell'autorità inferiore ed al contrario di quanto esposto nel suo ricorso dall'insorgente, il Tribunale osserva poi che il racconto dell'insorgente in merito a come la polizia avrebbe preso ed interrogato suo cugino a causa della supposta condivisione della fotografia su (...), risulta essere priva di dettagli che facciano pensare a delle circostanze effettivamente occorse (cfr. n. 46/13, D53 segg., pag. 9 seg.). Fra l'altro l'insorgente, malgrado ne abbia avuta ampia possibilità, neppure con il ricorso ha reso maggiori precisazioni riguardo a quanto sarebbe accaduto al cugino, ciò che lascia propendere per un disinteressamento del ricorrente che è difficilmente spiegabile con il timore di essere arrestato a causa della condivisione della foto nel caso ritornasse in Turchia (cfr. n. 46/13, D66 segg., pag. 10 seg.) e con le ricerche d'altro canto che avrebbe fatto effettuare più recentemente sul suo conto da parte di un avvocato in Turchia. Tale mancanza di dettagli nei suoi asserti come pure le diverse ed importanti incongruenze sopra rilevate tra le sue allegazioni nonché anche confrontate con i mezzi di prova da lui stesso presentati, non possono poi trovare spiegazione alcuna nello stato di salute del ricorrente, stressato (cfr. n. 46/13, D62, pag. 10) e che soffrirebbe di disturbo post-traumatico da stress, come motivato invece anche nel suo ricorso. Da ultimo, riguardo alla documentazione giudiziaria presentata in copia dal ricorrente in fase ricorsuale, oltre a quanto già sopra denotato in merito, si osserva quanto segue. Poiché il ricorrente ha asserito che il suo ultimo domicilio ufficiale nel Paese d'origine era a B._______, mentre che l'ultimo indirizzo di residenza era a D._______ (cfr. n. 13/9, p.to 2.01 seg., pag. 4), appare perlomeno inusuale che il mandato d'arresto e la relativa decisione di accoglimento siano stati emanati, come pure l'inchiesta penale sia stata aperta e condotta da parte di autorità giudiziarie e di perseguimento di una provincia, quella di J._______, dove il ricorrente non ha mai allegato di aver risieduto. Peraltro, esaminando l'ordine di cattura datato (...), si legge nell'intestazione (e secondo la traduzione fatta pervenire al Tribunale) "(...)" e subito dopo invece "Tribunale che ha emesso il mandato d'arresto: (...)", autorità che risultano tra loro incongruenti, ciò che rimane inspiegato. Infine, sempre nel predetto documento "ordine di cattura", v'è scritto che il luogo di residenza del ricorrente sarebbe sito a K._______/F._______, ciò che pure risulta discrepante con le allegazioni da lui rese circa il suo ultimo luogo di residenza rispettivamente domicilio ufficiale conosciuto (cfr. n. 13/9, p.to 2.01 seg., pag. 4). 6.3 Alla luce del complesso degli elementi d'incongruenza e di vaghezza sopra rilevati, anche il Tribunale al pari della SEM, considera che il ricorrente non abbia reso verosimile di essere ricercato dalle autorità del suo Paese d'origine a causa della sua partecipazione ad un evento in Svizzera, né che nei suoi confronti sia stato aperto un procedimento penale a causa della sua partecipazione a tale evento o sia stato emanato effettivamente un ordine di cattura da parte delle autorità turche. Difatti, come sopra visto, anche i mezzi di prova da lui presentati in fase ricorsuale a sostegno dei suoi asserti, hanno rivelato delle incongruenze non appianabili con le allegazioni dell'insorgente nonché anche presentanti degli elementi contenutistici dubbi, che fanno giungere alla conclusione che gli stessi siano stati fabbricati ai soli fini di causa. 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi, occorre chiedersi se le discriminazioni ed i maltrattamenti che l'insorgente ha allegato di aver subito in Turchia siano o meno pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2 Innanzitutto anche ritenute verosimili le difficoltà e le vessazioni subite dall'insorgente nel suo Paese d'origine a causa della sua appartenenza etnica sia da parte di terzi sia da parte di agenti di polizia lungo il corso della sua esistenza in Turchia (cfr. n. 22/10, D20 seg., pag. 4 segg.), le stesse non sono rilevanti ai sensi dell'asilo. Invero, a parte la corta detenzione preventiva subita nel (...) per la quale egli è stato liberato su cauzione pagata dal suo allora datore di lavoro come pure per l'evento successo ad D._______ dove egli sarebbe stato accusato di (...), ma scagionato di lì a poco (cfr. n. 22/10, D20, pag. 4), di fatto egli ha sempre potuto liberamente spostarsi in Turchia, ricominciare ad esercitare un'attività lucrativa nei vari luoghi in cui si recava e continuare a vivere in modo adeguato nel suo Paese d'origine (cfr. n. 22/10, D20, pag. 4 seg.). I pregiudizi da lui subiti non risultano quindi, come a giusta ragione anche rimarcato nella decisione impugnata ed al contrario di quanto asserito nel gravame, superare d'intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d'etnia curda sono sottoposte (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-6819/2019 dell'11 marzo 2020 consid. 6.3). Difatti per quanto al Tribunale sia noto che la minorità curda subisca delle discriminazioni e altri abusi, tuttavia tali problematiche non raggiungono in generale - come neppure all'occorrenza - l'intensità prevista all'art. 3 LAsi, il Tribunale non avendo peraltro fino ad oggi ritenuto una persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6 e ulteriori riferimenti citati). Pertanto, le discriminazioni ed i maltrattamenti subiti dal ricorrente non possono essere qualificati quali seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, segnatamente che gli avrebbero comportato una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, così come invece sostenuto nel suo ricorso. 7.3 Circa poi gli eventi che il ricorrente ha narrato che sarebbero intervenuti nel suo Paese e di cui lui sarebbe stato testimone - in particolare l'attentato e gli scontri avvenuti nella (...) di B._______, che l'avrebbero scosso molto, anche psicologicamente (cfr. n. 22/10, D20 seg., pag. 5 segg.; D30, pag. 8) - non risultano essere all'evidenza rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non rientranti nei motivi esaustivi esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi. Gli stessi sono difatti da ricondurre alla situazione socio-politica e di sicurezza presente nella regione all'epoca, che ha toccato in modo generale la popolazione ivi presente rispettivamente residente e non soltanto il ricorrente personalmente. 8. 8.1 Rimane ancora da determinare se l'insorgente, in caso di ritorno in Turchia, rischierebbe di essere esposto a dei pregiudizi così come definiti all'art. 3 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, a causa del suo rifiuto di prestare il servizio militare, rispettivamente della sua renitenza alla leva. 8.2 In tale contesto si rammenta innanzitutto come ogni Stato è legittimato a costituirsi un esercito ed a reclutare dei cittadini per formarlo. Nei paesi dove è obbligatorio, il servizio militare costituisce un dovere civico ed il fatto di sottrarvisi un'infrazione punita per legge; una condanna per insubordinazione è allora in principio una sanzione legittima. Pertanto, né l'avversione al servizio militare né il timore di perseguimenti penali per aver rifiutato di prestare servizio militare o disertato costituiscono un timore fondato di essere esposti a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi (cfr. art. 3 cpv. 3 LAsi; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1 che ha confermato la giurisprudenza esposta nella DTAF 2015/3 consid. 5; sentenze del Tribunale E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 5.5.1, E-7080/2018 dell'11 novembre 2021 consid. 4.7.2, D-2324/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 8.2). Secondo la precitata giurisprudenza, la qualità di rifugiato può tuttavia essere eccezionalmente riconosciuta ad un richiedente renitente o disertore, se costui può dimostrare che gli è stata inflitta, o gli sarebbe inflitta in futuro, una pena disproporzionata o altamente discriminatoria a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; o ancora allorché il compimento dei suoi obblighi militari l'avrebbero già esposto o l'esporrebbero in futuro a dei pregiudizi secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, rispettivamente avrebbero implicato o rischierebbero di implicare la sua partecipazione a delle azioni proibite dal diritto pubblico internazionale (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.2 e 5.9; sentenze del Tribunale E-7080/2018 consid. 4.7.2, D-2324/2020 precitata consid. 8.2, D-6819/2019 dell'11 marzo 2020 consid. 6.3). 8.3 Il ricorrente, nel corso della sua procedura dinnanzi all'autorità inferiore ha prodotto delle schermate scaricate dal sito internet (...) ([...]; cfr. MdP 2 e 4). Visto il contenuto di queste, nonché le allegazioni complessivamente coerenti rilasciate dal medesimo nel corso delle audizioni (cfr. n. 22/10, D22 segg., pag. 7 seg.; n. 46/13, D21 segg., pag. 4 segg.), può essere ammesso che egli sia effettivamente stato convocato per adempiere ai suoi obblighi militari legali, nonché abbia ricevuto delle multe poiché non si sarebbe presentato. Tuttavia, né tali documenti, né i suoi asserti sono atti a provare, in maniera oggettiva, il timore (soggettivo) dell'insorgente di essere incarcerato al suo ritorno per essersi sottratto al servizio militare, né men che meno che egli si veda condannato ad una pena per renitenza che sarebbe disproporzionata. Tale conclusione viene inoltre confermata dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, allorché egli ha affermato che sarebbe stato confrontato con la mancata presentazione al servizio militare quando lo avrebbero fermato degli agenti di polizia o dei guardiani di quartiere, e gli avrebbero fatto sottoscrivere dei fogli che si sarebbero tramutati poi in multe (cfr. n. 22/10, D27 seg., pag. 7 seg.; n. 46/13, D27 segg., pag. 5 segg.), e ciò svariate volte, che sarebbero iniziate già nel (...) (cfr. n. 46/13, D27, pag. 5 e D39, pag. 7). Egli malgrado non abbia dato seguito alle ingiunzioni profferite in tali frangenti dagli agenti, nonché le diverse multe a lui comminate, che non avrebbe tra l'altro mai corrisposto (cfr. n. 22/10, D33, pag. 8), non ha difatti mai riscontrato dei problemi concreti legati a tale suo rifiuto di prestare servizio militare. Invero egli non ha mai asserito, neppure nel suo ricorso, né è desumibile dalla documentazione agli atti o apportata in fase ricorsuale, che sia effettivamente stato ricercato per renitenza alla leva nel suo Paese d'origine o che le autorità turche abbiano avviato contro di lui un procedimento penale per questo motivo. A tal proposito, le allegazioni del ricorrente relative a delle visite di polizia che sarebbero avvenute al suo domicilio famigliare dopo il suo espatrio, nonché in un'occasione anche di una perquisizione della casa (cfr. n. 46/13, D6 segg., pag. 2 seg.), non sono supportate da alcun elemento di qualsivoglia concretezza e sostanza. Le stesse si limitano, del resto, ad informazioni provenienti da un membro della sua famiglia, in casu la madre, che semplicemente cambiando di casa e recandosi presso lo zio (...) avrebbe ovviato a tali incursioni da parte delle autorità (cfr. n. 46/13, D12, pag. 3). Pertanto, non può neppure essere seguita la tesi dell'insorgente esposta nel suo ricorso che egli andrebbe riconosciuto quale obiettore di coscienza, ciò che sarebbe a suo parere rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto egli non ha reso verosimile di poter subire a causa della sua renitenza alla leva o del suo rifiuto di servire - mai effettivamente esternato alle autorità turche (cfr. n. 46/13, D21 segg., pag. 4 seg.; D49, pag. 8) - una sanzione elevata a causa di uno dei motivi esposti all'art. 3 LAsi (cfr. supra consid. 8.2). 8.4 Inoltre, anche nel caso in cui l'interessato si trovasse coscritto nell'eventualità di un suo ritorno nel Paese d'origine, non v'è luogo di ritenere che una sua eventuale incorporazione nel servizio militare attivo turco, adempirebbe alle condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato. In particolare le dichiarazioni generiche dell'insorgente relative ai maltrattamenti che i curdi riceverebbero all'interno del servizio militare (cfr. n. 22/10, D22, pag. 7), si limitano a delle semplici affermazioni dell'interessato, per nulla supportate da elementi concreti e probanti. Ad uguale conclusione si giunge poi per quanto attiene al fatto che lo Stato turco ucciderebbe il popolo curdo e che egli dovrebbe pertanto uccidere delle persone curde se entrasse a far parte dell'esercito (cfr. n. 22/10, D22, pag. 7; n. 46/13, D21, pag. 4 e D47, pag. 8), che si riassumono in allegazioni del tutto generiche. Inoltre, v'è ancora da rilevare come a causa della sua etnia curda egli non abbia ragione di temere di subire una pena disproporzionata o altamente discriminatoria. Invero, la chiamata al servizio militare avviene in Turchia a causa della nazionalità e dell'anno di nascita degli interessati. L'etnia di questi ultimi non gioca in proposito alcun ruolo (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 6.4).

9. In virtù di tutto quanto sopra esposto, l'autorità resistente, ha quindi a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l'asilo al ricorrente.

10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [RS 142.31, OAsi 1]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare pure la pronuncia dell'allontanamento del ricorrente.

11. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12. 12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 12.2 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha a ragione osservato che il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 5-9), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Peraltro, la tesi esposta nel ricorso dall'insorgente che un suo rinvio in Turchia violerebbe l'art. 9 CEDU, in quanto nel predetto Stato non si prevedrebbe una sostituzione al servizio militare obbligatorio in caso di obiezione di coscienza e la condanna che ne deriverebbe (cfr. p.to 3, pag. 5 seg. del ricorso), non può neppure essere seguita. Difatti, come visto ai considerandi precedenti, il ricorrente non ha in alcun modo provato o almeno reso verosimile di essere ricercato nel suo Paese d'origine a causa della sua renitenza alla leva o ancora che delle procedure penali siano state aperte nei suoi confronti a questo proposito. Egli neanche nel suo ricorso è in grado di rendere verosimile che ciò avverrà nel prossimo futuro e con una probabilità preponderante. Come inoltre già rammentato sopra, una condanna per insubordinazione sarebbe, salvo i casi già sopra definiti, una sanzione legittima in caso di sottrazione al dovere civico di esercitare il servizio militare obbligatorio (cfr. supra consid. 8.2). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.3). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 13.5). 12.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 13. 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 13.2 Dal luglio 2015, il conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali sono nuovamente ripresi nel sud-est del Paese (le province toccate sono in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van; differentemente dalle province di Hakkari e di Sirnak, dove il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ammissibile, cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6). Pur tenendo conto di tale situazione sul piano politico e di sicurezza, come pure degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio - neppure per gli appartenenti all'etnia curda - (cfr. sentenze del Tribunale D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con ulteriori riferimenti citati; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1). 13.3 Il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture. Il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig). A causa di ciò, l'autorità inferiore, attualmente considera il ritorno in tali province, in generale come inesigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-3721/2023 succitata consid. 9.4.2). 13.4 Il ricorrente è originario della provincia di B._______ (nella [...] ha avuto anche il suo ultimo domicilio ufficiale, cfr. n. 13/9, p.to 2.02, pag. 4), che è stata toccata dai terremoti che hanno interessato il Paese. Tuttavia, egli ha vissuto e lavorato negli anni in diverse altre province non toccate dai terremoti né dagli scontri armati, ovvero nella (...) di C._______ (sita nella provincia di L._______), ad F._______ (sita nell'omonima provincia) dove risiederebbe pure un suo cugino, nella città di E._______ (situata nella provincia di M._______), ed in particolare ad D._______, situata nell'omonima provincia, suo ultimo indirizzo nel Paese d'origine (cfr. n. 13/9, p.to 2.01, pag. 4), e dove risiedono attualmente anche il fratello, la madre ed altri parenti (cfr. n. 13/9, p.to 1.16.04, pag. 3; n. 22/10, D20, pag. 4; n. 46/13, D17, pag. 3). In tali luoghi non vige attualmente una situazione di violenza generale, ed il ricorrente potrà quindi far ritorno in Turchia, in particolare presso il suo ultimo luogo di residenza a D._______, dove risiede anche buona parte della sua famiglia, sulla quale potrà contare, se necessario, nella sua reintegrazione sia dal profilo lavorativo sia da quello sociale. Inoltre egli è giovane ed avendo una solida esperienza professionale in più ambiti, in particolare avendo lavorato in (...) e come (...) (cfr. n. 22/10, D20, pag. 4 seg.; n. 46/13, D51 seg., pag. 8 seg.), si ritiene che potrà senz'altro reintegrarsi nel mondo lavorativo senza riscontrare delle difficoltà eccessive. 13.5 Anche lo stato di salute del ricorrente, non risulta essere ostativo all'esecuzione del suo allontanamento. 13.5.1 A tal proposito, si rammenta dapprima che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza, e quindi che lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 13.5.2 Nella presente disamina, l'insorgente ha allegato nel corso della prima audizione sui motivi, di soffrire di problemi allo stomaco, di aritmia al cuore e psicologici, nonché di disturbi del sonno e di stress (cfr. n. 22/10, D4 segg., pag. 2 seg.; cfr. anche n. 18/2). Invero, dall'ampia documentazione medica all'incarto, sono evincibili le diagnosi di insonnia reattiva, sintomatologia da reflusso gastroesafageo (cfr. n. 17/2 e 31/3), episodi di tachicardia reattivi alla situazione emotiva (cfr. n. 31/3; per i quali è stato organizzato un esame di misurazione con l'apparecchio Holter, che ha dato l'esito di rarissimi battiti extrasistolici ventricolari, sempre isolati e differenti senza passaggi di tachiaritmie, cfr. n. 32/6). Per l'insonnia gli sono pure stati prescritti dei farmaci (cfr. n. 31/3). Dal profilo psichiatrico, è stata posta la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (cfr. n. 35/2, 38/4 e 42/9), con terapia farmacologica impostata a base di Mirtazapin 15 mg e Trittico ret 150 mg. Nel rapporto medico dettagliato del 17 novembre 2021, l'allora psichiatra curante, ha segnalato come l'insorgente necessiti di una continua presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica, nonché di una terapia farmacologica da adeguare secondo l'andamento clinico (cfr. n. 38/4). Tale presa a carico continua, porterebbe ad una prognosi di un eventuale miglioramento dello stato di salute del ricorrente, allorché invece senza tale trattamento, condurrebbe ad un peggioramento dell'attuale quadro clinico dell'interessato (cfr. n. 38/4). Nel corso dell'audizione integrativa, il ricorrente ha asserito che attualmente non starebbe più assumendo alcun farmaco, e che starebbe soltanto effettuando della fisioterapia per delle problematiche alla schiena (cfr. n. 46/13, D73 segg., pag. 11). Ulteriori informazioni mediche o documenti attestanti il suo stato di salute non sono stati apportati né in fase ricorsuale né sono desumibili dagli atti all'incarto. Alla luce delle precedenti considerazioni, agli occhi del Tribunale, non v'è alcuna ragione di ritenere che i problemi di salute del ricorrente, siano di una gravità tale da rientrare nella summenzionata giurisprudenza. Se l'insorgente dovesse necessitare anche in futuro di una presa a carico medica, segnatamente dal profilo psicologico e psichiatrico, come a ragione osservato anche dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to III/2, pag. 10) - che l'insorgente non ha tra l'altro in alcun modo contestato nel suo gravame - egli potrà trovare le cure ed i trattamenti di cui abbisogna anche in Turchia (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.2 con ulteriore riferimento citato). A ciò si aggiunge che in caso di bisogno, l'insorgente potrà costituirsi una riserva di medicamenti in Svizzera prima della sua partenza e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Turchia, non può essere considerata come una messa in pericolo concreta e rapida del suo stato di salute. 13.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

14. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente - che dispone di una carta d'identità originale tutt'ora valida (cfr. MdP 1) - potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 cosid. 12).

15. Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

16. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 14 luglio 2023.

18. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 14 luglio 2023.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: