Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono no- zioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGES- SENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considera- zioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che la sentenza è motivata soltanto somma- riamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ex art. 111a cpv. 1 LAsi, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
D-3299/2024 Pagina 4 l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecu- zioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di per- secuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, nel caso concreto, il richiedente, cittadino turco di etnia curda, ha so- stanzialmente addotto di aver subito atti di discriminazione sociale per via della sua etnia; che inoltre nel proprio paese gli sarebbe stato chiesto più volte di entrare a far parte dei “guardiani” del villaggio ed egli si sarebbe sempre rifiutato, che la SEM ritiene nella decisione avversata che le dichiarazioni dell’inte- ressato non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all’art. 3 LAsi; che le discriminazioni subite in Turchia, tra cui la percezione di un atteggiamento razzista nei suoi confronti e le pressioni subite sul posto di lavoro non sarebbero rilevanti al fine del riconoscimento della qualità di rifugiato; che lo stesso discorso si appliche- rebbe ai tentativi di reclutarlo tra i “guardiani” del suo villaggio; che per più di un decennio egli è riuscito ad opporsi a tali richieste e che egli, sulla scorta del principio di sussidiarietà, disporrebbe di un’alternativa di prote- zione all’interno dello stesso Stato, in quanto tali persecuzioni sarebbero state circoscritte a livello locale; che l’esecuzione dell’allontanamento sa- rebbe pertanto possibile, ragionevolmente esigibile e ammissibile,
D-3299/2024 Pagina 5 che, l’insorgente, nel proprio allegato ricorsuale, ribadisce che le discrimi- nazioni da lui subite in Turchia raggiungerebbero l’intensità richiesta dall’art. 3 LAsi; che egli avrebbe inoltre subito una pressione psicologica insopportabile a causa delle discriminazioni subite; che visti tali aspetti, pure l’esecuzione dell’allontanamento non risulterebbe ragionevolmente esigibile, che le discriminazioni riferite non permettono di riconoscere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi, che le discriminazioni addotte non raggiungono il grado di intensità neces- sario per essere rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi; che, infatti, l’atteggia- mento razzista da egli percepito, la difficolta nel trovare un posto di lavoro, il fatto di venir considerato come un terrorista quando parlava la lingua curda o ascoltava musica curda, non hanno comportato una concreta messa in pericolo dell’integrità corporale e della vita dell’insorgente; che occorre quindi escludere che, per tali ragioni, egli possa temere di essere esposto, con tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione, che in sede ricorsuale egli ha accennato in modo vago e non circostan- ziato, per la prima volta, ad un episodio di violenza al di fuori di un locale notturno, a seguito del quale i responsabili sarebbero stati licenziati a di- mostrazione che le autorità turche agirebbero per perseguire i reati com- messi all’interno delle istituzioni; che tale asserito evento non può inficiare la valutazione dell’autorità di prime cure, semmai la confermerebbero, che, inoltre, per quanto sia noto al Tribunale che la minoranza curda subi- sca abusi e discriminazioni, quest’ultime non raggiungono in generale – neppure all’occorrenza – l’intensità prevista all’art. 3 LAsi, difettando infatti di ragioni sufficienti per ammettere una persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. tra molte, le sentenze del Tribunale E-4481/2023 del 7 settembre 2023 pag. 9; D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6); che la sola etnia del ricorrente non può pertanto portare lo scrivente Tribunale a riconoscere la sua qualità di rifugiato, che per quanto concerne l’asserito tentativo di reclutamento tra i “guar- diani” del suo villaggio, il Tribunale constata che il ricorrente non ha conte- stato la valutazione della SEM; che abbondanzialmente si osserva che il primo tentativo di reclutamento risalirebbe al 2008, vale a dire ben 14 anni prima dell’espatrio; che in tale lasso di tempo egli non ha subito ripercus- sioni concrete a seguito del suo rifiuto; che dipoi i tentativi di reclutamento
D-3299/2024 Pagina 6 non erano mirati unicamente nei suoi confronti, bensì erano rivolti a molti altri abitanti del villaggio; che inoltre tale tentativo di reclutamento risultava circoscritto a livello locale, tanto che il ricorrente, quando si è recato in altre zone del Paese per lavoro, non ha subito ulteriori pressioni in tal senso; che pertanto, in ogni caso, egli avrebbe un’alternativa di protezione all’in- terno del proprio Paese, come già fatto in passato, che va altresì esclusa una pressione psichica insopportabile, non essendo l’interessato vittima di misure sistematiche costitutive di violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che, da un apprezzamento oggettivo, raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano; che, come anzidetto, la fuga all’estero non rappresentava inoltre l’unica modalità di sottrarsi alle pretese intimidazioni subìte (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'a- silo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontana- mento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordi- nanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),
D-3299/2024 Pagina 7 che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento in quanto non sono dispon- gono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è pure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, con- creto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che le problematiche di natura medica risultano inoltre pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispe- cie, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo- turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud- est del Paese dal luglio 2015 nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; sentenze TAF D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1; E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.), ch’egli non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, egli è giovane, gode di buona salute; che egli ha frequentato 8 anni di scuola; che egli ha esperienza lavorativa a B._______, C._______ e D._______ come panettiere, cameriere, muratore e montatore di mobili; che egli ha ottimi rapporti con la madre e la sorella,
D-3299/2024 Pagina 8 che il ricorrente è quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e, tramite le sue conoscenze, di trovare un nuovo alloggio, che circa lo stato valetudinario dell’insorgente, non vi sono aggiornamenti in tal senso da molto tempo; che in ogni caso le patologie da cui era affetto (cfr. atti SEM n. 12/2), possono essere pacificamente trattate in Turchia, che in detto Paese risulta infatti possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psichiatrica (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-4237/2023 pag. 10; D-4498/2020 del 29 giugno 2023 consid. 6.5; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecu- zione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non sussistono pertanto elementi ostativi all'esecuzione dell’allontana- mento del richiedente verso la Turchia; che, di riflesso, la querelata deci- sione va confermata anche su questo aspetto, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridi- camente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la de- cisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tale importo viene prelevato sull’anticipo di medesima entità versato il 19 giugno 2024, che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la presente pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente)
D-3299/2024 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 19 giu- gno 2024. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 19 giu- gno 2024.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3299/2024 Sentenza del 7 agosto 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 23 aprile 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in Svizzera il (...) settembre 2022, il verbale d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 7 marzo 2024 (cfr. atto SEM n. [{...}] - 20/12), la decisione di assegnazione alla procedura ampliata del 12 marzo 2024 (cfr. atto SEM n. 25/2), la dichiarazione di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale sottoscritta il medesimo giorno (cfr. atti SEM n. 27/1), la decisione del 23 aprile 2024, con la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando l'esecuzione di quest'ultima misura come possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, il ricorso datato 23 maggio 2024 e trasmesso il 24 maggio 2024 (data d'entrata: 27 maggio 2024), con il quale l'insorgente chiede al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; a titolo subordinato, egli postula l'ammissione provvisoria in Svizzera per l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; egli presenta altresì istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del 4 giugno 2024 del Tribunale, con cui respingeva la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo delle spese processuali e impartiva un termine sino al 19 giugno 2024 al fine di versare tale anticipo; il pagamento dell'anticipo richiesto entro il termine impartito, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ex art. 111a cpv. 1 LAsi, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, nel caso concreto, il richiedente, cittadino turco di etnia curda, ha sostanzialmente addotto di aver subito atti di discriminazione sociale per via della sua etnia; che inoltre nel proprio paese gli sarebbe stato chiesto più volte di entrare a far parte dei "guardiani" del villaggio ed egli si sarebbe sempre rifiutato, che la SEM ritiene nella decisione avversata che le dichiarazioni dell'interessato non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi; che le discriminazioni subite in Turchia, tra cui la percezione di un atteggiamento razzista nei suoi confronti e le pressioni subite sul posto di lavoro non sarebbero rilevanti al fine del riconoscimento della qualità di rifugiato; che lo stesso discorso si applicherebbe ai tentativi di reclutarlo tra i "guardiani" del suo villaggio; che per più di un decennio egli è riuscito ad opporsi a tali richieste e che egli, sulla scorta del principio di sussidiarietà, disporrebbe di un'alternativa di protezione all'interno dello stesso Stato, in quanto tali persecuzioni sarebbero state circoscritte a livello locale; che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pertanto possibile, ragionevolmente esigibile e ammissibile, che, l'insorgente, nel proprio allegato ricorsuale, ribadisce che le discriminazioni da lui subite in Turchia raggiungerebbero l'intensità richiesta dall'art. 3 LAsi; che egli avrebbe inoltre subito una pressione psicologica insopportabile a causa delle discriminazioni subite; che visti tali aspetti, pure l'esecuzione dell'allontanamento non risulterebbe ragionevolmente esigibile, che le discriminazioni riferite non permettono di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, che le discriminazioni addotte non raggiungono il grado di intensità necessario per essere rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infatti, l'atteggiamento razzista da egli percepito, la difficolta nel trovare un posto di lavoro, il fatto di venir considerato come un terrorista quando parlava la lingua curda o ascoltava musica curda, non hanno comportato una concreta messa in pericolo dell'integrità corporale e della vita dell'insorgente; che occorre quindi escludere che, per tali ragioni, egli possa temere di essere esposto, con tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione, che in sede ricorsuale egli ha accennato in modo vago e non circostanziato, per la prima volta, ad un episodio di violenza al di fuori di un locale notturno, a seguito del quale i responsabili sarebbero stati licenziati a dimostrazione che le autorità turche agirebbero per perseguire i reati commessi all'interno delle istituzioni; che tale asserito evento non può inficiare la valutazione dell'autorità di prime cure, semmai la confermerebbero, che, inoltre, per quanto sia noto al Tribunale che la minoranza curda subisca abusi e discriminazioni, quest'ultime non raggiungono in generale - neppure all'occorrenza - l'intensità prevista all'art. 3 LAsi, difettando infatti di ragioni sufficienti per ammettere una persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. tra molte, le sentenze del Tribunale E-4481/2023 del 7 settembre 2023 pag. 9; D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6); che la sola etnia del ricorrente non può pertanto portare lo scrivente Tribunale a riconoscere la sua qualità di rifugiato, che per quanto concerne l'asserito tentativo di reclutamento tra i "guardiani" del suo villaggio, il Tribunale constata che il ricorrente non ha contestato la valutazione della SEM; che abbondanzialmente si osserva che il primo tentativo di reclutamento risalirebbe al 2008, vale a dire ben 14 anni prima dell'espatrio; che in tale lasso di tempo egli non ha subito ripercussioni concrete a seguito del suo rifiuto; che dipoi i tentativi di reclutamento non erano mirati unicamente nei suoi confronti, bensì erano rivolti a molti altri abitanti del villaggio; che inoltre tale tentativo di reclutamento risultava circoscritto a livello locale, tanto che il ricorrente, quando si è recato in altre zone del Paese per lavoro, non ha subito ulteriori pressioni in tal senso; che pertanto, in ogni caso, egli avrebbe un'alternativa di protezione all'interno del proprio Paese, come già fatto in passato, che va altresì esclusa una pressione psichica insopportabile, non essendo l'interessato vittima di misure sistematiche costitutive di violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che, da un apprezzamento oggettivo, raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano; che, come anzidetto, la fuga all'estero non rappresentava inoltre l'unica modalità di sottrarsi alle pretese intimidazioni subìte (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non sono dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che le problematiche di natura medica risultano inoltre pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; sentenze TAF D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1; E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.), ch'egli non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, egli è giovane, gode di buona salute; che egli ha frequentato 8 anni di scuola; che egli ha esperienza lavorativa a B._______, C._______ e D._______ come panettiere, cameriere, muratore e montatore di mobili; che egli ha ottimi rapporti con la madre e la sorella, che il ricorrente è quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e, tramite le sue conoscenze, di trovare un nuovo alloggio, che circa lo stato valetudinario dell'insorgente, non vi sono aggiornamenti in tal senso da molto tempo; che in ogni caso le patologie da cui era affetto (cfr. atti SEM n. 12/2), possono essere pacificamente trattate in Turchia, che in detto Paese risulta infatti possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psichiatrica (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-4237/2023 pag. 10; D-4498/2020 del 29 giugno 2023 consid. 6.5; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non sussistono pertanto elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso la Turchia; che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche su questo aspetto, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tale importo viene prelevato sull'anticipo di medesima entità versato il 19 giugno 2024, che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la presente pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 19 giugno 2024.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: