Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessen- heitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata sol- tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo i ricorrenti addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le
D-4633/2024 Pagina 4 disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell’esistenza di persecu- zioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di per- secuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lon- tano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, nella propria richiesta, la madre, cittadina turca di etnia curda e origi- naria della provincia di Izmir, ha sostanzialmente addotto di essersi sposata nel (…) con un uomo che sarebbe stato solito insultare e picchiare sia lei che le figlie; che, nel (…), il marito si sarebbe sposato religiosamente con un’altra donna e avrebbe invitato quest’ultima a vivere insieme alla fami- glia, minacciando la ricorrente di ucciderla nel caso in cui non avesse ac- cettato tali condizioni; che la stessa sarebbe stata trattata “come una schiava” e costretta ad avere rapporti sessuali con il marito; che, a (…), la
D-4633/2024 Pagina 5 ricorrente sarebbe tornata a vivere presso i propri genitori in cerca di pro- tezione; che il marito avrebbe continuato a contattarla per minacciarla ed insultarla; che nel (…) il padre dell’interessata avrebbe subito un’aggres- sione organizzata da parte del marito di quest’ultima; che il (…) i coniugi avrebbero divorziato e la ricorrente avrebbe ottenuto la custodia dei figli; che, in ragione dei continui insulti e minacce, anche dopo il divorzio, la ricorrente l’avrebbe denunciato, a (…), e ottenuto una decisione di allonta- namento; che, nonostante il divieto d’avvicinamento, l’interessata avrebbe temuto per la propria sicurezza e per quella dei figli, in ragione della pre- senza dell’ex marito al volante della propria autovettura nei pressi dell’abi- tazione famigliare; che essa avrebbe inoltre avuto l’impressione di essere seguita da degli individui, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le di- chiarazioni della richiedente non soddisfino le condizioni richieste per il ri- conoscimento della qualità di rifugiato previste all’art. 3 LAsi; che i maltrat- tamenti subiti da parte dell’ex marito riguarderebbero delle persecuzioni inflitte da persone private e che, pertanto, non rivestirebbero un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che conforme- mente al principio di sussidiarietà, tale riconoscimento risulterebbe infatti precluso in quanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la Turchia è di principio in misura di offrire una protezione contro le repressioni non sta- tali come quelle asserite, che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi), gli insorgenti contestano tuttavia la valutazione dell’autorità opponente, affermando che le discriminazioni subìte in ragione della propria etnia curda e i maltratta- menti subìti da parte dell’ex marito rispettivamente padre sarebbero rile- vanti ai sensi dell’art. 3 LAsi; che le autorità turche non proteggerebbero le vittime di violenza domestica; che la ricorrente avrebbe inoltre subìto per- secuzioni in ragione delle sue opinioni politiche, essendo stata accusata per il reato di “propaganda politica contraria al governo”; che le prove ad- dotte attesterebbero un grave rischio per la vita, l’integrità fisica e la libertà dei ricorrenti, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le allegazioni ricorsuali non mettono in discussione le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore per i motivi che seguono, che in punto alle minacce e le violenze perpetrate dall’ex marito rispettiva- mente padre va esclusa ogni loro pertinenza per il riconoscimento della qualità di rifugiato, poiché non perpetrate da organi statali,
D-4633/2024 Pagina 6 che come osservato dalla SEM, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata; che, invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla pro- tezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo, che l’effettiva protezione nel Paese d’origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che, al contra- rio, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenze del TAF D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha ricono- sciuto nelle persecuzioni addotte dagli interessati un carattere determi- nante per il riconoscimento della loro qualità di rifugiati, che, infatti, alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità di protezione e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza del TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2.2 – 5.2.5 [sentenza di riferimento]; tra le tante, le sentenze del TAF D-1401/2024 del 12 aprile 2024 consid. 7.3; E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1), che, nel caso di specie, le autorità turche hanno già dimostrato una chiara intenzione e volontà di proteggere la ricorrente e i propri figli, emanando, su denuncia della stessa, una decisione di allontanamento nei confronti dell’ex marito a gennaio 2024; che a seguito di tale decisione, non sarebbe più accaduto nulla; che l’ex marito si sarebbe limitato a condurre due volte il suo autoveicolo nei pressi dell’abitazione famigliare; che, in tali occasioni, l’interessata l’avrebbe unicamente visto in lontananza e avrebbe ignorato dove si stesse dirigendo; che ella non l’avrebbe infatti più incontrato in
D-4633/2024 Pagina 7 modo ravvicinato da dicembre 2022; che la sensazione secondo cui degli individui l’avrebbero seguita per conto dell’ex marito è una mera supposi- zione della ricorrente non corroborata da elementi probatori agli atti; che non risulta pertanto sussistere un pericolo concreto ed imminente per gli interessati; che, nella presente fattispecie non vi sono inoltre motivi per di- scostarsi dal summenzionato principio secondo cui alle autorità turche è riconosciuta una capacità di protezione nel contesto di episodi di violenza domestica; che non sussistono elementi seri e concreti, indicanti che le autorità turche non sarebbero in grado o non vorrebbero proteggere la ri- corrente e i figli dalle minacce rispettivamente dell’ex marito e padre; che, in conclusione, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l’avvento, in un fu- turo prossimo e con un’alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, infine, le persecuzioni lamentate dalla ricorrente unicamente in sede ricorsuale, in ragione dell’appartenenza all’etnia curda e in relazione al reato di propaganda politica contraria al governo da lei commesso sono circostanze mai sollevate in sede di audizione e prive di ogni riscontro do- cumentale agli atti; che tali censure sembrano essere state sollevate ai meri fini di causa e vengono pertanto integralmente respinte, che, per il resto, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA), che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell’asilo, che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontana- mento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordi- nanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento,
D-4633/2024 Pagina 8 che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrl, il quale dispone che l’esecuzione dell’al- lontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l’am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere i ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all’esecuzione del loro allontanamento verso la Turchia, che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispon- gono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo- turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio (cfr. sentenze del TAF D-5491/2023 del 14 ottobre 2024 consid. 6.4.2; D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2; D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1); che ciò vale anche per le province di Hakkâri e Şırnak (cfr.
D-4633/2024 Pagina 9 sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 13.4.8 [sen- tenza di riferimento]), che dagli atti emerge che il loro allontanamento verso la Turchia si rivela pacificamente esigibile nella misura in cui essi godono in Patria di una so- lida rete famigliare; che, prima dell’espatrio, essi vivevano presso i genitori della ricorrente in un’abitazione di proprietà di questi ultimi; che la madre vanta inoltre una formazione scolastica liceale e ha maturato esperienza lavorativa dopo il divorzio; che l’interessata è giovane e agli atti non risul- tano validi elementi per ritenere che il suo stato valetudinario (cfr. atti SEM
n. 35/3, 36/4, 37/4, 38/3, 39/4 e 41/4), rientri nei casi straordinari e di estrema gravità contemplati dalla restrittiva giurisprudenza della Corte eu- ropea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016 [GC], 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021 [GC], 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2); che i figli godono di buona salute; che, ad ogni modo, se i ricorrenti dovessero necessitare in futuro di cure, anche dal profilo psichiatrico, essi potranno senz’altro ottenerle in Turchia, Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equi- parabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del TAF D- 3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3), che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
D-4633/2024 Pagina 10 ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato l’8 agosto 2024, che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo,
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4633/2024 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese, del medesimo importo, versato dai ricorrenti l’8 agosto 2024. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Ambra Antognoli
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dai ricorrenti l'8 agosto 2024.
E. 3 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
E. 12 aprile 2024 consid. 7.3; E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1), che, nel caso di specie, le autorità turche hanno già dimostrato una chiara intenzione e volontà di proteggere la ricorrente e i propri figli, emanando, su denuncia della stessa, una decisione di allontanamento nei confronti dell’ex marito a gennaio 2024; che a seguito di tale decisione, non sarebbe più accaduto nulla; che l’ex marito si sarebbe limitato a condurre due volte il suo autoveicolo nei pressi dell’abitazione famigliare; che, in tali occasioni, l’interessata l’avrebbe unicamente visto in lontananza e avrebbe ignorato dove si stesse dirigendo; che ella non l’avrebbe infatti più incontrato in
D-4633/2024 Pagina 7 modo ravvicinato da dicembre 2022; che la sensazione secondo cui degli individui l’avrebbero seguita per conto dell’ex marito è una mera supposi- zione della ricorrente non corroborata da elementi probatori agli atti; che non risulta pertanto sussistere un pericolo concreto ed imminente per gli interessati; che, nella presente fattispecie non vi sono inoltre motivi per di- scostarsi dal summenzionato principio secondo cui alle autorità turche è riconosciuta una capacità di protezione nel contesto di episodi di violenza domestica; che non sussistono elementi seri e concreti, indicanti che le autorità turche non sarebbero in grado o non vorrebbero proteggere la ri- corrente e i figli dalle minacce rispettivamente dell’ex marito e padre; che, in conclusione, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l’avvento, in un fu- turo prossimo e con un’alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, infine, le persecuzioni lamentate dalla ricorrente unicamente in sede ricorsuale, in ragione dell’appartenenza all’etnia curda e in relazione al reato di propaganda politica contraria al governo da lei commesso sono circostanze mai sollevate in sede di audizione e prive di ogni riscontro do- cumentale agli atti; che tali censure sembrano essere state sollevate ai meri fini di causa e vengono pertanto integralmente respinte, che, per il resto, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA), che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell’asilo, che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontana- mento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordi- nanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento,
D-4633/2024 Pagina 8 che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrl, il quale dispone che l’esecuzione dell’al- lontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l’am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere i ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all’esecuzione del loro allontanamento verso la Turchia, che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispon- gono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo- turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio (cfr. sentenze del TAF D-5491/2023 del 14 ottobre 2024 consid. 6.4.2; D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2; D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1); che ciò vale anche per le province di Hakkâri e Şırnak (cfr.
D-4633/2024 Pagina 9 sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 13.4.8 [sen- tenza di riferimento]), che dagli atti emerge che il loro allontanamento verso la Turchia si rivela pacificamente esigibile nella misura in cui essi godono in Patria di una so- lida rete famigliare; che, prima dell’espatrio, essi vivevano presso i genitori della ricorrente in un’abitazione di proprietà di questi ultimi; che la madre vanta inoltre una formazione scolastica liceale e ha maturato esperienza lavorativa dopo il divorzio; che l’interessata è giovane e agli atti non risul- tano validi elementi per ritenere che il suo stato valetudinario (cfr. atti SEM
n. 35/3, 36/4, 37/4, 38/3, 39/4 e 41/4), rientri nei casi straordinari e di estrema gravità contemplati dalla restrittiva giurisprudenza della Corte eu- ropea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016 [GC], 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021 [GC], 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2); che i figli godono di buona salute; che, ad ogni modo, se i ricorrenti dovessero necessitare in futuro di cure, anche dal profilo psichiatrico, essi potranno senz’altro ottenerle in Turchia, Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equi- parabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del TAF D- 3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3), che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
D-4633/2024 Pagina 10 ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato l’8 agosto 2024, che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo,
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4633/2024 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese, del medesimo importo, versato dai ricorrenti l’8 agosto 2024. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Ambra Antognoli
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4633/2024 Sentenza del 10 gennaio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nata il (...), B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), D._______, nata il (...), Turchia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 15 luglio 2024 / N (...). Visto la domanda d'asilo che A._______, unitamente ai figli B._______, C._______ e D._______, hanno presentato in Svizzera il 1° giugno 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-3/2), la decisione del 15 luglio 2024, notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. 31/1), con cui la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiati agli interessati, ha respinto la loro domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM n. 30/10), il ricorso del 23 luglio 2024 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 24 luglio 2024), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con cui i ricorrenti postulano, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, l'ammissione provvisoria in tale Paese, per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; essi presentano altresì istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del 29 luglio 2024, con cui il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria citata, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e invitato i ricorrenti a versare, entro l'8 agosto 2024, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (cfr. atto TAF n. 3), il versamento di tale anticipo da parte dei ricorrenti in data 8 agosto 2024, i rapporti medici relativi alla situazione di salute dell'interessata di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito (cfr. atti SEM n. 35/3, 36/4, 37/4, 38/3, 39/4 e 41/4), e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che i ricorrenti hanno inoltre provveduto al versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali rispettando il termine assegnato loro, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo i ricorrenti addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, nella propria richiesta, la madre, cittadina turca di etnia curda e originaria della provincia di Izmir, ha sostanzialmente addotto di essersi sposata nel (...) con un uomo che sarebbe stato solito insultare e picchiare sia lei che le figlie; che, nel (...), il marito si sarebbe sposato religiosamente con un'altra donna e avrebbe invitato quest'ultima a vivere insieme alla famiglia, minacciando la ricorrente di ucciderla nel caso in cui non avesse accettato tali condizioni; che la stessa sarebbe stata trattata "come una schiava" e costretta ad avere rapporti sessuali con il marito; che, a (...), la ricorrente sarebbe tornata a vivere presso i propri genitori in cerca di protezione; che il marito avrebbe continuato a contattarla per minacciarla ed insultarla; che nel (...) il padre dell'interessata avrebbe subito un'aggressione organizzata da parte del marito di quest'ultima; che il (...) i coniugi avrebbero divorziato e la ricorrente avrebbe ottenuto la custodia dei figli; che, in ragione dei continui insulti e minacce, anche dopo il divorzio, la ricorrente l'avrebbe denunciato, a (...), e ottenuto una decisione di allontanamento; che, nonostante il divieto d'avvicinamento, l'interessata avrebbe temuto per la propria sicurezza e per quella dei figli, in ragione della presenza dell'ex marito al volante della propria autovettura nei pressi dell'abitazione famigliare; che essa avrebbe inoltre avuto l'impressione di essere seguita da degli individui, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le dichiarazioni della richiedente non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi; che i maltrattamenti subiti da parte dell'ex marito riguarderebbero delle persecuzioni inflitte da persone private e che, pertanto, non rivestirebbero un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che conformemente al principio di sussidiarietà, tale riconoscimento risulterebbe infatti precluso in quanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la Turchia è di principio in misura di offrire una protezione contro le repressioni non statali come quelle asserite, che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi), gli insorgenti contestano tuttavia la valutazione dell'autorità opponente, affermando che le discriminazioni subìte in ragione della propria etnia curda e i maltrattamenti subìti da parte dell'ex marito rispettivamente padre sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che le autorità turche non proteggerebbero le vittime di violenza domestica; che la ricorrente avrebbe inoltre subìto persecuzioni in ragione delle sue opinioni politiche, essendo stata accusata per il reato di "propaganda politica contraria al governo"; che le prove addotte attesterebbero un grave rischio per la vita, l'integrità fisica e la libertà dei ricorrenti, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le allegazioni ricorsuali non mettono in discussione le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore per i motivi che seguono, che in punto alle minacce e le violenze perpetrate dall'ex marito rispettivamente padre va esclusa ogni loro pertinenza per il riconoscimento della qualità di rifugiato, poiché non perpetrate da organi statali, che come osservato dalla SEM, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata; che, invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo, che l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che, al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenze del TAF D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dagli interessati un carattere determinante per il riconoscimento della loro qualità di rifugiati, che, infatti, alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità di protezione e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza del TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2.2 - 5.2.5 [sentenza di riferimento]; tra le tante, le sentenze del TAF D-1401/2024 del 12 aprile 2024 consid. 7.3; E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1), che, nel caso di specie, le autorità turche hanno già dimostrato una chiara intenzione e volontà di proteggere la ricorrente e i propri figli, emanando, su denuncia della stessa, una decisione di allontanamento nei confronti dell'ex marito a gennaio 2024; che a seguito di tale decisione, non sarebbe più accaduto nulla; che l'ex marito si sarebbe limitato a condurre due volte il suo autoveicolo nei pressi dell'abitazione famigliare; che, in tali occasioni, l'interessata l'avrebbe unicamente visto in lontananza e avrebbe ignorato dove si stesse dirigendo; che ella non l'avrebbe infatti più incontrato in modo ravvicinato da dicembre 2022; che la sensazione secondo cui degli individui l'avrebbero seguita per conto dell'ex marito è una mera supposizione della ricorrente non corroborata da elementi probatori agli atti; che non risulta pertanto sussistere un pericolo concreto ed imminente per gli interessati; che, nella presente fattispecie non vi sono inoltre motivi per discostarsi dal summenzionato principio secondo cui alle autorità turche è riconosciuta una capacità di protezione nel contesto di episodi di violenza domestica; che non sussistono elementi seri e concreti, indicanti che le autorità turche non sarebbero in grado o non vorrebbero proteggere la ricorrente e i figli dalle minacce rispettivamente dell'ex marito e padre; che, in conclusione, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, infine, le persecuzioni lamentate dalla ricorrente unicamente in sede ricorsuale, in ragione dell'appartenenza all'etnia curda e in relazione al reato di propaganda politica contraria al governo da lei commesso sono circostanze mai sollevate in sede di audizione e prive di ogni riscontro documentale agli atti; che tali censure sembrano essere state sollevate ai meri fini di causa e vengono pertanto integralmente respinte, che, per il resto, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere i ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del loro allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenze del TAF D-5491/2023 del 14 ottobre 2024 consid. 6.4.2; D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2; D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1); che ciò vale anche per le province di Hakkâri e irnak (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8 [sentenza di riferimento]), che dagli atti emerge che il loro allontanamento verso la Turchia si rivela pacificamente esigibile nella misura in cui essi godono in Patria di una solida rete famigliare; che, prima dell'espatrio, essi vivevano presso i genitori della ricorrente in un'abitazione di proprietà di questi ultimi; che la madre vanta inoltre una formazione scolastica liceale e ha maturato esperienza lavorativa dopo il divorzio; che l'interessata è giovane e agli atti non risultano validi elementi per ritenere che il suo stato valetudinario (cfr. atti SEM n. 35/3, 36/4, 37/4, 38/3, 39/4 e 41/4), rientri nei casi straordinari e di estrema gravità contemplati dalla restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016 [GC], 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021 [GC], 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2); che i figli godono di buona salute; che, ad ogni modo, se i ricorrenti dovessero necessitare in futuro di cure, anche dal profilo psichiatrico, essi potranno senz'altro ottenerle in Turchia, Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del TAF D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato l'8 agosto 2024, che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dai ricorrenti l'8 agosto 2024.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: