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D-5732/2024

D-5732/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-13 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5732/2024 Sentenza del 13 dicembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Barbara Balmelli; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), ricorrente 1, B._______, nata il (...), ricorrente 2, C._______, nata il (...), ricorrente 3, Turchia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 3 settembre 2024 / N (...). Visto la domanda d'asilo che i richiedenti hanno depositato in Svizzera il 23 luglio 2024, i verbali delle audizioni approfondite sui motivi d'asilo ai sensi l'art. 29 LAsi (RS 142.31) svolte il 28 agosto 2024 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-32/11 e 33/11), il parere legale del 2 settembre 2024 relativo al progetto di decisione negativa della SEM (cfr. atti SEM n. 36/9 e 40/3), la decisione del 3 settembre 2024, notificata lo stesso giorno, mediante la quale la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, incaricando il Cantone di D._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura, il ricorso del 12 settembre 2024 presentato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con il quale gli insorgenti postulano l'annullamento della decisione succitata, il riconoscimento della qualità di rifugiati unitamente alla concessione dell'asilo e, in subordine, l'ammissione provvisoria in Svizzera; sul piano procedurale, essi presentano altresì un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che in materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; 2014/1 consid. 2; DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA), che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi); che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (cfr. art. 2 LAsi), che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti del richiedente, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e riferimenti), che gli interessati hanno sostanzialmente addotto che, in Turchia, il padre della ricorrente 2 (I.T.) - attualmente al beneficio dell'asilo in Svizzera (cfr. incarto N [...]) - sarebbe stato un personaggio politico e che, in ragione della sua attività di predicatore religioso curdo, sarebbe stato condannato per il reato di appartenenza all'organizzazione terroristica; che dopo l'espatrio del padre, i ricorrenti avrebbero iniziato a riscontrare problemi con le autorità turche; che, in particolare, nel 2016 le autorità di polizia avrebbero perquisito l'abitazione familiare, proferito parole minacciose e chiesto loro dove si trovasse I.T., accusandoli di tenerlo nascosto; che in quest'ambito, la polizia li avrebbe altresì informati di una denuncia penale pendente nei loro confronti; che nel corso dei successivi otto anni, sarebbero avvenuti dieci episodi simili a quello occorso nel 2016; che nel giugno 2024, la polizia si sarebbe presentata sul posto di lavoro del ricorrente 1 per estrapolargli nuovamente informazioni sul suocero I.T., ricorrendo a minacce e colpendo la gamba e il braccio dell'interessato con un manganello; che a seguito di tale evento, l'insorgente 1 sarebbe stato licenziato; che l'11 luglio 2024 i ricorrenti sarebbero quindi espatriati legalmente dal Paese poiché temevano per la loro sicurezza (per i dettagli, cfr. atti SEM n. 32/11 e 33/11), che la SEM ritiene anzitutto che le pressioni esercitate delle autorità turche non raggiungano un'intensità sufficientemente rilevante ai sensi dell'asilo; che nonostante le perquisizioni domiciliari svolte nel corso anni, le autorità di polizia non avrebbero infatti adottato ulteriori misure pregiudizievoli per gli interessati; che quest'ultimi non avrebbero altresì patito conseguenze di rilievo per la loro integrità e libertà; che non sussisterebbero dipoi elementi probatori per ammettere l'esistenza di una denuncia penale nei loro confronti; che i fatti occorsi sul posto di lavoro del ricorrente 1 non raggiungerebbero, dal profilo oggettivo, un'intensità rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi poiché, anche in tale occasione, le autorità si sarebbero astenute dall'adozione di specifici provvedimenti (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5); che, inoltre, i ricorrenti non assumerebbero un profilo politico di rilievo nella misura in cui non avrebbero mai svolto un'attività significativa in questo senso che potrebbe concretamente interessare le autorità turche (idem pag. 5-6); che, infine, le parallele procedure d'asilo del fratello (N [...]) e della sorella (N [...]) della ricorrente 2, ancora in fase d'istruzione dinanzi alla SEM, non presenterebbero aspetti direttamente afferenti agli insorgenti e, pertanto, non risulterebbero dirimenti per l'esito della causa (idem pag. 7); che, in esito, le allegazioni proposte non sarebbero rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, considerata segnatamente la possibilità di ottenere cure adeguate e un valido appoggio familiare in patria (idem pagg. 7-9), che censurando la violazione del diritto federale, gli insorgenti contestano tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore; ch'essi ripropongono le dichiarazioni già espresse nel corso delle audizioni sui motivi d'asilo (cfr. ricorso, pag. 2) e affermano genericamente che i fatti narrati dimostrerebbero un rischio reale e fondato di persecuzione (idem pagg. 3-4); che, in particolare, le pressioni statali attuate nei loro confronti "possono senz'altro essere valutate di intensità sufficientemente rilevante ai sensi dell'asilo" (idem pag. 3); ch'essi avrebbero inoltre subìto persecuzioni statali a causa della loro etnia curda e delle loro opinioni politiche, segnatamente "un'accusa di propaganda politica contraria al governo" nonché svariati ostacoli nell'accesso all'istruzione, all'occupazione e ai servizi sanitari; che si giustificherebbe pertanto il riconoscimento della loro qualità di rifugiati (idem pag. 4), che le vaghe argomentazioni contenute nel ricorso non possono tuttavia modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che, anzitutto, la censura afferente alle presunte discriminazioni in ragione dell'etnia curda e delle opinioni politiche dei ricorrenti risulta d'acchito pretestuosa, oltre che tardiva, nella misura in cui essi non hanno mai addotto simili persecuzioni dirette dinanzi alla SEM (cfr. atto SEM n. 32/11 D34; n. 33/11 D37); che, peraltro, tali generiche allegazioni non sono avvalorate da alcun riscontro probatorio e neppure precisate da alcun esempio dettagliato (cfr. ricorso, pag. 3; cfr. atto SEM n. 32/11 D35); che contrariamente a quanto indicato nel gravame, non sussistono infine evidenze documentali che comprovano l'avvio di una procedura penale nei loro confronti per "propaganda politica contraria al governo" (cfr. ricorso pag. 3), che, del resto, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, inoltre, va esclusa una concreta persecuzione riflessa in ragione dell'attività politica del padre della ricorrente 2, che, infatti, una persecuzione riflessa può essere generalmente ammessa se i parenti di una persona perseguitata sono esposti a rappresaglie esercitate al fine di esercitare pressioni su di loro (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 con riferimenti); che il rischio di una persecuzione riflessa va valutata a fronte delle circostanze del caso concreto; che le misure di persecuzione non hanno necessariamente lo scopo di ottenere delle informazioni, ma possono anch'essere esercitate nei confronti di persone che si adoperano pubblicamente a favore dei loro parenti oppure attuate come rappresaglie allo scopo di punire tutti i membri di una famiglia per le azioni svolte da un suo membro, sia perché sospettati di condividerne le opinioni o gli scopi di quest'ultimo, sia per intimidirli o mettere a tacere la persona direttamente perseguitata; che, in proposito, incombe al richiedente che si prevale di una persecuzione riflessa l'onere di spiegare i rischi che incorrerebbe a causa delle azioni dei suoi parenti e l'impatto concreto sulla sua situazione personale (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-5376/2024 del 6 settembre 2024 consid. 3.4), che, nel caso concreto, le asserite perquisizioni domiciliari che sarebbero avvenute tra il 2016 e il 2024 non sono anzitutto avvalorate da riscontri probatori e, pertanto, si riducono a mere asserzioni di parte, che, ad ogni buon conto, le autorità di polizia hanno perquisito l'abitazione degli insorgenti e interrogato quest'ultimi sulla scomparsa del padre della ricorrente 2, senza tuttavia adottare ulteriori misure di restrizione della loro libertà nonostante le asserite minacce in questo senso (cfr. atti SEM n. 32/11 D38-45, D65; n. 33/11 D37, D45, D47-48); che, inoltre, non è stata avviata alcuna procedura penale nei loro confronti (cfr. atto SEM n. 32/11 D51; n. 33/11 D54); che, pertanto, tali indizi permettono ragionevolmente di escludere l'avvento, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e riferimenti); che, dipoi, i tentativi infruttuosi di estorcere dagli interessati delle valide informazioni sull'ubicazione di I. T. (cfr. atti SEM n. 32/11 D42-43 e D49; n. 33/11 D37), reiterati nell'arco di otto anni, rendono anche fortemente improbabile un interesse attuale e concreto delle autorità turche di perseguitare i ricorrenti a questo scopo; che, infine, gli insorgenti hanno dichiarato di non aver avuto ulteriori problemi con le autorità turche (cfr. atti SEM n. 32/11 D50; n. 33/11 D53), che il timore fondato di persecuzioni va altresì escluso in ragione dell'assenza di un profilo politico, posto che il ricorrente 1 è unicamente simpatizzante del Partito Democratico dei Popoli (Halklarin Demokratik Partisi), senza tuttavia esserne membro, e che la ricorrente 2 non ha mai svolto attività politiche in patria (cfr. atti SEM n. 32/11 D53; n. 33/11 D52), che le pressioni statali addotte dagli interessati non risultano quindi determinanti per la valutazione della qualità di rifugiato; che, infatti, a fronte dell'intensità e della frequenza degli asseriti interventi di polizia, va esclusa una pressione psichica insopportabile (cfr. ricorso pag. 4), non essendo i ricorrenti stati vittime di misure sistematiche, costitutive di violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che, dal profilo oggettivo, raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano (cfr. per i dettagli, DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e riferimenti), che, in questo senso, la circostanza per cui il fratello della ricorrente 2 -espatriato con quest'ultima e contro il quale non è stato avviato alcun procedimento penale in Turchia (cfr. atto SEM n. 33/11 D23; incarto N [...], verbale dell'audizione sui motivi d'asilo di E._______ del 13 agosto 2024, D41) - abbia anch'egli addotto quale motivo d'asilo una persecuzione riflessa in ragione del profilo politico del padre, caratterizzata segnatamente da perquisizioni domiciliari e minacce da parte delle autorità di polizia a partire dal 2011 (non corroborate da riscontri probatori), non è suscettibile di condurre ad una diversa conclusione (cfr. verbale dell'audizione sui motivi d'asilo di E._______ del 13 agosto 2024, D29-71); che su questo aspetto non vengono peraltro sollevate puntuali censure nel gravame, posto comunque che la ricorrente 2 non ha esposto episodi particolari strettamente connessi al fratello (cfr. atto SEM n. 33/11) ma, al contrario, ha dichiarato che i suoi familiari non hanno mai riscontrato problemi con le autorità (cfr. atto SEM n. 33/11 D23-24, D56 e D59), che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA; decisione avversata, pagg. 4-7), che, in esito, i motivi addotti dagli interessati non risultano determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che, nello specifico, i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia del loro allontanamento, che, in proposito, gli insorgenti affermano che l'esecuzione del loro allontanamento dalla Svizzera non sarebbe ragionevolmente esigibile, senza tuttavia addure una concreta motivazione a sostegno della tesi proposta, limitandosi ad invocare generalmente la loro "situazione personale" e quella vigente nel loro nel Paese d'origine (cfr. ricorso, pag. 5), che l'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che su questo punto, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), posto inoltre ch'essi non soffrono di gravi e straordinari problemi di salute (cfr. infra) rientranti nella restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e irnak, dalle quali i ricorrenti non provengono, verso le quali il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia generalmente inesigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; sentenze TAF D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2, D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1; E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.); che posta l'attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti avvenuti nel febbraio 2023, tra le quali figura quella di F._______ (luogo d'origine degli insorgenti, cfr. atti SEM n. 32/11 D14-18; n. 33/11 D19-22), l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dev'essere inoltre esaminata caso per caso qualora il richiedente sia originario di queste zone (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene dipoi inesigibile soltanto nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intendono le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che in tal senso, se le stesse possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che non lo sarà invece più se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3; 2011/50 consid. 8.3), che, nel caso concreto, non risultano indizi per ammettere che gli interessati saranno concretamente in pericolo in caso di ritorno in Turchia, che, infatti, essi dispongono anzitutto di una solida rete familiare in patria, con la quale nutrono buoni rapporti; che, in particolare, ad F._______ vivono ancora tutti i parenti del ricorrente 1 (madre, fratelli e sorella) nonché due sorelle della ricorrente 2, le cui restanti sorelle sono domiciliate ad G._______, H._______ ed I._______ (cfr. atti SEM n. 32/11 D19-26; n. 33/11 D23-29); che vantando di sufficienti esperienze professionali nel campo della (...) e (...) (cfr. atti SEM n. 32/11 D27-31; n. 33/11 D30-33) è inoltre verosimile ch'essi non riscontreranno difficoltà eccessive nell'ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale, che neppure lo stato valetudinario dei ricorrenti, nel merito del quale non è stata avanzata alcuna censura nel gravame, risulta ostativo all'esecuzione del loro allontanamento (cfr. atti SEM n. [...]), che, nello specifico, risulta che la ricorrente 2 soffre di (...), per le quali è stato avviato un trattamento di fisioterapia, (...), per le quali è stata svolta una colposcopia e una biopsia cervicale (cfr. atto SEM n. 47/2), nonché da un disturbo post-traumatico da stress diagnosticato dopo la pronuncia della decisione avversata (cfr. atto SEM n. 52/2), per il quale è stato prescritto un trattamento farmacologico con (...) (cfr. atti SEM n. 71/2); il (...) 2024 è stata inoltre visitata per un (...), in trattamento fino al (...) 2024 con un unguento per la guarigione delle piccole ferite in zona vulvare (cfr. atto SEM n. 68/2); che la figlia minore (ricorrente 3) ha invece sofferto di alcuni problemi (...) in trattamento con i medicamenti (...) (cfr. atto SEM n. 56/2), nonché di una faringodinia già conclusa (cfr. atto SEM n. 67/2), che, ciò posto, pur non volendo minimizzare i problemi di salute succitati, non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di gravi affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata; che, infatti, le affezioni degli insorgenti possono essere pacificamente trattati anche in Turchia dove risulta possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psichiatrica (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-806/2024 del 5 marzo 2024 consid. 10.3.2; D-4498/2020 del 29 giugno 2023 consid. 6.5; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile, che non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI) poiché, usando la necessaria diligenza, i ricorrenti potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che, di riflesso, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va inoltre respinta, che le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti