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D-6022/2024

D-6022/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-28 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6022/2024 Sentenza dell'8 settembre 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Contessina Theis; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 agosto 2024. Visto la domanda d'asilo che l'interessato, cittadino turco di etnia curda, ha presentato in Svizzera il 18 febbraio 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-4/2), il verbale dell'audizione sui motivi d'asilo svolta con il richiedente il 18 luglio 2024 (cfr. atto SEM n. 26/13), la decisione del 28 agosto 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 37/1), con cui la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato al medesimo, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM n. 36/10), il ricorso del 24 settembre 2024 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 25 settembre 2024) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), con cui il ricorrente ha postulato, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, l'ammissione provvisoria in tale Paese per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; egli ha presentato altresì istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i mezzi di prova allegati al ricorso, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo il ricorrente addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1), che, nella propria richiesta, il richiedente ha sostanzialmente addotto che nel 2014 la sorella maggiore si sarebbe unita al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) e che, da tale momento, né egli né i genitori avrebbero più avuto contatti con la stessa, né avrebbero ricevuto sue notizie; che, nel 2017, il fratello maggiore si sarebbe recato in Svizzera, ove risiederebbe attualmente in qualità di cittadino naturalizzato; che, sin dall'infanzia, l'insorgente avrebbe subito pressioni e discriminazioni a causa della propria appartenenza etnica e del coinvolgimento della sorella con il PKK; che tale circostanza avrebbe determinato l'attribuzione di terrorista all'intera famiglia; che, dopo il raggiungimento della maggiore età, l'interessato avrebbe iniziato a essere preso di mira dalle autorità e sarebbe stato sottoposto a detenzione in tre diverse occasioni, ossia il (...), il (...) e il (...), allo scopo di estorcergli informazioni riguardanti la sorella e il fratello; che quest'ultimo, recatosi in Turchia nel 2022, sarebbe stato arrestato, processato e condannato a causa della sorella, riuscendo tuttavia a fare ritorno in Svizzera; che, durante i soprammenzionati interrogatori, l'insorgente sarebbe stato oggetto di gravi percosse e, in occasione dell'ultimo fermo, avrebbe persino perso conoscenza a causa delle violenze subite; che da tale momento soffrirebbe d'asma; che, timoroso per la propria incolumità e convinto che a carico dell'intera famiglia esistano dei dossier segretati, egli avrebbe deciso di espatriare; che egli avrebbe lasciato il Paese legalmente, utilizzando i propri documenti di identità originali; che egli teme, in caso di rientro in Turchia, di essere ucciso a causa della propria appartenenza etnica e del legame familiare con una militante del PKK; che, a sostegno della propria domanda, il richiedente ha prodotto, oltre alla propria carta d'identità originale, i seguenti mezzi di prova: la fotocopia di un verbale di interrogatorio (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1), la fotocopia di due atti giudiziari relativi al fratello (cfr. mdp SEM n. 2-3), una fotografia raffigurante una donna in divisa militare (cfr. mdp SEM n. 4), una fotografia che lo ritrae in un letto d'ospedale, un'immagine che mostra una ferita, nonché un video che documenta la medesima lesione (cfr. mdp SEM n. 5-6), che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le dichiarazioni del richiedente in merito alle violenze subite da parte delle autorità turche, nonché l'affermazione secondo cui l'intera famiglia sarebbe sottoposta a sorveglianza e oggetto di dossier segretati, non soddisfino le condizioni di verosimiglianza disposte all'art. 7 LAsi, in quanto caratterizzate da elementi vaghi e, a tratti, contradditori; che i mezzi di prova versati agli atti non permetterebbero di sostenere la verosimiglianza delle proprie allegazioni; che non sussisterebbe per l'interessato il timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie nell'ambito del servizio militare in caso di ritorno in patria; che, infine, i pregiudizi addotti in ragione della propria etnia non avrebbero un'intensità tale da costituire una persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, che, censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità opponente, affermando che le persecuzioni subite in patria sarebbero rilevanti e le sue dichiarazioni in merito sarebbero verosimili; che egli teme, in caso di ritorno in Turchia, di subire gravi persecuzioni a causa della propria appartenenza etnica e del ruolo della sorella nel PKK; che egli ha inoltre prodotto i seguenti ulteriori mezzi di prova: un verbale dell'università riguardante la situazione del fratello (cfr. allegato n. 2 al ricorso), un verbale di segretezza (cfr. allegato n. 3 al ricorso), due foto ritraenti una donna in divisa militare (cfr. allegato n. 4 al ricorso), due foto asseritamente raffiguranti il ricorrente con la sorella (cfr. allegato n. 5 al ricorso), un rapporto riguardante la situazione della sorella (cfr. allegato n. 6 al ricorso), un "rapporto di famiglia" (cfr. allegato n. 7 al ricorso), un "certificato di indirizzo di residenza in patria" (cfr. allegato n. 8 al ricorso) e un "atto di nascita" (cfr. allegato n. 9 al ricorso) dell'insorgente, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore per i motivi che seguono, che, come correttamente rilevato dalla SEM, le dichiarazioni dell'insorgente in merito alle violenze subite da parte delle autorità turche, nonché l'affermazione secondo cui l'intera famiglia sarebbe oggetto di osservazione e di dossier segretati risultano essere inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi e, in particolare, vaghe e, a tratti, contradditorie; che, segnatamente, le dichiarazioni relative all'ultimo fermo si rivelano incoerenti; che egli ha affermato di essere stato fermato il (...) e condotto all'ufficio di sicurezza, dove sarebbe stato posto in detenzione preventiva; che solamente il giorno successivo sarebbe stato interrogato e, in tale occasione, avrebbe subito violenti percosse tali da perdere conoscenza e necessitare un ricovero ospedaliero; che, tuttavia, il verbale d'interrogatorio, riprodotto in copia (cfr. mdp SEM n. 1), reca la data del (...), corrispondente al giorno del fermo e non a quello dell'interrogatorio; che, in tale deposizione, il ricorrente ha denunciato il fatto di essere stato percosso dagli agenti delle forze dell'ordine; che appare tuttavia singolare che, mentre sarebbe stato oggetto di violenze durante l'interrogatorio da parte degli agenti, questi avrebbero comunque deciso di mettere a verbale tale denuncia; che il documento risulta inoltre sottoscritto dall'interessato, ciò che non avrebbe potuto fare se fosse stato privo di sensi come da lui dichiarato; che, richiamato a tali incongruenze, egli ha poi fornito delle spiegazioni prive di coerenza (cfr. atto SEM n. 26/13 D72-D75); che le ulteriori giustificazioni fornite in sede ricorsuale, consistenti sostanzialmente nel richiamare dei vuoti di memoria, non risultano dagli atti e appaiono pertanto sollevate ai meri fini di causa, che il soprammenzionato verbale d'interrogatorio (cfr. mdp SEM n. 1) riporta altresì che nei confronti dell'insorgente sarebbe stato emesso un divieto d'espatrio e che lo stesso sarebbe stato sottoposto all'obbligo di firma settimanale; che, pertanto, risulta difficilmente comprensibile come egli abbia potuto lasciare legalmente il Paese, tenuto conto anche del fatto che il fratello sarebbe stato arrestato proprio in aeroporto; che, confrontato a tali aspetti, il ricorrente ha fornito delle spiegazioni incoerenti e prive di plausibilità, affermando di non essersi mai presentato per adempiere all'obbligo di firma e sostenendo che, al momento dell'espatrio, i passatori avrebbero provveduto alla rimozione del divieto d'espatrio dietro pagamento di "mazzette" (cfr. atto SEM n. 26/13 D81-D83); che il Tribunale ritiene che, qualora egli fosse effettivamente riuscito ad espatriare nonostante il divieto vigente, avrebbe dovuto essere in grado di fornire spiegazioni più dettagliate e circostanziate, che, come correttamente rilevato dalla SEM, risulta difficilmente comprensibile per quale ragione le autorità avrebbero dovuto rivolgere al ricorrente domande concernenti la sorella, atteso che quest'ultima si sarebbe unita al PKK nel 2014, epoca in cui egli aveva soltanto (...) anni; che, al riguardo, il ricorrente si è limitato ad affermare che, in quanto minorenne, le autorità non avrebbero potuto interrogarlo, ma che al compimento della maggiore età avrebbero iniziato a rivolgergli domande (cfr. atto SEM n. 26/13, D56-D58); che, peraltro, non si comprende per quale motivo egli dovrebbe rischiare il carcere o addirittura la pena di morte per una scelta attribuibile alla sorella e risalente all'epoca della sua infanzia, mentre il padre continuerebbe a vivere indisturbato presso il proprio domicilio, nonostante - secondo quanto riferito - le autorità avrebbero posto domande e causato difficoltà anche a lui (cfr. atto SEM n. 26/13, D51-D55 e D63-D64); che, in proposito, le spiegazioni addotte dal ricorrente, secondo cui il padre godrebbe di una posizione influente tale da garantirgli una certa tolleranza da parte delle autorità, risultano prive di riscontro documentale agli atti e prive di plausibilità, che il ricorrente ha dichiarato che i problemi giudiziari del fratello sarebbero riconducibili all'appartenenza della sorella al PKK; che il fratello sarebbe stato arrestato e condannato nel 2022, in occasione di un viaggio in Turchia; che, tuttavia, nel corso dell'audizione relativa ai motivi d'asilo, l'insorgente non sarebbe stato in grado di circostanziare neppure il reato asseritamente contestato al fratello; che solo in sede di ricorso avrebbe successivamente precisato che il fratello sarebbe stato accusato del reato di danneggiamento alla proprietà; che, tuttavia, non vi è alcun elemento documentale agli atti che consenta di ricondurre tale reato all'attività della sorella, né di ritenere che esso possa comportare ripercussioni dirette sul ricorrente, che l'insorgente sostiene che a carico dell'intera famiglia vi sarebbero dei dossier segretati; che, tuttavia, egli non ha prodotto alcun elemento concreto a sostegno di tali dichiarazioni e che, allo stato, non risulta pendente alcun procedimento nei suoi confronti; che se egli fosse effettivamente a conoscenza di un dossier a suo carico, avrebbe saputo fornire spiegazioni più precise e circostanziate al riguardo, che i mezzi di prova versati agli atti risultano inadeguati, in quanto non rendono verosimili i motivi d'asilo allegati dal ricorrente; che il verbale d'interrogatorio (cfr. mdp SEM n. 1), in formato fotocopia, contraddice le proprie allegazioni; che gli atti riferiti al fratello (cfr. mdp SEM n. 2-3; allegati n. 2-3 al ricorso) non riguardano direttamente il ricorrente e sono pertanto privi di pertinenza; che le fotografie della donna in uniforme militare e le asserite fotografie del ricorrente con la sorella (cfr. mdp SEM n. 4; allegati n. 4-5 al ricorso) non dimostrano che la donna raffigurata sia effettivamente la sorella, né che il legame di parentela con la stessa gli abbia causato conseguenze pregiudizievoli; che la fotografia e il video delle ferite dell'insorgente non sono idonei a comprovare che le stesse siano state provocate da un'aggressione da parte delle forze di polizia turche (cfr. mdp n. 5-6); che il rapporto redatto a mano concernente la situazione della sorella è privo di pertinenza, in quanto non riferito al ricorrente (cfr. allegato n. 6 al ricorso); che, infine, i documenti originali attestanti il legame familiare dell'insorgente con la sorella sono irrilevanti, in quanto non permettono di comprovare che tale rapporto abbia generato ripercussioni negative nei suoi confronti (cfr. allegati n. 7-9 al ricorso), che, posto tutto quanto sopra, tali dichiarazioni non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, che, in ragione della propria appartenenza etnica curda, il ricorrente manifesta il timore di poter subire molestie e ingiustizie nel contesto del servizio militare; che, tuttavia, egli non ha ancora assolto tale obbligo, limitandosi dunque a esprimere timori di natura meramente soggettiva; che, inoltre, non risultano dagli atti elementi concreti di rischio idonei a porlo in una posizione particolarmente critica nell'ambito dell'adempimento del servizio militare, che, infine, le pretese discriminazioni che l'insorgente avrebbe patito a causa della propria etnia curda - in particolare le ingiustizie da parte delle autorità e della popolazione turche - non si distinguono notevolmente dai generali problemi sociali che le persone della stessa appartenenza etnica riscontrano quotidianamente; che per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza all'etnia curda non giustifica peraltro il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti), che i timori espressi dal ricorrente si rivelano pertanto infondati sotto il profilo dell'art. 3 LAsi, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), posto inoltre ch'egli non soffre di gravi e straordinari problemi di salute rientranti nella restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4), nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8), che, a conferma di tale valutazione, il PKK ha inoltre dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 25 luglio 2025), che non si può pertanto presumere che l'esecuzione dell'allontanamento in Turchia sia in generale inesigibile, che, nel caso concreto, l'interessato è giovane, ha una formazione scolastica superiore e non proviene dalle regioni fortemente colpite dai sismi occorsi nel febbraio 2023 (Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye und Sanliurf); che egli dispone inoltre di una solida rete familiare in patria, alla quale potrà appoggiarsi in caso di necessità, in particolare i genitori, presso i quali già viveva prima dell'espatrio e i quali possiedono un'attività (...); che agli atti non risultano inoltre validi elementi per ritenere che il suo stato valetudinario rientri nei casi straordinari e di estrema gravità contemplati dalla restrittiva giurisprudenza succitata; che, ad ogni modo, se il ricorrente dovesse necessitare in futuro di cure, anche dal profilo psichiatrico, egli potrà senz'altro ottenerle in Turchia, Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del TAF D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell'inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: