Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessen- heitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo il ricorrente addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, a titolo preliminare, il Tribunale osserva che la richiesta di accesso atti formulata nel ricorso è stata già trattata dall’autorità inferiore in data 12 aprile 2024 (cfr. atto SEM n. 40/1); che, parimenti, la domanda di con- cessione di un termine suppletorio per completare il memoriale ricorsuale risulta essere stata evasa, considerati l’ampio lasso di tempo trascorso dal deposito dello stesso e i due complementi al ricorso nel frattempo tra- smessi dal ricorrente (cfr. atti TAF n. 3 e 4), che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
D-2243/2024 Pagina 4 che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, giusta l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina e la giurispru- denza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1), che, nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novem- bre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo), che, anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati
– anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 no- vembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]),
D-2243/2024 Pagina 5 che il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l’asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti con- dizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria repu- tando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la con- danna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2); che, a tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno por- tato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4); che, per determinare se le azioni o le dichiarazioni della per- sona richiedente d’asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel con- tempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso con- creto (cfr. consid. 8.5); che, infine, non sussistono valide ragioni per am- mettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure pe- nali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento pe- nale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI- CRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4); che per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in partico- lare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo; che, nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in que- sto senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7), che, nella propria richiesta, il richiedente ha addotto di essere nato e cre- sciuto nella provincia di B._______ e di essersi trasferito, nel 2017, ad C._______ per motivi lavorativi, impiegandosi nei cantieri edili, ove sa- rebbe stato vittima di maltrattamenti e percosse in ragione della propria appartenenza etnica curda; che, successivamente, nel 2020, si sarebbe spostato a D._______, subendo comunque forme persistenti di discrimina- zione legate alla propria etnia; che, sin dall’età di 17 anni, l’interessato avrebbe sostenuto il Partito Democratico dei Popoli (HDP), partecipando a
D-2243/2024 Pagina 6 marce, distribuendo volantini e presenziando ai seggi elettorali; che, a causa di tali attività politiche, egli avrebbe subito – in sette distinti episodi
– atti di cattura, percosse e minacce, tra cui, nel 2021, un sequestro per- petrato da individui che si sarebbero qualificati come agenti delle forze di polizia, finalizzato a estorcergli informazioni relative ai membri del partito; che, al fine di evitare ulteriori problematiche, egli avrebbe deciso di adem- piere al servizio militare obbligatorio, durante il quale tuttavia avrebbe nuo- vamente subito degli atti discriminatori; che, una volta concluso il servizio militare, sarebbe stato sottoposto a interrogatorio da parte delle autorità, con l’accusa di aver svolto attività di propaganda a favore di un’organizza- zione terroristica; che, in tale contesto, avrebbe appreso dell’apertura di un fascicolo a suo carico, avvenuta il giorno precedente la conclusione del servizio; che, a seguito delle ulteriori minacce e vessazioni subite, il richie- dente avrebbe deciso di espatriare in data 25 settembre 2023; che, suc- cessivamente, in data (…), avrebbe preso parte a una manifestazione a E._______ a favore della liberazione di F._______; che, a causa di tale partecipazione, in Turchia sarebbe stata aperta un’indagine nei suoi con- fronti, culminata, in data (…), con l’emissione di un mandato di accompa- gnamento coattivo per interrogarlo; che, infine, in data (…), sarebbe stata effettuata un’irruzione presso la sua abitazione in patria; che alla luce di quanto esposto, il ricorrente ha dichiarato di temere, in caso di rientro in Turchia, di essere arrestato, che, a sostegno della sua domanda, il richiedente ha inoltre versato agli atti i seguenti mezzi di prova: - decisione di separazione degli incarti del (…) della Procura generale di B._______(cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1); - decisione di emettere un mandato di accompagnamento coattivo ai fini dell’in- terrogatorio del (…) (cfr. mdp SEM n. 2); - mandato di accompagnamento coattivo per l’interrogatorio del (…) (cfr. mdp SEM n. 3); - rapporto della direzione generale di polizia del (…), direttiva d’indagine del Procuratore pubblico del (…), verbale d’indagine del (…), rapporto di indagine Open Source del (…), ricerca HKS, fotografia di una dimostrazione per la li- bertà di F._______ con quattro partecipanti individuati (cfr. mdp SEM n. 4); - quattro fotografie raffiguranti un’abitazione messa a soqquadro (cfr. mdp SEM
n. 5), che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le di- chiarazioni del richiedente relative alle persecuzioni subite a motivo delle sue attività politiche non soddisfino le condizioni di verosimiglianza dispo- ste all’art. 7 LAsi, in quanto caratterizzate da elementi impersonali e vaghi;
D-2243/2024 Pagina 7 che i mezzi di prova versati agli atti non permetterebbero di sostenere la verosimiglianza delle proprie allegazioni; che non sussisterebbe per l’inte- ressato il timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie in caso di ritorno in patria; che, infine, i pregiudizi addotti in ragione della propria etnia, non avrebbero un’intensità tale da costituire una persecuzione rile- vante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, che, censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), l’insor- gente contesta la valutazione dell’autorità opponente, affermando che le persecuzioni subite in patria sarebbero rilevanti e le sue dichiarazioni in merito sarebbero verosimili; che egli avrebbe subito varie discriminazioni in quanto appartenente alla minoranza curda; che egli teme, in caso di ri- torno in Turchia, di essere arrestato per motivi politici e torturato, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore per i motivi che seguono, che, come correttamente rilevato dalla SEM, le dichiarazioni dell’insor- gente in merito alle persecuzioni subite a motivo delle sue attività svolte per l’HDP risultano essere inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi e, in partico- lare, vaghe, inconsistenti e, a tratti, contradditorie; che, segnatamente, egli avrebbe fornito asserti generici e confusi in merito agli svantaggi riscontrati in ragione del suo impegno politico, dichiarando di aver “subito pressioni, anche le irruzioni a casa” (cfr. atto SEM n. 17/18 D54), di essere stato “cat- turato e picchiato” (cfr. atto SEM n. 17/18 D55), “schedato” (cfr. atto SEM
n. 17/18 D55) e che “nemmeno nel [suo] quartiere quando girav[a] con gli amici er[a] tranquill[o] [poiché] quando arrivavano scappav[a] perché sa- pev[a] che venivano e [lo] picchiavano” (cfr. atto SEM n. 17/18 D86); che, qualora egli avesse effettivamente vissuto episodi di tale impatto, segnata- mente un rapimento, egli sarebbe stato in grado di descriverli in modo più dettagliato, personale e circostanziato; che per i dettagli in merito all’analisi della verosimiglianza, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi), che neppure i mezzi di prova versati agli atti (cfr. mdp SEM n. 1 e 5) per- mettono di sostenere la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente; che, per evitare inutili ripetizioni, occorre nuovamente rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta ade- sione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi),
D-2243/2024 Pagina 8 che agli atti non risulta esservi né un mandato d’arresto, né un atto d’ac- cusa in merito alla procedura penale per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica; che, pertanto, va di principio esclusa l’esi- stenza di una procedura penale rilevante per l’asilo ai sensi della giurispru- denza succitata; che, ad ogni buon conto, quanto allegato dal ricorrente non giustifica l’esistenza di un timore fondato di eventuali arresti o incarce- razioni una volta rientrato nel Paese d’origine; che, infatti, si può ragione- volmente escludere che l’interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo; che, non avendo precedenti pe- nali, non si può ritenere a priori che egli verrà condannato ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato in questione, viene di norma pronun- ciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK) (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); ch’egli non presenta inoltre un profilo politico di rilievo, es- sendosi limitato a sostenere il partito a titolo volontario, aiutando durante gli incontri e i seggi elettorali e distribuendo volantini; che tale procedura penale non costituisce pertanto un valido motivo d’asilo; che i mezzi di prova versati agli atti relativi a tale procedura sono conseguentemente irri- levanti (cfr. mdp SEM n. 2-4), che, infine, le pretese discriminazioni che l’insorgente avrebbe patito a causa della propria etnia curda – in particolare le vessazioni in ambito la- vorativo e durante il servizio militare – non si distinguono notevolmente dai generali problemi sociali che le persone della stessa appartenenza etnica riscontrano quotidianamente; che per invalsa giurisprudenza, la mera ap- partenenza all'etnia curda non giustifica peraltro il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D- 2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giu- gno 2023 consid. 5.4 e riferimenti), che i timori espressi dal ricorrente si rivelano pertanto infondati sotto il pro- filo dell’art. 3 LAsi, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali
D-2243/2024 Pagina 9 la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrl, il quale dispone che l’esecuzione dell’al- lontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l’am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all’esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo- turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-
D-2243/2024 Pagina 10 est del Paese dal luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4), nonché gli sviluppi successivi al ten- tativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'inte- gralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8), che, a conferma di tale valutazione, il PKK ha inoltre dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/in- ternational/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 25 luglio 2025), che non si può pertanto presumere che l’esecuzione dell’allontanamento in Turchia sia in generale inesigibile, che, nel caso concreto, l’interessato è giovane, gode di buona salute e non proviene dalle regioni fortemente colpite dai sismi occorsi nel febbraio 2023 (Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye und Sanliurf); che egli dispone inoltre di una va- lida esperienza professionale in vari settori, nonché di una solida rete fa- miliare in patria, alla quale potrà appoggiarsi in caso di necessità, in parti- colare i genitori, i quattro fratelli e le due sorelle; che, a titolo abbondan- ziale, si osserva che egli ha già vissuto in diversi luoghi della Turchia e che nulla gli impedirebbe pertanto di stabilirsi eventualmente in un’altra regione del Paese, che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto,
D-2243/2024 Pagina 11 che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal ver- samento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è dive- nuta senza oggetto, che essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell’inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese proces- suali (art. 65 cpv. 1 PA), come pure l’istanza volta alla concessione del gra- tuito patrocinio (art. 102m LAsi), sono respinte, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo,
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2243/2024 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Ambra Antognoli
Data di spedizione:
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
E. 12 aprile 2024 (cfr. atto SEM n. 40/1); che, parimenti, la domanda di con- cessione di un termine suppletorio per completare il memoriale ricorsuale risulta essere stata evasa, considerati l’ampio lasso di tempo trascorso dal deposito dello stesso e i due complementi al ricorso nel frattempo tra- smessi dal ricorrente (cfr. atti TAF n. 3 e 4), che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
D-2243/2024 Pagina 4 che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, giusta l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina e la giurispru- denza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1), che, nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novem- bre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo), che, anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati
– anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 no- vembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]),
D-2243/2024 Pagina 5 che il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l’asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti con- dizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria repu- tando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la con- danna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2); che, a tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno por- tato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4); che, per determinare se le azioni o le dichiarazioni della per- sona richiedente d’asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel con- tempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso con- creto (cfr. consid. 8.5); che, infine, non sussistono valide ragioni per am- mettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure pe- nali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento pe- nale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI- CRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4); che per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in partico- lare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo; che, nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in que- sto senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7), che, nella propria richiesta, il richiedente ha addotto di essere nato e cre- sciuto nella provincia di B._______ e di essersi trasferito, nel 2017, ad C._______ per motivi lavorativi, impiegandosi nei cantieri edili, ove sa- rebbe stato vittima di maltrattamenti e percosse in ragione della propria appartenenza etnica curda; che, successivamente, nel 2020, si sarebbe spostato a D._______, subendo comunque forme persistenti di discrimina- zione legate alla propria etnia; che, sin dall’età di 17 anni, l’interessato avrebbe sostenuto il Partito Democratico dei Popoli (HDP), partecipando a
D-2243/2024 Pagina 6 marce, distribuendo volantini e presenziando ai seggi elettorali; che, a causa di tali attività politiche, egli avrebbe subito – in sette distinti episodi
– atti di cattura, percosse e minacce, tra cui, nel 2021, un sequestro per- petrato da individui che si sarebbero qualificati come agenti delle forze di polizia, finalizzato a estorcergli informazioni relative ai membri del partito; che, al fine di evitare ulteriori problematiche, egli avrebbe deciso di adem- piere al servizio militare obbligatorio, durante il quale tuttavia avrebbe nuo- vamente subito degli atti discriminatori; che, una volta concluso il servizio militare, sarebbe stato sottoposto a interrogatorio da parte delle autorità, con l’accusa di aver svolto attività di propaganda a favore di un’organizza- zione terroristica; che, in tale contesto, avrebbe appreso dell’apertura di un fascicolo a suo carico, avvenuta il giorno precedente la conclusione del servizio; che, a seguito delle ulteriori minacce e vessazioni subite, il richie- dente avrebbe deciso di espatriare in data 25 settembre 2023; che, suc- cessivamente, in data (…), avrebbe preso parte a una manifestazione a E._______ a favore della liberazione di F._______; che, a causa di tale partecipazione, in Turchia sarebbe stata aperta un’indagine nei suoi con- fronti, culminata, in data (…), con l’emissione di un mandato di accompa- gnamento coattivo per interrogarlo; che, infine, in data (…), sarebbe stata effettuata un’irruzione presso la sua abitazione in patria; che alla luce di quanto esposto, il ricorrente ha dichiarato di temere, in caso di rientro in Turchia, di essere arrestato, che, a sostegno della sua domanda, il richiedente ha inoltre versato agli atti i seguenti mezzi di prova: - decisione di separazione degli incarti del (…) della Procura generale di B._______(cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1); - decisione di emettere un mandato di accompagnamento coattivo ai fini dell’in- terrogatorio del (…) (cfr. mdp SEM n. 2); - mandato di accompagnamento coattivo per l’interrogatorio del (…) (cfr. mdp SEM n. 3); - rapporto della direzione generale di polizia del (…), direttiva d’indagine del Procuratore pubblico del (…), verbale d’indagine del (…), rapporto di indagine Open Source del (…), ricerca HKS, fotografia di una dimostrazione per la li- bertà di F._______ con quattro partecipanti individuati (cfr. mdp SEM n. 4); - quattro fotografie raffiguranti un’abitazione messa a soqquadro (cfr. mdp SEM
n. 5), che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le di- chiarazioni del richiedente relative alle persecuzioni subite a motivo delle sue attività politiche non soddisfino le condizioni di verosimiglianza dispo- ste all’art. 7 LAsi, in quanto caratterizzate da elementi impersonali e vaghi;
D-2243/2024 Pagina 7 che i mezzi di prova versati agli atti non permetterebbero di sostenere la verosimiglianza delle proprie allegazioni; che non sussisterebbe per l’inte- ressato il timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie in caso di ritorno in patria; che, infine, i pregiudizi addotti in ragione della propria etnia, non avrebbero un’intensità tale da costituire una persecuzione rile- vante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, che, censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), l’insor- gente contesta la valutazione dell’autorità opponente, affermando che le persecuzioni subite in patria sarebbero rilevanti e le sue dichiarazioni in merito sarebbero verosimili; che egli avrebbe subito varie discriminazioni in quanto appartenente alla minoranza curda; che egli teme, in caso di ri- torno in Turchia, di essere arrestato per motivi politici e torturato, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore per i motivi che seguono, che, come correttamente rilevato dalla SEM, le dichiarazioni dell’insor- gente in merito alle persecuzioni subite a motivo delle sue attività svolte per l’HDP risultano essere inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi e, in partico- lare, vaghe, inconsistenti e, a tratti, contradditorie; che, segnatamente, egli avrebbe fornito asserti generici e confusi in merito agli svantaggi riscontrati in ragione del suo impegno politico, dichiarando di aver “subito pressioni, anche le irruzioni a casa” (cfr. atto SEM n. 17/18 D54), di essere stato “cat- turato e picchiato” (cfr. atto SEM n. 17/18 D55), “schedato” (cfr. atto SEM
n. 17/18 D55) e che “nemmeno nel [suo] quartiere quando girav[a] con gli amici er[a] tranquill[o] [poiché] quando arrivavano scappav[a] perché sa- pev[a] che venivano e [lo] picchiavano” (cfr. atto SEM n. 17/18 D86); che, qualora egli avesse effettivamente vissuto episodi di tale impatto, segnata- mente un rapimento, egli sarebbe stato in grado di descriverli in modo più dettagliato, personale e circostanziato; che per i dettagli in merito all’analisi della verosimiglianza, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi), che neppure i mezzi di prova versati agli atti (cfr. mdp SEM n. 1 e 5) per- mettono di sostenere la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente; che, per evitare inutili ripetizioni, occorre nuovamente rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta ade- sione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi),
D-2243/2024 Pagina 8 che agli atti non risulta esservi né un mandato d’arresto, né un atto d’ac- cusa in merito alla procedura penale per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica; che, pertanto, va di principio esclusa l’esi- stenza di una procedura penale rilevante per l’asilo ai sensi della giurispru- denza succitata; che, ad ogni buon conto, quanto allegato dal ricorrente non giustifica l’esistenza di un timore fondato di eventuali arresti o incarce- razioni una volta rientrato nel Paese d’origine; che, infatti, si può ragione- volmente escludere che l’interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo; che, non avendo precedenti pe- nali, non si può ritenere a priori che egli verrà condannato ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato in questione, viene di norma pronun- ciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK) (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); ch’egli non presenta inoltre un profilo politico di rilievo, es- sendosi limitato a sostenere il partito a titolo volontario, aiutando durante gli incontri e i seggi elettorali e distribuendo volantini; che tale procedura penale non costituisce pertanto un valido motivo d’asilo; che i mezzi di prova versati agli atti relativi a tale procedura sono conseguentemente irri- levanti (cfr. mdp SEM n. 2-4), che, infine, le pretese discriminazioni che l’insorgente avrebbe patito a causa della propria etnia curda – in particolare le vessazioni in ambito la- vorativo e durante il servizio militare – non si distinguono notevolmente dai generali problemi sociali che le persone della stessa appartenenza etnica riscontrano quotidianamente; che per invalsa giurisprudenza, la mera ap- partenenza all'etnia curda non giustifica peraltro il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D- 2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giu- gno 2023 consid. 5.4 e riferimenti), che i timori espressi dal ricorrente si rivelano pertanto infondati sotto il pro- filo dell’art. 3 LAsi, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali
D-2243/2024 Pagina 9 la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrl, il quale dispone che l’esecuzione dell’al- lontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l’am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all’esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo- turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-
D-2243/2024 Pagina 10 est del Paese dal luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4), nonché gli sviluppi successivi al ten- tativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'inte- gralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8), che, a conferma di tale valutazione, il PKK ha inoltre dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/in- ternational/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 25 luglio 2025), che non si può pertanto presumere che l’esecuzione dell’allontanamento in Turchia sia in generale inesigibile, che, nel caso concreto, l’interessato è giovane, gode di buona salute e non proviene dalle regioni fortemente colpite dai sismi occorsi nel febbraio 2023 (Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye und Sanliurf); che egli dispone inoltre di una va- lida esperienza professionale in vari settori, nonché di una solida rete fa- miliare in patria, alla quale potrà appoggiarsi in caso di necessità, in parti- colare i genitori, i quattro fratelli e le due sorelle; che, a titolo abbondan- ziale, si osserva che egli ha già vissuto in diversi luoghi della Turchia e che nulla gli impedirebbe pertanto di stabilirsi eventualmente in un’altra regione del Paese, che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto,
D-2243/2024 Pagina 11 che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal ver- samento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è dive- nuta senza oggetto, che essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell’inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese proces- suali (art. 65 cpv. 1 PA), come pure l’istanza volta alla concessione del gra- tuito patrocinio (art. 102m LAsi), sono respinte, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo,
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2243/2024 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Ambra Antognoli
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2243/2024 Sentenza del 7 agosto 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A.________, nato il (...), Turchia, patrocinato da Karine Povlakic, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 14 marzo 2024 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato, cittadino turco di etnia curda, ha presentato in Svizzera il 3 ottobre 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-2/2), la decisione del 14 marzo 2024, trasmessa per posta A verosimilmente in data 19 marzo 2024 a seguito del mancato ritiro del plico raccomandato (cfr. atto SEM n. 35/1 e 36/1), con cui la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato al medesimo, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM n. 33/11), il ricorso del 12 aprile 2024 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 15 aprile 2024) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), con cui il ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo; egli ha chiesto inoltre di poter prendere visione del verbale dell'audizione in merito ai motivi d'asilo e di accordare un termine suppletorio per completare il memoriale di ricorso; egli ha presentato infine istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, e del gratuito patrocinio, il tutto con protesta di ripetibili, il complemento al ricorso dell'interessato del 23 aprile 2024 (cfr. atto TAF n. 3), l'ulteriore complemento al ricorso del 28 maggio 2024, con cui il ricorrente si è limitato a trasmettere al Tribunale i mezzi di prova già versati agli atti (cfr. atto TAF n. 4), e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo il ricorrente addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, a titolo preliminare, il Tribunale osserva che la richiesta di accesso atti formulata nel ricorso è stata già trattata dall'autorità inferiore in data 12 aprile 2024 (cfr. atto SEM n. 40/1); che, parimenti, la domanda di concessione di un termine suppletorio per completare il memoriale ricorsuale risulta essere stata evasa, considerati l'ampio lasso di tempo trascorso dal deposito dello stesso e i due complementi al ricorso nel frattempo trasmessi dal ricorrente (cfr. atti TAF n. 3 e 4), che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1), che, nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo), che, anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]), che il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2); che, a tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4); che, per determinare se le azioni o le dichiarazioni della persona richiedente d'asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5); che, infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4); che per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo; che, nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7), che, nella propria richiesta, il richiedente ha addotto di essere nato e cresciuto nella provincia di B._______ e di essersi trasferito, nel 2017, ad C._______ per motivi lavorativi, impiegandosi nei cantieri edili, ove sarebbe stato vittima di maltrattamenti e percosse in ragione della propria appartenenza etnica curda; che, successivamente, nel 2020, si sarebbe spostato a D._______, subendo comunque forme persistenti di discriminazione legate alla propria etnia; che, sin dall'età di 17 anni, l'interessato avrebbe sostenuto il Partito Democratico dei Popoli (HDP), partecipando a marce, distribuendo volantini e presenziando ai seggi elettorali; che, a causa di tali attività politiche, egli avrebbe subito - in sette distinti episodi - atti di cattura, percosse e minacce, tra cui, nel 2021, un sequestro perpetrato da individui che si sarebbero qualificati come agenti delle forze di polizia, finalizzato a estorcergli informazioni relative ai membri del partito; che, al fine di evitare ulteriori problematiche, egli avrebbe deciso di adempiere al servizio militare obbligatorio, durante il quale tuttavia avrebbe nuovamente subito degli atti discriminatori; che, una volta concluso il servizio militare, sarebbe stato sottoposto a interrogatorio da parte delle autorità, con l'accusa di aver svolto attività di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica; che, in tale contesto, avrebbe appreso dell'apertura di un fascicolo a suo carico, avvenuta il giorno precedente la conclusione del servizio; che, a seguito delle ulteriori minacce e vessazioni subite, il richiedente avrebbe deciso di espatriare in data 25 settembre 2023; che, successivamente, in data (...), avrebbe preso parte a una manifestazione a E._______ a favore della liberazione di F._______; che, a causa di tale partecipazione, in Turchia sarebbe stata aperta un'indagine nei suoi confronti, culminata, in data (...), con l'emissione di un mandato di accompagnamento coattivo per interrogarlo; che, infine, in data (...), sarebbe stata effettuata un'irruzione presso la sua abitazione in patria; che alla luce di quanto esposto, il ricorrente ha dichiarato di temere, in caso di rientro in Turchia, di essere arrestato, che, a sostegno della sua domanda, il richiedente ha inoltre versato agli atti i seguenti mezzi di prova:
- decisione di separazione degli incarti del (...) della Procura generale di B._______(cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1);
- decisione di emettere un mandato di accompagnamento coattivo ai fini dell'interrogatorio del (...) (cfr. mdp SEM n. 2);
- mandato di accompagnamento coattivo per l'interrogatorio del (...) (cfr. mdp SEM n. 3);
- rapporto della direzione generale di polizia del (...), direttiva d'indagine del Procuratore pubblico del (...), verbale d'indagine del (...), rapporto di indagine Open Source del (...), ricerca HKS, fotografia di una dimostrazione per la libertà di F._______ con quattro partecipanti individuati (cfr. mdp SEM n. 4);
- quattro fotografie raffiguranti un'abitazione messa a soqquadro (cfr. mdp SEM n. 5), che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le dichiarazioni del richiedente relative alle persecuzioni subite a motivo delle sue attività politiche non soddisfino le condizioni di verosimiglianza disposte all'art. 7 LAsi, in quanto caratterizzate da elementi impersonali e vaghi; che i mezzi di prova versati agli atti non permetterebbero di sostenere la verosimiglianza delle proprie allegazioni; che non sussisterebbe per l'interessato il timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie in caso di ritorno in patria; che, infine, i pregiudizi addotti in ragione della propria etnia, non avrebbero un'intensità tale da costituire una persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, che, censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità opponente, affermando che le persecuzioni subite in patria sarebbero rilevanti e le sue dichiarazioni in merito sarebbero verosimili; che egli avrebbe subito varie discriminazioni in quanto appartenente alla minoranza curda; che egli teme, in caso di ritorno in Turchia, di essere arrestato per motivi politici e torturato, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore per i motivi che seguono, che, come correttamente rilevato dalla SEM, le dichiarazioni dell'insorgente in merito alle persecuzioni subite a motivo delle sue attività svolte per l'HDP risultano essere inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi e, in particolare, vaghe, inconsistenti e, a tratti, contradditorie; che, segnatamente, egli avrebbe fornito asserti generici e confusi in merito agli svantaggi riscontrati in ragione del suo impegno politico, dichiarando di aver "subito pressioni, anche le irruzioni a casa" (cfr. atto SEM n. 17/18 D54), di essere stato "catturato e picchiato" (cfr. atto SEM n. 17/18 D55), "schedato" (cfr. atto SEM n. 17/18 D55) e che "nemmeno nel [suo] quartiere quando girav[a] con gli amici er[a] tranquill[o] [poiché] quando arrivavano scappav[a] perché sapev[a] che venivano e [lo] picchiavano" (cfr. atto SEM n. 17/18 D86); che, qualora egli avesse effettivamente vissuto episodi di tale impatto, segnatamente un rapimento, egli sarebbe stato in grado di descriverli in modo più dettagliato, personale e circostanziato; che per i dettagli in merito all'analisi della verosimiglianza, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi), che neppure i mezzi di prova versati agli atti (cfr. mdp SEM n. 1 e 5) permettono di sostenere la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente; che, per evitare inutili ripetizioni, occorre nuovamente rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi), che agli atti non risulta esservi né un mandato d'arresto, né un atto d'accusa in merito alla procedura penale per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica; che, pertanto, va di principio esclusa l'esistenza di una procedura penale rilevante per l'asilo ai sensi della giurisprudenza succitata; che, ad ogni buon conto, quanto allegato dal ricorrente non giustifica l'esistenza di un timore fondato di eventuali arresti o incarcerazioni una volta rientrato nel Paese d'origine; che, infatti, si può ragionevolmente escludere che l'interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo; che, non avendo precedenti penali, non si può ritenere a priori che egli verrà condannato ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato in questione, viene di norma pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK) (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); ch'egli non presenta inoltre un profilo politico di rilievo, essendosi limitato a sostenere il partito a titolo volontario, aiutando durante gli incontri e i seggi elettorali e distribuendo volantini; che tale procedura penale non costituisce pertanto un valido motivo d'asilo; che i mezzi di prova versati agli atti relativi a tale procedura sono conseguentemente irrilevanti (cfr. mdp SEM n. 2-4), che, infine, le pretese discriminazioni che l'insorgente avrebbe patito a causa della propria etnia curda - in particolare le vessazioni in ambito lavorativo e durante il servizio militare - non si distinguono notevolmente dai generali problemi sociali che le persone della stessa appartenenza etnica riscontrano quotidianamente; che per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza all'etnia curda non giustifica peraltro il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti), che i timori espressi dal ricorrente si rivelano pertanto infondati sotto il profilo dell'art. 3 LAsi, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4), nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8), che, a conferma di tale valutazione, il PKK ha inoltre dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 25 luglio 2025), che non si può pertanto presumere che l'esecuzione dell'allontanamento in Turchia sia in generale inesigibile, che, nel caso concreto, l'interessato è giovane, gode di buona salute e non proviene dalle regioni fortemente colpite dai sismi occorsi nel febbraio 2023 (Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye und Sanliurf); che egli dispone inoltre di una valida esperienza professionale in vari settori, nonché di una solida rete familiare in patria, alla quale potrà appoggiarsi in caso di necessità, in particolare i genitori, i quattro fratelli e le due sorelle; che, a titolo abbondanziale, si osserva che egli ha già vissuto in diversi luoghi della Turchia e che nulla gli impedirebbe pertanto di stabilirsi eventualmente in un'altra regione del Paese, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell'inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), come pure l'istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio (art. 102m LAsi), sono respinte, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: