Asilo ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le domande di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, e di gratuito patrocinio sono respinte.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6851/2024 Sentenza dell'8 agosto 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Deborah D'Aveni; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Rêzan Zehrê, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 settembre 2024 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato, cittadino turco di etnia curda, ha presentato in Svizzera il 17 aprile 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-2/2), il verbale dell'audizione sui motivi d'asilo svolta con il richiedente il 24 novembre 2023 (cfr. atto SEM n. 17/19), la decisione del 30 settembre 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 33/1), con cui la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato al medesimo, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM n. 32/11), il ricorso del 31 ottobre 2024 inoltrato elettronicamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) (cfr. risultanze processuali), con cui il ricorrente ha postulato, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato, la concessione dell'asilo in Svizzera e di un'equa indennità; in via subordinata, l'ammissione provvisoria in tale Paese per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; egli ha chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso e presentato altresì istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure di gratuito patrocinio, con protesta di tasse e ripetibili, i mezzi di prova in lingua turca allegati al ricorso, lo scritto del ricorrente del 23 gennaio 2025, con cui ha chiesto al Tribunale di confermare la ricezione del ricorso in formato elettronico del 31 ottobre 2024 (cfr. atto TAF n. 2), la conferma del 29 gennaio 2025 di ricezione del ricorso in data 31 ottobre 2024 da parte del Tribunale (cfr. atto TAF n. 3), la decisione incidentale del 30 aprile 2025, tramite cui il Tribunale ha invitato il ricorrente a regolarizzare gli allegati al ricorso - trasmessi in lingua turca - entro il 15 maggio 2025 (cfr. atto TAF n. 4), lo scritto del 14 maggio 2025, con cui il ricorrente ha trasmesso la traduzione in lingua tedesca dei menzionati mezzi di prova (cfr. atto TAF n. 5), e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che in applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il proprio ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899); che, nella presente disamina, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua francese; che, tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF; che il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata, che il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA), il quale nella fattispecie non è stato tolto dall'autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA); che si rendono pertanto superflue osservazioni circa la conclusione ricorsuale in merito alla concessione dell'effetto sospensivo, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo il ricorrente addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo), che, anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]), che il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2); che, a tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4); che, per determinare se le azioni o le dichiarazioni della persona richiedente d'asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5); che, infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4); che per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo; che, nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7), che, nella propria richiesta, il richiedente ha sostanzialmente addotto di provenire dalla provincia di B._______, dove avrebbe esercitato la professione di (...), nonostante non vi fosse la necessità economica, provenendo da una famiglia benestante; che nel settembre 2021 avrebbe ricevuto la convocazione per adempiere al servizio militare obbligatorio a C._______; che, dopo circa due mesi di servizio, alcuni commilitoni lo avrebbero sorpreso mentre parlava al telefono in lingua curda e avrebbero segnalato l'episodio ai superiori; che, da tale momento, il richiedente sarebbe stato oggetto di atti discriminatori, quali ad esempio l'obbligo di svolgere compiti più gravosi e indesiderabili rispetto agli altri militari; che, nel corso di un addestramento fisico particolarmente intenso, sarebbe incorso in un infortunio, riportando la frattura del polso; che, nonostante ciò, gli sarebbe stato imposto di continuare a svolgere attività di pulizia; che, a seguito delle sue rimostranze, i superiori gli avrebbero comunicato che, se impossibilitato a lavorare, sarebbe dovuto rimanere confinato nella propria stanza; che tale isolamento sarebbe durato circa un mese, durante il quale sarebbe stato frequentemente ingiuriato; che, successivamente, sarebbe stato reintegrato nei compiti precedentemente assegnati, continuando tuttavia a subire penalizzazioni, a suo dire, per motivazioni futili; che il periodo di leva sarebbe stato infine prolungato di ulteriori dieci giorni a titolo di sanzione disciplinare, per il possesso di un telefono cellulare non conforme alle disposizioni regolamentari; che il richiedente non avrebbe mai denunciato formalmente le vessazioni subite, temendo ripercussioni, anche alla luce delle direttive ricevute secondo cui le eventuali segnalazioni dovevano essere trasmesse esclusivamente "grado per grado", scoraggiando di fatto il ricorso a ufficiali di grado superiore; che, terminato il servizio militare nel marzo 2022, egli avrebbe iniziato a condividere sui social media contenuti a sostegno della causa curda e del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), affermando di apprezzarne l'ideologia; che, nel maggio 2022, la gendarmeria turca avrebbe contattato il capo villaggio della località di residenza dei suoi genitori per chiedere informazioni sul suo conto; che il capo villaggio avrebbe informato il padre del richiedente, inducendo entrambi a ritenere che l'autorità stesse indagando sulle attività social del richiedente e ne richiedesse presumibilmente la rimozione; che, a seguito di ciò, il richiedente avrebbe provveduto a cancellare le condivisioni a favore del PKK, del Partito Democratico dei Popoli (HDP) e di qualsiasi contenuto ritenuto espressivo del proprio sostegno a tali soggetti; che, tra maggio e agosto 2022, egli avrebbe sospeso ogni attività sui social media, riprendendola solamente dopo aver lasciato il Paese; che, nel mese di agosto 2022, il richiedente sarebbe legalmente espatriato, munito di regolare passaporto e avrebbe successivamente deciso di presentare domanda d'asilo in Svizzera, dopo aver appreso che le autorità turche avevano aperto un'indagine nei suoi confronti; che egli esprime timore, in caso di ritorno in Turchia, di essere arrestato, sottoposto a tortura e ucciso all'interno del sistema carcerario turco; che, a sostegno della propria domanda, il richiedente ha prodotto i seguenti mezzi di prova: il rapporto di indagine del (...) (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1), il mandato di ricerca del (...) (cfr. mdp SEM n. 2), il verbale di indagine open source del (...) (cfr. mdp SEM n. 3), la decisione d'inoltro del verbale d'indagine (cfr. mdp SEM n. 4), il mandato di accompagnamento coattivo del (...) (cfr. mdp SEM n. 5), l'estratto del portale UYAP del (...) (cfr. mdp SEM n. 6) e la decisione di congiunzione del (...) (cfr. mdp SEM n. 7), che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le dichiarazioni del richiedente non soddisfino i criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, in particolare, anche considerati la procedura d'inchiesta basata sul reato di propaganda terroristica e il relativo mandato di accompagnamento coattivo, sarebbe altamente improbabile che in patria egli rischi di essere oggetto, in un futuro prossimo, di una persecuzione determinante per il diritto dell'asilo; che, infine, i pregiudizi addotti in ragione della propria etnia non avrebbero un'intensità tale da costituire una persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, che, censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità opponente, affermando sostanzialmente che le persecuzioni subite in patria sarebbero rilevanti e le sue dichiarazioni in merito sarebbero verosimili; che egli avrebbe subito varie discriminazioni in quanto appartenente alla minoranza curda; che egli teme, in caso di ritorno in Turchia, di essere arrestato per motivi politici e torturato in carcere; che egli ha inoltre prodotto i seguenti ulteriori mezzi di prova:
- scritto del (...) dell'Ufficio investigativo sui reati di terrorismo della Procura di B._______ inviato al Comando della gendarmeria della provincia di D._______ (cfr. allegato n. 4 al ricorso);
- scritto del (...) dell'Ufficio investigativo sui reati di terrorismo inviato all'Ufficio arresti della Procura di B._______ (cfr. allegato n. 5 al ricorso);
- scritto del (...) dell'Ufficio investigativo sui reati di terrorismo inviato all'Ufficio arresti della Procura di B._______ (cfr. allegato n. 6 al ricorso);
- scritto del (...) della Direzione della sicurezza della provincia di B._______, inviata all'Ufficio investigativo per i reati di terrorismo della Procura di B._______ (cfr. allegato n. 7 al ricorso);
- rapporto di indagine della polizia della Direzione della Sezione antiterrorismo del (...) (cfr. allegato n. 8 al ricorso);
- scritto del (...) dell'Ufficio investigativo sui reati di terrorismo, inviata all'Ufficio arresti della Procura di B._______ (cfr. allegato n. 9 al ricorso);
- dati personali del ricorrente (cfr. allegato n. 10 al ricorso);
- estratto di uscita e ingresso nel Paese del ricorrente del (...) (cfr. allegato n. 11 al ricorso);
- scritto del (...) della Direzione di sicurezza della provincia di B._______ inviata all'Ufficio investigativo per i reati di terrorismo (cfr. allegato n. 12 al ricorso);
- decisione del (...) Tribunale penale di B._______ del (...), che accoglie la richiesta di emissione di un mandato di accompagnamento coattivo da parte della Procura di B._______ (cfr. allegato n. 13 al ricorso);
- richiesta di emissione di un mandato di accompagnamento coattivo da parte della Procura di B._______ del (...) inviata al Tribunale penale di B._______ (cfr. allegato n. 14 al ricorso);
- rapporto di indagine della polizia della Direzione della sezione antiterrorismo del (...) (cfr. allegato n. 15 al ricorso), che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore per i motivi che seguono, che, anzitutto, il Tribunale osserva che agli atti non risulta esservi né un mandato d'arresto, né un atto d'accusa in merito alla procedura penale per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica; che, pertanto, va di principio esclusa l'esistenza di una procedura penale rilevante per l'asilo ai sensi della giurisprudenza succitata; che, ad ogni buon conto, quanto allegato dal ricorrente non giustifica l'esistenza di un timore fondato di eventuali arresti o incarcerazioni una volta rientrato nel Paese d'origine; che, infatti, si può ragionevolmente escludere che l'interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo; che, non avendo precedenti penali, non si può ritenere a priori che egli verrà condannato ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato in questione, viene di norma pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK) (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); ch'egli non presenta inoltre un profilo politico di rilievo, essendosi limitato a effettuare le menzionate condivisioni sui social media (cfr. atto SEM n. 17/19 D56-D58); che tale procedura penale non costituisce pertanto un valido motivo d'asilo; che i mezzi di prova versati agli atti relativi a tale procedura sono conseguentemente irrilevanti e la questione della loro autenticità può essere lasciata aperta (cfr. mdp SEM n. 1-7; allegati n. 4-15 al ricorso); che le generiche censure sollevate nel ricorso non permettono di sovvertire tali conclusioni, che, infine, le pretese discriminazioni che l'insorgente avrebbe patito a causa della propria etnia curda durante il servizio militare non si distinguono notevolmente dai generali problemi sociali che le persone della stessa appartenenza etnica riscontrano quotidianamente; che per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza all'etnia curda non giustifica peraltro il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti); che, a titolo abbondanziale, si osserva altresì che, una volta concluso il servizio militare, il ricorrente non ha più intrattenuto alcun contatto con i presunti autori delle condotte vessatorie e che egli non risulta aver mai intrapreso alcuna iniziativa volta a segnalare tali comportamenti ai superiori gerarchici competenti, che i timori espressi dal ricorrente si rivelano pertanto infondati sotto il profilo dell'art. 3 LAsi, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4), nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8), che, a conferma di tale valutazione, il PKK ha inoltre dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 4 agosto 2025), che il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture, a seguito delle quali è stato proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate, tra cui B._______, da cui il ricorrente proviene; che tale stato di emergenza è stato poi revocato il 9 maggio 2023; che, posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3 [sentenza di riferimento]); che, in tal senso, va tenuto adeguatamente conto della situazione delle persone vulnerabili - in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili - segnatamente di coloro che dovrebbero tornare nelle province di Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya, le quali sono state gravemente colpite dai sismi (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 consid. 11.3), che, nello specifico, il Tribunale osserva che, sebbene l'interessato provenga dalla provincia di B._______, né in sede di audizione né nel ricorso egli ha evidenziato criticità riconducibili agli eventi sismici che hanno interessato tale area; che si rileva, altresì, che il ricorrente è un uomo giovane, in buone condizioni di salute, con una rilevante esperienza lavorativa quale (...), attività che egli avrebbe esercitato anche nella città di E._______; che egli ha pertanto dimostrato di essere autonomo e in grado di vivere indipendentemente anche in località diverse da quella di origine; che egli dispone di una solida rete familiare nel Paese, con la quale mantiene rapporti positivi e della quale potrà avvalersi in caso di necessità, trattandosi peraltro di un nucleo familiare benestante, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell'inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), come pure l'istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio (art. 102m LAsi), sono respinte, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le domande di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, e di gratuito patrocinio sono respinte.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: