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D-3501/2024

D-3501/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-10 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono no- zioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGES- SENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci- sione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata sol- tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente

D-3501/2024 Pagina 4 l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecu- zioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di per- secuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, nel caso concreto, il richiedente, è un cittadino turco di etnia curda e fede alevita e ha sempre vissuto a B._______; che ha svolto diverse attività lavorative, infine lavorando nel settore del PVC (dal 2004 al 25 luglio 2022, divenendo socio dell’azienda); che il 20 marzo 2022, durante i festeggia- menti del Newroz a B._______, è stato fermato, interrogato, offeso pic- chiato e successivamente rilasciato; che, tre giorni dopo due poliziotti si sono presentati per scusarsi dell’episodio e per proporgli di collaborare

D-3501/2024 Pagina 5 come spia per le autorità, proposta che ha rifiutato, inducendo la polizia a smettere di cercarlo; che, la mattina del 25 luglio 2022, sua moglie lo ha informato telefonicamente dell’irruzione delle autorità nella sua abitazione e dell’obbligo di presentarsi alla stazione di polizia per una deposizione, inducendolo a considerare l’abbandono del Paese; che, dopo aver ottenuto un nuovo passaporto, il (…) luglio 2022 è partito per Istanbul, dove ha in- contrato un passatore, per espatriare legalmente il (…) luglio 2022; che, una volta giunto in Svizzera, ha scoperto l’apertura di cinque dossier nei suoi confronti – tre per propaganda terroristica e due per insulto al presi- dente – con attualmente tre dossier aperti (due di inchiesta, dossier n. […] e n. […], per propaganda terroristica ai sensi dell’art. 712 della legge anti- terrorismo, e uno istruttorio, dossier n. 2023/1049, per reato di insulto al presidente ai sensi dell’art. 299/1-2 del Codice penale turco); che, in caso di ritorno, teme per la propria vita e l’arresto, che alla sua domanda d’asilo il ricorrente ha accluso i seguenti mezzi di prova: - Originale, Carta di identità - MdP 1: copia, Richiesta del mandato di accompagnamento coattivo - MdP 2: copia, Decisione accolta di emettere un mandato di accompagnamento coattivo - MdP 3: copia, Polizia informa che non è stato possibile interrogare il sospettato, dossier - MdP 4: copia, Screenshot condivisioni Facebook - MdP 5: copia, Lettera dell'avvocato in Turchia - MdP 6: copia, Mandato di accompagnamento coattivo - MdP 7: copia, Decisione di congiunzione-archiviazione - MdP 8: copia, Decisione di congiunzione-archiviazione - MdP 9: copia, Screenshot UYAP - MdP 10: copia, Screenshot UYAP - MdP 11: copia, Decisione di ammissione - MdP 12: copia, Atto d'accusa - MdP 13: copia, Decisione di incompetenza - MdP 14: copia, Corrispondenza - MdP 15: copia, Corrispondenza - MdP 16: copia, Screenshot UYAP

che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto irrilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato le procedure penali aperte nei suoi confronti per i reati di propaganda a favore di un’organizzazione terro- ristica; che neppure le molestie e ingiustizie che il richiedente avrebbe su- bito in Turchia sarebbero rilevanti, in quanto non si può affermare che que- ste difficoltà rendano l’esistenza nel Paese d’origine impossibile,

D-3501/2024 Pagina 6 che l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ra- gionevolmente esigibile; che infatti egli è una persona giovane, general- mente in buona salute e possiede diverse esperienze professionali e nulla gli impedirebbe di tornare a lavorare; che a Gaziantep vivono moglie e i figli, che lo potranno aiutare in caso di ritorno, che l’insorgente contesta tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore; che la SEM non avrebbe preso in debita considerazione il fatto per cui la Tur- chia non sarebbe uno stato di diritto e pertanto l’apertura delle procedure penali nei suoi confronti sarebbero rilevanti ai sensi del diritto dell’asilo; che inoltre egli sarebbe preso di mira dalle autorità in quanto facente parte della minoranza curda; che a dimostrazione di ciò egli sarebbe già stato pic- chiato in passato e gli sarebbe stato proposto di diventare una spia all’in- terno del quartiere; che in ogni caso l’allontanamento non potrebbe venir eseguito visto che egli rischierebbe concrete violenze e persecuzioni e inol- tre i terremoti del febbraio 2023 avrebbero creato una difficile situazione nelle regioni colpite, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ri- corso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’au- torità inferiore, che in fase ricorsuale il ricorrente ha prodotto nuovi documenti, che il Tribunale può rinunciare all’esame (dell’autenticità) di quest’ultimi, siccome, pur volendo ammetterne l’autenticità, per i motivi di cui sotto non sussistono motivi d’asilo rilevanti, che per tali motivi occorre analizzare la rilevanza dei motivi d’asilo addotti ex art. 3 LAsi; che il ricorrente, ad eccezione di aver partecipato all’evento Newroz nel 2022 e di aver aiutato il partito nel 2013, non ha mai addotto di essere attivo politicamente; che pertanto egli non possiede un profilo poli- tico di particolare rilevanza, che per quanto concerne le procedure penali aperte nei confronti dell’inte- ressato per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica e di insulto al presidente il ricorrente ha prodotto diversa documentazione; che con l’allegato ricorsuale il richiedente ha prodotto nuova documenta- zione giudiziaria relativa al reato di insulto alla polizia regionale commesso in data (…) febbraio 2023 tramite pubblicazioni sul social network “Twitter” sfociato in un atto di accusa in data(…) marzo 2024 (procedura 2024/8760) e in un mandato di comparizione in data (…) marzo 2024; che il reato di insulto alla polizia regionale rientra nella stessa categoria dei reati quali

D-3501/2024 Pagina 7 l’insulto al Presidente; che pertanto, dagli atti non emergono procedure per altri reati ad eccezione di quelli citati, scaturita tramite pubblicazioni sui so- cial network, che ad ogni modo, il ricorrente non ha addotto di avere un profilo politico di rilievo, che oltre a ciò, stando agli atti di causa e alle dichiarazioni del ricorrete egli non ha precedenti penali, che in considerazione di quanto sopra, segnatamente del fatto che il ricor- rente non ha precedenti penali e che difetta di un profilo politico rilevante, in caso di una (improbabile) condanna, non può essere ritenuto che egli venga condannato a una pena assortita da un politmalus sproporzionata- mente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e de- gradanti, e che vi sia dunque una probabilità significativa di un’imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4; D-2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novembre 2024 consid. 6.3), che, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di prin- cipio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rile- vanti per l’asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell’11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D‑3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che pertanto pure le asserite violenze e pressioni subite dalla polizia non risultano rilevanti ai sensi del riconosci- mento della qualità di rifugiato; che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha ricono- sciuto nelle persecuzioni addotte dall’interessato un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confer- mata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione;

D-3501/2024 Pagina 8 che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Sviz- zera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a- silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è pure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero

D-3501/2024 Pagina 9 venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un conte- sto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri ar- mati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, che l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici province (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig) toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), che, nel caso in disamina, pur provenendo l’interessato da una delle pro- vince colpite dal terremoto, non può avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, egli è giovane, generalmente in buona salute e dispone di una esperienza professionale diversificata, tra cui quella di imprenditore; che la sua famiglia abita tutt’ora a B._______ e lo potrà accogliere al suo ritorno in Turchia, che, ciò posto, il ricorrente è quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e di trovare un alloggio, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese- cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridi- camente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la de- cisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto,

D-3501/2024 Pagina 10 che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che pa- rimenti la domanda di nomina di un patrocinatore d’ufficio viene respinta (art. 65 cpv. 2 PA), che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3501/2024 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali oltre che di nomina di un patrocinatore d’uf- ficio, è respinta. 3. Le spese processuali, di fr. 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali oltre che di nomina di un patrocinatore d’uf- ficio, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di fr. 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3501/2024 Sentenza del 10 aprile 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi , Avvocato, e Lucas Leoni, Studio legale avv. Yasar Ravi, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 aprile 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in Svizzera il 19 settembre 2022 (cfr. atto SEM n. [{...}]- 3/2), il verbale d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) datato 23 febbraio 2024 (cfr. atto SEM n. 18/13, di seguito: verbale), la decisione di passaggio alla procedura ampliata del 5 marzo 2024 (cfr. atto SEM n. 20/2), la decisione del 30 aprile 2024, con la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando l'esecuzione di quest'ultima misura come possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, il ricorso datato 3 giugno 2024, con il quale l'insorgente chiede al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in via principale l'accoglimento del ricorso, il riconoscimento della qualità di rifugiato con protesta di tasse, spese e ripetibili, in subordine l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'ammissione provvisoria con protesta di tasse, spese e ripetibili oltre che la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio con protesta di tasse, spese e ripetibili, gli allegati acclusi al gravame, tra cui il rapporto d'indagine delle autorità turche e il mandato di accompagnamento coattivo del 14 settembre 2022, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, nel caso concreto, il richiedente, è un cittadino turco di etnia curda e fede alevita e ha sempre vissuto a B._______; che ha svolto diverse attività lavorative, infine lavorando nel settore del PVC (dal 2004 al 25 luglio 2022, divenendo socio dell'azienda); che il 20 marzo 2022, durante i festeggiamenti del Newroz a B._______, è stato fermato, interrogato, offeso picchiato e successivamente rilasciato; che, tre giorni dopo due poliziotti si sono presentati per scusarsi dell'episodio e per proporgli di collaborare come spia per le autorità, proposta che ha rifiutato, inducendo la polizia a smettere di cercarlo; che, la mattina del 25 luglio 2022, sua moglie lo ha informato telefonicamente dell'irruzione delle autorità nella sua abitazione e dell'obbligo di presentarsi alla stazione di polizia per una deposizione, inducendolo a considerare l'abbandono del Paese; che, dopo aver ottenuto un nuovo passaporto, il (...) luglio 2022 è partito per Istanbul, dove ha incontrato un passatore, per espatriare legalmente il (...) luglio 2022; che, una volta giunto in Svizzera, ha scoperto l'apertura di cinque dossier nei suoi confronti - tre per propaganda terroristica e due per insulto al presidente - con attualmente tre dossier aperti (due di inchiesta, dossier n. [...] e n. [...], per propaganda terroristica ai sensi dell'art. 712 della legge antiterrorismo, e uno istruttorio, dossier n. 2023/1049, per reato di insulto al presidente ai sensi dell'art. 299/1-2 del Codice penale turco); che, in caso di ritorno, teme per la propria vita e l'arresto, che alla sua domanda d'asilo il ricorrente ha accluso i seguenti mezzi di prova:

- Originale, Carta di identità

- MdP 1: copia, Richiesta del mandato di accompagnamento coattivo

- MdP 2: copia, Decisione accolta di emettere un mandato di accompagnamento coattivo

- MdP 3: copia, Polizia informa che non è stato possibile interrogare il sospettato, dossier

- MdP 4: copia, Screenshot condivisioni Facebook

- MdP 5: copia, Lettera dell'avvocato in Turchia

- MdP 6: copia, Mandato di accompagnamento coattivo

- MdP 7: copia, Decisione di congiunzione-archiviazione

- MdP 8: copia, Decisione di congiunzione-archiviazione

- MdP 9: copia, Screenshot UYAP

- MdP 10: copia, Screenshot UYAP

- MdP 11: copia, Decisione di ammissione

- MdP 12: copia, Atto d'accusa

- MdP 13: copia, Decisione di incompetenza

- MdP 14: copia, Corrispondenza

- MdP 15: copia, Corrispondenza

- MdP 16: copia, Screenshot UYAP che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto irrilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato le procedure penali aperte nei suoi confronti per i reati di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica; che neppure le molestie e ingiustizie che il richiedente avrebbe subito in Turchia sarebbero rilevanti, in quanto non si può affermare che queste difficoltà rendano l'esistenza nel Paese d'origine impossibile, che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile; che infatti egli è una persona giovane, generalmente in buona salute e possiede diverse esperienze professionali e nulla gli impedirebbe di tornare a lavorare; che a Gaziantep vivono moglie e i figli, che lo potranno aiutare in caso di ritorno, che l'insorgente contesta tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore; che la SEM non avrebbe preso in debita considerazione il fatto per cui la Turchia non sarebbe uno stato di diritto e pertanto l'apertura delle procedure penali nei suoi confronti sarebbero rilevanti ai sensi del diritto dell'asilo; che inoltre egli sarebbe preso di mira dalle autorità in quanto facente parte della minoranza curda; che a dimostrazione di ciò egli sarebbe già stato picchiato in passato e gli sarebbe stato proposto di diventare una spia all'interno del quartiere; che in ogni caso l'allontanamento non potrebbe venir eseguito visto che egli rischierebbe concrete violenze e persecuzioni e inoltre i terremoti del febbraio 2023 avrebbero creato una difficile situazione nelle regioni colpite, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che in fase ricorsuale il ricorrente ha prodotto nuovi documenti, che il Tribunale può rinunciare all'esame (dell'autenticità) di quest'ultimi, siccome, pur volendo ammetterne l'autenticità, per i motivi di cui sotto non sussistono motivi d'asilo rilevanti, che per tali motivi occorre analizzare la rilevanza dei motivi d'asilo addotti ex art. 3 LAsi; che il ricorrente, ad eccezione di aver partecipato all'evento Newroz nel 2022 e di aver aiutato il partito nel 2013, non ha mai addotto di essere attivo politicamente; che pertanto egli non possiede un profilo politico di particolare rilevanza, che per quanto concerne le procedure penali aperte nei confronti dell'interessato per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica e di insulto al presidente il ricorrente ha prodotto diversa documentazione; che con l'allegato ricorsuale il richiedente ha prodotto nuova documentazione giudiziaria relativa al reato di insulto alla polizia regionale commesso in data (...) febbraio 2023 tramite pubblicazioni sul social network "Twitter" sfociato in un atto di accusa in data(...) marzo 2024 (procedura 2024/8760) e in un mandato di comparizione in data (...) marzo 2024; che il reato di insulto alla polizia regionale rientra nella stessa categoria dei reati quali l'insulto al Presidente; che pertanto, dagli atti non emergono procedure per altri reati ad eccezione di quelli citati, scaturita tramite pubblicazioni sui social network, che ad ogni modo, il ricorrente non ha addotto di avere un profilo politico di rilievo, che oltre a ciò, stando agli atti di causa e alle dichiarazioni del ricorrete egli non ha precedenti penali, che in considerazione di quanto sopra, segnatamente del fatto che il ricorrente non ha precedenti penali e che difetta di un profilo politico rilevante, in caso di una (improbabile) condanna, non può essere ritenuto che egli venga condannato a una pena assortita da un politmalus sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti, e che vi sia dunque una probabilità significativa di un'imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4; D-2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novembre 2024 consid. 6.3), che, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che pertanto pure le asserite violenze e pressioni subite dalla polizia non risultano rilevanti ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato; che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dall'interessato un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, che l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici province (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig) toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), che, nel caso in disamina, pur provenendo l'interessato da una delle province colpite dal terremoto, non può avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, egli è giovane, generalmente in buona salute e dispone di una esperienza professionale diversificata, tra cui quella di imprenditore; che la sua famiglia abita tutt'ora a B._______ e lo potrà accogliere al suo ritorno in Turchia, che, ciò posto, il ricorrente è quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e di trovare un alloggio, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che parimenti la domanda di nomina di un patrocinatore d'ufficio viene respinta (art. 65 cpv. 2 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali oltre che di nomina di un patrocinatore d'ufficio, è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: