Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere
D-4836/2025 Pagina 6 stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. DTAF 2013/37 con- sid. 2.2 e 3), che infine, i fatti e i mezzi di prova devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre ad un giudizio diverso (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2), che nell'ambito di un'istanza di revisione basata sull'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF non è sufficiente che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudi- zio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prova potenzialmente decisivi, bensì occorre che egli dimostri che usando la diligenza ragionevolmente esigibile dalla parte, egli non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, op- pure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere nel procedimento precedente, che è necessario, in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 5.47 segg.; ESCHER, in: op. cit., n. 8 ad art. 123 LTF), che nel caso di specie, per tutti i mezzi di prova inoltrati con l’istanza, il richiedente non ha spiegato né come sarebbe venuto a conoscenza dell'e- sistenza degli stessi (quando, da chi, in quale occasione, ecc.) né come avrebbe concretamente ricevuto questi documenti (quando, tramite quale modalità, da chi, ecc.), che l’istante non ha nemmeno specificato in che modo esattamente i nuovi mezzi di prova si inseriscono nei numerosi mezzi di prova già consegnati nel procedimento ordinario, che i doc. A–H sono stati emessi diversi anni prima della pronuncia della sentenza del Tribunale D-3501/2024 del 10 aprile 2025, il doc. I quasi (…) mesi prima, che ciò posto, non risulta comprovato il fatto che l'istante sarebbe effettiva- mente soltanto recentemente entrato in possesso dei suddetti documenti; che a titolo d'esempio, egli non ha fornito neppure la busta d'invio, la con- ferma di download o di trasmissione, né ha specificato in alcun modo le (ulteriori) circostanze,
D-4836/2025 Pagina 7 che invero, l'istanza non contiene alcuna giustificazione in merito al motivo per cui non sarebbe, in concreto, stato possibile per l'istante informare il Tribunale nel corso della procedura ordinaria dell'esistenza di tali docu- menti, essendo lo stesso peraltro (stato) in contatto con un avvocato in Turchia (cfr. sentenza D-3501/2024 pag. 5 [mezzo di prova n. 5]), e avendo egli già nel procedimento ordinario consegnato diversi atti giudiziari turchi, emessi in diverse date negli anni 2021–2024, che lo stesso era dunque consapevole dell’importanza di far pervenire eventuali mezzi di prova a sostegno della sua procedura d'asilo, che considerato ciò, l'istante non ha dimostrato che, usando la diligenza dovuta e ragionevolmente esigibile, egli non avrebbe potuto addurre i fatti nuovi già prima della pronuncia della sentenza del Tribunale, oggetto della presente istanza di revisione, che invero, alla luce di quanto precede, la semplice allegazione che egli “solo recentemente e comunque dopo la sentenza di rigetto del 10 aprile 2025” sarebbe entrato in possesso dei documenti e che li avrebbe imme- diatamente inoltrati al Tribunale (cfr. supra, pag. 5) non è da considerarsi una spiegazione sufficiente, che di conseguenza, le allegazioni dell'istante sono da considerarsi tardive ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF (cfr. DTAF 2021 VI/4 consid. 8), che ad ogni modo, a titolo puramente abbondanziale – essendo superflua la valutazione della rilevanza data la tardività delle allegazioni – il Tribunale osserva che i documenti inoltrati in sede di revisione non sono nemmeno pertinenti, che invero, l’interessato ha inoltrato diversi mezzi di prova appartenenti alla (prima) fase istruttoria di un procedimento penale (cfr. supra, pag. 2; cfr. sentenza D-3501/2024 pag. 5-6) e due atti di accusa, di cui uno per insulto alla polizia regionale del (…) 2024 (cfr. sentenza del Tribunale D- 3501/2024 id.) e uno per propaganda per un’organizzazione terroristica del del (…) 2025 (doc. I), che con sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024, il Tri- bunale ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu]) e/o di propaganda a favore di un’organizzazione ter- roristica (art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca [legge n. 3713])
D-4836/2025 Pagina 8 presso il ministero pubblico turco – anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di rife- rimento]), che il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti con- dizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria repu- tando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la con- danna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2), che sulla base della motivazione generica dell’istanza e dei mezzi di prova allegati, non si può giungere alla conclusione che tali condizioni siano nella fattispecie soddisfatte, che il ricorrente non dispone nemmeno di un profilo di rischio di rilievo, che invero, egli nel procedimento ordinario, a sostegno della propria do- manda d’asilo, ha allegato in sostanza di essere stato arrestato dalla polizia in occasione delle festività del Newroz del 2022, occasione in cui la polizia lo avrebbe interrogato, picchiato e infine rilasciato; che (…) giorni dopo due poliziotti si sarebbero presentati, scusandosi per l’accaduto e proponendo- gli di fare la spia per loro, cosa che avrebbe rifiutato; che quattro mesi dopo, il (…) 2022, sua moglie lo avrebbe informato telefonicamente di un’irru- zione della polizia presso la loro abitazione e dell'obbligo di presentarsi alla stazione di polizia per una deposizione; che in seguito a quest’ultimo epi- sodio, l’istante avrebbe preparato la partenza dal Paese, ottenendo un nuovo passaporto e espatriando infine legalmente dall’aeroporto di Istan- bul il (…) 2022 (cfr. sentenza D-3501/2024 pag. 4-5, 7), che nella procedura di revisione, le allegazioni tardive possono essere co- munque prese in considerazione se da esse risultano degli ostacoli al rin- vio, ossia quando l'istante dimostra, con le allegazioni sollevate nell'ambito della domanda di revisione, di essere minacciato in modo serio e concreto da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani (cfr. DTAF 2021 VI/4 consid. 9.1 con riferimento alla Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 9); che secondo prassi costante del Tribunale, non è sufficiente la semplice
D-4836/2025 Pagina 9 allegazione di una costellazione del genere, bensì deve essere dimostrato dall'istante un rischio attuale e serio in tal senso, che, posto quanto sopra, l’istante non ha dimostrato la presenza di ostacoli di questo tipo relativi all’esecuzione del suo allontanamento in Turchia, che del resto, nella misura in cui egli in tale contesto fa riferimento a un fermo subito durante le festività del Newroz nel 2022, a un’irruzione della polizia a casa sua qualche mese dopo nonché alla sua etnia curda, tali fatti sono già stati invocati nell’ambito della procedura ordinaria (cfr. supra, pag. 8), e dunque altresì inammissibili in sede di revisione, che di conseguenza, le condizioni dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF non sono soddisfatte e l'istanza di revisione è inammissibile (cfr. DTAF 2021 VI/4 consid. 8), che in tali circostanze, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (cfr. id. consid. 12), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 2000.– che se- guono la soccombenza sono poste a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di me- desimo importo versato in data 28 luglio 2025,
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4836/2025 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. L'istanza di revisione è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell’istante e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato in data 28 luglio 2025. 3. Questa sentenza è comunicata al richiedente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Giulia Marelli Randy Mulangala
Data di spedizione:
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L'istanza di revisione è inammissibile.
E. 2 Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell’istante e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato in data 28 luglio 2025.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al richiedente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Giulia Marelli Randy Mulangala
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4836/2025 Sentenza del 25 settembre 2025 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Camilla Mariéthoz Wyssen, Susanne Bolz-Reimann, cancelliere Randy Mulangala. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), richiedente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Revisione (asilo ed allontanamento); sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3501/2024 del 10 aprile 2025. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 19 settembre 2022, la decisione del 30 aprile 2024, con la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il cantone Ticino con l'esecuzione della misura, la sentenza del Tribunale D-3501/2024 del 10 aprile 2025 che respingeva il ricorso del 3 giugno 2024 contro la summenzionata decisione della SEM, l'istanza del 2 luglio 2025, che domandava la revisione della sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) D-3501/2024 del 10 aprile 2025, i seguenti allegati all'istanza (tutti in lingua straniera e in copia):
- Documento datato (...) 2022, comprensivo di e-mail del 30 luglio 2022 e relativi screenshot allegati, inerenti a una segnalazione per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica e offesa al Presidente della Repubblica, con riferimento alle attività online del ricorrente (doc. A);
- Scritto di trasmissione del (...) 2022, con allegato il rapporto Open Source del (...) 2022 (doc. B);
- Scritto di trasmissione del (...) 2023, con allegato il rapporto Open Source del (...) 2023 (doc. C);
- Scritto di trasmissione alle sedi di distribuzione del (...) 2023 e scritto di trasmissione del (...) 2023 con allegato il rapporto Open Source dell'(...) 2023 (doc. D);
- Verbale del Pubblico Ministero del (...) 2023 (doc. E);
- Scritto di trasmissione del (...) 2023, con il rapporto Open Source della medesima data (doc. F);
- Rapporto di ricerca del (...) 2023 (doc. G);
- Comunicazione all'ufficio indagini sui crimini legati al terrorismo del (...) 2023 (doc. H);
- Atto di accusa per il reato di propaganda per un'organizzazione terroristica del (...) 2025 (doc. I), la decisione incidentale del 15 luglio 2025, con la quale il Tribunale ha respinto le domande di concessione dell'effetto sospensivo all'istanza e di assistenza giudiziaria, invitando l'istante a versare, entro il 30 luglio 2025, un anticipo delle spese processuali di fr. 2000.-, il pagamento dell'anticipo in data 28 luglio 2025, e considerato: che ai sensi dell'art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, 142.31) il Tribunale statuisce in ultima istanza in merito ai ricorsi contro le decisioni della SEM nell'ambito dell'asilo (cfr. per l'eccezione art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]); che il Tribunale è altresì competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2007/21 consid. 2.1), che l'istante è particolarmente toccato dalla sentenza del Tribunale D-3501/2024 e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa; che pertanto egli è legittimato ad inoltrare un'istanza di revisione (art. 89 LTF cpv. 1 LTF per analogia), che giusta l'art. 45 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), nelle procedure di revisione contro una sentenza del Tribunale amministrativo federale, sono applicabili per analogia gli artt. 121-128 LTF; che per il contenuto e la forma, ai sensi dell'art. 47 LTAF, è invece applicabile l'art. 67 cpv. 3 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), che la revisione è un rimedio giuridico straordinario contro una sentenza cresciuta in giudicato; che se l'istanza di revisione viene accolta, è annullato il passaggio in giudicato della sentenza in questione e va presa una nuova decisione in merito alla causa, che di conseguenza, in merito alle richieste nell'istanza di concessione dell'asilo e di riconoscimento della qualità di rifugiato, in subordine di concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in ulteriore subordine di trasmissione degli atti alla SEM per istruzione complementare (cfr. istanza, pag. 5), si constata che non sono oggetto della presente procedura di revisione; che invero, in questa sede va dapprima esaminato se vi sono dei motivi di revisione relativi alla sentenza D-3501/2024, mentre le richieste sopra menzionate diventerebbero l'oggetto della procedura di ricorso riaperta in caso di accoglimento dell'istanza di revisione, che i motivi di revisione, esaustivi, sono enunciati agli artt. 121-123 LTF (art. 45 LTF); che per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata, ovvero l'istante deve prevalersi di uno dei motivi legali di revisione o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo, che a causa del carattere straordinario della revisione, la legge definisce i motivi di revisione in modo esaustivo e la giurisprudenza li interpreta in maniera restrittiva (cfr. Escher, in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 1 seg. ad art. 121 LTF; Oberholzer, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer [ed.], Stämpflis Handkommentar SHK, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2015, n. 9 ad art. 121 LTF), che nella domanda di revisione devono essere indicati in modo preciso il motivo di revisione invocato e la tempestività della domanda di revisione ai sensi dell'art. 124 LTF (cfr. art. 47 LTAF in combinato disposto con l'art. 67 cpv. 3 PA), che il ricorrente fonda la propria richiesta di revisione sul motivo della produzione di mezzi di prova nuovi e rilevanti ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a PA (cfr. istanza, pag. 2); che egli trascura dunque che i motivi di revisione ammissibili sono enunciati in maniera esaustiva agli artt. 121-123 LTF (cfr. supra), che tuttavia, non essendo l'istante rappresentato in questa sede, e considerato che dalla motivazione dell'istanza si evince chiaramente che egli intende far valere il ritrovamento di mezzi di prova decisivi dopo la pronuncia della sentenza D-3501/2024 del 10 aprile 2025 (cfr. istanza, pag. 3 seg.), conformemente all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, l'istanza di revisione va esaminata, nonostante l'errata indicazione del motivo, che sulla base dell'istanza non è possibile determinare se l'istante ha rispettato il termine di 90 giorni previsto dall'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF; che alla luce dei considerandi che seguono, tale questione può tuttavia essere lasciata aperta, che gli altri criteri formali suesposti sono adempiuti, che l'istante fonda la sua richiesta di revisione su mezzi di prova nuovi (cfr. supra, pag. 2), che ritiene tali da rimettere in discussione l'esito della procedura anteriore, che egli precisa di essere venuto a conoscenza della documentazione allegata all'istanza "solo recentemente e comunque dopo la sentenza di rigetto del 10 aprile 2025" (cfr. istanza, pag. 3); che avrebbe deciso di farli pervenire al Tribunale non appena ne avrebbe preso conoscenza, rendendosi conto della loro rilevanza (cfr. id.), che segnatamente, la nuova documentazione confermerebbe non solo la sussistenza di procedimenti penali aperti nei suoi confronti, ma dimostrerebbe altresì il probabile rischio di essere condannato una volta rientrato in patria, senza garanzia di un procedimento equo o una difesa adeguata, che i documenti mostrerebbero inoltre come le autorità turche gli attribuirebbero un profilo politico a causa delle sue attività "di protesta" e di opposizione "alle forze di governo attuali" nonché a causa della sua etnia curda, che giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata, in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 III 45 consid. 2.1; 134 IV 48 consid. 1.2 e riferimenti; DTAF 2013/22 consid. 13.2), che la possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti pseudo nova, e meglio ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2), che su questi presupposti, giustificano una revisione soltanto i mezzi di prova che esistevano già al momento della pronuncia della sentenza nell'ambito della procedura ordinaria, e meglio prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento, che inoltre, i mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente; che se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. DTAF 2013/37 consid. 2.2 e 3), che infine, i fatti e i mezzi di prova devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre ad un giudizio diverso (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2), che nell'ambito di un'istanza di revisione basata sull'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF non è sufficiente che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prova potenzialmente decisivi, bensì occorre che egli dimostri che usando la diligenza ragionevolmente esigibile dalla parte, egli non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere nel procedimento precedente, che è necessario, in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 5.47 segg.; Escher, in: op. cit., n. 8 ad art. 123 LTF), che nel caso di specie, per tutti i mezzi di prova inoltrati con l'istanza, il richiedente non ha spiegato né come sarebbe venuto a conoscenza dell'esistenza degli stessi (quando, da chi, in quale occasione, ecc.) né come avrebbe concretamente ricevuto questi documenti (quando, tramite quale modalità, da chi, ecc.), che l'istante non ha nemmeno specificato in che modo esattamente i nuovi mezzi di prova si inseriscono nei numerosi mezzi di prova già consegnati nel procedimento ordinario, che i doc. A-H sono stati emessi diversi anni prima della pronuncia della sentenza del Tribunale D-3501/2024 del 10 aprile 2025, il doc. I quasi (...) mesi prima, che ciò posto, non risulta comprovato il fatto che l'istante sarebbe effettivamente soltanto recentemente entrato in possesso dei suddetti documenti; che a titolo d'esempio, egli non ha fornito neppure la busta d'invio, la conferma di download o di trasmissione, né ha specificato in alcun modo le (ulteriori) circostanze, che invero, l'istanza non contiene alcuna giustificazione in merito al motivo per cui non sarebbe, in concreto, stato possibile per l'istante informare il Tribunale nel corso della procedura ordinaria dell'esistenza di tali documenti, essendo lo stesso peraltro (stato) in contatto con un avvocato in Turchia (cfr. sentenza D-3501/2024 pag. 5 [mezzo di prova n. 5]), e avendo egli già nel procedimento ordinario consegnato diversi atti giudiziari turchi, emessi in diverse date negli anni 2021-2024, che lo stesso era dunque consapevole dell'importanza di far pervenire eventuali mezzi di prova a sostegno della sua procedura d'asilo, che considerato ciò, l'istante non ha dimostrato che, usando la diligenza dovuta e ragionevolmente esigibile, egli non avrebbe potuto addurre i fatti nuovi già prima della pronuncia della sentenza del Tribunale, oggetto della presente istanza di revisione, che invero, alla luce di quanto precede, la semplice allegazione che egli "solo recentemente e comunque dopo la sentenza di rigetto del 10 aprile 2025" sarebbe entrato in possesso dei documenti e che li avrebbe immediatamente inoltrati al Tribunale (cfr. supra, pag. 5) non è da considerarsi una spiegazione sufficiente, che di conseguenza, le allegazioni dell'istante sono da considerarsi tardive ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF (cfr. DTAF 2021 VI/4 consid. 8), che ad ogni modo, a titolo puramente abbondanziale - essendo superflua la valutazione della rilevanza data la tardività delle allegazioni - il Tribunale osserva che i documenti inoltrati in sede di revisione non sono nemmeno pertinenti, che invero, l'interessato ha inoltrato diversi mezzi di prova appartenenti alla (prima) fase istruttoria di un procedimento penale (cfr. supra, pag. 2; cfr. sentenza D-3501/2024 pag. 5-6) e due atti di accusa, di cui uno per insulto alla polizia regionale del (...) 2024 (cfr. sentenza del Tribunale D-3501/2024 id.) e uno per propaganda per un'organizzazione terroristica del del (...) 2025 (doc. I), che con sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu]) e/o di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica (art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca [legge n. 3713]) presso il ministero pubblico turco - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]), che il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2), che sulla base della motivazione generica dell'istanza e dei mezzi di prova allegati, non si può giungere alla conclusione che tali condizioni siano nella fattispecie soddisfatte, che il ricorrente non dispone nemmeno di un profilo di rischio di rilievo, che invero, egli nel procedimento ordinario, a sostegno della propria domanda d'asilo, ha allegato in sostanza di essere stato arrestato dalla polizia in occasione delle festività del Newroz del 2022, occasione in cui la polizia lo avrebbe interrogato, picchiato e infine rilasciato; che (...) giorni dopo due poliziotti si sarebbero presentati, scusandosi per l'accaduto e proponendogli di fare la spia per loro, cosa che avrebbe rifiutato; che quattro mesi dopo, il (...) 2022, sua moglie lo avrebbe informato telefonicamente di un'irruzione della polizia presso la loro abitazione e dell'obbligo di presentarsi alla stazione di polizia per una deposizione; che in seguito a quest'ultimo episodio, l'istante avrebbe preparato la partenza dal Paese, ottenendo un nuovo passaporto e espatriando infine legalmente dall'aeroporto di Istanbul il (...) 2022 (cfr. sentenza D-3501/2024 pag. 4-5, 7), che nella procedura di revisione, le allegazioni tardive possono essere comunque prese in considerazione se da esse risultano degli ostacoli al rinvio, ossia quando l'istante dimostra, con le allegazioni sollevate nell'ambito della domanda di revisione, di essere minacciato in modo serio e concreto da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani (cfr. DTAF 2021 VI/4 consid. 9.1 con riferimento alla Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 9); che secondo prassi costante del Tribunale, non è sufficiente la semplice allegazione di una costellazione del genere, bensì deve essere dimostrato dall'istante un rischio attuale e serio in tal senso, che, posto quanto sopra, l'istante non ha dimostrato la presenza di ostacoli di questo tipo relativi all'esecuzione del suo allontanamento in Turchia, che del resto, nella misura in cui egli in tale contesto fa riferimento a un fermo subito durante le festività del Newroz nel 2022, a un'irruzione della polizia a casa sua qualche mese dopo nonché alla sua etnia curda, tali fatti sono già stati invocati nell'ambito della procedura ordinaria (cfr. supra, pag. 8), e dunque altresì inammissibili in sede di revisione, che di conseguenza, le condizioni dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF non sono soddisfatte e l'istanza di revisione è inammissibile (cfr. DTAF 2021 VI/4 consid. 8), che in tali circostanze, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (cfr. id. consid. 12), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 2000.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato in data 28 luglio 2025, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. L'istanza di revisione è inammissibile.
2. Le spese processuali di fr. 2000.- sono poste a carico dell'istante e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato in data 28 luglio 2025.
3. Questa sentenza è comunicata al richiedente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Giulia Marelli Randy Mulangala Data di spedizione: