Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono no- zioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGES- SENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci- sione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata sol- tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
D-5/2024 Pagina 4 accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecu- zioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di per- secuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
D-5/2024 Pagina 5 che, nel caso concreto, il richiedente 1, cittadino turco di etnia curda, nato a E._______ dove ha vissuto sino al 2008 per poi trasferirsi a F._______ fino al suo espatrio, nel 2013 ha iniziato a lavorare con il padre nell’azienda di famiglia; che nel 2016 ha avviato un’altra attività imprenditoriale per poi chiudere la precedente nel 2020; che durante l’anno 2021 è stato membro del partito HDP per poi annullare la sua affiliazione, limitandosi a parteci- pare alla festa di Newroz; che l’(…)2023 egli sarebbe stato fermato da 4 uomini e picchiato con l’accusa di aver aiutato il PKK in data (…) 2023, presumibilmente per aver venduto dei prodotti nella regione di G._______; che nel giro di un’ora egli è stato lasciato libero; che a seguito di tale epi- sodio egli ha preso contatto con il suo avvocato al fine di verificare se nei suoi confronti fosse stata aperta una procedura penale; che l’avvocato ha negato l’esistenza di una procedura nei suoi confronti legata all’episodio vissuto, bensì sarebbe stata avviata un’indagine per le sue condivisioni sui social network; che sulla scorta di tale pressione percepita, il richiedente 1 ha deciso di espatriare a seguito del consiglio del suo avvocato in data (…) 2023 con la moglie e i figli; che dopo l’espatrio i vicini hanno riferito che la polizia avrebbe effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, senza trovare nulla; che egli teme di finire in carcere in caso di proprio ritorno in Turchia, che la richiedente 2, moglie dell’interessato 1 e madre dei richiedenti 3 e 4 ha seguito il marito nell’espatrio, senza sollevare motivi d’asilo propri e al- legando di voler dare migliori opportunità ai suoi figli; che pure i figli non hanno motivi d’asilo propri, che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto che dagli atti prodotti dal ricorrente non emergeva l’apertura di una procedura d’istru- zione nei suoi confronti, essendosi egli limitato a consegnare una denun- cia; che in ogni caso, visto che egli non ha precedenti penali e non presenta un particolare profilo politico, la probabilità che egli sia punito con una con- danna detentiva da espiare sarebbe debole; che circa il profilo politico dell’interessato 1, la SEM rileva che egli non ha mai svolto alcuna attività politica, rimanendo iscritto al partito HDP per un anno; che infatti, ad ecce- zione dell’episodio accadutogli in data (…) 2023 egli non ha mai avuto al- cun problema con le autorità; che pertanto, nemmeno la propria attività po- litica risulterebbe rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi; che per quanto concerne l’asserita perquisizione dell’abitazione dei richiedenti, la stessa non risulte- rebbe verosimile, visto che è stata unicamente riportata dai vicini di casa; che per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento la stessa risul- terebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile; che i genitori sono in buona salute; che il ricorrente 1 ha diverse esperienze lavorative,
D-5/2024 Pagina 6 anche come imprenditore; che la famiglia dispone di una casa di proprietà a Gaziantep; che ivi vi sono pure diversi familiari; che i problemi di salute di uno dei figli erano già curati in Turchia prima dell’espatrio, che gli insorgenti contestano tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore; che in particolare essi ritengono che l’apertura di una procedura penale nei confronti del ricorrente 1, oltre che l’aggressione subita dalla polizia sa- rebbe rilevante, in quanto egli sarebbe finito nel collimatore delle autorità turche; che per quanto concerne il profilo politico dell’interessato 1, egli indica di non aver avuto tempo per seguire le attività del partito HDP, ma che in ogni caso egli festeggiava il Newroz e simpatizzerebbe per il PKK; che per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, ritengono che le cure mediche non sarebbero garantite a F._______ e che pertanto chie- dono di essere ammessi provvisoriamente in Svizzera, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ri- corso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’au- torità inferiore, che venendo ora all’analisi della rilevanza dei motivi addotti ex art. 3 LAsi, con l’allegato ricorsuale, gli interessati hanno prodotto il fascicolo penale relativo al ricorrente 1; che da tale estratto il Tribunale constata che egli non ha altre procedure penali ad eccezione di quelle legate alle condivisioni effettuate sui social network; che egli è entrato nel mirino delle autorità uni- camente dopo la denuncia sporta da un terzo in data (…) settembre 2023, vale a dire 2 giorni dopo il deposito della domanda d’asilo in Svizzera; che pertanto le supposizioni formulate dal richiedente circa l’asserito collega- mento da parte delle autorità turche con il PKK circa la vendita di beni nella zona di G._______ non trova alcun riscontro negli atti prodotti dal ricorrente stesso; che il ricorrente non fosse nel mirino delle autorità turche prima dell’espatrio è confermato anche dal fatto che la famiglia è espatriata le- galmente in aereo con i propri passaporti (cfr. verbale 1, D48-D49), che per quanto concerne il profilo politico del richiedente 1, il Tribunale ri- manda alla valutazione dell’autorità di prime cure, ciò in quanto egli stesso ha ammesso di non aver svolto mai alcuna attività particolare a favore del partito HDP (cfr. verbale 1, D70-D74), che, abbondanzialmente, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l’asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell’11 ottobre 2023 pag. 7; D-
D-5/2024 Pagina 7 3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D‑3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha ricono- sciuto nelle persecuzioni addotte dall’interessato 1 un carattere determi- nante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che in fase ricorsuale il ricorrente ha prodotto nuovi documenti, che il Tribunale può rinunciare all’esame (dell’autenticità) di questi nuovi documenti, siccome, pur volendo ammetterne l’autenticità e di riflesso l’ef- fettiva esistenza di un’autentica procedura penale, per i motivi di cui sotto non sussistono motivi d’asilo rilevanti, che dal fascicolo penale prodotto dal ricorrente in data 20 febbraio 2024 emerge che le autorità turche hanno avviato una procedura penale per il reato di propaganda a favore di una organizzazione terroristica in data (…) settembre 2023 con il numero di incarto (…) a seguito di una denuncia avvenuta (…) agosto 2023 (cfr. allegato allo scritto del 20 febbraio 2024, pag. 61) e il seguente (…) novembre 2023 il Procuratore pubblico di H._______ ha determinato la propria incompetenza (cfr. allegato allo scritto del 20 febbraio 2024, pag. 31); che la procedura istruttoria è stata ripresa dal Procuratore pubblico di F._______, con il numero di incarto (…); che il Giudice di pace di Gaziantep ha accolto la richiesta formulata dal Procura- tore pubblico e ha rilasciato un ordine di arresto con il numero (…); che in data (…) dicembre 2023 è stata avviata con il numero (…) una procedura penale per il reato di propaganda a favore di una organizzazione terrori- stica, unita alla precedente con una decisione di unione (cfr. allegato allo scritto del 20 febbraio 2024, pag. 69); che in data (…) novembre 2023 il Procuratore pubblico ha avviato una procedura per il reato di insulto al Pre- sidente con il numero di incarto (…), che ad ogni modo, il ricorrente non ha un profilo politico di rilievo, come già indicato in precedenza (cfr. verbale 1, D70-D74), che oltre a ciò, stando agli atti di causa egli è incensurato (cfr. allegato allo scritto del 20 febbraio 2024), che in considerazione di quanto sopra, segnatamente del fatto che il ricor- rente non ha precedenti penali e che difetta di un profilo politico rilevante, in caso di una (improbabile) condanna, non può essere ritenuto che egli venga condannato a una pena assortita da un politmalus
D-5/2024 Pagina 8 sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti, e che vi sia dunque una probabilità significativa di un’imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4; D-2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 no- vembre 2024 consid. 6.3), che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confer- mata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Sviz- zera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a- silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere i ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del loro allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera,
D-5/2024 Pagina 9 che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è pure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un conte- sto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri ar- mati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che nella propria recente giurisprudenza il Tribunale ha modificato la pre- cedente prassi, non ritenendo più inesigibile l’allontanamento verso le pro- vince di Hakkâri e Şırnak, dalle quali i ricorrenti in ogni caso non proven- gono (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 13.4.8.), che, nel caso in disamina, gli interessati non possono avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, il ricorrente 1 è in buona salute; che egli dispone di diverse esperienze professionali, tra cui quella di imprenditore; che egli dispone in Turchia di un’abitazione di proprietà e una rete familiare; che i ricorrenti 2 e 4 non presentano particolarità a livello individuale; che per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente 3, egli soffre della sin- drome di Davret, con un ritardo nel linguaggio e nel neurosviluppo (cfr. atto SEM n. 59/3); che egli era in cura sin dall’età di 9 mesi per tali problemati- che in Turchia presso un centro di riabilitazione, che i genitori hanno cam- biato una volta raggiunta l’età di 2 anni, in quanto reputato non sufficiente; che egli inoltre prendeva lezioni private (cfr. verbale 2, D54); che pertanto già in Patria il bambino disponeva di cure adeguate, che potranno essere proseguite una volta tornati in Patria; che inoltre i ricorrenti non hanno
D-5/2024 Pagina 10 riferito in fase di audizione problemi di accesso a tali cure dopo il terremoto che ha interessato la regione circa 7 mesi prima del loro espatrio, che, ciò posto, il ricorrente 1 è quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro; che i richiedenti dispongo in Turchia di una casa di proprietà, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese- cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridi- camente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la de- cisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5/2024 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali è respinta. 3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Dispositiv
- A._______, nato il (…),
- B._______, nata il (…),
- C._______, nato il (…),
- D._______, nata il (…), tutti Turchia, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 29 novembre 2023 / N (…). D-5/2024 Pagina 2 Visto: le domande d'asilo che gli interessati hanno depositato in Svizzera il 27 settembre 2023 (cfr. atto SEM n. [{…}]- 2/2, 2/2, 4/2, 5/2), i verbali d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 22 e 23 novembre 2023 (cfr. atti SEM n. 47/15 e 49/9, di seguito: verbale marito, verbale moglie), i mezzi di prova prodotti dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d’asilo e in particolare: - carte d’identità e libretto di famiglia in originale - copia della scheda di membro dell’HDP - copia denuncia - copia rapporto ospedaliero - copia richiesta indagini - copia fermoimmagine condivisioni social network - copia carta d’identità del denunciante la bozza di decisione, trasmessa ai ricorrenti in data 27 novembre 2023 e il parere alla stessa trasmesso alla SEM dai ricorrenti in data 28 novembre 2023, la decisione del 29 novembre 2023 notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. 55/1), con la quale la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiato, ha respinto la loro domanda d'asilo e ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, considerando l’esecuzione di quest’ul- tima misura come possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, il ricorso trasmesso il 29 dicembre 2023 (data d'entrata: 3 gennaio 2024), con il quale gli insorgenti chiedono al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione avversata, la conces- sione dell’asilo, in subordine la concessione dell’ammissione provvisoria, infine chiedono l’esenzione dal pagamento di un anticipo delle spese di giustizia con protesta di spese e ripetibili, lo scritto integrativo al ricorso, con cui i ricorrenti hanno trasmesso il dossier relativo ai procedimenti giudiziari in Turchia del ricorrente 1 in copia e non tradotti, D-5/2024 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci- sione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono no- zioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGES- SENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci- sione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata sol- tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto D-5/2024 Pagina 4 accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecu- zioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di per- secuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), D-5/2024 Pagina 5 che, nel caso concreto, il richiedente 1, cittadino turco di etnia curda, nato a E._______ dove ha vissuto sino al 2008 per poi trasferirsi a F._______ fino al suo espatrio, nel 2013 ha iniziato a lavorare con il padre nell’azienda di famiglia; che nel 2016 ha avviato un’altra attività imprenditoriale per poi chiudere la precedente nel 2020; che durante l’anno 2021 è stato membro del partito HDP per poi annullare la sua affiliazione, limitandosi a parteci- pare alla festa di Newroz; che l’(…)2023 egli sarebbe stato fermato da 4 uomini e picchiato con l’accusa di aver aiutato il PKK in data (…) 2023, presumibilmente per aver venduto dei prodotti nella regione di G._______; che nel giro di un’ora egli è stato lasciato libero; che a seguito di tale epi- sodio egli ha preso contatto con il suo avvocato al fine di verificare se nei suoi confronti fosse stata aperta una procedura penale; che l’avvocato ha negato l’esistenza di una procedura nei suoi confronti legata all’episodio vissuto, bensì sarebbe stata avviata un’indagine per le sue condivisioni sui social network; che sulla scorta di tale pressione percepita, il richiedente 1 ha deciso di espatriare a seguito del consiglio del suo avvocato in data (…) 2023 con la moglie e i figli; che dopo l’espatrio i vicini hanno riferito che la polizia avrebbe effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, senza trovare nulla; che egli teme di finire in carcere in caso di proprio ritorno in Turchia, che la richiedente 2, moglie dell’interessato 1 e madre dei richiedenti 3 e 4 ha seguito il marito nell’espatrio, senza sollevare motivi d’asilo propri e al- legando di voler dare migliori opportunità ai suoi figli; che pure i figli non hanno motivi d’asilo propri, che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto che dagli atti prodotti dal ricorrente non emergeva l’apertura di una procedura d’istru- zione nei suoi confronti, essendosi egli limitato a consegnare una denun- cia; che in ogni caso, visto che egli non ha precedenti penali e non presenta un particolare profilo politico, la probabilità che egli sia punito con una con- danna detentiva da espiare sarebbe debole; che circa il profilo politico dell’interessato 1, la SEM rileva che egli non ha mai svolto alcuna attività politica, rimanendo iscritto al partito HDP per un anno; che infatti, ad ecce- zione dell’episodio accadutogli in data (…) 2023 egli non ha mai avuto al- cun problema con le autorità; che pertanto, nemmeno la propria attività po- litica risulterebbe rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi; che per quanto concerne l’asserita perquisizione dell’abitazione dei richiedenti, la stessa non risulte- rebbe verosimile, visto che è stata unicamente riportata dai vicini di casa; che per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento la stessa risul- terebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile; che i genitori sono in buona salute; che il ricorrente 1 ha diverse esperienze lavorative, D-5/2024 Pagina 6 anche come imprenditore; che la famiglia dispone di una casa di proprietà a Gaziantep; che ivi vi sono pure diversi familiari; che i problemi di salute di uno dei figli erano già curati in Turchia prima dell’espatrio, che gli insorgenti contestano tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore; che in particolare essi ritengono che l’apertura di una procedura penale nei confronti del ricorrente 1, oltre che l’aggressione subita dalla polizia sa- rebbe rilevante, in quanto egli sarebbe finito nel collimatore delle autorità turche; che per quanto concerne il profilo politico dell’interessato 1, egli indica di non aver avuto tempo per seguire le attività del partito HDP, ma che in ogni caso egli festeggiava il Newroz e simpatizzerebbe per il PKK; che per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, ritengono che le cure mediche non sarebbero garantite a F._______ e che pertanto chie- dono di essere ammessi provvisoriamente in Svizzera, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ri- corso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’au- torità inferiore, che venendo ora all’analisi della rilevanza dei motivi addotti ex art. 3 LAsi, con l’allegato ricorsuale, gli interessati hanno prodotto il fascicolo penale relativo al ricorrente 1; che da tale estratto il Tribunale constata che egli non ha altre procedure penali ad eccezione di quelle legate alle condivisioni effettuate sui social network; che egli è entrato nel mirino delle autorità uni- camente dopo la denuncia sporta da un terzo in data (…) settembre 2023, vale a dire 2 giorni dopo il deposito della domanda d’asilo in Svizzera; che pertanto le supposizioni formulate dal richiedente circa l’asserito collega- mento da parte delle autorità turche con il PKK circa la vendita di beni nella zona di G._______ non trova alcun riscontro negli atti prodotti dal ricorrente stesso; che il ricorrente non fosse nel mirino delle autorità turche prima dell’espatrio è confermato anche dal fatto che la famiglia è espatriata le- galmente in aereo con i propri passaporti (cfr. verbale 1, D48-D49), che per quanto concerne il profilo politico del richiedente 1, il Tribunale ri- manda alla valutazione dell’autorità di prime cure, ciò in quanto egli stesso ha ammesso di non aver svolto mai alcuna attività particolare a favore del partito HDP (cfr. verbale 1, D70-D74), che, abbondanzialmente, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l’asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell’11 ottobre 2023 pag. 7; D- D-5/2024 Pagina 7 3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D‑3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha ricono- sciuto nelle persecuzioni addotte dall’interessato 1 un carattere determi- nante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che in fase ricorsuale il ricorrente ha prodotto nuovi documenti, che il Tribunale può rinunciare all’esame (dell’autenticità) di questi nuovi documenti, siccome, pur volendo ammetterne l’autenticità e di riflesso l’ef- fettiva esistenza di un’autentica procedura penale, per i motivi di cui sotto non sussistono motivi d’asilo rilevanti, che dal fascicolo penale prodotto dal ricorrente in data 20 febbraio 2024 emerge che le autorità turche hanno avviato una procedura penale per il reato di propaganda a favore di una organizzazione terroristica in data (…) settembre 2023 con il numero di incarto (…) a seguito di una denuncia avvenuta (…) agosto 2023 (cfr. allegato allo scritto del 20 febbraio 2024, pag. 61) e il seguente (…) novembre 2023 il Procuratore pubblico di H._______ ha determinato la propria incompetenza (cfr. allegato allo scritto del 20 febbraio 2024, pag. 31); che la procedura istruttoria è stata ripresa dal Procuratore pubblico di F._______, con il numero di incarto (…); che il Giudice di pace di Gaziantep ha accolto la richiesta formulata dal Procura- tore pubblico e ha rilasciato un ordine di arresto con il numero (…); che in data (…) dicembre 2023 è stata avviata con il numero (…) una procedura penale per il reato di propaganda a favore di una organizzazione terrori- stica, unita alla precedente con una decisione di unione (cfr. allegato allo scritto del 20 febbraio 2024, pag. 69); che in data (…) novembre 2023 il Procuratore pubblico ha avviato una procedura per il reato di insulto al Pre- sidente con il numero di incarto (…), che ad ogni modo, il ricorrente non ha un profilo politico di rilievo, come già indicato in precedenza (cfr. verbale 1, D70-D74), che oltre a ciò, stando agli atti di causa egli è incensurato (cfr. allegato allo scritto del 20 febbraio 2024), che in considerazione di quanto sopra, segnatamente del fatto che il ricor- rente non ha precedenti penali e che difetta di un profilo politico rilevante, in caso di una (improbabile) condanna, non può essere ritenuto che egli venga condannato a una pena assortita da un politmalus D-5/2024 Pagina 8 sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti, e che vi sia dunque una probabilità significativa di un’imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4; D-2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 no- vembre 2024 consid. 6.3), che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confer- mata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Sviz- zera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a- silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere i ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del loro allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, D-5/2024 Pagina 9 che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è pure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un conte- sto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri ar- mati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che nella propria recente giurisprudenza il Tribunale ha modificato la pre- cedente prassi, non ritenendo più inesigibile l’allontanamento verso le pro- vince di Hakkâri e Şırnak, dalle quali i ricorrenti in ogni caso non proven- gono (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 13.4.8.), che, nel caso in disamina, gli interessati non possono avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, il ricorrente 1 è in buona salute; che egli dispone di diverse esperienze professionali, tra cui quella di imprenditore; che egli dispone in Turchia di un’abitazione di proprietà e una rete familiare; che i ricorrenti 2 e 4 non presentano particolarità a livello individuale; che per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente 3, egli soffre della sin- drome di Davret, con un ritardo nel linguaggio e nel neurosviluppo (cfr. atto SEM n. 59/3); che egli era in cura sin dall’età di 9 mesi per tali problemati- che in Turchia presso un centro di riabilitazione, che i genitori hanno cam- biato una volta raggiunta l’età di 2 anni, in quanto reputato non sufficiente; che egli inoltre prendeva lezioni private (cfr. verbale 2, D54); che pertanto già in Patria il bambino disponeva di cure adeguate, che potranno essere proseguite una volta tornati in Patria; che inoltre i ricorrenti non hanno D-5/2024 Pagina 10 riferito in fase di audizione problemi di accesso a tali cure dopo il terremoto che ha interessato la regione circa 7 mesi prima del loro espatrio, che, ciò posto, il ricorrente 1 è quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro; che i richiedenti dispongo in Turchia di una casa di proprietà, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese- cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridi- camente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la de- cisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) D-5/2024 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali è respinta.
- Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5/2024 Sentenza del 20 febbraio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Adriano Alari. Parti
1. A._______, nato il (...),
2. B._______, nata il (...),
3. C._______, nato il (...),
4. D._______, nata il (...), tutti Turchia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 29 novembre 2023 / N (...). Visto: le domande d'asilo che gli interessati hanno depositato in Svizzera il 27 settembre 2023 (cfr. atto SEM n. [{...}]- 2/2, 2/2, 4/2, 5/2), i verbali d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 22 e 23 novembre 2023 (cfr. atti SEM n. 47/15 e 49/9, di seguito: verbale marito, verbale moglie), i mezzi di prova prodotti dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo e in particolare:
- carte d'identità e libretto di famiglia in originale
- copia della scheda di membro dell'HDP
- copia denuncia
- copia rapporto ospedaliero
- copia richiesta indagini
- copia fermoimmagine condivisioni social network
- copia carta d'identità del denunciante la bozza di decisione, trasmessa ai ricorrenti in data 27 novembre 2023 e il parere alla stessa trasmesso alla SEM dai ricorrenti in data 28 novembre 2023, la decisione del 29 novembre 2023 notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. 55/1), con la quale la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiato, ha respinto la loro domanda d'asilo e ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, considerando l'esecuzione di quest'ultima misura come possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, il ricorso trasmesso il 29 dicembre 2023 (data d'entrata: 3 gennaio 2024), con il quale gli insorgenti chiedono al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione avversata, la concessione dell'asilo, in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria, infine chiedono l'esenzione dal pagamento di un anticipo delle spese di giustizia con protesta di spese e ripetibili, lo scritto integrativo al ricorso, con cui i ricorrenti hanno trasmesso il dossier relativo ai procedimenti giudiziari in Turchia del ricorrente 1 in copia e non tradotti, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, nel caso concreto, il richiedente 1, cittadino turco di etnia curda, nato a E._______ dove ha vissuto sino al 2008 per poi trasferirsi a F._______ fino al suo espatrio, nel 2013 ha iniziato a lavorare con il padre nell'azienda di famiglia; che nel 2016 ha avviato un'altra attività imprenditoriale per poi chiudere la precedente nel 2020; che durante l'anno 2021 è stato membro del partito HDP per poi annullare la sua affiliazione, limitandosi a partecipare alla festa di Newroz; che l'(...)2023 egli sarebbe stato fermato da 4 uomini e picchiato con l'accusa di aver aiutato il PKK in data (...) 2023, presumibilmente per aver venduto dei prodotti nella regione di G._______; che nel giro di un'ora egli è stato lasciato libero; che a seguito di tale episodio egli ha preso contatto con il suo avvocato al fine di verificare se nei suoi confronti fosse stata aperta una procedura penale; che l'avvocato ha negato l'esistenza di una procedura nei suoi confronti legata all'episodio vissuto, bensì sarebbe stata avviata un'indagine per le sue condivisioni sui social network; che sulla scorta di tale pressione percepita, il richiedente 1 ha deciso di espatriare a seguito del consiglio del suo avvocato in data (...) 2023 con la moglie e i figli; che dopo l'espatrio i vicini hanno riferito che la polizia avrebbe effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, senza trovare nulla; che egli teme di finire in carcere in caso di proprio ritorno in Turchia, che la richiedente 2, moglie dell'interessato 1 e madre dei richiedenti 3 e 4 ha seguito il marito nell'espatrio, senza sollevare motivi d'asilo propri e allegando di voler dare migliori opportunità ai suoi figli; che pure i figli non hanno motivi d'asilo propri, che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto che dagli atti prodotti dal ricorrente non emergeva l'apertura di una procedura d'istruzione nei suoi confronti, essendosi egli limitato a consegnare una denuncia; che in ogni caso, visto che egli non ha precedenti penali e non presenta un particolare profilo politico, la probabilità che egli sia punito con una condanna detentiva da espiare sarebbe debole; che circa il profilo politico dell'interessato 1, la SEM rileva che egli non ha mai svolto alcuna attività politica, rimanendo iscritto al partito HDP per un anno; che infatti, ad eccezione dell'episodio accadutogli in data (...) 2023 egli non ha mai avuto alcun problema con le autorità; che pertanto, nemmeno la propria attività politica risulterebbe rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che per quanto concerne l'asserita perquisizione dell'abitazione dei richiedenti, la stessa non risulterebbe verosimile, visto che è stata unicamente riportata dai vicini di casa; che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento la stessa risulterebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile; che i genitori sono in buona salute; che il ricorrente 1 ha diverse esperienze lavorative, anche come imprenditore; che la famiglia dispone di una casa di proprietà a Gaziantep; che ivi vi sono pure diversi familiari; che i problemi di salute di uno dei figli erano già curati in Turchia prima dell'espatrio, che gli insorgenti contestano tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore; che in particolare essi ritengono che l'apertura di una procedura penale nei confronti del ricorrente 1, oltre che l'aggressione subita dalla polizia sarebbe rilevante, in quanto egli sarebbe finito nel collimatore delle autorità turche; che per quanto concerne il profilo politico dell'interessato 1, egli indica di non aver avuto tempo per seguire le attività del partito HDP, ma che in ogni caso egli festeggiava il Newroz e simpatizzerebbe per il PKK; che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, ritengono che le cure mediche non sarebbero garantite a F._______ e che pertanto chiedono di essere ammessi provvisoriamente in Svizzera, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che venendo ora all'analisi della rilevanza dei motivi addotti ex art. 3 LAsi, con l'allegato ricorsuale, gli interessati hanno prodotto il fascicolo penale relativo al ricorrente 1; che da tale estratto il Tribunale constata che egli non ha altre procedure penali ad eccezione di quelle legate alle condivisioni effettuate sui social network; che egli è entrato nel mirino delle autorità unicamente dopo la denuncia sporta da un terzo in data (...) settembre 2023, vale a dire 2 giorni dopo il deposito della domanda d'asilo in Svizzera; che pertanto le supposizioni formulate dal richiedente circa l'asserito collegamento da parte delle autorità turche con il PKK circa la vendita di beni nella zona di G._______ non trova alcun riscontro negli atti prodotti dal ricorrente stesso; che il ricorrente non fosse nel mirino delle autorità turche prima dell'espatrio è confermato anche dal fatto che la famiglia è espatriata legalmente in aereo con i propri passaporti (cfr. verbale 1, D48-D49), che per quanto concerne il profilo politico del richiedente 1, il Tribunale rimanda alla valutazione dell'autorità di prime cure, ciò in quanto egli stesso ha ammesso di non aver svolto mai alcuna attività particolare a favore del partito HDP (cfr. verbale 1, D70-D74), che, abbondanzialmente, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dall'interessato 1 un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che in fase ricorsuale il ricorrente ha prodotto nuovi documenti, che il Tribunale può rinunciare all'esame (dell'autenticità) di questi nuovi documenti, siccome, pur volendo ammetterne l'autenticità e di riflesso l'effettiva esistenza di un'autentica procedura penale, per i motivi di cui sotto non sussistono motivi d'asilo rilevanti, che dal fascicolo penale prodotto dal ricorrente in data 20 febbraio 2024 emerge che le autorità turche hanno avviato una procedura penale per il reato di propaganda a favore di una organizzazione terroristica in data (...) settembre 2023 con il numero di incarto (...) a seguito di una denuncia avvenuta (...) agosto 2023 (cfr. allegato allo scritto del 20 febbraio 2024, pag. 61) e il seguente (...) novembre 2023 il Procuratore pubblico di H._______ ha determinato la propria incompetenza (cfr. allegato allo scritto del 20 febbraio 2024, pag. 31); che la procedura istruttoria è stata ripresa dal Procuratore pubblico di F._______, con il numero di incarto (...); che il Giudice di pace di Gaziantep ha accolto la richiesta formulata dal Procuratore pubblico e ha rilasciato un ordine di arresto con il numero (...); che in data (...) dicembre 2023 è stata avviata con il numero (...) una procedura penale per il reato di propaganda a favore di una organizzazione terroristica, unita alla precedente con una decisione di unione (cfr. allegato allo scritto del 20 febbraio 2024, pag. 69); che in data (...) novembre 2023 il Procuratore pubblico ha avviato una procedura per il reato di insulto al Presidente con il numero di incarto (...), che ad ogni modo, il ricorrente non ha un profilo politico di rilievo, come già indicato in precedenza (cfr. verbale 1, D70-D74), che oltre a ciò, stando agli atti di causa egli è incensurato (cfr. allegato allo scritto del 20 febbraio 2024), che in considerazione di quanto sopra, segnatamente del fatto che il ricorrente non ha precedenti penali e che difetta di un profilo politico rilevante, in caso di una (improbabile) condanna, non può essere ritenuto che egli venga condannato a una pena assortita da un politmalus sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti, e che vi sia dunque una probabilità significativa di un'imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4; D-2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novembre 2024 consid. 6.3), che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere i ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del loro allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che nella propria recente giurisprudenza il Tribunale ha modificato la precedente prassi, non ritenendo più inesigibile l'allontanamento verso le province di Hakkâri e irnak, dalle quali i ricorrenti in ogni caso non provengono (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 13.4.8.), che, nel caso in disamina, gli interessati non possono avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, il ricorrente 1 è in buona salute; che egli dispone di diverse esperienze professionali, tra cui quella di imprenditore; che egli dispone in Turchia di un'abitazione di proprietà e una rete familiare; che i ricorrenti 2 e 4 non presentano particolarità a livello individuale; che per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente 3, egli soffre della sindrome di Davret, con un ritardo nel linguaggio e nel neurosviluppo (cfr. atto SEM n. 59/3); che egli era in cura sin dall'età di 9 mesi per tali problematiche in Turchia presso un centro di riabilitazione, che i genitori hanno cambiato una volta raggiunta l'età di 2 anni, in quanto reputato non sufficiente; che egli inoltre prendeva lezioni private (cfr. verbale 2, D54); che pertanto già in Patria il bambino disponeva di cure adeguate, che potranno essere proseguite una volta tornati in Patria; che inoltre i ricorrenti non hanno riferito in fase di audizione problemi di accesso a tali cure dopo il terremoto che ha interessato la regione circa 7 mesi prima del loro espatrio, che, ciò posto, il ricorrente 1 è quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro; che i richiedenti dispongo in Turchia di una casa di proprietà, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali è respinta.
3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: