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D-3451/2023

D-3451/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-18 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a Il ricorrente, cittadino burundese, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera l’8 agosto 2022.

A.b La SEM ha anzitutto svolto una procedura Dublino nell’ambito della quale l’interessato ha dichiarato i propri dati personali e ha sostenuto un colloquio personale Dublino in data 22 agosto 2022 (cfr. atti della Segrete- ria di Stato della migrazione [di seguito SEM] n. (…)-11/9, 13/2, 14/3, 16/2, 19/1). Effettuati i dovuti accertamenti, con decisione dell’8 settembre 2022 l’autorità inferiore ha stabilito la fine della procedura Dublino e la trattazione della domanda d’asilo in procedura nazionale (cfr. atto SEM n. 20/1).

A.c Il 10 maggio 2023 si è svolta l’audizione approfondita sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. 31/19).

A sostegno della propria domanda, l’interessato ha sostanzialmente dichia- rato di essere di etnia tutsi e originario di Bujumbura, città in cui sarebbe nato e cresciuto per la maggior parte della sua vita. In particolare, suo pa- dre sarebbe stato un politico del partito CNDD-FDD e agente dei servizi segreti statali ma, nel contempo, avrebbe aiutato anche i ribelli durante la guerra civile burundese. Nel 2013, ovvero due o tre anni dopo il suo rilascio dal carcere politico al quale sarebbe stato condannato durante il cambio di regime, il padre sarebbe stato avvelenato. Nel 2014/2015, il ricorrente avrebbe subìto un’aggressione fisica mentre rincasava alla sera, riuscendo però ad avere la meglio e sottrarsi dall’aggressore. Inoltre, nel 2016/2017, alcune persone avrebbero perpetrato un attacco armato in un bar sito a B._______, durante il quale l’insorgente sarebbe rimasto illeso nonostante vi fossero stati morti e feriti. Egli ha poi riferito che, nel settembre 2020, sarebbe stato coinvolto in un’imboscata da parte di alcuni criminali, abbi- gliati in divisa di polizia e militare, che avrebbero anche sparato all’autovei- colo nel quale si trovava. I malviventi avrebbero aperto la porta dell’auto- mobile, lo avrebbero fatto uscire mettendolo a terra, lo avrebbero picchiato e torturato, finché uno di loro avrebbe tentato di amputagli le dita della mano con un coltello, chiedendogli nel contempo cosa ci facesse in quell’automobile e dove fosse diretto. Dopodiché, sarebbero intervenuti al- tri individui che avrebbero sparato ai suoi aggressori. In quel momento, uno di quest’ultimi avrebbe quindi tentato di colpirlo con un coltello a serrama- nico, mancandolo, affermando che la loro missione era ormai compiuta. Infine, il ricorrente è stato colpito con il calcio di un fucile perdendo i sensi e risvegliandosi poi in ospedale. Egli ha altresì dichiarato di non essersi

D-3451/2023 Pagina 3 mai confrontato in precedenza con tali aggressori e di non conoscerne la loro identità. Nel dicembre 2020, l’interessato sarebbe quindi espatriato a piedi verso la Tanzania fino a giungere in Svizzera il 7 agosto 2022.

Egli non ha depositato agli atti nessun documento o mezzo di prova.

A.d Con parere legale datato 16 maggio 2023, la rappresentante legale ricorrente si è espressa nel merito del progetto di decisione negativa della SEM (cfr. atti SEM n. 33/13 e 34/2). B. Con decisione del 17 maggio 2023, la SEM non ha riconosciuto all’interes- sato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando quest’ultima misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

C. C.a Avverso tale decisione l’interessato insorge dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso datato 16 giugno 2023 chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Sviz- zera nonché, in subordine, la restituzione degli atti alla SEM affinché pro- ceda ad un nuovo esame delle allegazioni e ad un completamento d’istrut- toria, oppure la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Egli presenta inoltre un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame sono stati segnatamente acclusi tre rapporti medici datati 6 giugno 2023, 16 dicembre 2022 e 11 maggio 2023 (cfr. allegati al ricorso n. 3-5).

C.b Con decisione incidentale del 25 luglio 2023, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, ha rinunciato al prelevamento dell’anticipo spese e ha concesso all’interes- sato un termine di sette giorni per comunicare le risultanze della prospet- tata visita medica del 21 giugno 2023 – citata del ricorso – nonché eventuali aggiornamenti sul suo stato di salute (atto TAF n. 3). Con scritto del 2 ago- sto 2023, il ricorrente ha quindi fornito al Tribunale due nuovi attestati me- dici dando così seguito alla richiesta succitata (atti TAF n. 5-6).

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Erwägungen (47 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 1 LAsi in rela- zione con l'art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contra- rio) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gra- vame.

E. 1.3 In virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia inoltre allo scam- bio di scritti poiché non è stato accluso al ricorso alcun nuovo fatto o mezzo di prova dirimente per il giudizio.

E. 2 In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammis- sibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA).

E. 3 Nella querelata decisione, la SEM ritiene anzitutto inverosimili, poiché non sufficientemente circostanziate e motivate, le allegazioni secondo cui il ri- corrente sarebbe stato coinvolto nei tre episodi di aggressione descritti. Nonostante i ripetuti inviti a voler fornire maggiori dettagli sugli eventi, egli si sarebbe infatti limitato ad addurre generali considerazioni di ordine poli- tico e sociale, proponendo delle circostanze fattuali molto stereotipate (cfr. decisione avversata, pag. 4). L’insorgente non sarebbe neppure riuscito a rendere verosimile il trascorso ruolo politico e professionale del padre, ri- spettivamente le motivazioni per cui il profilo personale di quest’ultimo avrebbe ingenerato una persecuzione riflessa dell’interessato (idem pagg. 4-5). La SEM ritiene altresì di aver debitamente considerato il disturbo post- traumatico da stress del quale è affetto il ricorrente, precisando in partico- lare che non sarebbe possibile dimostrare che tale affezione sia fondi ef- fettivamente sugli eventi narrati (idem pag. 7). L’autorità opponente os- serva inoltre di aver considerato correttamente tutti problemi di salute dell’interessato, sia nel contesto dell’esame della verosimiglianza sia con

D-3451/2023 Pagina 5 riferimento all’esecuzione dell’allontanamento pronunciato. In Burundi sa- rebbero altresì facilmente reperibili tutti i medicamenti prescritti per i tratta- menti del ricorrente (idem pag. 7-8). Infine, l’esecuzione dell’allontana- mento si rivelerebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, posto in particolare ch’egli godrebbe di un valido percorso formativo non- ché di una probabile rete di sostegno sociale e familiare in patria. I suoi problemi di salute potrebbero inoltre essere curati anche nel suo Paese d’origine (idem pagg. 8-9).

E. 4.1 Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione al suo stato valetudinario. Egli ritiene che, posta la complessità del suo caso, la trattazione della domanda d’asilo in procedura celere, anziché in quella ampliata, abbia concorso ad un accertamento inesatto ed incompleto del suo stato di salute, il quale non sarebbe ancora sufficientemente acclarato. La SEM avrebbe inoltre dovuto allestire un rapporto medico di dettaglio per stabilire il suo esatto stato di salute e chiarire i relativi trattamenti necessari. Infine, occorrerebbe consi- derare anche le risultanze delle visite mediche esperite dopo la pronuncia della decisione avversata e riconoscere che i consulting medici contenuti in quest’ultima sono datati ed estranei al caso specifico (cfr. ricorso pagg. 4-7).

E. 4.2.1 Tali censure di natura formale vanno analizzate preliminarmente poi- ché sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; sentenza TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1).

E. 4.2.2.1 Con riferimento al contestato smistamento secondo la procedura celere, il Tribunale ribadisce che non sussiste alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d’asilo nella procedura ampliata o in quella celere (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2). In proposito, va detto che la que- stione è già stata trattata con sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, a cui si rinvia per maggiori dettagli (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). Nello specifico occorre tutta- via rilevare che la trattazione di un caso nella procedura celere può com- portare, in alcuni casi specifici in connessione con il termine ricorsuale di sette giorni lavorativi, la violazione della garanzia della via giudiziaria ai sensi dell’art. 29a Cost. nonché la violazione dell’art. 13 CEDU, in

D-3451/2023 Pagina 6 combinato disposto con l’art. 3 CEDU (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9 e 10; sentenza TAF D-4134/2020 del 14 settembre 2020 consid. 5.2).

E. 4.2.2.2 Sul contestato accertamento dei fatti va inoltre rilevato che proce- dure d’asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente ac- certa d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circo- stanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e

E. 4.3.1 Nel caso in esame, l’autorità inferiore ha dapprima svolto una proce- dura Dublino nell’ambito della quale sono state formulate delle richieste di informazione alla Slovenia (cfr. atti SEM n. 13/2, 16/2 e 19/1) ed è stato svolto un primo colloquio personale Dublino il 22 agosto 2022 (cfr. atto SEM n. 14/3) nonché svariati accertamenti medici (cfr. atti SEM n. 7/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 29/2, 30/19). Tali atti istruttori sono tutti da ascrivere alla fase preparatoria che si è conclusa con la decisione dell’8 settembre 2022, mediante la quale la SEM ha stabilito la fine della proce- dura Dublino nonché la trattazione della domanda d’asilo in procedura na- zionale (cfr. atto SEM n. 20/1). Ora, poiché la domanda d’asilo era stata presentata già in data 8 agosto 2022 e l’audizione approfondita sui motivi d’asilo si è svolta soltanto il 10 maggio 2023, appare pacifico che l’autorità opponente ha superato il termine legale di 21 giorni per la fase preparatoria (cfr. art. 26 cpv. 1 LAsi). Alla luce di tali evenienze, la SEM avrebbe effetti- vamente dovuto optare per la procedura ampliata.

E. 4.3.2 Tuttavia, il Tribunale ritiene che tale dilazione della procedura si è ragionevolmente imposta, da un lato a fronte dei tempi dettati dai

D-3451/2023 Pagina 7 chiarimenti svolti nell’ambito della procedura Dublino e, dall’altro, in consi- derazione degli accertamenti medici svolti prima della decisione avversata. Occorre infatti considerare che, a seguito della decisione attestante la trat- tazione della domanda in procedura nazionale, sono stati svolti sette ac- certamenti medici (cfr. atti SEM n. 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 29/2, 30/19). Il Tribunale giudica inoltre che la scelta della procedura celere non ha com- portato per l’insorgente un accertamento incompleto dei fatti giuridica- mente rilevanti: dai motivi d’asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto all’au- dizione svolta il 10 maggio 2023, benché sarebbe stato preferibile indire quest’ultima subito dopo il passaggio alla procedura nazionale. La SEM ha infatti debitamente analizzato tutti i documenti agli atti e valutato attenta- mente la verosimiglianza dei fatti addotti, esprimendosi lungamente, anche con puntuale riferimento alle argomentazioni sollevate nel parere legale, sui motivi per i quali non fosse stato ritenuto un timore fondato di persecu- zioni.

E. 4.3.3 In particolare, al momento dell’emanazione della decisione, l’incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova afferenti alla condizione di salute dell’interessato, i quali sono stati debitamente considerati nel prov- vedimento impugnato (cfr. decisione avversata pag. 5-8; atti SEM n. 7/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 29/2, 30/19). La documentazione appariva inol- tre sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente, tenuto conto della tipologia delle affezioni presenti, dell’ampiezza delle indagini effettuate e dell’anamnesi del paziente. Infatti, nei certificati medici agli atti si attestava in particolare la diagnosi di disturbo da stress post-traumatico con soma- tizzazioni e la sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (cfr. atti SEM n. 7/2, 21/2 e 30/19). Per contro, non risul- tavano indicazioni quanto a sospetti di gravi patologie da identificare ulte- riormente, se non il consiglio di procedere ad una presa a carico psichia- trica che, come si dirà nei paragrafi seguenti (cfr. infra consid. 8.4), risulta praticabile anche nel Paese d’origine (cfr. atto SEM n. 30/19). Pertanto, lo stato di salute risultava sufficientemente acclarato, con la conseguenza che non occorreva procedere alla stesura di un rapporto medico detta- gliato. Del resto, la documentazione medica emersa dopo la pronuncia della decisione impugnata (cfr. allegati al ricorso n. 3 pag. 2, n. 5; atto TAF

n. 5, doc. 1 pag. 2, doc. 2), non muta sostanzialmente il quadro clinico del ricorrente – gli stessi indicano infatti una presa a carico psichiatrica e psi- cologica confermando la diagnosi del disturbo da stress post-traumatico – e non influenzano, come si vedrà, la valutazione in merito all’esigibilità dell’allontanamento (cfr. infra consid. 8.4).

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E. 4.4 Su questi punti, le censure risultano pertanto infondate. Di riflesso, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va integralmente respinta.

5. Nel merito, l’oggetto del contendere è quindi sapere se la decisione avver- sata, con la quale la SEM ha negato all’interessato la qualità di rifugiato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto fede- rale.

6. 6.1 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente sostiene infatti che, tenuto conto del suo fragile stato di salute, le proprie allegazioni va- dano ritenute verosimili (art. 7 LAsi). In particolare, egli ritiene che le lacune rilevate dalla SEM nelle sue allegazioni siano da ricondurre ai suoi disturbi psichici, in particolare al disturbo post-traumatico da stress, che gli cause- rebbero gravi problemi di memoria, difficoltà di attenzione e di concentra- zione, nonché limiti nell’espressione orale. In ogni caso, dal suo racconto emergerebbe coerentemente che lui e la sua famiglia sarebbero persegui- tati per motivi legati all’attività politica del padre. I rapporti medici del 16 dicembre 2022 e dell’11 maggio 2023 acclusi al ricorso, nei quali sarebbero stati riportati le aggressioni addotte alla SEM, comproverebbero infine le aggressioni subìte in patria (cfr. ricorso pagg. 7-9).

6.2 6.2.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

6.2.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pre- giudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua defini- zione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un ele- mento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (ele- mento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro

D-3451/2023 Pagina 9 prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

6.2.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro ele- menti costitutivi della “verosimiglianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo conclu- denti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collabo- rare con l’autorità all’accertamento dei fatti (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, N 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega- zione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen- ziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti- specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

6.3 6.3.1 A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale non ravvede valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell’autorità inferiore in merito all’inverosimiglianza delle allegazioni.

6.3.2 Infatti, il ricorrente sostiene principalmente che la SEM non avrebbe considerato il suo stato psichico per apprezzare la verosimiglianza del suo racconto e la sua capacità di ricostruire gli eventi occorsi. A tale riguardo, il Tribunale osserva tuttavia che una diagnosi di sindrome post-traumatica da stress, così come risulta dalla documentazione medica agli atti, non prova di per sé sola le violenze allegate dall’insorgente, anche se l’apprez- zamento di un medico specialista basato su un’osservazione clinica può costituire, in certe costellazioni, un indizio che occorre considerare nella valutazione della credibilità delle allegazioni di persecuzione nel quadro dell’apprezzamento delle prove (cfr. DTAF 2015/11 consid. 7.2.1 e 7.2.2; ex pluris sentenza del TAF D-3916/2021 del 7 marzo 2024 consid. 6.1).

D-3451/2023 Pagina 10 6.3.3 In proposito, si rileva che nei certificati medici antecedenti al provve- dimento impugnato i medici non hanno mai contestualizzato a livello clinico l’eventuale influenza delle presunte persecuzioni subìte in Burundi sullo stato di salute dell’interessato, e ciò fino all’audizione sui motivi d’asilo (cfr. atti SEM n. 7/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 29/2, 30/19). In altri termini, contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, tali rapporti non contengono alcuna analisi medica dei presunti eventi traumatici addotti e non indicano che lo stato valetudinario dell’insorgente avesse, o potesse avere, un impatto sulle capacità mnemoniche o discorsive. Inoltre, lo status somatico indicato nel nuovo rapporto del 6 giugno 2023, caratterizzato se- gnatamente da difficoltà di attenzione e concentrazione nonché da difficoltà a tenere il focus del discorso, non è inoltre suscettibile di modificare tale conclusione (cfr. allegato al ricorso n. 3). Invero, nonostante il disturbo da stress post-traumatico, il Tribunale giudica che l’interessato è stato in grado di richiamare i fatti centrali oggetto delle sue allegazioni, senza mai mo- strare una particolare esitazione nel rispondere alle domande poste nel corso dell’audizione. Del resto, quanto indicato nel rapporto medico succi- tato si contrappone alle sintomatologie attestate fino alla conclusione della procedura dinanzi alla SEM, contraddistinto segnatamente da un “pensiero corretto nella forma e nel contenuto” (cfr. atto SEM n. 21/2) e da un lin- guaggio normale (cfr. atto SEM n. 23/2). Infine, il fatto che i rapporti medici acclusi al ricorso riportino i motivi d’asilo del ricorrente risulta ininfluente per il giudizio poiché il personale medico curante si basa esclusivamente sulle dichiarazioni fatte dal paziente. Inoltre, la verifica della verosimi- glianza delle dichiarazioni compete esclusivamente alle autorità d’asilo. Ad ogni buon conto, alla SEM non può essere rimproverato di aver ottenuto dall’interessato delle dichiarazioni facendo completa astrazione del suo stato valetudinario. La stessa ha infatti genericamente interrogato il ricor- rente sul suo benessere (cfr. atto SEM n. 31/19 D4, D71-75) e non ha posto alcuna domanda in maniera incalzante o pressante, tanto più che è sempre stato seguito il ritmo e le esigenze fisiche dell’interessato. Di principio, né lo stato di salute psichico del ricorrente, né il suo vissuto traumatico, pos- sono quindi giustificare le inconcludenze del racconto presentato e dimo- strare che le sue affezioni sono effettivamente fondate sulle allegazioni ad- dotte.

6.3.4 6.3.4.1 Per il resto, il ricorrente non presenta alcuna precisa contestazione nel merito della puntuale analisi della verosimiglianza sviluppata dall’auto- rità autorità. Pertanto, a fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, occorre rinviare nonché prestare adesione alla valutazione giuridica

D-3451/2023 Pagina 11 sviluppata nella decisione avversata, poiché corretta e conforme al diritto federale (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5).

6.3.4.2 Infatti, il Tribunale ritiene che le descrizioni degli episodi nei quali sarebbe stato coinvolto l’insorgente siano stereotipate e non sufficiente- mente dettagliate per dedurne una diretta e personale esperienza. Ad esempio, con riferimento alla presunta imboscata occorsa nel 2020 (evento più prossimo all’espatrio), il ricorrente si è ripetutamente dilungato in gene- riche considerazioni sulla situazione socio-politica in Burundi sottraendosi, a tre riprese, nel fornire maggiori dettagli sull’accaduto (cfr. atto SEM n. 31/19 D83, D87, D89, D90). Al quarto tentativo di approfondimento, egli si è limitato a dichiarare: “Vi ho già detto, al momento in cui ci hanno teso l’imboscata, ve l’ho descritto. So che hanno sparato sulla nostra auto. Le tre persone che erano con noi sono morte sul posto e per grazia di Dio io sono sopravvissuto. A parte questo non c'è altro che possa dire, che possa aver visto o constatato. […]” (idem D91). Tale vaga dichiarazione – espressa dopo quattro domande di chiarimenti – non è tuttavia sufficiente ad ammettere la verosimiglianza dell’evento narrato. Anche con riferimento alla presunta sparatoria del 2016/2017 (idem D 94-95) e all’aggressione notturna del 2014/2015 (idem 96-97), l’insorgente si è limitato a fornire una stereotipata spiegazione di poche righe di verbalizzazione.

6.3.4.3 Inoltre, il ricorrente non ha sostanziato sufficientemente le allega- zioni in merito al ruolo politico e professionale del padre, nonché la ragione per cui il profilo di quest’ultimo avrebbe ingenerato un motivo di persecu- zione personale riflessa (cfr. decisione avversata pagg. 4-5). In molti punti essenziali, il racconto si rivela infatti molto vago e incongruente. L’interes- sato ha dapprima dichiarato che il padre avrebbe lavorato per i servizi se- greti (…). e, allo stesso tempo, per “la ribellione” (cfr. atto SEM n. 31/19 D101). Tuttavia, benché abbia precedentemente addotto lo svolgimento di un ruolo politico (idem D86, D102), il ricorrente ha unicamente richiamato la presunta attività di spionaggio del padre, precisando ch’egli sarebbe inol- tre stato membro del partito (…) (idem D103-108), senza tuttavia fornire maggiori dettagli in merito alle concrete azioni da lui svolte e in che misura queste avrebbero interessato le autorità dell’epoca. Egli non ha inoltre for- nito alcun elemento concreto circa la carcerazione del padre e il presunto avvelenamento, fornendo soltanto una serie di risposte fortemente generi- che ed evasive (idem D118-122). Interpellato a tre riprese a spiegare in quale modo avrebbe cercato di scoprire la verità sulla sua morte, egli ha nuovamente presentato una narrazione generica basata unicamente su stereotipi (idem D123-126). Infatti, a tale riguardo il ricorrente si è limitato a dire: “In qualsiasi modo per chi vuole sapere la verità. Potete immaginare

D-3451/2023 Pagina 12 come si può fare senza l’utilizzo di armi. […] Se non potete usare armi per sapere la verità sulla morte di vostro padre, come avreste fatto? È una risposta molto facile. […] Io sapevo le persone con Ie quali lavorava o con Ie quali erano compagni. È tutto.” (idem D124-126). Su questo aspetto, l’inconcludenza delle spiegazioni rende quindi inverosimile il racconto pro- posto dall’interessato, escludendo così un valido motivo d’asilo in ragione delle presunte attività professionali o politiche del padre. Per il resto, si rin- via alle corrette considerazioni espresse nella decisione impugnata (cfr. decisione avversata, pag. 5).

6.4 Posta l’assenza di prove documentali, il carattere fortemente vago delle allegazioni nonché la scarsa qualità del racconto, è quindi a giusto titolo che la SEM ha escluso ogni valido riferimento all’esperienza personale ed individuale e, di riflesso, considerato inverosimile la narrazione proposta (art. 7 LAsi). Di riflesso, è possibile rinunciare all’esame della sua perti- nenza in materia d’asilo, nonostante le censure sollevate (art. 3 LAsi; cfr. ricorso pagg. 9-12). In esito, le allegazioni proposte non sono adatte a giu- stificare il riconoscimento della qualità di rifugiato.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 5 Nel merito, l'oggetto del contendere è quindi sapere se la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato all'interessato la qualità di rifugiato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale.

E. 6.1 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente sostiene infatti che, tenuto conto del suo fragile stato di salute, le proprie allegazioni vadano ritenute verosimili (art. 7 LAsi). In particolare, egli ritiene che le lacune rilevate dalla SEM nelle sue allegazioni siano da ricondurre ai suoi disturbi psichici, in particolare al disturbo post-traumatico da stress, che gli causerebbero gravi problemi di memoria, difficoltà di attenzione e di concentrazione, nonché limiti nell'espressione orale. In ogni caso, dal suo racconto emergerebbe coerentemente che lui e la sua famiglia sarebbero perseguitati per motivi legati all'attività politica del padre. I rapporti medici del 16 dicembre 2022 e dell'11 maggio 2023 acclusi al ricorso, nei quali sarebbero stati riportati le aggressioni addotte alla SEM, comproverebbero infine le aggressioni subìte in patria (cfr. ricorso pagg. 7-9).

E. 6.2.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 6.2.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

E. 6.2.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, N 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6.3.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale non ravvede valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni.

E. 6.3.2 Infatti, il ricorrente sostiene principalmente che la SEM non avrebbe considerato il suo stato psichico per apprezzare la verosimiglianza del suo racconto e la sua capacità di ricostruire gli eventi occorsi. A tale riguardo, il Tribunale osserva tuttavia che una diagnosi di sindrome post-traumatica da stress, così come risulta dalla documentazione medica agli atti, non prova di per sé sola le violenze allegate dall'insorgente, anche se l'apprezzamento di un medico specialista basato su un'osservazione clinica può costituire, in certe costellazioni, un indizio che occorre considerare nella valutazione della credibilità delle allegazioni di persecuzione nel quadro dell'apprezzamento delle prove (cfr. DTAF 2015/11 consid. 7.2.1 e 7.2.2; ex pluris sentenza del TAF D-3916/2021 del 7 marzo 2024 consid. 6.1).

E. 6.3.3 In proposito, si rileva che nei certificati medici antecedenti al provvedimento impugnato i medici non hanno mai contestualizzato a livello clinico l'eventuale influenza delle presunte persecuzioni subìte in Burundi sullo stato di salute dell'interessato, e ciò fino all'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atti SEM n. 7/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 29/2, 30/19). In altri termini, contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, tali rapporti non contengono alcuna analisi medica dei presunti eventi traumatici addotti e non indicano che lo stato valetudinario dell'insorgente avesse, o potesse avere, un impatto sulle capacità mnemoniche o discorsive. Inoltre, lo status somatico indicato nel nuovo rapporto del 6 giugno 2023, caratterizzato segnatamente da difficoltà di attenzione e concentrazione nonché da difficoltà a tenere il focus del discorso, non è inoltre suscettibile di modificare tale conclusione (cfr. allegato al ricorso n. 3). Invero, nonostante il disturbo da stress post-traumatico, il Tribunale giudica che l'interessato è stato in grado di richiamare i fatti centrali oggetto delle sue allegazioni, senza mai mostrare una particolare esitazione nel rispondere alle domande poste nel corso dell'audizione. Del resto, quanto indicato nel rapporto medico succitato si contrappone alle sintomatologie attestate fino alla conclusione della procedura dinanzi alla SEM, contraddistinto segnatamente da un "pensiero corretto nella forma e nel contenuto" (cfr. atto SEM n. 21/2) e da un linguaggio normale (cfr. atto SEM n. 23/2). Infine, il fatto che i rapporti medici acclusi al ricorso riportino i motivi d'asilo del ricorrente risulta ininfluente per il giudizio poiché il personale medico curante si basa esclusivamente sulle dichiarazioni fatte dal paziente. Inoltre, la verifica della verosimiglianza delle dichiarazioni compete esclusivamente alle autorità d'asilo. Ad ogni buon conto, alla SEM non può essere rimproverato di aver ottenuto dall'interessato delle dichiarazioni facendo completa astrazione del suo stato valetudinario. La stessa ha infatti genericamente interrogato il ricorrente sul suo benessere (cfr. atto SEM n. 31/19 D4, D71-75) e non ha posto alcuna domanda in maniera incalzante o pressante, tanto più che è sempre stato seguito il ritmo e le esigenze fisiche dell'interessato. Di principio, né lo stato di salute psichico del ricorrente, né il suo vissuto traumatico, possono quindi giustificare le inconcludenze del racconto presentato e dimostrare che le sue affezioni sono effettivamente fondate sulle allegazioni addotte.

E. 6.3.4.1 Per il resto, il ricorrente non presenta alcuna precisa contestazione nel merito della puntuale analisi della verosimiglianza sviluppata dall'autorità autorità. Pertanto, a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, occorre rinviare nonché prestare adesione alla valutazione giuridica sviluppata nella decisione avversata, poiché corretta e conforme al diritto federale (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5).

E. 6.3.4.2 Infatti, il Tribunale ritiene che le descrizioni degli episodi nei quali sarebbe stato coinvolto l'insorgente siano stereotipate e non sufficientemente dettagliate per dedurne una diretta e personale esperienza. Ad esempio, con riferimento alla presunta imboscata occorsa nel 2020 (evento più prossimo all'espatrio), il ricorrente si è ripetutamente dilungato in generiche considerazioni sulla situazione socio-politica in Burundi sottraendosi, a tre riprese, nel fornire maggiori dettagli sull'accaduto (cfr. atto SEM n. 31/19 D83, D87, D89, D90). Al quarto tentativo di approfondimento, egli si è limitato a dichiarare: "Vi ho già detto, al momento in cui ci hanno teso l'imboscata, ve l'ho descritto. So che hanno sparato sulla nostra auto. Le tre persone che erano con noi sono morte sul posto e per grazia di Dio io sono sopravvissuto. A parte questo non c'è altro che possa dire, che possa aver visto o constatato. [...]" (idem D91). Tale vaga dichiarazione - espressa dopo quattro domande di chiarimenti - non è tuttavia sufficiente ad ammettere la verosimiglianza dell'evento narrato. Anche con riferimento alla presunta sparatoria del 2016/2017 (idem D 94-95) e all'aggressione notturna del 2014/2015 (idem 96-97), l'insorgente si è limitato a fornire una stereotipata spiegazione di poche righe di verbalizzazione.

E. 6.3.4.3 Inoltre, il ricorrente non ha sostanziato sufficientemente le allegazioni in merito al ruolo politico e professionale del padre, nonché la ragione per cui il profilo di quest'ultimo avrebbe ingenerato un motivo di persecuzione personale riflessa (cfr. decisione avversata pagg. 4-5). In molti punti essenziali, il racconto si rivela infatti molto vago e incongruente. L'interessato ha dapprima dichiarato che il padre avrebbe lavorato per i servizi segreti (...). e, allo stesso tempo, per "la ribellione" (cfr. atto SEM n. 31/19 D101). Tuttavia, benché abbia precedentemente addotto lo svolgimento di un ruolo politico (idem D86, D102), il ricorrente ha unicamente richiamato la presunta attività di spionaggio del padre, precisando ch'egli sarebbe inoltre stato membro del partito (...) (idem D103-108), senza tuttavia fornire maggiori dettagli in merito alle concrete azioni da lui svolte e in che misura queste avrebbero interessato le autorità dell'epoca. Egli non ha inoltre fornito alcun elemento concreto circa la carcerazione del padre e il presunto avvelenamento, fornendo soltanto una serie di risposte fortemente generiche ed evasive (idem D118-122). Interpellato a tre riprese a spiegare in quale modo avrebbe cercato di scoprire la verità sulla sua morte, egli ha nuovamente presentato una narrazione generica basata unicamente su stereotipi (idem D123-126). Infatti, a tale riguardo il ricorrente si è limitato a dire: "In qualsiasi modo per chi vuole sapere la verità. Potete immaginare come si può fare senza l'utilizzo di armi. [...] Se non potete usare armi per sapere la verità sulla morte di vostro padre, come avreste fatto? È una risposta molto facile. [...] Io sapevo le persone con Ie quali lavorava o con Ie quali erano compagni. È tutto." (idem D124-126). Su questo aspetto, l'inconcludenza delle spiegazioni rende quindi inverosimile il racconto proposto dall'interessato, escludendo così un valido motivo d'asilo in ragione delle presunte attività professionali o politiche del padre. Per il resto, si rinvia alle corrette considerazioni espresse nella decisione impugnata (cfr. decisione avversata, pag. 5).

E. 6.4 Posta l'assenza di prove documentali, il carattere fortemente vago delle allegazioni nonché la scarsa qualità del racconto, è quindi a giusto titolo che la SEM ha escluso ogni valido riferimento all'esperienza personale ed individuale e, di riflesso, considerato inverosimile la narrazione proposta (art. 7 LAsi). Di riflesso, è possibile rinunciare all'esame della sua pertinenza in materia d'asilo, nonostante le censure sollevate (art. 3 LAsi; cfr. ricorso pagg. 9-12). In esito, le allegazioni proposte non sono adatte a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Inoltre, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi può simultaneamente comportare la violazione del diritto di essere sentito, il quale costituisce una delle generali garanzie procedurali previste dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTAF 2016/2 consid. 4.2; sentenza TAF D- 2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e riferimenti). I principi suesposti sono applicabili anche nel contesto delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 con riferimenti).

E. 8.1 In subordine, il ricorrente postula l’ammissione provvisoria in Svizzera poiché il suo allontanamento non sarebbe ammissibile e neppure ragione- volmente esigibile. Egli ritiene infatti che, in Burundi, la sua situazione per- sonale lo esporrebbe ad una situazione di pericolo per la vita e l’integrità fisica. In patria, l’insorgente non disporrebbe inoltre di una sufficiente rete familiare e sociale – in quanto la madre vivrebbe nascosta, il padre sarebbe deceduto e i fratelli sarebbero espatriati – e lo Stato in parola non offrirebbe sufficienti strutture sanitarie per i trattamenti psichiatrici a prezzi accessibili. Infine, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe contraria alla consolidata prassi della SEM di non rinviare in Burundi le persone richiedenti d’asilo (cfr. ricorso pagg. 12-19).

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E. 8.2 Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’esecuzione dell'allontanamento è regola- mentata dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove- nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio- nale pubblico della Svizzera.

E. 8.3.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere espo- sto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, in particolare essendo le sue dichiarazioni inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. Pertanto, anche sotto l'a- spetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso il Burundi risulta di principio pacifica. Inoltre, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità preponde- rante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trat- tamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). In particolare, egli non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sen- tenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, [Grande Camera], 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

E. 8.3.3 Contrariamente a quanto indicato nel gravame, anche la situazione generale dei diritti umani in Burundi non è tal punto compromessa da ren- dere generalmente inammissibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenze del TAF E-2031/2023 del 30 gennaio 2024 consid. 8.2.2; E-1766/2023 del 24 maggio 2023 consid. 7.3.2 con riferimento alla sen- tenza del TAF D-2162/2023 del 25 aprile 2023 pagina 6).

E. 8.3.4 Inoltre, non risulta che lo stato valetudinario dell’interessato – pure considerato sotto il profilo dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. infra con- sid. 8.4) – sia così straordinario e grave da poter avere un influsso sull’am- missibilità dell’allontanamento secondo la restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 con- sid. 7.1). Non sussistono infatti validi elementi per concludere che, in

D-3451/2023 Pagina 14 Burundi, il ricorrente sarà confrontato, in ragione del suo disturbo post-trau- matico da stress, ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita.

E. 8.3.5 Ne consegue che l’esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera verso il Burundi è ammissibile.

E. 8.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 8.4.2 Questa disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la vio- lence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 8.4.3 Per le persone in trattamento in Svizzera, l’esecuzione dell’allontana- mento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essen- ziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza, e quindi che lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati;

D-3451/2023 Pagina 15 sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.). Pertanto, se le cure ne- cessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'e- secuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati; sentenza del TAF D-1078/2023 consid. 7.3.2).

E. 8.4.4 Malgrado in alcune regioni del Paese sussista una fragile situazione della politica economica e di sicurezza (cfr. sentenze del TAF E-1766/2023 del 24 maggio 2023 consid. 7.4.2; D-2162/2023 del 25 aprile 2023), in Bu- rundi non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integrità del territorio (cfr. sentenze del TAF D-1333/2023 del 27 marzo 2024 consid. 10.3.4; E-2031/2023 del 30 gen- naio 2024 consid. 8.2.2; E-3021/2023 del 29 novembre 2023 consid. 9.2 con riferimenti). Di principio, per l’insorgente resta quindi ragionevolmente esigibile ritornare nel proprio Paese d’origine.

E. 8.4.5 Inoltre, con riferimento alla situazione valetudinaria dell’interessato, il Tribunale presta adesione agli accertamenti e alle corrette valutazioni con- tenute nella decisione avversata, confermando quindi che le affezioni dia- gnosticate – in particolare i dolori agli arti inferiori e il disturbo post-trauma- tico da stress (cfr. atti SEM n. 7/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 29/2, 30/19, 42/1) – non sono tali da impedire l’esecuzione del suo allontanamento e che le infrastrutture necessarie per il trattamento delle stesse sono acces- sibili anche nel suo Paese d’origine (cfr. per i dettagli, decisione avversata, pagg. 8-9). Alla stessa conclusione si addiviene anche in considerazione dei più re- centi documenti medici versati agli atti, segnatamente la conferma della diagnosi del disturbo post-traumatico da stress del 6 giugno 2023 (cfr. al- legato al ricorso n. 3), il rapporto medico del 7 luglio 2023 (cfr. atto TAF n. 5, doc. 1) – nel quale si indica nuovamente la necessità di una terapia me- dico-psichiatrica (trattamento già consigliato nel rapporto medico del 6 aprile 2023, cfr. atto SEM n. 39/19 e 42/1) e si imposta un nuovo tratta- mento farmacologico con (…) – nonché il ricovero coatto presso la Clinica psichiatrica (…) svoltosi dal (…) luglio 2023 (cfr. atto TAF n. 5 doc. 2). In- fatti, sebbene in Burundi l’infrastruttura ospedaliera e i trattamenti disponi- bili non raggiungono il livello di qualità elvetico, sono disponibili le cure es- senziali per i problemi menzionati. In particolare, il trattamento del disturbo post-traumatico da stress può essere svolto nei centri indicati nei

D-3451/2023 Pagina 16 consulting medici riportati nella decisione contestata, segnatamente presso il “Centre Neuro Psychiatrique de Kamenge” a Bujumbura (cfr. http://www.cnpk.bi/ consultato il 10 giugno 2024; cfr. in questo senso la sentenza TAF D-1333/2023 del 27 marzo 2024 consid. 10.3.5). Del resto, nell’ultimo rapporto medico del 7 luglio 2023 è indicato che “non sussistono elementi ostativi ad un trattamento nel Paese d’origine, nel caso in cui vi sia la possibilità di un trattamento integrato medico-psichiatrico e psicote- rapeutico” (cfr. atto TAF n. 5 doc. 1 pag. 3). Il Tribunale osserva inoltre che nel rapporto della Clinica psichiatrica (…) del 28 luglio 2023, relativo al ri- covero coatto avvenuto nel luglio 2023, è indicato che l’interessato ha suc- cessivamente rifiutato l’introduzione di un’adeguata terapia farmacologica per il trattamento dei suoi disturbi. Per quanto riguarda inoltre i dolori agli arti inferiori e alla mano sinistra, il rapporto medico del 5 settembre 2022 riporta l’impossibilità di procedere ad un trattamento chirurgico o medico (cfr. atto SEM n. 22/2), sicché la situazione di attuale stabilità potrà essere monitorata anche in patria. Dal profilo ematologico, non sono stati poi consigliati specifici trattamenti, fuor- ché l’indicazione di un’eventuale valutazione neurologica e neuroradiolo- gica (cfr. allegato al ricorso n. 3). Per tali affezioni, l’interessato potrà se- gnatamente rivolgersi al “Centre National de Référence en Kinésithérapie et Réadaptation médicale” (CNRKR; cfr. https://minisante.gov.bi/wp-con- tent/uploads/pnilmcnt/mpr/Plan%20Strat%D0%92gique%202022- 2 0 2 6 % 2 0 d % D0 % 9 2 v e lo p p e m e n t % 2 0 C NRKR% 2 0 - % 2 0 v a - lid%D0%92%20%20MSPLS.pdf, nonché https://www.apefe.org/program- mation/burundi/461-inauguration-du-cnrkr.html, consultati il 10 giugno 2024), nonché alla clinica “CareConnect Physiotherapy” e al “Hôpital Prince Régent Charles” (cfr. http://hprc-burundi.bi/ consultato il 10 giugno

2024) tutti ubicati a Bujumbura. Ciò posto, stato di salute dell’insorgente non costituisce quindi un elemento ostativo all’esecuzione del suo allontanamento verso il Burundi.

E. 8.4.6 Se necessario, il ricorrente potrà comunque presentare una do- manda di aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli artt. 73 segg. dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), al fine di finanziare le cure di salute a lei necessarie e di costituirsi una riserva di medicamenti che le permetterà di affrontare il periodo di transizione sino al suo reinserimento effettivo in Burundi.

D-3451/2023 Pagina 17

E. 8.4.7 Per il resto, il ricorrente è giovane e gode di un avanzato grado di istruzione, avendo infatti concluso il liceo e frequentato per tre anni l’uni- versità di (…) con l’indirizzo di gestione amministrativa e audit controllo di gestione (cfr. atto SEM n. 31/19 D29-32), ciò che potrà agevolare la sua ricerca d’impiego. Inoltre, essendo stato studente per alcuni anni è verosi- mile ch’egli godesse, e possa godere tutt’ora, di un sufficiente appoggio finanziario da parte di conoscenti o della sua famiglia estesa in tutto il Paese (idem D61-68), rispettivamente che svolgesse un’attività professio- nale per provvedere al suo sostentamento. Il ricorrente è inoltre in contatto la madre di sua figlia, la quale potrà quindi facilitare il suo reinserimento sociale (idem D56). In questo senso, non sussistono validi motivi per con- cludere che il ricorrente si troverà in una situazione di pericolo esistenziale in caso di ritorno nel suo Paese d’origine in quanto è ragionevole aspettarsi che, in quanto uomo giovane e adulto, si reintegri senza particolari difficoltà nel proprio sistema nazionale.

E. 8.4.8 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da rite- nersi ragionevolmente esigibile.

E. 8.5 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'e- secuzione dell’allontanamento poiché l’insorgente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 8.6 Visto quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammis- sibile, ragionevolmente esigibile e possibile. La pronuncia di un’ammis- sione provvisoria in Svizzera non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 9 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d’ap- prezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Pertanto, il ri- corso dev’essere respinto e la decisione avversata confermata.

E. 10 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le richieste di giudizio

D-3451/2023 Pagina 18 d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, occorre accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 11 La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

Il giudizio è quindi definitivo.

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D-3451/2023 Pagina 19

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3451/2023 Sentenza del 18 luglio 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Daniele Cattaneo, Gérald Bovier, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Burundi, patrocinato da Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 17 maggio 2023 / N (...). Fatti: A. A.a Il ricorrente, cittadino burundese, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera l'8 agosto 2022. A.b La SEM ha anzitutto svolto una procedura Dublino nell'ambito della quale l'interessato ha dichiarato i propri dati personali e ha sostenuto un colloquio personale Dublino in data 22 agosto 2022 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito SEM] n. (...)-11/9, 13/2, 14/3, 16/2, 19/1). Effettuati i dovuti accertamenti, con decisione dell'8 settembre 2022 l'autorità inferiore ha stabilito la fine della procedura Dublino e la trattazione della domanda d'asilo in procedura nazionale (cfr. atto SEM n. 20/1). A.c Il 10 maggio 2023 si è svolta l'audizione approfondita sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 31/19). A sostegno della propria domanda, l'interessato ha sostanzialmente dichiarato di essere di etnia tutsi e originario di Bujumbura, città in cui sarebbe nato e cresciuto per la maggior parte della sua vita. In particolare, suo padre sarebbe stato un politico del partito CNDD-FDD e agente dei servizi segreti statali ma, nel contempo, avrebbe aiutato anche i ribelli durante la guerra civile burundese. Nel 2013, ovvero due o tre anni dopo il suo rilascio dal carcere politico al quale sarebbe stato condannato durante il cambio di regime, il padre sarebbe stato avvelenato. Nel 2014/2015, il ricorrente avrebbe subìto un'aggressione fisica mentre rincasava alla sera, riuscendo però ad avere la meglio e sottrarsi dall'aggressore. Inoltre, nel 2016/2017, alcune persone avrebbero perpetrato un attacco armato in un bar sito a B._______, durante il quale l'insorgente sarebbe rimasto illeso nonostante vi fossero stati morti e feriti. Egli ha poi riferito che, nel settembre 2020, sarebbe stato coinvolto in un'imboscata da parte di alcuni criminali, abbigliati in divisa di polizia e militare, che avrebbero anche sparato all'autoveicolo nel quale si trovava. I malviventi avrebbero aperto la porta dell'automobile, lo avrebbero fatto uscire mettendolo a terra, lo avrebbero picchiato e torturato, finché uno di loro avrebbe tentato di amputagli le dita della mano con un coltello, chiedendogli nel contempo cosa ci facesse in quell'automobile e dove fosse diretto. Dopodiché, sarebbero intervenuti altri individui che avrebbero sparato ai suoi aggressori. In quel momento, uno di quest'ultimi avrebbe quindi tentato di colpirlo con un coltello a serramanico, mancandolo, affermando che la loro missione era ormai compiuta. Infine, il ricorrente è stato colpito con il calcio di un fucile perdendo i sensi e risvegliandosi poi in ospedale. Egli ha altresì dichiarato di non essersi mai confrontato in precedenza con tali aggressori e di non conoscerne la loro identità. Nel dicembre 2020, l'interessato sarebbe quindi espatriato a piedi verso la Tanzania fino a giungere in Svizzera il 7 agosto 2022. Egli non ha depositato agli atti nessun documento o mezzo di prova. A.d Con parere legale datato 16 maggio 2023, la rappresentante legale ricorrente si è espressa nel merito del progetto di decisione negativa della SEM (cfr. atti SEM n. 33/13 e 34/2). B. Con decisione del 17 maggio 2023, la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando quest'ultima misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. C.a Avverso tale decisione l'interessato insorge dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso datato 16 giugno 2023 chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera nonché, in subordine, la restituzione degli atti alla SEM affinché proceda ad un nuovo esame delle allegazioni e ad un completamento d'istruttoria, oppure la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Egli presenta inoltre un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame sono stati segnatamente acclusi tre rapporti medici datati 6 giugno 2023, 16 dicembre 2022 e 11 maggio 2023 (cfr. allegati al ricorso n. 3-5). C.b Con decisione incidentale del 25 luglio 2023, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, ha rinunciato al prelevamento dell'anticipo spese e ha concesso all'interessato un termine di sette giorni per comunicare le risultanze della prospettata visita medica del 21 giugno 2023 - citata del ricorso - nonché eventuali aggiornamenti sul suo stato di salute (atto TAF n. 3). Con scritto del 2 agosto 2023, il ricorrente ha quindi fornito al Tribunale due nuovi attestati medici dando così seguito alla richiesta succitata (atti TAF n. 5-6). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contrario) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 In virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti poiché non è stato accluso al ricorso alcun nuovo fatto o mezzo di prova dirimente per il giudizio. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). 3. Nella querelata decisione, la SEM ritiene anzitutto inverosimili, poiché non sufficientemente circostanziate e motivate, le allegazioni secondo cui il ricorrente sarebbe stato coinvolto nei tre episodi di aggressione descritti. Nonostante i ripetuti inviti a voler fornire maggiori dettagli sugli eventi, egli si sarebbe infatti limitato ad addurre generali considerazioni di ordine politico e sociale, proponendo delle circostanze fattuali molto stereotipate (cfr. decisione avversata, pag. 4). L'insorgente non sarebbe neppure riuscito a rendere verosimile il trascorso ruolo politico e professionale del padre, rispettivamente le motivazioni per cui il profilo personale di quest'ultimo avrebbe ingenerato una persecuzione riflessa dell'interessato (idem pagg. 4-5). La SEM ritiene altresì di aver debitamente considerato il disturbo post-traumatico da stress del quale è affetto il ricorrente, precisando in particolare che non sarebbe possibile dimostrare che tale affezione sia fondi effettivamente sugli eventi narrati (idem pag. 7). L'autorità opponente osserva inoltre di aver considerato correttamente tutti problemi di salute dell'interessato, sia nel contesto dell'esame della verosimiglianza sia con riferimento all'esecuzione dell'allontanamento pronunciato. In Burundi sarebbero altresì facilmente reperibili tutti i medicamenti prescritti per i trattamenti del ricorrente (idem pag. 7-8). Infine, l'esecuzione dell'allontanamento si rivelerebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, posto in particolare ch'egli godrebbe di un valido percorso formativo nonché di una probabile rete di sostegno sociale e familiare in patria. I suoi problemi di salute potrebbero inoltre essere curati anche nel suo Paese d'origine (idem pagg. 8-9). 4. 4.1 Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione al suo stato valetudinario. Egli ritiene che, posta la complessità del suo caso, la trattazione della domanda d'asilo in procedura celere, anziché in quella ampliata, abbia concorso ad un accertamento inesatto ed incompleto del suo stato di salute, il quale non sarebbe ancora sufficientemente acclarato. La SEM avrebbe inoltre dovuto allestire un rapporto medico di dettaglio per stabilire il suo esatto stato di salute e chiarire i relativi trattamenti necessari. Infine, occorrerebbe considerare anche le risultanze delle visite mediche esperite dopo la pronuncia della decisione avversata e riconoscere che i consulting medici contenuti in quest'ultima sono datati ed estranei al caso specifico (cfr. ricorso pagg. 4-7). 4.2 4.2.1 Tali censure di natura formale vanno analizzate preliminarmente poiché sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; sentenza TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1). 4.2.2 4.2.2.1 Con riferimento al contestato smistamento secondo la procedura celere, il Tribunale ribadisce che non sussiste alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d'asilo nella procedura ampliata o in quella celere (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2). In proposito, va detto che la questione è già stata trattata con sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, a cui si rinvia per maggiori dettagli (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). Nello specifico occorre tuttavia rilevare che la trattazione di un caso nella procedura celere può comportare, in alcuni casi specifici in connessione con il termine ricorsuale di sette giorni lavorativi, la violazione della garanzia della via giudiziaria ai sensi dell'art. 29a Cost. nonché la violazione dell'art. 13 CEDU, in combinato disposto con l'art. 3 CEDU (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9 e 10; sentenza TAF D-4134/2020 del 14 settembre 2020 consid. 5.2). 4.2.2.2 Sul contestato accertamento dei fatti va inoltre rilevato che procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Inoltre, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi può simultaneamente comportare la violazione del diritto di essere sentito, il quale costituisce una delle generali garanzie procedurali previste dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTAF 2016/2 consid. 4.2; sentenza TAF D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e riferimenti). I principi suesposti sono applicabili anche nel contesto delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 con riferimenti). 4.3 4.3.1 Nel caso in esame, l'autorità inferiore ha dapprima svolto una procedura Dublino nell'ambito della quale sono state formulate delle richieste di informazione alla Slovenia (cfr. atti SEM n. 13/2, 16/2 e 19/1) ed è stato svolto un primo colloquio personale Dublino il 22 agosto 2022 (cfr. atto SEM n. 14/3) nonché svariati accertamenti medici (cfr. atti SEM n. 7/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 29/2, 30/19). Tali atti istruttori sono tutti da ascrivere alla fase preparatoria che si è conclusa con la decisione dell'8 settembre 2022, mediante la quale la SEM ha stabilito la fine della procedura Dublino nonché la trattazione della domanda d'asilo in procedura nazionale (cfr. atto SEM n. 20/1). Ora, poiché la domanda d'asilo era stata presentata già in data 8 agosto 2022 e l'audizione approfondita sui motivi d'asilo si è svolta soltanto il 10 maggio 2023, appare pacifico che l'autorità opponente ha superato il termine legale di 21 giorni per la fase preparatoria (cfr. art. 26 cpv. 1 LAsi). Alla luce di tali evenienze, la SEM avrebbe effettivamente dovuto optare per la procedura ampliata. 4.3.2 Tuttavia, il Tribunale ritiene che tale dilazione della procedura si è ragionevolmente imposta, da un lato a fronte dei tempi dettati dai chiarimenti svolti nell'ambito della procedura Dublino e, dall'altro, in considerazione degli accertamenti medici svolti prima della decisione avversata. Occorre infatti considerare che, a seguito della decisione attestante la trattazione della domanda in procedura nazionale, sono stati svolti sette accertamenti medici (cfr. atti SEM n. 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 29/2, 30/19). Il Tribunale giudica inoltre che la scelta della procedura celere non ha comportato per l'insorgente un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti: dai motivi d'asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto all'audizione svolta il 10 maggio 2023, benché sarebbe stato preferibile indire quest'ultima subito dopo il passaggio alla procedura nazionale. La SEM ha infatti debitamente analizzato tutti i documenti agli atti e valutato attentamente la verosimiglianza dei fatti addotti, esprimendosi lungamente, anche con puntuale riferimento alle argomentazioni sollevate nel parere legale, sui motivi per i quali non fosse stato ritenuto un timore fondato di persecuzioni. 4.3.3 In particolare, al momento dell'emanazione della decisione, l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova afferenti alla condizione di salute dell'interessato, i quali sono stati debitamente considerati nel provvedimento impugnato (cfr. decisione avversata pag. 5-8; atti SEM n. 7/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 29/2, 30/19). La documentazione appariva inoltre sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente, tenuto conto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Infatti, nei certificati medici agli atti si attestava in particolare la diagnosi di disturbo da stress post-traumatico con somatizzazioni e la sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (cfr. atti SEM n. 7/2, 21/2 e 30/19). Per contro, non risultavano indicazioni quanto a sospetti di gravi patologie da identificare ulteriormente, se non il consiglio di procedere ad una presa a carico psichiatrica che, come si dirà nei paragrafi seguenti (cfr. infra consid. 8.4), risulta praticabile anche nel Paese d'origine (cfr. atto SEM n. 30/19). Pertanto, lo stato di salute risultava sufficientemente acclarato, con la conseguenza che non occorreva procedere alla stesura di un rapporto medico dettagliato. Del resto, la documentazione medica emersa dopo la pronuncia della decisione impugnata (cfr. allegati al ricorso n. 3 pag. 2, n. 5; atto TAF n. 5, doc. 1 pag. 2, doc. 2), non muta sostanzialmente il quadro clinico del ricorrente - gli stessi indicano infatti una presa a carico psichiatrica e psicologica confermando la diagnosi del disturbo da stress post-traumatico - e non influenzano, come si vedrà, la valutazione in merito all'esigibilità dell'allontanamento (cfr. infra consid. 8.4). 4.4 Su questi punti, le censure risultano pertanto infondate. Di riflesso, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va integralmente respinta. 5. Nel merito, l'oggetto del contendere è quindi sapere se la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato all'interessato la qualità di rifugiato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale. 6. 6.1 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente sostiene infatti che, tenuto conto del suo fragile stato di salute, le proprie allegazioni vadano ritenute verosimili (art. 7 LAsi). In particolare, egli ritiene che le lacune rilevate dalla SEM nelle sue allegazioni siano da ricondurre ai suoi disturbi psichici, in particolare al disturbo post-traumatico da stress, che gli causerebbero gravi problemi di memoria, difficoltà di attenzione e di concentrazione, nonché limiti nell'espressione orale. In ogni caso, dal suo racconto emergerebbe coerentemente che lui e la sua famiglia sarebbero perseguitati per motivi legati all'attività politica del padre. I rapporti medici del 16 dicembre 2022 e dell'11 maggio 2023 acclusi al ricorso, nei quali sarebbero stati riportati le aggressioni addotte alla SEM, comproverebbero infine le aggressioni subìte in patria (cfr. ricorso pagg. 7-9). 6.2 6.2.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 6.2.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 6.2.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, N 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.3 6.3.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale non ravvede valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni. 6.3.2 Infatti, il ricorrente sostiene principalmente che la SEM non avrebbe considerato il suo stato psichico per apprezzare la verosimiglianza del suo racconto e la sua capacità di ricostruire gli eventi occorsi. A tale riguardo, il Tribunale osserva tuttavia che una diagnosi di sindrome post-traumatica da stress, così come risulta dalla documentazione medica agli atti, non prova di per sé sola le violenze allegate dall'insorgente, anche se l'apprezzamento di un medico specialista basato su un'osservazione clinica può costituire, in certe costellazioni, un indizio che occorre considerare nella valutazione della credibilità delle allegazioni di persecuzione nel quadro dell'apprezzamento delle prove (cfr. DTAF 2015/11 consid. 7.2.1 e 7.2.2; ex pluris sentenza del TAF D-3916/2021 del 7 marzo 2024 consid. 6.1). 6.3.3 In proposito, si rileva che nei certificati medici antecedenti al provvedimento impugnato i medici non hanno mai contestualizzato a livello clinico l'eventuale influenza delle presunte persecuzioni subìte in Burundi sullo stato di salute dell'interessato, e ciò fino all'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atti SEM n. 7/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 29/2, 30/19). In altri termini, contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, tali rapporti non contengono alcuna analisi medica dei presunti eventi traumatici addotti e non indicano che lo stato valetudinario dell'insorgente avesse, o potesse avere, un impatto sulle capacità mnemoniche o discorsive. Inoltre, lo status somatico indicato nel nuovo rapporto del 6 giugno 2023, caratterizzato segnatamente da difficoltà di attenzione e concentrazione nonché da difficoltà a tenere il focus del discorso, non è inoltre suscettibile di modificare tale conclusione (cfr. allegato al ricorso n. 3). Invero, nonostante il disturbo da stress post-traumatico, il Tribunale giudica che l'interessato è stato in grado di richiamare i fatti centrali oggetto delle sue allegazioni, senza mai mostrare una particolare esitazione nel rispondere alle domande poste nel corso dell'audizione. Del resto, quanto indicato nel rapporto medico succitato si contrappone alle sintomatologie attestate fino alla conclusione della procedura dinanzi alla SEM, contraddistinto segnatamente da un "pensiero corretto nella forma e nel contenuto" (cfr. atto SEM n. 21/2) e da un linguaggio normale (cfr. atto SEM n. 23/2). Infine, il fatto che i rapporti medici acclusi al ricorso riportino i motivi d'asilo del ricorrente risulta ininfluente per il giudizio poiché il personale medico curante si basa esclusivamente sulle dichiarazioni fatte dal paziente. Inoltre, la verifica della verosimiglianza delle dichiarazioni compete esclusivamente alle autorità d'asilo. Ad ogni buon conto, alla SEM non può essere rimproverato di aver ottenuto dall'interessato delle dichiarazioni facendo completa astrazione del suo stato valetudinario. La stessa ha infatti genericamente interrogato il ricorrente sul suo benessere (cfr. atto SEM n. 31/19 D4, D71-75) e non ha posto alcuna domanda in maniera incalzante o pressante, tanto più che è sempre stato seguito il ritmo e le esigenze fisiche dell'interessato. Di principio, né lo stato di salute psichico del ricorrente, né il suo vissuto traumatico, possono quindi giustificare le inconcludenze del racconto presentato e dimostrare che le sue affezioni sono effettivamente fondate sulle allegazioni addotte. 6.3.4 6.3.4.1 Per il resto, il ricorrente non presenta alcuna precisa contestazione nel merito della puntuale analisi della verosimiglianza sviluppata dall'autorità autorità. Pertanto, a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, occorre rinviare nonché prestare adesione alla valutazione giuridica sviluppata nella decisione avversata, poiché corretta e conforme al diritto federale (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5). 6.3.4.2 Infatti, il Tribunale ritiene che le descrizioni degli episodi nei quali sarebbe stato coinvolto l'insorgente siano stereotipate e non sufficientemente dettagliate per dedurne una diretta e personale esperienza. Ad esempio, con riferimento alla presunta imboscata occorsa nel 2020 (evento più prossimo all'espatrio), il ricorrente si è ripetutamente dilungato in generiche considerazioni sulla situazione socio-politica in Burundi sottraendosi, a tre riprese, nel fornire maggiori dettagli sull'accaduto (cfr. atto SEM n. 31/19 D83, D87, D89, D90). Al quarto tentativo di approfondimento, egli si è limitato a dichiarare: "Vi ho già detto, al momento in cui ci hanno teso l'imboscata, ve l'ho descritto. So che hanno sparato sulla nostra auto. Le tre persone che erano con noi sono morte sul posto e per grazia di Dio io sono sopravvissuto. A parte questo non c'è altro che possa dire, che possa aver visto o constatato. [...]" (idem D91). Tale vaga dichiarazione - espressa dopo quattro domande di chiarimenti - non è tuttavia sufficiente ad ammettere la verosimiglianza dell'evento narrato. Anche con riferimento alla presunta sparatoria del 2016/2017 (idem D 94-95) e all'aggressione notturna del 2014/2015 (idem 96-97), l'insorgente si è limitato a fornire una stereotipata spiegazione di poche righe di verbalizzazione. 6.3.4.3 Inoltre, il ricorrente non ha sostanziato sufficientemente le allegazioni in merito al ruolo politico e professionale del padre, nonché la ragione per cui il profilo di quest'ultimo avrebbe ingenerato un motivo di persecuzione personale riflessa (cfr. decisione avversata pagg. 4-5). In molti punti essenziali, il racconto si rivela infatti molto vago e incongruente. L'interessato ha dapprima dichiarato che il padre avrebbe lavorato per i servizi segreti (...). e, allo stesso tempo, per "la ribellione" (cfr. atto SEM n. 31/19 D101). Tuttavia, benché abbia precedentemente addotto lo svolgimento di un ruolo politico (idem D86, D102), il ricorrente ha unicamente richiamato la presunta attività di spionaggio del padre, precisando ch'egli sarebbe inoltre stato membro del partito (...) (idem D103-108), senza tuttavia fornire maggiori dettagli in merito alle concrete azioni da lui svolte e in che misura queste avrebbero interessato le autorità dell'epoca. Egli non ha inoltre fornito alcun elemento concreto circa la carcerazione del padre e il presunto avvelenamento, fornendo soltanto una serie di risposte fortemente generiche ed evasive (idem D118-122). Interpellato a tre riprese a spiegare in quale modo avrebbe cercato di scoprire la verità sulla sua morte, egli ha nuovamente presentato una narrazione generica basata unicamente su stereotipi (idem D123-126). Infatti, a tale riguardo il ricorrente si è limitato a dire: "In qualsiasi modo per chi vuole sapere la verità. Potete immaginare come si può fare senza l'utilizzo di armi. [...] Se non potete usare armi per sapere la verità sulla morte di vostro padre, come avreste fatto? È una risposta molto facile. [...] Io sapevo le persone con Ie quali lavorava o con Ie quali erano compagni. È tutto." (idem D124-126). Su questo aspetto, l'inconcludenza delle spiegazioni rende quindi inverosimile il racconto proposto dall'interessato, escludendo così un valido motivo d'asilo in ragione delle presunte attività professionali o politiche del padre. Per il resto, si rinvia alle corrette considerazioni espresse nella decisione impugnata (cfr. decisione avversata, pag. 5). 6.4 Posta l'assenza di prove documentali, il carattere fortemente vago delle allegazioni nonché la scarsa qualità del racconto, è quindi a giusto titolo che la SEM ha escluso ogni valido riferimento all'esperienza personale ed individuale e, di riflesso, considerato inverosimile la narrazione proposta (art. 7 LAsi). Di riflesso, è possibile rinunciare all'esame della sua pertinenza in materia d'asilo, nonostante le censure sollevate (art. 3 LAsi; cfr. ricorso pagg. 9-12). In esito, le allegazioni proposte non sono adatte a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 In subordine, il ricorrente postula l'ammissione provvisoria in Svizzera poiché il suo allontanamento non sarebbe ammissibile e neppure ragionevolmente esigibile. Egli ritiene infatti che, in Burundi, la sua situazione personale lo esporrebbe ad una situazione di pericolo per la vita e l'integrità fisica. In patria, l'insorgente non disporrebbe inoltre di una sufficiente rete familiare e sociale - in quanto la madre vivrebbe nascosta, il padre sarebbe deceduto e i fratelli sarebbero espatriati - e lo Stato in parola non offrirebbe sufficienti strutture sanitarie per i trattamenti psichiatrici a prezzi accessibili. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe contraria alla consolidata prassi della SEM di non rinviare in Burundi le persone richiedenti d'asilo (cfr. ricorso pagg. 12-19). 8.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 8.3 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 8.3.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, in particolare essendo le sue dichiarazioni inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso il Burundi risulta di principio pacifica. Inoltre, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). In particolare, egli non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, [Grande Camera], 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 8.3.3 Contrariamente a quanto indicato nel gravame, anche la situazione generale dei diritti umani in Burundi non è tal punto compromessa da rendere generalmente inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze del TAF E-2031/2023 del 30 gennaio 2024 consid. 8.2.2; E-1766/2023 del 24 maggio 2023 consid. 7.3.2 con riferimento alla sentenza del TAF D-2162/2023 del 25 aprile 2023 pagina 6). 8.3.4 Inoltre, non risulta che lo stato valetudinario dell'interessato - pure considerato sotto il profilo dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. infra consid. 8.4) - sia così straordinario e grave da poter avere un influsso sull'ammissibilità dell'allontanamento secondo la restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1). Non sussistono infatti validi elementi per concludere che, in Burundi, il ricorrente sarà confrontato, in ragione del suo disturbo post-traumatico da stress, ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita. 8.3.5 Ne consegue che l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera verso il Burundi è ammissibile. 8.4 8.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.4.2 Questa disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 8.4.3 Per le persone in trattamento in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza, e quindi che lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati; sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.). Pertanto, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati; sentenza del TAF D-1078/2023 consid. 7.3.2). 8.4.4 Malgrado in alcune regioni del Paese sussista una fragile situazione della politica economica e di sicurezza (cfr. sentenze del TAF E-1766/2023 del 24 maggio 2023 consid. 7.4.2; D-2162/2023 del 25 aprile 2023), in Burundi non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integrità del territorio (cfr. sentenze del TAF D-1333/2023 del 27 marzo 2024 consid. 10.3.4; E-2031/2023 del 30 gennaio 2024 consid. 8.2.2; E-3021/2023 del 29 novembre 2023 consid. 9.2 con riferimenti). Di principio, per l'insorgente resta quindi ragionevolmente esigibile ritornare nel proprio Paese d'origine. 8.4.5 Inoltre, con riferimento alla situazione valetudinaria dell'interessato, il Tribunale presta adesione agli accertamenti e alle corrette valutazioni contenute nella decisione avversata, confermando quindi che le affezioni diagnosticate - in particolare i dolori agli arti inferiori e il disturbo post-traumatico da stress (cfr. atti SEM n. 7/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 29/2, 30/19, 42/1) - non sono tali da impedire l'esecuzione del suo allontanamento e che le infrastrutture necessarie per il trattamento delle stesse sono accessibili anche nel suo Paese d'origine (cfr. per i dettagli, decisione avversata, pagg. 8-9). Alla stessa conclusione si addiviene anche in considerazione dei più recenti documenti medici versati agli atti, segnatamente la conferma della diagnosi del disturbo post-traumatico da stress del 6 giugno 2023 (cfr. allegato al ricorso n. 3), il rapporto medico del 7 luglio 2023 (cfr. atto TAF n. 5, doc. 1) - nel quale si indica nuovamente la necessità di una terapia medico-psichiatrica (trattamento già consigliato nel rapporto medico del 6 aprile 2023, cfr. atto SEM n. 39/19 e 42/1) e si imposta un nuovo trattamento farmacologico con (...) - nonché il ricovero coatto presso la Clinica psichiatrica (...) svoltosi dal (...) luglio 2023 (cfr. atto TAF n. 5 doc. 2). Infatti, sebbene in Burundi l'infrastruttura ospedaliera e i trattamenti disponibili non raggiungono il livello di qualità elvetico, sono disponibili le cure essenziali per i problemi menzionati. In particolare, il trattamento del disturbo post-traumatico da stress può essere svolto nei centri indicati nei consulting medici riportati nella decisione contestata, segnatamente presso il "Centre Neuro Psychiatrique de Kamenge" a Bujumbura (cfr. http://www.cnpk.bi/ consultato il 10 giugno 2024; cfr. in questo senso la sentenza TAF D-1333/2023 del 27 marzo 2024 consid. 10.3.5). Del resto, nell'ultimo rapporto medico del 7 luglio 2023 è indicato che "non sussistono elementi ostativi ad un trattamento nel Paese d'origine, nel caso in cui vi sia la possibilità di un trattamento integrato medico-psichiatrico e psicoterapeutico" (cfr. atto TAF n. 5 doc. 1 pag. 3). Il Tribunale osserva inoltre che nel rapporto della Clinica psichiatrica (...) del 28 luglio 2023, relativo al ricovero coatto avvenuto nel luglio 2023, è indicato che l'interessato ha successivamente rifiutato l'introduzione di un'adeguata terapia farmacologica per il trattamento dei suoi disturbi. Per quanto riguarda inoltre i dolori agli arti inferiori e alla mano sinistra, il rapporto medico del 5 settembre 2022 riporta l'impossibilità di procedere ad un trattamento chirurgico o medico (cfr. atto SEM n. 22/2), sicché la situazione di attuale stabilità potrà essere monitorata anche in patria. Dal profilo ematologico, non sono stati poi consigliati specifici trattamenti, fuorché l'indicazione di un'eventuale valutazione neurologica e neuroradiologica (cfr. allegato al ricorso n. 3). Per tali affezioni, l'interessato potrà segnatamente rivolgersi al "Centre National de Référence en Kinésithérapie et Réadaptation médicale" (CNRKR; cfr. https://minisante.gov.bi/wp-content/uploads/pnilmcnt/mpr/Plan%20Strat%D0%92gique%202022-2026%20d%D0%92veloppement%20CNRKR%20-%20valid%D0%92%20%20MSPLS.pdf, nonché https://www.apefe.org/programmation/burundi/461-inauguration-du-cnrkr.html, consultati il 10 giugno 2024), nonché alla clinica "CareConnect Physiotherapy" e al "Hôpital Prince Régent Charles" (cfr. http://hprc-burundi.bi/ consultato il 10 giugno 2024) tutti ubicati a Bujumbura. Ciò posto, stato di salute dell'insorgente non costituisce quindi un elemento ostativo all'esecuzione del suo allontanamento verso il Burundi. 8.4.6 Se necessario, il ricorrente potrà comunque presentare una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli artt. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), al fine di finanziare le cure di salute a lei necessarie e di costituirsi una riserva di medicamenti che le permetterà di affrontare il periodo di transizione sino al suo reinserimento effettivo in Burundi. 8.4.7 Per il resto, il ricorrente è giovane e gode di un avanzato grado di istruzione, avendo infatti concluso il liceo e frequentato per tre anni l'università di (...) con l'indirizzo di gestione amministrativa e audit controllo di gestione (cfr. atto SEM n. 31/19 D29-32), ciò che potrà agevolare la sua ricerca d'impiego. Inoltre, essendo stato studente per alcuni anni è verosimile ch'egli godesse, e possa godere tutt'ora, di un sufficiente appoggio finanziario da parte di conoscenti o della sua famiglia estesa in tutto il Paese (idem D61-68), rispettivamente che svolgesse un'attività professionale per provvedere al suo sostentamento. Il ricorrente è inoltre in contatto la madre di sua figlia, la quale potrà quindi facilitare il suo reinserimento sociale (idem D56). In questo senso, non sussistono validi motivi per concludere che il ricorrente si troverà in una situazione di pericolo esistenziale in caso di ritorno nel suo Paese d'origine in quanto è ragionevole aspettarsi che, in quanto uomo giovane e adulto, si reintegri senza particolari difficoltà nel proprio sistema nazionale. 8.4.8 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile. 8.5 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento poiché l'insorgente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 8.6 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. La pronuncia di un'ammissione provvisoria in Svizzera non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1 LStrI). 9. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Pertanto, il ricorso dev'essere respinto e la decisione avversata confermata. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le richieste di giudizio d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, occorre accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 11. La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Il giudizio è quindi definitivo. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: