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D-3916/2021

D-3916/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-07 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A.a L’interessata, e per suo tramite anche la figlia minorenne B._______, hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera l’(…) agosto 2020. A.b Il (…) agosto 2020 si è tenuto con la richiedente il verbale relativo ai suoi dati personali, allorché invece il (…) agosto 2020, ella è stata sentita in un colloquio Dublino. Nell’ambito di quest’ultimo l’interessata ha in parti- colare riferito di aver lasciato il suo Paese d’origine (…) anni prima. Una volta giunta in C._______ avrebbe ivi chiesto l’asilo ed ottenuto un per- messo umanitario che avrebbe rinnovato fino a (…) mesi prima. Ha inoltre confermato di aver depositato una domanda d’asilo nel (…) nei D._______, dove sarebbe rimasta (…) mesi, prima di essere ritrasferita in C._______. La SEM, in base a quanto segnalato anche dalla rappresentante legale nel corso del predetto colloquio, ha informato la richiedente che sarebbe stata ascoltata nell’ambito di un’audizione sulla tratta di esseri umani (di seguito anche: TEU). A.c Con scritto del 2 settembre 2020, la rappresentante legale dell’interes- sata ha trasmesso alla SEM il rapporto (…) del (…) agosto 2020, che con- clude circa la presenza di elementi riconducibili a TEU ed al rischio molto alto per la richiedente di essere nuovamente trafficata nel caso dovesse ritornare in C._______. A.d Il (…) settembre 2020, si è così tenuta l’audizione TEU, e con comuni- cazione di medesima data, l’autorità inferiore ha concesso alla richiedente un periodo di recupero e di riflessione di trenta giorni, fino al (…) otto- bre 2020. A.e Il 10 settembre 2020, l’autorità svizzera preposta, ha inviato alla sua omologa (…), una domanda d’informazioni giusta l’art. 34 Regolamento Dublino III. Alla stessa, l’E._______ ha risposto il 25 settembre 2020, se- gnalando in particolare che ivi la richiedente e la figlia erano conosciute con identità differenti, nonché indicando l’C._______ quale paese compe- tente per la trattazione della domanda d’asilo dell’interessata. Sulla base di tali informazioni, la SEM ha richiesto all’autorità preposta (…), in data 8 ottobre 2020, la ripresa in carico della richiedente e della figlia, in appli- cazione dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. A.f Tramite lo scritto del 9 ottobre 2020, la richiedente ha chiesto l’applica- zione della clausola di sovranità al suo caso specifico, quindi di esaminare la sua domanda d’asilo e quella della figlia in Svizzera, nonché di voler

D-3916/2021 Pagina 3 effettuare una perizia medico-psichiatrica per stabilire il suo stato di salute e quello della figlia. Ha inoltre richiesto alla SEM una proroga adeguata del termine di trenta giorni per il suo effettivo recupero e ristabilimento, con l’adozione delle indispensabili misure di accompagnamento perché ciò av- venga. Con missiva datata 15 ottobre 2020, l’autorità inferiore ha concesso una proroga del periodo di riflessione e di recupero fino al 30 ottobre 2020. A.g Con ulteriore scritto del 19 ottobre 2020, la rappresentante legale dell’interessata ha in particolare proposto alla SEM di ripartire la stessa e la figlia in un Cantone dotato di idonee strutture d’alloggio specialistiche in ambito di TEU in grado di accoglierle, dove l’interessata possa beneficiare di tutte le misure indispensabili all’accompagnamento (alloggio, assistenza psicologica, consulenza specialistica). Il 2 novembre 2020, la rappresen- tante legale, ha tramesso all’autorità inferiore il foglio di trasmissione di in- formazioni mediche (F2) del 28 ottobre 2020 – dal quale si evince in parti- colare una diagnosi di sindrome da stress post-traumatico per l’interessata, con la necessità di una presa a carico psicoterapeutica settimanale ed a lungo termine – reiterando nuovamente le richieste di adozione della clau- sola di sovranità, di tutte le misure specifiche previste dagli art. 12 e 13 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 mag- gio 2005 (Conv. tratta, RS 0.311.543), nonché dell’attribuzione dell’interes- sata e della figlia ad un Cantone dotato di idonee strutture specialistiche. Nella sua missiva successiva dell’11 novembre 2020, oltreché ribadire nuovamente la necessità di attivare per la richiedente le predette misure specifiche, la rappresentante legale, ha proposto alla SEM di valutare la possibilità che l’interessata con la figlia possano essere accolte presso una struttura speciale che si occupa di vittime TEU nel (…), che avrebbe già contattato per sondarne l’eventuale disponibilità. A.h L’autorità inferiore ha risposto ai succitati scritti, con comunicazione del 16 novembre 2020. Segnatamente, ha ritenuto come nel caso in questione non si imponesse un trasferimento della richiedente in una struttura alter- nativa a quella del Centro federale d’asilo (CFA) nel quale ella soggiornava allora. Inoltre, essendo ancora in corso le misure istruttorie, risulterebbe per la SEM prematuro pronunciarsi in merito ad un’eventuale applicazione della clausola di sovranità. Ha altresì accordato un termine ultimo fino al 20 novembre 2020 alla richiedente, per comunicare la sua volontà o meno a collaborare con le autorità di polizia. A.i Il 17 novembre 2020, l’C._______ ha risposto affermativamente alla domanda di ripresa in carico dell’interessata e della figlia, tramite il

D-3916/2021 Pagina 4 formulario d’accettazione “nucleo familiare”, in accordo con l’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. A.j Per il tramite della missiva del 20 novembre 2020, la rappresentanza legale dell’interessata ha nuovamente sollevato l’incompletezza delle mi- sure messe a disposizione di quest’ultima in rapporto agli art. 12 e 13 Conv. tratta, come pure circa la necessità di attivare d’ufficio delle misure di ac- compagnamento medico-psichiatrico tempestive. Ha peraltro reiterato in tal senso la richiesta che le richiedenti vengano ospitate in una struttura specializzata per vittime di tratta nel (…). Ha inoltre trasmesso la dichiara- zione di collaborazione sottoscritta dalla ricorrente. Con ulteriore scritto del 10 dicembre 2020, l’interessata ha richiesto all’autorità inferiore, di valutare l’adozione di misure possibili e compatibili con la sua situazione e quella della figlia, nonché l’allestimento di un rapporto medico dettagliato (cosid- detto “F4”). Nello stesso, si segnala inoltre come la richiedente svolgerà un secondo colloquio presso l’(…), al fine di approfondire l’eventuale rilevanza degli abusi sessuali subiti in Etiopia per la fattispecie di TEU. In riferimento a quest’ultima missiva, l’autorità inferiore ha risposto con scritto del 10 di- cembre 2020. A.k Con lettera del 18 dicembre 2020, la rappresentante legale dell’inte- ressata, ha trasmesso alla SEM il rapporto del secondo colloquio della ri- chiedente svoltosi con il (…) il 15 dicembre 2020, chiedendo nuovamente la trattazione del caso in procedura nazionale, la valutazione d’adozione delle misure di protezione ed assistenza ai sensi degli art. 12 e 13 Conv. tratta, come pure la ripartizione dell’interessata e della figlia al (…). La SEM ha dato seguito a tale scritto, in data 30 dicembre 2020, offrendo la possi- bilità all’interessata di essere sentita per iscritto circa i motivi della richiesta di attribuzione al precitato (…). Il 5 gennaio 2021, la richiedente ha presen- tato le sue osservazioni in merito. Con decisione del 12 gennaio 2021, la SEM ha attribuito la stessa e la figlia al (…), rifiutando di attribuirla ad altro (…) secondo il suo desiderio. A.l Tramite la comunicazione del 16 febbraio 2021, la SEM è stata messa al corrente da parte della preposta autorità di polizia federale, in particolare sul fatto che la polizia (…) non sarebbe stata ancora da loro informata ri- guardo agli elementi di tratta e che tuttavia la richiedente può in ogni mo- mento presentarsi presso il posto di polizia competente per presentare una denuncia. A.m Con due scritti rispettivi del 16 aprile 2021 la rappresentante legale dell’interessata ha, d’un canto, richiesto la modifica della data di nascita

D-3916/2021 Pagina 5 registrata della richiedente, e d’altro canto, l’applicazione della clausola di sovranità alla sua fattispecie nonché di avere accesso agli atti di causa relativi alla procedura Dublino. L’autorità inferiore, ha risposto alle predette missive in data 21 aprile 2021, decretando la fine della procedura Dublino e la trattazione della domanda d’asilo dell’interessata e della figlia in Svizzera. Ha inoltre rifiutato sia di modificare la data di nascita della richie- dente, sia di concedere la visione atti, in quanto l’istruttoria sarebbe tutt’ora in corso. A.n Il 18 maggio 2021 l’interessata è stata sentita nell’ambito di un’audi- zione in particolare in merito ai suoi motivi d’asilo. Durante la medesima ella ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, asse- rito di essere nata e cresciuta ad F._______, nel quartiere G._______, espatriando dall’Etiopia verso il H._______ nel (…). A causa delle difficoltà economiche della sua famiglia, all’età di circa (…) anni, avrebbe iniziato a lavorare come (…) nel suo (…), di sua iniziativa. Poiché avrebbe lavorato anche la sera e non avendo alcun membro famigliare maschile che la pro- teggesse, le sarebbe spesso accaduto di essere derubata, picchiata ed anche violentata. Dopo circa (…) dall’inizio di tale attività, a seguito di un’aggressione particolarmente violenta che avrebbe subito, si sarebbe ri- volta alla polizia. Il poliziotto che l’avrebbe ascoltata, l’avrebbe rassicurata che d’ora innanzi ci sarebbe stato lui a proteggerla. Tuttavia, dopo tale ras- sicurazione, avrebbe abusato sessualmente di lei. Gli abusi da parte del poliziotto si sarebbero protratti per circa (…) anni, e meglio fino al suo espa- trio. Ella si sarebbe recata in H._______, non sopportando più la predetta vita, dopo che un’amica l’avrebbe invitata a raggiungerla lì. Si è opposta ad un suo ritorno in patria, in quanto la vita in Etiopia sarebbe peggiorata e non vorrebbe rivivere come già vissuto. Per quanto concerne la figlia B._______, ha esposto che lei teme che la figlia possa essere infibulata, come era accaduto già a lei stessa, da parte dei suoi genitori e non vor- rebbe che la figlia trascorra la vita come lei l’ha vissuta. Malgrado ella non condivida tale pratica, sa che non potrebbe opporsi alla sua famiglia. A sostegno dei suoi asserti, la richiedente non ha presentato alcun docu- mento. B. Con decisioni separate del 3 agosto 2021 – entrambe ricevute il medesimo giorno (cfr. [atti della SEM] n. [{…}]-104/1 e n. 105/1) – l’autorità inferiore ha in una non riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessata e respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando inoltre il suo allontanamento dalla

D-3916/2021 Pagina 6 Svizzera, ma tuttavia concedendole l’ammissione provvisoria per inesigibi- lità dell’esecuzione dell’allontanamento; mentre che nell’altra ha ricono- sciuto la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi e concesso l’asilo in Svizzera alla figlia minorenne della richiedente, B._______. Nella decisione nei confronti della richiedente, l’autorità inferiore ha consi- derato, che le dichiarazioni rilasciate dalla medesima nel corso della sua audizione in relazione ai motivi che l’avrebbero spinta a lasciare il Paese d’origine siano inverosimili. In particolare, le sue affermazioni sia riguardo ai luoghi in cui sarebbero avvenute le violenze da parte del poliziotto, sia nella descrizione di quest’ultimo, sarebbero vaghe e superficiali. Inoltre, sarebbe poco comprensibile e contrario ad ogni logica che ella, nonostante i terribili soprusi che avrebbe subito di continuo, abbia proseguito per tanto tempo a svolgere il lavoro quale (…). A tal proposito, ella non sarebbe riu- scita a dare una spiegazione convincente. La SEM non ha quindi esami- nato se i fatti addotti fossero rilevanti in materia d’asilo. Ha inoltre indicato come le allegazioni concernenti i timori da ella espressi nei confronti di sua figlia, sarebbero stati trattati in una decisione separata. C. Tramite il plico raccomandato del 2 settembre 2021 (cfr. risultanze proces- suali), l’interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il summenzionato provvedimento della SEM, concludendo, a titolo principale all’annullamento della decisione impugnata, nonché che sia riconosciuta quale rifugiata e le sia concesso l’asilo. A titolo subordinato, ha chiesto la restituzione degli atti alla SEM, perché proceda ad un completamento dell’istruzione e all’emissione di una nuova decisione. Ha inoltre presentato istanza di concessione dell’assi- stenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con la nomina della MLaw Cinzia Chirayil quale patrocinatrice d’ufficio (cfr. p.to 9, pag. 18 del ricorso). Nel proprio ricorso, in sunto, l’insorgente lamenta innanzitutto da parte della SEM un accertamento inaccurato dei fatti determinanti nella valuta- zione della verosimiglianza delle sue allegazioni, che avrebbe condotto ad un inesatto apprezzamento delle stesse. In particolare, l’autorità inferiore non avrebbe considerato il peculiare profilo della ricorrente quale vittima di TEU, così come la diagnosi posta per lei di sindrome da stress post-trau- matico, e l’impatto di queste condizioni sulla sua capacità di ricostruire con la precisione attesa dall’autorità delle circostanze in relazione agli abusi da lei subiti in Etiopia. La SEM avrebbe utilizzato criteri estremamente severi

D-3916/2021 Pagina 7 per l’apprezzamento della verosimiglianza, non prendendo in considera- zione né il fattore tempo sulle capacità della ricorrente a ricostruire eventi successi molto tempo prima, né le peculiarità dei racconti relativi a gravi violazioni dell’integrità sessuale. Peraltro, l’autorità resistente, avrebbe omesso di considerare sia l’impatto del livello di educazione, sia del conte- sto di provenienza socio-culturale, nonché delle condizioni socio-economi- che della ricorrente, per determinarsi circa la verosimiglianza dei suoi as- serti. Inoltre avrebbe misconosciuto le caratteristiche di un quartiere povero e popoloso come quello in cui lei sarebbe vissuta, che si differenzierebbe dalla realtà svizzera. Altresì, ella ritiene di aver reso delle dichiarazioni ve- rosimili. Segnatamente, avrebbe fornito delle indicazioni circostanziate ri- guardo ai luoghi dove gli abusi sarebbero avvenuti, come pure un racconto dettagliato circa la prima violenza commessa dal poliziotto. Rimprovera alla SEM di aver tralasciato completamente di considerare per il grado di det- taglio atteso rispetto alle caratteristiche del poliziotto, il substrato fattuale di vittima di TEU in C._______, come pure la particolare relazione di potere tra l’autore degli stupri, ben maggiore d’età e con il potere dell’autorità, e la ricorrente. Inoltre la valutazione d’inverosimiglianza alla quale la SEM sa- rebbe giunta, deriverebbe dalla mancata comprensione del contesto socio- culturale di provenienza della ricorrente nonché del peculiare profilo dell’in- teressata quale vittima di sfruttamento sessuale in C._______. Inoltre ri- tiene come la lunga durata della procedura Dublino così come la mancata concessione di misure d’assistenza specifica, possano avere influenzato la qualità del racconto dei suoi motivi d’asilo. Per di più, l’autorità inferiore non avrebbe dato seguito tempestivamente alle richieste della rappresen- tante legale della ricorrente circa l’allestimento di un rapporto medico det- tagliato sulla situazione valetudinaria dell’insorgente. Pertanto, tale aspetto, non potrebbe essere imputato a quest’ultima. Proseguendo nell’analisi, ritiene come il suo caso andrebbe analizzato an- che dal profilo della pertinenza. Difatti, l’insicurezza e la criminalità sareb- bero elevate nella (…), e quindi sarebbe plausibile e probabile che ella possa trovarsi costretta a rivivere violenze di genere. Altresì, in ragione dei gravi abusi subiti in Etiopia, nonché della sua condizione di vittima di TEU, la sola prospettiva di ritorno, la esporrebbe ad una pressione psichica in- sopportabile ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi. Pertanto, sussisterebbero dei motivi imperativi per il riconoscimento della qualità di rifugiato e della con- cessione dell’asilo in rapporto alla sentenza del Tribunale D-6301/2018 del 23 aprile 2020. Altresì, la SEM avrebbe omesso di apprezzare la rilevanza del rischio di persecuzione riflessa alla quale la ricorrente sarebbe sotto- posta nel suo Paese opponendosi all’imposizione dell’infibulazione alla fi- glia. In tal senso l’autorità inferiore avrebbe violato il diritto di essere sentita

D-3916/2021 Pagina 8 della ricorrente, come pure il suo obbligo di motivare la decisione avver- sata. Difatti, da un lato la decisione avversata risulterebbe incomprensibile in quanto non spiegherebbe il motivo per il quale alla ricorrente sia stata concessa unicamente l’ammissione provvisoria – peraltro soltanto in quanto inesigibile, e non inammissibile come avrebbe dovuto invece rico- noscere in relazione al principio dell’unità della famiglia e all’art. 8 CEDU – mentre alla figlia sarebbe stato concesso l’asilo. Dall’altro lato, nell’ipotesi in cui l’asilo sarebbe stato accordato alla figlia per il rischio di subire delle mutilazioni genitali femminili (di seguito: FGM), non si comprenderebbe come la SEM non abbia potuto considerare che tale rischio colpirebbe ine- vitabilmente anche la ricorrente, la quale si opporrebbe a far subire tale pratica alla figlia qualora quest’ultima vi fosse costretta dalla famiglia. Nel caso di specie, occorrerebbe quindi riconoscere la qualità di rifugiato all’in- sorgente in relazione ad una persecuzione riflessa connessa con il profilo di rischio della figlia. D. Nella sua decisione incidentale del 15 settembre 2021, il Tribunale ha chie- sto alla SEM d’inoltrare una risposta al ricorso entro il 30 settembre 2021. Ha altresì statuito che le conclusioni presentate dall’insorgente nel ricorso, in particolare quella afferente all’assistenza giudiziaria totale, verranno evase in corso di procedura, rispettivamente con la sentenza finale. E. L’autorità inferiore ha presentato le sue osservazioni responsive in data 30 settembre 2021. Nelle stesse, ha in particolare sostenuto come sarebbe infondata l’ipotesi che la ricorrente nutra un timore fondato di subire delle persecuzioni riflesse in quanto ella si opporrebbe all’infibulazione della fi- glia in caso di un ipotetico ritorno in Etiopia. Per il resto, la SEM ha rinviato ai considerandi della decisione avversata confermandoli in toto, nonché proponendo il respingimento del ricorso. F. Per il tramite della replica del 20 ottobre 2021, la ricorrente ha contestato integralmente le osservazioni di risposta della SEM. Segnatamente, ella ha ritenuto come l’autorità inferiore avrebbe dovuto confrontarla – ciò che non avrebbe fatto in audizione – con uno scenario in cui apparirebbe concreto ed imminente il rischio per la figlia di subire un intervento di FGM. La rap- presentante legale le avrebbe quindi illustrato un tale scenario, al quale ella si sarebbe fermamente opposta, e sarebbe disposta ad opporsi con qua- lunque mezzo a sua disposizione. Apparirebbe inoltre inappropriata la ri- duzione delle difficoltà della ricorrente a resistere alle FGM ai danni della

D-3916/2021 Pagina 9 figlia per una mera “impossibilità di natura pratica” come definita dalla SEM nella sua risposta. Bensì, allorché l’insorgente indicherebbe nel corso dell’audizione che la famiglia avrebbe messo in atto i suoi propositi, si rife- rirebbe chiaramente alla propria impossibilità di difendere la figlia come pure sé stessa. L’insorgente ha quindi considerato che la SEM avrebbe dovuto seguire la prassi adottata in casistiche analoghe, accordando l’asilo alla ricorrente per il rischio di persecuzione riflessa, rimanendo tuttavia im- pregiudicata anche la richiesta di concessione dell’asilo in ragione delle persecuzioni di natura sessuale subite dall’interessata. Infine, ha segnalato la mancanza di comprensione del metro di giudizio applicato dall’autorità inferiore per valutare il rischio di rappresaglie nei suoi confronti nel caso in cui si opponesse alla pratica di FGM in rapporto alla figlia. G. Nella sua duplica del 15 novembre 2021, la SEM ha ribadito la sua posi- zione e le sue conclusioni. Ha tuttavia in aggiunta rilevato, come non sia sua prassi di accordare sistematicamente l’asilo a tutte le madri di bambine che rischiano di essere sottoposte a FGM, in quanto sarebbe sempre ne- cessaria una valutazione del timore fondato dell’esposizione a persecu- zioni rilevanti nei confronti della madre, qualora si opponesse a tale pratica. Dal profilo soggettivo, la ricorrente non avrebbe mai espresso in corso d’audizione dei timori di subire delle persecuzioni a causa della sua oppo- sizione, malgrado ne abbia avuto ampia possibilità. Dal profilo oggettivo, i timori sollevati dall’insorgente soltanto in fase ricorsuale si baserebbero su delle mere ipotesi non corroborate da alcun elemento concreto. Difatti, a differenza dell’ipotesi che la figlia possa essere sottoposta a FGM, che sa- rebbe comprovata dal fatto che la madre stessa sia stata infibulata da bam- bina, e quindi questo timore sarebbe stato valutato come oggettivamente fondato; non vi sarebbero invece elementi attuali o precedenti all’espatrio della ricorrente che possano sostenere che ella diventerebbe con grande probabilità oggetto di persecuzioni da parte della propria famiglia o della comunità. Tale duplica è stata inviata alla ricorrente dal Tribunale con ordinanza del 25 novembre 2021 per conoscenza, offrendole la possibilità di presentare delle eventuali osservazioni entro il 10 dicembre 2021. Questo termine è decorso nel frattempo infruttuoso. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

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Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 La ricorrente ha proposto quale conclusione subordinata, la restitu- zione degli atti alla SEM per completamento istruttorio, in quanto quest’ul- tima autorità non avrebbe accertato in modo completo ed esatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. p.to 5, pag. 8 segg. del ricorso). Inoltre, l’auto- rità inferiore non avrebbe motivato la sua decisione a sufficienza, sia per spiegare i motivi che l’avrebbero condotta a concedere soltanto l’ammis- sione provvisoria alla ricorrente, mentre che alla figlia l’asilo; sia dal profilo della rilevanza in rapporto al rischio di persecuzione riflessa alla quale la ricorrente andrebbe incontro nel caso di un suo rientro in patria (cfr. p.to 8, pag. 15 segg. del ricorso). Così facendo, avrebbe violato il suo obbligo in- quisitorio, nonché il diritto di essere sentito della ricorrente. Tali censure formali vanno analizzate a titolo preliminare, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 4.2.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In

D-3916/2021 Pagina 11 concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 4.2.2 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto per l’interessato di consultare l’in- carto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 con- sid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev’essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 6.2).

E. 4.2.3 L’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1).

E. 4.3 Ora, le argomentazioni ricorsuali sopra esposte, non possono essere seguite. Invero, appare chiaramente evincibile dalla decisione impugnata, come la SEM si sia fondata per l’esame della verosimiglianza sui diversi elementi esposti dall’insorgente durante l’audizione sui motivi, sia in parti- colare riguardo alla sua provenienza, sia in riferimento alle condizioni so- cio-economiche da ella allegate (cfr. p.to I/3, pag. 3 e p.to II, pag. 4 della decisione avversata). Se è pur vero che quanto vissuto in C._______ dalla ricorrente in quanto presunta vittima di TEU non è stato ripreso in alcun modo nella decisione avversata, tuttavia tale trascorso, essendo accaduto in altro Paese rispetto al suo d’origine, non aveva alcuna rilevanza dal pro- filo dei motivi d’asilo che avrebbero condotto la ricorrente all’espatrio. Non era quindi necessario che l’autorità inferiore riprendesse nelle sue consi- derazioni anche tale aspetto. Per quanto poi attiene allo stato di salute della

D-3916/2021 Pagina 12 ricorrente, se risulta corretto che nell’F2 del 28 ottobre 2020 era stata posta la diagnosi di sindrome da stress post-traumatico, con l’impostazione di una presa a carico psichiatrica e psicologica settimanale da allora (cfr.

n. 50/4 e 51/2) con l’introduzione più avanti anche di una terapia farmaco- logica a base di Mirtazapin 15 mg (cfr. n. 59/8, 60/2 e 67/2); almeno a par- tire dal consulto medico-psichiatrico del 23 dicembre 2020, risulta che l’in- sorgente ha smesso di assumere la terapia farmacologica prescritta non- ché ha espresso la sua volontà di non voler continuare la presa in carico psicologica (cfr. n. 76/2). Né agli atti della SEM né apportati in fase ricor- suale, è evincibile altra documentazione medica al riguardo delle proble- matiche dello spettro psicologico-psichiatrico della ricorrente. Questionata anche in merito nel corso dell’audizione sui motivi tenutasi il (…) mag- gio 2021, la ricorrente in riferimento al suo stato di salute, ha affermato di stare bene, che sarebbe in cura per un problema agli occhi e che avrebbe episodi di mal di testa da (…), ma che la psicoterapia non sarebbe più in corso (cfr. n. 93/18, D4 segg., pag. 2 seg.). D’altronde, non è evincibile dal verbale d’audizione alcun elemento che faccia propendere per difficoltà nell’esprimersi da parte della ricorrente a causa del suo stato di salute, peraltro mai certificato neppure dal lato medico. Sulla scorta di tali ele- menti, non si vede quindi come lo stato di salute della ricorrente potesse avere un impatto sulla sua capacità narrativa, ed andasse quindi presa in considerazione da parte dell’autorità inferiore nella decisione avversata come postulato nel ricorso dall’insorgente (cfr. p.to 5.3, pag. 9 del ricorso). Visto quanto precede, anche l’allestimento di un rapporto medico di detta- glio riguardo alla situazione valetudinaria dell’insorgente, a differenza di quanto da ella sostenuto nel gravame (cfr. p.to 6.3, pag. 13), non si impo- neva all’autorità inferiore. In realtà, con le sue argomentazioni ricorsuali, l’insorgente intende censurare l’apprezzamento della verosimiglianza svolto dall’autorità inferiore, non considerando degli elementi per lei deter- minanti della sua fattispecie, che però riguarda una questione di merito e non formale, che verrà pertanto esaminata nei considerandi seguenti. Al- tresì, seppur molto succinta, dalla motivazione contenuta nella decisione avversata, si evince chiaramente come alla base del provvedimento posi- tivo per la figlia della ricorrente, vi fossero le allegazioni espresse da quest’ultima in ragione del rischio d’infibulazione che correrebbe la figlia nel caso di un loro ritorno in Etiopia (cfr. p.to I/3, pag. 3 in relazione con quanto espresso in fine al p.to II, pag. 4 della decisione impugnata). Peral- tro, anche dalle argomentazioni presentate nel ricorso, si desume come è tale motivazione che è stata intesa anche dalla ricorrente a fondamento della decisione positiva della figlia (cfr. p.to 8.1 seg., pag. 16 seg.). Inoltre la SEM, non ritenendo esserci nelle dichiarazioni rese dall’insorgente nell’ambito dell’audizione sui motivi, l’espressione di un timore anche nei

D-3916/2021 Pagina 13 suoi confronti dovuta alla sua opposizione a far effettuare delle pratiche di FGM sulla figlia, non ha a ragione argomentato anche su tale punto in que- stione la sua decisione. Si ricorda a tal proposito, che una motivazione ri- sulta sufficiente allorché l’autorità si occupa delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, ciò che non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 con- sid. 5.4.1). A tali condizioni, il Tribunale non ravvisa né una motivazione carente della decisione avversata da parte della SEM né una violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente. Tuttavia, anche se quest’ultima fosse ritenuta – ciò che come visto non è comunque concretamente il caso – sarebbe stata completamente sanata in fase ricorsuale. Difatti, sia l’autorità inferiore, sia la ricorrente si sono potute esprimere compiuta- mente rispetto all’eventuale persecuzione riflessa che potrebbe subire quest’ultima in caso di ritorno in Etiopia durante lo scambio scritti concesso dalla presente autorità. In particolare, nella sua duplica, l’autorità inferiore ha confermato ed ampliato la sua argomentazione in merito ai motivi che l’avrebbero spinta a riconoscere la qualità di rifugiato alla figlia dell’insor- gente, ma non invece a quest’ultima.

E. 4.4 Da tutto quanto sopra considerato, risulta quindi che il diritto di essere sentito dell’insorgente sia stato rispettato dall’autorità inferiore – rispettiva- mente sanato in fase ricorsuale – la quale ha per il resto soddisfatto al suo obbligo istruttorio, accertando in modo esatto e completo i fatti giuridica- mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), nonché motivando sufficiente- mente il provvedimento impugnato. La conclusione subordinata esposta dalla ricorrente nel suo gravame, deve di conseguenza essere respinta.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre

D-3916/2021 Pagina 14 tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

E. 5.4 L’asilo non è accordato a titolo di compensazione di pregiudizi subiti, ma sulla base di un bisogno avverato di protezione. Di conseguenza, il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi implica l’esi- stenza di un bisogno di protezione attuale, sulla base della situazione esi- stente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 3.1.2.).

E. 5.5 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6.1 In primo luogo, il Tribunale rileva come non intenda mettere in discus- sione gli eventi che l’insorgente ha allegato di aver subito in C._______ e che l’hanno fatta riconoscere, anche dall’autorità inferiore, quale vittima po- tenziale di TEU nel predetto Paese. Il Tribunale non misconosce neppure le difficoltà che si possono presentare per la vittima di violenze a raccontare di esperienze traumatiche, come quelle relative a pregiudizi contro l’inte- grità sessuale, come pure a ricostruire eventi successi (…) prima l’audi- zione sui motivi d’asilo. Tuttavia, a differenza di quanto sollevato dall’insor- gente nel gravame, che ritiene che la SEM non abbia tenuto conto di tali elementi nell’apprezzamento della verosimiglianza delle sue allegazioni, tali circostanze non sono atte a spiegare le vaghezze ed illogicità presenti

D-3916/2021 Pagina 15 nel suo racconto circa le violenze sessuali che avrebbe subito in Etiopia per svariati anni, come si vedrà di seguito. La ricorrente, sostiene inoltre nel suo gravame, che il suo stato di salute psichico non sarebbe stato considerato dall’autorità inferiore, per apprez- zare della sua capacità nel ricostruire le circostanze relative agli abusi su- biti, e quindi tenendone conto nella valutazione della verosimiglianza dei suoi asserti (cfr. p.to 5.3, pag. 9 e p.to 6.3, pag. 12 del ricorso). Tuttavia, a tal proposito il Tribunale ricorda dapprima che una diagnosi di sindrome post-traumatica da stress, così come risulta dalla diversa documentazione medica agli atti (cfr. anche supra consid. 4.3), non prova di per sé sola le violenze allegate dall’insorgente, anche se l’apprezzamento di un medico specialista basato su di un’osservazione clinica può costituire un indizio del quale occorre tenere conto nella valutazione della credibilità delle allega- zioni di persecuzione nel quadro dell’apprezzamento delle prove (cfr. DTAF 2015/11 consid. 7.2.1 e 7.2.2). In proposito, si rimarca tuttavia che è soltanto nel certificato medico del 28 ottobre 2020, che il medico curante psichiatra dell’insorgente ha riportato che: “Gli eventi traumatici vissuti dalla signora che l’hanno portata a lasciare il paese d’origine (violenze fisiche, molteplici abusi sessuali, contesto di privazione delle necessità primarie) hanno portato a porre la diagnosi di PTSD […]” (cfr. n. 50/4), senza tuttavia che venissero contestualizzate meglio le violenze sessuali che ella avrebbe subito in Etiopia e ciò fino all’audizione sui motivi d’asilo (cfr. n. 93/18). In- vero, a differenza di quanto sostenuto dall’insorgente nel suo gravame (cfr. p.to 6.3, pag. 13 del ricorso), non corrisponde alla realtà degli atti di causa, che ella avrebbe già segnalato durante l’audizione TEU degli abusi avve- nuti in Etiopia (cfr. n. 25/16). Fra l’altro, al contrario di quanto annotato nello scritto del 10 dicembre 2020 dalla rappresentante legale dell’insorgente (cfr. n. 69/2), il secondo rapporto del (…) stilato il 15 dicembre 2020, non contiene alcun riferimento o narrazione ad eventi traumatici, in particolare a violenze sessuali, che la ricorrente avrebbe subito in Etiopia (cfr. n. 73/5). Pertanto, a ragione l’autorità inferiore si è concentrata nella decisione av- versata unicamente sulle allegazioni presentate dall’insorgente in propo- sito nell’ambito dell’audizione sui motivi d’asilo, per determinarne la loro verosimiglianza. Per di più, come già sopra considerato (cfr. consid. 4.3), d’un canto la ricorrente è già da molto tempo che non segue dei trattamenti medici dal profilo psicologico e psichiatrico, e d’altro canto i medici che l’avevano in cura in passato, non hanno mai segnalato che il suo stato va- letudinario avesse o potesse avere un impatto sulle sue capacità mnemo- niche o discorsive. Né lo stato di salute psichico della ricorrente, né il suo vissuto traumatico, possono quindi essere esplicativi delle incoerenze ed

D-3916/2021 Pagina 16 illogicità del racconto presentato dalla stessa nel corso dei motivi d’asilo degli abusi subiti in Etiopia (cfr. infra consid. 6.2).

E. 6.2 Innanzitutto, le sue dichiarazioni circa l’episodio violento che l’avrebbe determinata a rivolgersi alla polizia, risultano essere contraddittorie. Difatti, in un primo momento ella ha riferito che una persona le avrebbe rubato tutti i soldi e l’avrebbe picchiata pesantemente (cfr. n. 93/18, D52, pag. 6). In un secondo momento, ha invece raccontato, che ella non avrebbe avuto nulla da dargli, ed egli frugandola da tutte le parti non avrebbe trovato nulla, (…) poi (…) e picchiandola (cfr. ibidem, D76, pag. 9; D85, pag. 10). Incal- zata nuovamente dalla funzionaria incaricata a spiegare il motivo per il quale si sarebbe rivolta alla polizia soltanto dopo (…) dall’inizio dei soprusi e le violenze, per la prima volta l’insorgente ha riferito che tale persona l’avrebbe picchiata con una (…), anche alla testa e che l’avrebbe minac- ciata di morte (cfr. ibidem, D87, pag. 10). Anche in merito alla sequenza di come sarebbero avvenuti i fatti allorché si sarebbe rivolta alla polizia, la stessa presenta svariate discrepanze. Se dapprima ella ha difatti riferito che ha raccontato tutto in polizia e che un poliziotto che si trovava lì, dopo averla rassicurata che da allora ci sarebbe stato lui e non avrebbe dovuto avere paura, l’avrebbe portata “dentro” e violentata (cfr. ibidem, D52, pag. 6); più avanti ha invece riferito di tutt’altra dinamica. Invero, ella ha dichiarato che dopo essere stata picchiata, si sarebbe messa ad urlare e sarebbe corsa verso la polizia. Dopo aver raccontato tutto ad un poliziotto, sarebbero andati a cercare assieme il (…) che l’avrebbe picchiata prece- dentemente senza trovarlo ed allora il poliziotto le avrebbe posto diverse domande sulla sua vita, e soltanto dopo tale suo racconto egli le avrebbe detto che egli sarebbe sempre stato al suo fianco e che nessuno le avrebbe più fatto del male, portandola in seguito “in un posto” – quindi non come in primo luogo avrebbe lasciato intendere fosse successo nella caserma della polizia – dove avrebbe abusato di lei (cfr. ibidem, D76, pag. 9). Inoltre se d’un canto ella ha riferito che le sue entrate dovute al suo lavoro di (…) erano pochissime e a volte le rubavano la (…) (cfr. ibidem, D46, pag. 5; D64, pag. 7); nonché che a volte andava a (…), ed era allora che sarebbero accadute tali violenze (cfr. ibidem, D85, pag. 10 e D91, pag. 11); d’altro canto ha invece asserito che la (…) si sarebbe riuscito a (…) (cfr. ibidem, D86, pag. 10), e che dopo la prima violenza subita dal poliziotto ogni due o tre giorni ella sarebbe stata picchiata o derubata da (…) (cfr. ibidem, D77, pag. 9). Inoltre, come rilevato a ragione anche dall’autorità inferiore, pure il Tribu- nale ritiene che la descrizione fornita dalla richiedente dei luoghi dove avrebbe subito le violenze e del poliziotto che avrebbe abusato di lei per

D-3916/2021 Pagina 17 ben (…) anni, siano stati descritti in modo stereotipato e superficiale, ed in parte anche contradditorio e non danno l’impressione che ella abbia vissuto realmente tali eventi. Invero, ella in merito a dove sarebbe stata abusata da parte dell’agente di polizia ha riferito che si sarebbe trattato sempre della (…), vicino al (…) (cfr. ibidem, D110 seg., pag. 13), per poco dopo aggiungere che a volte l’avrebbe anche portata dentro a dei “(…)” (cfr. ibi- dem, D111, pag. 13), tuttavia asserendo che non l’avrebbe mai portata in una casa (cfr. ibidem, D111, pag. 13), ciò che non combacerebbe con quanto affermato in precedenza rispetto al primo episodio di violenza av- venuto in polizia (cfr. ibidem, D52, pag. 6). Per quanto concerne invece la descrizione dell’agente che avrebbe abusato di lei sistematicamente per svariati anni, ha unicamente riferito che sarebbe stato vestito da poliziotto, con il (…) e che sarebbe stato (…), senza tuttavia riuscire a riferire ulteriori dettagli specifici rispetto allo stesso (cfr. ibidem, D97 segg., pag. 11 seg.), tranne che fosse “normale” e non “(…)” (cfr. ibidem, D106, pag. 12). Anche allorché la funzionaria incaricata le ha dato l’ennesima possibilità di descri- vere meglio il poliziotto, raccontando dell’ultimo abuso subito da parte del medesimo prima dell’espatrio, la ricorrente non ha fornito alcun dettaglio supplementare in proposito (cfr. ibidem, D125, pag. 15). Da ultimo, vi sono diversi elementi del suo racconto che risultano essere contrari ad ogni logica. Invero, come a ragione sottolineato anche dall’au- torità inferiore nella decisione avversata, non si comprende come la ricor- rente malgrado le pochissime volte che sarebbe riuscita a guadagnare qualcosa – essendo che secondo i suoi stessi asserti ogni due o tre giorni sarebbe stata derubata – nonché avrebbe subito soprusi e violenze fisiche e sessuali in modo sistematico, avrebbe continuato ad effettuare tale lavoro di (…). Difatti, seppure la ricorrente ha motivato la continuazione dell’atti- vità lavorativa nonostante tutto quello che le succedeva, con la situazione di necessità economica nella quale la sua famiglia versava (cfr. ibidem, D118 seg., pag. 14), anche il Tribunale ritiene la stessa non convincente, in quanto la richiedente avrebbe potuto ad esempio effettuare il lavoro che faceva anche la madre, in particolare allorché era cresciuta, anche se ciò non sarebbe stato facile da reperire (cfr. ibidem, D121, pag. 14), ed in par- ticolare visto che anche la sua famiglia le avrebbe detto di non effettuare più tale lavoro dopo la prima violenza subita (cfr. ibidem, D118, pag. 14). Inoltre non si comprende come se tali violenze sarebbero successe anche ad altre donne, allorché si trovavano in (…), altre che avrebbero effettuato lo stesso identico lavoro – quindi (…) – sarebbero state risparmiate da tali violenze, soltanto per il fatto che un fratello od un parente sarebbe venuto a riportarle a casa (cfr. ibidem, D60, pag. 7; D91, pag. 11). Ci si chiede poi, visto che ciò sarebbe stato evitato così semplicemente, come mai

D-3916/2021 Pagina 18 l’insorgente non abbia tentato di aggregarsi negli anni ad altri (…), perché ciò non le avvenisse. Per di più, risulta essere insensato che d’un canto il poliziotto allorché ella si sarebbe spostata di posto per evitare d’incorrere in lui, non l’avrebbe trovata e quando l’avrebbe reperita l’avrebbe minac- ciata (cfr. ibidem, D100, pag. 11; D101, pag. 12 e D113, pag. 13); e d’altro canto invece sapesse esattamente dove vivesse la ricorrente, poiché si sarebbe presentato davanti a casa sua facendo avanti ed indietro e l’avrebbe seguita ovunque (cfr. ibidem, D101, pag. 12; D129, pag. 15). Ap- pare inoltre perlomeno contrario ad ogni logica, che ella abbia attribuita la responsabilità del suo espatrio al solo agire nei suoi confronti da parte del poliziotto, perché questi avrebbe conosciuto la sua storia e dove ella abi- tava (cfr. ibidem, D129, pag. 15), allorché invece gli abusi, anche sessuali, li avrebbe subiti anche da parte di altre persone. Invero, anche nel caso del poliziotto, allorché ella sarebbe rimasta in casa – giustificazione che l’insorgente adduce per le altre persone (cfr. ibidem, D129, pag. 15) – non le sarebbe capitato nulla. Da ultimo, non si spiega come viste le sofferenze da ella patite giornalmente con tale attività lavorativa, dove ha allegato che sarebbe riuscita a malapena a procurare i soldi per portare qualcosa da mangiare a casa (cfr. ibidem, D85, pag. 10; D118 seg., pag. 14) – peraltro non mangiando tutti i giorni secondo i suoi asserti (cfr. ibidem, D67, pag. 8); guadagni che sarebbero inoltre serviti anche per l’acquisto dei medicinali per il padre (cfr. ibidem, D67, pag. 8) – sarebbe tuttavia riuscita a mettere da parte dei risparmi, come pure la madre, che sarebbero poi serviti all’in- sorgente per espatriare (cfr. ibidem, D131, pag. 15).

E. 6.3 Da tutto quanto sopra considerato, in una valutazione complessiva, ne discende quindi che la ricorrente, non ha reso verosimili le allegazioni dei motivi d’asilo che l’avrebbero condotta all’espatrio. Invero, per quanto non si possa escludere che la medesima abbia subito delle violenze, anche sessuali, nel suo Stato d’origine; tuttavia non ha reso verosimili che le stesse siano avvenute nelle circostanze e secondo la regolarità da ella de- scritte. Viste poi le tante ed importanti incoerenze, vaghezze e illogicità presenti nelle dichiarazioni rese dall’insorgente, quanto addotto dalla ricor- rente nel gravame (cfr. p.to 6, pag. 11 segg. del ricorso) non è atto in alcun modo a capovolgere la conclusione precedentemente esposta. In partico- lare, né il livello d’educazione della medesima, che peraltro ha riferito co- munque di aver frequentato (…) anni di scuola (cfr. ibidem, D39, pag. 4); né il contesto di provenienza socio-culturale e quanto vissuto in seguito in C._______, o ancora la durata della procedura Dublino ed il fatto che ella non avrebbe beneficiato di misure specifiche per vittime TEU, sono in grado di spiegare le stesse. Peraltro, in merito, si evidenzia come la ricor- rente, prima dell’audizione sui motivi d’asilo, abbia avuto modo non

D-3916/2021 Pagina 19 soltanto di trascorrere un adeguato tempo di riposo e di riflessione senza che alcun atto procedurale si svolgesse nei suoi confronti da parte dell’au- torità inferiore; ma ha anche potuto incontrare svariate volte i suoi medici curanti ed in particolare la sua rappresentante legale, che ha potuto prepa- rarla all’audizione predetta. Quindi, per quanto sia corretto che non ci si possa attendere da una vittima di stupro che si ricordi dei dettagli di traumi vissuti, o addirittura che dimentichi degli eventi, come sottolineato anche nel ricorso dall’insorgente citando della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. p.to 6, pag. 11 seg.); tuttavia nel caso di specie, considerando tutte le circostanze sopra evinte, tali giustificazioni non possono spiegare le tante illogicità ed incoerenze negli asserti dell’insorgente, che non ha mai alle- gato di non rammentare degli eventi da lei narrati in audizione.

E. 7.1 Proseguendo nell’analisi, visto quanto già sopra ritenuto e dalle fonti consultate sulla situazione generale in Etiopia, anche per quanto riguarda la situazione della donna in tale Paese, a differenza di quanto sostenuto nel gravame (cfr. p.to 7, pag. 14 seg.), non v’è luogo di considerare che esista in questo Stato una persecuzione di natura sessuale di un’ampiezza tale – anche se in alcune regioni del nord del Paese riferite da alcune fonti come pervasiva (per le regioni Afar, Amhara, Tigray, Benishangul-Gumuz, Oromia e SNNPR) – (cfr. U.S. Department of State, 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Ethiopia, < https://www.state.gov/re- ports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/ethiopia >; Human Rights Watch, World Report 2023, Ethiopia Events of 2022, < https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/ethiopia > tutti consultati da ultimo l’8 febbraio 2024), che permetterebbe di riconoscere l’esistenza di categorie, quali donne sole e ragazze, che apparterrebbero automaticamente ad un “determinato gruppo sociale”, senza che occorra esaminare nella singola fattispecie se i pregiudizi subiti o temuti siano com- presi in uno o nell’altro dei motivi previsti nella lista esaustiva dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, ciò che non risulta essere il caso di specie. Peraltro ella, non avendo reso verosimile né di essersi rivolta alla polizia né gli episodi di violenza subiti da parte di un poliziotto, potrà senz’altro indirizzarsi agli or- gani di polizia competenti per denunciare gli agiti di terze persone nei suoi confronti o se in futuro dovesse ritrovarsi in una situazione di rischio con- creto per la sua incolumità. Invero, in Etiopia, vi sono in vigore delle suffi- cienti possibilità di protezione fornite dall’apparato legale e giudiziario, an- che in particolare per la protezione delle donne dalla violenza (cfr. in tal senso per ulteriori dettagli la sentenza del Tribunale E-6611/2019 del 14 giugno 2023 consid. 6.4), alla quale la ricorrente potrà senz’altro indiriz- zarsi in futuro in caso di necessità. L’insorgente, a parte delle allegazioni

D-3916/2021 Pagina 20 generiche circa la situazione securitaria presente in Etiopia, non apporta nel suo gravame ulteriori elementi concreti e dettagliati che possano rimet- tere in discussione le predette conclusioni.

E. 7.2 Pertanto, al momento in cui il Tribunale statuisce, tenuto conto dell’in- sieme degli elementi del caso particolare, la ricorrente non può giustificare di un bisogno di protezione attuale.

E. 7.3.1 Un’eccezione all’attualità del bisogno di protezione è certamente pre- vista all’art. 1 C cifra 5 cpv. 2 Conv. rifugiati, nel caso in cui il rifugiato può invocare, per rifiutare di far valere la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori. La nozione di “motivi imperativi” ai sensi della disposizione precitata, la quale deve es- sere interpretata restrittivamente, concerne dei casi d’impossibilità psicolo- gica (assoluta o relativa) di accettare un eventuale ritorno nel paese d’ori- gine. Una tale impossibilità può essere riconosciuta a dei richiedenti che sono stati sottoposti a tortura nel passato, così come, in maniera relativa, a quelli che non sono stati personalmente vittime di trattamenti crudeli, inu- mani o degradanti, ma che, in ragione della gravità dei traumatismi subiti dai loro prossimi e degli effetti di questi a lungo termine, provano una seria difficoltà a riprendersi psicologicamente. In altri termini, solo possono invo- care la disposizione in questione, coloro che fuggono dal loro paese per scappare da forme atroci di persecuzione e che, al momento della loro par- tenza, rispondevano a tutte le condizioni della qualità di rifugiato. Non è che in tale costellazione che il traumatismo, consecutivo ad una persecu- zione, può essere preso in considerazione in ragione di serie difficoltà ad un ricondizionamento psicologico (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1; 2009/51 consid. 4.2.5; 2007/31 consid. 5.4; cfr. anche nello stesso senso la sen- tenza del Tribunale D-2057/2022 del 30 giugno 2023 consid. 3.9).

E. 7.3.2 Nel caso di specie, dato che d’un canto la richiedente non ha reso verosimili le violenze sessuali subite in patria, e d’altro canto che la tratta di esseri umani nei suoi confronti, per quanto verosimile, è avvenuta in C._______, una pressione psichica insopportabile non può essere ricono- sciuta in capo alla ricorrente per la sola prospettiva di un rientro nel suo Paese d’origine, come da lei invece postulato nel ricorso (cfr. p.to 7.4, pag. 15). Visto che ella non adempiva a tutte le condizioni necessarie al riconoscimento della qualità di rifugiato al momento della sua partenza dall’Etiopia, ella non può ora prevalersi a ragione dell’esistenza di “motivi imperativi” nel senso sopra definito.

D-3916/2021 Pagina 21

E. 7.4.1 In sede ricorsuale, la ricorrente sostiene ancora che ella si oppor- rebbe all’infibulazione della figlia nel caso di un suo ritorno in Etiopia e che ciò potrebbe generare una persecuzione riflessa nei suoi confronti.

E. 7.4.2 A tal proposito, il Tribunale ricorda dapprima che se delle persecu- zioni si estendono, a fianco alla persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia o parenti, sussiste una persecuzione riflessa (per il concetto di persecuzione riflessa cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Questa è rilevante ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato, allorché la persona toccata dalla persecuzione riflessa è esposta a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi oppure se ha dei motivi oggettiva- mente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento sog- gettivo) d’essere esposta, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5; sentenza del Tribunale E-5725/2022 del 10 gen- naio 2023 consid. 7.2). Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano mi- nacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a te- mere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 con- sid. 2.5).

E. 7.4.3 Nel caso in disamina, anche il Tribunale come motivato ampiamente dall’autorità inferiore nella sua risposta al ricorso e nella sua duplica, ritiene che dalle allegazioni espresse dall’insorgente nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo in proposito (cfr. n. 93/18, D68 segg., pag. 8 seg.), non si evinca alcun timore né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo espresso dalla ricorrente nei suoi confronti nel caso in cui ella dovesse ritornare nel suo Paese d’origine e la figlia venisse sottoposta alla pratica di FGM. Difatti, per quanto ella abbia espresso la sua disapprovazione a tale pratica (cfr. ibidem, D71, pag. 8), tuttavia non ha mai asserito di temere di subire delle ripercussioni da parte dei suoi famigliari o della società se ella vi si opponesse (cfr. ibidem, D139 segg., pag. 16 seg.). Peraltro, come sottolineato a giusta ragione nella sua duplica dall’autorità inferiore, è quest’ultima che ha riportato l’argomento dell’infibulazione nell’audizione sui motivi, ponendo diversi quesiti in merito alla ricorrente (cfr. ibidem, D68 segg., pag. 8 seg.), ed offrendo ampia possibilità a quest’ultima di espri- mere eventuali timori in tal senso. Ciò che ella ha fatto soltanto per quanto attinente alla figlia, ma mai concernente la sua persona. Le motivazioni contrarie apportate soltanto in fase ricorsuale dalla ricorrente, peraltro senza aggiungere alcun elemento concreto e sostanziato a supporto del

D-3916/2021 Pagina 22 rischio di persecuzioni riflesse che anche ella incorrerebbe nel caso di un suo ritorno in patria, appaiono quindi essere meramente pretestuose.

E. 8 In virtù di quanto sopra, non potendo l’insorgente prevalersi né di allega- zioni verosimili giusta l’art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata.

E. 9.1 Da ultimo, la ricorrente censura che nel suo caso, l’esecuzione del suo al- lontanamento sia stata ritenuta non ragionevolmente esigibile, allorché per la figlia, riconosciuta rifugiata, la stessa sarebbe inammissibile e contraria all’art. 44 LAsi in relazione al principio dell’unità della famiglia e all’art. 8 CEDU (cfr. p.to 8.5, pag. 17 del ricorso). Di seguito, occorre quindi esami- nare tale questione.

E. 9.2.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 9.2.2 Il principio dell’unità della famiglia, sancito dall’art. 44 LAsi è di por- tata più estesa rispetto all’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3), ed impone alle autorità com- petenti di evitare di separare i membri della famiglia del richiedente l’asilo. In altre parole, si tratta di scongiurare che alcuni di essi vengano allontanati a differenza di altri, oppure che i richiedenti vengano rinviati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8). Ora, nel caso della ricorrente, avendo l’autorità inferiore pronunciato l’am- missione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento per l’insorgente, un rischio di separarla dalla figlia minorenne B._______, la quale ha ottenuto la qualità di rifugiato e l’asilo in Svizzera, non sussiste. Non si vede quindi come l’art. 44 LAsi possa essere stato violato dall’auto- rità inferiore. Inoltre, non adempiendo la ricorrente alle condizioni poste dall’art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), derivanti dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare ai sensi dell’art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-1146/2020 del

D-3916/2021 Pagina 23 18 ottobre 2022 consid. 5), il Tribunale, è tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento dell’insorgente (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l’art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9).

E. 9.3 Infine, concernente l’esecuzione dell’allontanamento, il Tribunale con- stata che nella decisione del 3 agosto 2021, la SEM ha considerato, viste le circostanze particolari, che tale misura non era attualmente ragionevol- mente esigibile e l’ha pertanto sostituita con un’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI [RS 142.20] in relazione all’art. 44 LAsi). Non v’è per- tanto spazio per il Tribunale di pronunciarsi su tale punto in questione, in quanto le condizioni poste all’art. 83 cpv. 2 – cpv. 4 LStrI, che impediscono l’esecuzione dell’allontanamento (inammissibilità, inesigibilità o impossibi- lità), sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 10 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.

E. 12 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola- mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insor- gente è tutt’ora indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13 Infine, essendo la ricorrente dispensata dal pagamento delle spese pro- cessuali, in applicazione dell’art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, occorre acco- gliere anche la richiesta di gratuito patrocinio dell’insorgente, con la nomina

D-3916/2021 Pagina 24 a quest’ultima della MLaw Cinzia Chirayil, in qualità di patrocinatrice d’uffi- cio. V’è pertanto da riconoscere alla predetta un’indennità per patrocinio d’ufficio, ad esclusione delle prestazioni già indennizzate alla rappresen- tante legale secondo l’art. 102l LAsi. La tariffa oraria, è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati, e da 100 a 150 franchi per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d’avvocato (art. 12 TS-TAF che rinvia all’art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non ven- gono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). In casu la patrocinatrice d’ufficio non ha inoltrato una nota d’onorario. Per- tanto, ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 TS-TAF, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa in complessivi CHF 800.– (disborsi e indennità sup- plementare in rapporto all’IVA compresi; art. 9 cpv. 1 TS-TAF, art. 10 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF; art. 11 cpv. 1 TS-TAF e art. 12 TS-TAF).

E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3916/2021 Pagina 25 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e della concessione del gratuito patrocinio, con la nomina della MLaw Cinzia Chirayil in qualità di patrocinatrice d’uffi- cio, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d’ufficio della ricorrente un’indennità di CHF 800.– a titolo di spese di patrocinio. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can- tonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3916/2021 Sentenza del 7 marzo 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Walter Lang, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Etiopia, rappresentata dalla MLaw Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 3 agosto 2021 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata, e per suo tramite anche la figlia minorenne B._______, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) agosto 2020. A.b Il (...) agosto 2020 si è tenuto con la richiedente il verbale relativo ai suoi dati personali, allorché invece il (...) agosto 2020, ella è stata sentita in un colloquio Dublino. Nell'ambito di quest'ultimo l'interessata ha in particolare riferito di aver lasciato il suo Paese d'origine (...) anni prima. Una volta giunta in C._______ avrebbe ivi chiesto l'asilo ed ottenuto un permesso umanitario che avrebbe rinnovato fino a (...) mesi prima. Ha inoltre confermato di aver depositato una domanda d'asilo nel (...) nei D._______, dove sarebbe rimasta (...) mesi, prima di essere ritrasferita in C._______. La SEM, in base a quanto segnalato anche dalla rappresentante legale nel corso del predetto colloquio, ha informato la richiedente che sarebbe stata ascoltata nell'ambito di un'audizione sulla tratta di esseri umani (di seguito anche: TEU). A.c Con scritto del 2 settembre 2020, la rappresentante legale dell'interessata ha trasmesso alla SEM il rapporto (...) del (...) agosto 2020, che conclude circa la presenza di elementi riconducibili a TEU ed al rischio molto alto per la richiedente di essere nuovamente trafficata nel caso dovesse ritornare in C._______. A.d Il (...) settembre 2020, si è così tenuta l'audizione TEU, e con comunicazione di medesima data, l'autorità inferiore ha concesso alla richiedente un periodo di recupero e di riflessione di trenta giorni, fino al (...) ottobre 2020. A.e Il 10 settembre 2020, l'autorità svizzera preposta, ha inviato alla sua omologa (...), una domanda d'informazioni giusta l'art. 34 Regolamento Dublino III. Alla stessa, l'E._______ ha risposto il 25 settembre 2020, segnalando in particolare che ivi la richiedente e la figlia erano conosciute con identità differenti, nonché indicando l'C._______ quale paese competente per la trattazione della domanda d'asilo dell'interessata. Sulla base di tali informazioni, la SEM ha richiesto all'autorità preposta (...), in data 8 ottobre 2020, la ripresa in carico della richiedente e della figlia, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. A.f Tramite lo scritto del 9 ottobre 2020, la richiedente ha chiesto l'applicazione della clausola di sovranità al suo caso specifico, quindi di esaminare la sua domanda d'asilo e quella della figlia in Svizzera, nonché di voler effettuare una perizia medico-psichiatrica per stabilire il suo stato di salute e quello della figlia. Ha inoltre richiesto alla SEM una proroga adeguata del termine di trenta giorni per il suo effettivo recupero e ristabilimento, con l'adozione delle indispensabili misure di accompagnamento perché ciò avvenga. Con missiva datata 15 ottobre 2020, l'autorità inferiore ha concesso una proroga del periodo di riflessione e di recupero fino al 30 ottobre 2020. A.g Con ulteriore scritto del 19 ottobre 2020, la rappresentante legale dell'interessata ha in particolare proposto alla SEM di ripartire la stessa e la figlia in un Cantone dotato di idonee strutture d'alloggio specialistiche in ambito di TEU in grado di accoglierle, dove l'interessata possa beneficiare di tutte le misure indispensabili all'accompagnamento (alloggio, assistenza psicologica, consulenza specialistica). Il 2 novembre 2020, la rappresentante legale, ha tramesso all'autorità inferiore il foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del 28 ottobre 2020 - dal quale si evince in particolare una diagnosi di sindrome da stress post-traumatico per l'interessata, con la necessità di una presa a carico psicoterapeutica settimanale ed a lungo termine - reiterando nuovamente le richieste di adozione della clausola di sovranità, di tutte le misure specifiche previste dagli art. 12 e 13 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (Conv. tratta, RS 0.311.543), nonché dell'attribuzione dell'interessata e della figlia ad un Cantone dotato di idonee strutture specialistiche. Nella sua missiva successiva dell'11 novembre 2020, oltreché ribadire nuovamente la necessità di attivare per la richiedente le predette misure specifiche, la rappresentante legale, ha proposto alla SEM di valutare la possibilità che l'interessata con la figlia possano essere accolte presso una struttura speciale che si occupa di vittime TEU nel (...), che avrebbe già contattato per sondarne l'eventuale disponibilità. A.h L'autorità inferiore ha risposto ai succitati scritti, con comunicazione del 16 novembre 2020. Segnatamente, ha ritenuto come nel caso in questione non si imponesse un trasferimento della richiedente in una struttura alternativa a quella del Centro federale d'asilo (CFA) nel quale ella soggiornava allora. Inoltre, essendo ancora in corso le misure istruttorie, risulterebbe per la SEM prematuro pronunciarsi in merito ad un'eventuale applicazione della clausola di sovranità. Ha altresì accordato un termine ultimo fino al 20 novembre 2020 alla richiedente, per comunicare la sua volontà o meno a collaborare con le autorità di polizia. A.i Il 17 novembre 2020, l'C._______ ha risposto affermativamente alla domanda di ripresa in carico dell'interessata e della figlia, tramite il formulario d'accettazione "nucleo familiare", in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. A.j Per il tramite della missiva del 20 novembre 2020, la rappresentanza legale dell'interessata ha nuovamente sollevato l'incompletezza delle misure messe a disposizione di quest'ultima in rapporto agli art. 12 e 13 Conv. tratta, come pure circa la necessità di attivare d'ufficio delle misure di accompagnamento medico-psichiatrico tempestive. Ha peraltro reiterato in tal senso la richiesta che le richiedenti vengano ospitate in una struttura specializzata per vittime di tratta nel (...). Ha inoltre trasmesso la dichiarazione di collaborazione sottoscritta dalla ricorrente. Con ulteriore scritto del 10 dicembre 2020, l'interessata ha richiesto all'autorità inferiore, di valutare l'adozione di misure possibili e compatibili con la sua situazione e quella della figlia, nonché l'allestimento di un rapporto medico dettagliato (cosiddetto "F4"). Nello stesso, si segnala inoltre come la richiedente svolgerà un secondo colloquio presso l'(...), al fine di approfondire l'eventuale rilevanza degli abusi sessuali subiti in Etiopia per la fattispecie di TEU. In riferimento a quest'ultima missiva, l'autorità inferiore ha risposto con scritto del 10 dicembre 2020. A.k Con lettera del 18 dicembre 2020, la rappresentante legale dell'interessata, ha trasmesso alla SEM il rapporto del secondo colloquio della richiedente svoltosi con il (...) il 15 dicembre 2020, chiedendo nuovamente la trattazione del caso in procedura nazionale, la valutazione d'adozione delle misure di protezione ed assistenza ai sensi degli art. 12 e 13 Conv. tratta, come pure la ripartizione dell'interessata e della figlia al (...). La SEM ha dato seguito a tale scritto, in data 30 dicembre 2020, offrendo la possibilità all'interessata di essere sentita per iscritto circa i motivi della richiesta di attribuzione al precitato (...). Il 5 gennaio 2021, la richiedente ha presentato le sue osservazioni in merito. Con decisione del 12 gennaio 2021, la SEM ha attribuito la stessa e la figlia al (...), rifiutando di attribuirla ad altro (...) secondo il suo desiderio. A.l Tramite la comunicazione del 16 febbraio 2021, la SEM è stata messa al corrente da parte della preposta autorità di polizia federale, in particolare sul fatto che la polizia (...) non sarebbe stata ancora da loro informata riguardo agli elementi di tratta e che tuttavia la richiedente può in ogni momento presentarsi presso il posto di polizia competente per presentare una denuncia. A.m Con due scritti rispettivi del 16 aprile 2021 la rappresentante legale dell'interessata ha, d'un canto, richiesto la modifica della data di nascita registrata della richiedente, e d'altro canto, l'applicazione della clausola di sovranità alla sua fattispecie nonché di avere accesso agli atti di causa relativi alla procedura Dublino. L'autorità inferiore, ha risposto alle predette missive in data 21 aprile 2021, decretando la fine della procedura Dublino e la trattazione della domanda d'asilo dell'interessata e della figlia in Svizzera. Ha inoltre rifiutato sia di modificare la data di nascita della richiedente, sia di concedere la visione atti, in quanto l'istruttoria sarebbe tutt'ora in corso. A.n Il 18 maggio 2021 l'interessata è stata sentita nell'ambito di un'audizione in particolare in merito ai suoi motivi d'asilo. Durante la medesima ella ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, asserito di essere nata e cresciuta ad F._______, nel quartiere G._______, espatriando dall'Etiopia verso il H._______ nel (...). A causa delle difficoltà economiche della sua famiglia, all'età di circa (...) anni, avrebbe iniziato a lavorare come (...) nel suo (...), di sua iniziativa. Poiché avrebbe lavorato anche la sera e non avendo alcun membro famigliare maschile che la proteggesse, le sarebbe spesso accaduto di essere derubata, picchiata ed anche violentata. Dopo circa (...) dall'inizio di tale attività, a seguito di un'aggressione particolarmente violenta che avrebbe subito, si sarebbe rivolta alla polizia. Il poliziotto che l'avrebbe ascoltata, l'avrebbe rassicurata che d'ora innanzi ci sarebbe stato lui a proteggerla. Tuttavia, dopo tale rassicurazione, avrebbe abusato sessualmente di lei. Gli abusi da parte del poliziotto si sarebbero protratti per circa (...) anni, e meglio fino al suo espatrio. Ella si sarebbe recata in H._______, non sopportando più la predetta vita, dopo che un'amica l'avrebbe invitata a raggiungerla lì. Si è opposta ad un suo ritorno in patria, in quanto la vita in Etiopia sarebbe peggiorata e non vorrebbe rivivere come già vissuto. Per quanto concerne la figlia B._______, ha esposto che lei teme che la figlia possa essere infibulata, come era accaduto già a lei stessa, da parte dei suoi genitori e non vorrebbe che la figlia trascorra la vita come lei l'ha vissuta. Malgrado ella non condivida tale pratica, sa che non potrebbe opporsi alla sua famiglia. A sostegno dei suoi asserti, la richiedente non ha presentato alcun documento. B. Con decisioni separate del 3 agosto 2021 - entrambe ricevute il medesimo giorno (cfr. [atti della SEM] n. [{...}]-104/1 e n. 105/1) - l'autorità inferiore ha in una non riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata e respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando inoltre il suo allontanamento dalla Svizzera, ma tuttavia concedendole l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; mentre che nell'altra ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi e concesso l'asilo in Svizzera alla figlia minorenne della richiedente, B._______. Nella decisione nei confronti della richiedente, l'autorità inferiore ha considerato, che le dichiarazioni rilasciate dalla medesima nel corso della sua audizione in relazione ai motivi che l'avrebbero spinta a lasciare il Paese d'origine siano inverosimili. In particolare, le sue affermazioni sia riguardo ai luoghi in cui sarebbero avvenute le violenze da parte del poliziotto, sia nella descrizione di quest'ultimo, sarebbero vaghe e superficiali. Inoltre, sarebbe poco comprensibile e contrario ad ogni logica che ella, nonostante i terribili soprusi che avrebbe subito di continuo, abbia proseguito per tanto tempo a svolgere il lavoro quale (...). A tal proposito, ella non sarebbe riuscita a dare una spiegazione convincente. La SEM non ha quindi esaminato se i fatti addotti fossero rilevanti in materia d'asilo. Ha inoltre indicato come le allegazioni concernenti i timori da ella espressi nei confronti di sua figlia, sarebbero stati trattati in una decisione separata. C. Tramite il plico raccomandato del 2 settembre 2021 (cfr. risultanze processuali), l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il summenzionato provvedimento della SEM, concludendo, a titolo principale all'annullamento della decisione impugnata, nonché che sia riconosciuta quale rifugiata e le sia concesso l'asilo. A titolo subordinato, ha chiesto la restituzione degli atti alla SEM, perché proceda ad un completamento dell'istruzione e all'emissione di una nuova decisione. Ha inoltre presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con la nomina della MLaw Cinzia Chirayil quale patrocinatrice d'ufficio (cfr. p.to 9, pag. 18 del ricorso). Nel proprio ricorso, in sunto, l'insorgente lamenta innanzitutto da parte della SEM un accertamento inaccurato dei fatti determinanti nella valutazione della verosimiglianza delle sue allegazioni, che avrebbe condotto ad un inesatto apprezzamento delle stesse. In particolare, l'autorità inferiore non avrebbe considerato il peculiare profilo della ricorrente quale vittima di TEU, così come la diagnosi posta per lei di sindrome da stress post-traumatico, e l'impatto di queste condizioni sulla sua capacità di ricostruire con la precisione attesa dall'autorità delle circostanze in relazione agli abusi da lei subiti in Etiopia. La SEM avrebbe utilizzato criteri estremamente severi per l'apprezzamento della verosimiglianza, non prendendo in considerazione né il fattore tempo sulle capacità della ricorrente a ricostruire eventi successi molto tempo prima, né le peculiarità dei racconti relativi a gravi violazioni dell'integrità sessuale. Peraltro, l'autorità resistente, avrebbe omesso di considerare sia l'impatto del livello di educazione, sia del contesto di provenienza socio-culturale, nonché delle condizioni socio-economiche della ricorrente, per determinarsi circa la verosimiglianza dei suoi asserti. Inoltre avrebbe misconosciuto le caratteristiche di un quartiere povero e popoloso come quello in cui lei sarebbe vissuta, che si differenzierebbe dalla realtà svizzera. Altresì, ella ritiene di aver reso delle dichiarazioni verosimili. Segnatamente, avrebbe fornito delle indicazioni circostanziate riguardo ai luoghi dove gli abusi sarebbero avvenuti, come pure un racconto dettagliato circa la prima violenza commessa dal poliziotto. Rimprovera alla SEM di aver tralasciato completamente di considerare per il grado di dettaglio atteso rispetto alle caratteristiche del poliziotto, il substrato fattuale di vittima di TEU in C._______, come pure la particolare relazione di potere tra l'autore degli stupri, ben maggiore d'età e con il potere dell'autorità, e la ricorrente. Inoltre la valutazione d'inverosimiglianza alla quale la SEM sarebbe giunta, deriverebbe dalla mancata comprensione del contesto socio-culturale di provenienza della ricorrente nonché del peculiare profilo dell'interessata quale vittima di sfruttamento sessuale in C._______. Inoltre ritiene come la lunga durata della procedura Dublino così come la mancata concessione di misure d'assistenza specifica, possano avere influenzato la qualità del racconto dei suoi motivi d'asilo. Per di più, l'autorità inferiore non avrebbe dato seguito tempestivamente alle richieste della rappresentante legale della ricorrente circa l'allestimento di un rapporto medico dettagliato sulla situazione valetudinaria dell'insorgente. Pertanto, tale aspetto, non potrebbe essere imputato a quest'ultima. Proseguendo nell'analisi, ritiene come il suo caso andrebbe analizzato anche dal profilo della pertinenza. Difatti, l'insicurezza e la criminalità sarebbero elevate nella (...), e quindi sarebbe plausibile e probabile che ella possa trovarsi costretta a rivivere violenze di genere. Altresì, in ragione dei gravi abusi subiti in Etiopia, nonché della sua condizione di vittima di TEU, la sola prospettiva di ritorno, la esporrebbe ad una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. Pertanto, sussisterebbero dei motivi imperativi per il riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo in rapporto alla sentenza del Tribunale D-6301/2018 del 23 aprile 2020. Altresì, la SEM avrebbe omesso di apprezzare la rilevanza del rischio di persecuzione riflessa alla quale la ricorrente sarebbe sottoposta nel suo Paese opponendosi all'imposizione dell'infibulazione alla figlia. In tal senso l'autorità inferiore avrebbe violato il diritto di essere sentita della ricorrente, come pure il suo obbligo di motivare la decisione avversata. Difatti, da un lato la decisione avversata risulterebbe incomprensibile in quanto non spiegherebbe il motivo per il quale alla ricorrente sia stata concessa unicamente l'ammissione provvisoria - peraltro soltanto in quanto inesigibile, e non inammissibile come avrebbe dovuto invece riconoscere in relazione al principio dell'unità della famiglia e all'art. 8 CEDU - mentre alla figlia sarebbe stato concesso l'asilo. Dall'altro lato, nell'ipotesi in cui l'asilo sarebbe stato accordato alla figlia per il rischio di subire delle mutilazioni genitali femminili (di seguito: FGM), non si comprenderebbe come la SEM non abbia potuto considerare che tale rischio colpirebbe inevitabilmente anche la ricorrente, la quale si opporrebbe a far subire tale pratica alla figlia qualora quest'ultima vi fosse costretta dalla famiglia. Nel caso di specie, occorrerebbe quindi riconoscere la qualità di rifugiato all'insorgente in relazione ad una persecuzione riflessa connessa con il profilo di rischio della figlia. D. Nella sua decisione incidentale del 15 settembre 2021, il Tribunale ha chiesto alla SEM d'inoltrare una risposta al ricorso entro il 30 settembre 2021. Ha altresì statuito che le conclusioni presentate dall'insorgente nel ricorso, in particolare quella afferente all'assistenza giudiziaria totale, verranno evase in corso di procedura, rispettivamente con la sentenza finale. E. L'autorità inferiore ha presentato le sue osservazioni responsive in data 30 settembre 2021. Nelle stesse, ha in particolare sostenuto come sarebbe infondata l'ipotesi che la ricorrente nutra un timore fondato di subire delle persecuzioni riflesse in quanto ella si opporrebbe all'infibulazione della figlia in caso di un ipotetico ritorno in Etiopia. Per il resto, la SEM ha rinviato ai considerandi della decisione avversata confermandoli in toto, nonché proponendo il respingimento del ricorso. F. Per il tramite della replica del 20 ottobre 2021, la ricorrente ha contestato integralmente le osservazioni di risposta della SEM. Segnatamente, ella ha ritenuto come l'autorità inferiore avrebbe dovuto confrontarla - ciò che non avrebbe fatto in audizione - con uno scenario in cui apparirebbe concreto ed imminente il rischio per la figlia di subire un intervento di FGM. La rappresentante legale le avrebbe quindi illustrato un tale scenario, al quale ella si sarebbe fermamente opposta, e sarebbe disposta ad opporsi con qualunque mezzo a sua disposizione. Apparirebbe inoltre inappropriata la riduzione delle difficoltà della ricorrente a resistere alle FGM ai danni della figlia per una mera "impossibilità di natura pratica" come definita dalla SEM nella sua risposta. Bensì, allorché l'insorgente indicherebbe nel corso dell'audizione che la famiglia avrebbe messo in atto i suoi propositi, si riferirebbe chiaramente alla propria impossibilità di difendere la figlia come pure sé stessa. L'insorgente ha quindi considerato che la SEM avrebbe dovuto seguire la prassi adottata in casistiche analoghe, accordando l'asilo alla ricorrente per il rischio di persecuzione riflessa, rimanendo tuttavia impregiudicata anche la richiesta di concessione dell'asilo in ragione delle persecuzioni di natura sessuale subite dall'interessata. Infine, ha segnalato la mancanza di comprensione del metro di giudizio applicato dall'autorità inferiore per valutare il rischio di rappresaglie nei suoi confronti nel caso in cui si opponesse alla pratica di FGM in rapporto alla figlia. G. Nella sua duplica del 15 novembre 2021, la SEM ha ribadito la sua posizione e le sue conclusioni. Ha tuttavia in aggiunta rilevato, come non sia sua prassi di accordare sistematicamente l'asilo a tutte le madri di bambine che rischiano di essere sottoposte a FGM, in quanto sarebbe sempre necessaria una valutazione del timore fondato dell'esposizione a persecuzioni rilevanti nei confronti della madre, qualora si opponesse a tale pratica. Dal profilo soggettivo, la ricorrente non avrebbe mai espresso in corso d'audizione dei timori di subire delle persecuzioni a causa della sua opposizione, malgrado ne abbia avuto ampia possibilità. Dal profilo oggettivo, i timori sollevati dall'insorgente soltanto in fase ricorsuale si baserebbero su delle mere ipotesi non corroborate da alcun elemento concreto. Difatti, a differenza dell'ipotesi che la figlia possa essere sottoposta a FGM, che sarebbe comprovata dal fatto che la madre stessa sia stata infibulata da bambina, e quindi questo timore sarebbe stato valutato come oggettivamente fondato; non vi sarebbero invece elementi attuali o precedenti all'espatrio della ricorrente che possano sostenere che ella diventerebbe con grande probabilità oggetto di persecuzioni da parte della propria famiglia o della comunità. Tale duplica è stata inviata alla ricorrente dal Tribunale con ordinanza del 25 novembre 2021 per conoscenza, offrendole la possibilità di presentare delle eventuali osservazioni entro il 10 dicembre 2021. Questo termine è decorso nel frattempo infruttuoso. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 La ricorrente ha proposto quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per completamento istruttorio, in quanto quest'ultima autorità non avrebbe accertato in modo completo ed esatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. p.to 5, pag. 8 segg. del ricorso). Inoltre, l'autorità inferiore non avrebbe motivato la sua decisione a sufficienza, sia per spiegare i motivi che l'avrebbero condotta a concedere soltanto l'ammissione provvisoria alla ricorrente, mentre che alla figlia l'asilo; sia dal profilo della rilevanza in rapporto al rischio di persecuzione riflessa alla quale la ricorrente andrebbe incontro nel caso di un suo rientro in patria (cfr. p.to 8, pag. 15 segg. del ricorso). Così facendo, avrebbe violato il suo obbligo inquisitorio, nonché il diritto di essere sentito della ricorrente. Tali censure formali vanno analizzate a titolo preliminare, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 4.2 4.2.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.2.2 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 4.2.3 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). 4.3 Ora, le argomentazioni ricorsuali sopra esposte, non possono essere seguite. Invero, appare chiaramente evincibile dalla decisione impugnata, come la SEM si sia fondata per l'esame della verosimiglianza sui diversi elementi esposti dall'insorgente durante l'audizione sui motivi, sia in particolare riguardo alla sua provenienza, sia in riferimento alle condizioni socio-economiche da ella allegate (cfr. p.to I/3, pag. 3 e p.to II, pag. 4 della decisione avversata). Se è pur vero che quanto vissuto in C._______ dalla ricorrente in quanto presunta vittima di TEU non è stato ripreso in alcun modo nella decisione avversata, tuttavia tale trascorso, essendo accaduto in altro Paese rispetto al suo d'origine, non aveva alcuna rilevanza dal profilo dei motivi d'asilo che avrebbero condotto la ricorrente all'espatrio. Non era quindi necessario che l'autorità inferiore riprendesse nelle sue considerazioni anche tale aspetto. Per quanto poi attiene allo stato di salute della ricorrente, se risulta corretto che nell'F2 del 28 ottobre 2020 era stata posta la diagnosi di sindrome da stress post-traumatico, con l'impostazione di una presa a carico psichiatrica e psicologica settimanale da allora (cfr. n. 50/4 e 51/2) con l'introduzione più avanti anche di una terapia farmacologica a base di Mirtazapin 15 mg (cfr. n. 59/8, 60/2 e 67/2); almeno a partire dal consulto medico-psichiatrico del 23 dicembre 2020, risulta che l'insorgente ha smesso di assumere la terapia farmacologica prescritta nonché ha espresso la sua volontà di non voler continuare la presa in carico psicologica (cfr. n. 76/2). Né agli atti della SEM né apportati in fase ricorsuale, è evincibile altra documentazione medica al riguardo delle problematiche dello spettro psicologico-psichiatrico della ricorrente. Questionata anche in merito nel corso dell'audizione sui motivi tenutasi il (...) maggio 2021, la ricorrente in riferimento al suo stato di salute, ha affermato di stare bene, che sarebbe in cura per un problema agli occhi e che avrebbe episodi di mal di testa da (...), ma che la psicoterapia non sarebbe più in corso (cfr. n. 93/18, D4 segg., pag. 2 seg.). D'altronde, non è evincibile dal verbale d'audizione alcun elemento che faccia propendere per difficoltà nell'esprimersi da parte della ricorrente a causa del suo stato di salute, peraltro mai certificato neppure dal lato medico. Sulla scorta di tali elementi, non si vede quindi come lo stato di salute della ricorrente potesse avere un impatto sulla sua capacità narrativa, ed andasse quindi presa in considerazione da parte dell'autorità inferiore nella decisione avversata come postulato nel ricorso dall'insorgente (cfr. p.to 5.3, pag. 9 del ricorso). Visto quanto precede, anche l'allestimento di un rapporto medico di dettaglio riguardo alla situazione valetudinaria dell'insorgente, a differenza di quanto da ella sostenuto nel gravame (cfr. p.to 6.3, pag. 13), non si imponeva all'autorità inferiore. In realtà, con le sue argomentazioni ricorsuali, l'insorgente intende censurare l'apprezzamento della verosimiglianza svolto dall'autorità inferiore, non considerando degli elementi per lei determinanti della sua fattispecie, che però riguarda una questione di merito e non formale, che verrà pertanto esaminata nei considerandi seguenti. Altresì, seppur molto succinta, dalla motivazione contenuta nella decisione avversata, si evince chiaramente come alla base del provvedimento positivo per la figlia della ricorrente, vi fossero le allegazioni espresse da quest'ultima in ragione del rischio d'infibulazione che correrebbe la figlia nel caso di un loro ritorno in Etiopia (cfr. p.to I/3, pag. 3 in relazione con quanto espresso in fine al p.to II, pag. 4 della decisione impugnata). Peraltro, anche dalle argomentazioni presentate nel ricorso, si desume come è tale motivazione che è stata intesa anche dalla ricorrente a fondamento della decisione positiva della figlia (cfr. p.to 8.1 seg., pag. 16 seg.). Inoltre la SEM, non ritenendo esserci nelle dichiarazioni rese dall'insorgente nell'ambito dell'audizione sui motivi, l'espressione di un timore anche nei suoi confronti dovuta alla sua opposizione a far effettuare delle pratiche di FGM sulla figlia, non ha a ragione argomentato anche su tale punto in questione la sua decisione. Si ricorda a tal proposito, che una motivazione risulta sufficiente allorché l'autorità si occupa delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, ciò che non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). A tali condizioni, il Tribunale non ravvisa né una motivazione carente della decisione avversata da parte della SEM né una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente. Tuttavia, anche se quest'ultima fosse ritenuta - ciò che come visto non è comunque concretamente il caso - sarebbe stata completamente sanata in fase ricorsuale. Difatti, sia l'autorità inferiore, sia la ricorrente si sono potute esprimere compiutamente rispetto all'eventuale persecuzione riflessa che potrebbe subire quest'ultima in caso di ritorno in Etiopia durante lo scambio scritti concesso dalla presente autorità. In particolare, nella sua duplica, l'autorità inferiore ha confermato ed ampliato la sua argomentazione in merito ai motivi che l'avrebbero spinta a riconoscere la qualità di rifugiato alla figlia dell'insorgente, ma non invece a quest'ultima. 4.4 Da tutto quanto sopra considerato, risulta quindi che il diritto di essere sentito dell'insorgente sia stato rispettato dall'autorità inferiore - rispettivamente sanato in fase ricorsuale - la quale ha per il resto soddisfatto al suo obbligo istruttorio, accertando in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), nonché motivando sufficientemente il provvedimento impugnato. La conclusione subordinata esposta dalla ricorrente nel suo gravame, deve di conseguenza essere respinta. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 5.4 L'asilo non è accordato a titolo di compensazione di pregiudizi subiti, ma sulla base di un bisogno avverato di protezione. Di conseguenza, il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi implica l'esistenza di un bisogno di protezione attuale, sulla base della situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.). 5.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 In primo luogo, il Tribunale rileva come non intenda mettere in discussione gli eventi che l'insorgente ha allegato di aver subito in C._______ e che l'hanno fatta riconoscere, anche dall'autorità inferiore, quale vittima potenziale di TEU nel predetto Paese. Il Tribunale non misconosce neppure le difficoltà che si possono presentare per la vittima di violenze a raccontare di esperienze traumatiche, come quelle relative a pregiudizi contro l'integrità sessuale, come pure a ricostruire eventi successi (...) prima l'audizione sui motivi d'asilo. Tuttavia, a differenza di quanto sollevato dall'insorgente nel gravame, che ritiene che la SEM non abbia tenuto conto di tali elementi nell'apprezzamento della verosimiglianza delle sue allegazioni, tali circostanze non sono atte a spiegare le vaghezze ed illogicità presenti nel suo racconto circa le violenze sessuali che avrebbe subito in Etiopia per svariati anni, come si vedrà di seguito. La ricorrente, sostiene inoltre nel suo gravame, che il suo stato di salute psichico non sarebbe stato considerato dall'autorità inferiore, per apprezzare della sua capacità nel ricostruire le circostanze relative agli abusi subiti, e quindi tenendone conto nella valutazione della verosimiglianza dei suoi asserti (cfr. p.to 5.3, pag. 9 e p.to 6.3, pag. 12 del ricorso). Tuttavia, a tal proposito il Tribunale ricorda dapprima che una diagnosi di sindrome post-traumatica da stress, così come risulta dalla diversa documentazione medica agli atti (cfr. anche supra consid. 4.3), non prova di per sé sola le violenze allegate dall'insorgente, anche se l'apprezzamento di un medico specialista basato su di un'osservazione clinica può costituire un indizio del quale occorre tenere conto nella valutazione della credibilità delle allegazioni di persecuzione nel quadro dell'apprezzamento delle prove (cfr. DTAF 2015/11 consid. 7.2.1 e 7.2.2). In proposito, si rimarca tuttavia che è soltanto nel certificato medico del 28 ottobre 2020, che il medico curante psichiatra dell'insorgente ha riportato che: "Gli eventi traumatici vissuti dalla signora che l'hanno portata a lasciare il paese d'origine (violenze fisiche, molteplici abusi sessuali, contesto di privazione delle necessità primarie) hanno portato a porre la diagnosi di PTSD [...]" (cfr. n. 50/4), senza tuttavia che venissero contestualizzate meglio le violenze sessuali che ella avrebbe subito in Etiopia e ciò fino all'audizione sui motivi d'asilo (cfr. n. 93/18). Invero, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel suo gravame (cfr. p.to 6.3, pag. 13 del ricorso), non corrisponde alla realtà degli atti di causa, che ella avrebbe già segnalato durante l'audizione TEU degli abusi avvenuti in Etiopia (cfr. n. 25/16). Fra l'altro, al contrario di quanto annotato nello scritto del 10 dicembre 2020 dalla rappresentante legale dell'insorgente (cfr. n. 69/2), il secondo rapporto del (...) stilato il 15 dicembre 2020, non contiene alcun riferimento o narrazione ad eventi traumatici, in particolare a violenze sessuali, che la ricorrente avrebbe subito in Etiopia (cfr. n. 73/5). Pertanto, a ragione l'autorità inferiore si è concentrata nella decisione avversata unicamente sulle allegazioni presentate dall'insorgente in proposito nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo, per determinarne la loro verosimiglianza. Per di più, come già sopra considerato (cfr. consid. 4.3), d'un canto la ricorrente è già da molto tempo che non segue dei trattamenti medici dal profilo psicologico e psichiatrico, e d'altro canto i medici che l'avevano in cura in passato, non hanno mai segnalato che il suo stato valetudinario avesse o potesse avere un impatto sulle sue capacità mnemoniche o discorsive. Né lo stato di salute psichico della ricorrente, né il suo vissuto traumatico, possono quindi essere esplicativi delle incoerenze ed illogicità del racconto presentato dalla stessa nel corso dei motivi d'asilo degli abusi subiti in Etiopia (cfr. infra consid. 6.2). 6.2 Innanzitutto, le sue dichiarazioni circa l'episodio violento che l'avrebbe determinata a rivolgersi alla polizia, risultano essere contraddittorie. Difatti, in un primo momento ella ha riferito che una persona le avrebbe rubato tutti i soldi e l'avrebbe picchiata pesantemente (cfr. n. 93/18, D52, pag. 6). In un secondo momento, ha invece raccontato, che ella non avrebbe avuto nulla da dargli, ed egli frugandola da tutte le parti non avrebbe trovato nulla, (...) poi (...) e picchiandola (cfr. ibidem, D76, pag. 9; D85, pag. 10). Incalzata nuovamente dalla funzionaria incaricata a spiegare il motivo per il quale si sarebbe rivolta alla polizia soltanto dopo (...) dall'inizio dei soprusi e le violenze, per la prima volta l'insorgente ha riferito che tale persona l'avrebbe picchiata con una (...), anche alla testa e che l'avrebbe minacciata di morte (cfr. ibidem, D87, pag. 10). Anche in merito alla sequenza di come sarebbero avvenuti i fatti allorché si sarebbe rivolta alla polizia, la stessa presenta svariate discrepanze. Se dapprima ella ha difatti riferito che ha raccontato tutto in polizia e che un poliziotto che si trovava lì, dopo averla rassicurata che da allora ci sarebbe stato lui e non avrebbe dovuto avere paura, l'avrebbe portata "dentro" e violentata (cfr. ibidem, D52, pag. 6); più avanti ha invece riferito di tutt'altra dinamica. Invero, ella ha dichiarato che dopo essere stata picchiata, si sarebbe messa ad urlare e sarebbe corsa verso la polizia. Dopo aver raccontato tutto ad un poliziotto, sarebbero andati a cercare assieme il (...) che l'avrebbe picchiata precedentemente senza trovarlo ed allora il poliziotto le avrebbe posto diverse domande sulla sua vita, e soltanto dopo tale suo racconto egli le avrebbe detto che egli sarebbe sempre stato al suo fianco e che nessuno le avrebbe più fatto del male, portandola in seguito "in un posto" - quindi non come in primo luogo avrebbe lasciato intendere fosse successo nella caserma della polizia - dove avrebbe abusato di lei (cfr. ibidem, D76, pag. 9). Inoltre se d'un canto ella ha riferito che le sue entrate dovute al suo lavoro di (...) erano pochissime e a volte le rubavano la (...) (cfr. ibidem, D46, pag. 5; D64, pag. 7); nonché che a volte andava a (...), ed era allora che sarebbero accadute tali violenze (cfr. ibidem, D85, pag. 10 e D91, pag. 11); d'altro canto ha invece asserito che la (...) si sarebbe riuscito a (...) (cfr. ibidem, D86, pag. 10), e che dopo la prima violenza subita dal poliziotto ogni due o tre giorni ella sarebbe stata picchiata o derubata da (...) (cfr. ibidem, D77, pag. 9). Inoltre, come rilevato a ragione anche dall'autorità inferiore, pure il Tribunale ritiene che la descrizione fornita dalla richiedente dei luoghi dove avrebbe subito le violenze e del poliziotto che avrebbe abusato di lei per ben (...) anni, siano stati descritti in modo stereotipato e superficiale, ed in parte anche contradditorio e non danno l'impressione che ella abbia vissuto realmente tali eventi. Invero, ella in merito a dove sarebbe stata abusata da parte dell'agente di polizia ha riferito che si sarebbe trattato sempre della (...), vicino al (...) (cfr. ibidem, D110 seg., pag. 13), per poco dopo aggiungere che a volte l'avrebbe anche portata dentro a dei "(...)" (cfr. ibidem, D111, pag. 13), tuttavia asserendo che non l'avrebbe mai portata in una casa (cfr. ibidem, D111, pag. 13), ciò che non combacerebbe con quanto affermato in precedenza rispetto al primo episodio di violenza avvenuto in polizia (cfr. ibidem, D52, pag. 6). Per quanto concerne invece la descrizione dell'agente che avrebbe abusato di lei sistematicamente per svariati anni, ha unicamente riferito che sarebbe stato vestito da poliziotto, con il (...) e che sarebbe stato (...), senza tuttavia riuscire a riferire ulteriori dettagli specifici rispetto allo stesso (cfr. ibidem, D97 segg., pag. 11 seg.), tranne che fosse "normale" e non "(...)" (cfr. ibidem, D106, pag. 12). Anche allorché la funzionaria incaricata le ha dato l'ennesima possibilità di descrivere meglio il poliziotto, raccontando dell'ultimo abuso subito da parte del medesimo prima dell'espatrio, la ricorrente non ha fornito alcun dettaglio supplementare in proposito (cfr. ibidem, D125, pag. 15). Da ultimo, vi sono diversi elementi del suo racconto che risultano essere contrari ad ogni logica. Invero, come a ragione sottolineato anche dall'autorità inferiore nella decisione avversata, non si comprende come la ricorrente malgrado le pochissime volte che sarebbe riuscita a guadagnare qualcosa - essendo che secondo i suoi stessi asserti ogni due o tre giorni sarebbe stata derubata - nonché avrebbe subito soprusi e violenze fisiche e sessuali in modo sistematico, avrebbe continuato ad effettuare tale lavoro di (...). Difatti, seppure la ricorrente ha motivato la continuazione dell'attività lavorativa nonostante tutto quello che le succedeva, con la situazione di necessità economica nella quale la sua famiglia versava (cfr. ibidem, D118 seg., pag. 14), anche il Tribunale ritiene la stessa non convincente, in quanto la richiedente avrebbe potuto ad esempio effettuare il lavoro che faceva anche la madre, in particolare allorché era cresciuta, anche se ciò non sarebbe stato facile da reperire (cfr. ibidem, D121, pag. 14), ed in particolare visto che anche la sua famiglia le avrebbe detto di non effettuare più tale lavoro dopo la prima violenza subita (cfr. ibidem, D118, pag. 14). Inoltre non si comprende come se tali violenze sarebbero successe anche ad altre donne, allorché si trovavano in (...), altre che avrebbero effettuato lo stesso identico lavoro - quindi (...) - sarebbero state risparmiate da tali violenze, soltanto per il fatto che un fratello od un parente sarebbe venuto a riportarle a casa (cfr. ibidem, D60, pag. 7; D91, pag. 11). Ci si chiede poi, visto che ciò sarebbe stato evitato così semplicemente, come mai l'insorgente non abbia tentato di aggregarsi negli anni ad altri (...), perché ciò non le avvenisse. Per di più, risulta essere insensato che d'un canto il poliziotto allorché ella si sarebbe spostata di posto per evitare d'incorrere in lui, non l'avrebbe trovata e quando l'avrebbe reperita l'avrebbe minacciata (cfr. ibidem, D100, pag. 11; D101, pag. 12 e D113, pag. 13); e d'altro canto invece sapesse esattamente dove vivesse la ricorrente, poiché si sarebbe presentato davanti a casa sua facendo avanti ed indietro e l'avrebbe seguita ovunque (cfr. ibidem, D101, pag. 12; D129, pag. 15). Appare inoltre perlomeno contrario ad ogni logica, che ella abbia attribuita la responsabilità del suo espatrio al solo agire nei suoi confronti da parte del poliziotto, perché questi avrebbe conosciuto la sua storia e dove ella abitava (cfr. ibidem, D129, pag. 15), allorché invece gli abusi, anche sessuali, li avrebbe subiti anche da parte di altre persone. Invero, anche nel caso del poliziotto, allorché ella sarebbe rimasta in casa - giustificazione che l'insorgente adduce per le altre persone (cfr. ibidem, D129, pag. 15) - non le sarebbe capitato nulla. Da ultimo, non si spiega come viste le sofferenze da ella patite giornalmente con tale attività lavorativa, dove ha allegato che sarebbe riuscita a malapena a procurare i soldi per portare qualcosa da mangiare a casa (cfr. ibidem, D85, pag. 10; D118 seg., pag. 14) - peraltro non mangiando tutti i giorni secondo i suoi asserti (cfr. ibidem, D67, pag. 8); guadagni che sarebbero inoltre serviti anche per l'acquisto dei medicinali per il padre (cfr. ibidem, D67, pag. 8) - sarebbe tuttavia riuscita a mettere da parte dei risparmi, come pure la madre, che sarebbero poi serviti all'insorgente per espatriare (cfr. ibidem, D131, pag. 15). 6.3 Da tutto quanto sopra considerato, in una valutazione complessiva, ne discende quindi che la ricorrente, non ha reso verosimili le allegazioni dei motivi d'asilo che l'avrebbero condotta all'espatrio. Invero, per quanto non si possa escludere che la medesima abbia subito delle violenze, anche sessuali, nel suo Stato d'origine; tuttavia non ha reso verosimili che le stesse siano avvenute nelle circostanze e secondo la regolarità da ella descritte. Viste poi le tante ed importanti incoerenze, vaghezze e illogicità presenti nelle dichiarazioni rese dall'insorgente, quanto addotto dalla ricorrente nel gravame (cfr. p.to 6, pag. 11 segg. del ricorso) non è atto in alcun modo a capovolgere la conclusione precedentemente esposta. In particolare, né il livello d'educazione della medesima, che peraltro ha riferito comunque di aver frequentato (...) anni di scuola (cfr. ibidem, D39, pag. 4); né il contesto di provenienza socio-culturale e quanto vissuto in seguito in C._______, o ancora la durata della procedura Dublino ed il fatto che ella non avrebbe beneficiato di misure specifiche per vittime TEU, sono in grado di spiegare le stesse. Peraltro, in merito, si evidenzia come la ricorrente, prima dell'audizione sui motivi d'asilo, abbia avuto modo non soltanto di trascorrere un adeguato tempo di riposo e di riflessione senza che alcun atto procedurale si svolgesse nei suoi confronti da parte dell'autorità inferiore; ma ha anche potuto incontrare svariate volte i suoi medici curanti ed in particolare la sua rappresentante legale, che ha potuto prepararla all'audizione predetta. Quindi, per quanto sia corretto che non ci si possa attendere da una vittima di stupro che si ricordi dei dettagli di traumi vissuti, o addirittura che dimentichi degli eventi, come sottolineato anche nel ricorso dall'insorgente citando della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. p.to 6, pag. 11 seg.); tuttavia nel caso di specie, considerando tutte le circostanze sopra evinte, tali giustificazioni non possono spiegare le tante illogicità ed incoerenze negli asserti dell'insorgente, che non ha mai allegato di non rammentare degli eventi da lei narrati in audizione. 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi, visto quanto già sopra ritenuto e dalle fonti consultate sulla situazione generale in Etiopia, anche per quanto riguarda la situazione della donna in tale Paese, a differenza di quanto sostenuto nel gravame (cfr. p.to 7, pag. 14 seg.), non v'è luogo di considerare che esista in questo Stato una persecuzione di natura sessuale di un'ampiezza tale - anche se in alcune regioni del nord del Paese riferite da alcune fonti come pervasiva (per le regioni Afar, Amhara, Tigray, Benishangul-Gumuz, Oromia e SNNPR) - (cfr. U.S. Department of State, 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Ethiopia, https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/ethiopia ; Human Rights Watch, World Report 2023, Ethiopia Events of 2022, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/ethiopia tutti consultati da ultimo l'8 febbraio 2024), che permetterebbe di riconoscere l'esistenza di categorie, quali donne sole e ragazze, che apparterrebbero automaticamente ad un "determinato gruppo sociale", senza che occorra esaminare nella singola fattispecie se i pregiudizi subiti o temuti siano compresi in uno o nell'altro dei motivi previsti nella lista esaustiva dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, ciò che non risulta essere il caso di specie. Peraltro ella, non avendo reso verosimile né di essersi rivolta alla polizia né gli episodi di violenza subiti da parte di un poliziotto, potrà senz'altro indirizzarsi agli organi di polizia competenti per denunciare gli agiti di terze persone nei suoi confronti o se in futuro dovesse ritrovarsi in una situazione di rischio concreto per la sua incolumità. Invero, in Etiopia, vi sono in vigore delle sufficienti possibilità di protezione fornite dall'apparato legale e giudiziario, anche in particolare per la protezione delle donne dalla violenza (cfr. in tal senso per ulteriori dettagli la sentenza del Tribunale E-6611/2019 del 14 giugno 2023 consid. 6.4), alla quale la ricorrente potrà senz'altro indirizzarsi in futuro in caso di necessità. L'insorgente, a parte delle allegazioni generiche circa la situazione securitaria presente in Etiopia, non apporta nel suo gravame ulteriori elementi concreti e dettagliati che possano rimettere in discussione le predette conclusioni. 7.2 Pertanto, al momento in cui il Tribunale statuisce, tenuto conto dell'insieme degli elementi del caso particolare, la ricorrente non può giustificare di un bisogno di protezione attuale. 7.3 7.3.1 Un'eccezione all'attualità del bisogno di protezione è certamente prevista all'art. 1 C cifra 5 cpv. 2 Conv. rifugiati, nel caso in cui il rifugiato può invocare, per rifiutare di far valere la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori. La nozione di "motivi imperativi" ai sensi della disposizione precitata, la quale deve essere interpretata restrittivamente, concerne dei casi d'impossibilità psicologica (assoluta o relativa) di accettare un eventuale ritorno nel paese d'origine. Una tale impossibilità può essere riconosciuta a dei richiedenti che sono stati sottoposti a tortura nel passato, così come, in maniera relativa, a quelli che non sono stati personalmente vittime di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ma che, in ragione della gravità dei traumatismi subiti dai loro prossimi e degli effetti di questi a lungo termine, provano una seria difficoltà a riprendersi psicologicamente. In altri termini, solo possono invocare la disposizione in questione, coloro che fuggono dal loro paese per scappare da forme atroci di persecuzione e che, al momento della loro partenza, rispondevano a tutte le condizioni della qualità di rifugiato. Non è che in tale costellazione che il traumatismo, consecutivo ad una persecuzione, può essere preso in considerazione in ragione di serie difficoltà ad un ricondizionamento psicologico (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1; 2009/51 consid. 4.2.5; 2007/31 consid. 5.4; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2057/2022 del 30 giugno 2023 consid. 3.9). 7.3.2 Nel caso di specie, dato che d'un canto la richiedente non ha reso verosimili le violenze sessuali subite in patria, e d'altro canto che la tratta di esseri umani nei suoi confronti, per quanto verosimile, è avvenuta in C._______, una pressione psichica insopportabile non può essere riconosciuta in capo alla ricorrente per la sola prospettiva di un rientro nel suo Paese d'origine, come da lei invece postulato nel ricorso (cfr. p.to 7.4, pag. 15). Visto che ella non adempiva a tutte le condizioni necessarie al riconoscimento della qualità di rifugiato al momento della sua partenza dall'Etiopia, ella non può ora prevalersi a ragione dell'esistenza di "motivi imperativi" nel senso sopra definito. 7.4 7.4.1 In sede ricorsuale, la ricorrente sostiene ancora che ella si opporrebbe all'infibulazione della figlia nel caso di un suo ritorno in Etiopia e che ciò potrebbe generare una persecuzione riflessa nei suoi confronti. 7.4.2 A tal proposito, il Tribunale ricorda dapprima che se delle persecuzioni si estendono, a fianco alla persona toccata primariamente, anche a membri della famiglia o parenti, sussiste una persecuzione riflessa (per il concetto di persecuzione riflessa cfr. DTAF 2007/19 consid. 3.3 con rif. cit.). Questa è rilevante ai sensi del riconoscimento della qualità di rifugiato, allorché la persona toccata dalla persecuzione riflessa è esposta a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi oppure se ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposta, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5; sentenza del Tribunale E-5725/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 7.2). Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). 7.4.3 Nel caso in disamina, anche il Tribunale come motivato ampiamente dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso e nella sua duplica, ritiene che dalle allegazioni espresse dall'insorgente nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo in proposito (cfr. n. 93/18, D68 segg., pag. 8 seg.), non si evinca alcun timore né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo espresso dalla ricorrente nei suoi confronti nel caso in cui ella dovesse ritornare nel suo Paese d'origine e la figlia venisse sottoposta alla pratica di FGM. Difatti, per quanto ella abbia espresso la sua disapprovazione a tale pratica (cfr. ibidem, D71, pag. 8), tuttavia non ha mai asserito di temere di subire delle ripercussioni da parte dei suoi famigliari o della società se ella vi si opponesse (cfr. ibidem, D139 segg., pag. 16 seg.). Peraltro, come sottolineato a giusta ragione nella sua duplica dall'autorità inferiore, è quest'ultima che ha riportato l'argomento dell'infibulazione nell'audizione sui motivi, ponendo diversi quesiti in merito alla ricorrente (cfr. ibidem, D68 segg., pag. 8 seg.), ed offrendo ampia possibilità a quest'ultima di esprimere eventuali timori in tal senso. Ciò che ella ha fatto soltanto per quanto attinente alla figlia, ma mai concernente la sua persona. Le motivazioni contrarie apportate soltanto in fase ricorsuale dalla ricorrente, peraltro senza aggiungere alcun elemento concreto e sostanziato a supporto del rischio di persecuzioni riflesse che anche ella incorrerebbe nel caso di un suo ritorno in patria, appaiono quindi essere meramente pretestuose.

8. In virtù di quanto sopra, non potendo l'insorgente prevalersi né di allegazioni verosimili giusta l'art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata. 9. 9.1 Da ultimo, la ricorrente censura che nel suo caso, l'esecuzione del suo allontanamento sia stata ritenuta non ragionevolmente esigibile, allorché per la figlia, riconosciuta rifugiata, la stessa sarebbe inammissibile e contraria all'art. 44 LAsi in relazione al principio dell'unità della famiglia e all'art. 8 CEDU (cfr. p.to 8.5, pag. 17 del ricorso). Di seguito, occorre quindi esaminare tale questione. 9.2 9.2.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2.2 Il principio dell'unità della famiglia, sancito dall'art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3), ed impone alle autorità competenti di evitare di separare i membri della famiglia del richiedente l'asilo. In altre parole, si tratta di scongiurare che alcuni di essi vengano allontanati a differenza di altri, oppure che i richiedenti vengano rinviati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8). Ora, nel caso della ricorrente, avendo l'autorità inferiore pronunciato l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per l'insorgente, un rischio di separarla dalla figlia minorenne B._______, la quale ha ottenuto la qualità di rifugiato e l'asilo in Svizzera, non sussiste. Non si vede quindi come l'art. 44 LAsi possa essere stato violato dall'autorità inferiore. Inoltre, non adempiendo la ricorrente alle condizioni poste dall'art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), derivanti dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-1146/2020 del 18 ottobre 2022 consid. 5), il Tribunale, è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento dell'insorgente (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). 9.3 Infine, concernente l'esecuzione dell'allontanamento, il Tribunale constata che nella decisione del 3 agosto 2021, la SEM ha considerato, viste le circostanze particolari, che tale misura non era attualmente ragionevolmente esigibile e l'ha pertanto sostituita con un'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI [RS 142.20] in relazione all'art. 44 LAsi). Non v'è pertanto spazio per il Tribunale di pronunciarsi su tale punto in questione, in quanto le condizioni poste all'art. 83 cpv. 2 - cpv. 4 LStrI, che impediscono l'esecuzione dell'allontanamento (inammissibilità, inesigibilità o impossibilità), sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

10. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è tutt'ora indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

13. Infine, essendo la ricorrente dispensata dal pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, occorre accogliere anche la richiesta di gratuito patrocinio dell'insorgente, con la nomina a quest'ultima della MLaw Cinzia Chirayil, in qualità di patrocinatrice d'ufficio. V'è pertanto da riconoscere alla predetta un'indennità per patrocinio d'ufficio, ad esclusione delle prestazioni già indennizzate alla rappresentante legale secondo l'art. 102l LAsi. La tariffa oraria, è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati, e da 100 a 150 franchi per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d'avvocato (art. 12 TS-TAF che rinvia all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). In casu la patrocinatrice d'ufficio non ha inoltrato una nota d'onorario. Pertanto, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 TS-TAF, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa in complessivi CHF 800.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 9 cpv. 1 TS-TAF, art. 10 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF; art. 11 cpv. 1 TS-TAF e art. 12 TS-TAF).

14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e della concessione del gratuito patrocinio, con la nomina della MLaw Cinzia Chirayil in qualità di patrocinatrice d'ufficio, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d'ufficio della ricorrente un'indennità di CHF 800.- a titolo di spese di patrocinio.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: