Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a L’interessato, cittadino sierraleonese, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 25 aprile 2022, dichiarandosi minorenne non accom- pagnato nato il (…).
A.b Dal riscontro dattiloscopico delle impronte digitali mediante l’unità cen- trale del sistema europeo “EURODAC” è risultato che, il 10 aprile 2022, il ricorrente è stato interpellato dalle autorità italiane (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito SEM] n. (…)-10/1, 16/12 punto 5.02).
A.c L’11 maggio 2022, la SEM ha poi svolto un’audizione sulle generalità ai sensi dell’art. 26 LAsi (RS 142.31), nell’ambito della quale è stato segna- tamente concesso all’interessato il diritto di essere sentito in merito alla contestata minore età dichiarata e al suo stato di salute. Egli è stato inoltre informato della necessità di procedere ad un’ulteriore audizione relativa alla tratta di essere umani (di seguito: audizione TEU; cfr. atto della Segre- teria di Stato della migrazione [di seguito SEM] n. 16/12; di seguito: audi- zione RMNA).
A.d Lo stesso giorno, la SEM ha provveduto a modificare nel sistema d’in- formazione centrale sulla migrazione (SIMIC) la data di nascita del ricor- rente al (…).
A.e Il 1° luglio 2022, l’insorgente è quindi stato ascoltato nell’ambito di un’audizione TEU, a fronte della quale egli è stato riconosciuto come vit- tima di tratta di esseri umani. In quest’ambito, egli si è dichiarato disposto a collaborare con le autorità competenti, rinunciando altresì al periodo di recupero e di riflessione (cfr. atto SEM n. 28/9).
A.f Il 17 agosto 2022, si è svolta l’audizione approfondita sui motivi d’asilo giusta l’art. 29 LAsi (cfr. atto SEM n. 39/13).
A sostegno della propria domanda, l’interessato ha sostanzialmente dichia- rato di essere originario della Sierra Leone, di etnia B._______ e prove- niente dal villaggio di C._______ nel distretto di B._______ (cfr. atto SEM
n. 16/12 punti 1.08-1.09). Egli sarebbe nato nella città di D._______, dove avrebbe vissuto con i suoi fratelli minori e i suoi genitori fino al 2015, quando quest’ultimi sarebbero deceduti dopo aver contratto l’ebola.
D-4209/2022 Pagina 3 Respinto dallo zio paterno, egli sarebbe stato successivamente accolto dalla nonna paterna nel villaggio C._______. Un giorno lo Chief del villag- gio avrebbe stabilito che, poiché aveva raggiunto una determinata altezza, l’insorgente avrebbe dovuto essere iniziato a una società segreta, alla quale egli ha inizialmente cercato di sottrarsi, venendo tuttavia catturato e iniziato contro la sua volontà. Egli avrebbe quindi trascorso circa un anno presso la società segreta all’interno di un bosco e, in tale contesto, si sa- rebbe rifiutato di partecipare ad un atto sacrificale per gli iniziati. Di fronte a tale rifiuto, alcuni membri della società segreta lo avrebbero ammonito che, qualora si fosse nuovamente opposto ai riti della società, sarebbe stato ucciso. Per questo motivo, sarebbe quindi espatriato (cfr. atto SEM
n. 39/13).
A sostegno della propria domanda d’asilo, l’interessato non ha presentato alcun documento d’identità né mezzi di prova.
A.g Con parere legale datato 23 agosto 2022, il rappresentante del ricor- rente si è espresso in merito al progetto di decisione negativa della SEM del 22 agosto 2022 (cfr. atti SEM n. 41/7 e 42/3).
B. Con decisione del 24 agosto 2022, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua do- manda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, conside- rando quest’ultima misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possi- bile (cfr. atti SEM n. 43/10 e 44/1).
C. C.a Avverso la decisione succitata l’interessato insorge dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso datato 21 set- tembre 2022 (data d’entrata: 22 settembre 2022), chiedendo in via princi- pale l’accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. A titolo subordinato, egli postula la restituzione degli atti alla SEM affinché proceda ad un nuovo esame delle allegazioni nonché ad un completamento d’istrut- toria, oppure la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Egli presenta altresì un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese.
Al ricorso l’insorgente non ha allegato nuovi mezzi di prova.
D-4209/2022 Pagina 4 C.b Con decisione incidentale del 30 marzo 2023, il Tribunale ha ordinato lo scambio scritti tra le parti.
C.c Il 24 aprile 2023 la SEM ha presentato le proprie osservazioni al ri- corso, nel merito delle quali il patrocinatore del ricorrente ha in seguito re- plicato con scritto datato 3 maggio 2023, al quale ha accluso della docu- mentazione medica. Il 23 agosto 2023, l’autorità inferiore ha infine presen- tato una duplica, trasmessa per conoscenza alla ricorrente il 21 febbraio 2024.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei paragrafi seguenti qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (53 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 1 LAsi in rela- zione con l'art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contra- rio) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gra- vame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). L’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSEN- MANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pagg. 11-20). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/26 consid. 5) né dalle considerazioni contenute della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
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E. 3 Nella querelata decisione, la SEM ritiene anzitutto che il ricorrente non ab- bia reso verosimile la sua pretesa minore età. In particolare, le allegazioni relative alla sua biografia e al suo percorso scolastico risulterebbero vaghe e inconsistenti, nonché incoerenti con l’età dichiarata alle autorità italiane e alle Guardie di confine svizzere, ossia il (…) (cfr. decisione impugnata, pag. 4). Egli non avrebbe inoltre presentato alcun documento d’identità o prova attestate la sua età. Su questo punto, non sussisterebbe quindi alcun dubbio da fugare per il tramite di una perizia medico-legale sull’età, così come proposto dall’interessato (idem pag. 8). In secondo luogo, le allega- zioni in merito alla sua iniziazione all’interno della società segreta e al ri- schio di essere ucciso per essersi rifiutato di partecipare alle riunioni sacri- ficali risulterebbero inverosimili, superficiali, inconsistenti e prive di dettagli significativi (cfr. decisione impugnata, pagg. 5 e 8). Inoltre, le cicatrici che il ricorrente presenta sulla schiena non rappresenterebbero una prova ine- quivocabile ch’egli abbia subìto le persecuzioni invocate e che le stesse siano state procurate durante la sua iniziazione alla società segreta (idem pag. 5). Posta l’inverosimiglianza del racconto, la SEM non ha quindi com- piuto una valutazione della sua pertinenza in materia d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi. Infine, l’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile e possibile, posto in particolare ch’egli godrebbe di buona salute, di un’istruzione di base, di una sufficiente esperienza lavorativa nonché di una sufficiente sostegno familiare in patria. Inoltre, in Sierra Leone sareb- bero presenti le strutture sanitarie pubbliche adatte per il trattamento dei suoi problemi di salute (idem pagg. 7-8).
E. 4.1 Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione alla sua data di nascita, nonché la violazione del diritto federale. In particolare, egli rimprovera alla SEM di non aver effettuato una perizia medico-legale per la determinazione dell’età, ma di essersi a tal fine esclusivamente fondata sulle allegazioni addotte. In considerazione della sua biografia, delle vicissitudini occorse e dell’assenza di parenti maggiorenni in patria, la SEM avrebbe inoltre do- vuto ordinare prudenzialmente degli accertamenti peritali per la determina- zione dell’età (cfr. ricorso pagg. 3-4).
E. 4.2.1 Nella procedura d'asilo ‒ così come nelle altre procedure di natura amministrativa ‒ si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (artt. 6 LAsi e 12 PA). In concreto, essa
D-4209/2022 Pagina 6 deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e
E. 4.2.2 Qualora la questione della minore età sia oggetto di disputa occorre dirimerla preliminarmente, poiché risulta segnatamente determinante a li- vello procedurale (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). Qualora, su questo aspetto, la valutazione della SEM si riveli errata, bisognerà retrocederle gli atti e ri- prendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3). In quest’ambito, l’onere della prova della minore età incombe al richiedente d’asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, e qualora la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’interessato l’abbia resa verosimile, quest’ul- timo sarà quindi tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo per- tanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 con- sid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; MATHIEU CORBAZ, La détermination de l’âge du requérant d’asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.).
E. 4.2.3 Salvo casi particolari, la SEM ha altresì il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell’età di una persona richiedente d’asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità deve basarsi sui do- cumenti d’identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle au- dizioni in relazione al quadro personale dell’interessato nel Paese d’ori- gine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se ne- cessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr. artt. 17 cpv. 3, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Una volta esperita l’istruttoria, la SEM procede infine ad un apprezzamento glo- bale degli elementi nel rispetto dei principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se essa è convinta dell’inverosimiglianza della minore età dell’interessato e lo considera maggiorenne, deve infine motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b).
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E. 4.3.1 Nel caso concreto, si rileva anzitutto che l’insorgente non ha fornito alcun documento d’identità – neppure in copia – atto a comprovare, o quan- tomeno rendere verosimile, la sua asserita minore età.
E. 4.3.2 In secondo luogo, la data di nascita pretesa dall’interessato ([…]) non coincide con quella indicata precedentemente dinanzi ad altre autorità sta- tali. Infatti, fermato in Svizzera dalle Guardie di confine il (…), egli ha di- chiarato di essere nato il (…) (cfr. atto SEM n. 16/12 punto 1.06). Peraltro, la stessa data è stata precedentemente fornita alla Croce Rossa Italiana (idem punto 5.02 pag. 8). Confrontato a tale incongruenza, il ricorrente si è limitato ad affermare di aver sempre comunicato l’anno di nascita riferitagli da sua madre, ovvero il 2004 (idem punti. 1.06 e 5.02).
E. 4.3.3 In terzo luogo, neppure le affermazioni riguardanti la sua biografia e la sua famiglia non apportano indizi credibili in favore della sua minore età. Infatti, come correttamente concluso dall’autorità opponente, esse risul- tano estremamente vaghe e inconsistenti. In particolare, il ricorrente non ricorda in quale anno ha iniziato la scuola, in quale anno l’avrebbe interrotta
– indicando unicamente di averla abbandonata con la morte dei suoi geni- tori nel 2015, senza saper tuttavia indicare la sua età in tale momento – nonché l’età che aveva quando avrebbe lasciato il Paese d’origine (cfr. atto SEM n. 16/12 punti 1.17.04-1.17.05). Inoltre, egli non è stato in grado di precisare l’età di sua sorella, dei suoi fratelli minori – ad eccezione del fatto ch’egli sarebbe quattro anni più anziano della sorella, la quale sarebbe a sua volta più anziana di tre anni rispetto ai fratelli minori – e neppure dei genitori, in quanto non gli sarebbe mai stata comunicata (idem punto 3.01). È quindi ragionevole ammettere che le informazioni in merito alla sua bio- grafia non si distinguono per la loro consistenza.
E. 4.4 Il Tribunale giudica pertanto che, a fronte di una ponderazione globale degli elementi agli atti, la SEM non è incorsa in un accertamento incom- pleto dei fatti giuridicamente rilevanti nella misura in cui ha rinunciato ad esperire ulteriori atti istruttori, segnatamente una perizia medica, per ac- certare l’età del ricorrente. Infatti, le discrepanti e inconcludenti informa- zioni fornite dall’interessato si pongono eloquentemente a sfavore della mi- nore età dichiarata, della quale egli ha peraltro l’onere della prova. In que- sto senso, l’istruzione risulta sufficientemente completa e corretta (cfr. an- che in questo senso la sentenza TAF D-556/2023 del 7 febbraio 2023 con- sid. 8.4 con riferimenti). In definitiva, è dunque possibile partire dall’assunto che l’insorgente non è riuscito a rendere verosimile la propria minore età e che, di riflesso, la conclusione della SEM circa la sua maggiore età sia da
D-4209/2022 Pagina 8 confermare (cfr. decisione impugnata, pag. 4). Su questo punto, le censure formali si rivelano quindi infondate. Ad ogni buon conto, nel caso concreto non è ravvisabile alcuna violazione delle disposizioni applicabili ai minorenni non accompagnati, in particolare degli artt. 17 LAsi e 7 OAsi 1, siccome gli interessi del ricorrente sono stati opportunatamente difesi dal rappresentante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia. 5. Oggetto del contendere è quindi sapere se, tenuto conto dei mezzi di prova agli atti, la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato all’interes- sato la qualità di rifugiato e pronunciato il suo allontanamento dalla Sviz- zera, sia lesiva del diritto federale.
6. 6.1 6.1.1 Con l’impugnativa il ricorrente censura infatti la violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, evidenziando come adempirebbe alle condizioni poste per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Sulla verosimiglianza dei motivi d’asilo, egli rileva in particolare che, nella valutazione delle sue allegazioni, non sarebbe stato debitamente considerato il suo stato psichico caratteriz- zato in particolare da un disturbo da stress post-traumatico e da una chiu- sura relazionale. Tale aspetto avrebbe infatti influito sul suo eloquio durante le audizioni e giustificherebbe le difficoltà avute nel descrivere nel dettaglio l’iniziazione alla società segreta. Inoltre, le cicatrici poste sulla sua schiena, se raffrontate con le allegazioni afferenti alle pratiche rituali subite, sareb- bero piuttosto un elemento a favore della verosimiglianza del suo racconto (idem pag. 6). Le sue allegazioni sarebbero inoltre rilevanti in materia d’asilo. Egli sarebbe infatti sfuggito dalle persecuzioni perpetrate da una società segreta che lo avrebbe iniziato con la forza e dalla quale lo Stato sierraleonese non offrirebbe alcuna protezione (idem pagg. 7-8). Pertanto, la SEM avrebbe quindi dovuto riconoscergli la qualità di rifugiato.
6.1.2 Nelle proprie osservazioni, la SEM ritiene che il ricorso non contenga nuovi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della deci- sione avversata. In particolare, essa ritiene che la diagnosi di disturbo post- traumatico da stress diagnosticata al ricorrente non potrebbe general- mente provare la causa di eventuali traumi sofferti in patria. In ogni caso, tale affezione sarebbe stata debitamente considerata nell’ambito dell’audi- zione. Inoltre, sebbene vada riconosciuto che le dichiarazioni di persone che soffrono delle conseguenze di un trauma possono presentare
D-4209/2022 Pagina 9 incoerenze o lacune, il riferimento all’esperienza non andrebbe general- mente assunto qualora, come nel caso concreto, le affermazioni si rivelino contraddittorie o di scarsa qualità. In questo senso, il ricorrente non sa- rebbe quindi riuscito a dimostrare che i suoi problemi di salute sono effetti- vamente fondati sulle persecuzioni addotte (cfr. atto TAF n. 4).
6.1.3 In sede di replica, l’insorgente ritiene invece che, contrariamente a quanto concluso dalla SEM, non spetterebbe a lui rendere credibile che i suoi problemi di salute sono effettivamente fondati sulle allegazioni ad- dotte. Tale aspetto dovrebbe invece emergere dall’analisi delle evidenze istruttorie di competenza del personale medico e dal raffronto delle stesse con le sue allegazioni (cfr. atto TAF n. 6 pag. 2). Inoltre, la SEM avrebbe ignorato, nella sua valutazione della verosimiglianza, i rapporti medici atte- stanti la sua chiusura relazionale. Con la replica, egli ha infine prodotto una lista delle visite mediche svolte tra il 18 ottobre 2022 e il 16 marzo 2023. 6.1.4 Con lo scritto di duplica, l’autorità inferiore rileva che la scarificazione sarebbe una pratica diffusa in tutto il continente africano e utilizzata segna- tamente per esprimere l’appartenenza clanica o lo status all’interno di una comunità o il passaggio all’età adulta. Pertanto, la sola presenza di tagli sul corpo dell’interessato non proverebbe ch’egli è stato sottoposto a determi- nate pratiche contro la sua volontà (cfr. atto TAF n. 8).
6.2 6.2.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
6.2.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pre- giudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua defini- zione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un ele- mento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (ele- mento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro
D-4209/2022 Pagina 10 prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5.
6.2.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo suf- ficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plau- sibili. Il richiedente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affer- mazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli na- sconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, N 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
6.3 6.3.1 A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale non ravvede valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell’autorità inferiore in merito all’inverosimiglianza delle allegazioni.
6.3.2 In primo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficien- temente fondate. Infatti, come giustamente rilevato dalla SEM, egli non ha versato agli atti alcun documento a comprova delle sue allegazioni. Già solo per questo motivo, ai motivi d’asilo addotti va di principio conferito un valore probatorio limitato, rientrante nelle mere allegazioni di parte non confermate da alcuna prova. 6.3.3 In secondo luogo, l’interessato non ha fornito delle dichiarazioni suf- ficientemente concludenti. A titolo esemplificativo, egli non ha saputo for- nire delle convincenti informazioni di base relative alla società segreta non- ché al rito di iniziazione al quale sarebbe stato costretto. Dopo aver dispo- sto di una pausa di venti minuti prima di esprimersi su questo aspetto (già
D-4209/2022 Pagina 11 prospettatogli dalla SEM), egli si è infatti limitato ad affermare, in modo ripetitivo e riferendosi soprattutto alle sue cicatrici poste sulla schiena, che “la prima che è sulla mia schiena, è la donazione del sangue al diavolo. Questa cicatrice sulla mia schiena è per il diavolo, per riceverti come suo figlio. Questa cicatrice è per il diavolo per controllare tutto di te. Hai fatto giuramento di onorare il diavolo.” (cfr. atto SEM n. 39/13 D67). Sollecitato a chiarire questo punto, in particolare quali fossero le persone responsabili del rito di iniziazione e cosa avesse concretamente subìto, egli ha succes- sivamente sostenuto di essere stato iniziato da alcune persone dette E._______, le quali gli avrebbero spalmato una sostanza bianca sul corpo, nonché obbligato ad ingerire una sostanza che gli avrebbe fatto perdere i sensi; al suo risveglio, avrebbe quindi notato del sangue sulla schiena (idem D77-78).
6.3.4 Egli ha altresì fornito delle equivoche informazioni sull’identità della società: dapprima ha riferito che la stessa si chiamerebbe F._______, per poi affermare che il suo nome sarebbe G._______ (cfr. atto SEM n. 39/13 D52, D104). A ciò si aggiunge il fatto ch’egli non ha addotto alcun dettaglio sulla tecnica o i mezzi utilizzati per infliggergli le ferite sulla schiena. Inoltre, chiamato ad indicare cosa avrebbe visto il suo rappresentante legale qua- lora fosse stato presente all’iniziazione, egli ha semplicemente risposto che “tutti i presenti lì lo sanno, come funziona l’iniziazione” (idem D72).
6.3.5 Ciò posto, è quindi ragionevole ammettere che, se fosse restato ef- fettivamente per più di un anno all’interno della società segreta (cfr. atto SEM n. 39/13 D82), egli non sarebbe incorso in tali contraddizioni e avrebbe potuto esporre sufficienti informazioni relative alle pratiche inizia- tiche delle quali sarebbe stato vittima. In altri termini, dalle vaghe e incon- cludenti informazioni fornite dall’interessato non si può ragionevolmente concludere ch’egli abbia direttamente vissuto i fatti narrati.
6.3.6 In terzo luogo, il Tribunale ritiene che la veridicità del suo racconto può essere messa in dubbio anche sulla base di una valutazione della plau- sibilità e dell’assenza di specifiche allegazioni. Infatti, in merito alle attività svolte all’interno della società segreta, il ricorrente ha presentato delle al- legazioni prive di credibili riferimenti personali. Egli ha unicamente affer- mato, dopo essere stato reiteratamente interpellato al riguardo, di aver “passato tanto tempo nella società segreta prima che ci portassero in città” e di aver trascorso, in un bosco segreto, circa un anno all’interno della stessa (cfr. atto SEM n. 39/13 D80-82, D85). In merito alle attività svolte durante questo periodo, egli ha poi dichiarato “[f]orse quando siamo lì, an- davamo in un posto che si chiama «posto segreto», e lì facciamo il
D-4209/2022 Pagina 12 ringraziamento al diavolo” (idem D84). Inoltre, invitato a descrivere una giornata-tipo, egli ha semplicemente affermato “la mattina andavamo a fare il ringraziamento al loro diavolo. Qualche volta arrivano gli anziani e quando arrivano, gli facciamo gli inchini e gli facciamo qualche canzone per loro. La notte prima di andare a dormire, andiamo nuovamente a fare il ringraziamento al loro diavolo” (idem D88). Tuttavia, egli non ha fornito alcuna indicazione sulle relazioni instaurante con gli altri soci, né sulle mo- dalità con cui si sarebbero svolti i ringraziamenti al diavolo da lui citati.
6.3.7 Pure le affermazioni relative al preteso timore di essere ucciso per essersi rifiutato di partecipare ai riti sacrificali e aver lasciato la società se- greta risultano deboli ed inverosimili, avendo l’interessato menzionato sol- tanto alcuni minimi elementi. Nello spiegare cosa avrebbe concretamente intrapreso per abbandonare la società, egli ha infatti generalmente riferito che “quando ci hanno portati fuori [dal bosco], di solito convocano una riu- nione di sacrificio per i nuovi membri, ma non ho partecipato”. In sintesi, egli non si sarebbe presentato ad una seconda riunione per il sacrificio – del quale non conosce il contenuto – e, a fronte di tale rifiuto, gli anziani della società e un suo amico lo avrebbero reso attento che, come già anti- cipato al momento dell’iniziazione, qualunque disobbedienza sarebbe stata punita con la morte (cfr. atto SEM n. 39/13 D61, D91-94, D106). Inoltre, il ricorrente ha indicato di aver “cercato di lasciarli [i soci della società se- greta], perché non volevo essere parte di loro”, affermando tuttavia in se- guito di non aver intrapreso nulla di concreto per abbandonare la società (idem D89-90). Posti i riferimenti generici espressi dal ricorrente, anche su questo punto le allegazioni vanno ritenute inverosimili. 6.3.8 Il racconto risulta inoltre incongruente dal profilo della temporalità de- gli eventi. Infatti, in un primo tempo l’insorgente ha dichiarato che “dopo l’iniziazione ho provato ad uscire da questa società segreta […] ci hanno portato in città e ho cercato di lasciare questa società segreta, perché io non appartengo a loro.” (cfr. atto SEM n. 39/13 D39). Egli ha poi soggiunto che “dopo l’iniziazione ci hanno portato fuori ancora. Da lì ho deciso di la- sciare questa società. Hanno convocato una riunione per noi nuovi membri e anche per il rito del sacrificio, ma non ho partecipato. Hanno convocato per una seconda riunione e anche per il sacrificio, ma non ho partecipato.” (idem D61). Nella stessa esposizione dei fatti, egli ha inoltre precisato: “Ho incontrato mia nonna, le ho detto il problema che avevo e che cosa avessi in testa. Mia nonna mi ha detto che l’unica soluzione per me era andare via. Così mi ha dato i pochi soldi che aveva e ho lasciato il villaggio.” (idem D61). Da tale descrizione si evince, quindi, ch’egli avrebbe deciso di ab- bandonare la società e sarebbe fuggito subito dopo la sua iniziazione.
D-4209/2022 Pagina 13 Tuttavia, in risposta alle successive domande poste durante l’audizione, egli ha affermato di essere rimasto vincolato alla società in un bosco se- greto per un periodo di circa un anno, al termine del quale sarebbe stato ricondotto nel villaggio in cui sarebbe stato catturato (idem D82 e D86: “[…] Dal bosco ci hanno portato nello stesso villaggio dove stavamo.”). Anche su quest’ultimo punto, l’incongruenza del racconto risulta pertanto evidente. Infatti, l’allegazione secondo la quale il ricorrente sarebbe rima- sto all’interno della società segreta per un periodo di un anno per essere poi ricondotto al villaggio prima di espatriare – peraltro confermata nel ri- corso (cfr. ricorso pag. 2) – cozza con il suo precedente racconto sponta- neo secondo cui, subito dopo l’iniziazione, avrebbe intrapreso tutto il ne- cessario per espatriare e sfuggire alla società. Si tratta quindi di due ver- sioni sufficientemente divergenti che, tenuto conto di tutti gli altri elementi, portano a concludere, ancora una volta, per l’inverosimiglianza del rac- conto. 6.3.9 In esito, il Tribunale giudica che, qualora l’insorgente fosse stato ef- fettivamente sottoposto ad un rito di iniziazione al diavolo, avesse trascorso quasi un anno all’interno di una società segreta, alla quale sarebbe stato costretto ad aderire, e rischiasse di essere ucciso per averla abbandonata, sarebbe in grado di addurre dei dettagli ben più significativi. Del resto, nell’ambito dell’audizione TEU del 1° luglio 2022, egli ha saputo dettagliare e descrivere, con sufficiente contesto e senza particolari difficoltà, i fatti che vissuti durante il suo lungo espatrio (cfr. atto SEM n. 28/9 D6, D15, D18, D22, D31, D37). Pertanto, ci si poteva ragionevolmente attendere la stessa scrupolosità e competenza narrativa anche nella successiva audizione sui motivi d’asilo svolta il 17 agosto 2022. 6.3.10 Il ricorrente sostiene infine che la SEM non avrebbe considerato il suo stato psichico per apprezzare sia la verosimiglianza del suo racconto sia la sua capacità di ricostruire i suoi motivi d’asilo, in particolare gli eventi e i riti occorsi all’interno della società segreta (cfr. ricorso pag. 6).
A tale riguardo, il Tribunale osserva che una diagnosi di sindrome post- traumatica da stress, così come risulta dalla documentazione medica agli atti, non prova di per sé sola le violenze allegate dall’insorgente, anche se l’apprezzamento di un medico specialista basato su un’osservazione cli- nica può costituire – in certe costellazioni – un indizio che occorre conside- rare nella valutazione della credibilità delle allegazioni di persecuzione nel quadro dell’apprezzamento delle prove (cfr. DTAF 2015/11 consid. 7.2.1 e 7.2.2; ex pluris sentenza TAF D-3916/2021 del 7 marzo 2024 consid. 6.1).
D-4209/2022 Pagina 14 In proposito, si rileva che nel certificato medico del 31 maggio 2022 il me- dico psichiatra ha diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress e ha riportato che “[i]l paziente presenta insonnia, ansia, chiusura relazionale ed è interpretativo” (cfr. atto SEM n. 24/2). Tuttavia, egli non ha mai contestua- lizzato l’eventuale influenza delle presunte persecuzioni subìte in Sierra Leone sullo stato di salute dell’interessato, e ciò fino all’audizione sui motivi d’asilo (cfr. atti SEM n. 24/2, 25/2, 26/2 e 37/2). In altri termini, contraria- mente a quanto sembra pretendere il ricorrente (cfr. ricorso pag. 6), i rap- porti medici antecedenti all’audizione del 17 agosto 2022 non contengono alcun riferimento ad eventi traumatici e non indicano che lo stato valetudi- nario dell’insorgente avesse, o potesse avere, un impatto sulle capacità mnemoniche o discorsive. Né lo stato di salute psichico del ricorrente, né il suo vissuto traumatico, possono quindi giustificare le incoerenze e le illo- gicità del racconto presentato, nonché dimostrare che gli stessi sono effet- tivamente fondati sulle allegazioni da lui addotte.
Ad ogni buon conto, alla SEM non può essere rimproverato di aver ottenuto dall’interessato delle dichiarazioni facendo completa astrazione del suo stato valetudinario. L’autorità inferiore ha infatti genericamente interrogato il ricorrente sul suo benessere (cfr. atto SEM n. 39/13 D7-12, D66) e non ha posto alcuna domanda in maniera incalzante o pressante, tanto più che è sempre stato seguito il ritmo e le esigenze fisiche dell’interessato (idem D44, D65). 6.4 Posta l’assenza di prove documentali, il carattere fortemente inconclu- dente e contraddittorio delle allegazioni nonché la scarsa qualità del rac- conto, è quindi a giusto titolo che la SEM ha escluso ogni valido riferimento all’esperienza personale e individuale della narrazione proposta e ritenuto quest’ultima come inverosimile (art. 7 LAsi). Di riflesso, è possibile rinun- ciare all’esame della sua pertinenza in materia d’asilo (art. 3 LAsi). 6.5 In esito, le allegazioni del ricorrente non sono quindi adatte a giustifi- care il riconoscimento della sua qualità di rifugiato. Su questo punto, le censure vanno quindi respinte.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37
D-4209/2022 Pagina 15 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confer- mare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 5 Oggetto del contendere è quindi sapere se, tenuto conto dei mezzi di prova agli atti, la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato all'interessato la qualità di rifugiato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale.
E. 6.1.1 Con l'impugnativa il ricorrente censura infatti la violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, evidenziando come adempirebbe alle condizioni poste per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Sulla verosimiglianza dei motivi d'asilo, egli rileva in particolare che, nella valutazione delle sue allegazioni, non sarebbe stato debitamente considerato il suo stato psichico caratterizzato in particolare da un disturbo da stress post-traumatico e da una chiusura relazionale. Tale aspetto avrebbe infatti influito sul suo eloquio durante le audizioni e giustificherebbe le difficoltà avute nel descrivere nel dettaglio l'iniziazione alla società segreta. Inoltre, le cicatrici poste sulla sua schiena, se raffrontate con le allegazioni afferenti alle pratiche rituali subite, sarebbero piuttosto un elemento a favore della verosimiglianza del suo racconto (idem pag. 6). Le sue allegazioni sarebbero inoltre rilevanti in materia d'asilo. Egli sarebbe infatti sfuggito dalle persecuzioni perpetrate da una società segreta che lo avrebbe iniziato con la forza e dalla quale lo Stato sierraleonese non offrirebbe alcuna protezione (idem pagg. 7-8). Pertanto, la SEM avrebbe quindi dovuto riconoscergli la qualità di rifugiato.
E. 6.1.2 Nelle proprie osservazioni, la SEM ritiene che il ricorso non contenga nuovi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della decisione avversata. In particolare, essa ritiene che la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress diagnosticata al ricorrente non potrebbe generalmente provare la causa di eventuali traumi sofferti in patria. In ogni caso, tale affezione sarebbe stata debitamente considerata nell'ambito dell'audizione. Inoltre, sebbene vada riconosciuto che le dichiarazioni di persone che soffrono delle conseguenze di un trauma possono presentare incoerenze o lacune, il riferimento all'esperienza non andrebbe generalmente assunto qualora, come nel caso concreto, le affermazioni si rivelino contraddittorie o di scarsa qualità. In questo senso, il ricorrente non sarebbe quindi riuscito a dimostrare che i suoi problemi di salute sono effettivamente fondati sulle persecuzioni addotte (cfr. atto TAF n. 4).
E. 6.1.3 In sede di replica, l'insorgente ritiene invece che, contrariamente a quanto concluso dalla SEM, non spetterebbe a lui rendere credibile che i suoi problemi di salute sono effettivamente fondati sulle allegazioni addotte. Tale aspetto dovrebbe invece emergere dall'analisi delle evidenze istruttorie di competenza del personale medico e dal raffronto delle stesse con le sue allegazioni (cfr. atto TAF n. 6 pag. 2). Inoltre, la SEM avrebbe ignorato, nella sua valutazione della verosimiglianza, i rapporti medici attestanti la sua chiusura relazionale. Con la replica, egli ha infine prodotto una lista delle visite mediche svolte tra il 18 ottobre 2022 e il 16 marzo 2023.
E. 6.1.4 Con lo scritto di duplica, l'autorità inferiore rileva che la scarificazione sarebbe una pratica diffusa in tutto il continente africano e utilizzata segnatamente per esprimere l'appartenenza clanica o lo status all'interno di una comunità o il passaggio all'età adulta. Pertanto, la sola presenza di tagli sul corpo dell'interessato non proverebbe ch'egli è stato sottoposto a determinate pratiche contro la sua volontà (cfr. atto TAF n. 8).
E. 6.2.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5.
E. 6.2.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, N 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6.3.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale non ravvede valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni.
E. 6.3.2 In primo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente fondate. Infatti, come giustamente rilevato dalla SEM, egli non ha versato agli atti alcun documento a comprova delle sue allegazioni. Già solo per questo motivo, ai motivi d'asilo addotti va di principio conferito un valore probatorio limitato, rientrante nelle mere allegazioni di parte non confermate da alcuna prova.
E. 6.3.3 In secondo luogo, l'interessato non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente concludenti. A titolo esemplificativo, egli non ha saputo fornire delle convincenti informazioni di base relative alla società segreta nonché al rito di iniziazione al quale sarebbe stato costretto. Dopo aver disposto di una pausa di venti minuti prima di esprimersi su questo aspetto (già prospettatogli dalla SEM), egli si è infatti limitato ad affermare, in modo ripetitivo e riferendosi soprattutto alle sue cicatrici poste sulla schiena, che "la prima che è sulla mia schiena, è la donazione del sangue al diavolo. Questa cicatrice sulla mia schiena è per il diavolo, per riceverti come suo figlio. Questa cicatrice è per il diavolo per controllare tutto di te. Hai fatto giuramento di onorare il diavolo." (cfr. atto SEM n. 39/13 D67). Sollecitato a chiarire questo punto, in particolare quali fossero le persone responsabili del rito di iniziazione e cosa avesse concretamente subìto, egli ha successivamente sostenuto di essere stato iniziato da alcune persone dette E._______, le quali gli avrebbero spalmato una sostanza bianca sul corpo, nonché obbligato ad ingerire una sostanza che gli avrebbe fatto perdere i sensi; al suo risveglio, avrebbe quindi notato del sangue sulla schiena (idem D77-78).
E. 6.3.4 Egli ha altresì fornito delle equivoche informazioni sull'identità della società: dapprima ha riferito che la stessa si chiamerebbe F._______, per poi affermare che il suo nome sarebbe G._______ (cfr. atto SEM n. 39/13 D52, D104). A ciò si aggiunge il fatto ch'egli non ha addotto alcun dettaglio sulla tecnica o i mezzi utilizzati per infliggergli le ferite sulla schiena. Inoltre, chiamato ad indicare cosa avrebbe visto il suo rappresentante legale qualora fosse stato presente all'iniziazione, egli ha semplicemente risposto che "tutti i presenti lì lo sanno, come funziona l'iniziazione" (idem D72).
E. 6.3.5 Ciò posto, è quindi ragionevole ammettere che, se fosse restato effettivamente per più di un anno all'interno della società segreta (cfr. atto SEM n. 39/13 D82), egli non sarebbe incorso in tali contraddizioni e avrebbe potuto esporre sufficienti informazioni relative alle pratiche iniziatiche delle quali sarebbe stato vittima. In altri termini, dalle vaghe e inconcludenti informazioni fornite dall'interessato non si può ragionevolmente concludere ch'egli abbia direttamente vissuto i fatti narrati.
E. 6.3.6 In terzo luogo, il Tribunale ritiene che la veridicità del suo racconto può essere messa in dubbio anche sulla base di una valutazione della plausibilità e dell'assenza di specifiche allegazioni. Infatti, in merito alle attività svolte all'interno della società segreta, il ricorrente ha presentato delle allegazioni prive di credibili riferimenti personali. Egli ha unicamente affermato, dopo essere stato reiteratamente interpellato al riguardo, di aver "passato tanto tempo nella società segreta prima che ci portassero in città" e di aver trascorso, in un bosco segreto, circa un anno all'interno della stessa (cfr. atto SEM n. 39/13 D80-82, D85). In merito alle attività svolte durante questo periodo, egli ha poi dichiarato "[f]orse quando siamo lì, andavamo in un posto che si chiama «posto segreto», e lì facciamo il ringraziamento al diavolo" (idem D84). Inoltre, invitato a descrivere una giornata-tipo, egli ha semplicemente affermato "la mattina andavamo a fare il ringraziamento al loro diavolo. Qualche volta arrivano gli anziani e quando arrivano, gli facciamo gli inchini e gli facciamo qualche canzone per loro. La notte prima di andare a dormire, andiamo nuovamente a fare il ringraziamento al loro diavolo" (idem D88). Tuttavia, egli non ha fornito alcuna indicazione sulle relazioni instaurante con gli altri soci, né sulle modalità con cui si sarebbero svolti i ringraziamenti al diavolo da lui citati.
E. 6.3.7 Pure le affermazioni relative al preteso timore di essere ucciso per essersi rifiutato di partecipare ai riti sacrificali e aver lasciato la società segreta risultano deboli ed inverosimili, avendo l'interessato menzionato soltanto alcuni minimi elementi. Nello spiegare cosa avrebbe concretamente intrapreso per abbandonare la società, egli ha infatti generalmente riferito che "quando ci hanno portati fuori [dal bosco], di solito convocano una riunione di sacrificio per i nuovi membri, ma non ho partecipato". In sintesi, egli non si sarebbe presentato ad una seconda riunione per il sacrificio - del quale non conosce il contenuto - e, a fronte di tale rifiuto, gli anziani della società e un suo amico lo avrebbero reso attento che, come già anticipato al momento dell'iniziazione, qualunque disobbedienza sarebbe stata punita con la morte (cfr. atto SEM n. 39/13 D61, D91-94, D106). Inoltre, il ricorrente ha indicato di aver "cercato di lasciarli [i soci della società segreta], perché non volevo essere parte di loro", affermando tuttavia in seguito di non aver intrapreso nulla di concreto per abbandonare la società (idem D89-90). Posti i riferimenti generici espressi dal ricorrente, anche su questo punto le allegazioni vanno ritenute inverosimili.
E. 6.3.8 Il racconto risulta inoltre incongruente dal profilo della temporalità degli eventi. Infatti, in un primo tempo l'insorgente ha dichiarato che "dopo l'iniziazione ho provato ad uscire da questa società segreta [...] ci hanno portato in città e ho cercato di lasciare questa società segreta, perché io non appartengo a loro." (cfr. atto SEM n. 39/13 D39). Egli ha poi soggiunto che "dopo l'iniziazione ci hanno portato fuori ancora. Da lì ho deciso di lasciare questa società. Hanno convocato una riunione per noi nuovi membri e anche per il rito del sacrificio, ma non ho partecipato. Hanno convocato per una seconda riunione e anche per il sacrificio, ma non ho partecipato." (idem D61). Nella stessa esposizione dei fatti, egli ha inoltre precisato: "Ho incontrato mia nonna, le ho detto il problema che avevo e che cosa avessi in testa. Mia nonna mi ha detto che l'unica soluzione per me era andare via. Così mi ha dato i pochi soldi che aveva e ho lasciato il villaggio." (idem D61). Da tale descrizione si evince, quindi, ch'egli avrebbe deciso di abbandonare la società e sarebbe fuggito subito dopo la sua iniziazione. Tuttavia, in risposta alle successive domande poste durante l'audizione, egli ha affermato di essere rimasto vincolato alla società in un bosco segreto per un periodo di circa un anno, al termine del quale sarebbe stato ricondotto nel villaggio in cui sarebbe stato catturato (idem D82 e D86: "[...] Dal bosco ci hanno portato nello stesso villaggio dove stavamo."). Anche su quest'ultimo punto, l'incongruenza del racconto risulta pertanto evidente. Infatti, l'allegazione secondo la quale il ricorrente sarebbe rimasto all'interno della società segreta per un periodo di un anno per essere poi ricondotto al villaggio prima di espatriare - peraltro confermata nel ricorso (cfr. ricorso pag. 2) - cozza con il suo precedente racconto spontaneo secondo cui, subito dopo l'iniziazione, avrebbe intrapreso tutto il necessario per espatriare e sfuggire alla società. Si tratta quindi di due versioni sufficientemente divergenti che, tenuto conto di tutti gli altri elementi, portano a concludere, ancora una volta, per l'inverosimiglianza del racconto.
E. 6.3.9 In esito, il Tribunale giudica che, qualora l'insorgente fosse stato effettivamente sottoposto ad un rito di iniziazione al diavolo, avesse trascorso quasi un anno all'interno di una società segreta, alla quale sarebbe stato costretto ad aderire, e rischiasse di essere ucciso per averla abbandonata, sarebbe in grado di addurre dei dettagli ben più significativi. Del resto, nell'ambito dell'audizione TEU del 1° luglio 2022, egli ha saputo dettagliare e descrivere, con sufficiente contesto e senza particolari difficoltà, i fatti che vissuti durante il suo lungo espatrio (cfr. atto SEM n. 28/9 D6, D15, D18, D22, D31, D37). Pertanto, ci si poteva ragionevolmente attendere la stessa scrupolosità e competenza narrativa anche nella successiva audizione sui motivi d'asilo svolta il 17 agosto 2022.
E. 6.3.10 Il ricorrente sostiene infine che la SEM non avrebbe considerato il suo stato psichico per apprezzare sia la verosimiglianza del suo racconto sia la sua capacità di ricostruire i suoi motivi d'asilo, in particolare gli eventi e i riti occorsi all'interno della società segreta (cfr. ricorso pag. 6). A tale riguardo, il Tribunale osserva che una diagnosi di sindrome post-traumatica da stress, così come risulta dalla documentazione medica agli atti, non prova di per sé sola le violenze allegate dall'insorgente, anche se l'apprezzamento di un medico specialista basato su un'osservazione clinica può costituire - in certe costellazioni - un indizio che occorre considerare nella valutazione della credibilità delle allegazioni di persecuzione nel quadro dell'apprezzamento delle prove (cfr. DTAF 2015/11 consid. 7.2.1 e 7.2.2; ex pluris sentenza TAF D-3916/2021 del 7 marzo 2024 consid. 6.1). In proposito, si rileva che nel certificato medico del 31 maggio 2022 il medico psichiatra ha diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress e ha riportato che "[i]l paziente presenta insonnia, ansia, chiusura relazionale ed è interpretativo" (cfr. atto SEM n. 24/2). Tuttavia, egli non ha mai contestualizzato l'eventuale influenza delle presunte persecuzioni subìte in Sierra Leone sullo stato di salute dell'interessato, e ciò fino all'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atti SEM n. 24/2, 25/2, 26/2 e 37/2). In altri termini, contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente (cfr. ricorso pag. 6), i rapporti medici antecedenti all'audizione del 17 agosto 2022 non contengono alcun riferimento ad eventi traumatici e non indicano che lo stato valetudinario dell'insorgente avesse, o potesse avere, un impatto sulle capacità mnemoniche o discorsive. Né lo stato di salute psichico del ricorrente, né il suo vissuto traumatico, possono quindi giustificare le incoerenze e le illogicità del racconto presentato, nonché dimostrare che gli stessi sono effettivamente fondati sulle allegazioni da lui addotte. Ad ogni buon conto, alla SEM non può essere rimproverato di aver ottenuto dall'interessato delle dichiarazioni facendo completa astrazione del suo stato valetudinario. L'autorità inferiore ha infatti genericamente interrogato il ricorrente sul suo benessere (cfr. atto SEM n. 39/13 D7-12, D66) e non ha posto alcuna domanda in maniera incalzante o pressante, tanto più che è sempre stato seguito il ritmo e le esigenze fisiche dell'interessato (idem D44, D65).
E. 6.4 Posta l'assenza di prove documentali, il carattere fortemente inconcludente e contraddittorio delle allegazioni nonché la scarsa qualità del racconto, è quindi a giusto titolo che la SEM ha escluso ogni valido riferimento all'esperienza personale e individuale della narrazione proposta e ritenuto quest'ultima come inverosimile (art. 7 LAsi). Di riflesso, è possibile rinunciare all'esame della sua pertinenza in materia d'asilo (art. 3 LAsi).
E. 6.5 In esito, le allegazioni del ricorrente non sono quindi adatte a giustificare il riconoscimento della sua qualità di rifugiato. Su questo punto, le censure vanno quindi respinte.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 8.1 In subordine, il ricorrente postula l’ammissione provvisoria in Svizzera giacché il suo allontanamento non sarebbe ammissibile e neppure ragio- nevolmente esigibile. Egli ritiene infatti che, in Sierra Leone, la sua situa- zione personale lo esporrebbe ad una situazione di pericolo per la vita e l’integrità fisica. Inoltre, l’insorgente non disporre di una sufficiente rete so- ciale in patria – in quanto lo zio paterno gli sarebbe ostile e i fratelli minori sarebbero di ignoto domicilio – e lo Stato in parola non avrebbe sufficienti strutture sanitarie per i trattamenti psicologici (cfr. ricorso pag. 9).
E. 8.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l’esecuzione dell'allontanamento, contestata dal ricorrente, è regolamentata dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione prov- visoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove- nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio- nale pubblico della Svizzera.
E. 8.3.2 In proposito, il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto ad essi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni essenzialmente inverosimili. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso il Sierra Leone risulta di principio pacifica. Inoltre, non sono ravvisa- bili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità prepon- derante, ch’egli possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). In particolare, egli non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] Saadi contro Ita- lia del 28 febbraio 2008, Grande Camera, 37201/06, §§125 e 129 con re- lativi riferimenti).
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E. 8.3.3 Inoltre, non risulta che lo stato valetudinario dell’interessato – pure considerato sotto il profilo dell’esigibilità (cfr. infra consid. 8.3) dell’allonta- namento – sia così straordinario e grave da poter avere un influsso sull’am- missibilità dell’allontanamento secondo la restrittiva giurisprudenza della CorteEDU (cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.; DTAF 2017 VI/7 con- sid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1). Non sussistono infatti validi elementi per con- cludere che, in Sierra Leone, l’interessato sarà confrontato ad un concreto rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condi- zioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione im- portante della speranza di vita, in ragione del suo disturbo post-traumatico da stress (cfr. atti SEM n. 24/2, 25/2, 26/2 e 37/2).
E. 8.3.4 Ne consegue che l’esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il Sierra Leone si rivela ammissibile.
E. 8.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
E. 8.4.2 Questa disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la vio- lence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
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E. 8.4.3 Per le persone in trattamento in Svizzera, l’esecuzione dell’allontana- mento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essen- ziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza e, quindi, che lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti). Pertanto, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevol- mente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti).
E. 8.4.4 A tale riguardo, si rileva che il Tribunale ha già avuto modo si chiarire che il Sierra Leone non si trova in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che consentirebbe di presumere – a prescindere dalle circostanze del caso in questione – l’esistenza di un pericolo concreto nei confronti di tutti i cittadini del Paese (cfr. ex pluris sentenze TAF D-200/2024 del 14 maggio 2024 consid. 5.3.2; D-2038/2024 del 22 aprile 2024 consid. 7.3.1; D-384/2023 del 25 maggio 2023 consid. 10.3.1).
E. 8.4.5 Inoltre, con riferimento alla situazione valetudinaria dell’interessato, il Tribunale presta adesione agli accertamenti e alle corrette valutazioni con- tenute nella decisione avversata, confermando quindi che le affezioni dia- gnosticate – insonnia, ansia, chiusura relazionale e, in particolare, di un disturbo post-traumatico da stress (cfr. atti SEM n. 24/2, 25/2, 26/2 e 37/2)
– non sono tali da impedire l’esecuzione del suo allontanamento e che le infrastrutture necessarie per il trattamento delle stesse sono accessibili nel suo Paese d’origine (cfr. decisione impugnata, pag. 7-8; atto TAF n. 8). Infatti, sebbene l’infrastruttura ospedaliera e le cure disponibili non raggiun- gono lo standard elvetico, in Sierra Leone sono disponibili le strutture es- senziali per curare genericamente i problemi di salute menzionati. In parti- colare, il trattamento base della sindrome post-traumatica da stress può essere svolto nei centri medici indicati nella decisione avversata – segna- tamente nelle strutture sanitarie a Freetown e nel Koidu Government Ho- spital a Kono (cfr. in questo senso, la sentenza TAF D-384/2023 del 25 maggio 2023 consid. 10.3.2) – ma anche presso il Kombayendeh Commu- nity Health Center posta nella zona rurale del distretto di Kono (per le cure di base, cfr. https://www.pih.org/article/rural-sierra-leone-quality-care-clo- ser-home, consultato il 22 magio 2024), l’Holy Spirit Hospital ubicata nella vicina Makeni (il quale dispone di un reparto di salute mentale, cfr. https://www.hsh-makeni.com/facilities/, consultato il 22 maggio 2024), il
D-4209/2022 Pagina 18 centro Sierra Leone Psychiatric Teaching Hospital (cfr. https://www.pih.org/article/psychiatric-teaching-hospital-earns-accredita- tion-sierra-leone, consultato il 22 maggio 2024), oppure ancora attraverso la nuova helpline di consulenza psicologica (cfr. Partners in Help, 2023 An- nual Report, pag. 31, https://www.pih.org/sites/default/files/2023-12/An- nualReport2023.pdf, consultato il 22 maggio 2024). Lo stato di salute dell’insorgente non costituisce quindi un elemento ostativo all’esecuzione del suo allontanamento verso il Sierra Leone.
Il ricorrente potrà comunque presentare una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli artt. 73 segg. dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), al fine di finanziare le cure necessarie e costituirsi una riserva di medicamenti che gli permetterà di affrontare il periodo di transizione sino al suo reinserimento effettivo in Sierra Leone.
E. 8.4.6 Per il resto, l’interessato è una persona giovane, senza gravi affezioni di salute e che gode di un’istruzione di base (svolta probabilmente per un periodo di cinque anni) nonché di una sufficiente esperienza lavorativa come contadino (cfr. atto SEM n. 16/12 punti 1.17.04-1.17.05; sentenze TAF D-2038/2024 del 22 aprile 2024 consid. 7.3.2; E-6805/2016 del 28 marzo 2017 consid. 5.4.3). Nel suo Paese d’origine vivono inoltre i suoi fratelli minori e lo zio paterno (cfr. atto SEM n. 39/13 D14, D26-27). Inoltre, considerata l’inverosimiglianza delle sue allegazioni (cfr. consid. 4.5 - 4.7 e 7 supra), il Tribunale non esclude che l’interessato disponga in realtà di una rete familiare più ampia alla quale può fare affidamento per il suo reinseri- mento sociale e che, contrariamente a quanto asserito (cfr. ricorso, pag. 9), egli sia ancora in contatto con i familiari succitati. Peraltro, secondo l’in- valsa prassi del Tribunale, l’allontanamento vero il Sierra Leone di un uomo solo e giovane nonché di famiglie senza figli in tenera età di rivela di prin- cipio ragionevolmente esigibile (cfr. ex pluris sentenze TAF D-384/2023 del 25 maggio 2023 consid. 10.3.2; E-6805/2016 del 28 marzo 2017, consid. 5.4.3 con riferimenti). In questo senso, non sussistono validi motivi per con- cludere che il ricorrente si troverà in una situazione di pericolo esistenziale in caso di ritorno nel suo Paese d’origine in quanto è ragionevole aspettarsi che, in quanto uomo giovane e adulto, egli si reintegri senza particolari difficoltà nel proprio sistema nazionale.
E. 8.4.7 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenersi ra- gionevolmente esigibile.
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E. 8.5 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'e- secuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della neces- saria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 8.6 Visto quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento è da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un’ammissione provviso- ria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI).
E. 9 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d’ap- prezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento pronunciata. Di riflesso, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confer- mata.
E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali risulta essere senza oggetto.
E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, nella misura in cui le richieste di giudizio non ri- sultavano d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal paga- mento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 12 La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4209/2022 Sentenza del 27 giugno 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Susanne Bolz-Reimann, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Sierra Leone, patrocinato da Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 24 agosto 2022 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino sierraleonese, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 25 aprile 2022, dichiarandosi minorenne non accompagnato nato il (...). A.b Dal riscontro dattiloscopico delle impronte digitali mediante l'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che, il 10 aprile 2022, il ricorrente è stato interpellato dalle autorità italiane (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito SEM] n. (...)-10/1, 16/12 punto 5.02). A.c L'11 maggio 2022, la SEM ha poi svolto un'audizione sulle generalità ai sensi dell'art. 26 LAsi (RS 142.31), nell'ambito della quale è stato segnatamente concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito alla contestata minore età dichiarata e al suo stato di salute. Egli è stato inoltre informato della necessità di procedere ad un'ulteriore audizione relativa alla tratta di essere umani (di seguito: audizione TEU; cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito SEM] n. 16/12; di seguito: audizione RMNA). A.d Lo stesso giorno, la SEM ha provveduto a modificare nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) la data di nascita del ricorrente al (...). A.e Il 1° luglio 2022, l'insorgente è quindi stato ascoltato nell'ambito di un'audizione TEU, a fronte della quale egli è stato riconosciuto come vittima di tratta di esseri umani. In quest'ambito, egli si è dichiarato disposto a collaborare con le autorità competenti, rinunciando altresì al periodo di recupero e di riflessione (cfr. atto SEM n. 28/9). A.f Il 17 agosto 2022, si è svolta l'audizione approfondita sui motivi d'asilo giusta l'art. 29 LAsi (cfr. atto SEM n. 39/13). A sostegno della propria domanda, l'interessato ha sostanzialmente dichiarato di essere originario della Sierra Leone, di etnia B._______ e proveniente dal villaggio di C._______ nel distretto di B._______ (cfr. atto SEM n. 16/12 punti 1.08-1.09). Egli sarebbe nato nella città di D._______, dove avrebbe vissuto con i suoi fratelli minori e i suoi genitori fino al 2015, quando quest'ultimi sarebbero deceduti dopo aver contratto l'ebola. Respinto dallo zio paterno, egli sarebbe stato successivamente accolto dalla nonna paterna nel villaggio C._______. Un giorno lo Chief del villaggio avrebbe stabilito che, poiché aveva raggiunto una determinata altezza, l'insorgente avrebbe dovuto essere iniziato a una società segreta, alla quale egli ha inizialmente cercato di sottrarsi, venendo tuttavia catturato e iniziato contro la sua volontà. Egli avrebbe quindi trascorso circa un anno presso la società segreta all'interno di un bosco e, in tale contesto, si sarebbe rifiutato di partecipare ad un atto sacrificale per gli iniziati. Di fronte a tale rifiuto, alcuni membri della società segreta lo avrebbero ammonito che, qualora si fosse nuovamente opposto ai riti della società, sarebbe stato ucciso. Per questo motivo, sarebbe quindi espatriato (cfr. atto SEM n. 39/13). A sostegno della propria domanda d'asilo, l'interessato non ha presentato alcun documento d'identità né mezzi di prova. A.g Con parere legale datato 23 agosto 2022, il rappresentante del ricorrente si è espresso in merito al progetto di decisione negativa della SEM del 22 agosto 2022 (cfr. atti SEM n. 41/7 e 42/3). B. Con decisione del 24 agosto 2022, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando quest'ultima misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atti SEM n. 43/10 e 44/1). C. C.a Avverso la decisione succitata l'interessato insorge dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso datato 21 settembre 2022 (data d'entrata: 22 settembre 2022), chiedendo in via principale l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. A titolo subordinato, egli postula la restituzione degli atti alla SEM affinché proceda ad un nuovo esame delle allegazioni nonché ad un completamento d'istruttoria, oppure la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Egli presenta altresì un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al ricorso l'insorgente non ha allegato nuovi mezzi di prova. C.b Con decisione incidentale del 30 marzo 2023, il Tribunale ha ordinato lo scambio scritti tra le parti. C.c Il 24 aprile 2023 la SEM ha presentato le proprie osservazioni al ricorso, nel merito delle quali il patrocinatore del ricorrente ha in seguito replicato con scritto datato 3 maggio 2023, al quale ha accluso della documentazione medica. Il 23 agosto 2023, l'autorità inferiore ha infine presentato una duplica, trasmessa per conoscenza alla ricorrente il 21 febbraio 2024. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei paragrafi seguenti qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contrario) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). L'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pagg. 11-20). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/26 consid. 5) né dalle considerazioni contenute della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Nella querelata decisione, la SEM ritiene anzitutto che il ricorrente non abbia reso verosimile la sua pretesa minore età. In particolare, le allegazioni relative alla sua biografia e al suo percorso scolastico risulterebbero vaghe e inconsistenti, nonché incoerenti con l'età dichiarata alle autorità italiane e alle Guardie di confine svizzere, ossia il (...) (cfr. decisione impugnata, pag. 4). Egli non avrebbe inoltre presentato alcun documento d'identità o prova attestate la sua età. Su questo punto, non sussisterebbe quindi alcun dubbio da fugare per il tramite di una perizia medico-legale sull'età, così come proposto dall'interessato (idem pag. 8). In secondo luogo, le allegazioni in merito alla sua iniziazione all'interno della società segreta e al rischio di essere ucciso per essersi rifiutato di partecipare alle riunioni sacrificali risulterebbero inverosimili, superficiali, inconsistenti e prive di dettagli significativi (cfr. decisione impugnata, pagg. 5 e 8). Inoltre, le cicatrici che il ricorrente presenta sulla schiena non rappresenterebbero una prova inequivocabile ch'egli abbia subìto le persecuzioni invocate e che le stesse siano state procurate durante la sua iniziazione alla società segreta (idem pag. 5). Posta l'inverosimiglianza del racconto, la SEM non ha quindi compiuto una valutazione della sua pertinenza in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile e possibile, posto in particolare ch'egli godrebbe di buona salute, di un'istruzione di base, di una sufficiente esperienza lavorativa nonché di una sufficiente sostegno familiare in patria. Inoltre, in Sierra Leone sarebbero presenti le strutture sanitarie pubbliche adatte per il trattamento dei suoi problemi di salute (idem pagg. 7-8). 4. 4.1 Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione alla sua data di nascita, nonché la violazione del diritto federale. In particolare, egli rimprovera alla SEM di non aver effettuato una perizia medico-legale per la determinazione dell'età, ma di essersi a tal fine esclusivamente fondata sulle allegazioni addotte. In considerazione della sua biografia, delle vicissitudini occorse e dell'assenza di parenti maggiorenni in patria, la SEM avrebbe inoltre dovuto ordinare prudenzialmente degli accertamenti peritali per la determinazione dell'età (cfr. ricorso pagg. 3-4). 4.2 4.2.1 Nella procedura d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (artt. 6 LAsi e 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.2.2 Qualora la questione della minore età sia oggetto di disputa occorre dirimerla preliminarmente, poiché risulta segnatamente determinante a livello procedurale (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). Qualora, su questo aspetto, la valutazione della SEM si riveli errata, bisognerà retrocederle gli atti e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3). In quest'ambito, l'onere della prova della minore età incombe al richiedente d'asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, e qualora la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, quest'ultimo sarà quindi tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; Mathieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). 4.2.3 Salvo casi particolari, la SEM ha altresì il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di una persona richiedente d'asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. artt. 17 cpv. 3, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede infine ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se essa è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, deve infine motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b). 4.3 4.3.1 Nel caso concreto, si rileva anzitutto che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità - neppure in copia - atto a comprovare, o quantomeno rendere verosimile, la sua asserita minore età. 4.3.2 In secondo luogo, la data di nascita pretesa dall'interessato ([...]) non coincide con quella indicata precedentemente dinanzi ad altre autorità statali. Infatti, fermato in Svizzera dalle Guardie di confine il (...), egli ha dichiarato di essere nato il (...) (cfr. atto SEM n. 16/12 punto 1.06). Peraltro, la stessa data è stata precedentemente fornita alla Croce Rossa Italiana (idem punto 5.02 pag. 8). Confrontato a tale incongruenza, il ricorrente si è limitato ad affermare di aver sempre comunicato l'anno di nascita riferitagli da sua madre, ovvero il 2004 (idem punti. 1.06 e 5.02). 4.3.3 In terzo luogo, neppure le affermazioni riguardanti la sua biografia e la sua famiglia non apportano indizi credibili in favore della sua minore età. Infatti, come correttamente concluso dall'autorità opponente, esse risultano estremamente vaghe e inconsistenti. In particolare, il ricorrente non ricorda in quale anno ha iniziato la scuola, in quale anno l'avrebbe interrotta - indicando unicamente di averla abbandonata con la morte dei suoi genitori nel 2015, senza saper tuttavia indicare la sua età in tale momento - nonché l'età che aveva quando avrebbe lasciato il Paese d'origine (cfr. atto SEM n. 16/12 punti 1.17.04-1.17.05). Inoltre, egli non è stato in grado di precisare l'età di sua sorella, dei suoi fratelli minori - ad eccezione del fatto ch'egli sarebbe quattro anni più anziano della sorella, la quale sarebbe a sua volta più anziana di tre anni rispetto ai fratelli minori - e neppure dei genitori, in quanto non gli sarebbe mai stata comunicata (idem punto 3.01). È quindi ragionevole ammettere che le informazioni in merito alla sua biografia non si distinguono per la loro consistenza. 4.4 Il Tribunale giudica pertanto che, a fronte di una ponderazione globale degli elementi agli atti, la SEM non è incorsa in un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nella misura in cui ha rinunciato ad esperire ulteriori atti istruttori, segnatamente una perizia medica, per accertare l'età del ricorrente. Infatti, le discrepanti e inconcludenti informazioni fornite dall'interessato si pongono eloquentemente a sfavore della minore età dichiarata, della quale egli ha peraltro l'onere della prova. In questo senso, l'istruzione risulta sufficientemente completa e corretta (cfr. anche in questo senso la sentenza TAF D-556/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 8.4 con riferimenti). In definitiva, è dunque possibile partire dall'assunto che l'insorgente non è riuscito a rendere verosimile la propria minore età e che, di riflesso, la conclusione della SEM circa la sua maggiore età sia da confermare (cfr. decisione impugnata, pag. 4). Su questo punto, le censure formali si rivelano quindi infondate. Ad ogni buon conto, nel caso concreto non è ravvisabile alcuna violazione delle disposizioni applicabili ai minorenni non accompagnati, in particolare degli artt. 17 LAsi e 7 OAsi 1, siccome gli interessi del ricorrente sono stati opportunatamente difesi dal rappresentante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia. 5. Oggetto del contendere è quindi sapere se, tenuto conto dei mezzi di prova agli atti, la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato all'interessato la qualità di rifugiato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale. 6. 6.1 6.1.1 Con l'impugnativa il ricorrente censura infatti la violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, evidenziando come adempirebbe alle condizioni poste per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Sulla verosimiglianza dei motivi d'asilo, egli rileva in particolare che, nella valutazione delle sue allegazioni, non sarebbe stato debitamente considerato il suo stato psichico caratterizzato in particolare da un disturbo da stress post-traumatico e da una chiusura relazionale. Tale aspetto avrebbe infatti influito sul suo eloquio durante le audizioni e giustificherebbe le difficoltà avute nel descrivere nel dettaglio l'iniziazione alla società segreta. Inoltre, le cicatrici poste sulla sua schiena, se raffrontate con le allegazioni afferenti alle pratiche rituali subite, sarebbero piuttosto un elemento a favore della verosimiglianza del suo racconto (idem pag. 6). Le sue allegazioni sarebbero inoltre rilevanti in materia d'asilo. Egli sarebbe infatti sfuggito dalle persecuzioni perpetrate da una società segreta che lo avrebbe iniziato con la forza e dalla quale lo Stato sierraleonese non offrirebbe alcuna protezione (idem pagg. 7-8). Pertanto, la SEM avrebbe quindi dovuto riconoscergli la qualità di rifugiato. 6.1.2 Nelle proprie osservazioni, la SEM ritiene che il ricorso non contenga nuovi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della decisione avversata. In particolare, essa ritiene che la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress diagnosticata al ricorrente non potrebbe generalmente provare la causa di eventuali traumi sofferti in patria. In ogni caso, tale affezione sarebbe stata debitamente considerata nell'ambito dell'audizione. Inoltre, sebbene vada riconosciuto che le dichiarazioni di persone che soffrono delle conseguenze di un trauma possono presentare incoerenze o lacune, il riferimento all'esperienza non andrebbe generalmente assunto qualora, come nel caso concreto, le affermazioni si rivelino contraddittorie o di scarsa qualità. In questo senso, il ricorrente non sarebbe quindi riuscito a dimostrare che i suoi problemi di salute sono effettivamente fondati sulle persecuzioni addotte (cfr. atto TAF n. 4). 6.1.3 In sede di replica, l'insorgente ritiene invece che, contrariamente a quanto concluso dalla SEM, non spetterebbe a lui rendere credibile che i suoi problemi di salute sono effettivamente fondati sulle allegazioni addotte. Tale aspetto dovrebbe invece emergere dall'analisi delle evidenze istruttorie di competenza del personale medico e dal raffronto delle stesse con le sue allegazioni (cfr. atto TAF n. 6 pag. 2). Inoltre, la SEM avrebbe ignorato, nella sua valutazione della verosimiglianza, i rapporti medici attestanti la sua chiusura relazionale. Con la replica, egli ha infine prodotto una lista delle visite mediche svolte tra il 18 ottobre 2022 e il 16 marzo 2023. 6.1.4 Con lo scritto di duplica, l'autorità inferiore rileva che la scarificazione sarebbe una pratica diffusa in tutto il continente africano e utilizzata segnatamente per esprimere l'appartenenza clanica o lo status all'interno di una comunità o il passaggio all'età adulta. Pertanto, la sola presenza di tagli sul corpo dell'interessato non proverebbe ch'egli è stato sottoposto a determinate pratiche contro la sua volontà (cfr. atto TAF n. 8). 6.2 6.2.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5. 6.2.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, N 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.3 6.3.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale non ravvede valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni. 6.3.2 In primo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente fondate. Infatti, come giustamente rilevato dalla SEM, egli non ha versato agli atti alcun documento a comprova delle sue allegazioni. Già solo per questo motivo, ai motivi d'asilo addotti va di principio conferito un valore probatorio limitato, rientrante nelle mere allegazioni di parte non confermate da alcuna prova. 6.3.3 In secondo luogo, l'interessato non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente concludenti. A titolo esemplificativo, egli non ha saputo fornire delle convincenti informazioni di base relative alla società segreta nonché al rito di iniziazione al quale sarebbe stato costretto. Dopo aver disposto di una pausa di venti minuti prima di esprimersi su questo aspetto (già prospettatogli dalla SEM), egli si è infatti limitato ad affermare, in modo ripetitivo e riferendosi soprattutto alle sue cicatrici poste sulla schiena, che "la prima che è sulla mia schiena, è la donazione del sangue al diavolo. Questa cicatrice sulla mia schiena è per il diavolo, per riceverti come suo figlio. Questa cicatrice è per il diavolo per controllare tutto di te. Hai fatto giuramento di onorare il diavolo." (cfr. atto SEM n. 39/13 D67). Sollecitato a chiarire questo punto, in particolare quali fossero le persone responsabili del rito di iniziazione e cosa avesse concretamente subìto, egli ha successivamente sostenuto di essere stato iniziato da alcune persone dette E._______, le quali gli avrebbero spalmato una sostanza bianca sul corpo, nonché obbligato ad ingerire una sostanza che gli avrebbe fatto perdere i sensi; al suo risveglio, avrebbe quindi notato del sangue sulla schiena (idem D77-78). 6.3.4 Egli ha altresì fornito delle equivoche informazioni sull'identità della società: dapprima ha riferito che la stessa si chiamerebbe F._______, per poi affermare che il suo nome sarebbe G._______ (cfr. atto SEM n. 39/13 D52, D104). A ciò si aggiunge il fatto ch'egli non ha addotto alcun dettaglio sulla tecnica o i mezzi utilizzati per infliggergli le ferite sulla schiena. Inoltre, chiamato ad indicare cosa avrebbe visto il suo rappresentante legale qualora fosse stato presente all'iniziazione, egli ha semplicemente risposto che "tutti i presenti lì lo sanno, come funziona l'iniziazione" (idem D72). 6.3.5 Ciò posto, è quindi ragionevole ammettere che, se fosse restato effettivamente per più di un anno all'interno della società segreta (cfr. atto SEM n. 39/13 D82), egli non sarebbe incorso in tali contraddizioni e avrebbe potuto esporre sufficienti informazioni relative alle pratiche iniziatiche delle quali sarebbe stato vittima. In altri termini, dalle vaghe e inconcludenti informazioni fornite dall'interessato non si può ragionevolmente concludere ch'egli abbia direttamente vissuto i fatti narrati. 6.3.6 In terzo luogo, il Tribunale ritiene che la veridicità del suo racconto può essere messa in dubbio anche sulla base di una valutazione della plausibilità e dell'assenza di specifiche allegazioni. Infatti, in merito alle attività svolte all'interno della società segreta, il ricorrente ha presentato delle allegazioni prive di credibili riferimenti personali. Egli ha unicamente affermato, dopo essere stato reiteratamente interpellato al riguardo, di aver "passato tanto tempo nella società segreta prima che ci portassero in città" e di aver trascorso, in un bosco segreto, circa un anno all'interno della stessa (cfr. atto SEM n. 39/13 D80-82, D85). In merito alle attività svolte durante questo periodo, egli ha poi dichiarato "[f]orse quando siamo lì, andavamo in un posto che si chiama «posto segreto», e lì facciamo il ringraziamento al diavolo" (idem D84). Inoltre, invitato a descrivere una giornata-tipo, egli ha semplicemente affermato "la mattina andavamo a fare il ringraziamento al loro diavolo. Qualche volta arrivano gli anziani e quando arrivano, gli facciamo gli inchini e gli facciamo qualche canzone per loro. La notte prima di andare a dormire, andiamo nuovamente a fare il ringraziamento al loro diavolo" (idem D88). Tuttavia, egli non ha fornito alcuna indicazione sulle relazioni instaurante con gli altri soci, né sulle modalità con cui si sarebbero svolti i ringraziamenti al diavolo da lui citati. 6.3.7 Pure le affermazioni relative al preteso timore di essere ucciso per essersi rifiutato di partecipare ai riti sacrificali e aver lasciato la società segreta risultano deboli ed inverosimili, avendo l'interessato menzionato soltanto alcuni minimi elementi. Nello spiegare cosa avrebbe concretamente intrapreso per abbandonare la società, egli ha infatti generalmente riferito che "quando ci hanno portati fuori [dal bosco], di solito convocano una riunione di sacrificio per i nuovi membri, ma non ho partecipato". In sintesi, egli non si sarebbe presentato ad una seconda riunione per il sacrificio - del quale non conosce il contenuto - e, a fronte di tale rifiuto, gli anziani della società e un suo amico lo avrebbero reso attento che, come già anticipato al momento dell'iniziazione, qualunque disobbedienza sarebbe stata punita con la morte (cfr. atto SEM n. 39/13 D61, D91-94, D106). Inoltre, il ricorrente ha indicato di aver "cercato di lasciarli [i soci della società segreta], perché non volevo essere parte di loro", affermando tuttavia in seguito di non aver intrapreso nulla di concreto per abbandonare la società (idem D89-90). Posti i riferimenti generici espressi dal ricorrente, anche su questo punto le allegazioni vanno ritenute inverosimili. 6.3.8 Il racconto risulta inoltre incongruente dal profilo della temporalità degli eventi. Infatti, in un primo tempo l'insorgente ha dichiarato che "dopo l'iniziazione ho provato ad uscire da questa società segreta [...] ci hanno portato in città e ho cercato di lasciare questa società segreta, perché io non appartengo a loro." (cfr. atto SEM n. 39/13 D39). Egli ha poi soggiunto che "dopo l'iniziazione ci hanno portato fuori ancora. Da lì ho deciso di lasciare questa società. Hanno convocato una riunione per noi nuovi membri e anche per il rito del sacrificio, ma non ho partecipato. Hanno convocato per una seconda riunione e anche per il sacrificio, ma non ho partecipato." (idem D61). Nella stessa esposizione dei fatti, egli ha inoltre precisato: "Ho incontrato mia nonna, le ho detto il problema che avevo e che cosa avessi in testa. Mia nonna mi ha detto che l'unica soluzione per me era andare via. Così mi ha dato i pochi soldi che aveva e ho lasciato il villaggio." (idem D61). Da tale descrizione si evince, quindi, ch'egli avrebbe deciso di abbandonare la società e sarebbe fuggito subito dopo la sua iniziazione. Tuttavia, in risposta alle successive domande poste durante l'audizione, egli ha affermato di essere rimasto vincolato alla società in un bosco segreto per un periodo di circa un anno, al termine del quale sarebbe stato ricondotto nel villaggio in cui sarebbe stato catturato (idem D82 e D86: "[...] Dal bosco ci hanno portato nello stesso villaggio dove stavamo."). Anche su quest'ultimo punto, l'incongruenza del racconto risulta pertanto evidente. Infatti, l'allegazione secondo la quale il ricorrente sarebbe rimasto all'interno della società segreta per un periodo di un anno per essere poi ricondotto al villaggio prima di espatriare - peraltro confermata nel ricorso (cfr. ricorso pag. 2) - cozza con il suo precedente racconto spontaneo secondo cui, subito dopo l'iniziazione, avrebbe intrapreso tutto il necessario per espatriare e sfuggire alla società. Si tratta quindi di due versioni sufficientemente divergenti che, tenuto conto di tutti gli altri elementi, portano a concludere, ancora una volta, per l'inverosimiglianza del racconto. 6.3.9 In esito, il Tribunale giudica che, qualora l'insorgente fosse stato effettivamente sottoposto ad un rito di iniziazione al diavolo, avesse trascorso quasi un anno all'interno di una società segreta, alla quale sarebbe stato costretto ad aderire, e rischiasse di essere ucciso per averla abbandonata, sarebbe in grado di addurre dei dettagli ben più significativi. Del resto, nell'ambito dell'audizione TEU del 1° luglio 2022, egli ha saputo dettagliare e descrivere, con sufficiente contesto e senza particolari difficoltà, i fatti che vissuti durante il suo lungo espatrio (cfr. atto SEM n. 28/9 D6, D15, D18, D22, D31, D37). Pertanto, ci si poteva ragionevolmente attendere la stessa scrupolosità e competenza narrativa anche nella successiva audizione sui motivi d'asilo svolta il 17 agosto 2022. 6.3.10 Il ricorrente sostiene infine che la SEM non avrebbe considerato il suo stato psichico per apprezzare sia la verosimiglianza del suo racconto sia la sua capacità di ricostruire i suoi motivi d'asilo, in particolare gli eventi e i riti occorsi all'interno della società segreta (cfr. ricorso pag. 6). A tale riguardo, il Tribunale osserva che una diagnosi di sindrome post-traumatica da stress, così come risulta dalla documentazione medica agli atti, non prova di per sé sola le violenze allegate dall'insorgente, anche se l'apprezzamento di un medico specialista basato su un'osservazione clinica può costituire - in certe costellazioni - un indizio che occorre considerare nella valutazione della credibilità delle allegazioni di persecuzione nel quadro dell'apprezzamento delle prove (cfr. DTAF 2015/11 consid. 7.2.1 e 7.2.2; ex pluris sentenza TAF D-3916/2021 del 7 marzo 2024 consid. 6.1). In proposito, si rileva che nel certificato medico del 31 maggio 2022 il medico psichiatra ha diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress e ha riportato che "[i]l paziente presenta insonnia, ansia, chiusura relazionale ed è interpretativo" (cfr. atto SEM n. 24/2). Tuttavia, egli non ha mai contestualizzato l'eventuale influenza delle presunte persecuzioni subìte in Sierra Leone sullo stato di salute dell'interessato, e ciò fino all'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atti SEM n. 24/2, 25/2, 26/2 e 37/2). In altri termini, contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente (cfr. ricorso pag. 6), i rapporti medici antecedenti all'audizione del 17 agosto 2022 non contengono alcun riferimento ad eventi traumatici e non indicano che lo stato valetudinario dell'insorgente avesse, o potesse avere, un impatto sulle capacità mnemoniche o discorsive. Né lo stato di salute psichico del ricorrente, né il suo vissuto traumatico, possono quindi giustificare le incoerenze e le illogicità del racconto presentato, nonché dimostrare che gli stessi sono effettivamente fondati sulle allegazioni da lui addotte. Ad ogni buon conto, alla SEM non può essere rimproverato di aver ottenuto dall'interessato delle dichiarazioni facendo completa astrazione del suo stato valetudinario. L'autorità inferiore ha infatti genericamente interrogato il ricorrente sul suo benessere (cfr. atto SEM n. 39/13 D7-12, D66) e non ha posto alcuna domanda in maniera incalzante o pressante, tanto più che è sempre stato seguito il ritmo e le esigenze fisiche dell'interessato (idem D44, D65). 6.4 Posta l'assenza di prove documentali, il carattere fortemente inconcludente e contraddittorio delle allegazioni nonché la scarsa qualità del racconto, è quindi a giusto titolo che la SEM ha escluso ogni valido riferimento all'esperienza personale e individuale della narrazione proposta e ritenuto quest'ultima come inverosimile (art. 7 LAsi). Di riflesso, è possibile rinunciare all'esame della sua pertinenza in materia d'asilo (art. 3 LAsi). 6.5 In esito, le allegazioni del ricorrente non sono quindi adatte a giustificare il riconoscimento della sua qualità di rifugiato. Su questo punto, le censure vanno quindi respinte. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 In subordine, il ricorrente postula l'ammissione provvisoria in Svizzera giacché il suo allontanamento non sarebbe ammissibile e neppure ragionevolmente esigibile. Egli ritiene infatti che, in Sierra Leone, la sua situazione personale lo esporrebbe ad una situazione di pericolo per la vita e l'integrità fisica. Inoltre, l'insorgente non disporre di una sufficiente rete sociale in patria - in quanto lo zio paterno gli sarebbe ostile e i fratelli minori sarebbero di ignoto domicilio - e lo Stato in parola non avrebbe sufficienti strutture sanitarie per i trattamenti psicologici (cfr. ricorso pag. 9). 8.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento, contestata dal ricorrente, è regolamentata dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.3 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 8.3.2 In proposito, il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto ad essi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni essenzialmente inverosimili. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso il Sierra Leone risulta di principio pacifica. Inoltre, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, ch'egli possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). In particolare, egli non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, Grande Camera, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 8.3.3 Inoltre, non risulta che lo stato valetudinario dell'interessato - pure considerato sotto il profilo dell'esigibilità (cfr. infra consid. 8.3) dell'allontanamento - sia così straordinario e grave da poter avere un influsso sull'ammissibilità dell'allontanamento secondo la restrittiva giurisprudenza della CorteEDU (cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1). Non sussistono infatti validi elementi per concludere che, in Sierra Leone, l'interessato sarà confrontato ad un concreto rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita, in ragione del suo disturbo post-traumatico da stress (cfr. atti SEM n. 24/2, 25/2, 26/2 e 37/2). 8.3.4 Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il Sierra Leone si rivela ammissibile. 8.4 8.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.4.2 Questa disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 8.4.3 Per le persone in trattamento in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza e, quindi, che lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti). Pertanto, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti). 8.4.4 A tale riguardo, si rileva che il Tribunale ha già avuto modo si chiarire che il Sierra Leone non si trova in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che consentirebbe di presumere - a prescindere dalle circostanze del caso in questione - l'esistenza di un pericolo concreto nei confronti di tutti i cittadini del Paese (cfr. ex pluris sentenze TAF D-200/2024 del 14 maggio 2024 consid. 5.3.2; D-2038/2024 del 22 aprile 2024 consid. 7.3.1; D-384/2023 del 25 maggio 2023 consid. 10.3.1). 8.4.5 Inoltre, con riferimento alla situazione valetudinaria dell'interessato, il Tribunale presta adesione agli accertamenti e alle corrette valutazioni contenute nella decisione avversata, confermando quindi che le affezioni diagnosticate - insonnia, ansia, chiusura relazionale e, in particolare, di un disturbo post-traumatico da stress (cfr. atti SEM n. 24/2, 25/2, 26/2 e 37/2) - non sono tali da impedire l'esecuzione del suo allontanamento e che le infrastrutture necessarie per il trattamento delle stesse sono accessibili nel suo Paese d'origine (cfr. decisione impugnata, pag. 7-8; atto TAF n. 8). Infatti, sebbene l'infrastruttura ospedaliera e le cure disponibili non raggiungono lo standard elvetico, in Sierra Leone sono disponibili le strutture essenziali per curare genericamente i problemi di salute menzionati. In particolare, il trattamento base della sindrome post-traumatica da stress può essere svolto nei centri medici indicati nella decisione avversata - segnatamente nelle strutture sanitarie a Freetown e nel Koidu Government Hospital a Kono (cfr. in questo senso, la sentenza TAF D-384/2023 del 25 maggio 2023 consid. 10.3.2) - ma anche presso il Kombayendeh Community Health Center posta nella zona rurale del distretto di Kono (per le cure di base, cfr. https://www.pih.org/article/rural-sierra-leone-quality-care-closer-home, consultato il 22 magio 2024), l'Holy Spirit Hospital ubicata nella vicina Makeni (il quale dispone di un reparto di salute mentale, cfr. https://www.hsh-makeni.com/facilities/, consultato il 22 maggio 2024), il centro Sierra Leone Psychiatric Teaching Hospital (cfr. https://www.pih.org/article/psychiatric-teaching-hospital-earns-accreditation-sierra-leone, consultato il 22 maggio 2024), oppure ancora attraverso la nuova helpline di consulenza psicologica (cfr. Partners in Help, 2023 Annual Report, pag. 31, https://www.pih.org/sites/default/files/2023-12/AnnualReport2023.pdf, consultato il 22 maggio 2024). Lo stato di salute dell'insorgente non costituisce quindi un elemento ostativo all'esecuzione del suo allontanamento verso il Sierra Leone. Il ricorrente potrà comunque presentare una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli artt. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), al fine di finanziare le cure necessarie e costituirsi una riserva di medicamenti che gli permetterà di affrontare il periodo di transizione sino al suo reinserimento effettivo in Sierra Leone. 8.4.6 Per il resto, l'interessato è una persona giovane, senza gravi affezioni di salute e che gode di un'istruzione di base (svolta probabilmente per un periodo di cinque anni) nonché di una sufficiente esperienza lavorativa come contadino (cfr. atto SEM n. 16/12 punti 1.17.04-1.17.05; sentenze TAF D-2038/2024 del 22 aprile 2024 consid. 7.3.2; E-6805/2016 del 28 marzo 2017 consid. 5.4.3). Nel suo Paese d'origine vivono inoltre i suoi fratelli minori e lo zio paterno (cfr. atto SEM n. 39/13 D14, D26-27). Inoltre, considerata l'inverosimiglianza delle sue allegazioni (cfr. consid. 4.5 - 4.7 e 7 supra), il Tribunale non esclude che l'interessato disponga in realtà di una rete familiare più ampia alla quale può fare affidamento per il suo reinserimento sociale e che, contrariamente a quanto asserito (cfr. ricorso, pag. 9), egli sia ancora in contatto con i familiari succitati. Peraltro, secondo l'invalsa prassi del Tribunale, l'allontanamento vero il Sierra Leone di un uomo solo e giovane nonché di famiglie senza figli in tenera età di rivela di principio ragionevolmente esigibile (cfr. ex pluris sentenze TAF D-384/2023 del 25 maggio 2023 consid. 10.3.2; E-6805/2016 del 28 marzo 2017, consid. 5.4.3 con riferimenti). In questo senso, non sussistono validi motivi per concludere che il ricorrente si troverà in una situazione di pericolo esistenziale in caso di ritorno nel suo Paese d'origine in quanto è ragionevole aspettarsi che, in quanto uomo giovane e adulto, egli si reintegri senza particolari difficoltà nel proprio sistema nazionale. 8.4.7 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenersi ragionevolmente esigibile. 8.5 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 8.6 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI). 9. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento pronunciata. Di riflesso, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confermata. 10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali risulta essere senza oggetto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, nella misura in cui le richieste di giudizio non risultavano d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 12. La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: