Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a Gli interessati, cittadini russi di etnia cecena, sono espatriati insieme al marito rispettivamente padre a fine ottobre 2022. Dopo aver vissuto in Turchia, sono entrati in Svizzera il 1° maggio 2023, dove il medesimo giorno hanno depositato una domanda d'asilo. A.b Sentita approfonditamente sui motivi d’asilo in data 20 ottobre 2023, l’interessata ha dichiarato essenzialmente di aver vissuto da ultimo a Groznyj con suo marito e suo figlio prima di espatriare insieme il 31 ottobre 2022 in Turchia, dove tuttavia non avrebbero ricevuto un permesso di soggiorno. Dal marito avrebbe appreso che questi al Commissariato militare avrebbe dovuto firmare una convocazione di partecipazione alla guerra in Ucraina. In seguito, per sapere dove si trovasse, sarebbe stata convocata sua suocera, la quale durante l’interrogatorio sarebbe stata minacciata. In caso di ritorno nel suo Paese, teme di essere anch’ella interrogata, torturata o incarcerata. Per il figlio, nato il 23 ottobre 2022, non sono stati fatti valere motivi individuali d’asilo. A sostegno della domanda d’asilo, la richiedente ha depositato agli atti segnatamente una convocazione per interrogatorio in originale. A.c Il 24 novembre 2023, i richiedenti hanno inoltrato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) il parere in merito al progetto di decisione negativo trasmesso loro il 23 novembre 2023. B. Con decisione del 27 novembre 2023, emessa in procedura celere e notificata ai richiedenti il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto loro la qualità di rifugiati, ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso. C. Il 13 dicembre 2023 (cfr. tracciamento del plico raccomandato; data d'entrata: 14 dicembre 2023), gli interessati sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l’annullamento delle decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine, l’ammissione provvisoria in Svizzera; in ulteriore subordine, il rinvio degli atti alla SEM
D-6914/2023 Pagina 3 per nuovo esame della fattispecie e trattamento della loro domanda d’asilo nella procedura ampliata. Essi hanno altresì presentato domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo; protestate tasse, spese e ripetibili. D. Con scritto del 31 luglio 2024 i ricorrenti hanno inoltrato un ulteriore documento agli atti.
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
E. 1.3 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.
E. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023 [abrogazione del 22 novembre 2023, RU 2023 694]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
E. 1.5 Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2.1 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
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E. 2.2 Nonostante il presente ricorso dei ricorrenti e quello del loro marito rispettivamente padre di cui alla procedura D-6911/2023 si riferiscano alla medesima fattispecie, posta anche la richiesta dei ricorrenti di separare l’incarto in oggetto da quello del marito rispettivamente padre si rinuncia al congiungimento delle due procedure.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Sotto il profilo formale, si rileva che la contestazione in punto alla violazione dei disposti legali della LAsi in ragione della mancata assegnazione del caso alla procedura ampliata può rimanere indecisa. Infatti, giusta l’art. 10 Ordinanza COVID-19 asilo e la disp. trans. dell’abrogazione del 22 novembre 2023 nonché il punto 4 del rispettivo rapporto esplicativo – secondo cui per le procedure pendenti per le quali è già stata emanata una decisione in prima istanza, il diritto previgente resterà applicabile fino al termine delle procedure stesse – la decisione impugnata emanata in procedura celere, datata 27 novembre 2023 e notificata lo stesso giorno, sottostava al termine di ricorso di 30 giorni e quindi allo stesso termine applicato alle decisioni prese in procedura ampliata (art. 108 cpv. 2 LAsi). Di conseguenza, anche ammettendo che la presente causa andasse sottoposta alla procedura ampliata, non vi sarebbe una violazione del diritto a un ricorso effettivo per via dell'impossibilità di impugnare compiutamente la decisione entro il breve termine di ricorso di sette giorni lavorativi della procedura celere (cfr. in tal senso sentenza del TAF D-4535/2021 del 30 marzo 2022 consid. 8.6). Oltretutto, il ricorrente non fa valere perché nella presente fattispecie, a suo dire complessa, occorrono accertamenti supplementari da esperire nella procedura ampliata, salvo l’asserita necessità di sottoporre i mezzi di prova prodotti ad ulteriore analisi – analisi che, come si vedrà di seguito, non è tuttavia necessaria.
E. 5 Dal punto di vista materiale, è innanzitutto contestata la verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente circa il timore di subire persecuzioni in caso di ritorno in Patria.
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E. 5.1.1 Nella decisione impugnata la SEM, in sostanza, ha considerato che il mezzo di prova presentato (convocazione per interrogatorio della ricorrente) avrebbe esiguo valore probatorio. Inoltre, considerato che le convocazioni nei confronti del marito sarebbero con grande probabilità false, la verosimiglianza di una persecuzione riflessa a causa del marito non sarebbe corroborata da nessun elemento.
E. 5.1.2 Nel gravame la ricorrente, in sintesi, accusa l’istanza inferiore di aver violato il dovere inquisitorio e il diritto di essere sentiti, non avendo sottoposto a perizia i mezzi di prova prodotti, considerati i suoi dubbi sulla loro veridicità. Inoltre, sia le sue allegazioni sia quelle del marito sarebbero verosimili e pertanto da esaminare in merito alla loro rilevanza.
E. 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale D-4209/2022 del 27 giugno 2024 consid. 6.2.3).
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E. 5.3 Ora, nel caso connesso D-6911/2023, il Tribunale ha concluso all’inverosimiglianza delle allegazioni dell’insorgente circa la costrizione ad arruolarsi. In particolare, esso ha ritenuto che i mezzi di prova presentati dal medesimo (convocazioni per interrogatorio) sono con alta probabilità falsi, escludendo la necessità di verificarli ulteriormente, a fronte anche degli ulteriori elementi contrari alla plausibilità delle sue allegazioni, e negando così una lesione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost., artt. 26 segg. PA) e dell’obbligo inquisitorio (art. 12 PA) da parte dell’autorità inferiore. Oltretutto, il Tribunale rileva che il motivo d’asilo della famiglia, in base alle dichiarazioni della ricorrente, sia da reputare di natura economica (cfr. a tal proposito verbale d’audizione della ricorrente del 20 ottobre 2023 [atto SEM n. 48/8], D28 segg.). Inoltre, il Tribunale ha negato la rilevanza dell’ulteriore motivo d’asilo avanzato dal marito e padre. Di conseguenza, applicando le stesse valutazioni riguardo a quest’ultimo alle allegazioni della ricorrente, non vi sono elementi a corroborazione del timore di persecuzione riflessa nei confronti della ricorrente a causa del marito.
E. 5.4 Le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano quindi le condizioni di verosimiglianza previste dall’art. 7 LAsi. Di riflesso, l’autorità inferiore poteva esimersi dall’esaminarne la pertinenza (art. 3 LAsi).
E. 6 Visto quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in questo senso confermata.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 seg. e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 8 Resta da esaminare se la SEM ha giustamente considerato l'esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
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E. 8.1 Nel gravame, i ricorrenti postulano in subordine l'ammissione provvisoria in Svizzera, giacché il loro allontanamento non sarebbe ammissibile e neppure ragionevolmente esigibile. In particolare, rinviano a un rapporto dell’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) del 31 agosto 2023 relativo al ritorno in Russia di Ceceni che si sottraggono alla leva militare, secondo cui in Cecenia spesso i familiari verrebbero puniti per reati commessi da loro parenti o per proteste contro l’invio in guerra dei propri mariti e figli. A mente della ricorrente, le andrebbe dunque riconosciuto il rischio di essere sottoposta a un trattamento inumano e degradante o a tortura, per cui l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe inammissibile. Inoltre, quest’ultima non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile, venendosi essi a trovare in pericolo in caso di ritorno nel loro Paese d’origine a fronte della guerra in corso in Ucraina. Essi aggiungono inoltre che l’autorità inferiore avrebbe accertato in modo incompleto la situazione attuale in Cecenia. Essa avrebbe dovuto esaminare il rinvio anche alla luce della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). In ogni caso, prima di procedere con una decisione di allontanamento di un nucleo famigliare, sarebbe stato opportuno richiedere l’allestimento di un rapporto di ambasciata, al fine di accertare le concrete possibilità di sviluppo psicofisico e di crescita del minore.
E. 8.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempita una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 8.2.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 8.3.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale
D-6914/2023 Pagina 8 pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 8.3.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento in materia di rifugiati non trova applicazione e il rinvio verso la Russia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, anche nell’ottica del principio di non respingimento previsto in materia di diritti umani, dagli atti e dalle allegazioni della ricorrente non emerge un reale rischio personale, concreto e serio di essere esposta, insieme a suo figlio, a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura nel suo Paese d’origine. La situazione generale dei diritti umani nella Federazione Russa non fa apparire inammissibile l'esecuzione di deportazioni in questo momento, anche tenendo conto della guerra contro l'Ucraina (cfr. sentenze del Tribunale E-4435/2023 del 17 gennaio 2024 consid. 7.2; D-6004/2023 del 26 febbraio 2024; D-1317/2020 del 24 ottobre 2023 consid. 7.2.2 quest’ultima concernente un allontanamento nella Repubblica Cecena). Infine, il rapporto relativo al ritorno in Russia di Ceceni che si sottraggono alla leva militare, citato dalla ricorrente, non è pertinente nella fattispecie, posto che le allegazioni circa la costrizione del marito a partecipare alla guerra in Ucraina vanno ritenute inverosimili.
E. 8.3.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 8.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza,
D-6914/2023 Pagina 9 lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 8.4.2 In Russia attualmente non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizza, nemmeno in relazione a oppositori del regime o a minoranze etniche (cfr. sentenze del Tribunale E-6003/2023 del 13 giugno 2024; D-4130/2023 del 20 marzo 2024 consid. 7.3.2). Quanto alla situazione personale, la ricorrente è giovane e, come il figlio, in ottima salute (cfr. atto SEM n. 48/8, D4 seg.; 47/15, D20). Prima di espatriare, la ricorrente si è laureata alla facoltà di psicologia nel 2021 (cfr. atto SEM n. 48/8, D25 segg.) e nello stesso anno ha lavorato come cosmetologa (cfr. atto SEM n. 48/8, D13-22; 47/15, D21). Al loro mantenimento ha provveduto il marito, che aveva un’attività commerciale indipendente (atto SEM n. 48/8, D23; 47/15, D15-18). Non si ravvisano quindi problemi per il sostentamento economico in caso di reinsediamento in Patria. Oltre a ciò, gran parte della loro rete familiare si trova nel loro Paese d’origine (cfr. atto SEM n. 48/8, D51-57; 47/15, D69-77). Infine, come rilevato dall’autorità inferiore, agli atti non vi è nessun elemento che lasci presumere che il rinvio del figlio, nato nel 2022, nel Paese d’origine potrebbe pregiudicare il suo equilibrio e il suo futuro sviluppo, per cui, a differenza di quanto eccepito dai ricorrenti, non si intravede un accertamento incompleto dei fatti in questo senso da parte della SEM.
E. 8.4.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 8.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, la ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 8.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 9 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e inoltre non ha
D-6914/2023 Pagina 10 accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata, per cui il ricorso va respinto.
E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che le richieste di giudizio non risultavano d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti sono indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6914/2023 Pagina 11
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione: D-6914/2023 Pagina 12 Comunicazione a: – rappresentante dei ricorrenti (raccomandata) – SEM, per l'incarto N 815 194 (in copia) – autorità cantonale competente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6914/2023 Sentenza del 2 settembre 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), William Waeber, Daniela Brüschweiler, cancelliere Pierluigi Paganini. Parti A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), Russia, entrambi patrocinati da Darshell Benitez Reyes, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 27 novembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati, cittadini russi di etnia cecena, sono espatriati insieme al marito rispettivamente padre a fine ottobre 2022. Dopo aver vissuto in Turchia, sono entrati in Svizzera il 1° maggio 2023, dove il medesimo giorno hanno depositato una domanda d'asilo. A.b Sentita approfonditamente sui motivi d'asilo in data 20 ottobre 2023, l'interessata ha dichiarato essenzialmente di aver vissuto da ultimo a Groznyj con suo marito e suo figlio prima di espatriare insieme il 31 ottobre 2022 in Turchia, dove tuttavia non avrebbero ricevuto un permesso di soggiorno. Dal marito avrebbe appreso che questi al Commissariato militare avrebbe dovuto firmare una convocazione di partecipazione alla guerra in Ucraina. In seguito, per sapere dove si trovasse, sarebbe stata convocata sua suocera, la quale durante l'interrogatorio sarebbe stata minacciata. In caso di ritorno nel suo Paese, teme di essere anch'ella interrogata, torturata o incarcerata. Per il figlio, nato il 23 ottobre 2022, non sono stati fatti valere motivi individuali d'asilo. A sostegno della domanda d'asilo, la richiedente ha depositato agli atti segnatamente una convocazione per interrogatorio in originale. A.c Il 24 novembre 2023, i richiedenti hanno inoltrato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) il parere in merito al progetto di decisione negativo trasmesso loro il 23 novembre 2023. B. Con decisione del 27 novembre 2023, emessa in procedura celere e notificata ai richiedenti il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto loro la qualità di rifugiati, ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso. C. Il 13 dicembre 2023 (cfr. tracciamento del plico raccomandato; data d'entrata: 14 dicembre 2023), gli interessati sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento delle decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, l'ammissione provvisoria in Svizzera; in ulteriore subordine, il rinvio degli atti alla SEM per nuovo esame della fattispecie e trattamento della loro domanda d'asilo nella procedura ampliata. Essi hanno altresì presentato domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo; protestate tasse, spese e ripetibili. D. Con scritto del 31 luglio 2024 i ricorrenti hanno inoltrato un ulteriore documento agli atti. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023 [abrogazione del 22 novembre 2023, RU 2023 694]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. 1.5 Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso. 2. 2.1 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 2.2 Nonostante il presente ricorso dei ricorrenti e quello del loro marito rispettivamente padre di cui alla procedura D-6911/2023 si riferiscano alla medesima fattispecie, posta anche la richiesta dei ricorrenti di separare l'incarto in oggetto da quello del marito rispettivamente padre si rinuncia al congiungimento delle due procedure.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Sotto il profilo formale, si rileva che la contestazione in punto alla violazione dei disposti legali della LAsi in ragione della mancata assegnazione del caso alla procedura ampliata può rimanere indecisa. Infatti, giusta l'art. 10 Ordinanza COVID-19 asilo e la disp. trans. dell'abrogazione del 22 novembre 2023 nonché il punto 4 del rispettivo rapporto esplicativo - secondo cui per le procedure pendenti per le quali è già stata emanata una decisione in prima istanza, il diritto previgente resterà applicabile fino al termine delle procedure stesse - la decisione impugnata emanata in procedura celere, datata 27 novembre 2023 e notificata lo stesso giorno, sottostava al termine di ricorso di 30 giorni e quindi allo stesso termine applicato alle decisioni prese in procedura ampliata (art. 108 cpv. 2 LAsi). Di conseguenza, anche ammettendo che la presente causa andasse sottoposta alla procedura ampliata, non vi sarebbe una violazione del diritto a un ricorso effettivo per via dell'impossibilità di impugnare compiutamente la decisione entro il breve termine di ricorso di sette giorni lavorativi della procedura celere (cfr. in tal senso sentenza del TAF D-4535/2021 del 30 marzo 2022 consid. 8.6). Oltretutto, il ricorrente non fa valere perché nella presente fattispecie, a suo dire complessa, occorrono accertamenti supplementari da esperire nella procedura ampliata, salvo l'asserita necessità di sottoporre i mezzi di prova prodotti ad ulteriore analisi - analisi che, come si vedrà di seguito, non è tuttavia necessaria. 5. Dal punto di vista materiale, è innanzitutto contestata la verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente circa il timore di subire persecuzioni in caso di ritorno in Patria. 5.1 5.1.1 Nella decisione impugnata la SEM, in sostanza, ha considerato che il mezzo di prova presentato (convocazione per interrogatorio della ricorrente) avrebbe esiguo valore probatorio. Inoltre, considerato che le convocazioni nei confronti del marito sarebbero con grande probabilità false, la verosimiglianza di una persecuzione riflessa a causa del marito non sarebbe corroborata da nessun elemento. 5.1.2 Nel gravame la ricorrente, in sintesi, accusa l'istanza inferiore di aver violato il dovere inquisitorio e il diritto di essere sentiti, non avendo sottoposto a perizia i mezzi di prova prodotti, considerati i suoi dubbi sulla loro veridicità. Inoltre, sia le sue allegazioni sia quelle del marito sarebbero verosimili e pertanto da esaminare in merito alla loro rilevanza. 5.2 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale D-4209/2022 del 27 giugno 2024 consid. 6.2.3). 5.3 Ora, nel caso connesso D-6911/2023, il Tribunale ha concluso all'inverosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente circa la costrizione ad arruolarsi. In particolare, esso ha ritenuto che i mezzi di prova presentati dal medesimo (convocazioni per interrogatorio) sono con alta probabilità falsi, escludendo la necessità di verificarli ulteriormente, a fronte anche degli ulteriori elementi contrari alla plausibilità delle sue allegazioni, e negando così una lesione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost., artt. 26 segg. PA) e dell'obbligo inquisitorio (art. 12 PA) da parte dell'autorità inferiore. Oltretutto, il Tribunale rileva che il motivo d'asilo della famiglia, in base alle dichiarazioni della ricorrente, sia da reputare di natura economica (cfr. a tal proposito verbale d'audizione della ricorrente del 20 ottobre 2023 [atto SEM n. 48/8], D28 segg.). Inoltre, il Tribunale ha negato la rilevanza dell'ulteriore motivo d'asilo avanzato dal marito e padre. Di conseguenza, applicando le stesse valutazioni riguardo a quest'ultimo alle allegazioni della ricorrente, non vi sono elementi a corroborazione del timore di persecuzione riflessa nei confronti della ricorrente a causa del marito. 5.4 Le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano quindi le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Di riflesso, l'autorità inferiore poteva esimersi dall'esaminarne la pertinenza (art. 3 LAsi). 6. Visto quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in questo senso confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 seg. e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 8. Resta da esaminare se la SEM ha giustamente considerato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 8.1 Nel gravame, i ricorrenti postulano in subordine l'ammissione provvisoria in Svizzera, giacché il loro allontanamento non sarebbe ammissibile e neppure ragionevolmente esigibile. In particolare, rinviano a un rapporto dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) del 31 agosto 2023 relativo al ritorno in Russia di Ceceni che si sottraggono alla leva militare, secondo cui in Cecenia spesso i familiari verrebbero puniti per reati commessi da loro parenti o per proteste contro l'invio in guerra dei propri mariti e figli. A mente della ricorrente, le andrebbe dunque riconosciuto il rischio di essere sottoposta a un trattamento inumano e degradante o a tortura, per cui l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile. Inoltre, quest'ultima non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile, venendosi essi a trovare in pericolo in caso di ritorno nel loro Paese d'origine a fronte della guerra in corso in Ucraina. Essi aggiungono inoltre che l'autorità inferiore avrebbe accertato in modo incompleto la situazione attuale in Cecenia. Essa avrebbe dovuto esaminare il rinvio anche alla luce della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). In ogni caso, prima di procedere con una decisione di allontanamento di un nucleo famigliare, sarebbe stato opportuno richiedere l'allestimento di un rapporto di ambasciata, al fine di accertare le concrete possibilità di sviluppo psicofisico e di crescita del minore. 8.2 8.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempita una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 8.2.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.3 8.3.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.3.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento in materia di rifugiati non trova applicazione e il rinvio verso la Russia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, anche nell'ottica del principio di non respingimento previsto in materia di diritti umani, dagli atti e dalle allegazioni della ricorrente non emerge un reale rischio personale, concreto e serio di essere esposta, insieme a suo figlio, a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura nel suo Paese d'origine. La situazione generale dei diritti umani nella Federazione Russa non fa apparire inammissibile l'esecuzione di deportazioni in questo momento, anche tenendo conto della guerra contro l'Ucraina (cfr. sentenze del Tribunale E-4435/2023 del 17 gennaio 2024 consid. 7.2; D-6004/2023 del 26 febbraio 2024; D-1317/2020 del 24 ottobre 2023 consid. 7.2.2 quest'ultima concernente un allontanamento nella Repubblica Cecena). Infine, il rapporto relativo al ritorno in Russia di Ceceni che si sottraggono alla leva militare, citato dalla ricorrente, non è pertinente nella fattispecie, posto che le allegazioni circa la costrizione del marito a partecipare alla guerra in Ucraina vanno ritenute inverosimili. 8.3.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.4 8.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.4.2 In Russia attualmente non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizza, nemmeno in relazione a oppositori del regime o a minoranze etniche (cfr. sentenze del Tribunale E-6003/2023 del 13 giugno 2024; D-4130/2023 del 20 marzo 2024 consid. 7.3.2). Quanto alla situazione personale, la ricorrente è giovane e, come il figlio, in ottima salute (cfr. atto SEM n. 48/8, D4 seg.; 47/15, D20). Prima di espatriare, la ricorrente si è laureata alla facoltà di psicologia nel 2021 (cfr. atto SEM n. 48/8, D25 segg.) e nello stesso anno ha lavorato come cosmetologa (cfr. atto SEM n. 48/8, D13-22; 47/15, D21). Al loro mantenimento ha provveduto il marito, che aveva un'attività commerciale indipendente (atto SEM n. 48/8, D23; 47/15, D15-18). Non si ravvisano quindi problemi per il sostentamento economico in caso di reinsediamento in Patria. Oltre a ciò, gran parte della loro rete familiare si trova nel loro Paese d'origine (cfr. atto SEM n. 48/8, D51-57; 47/15, D69-77). Infine, come rilevato dall'autorità inferiore, agli atti non vi è nessun elemento che lasci presumere che il rinvio del figlio, nato nel 2022, nel Paese d'origine potrebbe pregiudicare il suo equilibrio e il suo futuro sviluppo, per cui, a differenza di quanto eccepito dai ricorrenti, non si intravede un accertamento incompleto dei fatti in questo senso da parte della SEM. 8.4.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 8.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, la ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 9. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata, per cui il ricorso va respinto.
10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che le richieste di giudizio non risultavano d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti sono indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (raccomandata)
- SEM, per l'incarto N 815 194 (in copia)
- autorità cantonale competente