Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a L’interessato, cittadino russo di etnia cecena, è espatriato insieme alla moglie e al figlio a fine ottobre 2022. Dopo aver vissuto in Turchia, egli e la sua famiglia sono entrati in Svizzera il 1° maggio 2023, dove il medesimo giorno hanno depositato una domanda d'asilo. A.b Sentito sui motivi d’asilo dapprima il 20 ottobre 2023 e, in un secondo tempo, il 16 novembre 2023, l’interessato ha essenzialmente dichiarato di aver vissuto da ultimo a B._______, insieme a sua moglie e a suo figlio, prima di espatriare insieme il 31 ottobre 2022. A fine ottobre 2022, si sarebbe presentato al Commissariato militare dando seguito a una convocazione relativa al suo libretto militare. In tale occasione, gli sarebbe stato detto che andare in guerra sarebbe stato un modo per riparare all’errore di aver partecipato al meeting di Navalnyj nel gennaio 2021, durante il quale avrebbe subito uno stato di fermo e la registrazione dei suoi dati. Al Commissariato sarebbe stato inoltre costretto, a seguito di minacce e percosse, a firmare un documento di partecipazione volontaria alla guerra. Tuttavia, egli non intenderebbe parteciparvi, poiché, primo, sarebbe il solo a potersi prendere cura di sua madre – anch’essa presa di mira dalle autorità, non essendosi presentato all’arruolamento –, secondo, perché sarebbe nato da poco suo figlio e, terzo, non volendo macchiarsi di un simile crimine. In caso di ritorno in Patria, teme di essere torturato e messo in carcere, dove ci sarebbe già stato in passato subendo delle violenze. A sostegno della sua domanda d’asilo, egli ha depositato agli atti segnatamente delle convocazioni (in originale) da parte del Commissariato militare e della polizia rionale indirizzate rispettivamente ad egli stesso, alla moglie e alla madre. A.c Il 24 novembre 2023, il richiedente ha inoltrato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) il parere in merito al progetto di decisione negativo trasmessogli il giorno precedente. B. Con decisione del 27 novembre 2023, emessa in procedura celere e notificata al richiedente lo stesso giorno, la SEM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso.
D-6911/2023 Pagina 3 C. Il 13 dicembre 2023 (cfr. tracciamento del plico raccomandato; data d'entrata: 14 dicembre 2023), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l’annullamento delle decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine, l’ammissione provvisoria in Svizzera; in ulteriore subordine, il rinvio degli atti alla SEM per nuovo esame della fattispecie e trattamento della domanda d’asilo nella procedura ampliata; protestate tasse, spese e ripetibili. Egli ha altresì presentato domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con scritto del 31 luglio 2024 il ricorrente ha inoltrato un ulteriore documento agli atti.
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023 [abrogazione del 22 novembre 2023, RU 2023 694]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
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E. 1.5 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2.1 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 2.2 Nonostante il presente ricorso e quello della moglie e del figlio di cui alla procedura D-6914/2023 si riferiscano alla medesima fattispecie, posta anche la richiesta del ricorrente di separare l’incarto in oggetto da quello della moglie e del figlio, si rinuncia al congiungimento delle due procedure.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Sotto il profilo formale, si rileva che la contestazione in punto alla violazione dei disposti legali della LAsi in ragione della mancata assegnazione del caso alla procedura ampliata può rimanere indecisa. Infatti, giusta l’art. 10 Ordinanza COVID-19 asilo e la disp. trans. dell’abrogazione del 22 novembre 2023 nonché il punto 4 del rispettivo rapporto esplicativo – secondo cui per le procedure pendenti per le quali è già stata emanata una decisione in prima istanza, il diritto previgente resterà applicabile fino al termine delle procedure stesse – la decisione impugnata emanata in procedura celere, datata 27 novembre 2023 e notificata lo stesso giorno, sottostava al termine di ricorso di 30 giorni e quindi allo stesso termine applicato alle decisioni prese in procedura ampliata (art. 108 cpv. 2 LAsi). Di conseguenza, anche ammettendo che la presente causa andasse sottoposta alla procedura ampliata, non vi sarebbe una violazione del diritto a un ricorso effettivo per via dell'impossibilità di impugnare compiutamente la decisione entro il breve termine di ricorso di sette giorni lavorativi della procedura celere (cfr. in tal senso sentenza del TAF D-4535/2021 del 30 marzo 2022 consid. 8.6). Oltretutto, il ricorrente non fa valere perché nella presente fattispecie, a suo dire complessa, occorrono accertamenti supplementari da esperire nella procedura ampliata, salvo l’asserita necessità di sottoporre i mezzi di prova prodotti ad ulteriore analisi – analisi che, come si vedrà di seguito, non è tuttavia necessaria.
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E. 5 Dal punto di vista materiale, è innanzitutto contestata la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente in punto all’asserita costrizione ad arruolarsi.
E. 5.1.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha essenzialmente considerato che il narrato del ricorrente non sarebbero fondato, le prove presentate avrebbero poco valore probatorio e sarebbero in contraddizione con quanto da lui esposto; inoltre, alcuni aspetti descritti nella prima audizione non sarebbero stati menzionati nella seconda audizione; le sue allegazioni si discosterebbero significativamente da quelle della moglie, e, in una valutazione complessiva, non risulterebbero credibili. La SEM ha dunque ritenuto che le sue dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza e ha rinunciato all’esame della rilevanza dei motivi d’asilo addotti.
E. 5.1.2 Nel gravame, riguardo alla fondatezza del suo racconto il ricorrente osserva di aver subito diversi traumi. In particolare, egli avrebbe vissuto la guerra civile cecena da bambino e subìto violenza in prigione tra il 2014 e il 2017 nonché al Commissariato militare prima dell’espatrio, per cui, soprattutto anche a causa di quest’ultima faticherebbe a riportare alla memoria e in modo dettagliato quanto ivi avvenuto. Ciononostante, egli avrebbe fornito una spiegazione chiara e dettagliata dell’evento che solo chi ha realmente vissuto quei fatti potrebbe fornire. Visto inoltre il tempo trascorso da questo evento (occorso alla fine del mese di ottobre 2022), sarebbe comprensibile che il ricorrente abbia esposto in maniera più dettagliata i fatti durante la prima audizione che non nella seconda. Relativamente al contenuto delle due convocazioni dinanzi al Commissariato militare, il ricorrente precisa di aver debitamente chiarito nel parere quanto non sarebbe riuscito a spiegare in sede di audizione “a causa del margine di errore dovuto alla traduzione delle affermazioni”. La SEM non potrebbe partire dal presupposto che le convocazioni, presentate in formato originale e recanti un timbro, abbiano un valore probatorio ridotto per il solo fatto che non presentino segni inequivocabili di autenticità. Le fonti da essa citate a suffragio dell’esistenza in Russia di un mercato di documenti ufficiali autentici nella forma ma non nel contenuto non sarebbero attuali, per cui essa avrebbe violato il dovere inquisitorio, non avendo sottoposto a perizia i mezzi di prova prodotti – considerati i dubbi della SEM sulla loro veridicità –, e il diritto di essere sentiti, quest’ultimo anche per carenza di motivazione. Infine, il ricorrente sottolinea che sua moglie non sarebbe a conoscenza di quanto accadutogli, per cui le
D-6911/2023 Pagina 6 rispettive dichiarazioni non potrebbero essere considerate in contraddizione con le sue.
E. 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del TAF D-4209/2022 del 27 giugno 2024 consid. 6.2.3).
E. 5.3.1 In casu, il Tribunale non ravvede valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente.
E. 5.3.2 In primo luogo, le dichiarazioni del ricorrente risultano infondate. Nella prima audizione, egli ha riferito a quattro riprese di essere stato minacciato di tortura (in uno scantinato) e picchiato in particolare sul viso, allo scopo di ottenere una dichiarazione volontaria firmata di partecipare alla guerra (cfr. atto SEM n. 47/15, D22, D51); nella seconda audizione egli,
D-6911/2023 Pagina 7 da un lato, ha sì riferito come l’avrebbero picchiato e che lo avrebbero minacciato di andare in prigione nonché di aver sofferto moltissimo dolore, soprattutto alla testa, dall’altro, tuttavia, ha omesso alcuni dettagli, in special modo afferenti alle minacce di portarlo in uno scantinato e di torturarlo (cfr. atto SEM n. 53/10, D10, D13, D16 segg., D21 segg.). Il fatto che nella seconda audizione il ricorrente non abbia riportato tutti i dettagli menzionati nella prima audizione non può essere ricondotto al suo stato di salute psichica. Nonostante la reazione mista ansioso-depressiva attestata dagli psichiatri consultati, va notato che gli stessi durante la visita psichiatrica del 14 giugno 2023 hanno riferito fra l’altro quanto segue: “concentrazione, attenzione e memoria mantenute” nonché “eloquio fluido, coerente e informativo” (atto SEM n. 33/3, 37/2). A differenza di quanto ulteriormente fatto valere dal ricorrente, nemmeno la distanza di neanche un mese tra le due audizioni del 20 ottobre e 16 novembre 2023, né tantomeno eventuali difficoltà dovute al trauma che suddetto evento – per egli così significativo – possa aver scaturito, spiegano queste omissioni di dettagli nella seconda audizione.
E. 5.3.3 In secondo luogo, l’insorgente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente concludenti e plausibili. Infatti, alla domanda (reiterata) nella seconda audizione sul perché entrambe le convocazioni esibite indicassero una data di convocazione posteriore al suo espatrio, egli ha risposto di essersi recato subito al Commissariato militare onde chiarire il motivo della convocazione, pensando che si trattasse di un errore (cfr. atto SEM n. 47/15, D30 seg.), visto che nel frattempo avrebbe appreso dell’annullamento della mobilitazione ordinata da Putin e che non avrebbe più avuto l’età per arruolarsi. La SEM ha giustamente reputato illogico un simile approccio, ritenuto in special modo che nella prima audizione egli aveva affermato di sapere bene di cosa sono capaci le autorità russe, avendo tanti conoscenti a cui sarebbero successe le stesse cose, per cui avrebbe firmato la sua partecipazione alla guerra per evitare di essere torturato (cfr. atto SEM n. 47/15, D51). In quest’ottica, non appare credibile che egli si sia presentato subito al Commissariato militare per chiarire un malinteso. Oltre a ciò, sono emerse delle significative incongruenze nelle asserzioni inerenti al contenuto delle convocazioni al Commissariato militare (mezzi di prova [MdP] n. 11 e 12). La prima convocazione concerne l’ottenimento del libretto militare (“per ottenere il libretto militare” [MdP n. 11]). Nella prima audizione, a precisa domanda a sapere la ragione della convocazione il ricorrente ha risposto: “Per precisare i dettagli a proposito del mio libretto militare […]” (atto SEM n. 47/15, D27); pure nel racconto spontaneo egli ha dichiarato di essere “stato chiamato per chiarire alcuni dettagli a proposito del mio libretto militare” (atto SEM n. 47/15, D22),
D-6911/2023 Pagina 8 mentre nella seconda audizione, in un primo momento, ha dichiarato di aver ricevuto la convocazione al Commissariato militare “per verificare il mio libretto militare” (cfr. atto SEM n. 53/10, D6 seg.), in un secondo momento invece, che “non c’era scritto nella convocazione per quale motivo ero convocato al Commissariato” (atto SEM n. 53/10, D31). Inoltre, la seconda convocazione (MdP n. 12) concerne l’obbligo di presentarsi per “la commissione medica di coscrizione”. Nel racconto spontaneo della prima audizione egli ha sempre parlato esplicitamente solo della prima convocazione (cfr. atto SEM n. 47/15, D22 segg.). Quando in seguito ha esibito i mezzi di prova, ha spiegato che la seconda convocazione riguardava l’obbligo di presentarsi per “andare in guerra” rispettivamente per “l’arruolamento, per la visita” (atto SEM n. 47/15, D39-43). Nella seconda audizione, per contro, egli non sapeva spiegare come mai esistono due documenti per la convocazione al Commissariato militare (cfr. atto SEM n. 53/10, D7). In tale sede, il ricorrente ha altresì dichiarato di non aver ricevuto contemporaneamente le due convocazioni (cfr. atto SEM n. 53/10, D6). A precisa domanda a sapere cosa riguardasse la seconda, egli in definitiva ha risposto che forse il documento che avrebbe firmato il giorno della prima convocazione per partecipare alla guerra si chiamerebbe “seconda convocazione” (cfr. atto SEM n. 53/10, D3-D9). Si constata pertanto l’impossibilità di dare una ricostruzione logica e convincente dei fatti riguardo alle convocazioni summenzionate, sebbene, in ragione della laurea universitaria ottenuta (cfr. atto SEM n. 47/15, D78-80), si possa presupporre che il ricorrente sia in grado di esprimersi in maniera precisa e circonstanziata.
E. 5.3.4 In terzo luogo, l’autorità inferiore ha giustamente rilevato che le allegazioni del ricorrente sui motivi d’espatrio si sono discostate in maniera importante da quelle della moglie. Quest’ultima ha menzionato il fatto, riferitole dal marito, circa la citata costrizione ad arruolarsi per la guerra, ma ha anche affermato che avrebbero lasciato il loro Paese perché intenzionati a stabilirsi in Turchia, dove un amico dello zio del marito possiederebbe un mulino presso cui questi avrebbe potuto lavorare. Sempre secondo le dichiarazioni della moglie, essi sarebbero arrivati in Turchia il 31 ottobre 2022 e l’avrebbero lasciata nell’aprile 2023, poiché non avrebbero ottenuto un permesso di soggiorno. La moglie ha altresì dichiarato che il marito avrebbe comunicato l’intenzione di trasferirsi in Turchia già prima dell’estate 2022 (cfr. atto SEM n. 48/8, D28-D43, e in particolare la seguente affermazione: “[…] non è stata una cosa improvvisa di andare in Turchia, perché mio marito prima parlava di un lavoro in Turchia, e addirittura ho [recte: ha] iniziato a studiare il turco, quindi abbiamo preso i biglietti per il 31 ottobre e siamo partiti. lo ero molto
D-6911/2023 Pagina 9 contenta di andare in Turchia”). In sede di prima audizione, contestualmente il ricorrente si è limitato ad affermare quanto segue: “Quando sono arrivato in Turchia, non avevo ancora intenzione di venire qua, pensavo di rimanere lì e aspettare il tempo necessario che finisse quella situazione, ma ero lì illegalmente, non mi volevano dare il permesso di soggiorno […]” (atto SEM n. 47/15, D83). Va dunque ritenuto che in tale contesto l’esposto dell’insorgente si discosta dalla realtà descritta dalla moglie (motivo di migrazione economico), screditando ulteriormente il proprio narrato.
E. 5.3.5 In quarto luogo, vi sono concreti indizi di falsità riguardo ai mezzi di prova prodotti in originale (con timbro e firma), e ciò poiché, come constatato sopra (consid. 5.3.3), gli asserti del ricorrente sul loro contenuto risultano contradditori. A ciò si aggiunga che la SEM, fondandosi su diverse fonti – anche recenti –, ha rilevato che le repubbliche del Caucaso settentrionale presenterebbero un livello di corruzione particolarmente elevato e che in passato, comunemente, sarebbero state emanate citazioni di polizia in cambio di tangenti, a sostegno di una richiesta d’asilo in Europa (cfr. decisione impugnata, pag. 6 e relativi riferimenti; cfr. anche in relazione alla corruzione nell’apparato giudiziario russo sentenza del TAF D- 4130/2023 del 20 marzo 2024 consid. 5.2.2 con rinvio fra l’altro alle sentenze D-3518/2019 del 22 agosto 2019 consid. 7.2 e D-3406/2015 del
E. 5.3.6 Alla luce di quanto esposto sopra, va concluso all’inverosimiglianza delle ulteriori allegazioni secondo cui, siccome il ricorrente non si sarebbe presentato all’arruolamento, le autorità avrebbero preso di mira sua madre terrorizzandola, licenziandola e togliendole l’appartamento (cfr. atto SEM
n. 47/15, D81 segg.; 53/10, D10). Di conseguenza, non appaiono ugualmente attendibili le asserzioni e i relativi mezzi di prova in merito a un interrogatorio della madre – durante il quale le autorità l’avrebbero spaventata, minacciando di uccidere suo figlio se non avesse rivelato dove si trovava, e in seguito a cui ella sarebbe rimasta traumatizzata, tanto da essere ricoverata in ospedale (cfr. atto SEM n. 47/15, D81-83, D86; MdP
n. 9) – e a un “incontro” della stessa con le autorità, all’asserita consegna della nuova convocazione per il ricorrente, con altrettante conseguenze (ricovero ospedaliero su sua richiesta in seguito alle minacce proferite dalle autorità), nonché riguardo alle chiamate minatorie alla medesima (cfr. atto TAF 5).
E. 5.4 In conclusione, in una valutazione globale le allegazioni del ricorrente inerenti alla costrizione ad arruolarsi non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. Di riflesso, è possibile rinunciare all'esame della loro pertinenza (art. 3 LAsi). 6. 6.1 Resta da giudicare la rilevanza dell’ulteriore motivo d’asilo invocato dal ricorrente circa l’asserita partecipazione a un meeting di Navalnyj a gennaio 2021, per quanto questo motivo si possa ritenere verosimile visti i considerandi precedenti.
D-6911/2023 Pagina 11 6.2 6.2.1 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 prima frase LAsi). 6.2.2 Tra la persecuzione subìta e l'espatrio deve esistere un nesso causale temporale e materiale sufficientemente stretto. L'esistenza del timore di persecuzione dev'essere esaminata al momento dell'espatrio. Esso deve, infine, essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d'asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2; sentenza del TAF D-4336/2021 dell’11 giugno 2024 consid. 9.1.1). 6.3 Nel caso di specie l’espatrio a fine ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. 47/15, D8 seg.) è avvenuto più di un anno dopo rispetto al citato meeting di Navalnyj del gennaio 2021, a cui il ricorrente avrebbe partecipato e durante cui, in stato di fermo, sarebbero stati registrati i suoi dati (cfr. atto SEM n. 47/15, D29 segg., D52 segg.). Come rilevato dall’autorità inferiore, la pretesa partecipazione a tale evento e la registrazione dei suoi dati, stando alle dichiarazioni del ricorrente stesso, non hanno avuto alcuna conseguenza, eccetto una conversazione con (…) che, a suo dire, avrebbe messo una buona parola in sua difesa (cfr. atto SEM n. 47/15, D58). Ritenuto, oltretutto, che nei confronti del ricorrente non esiste alcuna procedura penale nel suo Paese (cfr. atto SEM n. 47/15, D13), non sussistono concreti indizi che il ricorrente, con la sua partecipazione al succitato meeting, abbia suscitato l’attenzione delle autorità russe, dimodoché può essere escluso un timore fondato di persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di rientro in Patria. 7. In virtù di quanto sopra esposto, le allegazioni del ricorrente, da un lato, non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e, dall’altro, non adempiono i criteri di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita dunque tutela e la decisione impugnata va in questo senso confermata.
D-6911/2023 Pagina 12 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 seg. e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 6.1 Resta da giudicare la rilevanza dell'ulteriore motivo d'asilo invocato dal ricorrente circa l'asserita partecipazione a un meeting di Navalnyj a gennaio 2021, per quanto questo motivo si possa ritenere verosimile visti i considerandi precedenti.
E. 6.2.1 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 prima frase LAsi).
E. 6.2.2 Tra la persecuzione subìta e l'espatrio deve esistere un nesso causale temporale e materiale sufficientemente stretto. L'esistenza del timore di persecuzione dev'essere esaminata al momento dell'espatrio. Esso deve, infine, essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d'asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2; sentenza del TAF D-4336/2021 dell'11 giugno 2024 consid. 9.1.1).
E. 6.3 Nel caso di specie l'espatrio a fine ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. 47/15, D8 seg.) è avvenuto più di un anno dopo rispetto al citato meeting di Navalnyj del gennaio 2021, a cui il ricorrente avrebbe partecipato e durante cui, in stato di fermo, sarebbero stati registrati i suoi dati (cfr. atto SEM n. 47/15, D29 segg., D52 segg.). Come rilevato dall'autorità inferiore, la pretesa partecipazione a tale evento e la registrazione dei suoi dati, stando alle dichiarazioni del ricorrente stesso, non hanno avuto alcuna conseguenza, eccetto una conversazione con (...) che, a suo dire, avrebbe messo una buona parola in sua difesa (cfr. atto SEM n. 47/15, D58). Ritenuto, oltretutto, che nei confronti del ricorrente non esiste alcuna procedura penale nel suo Paese (cfr. atto SEM n. 47/15, D13), non sussistono concreti indizi che il ricorrente, con la sua partecipazione al succitato meeting, abbia suscitato l'attenzione delle autorità russe, dimodoché può essere escluso un timore fondato di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di rientro in Patria.
E. 7 In virtù di quanto sopra esposto, le allegazioni del ricorrente, da un lato, non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e, dall'altro, non adempiono i criteri di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita dunque tutela e la decisione impugnata va in questo senso confermata.
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 seg. e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 9 Resta da esaminare se la SEM ha giustamente considerato l'esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 9.1 Nel gravame, in subordine il ricorrente postula l'ammissione provvisoria in Svizzera, siccome il suo allontanamento non sarebbe ammissibile e neppure ragionevolmente esigibile. In particolare, rinvia a diversi rapporti di organizzazioni umanitarie relativi al ritorno in Russia di Ceceni che si sottraggono alla leva militare, secondo cui i cittadini ceceni (e i loro familiari) rimandati in Russia correrebbero il rischio di essere perseguiti, in particolare se hanno chiesto asilo in un paese europeo, subendo punizioni severe da parte delle autorità. La polizia cecena sequestrerebbe queste persone direttamente al loro arrivo all’aeroporto di Mosca. Diffuso sarebbe l’uso della tortura, di esecuzioni extragiudiziali e di sparizioni forzate, e in Cecenia, di dure repressioni degli oppositori politici. Considerati questi recenti rapporti, i motivi d’asilo addotti dal ricorrente e quanto accaduto alla madre dopo il suo espatrio, stando al ricorrente egli rischierebbe di essere sottoposto a un trattamento inumano e degradante o a tortura in caso di ritorno in Patria, per cui l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe inammissibile. Inoltre, quest’ultima non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile, venendosi egli a trovare in pericolo in caso di ritorno nel suo Paese d’origine a fronte della guerra in corso in Ucraina, con il rischio non solo di essere probabilmente incarcerato e/o torturato, ma con grande probabilità mandato al fronte a combattere. A tal proposito, il ricorrente rinvia pure a due articoli tematizzanti le conseguenze delle critiche alla situazione dei diritti umani in Cecenia.
E. 9.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
D-6911/2023 Pagina 13 e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 9.2.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 9.3.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 9.3.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento in materia di rifugiati non trova applicazione e il suo rinvio verso la Russia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, anche nell’ottica del principio di non respingimento previsto in materia di diritti umani, dagli atti e dalle allegazioni del ricorrente non emerge un reale rischio personale, concreto e serio di essere esposto nel suo Paese d'origine a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. La situazione generale dei diritti umani nella Federazione Russa non fa apparire inammissibile l'esecuzione di deportazioni in questo momento, anche tenendo conto della guerra contro
D-6911/2023 Pagina 14 l'Ucraina (cfr. sentenze del Tribunale E-4435/2023 del 17 gennaio 2024 consid. 7.2; D-6004/2023 del 26 febbraio 2024; D-1317/2020 del 24 ottobre 2023 consid. 7.2.2 quest’ultima concernente un allontanamento nella Repubblica Cecena). Infine, i rapporti delle organizzazioni umanitarie relativi al ritorno in Russia di Ceceni che si sottraggono alla leva militare, citati dal ricorrente, non sono pertinenti nella fattispecie, posto che le sue allegazioni circa la costrizione a partecipare alla guerra in Ucraina vanno ritenute inverosimili.
E. 9.3.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 9.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 9.4.2 In Russia attualmente non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizza, nemmeno in relazione a oppositori del regime o a minoranze etniche (cfr. sentenze del Tribunale E-6003/2023 del 13 giugno 2024; D-4130/2023 del 20 marzo 2024 consid. 7.3.2). Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e in buona salute (atto SEM n. 47/15, D3 segg.; 53/10, D2) e non ha fatto valere di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria. Prima di espatriare, egli aveva un’attività commerciale indipendente grazie a cui manteneva la sua famiglia (atto SEM n. 47/15, D14-18). Non si ravvisano quindi problemi per il sostentamento economico in caso di reinsediamento in Patria. Oltre a ciò, gran parte della sua rete familiare si trova nel suo Paese d’origine (cfr. atto SEM n. 47/15, D69-77).
E. 9.4.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 9.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi
D-6911/2023 Pagina 15 e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 9.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 10 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata, per cui il ricorso va respinto.
E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che le richieste di giudizio non risultavano d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6911/2023 Sentenza del 2 settembre 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), William Waeber, Daniela Brüschweiler, cancelliere Pierluigi Paganini. Parti A._______, nato il (...), Russia, patrocinato da Darshell Benitez Reyes, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 27 novembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino russo di etnia cecena, è espatriato insieme alla moglie e al figlio a fine ottobre 2022. Dopo aver vissuto in Turchia, egli e la sua famiglia sono entrati in Svizzera il 1° maggio 2023, dove il medesimo giorno hanno depositato una domanda d'asilo. A.b Sentito sui motivi d'asilo dapprima il 20 ottobre 2023 e, in un secondo tempo, il 16 novembre 2023, l'interessato ha essenzialmente dichiarato di aver vissuto da ultimo a B._______, insieme a sua moglie e a suo figlio, prima di espatriare insieme il 31 ottobre 2022. A fine ottobre 2022, si sarebbe presentato al Commissariato militare dando seguito a una convocazione relativa al suo libretto militare. In tale occasione, gli sarebbe stato detto che andare in guerra sarebbe stato un modo per riparare all'errore di aver partecipato al meeting di Navalnyj nel gennaio 2021, durante il quale avrebbe subito uno stato di fermo e la registrazione dei suoi dati. Al Commissariato sarebbe stato inoltre costretto, a seguito di minacce e percosse, a firmare un documento di partecipazione volontaria alla guerra. Tuttavia, egli non intenderebbe parteciparvi, poiché, primo, sarebbe il solo a potersi prendere cura di sua madre - anch'essa presa di mira dalle autorità, non essendosi presentato all'arruolamento -, secondo, perché sarebbe nato da poco suo figlio e, terzo, non volendo macchiarsi di un simile crimine. In caso di ritorno in Patria, teme di essere torturato e messo in carcere, dove ci sarebbe già stato in passato subendo delle violenze. A sostegno della sua domanda d'asilo, egli ha depositato agli atti segnatamente delle convocazioni (in originale) da parte del Commissariato militare e della polizia rionale indirizzate rispettivamente ad egli stesso, alla moglie e alla madre. A.c Il 24 novembre 2023, il richiedente ha inoltrato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) il parere in merito al progetto di decisione negativo trasmessogli il giorno precedente. B. Con decisione del 27 novembre 2023, emessa in procedura celere e notificata al richiedente lo stesso giorno, la SEM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso. C. Il 13 dicembre 2023 (cfr. tracciamento del plico raccomandato; data d'entrata: 14 dicembre 2023), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento delle decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, l'ammissione provvisoria in Svizzera; in ulteriore subordine, il rinvio degli atti alla SEM per nuovo esame della fattispecie e trattamento della domanda d'asilo nella procedura ampliata; protestate tasse, spese e ripetibili. Egli ha altresì presentato domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con scritto del 31 luglio 2024 il ricorrente ha inoltrato un ulteriore documento agli atti. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023 [abrogazione del 22 novembre 2023, RU 2023 694]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. 1.5 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 2.2 Nonostante il presente ricorso e quello della moglie e del figlio di cui alla procedura D-6914/2023 si riferiscano alla medesima fattispecie, posta anche la richiesta del ricorrente di separare l'incarto in oggetto da quello della moglie e del figlio, si rinuncia al congiungimento delle due procedure. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Sotto il profilo formale, si rileva che la contestazione in punto alla violazione dei disposti legali della LAsi in ragione della mancata assegnazione del caso alla procedura ampliata può rimanere indecisa. Infatti, giusta l'art. 10 Ordinanza COVID-19 asilo e la disp. trans. dell'abrogazione del 22 novembre 2023 nonché il punto 4 del rispettivo rapporto esplicativo - secondo cui per le procedure pendenti per le quali è già stata emanata una decisione in prima istanza, il diritto previgente resterà applicabile fino al termine delle procedure stesse - la decisione impugnata emanata in procedura celere, datata 27 novembre 2023 e notificata lo stesso giorno, sottostava al termine di ricorso di 30 giorni e quindi allo stesso termine applicato alle decisioni prese in procedura ampliata (art. 108 cpv. 2 LAsi). Di conseguenza, anche ammettendo che la presente causa andasse sottoposta alla procedura ampliata, non vi sarebbe una violazione del diritto a un ricorso effettivo per via dell'impossibilità di impugnare compiutamente la decisione entro il breve termine di ricorso di sette giorni lavorativi della procedura celere (cfr. in tal senso sentenza del TAF D-4535/2021 del 30 marzo 2022 consid. 8.6). Oltretutto, il ricorrente non fa valere perché nella presente fattispecie, a suo dire complessa, occorrono accertamenti supplementari da esperire nella procedura ampliata, salvo l'asserita necessità di sottoporre i mezzi di prova prodotti ad ulteriore analisi - analisi che, come si vedrà di seguito, non è tuttavia necessaria. 5. Dal punto di vista materiale, è innanzitutto contestata la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente in punto all'asserita costrizione ad arruolarsi. 5.1 5.1.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha essenzialmente considerato che il narrato del ricorrente non sarebbero fondato, le prove presentate avrebbero poco valore probatorio e sarebbero in contraddizione con quanto da lui esposto; inoltre, alcuni aspetti descritti nella prima audizione non sarebbero stati menzionati nella seconda audizione; le sue allegazioni si discosterebbero significativamente da quelle della moglie, e, in una valutazione complessiva, non risulterebbero credibili. La SEM ha dunque ritenuto che le sue dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza e ha rinunciato all'esame della rilevanza dei motivi d'asilo addotti. 5.1.2 Nel gravame, riguardo alla fondatezza del suo racconto il ricorrente osserva di aver subito diversi traumi. In particolare, egli avrebbe vissuto la guerra civile cecena da bambino e subìto violenza in prigione tra il 2014 e il 2017 nonché al Commissariato militare prima dell'espatrio, per cui, soprattutto anche a causa di quest'ultima faticherebbe a riportare alla memoria e in modo dettagliato quanto ivi avvenuto. Ciononostante, egli avrebbe fornito una spiegazione chiara e dettagliata dell'evento che solo chi ha realmente vissuto quei fatti potrebbe fornire. Visto inoltre il tempo trascorso da questo evento (occorso alla fine del mese di ottobre 2022), sarebbe comprensibile che il ricorrente abbia esposto in maniera più dettagliata i fatti durante la prima audizione che non nella seconda. Relativamente al contenuto delle due convocazioni dinanzi al Commissariato militare, il ricorrente precisa di aver debitamente chiarito nel parere quanto non sarebbe riuscito a spiegare in sede di audizione "a causa del margine di errore dovuto alla traduzione delle affermazioni". La SEM non potrebbe partire dal presupposto che le convocazioni, presentate in formato originale e recanti un timbro, abbiano un valore probatorio ridotto per il solo fatto che non presentino segni inequivocabili di autenticità. Le fonti da essa citate a suffragio dell'esistenza in Russia di un mercato di documenti ufficiali autentici nella forma ma non nel contenuto non sarebbero attuali, per cui essa avrebbe violato il dovere inquisitorio, non avendo sottoposto a perizia i mezzi di prova prodotti - considerati i dubbi della SEM sulla loro veridicità -, e il diritto di essere sentiti, quest'ultimo anche per carenza di motivazione. Infine, il ricorrente sottolinea che sua moglie non sarebbe a conoscenza di quanto accadutogli, per cui le rispettive dichiarazioni non potrebbero essere considerate in contraddizione con le sue. 5.2 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del TAF D-4209/2022 del 27 giugno 2024 consid. 6.2.3). 5.3 5.3.1 In casu, il Tribunale non ravvede valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. 5.3.2 In primo luogo, le dichiarazioni del ricorrente risultano infondate. Nella prima audizione, egli ha riferito a quattro riprese di essere stato minacciato di tortura (in uno scantinato) e picchiato in particolare sul viso, allo scopo di ottenere una dichiarazione volontaria firmata di partecipare alla guerra (cfr. atto SEM n. 47/15, D22, D51); nella seconda audizione egli, da un lato, ha sì riferito come l'avrebbero picchiato e che lo avrebbero minacciato di andare in prigione nonché di aver sofferto moltissimo dolore, soprattutto alla testa, dall'altro, tuttavia, ha omesso alcuni dettagli, in special modo afferenti alle minacce di portarlo in uno scantinato e di torturarlo (cfr. atto SEM n. 53/10, D10, D13, D16 segg., D21 segg.). Il fatto che nella seconda audizione il ricorrente non abbia riportato tutti i dettagli menzionati nella prima audizione non può essere ricondotto al suo stato di salute psichica. Nonostante la reazione mista ansioso-depressiva attestata dagli psichiatri consultati, va notato che gli stessi durante la visita psichiatrica del 14 giugno 2023 hanno riferito fra l'altro quanto segue: "concentrazione, attenzione e memoria mantenute" nonché "eloquio fluido, coerente e informativo" (atto SEM n. 33/3, 37/2). A differenza di quanto ulteriormente fatto valere dal ricorrente, nemmeno la distanza di neanche un mese tra le due audizioni del 20 ottobre e 16 novembre 2023, né tantomeno eventuali difficoltà dovute al trauma che suddetto evento - per egli così significativo - possa aver scaturito, spiegano queste omissioni di dettagli nella seconda audizione. 5.3.3 In secondo luogo, l'insorgente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente concludenti e plausibili. Infatti, alla domanda (reiterata) nella seconda audizione sul perché entrambe le convocazioni esibite indicassero una data di convocazione posteriore al suo espatrio, egli ha risposto di essersi recato subito al Commissariato militare onde chiarire il motivo della convocazione, pensando che si trattasse di un errore (cfr. atto SEM n. 47/15, D30 seg.), visto che nel frattempo avrebbe appreso dell'annullamento della mobilitazione ordinata da Putin e che non avrebbe più avuto l'età per arruolarsi. La SEM ha giustamente reputato illogico un simile approccio, ritenuto in special modo che nella prima audizione egli aveva affermato di sapere bene di cosa sono capaci le autorità russe, avendo tanti conoscenti a cui sarebbero successe le stesse cose, per cui avrebbe firmato la sua partecipazione alla guerra per evitare di essere torturato (cfr. atto SEM n. 47/15, D51). In quest'ottica, non appare credibile che egli si sia presentato subito al Commissariato militare per chiarire un malinteso. Oltre a ciò, sono emerse delle significative incongruenze nelle asserzioni inerenti al contenuto delle convocazioni al Commissariato militare (mezzi di prova [MdP] n. 11 e 12). La prima convocazione concerne l'ottenimento del libretto militare ("per ottenere il libretto militare" [MdP n. 11]). Nella prima audizione, a precisa domanda a sapere la ragione della convocazione il ricorrente ha risposto: "Per precisare i dettagli a proposito del mio libretto militare [...]" (atto SEM n. 47/15, D27); pure nel racconto spontaneo egli ha dichiarato di essere "stato chiamato per chiarire alcuni dettagli a proposito del mio libretto militare" (atto SEM n. 47/15, D22), mentre nella seconda audizione, in un primo momento, ha dichiarato di aver ricevuto la convocazione al Commissariato militare "per verificare il mio libretto militare" (cfr. atto SEM n. 53/10, D6 seg.), in un secondo momento invece, che "non c'era scritto nella convocazione per quale motivo ero convocato al Commissariato" (atto SEM n. 53/10, D31). Inoltre, la seconda convocazione (MdP n. 12) concerne l'obbligo di presentarsi per "la commissione medica di coscrizione". Nel racconto spontaneo della prima audizione egli ha sempre parlato esplicitamente solo della prima convocazione (cfr. atto SEM n. 47/15, D22 segg.). Quando in seguito ha esibito i mezzi di prova, ha spiegato che la seconda convocazione riguardava l'obbligo di presentarsi per "andare in guerra" rispettivamente per "l'arruolamento, per la visita" (atto SEM n. 47/15, D39-43). Nella seconda audizione, per contro, egli non sapeva spiegare come mai esistono due documenti per la convocazione al Commissariato militare (cfr. atto SEM n. 53/10, D7). In tale sede, il ricorrente ha altresì dichiarato di non aver ricevuto contemporaneamente le due convocazioni (cfr. atto SEM n. 53/10, D6). A precisa domanda a sapere cosa riguardasse la seconda, egli in definitiva ha risposto che forse il documento che avrebbe firmato il giorno della prima convocazione per partecipare alla guerra si chiamerebbe "seconda convocazione" (cfr. atto SEM n. 53/10, D3-D9). Si constata pertanto l'impossibilità di dare una ricostruzione logica e convincente dei fatti riguardo alle convocazioni summenzionate, sebbene, in ragione della laurea universitaria ottenuta (cfr. atto SEM n. 47/15, D78-80), si possa presupporre che il ricorrente sia in grado di esprimersi in maniera precisa e circonstanziata. 5.3.4 In terzo luogo, l'autorità inferiore ha giustamente rilevato che le allegazioni del ricorrente sui motivi d'espatrio si sono discostate in maniera importante da quelle della moglie. Quest'ultima ha menzionato il fatto, riferitole dal marito, circa la citata costrizione ad arruolarsi per la guerra, ma ha anche affermato che avrebbero lasciato il loro Paese perché intenzionati a stabilirsi in Turchia, dove un amico dello zio del marito possiederebbe un mulino presso cui questi avrebbe potuto lavorare. Sempre secondo le dichiarazioni della moglie, essi sarebbero arrivati in Turchia il 31 ottobre 2022 e l'avrebbero lasciata nell'aprile 2023, poiché non avrebbero ottenuto un permesso di soggiorno. La moglie ha altresì dichiarato che il marito avrebbe comunicato l'intenzione di trasferirsi in Turchia già prima dell'estate 2022 (cfr. atto SEM n. 48/8, D28-D43, e in particolare la seguente affermazione: "[...] non è stata una cosa improvvisa di andare in Turchia, perché mio marito prima parlava di un lavoro in Turchia, e addirittura ho [recte: ha] iniziato a studiare il turco, quindi abbiamo preso i biglietti per il 31 ottobre e siamo partiti. lo ero molto contenta di andare in Turchia"). In sede di prima audizione, contestualmente il ricorrente si è limitato ad affermare quanto segue: "Quando sono arrivato in Turchia, non avevo ancora intenzione di venire qua, pensavo di rimanere lì e aspettare il tempo necessario che finisse quella situazione, ma ero lì illegalmente, non mi volevano dare il permesso di soggiorno [...]" (atto SEM n. 47/15, D83). Va dunque ritenuto che in tale contesto l'esposto dell'insorgente si discosta dalla realtà descritta dalla moglie (motivo di migrazione economico), screditando ulteriormente il proprio narrato. 5.3.5 In quarto luogo, vi sono concreti indizi di falsità riguardo ai mezzi di prova prodotti in originale (con timbro e firma), e ciò poiché, come constatato sopra (consid. 5.3.3), gli asserti del ricorrente sul loro contenuto risultano contradditori. A ciò si aggiunga che la SEM, fondandosi su diverse fonti - anche recenti -, ha rilevato che le repubbliche del Caucaso settentrionale presenterebbero un livello di corruzione particolarmente elevato e che in passato, comunemente, sarebbero state emanate citazioni di polizia in cambio di tangenti, a sostegno di una richiesta d'asilo in Europa (cfr. decisione impugnata, pag. 6 e relativi riferimenti; cfr. anche in relazione alla corruzione nell'apparato giudiziario russo sentenza del TAF D-4130/2023 del 20 marzo 2024 consid. 5.2.2 con rinvio fra l'altro alle sentenze D-3518/2019 del 22 agosto 2019 consid. 7.2 e D-3406/2015 del 9 giugno 2015 consid. 5.1 relative alla possibilità di acquistare documenti autentici in Cecenia). Si noti inoltre che, stando alla spiegazione data dalla SEM, nel documento di convocazione l'avviso di ricevimento si trova sotto la linea tratteggiata; tale avviso di ricevimento è solitamente firmato dall'interessato al momento della ricezione e restituito al Commissariato militare. D'accordo con la SEM, va pertanto ritenuto che quella che il ricorrente ha firmato non poteva essere una dichiarazione di partecipazione volontaria alla guerra, bensì tuttalpiù la prova che la convocazione al Commissariato militare fosse stata notificata (cfr. decisione impugnata, pag. 8 e relativa fonte). Considerato tutto quanto sopra, l'autorità inferiore ha giustamente ritenuto che, con grande probabilità, le due convocazioni esibite siano state fabbricate ad arte per i bisogni di causa, e che il ricorrente non abbia mai sottoscritto un documento secondo cui sarebbe un volontario per la guerra. Ciò posto, bisogna concludere che molto verosimilmente anche la sua nuova convocazione per il 22 aprile 2024 "per chiarimenti dei documenti della registrazione militare e per sottoporsi ad una visita medica e per una visita della commissione" presso il Commissariato militare - pervenuta alla madre nel mese di aprile 2024 (atto TAF 5/3) -, sia stata attestata per il bisogno della causa, parimenti alle convocazioni per interrogatorio presso la polizia rionale concernenti la moglie e la madre (MdP n. 8, 9). Visti gli indizi di falsità dei succitati documenti e l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente in merito alla costrizione ad arruolarsi, l'autorità inferiore poteva rinunciare a un esame oculato dei mezzi di prova presentati e, contrariamente alla richiesta del ricorrente, non vanno ordinati dei chiarimenti rispettivamente un esame peritale in merito alla loro autenticità. Pertanto, a differenza di quanto avanzato dall'insorgente, non si è in presenza di una lesione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost., artt. 26 segg. PA) e dell'obbligo inquisitorio (art. 12 PA) da parte dell'autorità inferiore. 5.3.6 Alla luce di quanto esposto sopra, va concluso all'inverosimiglianza delle ulteriori allegazioni secondo cui, siccome il ricorrente non si sarebbe presentato all'arruolamento, le autorità avrebbero preso di mira sua madre terrorizzandola, licenziandola e togliendole l'appartamento (cfr. atto SEM n. 47/15, D81 segg.; 53/10, D10). Di conseguenza, non appaiono ugualmente attendibili le asserzioni e i relativi mezzi di prova in merito a un interrogatorio della madre - durante il quale le autorità l'avrebbero spaventata, minacciando di uccidere suo figlio se non avesse rivelato dove si trovava, e in seguito a cui ella sarebbe rimasta traumatizzata, tanto da essere ricoverata in ospedale (cfr. atto SEM n. 47/15, D81-83, D86; MdP n. 9) - e a un "incontro" della stessa con le autorità, all'asserita consegna della nuova convocazione per il ricorrente, con altrettante conseguenze (ricovero ospedaliero su sua richiesta in seguito alle minacce proferite dalle autorità), nonché riguardo alle chiamate minatorie alla medesima (cfr. atto TAF 5). 5.4 In conclusione, in una valutazione globale le allegazioni del ricorrente inerenti alla costrizione ad arruolarsi non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. Di riflesso, è possibile rinunciare all'esame della loro pertinenza (art. 3 LAsi). 6. 6.1 Resta da giudicare la rilevanza dell'ulteriore motivo d'asilo invocato dal ricorrente circa l'asserita partecipazione a un meeting di Navalnyj a gennaio 2021, per quanto questo motivo si possa ritenere verosimile visti i considerandi precedenti. 6.2 6.2.1 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 prima frase LAsi). 6.2.2 Tra la persecuzione subìta e l'espatrio deve esistere un nesso causale temporale e materiale sufficientemente stretto. L'esistenza del timore di persecuzione dev'essere esaminata al momento dell'espatrio. Esso deve, infine, essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d'asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2; sentenza del TAF D-4336/2021 dell'11 giugno 2024 consid. 9.1.1). 6.3 Nel caso di specie l'espatrio a fine ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. 47/15, D8 seg.) è avvenuto più di un anno dopo rispetto al citato meeting di Navalnyj del gennaio 2021, a cui il ricorrente avrebbe partecipato e durante cui, in stato di fermo, sarebbero stati registrati i suoi dati (cfr. atto SEM n. 47/15, D29 segg., D52 segg.). Come rilevato dall'autorità inferiore, la pretesa partecipazione a tale evento e la registrazione dei suoi dati, stando alle dichiarazioni del ricorrente stesso, non hanno avuto alcuna conseguenza, eccetto una conversazione con (...) che, a suo dire, avrebbe messo una buona parola in sua difesa (cfr. atto SEM n. 47/15, D58). Ritenuto, oltretutto, che nei confronti del ricorrente non esiste alcuna procedura penale nel suo Paese (cfr. atto SEM n. 47/15, D13), non sussistono concreti indizi che il ricorrente, con la sua partecipazione al succitato meeting, abbia suscitato l'attenzione delle autorità russe, dimodoché può essere escluso un timore fondato di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di rientro in Patria. 7. In virtù di quanto sopra esposto, le allegazioni del ricorrente, da un lato, non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e, dall'altro, non adempiono i criteri di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita dunque tutela e la decisione impugnata va in questo senso confermata. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 seg. e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 9. Resta da esaminare se la SEM ha giustamente considerato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 9.1 Nel gravame, in subordine il ricorrente postula l'ammissione provvisoria in Svizzera, siccome il suo allontanamento non sarebbe ammissibile e neppure ragionevolmente esigibile. In particolare, rinvia a diversi rapporti di organizzazioni umanitarie relativi al ritorno in Russia di Ceceni che si sottraggono alla leva militare, secondo cui i cittadini ceceni (e i loro familiari) rimandati in Russia correrebbero il rischio di essere perseguiti, in particolare se hanno chiesto asilo in un paese europeo, subendo punizioni severe da parte delle autorità. La polizia cecena sequestrerebbe queste persone direttamente al loro arrivo all'aeroporto di Mosca. Diffuso sarebbe l'uso della tortura, di esecuzioni extragiudiziali e di sparizioni forzate, e in Cecenia, di dure repressioni degli oppositori politici. Considerati questi recenti rapporti, i motivi d'asilo addotti dal ricorrente e quanto accaduto alla madre dopo il suo espatrio, stando al ricorrente egli rischierebbe di essere sottoposto a un trattamento inumano e degradante o a tortura in caso di ritorno in Patria, per cui l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile. Inoltre, quest'ultima non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile, venendosi egli a trovare in pericolo in caso di ritorno nel suo Paese d'origine a fronte della guerra in corso in Ucraina, con il rischio non solo di essere probabilmente incarcerato e/o torturato, ma con grande probabilità mandato al fronte a combattere. A tal proposito, il ricorrente rinvia pure a due articoli tematizzanti le conseguenze delle critiche alla situazione dei diritti umani in Cecenia. 9.2 9.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 9.2.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 9.3 9.3.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 9.3.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento in materia di rifugiati non trova applicazione e il suo rinvio verso la Russia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, anche nell'ottica del principio di non respingimento previsto in materia di diritti umani, dagli atti e dalle allegazioni del ricorrente non emerge un reale rischio personale, concreto e serio di essere esposto nel suo Paese d'origine a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. La situazione generale dei diritti umani nella Federazione Russa non fa apparire inammissibile l'esecuzione di deportazioni in questo momento, anche tenendo conto della guerra contro l'Ucraina (cfr. sentenze del Tribunale E-4435/2023 del 17 gennaio 2024 consid. 7.2; D-6004/2023 del 26 febbraio 2024; D-1317/2020 del 24 ottobre 2023 consid. 7.2.2 quest'ultima concernente un allontanamento nella Repubblica Cecena). Infine, i rapporti delle organizzazioni umanitarie relativi al ritorno in Russia di Ceceni che si sottraggono alla leva militare, citati dal ricorrente, non sono pertinenti nella fattispecie, posto che le sue allegazioni circa la costrizione a partecipare alla guerra in Ucraina vanno ritenute inverosimili. 9.3.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.4 9.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.4.2 In Russia attualmente non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizza, nemmeno in relazione a oppositori del regime o a minoranze etniche (cfr. sentenze del Tribunale E-6003/2023 del 13 giugno 2024; D-4130/2023 del 20 marzo 2024 consid. 7.3.2). Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e in buona salute (atto SEM n. 47/15, D3 segg.; 53/10, D2) e non ha fatto valere di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria. Prima di espatriare, egli aveva un'attività commerciale indipendente grazie a cui manteneva la sua famiglia (atto SEM n. 47/15, D14-18). Non si ravvisano quindi problemi per il sostentamento economico in caso di reinsediamento in Patria. Oltre a ciò, gran parte della sua rete familiare si trova nel suo Paese d'origine (cfr. atto SEM n. 47/15, D69-77). 9.4.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 9.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
10. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata, per cui il ricorso va respinto.
11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che le richieste di giudizio non risultavano d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione: