Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente, insorgente), cittadino turco di etnia curda, provenendo dalla Grecia, dalla quale aveva ottenuto un visto Schengen, è entrato legalmente in Svizzera il 6 febbraio 2020, dove all’epoca viveva sua sorella B._______ con il marito e le figlie ed ha depositato il 20 febbraio 2020 una domanda d’asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 1-12/9, 17/2). A.b Sentito sui motivi d’asilo, nell’audizione del 28 maggio 2020 (atto SEM
n. 49/21 [di seguito: verbale 1]) e nell’audizione integrativa del 1° luglio 2020 (cfr. atto SEM 54/17 [di seguito: verbale 2]), l’interessato ha dichiarato di essere originario di C._______, nella regione del Kurdistan turco, dove ha vissuto sino a diciott’anni con la propria famiglia subendo regolarmente discriminazioni e pressioni da parte dello Stato. Nel 1994 avrebbe subito dei maltrattamenti dalla polizia durante un fermo e nel 1995, durante la festa del Newruz, sarebbe stato arrestato di nuovo. Finito il liceo nel 1995 si sarebbe quindi traferito ad Adana presso l’appartamento di suo nonno dove avrebbe partecipato ai lavori della sezione giovanile del partito HDP (partito curdo all’opposizione). Nel 1998 egli si è trasferito ad Istanbul per gli studi universitari, terminati con la laurea in comunicazione nel 2004. Du- rante i primi due anni egli avrebbe partecipato a svariate manifestazioni studentesche e per tale ragione avrebbe subìto dei fermi in occasione dei quali sarebbe stato maltrattato dalla polizia. Ha quindi lavorato dapprima come assistente di videocamera del regista, fino a diventare cameraman, occupandosi prevalentemente di pubblicità e film, alcuni dei quali a sfondo politico; avrebbe inoltre svolto attività giornalistiche. In giugno 2011, du- rante le elezioni egli si sarebbe occupato insieme a un amico di un video di propaganda per la candidata D._______ e durante il periodo alle sue dipendenze avrebbe subito regolari atti di disturbo e dei tentativi di rallen- tamento dei lavori da parte della polizia. Egli riferisce che il giorno dei risul- tati elettorali, la polizia avrebbe attaccato per ore i sostenitori dell’HDP, che festeggiavano per l’elezione di molti candidati, picchiandoli con il manga- nello e lanciando contro di loro lacrimogeni. Nel 2013 l’interessato avrebbe poi partecipato alle manifestazioni di Gezi Park, dove avrebbe subito i lanci di lacrimogeni sulla folla e le botte di manganello dalla polizia, oltre che gli attacchi da parte dei nazionalisti che l’hanno costretto a cambiare casa. In tale contesto, ad agosto, dopo aver superato un posto di blocco, un poli- ziotto lo avrebbe colpito alla testa con un proiettile di gomma. A seguito di questo evento egli sarebbe stato visto come oppositore e avrebbe pertanto faticato a trovare lavoro. Egli avrebbe inoltre sporto denuncia contro lo
D-4336/2021 Pagina 3 Stato, ma soltanto nel 2017 un Procuratore lo avrebbe sentito in merito agli eventi denunciati. A novembre 2016 si sarebbe recato ad Erbil, in Iraq, per partecipare ai funerali di E._______, ex esponente del PKK morto combat- tendo contro I’ISIS e originario del suo villaggio. In tale occasione avrebbe eseguito delle riprese e delle fotografie e al rientro in patria, nonostante il rimpatrio della salma fosse stato autorizzato dalle autorità turche, il corteo funebre avrebbe subito costanti vessazioni dalla polizia. Nel 2020 si sa- rebbe recato a C._______ per filmare la casa e la tomba di E._______, nell’ottica di farne un documentario, e lì sarebbe stato avvicinato da tre persone armate che lui avrebbe intuito essere dei poliziotti, sebbene non avessero una divisa. Costoro gli avrebbero fatto delle domande volte a sa- pere dove fosse suo fratello, dove fosse F._______ (fratello di E._______) e cosa lui stesse facendo con la videocamera. Secondo l’interessato, essi avrebbero saputo esattamente le sue generalità, la sua storia e la sua par- tecipazione a manifestazioni politiche, e gli avrebbero poi chiesto e preso nota del suo indirizzo. Egli sarebbe quindi stato contattato telefonicamente dalla polizia di Sisli (Istanbul) il 31 gennaio 2020 che lo avrebbe informato di attenderlo in centrale per ritirare un documento. Preso dal panico l’inte- ressato avrebbe messo bruscamente fine alla chiamata. Pochi giorni dopo, il 5 febbraio 2020, egli è legalmente espatriato con il visto per la Grecia di cui già disponeva nell’intento di fare visita alla sorella B._______. Cinque giorni dopo il suo arrivo in Svizzera avrebbe avuto luogo una perquisizione nell’appartamento di Istanbul che condivideva con un’altra sorella; in tale occasione la polizia avrebbe sequestrato un laptop e un hard-disk di sua proprietà, nei quali erano salvati le immagini filmate per il documentario su E._______. Non essendovi traccia presso le autorità inquirenti di tali prov- vedimenti e di alcuna procedura nei suoi confronti, il suo avvocato gli avrebbe consigliato di non fare rientro nel Paese. Per tale motivo egli avrebbe quindi deciso di fare domanda d’asilo in Svizzera. Essendo affiliato a diverse associazioni dei diritti umani, come Amnesty international, egli ritiene di essere considerato come un oppositore dal regime turco. A con- ferma dei suoi timori, l’interessato ha sostenuto che in agosto 2020 suo fratello G._______, sarebbe stato fermato a C._______ dalla polizia che gli avrebbe posto delle domande sul suo conto e sul motivo della sua per- manenza in Svizzera. In caso di rientro in Patria, egli teme infatti di essere incarcerato o peggio ancora di essere ucciso dallo Stato. A suffragio delle proprie affermazioni, oltre all’originale del proprio passa- porto e della licenza di condurre, tra il 20 maggio 2020 e il 2 giugno 2021 l’interessato ha prodotto copia dei seguenti documenti: − 10 fotografie del suo volto ferito dopo gli eventi di Gezi Park;
D-4336/2021 Pagina 4 − Decisione del 18 maggio 1999 del Tribunale di sicurezza dello Stato di H._______, per aver fatto propaganda contro l’integrità indivisi- bile dello Stato, condanna finale ridotta a pena pecuniaria sospesa, in lingua originale e la sua traduzione in italiano; − Denuncia del 14 agosto 2013 per le lesioni subite da parte della polizia in relazione alle manifestazioni di Gezi Park, inoltrata alla procura di Istanbul dall’avv. I._______ per conto del richiedente, in lingua originale e la sua traduzione in italiano; − Lettera del 5 settembre 2013 della Fondazione dei diritti umani in Turchia a favore del richiedente (in lingua originale); − Pagine web mostranti la filmografia del richiedente; − 6 tessere a nome del richiedente di associazioni per i diritti umani; − Articolo di giornale non datato in lingua originale e la sua traduzione in italiano; − Una lettera del 16 giugno 2020 del regista J._______ in lingua ori- ginale e la sua traduzione in italiano; − Una lettera del 26 maggio 2020 indirizzata dall’avv. I._______ alla SEM in lingua originale e la sua traduzione in italiano; − Richiesta del 4 gennaio 2021 della Procura generale di Istanbul al Giudice dei provvedimenti coercitivi di confisca della biografia di E._______, in lingua originale e la sua traduzione in italiano; − Decisione del 4 gennaio 2021 del Giudice dei provvedimenti coer- citivi di sequestrare e bloccare la distribuzione della biografia di E._______ per propaganda terroristica con intimazione alla Pro- cura di proseguire le indagini, in lingua originale e la sua traduzione in italiano; − Ordine del 4 gennaio 2021 della Procura generale di Istanbul alla Direzione della sicurezza di Istanbul di constatare l’identità e l’indi- rizzo dello scrittore e della casa editrice della biografia di E._______ e di interrogarli, in lingua originale e la sua traduzione in italiano; − Proposta del 22 gennaio 2021 della Procura generale di Istanbul all’editore K._______ di pagare una pena pecuniaria di 20'000.- lire turche al fine di evitare l’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per dichiarazione e divulgazione tramite la stampa ai sensi dell’art. 6/4 legge numero 3713, in lingua originale e la sua traduzione in italiano; − Copertina, retro della biografia di E._______ e frontespizio con il ringraziamento al richiedente per la recensione e la correzione degli errori. A.c Con provvedimento dell’8 luglio 2020, avendo constatato il raggiungi- mento del limite massimo per il disbrigo in procedura celere, la SEM ha
D-4336/2021 Pagina 5 deciso di trattare la domanda d’asilo in procedura ampliata ed ha asse- gnato il richiedente al Canton Lucerna (cfr. atti SEM n. 55/2, 56/1). A.d Con gli scritti del 21 gennaio, del 1° febbraio, del 17 e 23 marzo e del 27 aprile 2021 (atti SEM n. 67/12, 68/10, 69/24, 70/4, 71/4) l’interessato, per il tramite della nuova patrocinatrice (atto SEM n. 66/4), ha completato le proprie allegazioni, in particolare sul suo ruolo nella redazione della bio- grafia di E._______, opera la cui diffusione è stata proibita in Turchia e per la quale l’editore sarebbe stato messo sotto inchiesta il 4 gennaio 2021 da parte del Procuratore pubblico di Istanbul. A supporto delle proprie asser- zioni egli ha prodotto una serie di documenti in parte già agli atti, in parte inediti, segnatamente una pagina web relativa al bando della biografia di E._______; un rapporto del 7 aprile 2020 della Schweizerische fluechtling- shilfe dal titolo “Türkei: Gefährdung von IHD-Mitgliedern, Vorgehen gegen “Samstagsmütter”; il rapporto medico LUPS del 22 marzo 2021 della psi- cologa L._______ e del dr. M._______, attestanti un disturbo d'ansia da panico (ICD F41.0) e un disturbo post traumatico da stress (ICD F43.1). A.e Il 9 giugno 2021 la SEM ha accordato al richiedente il diritto di essere sentito in merito ai mezzi di prova prodotti assegnandoli un termine per prendere posizione su una serie di quesiti (att. SEM n. 73/10). Delle rispo- ste, tempestivamente trasmesse il 15 giugno 2021, si dirà, per quanto ne- cessario nei considerandi in diritto (att. SEM n. 75/8). A.f Con scritto del 21 luglio 2021 l’interessato ha fornito un aggiornamento riguardo al proprio stato di salute, versando agli atti il rapporto medico LUPS del 19 luglio 2021 della psicologa L._______ e del dr. M._______ dal quale non emergono diagnosi o affezioni nuove (atto SEM n. 76/2). A.g Dopo la visione degli atti, concessa il 30 luglio 2021 (atto SEM n. 77/1), con osservazioni del 26 agosto 2021 l’interessato ha trasmesso, quali ul- teriori mezzi di prova una fotografia di un soggiorno in disordine, una lettera in inglese con cui egli ha illustrato gli episodi che lo hanno visto opporsi al regime ed ha indicato i membri della sua famiglia che sono espatriati a causa delle pressioni subite in patria, ciò che fa della sua una famiglia po- liticizzata, sebbene da tempo lontana dal PKK (atto SEM n. 79/8). B. Con decisione del 30 agosto 2021, notificata il giorno successivo (cfr. atti SEM n. 80/16, 81/1), la SEM ha respinto la domanda d’asilo dell’interes- sato, ritenendo che le sue dichiarazioni non soddisfacessero le condizioni
D-4336/2021 Pagina 6 di verosimiglianza e di pertinenza per il riconoscimento della qualità di rifu- giato, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del predetto provvedimento. C. C.a Il 29 settembre 2021, per mezzo del nuovo patrocinatore, avv. Pünte- ner, l’interessato è insorto con ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF). Egli ha concluso, a titolo processuale, che il Tribunale gli comunichi la com- posizione del collegio giudicante nel caso di specie, nonché se il predetto è stato scelto in modo casuale od in caso contrario di fornirgli i criteri og- gettivi per i quali tali persone sarebbero state scelte. Altresì, egli ha chiesto di poter avere accesso completo agli atti dell'autorità inferiore, regolar- mente numerati e muniti di un elenco completo dei mezzi di prova, ed in seguito che gli sia concesso un termine supplementare per completare il suo ricorso. Nel merito, l'insorgente ha formulato le seguenti conclusioni: a titolo principale che la decisione del 30 agosto 2021 sia annullata per vio- lazione del diritto di essere sentito e la causa sia rinviata all'autorità di prime cure; a titolo eventuale che la predetta decisione sia annullata e gli atti di causa le siano rinviati per violazione dell'obbligo di motivare; a titolo ulte- riormente eventuale l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti per completare l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e per nuova va- lutazione. Sempre a titolo ulteriormente eventuale, ha postulato che la de- cisione dell'autorità inferiore sia annullata e gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; oppure che i punti 3 a 5 del dispositivo della decisione impugnata siano annullati, per inammissibilità o almeno inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Ha infine protestato tasse e spese (doc. TAF 1). Delle censure formali e mate- riali sollevate dal ricorrente, si dirà nei considerandi in diritto. C.b Con decisione incidentale del 2 dicembre 2021, il Giudice dell’istru- zione ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclu- sione della procedura, ha statuito che la procedura si svolga in italiano ed ha comunicato al ricorrente la composizione del collegio giudicante, su ri- serva di eventuali modifiche dovute ad assenze, precisando che questo era stato designato in conformità con le disposizioni normative applicabili e la giurisprudenza referenziata. Ha inoltre invitato il ricorrente al versa- mento di un anticipo di fr. 750.- a copertura delle presumibili spese proces- suali (doc. TAF 3). C.c Con memoriale completivo del 17 dicembre 2021 il ricorrente ha chie- sto l’esenzione dal pagamento dell’anticipo spese e trasmesso quale
D-4336/2021 Pagina 7 nuovo mezzo di prova la sentenza del 21 ottobre 2021 del Verwaltungsge- richt di Brema riguardante la domanda d’asilo in Germania di N._______ (altro fratello del defunto E._______ [doc. TAF 4]). C.d Con decisione incidentale del 23 dicembre 2021 il Tribunale ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo (doc. TAF 5). C.e Con ulteriore memoriale completivo dell’11 gennaio 2022 il ricorrente ha ritenuto opportuno dettagliare maggiormente le proprie allegazioni ri- guardo alle persecuzioni a causa dei suoi legami famigliari e a causa del suo impegno politico, con particolare riferimento ai legami con E._______ e con l'ex presidente dell'HDP O._______, alla sua attività di cameraman e alla sua partecipazione a numerose manifestazioni politiche. A dimostra- zione di quanto esposto, ha trasmesso una serie di nuovi mezzi probatori, segnatamente svariate fotografie e pubblicazioni tratte da facebook rap- presentanti membri della sua famiglia insieme a membri della famiglia E._______; alcune foto rappresentanti il ricorrente come cameraman, quando lavorava per il partito HDP e alle dimostrazioni a Gezi park; infine degli screenshot di un video caricato su youtube del documentario “HH._______” di F._______, al quale ha collaborato come cameraman (doc. TAF 6). C.f Con risposta del 27 gennaio 2022 l'autorità inferiore ha preso posizione dettagliatamente sui nuovi mezzi di prova e sulle allegazioni esposte nel ricorso e nel memoriale completivo, chiedendone il rigetto e la conferma della decisione impugnata. Essa ha prodotto documenti in parte già noti, in parte inediti relativi alla procedura d’asilo riguardante la sorella del ricor- rente, B._______. La SEM ha inoltre chiesto al tribunale di voler prendere dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell’avv. Püntener e di voler va- lutare la possibilità di segnalare all’autorità competente di sorveglianza cantonale il suo comportamento irrispettoso delle norme deontologiche. Egli si sarebbe espresso in modo offensivo e si sarebbe accanito ingiusti- ficatamente ed in modo personale nei confronti del funzionario incaricato della trattazione del caso, dimostrando a più riprese malafede processuale nell’interpretazione delle considerazioni esposte nella decisione impugnata (doc. TAF 8). C.g Con osservazioni del 10 maggio 2023 (doc. TAF 9) e del 17 novembre 2023 (doc. TAF 12) il ricorrente si è avvalso di un peggioramento dello stato di salute ed ha ulteriormente ribadito le proprie asserzioni, riferendo di una
D-4336/2021 Pagina 8 manifestazione a cui egli avrebbe recentemente preso parte a Ginevra uni- tamente a diversi esponenti della diaspora curda. A suffragio delle proprie asserzioni egli ha segnalato alcuni link a dei video su youtube, ha prodotto il rapporto medico del 26 aprile 2023 del dr. P._______ e del dr. Q._______, attestante, oltre alle diagnosi note, un episodio depressivo di media gravità (ICD F32.1) e una chiavetta USB contenente il video di una manifestazione di protesta tenutasi il 22 luglio 2023 dinnanzi alla sede dell’ONU di Ginevra. C.h Con decisione incidentale del 23 novembre 2023 è stato comunicato il cambiamento nella composizione del collegio giudicante (doc. TAF 13). C.i Con replica del 7 dicembre 2023 il ricorrente si è sostanzialmente ri- confermato nelle proprie conclusioni. L’avv. Püntner ha dal canto suo pre- cisato di non intendere attaccare personalmente il funzionario incaricato, ma di criticare fermamente il lavoro svolto da costui, suscettibile di minare la credibilità dell’intera procedura e dell’istituzione per cui esso lavora (doc. TAF 14). C.j Con duplica del 26 gennaio 2024 la SEM si è riconfermata nella propria antitetica posizione, informando il Tribunale del matrimonio del ricorrente con una cittadina svizzera avvenuto il 23 gennaio 2024 (doc. TAF 19). C.k Con osservazioni del 5 marzo 2024, il ricorrente ha informato di voler mantenere il proprio ricorso e di non aver ancora avviato la procedura di rilascio del permesso di dimora presso l’autorità di polizia degli stranieri competente, non avendo ancora trovato un appartamento dove abitare congiuntamente alla propria consorte. Ha quindi chiesto la ragione della modifica della composizione nel collegio giudicante (doc. TAF 22). C.l Con osservazioni del 16 aprile 2024 ha quindi trasmesso un aggiorna- mento in relazione alla ricerca di un appartamento (doc. TAF 25). C.m Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri- presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (81 Absätze)
E. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 La richiesta del ricorrente tendente alla comunicazione dei membri del col- legio giudicante, è già stata evasa dal Tribunale in corso di procedura nella decisione incidentale del 2 dicembre 2021, su riserva di eventuali modifi- che (cfr. supra lett. C.b). Avendo il ricorrente chiesto, con scritto del 17 dicembre 2021 (doc. TAF 4), conferma delle competenze linguistiche del collegio giudicante, il Tribunale ha quindi assicurato con decisione incidentale del 23 dicembre 2021 che, in quanto autorità giudiziaria federale, conosce le lingue ufficiali svizzere e che la cancelliera incaricata disponesse di sufficienti competenze linguisti- che per comprendere integralmente gli atti redatti in tedesco (doc. TAF 5).
D-4336/2021 Pagina 10 Con decisione incidentale del 23 novembre 2023 (doc. TAF 13), è stato quindi comunicato il cambiamento di composizione del collegio giudicante. In risposta al quesito formulato nelle osservazioni del 5 marzo 2024 (doc. TAF 22) e ribadito il 16 aprile 2024 (doc. TAF 27), si segnala al ricorrente che tale cambiamento si inserisce nel quadro di una serie di misure di aiuto alle Corti d’asilo, attualmente confrontate con un sovraccarico di lavoro. La nuova giudice istruttrice e il suo cancelliere sono stati selezionati per aiu- tare la Corte IV in ragione della loro conoscenza della materia trattata e della lingua italiana. Un ulteriore modifica nel collegio, resasi necessaria a causa dell’assenza imprevista del secondo giudice, è stata tempestiva- mente comunicata con decisione incidentale del 15 maggio 2024 (doc. TAF 29). Per il resto, rammentando che non esiste una base giuridica per ri- chiedere la conferma della casualità della composizione del collegio giudi- cante, si rinvia il rappresentante del ricorrente alle considerazioni già espo- ste da questo Tribunale in casi analoghi, di cui egli è a conoscenza (cfr. a tal proposito la sentenza E-1526/2017 del 26 aprile 2017 consid. 4-1 a 4.3, ripresa nella decisione parziale del Tribunale D-1549/2017 del 2 maggio 2018 consid. 4.2-4.3;).
E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha messo in dubbio l’attendibilità delle allegazioni del ricorrente relative alla perquisizione del suo apparta- mento a Istanbul, a suo dire avvenuta cinque giorni dopo il suo espatrio e in presenza delle due sorelle, in quanto contradditorie ed esposte tardiva- mente nel corso del procedimento. L’interessato ha infatti riferito di tale evento unicamente nella fase conclusiva della prima audizione (D134), no- nostante in precedenza avesse indicato non esservi alcuna novità dalla Turchia e non vi avesse fatto alcun riferimento neppure quando gli era stato chiesto dettagliatamente delle ultime conversazioni avute con le sorelle e i propri famigliari (verbale 1, D58-66). Neppure la fotografia del soggiorno a soqquadro, prodotta unicamente il 26 agosto 2021, permette di dare mag- giore credito a tali allegazioni. A mente della SEM, oltre a non essere un elemento di prova valido – limitandosi a ritrarre un salotto con oggetti in disordine, che per altro potrebbe appartenere a chiunque – esso giunge- rebbe finanche tardivamente – considerato che la supposta perquisizione avrebbe dovuto avvenire oltre un anno e mezzo prima, ossia il 12 febbraio
2020. L’autorità inferiore ha inoltre ritenuto inverosimile l’episodio raccon- tato durante la seconda audizione del 1° luglio 2020, stante il quale, la set- timana precedente, il fratello dell’insorgente sarebbe stato avvicinato da non meglio precisate persone che lo cercavano e che sapendolo in Sviz- zera gli avrebbero intimato di rientrare in Turchia per evitare di avere pro- blemi. In particolare la SEM ha ritenuto tali allegazioni non sufficientemente
D-4336/2021 Pagina 11 motivate, fortemente stereotipate e poco plausibili. Dalle stesse non sa- rebbe possibile capire chi siano le persone che lo starebbero cercando e perché si siano rivolte al fratello che fa il taxista a C._______ piuttosto che alla sorella e coinquilina ad Istanbul, dove lui era domiciliato prima dell’espatrio, per avere informazioni sul ricorrente. Pure sotto il profilo della rilevanza, la SEM non ha riscontrato elementi che permettano di concludere che vi fosse o che sussista in un prossimo futuro, un fondato timore di subire delle misure di persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi. I pregiudizi, gli atti defatigatori e vessatori addotti non hanno infatti un’intensità superiore alle difficoltà alle quali può essere esposta la mag- gior parte della popolazione curda in Turchia. In particolare, non avendo mai rivestito alcuna posizione di preminenza in seno al partito HDP, ma un mero ruolo d’appoggio, l’attività di sostegno a candidati politici curdi e alle manifestazioni politiche, non esporrebbero il ricorrente a particolari rischi di persecuzione. Come il ricorrente stesso ha ammesso nella seconda au- dizione (verbale 2, D59-60), la maggior parte della sua produzione profes- sionale non riguarda temi di natura politica. Per quanto riguarda il controllo subito durante le videoregistrazioni al cimitero ad inizio 2020, nulla di rile- vante è successo in tale occasione ad eccezione dell’annotazione delle sue generalità da parte delle persone che lo avevano avvicinato e che il ricorrente non ha saputo dire con certezza se fossero esponenti delle au- torità o meno. La SEM ha quindi rilevato come l’attacco subito da parte dei nazionalisti fosse un episodio isolato, lontano nel tempo, che non si è più ripetuto. Allo stesso modo pure il colpo di pallottola di gomma, è stata una singolarità non riconducibile a un atto di persecuzione personale mirata nei confronti del ricorrente, ma dovuta alle contingenze delle manifestazioni del 2013 e dei blocchi di polizia volti a contenerle. Episodio per altro de- nunciato alle autorità inquirenti turche che, pur con lentezza, si sono atti- vate per chiarire l’accaduto e tutelare dunque i suoi diritti. In generale, l’au- torità inferiore ha ritenuto i fatti esposti di entità molto lieve, che non la- sciano presagire una reiterazione o un’intensificazione. Neppure ha rite- nuto sussistere delle pressioni rilevanti delle autorità nei suoi confronti, no- nostante il ricorrente affermi di appartenere a una famiglia politicizzata, es- sendo una sorella e un fratello beneficiari dell’asilo in Svizzera rispettiva- mente in Germania. Al riguardo dopo aver consultato il dossier della sorella B._______ (N…) la SEM ha rilevato che la sua rinuncia allo statuto di rifu- giata per sé e per le figlie minori, sottoscritta il 21 aprile 2021 alfine di poter rientrare in Turchia, denoti un’assenza di timore di persecuzione nei propri confronti, portando quindi ad escludere un profilo politicizzato del ricorrente e della sua famiglia. Se le autorità turche avessero in un qualche modo voluto incriminarlo (come parrebbe essere stato il caso nel 1999 quando è
D-4336/2021 Pagina 12 stato condannato a una pena pecuniaria sospesa) lo avrebbero già fatto da tempo, considerato che secondo quando dichiarato dal ricorrente la sua famiglia sarebbe loro nota già dal lontano 1997. A riprova che tale non è il caso, la SEM rileva che dal 2013 l’insorgente ha intrapreso senza partico- lari problemi numerosi viaggi internazionali, come emerge chiaramente dai timbri figuranti sul suo passaporto. Tale libertà di movimento non gli sa- rebbe stata di certo concessa se le autorità turche intendevano perseguirlo. Non avendo l’interessato alcun ruolo di rilievo nella produzione e nella pub- blicazione della biografia di E._______, pur essendovi marginalmente menzionato, ed essendo stati perseguiti dalle autorità turche unicamente l’autore e l’editore, la SEM ha ritenuto che pure i mezzi di prova prodotti in relazione a tale vicenda non fossero suscettibili di sostenere maggiormente le sue allegazioni. Da ultimo l’autorità inferiore ha ritenuto possibile, ammissibile ed esigibile il rinvio in Turchia dell’interessato. Quest’ultimo gode in patria di una rete famigliare intatta che dal 2017 all’espatrio parrebbe l’abbia sostenuto e considerato. Dalle dichiarazioni contrastanti rilasciate dal ricorrente, emerge da un lato una certa esperienza professionale, dall’altro la volontà di sottacere la sua reale situazione economica e professionale. Sotto il pro- filo medico la SEM non ha ritenuto lo stato di salute dell’interessato grave al punto da giustificare l’ammissione provvisoria, tantopiù che parte delle patologie per cui è in cura erano già note prima dell’espatrio e che l’assi- stenza sanitaria in ambito psichiatrico è garantita in Turchia e corrisponde agli standard dell’Europa occidentale.
E. 4.2 In sede ricorsuale e nei memoriali completivi, l'insorgente si prevale essenzialmente di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, insistendo, a tratti con particolare animosità, in merito all’inadeguatezza della conduzione dell’istruttoria da parte del fun- zionario della SEM incaricato dell’incarto, nonché in merito all’esistenza di una serie d’irregolarità formali che verranno esposte e trattate a titolo pre- liminare (consid. 5). Egli si duole in particolare del mancato esame da parte della SEM dei seri pregiudizi, ai sensi dell’art. 3 LAsi, per lui esistenti in Turchia. Egli ritiene infatti di aver esposto in maniera convincente i motivi per cui egli apparterrebbe a una famiglia curda politicizzata, seppur di- stante dalle politiche violente del PKK, da sempre in stretti rapporti con la famiglia di E._______, di cui egli avrebbe contribuito a redigere una bio- grafia postuma, ormai bandita dal territorio turco. Le dichiarazioni rilasciate nel corso delle audizioni, così come la documentazione prodotta atteste- rebbero il suo impegno decennale per la causa curda in Turchia e il suo statuto di oppositore al regime turco. I molteplici visti turistici figuranti sul
D-4336/2021 Pagina 13 suo passaporto, d’altro canto, confermerebbero il suo attaccamento a tale causa e il fatto che per perorarla egli sarebbe sempre rientrato in Patria dai suoi numerosi viaggio all’estero, con la sola eccezione dell’ultimo viaggio, all’inizio del 2020, allorquando, rendendosi conto di essere oggetto di un’importante indagine e di correre il pericolo di subire una pena detentiva e persecuzioni a sfondo politico, avrebbe chiesto asilo in Svizzera. Tutto ciò, a mente del ricorrente, è stato trascurato dalla SEM anche e soprattutto a causa del funzionario incaricato di condurre le audizioni, che si è dimo- strato inadeguato e completamente ignaro della storia, della cultura e della situazione della popolazione curda in Turchia e della sua lotta contro l’op- pressione del regime turco. Quest’ultimo ignorerebbe che non è soltanto il PKK a combattere contro tale oppressione, ma pure organizzazioni che non hanno scelto la lotta armata e famiglie come quella di E._______, fi- gura venerata e rispettata tra i curdi e il cui fratello N._______, a causa delle persecuzioni subite in Patria, si è visto costretto ad emigrare e chie- dere asilo in Germania. La produzione della sentenza del Tribunale di Brema riguardante la procedura d’asilo di N._______, ottenuta diretta- mente da lui non anonimizzata, costituirebbe una prova in più della vici- nanza del ricorrente a tale famiglia, al pari dei contributi da lui forniti sia nell’elaborazione della biografia di E._______ sia al documentario sulla vita di quest’ultimo per il quale in gennaio 2020 ha girato alcune riprese a C._______. La SEM, tuttavia, non ha svolto alcun accertamento riguardo ai legami intrattenuti con questa figura e i suoi famigliari, non tenendo quindi conto del pericolo che tali relazioni comportano per il ricorrente, es- sendo la famiglia E._______ ancora tutt’oggi oggetto di persecuzioni in Turchia. Nel quadro del ricorso, infatti, il ricorrente è riuscito a radunare una serie di fotografie suscettibili di avvalorare la propria tesi (cfr. consid. C.e) e meglio chiarire il legame con la famiglia E._______, nonché l’attivo coinvolgimento politico suo e dei propri famigliari, in particolare del fratello R._______. Mezzi probatori che avrebbero potuto essere prodotti già prima, se solo il funzionario incaricato delle audizioni avesse prestato mag- giore attenzione e svolto con diligenza il proprio lavoro. La SEM neppure ha approfondito l’episodio in cui, contestualmente alle rivolte di Gezi Park il ricorrente è stato colpito al volto da un proiettile di gomma sparato da un poliziotto, nonostante agli atti figurino oltre alla denuncia uno scritto dell’av- vocato turco che si era occupato del caso. L’insorgente ritiene quindi pre- testuoso il riferimento al rientro di sua sorella in Turchia che la SEM ha fatto allo scopo di giustificare la conclusione secondo la quale la sua famiglia non correrebbe alcun rischio di persecuzioni in Patria. Secondo il ricorrente quest’ultima non sarebbe mai rientrata in Turchia e non ci sarebbe stata alcuna valida rinuncia da parte sua allo statuto di rifugiata, ma solo un ma-
D-4336/2021 Pagina 14 linteso legato al rilascio del permesso di soggiorno che lei desiderava otte- nere al fine di poter andare un giorno a trovare i famigliari rimasti in Patria. Nonostante le evidenti prove prodotte a sostegno di uno stato psichico pre- cario la SEM non avrebbe ordinato alcun accertamento specifico, né avrebbe tenuto in sufficiente conto di tale circostanza durante la fase d’in- terrogatorio, onde evitare una ritraumatizzazione del ricorrente. Al contra- rio, a suo dire le due audizioni si sarebbero svolte in un clima intimidatorio e privo di empatia, circostanza che sommata al grave stato di prostrazione psichica in cui quest’ultimo si trovava, non avrebbe permesso di fare pie- namente luce su tutti gli elementi determinanti per valutare la bontà dei motivi d’asilo. Oltre a ciò, nell’intento di screditare le allegazioni dell’inte- ressato e minarne la verosimiglianza, il funzionario della SEM avrebbe estrapolato fuori contesto ed esposto in maniera deliberatamente fallace nella decisione impugnata alcune delle dichiarazioni di quest’ultimo. Il ri- corrente contesta quindi le argomentazioni addotte dalla SEM riguardo all’inverosimiglianza delle sue dichiarazioni riguardo alla perquisizione av- venuta il 12 febbraio 2020 nel suo appartamento di Istanbul, insistendo sul fatto che la fotografia del salotto è suscettibile di dimostrare i suoi asserti, nonostante questa sia stata prodotta, per le giuste ragioni, soltanto in un secondo tempo. Ha sostegno della plausibilità delle vessazioni subite dal fratello a C._______ egli riferisce, come fatto nuovo, di aver incontrato un richiedente l’asilo turco – tale S._______ – i cui famigliari avevano vissuto esattamente la stessa esperienza, avendo anche nel suo caso le autorità turche scoperto che quest’ultimo aveva fatto richiesta d’asilo in Svizzera. Per approfondire tale aspetto, come riguardo agli altri motivi d’asilo riferiti, il ricorrente ritiene quindi necessario che la SEM o il Tribunale svolgano maggiori accertamenti. L’insorgente ritiene infine che sussistano degli ele- menti non considerati con la debita attenzione dalla SEM che rendono ine- sigibile l’esecuzione dell’allontanamento verso la Turchia.
E. 4.3 In sede di risposta la SEM ha preso atto dell’ulteriore materiale proba- torio presentato dal ricorrente, ritenendo che lo stesso non apporti nuovi elementi d’interpretazione delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo nel corso delle due audizioni e del diritto di essere sentito di cui ha fatto uso il 15 giugno 2021. Tantopiù che tale materiale risale al periodo compreso fra il 2016 e il 2017 e che negli anni seguenti il ricorrente ha potuto lasciare indisturbato il paese a più riprese, circostanza che dimostra il disinteresse delle autorità turche per il suo profilo. La SEM ha quindi ribadito che la sorella dell’insorgente, B._______, ha rinunciato all’asilo – ricevuto appena quattro anni prima – al fine di poter rientrare liberamente in Turchia; circo- stanza che permette di escludere il timore di persecuzione riflessa evocata dall’interessato. È quindi evidente il fine strumentale con cui appena sei
D-4336/2021 Pagina 15 giorni prima dell’inoltro del ricorso dell’interessato, quest’ultima è ritornata sui propri passi denunciando il pericolo di un suo rientro in Turchia e chie- dendo di ripristinare il suo diritto all’asilo. Passando in rassegna le svariate censure la SEM si è quindi riconfermata nella propria posizione non rite- nendo quanto asserito suscettibile di modificare le proprie conclusioni ri- guardo alla pertinenza dei motivi d’asilo e alla verosimiglianza delle allega- zioni del ricorrente. È stato infine deplorato l’immotivato e personale acca- nimento del rappresentante del ricorrente contro il funzionario incaricato della trattazione del caso, dal momento che egli avrebbe potuto sostenere le proprie allegazioni invocando un errore di accertamento o di giudizio da parte della SEM, senza muovere accuse prive di fondamento alcuno. Tale condotta, irrispettosa delle norme deontologiche e della buona fede pro- cessuale, a mente della SEM, andrebbe sanzionata.
E. 4.4 Nel memoriale di replica il ricorrente ha riepilogato gli episodi in cui, a suo dire, vi sono stati dei grossolani e rilevanti errori da parte del funziona- rio incaricato, in particolare il metodo d’interrogatorio inappropriato e la du- rata eccessiva delle audizioni che non hanno permesso di appurare i fatti giuridicamente rilevanti ed hanno contribuito ad aggravare ulteriormente lo stato di salute dell’interessato; egli critica inoltre le argomentazioni addotte nella decisione impugnata, non aderenti alla realtà e a quanto dichiarato, ma volte ad avvalorare le errate conclusioni a cui il funzionario incaricato desiderava giungere, dando l’impressione che quest’ultimo non fosse og- gettivo e imparziale nella valutazione del caso dell’interessato. L’avvocato del ricorrente ha quindi precisato che le sue affermazioni non siano da in- tendere come un attacco personale a un dipendente della SEM, ma piutto- sto una critica della sua condotta professionale, che non solo comporta un notevole aggravio di lavoro e di costi per tutte le parti in causa, ma è anche altamente dannoso per la credibilità del sistema giuridico svizzero. Per il resto il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni.
E. 5 Nei vari memoriali trasmessi, il ricorrente propone una serie di doglianze formali, che, se accolte, sarebbero suscettibili di giustificare il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore. È quindi giudizioso evadere preliminar- mente tali contestazioni, previa definizione del quadro giuridico di riferi- mento.
E. 5.1.1 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamen- tale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confe- derazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), comprende il diritto
D-4336/2021 Pagina 16 per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA). Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventual- mente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenze del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 6.2 e F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo espli- cito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da con- sentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena co- noscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). Al contrario, l'autorità commette una denegata giustizia formale proibita dall'art. 29 cpv. 2 Cost., se omette di pronunciarsi in relazione a delle censure che presentano una certa pertinenza, o di prendere in considerazione delle allegazioni e argo- menti importanti per la decisione da rendere (cfr. DTF 141 I 557 consid. 3.2.1, 138 I 232 consid. 5.1,134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 5.1.2 Nelle procedure d'asilo — così come nelle altre procedure di natura amministrativa — si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'auto- rità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e com- pleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la docu- mentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giu- ridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). L'accertamento dei fatti è incompleto se non sono stati presi in considerazione tutti i fatti giuridicamente rilevanti per la decisione (sentenza E-1059/2023 del 7 giugno 2023 consid. 4.4). Il principio inquisi- torio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. AUER/BINDER, in: Kom- mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed.
D-4336/2021 Pagina 17 2019, ad art. 12 n. 9). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'au- torità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAY- SER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191, sentenze del TAF D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del prin- cipio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di racco- gliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudi- ziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di ap- plicazione della norma giuridica (cfr. sentenza D-291/2021 consid. 7.2.1; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Pra- xiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BA- BEY in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'ac- certamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ri- petuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D- 291/2021 del
E. 5.2 D-4336/2021 Pagina 18
E. 5.2.1 Innanzitutto, il rappresentante del ricorrente parrebbe lamentarsi di una violazione del diritto di essere sentito in relazione alla tenuta del fasci- colo da parte della SEM, a suo dire non conforme alle esigenze giurispru- denziali, non essendovi in particolare traccia di un elenco completo dei mezzi di prova da lui prodotti. Tale lacuna, a suo modo di vedere, compro- metterebbe l’esercizio del suo diritto alla consultazione degli atti. In parti- colare non sarebbe possibile verificare se tutte le prove da lui prodotte siano state effettivamente registrate e si trovino nel fascicolo. Per tale ra- gione il ricorrente ha chiesto che l’incarto della SEM gli fosse nuovamente trasmesso, previo allestimento di un elenco separato e dettagliato dei mezzi di prova, al fine di poter completare il proprio ricorso.
E. 5.2.2 Tale censura a mente di questo Tribunale appare alquanto prete- stuosa e va respinta. Non vi è dubbio che il ricorrente abbia potuto eserci- tare il proprio diritto alla consultazione degli atti: l’incarto SEM è stato infatti trasmesso alla precedente patrocinatrice, prima dell’emanazione della de- cisione impugnata e all’attuale rappresentante, il 15 settembre 2020, prima che costui inoltrasse il ricorso. Tutte le informazioni utili ai fini di causa, erano quindi a disposizione del ricorrente, tantopiù che le prove rilevanti ai fini processuali, sono state debitamente elencate nella decisione impu- gnata. Giova rammentare che il diritto alla consultazione degli atti e di for- nire prove da parte della persona interessata da una decisione presuppone un obbligo in capo all'amministrazione di conservare gli atti: l’autorità deve registrare nel fascicolo tutto ciò che riguarda il caso e che può essere rile- vante per la decisione (DTF 130 II 473 consid. 4.1 con i riferimenti citati). Il diritto di consultare gli atti presuppone una gestione ordinata, chiara e com- pleta degli stessi per quanto concerne l’archiviazione, l’impaginazione e la registrazione degli atti completi nell'indice del fascicolo (cfr. DTAF 2012/24 consid. 3.2; 2011/37 consid. 5.4.1). Nel caso concreto, si osserva che, pur non essendo enumerate in una lista apposita, le prove prodotte in corso di procedura dall’interessato risultano essere state regolarmente prese in consegna dalla SEM ed inserite nel dossier elettronico (cfr. risultanze pro- cessuali e dossier elettronico eGov). La ritrasmissione dell’incarto con un elenco dettagliato delle prove, a ben vedere, non avrebbe apportato al ri- corrente maggiori o più esaustive informazioni di quelle che erano già a sua disposizione. Conclusione a cui il medesimo rappresentante del ricor- rente parrebbe essere giunto considerato che tale richiesta non è più stata reiterata e che, nonostante ciò, quest’ultimo ha avuto modo di esprimersi in maniera dettagliata nei successivi memoriali.
E. 5.3 D-4336/2021 Pagina 19
E. 5.3.1 Il ricorrente lamenta poi una violazione del diritto di essere sentito a causa della condotta intimidatoria nel corso delle audizioni da parte del funzionario della SEM, che non gli avrebbe permesso di esporre in modo esaustivo tutte le argomentazioni a sostegno della sua domanda d’asilo.
E. 5.3.2 A tal proposito, il Tribunale rileva che fin dalle prime fasi dell’istruttoria dinnanzi alla SEM – in particolare in occasione del verbale di rilevamento dei dati del 27 febbraio 2020 (cfr. atto SEM 12/9), del colloquio Dublino del 3 marzo 2020 (cfr. atto SEM 17/2), della prima audizione sui motivi d’asilo del 28 maggio 2020 (cfr. verbale 1), nonché della seconda del 1° luglio 2020 (cfr. verbale 2) – il ricorrente era rappresentato da un mandatario pro- fessionale, sua persona di fiducia. Durante la prima audizione del 28 maggio 2020 il funzionario della SEM ha cominciato presentandosi e presentando le altre persone presenti, chiaren- done contestualmente il ruolo. Ha quindi illustrato gli obbiettivi dell’audi- zione, richiamato le regole applicabili in modo semplice e comprensibile, spiegando al richiedente i suoi diritti ed i suoi obblighi durante l’audizione. Proseguendo ha accertato che tutti i punti dell’introduzione fossero per lui chiari e che non vi fossero problemi di salute che impedissero lo svolgi- mento dell’audizione (cfr. verbale 1, pag. 1-2). Ha poi iniziato a porre quesiti aperti all’insorgente, riguardo al luogo d’origine, alla sua formazione e pro- fessione, alla sua famiglia e ai contatti con essa e al viaggio che l’ha con- dotto in Svizzera (cfr. verbale 1, D7-D79), dando la possibilità a quest’ul- timo di esprimersi riguardo alla propria situazione medica e di fare valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d’asilo (cfr. verbale 1, D80- 102). Ha quindi lasciato che l’insorgente si esprimesse liberamente circa i suoi motivi d’asilo, interrompendolo solo per evitare divagazioni e concen- trare il resoconto agli eventi che lo hanno indotto a lasciare la Turchia nel 2020 (cfr. verbale 1, D109-114), ponendo soltanto dei quesiti mirati a chia- rire fatti o circostanze addotte o evitare divagazioni irrilevanti riguardanti terze persone (cfr. verbale 1, D114-134). Al ricorrente è stata quindi data la possibilità di precisare ulteriormente le proprie allegazioni e di addurre gli ulteriori fatti suscettibili di influire sulla domanda d’asilo o opporsi al ritorno in Turchia (verbale 1, D135-159). Al termine dell’audizione, l’auditore della SEM ha dato modo all’interessato e pure alla rappresentante legale di esprimersi su eventuali temi non ancora affrontati di potenziale rilievo per l’accertamento dei fatti (verbale 1, D160-161) e di correggere e completare alcune asserzioni dopo la rilettura del verbale (verbale 1, D162-166). Durante la seconda audizione, dopo un breve riepilogo dei punti introdut- tivi, il funzionario della SEM ha chiesto al ricorrente di esprimersi riguardo
D-4336/2021 Pagina 20 agli eventi accaduti nei sei mesi precedenti il suo espatrio, chiedendogli di limitarsi ai fatti concernenti la procedura d’asilo che lo riguardano perso- nalmente, nonché degli eventi più recenti accaduti dopo il suo espatrio (cfr. verbale 2, D4-13). Dopo questa prima fase, in cui il ricorrente ha potuto esprimersi liberamente, il funzionario SEM ha iniziato a porre delle do- mande del tutto pertinenti ai fatti addotti, dandogli così la possibilità di chia- rire ed approfondire la spiegazione dei suoi motivi d’asilo (cfr. verbale 2, D14-107). Al termine dell’audizione all’interessato è stata brevemente con- cessa la possibilità di segnalare ulteriori fatti suscettibili di influire sulla do- manda d’asilo o opporsi al ritorno in Turchia (cfr. verbale 2, D108-127) e di correggere alcune asserzioni dopo la rilettura del verbale (cfr. verbale 2, D128-129). Durante le audizioni, l’insorgente non ha manifestato difficoltà particolari, segnatamente di comprensione o dovute alla necessità di adattarsi a un particolare atteggiamento del funzionario della SEM, che l’avrebbero impe- dito dall’esprimersi in modo convincente sui suoi motivi d’asilo, come si lascia intendere invece nel gravame. Non risulta per altro che il suo rap- presentante legale sia mai intervenuto nell’intento di ripristinare un clima sereno durante l’audizione o di contestare al funzionario della SEM le mo- dalità d’interrogatorio o la tipologia di domande poste. Inoltre appare che l’auditore si sia sincerato di aver ben compreso quanto dichiarato dall’inte- ressato, ponendogli anche in modo reiterato dei quesiti, formulandoglieli in modo differente. I quesiti posti dall’auditore erano opportuni e tesi a chiarire le risposte fornite dal ricorrente nelle due audizioni, laddove incomplete o incongruenti. Lo scopo era quindi di offrirgli la possibilità di pronunciarsi in modo esaustivo, piuttosto che di metterlo in difficoltà. Le eventuali interru- zioni nel flusso narrativo, risultano essere dettate dalla necessità di preci- sare alcune circostanze, date o persone o di reindirizzare l’interessato su temi pertinenti per l’asilo. Domande scomode, come ad esempio quelle sulla conoscenza e il possesso di armi, pur incalzanti che fossero, rientrano senza ombra di dubbio fra quelle pertinenti per la procedura d’asilo, tanto- più che il ricorrente ha fatto espresso riferimento a una tipologia di fucile d’assalto nelle proprie allegazioni e a delle foto in cui suo fratello posa con un’arma da fuoco. Alla luce di tali elementi, se alcune delle risposte del ricorrente non sono state sufficientemente precise o esplicite, nulla dimo- stra, alla lettura dei verbali d’audizione, che i quesiti siano stati posti in ma- niera intimidatoria, o che il funzionario della SEM abbia trascurato informa- zioni emerse dalle dichiarazioni del ricorrente. Neppure si può seriamente credere, a fronte dell’età, della formazione scolastica e professionale e dell’esperienza di vita del richiedente, che quest’ultimo fosse a tal punto in
D-4336/2021 Pagina 21 soggezione ed emotivamente provato da non essere in grado di compren- dere i quesiti posti e di rispondervi in modo cosciente e dopo attenta rifles- sione.
E. 5.3.3 A seguito dell’assegnazione alla procedura ampliata, per il tramite del nuovo patrocinatore – anch’esso mandatario professionale avvezzo delle procedure d’asilo – il ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie alle- gazioni, trasmettendo nuovo materiale probatorio a supporto delle stesse, con gli scritti del 21 gennaio, del 1° febbraio, del 17 e 23 marzo e del 27 aprile 2021 (atti SEM n. 67/12, 68/10, 69/24, 70/4, 71/4). Il 15 giugno 2021, dando seguito al diritto di essere sentito accordato dalla SEM il ricorrente ha potuto diffusamente esprimersi in merito ai mezzi di prova prodotti (att. SEM n. 75/8). Sono quindi seguiti gli ulteriori scritti del 21 luglio 2021 (atto SEM n. 76/2) e del 26 agosto 2021 – dopo la visione degli atti concessa il 30 luglio 2021 – in cui l’interessato ha potuto aggiornare la SEM sullo stato di salute ed approfondire le proprie motivazioni (atto SEM n. 79/8). Dopo l’emanazione della decisione impugnata, l’avv. Püntener che ha rappresen- tato il ricorrente in sede di ricorso, ha trasmesso a questo Tribunale sette memoriali, in cui ha ripercorso gli stessi eventi già evocati nelle due audi- zioni, trasmettendo nuova documentazione a supporto delle proprie alle- gazioni. Né nelle osservazioni completive, né tantomeno nel gravame e nei memo- riali che sono seguiti, il ricorrente ha presentato elementi rilevanti su cui non fosse già stato diffusamente sentito nel corso delle due audizioni.
E. 5.3.4 Ora, quand’anche vi fosse stata una violazione del diritto di essere sentito in corso di procedura – e tale non è evidentemente il caso – il rap- presentate del ricorrente dovrebbe ben sapere che la stessa è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'au- torità di ricorso che gode di piena cognizione (cfr. DTAF 2008/47 consid. 3.3.4 e relativi riferimenti), come è il caso di questo Tribunale al quale il medesimo rappresentante ha fatto pervenire svariati e voluminosi memo- riali, nei quali si è potuto ampiamente diffondere su ogni aspetto da lui con- siderato rilevante ai fini dell’asilo. In tali circostanze la censura di violazione del diritto di essere sentito non soltanto è manifestamente infondata, ma pure pretestuosa e non risulta pertanto meritevole di tutela.
E. 5.4 D-4336/2021 Pagina 22
E. 5.4.1 Il rappresentante del ricorrente asserisce, invero in modo abbastanza apodittico e fumoso, che l'autorità inferiore ha violato il proprio obbligo di motivazione, avendo nel provvedimento impugnato il funzionario della SEM deliberatamente fatto ricorso a delle menzogne per motivare e giusti- ficare il respingimento della domanda d’asilo.
E. 5.4.2 Dall'obbligo di motivazione come parte del diritto al contraddittorio deriva che la stesura della motivazione dovrebbe consentire all'interessato di contestare la decisione in modo adeguato, il che avviene solo se sia l'interessato che l'autorità di ricorso possono farsi un'idea della portata della decisione. Il livello di motivazione dipende dall'oggetto della deci- sione, dalle circostanze del procedimento e dagli interessi dell'interessato, per cui è necessaria una motivazione accurata in caso di grave interferenza con gli interessi giuridicamente protetti dell'interessato, come nel caso dei procedimenti in materia di asilo e di espulsione (cfr. DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; DTAF 2008/47 consid. 3.2).
E. 5.4.3 La SEM ha illustrato in maniera comprensibile e sufficientemente dif- ferenziata le considerazioni da cui è stata guidata, così come le sue valu- tazioni riguardo ai fatti esposti e i mezzi di prova prodotti. Per respingere la domanda d'asilo la SEM ha motivato le proprie conclusioni sulla base di elementi validi sotto l'aspetto della verosimiglianza (art. 7 LAsi) come pure della rilevanza (art. 3 LAsi), ha vagliato i fattori di rischio in presenza con- frontandosi con le principali argomentazioni avanzate dal richiedente. Con ciò, si può partire dall'assunto che il ricorrente abbia potuto impugnare il provvedimento avversato in piena cognizione di causa, come del resto di- mostrato dallo strutturato allegato ricorsuale giunto a questo Tribunale. In definitiva, il semplice fatto che il ricorrente non condivida l'opinione della SEM non costituisce una violazione dell'obbligo di motivazione, ma una questione sostanziale, una critica alla valutazione dei fatti da parte dell’au- torità inferiore che andrà esaminata nel merito (cfr. sentenza del Tribunale D-2659/2016 consid. 6.5). D’altro canto la presente fattispecie nemmeno si apparenta a quella di cui al riferimento giurisprudenziale citato nel gra- vame.
E. 5.4.4 Anche in questo caso la censura, non soltanto è mal riposta, ma pure manifestamente infondata.
E. 5.5 Nel prosieguo della sua impugnativa, il patrocinatore del ricorrente ad- duce una serie di argomentazioni a sostegno di una pretesa violazione del principio inquisitorio.
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E. 5.5.1 Il patrocinatore del ricorrente lamenta un’eccessiva durata delle au- dizioni, facendo riferimento alle circolari della SEM secondo cui la durata di un’audizione non dovrebbe superare le quattro ore. Riguardo a tale con- testazione il Tribunale ha già avuto modo di spiegare all’avv. Püntener, che tali circolari non hanno carattere vincolante (cfr. sentenza del TAF D- 4648/2012 del 27 agosto 2013 consid. 6.1.1). In concreto, dai verbali delle due audizioni non traspare alcun indizio secondo cui l'interessato, con il protrarsi delle stesse, non sia più stato in grado di partecipare in modo attento o abbia maturato altre difficoltà; al contrario, in coda alla prima au- dizione il richiedente, sostiene che avrebbe voluto diffondersi in modo an- cora più dettagliato sui motivi d’asilo addotti (cfr. verbale 1, D157). Seppur lunghe tali audizioni sono state intervallate da regolari pause di almeno un quarto d’ora (tre nella prima audizione e quattro nella seconda) di modo che il tempo “attivo” delle audizioni, rilettura compresa, risulta essere pari a 5h15 rispettivamente 3h20.
E. 5.5.2 Per quanto invece riguarda la sua situazione psicofisica al momento di essere sentito sui motivi d'asilo, occorre segnalare che l'interessato, re- golarmente rappresentato nel corso dell'audizione da un mandatario pro- fessionale, è stato direttamente questionato sulla sua facoltà di rispondere alle domande postegli. Ebbene, questi, seppur abbia indicato di essere molto teso e non stare tanto bene a causa dei problemi psichici di cui soffre e di cui si è offerto di parlare, ha risposto affermativamente (cfr. verbale 1 D4-6). Inoltre, anche la lettura dei verbali non lascia presupporre che il ri- corrente si trovasse in una condizione tale da pregiudicare lo svolgimento delle audizioni. Ciò a maggior ragione visto che il suo rappresentante le- gale non risulta aver formulato riserve al soggetto né ha posto direttamente in questione il raziocinio dell'interessato. Tantopiù che quest’ultimo doveva essere a conoscenza della situazione valetudinaria del proprio rappresen- tato, che era già stato sottoposto a diversi accertamenti medici e al mo- mento della prima audizione in esito ai quali era stata ipotizzata la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva e di disturbo post traumatico da stress (si cfr. a tal proposito il rapporto del dr. T._______ del 28 febbraio 2020, del dr. U._______ del 29 aprile 2020, del dr. V._______ del 7 maggio 2020 e del dr. W._______ del 19 maggio 2020 [cfr. atti SEM n. 18/3, 42/2, 44/3, 46/2]). Come già indicato sopra, non vi sono elementi a supporto della pre- tesa attitudine intimidatoria tenuta dal funzionario SEM nel corso dell’audi- zione dell’interessato, che non risulta aver avuto particolare difficoltà ad esporre i propri motivi d’asilo seppur, a suo dire, fosse fortemente trauma- tizzato al momento di essere sentito. A ben vedere, dalla documentazione agli atti, in particolare dai referti medici a disposizione, non emerge alcun elemento che permetta di supportare l’asserto del ricorrente secondo il
D-4336/2021 Pagina 24 quale il funzionario SEM avrebbe avuto un atteggiamento ostile durante le due audizioni che gli avrebbe cagionato un peggioramento delle proprie affezioni a causa di una pretesa “ritraumatizzazione”. In definitiva, si può dunque partire dall'assunto che l'audizione sia stata svolta regolarmente.
E. 5.6 Riassumendo, non v'è motivo di annullare il provvedimento avversato e di rinviare la causa all'autorità inferiore per i motivi formali sollevati dall'in- sorgente nel gravame. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnata- mente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Come stabilito all'art. 3 cpv. 4 LAsi non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro paese d’origine o di provenienza e che non sono l’espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono riservate le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono
D-4336/2021 Pagina 25 maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano suffi- cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre- duta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
D-4336/2021 Pagina 26 7. Nel caso in disamina, occorre concordare con la SEM – per le ragioni da essa esposte – sul fatto che alcune delle allegazioni del ricorrente non sono sufficientemente motivate, difettando di concretezza e precisione su alcuni punti essenziali e risultando contradditorie e poco plausibili su altri e non essendo per altro supportate da mezzi di prova affidabili e concludenti (cfr. consid. 8). Altre allegazioni, invece, non risultano essere pertinenti ai sensi dell’asilo, non raggiungendo il timore asserito dall’interessato un’intensità rilevante per adempiere i requisiti dell’art. 3 LAsi (consid. 9). 8. 8.1 Passando in rassegna gli eventi narrati dal ricorrente, i primi elementi d’inverosimiglianza sono riscontrabili già nell’episodio dell’incontro al cimi- tero di C._______ con le tre persone che il ricorrente ha identificato quali poliziotti, nonostante costoro non indossassero alcuna uniforme, né si fos- sero presentati come rappresentanti delle forze dell’ordine. Aspetto singo- lare dell’episodio narrato è il fatto che, nonostante tali persone sapessero esattamente chi fosse, conoscessero il suo nome, sapessero cosa stava facendo a C._______ e sapessero di cosa si occupasse (“noi sappiamo chi sei tu, sappiamo che lavoro fai, di cosa ti occupi”) e cosa avesse fatto in passato (“noi sappiamo tutto, sappiamo di Gezi Park, sappiamo che hai fatto una causa contro i poliziotti”), non fossero a conoscenza del suo indi- rizzo ed abbiano avuto bisogno di annotarselo nell’intento di mettersi in contatto con lui più avanti (cfr. verbale 1, D134; verbale 2, D6). Ciò appare alquanto inverosimile ritenuto che tale informazione, fra le tante, è proba- bilmente la prima di cui dovrebbero disporre degli agenti di polizia (o go- vernativi) intenzionati ad osservare una persona – per monitorare le sue attività o quelle di altri dissidenti figuranti fra la sua cerchia di contatti. A maggior ragione considerato che questi, stando a quanto riferito dal ricor- rente, lo conoscessero bene al punto da sapere chi fosse suo fratello, che egli fosse in contatto con F._______ e della denuncia sporta a seguito dei fatti di Gezi Park (cfr. verbale 2, D17, D38). Ancora meno credibile, se dav- vero tali agenti non fossero stati a conoscenza dell’indirizzo, il fatto che per appurarlo lo chiedano al diretto interessato – persona oggetto delle loro indagini – anziché passare per il tramite dei canali ufficiali a disposizione degli inquirenti. In relazione a tale episodio, il ricorrente ha fornito delle indicazioni alquanto vaghe e superficiali. Egli non ha spiegato in modo convincente perché fosse indotto a credere che le persone che lo hanno avvicinato fossero dei poliziotti, né è riuscito a dettagliare maggiormente quanto avrebbe di-
D-4336/2021 Pagina 27 scusso con loro, limitandosi ad esporre alcuni scorci di frase, minacce mal- celate in modo invero piuttosto sconclusionato e stereotipato (cfr. verbale 2, D6, D18-23). Da quanto dichiarato, non è infatti possibile capire con esattezza quale fosse lo scopo delle tre persone che lo hanno avvicinato al cimitero e se a seguito di tale incontro, avvenuto il 31 gennaio 2020, ne siano concretamente derivate delle conseguenze negative per il richie- dente. Egli neppure è riuscito a fornire una spiegazione del motivo per cui i presunti poliziotti gli avessero chiesto informazioni riguardo a suo fratello R._______, nonostante quest’ultimo sarebbe espatriato da oltre 25 anni ed avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Germania. Invitato a più riprese ad approfondire tale circostanza egli si è limitato a dare delle spiegazioni alquanto evasive (cfr. verbale 2 D17 e D24). In modo altrettanto vago egli si è espresso riguardo al motivo per cui i tre presunti poliziotti cercassero F._______, nonostante quest’ultimo viva in Germania sin dal 1993 (cfr. ver- bale 2 D38, D48-50). Il ricorrente pare infine mettere in relazione l’evento al cimitero di C._______ con la chiamata ricevuta alcuni giorni dopo, il 3 febbraio 2020, dal posto di polizia di Sisli (Şişli), quartiere benestante di Istanbul. Anche in questo caso le dichiarazioni sono piuttosto vaghe e stereotipate ed egli non ha saputo fornire maggiori dettagli riguardo alle modalità e al contenuto della telefonata avuta con un agente di nome “X._______”, né del motivo per cui egli fosse a tal punto spaventato (“ero nel panico”) a fronte della convocazione ricevuta (cfr. verbale 1, D134). 8.2 Al pari della SEM, questo Tribunale ritiene poco plausibile che il ricor- rente, pur avendone avuto la possibilità, abbia atteso fino alla fine della prima audizione per raccontare quello che parrebbe essere l’evento che l’ha definitivamente indotto a depositare la domanda d’asilo in Svizzera, ossia la perquisizione nel proprio appartamento di Istanbul e il contestuale sequestro dei suoi laptop e hard disk a cui hanno assistito le sue due so- relle (cfr. verbale 1, D134). All’inizio dell’audizione egli ha riferito di avere in patria una sorella domiciliata con lui a Istanbul e una residente a C._______ (cfr. verbale 1, D47). Egli ha altresì riferito di sentirle regolar- mente entrambe, infatti tre giorni prima dell’audizione aveva parlato telefo- nicamente con la sorella residente a C._______ e una settimana prima con quella di Istanbul (cfr. verbale 1, D58 e D62). A specifica domanda dell’au- ditore, egli ha quindi riferito di non aver discusso di nulla in particolare con esse (cfr. verbale 1, D59 e D63) e di non aver ricevuto alcuna particolare novità da loro (cfr. verbale 1 D66). Sebbene tra l’audizione (28 maggio
2020) e la presunta perquisizione (12 febbraio 2020) fosse ormai passato qualche mese, è abbastanza inverosimile che di tale evento straordinario
D-4336/2021 Pagina 28 e traumatico, nelle telefonate con le sorelle non ne sia più stata fatta parola, tantopiù che il ricorrente stesso ha dichiarato “quando parlo con loro, mi chiedono sempre a che punto è la mia situazione in questo Paese (la Sviz- zera, n.d.r), quando ho l’audizione, cosa sto facendo” (cfr. verbale 1 D63). Pare quindi strano che le sorelle, avendo vissuto in prima persona tale atto di persecuzione e potendo immaginare che lo stesso abbia indotto il ricor- rente a chiedere asilo, essendo loro a conoscenza della sua domanda d’asilo e della sua situazione, non ne abbiano fatto il minimo accenno. È altresì alquanto inverosimile che il ricorrente, riferendo all’auditore delle so- relle, dei loro rapporti e delle comunicazioni con esse, non abbia immedia- tamente rammentato la perquisizione da loro vissuta per causa sua e so- prattutto desiderato riferirla, anticipando i propri motivi d’asilo. Poco più avanti nel verbale, al ricorrente è stato chiesto quando avesse deciso di espatriare (cfr. verbale 1, D72) e anche in tale circostanza egli non ha mi- nimamente accennato alla presunta perquisizione e alla presunta proce- dura segreta avviata nei suoi confronti dalle autorità turche. Come detto, tale asserto è apparso relativamente tardi – solo dopo alcune ore di audi- zione verso la fine della stessa – e contraddice quanto affermato in un primo momento, senza che il ricorrente abbia mai addotto alcuna valida ragione per giustificare tale incongruenza che ne pregiudica la credibilità. Quand’anche si volesse dare credito alla tesi sostenuta dal ricorrente, non vi è nessun elemento agli atti che permette di sostanziare maggiormente tale asserto. L’inesistenza di una procedura giudiziaria a suo carico, a cui fa riferimento l’avvocato turco del richiedente (cfr. lettera del 26 maggio 2020 dell’avv. I._______ alla SEM, prodotto il 4 giugno 2020 sub doc. 9), testimonia per l’inverosimiglianza dell’evento, piuttosto che di un complotto o di una persecuzione condotta clandestinamente contro di lui. Quanto alla fotografia del salotto in disordine, essa non permette infatti di dimostrare alcunché. Innanzitutto perché il salotto potrebbe appartenere a chiunque. In secondo luogo perché anche se l’appartamento fosse effettivamente quello che il ricorrente condivideva con la sorella ad Istanbul, non è dato sapere chi abbia creato la confusione raffigurata nella foto. Potrebbe es- sere stato chiunque ed in qualsiasi momento. Infatti la tempistica con cui tale fotografia è stata prodotta (al 26 agosto 2021, dunque un anno e mezzo dopo la pretesa perquisizione e oltre un anno dopo la seconda au- dizione SEM) induce a credere che si tratti di un mezzo probatorio costituito espressamente per i fini di causa. Per tale ritardo il ricorrente non ha ad- dotto alcuna valida giustificazione, tantopiù che al termine della prima au- dizione del 28 maggio 2020 egli aveva dichiarato di non essere a cono- scenza, né in attesa di ulteriori mezzi di prova (verbale 1, D63-66). Ne con-
D-4336/2021 Pagina 29 segue che, oltre ad essere tardive e contradditorie, le allegazioni del ricor- rente relative alla perquisizione vanno considerate alla stregua di mere al- legazioni di parte non supportate da alcun elemento oggettivo. 8.3 Alla medesima conclusione si giunge per quanto concerne l’incontro del fratello G._______ con delle persone non meglio precisate, riferito in occasione della seconda audizione. Ora come rettamente rilevato dalla SEM tale racconto appare oltremodo stereotipato e privo di dettagli che lo rendono credibile. Il ricorrente non ha infatti indicato chi fossero le persone che chiedevano di lui, perché avessero avvicinato il fratello a C._______ né tantomeno se vi fossero state delle conseguenze per i suoi famigliari, o quantomeno con quale stato d’animo suo fratello gli abbia dato tale notizia. Se per ipotesi si credesse che G._______ sia stato effettivamente avvici- nato da degli agenti di polizia o dei membri delle forze di sicurezza, non è affatto chiaro perché costoro siano andati a cercare il ricorrente a C._______ quando il suo ultimo domicilio era a Istanbul. Tantopiù che, poco prima di lasciare il Paese, egli avrebbe dato a degli agenti di polizia di C._______ proprio il suo indirizzo di Istanbul e nella sua ricostruzione degli eventi, ciò avrebbe portato alla chiamata da parte della stazione di polizia di Sisli e poi alla perquisizione dell’appartamento di Istanbul. Confrontato con tale incongruenza il ricorrente non ha saputo fornire nel gravame, né nei memoriali successivi alcuna spiegazione plausibile. Ha però evocato una storia di spionaggio, riguardante il CFA di Chiasso. Egli ha sostenuto che anche i famigliari di un altro richiedente l’asilo curdo, re- sidente insieme a lui nel CFA, tale S._______, abbiano subito una visita dalle forze di sicurezza turche e sia stato chiesto loro dove costui fosse, in una modalità identica a quella accaduta a suo fratello G._______. Tale coincidenza ha portato l’interessato a credere che le autorità turche rice- vessero informazioni sui richiedenti l’asilo turchi in Svizzera da parte di qualcuno all’interno dei centri d’asilo. Egli ha quindi sospettato che a tra- smettere queste informazioni sarebbe un altro richiedente turco con il quale aveva avuto un battibecco, tale Y._______, che altri richiedenti dicevano fosse un ufficiale dell’esercito turco e che inaspettatamente è rientrato in Turchia nell’estate del 2020 dopo aver ritirato la propria domanda d’asilo. Tale fantasiosa – e comoda – ricostruzione, si fonda su presunte voci, pre- sunti diverbi e sospetti che non possono in alcun modo esser verificati, essendo il presunto responsabile rientrato definitivamente in Turchia e che non sono minimamente supportati da alcun indizio di seria consistenza. Il rappresentante dell’insorgente non apporta alcun elemento di maggiore ri- levanza a suffragio della propria tesi, ma per contro, si aspetta che la SEM e questo Tribunale mettano in atto delle misure istruttorie volte a verificare
D-4336/2021 Pagina 30 un’ipotesi per nulla attendibile, avanzata come fatto nuovo. Richiesta che sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove viene respinta, non potendo un tale accertamento fornire alcun’indicazione utile e rilevante ai fini del presente giudizio. 8.4 Oltre a quelli evocati dalla SEM, vi sono pure altri elementi d’inverosi- miglianza, delle incongruenze – anche su fatti di scarsa rilevanza – così come degli aspetti volontariamente sottaciuti a causa dei quali parti del rac- conto del ricorrente appaiono non del tutto credibili. 8.4.1 Il ricorrente non ha innanzitutto fornito alcun dettaglio riguardo alle attività di opposizione condotte dal fratello R._______ e che avrebbero esposto la sua famiglia ad atti di persecuzione fin dalla sua infanzia. Egli non ha mai detto in cosa consistessero tali atti sovversivi né cosa ne abbia determinato il suo definitivo espatrio dal Paese. A tal proposito si sa unica- mente che 25 anni prima dell’arrivo in Svizzera del ricorrente, ossia attorno al 1995, il fratello se ne sarebbe andato dalla Turchia e che in un non me- glio precisato momento avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Germania (cfr. verbale 1, D111; verbale 2, D17 e D24). Quest’ultimo avrebbe poi de- ciso di unirsi a E._______ per andare a combattere l’ISIS e sostenere la causa curda in Iraq e proprio per questo figurerebbe su facebook delle sue foto in tuta mimetica e con un fucile in mano (verbale 2, D24-26). Il ricor- rente avrebbe poi prodotto alcune di queste foto in sede di ricorso unita- mente al memoriale dell’11 gennaio 2022 (doc. TAF 6, allegati 5-11). Dalle stesse non è tuttavia possibile evincere l’identità della persona raffigurata e quale legami essa ha con il ricorrente, tantopiù che non vi è traccia agli atti di una foto dei due fratelli insieme o di una foto di famiglia in cui vi siano entrambi. Non vi sono inoltre elementi agli atti che permettano di confer- mare che quest’ultimo avesse svolto effettivamente attività sovversive o di opposizione. Riguardo alle attività del fratello – che pur parrebbero aver avuto ricadute importanti su di lui e tutta la famiglia a cavallo degli anni novanta – le dichiarazioni del ricorrente restano piuttosto piatte e distac- cate, come se in un qualche modo non lo riguardassero. 8.4.2 Vi sono in seguito delle contraddizioni per quanto concerne l’esposi- zione dei fatti della giovinezza del ricorrente. Egli ha riferito dapprima di aver vissuto tranquillamente quando abitava ad Adana tra il 1995 e il 1998, senza mai essere perseguitato dalla polizia (cfr. verbale 1 D114). Al termine dell’audizione, quando gli è stato chiesto se avesse esposto tutti i motivi d’asilo, egli ha riferito che quando abitava ad Adana, nel 1997, era stato arrestato dalla polizia insieme ad una decina di altre persone (cfr. verbale
D-4336/2021 Pagina 31 1 D137-140). Egli poi ha motivato tale fermo, asserendo che i poliziotti vo- lessero che lui si mettesse in contatto con la guerriglia del PKK e fare la spia per loro (cfr. verbale 1, D141-144), senza tuttavia apportare alcun ele- mento di seria consistenza a supporto di tale asserto. La questione della collaborazione con la polizia è poi stata di nuovo evocata dal ricorrente in occasione del secondo verbale, allorquando gli è stato chiesto cosa si aspettasse in caso di rientro in Patria. Ribadendo che né lui, né la sua fa- miglia hanno alcuna affiliazione con il PKK, a richiesta dell’auditore l’inte- ressato non ha saputo nuovamente dire in cosa potesse concretamente consistere tale temuta collaborazione (cfr. verbale 2, D98, D100-103). Egli si è limitato ad asserire che se avesse collaborato forse avrebbe potuto trovare lavoro, mentre in caso di rifiuto sarebbe andato in contro al carcere o peggio ancora alla morte come oppositore (cfr. verbale 2, D98-99), con- traddicendo quanto detto appena poco prima riguardo alle differenze fra l’opposizione curda che si conduce in Turchia – dove l’obbiettivo è la parità nella costituzione fra curdi e turchi – rispetto a quella condotta in Siria e in Iraq – dove la lotta democratica non è possibile e i curdi della zona vengono giustiziati (cfr. verbale 2, D27-35). 8.4.3 Le allegazioni dell’interessato diventano infine più vaghe e nebulose quando si tratta di capire la sua attività lavorativa e la fonte dei suoi redditi. Riguardo al periodo compreso fra la fine dell’università e gli eventi di Gezi Park, la storia del ricorrente appare piuttosto lineare ed è possibile reperire online titoli e recensioni dei vari film a cui egli ha dichiarato di aver lavorato (cfr. verbale 1, D30). Si tratta di film commedia (“Z._______”), drammatici- thriller (“AA._______”, “BB._______”, “CC._______”, “DD._______”) o hor- ror-comedy (“EE._______”) prodotti fra il 2004 e il 2008 in cui egli figura effettivamente come 1° o 2° assistente di camera (“focus puller”, “clapper- loader”). Tali riscontri danno consistenza alle allegazioni riguardo alla car- riera intrapresa a seguito dell’università, alla tipologia di attività svolte, alla volontà di lavorare nel settore cinematografico e delle immagini piuttosto che in quello del giornalismo (cfr. verbale 1, D25-26, D45; si cfr. pagine internet con la filmografia del richiedente, prodotte il 20 maggio 2020 sub doc. 5) e al fatto che fino al 2014 egli ha lavorato nel settore della pubblicità, guadagnandosi di che vivere (cfr. verbale 1, D71). Tale fonte di reddito par- rebbe esser venuta meno, dopo il 2014, come conseguenza/rappresaglia alla sua partecipazione alle manifestazioni di Gezi Park e il ricorrente par- rebbe non aver più lavorato, se non episodicamente (cfr. verbale 1, D41- 43). A domanda dell’auditore, l’interessato ha sostenuto che da allora è stato sostenuto economicamente dai genitori, che avrebbero pure finan- ziato il suo viaggio in Svizzera (cfr. verbale 1, D70, D79). Ora, sebbene non
D-4336/2021 Pagina 32 sia del tutto implausibile che i genitori, residenti a C._______, abbiano so- stenuto economicamente per oltre sei anni il figlio quarantenne, pare sin- golare che quest’ultimo non soltanto abbia continuato a vivere ad Istanbul, ma che proprio dal 2014 abbia preso a viaggiare in maniera frequente in Europa (Italia, Svezia, Germania, Svizzera, Spagna, Slovenia, Francia, Bulgaria, Grecia, Montenegro), Asia (Iraq, Siria) e Stati Uniti (cfr. atto SEM 1/15, verbale 1, D12, D15). L’attitudine evasiva del ricorrente su tale argo- mento, lascia aperto il sospetto che il richiedente svolgesse altre attività ed avesse altre fonti d’introiti. D’altro canto, sebbene il ricorrente avesse as- serito di non aver più svolto da giugno 2015 il mestiere di giornalista (cfr. verbale 1, D43), egli è rimasto affiliato al sindacato dei giornalisti ed ha condotto missioni (seppur puntuali) fino al 2018, come dimostrano le copie dei tesserini prodotti il 27 maggio 2020. Su tale aspetto tuttavia né in sede di audizione, né in sede di ricorso è stato possibile fare maggiore chia- rezza.
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Come stabilito all'art. 3 cpv. 4 LAsi non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono riservate le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).
E. 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nellaprocedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non èindispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, purnutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensìdev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 7 Nel caso in disamina, occorre concordare con la SEM - per le ragioni da essa esposte - sul fatto che alcune delle allegazioni del ricorrente non sono sufficientemente motivate, difettando di concretezza e precisione su alcuni punti essenziali e risultando contradditorie e poco plausibili su altri e non essendo per altro supportate da mezzi di prova affidabili e concludenti (cfr. consid. 8). Altre allegazioni, invece, non risultano essere pertinenti ai sensi dell'asilo, non raggiungendo il timore asserito dall'interessato un'intensità rilevante per adempiere i requisiti dell'art. 3 LAsi (consid. 9).
E. 8.1 Passando in rassegna gli eventi narrati dal ricorrente, i primi elementi d'inverosimiglianza sono riscontrabili già nell'episodio dell'incontro al cimitero di C._______ con le tre persone che il ricorrente ha identificato quali poliziotti, nonostante costoro non indossassero alcuna uniforme, né si fossero presentati come rappresentanti delle forze dell'ordine. Aspetto singolare dell'episodio narrato è il fatto che, nonostante tali persone sapessero esattamente chi fosse, conoscessero il suo nome, sapessero cosa stava facendo a C._______ e sapessero di cosa si occupasse ("noi sappiamo chi sei tu, sappiamo che lavoro fai, di cosa ti occupi") e cosa avesse fatto in passato ("noi sappiamo tutto, sappiamo di Gezi Park, sappiamo che hai fatto una causa contro i poliziotti"), non fossero a conoscenza del suo indirizzo ed abbiano avuto bisogno di annotarselo nell'intento di mettersi in contatto con lui più avanti (cfr. verbale 1, D134; verbale 2, D6). Ciò appare alquanto inverosimile ritenuto che tale informazione, fra le tante, è probabilmente la prima di cui dovrebbero disporre degli agenti di polizia (o governativi) intenzionati ad osservare una persona - per monitorare le sue attività o quelle di altri dissidenti figuranti fra la sua cerchia di contatti. A maggior ragione considerato che questi, stando a quanto riferito dal ricorrente, lo conoscessero bene al punto da sapere chi fosse suo fratello, che egli fosse in contatto con F._______ e della denuncia sporta a seguito dei fatti di Gezi Park (cfr. verbale 2, D17, D38). Ancora meno credibile, se davvero tali agenti non fossero stati a conoscenza dell'indirizzo, il fatto che per appurarlo lo chiedano al diretto interessato - persona oggetto delle loro indagini - anziché passare per il tramite dei canali ufficiali a disposizione degli inquirenti. In relazione a tale episodio, il ricorrente ha fornito delle indicazioni alquanto vaghe e superficiali. Egli non ha spiegato in modo convincente perché fosse indotto a credere che le persone che lo hanno avvicinato fossero dei poliziotti, né è riuscito a dettagliare maggiormente quanto avrebbe discusso con loro, limitandosi ad esporre alcuni scorci di frase, minacce malcelate in modo invero piuttosto sconclusionato e stereotipato (cfr. verbale 2, D6, D18-23). Da quanto dichiarato, non è infatti possibile capire con esattezza quale fosse lo scopo delle tre persone che lo hanno avvicinato al cimitero e se a seguito di tale incontro, avvenuto il 31 gennaio 2020, ne siano concretamente derivate delle conseguenze negative per il richiedente. Egli neppure è riuscito a fornire una spiegazione del motivo per cui i presunti poliziotti gli avessero chiesto informazioni riguardo a suo fratello R._______, nonostante quest'ultimo sarebbe espatriato da oltre 25 anni ed avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Germania. Invitato a più riprese ad approfondire tale circostanza egli si è limitato a dare delle spiegazioni alquanto evasive (cfr. verbale 2 D17 e D24). In modo altrettanto vago egli si è espresso riguardo al motivo per cui i tre presunti poliziotti cercassero F._______, nonostante quest'ultimo viva in Germania sin dal 1993 (cfr. verbale 2 D38, D48-50). Il ricorrente pare infine mettere in relazione l'evento al cimitero di C._______ con la chiamata ricevuta alcuni giorni dopo, il 3 febbraio 2020, dal posto di polizia di Sisli ( i li), quartiere benestante di Istanbul. Anche in questo caso le dichiarazioni sono piuttosto vaghe e stereotipate ed egli non ha saputo fornire maggiori dettagli riguardo alle modalità e al contenuto della telefonata avuta con un agente di nome "X._______", né del motivo per cui egli fosse a tal punto spaventato ("ero nel panico") a fronte della convocazione ricevuta (cfr. verbale 1, D134).
E. 8.2 Al pari della SEM, questo Tribunale ritiene poco plausibile che il ricorrente, pur avendone avuto la possibilità, abbia atteso fino alla fine della prima audizione per raccontare quello che parrebbe essere l'evento che l'ha definitivamente indotto a depositare la domanda d'asilo in Svizzera, ossia la perquisizione nel proprio appartamento di Istanbul e il contestuale sequestro dei suoi laptop e hard disk a cui hanno assistito le sue due sorelle (cfr. verbale 1, D134). All'inizio dell'audizione egli ha riferito di avere in patria una sorella domiciliata con lui a Istanbul e una residente a C._______ (cfr. verbale 1, D47). Egli ha altresì riferito di sentirle regolarmente entrambe, infatti tre giorni prima dell'audizione aveva parlato telefonicamente con la sorella residente a C._______ e una settimana prima con quella di Istanbul (cfr. verbale 1, D58 e D62). A specifica domanda dell'auditore, egli ha quindi riferito di non aver discusso di nulla in particolare con esse (cfr. verbale 1, D59 e D63) e di non aver ricevuto alcuna particolare novità da loro (cfr. verbale 1 D66). Sebbene tra l'audizione (28 maggio 2020) e la presunta perquisizione (12 febbraio 2020) fosse ormai passato qualche mese, è abbastanza inverosimile che di tale evento straordinario e traumatico, nelle telefonate con le sorelle non ne sia più stata fatta parola, tantopiù che il ricorrente stesso ha dichiarato "quando parlo con loro, mi chiedono sempre a che punto è la mia situazione in questo Paese (la Svizzera, n.d.r), quando ho l'audizione, cosa sto facendo" (cfr. verbale 1 D63). Pare quindi strano che le sorelle, avendo vissuto in prima persona tale atto di persecuzione e potendo immaginare che lo stesso abbia indotto il ricorrente a chiedere asilo, essendo loro a conoscenza della sua domanda d'asilo e della sua situazione, non ne abbiano fatto il minimo accenno. È altresì alquanto inverosimile che il ricorrente, riferendo all'auditore delle sorelle, dei loro rapporti e delle comunicazioni con esse, non abbia immediatamente rammentato la perquisizione da loro vissuta per causa sua e soprattutto desiderato riferirla, anticipando i propri motivi d'asilo. Poco più avanti nel verbale, al ricorrente è stato chiesto quando avesse deciso di espatriare (cfr. verbale 1, D72) e anche in tale circostanza egli non ha minimamente accennato alla presunta perquisizione e alla presunta procedura segreta avviata nei suoi confronti dalle autorità turche. Come detto, tale asserto è apparso relativamente tardi - solo dopo alcune ore di audizione verso la fine della stessa - e contraddice quanto affermato in un primo momento, senza che il ricorrente abbia mai addotto alcuna valida ragione per giustificare tale incongruenza che ne pregiudica la credibilità. Quand'anche si volesse dare credito alla tesi sostenuta dal ricorrente, non vi è nessun elemento agli atti che permette di sostanziare maggiormente tale asserto. L'inesistenza di una procedura giudiziaria a suo carico, a cui fa riferimento l'avvocato turco del richiedente (cfr. lettera del 26 maggio 2020 dell'avv. I._______ alla SEM, prodotto il 4 giugno 2020 sub doc. 9), testimonia per l'inverosimiglianza dell'evento, piuttosto che di un complotto o di una persecuzione condotta clandestinamente contro di lui. Quanto alla fotografia del salotto in disordine, essa non permette infatti di dimostrare alcunché. Innanzitutto perché il salotto potrebbe appartenere a chiunque. In secondo luogo perché anche se l'appartamento fosse effettivamente quello che il ricorrente condivideva con la sorella ad Istanbul, non è dato sapere chi abbia creato la confusione raffigurata nella foto. Potrebbe essere stato chiunque ed in qualsiasi momento. Infatti la tempistica con cui tale fotografia è stata prodotta (al 26 agosto 2021, dunque un anno e mezzo dopo la pretesa perquisizione e oltre un anno dopo la seconda audizione SEM) induce a credere che si tratti di un mezzo probatorio costituito espressamente per i fini di causa. Per tale ritardo il ricorrente non ha addotto alcuna valida giustificazione, tantopiù che al termine della prima audizione del 28 maggio 2020 egli aveva dichiarato di non essere a conoscenza, né in attesa di ulteriori mezzi di prova (verbale 1, D63-66). Ne consegue che, oltre ad essere tardive e contradditorie, le allegazioni del ricorrente relative alla perquisizione vanno considerate alla stregua di mere allegazioni di parte non supportate da alcun elemento oggettivo.
E. 8.3 Alla medesima conclusione si giunge per quanto concerne l'incontro del fratello G._______ con delle persone non meglio precisate, riferito in occasione della seconda audizione. Ora come rettamente rilevato dalla SEM tale racconto appare oltremodo stereotipato e privo di dettagli che lo rendono credibile. Il ricorrente non ha infatti indicato chi fossero le persone che chiedevano di lui, perché avessero avvicinato il fratello a C._______ né tantomeno se vi fossero state delle conseguenze per i suoi famigliari, o quantomeno con quale stato d'animo suo fratello gli abbia dato tale notizia. Se per ipotesi si credesse che G._______ sia stato effettivamente avvicinato da degli agenti di polizia o dei membri delle forze di sicurezza, non è affatto chiaro perché costoro siano andati a cercare il ricorrente a C._______ quando il suo ultimo domicilio era a Istanbul. Tantopiù che, poco prima di lasciare il Paese, egli avrebbe dato a degli agenti di polizia di C._______ proprio il suo indirizzo di Istanbul e nella sua ricostruzione degli eventi, ciò avrebbe portato alla chiamata da parte della stazione di polizia di Sisli e poi alla perquisizione dell'appartamento di Istanbul. Confrontato con tale incongruenza il ricorrente non ha saputo fornire nel gravame, né nei memoriali successivi alcuna spiegazione plausibile. Ha però evocato una storia di spionaggio, riguardante il CFA di Chiasso. Egli ha sostenuto che anche i famigliari di un altro richiedente l'asilo curdo, residente insieme a lui nel CFA, tale S._______, abbiano subito una visita dalle forze di sicurezza turche e sia stato chiesto loro dove costui fosse, in una modalità identica a quella accaduta a suo fratello G._______. Tale coincidenza ha portato l'interessato a credere che le autorità turche ricevessero informazioni sui richiedenti l'asilo turchi in Svizzera da parte di qualcuno all'interno dei centri d'asilo. Egli ha quindi sospettato che a trasmettere queste informazioni sarebbe un altro richiedente turco con il quale aveva avuto un battibecco, tale Y._______, che altri richiedenti dicevano fosse un ufficiale dell'esercito turco e che inaspettatamente è rientrato in Turchia nell'estate del 2020 dopo aver ritirato la propria domanda d'asilo. Tale fantasiosa - e comoda - ricostruzione, si fonda su presunte voci, presunti diverbi e sospetti che non possono in alcun modo esser verificati, essendo il presunto responsabile rientrato definitivamente in Turchia e che non sono minimamente supportati da alcun indizio di seria consistenza. Il rappresentante dell'insorgente non apporta alcun elemento di maggiore rilevanza a suffragio della propria tesi, ma per contro, si aspetta che la SEM e questo Tribunale mettano in atto delle misure istruttorie volte a verificare un'ipotesi per nulla attendibile, avanzata come fatto nuovo. Richiesta che sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove viene respinta, non potendo un tale accertamento fornire alcun'indicazione utile e rilevante ai fini del presente giudizio.
E. 8.4 Oltre a quelli evocati dalla SEM, vi sono pure altri elementi d'inverosimiglianza, delle incongruenze - anche su fatti di scarsa rilevanza - così come degli aspetti volontariamente sottaciuti a causa dei quali parti del racconto del ricorrente appaiono non del tutto credibili.
E. 8.4.1 Il ricorrente non ha innanzitutto fornito alcun dettaglio riguardo alle attività di opposizione condotte dal fratello R._______ e che avrebbero esposto la sua famiglia ad atti di persecuzione fin dalla sua infanzia. Egli non ha mai detto in cosa consistessero tali atti sovversivi né cosa ne abbia determinato il suo definitivo espatrio dal Paese. A tal proposito si sa unicamente che 25 anni prima dell'arrivo in Svizzera del ricorrente, ossia attorno al 1995, il fratello se ne sarebbe andato dalla Turchia e che in un non meglio precisato momento avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Germania (cfr. verbale 1, D111; verbale 2, D17 e D24). Quest'ultimo avrebbe poi deciso di unirsi a E._______ per andare a combattere l'ISIS e sostenere la causa curda in Iraq e proprio per questo figurerebbe su facebook delle sue foto in tuta mimetica e con un fucile in mano (verbale 2, D24-26). Il ricorrente avrebbe poi prodotto alcune di queste foto in sede di ricorso unitamente al memoriale dell'11 gennaio 2022 (doc. TAF 6, allegati 5-11). Dalle stesse non è tuttavia possibile evincere l'identità della persona raffigurata e quale legami essa ha con il ricorrente, tantopiù che non vi è traccia agli atti di una foto dei due fratelli insieme o di una foto di famiglia in cui vi siano entrambi. Non vi sono inoltre elementi agli atti che permettano di confermare che quest'ultimo avesse svolto effettivamente attività sovversive o di opposizione. Riguardo alle attività del fratello - che pur parrebbero aver avuto ricadute importanti su di lui e tutta la famiglia a cavallo degli anni novanta - le dichiarazioni del ricorrente restano piuttosto piatte e distaccate, come se in un qualche modo non lo riguardassero.
E. 8.4.2 Vi sono in seguito delle contraddizioni per quanto concerne l'esposizione dei fatti della giovinezza del ricorrente. Egli ha riferito dapprima di aver vissuto tranquillamente quando abitava ad Adana tra il 1995 e il 1998, senza mai essere perseguitato dalla polizia (cfr. verbale 1 D114). Al termine dell'audizione, quando gli è stato chiesto se avesse esposto tutti i motivi d'asilo, egli ha riferito che quando abitava ad Adana, nel 1997, era stato arrestato dalla polizia insieme ad una decina di altre persone (cfr. verbale 1 D137-140). Egli poi ha motivato tale fermo, asserendo che i poliziotti volessero che lui si mettesse in contatto con la guerriglia del PKK e fare la spia per loro (cfr. verbale 1, D141-144), senza tuttavia apportare alcun elemento di seria consistenza a supporto di tale asserto. La questione della collaborazione con la polizia è poi stata di nuovo evocata dal ricorrente in occasione del secondo verbale, allorquando gli è stato chiesto cosa si aspettasse in caso di rientro in Patria. Ribadendo che né lui, né la sua famiglia hanno alcuna affiliazione con il PKK, a richiesta dell'auditore l'interessato non ha saputo nuovamente dire in cosa potesse concretamente consistere tale temuta collaborazione (cfr. verbale 2, D98, D100-103). Egli si è limitato ad asserire che se avesse collaborato forse avrebbe potuto trovare lavoro, mentre in caso di rifiuto sarebbe andato in contro al carcere o peggio ancora alla morte come oppositore (cfr. verbale 2, D98-99), contraddicendo quanto detto appena poco prima riguardo alle differenze fra l'opposizione curda che si conduce in Turchia - dove l'obbiettivo è la parità nella costituzione fra curdi e turchi - rispetto a quella condotta in Siria e in Iraq - dove la lotta democratica non è possibile e i curdi della zona vengono giustiziati (cfr. verbale 2, D27-35).
E. 8.4.3 Le allegazioni dell'interessato diventano infine più vaghe e nebulose quando si tratta di capire la sua attività lavorativa e la fonte dei suoi redditi. Riguardo al periodo compreso fra la fine dell'università e gli eventi di Gezi Park, la storia del ricorrente appare piuttosto lineare ed è possibile reperire online titoli e recensioni dei vari film a cui egli ha dichiarato di aver lavorato (cfr. verbale 1, D30). Si tratta di film commedia ("Z._______"), drammatici-thriller ("AA._______", "BB._______", "CC._______", "DD._______") o horror-comedy ("EE._______") prodotti fra il 2004 e il 2008 in cui egli figura effettivamente come 1° o 2° assistente di camera ("focus puller", "clapperloader"). Tali riscontri danno consistenza alle allegazioni riguardo alla carriera intrapresa a seguito dell'università, alla tipologia di attività svolte, alla volontà di lavorare nel settore cinematografico e delle immagini piuttosto che in quello del giornalismo (cfr. verbale 1, D25-26, D45; si cfr. pagine internet con la filmografia del richiedente, prodotte il 20 maggio 2020 sub doc. 5) e al fatto che fino al 2014 egli ha lavorato nel settore della pubblicità, guadagnandosi di che vivere (cfr. verbale 1, D71). Tale fonte di reddito parrebbe esser venuta meno, dopo il 2014, come conseguenza/rappresaglia alla sua partecipazione alle manifestazioni di Gezi Park e il ricorrente parrebbe non aver più lavorato, se non episodicamente (cfr. verbale 1, D41-43). A domanda dell'auditore, l'interessato ha sostenuto che da allora è stato sostenuto economicamente dai genitori, che avrebbero pure finanziato il suo viaggio in Svizzera (cfr. verbale 1, D70, D79). Ora, sebbene non sia del tutto implausibile che i genitori, residenti a C._______, abbiano sostenuto economicamente per oltre sei anni il figlio quarantenne, pare singolare che quest'ultimo non soltanto abbia continuato a vivere ad Istanbul, ma che proprio dal 2014 abbia preso a viaggiare in maniera frequente in Europa (Italia, Svezia, Germania, Svizzera, Spagna, Slovenia, Francia, Bulgaria, Grecia, Montenegro), Asia (Iraq, Siria) e Stati Uniti (cfr. atto SEM 1/15, verbale 1, D12, D15). L'attitudine evasiva del ricorrente su tale argomento, lascia aperto il sospetto che il richiedente svolgesse altre attività ed avesse altre fonti d'introiti. D'altro canto, sebbene il ricorrente avesse asserito di non aver più svolto da giugno 2015 il mestiere di giornalista (cfr. verbale 1, D43), egli è rimasto affiliato al sindacato dei giornalisti ed ha condotto missioni (seppur puntuali) fino al 2018, come dimostrano le copie dei tesserini prodotti il 27 maggio 2020. Su tale aspetto tuttavia né in sede di audizione, né in sede di ricorso è stato possibile fare maggiore chiarezza.
E. 9 Le circostanze illustrate dal ricorrente, neppure permetterebbero di ricono- scere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi e non costi- tuiscono pertanto dei validi motivi d’asilo. Nell’evenienza concreta, infatti, al di fuori delle dichiarazioni ritenute dubbie o inverosimili evocate sopra, in particolare relative all’episodio di gennaio 2020 al cimitero di C._______ rispettivamente alla perquisizione di febbraio 2020 all’appartamento di Istanbul, il ricorrente non ha saputo oggettivare i motivi che lo hanno indotto a maturare un fondato timore di subire degli atti di persecuzione o rappre- saglia da parte delle autorità turche o di privati.
E. 9.1.1 Si rammenta innanzitutto che tra la persecuzione subita e l’espatrio deve, esistere un nesso causale temporale e materiale sufficientemente stretto (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2). L’esistenza del timore di persecu- zione dev’essere esaminata al momento dell’espatrio (cfr. DTAF 2008/12, consid. 5.2). Esso deve, infine, essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d’asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2).
E. 9.1.2 In tal senso non risultano essere rilevanti, per l’esame dell’esistenza di un fondato timore di persecuzione, i soprusi subiti dal ricorrente a scuola, alla fine degli anni ottanta, a causa della pretesa attività sovversiva del fra- tello R._______ (cfr. verbale 1, D111). Lo stesso si può dire dei fermi da parte della polizia avvenuti nel corso degli anni novanta, su cui l’interessato ha sorvolato brevemente, soffermandosi sugli asseriti maltrattamenti subiti
D-4336/2021 Pagina 33 (cfr. verbale 1, D113-114, D139). Sulla base della sentenza del Tribunale di sicurezza dello Stato di H._______ del 18 maggio 1999, che ha sanzio- nato il ricorrente con una pena pecuniaria sospesa per attività di propa- ganda dinnanzi al liceo, si può presumere che anche gli altri fermi fossero riconducibili a reati di tale genere.
E. 9.1.3 Neppure le vessazioni e i rallentamenti subiti da parte della polizia durante la sua partecipazione come cameraman al documentario girato nel 2011 da J._______ per seguire la campagna elettorale che ha permesso di riportare in parlamento la candidata D._______ e il successivo coinvol- gimento negli scontri con la polizia che sono seguiti allo spoglio dei risultati dinnanzi alla sede dell’HDP (cfr. verbale 1, D115-120) è rilevante ai fini della domanda d’asilo. Da un lato per il tempo trascorso fra tali eventi e l’espatrio del richiedente (9 anni), dall’altro perché come rettamente rilevato dalla SEM non vi è alcuna evidenza che quest’ultimo rivestisse un ruolo di primo piano all’interno di una delle forze politiche in corsa per le elezioni del 2011 o che in seguito sia divenuto membro attivo di uno di questi partiti (BDP e HDP che sono succedute al DEHAP/DTP) esponendosi in tale con- testo con posizioni suscettibili di attirare un interesse particolare da parte delle autorità turche. Neppure il non meglio specificato sostegno alla cam- pagna elettorale di FF._______ e la partecipazione come cameraman vo- lontario alla campagna elettorale online del signor O._______ nel 2015 permettono di giungere a conclusioni differenti riguardo a un suo coinvol- gimento politico attivo e di rilievo. Per il resto si rimanda alle considerazioni esposte dalla SEM nella decisione impugnata. A nulla giovano in tal senso i mezzi probatori prodotti a dimostrazione della partecipazione alla campa- gna della candidata D._______, ai convegni del signor O._______ o a delle manifestazioni del partito DEHAP (cfr. articolo non datato di un giornale non noto e lettera del 16 giugno 2020 di J._______ [doc. 7 e 9 prodotti il 4 giugno 2020]; doc. TAF 8 allegato 18, 20).
E. 9.1.4 Per le ragioni esposte dalla SEM, tantomeno si considera rilevante la partecipazione del ricorrente alle manifestazioni di Gezi Park (cfr. verbale 1, D121-125). L’aggressione da parte dei nazionalisti, è stato un episodio isolato che non risulta essersi ripetuto a seguito del suo trasloco. Quanto alla ferita al volto riportata nel mese d’agosto 2013 allorquando stava cer- cando di superare un blocco della polizia, è evidente che non si tratti di una persecuzione personale mirata nei suoi confronti ma un episodio di vio- lenza – seppur potenzialmente pericoloso – perpetrato dalle forze dell’or- dine nel quadro della gestione delle manifestazioni di piazza di quel pe- riodo. A seguito del suo ferimento infatti non vi sono stati ulteriori atti di violenza nei suoi confronti. Anzi, l’insorgente ha potuto adire le vie legali
D-4336/2021 Pagina 34 contro il corpo di polizia, senza subire alcuna persecuzione per tale denun- cia. Seppur lentamente la giustizia ha fatto il suo corso ed egli ha potuto esporre la propria versione degli accadimenti dinnanzi ad un procuratore pubblico.
E. 9.1.5 Nessuna particolare persecuzione parrebbe infine essere derivata al ricorrente dal recupero della salma in Iraq e dalla partecipazione ai funerali di E._______ nel novembre 2016 (cfr. verbale 1, D126-133). Il ricorrente si è certo lamentato di sporadici controlli, di minacce e misure di rallenta- mento da parte della polizia durante il viaggio fino a C._______, nessuna tuttavia con un’intensità superiore a quelle con cui normalmente può es- sere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia nella vita di tutti i giorni. Nessuna persecuzione oltretutto era mirata nello specifico contro la persona del ricorrente o dei suoi famigliari. Dopo tale evento e fino all’episodio delle riprese al cimitero di C._______ in gennaio 2020, il ricorrente neppure afferma di esser più stato fermato da polizia o da agenti governativi per motivi politici o altre ragioni.
E. 9.1.6 Vi sono infine le persecuzioni che il ricorrente lamenta di aver soste- nuto in quanto attivista per i diritti umani. In coda alla seconda audizione egli aveva infatti riferito di essere affiliato a diverse associazioni con un profilo sensibile, che dimostrerebbero il suo statuto di oppositore (cfr. ver- bale 2 D118-119). A supporto di tale asserto il ricorrente ha inoltre prodotto il 27 maggio 2020 (sub doc. 6) copia di sei tesserini di queste associazioni. Ora, sebbene il ricorrente possa essere stato effettivamente affiliato a tali associazioni in passato, occorre constatare che tutti i tesserini prodotti ri- portano una data di scadenza ben precedente l’espatrio di quest’ultimo. Dei suddetti tesserini uno riguarda l’affiliazione al sindacato dei giornalisti (valido fino al 6 maggio 2017), due delle missioni condotte in veste di gior- nalista nel 2016 e nel 2018 ed uno l’affiliazione al sindacato dei lavoratori del cinema. Questo Tribunale è dell’opinione che l’affiliazione a due sinda- cati, non fa certo dell’insorgente un contestatore del regime; un suo even- tuale attivismo all’interno degli stessi – per altro non preteso, né dimostrato
– può forse far di lui un difensore della categoria dei lavoratori rappresen- tati, ma non certo dei diritti umani. Vi sono poi i tesserini di sostenitore di Amnesty international (valido fino al 10 gennaio 2015) e della Human Right Association (emesso il 16 agosto 2011), il cui possesso ancora non dimo- stra alcun ruolo attivo e di particolare risalto per o all’interno delle suddette associazioni. D’altro canto come già indicato sopra, la filmografia dell’in- sorgente non pare militante a tal punto da renderlo un personaggio sco- modo per il regime. La maggior parte dei film a cui egli ha preso parte ri-
D-4336/2021 Pagina 35 sultano essere infatti dei corto- o lungometraggi con un contenuto d’intrat- tenimento. Per il resto egli ha indicato di aver lavorato nella pubblicità an- che per grandi marchi noti come Fiat, McDonald’s, Adidas, HSBC Bank, Panthène (cfr. verbale 1, D26), circostanza che non gli conferisce un parti- colare profilo sovversivo.
E. 9.1.7 In tal senso neppure giova il riferimento ai documentari con un con- tenuto politico, riguardo ai quali il ricorrente è comunque rimasto piuttosto vago. Egli parla infatti del documentario “GG._______”, relativo alle condi- zioni di detenzione nel carcere di H._______, che F._______ avrebbe ini- ziato a produrre tra il 2010 e il 2011 e per il quale egli afferma di aver con- tribuito svolgendo delle riprese alla prigione (cfr. verbale 2 D41-44). Al mo- mento della seconda audizione, ossia dopo oltre dieci anni dall’inizio della produzione, tale documentario secondo le dichiarazioni del ricorrente era ancora allo stadio del montaggio (cfr. verbale 2, D66). Pare strano quindi che quest’ultimo possa nutrire particolari e fondati timori in relazione a tale opera incompiuta e mai pubblicata. Riguardo al documentario “HH._______” prodotto nel 2014 da F._______, del quale in sede di ricorso il ricorrente sostiene di aver contribuito, producendo a dimostrazione di ciò alcuni fermo-immagine (cfr. doc. TAF 6, allegato 19), occorre rilevare che in occasione dell’audizione egli stesso aveva ammesso che per tale docu- mentario erano state semplicemente utilizzate alcune immagini che egli aveva girato alla prigione di H._______ nell’ambito del precedente docu- mentario, nulla di più (cfr. verbale 2, D44-45). Ora, se le autorità turche davvero nutrissero l’intento di perseguire il ricorrente per le riprese fatte nel carcere in parola, è molto probabile che avrebbero già messo in atto delle misure di ritorsione nei suoi confronti considerato che tale documentario è liberamente accessibile su youtube almeno dal 7 marzo 2016 (data figu- rante sui fermo-immagine prodotti), dunque da molto prima che il ricorrente espatriasse.
E. 9.2.1 A fronte delle numerose incongruenze riscontrate nel racconto del ricorrente e di alcuni aspetti rilevanti da lui volutamente sottaciuti, risulta difficile credere che la famiglia di quest’ultimo sia davvero politicizzata al punto da destare un interesse particolare da parte del regime turco. Certo, la sua famiglia potrà avere delle idee radicali riguardo alla causa curda e perorarla da molti anni – come tante altre nelle province turche a prevalenza curda – ma non risulta che le abbia mai manifestate al di sopra di una certa soglia di intensità e, d’altro canto, come affermato dal ricorrente stesso, si è sempre distanziata dalla lotta armata. Nonostante in Patria il ricorrente abbia ancora numerosi membri della sua famiglia stretta
D-4336/2021 Pagina 36 e allargata, che per lo più continuano a vivere dove sono nati e cresciuti (cfr. atto SEM 12/9, pto. 1.16; verbale 1, D46-68) non emerge in alcun modo – né il ricorrente se ne prevale – che questi siano stati o siano ancora oggetto di vessazione e minaccia da parte delle autorità turche, o da parte di gruppi nazionalisti.
E. 9.2.2 Certo, una sorella e un fratello hanno fatto richiesta d’asilo in Germa- nia e in Svizzera. Del fratello R._______, non si sa molto al di fuori del fatto che vive da anni all’estero e che ha fatto richiesta d’asilo in Germania. Oltre a non aver fornito su di lui indicazioni più specifiche, il ricorrente neppure ha saputo dire in modo spontaneo, preciso e verosimile in che modo le vicende di quest’ultimo lo esporrebbe personalmente a delle rappresaglie, né spiegare in modo convincente i motivi per cui potrebbe sussistere un rischio di persecuzione nei suoi confronti. Della sorella B._______ si sa invece che essa non presentava dei motivi propri d’asilo, ma unicamente riflessi rispetto a quelli del marito e quindi non collegati, né direttamente pertinenti con quelli del ricorrente (cfr. sen- tenza del TAF D-4542/2013 del 22 novembre 2017; inc. N[…]). Si sa inoltre che il 21 marzo 2021 ha espresso il desiderio di modificare il proprio statuto di residenza al fine di poter tornare in Turchia per visitare la propria famiglia e partecipare al matrimonio della sorella, che avrebbe avuto luogo in estate
2021. Dopo aver ricevuto le debite informazioni dalla SEM, il 21 aprile 2021, appena quattro anni dopo aver ottenuto l’asilo in Svizzera, essa ha quindi sottoscritto la dichiarazione di rinuncia allo statuto di rifugiata e, a seguito della decisione di cancellazione dell’asilo del 30 aprile 2021, ha riottenuto i propri documenti d’identità (cfr. doc. TAF 8, allegati 5-8). Dopo aver presumibilmente partecipato al matrimonio della sorella in Turchia e dopo aver saputo dell’emanazione della decisione del 30 agosto 2021 ri- guardante la domanda d’asilo del ricorrente, essa è quindi ritornata sui pro- pri passi ed ha chiesto il 23 settembre 2021 di ripristinare lo statuto d’asilo in suo favore, adducendo di essersi sbagliata e che viaggiare in Turchia è ancora molto pericoloso per lei. Come rilevato dalla SEM è evidente che le tempistiche di tale richiesta – respinta con decisione del 1° novembre 2021
– sono più che sospette e in assenza di elementi concreti suscettibili di confermare i pretesi timori di quest’ultima, occorre considerare che la ri- chiesta della sorella sia strumentale ai fini di causa nella procedura riguar- dante l’insorgente (cfr. doc. TAF 8, allegati 9-10). In concreto neppure le vicende che coinvolgono la sorella permettono di corroborare l’esistenza di seri pregiudizi che minacciano il ricorrente o la sua famiglia.
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E. 9.2.3 Occorre a tal proposito rilevare che il fatto che la famiglia A._______ conoscesse ed avesse dei contatti con la famiglia E._______, non è certo un elemento che permette di identificarla come una famiglia di oppositori. Stando a quanto raccontato dal ricorrente, E._______ era una figura cari- smatica, ammirata e seguita dalla comunità curda e non soltanto a C._______. Essendo vicini di casa, appare quindi del tutto normale il fatto che la famiglia del ricorrente conoscesse e avesse contatti con lui e la sua famiglia, come pure ordinario il fatto che vi siano delle foto rappresentanti degli incontri con quest’ultimo o ancora che la madre e la sorella del ricor- rente partecipino – insieme a tutto il resto del paese – ai funerali di una persona tanto nota e stimata (cfr. doc. TAF 6 allegato 12-14). La vicinanza a una famiglia di attivisti come quella dei E._______, non rende tuttavia automaticamente un oppositore politico. Contrariamente a quanto crede il ricorrente, la produzione di una copia non anonimizzata della decisione del Verwaltungsgericht di Brema riguardante la domanda d’asilo in Germania di N._______ (fratello del defunto E._______ [doc. TAF 4]), non lo aiuta a dimostrare maggiormente che lui o la sua famiglia fossero figure di spicco dell’opposizione curda contro il regime turco. Tale documento permette forse, per quanto utile e rilevante, di meglio contestualizzare la storia della famiglia E._______ e la persecu- zione di alcuni suoi membri. Disporre della versione non anonimizzata con- ferma l’eventuale vicinanza delle due famiglie e forse l’amicizia di N._______ con il l’interessato e suo fratello R._______, anch’esso benefi- ciario dello statuto di rifugiato in Germania. Il suo possesso, tuttavia, non implica né dimostra un coinvolgimento suo e della sua famiglia in attività sovversive.
E. 9.3 Quanto al timore di subire delle persecuzioni a causa del contributo del ricorrente alla redazione della biografia bandita di E._______, questo Tri- bunale ritiene interamente condivisibili le valutazioni su cui si è diffusa in maniera estesa ed accurata l’autorità inferiore nella risposta di causa del 27 gennaio 2022 (cfr. doc. TAF 8 p. 5 e 6). I mezzi probatori prodotti dall’in- sorgente non permettono infatti di supportare la sua tesi, dal momento che egli non figura fra le persone indagate e soprattutto non fra quelle avverso cui le autorità inquirenti hanno adottato dei provvedimenti penali o proposto delle misure coercitive. Non vi è quindi alcun elemento che permetta di sostenere seriamente la tesi avanzata dall’avvocato del ricorrente secondo cui l’inchiesta sarebbe stata estesa a tutti i partecipanti alla biografia, ivi compreso all’interessato che si era limitato a correggere gli errori di orto- grafia.
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E. 9.4 In definitiva, sebbene il ricorrente ritiene di essere un oppositore al regime turco e di far parte di una famiglia politicizzata e particolarmente esposta, non risulta che le autorità turche la vedano allo stesso modo e si siano particolarmente interessati a loro. A non averne dubbi il fatto che dal 2013 il ricorrente ha sempre potuto entrare ed uscire liberamente dalla Turchia, visitando molteplici Paesi diversi in almeno una ventina d’occasioni. D’altro canto, come rettamente osservato dalla SEM, se il ricorrente avesse dav- vero corso al momento dell’espatrio un imminente rischio di essere arre- stato per ragioni politiche, molto difficilmente la polizia lo avrebbe contat- tato telefonicamente (il 3 febbraio 2020) e ancor più difficilmente egli avrebbe avuto la possibilità di volare liberamente verso la Grecia pochi giorni dopo (il 5 febbraio 2020). Sulla base di quanto addotto e delle prove prodotte, non soltanto non è oggettivabile un concreto e attuale rischio di persecuzioni a carico del ricorrente, ma neppure è riscontrabile un suo par- ticolare attivismo in difesa dei diritti umani e della minoranza curda con un’intensità superiore alla media e suscettibile di attirare l’attenzione delle autorità turche.
E. 10 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non sod- disfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la deci- sione impugnata va confermata.
E. 11.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l’allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l’asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso.
E. 11.2 Se il richiedente l’asilo non dispone di un permesso di soggiorno o di dimora valido, l’autorità inferiore o il Tribunale è tenuta ad esaminare a titolo pregiudiziale l'esistenza, di massima, di un diritto del richiedente (ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LAsi) al rilascio di un tale permesso derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare. Se la legislazione sugli stranieri o gli accordi di libero scambio non prevedono un diritto, esso
D-4336/2021 Pagina 39 potrebbe comunque essere dedotto dall’art. 8 CEDU. Per l’analisi di tale disposizione è determinante la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; sentenza del TAF D-6164/2020 del 9 marzo 2021).
E. 11.3 Se in seguito all’esame pregiudiziale del caso da parte delle autorità in materia d’asilo, queste abbiano ritenuto sussistere, di massima, un diritto al rilascio di un permesso di dimora, non compete più ad esse, bensì alle autorità di polizia degli stranieri, di determinarsi sul vantato diritto e conse- guentemente pure sull’allontanamento dello straniero (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21 consid. 8d). Altresì, se il richiedente l’asilo ha presen- tato dinanzi all’autorità di polizia degli stranieri un’istanza volta al rilascio di un permesso di dimora successivamente al respingimento della domanda d’asilo – o della non entrata nel merito della stessa – la SEM non deve più pronunciare l’allontanamento, rispettivamente il Tribunale deve annullare una siffatta pronuncia (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9°, DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). Allorquando la competente autorità di polizia degli stranieri si è già pronunciata, in senso negativo, sull’esistenza di un diritto al rilascio di un permesso di dimora, le autorità in materia d’asilo non devono più esaminare l’art. 8 CEDU nell’ambito della liceità dell’esecuzione dell’allon- tanamento (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 12b e c nonché 14a).
E. 11.4 Nel caso in disamina, il ricorrente ha affermato di non aver ancora avviato la procedura di rilascio del permesso di dimora presso l’autorità di polizia degli stranieri competente, non avendo ancora trovato un apparta- mento dove abitare congiuntamente con la propria consorte (cfr. doc TAF 22). Egli ha in seguito informato di proseguire con la ricerca di un apparta- mento (cfr. doc. TAF 25), tuttavia al momento della redazione della pre- sente decisione, non è dato sapere quale sia l’esito di tale ricerca e se la procedura di rilascio del permesso di dimora sia nel frattempo stata avviata, non avendo il ricorrente fornito più alcun dettaglio in merito.
E. 11.5 Alla luce delle circostanze evocate, la SEM resta competente per pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera e questo Tribunale per constatare che le condizioni in virtù delle quali essa avrebbe dovuto astenersi non sono adempiute (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 12 D-4336/2021 Pagina 40
E. 12.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro inte- grazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un osta- colo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allonta- namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 12.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragione- volmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insor- gente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto.
E. 12.3 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risulteranno impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).
E. 12.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecu- zione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio- lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere
D-4336/2021 Pagina 41 una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o ren- dere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esi- stenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiu- dizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Turchia è dunque am- missibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Conven- zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esi- stenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 12.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 12.5.1 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qua- lità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento com- porterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabil- mente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una de- gradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quoti- dianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impie- ghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo
D-4336/2021 Pagina 42 Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'e- secuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vi- gente attualmente in Turchia, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro.
E. 12.5.2 In primo luogo, è notorio che in Turchia non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco con scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016. Non è pertanto possibile presumere a priori – indipendentemente dalle cir- costanze del caso di specie – l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI per tutte le persone provenienti da questo Paese – con la sola eccezione delle province di Hakkâri e Irnak, nelle quali il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6). Nel caso in disamina, il ricorrente proviene dalla provincia di C._______, ovvero da una regione – come Istanbul dove il ricorrente ha vissuto per tanti anni – non contemplata nella summenzionata giurisprudenza. Né Istanbul, né C._______, per altro, figurano fra le undici province (Adana, Adiyaman, H._______, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye e Sanliurfa) maggiormente colpite dal duplice forte terremoto di magnitudo 7,8 e 7,6 della scala Richter che il 6 febbraio 2023 ha colpito alcune zone della Turchia e della Siria e per le quali era stato dichiarato lo stato d’emergenza.
E. 12.5.3 Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente im- plicherebbe una sua messa in pericolo concreta.
E. 12.5.3.1 Il ricorrente è un uomo curdo di 46 anni, celibe e senza responsa- bilità familiari è nato e cresciuto nella provincia di C._______, ha vissuto ad Adana e brevemente in altri posti per lavoro e da ultimo ad Istanbul insieme alla sorella II._______ (cfr. verbale 1, D7-13, p. 2-3). Egli ottenuto una laurea in comunicazione all’università di Istanbul nel 2004 e svolto ul-
D-4336/2021 Pagina 43 teriori perfezionamenti (cfr. verbale 1, D23, p. 3) ed ha una buona cono- scenza della lingua turca, zazaki e inglese (cfr. atto SEM 12/9, p. 4). Dopo gli studi ha lavorato come giornalista fino al 2015, come vice regista e come cameraman (cfr. verbale 1, D24-45, p. 4-5). Nel suo fascicolo non ci sono indicazioni di vulnerabilità individuale. È quindi prevedibile che torni ad Istanbul, dove ha vissuto dal 1998 al 2020 e dove ancora vive una sorella, oppure nella sua provincia di origine, C._______ dove attualmente conti- nuano a vivere i suoi famigliari e un fratello e una sorella con i quali ha buoni rapporti (cfr. verbale 1, D7-13, D15 e D46-57, p. 2-3 e p.5-6). I pre- supposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria risultano per- tanto dati.
E. 12.5.3.2 Il ricorrente neppure soffre di una malattia grave ai sensi della giu- risprudenza di questo Tribunale (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3). L’esecuzione del rinvio diventa infatti inesigibile unicamente nel caso in cui il ritorno nel paese d’origine non permette al richiedente di beneficiare delle cure essenziali che gli garantiscono delle condizioni minime esistenziali. Per cure essenziali s’intende le cure medi- che generali e d’emergenza assolutamente necessarie a garantire la di- gnità umana (cf. JICRA 2003 no. 24 consid. 5b p. 157 s.; GABRIELLE STEF- FEN, Droit aux soins et rationnement. Approche d'une définition des soins nécessaires, Berna 2002, p. 81 s. e 87). Per ammettere l’inesigibilità del rinvio, non è quindi sufficiente limitarsi a constatare che un determinato trattamento, prescritto sulla base degli standard svizzeri, non potrebbe pro- seguire nel paese d’origine. Occorre infatti dimostrare di soffrire di un grave problema di salute, che possa essere riconosciuto come caso di rigore. Su questo aspetto la giurisprudenza del Tribunale si mostra tuttavia restrittiva: costituendo l’aspetto medico uno fra diversi criteri da prendere in conto, non ci si potrà fondare esclusivamente su di esso, specie nel caso in cui il cittadino straniero giunga per la prima volta in Svizzera già soffrendo di un grave problema di salute (cfr. sentenza del TAF F-5351/2021 del 6 aprile 2023, consid. 7.6.2 e giurisprudenza ivi menzionata). Di regola, quindi, occorre ritenere che se le cure essenziali richieste pos- sono essere fornite nel Paese d'origine o di provenienza del cittadino stra- niero, se necessario con farmaci diversi da quelli prescritti in Svizzera, l'e- secuzione dell'allontanamento verso uno di questi Paesi sarà ragionevol- mente esigibile. Tra gli esempi vi sono le cure per alleviare o curare disturbi mentali o fisici che non possono essere definiti gravi (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3).
D-4336/2021 Pagina 44 Orbene, questo Tribunale, concordando con le considerazioni esposte dalla SEM alle quali si rinvia, rileva che i problemi di salute di cui soffre il ricorrente (e che preesistevano al suo arrivo in Svizzera, ciò che non gli consente di invocarli come unico motivo per il riconoscimento di un caso di rigore [cfr. supra]) non sono così gravi che il suo ritorno in Turchia potrebbe mettere in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine (cfr. sentenze del TAF F-4478/2016 del 29 gennaio 2018, consid. 6.3; E-5506/2017 del 22 dicembre 2017, pp. 7). Dalla documentazione medica versata agli atti risulta che il ricorrente è stato regolarmente seguito a livello psichiatrico a partire da maggio 2020 (cfr. atti SEM n. 46/2, 48/2, 51/2, 64/2, 70/4, 76/5), trattamento che ha portato dei benefici al ricorrente, ma non ancora una stabilizzazione dello stato valetudinario, che potrebbe a mente dei curanti subire un netto miglioramento con la definitiva definizione dello statuto di residenza (cfr. Rapporto psicologa JJ._______ del 13 marzo 2023 [allegato TAF 22] e dei dr. P._______ e dr. Q._______ del 26 aprile 2023 [allegato TAF 9]). I problemi di salute descritti nel suddetto referto medico, come pure quelli fisici descritti nei rapporti precedenti, non risultano pertanto gravi a tal punto da considerare, secondo la giurisprudenza citata sopra, che vi sia un imminente pericolo per la vita o l’integrità fisica dell’insorgente in caso di esecuzione dell’allontanamento. Trattandosi di affezioni di media gravità, esse potrebbero venir senz’altro trattate nel suo Paese e non sono tali da giustificare la sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1- 8.3). Tantopiù che nel quadro dell’aiuto al rientro egli avrebbe l’opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui egli fa eventualmente uso in Svizzera, di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno e di ottenere un aiuto concreto alla ricollocazione.
E. 12.5.3.3 Per il resto, l'interessato ha contestato solo in modo generico i motivi invocati dalla SEM per dimostrare l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, ai quali si può rinviare pienamente, in quanto sufficiente- mente pertinenti.
E. 12.5.4 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 12.6 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammis- sibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.
E. 13 In definitiva, non violando il diritto federale e stabilendo i fatti rilevanti in
D-4336/2021 Pagina 45 modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev’essere pertanto interamente respinto.
E. 14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con de- cisione incidentale del 27 luglio 2021, accolto l'istanza di assistenza giudi- ziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
E. 14.2 Al ricorrente, interamente soccombente, non vengono attribuite inden- nità per spese ripetibili.
E. 14.3 Va inoltre notato che se le parti o i loro rappresentanti offendono le convenienze o turbano l’andamento della causa, il Tribunale può sanzio- narli con l'ammonimento o con la multa disciplinare fino a 500 franchi (art. 60 cpv. 1 PA). Qualsiasi comportamento che possa offendere la dignità delle persone o danneggiare la reputazione o l'affidabilità delle attività go- vernative è considerato un illecito disciplinare. Sono considerate scorrette le dichiarazioni che non rispettano la dignità e l'autorità delle istituzioni, ma anche quelle che contengono insulti personali, diffamatori, ingiuriosi o ca- lunniosi nei confronti della controparte, di un’autorità o dei funzionari della stessa (cfr. sentenza del TAF B-6019/2018 del 25 giugno 2019 consid. 4.3 con riferimenti). Nel caso in questione quanto addotto dall’avv. Püntener riguardo alla correttezza della sua condotta processuale e al fatto che le sue contestazioni sono rimaste nei limiti previste dalle norme deontologi- che, convince solo in parte questo Tribunale. Tantopiù che l’avv. Püntener è già stato oggetto di ripetuti richiami all’ordine, di ammonimenti e di multe disciplinari proprio per aver oltrepassato i limiti nel perorare le ragioni dei propri clienti. Le gravi accuse formulate dall’avv. Püntener nel gravame in relazione alla condotta delle audizioni da parte del funzionario incaricato della SEM, così come delle valutazioni e delle argomentazioni che costui ha esposto nella decisione impugnata, si sono rivelate oltre che sopra le righe, completamente infondate. Tali esternazioni non possono conside- rarsi delle semplici, seppur accorate, esposizioni fattuali, ma vanno classi- ficate come offese personali, delle calunnie tendenti a screditare il lavoro del funzionario e della SEM stessa, configuranti una violazione del decoro e delle convenienze ai sensi dell'art. 60 cpv 1 PA. All’avv. Püntener è quindi
D-4336/2021 Pagina 46 comminata una multa disciplinare di 500.- franchi (vedi, tra le altre, le sen- tenze del TAF E5788/2018 del 1° dicembre 2020; E-1039/2018 del 13 ago- sto 2018 e E-150/2017 del 2 aprile 2019).
E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4336/2021 Pagina 47 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
E. 16 Il ricorso è respinto.
E. 17 Non si prelevano spese processuali.
E. 18 All’avv. Gabriel Püntener è comminata una multa disciplinare di 500 franchi per offesa alle convenienze ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 PA. L'importo dovrà essere versato alla cassa del Tribunale entro 30 giorni dall'invio della pre- sente sentenza.
E. 19 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4336/2021 Sentenza dell'11 giugno 2024 Composizione Giudice Emilia Antonioni Luftensteiner, (presidente del collegio), Walter Lang, Simon Thurnheer, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dall'avv. Gabriel Püntener, Rechtsanwalt, Advokaturbüro, Effingerstrasse 4a, Postfach, 3001 Bern, ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 agosto 2021 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente, insorgente), cittadino turco di etnia curda, provenendo dalla Grecia, dalla quale aveva ottenuto un visto Schengen, è entrato legalmente in Svizzera il 6 febbraio 2020, dove all'epoca viveva sua sorella B._______ con il marito e le figlie ed ha depositato il 20 febbraio 2020 una domanda d'asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 1-12/9, 17/2). A.b Sentito sui motivi d'asilo, nell'audizione del 28 maggio 2020 (atto SEM n. 49/21 [di seguito: verbale 1]) e nell'audizione integrativa del 1° luglio 2020 (cfr. atto SEM 54/17 [di seguito: verbale 2]), l'interessato ha dichiarato di essere originario di C._______, nella regione del Kurdistan turco, dove ha vissuto sino a diciott'anni con la propria famiglia subendo regolarmente discriminazioni e pressioni da parte dello Stato. Nel 1994 avrebbe subito dei maltrattamenti dalla polizia durante un fermo e nel 1995, durante la festa del Newruz, sarebbe stato arrestato di nuovo. Finito il liceo nel 1995 si sarebbe quindi traferito ad Adana presso l'appartamento di suo nonno dove avrebbe partecipato ai lavori della sezione giovanile del partito HDP (partito curdo all'opposizione). Nel 1998 egli si è trasferito ad Istanbul per gli studi universitari, terminati con la laurea in comunicazione nel 2004. Durante i primi due anni egli avrebbe partecipato a svariate manifestazioni studentesche e per tale ragione avrebbe subìto dei fermi in occasione dei quali sarebbe stato maltrattato dalla polizia. Ha quindi lavorato dapprima come assistente di videocamera del regista, fino a diventare cameraman, occupandosi prevalentemente di pubblicità e film, alcuni dei quali a sfondo politico; avrebbe inoltre svolto attività giornalistiche. In giugno 2011, durante le elezioni egli si sarebbe occupato insieme a un amico di un video di propaganda per la candidata D._______ e durante il periodo alle sue dipendenze avrebbe subito regolari atti di disturbo e dei tentativi di rallentamento dei lavori da parte della polizia. Egli riferisce che il giorno dei risultati elettorali, la polizia avrebbe attaccato per ore i sostenitori dell'HDP, che festeggiavano per l'elezione di molti candidati, picchiandoli con il manganello e lanciando contro di loro lacrimogeni. Nel 2013 l'interessato avrebbe poi partecipato alle manifestazioni di Gezi Park, dove avrebbe subito i lanci di lacrimogeni sulla folla e le botte di manganello dalla polizia, oltre che gli attacchi da parte dei nazionalisti che l'hanno costretto a cambiare casa. In tale contesto, ad agosto, dopo aver superato un posto di blocco, un poliziotto lo avrebbe colpito alla testa con un proiettile di gomma. A seguito di questo evento egli sarebbe stato visto come oppositore e avrebbe pertanto faticato a trovare lavoro. Egli avrebbe inoltre sporto denuncia contro lo Stato, ma soltanto nel 2017 un Procuratore lo avrebbe sentito in merito agli eventi denunciati. A novembre 2016 si sarebbe recato ad Erbil, in Iraq, per partecipare ai funerali di E._______, ex esponente del PKK morto combattendo contro I'ISIS e originario del suo villaggio. In tale occasione avrebbe eseguito delle riprese e delle fotografie e al rientro in patria, nonostante il rimpatrio della salma fosse stato autorizzato dalle autorità turche, il corteo funebre avrebbe subito costanti vessazioni dalla polizia. Nel 2020 si sarebbe recato a C._______ per filmare la casa e la tomba di E._______, nell'ottica di farne un documentario, e lì sarebbe stato avvicinato da tre persone armate che lui avrebbe intuito essere dei poliziotti, sebbene non avessero una divisa. Costoro gli avrebbero fatto delle domande volte a sapere dove fosse suo fratello, dove fosse F._______ (fratello di E._______) e cosa lui stesse facendo con la videocamera. Secondo l'interessato, essi avrebbero saputo esattamente le sue generalità, la sua storia e la sua partecipazione a manifestazioni politiche, e gli avrebbero poi chiesto e preso nota del suo indirizzo. Egli sarebbe quindi stato contattato telefonicamente dalla polizia di Sisli (Istanbul) il 31 gennaio 2020 che lo avrebbe informato di attenderlo in centrale per ritirare un documento. Preso dal panico l'interessato avrebbe messo bruscamente fine alla chiamata. Pochi giorni dopo, il 5 febbraio 2020, egli è legalmente espatriato con il visto per la Grecia di cui già disponeva nell'intento di fare visita alla sorella B._______. Cinque giorni dopo il suo arrivo in Svizzera avrebbe avuto luogo una perquisizione nell'appartamento di Istanbul che condivideva con un'altra sorella; in tale occasione la polizia avrebbe sequestrato un laptop e un hard-disk di sua proprietà, nei quali erano salvati le immagini filmate per il documentario su E._______. Non essendovi traccia presso le autorità inquirenti di tali provvedimenti e di alcuna procedura nei suoi confronti, il suo avvocato gli avrebbe consigliato di non fare rientro nel Paese. Per tale motivo egli avrebbe quindi deciso di fare domanda d'asilo in Svizzera. Essendo affiliato a diverse associazioni dei diritti umani, come Amnesty international, egli ritiene di essere considerato come un oppositore dal regime turco. A conferma dei suoi timori, l'interessato ha sostenuto che in agosto 2020 suo fratello G._______, sarebbe stato fermato a C._______ dalla polizia che gli avrebbe posto delle domande sul suo conto e sul motivo della sua permanenza in Svizzera. In caso di rientro in Patria, egli teme infatti di essere incarcerato o peggio ancora di essere ucciso dallo Stato. A suffragio delle proprie affermazioni, oltre all'originale del proprio passaporto e della licenza di condurre, tra il 20 maggio 2020 e il 2 giugno 2021 l'interessato ha prodotto copia dei seguenti documenti: 10 fotografie del suo volto ferito dopo gli eventi di Gezi Park; Decisione del 18 maggio 1999 del Tribunale di sicurezza dello Stato di H._______, per aver fatto propaganda contro l'integrità indivisibile dello Stato, condanna finale ridotta a pena pecuniaria sospesa, in lingua originale e la sua traduzione in italiano; Denuncia del 14 agosto 2013 per le lesioni subite da parte della polizia in relazione alle manifestazioni di Gezi Park, inoltrata alla procura di Istanbul dall'avv. I._______ per conto del richiedente, in lingua originale e la sua traduzione in italiano; Lettera del 5 settembre 2013 della Fondazione dei diritti umani in Turchia a favore del richiedente (in lingua originale); Pagine web mostranti la filmografia del richiedente; 6 tessere a nome del richiedente di associazioni per i diritti umani; Articolo di giornale non datato in lingua originale e la sua traduzione in italiano; Una lettera del 16 giugno 2020 del regista J._______ in lingua originale e la sua traduzione in italiano; Una lettera del 26 maggio 2020 indirizzata dall'avv. I._______ alla SEM in lingua originale e la sua traduzione in italiano; Richiesta del 4 gennaio 2021 della Procura generale di Istanbul al Giudice dei provvedimenti coercitivi di confisca della biografia di E._______, in lingua originale e la sua traduzione in italiano; Decisione del 4 gennaio 2021 del Giudice dei provvedimenti coercitivi di sequestrare e bloccare la distribuzione della biografia di E._______ per propaganda terroristica con intimazione alla Procura di proseguire le indagini, in lingua originale e la sua traduzione in italiano; Ordine del 4 gennaio 2021 della Procura generale di Istanbul alla Direzione della sicurezza di Istanbul di constatare l'identità e l'indirizzo dello scrittore e della casa editrice della biografia di E._______ e di interrogarli, in lingua originale e la sua traduzione in italiano; Proposta del 22 gennaio 2021 della Procura generale di Istanbul all'editore K._______ di pagare una pena pecuniaria di 20'000.- lire turche al fine di evitare l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per dichiarazione e divulgazione tramite la stampa ai sensi dell'art. 6/4 legge numero 3713, in lingua originale e la sua traduzione in italiano; Copertina, retro della biografia di E._______ e frontespizio con il ringraziamento al richiedente per la recensione e la correzione degli errori. A.c Con provvedimento dell'8 luglio 2020, avendo constatato il raggiungimento del limite massimo per il disbrigo in procedura celere, la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo in procedura ampliata ed ha assegnato il richiedente al Canton Lucerna (cfr. atti SEM n. 55/2, 56/1). A.d Con gli scritti del 21 gennaio, del 1° febbraio, del 17 e 23 marzo e del 27 aprile 2021 (atti SEM n. 67/12, 68/10, 69/24, 70/4, 71/4) l'interessato, per il tramite della nuova patrocinatrice (atto SEM n. 66/4), ha completato le proprie allegazioni, in particolare sul suo ruolo nella redazione della biografia di E._______, opera la cui diffusione è stata proibita in Turchia e per la quale l'editore sarebbe stato messo sotto inchiesta il 4 gennaio 2021 da parte del Procuratore pubblico di Istanbul. A supporto delle proprie asserzioni egli ha prodotto una serie di documenti in parte già agli atti, in parte inediti, segnatamente una pagina web relativa al bando della biografia di E._______; un rapporto del 7 aprile 2020 della Schweizerische fluechtlingshilfe dal titolo "Türkei: Gefährdung von IHD-Mitgliedern, Vorgehen gegen "Samstagsmütter"; il rapporto medico LUPS del 22 marzo 2021 della psicologa L._______ e del dr. M._______, attestanti un disturbo d'ansia da panico (ICD F41.0) e un disturbo post traumatico da stress (ICD F43.1). A.e Il 9 giugno 2021 la SEM ha accordato al richiedente il diritto di essere sentito in merito ai mezzi di prova prodotti assegnandoli un termine per prendere posizione su una serie di quesiti (att. SEM n. 73/10). Delle risposte, tempestivamente trasmesse il 15 giugno 2021, si dirà, per quanto necessario nei considerandi in diritto (att. SEM n. 75/8). A.f Con scritto del 21 luglio 2021 l'interessato ha fornito un aggiornamento riguardo al proprio stato di salute, versando agli atti il rapporto medico LUPS del 19 luglio 2021 della psicologa L._______ e del dr. M._______ dal quale non emergono diagnosi o affezioni nuove (atto SEM n. 76/2). A.g Dopo la visione degli atti, concessa il 30 luglio 2021 (atto SEM n. 77/1), con osservazioni del 26 agosto 2021 l'interessato ha trasmesso, quali ulteriori mezzi di prova una fotografia di un soggiorno in disordine, una lettera in inglese con cui egli ha illustrato gli episodi che lo hanno visto opporsi al regime ed ha indicato i membri della sua famiglia che sono espatriati a causa delle pressioni subite in patria, ciò che fa della sua una famiglia politicizzata, sebbene da tempo lontana dal PKK (atto SEM n. 79/8). B. Con decisione del 30 agosto 2021, notificata il giorno successivo (cfr. atti SEM n. 80/16, 81/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, ritenendo che le sue dichiarazioni non soddisfacessero le condizioni di verosimiglianza e di pertinenza per il riconoscimento della qualità di rifugiato, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del predetto provvedimento. C. C.a Il 29 settembre 2021, per mezzo del nuovo patrocinatore, avv. Püntener, l'interessato è insorto con ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF). Egli ha concluso, a titolo processuale, che il Tribunale gli comunichi la composizione del collegio giudicante nel caso di specie, nonché se il predetto è stato scelto in modo casuale od in caso contrario di fornirgli i criteri oggettivi per i quali tali persone sarebbero state scelte. Altresì, egli ha chiesto di poter avere accesso completo agli atti dell'autorità inferiore, regolarmente numerati e muniti di un elenco completo dei mezzi di prova, ed in seguito che gli sia concesso un termine supplementare per completare il suo ricorso. Nel merito, l'insorgente ha formulato le seguenti conclusioni: a titolo principale che la decisione del 30 agosto 2021 sia annullata per violazione del diritto di essere sentito e la causa sia rinviata all'autorità di prime cure; a titolo eventuale che la predetta decisione sia annullata e gli atti di causa le siano rinviati per violazione dell'obbligo di motivare; a titolo ulteriormente eventuale l'annullamento della decisione e il rinvio degli atti per completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e per nuova valutazione. Sempre a titolo ulteriormente eventuale, ha postulato che la decisione dell'autorità inferiore sia annullata e gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; oppure che i punti 3 a 5 del dispositivo della decisione impugnata siano annullati, per inammissibilità o almeno inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Ha infine protestato tasse e spese (doc. TAF 1). Delle censure formali e materiali sollevate dal ricorrente, si dirà nei considerandi in diritto. C.b Con decisione incidentale del 2 dicembre 2021, il Giudice dell'istruzione ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha statuito che la procedura si svolga in italiano ed ha comunicato al ricorrente la composizione del collegio giudicante, su riserva di eventuali modifiche dovute ad assenze, precisando che questo era stato designato in conformità con le disposizioni normative applicabili e la giurisprudenza referenziata. Ha inoltre invitato il ricorrente al versamento di un anticipo di fr. 750.- a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 3). C.c Con memoriale completivo del 17 dicembre 2021 il ricorrente ha chiesto l'esenzione dal pagamento dell'anticipo spese e trasmesso quale nuovo mezzo di prova la sentenza del 21 ottobre 2021 del Verwaltungsgericht di Brema riguardante la domanda d'asilo in Germania di N._______ (altro fratello del defunto E._______ [doc. TAF 4]). C.d Con decisione incidentale del 23 dicembre 2021 il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 5). C.e Con ulteriore memoriale completivo dell'11 gennaio 2022 il ricorrente ha ritenuto opportuno dettagliare maggiormente le proprie allegazioni riguardo alle persecuzioni a causa dei suoi legami famigliari e a causa del suo impegno politico, con particolare riferimento ai legami con E._______ e con l'ex presidente dell'HDP O._______, alla sua attività di cameraman e alla sua partecipazione a numerose manifestazioni politiche. A dimostrazione di quanto esposto, ha trasmesso una serie di nuovi mezzi probatori, segnatamente svariate fotografie e pubblicazioni tratte da facebook rappresentanti membri della sua famiglia insieme a membri della famiglia E._______; alcune foto rappresentanti il ricorrente come cameraman, quando lavorava per il partito HDP e alle dimostrazioni a Gezi park; infine degli screenshot di un video caricato su youtube del documentario "HH._______" di F._______, al quale ha collaborato come cameraman (doc. TAF 6). C.f Con risposta del 27 gennaio 2022 l'autorità inferiore ha preso posizione dettagliatamente sui nuovi mezzi di prova e sulle allegazioni esposte nel ricorso e nel memoriale completivo, chiedendone il rigetto e la conferma della decisione impugnata. Essa ha prodotto documenti in parte già noti, in parte inediti relativi alla procedura d'asilo riguardante la sorella del ricorrente, B._______. La SEM ha inoltre chiesto al tribunale di voler prendere dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell'avv. Püntener e di voler valutare la possibilità di segnalare all'autorità competente di sorveglianza cantonale il suo comportamento irrispettoso delle norme deontologiche. Egli si sarebbe espresso in modo offensivo e si sarebbe accanito ingiustificatamente ed in modo personale nei confronti del funzionario incaricato della trattazione del caso, dimostrando a più riprese malafede processuale nell'interpretazione delle considerazioni esposte nella decisione impugnata (doc. TAF 8). C.g Con osservazioni del 10 maggio 2023 (doc. TAF 9) e del 17 novembre 2023 (doc. TAF 12) il ricorrente si è avvalso di un peggioramento dello stato di salute ed ha ulteriormente ribadito le proprie asserzioni, riferendo di una manifestazione a cui egli avrebbe recentemente preso parte a Ginevra unitamente a diversi esponenti della diaspora curda. A suffragio delle proprie asserzioni egli ha segnalato alcuni link a dei video su youtube, ha prodotto il rapporto medico del 26 aprile 2023 del dr. P._______ e del dr. Q._______, attestante, oltre alle diagnosi note, un episodio depressivo di media gravità (ICD F32.1) e una chiavetta USB contenente il video di una manifestazione di protesta tenutasi il 22 luglio 2023 dinnanzi alla sede dell'ONU di Ginevra. C.h Con decisione incidentale del 23 novembre 2023 è stato comunicato il cambiamento nella composizione del collegio giudicante (doc. TAF 13). C.i Con replica del 7 dicembre 2023 il ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie conclusioni. L'avv. Püntner ha dal canto suo precisato di non intendere attaccare personalmente il funzionario incaricato, ma di criticare fermamente il lavoro svolto da costui, suscettibile di minare la credibilità dell'intera procedura e dell'istituzione per cui esso lavora (doc. TAF 14). C.j Con duplica del 26 gennaio 2024 la SEM si è riconfermata nella propria antitetica posizione, informando il Tribunale del matrimonio del ricorrente con una cittadina svizzera avvenuto il 23 gennaio 2024 (doc. TAF 19). C.k Con osservazioni del 5 marzo 2024, il ricorrente ha informato di voler mantenere il proprio ricorso e di non aver ancora avviato la procedura di rilascio del permesso di dimora presso l'autorità di polizia degli stranieri competente, non avendo ancora trovato un appartamento dove abitare congiuntamente alla propria consorte. Ha quindi chiesto la ragione della modifica della composizione nel collegio giudicante (doc. TAF 22). C.l Con osservazioni del 16 aprile 2024 ha quindi trasmesso un aggiornamento in relazione alla ricerca di un appartamento (doc. TAF 25). C.m Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. La richiesta del ricorrente tendente alla comunicazione dei membri del collegio giudicante, è già stata evasa dal Tribunale in corso di procedura nella decisione incidentale del 2 dicembre 2021, su riserva di eventuali modifiche (cfr. supra lett. C.b). Avendo il ricorrente chiesto, con scritto del 17 dicembre 2021 (doc. TAF 4), conferma delle competenze linguistiche del collegio giudicante, il Tribunale ha quindi assicurato con decisione incidentale del 23 dicembre 2021 che, in quanto autorità giudiziaria federale, conosce le lingue ufficiali svizzere e che la cancelliera incaricata disponesse di sufficienti competenze linguistiche per comprendere integralmente gli atti redatti in tedesco (doc. TAF 5). Con decisione incidentale del 23 novembre 2023 (doc. TAF 13), è stato quindi comunicato il cambiamento di composizione del collegio giudicante. In risposta al quesito formulato nelle osservazioni del 5 marzo 2024 (doc. TAF 22) e ribadito il 16 aprile 2024 (doc. TAF 27), si segnala al ricorrente che tale cambiamento si inserisce nel quadro di una serie di misure di aiuto alle Corti d'asilo, attualmente confrontate con un sovraccarico di lavoro. La nuova giudice istruttrice e il suo cancelliere sono stati selezionati per aiutare la Corte IV in ragione della loro conoscenza della materia trattata e della lingua italiana. Un ulteriore modifica nel collegio, resasi necessaria a causa dell'assenza imprevista del secondo giudice, è stata tempestivamente comunicata con decisione incidentale del 15 maggio 2024 (doc. TAF 29). Per il resto, rammentando che non esiste una base giuridica per richiedere la conferma della casualità della composizione del collegio giudicante, si rinvia il rappresentante del ricorrente alle considerazioni già esposte da questo Tribunale in casi analoghi, di cui egli è a conoscenza (cfr. a tal proposito la sentenza E-1526/2017 del 26 aprile 2017 consid. 4-1 a 4.3, ripresa nella decisione parziale del Tribunale D-1549/2017 del 2 maggio 2018 consid. 4.2-4.3;). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha messo in dubbio l'attendibilità delle allegazioni del ricorrente relative alla perquisizione del suo appartamento a Istanbul, a suo dire avvenuta cinque giorni dopo il suo espatrio e in presenza delle due sorelle, in quanto contradditorie ed esposte tardivamente nel corso del procedimento. L'interessato ha infatti riferito di tale evento unicamente nella fase conclusiva della prima audizione (D134), nonostante in precedenza avesse indicato non esservi alcuna novità dalla Turchia e non vi avesse fatto alcun riferimento neppure quando gli era stato chiesto dettagliatamente delle ultime conversazioni avute con le sorelle e i propri famigliari (verbale 1, D58-66). Neppure la fotografia del soggiorno a soqquadro, prodotta unicamente il 26 agosto 2021, permette di dare maggiore credito a tali allegazioni. A mente della SEM, oltre a non essere un elemento di prova valido - limitandosi a ritrarre un salotto con oggetti in disordine, che per altro potrebbe appartenere a chiunque - esso giungerebbe finanche tardivamente - considerato che la supposta perquisizione avrebbe dovuto avvenire oltre un anno e mezzo prima, ossia il 12 febbraio 2020. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto inverosimile l'episodio raccontato durante la seconda audizione del 1° luglio 2020, stante il quale, la settimana precedente, il fratello dell'insorgente sarebbe stato avvicinato da non meglio precisate persone che lo cercavano e che sapendolo in Svizzera gli avrebbero intimato di rientrare in Turchia per evitare di avere problemi. In particolare la SEM ha ritenuto tali allegazioni non sufficientemente motivate, fortemente stereotipate e poco plausibili. Dalle stesse non sarebbe possibile capire chi siano le persone che lo starebbero cercando e perché si siano rivolte al fratello che fa il taxista a C._______ piuttosto che alla sorella e coinquilina ad Istanbul, dove lui era domiciliato prima dell'espatrio, per avere informazioni sul ricorrente. Pure sotto il profilo della rilevanza, la SEM non ha riscontrato elementi che permettano di concludere che vi fosse o che sussista in un prossimo futuro, un fondato timore di subire delle misure di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. I pregiudizi, gli atti defatigatori e vessatori addotti non hanno infatti un'intensità superiore alle difficoltà alle quali può essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia. In particolare, non avendo mai rivestito alcuna posizione di preminenza in seno al partito HDP, ma un mero ruolo d'appoggio, l'attività di sostegno a candidati politici curdi e alle manifestazioni politiche, non esporrebbero il ricorrente a particolari rischi di persecuzione. Come il ricorrente stesso ha ammesso nella seconda audizione (verbale 2, D59-60), la maggior parte della sua produzione professionale non riguarda temi di natura politica. Per quanto riguarda il controllo subito durante le videoregistrazioni al cimitero ad inizio 2020, nulla di rilevante è successo in tale occasione ad eccezione dell'annotazione delle sue generalità da parte delle persone che lo avevano avvicinato e che il ricorrente non ha saputo dire con certezza se fossero esponenti delle autorità o meno. La SEM ha quindi rilevato come l'attacco subito da parte dei nazionalisti fosse un episodio isolato, lontano nel tempo, che non si è più ripetuto. Allo stesso modo pure il colpo di pallottola di gomma, è stata una singolarità non riconducibile a un atto di persecuzione personale mirata nei confronti del ricorrente, ma dovuta alle contingenze delle manifestazioni del 2013 e dei blocchi di polizia volti a contenerle. Episodio per altro denunciato alle autorità inquirenti turche che, pur con lentezza, si sono attivate per chiarire l'accaduto e tutelare dunque i suoi diritti. In generale, l'autorità inferiore ha ritenuto i fatti esposti di entità molto lieve, che non lasciano presagire una reiterazione o un'intensificazione. Neppure ha ritenuto sussistere delle pressioni rilevanti delle autorità nei suoi confronti, nonostante il ricorrente affermi di appartenere a una famiglia politicizzata, essendo una sorella e un fratello beneficiari dell'asilo in Svizzera rispettivamente in Germania. Al riguardo dopo aver consultato il dossier della sorella B._______ (N...) la SEM ha rilevato che la sua rinuncia allo statuto di rifugiata per sé e per le figlie minori, sottoscritta il 21 aprile 2021 alfine di poter rientrare in Turchia, denoti un'assenza di timore di persecuzione nei propri confronti, portando quindi ad escludere un profilo politicizzato del ricorrente e della sua famiglia. Se le autorità turche avessero in un qualche modo voluto incriminarlo (come parrebbe essere stato il caso nel 1999 quando è stato condannato a una pena pecuniaria sospesa) lo avrebbero già fatto da tempo, considerato che secondo quando dichiarato dal ricorrente la sua famiglia sarebbe loro nota già dal lontano 1997. A riprova che tale non è il caso, la SEM rileva che dal 2013 l'insorgente ha intrapreso senza particolari problemi numerosi viaggi internazionali, come emerge chiaramente dai timbri figuranti sul suo passaporto. Tale libertà di movimento non gli sarebbe stata di certo concessa se le autorità turche intendevano perseguirlo. Non avendo l'interessato alcun ruolo di rilievo nella produzione e nella pubblicazione della biografia di E._______, pur essendovi marginalmente menzionato, ed essendo stati perseguiti dalle autorità turche unicamente l'autore e l'editore, la SEM ha ritenuto che pure i mezzi di prova prodotti in relazione a tale vicenda non fossero suscettibili di sostenere maggiormente le sue allegazioni. Da ultimo l'autorità inferiore ha ritenuto possibile, ammissibile ed esigibile il rinvio in Turchia dell'interessato. Quest'ultimo gode in patria di una rete famigliare intatta che dal 2017 all'espatrio parrebbe l'abbia sostenuto e considerato. Dalle dichiarazioni contrastanti rilasciate dal ricorrente, emerge da un lato una certa esperienza professionale, dall'altro la volontà di sottacere la sua reale situazione economica e professionale. Sotto il profilo medico la SEM non ha ritenuto lo stato di salute dell'interessato grave al punto da giustificare l'ammissione provvisoria, tantopiù che parte delle patologie per cui è in cura erano già note prima dell'espatrio e che l'assistenza sanitaria in ambito psichiatrico è garantita in Turchia e corrisponde agli standard dell'Europa occidentale. 4.2 In sede ricorsuale e nei memoriali completivi, l'insorgente si prevale essenzialmente di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, insistendo, a tratti con particolare animosità, in merito all'inadeguatezza della conduzione dell'istruttoria da parte del funzionario della SEM incaricato dell'incarto, nonché in merito all'esistenza di una serie d'irregolarità formali che verranno esposte e trattate a titolo preliminare (consid. 5). Egli si duole in particolare del mancato esame da parte della SEM dei seri pregiudizi, ai sensi dell'art. 3 LAsi, per lui esistenti in Turchia. Egli ritiene infatti di aver esposto in maniera convincente i motivi per cui egli apparterrebbe a una famiglia curda politicizzata, seppur distante dalle politiche violente del PKK, da sempre in stretti rapporti con la famiglia di E._______, di cui egli avrebbe contribuito a redigere una biografia postuma, ormai bandita dal territorio turco. Le dichiarazioni rilasciate nel corso delle audizioni, così come la documentazione prodotta attesterebbero il suo impegno decennale per la causa curda in Turchia e il suo statuto di oppositore al regime turco. I molteplici visti turistici figuranti sul suo passaporto, d'altro canto, confermerebbero il suo attaccamento a tale causa e il fatto che per perorarla egli sarebbe sempre rientrato in Patria dai suoi numerosi viaggio all'estero, con la sola eccezione dell'ultimo viaggio, all'inizio del 2020, allorquando, rendendosi conto di essere oggetto di un'importante indagine e di correre il pericolo di subire una pena detentiva e persecuzioni a sfondo politico, avrebbe chiesto asilo in Svizzera. Tutto ciò, a mente del ricorrente, è stato trascurato dalla SEM anche e soprattutto a causa del funzionario incaricato di condurre le audizioni, che si è dimostrato inadeguato e completamente ignaro della storia, della cultura e della situazione della popolazione curda in Turchia e della sua lotta contro l'oppressione del regime turco. Quest'ultimo ignorerebbe che non è soltanto il PKK a combattere contro tale oppressione, ma pure organizzazioni che non hanno scelto la lotta armata e famiglie come quella di E._______, figura venerata e rispettata tra i curdi e il cui fratello N._______, a causa delle persecuzioni subite in Patria, si è visto costretto ad emigrare e chiedere asilo in Germania. La produzione della sentenza del Tribunale di Brema riguardante la procedura d'asilo di N._______, ottenuta direttamente da lui non anonimizzata, costituirebbe una prova in più della vicinanza del ricorrente a tale famiglia, al pari dei contributi da lui forniti sia nell'elaborazione della biografia di E._______ sia al documentario sulla vita di quest'ultimo per il quale in gennaio 2020 ha girato alcune riprese a C._______. La SEM, tuttavia, non ha svolto alcun accertamento riguardo ai legami intrattenuti con questa figura e i suoi famigliari, non tenendo quindi conto del pericolo che tali relazioni comportano per il ricorrente, essendo la famiglia E._______ ancora tutt'oggi oggetto di persecuzioni in Turchia. Nel quadro del ricorso, infatti, il ricorrente è riuscito a radunare una serie di fotografie suscettibili di avvalorare la propria tesi (cfr. consid. C.e) e meglio chiarire il legame con la famiglia E._______, nonché l'attivo coinvolgimento politico suo e dei propri famigliari, in particolare del fratello R._______. Mezzi probatori che avrebbero potuto essere prodotti già prima, se solo il funzionario incaricato delle audizioni avesse prestato maggiore attenzione e svolto con diligenza il proprio lavoro. La SEM neppure ha approfondito l'episodio in cui, contestualmente alle rivolte di Gezi Park il ricorrente è stato colpito al volto da un proiettile di gomma sparato da un poliziotto, nonostante agli atti figurino oltre alla denuncia uno scritto dell'avvocato turco che si era occupato del caso. L'insorgente ritiene quindi pretestuoso il riferimento al rientro di sua sorella in Turchia che la SEM ha fatto allo scopo di giustificare la conclusione secondo la quale la sua famiglia non correrebbe alcun rischio di persecuzioni in Patria. Secondo il ricorrente quest'ultima non sarebbe mai rientrata in Turchia e non ci sarebbe stata alcuna valida rinuncia da parte sua allo statuto di rifugiata, ma solo un malinteso legato al rilascio del permesso di soggiorno che lei desiderava ottenere al fine di poter andare un giorno a trovare i famigliari rimasti in Patria. Nonostante le evidenti prove prodotte a sostegno di uno stato psichico precario la SEM non avrebbe ordinato alcun accertamento specifico, né avrebbe tenuto in sufficiente conto di tale circostanza durante la fase d'interrogatorio, onde evitare una ritraumatizzazione del ricorrente. Al contrario, a suo dire le due audizioni si sarebbero svolte in un clima intimidatorio e privo di empatia, circostanza che sommata al grave stato di prostrazione psichica in cui quest'ultimo si trovava, non avrebbe permesso di fare pienamente luce su tutti gli elementi determinanti per valutare la bontà dei motivi d'asilo. Oltre a ciò, nell'intento di screditare le allegazioni dell'interessato e minarne la verosimiglianza, il funzionario della SEM avrebbe estrapolato fuori contesto ed esposto in maniera deliberatamente fallace nella decisione impugnata alcune delle dichiarazioni di quest'ultimo. Il ricorrente contesta quindi le argomentazioni addotte dalla SEM riguardo all'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni riguardo alla perquisizione avvenuta il 12 febbraio 2020 nel suo appartamento di Istanbul, insistendo sul fatto che la fotografia del salotto è suscettibile di dimostrare i suoi asserti, nonostante questa sia stata prodotta, per le giuste ragioni, soltanto in un secondo tempo. Ha sostegno della plausibilità delle vessazioni subite dal fratello a C._______ egli riferisce, come fatto nuovo, di aver incontrato un richiedente l'asilo turco - tale S._______ - i cui famigliari avevano vissuto esattamente la stessa esperienza, avendo anche nel suo caso le autorità turche scoperto che quest'ultimo aveva fatto richiesta d'asilo in Svizzera. Per approfondire tale aspetto, come riguardo agli altri motivi d'asilo riferiti, il ricorrente ritiene quindi necessario che la SEM o il Tribunale svolgano maggiori accertamenti. L'insorgente ritiene infine che sussistano degli elementi non considerati con la debita attenzione dalla SEM che rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia. 4.3 In sede di risposta la SEM ha preso atto dell'ulteriore materiale probatorio presentato dal ricorrente, ritenendo che lo stesso non apporti nuovi elementi d'interpretazione delle dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo nel corso delle due audizioni e del diritto di essere sentito di cui ha fatto uso il 15 giugno 2021. Tantopiù che tale materiale risale al periodo compreso fra il 2016 e il 2017 e che negli anni seguenti il ricorrente ha potuto lasciare indisturbato il paese a più riprese, circostanza che dimostra il disinteresse delle autorità turche per il suo profilo. La SEM ha quindi ribadito che la sorella dell'insorgente, B._______, ha rinunciato all'asilo - ricevuto appena quattro anni prima - al fine di poter rientrare liberamente in Turchia; circostanza che permette di escludere il timore di persecuzione riflessa evocata dall'interessato. È quindi evidente il fine strumentale con cui appena sei giorni prima dell'inoltro del ricorso dell'interessato, quest'ultima è ritornata sui propri passi denunciando il pericolo di un suo rientro in Turchia e chiedendo di ripristinare il suo diritto all'asilo. Passando in rassegna le svariate censure la SEM si è quindi riconfermata nella propria posizione non ritenendo quanto asserito suscettibile di modificare le proprie conclusioni riguardo alla pertinenza dei motivi d'asilo e alla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. È stato infine deplorato l'immotivato e personale accanimento del rappresentante del ricorrente contro il funzionario incaricato della trattazione del caso, dal momento che egli avrebbe potuto sostenere le proprie allegazioni invocando un errore di accertamento o di giudizio da parte della SEM, senza muovere accuse prive di fondamento alcuno. Tale condotta, irrispettosa delle norme deontologiche e della buona fede processuale, a mente della SEM, andrebbe sanzionata. 4.4 Nel memoriale di replica il ricorrente ha riepilogato gli episodi in cui, a suo dire, vi sono stati dei grossolani e rilevanti errori da parte del funzionario incaricato, in particolare il metodo d'interrogatorio inappropriato e la durata eccessiva delle audizioni che non hanno permesso di appurare i fatti giuridicamente rilevanti ed hanno contribuito ad aggravare ulteriormente lo stato di salute dell'interessato; egli critica inoltre le argomentazioni addotte nella decisione impugnata, non aderenti alla realtà e a quanto dichiarato, ma volte ad avvalorare le errate conclusioni a cui il funzionario incaricato desiderava giungere, dando l'impressione che quest'ultimo non fosse oggettivo e imparziale nella valutazione del caso dell'interessato. L'avvocato del ricorrente ha quindi precisato che le sue affermazioni non siano da intendere come un attacco personale a un dipendente della SEM, ma piuttosto una critica della sua condotta professionale, che non solo comporta un notevole aggravio di lavoro e di costi per tutte le parti in causa, ma è anche altamente dannoso per la credibilità del sistema giuridico svizzero. Per il resto il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni.
5. Nei vari memoriali trasmessi, il ricorrente propone una serie di doglianze formali, che, se accolte, sarebbero suscettibili di giustificare il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore. È quindi giudizioso evadere preliminarmente tali contestazioni, previa definizione del quadro giuridico di riferimento. 5.1 5.1.1 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA). Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenze del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 6.2 e F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). Al contrario, l'autorità commette una denegata giustizia formale proibita dall'art. 29 cpv. 2 Cost., se omette di pronunciarsi in relazione a delle censure che presentano una certa pertinenza, o di prendere in considerazione delle allegazioni e argomenti importanti per la decisione da rendere (cfr. DTF 141 I 557 consid. 3.2.1, 138 I 232 consid. 5.1,134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1). 5.1.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). L'accertamento dei fatti è incompleto se non sono stati presi in considerazione tutti i fatti giuridicamente rilevanti per la decisione (sentenza E-1059/2023 del 7 giugno 2023 consid. 4.4). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191, sentenze del TAF D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza D-291/2021 consid. 7.2.1; Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 3.144). I principi esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenza D-291/2021 consid. 7.2.4). 5.2 5.2.1 Innanzitutto, il rappresentante del ricorrente parrebbe lamentarsi di una violazione del diritto di essere sentito in relazione alla tenuta del fascicolo da parte della SEM, a suo dire non conforme alle esigenze giurisprudenziali, non essendovi in particolare traccia di un elenco completo dei mezzi di prova da lui prodotti. Tale lacuna, a suo modo di vedere, comprometterebbe l'esercizio del suo diritto alla consultazione degli atti. In particolare non sarebbe possibile verificare se tutte le prove da lui prodotte siano state effettivamente registrate e si trovino nel fascicolo. Per tale ragione il ricorrente ha chiesto che l'incarto della SEM gli fosse nuovamente trasmesso, previo allestimento di un elenco separato e dettagliato dei mezzi di prova, al fine di poter completare il proprio ricorso. 5.2.2 Tale censura a mente di questo Tribunale appare alquanto pretestuosa e va respinta. Non vi è dubbio che il ricorrente abbia potuto esercitare il proprio diritto alla consultazione degli atti: l'incarto SEM è stato infatti trasmesso alla precedente patrocinatrice, prima dell'emanazione della decisione impugnata e all'attuale rappresentante, il 15 settembre 2020, prima che costui inoltrasse il ricorso. Tutte le informazioni utili ai fini di causa, erano quindi a disposizione del ricorrente, tantopiù che le prove rilevanti ai fini processuali, sono state debitamente elencate nella decisione impugnata. Giova rammentare che il diritto alla consultazione degli atti e di fornire prove da parte della persona interessata da una decisione presuppone un obbligo in capo all'amministrazione di conservare gli atti: l'autorità deve registrare nel fascicolo tutto ciò che riguarda il caso e che può essere rilevante per la decisione (DTF 130 II 473 consid. 4.1 con i riferimenti citati). Il diritto di consultare gli atti presuppone una gestione ordinata, chiara e completa degli stessi per quanto concerne l'archiviazione, l'impaginazione e la registrazione degli atti completi nell'indice del fascicolo (cfr. DTAF 2012/24 consid. 3.2; 2011/37 consid. 5.4.1). Nel caso concreto, si osserva che, pur non essendo enumerate in una lista apposita, le prove prodotte in corso di procedura dall'interessato risultano essere state regolarmente prese in consegna dalla SEM ed inserite nel dossier elettronico (cfr. risultanze processuali e dossier elettronico eGov). La ritrasmissione dell'incarto con un elenco dettagliato delle prove, a ben vedere, non avrebbe apportato al ricorrente maggiori o più esaustive informazioni di quelle che erano già a sua disposizione. Conclusione a cui il medesimo rappresentante del ricorrente parrebbe essere giunto considerato che tale richiesta non è più stata reiterata e che, nonostante ciò, quest'ultimo ha avuto modo di esprimersi in maniera dettagliata nei successivi memoriali. 5.3 5.3.1 Il ricorrente lamenta poi una violazione del diritto di essere sentito a causa della condotta intimidatoria nel corso delle audizioni da parte del funzionario della SEM, che non gli avrebbe permesso di esporre in modo esaustivo tutte le argomentazioni a sostegno della sua domanda d'asilo. 5.3.2 A tal proposito, il Tribunale rileva che fin dalle prime fasi dell'istruttoria dinnanzi alla SEM - in particolare in occasione del verbale di rilevamento dei dati del 27 febbraio 2020 (cfr. atto SEM 12/9), del colloquio Dublino del 3 marzo 2020 (cfr. atto SEM 17/2), della prima audizione sui motivi d'asilo del 28 maggio 2020 (cfr. verbale 1), nonché della seconda del 1° luglio 2020 (cfr. verbale 2) - il ricorrente era rappresentato da un mandatario professionale, sua persona di fiducia. Durante la prima audizione del 28 maggio 2020 il funzionario della SEM ha cominciato presentandosi e presentando le altre persone presenti, chiarendone contestualmente il ruolo. Ha quindi illustrato gli obbiettivi dell'audizione, richiamato le regole applicabili in modo semplice e comprensibile, spiegando al richiedente i suoi diritti ed i suoi obblighi durante l'audizione. Proseguendo ha accertato che tutti i punti dell'introduzione fossero per lui chiari e che non vi fossero problemi di salute che impedissero lo svolgimento dell'audizione (cfr. verbale 1, pag. 1-2). Ha poi iniziato a porre quesiti aperti all'insorgente, riguardo al luogo d'origine, alla sua formazione e professione, alla sua famiglia e ai contatti con essa e al viaggio che l'ha condotto in Svizzera (cfr. verbale 1, D7-D79), dando la possibilità a quest'ultimo di esprimersi riguardo alla propria situazione medica e di fare valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo (cfr. verbale 1, D80-102). Ha quindi lasciato che l'insorgente si esprimesse liberamente circa i suoi motivi d'asilo, interrompendolo solo per evitare divagazioni e concentrare il resoconto agli eventi che lo hanno indotto a lasciare la Turchia nel 2020 (cfr. verbale 1, D109-114), ponendo soltanto dei quesiti mirati a chiarire fatti o circostanze addotte o evitare divagazioni irrilevanti riguardanti terze persone (cfr. verbale 1, D114-134). Al ricorrente è stata quindi data la possibilità di precisare ulteriormente le proprie allegazioni e di addurre gli ulteriori fatti suscettibili di influire sulla domanda d'asilo o opporsi al ritorno in Turchia (verbale 1, D135-159). Al termine dell'audizione, l'auditore della SEM ha dato modo all'interessato e pure alla rappresentante legale di esprimersi su eventuali temi non ancora affrontati di potenziale rilievo per l'accertamento dei fatti (verbale 1, D160-161) e di correggere e completare alcune asserzioni dopo la rilettura del verbale (verbale 1, D162-166). Durante la seconda audizione, dopo un breve riepilogo dei punti introduttivi, il funzionario della SEM ha chiesto al ricorrente di esprimersi riguardo agli eventi accaduti nei sei mesi precedenti il suo espatrio, chiedendogli di limitarsi ai fatti concernenti la procedura d'asilo che lo riguardano personalmente, nonché degli eventi più recenti accaduti dopo il suo espatrio (cfr. verbale 2, D4-13). Dopo questa prima fase, in cui il ricorrente ha potuto esprimersi liberamente, il funzionario SEM ha iniziato a porre delle domande del tutto pertinenti ai fatti addotti, dandogli così la possibilità di chiarire ed approfondire la spiegazione dei suoi motivi d'asilo (cfr. verbale 2, D14-107). Al termine dell'audizione all'interessato è stata brevemente concessa la possibilità di segnalare ulteriori fatti suscettibili di influire sulla domanda d'asilo o opporsi al ritorno in Turchia (cfr. verbale 2, D108-127) e di correggere alcune asserzioni dopo la rilettura del verbale (cfr. verbale 2, D128-129). Durante le audizioni, l'insorgente non ha manifestato difficoltà particolari, segnatamente di comprensione o dovute alla necessità di adattarsi a un particolare atteggiamento del funzionario della SEM, che l'avrebbero impedito dall'esprimersi in modo convincente sui suoi motivi d'asilo, come si lascia intendere invece nel gravame. Non risulta per altro che il suo rappresentante legale sia mai intervenuto nell'intento di ripristinare un clima sereno durante l'audizione o di contestare al funzionario della SEM le modalità d'interrogatorio o la tipologia di domande poste. Inoltre appare che l'auditore si sia sincerato di aver ben compreso quanto dichiarato dall'interessato, ponendogli anche in modo reiterato dei quesiti, formulandoglieli in modo differente. I quesiti posti dall'auditore erano opportuni e tesi a chiarire le risposte fornite dal ricorrente nelle due audizioni, laddove incomplete o incongruenti. Lo scopo era quindi di offrirgli la possibilità di pronunciarsi in modo esaustivo, piuttosto che di metterlo in difficoltà. Le eventuali interruzioni nel flusso narrativo, risultano essere dettate dalla necessità di precisare alcune circostanze, date o persone o di reindirizzare l'interessato su temi pertinenti per l'asilo. Domande scomode, come ad esempio quelle sulla conoscenza e il possesso di armi, pur incalzanti che fossero, rientrano senza ombra di dubbio fra quelle pertinenti per la procedura d'asilo, tantopiù che il ricorrente ha fatto espresso riferimento a una tipologia di fucile d'assalto nelle proprie allegazioni e a delle foto in cui suo fratello posa con un'arma da fuoco. Alla luce di tali elementi, se alcune delle risposte del ricorrente non sono state sufficientemente precise o esplicite, nulla dimostra, alla lettura dei verbali d'audizione, che i quesiti siano stati posti in maniera intimidatoria, o che il funzionario della SEM abbia trascurato informazioni emerse dalle dichiarazioni del ricorrente. Neppure si può seriamente credere, a fronte dell'età, della formazione scolastica e professionale e dell'esperienza di vita del richiedente, che quest'ultimo fosse a tal punto in soggezione ed emotivamente provato da non essere in grado di comprendere i quesiti posti e di rispondervi in modo cosciente e dopo attenta riflessione. 5.3.3 A seguito dell'assegnazione alla procedura ampliata, per il tramite del nuovo patrocinatore - anch'esso mandatario professionale avvezzo delle procedure d'asilo - il ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie allegazioni, trasmettendo nuovo materiale probatorio a supporto delle stesse, con gli scritti del 21 gennaio, del 1° febbraio, del 17 e 23 marzo e del 27 aprile 2021 (atti SEM n. 67/12, 68/10, 69/24, 70/4, 71/4). Il 15 giugno 2021, dando seguito al diritto di essere sentito accordato dalla SEM il ricorrente ha potuto diffusamente esprimersi in merito ai mezzi di prova prodotti (att. SEM n. 75/8). Sono quindi seguiti gli ulteriori scritti del 21 luglio 2021 (atto SEM n. 76/2) e del 26 agosto 2021 - dopo la visione degli atti concessa il 30 luglio 2021 - in cui l'interessato ha potuto aggiornare la SEM sullo stato di salute ed approfondire le proprie motivazioni (atto SEM n. 79/8). Dopo l'emanazione della decisione impugnata, l'avv. Püntener che ha rappresentato il ricorrente in sede di ricorso, ha trasmesso a questo Tribunale sette memoriali, in cui ha ripercorso gli stessi eventi già evocati nelle due audizioni, trasmettendo nuova documentazione a supporto delle proprie allegazioni. Né nelle osservazioni completive, né tantomeno nel gravame e nei memoriali che sono seguiti, il ricorrente ha presentato elementi rilevanti su cui non fosse già stato diffusamente sentito nel corso delle due audizioni. 5.3.4 Ora, quand'anche vi fosse stata una violazione del diritto di essere sentito in corso di procedura - e tale non è evidentemente il caso - il rappresentate del ricorrente dovrebbe ben sapere che la stessa è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione (cfr. DTAF 2008/47 consid. 3.3.4 e relativi riferimenti), come è il caso di questo Tribunale al quale il medesimo rappresentante ha fatto pervenire svariati e voluminosi memoriali, nei quali si è potuto ampiamente diffondere su ogni aspetto da lui considerato rilevante ai fini dell'asilo. In tali circostanze la censura di violazione del diritto di essere sentito non soltanto è manifestamente infondata, ma pure pretestuosa e non risulta pertanto meritevole di tutela. 5.4 5.4.1 Il rappresentante del ricorrente asserisce, invero in modo abbastanza apodittico e fumoso, che l'autorità inferiore ha violato il proprio obbligo di motivazione, avendo nel provvedimento impugnato il funzionario della SEM deliberatamente fatto ricorso a delle menzogne per motivare e giustificare il respingimento della domanda d'asilo. 5.4.2 Dall'obbligo di motivazione come parte del diritto al contraddittorio deriva che la stesura della motivazione dovrebbe consentire all'interessato di contestare la decisione in modo adeguato, il che avviene solo se sia l'interessato che l'autorità di ricorso possono farsi un'idea della portata della decisione. Il livello di motivazione dipende dall'oggetto della decisione, dalle circostanze del procedimento e dagli interessi dell'interessato, per cui è necessaria una motivazione accurata in caso di grave interferenza con gli interessi giuridicamente protetti dell'interessato, come nel caso dei procedimenti in materia di asilo e di espulsione (cfr. DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; DTAF 2008/47 consid. 3.2). 5.4.3 La SEM ha illustrato in maniera comprensibile e sufficientemente differenziata le considerazioni da cui è stata guidata, così come le sue valutazioni riguardo ai fatti esposti e i mezzi di prova prodotti. Per respingere la domanda d'asilo la SEM ha motivato le proprie conclusioni sulla base di elementi validi sotto l'aspetto della verosimiglianza (art. 7 LAsi) come pure della rilevanza (art. 3 LAsi), ha vagliato i fattori di rischio in presenza confrontandosi con le principali argomentazioni avanzate dal richiedente. Con ciò, si può partire dall'assunto che il ricorrente abbia potuto impugnare il provvedimento avversato in piena cognizione di causa, come del resto dimostrato dallo strutturato allegato ricorsuale giunto a questo Tribunale. In definitiva, il semplice fatto che il ricorrente non condivida l'opinione della SEM non costituisce una violazione dell'obbligo di motivazione, ma una questione sostanziale, una critica alla valutazione dei fatti da parte dell'autorità inferiore che andrà esaminata nel merito (cfr. sentenza del Tribunale D-2659/2016 consid. 6.5). D'altro canto la presente fattispecie nemmeno si apparenta a quella di cui al riferimento giurisprudenziale citato nel gravame. 5.4.4 Anche in questo caso la censura, non soltanto è mal riposta, ma pure manifestamente infondata. 5.5 Nel prosieguo della sua impugnativa, il patrocinatore del ricorrente adduce una serie di argomentazioni a sostegno di una pretesa violazione del principio inquisitorio. 5.5.1 Il patrocinatore del ricorrente lamenta un'eccessiva durata delle audizioni, facendo riferimento alle circolari della SEM secondo cui la durata di un'audizione non dovrebbe superare le quattro ore. Riguardo a tale contestazione il Tribunale ha già avuto modo di spiegare all'avv. Püntener, che tali circolari non hanno carattere vincolante (cfr. sentenza del TAF D-4648/2012 del 27 agosto 2013 consid. 6.1.1). In concreto, dai verbali delle due audizioni non traspare alcun indizio secondo cui l'interessato, con il protrarsi delle stesse, non sia più stato in grado di partecipare in modo attento o abbia maturato altre difficoltà; al contrario, in coda alla prima audizione il richiedente, sostiene che avrebbe voluto diffondersi in modo ancora più dettagliato sui motivi d'asilo addotti (cfr. verbale 1, D157). Seppur lunghe tali audizioni sono state intervallate da regolari pause di almeno un quarto d'ora (tre nella prima audizione e quattro nella seconda) di modo che il tempo "attivo" delle audizioni, rilettura compresa, risulta essere pari a 5h15 rispettivamente 3h20. 5.5.2 Per quanto invece riguarda la sua situazione psicofisica al momento di essere sentito sui motivi d'asilo, occorre segnalare che l'interessato, regolarmente rappresentato nel corso dell'audizione da un mandatario professionale, è stato direttamente questionato sulla sua facoltà di rispondere alle domande postegli. Ebbene, questi, seppur abbia indicato di essere molto teso e non stare tanto bene a causa dei problemi psichici di cui soffre e di cui si è offerto di parlare, ha risposto affermativamente (cfr. verbale 1 D4-6). Inoltre, anche la lettura dei verbali non lascia presupporre che il ricorrente si trovasse in una condizione tale da pregiudicare lo svolgimento delle audizioni. Ciò a maggior ragione visto che il suo rappresentante legale non risulta aver formulato riserve al soggetto né ha posto direttamente in questione il raziocinio dell'interessato. Tantopiù che quest'ultimo doveva essere a conoscenza della situazione valetudinaria del proprio rappresentato, che era già stato sottoposto a diversi accertamenti medici e al momento della prima audizione in esito ai quali era stata ipotizzata la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva e di disturbo post traumatico da stress (si cfr. a tal proposito il rapporto del dr. T._______ del 28 febbraio 2020, del dr. U._______ del 29 aprile 2020, del dr. V._______ del 7 maggio 2020 e del dr. W._______ del 19 maggio 2020 [cfr. atti SEM n. 18/3, 42/2, 44/3, 46/2]). Come già indicato sopra, non vi sono elementi a supporto della pretesa attitudine intimidatoria tenuta dal funzionario SEM nel corso dell'audizione dell'interessato, che non risulta aver avuto particolare difficoltà ad esporre i propri motivi d'asilo seppur, a suo dire, fosse fortemente traumatizzato al momento di essere sentito. A ben vedere, dalla documentazione agli atti, in particolare dai referti medici a disposizione, non emerge alcun elemento che permetta di supportare l'asserto del ricorrente secondo il quale il funzionario SEM avrebbe avuto un atteggiamento ostile durante le due audizioni che gli avrebbe cagionato un peggioramento delle proprie affezioni a causa di una pretesa "ritraumatizzazione". In definitiva, si può dunque partire dall'assunto che l'audizione sia stata svolta regolarmente. 5.6 Riassumendo, non v'è motivo di annullare il provvedimento avversato e di rinviare la causa all'autorità inferiore per i motivi formali sollevati dall'insorgente nel gravame. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Come stabilito all'art. 3 cpv. 4 LAsi non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono riservate le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nellaprocedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non èindispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, purnutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensìdev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
7. Nel caso in disamina, occorre concordare con la SEM - per le ragioni da essa esposte - sul fatto che alcune delle allegazioni del ricorrente non sono sufficientemente motivate, difettando di concretezza e precisione su alcuni punti essenziali e risultando contradditorie e poco plausibili su altri e non essendo per altro supportate da mezzi di prova affidabili e concludenti (cfr. consid. 8). Altre allegazioni, invece, non risultano essere pertinenti ai sensi dell'asilo, non raggiungendo il timore asserito dall'interessato un'intensità rilevante per adempiere i requisiti dell'art. 3 LAsi (consid. 9). 8. 8.1 Passando in rassegna gli eventi narrati dal ricorrente, i primi elementi d'inverosimiglianza sono riscontrabili già nell'episodio dell'incontro al cimitero di C._______ con le tre persone che il ricorrente ha identificato quali poliziotti, nonostante costoro non indossassero alcuna uniforme, né si fossero presentati come rappresentanti delle forze dell'ordine. Aspetto singolare dell'episodio narrato è il fatto che, nonostante tali persone sapessero esattamente chi fosse, conoscessero il suo nome, sapessero cosa stava facendo a C._______ e sapessero di cosa si occupasse ("noi sappiamo chi sei tu, sappiamo che lavoro fai, di cosa ti occupi") e cosa avesse fatto in passato ("noi sappiamo tutto, sappiamo di Gezi Park, sappiamo che hai fatto una causa contro i poliziotti"), non fossero a conoscenza del suo indirizzo ed abbiano avuto bisogno di annotarselo nell'intento di mettersi in contatto con lui più avanti (cfr. verbale 1, D134; verbale 2, D6). Ciò appare alquanto inverosimile ritenuto che tale informazione, fra le tante, è probabilmente la prima di cui dovrebbero disporre degli agenti di polizia (o governativi) intenzionati ad osservare una persona - per monitorare le sue attività o quelle di altri dissidenti figuranti fra la sua cerchia di contatti. A maggior ragione considerato che questi, stando a quanto riferito dal ricorrente, lo conoscessero bene al punto da sapere chi fosse suo fratello, che egli fosse in contatto con F._______ e della denuncia sporta a seguito dei fatti di Gezi Park (cfr. verbale 2, D17, D38). Ancora meno credibile, se davvero tali agenti non fossero stati a conoscenza dell'indirizzo, il fatto che per appurarlo lo chiedano al diretto interessato - persona oggetto delle loro indagini - anziché passare per il tramite dei canali ufficiali a disposizione degli inquirenti. In relazione a tale episodio, il ricorrente ha fornito delle indicazioni alquanto vaghe e superficiali. Egli non ha spiegato in modo convincente perché fosse indotto a credere che le persone che lo hanno avvicinato fossero dei poliziotti, né è riuscito a dettagliare maggiormente quanto avrebbe discusso con loro, limitandosi ad esporre alcuni scorci di frase, minacce malcelate in modo invero piuttosto sconclusionato e stereotipato (cfr. verbale 2, D6, D18-23). Da quanto dichiarato, non è infatti possibile capire con esattezza quale fosse lo scopo delle tre persone che lo hanno avvicinato al cimitero e se a seguito di tale incontro, avvenuto il 31 gennaio 2020, ne siano concretamente derivate delle conseguenze negative per il richiedente. Egli neppure è riuscito a fornire una spiegazione del motivo per cui i presunti poliziotti gli avessero chiesto informazioni riguardo a suo fratello R._______, nonostante quest'ultimo sarebbe espatriato da oltre 25 anni ed avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Germania. Invitato a più riprese ad approfondire tale circostanza egli si è limitato a dare delle spiegazioni alquanto evasive (cfr. verbale 2 D17 e D24). In modo altrettanto vago egli si è espresso riguardo al motivo per cui i tre presunti poliziotti cercassero F._______, nonostante quest'ultimo viva in Germania sin dal 1993 (cfr. verbale 2 D38, D48-50). Il ricorrente pare infine mettere in relazione l'evento al cimitero di C._______ con la chiamata ricevuta alcuni giorni dopo, il 3 febbraio 2020, dal posto di polizia di Sisli ( i li), quartiere benestante di Istanbul. Anche in questo caso le dichiarazioni sono piuttosto vaghe e stereotipate ed egli non ha saputo fornire maggiori dettagli riguardo alle modalità e al contenuto della telefonata avuta con un agente di nome "X._______", né del motivo per cui egli fosse a tal punto spaventato ("ero nel panico") a fronte della convocazione ricevuta (cfr. verbale 1, D134). 8.2 Al pari della SEM, questo Tribunale ritiene poco plausibile che il ricorrente, pur avendone avuto la possibilità, abbia atteso fino alla fine della prima audizione per raccontare quello che parrebbe essere l'evento che l'ha definitivamente indotto a depositare la domanda d'asilo in Svizzera, ossia la perquisizione nel proprio appartamento di Istanbul e il contestuale sequestro dei suoi laptop e hard disk a cui hanno assistito le sue due sorelle (cfr. verbale 1, D134). All'inizio dell'audizione egli ha riferito di avere in patria una sorella domiciliata con lui a Istanbul e una residente a C._______ (cfr. verbale 1, D47). Egli ha altresì riferito di sentirle regolarmente entrambe, infatti tre giorni prima dell'audizione aveva parlato telefonicamente con la sorella residente a C._______ e una settimana prima con quella di Istanbul (cfr. verbale 1, D58 e D62). A specifica domanda dell'auditore, egli ha quindi riferito di non aver discusso di nulla in particolare con esse (cfr. verbale 1, D59 e D63) e di non aver ricevuto alcuna particolare novità da loro (cfr. verbale 1 D66). Sebbene tra l'audizione (28 maggio 2020) e la presunta perquisizione (12 febbraio 2020) fosse ormai passato qualche mese, è abbastanza inverosimile che di tale evento straordinario e traumatico, nelle telefonate con le sorelle non ne sia più stata fatta parola, tantopiù che il ricorrente stesso ha dichiarato "quando parlo con loro, mi chiedono sempre a che punto è la mia situazione in questo Paese (la Svizzera, n.d.r), quando ho l'audizione, cosa sto facendo" (cfr. verbale 1 D63). Pare quindi strano che le sorelle, avendo vissuto in prima persona tale atto di persecuzione e potendo immaginare che lo stesso abbia indotto il ricorrente a chiedere asilo, essendo loro a conoscenza della sua domanda d'asilo e della sua situazione, non ne abbiano fatto il minimo accenno. È altresì alquanto inverosimile che il ricorrente, riferendo all'auditore delle sorelle, dei loro rapporti e delle comunicazioni con esse, non abbia immediatamente rammentato la perquisizione da loro vissuta per causa sua e soprattutto desiderato riferirla, anticipando i propri motivi d'asilo. Poco più avanti nel verbale, al ricorrente è stato chiesto quando avesse deciso di espatriare (cfr. verbale 1, D72) e anche in tale circostanza egli non ha minimamente accennato alla presunta perquisizione e alla presunta procedura segreta avviata nei suoi confronti dalle autorità turche. Come detto, tale asserto è apparso relativamente tardi - solo dopo alcune ore di audizione verso la fine della stessa - e contraddice quanto affermato in un primo momento, senza che il ricorrente abbia mai addotto alcuna valida ragione per giustificare tale incongruenza che ne pregiudica la credibilità. Quand'anche si volesse dare credito alla tesi sostenuta dal ricorrente, non vi è nessun elemento agli atti che permette di sostanziare maggiormente tale asserto. L'inesistenza di una procedura giudiziaria a suo carico, a cui fa riferimento l'avvocato turco del richiedente (cfr. lettera del 26 maggio 2020 dell'avv. I._______ alla SEM, prodotto il 4 giugno 2020 sub doc. 9), testimonia per l'inverosimiglianza dell'evento, piuttosto che di un complotto o di una persecuzione condotta clandestinamente contro di lui. Quanto alla fotografia del salotto in disordine, essa non permette infatti di dimostrare alcunché. Innanzitutto perché il salotto potrebbe appartenere a chiunque. In secondo luogo perché anche se l'appartamento fosse effettivamente quello che il ricorrente condivideva con la sorella ad Istanbul, non è dato sapere chi abbia creato la confusione raffigurata nella foto. Potrebbe essere stato chiunque ed in qualsiasi momento. Infatti la tempistica con cui tale fotografia è stata prodotta (al 26 agosto 2021, dunque un anno e mezzo dopo la pretesa perquisizione e oltre un anno dopo la seconda audizione SEM) induce a credere che si tratti di un mezzo probatorio costituito espressamente per i fini di causa. Per tale ritardo il ricorrente non ha addotto alcuna valida giustificazione, tantopiù che al termine della prima audizione del 28 maggio 2020 egli aveva dichiarato di non essere a conoscenza, né in attesa di ulteriori mezzi di prova (verbale 1, D63-66). Ne consegue che, oltre ad essere tardive e contradditorie, le allegazioni del ricorrente relative alla perquisizione vanno considerate alla stregua di mere allegazioni di parte non supportate da alcun elemento oggettivo. 8.3 Alla medesima conclusione si giunge per quanto concerne l'incontro del fratello G._______ con delle persone non meglio precisate, riferito in occasione della seconda audizione. Ora come rettamente rilevato dalla SEM tale racconto appare oltremodo stereotipato e privo di dettagli che lo rendono credibile. Il ricorrente non ha infatti indicato chi fossero le persone che chiedevano di lui, perché avessero avvicinato il fratello a C._______ né tantomeno se vi fossero state delle conseguenze per i suoi famigliari, o quantomeno con quale stato d'animo suo fratello gli abbia dato tale notizia. Se per ipotesi si credesse che G._______ sia stato effettivamente avvicinato da degli agenti di polizia o dei membri delle forze di sicurezza, non è affatto chiaro perché costoro siano andati a cercare il ricorrente a C._______ quando il suo ultimo domicilio era a Istanbul. Tantopiù che, poco prima di lasciare il Paese, egli avrebbe dato a degli agenti di polizia di C._______ proprio il suo indirizzo di Istanbul e nella sua ricostruzione degli eventi, ciò avrebbe portato alla chiamata da parte della stazione di polizia di Sisli e poi alla perquisizione dell'appartamento di Istanbul. Confrontato con tale incongruenza il ricorrente non ha saputo fornire nel gravame, né nei memoriali successivi alcuna spiegazione plausibile. Ha però evocato una storia di spionaggio, riguardante il CFA di Chiasso. Egli ha sostenuto che anche i famigliari di un altro richiedente l'asilo curdo, residente insieme a lui nel CFA, tale S._______, abbiano subito una visita dalle forze di sicurezza turche e sia stato chiesto loro dove costui fosse, in una modalità identica a quella accaduta a suo fratello G._______. Tale coincidenza ha portato l'interessato a credere che le autorità turche ricevessero informazioni sui richiedenti l'asilo turchi in Svizzera da parte di qualcuno all'interno dei centri d'asilo. Egli ha quindi sospettato che a trasmettere queste informazioni sarebbe un altro richiedente turco con il quale aveva avuto un battibecco, tale Y._______, che altri richiedenti dicevano fosse un ufficiale dell'esercito turco e che inaspettatamente è rientrato in Turchia nell'estate del 2020 dopo aver ritirato la propria domanda d'asilo. Tale fantasiosa - e comoda - ricostruzione, si fonda su presunte voci, presunti diverbi e sospetti che non possono in alcun modo esser verificati, essendo il presunto responsabile rientrato definitivamente in Turchia e che non sono minimamente supportati da alcun indizio di seria consistenza. Il rappresentante dell'insorgente non apporta alcun elemento di maggiore rilevanza a suffragio della propria tesi, ma per contro, si aspetta che la SEM e questo Tribunale mettano in atto delle misure istruttorie volte a verificare un'ipotesi per nulla attendibile, avanzata come fatto nuovo. Richiesta che sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove viene respinta, non potendo un tale accertamento fornire alcun'indicazione utile e rilevante ai fini del presente giudizio. 8.4 Oltre a quelli evocati dalla SEM, vi sono pure altri elementi d'inverosimiglianza, delle incongruenze - anche su fatti di scarsa rilevanza - così come degli aspetti volontariamente sottaciuti a causa dei quali parti del racconto del ricorrente appaiono non del tutto credibili. 8.4.1 Il ricorrente non ha innanzitutto fornito alcun dettaglio riguardo alle attività di opposizione condotte dal fratello R._______ e che avrebbero esposto la sua famiglia ad atti di persecuzione fin dalla sua infanzia. Egli non ha mai detto in cosa consistessero tali atti sovversivi né cosa ne abbia determinato il suo definitivo espatrio dal Paese. A tal proposito si sa unicamente che 25 anni prima dell'arrivo in Svizzera del ricorrente, ossia attorno al 1995, il fratello se ne sarebbe andato dalla Turchia e che in un non meglio precisato momento avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Germania (cfr. verbale 1, D111; verbale 2, D17 e D24). Quest'ultimo avrebbe poi deciso di unirsi a E._______ per andare a combattere l'ISIS e sostenere la causa curda in Iraq e proprio per questo figurerebbe su facebook delle sue foto in tuta mimetica e con un fucile in mano (verbale 2, D24-26). Il ricorrente avrebbe poi prodotto alcune di queste foto in sede di ricorso unitamente al memoriale dell'11 gennaio 2022 (doc. TAF 6, allegati 5-11). Dalle stesse non è tuttavia possibile evincere l'identità della persona raffigurata e quale legami essa ha con il ricorrente, tantopiù che non vi è traccia agli atti di una foto dei due fratelli insieme o di una foto di famiglia in cui vi siano entrambi. Non vi sono inoltre elementi agli atti che permettano di confermare che quest'ultimo avesse svolto effettivamente attività sovversive o di opposizione. Riguardo alle attività del fratello - che pur parrebbero aver avuto ricadute importanti su di lui e tutta la famiglia a cavallo degli anni novanta - le dichiarazioni del ricorrente restano piuttosto piatte e distaccate, come se in un qualche modo non lo riguardassero. 8.4.2 Vi sono in seguito delle contraddizioni per quanto concerne l'esposizione dei fatti della giovinezza del ricorrente. Egli ha riferito dapprima di aver vissuto tranquillamente quando abitava ad Adana tra il 1995 e il 1998, senza mai essere perseguitato dalla polizia (cfr. verbale 1 D114). Al termine dell'audizione, quando gli è stato chiesto se avesse esposto tutti i motivi d'asilo, egli ha riferito che quando abitava ad Adana, nel 1997, era stato arrestato dalla polizia insieme ad una decina di altre persone (cfr. verbale 1 D137-140). Egli poi ha motivato tale fermo, asserendo che i poliziotti volessero che lui si mettesse in contatto con la guerriglia del PKK e fare la spia per loro (cfr. verbale 1, D141-144), senza tuttavia apportare alcun elemento di seria consistenza a supporto di tale asserto. La questione della collaborazione con la polizia è poi stata di nuovo evocata dal ricorrente in occasione del secondo verbale, allorquando gli è stato chiesto cosa si aspettasse in caso di rientro in Patria. Ribadendo che né lui, né la sua famiglia hanno alcuna affiliazione con il PKK, a richiesta dell'auditore l'interessato non ha saputo nuovamente dire in cosa potesse concretamente consistere tale temuta collaborazione (cfr. verbale 2, D98, D100-103). Egli si è limitato ad asserire che se avesse collaborato forse avrebbe potuto trovare lavoro, mentre in caso di rifiuto sarebbe andato in contro al carcere o peggio ancora alla morte come oppositore (cfr. verbale 2, D98-99), contraddicendo quanto detto appena poco prima riguardo alle differenze fra l'opposizione curda che si conduce in Turchia - dove l'obbiettivo è la parità nella costituzione fra curdi e turchi - rispetto a quella condotta in Siria e in Iraq - dove la lotta democratica non è possibile e i curdi della zona vengono giustiziati (cfr. verbale 2, D27-35). 8.4.3 Le allegazioni dell'interessato diventano infine più vaghe e nebulose quando si tratta di capire la sua attività lavorativa e la fonte dei suoi redditi. Riguardo al periodo compreso fra la fine dell'università e gli eventi di Gezi Park, la storia del ricorrente appare piuttosto lineare ed è possibile reperire online titoli e recensioni dei vari film a cui egli ha dichiarato di aver lavorato (cfr. verbale 1, D30). Si tratta di film commedia ("Z._______"), drammatici-thriller ("AA._______", "BB._______", "CC._______", "DD._______") o horror-comedy ("EE._______") prodotti fra il 2004 e il 2008 in cui egli figura effettivamente come 1° o 2° assistente di camera ("focus puller", "clapperloader"). Tali riscontri danno consistenza alle allegazioni riguardo alla carriera intrapresa a seguito dell'università, alla tipologia di attività svolte, alla volontà di lavorare nel settore cinematografico e delle immagini piuttosto che in quello del giornalismo (cfr. verbale 1, D25-26, D45; si cfr. pagine internet con la filmografia del richiedente, prodotte il 20 maggio 2020 sub doc. 5) e al fatto che fino al 2014 egli ha lavorato nel settore della pubblicità, guadagnandosi di che vivere (cfr. verbale 1, D71). Tale fonte di reddito parrebbe esser venuta meno, dopo il 2014, come conseguenza/rappresaglia alla sua partecipazione alle manifestazioni di Gezi Park e il ricorrente parrebbe non aver più lavorato, se non episodicamente (cfr. verbale 1, D41-43). A domanda dell'auditore, l'interessato ha sostenuto che da allora è stato sostenuto economicamente dai genitori, che avrebbero pure finanziato il suo viaggio in Svizzera (cfr. verbale 1, D70, D79). Ora, sebbene non sia del tutto implausibile che i genitori, residenti a C._______, abbiano sostenuto economicamente per oltre sei anni il figlio quarantenne, pare singolare che quest'ultimo non soltanto abbia continuato a vivere ad Istanbul, ma che proprio dal 2014 abbia preso a viaggiare in maniera frequente in Europa (Italia, Svezia, Germania, Svizzera, Spagna, Slovenia, Francia, Bulgaria, Grecia, Montenegro), Asia (Iraq, Siria) e Stati Uniti (cfr. atto SEM 1/15, verbale 1, D12, D15). L'attitudine evasiva del ricorrente su tale argomento, lascia aperto il sospetto che il richiedente svolgesse altre attività ed avesse altre fonti d'introiti. D'altro canto, sebbene il ricorrente avesse asserito di non aver più svolto da giugno 2015 il mestiere di giornalista (cfr. verbale 1, D43), egli è rimasto affiliato al sindacato dei giornalisti ed ha condotto missioni (seppur puntuali) fino al 2018, come dimostrano le copie dei tesserini prodotti il 27 maggio 2020. Su tale aspetto tuttavia né in sede di audizione, né in sede di ricorso è stato possibile fare maggiore chiarezza. 9. Le circostanze illustrate dal ricorrente, neppure permetterebbero di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d'asilo. Nell'evenienza concreta, infatti, al di fuori delle dichiarazioni ritenute dubbie o inverosimili evocate sopra, in particolare relative all'episodio di gennaio 2020 al cimitero di C._______ rispettivamente alla perquisizione di febbraio 2020 all'appartamento di Istanbul, il ricorrente non ha saputo oggettivare i motivi che lo hanno indotto a maturare un fondato timore di subire degli atti di persecuzione o rappresaglia da parte delle autorità turche o di privati. 9.1 9.1.1 Si rammenta innanzitutto che tra la persecuzione subita e l'espatrio deve, esistere un nesso causale temporale e materiale sufficientemente stretto (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2). L'esistenza del timore di persecuzione dev'essere esaminata al momento dell'espatrio (cfr. DTAF 2008/12, consid. 5.2). Esso deve, infine, essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d'asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2). 9.1.2 In tal senso non risultano essere rilevanti, per l'esame dell'esistenza di un fondato timore di persecuzione, i soprusi subiti dal ricorrente a scuola, alla fine degli anni ottanta, a causa della pretesa attività sovversiva del fratello R._______ (cfr. verbale 1, D111). Lo stesso si può dire dei fermi da parte della polizia avvenuti nel corso degli anni novanta, su cui l'interessato ha sorvolato brevemente, soffermandosi sugli asseriti maltrattamenti subiti (cfr. verbale 1, D113-114, D139). Sulla base della sentenza del Tribunale di sicurezza dello Stato di H._______ del 18 maggio 1999, che ha sanzionato il ricorrente con una pena pecuniaria sospesa per attività di propaganda dinnanzi al liceo, si può presumere che anche gli altri fermi fossero riconducibili a reati di tale genere. 9.1.3 Neppure le vessazioni e i rallentamenti subiti da parte della polizia durante la sua partecipazione come cameraman al documentario girato nel 2011 da J._______ per seguire la campagna elettorale che ha permesso di riportare in parlamento la candidata D._______ e il successivo coinvolgimento negli scontri con la polizia che sono seguiti allo spoglio dei risultati dinnanzi alla sede dell'HDP (cfr. verbale 1, D115-120) è rilevante ai fini della domanda d'asilo. Da un lato per il tempo trascorso fra tali eventi e l'espatrio del richiedente (9 anni), dall'altro perché come rettamente rilevato dalla SEM non vi è alcuna evidenza che quest'ultimo rivestisse un ruolo di primo piano all'interno di una delle forze politiche in corsa per le elezioni del 2011 o che in seguito sia divenuto membro attivo di uno di questi partiti (BDP e HDP che sono succedute al DEHAP/DTP) esponendosi in tale contesto con posizioni suscettibili di attirare un interesse particolare da parte delle autorità turche. Neppure il non meglio specificato sostegno alla campagna elettorale di FF._______ e la partecipazione come cameraman volontario alla campagna elettorale online del signor O._______ nel 2015 permettono di giungere a conclusioni differenti riguardo a un suo coinvolgimento politico attivo e di rilievo. Per il resto si rimanda alle considerazioni esposte dalla SEM nella decisione impugnata. A nulla giovano in tal senso i mezzi probatori prodotti a dimostrazione della partecipazione alla campagna della candidata D._______, ai convegni del signor O._______ o a delle manifestazioni del partito DEHAP (cfr. articolo non datato di un giornale non noto e lettera del 16 giugno 2020 di J._______ [doc. 7 e 9 prodotti il 4 giugno 2020]; doc. TAF 8 allegato 18, 20). 9.1.4 Per le ragioni esposte dalla SEM, tantomeno si considera rilevante la partecipazione del ricorrente alle manifestazioni di Gezi Park (cfr. verbale 1, D121-125). L'aggressione da parte dei nazionalisti, è stato un episodio isolato che non risulta essersi ripetuto a seguito del suo trasloco. Quanto alla ferita al volto riportata nel mese d'agosto 2013 allorquando stava cercando di superare un blocco della polizia, è evidente che non si tratti di una persecuzione personale mirata nei suoi confronti ma un episodio di violenza - seppur potenzialmente pericoloso - perpetrato dalle forze dell'ordine nel quadro della gestione delle manifestazioni di piazza di quel periodo. A seguito del suo ferimento infatti non vi sono stati ulteriori atti di violenza nei suoi confronti. Anzi, l'insorgente ha potuto adire le vie legali contro il corpo di polizia, senza subire alcuna persecuzione per tale denuncia. Seppur lentamente la giustizia ha fatto il suo corso ed egli ha potuto esporre la propria versione degli accadimenti dinnanzi ad un procuratore pubblico. 9.1.5 Nessuna particolare persecuzione parrebbe infine essere derivata al ricorrente dal recupero della salma in Iraq e dalla partecipazione ai funerali di E._______ nel novembre 2016 (cfr. verbale 1, D126-133). Il ricorrente si è certo lamentato di sporadici controlli, di minacce e misure di rallentamento da parte della polizia durante il viaggio fino a C._______, nessuna tuttavia con un'intensità superiore a quelle con cui normalmente può essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia nella vita di tutti i giorni. Nessuna persecuzione oltretutto era mirata nello specifico contro la persona del ricorrente o dei suoi famigliari. Dopo tale evento e fino all'episodio delle riprese al cimitero di C._______ in gennaio 2020, il ricorrente neppure afferma di esser più stato fermato da polizia o da agenti governativi per motivi politici o altre ragioni. 9.1.6 Vi sono infine le persecuzioni che il ricorrente lamenta di aver sostenuto in quanto attivista per i diritti umani. In coda alla seconda audizione egli aveva infatti riferito di essere affiliato a diverse associazioni con un profilo sensibile, che dimostrerebbero il suo statuto di oppositore (cfr. verbale 2 D118-119). A supporto di tale asserto il ricorrente ha inoltre prodotto il 27 maggio 2020 (sub doc. 6) copia di sei tesserini di queste associazioni. Ora, sebbene il ricorrente possa essere stato effettivamente affiliato a tali associazioni in passato, occorre constatare che tutti i tesserini prodotti riportano una data di scadenza ben precedente l'espatrio di quest'ultimo. Dei suddetti tesserini uno riguarda l'affiliazione al sindacato dei giornalisti (valido fino al 6 maggio 2017), due delle missioni condotte in veste di giornalista nel 2016 e nel 2018 ed uno l'affiliazione al sindacato dei lavoratori del cinema. Questo Tribunale è dell'opinione che l'affiliazione a due sindacati, non fa certo dell'insorgente un contestatore del regime; un suo eventuale attivismo all'interno degli stessi - per altro non preteso, né dimostrato - può forse far di lui un difensore della categoria dei lavoratori rappresentati, ma non certo dei diritti umani. Vi sono poi i tesserini di sostenitore di Amnesty international (valido fino al 10 gennaio 2015) e della Human Right Association (emesso il 16 agosto 2011), il cui possesso ancora non dimostra alcun ruolo attivo e di particolare risalto per o all'interno delle suddette associazioni. D'altro canto come già indicato sopra, la filmografia dell'insorgente non pare militante a tal punto da renderlo un personaggio scomodo per il regime. La maggior parte dei film a cui egli ha preso parte risultano essere infatti dei corto- o lungometraggi con un contenuto d'intrattenimento. Per il resto egli ha indicato di aver lavorato nella pubblicità anche per grandi marchi noti come Fiat, McDonald's, Adidas, HSBC Bank, Panthène (cfr. verbale 1, D26), circostanza che non gli conferisce un particolare profilo sovversivo. 9.1.7 In tal senso neppure giova il riferimento ai documentari con un contenuto politico, riguardo ai quali il ricorrente è comunque rimasto piuttosto vago. Egli parla infatti del documentario "GG._______", relativo alle condizioni di detenzione nel carcere di H._______, che F._______ avrebbe iniziato a produrre tra il 2010 e il 2011 e per il quale egli afferma di aver contribuito svolgendo delle riprese alla prigione (cfr. verbale 2 D41-44). Al momento della seconda audizione, ossia dopo oltre dieci anni dall'inizio della produzione, tale documentario secondo le dichiarazioni del ricorrente era ancora allo stadio del montaggio (cfr. verbale 2, D66). Pare strano quindi che quest'ultimo possa nutrire particolari e fondati timori in relazione a tale opera incompiuta e mai pubblicata. Riguardo al documentario "HH._______" prodotto nel 2014 da F._______, del quale in sede di ricorso il ricorrente sostiene di aver contribuito, producendo a dimostrazione di ciò alcuni fermo-immagine (cfr. doc. TAF 6, allegato 19), occorre rilevare che in occasione dell'audizione egli stesso aveva ammesso che per tale documentario erano state semplicemente utilizzate alcune immagini che egli aveva girato alla prigione di H._______ nell'ambito del precedente documentario, nulla di più (cfr. verbale 2, D44-45). Ora, se le autorità turche davvero nutrissero l'intento di perseguire il ricorrente per le riprese fatte nel carcere in parola, è molto probabile che avrebbero già messo in atto delle misure di ritorsione nei suoi confronti considerato che tale documentario è liberamente accessibile su youtube almeno dal 7 marzo 2016 (data figurante sui fermo-immagine prodotti), dunque da molto prima che il ricorrente espatriasse. 9.2 9.2.1 A fronte delle numerose incongruenze riscontrate nel racconto del ricorrente e di alcuni aspetti rilevanti da lui volutamente sottaciuti, risulta difficile credere che la famiglia di quest'ultimo sia davvero politicizzata al punto da destare un interesse particolare da parte del regime turco. Certo, la sua famiglia potrà avere delle idee radicali riguardo alla causa curda e perorarla da molti anni - come tante altre nelle province turche a prevalenza curda - ma non risulta che le abbia mai manifestate al di sopra di una certa soglia di intensità e, d'altro canto, come affermato dal ricorrente stesso, si è sempre distanziata dalla lotta armata. Nonostante in Patria il ricorrente abbia ancora numerosi membri della sua famiglia stretta e allargata, che per lo più continuano a vivere dove sono nati e cresciuti (cfr. atto SEM 12/9, pto. 1.16; verbale 1, D46-68) non emerge in alcun modo - né il ricorrente se ne prevale - che questi siano stati o siano ancora oggetto di vessazione e minaccia da parte delle autorità turche, o da parte di gruppi nazionalisti. 9.2.2 Certo, una sorella e un fratello hanno fatto richiesta d'asilo in Germania e in Svizzera. Del fratello R._______, non si sa molto al di fuori del fatto che vive da anni all'estero e che ha fatto richiesta d'asilo in Germania. Oltre a non aver fornito su di lui indicazioni più specifiche, il ricorrente neppure ha saputo dire in modo spontaneo, preciso e verosimile in che modo le vicende di quest'ultimo lo esporrebbe personalmente a delle rappresaglie, né spiegare in modo convincente i motivi per cui potrebbe sussistere un rischio di persecuzione nei suoi confronti. Della sorella B._______ si sa invece che essa non presentava dei motivi propri d'asilo, ma unicamente riflessi rispetto a quelli del marito e quindi non collegati, né direttamente pertinenti con quelli del ricorrente (cfr. sentenza del TAF D-4542/2013 del 22 novembre 2017; inc. N[...]). Si sa inoltre che il 21 marzo 2021 ha espresso il desiderio di modificare il proprio statuto di residenza al fine di poter tornare in Turchia per visitare la propria famiglia e partecipare al matrimonio della sorella, che avrebbe avuto luogo in estate 2021. Dopo aver ricevuto le debite informazioni dalla SEM, il 21 aprile 2021, appena quattro anni dopo aver ottenuto l'asilo in Svizzera, essa ha quindi sottoscritto la dichiarazione di rinuncia allo statuto di rifugiata e, a seguito della decisione di cancellazione dell'asilo del 30 aprile 2021, ha riottenuto i propri documenti d'identità (cfr. doc. TAF 8, allegati 5-8). Dopo aver presumibilmente partecipato al matrimonio della sorella in Turchia e dopo aver saputo dell'emanazione della decisione del 30 agosto 2021 riguardante la domanda d'asilo del ricorrente, essa è quindi ritornata sui propri passi ed ha chiesto il 23 settembre 2021 di ripristinare lo statuto d'asilo in suo favore, adducendo di essersi sbagliata e che viaggiare in Turchia è ancora molto pericoloso per lei. Come rilevato dalla SEM è evidente che le tempistiche di tale richiesta - respinta con decisione del 1° novembre 2021 - sono più che sospette e in assenza di elementi concreti suscettibili di confermare i pretesi timori di quest'ultima, occorre considerare che la richiesta della sorella sia strumentale ai fini di causa nella procedura riguardante l'insorgente (cfr. doc. TAF 8, allegati 9-10). In concreto neppure le vicende che coinvolgono la sorella permettono di corroborare l'esistenza di seri pregiudizi che minacciano il ricorrente o la sua famiglia. 9.2.3 Occorre a tal proposito rilevare che il fatto che la famiglia A._______ conoscesse ed avesse dei contatti con la famiglia E._______, non è certo un elemento che permette di identificarla come una famiglia di oppositori. Stando a quanto raccontato dal ricorrente, E._______ era una figura carismatica, ammirata e seguita dalla comunità curda e non soltanto a C._______. Essendo vicini di casa, appare quindi del tutto normale il fatto che la famiglia del ricorrente conoscesse e avesse contatti con lui e la sua famiglia, come pure ordinario il fatto che vi siano delle foto rappresentanti degli incontri con quest'ultimo o ancora che la madre e la sorella del ricorrente partecipino - insieme a tutto il resto del paese - ai funerali di una persona tanto nota e stimata (cfr. doc. TAF 6 allegato 12-14). La vicinanza a una famiglia di attivisti come quella dei E._______, non rende tuttavia automaticamente un oppositore politico. Contrariamente a quanto crede il ricorrente, la produzione di una copia non anonimizzata della decisione del Verwaltungsgericht di Brema riguardante la domanda d'asilo in Germania di N._______ (fratello del defunto E._______ [doc. TAF 4]), non lo aiuta a dimostrare maggiormente che lui o la sua famiglia fossero figure di spicco dell'opposizione curda contro il regime turco. Tale documento permette forse, per quanto utile e rilevante, di meglio contestualizzare la storia della famiglia E._______ e la persecuzione di alcuni suoi membri. Disporre della versione non anonimizzata conferma l'eventuale vicinanza delle due famiglie e forse l'amicizia di N._______ con il l'interessato e suo fratello R._______, anch'esso beneficiario dello statuto di rifugiato in Germania. Il suo possesso, tuttavia, non implica né dimostra un coinvolgimento suo e della sua famiglia in attività sovversive. 9.3 Quanto al timore di subire delle persecuzioni a causa del contributo del ricorrente alla redazione della biografia bandita di E._______, questo Tribunale ritiene interamente condivisibili le valutazioni su cui si è diffusa in maniera estesa ed accurata l'autorità inferiore nella risposta di causa del 27 gennaio 2022 (cfr. doc. TAF 8 p. 5 e 6). I mezzi probatori prodotti dall'insorgente non permettono infatti di supportare la sua tesi, dal momento che egli non figura fra le persone indagate e soprattutto non fra quelle avverso cui le autorità inquirenti hanno adottato dei provvedimenti penali o proposto delle misure coercitive. Non vi è quindi alcun elemento che permetta di sostenere seriamente la tesi avanzata dall'avvocato del ricorrente secondo cui l'inchiesta sarebbe stata estesa a tutti i partecipanti alla biografia, ivi compreso all'interessato che si era limitato a correggere gli errori di ortografia. 9.4 In definitiva, sebbene il ricorrente ritiene di essere un oppositore al regime turco e di far parte di una famiglia politicizzata e particolarmente esposta, non risulta che le autorità turche la vedano allo stesso modo e si siano particolarmente interessati a loro. A non averne dubbi il fatto che dal 2013 il ricorrente ha sempre potuto entrare ed uscire liberamente dalla Turchia, visitando molteplici Paesi diversi in almeno una ventina d'occasioni. D'altro canto, come rettamente osservato dalla SEM, se il ricorrente avesse davvero corso al momento dell'espatrio un imminente rischio di essere arrestato per ragioni politiche, molto difficilmente la polizia lo avrebbe contattato telefonicamente (il 3 febbraio 2020) e ancor più difficilmente egli avrebbe avuto la possibilità di volare liberamente verso la Grecia pochi giorni dopo (il 5 febbraio 2020). Sulla base di quanto addotto e delle prove prodotte, non soltanto non è oggettivabile un concreto e attuale rischio di persecuzioni a carico del ricorrente, ma neppure è riscontrabile un suo particolare attivismo in difesa dei diritti umani e della minoranza curda con un'intensità superiore alla media e suscettibile di attirare l'attenzione delle autorità turche.
10. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. 11.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l'allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l'asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso. 11.2 Se il richiedente l'asilo non dispone di un permesso di soggiorno o di dimora valido, l'autorità inferiore o il Tribunale è tenuta ad esaminare a titolo pregiudiziale l'esistenza, di massima, di un diritto del richiedente (ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi) al rilascio di un tale permesso derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare. Se la legislazione sugli stranieri o gli accordi di libero scambio non prevedono un diritto, esso potrebbe comunque essere dedotto dall'art. 8 CEDU. Per l'analisi di tale disposizione è determinante la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; sentenza del TAF D-6164/2020 del 9 marzo 2021). 11.3 Se in seguito all'esame pregiudiziale del caso da parte delle autorità in materia d'asilo, queste abbiano ritenuto sussistere, di massima, un diritto al rilascio di un permesso di dimora, non compete più ad esse, bensì alle autorità di polizia degli stranieri, di determinarsi sul vantato diritto e conseguentemente pure sull'allontanamento dello straniero (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21 consid. 8d). Altresì, se il richiedente l'asilo ha presentato dinanzi all'autorità di polizia degli stranieri un'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora successivamente al respingimento della domanda d'asilo - o della non entrata nel merito della stessa - la SEM non deve più pronunciare l'allontanamento, rispettivamente il Tribunale deve annullare una siffatta pronuncia (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9°, DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). Allorquando la competente autorità di polizia degli stranieri si è già pronunciata, in senso negativo, sull'esistenza di un diritto al rilascio di un permesso di dimora, le autorità in materia d'asilo non devono più esaminare l'art. 8 CEDU nell'ambito della liceità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 12b e c nonché 14a). 11.4 Nel caso in disamina, il ricorrente ha affermato di non aver ancora avviato la procedura di rilascio del permesso di dimora presso l'autorità di polizia degli stranieri competente, non avendo ancora trovato un appartamento dove abitare congiuntamente con la propria consorte (cfr. doc TAF 22). Egli ha in seguito informato di proseguire con la ricerca di un appartamento (cfr. doc. TAF 25), tuttavia al momento della redazione della presente decisione, non è dato sapere quale sia l'esito di tale ricerca e se la procedura di rilascio del permesso di dimora sia nel frattempo stata avviata, non avendo il ricorrente fornito più alcun dettaglio in merito. 11.5 Alla luce delle circostanze evocate, la SEM resta competente per pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera e questo Tribunale per constatare che le condizioni in virtù delle quali essa avrebbe dovuto astenersi non sono adempiute (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 12. 12.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 12.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto. 12.3 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risulteranno impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 12.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Turchia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 12.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.5.1 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Turchia, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. 12.5.2 In primo luogo, è notorio che in Turchia non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco con scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016. Non è pertanto possibile presumere a priori - indipendentemente dalle circostanze del caso di specie - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI per tutte le persone provenienti da questo Paese - con la sola eccezione delle province di Hakkâri e Irnak, nelle quali il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6). Nel caso in disamina, il ricorrente proviene dalla provincia di C._______, ovvero da una regione - come Istanbul dove il ricorrente ha vissuto per tanti anni - non contemplata nella summenzionata giurisprudenza. Né Istanbul, né C._______, per altro, figurano fra le undici province (Adana, Adiyaman, H._______, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye e Sanliurfa) maggiormente colpite dal duplice forte terremoto di magnitudo 7,8 e 7,6 della scala Richter che il 6 febbraio 2023 ha colpito alcune zone della Turchia e della Siria e per le quali era stato dichiarato lo stato d'emergenza. 12.5.3 Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. 12.5.3.1 Il ricorrente è un uomo curdo di 46 anni, celibe e senza responsabilità familiari è nato e cresciuto nella provincia di C._______, ha vissuto ad Adana e brevemente in altri posti per lavoro e da ultimo ad Istanbul insieme alla sorella II._______ (cfr. verbale 1, D7-13, p. 2-3). Egli ottenuto una laurea in comunicazione all'università di Istanbul nel 2004 e svolto ulteriori perfezionamenti (cfr. verbale 1, D23, p. 3) ed ha una buona conoscenza della lingua turca, zazaki e inglese (cfr. atto SEM 12/9, p. 4). Dopo gli studi ha lavorato come giornalista fino al 2015, come vice regista e come cameraman (cfr. verbale 1, D24-45, p. 4-5). Nel suo fascicolo non ci sono indicazioni di vulnerabilità individuale. È quindi prevedibile che torni ad Istanbul, dove ha vissuto dal 1998 al 2020 e dove ancora vive una sorella, oppure nella sua provincia di origine, C._______ dove attualmente continuano a vivere i suoi famigliari e un fratello e una sorella con i quali ha buoni rapporti (cfr. verbale 1, D7-13, D15 e D46-57, p. 2-3 e p.5-6). I presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria risultano pertanto dati. 12.5.3.2 Il ricorrente neppure soffre di una malattia grave ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3). L'esecuzione del rinvio diventa infatti inesigibile unicamente nel caso in cui il ritorno nel paese d'origine non permette al richiedente di beneficiare delle cure essenziali che gli garantiscono delle condizioni minime esistenziali. Per cure essenziali s'intende le cure mediche generali e d'emergenza assolutamente necessarie a garantire la dignità umana (cf. JICRA 2003 no. 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement. Approche d'une définition des soins nécessaires, Berna 2002, p. 81 s. e 87). Per ammettere l'inesigibilità del rinvio, non è quindi sufficiente limitarsi a constatare che un determinato trattamento, prescritto sulla base degli standard svizzeri, non potrebbe proseguire nel paese d'origine. Occorre infatti dimostrare di soffrire di un grave problema di salute, che possa essere riconosciuto come caso di rigore. Su questo aspetto la giurisprudenza del Tribunale si mostra tuttavia restrittiva: costituendo l'aspetto medico uno fra diversi criteri da prendere in conto, non ci si potrà fondare esclusivamente su di esso, specie nel caso in cui il cittadino straniero giunga per la prima volta in Svizzera già soffrendo di un grave problema di salute (cfr. sentenza del TAF F-5351/2021 del 6 aprile 2023, consid. 7.6.2 e giurisprudenza ivi menzionata). Di regola, quindi, occorre ritenere che se le cure essenziali richieste possono essere fornite nel Paese d'origine o di provenienza del cittadino straniero, se necessario con farmaci diversi da quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento verso uno di questi Paesi sarà ragionevolmente esigibile. Tra gli esempi vi sono le cure per alleviare o curare disturbi mentali o fisici che non possono essere definiti gravi (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Orbene, questo Tribunale, concordando con le considerazioni esposte dalla SEM alle quali si rinvia, rileva che i problemi di salute di cui soffre il ricorrente (e che preesistevano al suo arrivo in Svizzera, ciò che non gli consente di invocarli come unico motivo per il riconoscimento di un caso di rigore [cfr. supra]) non sono così gravi che il suo ritorno in Turchia potrebbe mettere in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine (cfr. sentenze del TAF F-4478/2016 del 29 gennaio 2018, consid. 6.3; E-5506/2017 del 22 dicembre 2017, pp. 7). Dalla documentazione medica versata agli atti risulta che il ricorrente è stato regolarmente seguito a livello psichiatrico a partire da maggio 2020 (cfr. atti SEM n. 46/2, 48/2, 51/2, 64/2, 70/4, 76/5), trattamento che ha portato dei benefici al ricorrente, ma non ancora una stabilizzazione dello stato valetudinario, che potrebbe a mente dei curanti subire un netto miglioramento con la definitiva definizione dello statuto di residenza (cfr. Rapporto psicologa JJ._______ del 13 marzo 2023 [allegato TAF 22] e dei dr. P._______ e dr. Q._______ del 26 aprile 2023 [allegato TAF 9]). I problemi di salute descritti nel suddetto referto medico, come pure quelli fisici descritti nei rapporti precedenti, non risultano pertanto gravi a tal punto da considerare, secondo la giurisprudenza citata sopra, che vi sia un imminente pericolo per la vita o l'integrità fisica dell'insorgente in caso di esecuzione dell'allontanamento. Trattandosi di affezioni di media gravità, esse potrebbero venir senz'altro trattate nel suo Paese e non sono tali da giustificare la sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Tantopiù che nel quadro dell'aiuto al rientro egli avrebbe l'opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui egli fa eventualmente uso in Svizzera, di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno e di ottenere un aiuto concreto alla ricollocazione. 12.5.3.3 Per il resto, l'interessato ha contestato solo in modo generico i motivi invocati dalla SEM per dimostrare l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, ai quali si può rinviare pienamente, in quanto sufficientemente pertinenti. 12.5.4 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 12.6 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.
13. In definitiva, non violando il diritto federale e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev'essere pertanto interamente respinto. 14. 14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 27 luglio 2021, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali. 14.2 Al ricorrente, interamente soccombente, non vengono attribuite indennità per spese ripetibili. 14.3 Va inoltre notato che se le parti o i loro rappresentanti offendono le convenienze o turbano l'andamento della causa, il Tribunale può sanzionarli con l'ammonimento o con la multa disciplinare fino a 500 franchi (art. 60 cpv. 1 PA). Qualsiasi comportamento che possa offendere la dignità delle persone o danneggiare la reputazione o l'affidabilità delle attività governative è considerato un illecito disciplinare. Sono considerate scorrette le dichiarazioni che non rispettano la dignità e l'autorità delle istituzioni, ma anche quelle che contengono insulti personali, diffamatori, ingiuriosi o calunniosi nei confronti della controparte, di un'autorità o dei funzionari della stessa (cfr. sentenza del TAF B-6019/2018 del 25 giugno 2019 consid. 4.3 con riferimenti). Nel caso in questione quanto addotto dall'avv. Püntener riguardo alla correttezza della sua condotta processuale e al fatto che le sue contestazioni sono rimaste nei limiti previste dalle norme deontologiche, convince solo in parte questo Tribunale. Tantopiù che l'avv. Püntener è già stato oggetto di ripetuti richiami all'ordine, di ammonimenti e di multe disciplinari proprio per aver oltrepassato i limiti nel perorare le ragioni dei propri clienti. Le gravi accuse formulate dall'avv. Püntener nel gravame in relazione alla condotta delle audizioni da parte del funzionario incaricato della SEM, così come delle valutazioni e delle argomentazioni che costui ha esposto nella decisione impugnata, si sono rivelate oltre che sopra le righe, completamente infondate. Tali esternazioni non possono considerarsi delle semplici, seppur accorate, esposizioni fattuali, ma vanno classificate come offese personali, delle calunnie tendenti a screditare il lavoro del funzionario e della SEM stessa, configuranti una violazione del decoro e delle convenienze ai sensi dell'art. 60 cpv 1 PA. All'avv. Püntener è quindi comminata una multa disciplinare di 500.- franchi (vedi, tra le altre, le sentenze del TAF E5788/2018 del 1° dicembre 2020; E-1039/2018 del 13 agosto 2018 e E-150/2017 del 2 aprile 2019).
15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
16. Il ricorso è respinto.
17. Non si prelevano spese processuali.
18. All'avv. Gabriel Püntener è comminata una multa disciplinare di 500 franchi per offesa alle convenienze ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 PA. L'importo dovrà essere versato alla cassa del Tribunale entro 30 giorni dall'invio della presente sentenza.
19. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Data di spedizione: