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D-5300/2024

D-5300/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-03 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5300/2024 Sentenza del 3 settembre 2024 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, patrocinato da Davide Borgni, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino); decisione della SEM del 19 agosto 2024 / N (...). Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 30 luglio 2024, l'estratto della banca dati dattiloscopica "EURODAC" del 2 agosto 2024 dal quale risulta che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Polonia in data (...) giugno 2024, la richiesta del 5 agosto 2024 di ripresa in carico del richiedente presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) alle competenti autorità polacche fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), la procura del 6 agosto 2024 conferita dall'interessato alla rappresentanza legale della Regione (...), l'accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte della autorità polacche dell'8 agosto 2024 in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III, il colloquio personale del 13 agosto 2024 conformemente all'art. 5 Regolamento Dublino III, la decisione della SEM del 19 agosto 2024, notificata il 21 agosto 2024, mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Polonia entro il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e ha incaricato il cantone B._______ con l'esecuzione della misura; altresì ha disposto la consegna degli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame ed ha constatato l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso, il ricorso del 26 agosto 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 agosto 2024) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM, con il quale il ricorrente, per il tramite del suo rappresentante legale, ha concluso, all'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti alla SEM per effettuare l'esame nazionale della domanda d'asilo o per procedere con i necessari complementi istruttori; con contestuali richieste di sospensione in via supercauterlare dell'esecuzione della decisione nonché di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese, le misure supercautelari del 29 agosto 2024 per il tramite delle quali il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento, i referti medici agli atti, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA ed occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in sede di colloquio Dublino, l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non voler tornare in Polonia poiché in quanto diabetico sarebbe svenuto e sarebbe stato portato in un campo per rifugiati; che inoltre, le guardie di confine polacche gli avrebbero per tre volte impedito di entrare nel Paese ed avrebbero utilizzato uno spray urticante; che nel campo non sarebbe stato né curato né avrebbe ricevuto dei farmaci; che il cibo che avrebbe ricevuto avrebbe contenuto zucchero ed egli avrebbe potuto mangiare soltanto pane (cfr. atto SEM 19/3), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Polonia per l'esame della domanda d'asilo e ha escluso la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che la SEM ha altresì rilevato che non vi sarebbero motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che invero, i problemi medici dell'interessato non sarebbero ostativi al trasferimento, che in sede ricorsuale l'insorgente ritiene, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che la SEM non avrebbe accertato in modo completo e corretto la sua situazione medica; che invero, l'autorità inferiore non avrebbe atteso degli ulteriori accertamenti medici e di conseguenza, l'analisi circa l'applicabilità della clausola di sovranità risulterebbe non conforme al diritto e incompleta; che inoltre, non sarebbe stata fatta alcuna menzione del suo stato di salute nella richiesta di ripresa in carico trasmessa alle autorità polacche e la SEM non avrebbe neppure compiuto alcuna valutazione prognostica riguardo alle sue condizioni in caso di trasferimento in Polonia e al tipo di presa in carico medica effettiva; che in seguito, l'insorgente sottolinea che la Polonia avrebbe accettato di riprenderlo in carico sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III e quindi non considererebbe la sua domanda tuttora pendente; che per di più, le condizioni di accoglienza in Polonia sarebbero carenti e sarebbe noto che il sistema sarebbe sovraccarico; che non parlando egli il polacco e non avendo una rete familiare o sociale in Polonia, si troverebbe nell'impossibilità materiale di accesso a qualunque forma di tutela giurisdizionale; che pertanto, il trasferimento sarebbe contrario all'art. 3 della CEDU, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: Carta UE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III), che nel caso di specie, dall'estratto "EURODAC" risulta che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Polonia in data (...) giugno 2024, che la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM è stata espressamente accettata dalle autorità polacche competenti in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 10/6 e 17/1), che il fatto che la SEM non abbia fatto riferimento ai problemi medici dell'interessato in sede di richiesta di ripresa in carico non influisce sulla determinazione dello Stato competente, bensì costituisce una questione che va comunicata al momento del trasferimento (cfr. infra pag. 9 seg.), che di conseguenza, la competenza della Polonia è di principio data, che proseguendo con l'esame, occorre ora verificare se si giustifica l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III nel caso di specie, che la Polonia è legata alla Carta UE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che da giurisprudenza costante del Tribunale, anche dopo l'inizio della guerra in Ucraina la quale ha provocato un forte afflusso di persone in Polonia a partire dalla fine del febbraio 2022, non si può concludere che in tale Paese vi siano carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. tra le ultime la sentenza del Tribunale F-4950/2024 del 16 agosto 2024 consid. 6 e relativi riferimenti), che infine, la presunzione secondo cui la Polonia rispetti le disposizioni sopracitate così come la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) non è stata rovesciata dall'insorgente con le censure sollevate in sede di colloquio Dublino e in sede ricorsuale, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dal ricorrente, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in casu, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che segnatamente, il fatto che le autorità polacche abbiano accettato la richiesta di ripresa in carico in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c del Regolamento Dublino III non permette una diversa valutazione, che inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che agli atti non figurano nemmeno elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che per quanto riguarda i maltrattamenti da parte di guardie di confine che il ricorrente ha addotto nel colloquio Dublino, anche nell'ipotesi che il Tribunale li ritenesse verosimili, tali allegazioni non sono decisive dal profilo della conformità del trasferimento dei richiedenti in relazione agli art. 3 CEDU o all'art. 3 della Conv. tortura, in quanto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento in Polonia - e dunque non al confine - rischierebbe di esporre l'insorgente a una situazione simile, che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione; che l'assenza di una rete sociale dell'interessato in Polonia e la sua mancata conoscenza della lingua polacca non permettono una valutazione diversa, che in seguito, occorre esaminare se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore in merito allo stato di salute dell'insorgente sia stato esatto e completo, che il principio inquisitorio è applicabile anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del Tribunale D-4336/2021 dell'11 giugno 2024 consid. 5.1.2, D-2602/2024 del 23 maggio 2024 consid. 9.2 e relativi riferimenti), che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute del ricorrente; che invero, egli è stato visitato al Pronto soccorso dell'Ospedale Regionale di C._______ il 2 agosto 2024 per diabete mellito anamnestico già in trattamento con (...); che il medico gli ha consigliato di continuare la terapia in atto fino a rivalutazione medica da effettuare non appena possibile (cfr. atto SEM 14/2); che nel frattempo sarebbe da impostare una dieta diabetica e controlli glicemici tre volte al giorno (id.); che in data 19 agosto 2024 il ricorrente è stato visitato dal medico il quale ha modificato la terapia sostituendo (...) con il (...) e ha prescritto dei controlli di laboratorio (cfr. atto SEM 21/2), che ferme queste premesse, la documentazione in forza della quale è stata posta la diagnosi appariva, dunque, sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente; che dai certificati medici non vi erano indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente; che pertanto, lo stato di salute dell'insorgente era sufficientemente acclarato al momento della decisione dell'autorità inferiore e la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute del ricorrente va respinta, che va in seguito verificato se tali problemi medici, tuttora attuali, risultano essere ostativi al trasferimento in Polonia, che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera] 41738/10, § 181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, [Grande Camera] 57467/15, § 121-148; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che i problemi di salute di cui soffre l'insorgente, ossia quale patologia principale diabete mellito (...), non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento che sta seguendo attualmente non presenta eccezionali specificità da essere ostativo al trasferimento, che seppure egli afferma di non aver potuto beneficiare di alcun aiuto medico in Polonia, tale censura non viene né motivata ulteriormente né confermata da indizi concreti; che al contrario, il rapporto medico redatto tre giorni dopo il deposito della domanda d'asilo in Svizzera constata una terapia in atto e attesta al ricorrente condizioni generali buone (cfr. atto SEM 14/2), che la Polonia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che egli potrà dipoi ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento dei farmaci prescritti venendo trasferito con una riserva sufficiente, che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti informare in maniera precisa e completa le autorità polacche dell'arrivo e dei problemi di salute del ricorrente (art. 31 Regolamento Dublino III), come per altro già risulta dal documento "Überstellungsmodalitäten" (cfr. atto SEM 20/1), che, in altre parole, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Polonia, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Polonia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Polonia conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo spese sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 29 agosto 2024 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2022, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: