Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6536/2024 Sentenza del 24 ottobre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Pierluigi Paganini. Parti A.______, nato il (...), alias B.______, alias C.______, nato il (...), alias D.______, nato il (...), Eritrea, patrocinato da Elina Yakovleva, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 ottobre 2024 / N (...). Visto: la domanda di asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 2 settembre 2024, indicando di essere nato il 21 agosto 2007 e di essere pertanto un minorenne non accompagnato (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. 2/2), l'estratto dalla banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali "EURODAC", secondo cui questi aveva già inoltrato una domanda d'asilo in Polonia il 13 agosto 2024 (cfr. atto SEM n. 8/1), il verbale della prima audizione per minorenni non accompagnati (in seguito: PA-RMNA) del 2 ottobre 2024 (atto SEM n. 18/11), il modulo di mutazione per dati personali nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), in cui la SEM, previa concessione del diritto di essere sentiti in merito all'intenzione di modificare la data di nascita dell'interessato, ha fissato detta data di nascita al 1° gennaio 2006 (cfr. atto SEM n. 19/2), la domanda di ripresa in carico del 2 ottobre 2024 presentata dalla SEM alle autorità polacche in base all'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III) (atto SEM n. 20/5), la risposta positiva da parte delle autorità polacche del 4 ottobre 2024 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. c RD III, con cui queste hanno informato la SEM che in Polonia il richiedente è registrato come maggiorenne con il nome B._______, nato il (...) (cfr. atto SEM 23/1), la decisione della SEM del 9 ottobre 2024 (atto SEM n. 25/16), notificata il giorno seguente (atto SEM n. 27/1), di non entrata nel merito della domanda d'asilo con conseguente trasferimento verso la Polonia, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) il 17 ottobre 2024 (data del timbro postale; data d'entrata del 18 ottobre 2024), con cui il ricorrente chiede l'annullamento di suddetta decisione e il rinvio degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria; a titolo procedurale, egli postula la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso; presenta altresì istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo; protestate tasse e spese, i documenti prodotti dinanzi all'autorità inferiore (fotocopie del certificato di battesimo del richiedente, delle carte d'identità della madre e del padre e del permesso di soggiorno svizzero [B] del cugino [atti SEM n. 14/1-17/1]) nonché gli ulteriori fatti e le argomentazioni nel ricorso che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; artt. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e dell'art. 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel ricorso il ricorrente eccepisce anzitutto la maggiore età ritenuta dalla SEM, la quale avrebbe omesso di sottoporlo a una perizia medica, peraltro richiesta in sede di colloquio PA-RMNA, atta a stabilire una stima scientifica della sua età, come da prassi in situazioni analoghe; la SEM avrebbe escluso a priori il valore probatorio della copia del suo certificato di battesimo e non avrebbe valutato correttamente le sue dichiarazioni in merito alla biografia personale, violando così il principio inquisitorio (art. 12 PA in combinato disposto con l'art. 6 LAsi) rispettivamente l'obbligo di stabilire in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), che l'onere della prova della minore età incombe al richiedente l'asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4), che per giungere a una determinazione riguardo all'età, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare e al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede a un apprezzamento globale degli elementi presenti in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4), che il ricorrente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare, o quantomeno a rendere verosimile, l'asserita minore età, fornendo soltanto una copia del certificato di battesimo, che tale documento, privo di fotografia, non costituisce un documento di legittimazione d'identità (cfr. art. 1a lett. c Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e ha pertanto un valore probatorio ridotto; va altresì tenuto conto che i documenti eritrei sono facili da falsificare e possono essere acquistati (cfr. sentenze del TAF D-6924/2019 del 28 gennaio 2020 consid. 4.2.1; D-3948/2018 del 20 dicembre 2019 consid. 6), che la dichiarazione del ricorrente secondo cui servirebbe del tempo per l'invio postale dell'atto originale di battesimo, poiché la sua famiglia deve raccogliere la somma necessaria per la spedizione internazionale, appare pretestuosa, che inoltre, il Tribunale condivide la conclusione della SEM secondo cui nella PA-RMNA del 2 ottobre 2024 il ricorrente non ha reso credibile la sua età rispettivamente la propria data di nascita, fornendo allegazioni incomplete, che nello specifico, se da un lato egli ha saputo dare una ricostruzione cronologicamente plausibile dell'autobiografia in base alla presunta data di nascita e alle date di eventi significativi, come per esempio l'inizio della scuola, fino all'espatrio (cfr. atto SEM n. 18/11, pag. 4 seg., 7), dall'altro egli non è stato in grado di indicare né l'età dei fratelli e della sorella né quella dei genitori, dichiarando di conoscere solo la propria età (atto SEM n. 18/11, pag. 6), che pur considerando le peculiarità delle zone rurali in Eritrea, da cui proviene l'insorgente, va notato come egli abbia dato prova di saper far di conto, avendo frequentato pressoché otto anni di scuola, e che ha inoltre prodotto due fotocopie delle carte d'identità dei genitori - da cui peraltro risulta che il padre è del (...) e la madre del (...) (atti SEM n. 15/2 seg.), che inoltre, egli è registrato in Polonia come maggiorenne (ovvero con data di nascita del (...) [cfr. atto SEM n. 23/1]), che al riguardo egli ha addotto che ciò sarebbe dovuto al passaporto falso, fornitogli dal passatore, in cui sarebbe stata indicata la maggiore età necessaria per l'attraversamento dei confini, che questa allegazione è poco concludente, avendo egli stesso rilasciato alle autorità polacche la succitata data di nascita da maggiorenne, che l'autorità inferiore, rinviando a un rapporto SIS interno, ha segnalato che il ricorrente è stato registrato, una volta di più, con la data di nascita (...), che per quanto il ricorrente intenda censurare che per la determinazione della sua età l'autorità inferiore si sarebbe basata in parte su colloqui (informali) tenuti dalle autorità di frontiera in Polonia, va osservato che questa, piuttosto, si è fondata sull'insieme degli elementi a disposizioni, segnatamente le dichiarazioni del ricorrente e le registrazioni (ufficiali) presso le autorità polacche, che con il ricorso il ricorrente non è quindi in grado di invalidare le conclusioni della SEM riguardo all'asserita minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera, che a seguito di una ponderazione globale degli elementi agli atti, il Tribunale ritiene che la SEM non ha giustamente proceduto a ulteriori atti istruttori, segnatamente a una perizia medica, per accertare l'età del ricorrente, in quanto l'istruzione svolta risulta sufficientemente completa e corretta (cfr. in tal senso anche le sentenze del TAF D-5675/2023 del 1° marzo 2024 consid. 6; D-556/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 8), che pertanto, egli va considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza summenzionata e le disposizioni normative relative ai minorenni non sono applicabili, che nel ricorso l'insorgente fa valere, inoltre, una violazione dell'obbligo di informare ai sensi dell'art. 21 par. 3 RD III relativo alle procedure per le richieste di presa in carico (recte: art. 23 par. 4 RD III [relativo alle procedure per le richieste di ripresa in carico]), che nello specifico, egli evidenzia come la domanda di ripresa in carico riportava la data di nascita del 1° gennaio 2006, senza indicare chiaramente che egli si fosse registrato come minore non accompagnato (RMNA) in Svizzera e senza menzionare gli accertamenti compiuti per la rivalutazione dell'età, che giusta l'art. 23 par. 4 RD III una richiesta di ripresa in carico è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nelle due liste di cui all'art. 22 par. 3, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento, che la violazione di quest'obbligo può comportare l'inefficacia del consenso dello Stato membro richiesto (cfr. relativamente all'art. 21 par. 3 RD III sentenza del TAF D-4737/2023 del 20 agosto 2024 con rinvii), che nel caso di specie, al punto 3 della richiesta di ripresa in carico del 2 ottobre 2024 (atto SEM n. 20/5) la SEM ha indicato quale data di nascita il 1° gennaio 2006 e ha precisato che l'insorgente utilizza/ha utilizzato altre identità con date di nascita rispettivamente del (...) e (...), che avendo menzionato le suddette tre date di nascita, le autorità polacche - le quali avevano registrato la data di nascita del ricorrente come (...) - non potevano che interpretare la data del (...) come quella annunciata dal ricorrente in Svizzera e quella del 1° gennaio 2006 come quella attribuitagli dalla stessa, non essendovi altre possibili interpretazioni logiche, che a differenza dei casi nelle sentenze D-2271/2023 del 3 maggio 2023 e D-4737/2023 del 20 agosto 2024, citati dal ricorrente, in cui le indagini per determinare l'età non erano ancora state completate e alle rispettive autorità era stato promesso che sarebbero state svolte ulteriori indagini, nella fattispecie la richiesta di ripresa in carico è stata inviata successivamente all'audizione (PA-RMNA), in cui si è deciso di considerare il ricorrente una persona maggiorenne attribuendogli la data di nascita 1° gennaio 2006; al momento dell'invio della richiesta di ripresa in carico, la SEM riteneva pertanto accertati i fatti giuridicamente rilevanti, che essendo stato manifesto per l'autorità inferiore che il ricorrente non aveva reso verosimile la pretesa minore età e che dunque non si imponevano degli specifici accertamenti in merito, le considerazioni per la determinazione dell'età dell'insorgente compiute in base all'audizione e ai mezzi di prova esibiti non dovevano essere comunicate alle autorità polacche, che di conseguenza, la richiesta della SEM di ripresa in carico del 2 ottobre 2024 è una richiesta di ammissione giuridicamente valida e la relativa censura va respinta, che nel ricorso il ricorrente non avanza ulteriori censure, per cui il Tribunale si limita a rilevare che la SEM ha giustamente ritenuto la Polonia competente per lo svolgimento della procedura d'asilo del ricorrente secondo i criteri previsti dal RD III, posti il riscontro dattiloscopico e l'esplicita accettazione delle autorità polacche di ripresa in carico in base all'art. 18 par. 1 lett. c RD III, che inoltre, da giurisprudenza costante del Tribunale, anche dopo l'inizio della guerra in Ucraina la quale ha provocato un forte afflusso di persone in Polonia a partire dalla fine del febbraio 2022, non si può concludere che in tale Paese vi siano carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti (cfr. art. 3 par. 2 c. 2 RD III), che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: Carta UE) (cfr. tra le ultime le sentenze del TAF D-5300/2024 del 3 settembre 2024; F-4950/2024 del 16 agosto 2024 consid. 6 e relativi riferimenti), che per quanto riguarda i presunti maltrattamenti da parte dei militari polacchi, addotti nel colloquio PA-RMNA (cfr. atto SEM n. 18/11, pag. 10 seg.), seppure si ritenessero verosimili, va rilevato che non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento in Polonia ai sensi del RD III rischierebbe di esporre l'insorgente a una situazione simile a quella descritta alla frontiera in occasione dell'ingresso (illegale) sul suolo polacco, che non risulta, infine, alcun motivo che giustifichi l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III e dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, non avendo il ricorrente fornito alcun indizio suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105) in caso di esecuzione del trasferimento in Polonia, che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM di non entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e di allontanamento conformemente all'art. 44 LAsi va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di restituzione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo spese sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste d'acchito di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione: